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Illustrazione ODG “Acqua pubblica”
Marco PiazzaMOVIMENTO 5 STELLE
26 ottobre 2011Commissione Bilancio + Commissione Affari Istituzionali
(Ringraziamento: Valentino Tavolazzi)
La storia
1994 Legge GalliPer la prima volta introduce il concetto
preliminare e necessario per la privatizzazione:
<<Il finanziamento del servizio deve avvenire con il principio del full recovery cost, ovvero gli
investimenti sulle reti idriche sono caricati sulle bollette e non più nell’ambito della fiscalità generale. Deve esserci inoltre la remunerazione del capitale,
sempre da caricare in bolletta, del 7%>>
La storia
2009 c.d. Decreto Ronchi(convertito nella L. 166/2009 – modifica la L.112/2008)
Restando fermi i precedenti concetti della legge Galli, definisce il percorso per la privatizzazione
“obbligatoria” dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (trasporti pubblici locali, rifiuti, acqua�)
fissando scadenze per la cessione di quote crescenti dei servizi ai privati
La storia
2009 c.d. Decreto Ronchi (approfondimento)Le modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica dovevano essere:
- l’affidamento a soggetti privati attraverso gara;
- l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato,
(socio privato operativo almeno al 40% del capitale).
-Affidamento in house solo in casi eccezionali
Erano anche specificate le scadenze per gli affidamenti
La storia
2006 c.d. Codice Ambientale
Riconosce (art 154) nella tariffa del sistema idrico integrato,
la remunerazione del capitale investito secondo un tasso di
rendimento prestabilito.
Risultati: INVESTIMENTICoNViRi (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)
investimenti nel settore idrico dal 1990 al 2000 ����da 2 mld di euro annui a 600 milioni di euro annui (-70%)
Risultati: TARIFFE
CittadinanzAttiva
Gen 2000 ���� dic 2010 aumento del 64,4%.
Si cambia!!
12-13 giugno 2011: REFERENDUMQuesito 1 ���� abroga art 23bis decreto Ronchi
Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (non solo il servizio idrico)
Quesito 2 ���� abroga c.1 art 154 codice AmbientaleElimina la remunerazione del capitale investito all’interno della
tariffa del sistema idrico
Si cambia!!
Quesito 1 ���� La Gestione pubblica dei servizi e’ di nuovo possibile (entro le norme comunitarie).
Nota: il decreto 138 (“manovra”) agli artt.4 e 5 reintroduce il decreto Ronchi per i servizi pubblici locali ����8/9/2011 ANCI annuncia ricorso alla Corte Costituzionale
Corte Costituzionale:
“L’obiettiva ratio del quesito n. 1 va ravvisata nell’intento di escludere l’applicazione delle norme, contenute
nell’art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in
particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi
compreso il servizio idrico).”
Restano esclusi dagli effetti dell’abrogazione i servizi Gas, Energia, Farmacie, Ferrovie regionali.
SI all’affidamento in house!
Stando alle indicazioni della Corte Costituzionale, il vuoto normativo potrà essere immediatamente colmato normativo potrà essere immediatamente colmato
ricorrendo all'applicazione dei principi e delle norme comunitari, molto meno vincolanti rispetto al regime
del censurato art. 23 bis del D.L. 112/2008.
È perciò possibile, per gli enti locali, un più agevole ricorso agli affidamenti in house anche in base all’art
113 del D lgs. n. 267/2000 (“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali”)
Si cambia!!
Quesito 2 ���� Solo per il servizio idrico: Quesito 2 ���� Solo per il servizio idrico: Oltre all’abrogazione di cui al quesito 1 (valido per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica) viene abrogata anche la «remunerazione del capitale investito» nella determinazione della tariffa del servizio (prevista dal cd decreto ambientale)
Tale servizio pubblico può essere affidato secondo le modalità scelte dalla stazione
appaltante, ma al gestore – pur rimanendo la previsione della copertura dei costi di
gestione – non potrà essere riconosciuto nessun corrispettivo a fronte degli
investimenti programmati (che devono comunque essere coperti)
No Profitto, No remunerazioneCorte costituzionale, sentenza 26/11
“attraverso l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154, e, in particolare, mediante l’eliminazione del riferimento al
criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di
criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la
gestione dell’acqua.”
Sull’acqua non si possono più fare profittiDa questo importantissimo paletto che il referendum ha piantato, occorre ripartire per affrontare i temi legati alla
gestione del servizio.
Questioni aperte:Come rendere veramente pubblica e Come rendere veramente pubblica e
partecipata la gestione dell’acqua?Dove trovare i soldi per gli investimenti?
E’ necessario un intervento statale che recepisca le indicazioni referendarie; L’ANCI auspica tra le altre cose, l’introduzione di un’Authority di settore, che vigili sulla correttezza di tutti gli affidamenti (anche in house) e sulle tariffe.
Cosa non cambia
Qualsiasi forma di gestione venga individuata resta ferma la necessità di una sana e corretta gestione economico-finanziaria che deve garantire una qualità elevata dei servizi ed investimenti nelle reti e negli impianti.
Non sono investite dall’esito referendario la distribuzione del gas, la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali
In merito alle gestioni esistenti, dal referendum non consegue l’automatica scadenza o l’illegittimità degli affidamenti in essere
Indicazione popolare
inaugurare una nuova politica che metta al centro l'essere umano e i beni comuni sottraendoli dalle logiche del mercato, della finanza, del profitto, delle societa'...
Cosa possono fare subito gli enti locali
Recepire l’evidente volonta’ popolare nei propri statuti definendo l’acqua un bene comune e il servizio idrico un servizio pubblico essenziale sottratto alle logiche del profitto.
Anche l’ONU si pronuncia 28/7/2010 Risoluzione ONU
Per la prima volta nella storia il diritto all’acqua (e di conseguenza “l’accesso all’acqua”) e’ dichiarato: DIRITTO UMANO UNIVERSALE e FONDAMENTALE.UNIVERSALE e FONDAMENTALE.
L’Acqua diviene un’estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
La risoluzione non e’ vincolante ma raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti un’acqua potabile di qualita’, accessibile, a prezzi economici.
Approvata con 122 favorevoli, 41 astenuti, nessun contrario
28/7/2010 Risoluzione ONU (2)
<<Mdi considerare l’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari nel
novero dei DIRITTI UMANI, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all’accesso ad una SUFFICIENTE QUANTITA’ DI ACQUA POTABILE per uso personale e domestico – per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa – allo lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa – allo scopo di migliorare la qualita’ della vita e la salute.
Gli Stati nazionali dovrebbero dare priorita’ all’uso personale e domestico dell’acqua al di sopra di ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questa quantita’ “sufficiente” di acqua sia di buona qualita’, accessibile economicamente a TUTTI e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria casa
>>
Alcuni esempi: San Giovanni in P.
23/3/2010 San Giovanni in Persiceto (Delibera 30): MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ACQUA COME BENE COMUNE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMESERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE.
<<Riconosce l’accesso all’acqua come diritto naturale, universale, indivisibile,
inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
afferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da
utilizzare secondo criteri di solidarietà;
ritiene che il servizio idrico integrato debba essere sottratto alla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto servizio
pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e dare pari
dignità umana a tutti i cittadini.>>
Alcuni esempi: IMOLA
18/11/09 IMOLA
<< Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee,
anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
Riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari
dignità umana a tutti i cittadini, e pertanto la sua gestione va attuata
attraverso gli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000.>>
Alcuni esempi: VENEZIA
Marzo/2010 VENEZIA
<< riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua
come bene comune pubblico;
� garantisce la disponibilità, l’accesso individuale e collettivo all’acqua � garantisce la disponibilità, l’accesso individuale e collettivo all’acqua
potabile in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si
estrinseca nell’impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero;
� conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se
non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da
utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle
generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.”
Alcuni esempi: VENEZIA 2
Marzo/2010 VENEZIA
<< e, all'articolo 19, aggiunge il seguente comma:
“2. Il Comune di Venezia riconosce che la gestione del servizio idrico
integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in
quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire
l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto
non soggetto alla disciplina della concorrenza, e quindi la cui gestione va
attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000 con meccanismi
che garantiscano la partecipazione sociale.”
>>
Alcuni esempi: NAPOLI
Il Comune di NAPOLI:
- Ha introdotto nello statuto il piu’ generale concetto di BENE COMUNE
- Ha fatto rientrare l’Acqua nella categoria BENE COMUNE
- Ha trasformato ARIN spa in azienda speciale secondo l’art 114 del TUEL
Alcuni esempio: Napoli 2
a) Nell’ambito della procedura di affidamento della gestione del servizio
idrico integrato da parte dell’ATO 2, il Comune di Napoli (�) si conforma al
seguente indirizzo: il soggetto giuridico cui dovrà essere affidato, secondo
la vigente normativa, il servizio idrico integrato dovrà essere totalmente pubblico, escludendo anche per il futuro la possibilità di ingresso a soci privati.
b) La Giunta si impegna a presentare un piano di fattibilità per istituire (�) il b) La Giunta si impegna a presentare un piano di fattibilità per istituire (�) il
“minimo vitale idrico”, finalizzato, cioè, a garantire tendenzialmente a tutti i
cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale
giornaliero di acqua potabile per persona.
c) Il Consiglio si impegna a modificare lo Statuto Comunale introducendo il
riconoscimento dell’acqua come bene comune pubblico e l’accesso
all’acqua come diritto umano fondamentale non assoggettabile ai
meccanismi di mercato: riconoscere il servizio idrico integrato quale servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica.
EccM
Mantova, Fiorano modenese,
Novellara, Castelmaggiore,
Pisa, Pisa, San Gimignano,
Provincia di ViterboM.
Proposta per Bologna
Il comune riconosce l’acqua quale patrimonio
dell’umanita’ bene comune, diritto inalienabile di ogni
essere vivente.
Il Servizio idrico integrato e’ di interesse generaleIl Servizio idrico integrato e’ di interesse generale
La proprieta’ delle infrastrutture e delle reti del
servizio idrico integrato e’ pubblica e inalienabile
La gestione del servizio idrico integrato e’ effettuata
esclusivamente da soggetti interamente pubblici
GRAZIE
Marco Piazza
Movimento 5 Stelle, Bologna
Partendo dalla presentazione di Valentino Tavolazzi - Ferrara