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Servizi pubbliciLocali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali.
NUMERO
ANNO V
9
3 4 13 Farmacie
Il Consiglio di Stato
interviene sul sistema
di gestione, confermato
il via libera al modello
“in house”
“Legge Madia”
Le disposizioni relative
a Società partecipate e
“servizi pubblici locali”
“Decreto Enti Locali”
Le novità in materia
di alienazione delle
partecipazioni
societarie
25 settembre 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 36 del 21 settembre 2015
Abbonamento annuale Servizi Pubblici Locali
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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed
interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali,
da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di
approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata
nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio
pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
Entilocalinewssettimanale
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale in materia di tributi, di riscossione e di
entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione
PDF tramite e-mail.
Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali
TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale,
in materia di tributi e di entrate locali.
Imu
Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune
3 5 12Approfondimenti
L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo
Quesiti
Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu
1
NUMERO
Lunedi 7 Gennaio 2013
quindicinale
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti
Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione
mensile di approfondimento in materia di appalti e
contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione
e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili
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Centro Studi Enti Locali
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mensile
Servizi pubbliciLocali
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Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici
Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata
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Servizi Pubblici Localimensile
Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella
gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti
Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF
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Federalismo & AccountabilityFederalismo9P]PZ[H�TLUZPSL�KP�HWWYVMVUKPTLU[V�Z\SSL�[LTH[PJOL�KLS�MLKLYHSPZTV�L�KLSSH�YLZWVUZHIPSPaaHaPVUL�KLSSL�WLYMVYTHUJL�ULSSH�NLZ[PVUL�KLSSH�¸JVZH�W\IISPJH¹�HWWSPJH[L�HS�*VTWHY[V�,U[P�3VJHSP�
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Personale & Incarichimensile
Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività
LQ� PDWHULD� ¿VFDOH� GL� LQWHUHVVH� SHU� JOL� (QWL� /RFDOL� H�indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
Iva & FiscomensileIva e !sco
ANNO XII
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Sostituti di imposta
Invio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012
5 6 7Province
Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino
Revisori Enti Locali
Deliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione
1
NUMERO
Enti Locali
Lunedi 7 Gennaio 2013
Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali
Ɣ�3HUVRQDOH��,QFDULFKL�Ɣ�,YD��)LVFRRicevendo in omaggio le riviste di approfondimento
Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................
Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Servizi Pubblici Locali.........
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NOTIZIARIO
“Decreto Enti Locali”: le novità in materia di alienazione delle partecipazionisocietarie
“Legge Madìa”: le disposizioni relative a Società partecipate e“servizi pubblici locali”
Servizi pubblici locali: novità in materia di smaltimento dei rifiuti
Gestione Inps dipendenti Enti pubblici e Società partecipate: una Circolareillustrativa delle norme sulla riduzione dei limiti retributivi
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:dal 2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi
“730 precompilato”: modalità operative trasmissione telematica delle spesesanitarie al Sistema “Tessera sanitaria”
Istat: pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita a luglio 2015
I QUESITI
Imposta di bollo: come e in che misura va versata in caso di emissionedi fattura elettronica a P.A. per servizi sociali ? di Giuseppe Vanni
IL PARERE DELLA CORTE
Note della Corte
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Note di prassi e pronunce giurisprudenziali
FocusResponsabilità: assoluzione di Amministratori e Dirigenti di una Societàpubblica per difetto di giurisdizioneCorte dei conti Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione SiciliaSentenza n. 385 del 19 dicembre 2013di Antonio Tirelli
FocusResponsabilità: condanna degli Amministratori comunali per irregolaritànella gestione di una Società mista partecipata dal ComuneCorte dei conti Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello Sentenza n. 137 del 18 marzo 2014di Antonio Tirelli
LO SCADENZARIO
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
SOMMARIO9
1
Servizi Pubblici Locali
Mensile di approfondimento sulle tematiche
dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto
Enti Locali
Collaborano alla Rivista: Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, DocenteUniversità Cattolica, Esperto della Pubblica Amministra-zione, PubblicistaDott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Econo-mia aziendaleDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista eRevisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provinciadi Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,Consulente Ancirisponde Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle EntrateRomaDott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finan-za Locale del Ministero dell'InternoDott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista eRevisore contabile, PubblicistaDott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,Esperto in fiscalità Enti pubbliciDott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revi-sore contabile, Consulente e formatore P.A.Dott. Roberto Camporesi, Dottore Commercialista,Revisore contabile, Componente della Commissione“Governance delle partecipate” Cndcec Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commer-ciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabileDott.ssa Silvia Capacci, Responsabile Servizi finanziariComune di Monte San Savino (Ar)Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,Enti Locali ed Amministrazioni pubblicheDott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,Enti Locali ed Amministrazioni pubblicheDott.ssa Alexia Delfino, Allieva ordinaria Settore Scien-ze economiche, Scuola superiore Sant’Anna di Studi uni-versitari e di Perfezionamento, PisaDott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice di pubblica-zioni in materia di tributi localiDott. Ivan Bonitatibus, Consulente nelle materieAmministrativo-Contabili, giuridiche e fiscali della T.A.Dott.ssa Valeria Gambassi, Esperta in contrattualisticapubblicaDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Pro-vincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Loca-le Anci, Consulente AncirispondeDott. Luca Panicucci, Funzionario di Ente Locale, Esper-to nel Settore dei Servizi pubblici locali.Dott. Commercialista, Revisore Legale, Formatoree Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro Commis-sione“Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, Odcec Lucca-Comitato di redazione: Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Federica Giglioli,
Luca Panicucci, Veronica Potenza, Edoardo Rivola
Segretaria di redazione: Ambra Valori
Versione editoriale: Centro Studi Enti Locali
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario:Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN
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Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato indata 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro dellastampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 delRegistro degli operatori di comunicazione di cui alla Leg-ge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani
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settembre 2015SOMMARIO 9
Centro Studi Enti Locali2
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO9
3
“Decreto Enti Locali”:le novità in materia di alienazione delle partecipazioni societarie
La Legge n. 125 del 6 agosto
2015, pubblicata sulla G.U. n
188 del 14 agosto 2015 (S.O.
n. 49), contiene diverse modi-
fiche rispetto al testo del Dl. n.
78/15, una su tutte il cospicuo
taglio alla spesa del Compar-
to Sanità, pari a oltre 2 miliar-
di di Euro.
L’intervento normativo ha
introdotto una serie di misure
di interesse per gli Enti Locali,
come l’allentamento per il
2015 dei vincoli del Patto di
stabilità interno, lo stanzia-
mento di un contributo di
530 milioni di Euro per il
finanziamento del Fondo di
compensazione Imu-Tasi a
ripiano delle riduzioni di get-
tito e la proroga al 30 ottobre
del termine per il pagamento
dell’Imu sui terreni agricoli.
In sede di conversione sono
inoltre stati introdotti ingenti
tagli a carico del Servizio sani-
tario nazionale, oggetto di
una “sforbiciata” da Euro 2,35
miliardi.
Numerose anche le novità in
materia di ricollocazione del
personale in esubero delle
Province. In particolare si
segnala che, alla luce delle
modifiche introdotte in sede
di conversione, il personale
delle Province che alla data
del 20 giugno 2015 si trovava
in posizione di comando o
distacco presso altra P.A., può
essere trasferito, previo con-
senso dell’interessato, presso
l’Amministrazione dove pre-
sta servizio.
Quanto al personale in forza
alla Polizia provinciale poi, è
stato previsto il trasferimento
nei ruoli degli Enti Locali per
lo svolgimento delle funzioni
di polizia municipale.
Vediamo ora nel dettaglio le
misure reputate di maggiore
interesse per gli Enti territo-
riali.
Vediamo qui di seguito le
novità introdotte in materia
di società pubbliche.
Art. 7, comma 8-bis – Aliena-
zione partecipazioni socie-
tarie
Il comma 8-bis prevede un’in-
tegrazione alla “Legge di stabi-lità 2014”, aggiungendo il
comma 569-bis alla Legge n.
147/13. In proposito, si ricorda
che il comma 569 della “Leggedi stabilità 2014” aveva proro-
gato al 31 dicembre 2014 il
termine di cui all’art. 3, com-
ma 29, della Legge n. 244/07
(“Finanziaria 2008”), entro il
quale le Amministrazioni
pubbliche avrebbero dovuto
cedere a terzi, mediante pro-
cedure ad evidenza pubblica,
le partecipazioni vietate. La
disposizione ha inoltre speci-
ficato che, decorso inutilmen-
te detto termine, la partecipa-
zione non alienata mediante
procedura di evidenza pub-
blica cessa ad ogni effetto, ed
entro il 31 dicembre 2015 la
Società dovrà liquidare in
denaro il valore della quota
del socio cessato in base ai
criteri stabiliti all’art. 2437-ter,
comma 2, C.c. (considerando
la consistenza patrimoniale
della Società e delle sue pro-
spettive reddituali, nonché
dell’eventuale valore di mer-
cato).
Il nuovo comma 569-bis, con
intento d’interpretazione
autentica, precisa che le
disposizioni di cui al comma
569 non trovano applicazione
per le partecipazioni in
Società ed altri Organismi
aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi
indispensabili al persegui-
mento delle proprie finalità
istituzionali, ritenute legitti-
me in sede di approvazione
da parte dell’Ente di riferi-
mento del “Piano di razionaliz-zazione” adottato ai sensi del-
l’art. 1, commi 611 e seguenti,
della Legge n. 190/14. Inoltre,
stabilisce che il provvedimen-
to di cessazione della parteci-
pazione societaria appartie-
ne, in ogni caso, alla compe-
tenza dell’Assemblea dei soci
e qualunque delibera degli
Organi amministrativi e di
controllo della Società ogget-
to di partecipazione che si
ponga in contrasto con le
determinazioni assunte e
contenute nel “Piano operati-vo di razionalizzazione” è con-
siderata nulla ed inefficace.
Di fatto la disposizione in esa-
me, ancorché emanata con
l’intento di fare chiarezza nel-
l’ambito delle disposizioni
inerenti le dismissioni delle
partecipazioni societarie non
consentite, finisce per porre
ulteriori dubbi applicativi.
Basti pensare che il comma
569-bis, letteralmente, si riferi-
sce alle partecipazioni dete-
nute in Società ed altri Orga-
nismi, mentre il comma 569
considera soltanto le Società.
Ed ancora, la disposizione in
commento rimette alla com-
petenza esclusiva dell’Assem-
blea il provvedimento per la
cessazione della partecipa-
zione, con la conseguenza
che, anche in attuazione della
disciplina del Codice civile,
fino a tale provvedimento la
partecipazione dovrebbe
restare in essere, nonostante
il comma 569 preveda una
causa di cessazione automati-
ca alla data del 31 dicembre
2015. Va da se che, in ogni
caso, la Delibera assembleare
che dispone la cessazione
della partecipazione detenu-
ta dalla Pubblica Amministra-
zione dovrà comunque esse-
re preceduta dagli atti di indi-
rizzo adottati in tal senso dal-
l’Ente nelle opportune sedi.
Difatti, la disposizione chiari-
sce che i termini di cui al com-
ma 569 per la cessazione del-
le partecipazioni non alienate
secondo procedure ad evi-
denza pubblica entro il 31
dicembre 2014 non trovano
applicazione per quelle par-
tecipazioni mantenute
mediante approvazione del
“Piano operativo di razionaliz-zazione”.
Ma in tal senso la disposizio-
ne sembrerebbe un’inutile
duplicazione. Si consideri che
lo stesso comma 611, dell’art.
1, della Legge n. 190/14, pre-
vede espressamente che il
processo di razionalizzazione
delle Società dovrà essere
attuato fermo restando quan-
to già previsto dall’art. 3, com-
ma 27 della Legge n. 244/07,
tanto che in dottrina e prassi
si è sempre chiarito che il
“piano di razionalizzazione”
rappresentasse un ulteriore
“vaglio finalistico” sulla possi-
bilità di detenzione di parte-
cipazioni societarie da parte
degli Enti Locali, che si
aggiungeva e non sostituiva
quello di cui alla “Finanziaria2008”. Conseguentemente, il
“Piano di razionalizzazione”, da
redigersi anche secondo le
“Linee guida” emanate da Invi-
talia, dovrà già tener conto
NOTIZIARIO
settembre 2015NOTIZIARIO 9
Centro Studi Enti Locali4
Sono ufficialmente delineati i
confini entro i quali il Gover-
no si muoverà per portare a
compimento una delle più
discusse riforme, annunciate
dall’attuale Esecutivo: quella
della Pubblica Amministra-
zione. La Legge 7 agosto
2015, n. 124 (“Deleghe alGoverno in materia di riorga-nizzazione delle Amministra-zioni pubbliche”), detta anche
“Legge Madia”, è stata infatti
pubblicata sulla G.U. n. 187
del 13 agosto 2015 ed è in
vigore dal 28 agosto 2015.
La Legge n. 124/15 interviene
su molteplici aspetti d’inte-
resse per gli Enti Locali, toc-
cando temi di cruciale impor-
tanza come i servizi pubblici
locali, la dirigenza e l’Anticor-
ruzione.
Chiaramente, trattandosi di
una Legge-delega, occorrerà
attendere l’emanazione dei
Decreti attuativi affinché si
possano osservare i cambia-
menti più incisivi.
Sul piano della digitalizzazio-
ne, ad esempio, la norma get-
ta le basi per l’introduzione di
un unico codice Pin attraver-
so il quale ogni cittadino pos-
sa accedere a qualsiasi tipo di
servizio.
La Legge-delega crea inoltre
le premesse per l’introduzio-
ne:
- di meccanismi semplificati
per regolare la Conferenza
dei servizi;
- del silenzio-assenso tra
Amministrazioni, che scatta
se una P.A. non dà risconto ad
un’altra su una determinata
richiesta entro 30 giorni;
- di modifiche al Testo unico
sulla Trasparenza (Dlgs. n.
33/2013);
- di un numero unico da con-
tattare in tutta Europa in caso
di emergenza;
- di ruoli unici per i Dirigenti
pubblici che operano presso
Amministrazioni locali o cen-
trali;
- di servizi di supporto alla
genitorialità per facilitare la
conciliazione dei tempi di vita
e lavoro dei dipendenti pub-
blici con figli;
- di meccanismi di razionaliz-
zazione del sistema delle par-
tecipazioni pubbliche.
La Legge n. 124/15 conferma
inoltre la volontà di abolire la
figura dei Segretari comunali
e di sopprimere il requisito
del voto minimo di laurea per
la partecipazione ai concorsi
pubblici.
Procediamo qui di seguito a
esaminare le disposizioni ine-
renti alle Società partecipate
e ai “servizi pubblici locali”.Art. 18 - Riordino della
disciplina delle partecipa-
zioni societarie delle Ammi-
nistrazioni pubbliche
Nell’ambito del Capo IV -
“Deleghe per la semplificazio-ne normativa” - l’art. 18 stabili-
sce che il Decreto legislativo
per il riordino della disciplina
in materia di partecipazioni
societarie delle Amministra-
zioni pubbliche dovrà essere
adottato con il precipuo fine
di assicurare la chiarezza della
disciplina, la semplificazione
normativa e la tutela e pro-
mozione della concorrenza. In
particolare, il Decreto legisla-
tivo dovrà essere adottato dal
Governo entro 12 mesi dal-
l’entrata in vigore della Leg-
ge-delega, nel rispetto, oltre
ai principi di cui all’art. 16
(vedi commento sopra),
anche dei seguenti criteri:
- distinzione tra tipi di
Società: per attività svolta,
misura e qualità della parteci-
pazione, modalità di affida-
mento ed individuazione del-
la relativa disciplina;
- ridefinizione della disciplina,
delle condizioni e dei limiti
per la costituzione, assunzio-
ne e mantenimento di
Società da parte delle PA, in
attuazione della razionalizza-
zione e riduzione delle parte-
cipazioni pubbliche;
- definizione del regime delle
responsabilità degli Ammini-
stratori delle Amministrazioni
partecipanti nonché dei
dipendenti e degli Organi di
gestione e di controllo delle
Società partecipate, nonché
dei requisiti e della garanzia
di onorabilità dei candidati e
dei componenti degli Organi
di amministrazione e control-
lo delle Società;
- razionalizzazione dei criteri
pubblicistici per gli acquisti e
il reclutamento del personale,
per i vincoli alle assunzioni e
le politiche retributive, rap-
portando inoltre la determi-
nazione del compenso eco-
nomico variabile degli Ammi-
nistratori ai risultati positivi o
negativi raggiunti;
- promozione della trasparen-
za e dell’efficienza e coordi-
namento tra disciplina pub-
blicistica e privatistica al fine
di eliminare inutili sovrappo-
sizioni;
- consolidamento delle parte-
cipazioni nei bilanci degli Enti
proprietari, con possibilità di
piani di rientro per le Società
con bilanci in disavanzo e
regolazione dei flussi finan-
ziari tra Amministrazione
pubblica e Società partecipa-
te.
Inoltre, specifici criteri di dele-
ga sono altresì dettati con
riferimento alle sole Società
partecipate dagli Enti Locali,
per le quali dovranno essere
previsti:
- per le Società strumentali,
criteri per la scelta del model-
lo societario e limiti e condi-
zioni per l’assunzione, la con-
servazione e la razionalizza-
zione di partecipazioni;
- per le Società che gestisco-
no “servizi pubblici di interesseeconomico generale”, criteri
volti a garantire il persegui-
mento dell’interesse pubbli-
co e la tutela del mercato,
nonché il numero massimo di
esercizi in perdita, stante l’ob-
bligo di liquidazione delle
partecipazioni;
- razionalizzazione delle par-
tecipazioni per garantire il
“Legge Madìa”:le disposizioni relative a Società partecipate e“servizi pubblici locali”
dei limiti qualitativi alla
detenzione delle partecipa-
zioni di cui all’art. 3, comma
27 e seguenti citato, oltre ai
criteri enunciati dallo stesso
comma 611, ed elencare le
partecipazioni da cedere, i
motivi della scelta effettuata,
nonché le modalità e la tem-
pistica di attuazione per il
conseguimento dell’azione di
razionalizzazione. Lo stesso
piano dovrà anche dettaglia-
re le altre operazioni societa-
rie da porre in essere per l’at-
tuazione del piano quali,
fusioni, liquidazioni, ecc..
Pertanto, tutte le partecipa-
zioni detenute dall’Ente
dovranno essere verificate nel
“Piano di razionalizzazione”,
rendendo di fatto vano quan-
to previsto nel comma 569-bisin commento.
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO9
5
Il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Mise e
con il Ministero della Salute,
ha emanato il Decreto 24 giu-
gno 2015, pubblicato sulla
G.U. n. 211 dell’11 settembre
2015, che introduce delle
novità relative ai criteri di
ammissibilità dei rifiuti in
discarica.
Il Provvedimento apporta una
serie di modifiche al Dm.
Ambiente 27 settembre 2010,
depennando – ad esempio –
gli scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da
costruzione dall’elenco dei
rifiuti inerti per i quali è con-
sentito lo smaltimento in
discarica senza preventiva
caratterizzazione.
Si segnala poi che l’art. 1, lett.
m), introduce nuove regole
per il campionamento e l’ana-
lisi dei rifiuti, andando a riscri-
vere completamente l’Allega-
to 3, del citato Decreto 27 set-
tembre 2010.
Il Documento specifica che il
campionamento e le analisi
dei rifiuti devono essere ese-
guiti da persone e istituzioni
indipendenti con comprovata
esperienza. Le relative spese
sono a carico del detentore
dei rifiuti o del gestore della
discarica. Questi ultimi posso-
no eseguire direttamente il
campionamento e le analisi
soltanto nel caso in cui abbia-
no costituito un appropriato
sistema di garanzia della qua-
lità, compreso un controllo
periodico indipendente.
L’Allegato 3 illustra nell’ordi-
ne:
1. il metodo di campionamen-
to ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile;
2. l’analisi degli eluati e dei
rifiuti;
3. le modalità di campiona-
mento e analisi dei rifiuti con-
tenenti amianto.
In particolare, rispetto a que-
st’ultimo delicato processo,
sono state integrate le analisi,
sia del rifiuto che del particola-
to aerodisperso contenente
amianto. Per ulteriori dettagli
si rimanda alla consultazione
del testo integrale del Decreto.
Servizi pubblici locali:novità in materia di smaltimento dei rifiuti
raggiungimento di obiettivi
di qualità, efficienza, efficacia
ed economicità;
- pubblicazione sul sito inter-net degli Enti Locali e delle
Società partecipate interessa-
ti dei dati economico-patri-
moniali e di indicatori di effi-
cienza, per un’adeguata tra-
sparenza;
- introduzione di un sistema
sanzionatorio per la mancata
attuazione dei principi di
razionalizzazione e riduzione
ivi previsti, prevedendo la
riduzione dei trasferimenti
statali alle Amministrazioni
interessate;
- previsione di strumenti volti
a favorire la tutela dei livelli
occupazionali nei processi di
ristrutturazione e privatizza-
zione relativi alle Società par-
tecipate;
- revisione degli obblighi di
trasparenza e di rendiconta-
zione delle Società partecipa-
te nei confronti degli Enti
Locali soci, per rafforzare il
Sistema dei controlli interni.
Art. 19 - Riordino della
disciplina dei “servizi pub-blici locali d’interesse econo-mico generale”
Oltre a quanto genericamen-
te previsto dall’art. 18, con
specifico riferimento ai “servi-zi pubblici locali d’interesseeconomico generale”, l’art. 19
prevede l’adozione da parte
del Governo, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della
Legge-delega n. 124/15, di un
Decreto legislativo, secondo i
principi di cui all’art. 16 (vedi
commento sopra), ed in
attuazione dei seguenti crite-
ri:
- individuazione delle attività
di interesse generale il cui
svolgimento è necessario al
fine di assicurare la soddisfa-
zione dei bisogni degli appar-
tenenti alle comunità locali;
- soppressione dei regimi di
esclusiva non conformi ai
principi generali in materia di
concorrenza e determinazio-
ne della disciplina generale
per la regolazione e organiz-
zazione dei “Sieg” in ambito
locale, con particolare riferi-
mento alle Società del “Servi-zio idrico”;
- definizione dei criteri per
l’organizzazione territoriale
ottimale dei “servizi pubblicilocali di rilevanza economica”;
- individuazione delle moda-
lità di gestione o di conferi-
mento della gestione dei ser-
vizi nel rispetto dei principi
dell’ordinamento europeo;
- definizione dei regimi tarif-
fari che tengano conto degli
incrementi di produttività e
correlati meccanismi di pre-
mialità;
- previsione di adeguati stru-
menti di tutela non giurisdi-
zionale degli utenti, discipli-
nando forme di consultazio-
ne dei cittadini;
- armonizzazione e coordina-
mento della disciplina gene-
rale con le discipline di Setto-
re, anche per la disciplina giu-
ridica dei rapporti di lavoro;
- distinzione tra le funzioni di
regolazione e controllo e le
funzioni di gestione dei servi-
zi e allocazione dei poteri di
regolazione e controllo tra i
diversi livelli di governo e le
Autorità indipendenti, con la
revisione della disciplina dei
regimi di proprietà e gestione
delle reti, degli impianti e del-
le altre dotazioni;
- previsione di termini e
modalità per l’adeguamento
degli attuali regimi alla nuova
disciplina e definizione del
regime sanzionatorio;
- definizione di strumenti per
la trasparenza e la pubbliciz-
zazione dei contratti di servi-
zio e per la rilevazione dei
dati economici e industriali,
degli obblighi di servizio pub-
blico imposti e degli stan-dard di qualità.
settembre 2015NOTIZIARIO 9
Centro Studi Enti Locali6
Gestione Inps dipendenti Enti pubblici e Società partecipate:una Circolare illustrativa delle norme sulla riduzionedei limiti retributiviL’Inps, con la Circolare n. 153
del 24 agosto 2015, ha fornito
chiarimenti in materia di ridu-
zione dei limiti retributivi di
cui agli artt. 23-bis e 23-ter del
Dl. n. 201/11, convertito dalla
Legge n. 214/11, operata ai
sensi dell’art. 13 del Dl. n.
66/14, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 89/14,
con particolare riferimento
agli effetti sul calcolo dei trat-
tamenti di quiescenza e di fine
servizio e fine rapporto degli
iscritti alla “Gestione dipenden-ti pubblici” dell’Inps.
Ricordiamo che il citato art. 13
del Dl. n. 66/14 ha fissato in
240.000 Euro annui il limite
retributivo riferito al primo
presidente della Corte di Cas-
sazione da far valere, a decor-
rere dal 1° maggio 2014, quale
livello remunerativo massimo
onnicomprensivo annuo per
chiunque riceve emolumenti
o retribuzioni a carico delle
finanze pubbliche, secondo
quanto previsto dai citati artt.
23-bis e 23-ter del Dl. n.
201/11.
Lo stesso art. 13 prevede che
la riduzione dei trattamenti
economici, operata a seguito
dell’applicazione del predetto
limite, ha effetto, ai fini dei
trattamenti previdenziali, con
riferimento alle anzianità con-
tributive maturate dal 1° mag-
gio 2014.
Con la Circolare in esame, l’In-
ps fornisce le istruzioni opera-
tive, facendole procedere da
una ricostruzione del quadro
normativo vigente in materia.
Relativamente all’ambito sog-
gettivo di applicazione delle
norme, la Circolare n. 153
ricorda che dal 1° gennaio
2014, ai sensi dell’art. 1, commi
471 e seguenti, della Legge n.
147/13, il suddetto limite mas-
simo retributivo, inizialmente
previsto esclusivamente per
gli Amministratori ed i dipen-
denti delle Società non quota-
te controllate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze
e per i titolari di rapporti di
lavoro dipendente o autono-
mo con Pubbliche Ammini-
strazioni statali, è stato esteso
anche ai soggetti che hanno
rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con le altre
Amministrazioni pubbliche e
con le Autorità indipendenti.
L’art. 13 del Dl. n. 66/14 è inter-
venuto per ridurre la misura
del limite in argomento.
Viene quindi fornito un elenco
dettagliato di tutte le catego-
rie interessate al predetto limi-
te.
Riguardo all’ambito oggetti-
vo, concorrono al raggiungi-
mento del livello remunerati-
vo massimo tutti gli emolu-
menti corrisposti nell’ambito
di rapporti lavoro subordina-
to o autonomo (da computar-
si anche in modo cumulativo,
in caso di rapporti plurimi con
la stessa o più Amministrazio-
ni, Enti e Società) erogati ai
soggetti appartenenti alle
categorie rientranti nell’ambi-
to soggettivo, elencate dalla
stessa Circolare n. 153.
Ai fini previdenziali, l’art. 13
più volte richiamato prevede,
al comma 4, che la riduzione
fino al limite di 240.000 Euro
opera, ai fini dei trattamenti
previdenziali, con riferimento
alle anzianità contributive
maturate a decorrere dal 1°
maggio 2014. Per trattamenti
previdenziali si intendono sia
le prestazioni pensionistiche
sia i trattamenti di fine servizio
e di fine rapporto, comunque
denominati, erogati ai desti-
natari della norma in esame.
Vengono poi fornite indica-
zioni operative sul trattamen-
to pensionistico, di fine servi-
zio e di fine rapporto, nonché
sulla liquidazione delle com-
petenze nelle more dell’ade-
guamento dei sistemi gestio-
nali.
E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 190 del 18 agosto 2015, il
Dlgs. 5 agosto 2015, n. 127,
avente ad oggetto “Trasmis-sione telematica delle opera-zioni Iva e di controllo delle ces-sioni di beni effettuate attra-verso distributori automatici,in attuazione dell’art. 9, com-ma 1, lett. d) e g), della Legge 11marzo 2014, n. 23.Fatture elettroniche
Il Provvedimento stabilisce,
all’art. 1, che dal 1° luglio 2016
l’Agenzia delle Entrate met-
terà a disposizione dei sog-
getti passivi Iva un servizio
gratuito di generazione, tra-
smissione e conservazione
delle fatture elettroniche; dal
1° gennaio 2017 il Sistema di
interscambio, di cui all’art. 1,
commi 211 e 212, della Legge
n. 244/07, consentirà ai sog-
getti interessati di optare, a
partire dalla medesima data
del 1° gennaio 2017, per la
trasmissione telematica all’A-
genzia delle Entrate dei dati
di tutte le fatture, emesse e
ricevute, e delle relative varia-
zioni. L’opzione ha effetto dal-
l’inizio dell’anno solare in cui
è esercitata fino alla fine del
quarto anno solare successi-
vo e, se non revocata, si esten-
de di quinquennio in quin-
quennio.
Con Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entra-
te, sentite le Associazioni di
categoria nell’ambito di
forum nazionali sulla fattura-
zione elettronica istituiti in
base alla decisione della
Commissione europea Com
(2010) 8467, sono definite le
regole e soluzioni tecniche e i
termini per la trasmissione
telematica, in formato strut-
turato, secondo principi di
semplificazione, di economi-
cità e di minimo aggravio per
i contribuenti, nonché le
modalità di messa a disposi-
zione delle informazioni.
Fatturazione elettronica e trasmissionetelematica dei corrispettivi:dal 2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO9
7
Con Decreto Mef, da emanar-
si entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del Dlgs. in
commento, sono invece stabi-
lite nuove modalità semplifi-
cate di controlli a distanza
degli elementi acquisiti dal-
l’Agenzia delle Entrate, basate
sul riscontro tra i dati comuni-
cati dai soggetti passivi Iva e
le transazioni effettuate, tali
da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il
normale svolgimento dell’at-
tività economica degli stessi
ed escludere la duplicazione
di attività conoscitiva.
Ai soggetti passivi che eserci-
tano l’opzione si applica, in
caso di omissione della pre-
detta trasmissione ovvero di
trasmissione di dati incom-
pleti o inesatti, la sanzione di
cui all’art. 11, comma 1, del
Dlgs. n. 471/97.
Corrispettivi
Relativamente ai corrispettivi,
all’art. 2 è previsto che, sem-
pre a decorrere dal 1° gen-
naio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui
all’art. 22 del Dpr. n. 633/72,
possono optare per la memo-
rizzazione elettronica e la tra-
smissione telematica all’A-
genzia delle Entrate dei dati
dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui
agli artt. 2 e 3 del predetto
Decreto. Anche in tal caso,
l’opzione ha effetto dall’inizio
dell’anno solare in cui è eser-
citata fino alla fine del quarto
anno solare successivo e, se
non revocata, si estende di
quinquennio in quinquennio.
La memorizzazione elettroni-
ca e la connessa trasmissione
dei dati dei corrispettivi sosti-
tuiscono gli obblighi di regi-
strazione di cui all’art. 24,
comma 1, del richiamato
Decreto Iva.
A decorrere dal 1° gennaio
2017 la memorizzazione elet-
tronica e la trasmissione tele-
matica dei dati dei corrispetti-
vi di cui al comma 1 sono
obbligatorie per i soggetti
passivi che effettuano cessio-
ni di beni tramite distributori
automatici.
La memorizzazione elettroni-
ca e la trasmissione telemati-
ca sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che
garantiscano l’inalterabilità e
la sicurezza dei dati, compresi
quelli che consentono i paga-
menti con carta di debito e di
credito.
Con Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entra-
te, sentite le Associazioni di
categoria, sono definite le
informazioni da trasmettere,
le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica
e le caratteristiche tecniche
degli strumenti. Con lo stesso
Provvedimento sono appro-
vati i relativi Modelli e ogni
altra disposizione necessaria
per l’attuazione delle suddet-
te disposizioni.
La memorizzazione elettroni-
ca e la trasmissione telemati-
ca sostituiscono la modalità
di assolvimento dell’obbligo
di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all’art. 12,
comma 1, della Legge n.
413/91 e al Dpr. n. 696/96.
Resta comunque fermo l’ob-
bligo di emissione della fattu-
ra su richiesta del cliente.
Con Dm. Mef, di concerto con
il Ministro dello Sviluppo eco-
nomico, possono essere indi-
viduate tipologie di docu-
mentazione idonee a rappre-
sentare, anche ai fini commer-
ciali, le operazioni.
Ai soggetti che optano per la
memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica si
applicano, in caso di mancata
memorizzazione o di omissio-
ne della trasmissione, ovvero
nel caso di memorizzazione o
trasmissione con dati incom-
pleti o non veritieri, le sanzio-
ni previste dagli artt. 6, com-
ma 3 e 12, comma 2, del Dlg.
n. 471/97.
Incentivi ad esercitare l’op-
zione
Per i soggetti passivi che si
avvarranno dell’opzione per
la fatturazione elettronica e,
se sussistono i presupposti, di
quella per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione
telematica dei corrispettivi,
sono previsti i seguenti incen-
tivi:
a) viene meno l’obbligo di
presentare le comunicazioni
di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10
(c.d. “spesometro”) e all’art. 1,
comma 1, del Dl. n. 40/10,
nonché la comunicazione dei
dati relativi ai contratti stipu-
lati dalle società di leasing, e
dagli operatori commerciali
che svolgono attività di loca-
zione e di noleggio, ai sensi
dell’art. 7, comma 12, del Dpr.
n. 605/73;
b) viene meno l’obbligo di
presentare le comunicazioni
di cui all’art. 16, lett. c), del
Decreto Mef 24 dicembre
1993 e, limitatamente agli
acquisti intracomunitari di
beni e alle prestazioni di ser-
vizi ricevute da soggetti stabi-
liti in un altro Stato membro
dell’Unione europea, le
comunicazioni di cui all’art.
50, comma 6, del Dl. n. 331/93
(Modelli Intra);
c) i rimborsi di cui all’art. 30
del Dpr. n. 633/72 sono ese-
guiti in via prioritaria, entro 3
mesi dalla presentazione del-
la Dichiarazione Iva annuale,
anche in assenza dei requisiti
al comma 2, lett. a), b), c), d) ed
e), di tale norma;
d) il termine di decadenza di
cui all’art. 57, comma 1, del
Dpr. n. 633/72, e il termine di
decadenza di cui all’art. 43,
comma 1, del Dpr. n. 600/73,
sono ridotti di un anno. La
riduzione si applica solo per i
soggetti che garantiscano la
tracciabilità dei pagamenti
dagli stessi ricevuti ed effet-
tuati nei modi stabiliti con
Decreto Mef.
Riduzione degli adempi-
menti amministrativi e con-
tabili per soggetti minori
Con effetto dal 1° gennaio
2017, per specifiche categorie
di soggetti passivi Iva di
minori dimensioni, l’Agenzia
delle Entrate realizza un pro-
gramma di assistenza, diffe-
renziato per categoria di sog-
getti, con cui sono messi a
disposizione, in via telemati-
ca, gli elementi informativi
necessari per le liquidazioni
periodiche e per la dichiara-
zione annuale dell’Iva e ven-
gono meno:
a) l’obbligo di registrazione di
cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n.
633/72;
b) l’obbligo di apposizione
del “visto di conformità” o la
sottoscrizione alternativa e la
garanzia previsti dall’art. 38-
bis del Decreto Iva.
Le disposizioni di cui sopra si
applicano a condizione che i
soggetti passivi Iva effettuino
la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei
dati di tutte le fatture, emesse
e ricevute, e delle relative
variazioni, anche mediante il
Sistema di interscambio, e,
qualora effettuino operazioni
di cui all’art. 22 del Dpr. n.
633/72, optino per la facoltà
di memorizzazione elettroni-
ca e trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi.
Con Decreto Mef sono indivi-
duati i soggetti ammessi al
regime di cui sopra, tra i quali
possono esservi anche sog-
getti non di minori dimensio-
ni che intraprendono attività
d’impresa, arte o professione.
Per tali ultimi soggetti, il regi-
me agevolativo si applica per
il periodo in cui l’attività è ini-
ziata e per i due successivi.
Cessazione degli effetti pre-
miali
Fatte salve le sanzioni sopra
ricordate, in caso di omissione
della trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei
dati delle fatture, emesse e
ricevute e delle relative varia-
settembre 2015NOTIZIARIO 9
Centro Studi Enti Locali8
zioni e dei dati dei corrispetti-
vi ovvero di trasmissione con
dati incompleti o inesatti,
vengono meno gli incentivi
sopra elencati, salvo che il
contribuente trasmetta cor-
rettamente e telematicamen-
te i predetti dati entro un ter-
mine da individuarsi con i
Provvedimenti ministeriali
attesi, sopra rammentati.
Il Dlgs. in commento ricorda
infine che, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, sono abrogati i
commi da 429 a 432, dell’art.
1, della Legge n. 311/04.
Con il Dm. Mef 31 luglio 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 185
dell’11 agosto 2015, sono sta-
te definite le modalità opera-
tive alla trasmissione telema-
tica delle spese sanitarie al
Sistema “Tessera sanitaria”, il
Sistema informativo realizza-
to dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze in attua-
zione di quanto disposto dal-
l’art. 50 del Dl. n. 269/03, con-
vertito con modificazioni dal-
la Legge n. 326/03 e dal
Dpcm. 26 marzo 2008.
Tale Sistema raccoglie i dati
da inviare all’Agenzia delle
Entrate per la Dichiarazione
dei redditi precompilata.
L’art. 2 del Dm. Mef 31 luglio
2015 stabilisce che le struttu-
re sanitarie (Asl, Aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e
dei Policlinici universitari, le
Farmacie pubbliche e private,
i Presidi di specialistica ambu-
latoriale, le Strutture per l’ero-
gazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assi-
stenza integrativa e gli altri
Presidi e Strutture accreditati
per l’erogazione dei servizi
sanitari, di cui all’art. 3, comma
3, Dlgs. n. 175/14) nonché i
medici chirurghi e odontoiatri
iscritti all’albo, devono tra-
smettere in via telematica al
Sistema “Tessera Sanitaria” i
dati relativi alle spese sanita-
rie indicati nel Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate n. 103408 del 31
luglio 2015, così come riporta-
ti sulle ricevute di pagamento,
fatture e scontrini fiscali rila-
sciati agli assistiti per il paga-
mento del ticket o per l’acqui-
sto di prestazioni sanitarie o
relativi a rimborsi erogati.
Nell’Allegato disciplinare tec-
nico (Allegato “A”), che costi-
tuisce parte integrante al Dm.
Mef 31 luglio 2015, vengono
riportate le modalità di tra-
smissione telematica in
conformità con quanto previ-
sto dal Dpcm. 26 marzo 2008
e dall’art. 50 del Dl. n. 269/03.
Al comma 3, art. 2, Dm. Mef 31
luglio 2015 viene stabilito che
i suddetti dati possono essere
inviati anche da Associazioni
di categoria e da soggetti ter-
zi individuati come responsa-
bili al trattamento dei dati dal-
le strutture sempreché abbia-
no ottenuto l’abilitazione
all’invio telematico da parte
del Mef.
E’ data facoltà all’assistito, in
base all’art. 3 del presente
Decreto, di esprimere opposi-
zione all’invio telematico dei
propri dati al momento dell’e-
missione del documento
fiscale ai sensi dell’art. 7 del
Codice, per cui, in caso di
scontrino parlante, l’opposi-
zione si esprime non comuni-
cando al soggetto che emette
lo scontrino il proprio Codice
fiscale, mentre negli altri casi
si esprime chiedendo verbal-
mente al medico o alla Strut-
tura sanitaria l’annotazione
dell’opposizione sul docu-
mento fiscale.
Al comma 4 è data all’assistito
la possibilità di accedere al
Sistema “Tessera Sanitaria” dal
1º al 28 febbraio dell’anno
successivo al periodo d’impo-
sta per selezionare le proprie
spese sanitarie per le quali
esprimere opposizione.
Il Dm. Mef 31 luglio 2015 com-
prende un ulteriore allegato
(Allegato “B”), che descrive tra
l’altro le misure di sicurezza
per la protezione dei dati del-
l’assistito.
L’art. 4 del Decreto stabilisce
che i dati trasmessi telemati-
camente al Sistema “TesseraSanitaria”, vengono immedia-
tamente registrati in archivi
distinti in modo che il Codice
fiscale del contribuente sia
separato dagli altri dati.
Il contribuente può consulta-
re i dati relativi alle spese sani-
tarie indicate nella Dichiara-
zione precompilata a partire
dal 15 aprile di ciascun anno
(art. 5, comma 2, Decreto).
“730 precompilato”:modalità operative trasmissione telematica delle spese sanitarieal Sistema “Tessera sanitaria”
E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 201 del 31 agosto 2015 il
Comunicato dell’Istat conte-
nente l’aggiornamento al
mese di luglio 2015 dell’Indi-
ce dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impie-
gati.
Com’è noto, tale indice è da
utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di
locazione (ai sensi di quanto
disposto dall’art. 81 della
Legge n. 392/78), anche ogni
qual volta atti normativi o
contrattuali delle Pubbliche
Amministrazioni facciano
esplicito rinvio al variare del
costo della vita, ai sensi del-
l’art. 54 della Legge n.
449/97.
Si riporta di seguito una
Tabella riepilogativa del sud-
detto aggiornamento:
Istat:pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vitaa luglio 2015
2014 Luglio 107,3 0,1 1,3
Agosto 107,5 -0,1 1,0
Settembre 107,1 -0,1 0,7
Ottobre 107,2 0,1 0,9
Novembre 107,0 0,2 0,8
Dicembre 107,0 -0,1 0,5
Media 107,2
2015 Gennaio 106,5 -0,7 -0,2
Febbraio 106,8 -0,4 -0,1
Marzo 107,0 -0,2 0,1
Aprile 107,1 -0,3 0,2
Maggio 107,2 -0,1 0,3
Giugno 107,3 -0,1 0,2
Luglio 107,2 -0,1 0,0
Anni e mesi Indici
dell’anno
precedente
(Base 2010=100)
di due anni
precedenti
Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO9
9
settembre 2015QUESITI 9
Centro Studi Enti Locali10
Ai sensi dell’art. 13, della
Tariffa, Parte I, dell’Allegato A,
del Dpr. n. 642/72, sono sog-
gette all’applicazione del-
l’Imposta di bollo le fatture e
i documenti di importo com-
plessivo superiore ad Euro
77,47, riguardanti operazio-
ni:
- fuori campo Iva, per man-
canza del presupposto sog-
gettivo, oggettivo o territo-
riale;
- escluse da Iva;
- esenti da Iva, ai sensi del-
l’art. 10, del Dpr. n. 633/72;
- non imponibili, effettuate in
relazione ad operazioni assi-
milate alle esportazioni, ser-
vizi internazionali e connessi
agli scambi internazionali,
cessioni ad esportatori abi-
tuali (esportazioni indirette,
art. 8, lett. c), Dpr. n. 633/72).
Per le fatture elettroniche
emesse senza addebito o
applicazione dell’Iva d’im-
porto superiore a Euro 77,47
l’Imposta di bollo è dovuta
nella misura di Euro 2,00.
L’art. 13 della Tariffa, di cui
all’Allegato A, Parte I, del Dpr.
n. 642/72, stabilisce che le
fatture, gli estratti di conti, le
lettere ed altri documenti di
accreditamento o di addebi-
tamento di somme, anche
non sottoscritti, ma spediti o
consegnati pure tramite ter-
zi, le ricevute o quietanze
rilasciate dal creditore o da
altri per suo conto, quando si
riferiscono ad operazioni
non assoggettate ad Iva,
allorché la relativa somma
superi Euro 77,47, sono sog-
getti all’Imposta di bollo fin
dall’origine. Diversamente da
quanto accade per le fatture
relative ad operazioni assog-
gettate ad Iva, le quali sono
esenti ad Imposta di bollo.
Il momento impositivo, ossia
il momento per l’applicazio-
ne dell’Imposta di bollo,
avviene per gli atti soggetti
fin dall’origine al più tardi in
data di erogazione dell’atto
stesso, mentre per gli atti
soggetti in caso d’uso al più
tardi nella data nella quale
tale atto viene utilizzato per
la prima volta.
Trattandosi di un’imposizio-
ne di tipo indiretto, l’Imposta
di bollo deve incidere econo-
micamente, come onere
accessorio della prestazione
ricevuta, nel soggetto com-
mittente e, qualora sostenu-
ta dall’emittente, può essere
legittimamente riaddebitata.
Nelle fatture elettroniche
l’Imposta di bollo è assolta in
modo virtuale, direttamente
dal fornitore che riaddebita il
costo dell’Imposta all’Ammi-
nistrazione debitrice.
L’art. 6, del Dm. 17 giugno
2014, che definisce le moda-
lità di assolvimento dell’Im-
posta di bollo in modo vir-
tuale sui documenti informa-
tivi aventi rilevanza ai fini tri-
butari, al comma 1 specifica
che “l’Imposta di bollo suidocumenti informatici fiscal-mente rilevanti è corrispostamediante versamento neimodi di cui all’art. 17 del Dlgs.n. 241/97, con modalità esclu-sivamente telematica” e, al
comma 2, dispone che “ilpagamento dell’Imposta [di
bollo] relativa alle fatture, agliatti, ai documenti ed ai registriemessi o utilizzati durantel’anno avviene in un’unicasoluzione entro 120 giorni dal-la chiusura dell’esercizio. Lefatture elettroniche per le qua-li é obbligatorio l’assolvimen-to dell’Imposta di bollo devo-no riportare specifica annota-zione di assolvimento dell’im-posta ai sensi del presenteDecreto”.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1,
del Dlgs. n. 241/97, “i contri-buenti eseguono versamentiunitari delle Imposte, dei con-tributi dovuti all’Inps e dellealtre somme a favore delloStato, delle Regioni e degli Entiprevidenziali, con eventualecompensazione dei crediti,dello stesso periodo, nei con-fronti dei medesimi soggetti,risultanti dalle dichiarazioni edalle denunce periodiche pre-
sentate successivamente alladata di entrata in vigore delpresente decreto. Tale com-pensazione deve essere effet-tuata entro la data di presen-tazione della dichiarazionesuccessiva. La compensazionedel credito annuale o relativoa periodi inferiori all’anno del-l’Imposta sul valore aggiunto,per importi superiori a Euro5.000 annui, può essere effet-tuata a partire dal giorno sedi-ci del mese successivo a quellodi presentazione della Dichia-razione o dell’istanza da cui ilcredito emerge”.
In proposito, è appena il caso
di evidenziare che le moda-
lità di versamento di cui
all’art. 17, comma 1, del Dlgs.
n. 241/97, dei contributi Inps
e delle altre somme a favore
dello Stato, delle Regioni e
degli Enti previdenziali, si
basano sulle relative dichia-
razioni rese nell’anno succes-
sivo.
La Risoluzione Agenzia
Entrate 2 dicembre 2014, n.
106, al fine di consentire il
versamento mediante
Modello “F24” dell’Imposta di
bollo sui documenti informa-
tici fiscalmente rilevanti, ai
sensi dell’art. 6 del Dm. Mef
17 giugno 2014, ha istituito
un apposito codice-tributo,
per il versamento, mediante
il Modello “F24”, dell’Imposta
I QUESITIImposta di bollo: come e in che misura va versata in caso
di emissione di fattura elettronica a P.A. per servizi sociali ? di Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista
Il testo del quesito:
“Dobbiamo emettere fattura elettronica verso delle Pubbliche Amministrazioni per servizi sociali esenti art. 10.Come dobbiamo comportarci per il bollo ?”
La risposta dei nostri esperti:
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
9
11
QUESITI
di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai
fini tributari, ex art. 6 del Dm.
Mef 17 giugno 2014. Il codi-
ce-tributo istituito è il “2501”,
denominato “Imposta di bollosu libri, registri ed altri docu-menti rilevanti ai fini tributari– art. 6 del Decreto 17 giugno2014”.
Successivamente, con la
Risoluzione Agenzia Entrate
23 marzo 2015, n. 32/E, sono
stati istituiti i codici-tributo
per il versamento, mediante
il Modello “F24”, delle sanzio-
ni e degli interessi di cui
all’art. 13 del Dlgs. n. 47/97
relativi all’Imposta di bollo su
libri, registri ed altri docu-
menti rilevanti ai fini tributa-
ri – art. 6, del Dm. Mef 17 giu-
gno 2015.
I codici-tributo istituiti sono:
- “2502”, denominato “Impostadi bollo su libri, registri ed altridocumenti rilevati ai fini tribu-tari –art. 6, Decreto 17 giugno2014 - Sanzioni”;
- “2503”, chiamato “Imposta dibollo su libri, registri ed altridocumenti rilevati ai fini tribu-tari –art. 6, Decreto 17 giugno2014 - Interessi”.Poi con la Risoluzione 43/E
del 28 aprile 2014 l’Agenzia
delle Entrate, pronunciando-
si in merito alle modalità di
assolvimento dell’Imposta di
bollo per l’anno 2014 sui
libri, registri ed altri docu-
menti rilevanti ai fini tributa-
ri, ai sensi dell’art. 6 del Dm.
Mef 17 giugno 2014, ha con-
fermato che, per “documentiinformatici fiscalmente rile-vanti”, ai fini dell’Imposta di
bollo nei modi previsti dal
citato Decreto “devono inten-dersi i libri e registri di cuiall’art. 16, lett. a) della Tariffa,Parte I, Allegata al Dpr. n.642/72 e le fatture, note e simi-li di cui all’art. 13, n. 1, dellaTariffa, Part I, allegata al citatoDpr.”. La Risoluzione citata ha
confermato che l’Imposta è
corrisposta mediante versa-
mento nei modi di cui all’art.
17, del Dlgs. n. 241/97, con
modalità esclusivamente
telematica, vale a dire
mediante Modello di paga-
mento “F24”, con il codice-tri-
buto “2501” istituito con la
Risoluzione n. 106/14. La
stessa Risoluzione ha inoltre
ribadito che, “per quantoriguarda i termini di versa-mento, il comma 2, dell’art. 6[del Dm.17 giugno 2014] pre-vede che ‘il pagamento del-l’Imposta relativa alle fatture,agli atti, ai documenti ed ai
registri emessi o utilizzatidurante l’anno avviene inun’unica soluzione entro 120giorni dalla chiusura dell’eser-cizio’. Coerentemente con l’in-terpretazione già resa con laCircolare n. 5 del 2012 con rife-rimento al previgente Dm. 23gennaio 2014, si ritiene che‘l’anno’ debba essere intesocome anno solare e che l’Im-posta relativa alle fatture, agliatti, ai documenti ed ai registriemessi o utilizzati debba esse-re calcolata in relazione a taleperiodo”.
In applicazione alle disposi-
zioni introdotte con il Decre-
to in parola, si ritiene che, per
il caso di specie, il versamen-
to relativo all’Imposta di bol-
lo dovuta per le fatture elet-
troniche emesse nell’anno
2015 dovrà essere effettuato
entro il 30 aprile 2016, in
un’unica soluzione, tramite
versamento con Modello
“F24”, specificando l’anno
“2015” e iscrivendo il codice-
tributo “2501”.
Aggiungiamo che i codici-tri-
buto istituiti e definiti con la
Risoluzione AE n. 12 del 3
febbraio 2015, (“2505” deno-
minato “Bollo Virtuale - Rata”;
“2506” titolato “Bollo Virtuale -Acconto”; “2507” chiamato
“Bollo Virtuale - Sanzioni”;
“2508” denominato “Bollo Vir-tuale - Interessi”), da utilizzar-
si per il versamento del bollo
virtuale, tramite il Modello
“F24 - Enti pubblici”, riguarda-
no le modalità di pagamen-
to, anche rateali, previste
specificatamente dalla pro-
cedura descritta nella Circo-
lare Entrate – Direzione cen-
trale Servizi ai Contribuenti -
n. 16/E del 14 aprile 2015, che
però, come precisato dalla
Circolare stessa, non si appli-
cano per le fattispecie rego-
lamentate dal Dm. 17 giugno
2014 in tema di assolvimen-
to dell’Imposta di bollo sui
documenti informatici.
Allo stato attuale, non risulta
chiarito se, ai fini del versa-
mento in questione, gli Enti
Locali siano tenuti a partico-
lari adempimenti dichiarativi
e con quali specifiche moda-
lità.
Rammentiamo infine che il
soggetto obbligato all’assol-
vimento dell’Imposta di bol-
lo deve riportare in fattura,
nello specifico campo previ-
sto, una precisa annotazione
di assolvimento dell’Imposta
di bollo ai sensi del Dm. 17
giugno 2014, digitando la
stringa “Dm-17-giu-2014”.
Società “in house”:
reinternalizzazione del personale
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 246 del 20 luglio 2015 Un Sindaco chiede se sia possibile effettuare una reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati alla Società “in house”
(retrocessione del ramo d’azienda) con conseguente trasferimento del personale a suo tempo ceduto alla Società, il quale ver-
rebbe ritrasferito nel ruolo dell’Ente Locale avvalendosi dei budget assunzionali 2015 e 2016, o se tali budget debbano anche in
questo caso essere riservati alla ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle Province. La Sezione ritiene che se
l’Ente Locale deve coprire posti in organico per i quali è necessaria una specifica professionalità per garantire l’espletamento del
servizio reinternalizzato, l’Ente può assumere solo nei modi indicati dal comma 424 della Legge n. 190/14; solo qualora venisse
constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’Ente potrà procedere ad assumere nei
modi ordinari. Tale ricerca va riferita, non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province
interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 422, della Legge n. 190/14. Pertanto, solo in quest’ulti-
ma particolare ipotesi l’Ente potrà procedere a reinternalizzare il personale della Società in house e sempre che, ovviamente, sus-
sistano tutti i presupposti che ne consentano la reinternalizzazione (ad esempio, assunzione a suo tempo del personale median-
te selezione pubblica).
__________________________
Limiti alle assunzioni e alla spesa per il personale:
gestione in economia di Farmacie comunali
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 267 del 27 agosto 2015Un Sindaco ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto i limiti alle assunzioni ed alla spesa complessiva per il perso-
nale degli Enti Locali. Premette che l’Ente gestisce in economia una Farmacia comunale, servizio assicurato con una consistenza
organica di n. 3 farmacisti e n. 2 commessi fino al mese di luglio 2011. Dopo tale data, a seguito della cessazione per dimissioni di
una farmacista, il Comune non ha provveduto alla relativa sostituzione, a causa dei vincoli assunzionali e di spesa contenuti nel-
l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. Detta contrazione di organico ha determinato una forte riduzione dell’attività e del ser-
vizio reso all’utenza, che l’assunzione di un’unità di personale, ripristinando la dotazione originaria, permetterebbe di attenuare.
In particolare, con il primo quesito, il Comune ha chiesto se l’esclusione dell’applicabilità dei vincoli assunzionali di cui all’art. 9,
comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, per le Farmacie comunali gestite mediante Aziende speciali o Istitu-
zioni (che l’istante ha dedotto dall’attuale formulazione dell’art. 18, comma 2-bis del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08)
sia applicabile anche a quelle gestite in economia. Con il secondo, se possa escludersi l’applicazione dell’art. 1, comma 557, della
Legge n. 296/06 - recante l’obbligo per gli Enti Locali di ridurre la spesa complessiva per il personale - nel caso di assunzione da
adibire alla Farmacia comunale gestita da un Comune in economia. La Sezione afferma che il Comune, nel caso di gestione di Far-
macie comunali mediante propri Uffici interni (c.d. “gestione in economia”), deve osservare, nell’ipotesi in cui intenda assumere per-
sonale con contratto a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile, i limiti finanziari posti dall’art. 9, comma 28, del
Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10. Allo stesso modo, il Comune deve osservare i limiti finanziari posti, alla spesa storica
complessiva per il personale, dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06.
IL PARERE DELLA CORTE
settembre 2015PARERE DELLA CORTE 9
Centro Studi Enti Locali12
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
PRASSI E GIURISPRUDENZA9
13
Gestione rifiuti:
illegittimo l’affidamento diretto del Servizio a una Società
di cui fa parte un soggetto privato
Consiglio di Stato, Sentenza n. 4253 dell’11 settembre 2015 Nella fattispecie in esame i Giudici affermano l’illegittimità della Delibera con la quale un Comune ha affidato direttamente il ser-
vizio pubblico di “Gestione dei rifiuti urbani” ad una Società di cui fa parte un soggetto privato poiché solo la partecipazione tota-
litaria delle Amministrazioni pubbliche, e la totale assenza di soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel
soggetto affidatario la sottoposizione al cosiddetto “controllo analogo”. Ed ancora, esula dal sistema del cosiddetto “in house provi-ding” il diverso fenomeno del “partenariato pubblico-privato”. Dunque, nel caso in questione, non è condivisibile l’orientamento
secondo cui il principio summenzionato non è più applicabile in quanto l’art. 12 della Direttiva 2014/24 ammette l’esistenza del
“controllo analogo” anche in casi in cui il soggetto che opera in regime privatistico è partecipato da soggetti privati, purché tale
partecipazione sia ristretta nei limiti ivi stabiliti. Infatti, il Legislatore comunitario ha individuato un termine per il recepimento del-
la suddetta Direttiva nei diversi ordinamenti nazionali e tale termine è ancora pendente. Il Legislatore comunitario ha conferito ai
Legislatori nazionali una sfera di discrezionalità nell’individuazione dei tempi per la trasposizione dei nuovi principi nei diversi
ordinamenti, e per il necessario coordinamento con la normativa interna vigente. Questi elementi impongono di escludere che i
nuovi principi acquistino immediata efficacia nei singoli ordinamenti nazionali, fermo restando che gli stessi diventeranno imme-
diatamente applicabili. Tra l’altro, in forza dell’art. 12 della nuova Direttiva “Appalti”, le “forme di partecipazione di capitali privati”devono essere “prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati”. Nella caso di specie, questa ulteriore con-
dizione non sussiste.
__________________________
Farmacie:
il Consiglio di Stato interviene sul sistema di gestione,
confermato il via libera al modello “in house”
Consiglio di Stato, Sentenza n. 4120 del 4 settembre 2015Nella fattispecie in esame i Giudici osservano che, pur dopo l’abolizione dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 e del conseguente art. 15
del Dl. n. 135/09 ad opera del referendum ed in forza del Dpr. n. 113/11, gli artt. 113 e seguenti del Dlgs. n. 267/00 hanno regolato
l’intera materia sulle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, determinando l’abrogazione delle leggi anteriori
che regolavano quelle inerenti ai singoli servizi. Perciò il sistema di gestione dei servizi farmaceutici comunali ex art. 9, comma 1,
della Legge n. 475/68 è stato abolito, pure nella parte in cui prevedeva che le Farmacie comunali potessero essere gestite median-
te Società di capitali, seppur a condizione che avessero come soci i farmacisti i quali, all’atto della costituzione di queste ultime,
fossero in servizio nelle Farmacie di cui il Comune avesse la titolarità. L’abolizione, sia del Dl. n. 112/08, sia del Dl. n. 135/09, ha defi-
nitivamente ricondotto i metodi di gestione delle sedi farmaceutiche sotto l’imperio della disciplina unitaria ed esclusiva recata
dall’art. 113 del Tuel, onde non vi sono più, quand’anche vi fossero mai state, preclusioni al modello “in house providing”. Ma tali pre-
clusioni, al di là dell’opera di razionalizzazione discendente da detto referendum, neppure si sarebbero potute dire esistenti sotto
la vigenza del ripetuto art. 9, comma 1, almeno per quanto attiene al mantenimento del Servizio farmaceutico in mano pubblica.
Infatti, l’impresa “in house”, appunto grazie al c.d. “controllo analogo”, costituisce al contempo la nuova forma dell’Azienda speciale
ed il modello ordinario (e non certo derogatorio) di gestione pubblica dei servizi pubblici locali.
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
settembre 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 9
Centro Studi Enti Locali14
Oggetto
Assoluzione Amministratori e
Dirigenti di una Società pub-
blica per difetto di giurisdizio-
ne: conferma Sentenza n.
2851/12.
Premessa
Nel marzo 2007, il Direttore
generale di una Azienda
regionale, su esplicita richie-
sta del Presidente dell’Ente e
“senza seguire le consuete vieburocratiche”, aveva conferito
un incarico di consulenza ad
un Avvocato (da marzo a
maggio 2007), sostituito poi
da un contratto di collabora-
zione a progetto (fino al 15
ottobre), rinnovato poi per un
anno (interrotto per cause
esterne l’8 aprile 2008).
Questo Avvocato aveva in
dotazione il cellulare e l’uso di
una autovettura a noleggio.
Nell’agosto 2009 l’Azienda
trasmette alla Procura della
Corte dei conti “l’esito di unindagine interna da cui eranoemersi profili di responsabilitàper danno erariale” a carico del
Presidente, dell’Avvocato con-
sulente e del Direttore gene-
rale dell’Azienda. La Procura
contestava nell’aprile 2011 le
seguenti 3 tipologie di danno:
Euro 48.000 per compensi,
Euro 1.500 per spese telefoni-
che ed Euro 29.000 per l’inde-
bito utilizzo delle autovetture
di servizio. Dopo le deduzioni
degli interessati, il Pm. aveva
disposto l’archiviazione “dellepartite di danno relative all’usodel telefono e dell’auto azien-dali in considerazione dellaimpossibilità di poter determi-nare il danno erariale con ilnecessario carattere di certezzadel suo specifico ammontare”.
Tutti gli interessati hanno
affrontato la questione di giu-
risdizione della Corte dei con-
ti nei confronti di Amministra-
tori e dipendenti di Società di
partecipazione pubblica. I
Giudici di primo grado esami-
nano preliminarmente l’ecce-
zione di difetto di giurisdizio-
ne, raffrontando varie Senten-
ze della Corte di Cassazione
succedutesi nel tempo
(SS.UU. n. 26806/2009 e n.
3692/2012), e ritengono che
“tali principi sono applicabilianche nella presente fattispe-cie”, per cui dichiarano il “difet-to di giurisdizione”. Il Procura-
tore regionale per la Sicilia
presenta appello contro tale
decisione. A sostegno cita la
recente Sentenza n.
26283/2013 delle SS.UU. della
Cassazione che riguarda una
Società simile (trasporti e
socio unico il Comune).
I Giudici d’appello lo respin-
gono, confermando la Sen-
tenza di primo grado.
Sintesi della Sentenza
Con atto di appello, la Procura
regionale ha articolato un uni-
co motivo di censura avverso
la Sentenza. Sostiene l’appel-
lante che il Giudice avrebbe
dichiarato erroneamente il
difetto di giurisdizione della
Corte dei conti; l’orientamen-
to giurisprudenziale preso a
riferimento dalla Sentenza
impugnata non potrebbe tro-
vare applicazione nel caso di
Società interamente parteci-
pate da Ente pubblico. A tal
fine, ha osservato che la Cas-
sazione avrebbe più volte
affermato la giurisdizione del-
la Corte dei conti nei confron-
ti di Amministratori e Sindaci
di Società interamente parte-
cipate da Enti pubblici consi-
derando dirimente il fatto
che, in tal caso, il danno sareb-
be arrecato ad un Ente che,
svolgendo un servizio pubbli-
co, non potrebbe che avere
natura sostanziale di Ente
pubblico alla stregua di un
Organismo di diritto pubblico.
D’altra parte, la giurisdizione
contabile avrebbe trovato un
esplicito riconoscimento nor-
mativo nell’art. 16-bis, del Dl.
n. 248/07, convertito in Legge
n. 31/08, in cui è previsto che,
per le Società quotate in bor-
sa partecipate da Amministra-
zioni pubbliche in misura
inferiore al 50%, la responsa-
bilità deve intendersi regolata
esclusivamente dal diritto
civile con giurisdizione del
Giudice ordinario; implicita-
mente da tale norma si
dovrebbe dedurre per esclu-
sione la sussistenza della giu-
risdizione contabile nei con-
fronti di tutte le altre Società a
partecipazione pubblica in
misura superiore al 50%.
In corrispondenza con le sue-
sposte ragioni, l’appellante
osserva che, con riferimento
alla Società in questione,
sarebbero applicabili i princi-
pi di cui all’Ordinanza della
Cassazione n. 27092 del 2009,
enunciati per le Società a par-
tecipazione pubblica caratte-
rizzate da particolare specifi-
cità; ha considerato che gli
elementi individuati nella pre-
detta Ordinanza per afferma-
re la giurisdizione contabile
non abbiano valore tassativo
in tutti i casi. In tale ottica, ha
osservato che la Regione Sici-
liana è titolare dell’intero
capitale della Spa in oggetto
ai sensi dell’art. 23 della Legge
regionale n. 10/99; le funzioni
principali della stessa Società
troverebbero fondamento
nelle leggi istitutive della
Società; il socio unico Regione
Siciliana eserciterebbe un’in-
gerenza particolarmente
Focus
Responsabilità:
assoluzione di Amministratori e Dirigenti di una Società
pubblica per difetto di giurisdizione
Corte dei conti Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione SiciliaSentenza n. 385 del 19 dicembre 2013di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
PRASSI E GIURISPRUDENZA9
15
intensa ; per l’acquisto di beni
e servizi la Società applica le
procedure del “Codice dei con-tratti pubblici”, mentre per l’as-
sunzione del personale prov-
vede con procedure ad evi-
denza pubblica. Il servizio
pubblico di “Trasporto di per-sone” espletato dalla Spa
sarebbe caratterizzato dal-
l’obbligatorietà dell’erogazio-
ne per fini di interesse genera-
le senza il necessario perse-
guimento dell’utile di impresa
ed è svolto anche nelle cosid-
dette tratte marginali.
Conclusivamente, la Procura
generale chiede l’accoglimen-
to dell’appello con conse-
guente rimessione degli atti al
primo giudice.
Nell’appello si tende ad avva-
lorare la tesi che la Spa, for-
malmente Società privata,
dovrebbe essere assimilata ad
una vera e propria Ammini-
strazione pubblica, con la
conseguenza che, non deri-
vando alcuna preclusione dal-
la distinzione tra Società par-
tecipata ed Ente pubblico par-
tecipante in forza dello statusdi Amministrazione pubblica
della prima, l’ipotesi di
responsabilità prefigurata nei
confronti dei convenuti
appellati, chiamati a risponde-
re del risarcimento del danno
da essi causato in modo diret-
to alla Spa, dovrebbe essere
attribuita alla giurisdizione
della Corte dei conti. A tal fine,
la Procura (appellante) sostie-
ne che sarebbero da valoriz-
zare nel presente caso i princi-
pi che si deducono dall’Ordi-
nanza della Cassazione SS.UU.
n. 27092/09, enunciati per le
Società a partecipazione pub-
blica che manifestano parti-
colari specificità di carattere
pubblicistico, come nel caso
della Rai, cui si riferisce detta
Ordinanza. Gli elementi indivi-
duati dalla Cassazione per
attribuire una particolare spe-
cificità alla Rai Spa sarebbero
da ritenere esemplificativi
onde non sarebbe necessaria
la loro contestuale presenza
ove si tratti di ipotesi di
responsabilità per danni reca-
ti a Società partecipate, aventi
particolari specificità sotto il
profilo pubblicistico, per effet-
to di mala gestio di propri
Amministratori e dipendenti.
In sostanza, evocando anche i
principi contenuti nell’Ordi-
nanza Cassazione SS.UU. n.
10063 del 9 maggio 2011,
l’appellante ritiene che, ai fini
della configurabilità del dan-
no erariale e della giurisdizio-
ne contabile, sia rilevante uni-
camente che il danno sia arre-
cato ad una Società parteci-
pata con personalità giuridica
di diritto privato che, svolgen-
do un servizio pubblico, abbia
natura sostanziale di Ente
pubblico (alla stregua di
Organismo di diritto pubblico
come definito a livello di dirit-
to comunitario), non essendo
determinante stabilire se il
danno sia stato causato all’En-
te pubblico partecipante o
alla Società partecipata,
dovendosi considerare anche
quest’ultima come un Ente
pubblico. In tale ottica, sareb-
be rilevante tener presente
che la Spa, in quanto Ammini-
strazione pubblica, sia assog-
gettata, per l’acquisto di beni
e servizi e per gli appalti, al
rispetto delle procedure pre-
viste dal Dlgs. n. 163/06, men-
tre per l’assunzione del perso-
nale sarebbe tenuta ad avva-
lersi delle procedure di evi-
denza pubblica come alla
stessa imposto dall’art. 7 della
Lr. n. 7/06.
La caratterizzazione di Pubbli-
ca Amministrazione in capo
alla Spa, ravvisata nel grava-
me proposto dal Pm., si rivela
carente nei fatti come si
deduce da plurimi elementi.
Sotto tale aspetto va sottoli-
neato che, in base all’oggetto
dell’attività sociale come
riportato nello statuto succes-
sivamente modificato, la Spa
può compiere tutte le opera-
zioni commerciali e può assu-
mere, direttamente od indi-
rettamente interessenze e
partecipazioni in altre Società,
Consorzi o Imprese aventi
oggetto analogo, connesso
od affine al proprio, nei limiti
consentiti dalla legge. Seppu-
re non persegua esclusiva-
mente scopi lucrativi essendo
tenuta in via di fatto a gestire
il servizio di “Trasporto pubbli-
co locale extraurbano o urbanodi persone anche nelle cosid-dette tratte marginali o sociali”(vale a dire, tratte non coperte
o dimesse dalle Aziende di
linea private in quanto non
redditizie), la gestione del Ser-
vizio de quo è sostanzialmen-
te fondata su criteri di rendi-
mento, di efficacia e di redditi-
vità ed è operativa in un Set-
tore aperto alla concorrenza
essendo presenti nel mercato
altre Imprese che, come la
Spa, svolgono in esecuzione
di concessione assentita dalla
Regione Siciliana il Servizio di
“Trasporto pubblico locale” a
favore dell’utenza in generale
nel territorio della Regione.
Commento
Sono molto interessanti e det-
tagliate le argomentazioni dei
Giudici di primo grado (con-
fermate in appello) circa la
giurisdizione del Giudice con-
tabile. La vertenza nasce dalla
richiesta del Presidente della
Società al Direttore generale
di procedere ad un incarico
ad un Avvocato di sua fiducia
finalizzato “al supporto ed assi-stenza legale all’Ufficio di Presi-denza”. La critica della Procura
territoriale è molto forte circa
la “necessità” di questa consu-
lenza: si basa sugli atti della
Commissione ispettiva regio-
nale richiesta dal Presidente
dell’Organo di sorveglianza e
sull’audizione del Responsa-
bile del Settore “Legale” della
Società.
settembre 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 9
Centro Studi Enti Locali16
Oggetto
Condanna degli Amministra-
tori comunali per irregolarità
nella attività gestionali di una
Società mista, partecipata dal
Comune: conferma, con ridu-
zioni e assoluzioni, della Sen-
tenza Lazio n. 1990/10.
Premessa
Nel luglio 2008, la Guardia di
Finanza invia alla Procura del-
la Corte dei conti una ampia
documentazione delle irrego-
larità riscontrate nell’attività
gestionale compiuta nel
periodo 2004/2008 da Ammi-
nistratori e Dirigenti di un
Comune Capoluogo di Pro-
vincia nel contesto dei rap-
porti con una Società a capi-
tale misto (comunale e priva-
to) che gestiva servizi pubbli-
ci.
Da questa relazione la Procura
regionale identifica 4 tipolo-
gie di danno: maggiori costi
conseguenti alla violazione
delle regole della concorren-
za; illecita gestione extracon-
tabile di spese comunali; dise-
conomico acquisto di azione
della Società; diseconomica
attività di capitalizzazione
della Società stessa. I Giudici
territoriali affermano che la
Società di cui trattasi “è unaSocietà specificatamente costi-tuita per il raggiungimento difini pubblici, per cui la stessa
missione statutaria è funziona-lizzata al soddisfacimento del-l’interesse collettivo, essa è cioèun Ente strumentale all’Ammi-nistrazione pubblica, con laconseguenza, dell’assoggetta-bilità alla giurisdizione conta-bile dei soggetti che nella fatti-specie concreta (generatrice didanno erariale) svolgevano,come Amministratori o Diri-genti della società, compitifinalizzati alla realizzazione diun interesse pubblico”. Circa la
responsabilità dei singoli
(Amministratori e Dirigenti), i
Giudici esaminano le compe-
tenze previste dal Tuel e defi-
nite nel Regolamento di con-
tabilità dell’Ente. La conclusio-
ne è la condanna di tutti con
importi effettivamente impor-
tanti (da Euro 902.000 per il
Responsabile dei Lavori pub-
blici ad Euro 270.000 per il
Sindaco, a circa Euro 200.000
per ogni Assessore, a circa
Euro 100.000 per i Dirigenti
degli “Affari generali”, dei Servi-
zi “Finanziari” e del Direttore
generale). Tutti, ad esclusione
dei 3 Dirigenti che hanno
chiesto ed ottenuto la “defini-zione agevolata”, hanno pre-
sentato ricorso. La III Sezione
d’appello, con la Sentenza in
commento, ha ridotto le pene
del 70%, assolvendo inoltre il
Direttore generale, il Respon-
sabile del Servizio “Finanzia-rio” e l’Amministratore dele-
gato della Società.
Sintesi della Sentenza
La Procura così sintetizza la
prima fattispecie di danno:
“maggiori costi conseguentialla violazione delle regole sul-la concorrenza”. I danni scaturi-
rebbero dalla violazione della
normativa che disciplina le
modalità di individuazione
del terzo contraente con la
P.A. in materia di assegnazio-
ne di appalti di servizi e, in
particolare, di servizi pubblici
locali attraverso vincolanti
procedure ad evidenza pub-
blica anziché mediante affida-
mento diretto come operato
dal Comune a favore della
Società di cui era azionista di
maggioranza fino all’acquisto
delle azioni a privati avvenuto
nel 2006. La violazione della
normativa, oltre che afferire
agli atti contrattuali con i qua-
li erano stati originariamente
assegnato gli appalti, si esten-
deva anche alla proroga degli
stessi. La conseguenza della
rinuncia alla procedura ad evi-
denza pubblica per l’affida-
mento degli appalti in ogget-
to ha prodotto il danno eraria-
le derivante dai maggiori
costi sostenuti dal Comune,
quantificato nella differenza
fra i compensi erogati alla
Società e il minor prezzo da
questa concordato nel riaffi-
dare a terzi gli stessi appalti,
pur essendo contrattualmen-
te vietato il sub-appalto: tale
differenziale di costi dimo-
strerebbe in maniera evidente
quale sarebbe stato il rispar-
mio per il Comune se per l’in-
dividuazione del terzo con-
traente si fosse fatto ricorso
alla gara così come normati-
vamente previsto. I servizi
riguardano: “Verde pubblico”,
“Arredo urbano”, “Igiene urba-na”, “Pulizia dei servizi igienici edei locali comunali”, “Conduzio-ne e la Manutenzione degliimpianti” del nuovo Palazzo di
Giustizia, “Gestione della riscos-sione” delle violazioni al “Codi-ce della Strada”, “Illuminazionepubblica”, “Cimiteri” e “Lucevotiva”.
Nel merito, i Giudici territoriali
ritengono legittimo l’affida-
mento diretto perché, “all’epo-ca della adozione da parte delConsiglio comunale delle Deli-berazioni di riorganizzazionedei servizi pubblici comunali(ottobre-dicembre 1992), nonerano chiari i contorni definito-ri del concetto dell’in houseproviding”. A partire dal 2006,
la Società ha acquisito tutti i
caratteri fisionomici del citato
“in house providing“ e, conse-
guentemente, devono rite-
Focus
Responsabilità:
condanna degli Amministratori comunali per irregolarità
nella gestione di una Società mista partecipata dal Comune
Corte dei conti Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello Sentenza n. 137 del 18 marzo 2014di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
PRASSI E GIURISPRUDENZA9
17
nersi legittimi tutti gli affida-
menti dei servizi al di fuori
della procedura ad evidenza
pubblica.
Una seconda fattispecie di
danno è “l’illecita gestioneextracontabile di spese comu-nali” come, per esempio:
manutenzione zona a verde
della città non prevista nel-
l’appalto; lavori di manuten-
zione straordinaria presso il
Cimitero; maggiori compensi
per lavori straordinari; ade-
guamento del contratto di
“Igiene urbana” per maggior
costo dei dipendenti.
Sul punto, i Giudici territoriali
ritengono che, secondo la
consolidata giurisprudenza,
“l’ordinazione irregolare di spe-se non deliberate nei modi dilegge e prive altresì di impegnocontabile costituisce per unAmministratore comunale unaviolazione di elementari doveridi servizio, connotata da colpadi rilevante gravità”, mentre “laviolazione degli equilibri dibilancio causa un danno chenon può che ricadere necessa-riamente sul soggetto agente”.
Nelle fattispecie per cui è cau-
sa, non vi è stato alcun ricono-
scimento, da parte dell’Orga-
no competente (Consiglio
comunale), dell’utilità e arric-
chimento per il Comune delle
somme pagate a titolo di
debito fuori bilancio che, a
loro volta, avrebbero dovuto
avere come presupposto
obiettivo l’accertamento del-
l’esecuzione di prestazioni
che effettivamente esulavano
da quelle contrattualizzate o
da quelle per le quali il relati-
vo compenso era già stato
corrisposto.
Sconcertante ed emblematica
è, a questo proposito, la
dichiarazione del Sindaco,
secondo cuim “sia nel 2004 chenel 2005 il passivo è stato com-pensato attraverso interventieconomici da parte del Comu-ne, con maggiori importi fattu-rati rispetto agli importi spet-
tanti alla … sulla base dei com-pensi pattuiti al momento dellastipula dei vari contratti di ser-vizio”.
Una terza fattispecie di danno
è “il diseconomico acquisto diazioni” della Società da parte
del Comune. Il Comune com-
pra le rimanenti azioni in
mano a privati al valore nomi-
nale “nonostante il loro valorereale fosse negativo”. Su ciò, i
Giudici di primo grado affer-
mano che “la semplice previ-sione di bilancio non può esse-re ritenuta, secondo i principicontabili applicabili anche agliEnti Locali, motivo di legittima-zione della erogazione del con-tributo se questa non è prece-duta dal realizzarsi della pre-condizione prevista dal dirittosocietario e cioè la previa Deli-berazione della Società di pro-cedere all’aumento di capitaleche, nella specie, non è statamai adottata”.
E non si può certamente attri-
buire carattere di buona
amministrazione e di sana
gestione finanziaria all’esbor-
so di somme per ripianare
perdite derivanti dalla gestio-
ne di Società partecipata, sot-
traendole a più proficui inve-
stimenti ed incidendo sull’e-
quilibrio del bilancio comuna-
le.
Riguardo alla “ricapitalizzazio-ne” della Società, rimane diffi-
cile – una volta stabilita l’illi-
ceità della dazione beneficia-
ria a Società in evidente stato
di difficoltà di continuità
aziendale – non riconoscere la
perdita patrimoniale subita
dal Comune o ridurne l’entità
a fronte di inesistenti e indi-
mostrati vantaggi.
La quarta fattispecie di danno
è la diseconomica attività di
capitalizzazione della Società.
Il Comune ha erogato alla
Società circa 2 milioni di Euro
(nei 2 anni 2006/2007), con la
motivazione “contro futuroaumento di capitale sociale”
che di fatto andava a coprire
“le gravi perdite della … in unmomento in cui il bilanciosocietario non poteva garanti-re la continuità aziendale,come puntualmente verificato-si nel settembre 2008 con loscioglimento e la messa inliquidazione della Società”.
Le difese in generale afferma-
no che, fino al 2005, i bilanci
della Società erano positivi e i
componenti della Giunta non
potevano prevedere le future
difficoltà di bilancio, scoperte
solo nel 2007: infatti, fino al
2005, tutti i bilanci furono
regolarmente approvati
anche con il positivo parere
del Collegio dei Sindaci. Poi-
ché inoltre la Giunta non ha
fatto altro che eseguire deci-
sioni già assunte dal Consiglio
comunale, nessun elemento
di dolo o colpa grave può
essere ravvisato nella condot-
ta dei convenuti, tanto più
che, quasi contemporanea-
mente, in occasione dell’ac-
quisto delle azioni della
Società in mano ai privati, era
stata redatta una perizia giu-
rata che concludeva per l’esi-
stenza di un valore aziendale
di Euro 1.131.233,00 notevol-
mente superiore al capitale
sociale di Euro 260.000,00.
Ad avvalorare la tesi dell’as-
senza dell’elemento psicolo-
gico del dolo o della colpa
grave dei propri assistiti, l’Av-
vocato richiama l’assunto
accusatorio della Procura rela-
tivo ad un documento del
Collegio dei Revisori del
Comune in merito all’eserci-
zio 2007 della Società che evi-
denzia una perdita di Euro
2.640.762,00, da cui poi è con-
seguito nel settembre 2008 lo
scioglimento della Società e la
sua messa in liquidazione, per
rafforzare invece “la tesi difen-siva in base alla quale, allorchéfurono erogati i c.d. ‘contributiin conto futuro aumento dicapitale’ la Giunta era per tabu-las all’oscuro di fatti sopravve-nuti relativi all’esercizio 2007”.
La ricapitalizzazione della
Società costituisce, secondo la
difesa, “una scelta politicadiscrezionale insindacabile dalGiudice contabile”.
La difesa dei Dirigenti (“Servizisociali” e “Affari generali”)
sostiene l’assenza di dolo e
colpa grave nelle condotte
dei 2 Dirigenti, in considera-
zione delle indicazioni assolu-
tamente certe ed univoche,
da parte dell’Organo politico,
sulle modalità di gestione dei
servizi pubblici e del “climanormativo e giurisprudenzialeassolutamente ondivago edinstabile” in materia di affida-
mento dei servizi pubblici
locali. Sottolineano inoltre “lamancanza di nesso di causalitàtra condotta ed evento perchéa fronte di un servizio effettiva-mente reso a favore dell’Ammi-nistrazione e della collettività(la manutenzione delle aree averde pubblico e tutti i servizicimiteriali), il Comune ha prov-veduto al pagamento di dettoservizio a favore del gestore”.
L’ipotizzata mala gestio del
servizio è quindi, ove effetti-
vamente accertata, eventual-
mente addebitabile in via
esclusiva alla Società che ha
gestito il Servizio medesimo.
Riguardo poi al profilo accu-
satorio relativo alla responsa-
bilità da illecita gestione
extracontabile delle spese
comunali relativi ai contratti
in oggetto, la difesa esclude
qualunque responsabilità del
Dirigente, atteso che i manda-
ti di pagamento si giustifica-
vano sulla base dell’urgenza e
della peculiarità dei lavori ese-
guiti, che le fatture venivano
liquidate previa verifica della
regolare esecuzione delle
opere, che la spesa era stata
autorizzata direttamente dal
Direttore generale.
La difesa di altri 2 Dirigenti
(“Lavori pubblici” e “Finanzia-rio”) afferma l’insussistenza
del danno derivante dall’illeci-
ta gestione extra contabile di
settembre 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 9
Centro Studi Enti Locali18
alcune spese perché le Deli-
bere furono tutte approvate
dal Consiglio comunale. Viene
evidenziato che il Responsa-
bile del Servizio “Finanziario”
“non è tenuto alla verifica dellalegittimità degli atti” perché
tale responsabilità compete
“ai singoli Dirigenti che li han-no emanati”. La conclusione è la condanna
di tutti. I Giudici d’appello, in
particolare, entrano nel meri-
to della “ritenuta sindacabilitàdelle scelte discrezionali opera-te” dagli appellanti, sostenen-
do che “la scelta discrezionale,ai sensi dell’art. 1, comma 1 del-la Legge 14 gennaio 1994 n. 20e ss.mm., è insindacabile nelmerito. Ma ciò, com’è noto, nonsignifica insindacabilità assolu-ta della scelta, ben potendo ilGiudice contabile operare unaverifica della legittimità (anchein riferimento ai principi di eco-nomicità ed efficacia previstidall’art. 1 della Legge 7 agosto1990, n. 241, a sua volta specifi-cazione del più generale princi-pio posto dall'art. 97, comma 1della Costituzione) dell’agireamministrativo. Tale verificanon può ‘prescindere dallavalutazione del rapporto tra gliobiettivi conseguiti e i costisostenuti’ e, in definitiva, dal-l’accertamento della “ragione-volezza dei mezzi impiegati inrelazione agli obiettivi perse-guiti”.E’ consentito quindi il sindaca-
to del Giudice contabile qua-
lora la scelta operata in con-
creto risulti ictu oculi contra-
stante con i principi di ragio-
nevolezza, congruità e conve-
nienza. Ed è quello che questo
Giudice ravvisa nelle diverse
ipotesi di danno contestate.
I Giudici d’appello entrano
poi nel merito delle specifiche
fattispecie di danno. Per il pri-
mo danno (affidamento diret-
to dei servizi locali alla
Società) ritengono la sussi-
stenza di un danno, per la dif-
ferenza tra i compensi pattuiti
per i servizi affidati alla
Società e il prezzo più basso
che questa, a sua volta, defini-
va con il subappaltatore. Inve-
ro, dalla documentazione
acquisita dalla Guardia di
Finanza emergono costanti
saldi differenziali che non tro-
vano alcuna giustificazione.
Essi quindi, in assenza di argo-
menti in ordine a un eventua-
le ‘valore aggiunto’ della pre-
stazione, per effetto della
gestione e dell’espletamento
del servizio tramite la Società
…, costituiscono danno per il
Comune.
I Giudici d’appello rilevano
che la Sezione Lazio ha nega-
to la sussistenza del requisito
del c.d. “controllo analogo”, che
presuppone, da parte dell’En-
te che lo esercita, la titolarità
di poteri di indirizzo program-
matico, di controllo gestiona-
le, di veto e di presenza premi-
nente nell’attività deliberante:
presupposti che, nella fatti-
specie, non risultano, secondo
i primi Giudici, essersi concre-
tizzati.
Per il secondo danno (paga-
mento da parte della Società
di debiti fuori bilancio realiz-
zati dal Comune), i Giudici
d’appello non ritengono pro-
vate le responsabilità del
Direttore generale e del
Responsabile del Servizio
“Finanziario” e molto parziali
quelle del Sindaco; rimango-
no, seppure ridotte, le respon-
sabilità del Dirigente dei Ser-
vizi “Tecnici e manutentivi” del
Comune.
Per il terzo danno (disecono-
mica attività di ricapitalizza-
zione della Società), i Giudici
d’appello concordano con i
primi Giudici “in ordine allapiena consapevolezza dellasituazione deficitaria” della
Società. Invero, anzitutto
depongono in tal senso le
risultanze probatorie già
richiamate in Sentenza, da cui
si desume che la precaria
situazione finanziaria della
Società era nota ai vertici
comunali e in particolare al
Sindaco, presente alle Assem-
blee societarie. Aggiungasi,
inoltre e sopra tutto, che la
Giunta comunale, non soltan-
to aveva l’obbligo giuridico di
conoscere lo status quo, ma
non è verosimile che le 2 Deli-
bere contestate siano state
assunte senza alcuna infor-
mazione sullo stato finanzia-
rio societario (e, se ciò fosse,
tale condotta sarebbe
comunque caratterizzata da
estrema superficialità e
approssimazione e, quindi,
connotata da colpa grave).
Si deve quindi affermarsi la
responsabilità dei componen-
ti della Giunta, i quali hanno
espresso voto favorevole alle
2 Delibere.
Invero, quanto al Responsabi-
le del Servizio “Finanziario”, il
parere di regolarità contabile
è stato reso alla luce dell’allo-
cazione delle risorse, da parte
del Consiglio comunale, nei
bilanci previsionali 2006 e
2007. Peraltrom la previsione
per il 2007 è scaturita dalla
relativa proposta di Giunta,
che quantificava in Euro
1.000.000,00 l’importo da ero-
gare alla Società. A fronte del-
le decisioni della Giunta, diffi-
cilmente il Dirigente avrebbe
potuto sindacare la raziona-
lità della scelta, sicché appare
carente il requisito psicologi-
co per la configurazione della
sua responsabilità ammini-
strativa. E così, il predetto va
assolto dall’addebito conte-
stato per carenza di colpa gra-
ve.
Commento
La gestione della Società (pri-
ma partecipata, poi intera-
mente comunale) era molto
approssimativa. Il Comune le
affidava servizi da realizzare,
che la Società svolgeva appal-
tando ad altre Imprese a costi
minori. Il Comune aveva delle
fatture da pagare ma non ave-
va stanziamenti, quindi passa-
va i debiti fuori bilancio alla
sua Società che li pagava
come spese proprie. L’unico
Dirigente che è stato condan-
nato per un danno consisten-
te (Euro 244.000) è il Respon-
sabile dei “Lavori pubblici”. Nel-
la lettura delle 2 Sentenze
non è chiaro il ruolo del socio
privato, che svolgeva l’attività
propriamente tecnica, ma che
vende dopo alcuni anni la
propria quota al Comune, al
valore nominale (ma c’è un
advisor che valuta la quota ad
un valore superiore). Per i Giu-
dici, sia il ruolo del Direttore
generale del Comune che
quello di Amministratore
delegato della Società è mar-
ginale, per cui vengono assol-
ti.
Interessante è la parte relativa
alla “diseconomica attività dicapitalizzazione della Società”,
che al 31 dicembre 2007 evi-
denziava una perdita di Euro
2.640.762,00, per cui nel set-
tembre 2008 viene messa in
liquidazione. Dalla Sentenza
nulla è detto circa l’onere del-
la liquidazione, ma si presume
assunto dal Comune che, con
la Sentenza in commento,
dovrebbe ottenere rimborsi
per Euro 1.200.000.
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
SCADENZIARIO9
19
Approvazione del bilancio di
previsione 2015 di Province, Città
metropolitane ed Enti Locali siciliani
Scade in data odierna il termine per l’ap-
provazione del bilancio di previsione di
Province, Città metropolitane ed Enti
Locali per l’esercizio 2015 di cui all’art.
151 del Tuel. La proroga della scadenza
alla data odierna è stata decisa nell’ambi-
to della seduta straordinaria del 16 luglio
2015 della Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali.
Unioni e Comunità montane:
invio certificati per contributi
sui servizi associati
Scade in data odierna il termine per l’in-
vio, da parte delle Unioni di Comuni e
delle Comunità montane, dei certificati
per la richiesta del contributo erariale per
l’anno 2014 per i Servizi gestiti in forma
associata, approvati dal Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, con il Dm. 15 maggio 2014,
pubblicato sulla G.U. 118 del 23 maggio
2014.
Dichiarazioni fiscali relative
all’anno 2014
Scade in data odierna il termine per l’in-
vio telematico delle Dichiarazioni fiscali
Iva 2015 e Irap 2015, riferite all’anno
2014, per l’eventuale reinvio telematico
delle Dichiarazioni fiscali Iva 2015 e Irap
2015 “correttive nei termini”, riferite all’an-
no 2014, nonché per l’eventuale reinvio
telematico delle Dichiarazioni Iva 2014 e
Irap 2014 “integrative” o “integrative afavore”, riferite all’anno 2013.
Irap – versamento saldo 2014 metodo
“retributivo”
Scade in data odierna il termine per il
versamento Irap, tramite Modello “F24EP”
dell’eventuale saldo 2014 a debito sul
metodo “retributivo” ex art. 10-bis, com-
ma 1, Dlgs. n. 446/97, utilizzando il codice
tributo Modello “F24EP” 380E.
Presentazione Modelli
“Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia del-
le Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passi-
vi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese preceden-
te.
Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative
individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.
“Servizio idrico integrato”
Ai sensi dell’art. 172, del Dlgs. n. 152/06,
entro tale data, gli Enti di governo degli
ambiti che non abbiano già provveduto
alla redazione del Piano d’Ambito, ovve-
ro non abbiano scelto la forma di gestio-
ne ed avviato la procedura di affidamen-
to, sono tenuti ad adottare i predetti
provvedimenti disponendo l’affidamen-
to del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affida-
menti non conformi alla disciplina pro
tempore vigente.
Servizi gestiti in forma associata
Entro la data odierna le Unioni di Comu-
ni e le Comunità montane devono tra-
smettere all’Ufficio “Sportello Unioni” del-
la Direzione centrale della Finanza locale
le richieste di contributo per i servizi
gestiti in forma associata di cui al Dm.
Interno 25 maggio 2015.
Versamento somme da Agenti
della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le som-
me riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
Comunicazione dati relativi
ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni –
ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.
“Decreto Irpef”) devono comunicare, attra-
verso la “Piattaforma elettronica per le cer-tificazioni”, i dati relativi ai debiti non estin-
ti, certi, liquidi ed esigibili per sommini-
strazioni, forniture e appalti e obbligazio-
ni relative a prestazioni professionali, per i
quali, nel mese precedente, sia scaduto il
termine di decorrenza degli interessi
moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.
Rilevazione patrimonio P.A.
Entro la data odierna le Pubbliche Ammi-
nistrazioni, compresi gli Enti Locali, devo-
no comunicare, attraverso il ”Portale Teso-ro”, tutte le partecipazioni detenute al 31
dicembre 2014, sia in forma diretta che
indiretta (Comunicato Mef n. 150 del 16
luglio 2015).
Centrali uniche di committenza
Entro la data odierna, in applicazione del-
l’Allegato al Dpcm. 14 novembre 2014,
ogni soggetto aggregatore trasmette
alla Segreteria tecnica del Comitato gui-
da istituito nell’ambito del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori, una program-
mazione di massima riferita all’anno suc-
cessivo, nonché i dati e le informazioni
relative ai fabbisogni di spesa degli Enti
per i quali svolge la funzione di soggetto
aggregatore.
Versamento Iva su acquisti in ambito
istituzionale
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel primo trimestre 2015 (fatture
datate anno 2015) in ambito istituziona-
le, a seguito delle novità introdotte dal
comma 629, dell’art. 1 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e del
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il
versamento deve essere effettuato trami-
te Modello “F24EP”, codice tributo 620E,
istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15
febbraio 2015 e non è compensabile con
altri crediti.
Mercoledì settembre30
Venerdì ottobre16
Giovedì ottobre15
Sabato ottobre (*)10
settembre 2015SCADENZIARIO 9
Centro Studi Enti Locali20
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 che determinano fisiologica-
mente, una volta esaurito l’eventuale cre-
dito Iva dell’anno 2014, un versamento
periodico di Iva.
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2014
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2014 per importi superiori a
Euro 5.000 annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata tele-
maticamente entro il 30 settembre
2015 la Dichiarazione “Iva 2015” ma infe-
riori a Euro 15.000 annui, qualora non
sia stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2015” il “visto di conformità” o la fir-
ma dell’Organo di revisione (Circolare
Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2014 sul Modello
“F24”, codice 6099.
Contributo del 23,5% (30,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-
do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)
sui compensi comunque denominati,
corrisposti nel mese precedente per pre-
stazioni inerenti ai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-
colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,
Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di
conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-
to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova
progressione di aliquote che arriverà al
33% dal 2018, ma che il comma 491 delle
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,
della Legge n. 247/07, ha poi aumentato
dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota
per i soggetti che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-
bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i
lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, l’aliquota contributiva è
pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche
Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
Euro 5.000
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo
Modello “F24EP” (approvato con Provve-
dimento 3 giugno 2010, utilizzando i
nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), con le stesse modalità previste
per i collaboratori coordinati e continua-
tivi, dei contributi sui compensi corri-
sposti nel mese precedente ai lavoratori
occasionali il cui reddito annuo per tale
tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai
sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n.
269/03, convertito nella Legge n. 326/03
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-
colare Inps n. 7/07).
Versamento delle accise
Entro la data odierna gli operatori eco-
nomici, per i prodotti soggetti ad accise,
versano l’Imposta per tutti i quantitativi
immessi in consumo nel mese preceden-
te. Il versamento deve essere effettuato
presso la Tesoreria provinciale dello Stato
o attraverso Modello “F24”, con possibilità
di compensazione con altri tributi e con-
tributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).
Attestazione mensile
di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, entro la data
odierna, deve trasmettere al Ministero
dell’Interno l’attestazione mensile relati-
va alla liquidità a disposizione giacente
nei conti aperti presso la sezione di Teso-
reria (Circolare Ministero Interno n.
11/07).
Presentazione Modelli
“Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia del-
le Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passi-
vi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese preceden-
te.
Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni
assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.
Martedì ottobre20
Sabato ottobre (*)31
settembre 2015
Centro Studi Enti Locali
SCADENZIARIO9
21
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – quindicina precedente.
Versamento somme da Agenti
della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le som-
me riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successi-vo.
Martedì novembre10
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Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale
Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni
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