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Servizi pubblici Locali Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. NUMERO ANNO V 9 3 4 13 Farmacie Il Consiglio di Stato interviene sul sistema di gestione, confermato il via libera al modello “in house” “Legge Madia” Le disposizioni relative a Società partecipate e “servizi pubblici locali” “Decreto Enti Locali” Le novità in materia di alienazione delle partecipazioni societarie 25 settembre 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 36 del 21 settembre 2015

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Servizi pubbliciLocali

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali.

NUMERO

ANNO V

9

3 4 13 Farmacie

Il Consiglio di Stato

interviene sul sistema

di gestione, confermato

il via libera al modello

“in house”

“Legge Madia”

Le disposizioni relative

a Società partecipate e

“servizi pubblici locali”

“Decreto Enti Locali”

Le novità in materia

di alienazione delle

partecipazioni

societarie

25 settembre 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 36 del 21 settembre 2015

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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed

interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali,

da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di

approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata

nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio

pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata

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Entilocalinewssettimanale

Rivista di aggiornamento ed approfondimento

professionale in materia di tributi, di riscossione e di

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Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali

TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale,

in materia di tributi e di entrate locali.

Imu

Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune

3 5 12Approfondimenti

L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo

Quesiti

Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu

1

NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti

Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione

mensile di approfondimento in materia di appalti e

contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione

e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili

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Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici

Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata

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Servizi Pubblici Localimensile

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo

e della responsabilizzazione delle performance nella

gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

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Federalismo & AccountabilityFederalismo9P]PZ[H�TLUZPSL�KP�HWWYVMVUKPTLU[V�Z\SSL�[LTH[PJOL�KLS�MLKLYHSPZTV�L�KLSSH�YLZWVUZHIPSPaaHaPVUL�KLSSL�WLYMVYTHUJL�ULSSH�NLZ[PVUL�KLSSH�¸JVZH�W\IISPJH¹�HWWSPJH[L�HS�*VTWHY[V�,U[P�3VJHSP�

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Rivista di aggiornamento ed approfondimento

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Personale & Incarichimensile

Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività

LQ� PDWHULD� ¿VFDOH� GL� LQWHUHVVH� SHU� JOL� (QWL� /RFDOL� H�indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Iva & FiscomensileIva e !sco

ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale

per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di imposta

Invio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7Province

Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti Locali

Deliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1

NUMERO

Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali

Ɣ�3HUVRQDOH��,QFDULFKL�Ɣ�,YD��)LVFRRicevendo in omaggio le riviste di approfondimento

Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................

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NOTIZIARIO

“Decreto Enti Locali”: le novità in materia di alienazione delle partecipazionisocietarie

“Legge Madìa”: le disposizioni relative a Società partecipate e“servizi pubblici locali”

Servizi pubblici locali: novità in materia di smaltimento dei rifiuti

Gestione Inps dipendenti Enti pubblici e Società partecipate: una Circolareillustrativa delle norme sulla riduzione dei limiti retributivi

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:dal 2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi

“730 precompilato”: modalità operative trasmissione telematica delle spesesanitarie al Sistema “Tessera sanitaria”

Istat: pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita a luglio 2015

I QUESITI

Imposta di bollo: come e in che misura va versata in caso di emissionedi fattura elettronica a P.A. per servizi sociali ? di Giuseppe Vanni

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

FocusResponsabilità: assoluzione di Amministratori e Dirigenti di una Societàpubblica per difetto di giurisdizioneCorte dei conti Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione SiciliaSentenza n. 385 del 19 dicembre 2013di Antonio Tirelli

FocusResponsabilità: condanna degli Amministratori comunali per irregolaritànella gestione di una Società mista partecipata dal ComuneCorte dei conti Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello Sentenza n. 137 del 18 marzo 2014di Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

SOMMARIO9

1

Servizi Pubblici Locali

Mensile di approfondimento sulle tematiche

dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto

Enti Locali

Collaborano alla Rivista: Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, DocenteUniversità Cattolica, Esperto della Pubblica Amministra-zione, PubblicistaDott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Econo-mia aziendaleDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista eRevisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provinciadi Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,Consulente Ancirisponde Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle EntrateRomaDott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finan-za Locale del Ministero dell'InternoDott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista eRevisore contabile, PubblicistaDott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,Esperto in fiscalità Enti pubbliciDott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revi-sore contabile, Consulente e formatore P.A.Dott. Roberto Camporesi, Dottore Commercialista,Revisore contabile, Componente della Commissione“Governance delle partecipate” Cndcec Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commer-ciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabileDott.ssa Silvia Capacci, Responsabile Servizi finanziariComune di Monte San Savino (Ar)Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,Enti Locali ed Amministrazioni pubblicheDott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,Enti Locali ed Amministrazioni pubblicheDott.ssa Alexia Delfino, Allieva ordinaria Settore Scien-ze economiche, Scuola superiore Sant’Anna di Studi uni-versitari e di Perfezionamento, PisaDott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice di pubblica-zioni in materia di tributi localiDott. Ivan Bonitatibus, Consulente nelle materieAmministrativo-Contabili, giuridiche e fiscali della T.A.Dott.ssa Valeria Gambassi, Esperta in contrattualisticapubblicaDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Pro-vincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Loca-le Anci, Consulente AncirispondeDott. Luca Panicucci, Funzionario di Ente Locale, Esper-to nel Settore dei Servizi pubblici locali.Dott. Commercialista, Revisore Legale, Formatoree Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro Commis-sione“Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, Odcec Lucca-Comitato di redazione: Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Federica Giglioli,

Luca Panicucci, Veronica Potenza, Edoardo Rivola

Segretaria di redazione: Ambra Valori

Versione editoriale: Centro Studi Enti Locali

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

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Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

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Sito internet: www.entilocaliweb.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato indata 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro dellastampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 delRegistro degli operatori di comunicazione di cui alla Leg-ge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

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settembre 2015SOMMARIO 9

Centro Studi Enti Locali2

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO9

3

“Decreto Enti Locali”:le novità in materia di alienazione delle partecipazioni societarie

La Legge n. 125 del 6 agosto

2015, pubblicata sulla G.U. n

188 del 14 agosto 2015 (S.O.

n. 49), contiene diverse modi-

fiche rispetto al testo del Dl. n.

78/15, una su tutte il cospicuo

taglio alla spesa del Compar-

to Sanità, pari a oltre 2 miliar-

di di Euro.

L’intervento normativo ha

introdotto una serie di misure

di interesse per gli Enti Locali,

come l’allentamento per il

2015 dei vincoli del Patto di

stabilità interno, lo stanzia-

mento di un contributo di

530 milioni di Euro per il

finanziamento del Fondo di

compensazione Imu-Tasi a

ripiano delle riduzioni di get-

tito e la proroga al 30 ottobre

del termine per il pagamento

dell’Imu sui terreni agricoli.

In sede di conversione sono

inoltre stati introdotti ingenti

tagli a carico del Servizio sani-

tario nazionale, oggetto di

una “sforbiciata” da Euro 2,35

miliardi.

Numerose anche le novità in

materia di ricollocazione del

personale in esubero delle

Province. In particolare si

segnala che, alla luce delle

modifiche introdotte in sede

di conversione, il personale

delle Province che alla data

del 20 giugno 2015 si trovava

in posizione di comando o

distacco presso altra P.A., può

essere trasferito, previo con-

senso dell’interessato, presso

l’Amministrazione dove pre-

sta servizio.

Quanto al personale in forza

alla Polizia provinciale poi, è

stato previsto il trasferimento

nei ruoli degli Enti Locali per

lo svolgimento delle funzioni

di polizia municipale.

Vediamo ora nel dettaglio le

misure reputate di maggiore

interesse per gli Enti territo-

riali.

Vediamo qui di seguito le

novità introdotte in materia

di società pubbliche.

Art. 7, comma 8-bis – Aliena-

zione partecipazioni socie-

tarie

Il comma 8-bis prevede un’in-

tegrazione alla “Legge di stabi-lità 2014”, aggiungendo il

comma 569-bis alla Legge n.

147/13. In proposito, si ricorda

che il comma 569 della “Leggedi stabilità 2014” aveva proro-

gato al 31 dicembre 2014 il

termine di cui all’art. 3, com-

ma 29, della Legge n. 244/07

(“Finanziaria 2008”), entro il

quale le Amministrazioni

pubbliche avrebbero dovuto

cedere a terzi, mediante pro-

cedure ad evidenza pubblica,

le partecipazioni vietate. La

disposizione ha inoltre speci-

ficato che, decorso inutilmen-

te detto termine, la partecipa-

zione non alienata mediante

procedura di evidenza pub-

blica cessa ad ogni effetto, ed

entro il 31 dicembre 2015 la

Società dovrà liquidare in

denaro il valore della quota

del socio cessato in base ai

criteri stabiliti all’art. 2437-ter,

comma 2, C.c. (considerando

la consistenza patrimoniale

della Società e delle sue pro-

spettive reddituali, nonché

dell’eventuale valore di mer-

cato).

Il nuovo comma 569-bis, con

intento d’interpretazione

autentica, precisa che le

disposizioni di cui al comma

569 non trovano applicazione

per le partecipazioni in

Società ed altri Organismi

aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi

indispensabili al persegui-

mento delle proprie finalità

istituzionali, ritenute legitti-

me in sede di approvazione

da parte dell’Ente di riferi-

mento del “Piano di razionaliz-zazione” adottato ai sensi del-

l’art. 1, commi 611 e seguenti,

della Legge n. 190/14. Inoltre,

stabilisce che il provvedimen-

to di cessazione della parteci-

pazione societaria appartie-

ne, in ogni caso, alla compe-

tenza dell’Assemblea dei soci

e qualunque delibera degli

Organi amministrativi e di

controllo della Società ogget-

to di partecipazione che si

ponga in contrasto con le

determinazioni assunte e

contenute nel “Piano operati-vo di razionalizzazione” è con-

siderata nulla ed inefficace.

Di fatto la disposizione in esa-

me, ancorché emanata con

l’intento di fare chiarezza nel-

l’ambito delle disposizioni

inerenti le dismissioni delle

partecipazioni societarie non

consentite, finisce per porre

ulteriori dubbi applicativi.

Basti pensare che il comma

569-bis, letteralmente, si riferi-

sce alle partecipazioni dete-

nute in Società ed altri Orga-

nismi, mentre il comma 569

considera soltanto le Società.

Ed ancora, la disposizione in

commento rimette alla com-

petenza esclusiva dell’Assem-

blea il provvedimento per la

cessazione della partecipa-

zione, con la conseguenza

che, anche in attuazione della

disciplina del Codice civile,

fino a tale provvedimento la

partecipazione dovrebbe

restare in essere, nonostante

il comma 569 preveda una

causa di cessazione automati-

ca alla data del 31 dicembre

2015. Va da se che, in ogni

caso, la Delibera assembleare

che dispone la cessazione

della partecipazione detenu-

ta dalla Pubblica Amministra-

zione dovrà comunque esse-

re preceduta dagli atti di indi-

rizzo adottati in tal senso dal-

l’Ente nelle opportune sedi.

Difatti, la disposizione chiari-

sce che i termini di cui al com-

ma 569 per la cessazione del-

le partecipazioni non alienate

secondo procedure ad evi-

denza pubblica entro il 31

dicembre 2014 non trovano

applicazione per quelle par-

tecipazioni mantenute

mediante approvazione del

“Piano operativo di razionaliz-zazione”.

Ma in tal senso la disposizio-

ne sembrerebbe un’inutile

duplicazione. Si consideri che

lo stesso comma 611, dell’art.

1, della Legge n. 190/14, pre-

vede espressamente che il

processo di razionalizzazione

delle Società dovrà essere

attuato fermo restando quan-

to già previsto dall’art. 3, com-

ma 27 della Legge n. 244/07,

tanto che in dottrina e prassi

si è sempre chiarito che il

“piano di razionalizzazione”

rappresentasse un ulteriore

“vaglio finalistico” sulla possi-

bilità di detenzione di parte-

cipazioni societarie da parte

degli Enti Locali, che si

aggiungeva e non sostituiva

quello di cui alla “Finanziaria2008”. Conseguentemente, il

“Piano di razionalizzazione”, da

redigersi anche secondo le

“Linee guida” emanate da Invi-

talia, dovrà già tener conto

NOTIZIARIO

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settembre 2015NOTIZIARIO 9

Centro Studi Enti Locali4

Sono ufficialmente delineati i

confini entro i quali il Gover-

no si muoverà per portare a

compimento una delle più

discusse riforme, annunciate

dall’attuale Esecutivo: quella

della Pubblica Amministra-

zione. La Legge 7 agosto

2015, n. 124 (“Deleghe alGoverno in materia di riorga-nizzazione delle Amministra-zioni pubbliche”), detta anche

“Legge Madia”, è stata infatti

pubblicata sulla G.U. n. 187

del 13 agosto 2015 ed è in

vigore dal 28 agosto 2015.

La Legge n. 124/15 interviene

su molteplici aspetti d’inte-

resse per gli Enti Locali, toc-

cando temi di cruciale impor-

tanza come i servizi pubblici

locali, la dirigenza e l’Anticor-

ruzione.

Chiaramente, trattandosi di

una Legge-delega, occorrerà

attendere l’emanazione dei

Decreti attuativi affinché si

possano osservare i cambia-

menti più incisivi.

Sul piano della digitalizzazio-

ne, ad esempio, la norma get-

ta le basi per l’introduzione di

un unico codice Pin attraver-

so il quale ogni cittadino pos-

sa accedere a qualsiasi tipo di

servizio.

La Legge-delega crea inoltre

le premesse per l’introduzio-

ne:

- di meccanismi semplificati

per regolare la Conferenza

dei servizi;

- del silenzio-assenso tra

Amministrazioni, che scatta

se una P.A. non dà risconto ad

un’altra su una determinata

richiesta entro 30 giorni;

- di modifiche al Testo unico

sulla Trasparenza (Dlgs. n.

33/2013);

- di un numero unico da con-

tattare in tutta Europa in caso

di emergenza;

- di ruoli unici per i Dirigenti

pubblici che operano presso

Amministrazioni locali o cen-

trali;

- di servizi di supporto alla

genitorialità per facilitare la

conciliazione dei tempi di vita

e lavoro dei dipendenti pub-

blici con figli;

- di meccanismi di razionaliz-

zazione del sistema delle par-

tecipazioni pubbliche.

La Legge n. 124/15 conferma

inoltre la volontà di abolire la

figura dei Segretari comunali

e di sopprimere il requisito

del voto minimo di laurea per

la partecipazione ai concorsi

pubblici.

Procediamo qui di seguito a

esaminare le disposizioni ine-

renti alle Società partecipate

e ai “servizi pubblici locali”.Art. 18 - Riordino della

disciplina delle partecipa-

zioni societarie delle Ammi-

nistrazioni pubbliche

Nell’ambito del Capo IV -

“Deleghe per la semplificazio-ne normativa” - l’art. 18 stabili-

sce che il Decreto legislativo

per il riordino della disciplina

in materia di partecipazioni

societarie delle Amministra-

zioni pubbliche dovrà essere

adottato con il precipuo fine

di assicurare la chiarezza della

disciplina, la semplificazione

normativa e la tutela e pro-

mozione della concorrenza. In

particolare, il Decreto legisla-

tivo dovrà essere adottato dal

Governo entro 12 mesi dal-

l’entrata in vigore della Leg-

ge-delega, nel rispetto, oltre

ai principi di cui all’art. 16

(vedi commento sopra),

anche dei seguenti criteri:

- distinzione tra tipi di

Società: per attività svolta,

misura e qualità della parteci-

pazione, modalità di affida-

mento ed individuazione del-

la relativa disciplina;

- ridefinizione della disciplina,

delle condizioni e dei limiti

per la costituzione, assunzio-

ne e mantenimento di

Società da parte delle PA, in

attuazione della razionalizza-

zione e riduzione delle parte-

cipazioni pubbliche;

- definizione del regime delle

responsabilità degli Ammini-

stratori delle Amministrazioni

partecipanti nonché dei

dipendenti e degli Organi di

gestione e di controllo delle

Società partecipate, nonché

dei requisiti e della garanzia

di onorabilità dei candidati e

dei componenti degli Organi

di amministrazione e control-

lo delle Società;

- razionalizzazione dei criteri

pubblicistici per gli acquisti e

il reclutamento del personale,

per i vincoli alle assunzioni e

le politiche retributive, rap-

portando inoltre la determi-

nazione del compenso eco-

nomico variabile degli Ammi-

nistratori ai risultati positivi o

negativi raggiunti;

- promozione della trasparen-

za e dell’efficienza e coordi-

namento tra disciplina pub-

blicistica e privatistica al fine

di eliminare inutili sovrappo-

sizioni;

- consolidamento delle parte-

cipazioni nei bilanci degli Enti

proprietari, con possibilità di

piani di rientro per le Società

con bilanci in disavanzo e

regolazione dei flussi finan-

ziari tra Amministrazione

pubblica e Società partecipa-

te.

Inoltre, specifici criteri di dele-

ga sono altresì dettati con

riferimento alle sole Società

partecipate dagli Enti Locali,

per le quali dovranno essere

previsti:

- per le Società strumentali,

criteri per la scelta del model-

lo societario e limiti e condi-

zioni per l’assunzione, la con-

servazione e la razionalizza-

zione di partecipazioni;

- per le Società che gestisco-

no “servizi pubblici di interesseeconomico generale”, criteri

volti a garantire il persegui-

mento dell’interesse pubbli-

co e la tutela del mercato,

nonché il numero massimo di

esercizi in perdita, stante l’ob-

bligo di liquidazione delle

partecipazioni;

- razionalizzazione delle par-

tecipazioni per garantire il

“Legge Madìa”:le disposizioni relative a Società partecipate e“servizi pubblici locali”

dei limiti qualitativi alla

detenzione delle partecipa-

zioni di cui all’art. 3, comma

27 e seguenti citato, oltre ai

criteri enunciati dallo stesso

comma 611, ed elencare le

partecipazioni da cedere, i

motivi della scelta effettuata,

nonché le modalità e la tem-

pistica di attuazione per il

conseguimento dell’azione di

razionalizzazione. Lo stesso

piano dovrà anche dettaglia-

re le altre operazioni societa-

rie da porre in essere per l’at-

tuazione del piano quali,

fusioni, liquidazioni, ecc..

Pertanto, tutte le partecipa-

zioni detenute dall’Ente

dovranno essere verificate nel

“Piano di razionalizzazione”,

rendendo di fatto vano quan-

to previsto nel comma 569-bisin commento.

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO9

5

Il Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del

Mare, di concerto con il Mise e

con il Ministero della Salute,

ha emanato il Decreto 24 giu-

gno 2015, pubblicato sulla

G.U. n. 211 dell’11 settembre

2015, che introduce delle

novità relative ai criteri di

ammissibilità dei rifiuti in

discarica.

Il Provvedimento apporta una

serie di modifiche al Dm.

Ambiente 27 settembre 2010,

depennando – ad esempio –

gli scarti di ceramica, mattoni,

mattonelle e materiali da

costruzione dall’elenco dei

rifiuti inerti per i quali è con-

sentito lo smaltimento in

discarica senza preventiva

caratterizzazione.

Si segnala poi che l’art. 1, lett.

m), introduce nuove regole

per il campionamento e l’ana-

lisi dei rifiuti, andando a riscri-

vere completamente l’Allega-

to 3, del citato Decreto 27 set-

tembre 2010.

Il Documento specifica che il

campionamento e le analisi

dei rifiuti devono essere ese-

guiti da persone e istituzioni

indipendenti con comprovata

esperienza. Le relative spese

sono a carico del detentore

dei rifiuti o del gestore della

discarica. Questi ultimi posso-

no eseguire direttamente il

campionamento e le analisi

soltanto nel caso in cui abbia-

no costituito un appropriato

sistema di garanzia della qua-

lità, compreso un controllo

periodico indipendente.

L’Allegato 3 illustra nell’ordi-

ne:

1. il metodo di campionamen-

to ed analisi del rifiuto urbano

biodegradabile;

2. l’analisi degli eluati e dei

rifiuti;

3. le modalità di campiona-

mento e analisi dei rifiuti con-

tenenti amianto.

In particolare, rispetto a que-

st’ultimo delicato processo,

sono state integrate le analisi,

sia del rifiuto che del particola-

to aerodisperso contenente

amianto. Per ulteriori dettagli

si rimanda alla consultazione

del testo integrale del Decreto.

Servizi pubblici locali:novità in materia di smaltimento dei rifiuti

raggiungimento di obiettivi

di qualità, efficienza, efficacia

ed economicità;

- pubblicazione sul sito inter-net degli Enti Locali e delle

Società partecipate interessa-

ti dei dati economico-patri-

moniali e di indicatori di effi-

cienza, per un’adeguata tra-

sparenza;

- introduzione di un sistema

sanzionatorio per la mancata

attuazione dei principi di

razionalizzazione e riduzione

ivi previsti, prevedendo la

riduzione dei trasferimenti

statali alle Amministrazioni

interessate;

- previsione di strumenti volti

a favorire la tutela dei livelli

occupazionali nei processi di

ristrutturazione e privatizza-

zione relativi alle Società par-

tecipate;

- revisione degli obblighi di

trasparenza e di rendiconta-

zione delle Società partecipa-

te nei confronti degli Enti

Locali soci, per rafforzare il

Sistema dei controlli interni.

Art. 19 - Riordino della

disciplina dei “servizi pub-blici locali d’interesse econo-mico generale”

Oltre a quanto genericamen-

te previsto dall’art. 18, con

specifico riferimento ai “servi-zi pubblici locali d’interesseeconomico generale”, l’art. 19

prevede l’adozione da parte

del Governo, entro 12 mesi

dall’entrata in vigore della

Legge-delega n. 124/15, di un

Decreto legislativo, secondo i

principi di cui all’art. 16 (vedi

commento sopra), ed in

attuazione dei seguenti crite-

ri:

- individuazione delle attività

di interesse generale il cui

svolgimento è necessario al

fine di assicurare la soddisfa-

zione dei bisogni degli appar-

tenenti alle comunità locali;

- soppressione dei regimi di

esclusiva non conformi ai

principi generali in materia di

concorrenza e determinazio-

ne della disciplina generale

per la regolazione e organiz-

zazione dei “Sieg” in ambito

locale, con particolare riferi-

mento alle Società del “Servi-zio idrico”;

- definizione dei criteri per

l’organizzazione territoriale

ottimale dei “servizi pubblicilocali di rilevanza economica”;

- individuazione delle moda-

lità di gestione o di conferi-

mento della gestione dei ser-

vizi nel rispetto dei principi

dell’ordinamento europeo;

- definizione dei regimi tarif-

fari che tengano conto degli

incrementi di produttività e

correlati meccanismi di pre-

mialità;

- previsione di adeguati stru-

menti di tutela non giurisdi-

zionale degli utenti, discipli-

nando forme di consultazio-

ne dei cittadini;

- armonizzazione e coordina-

mento della disciplina gene-

rale con le discipline di Setto-

re, anche per la disciplina giu-

ridica dei rapporti di lavoro;

- distinzione tra le funzioni di

regolazione e controllo e le

funzioni di gestione dei servi-

zi e allocazione dei poteri di

regolazione e controllo tra i

diversi livelli di governo e le

Autorità indipendenti, con la

revisione della disciplina dei

regimi di proprietà e gestione

delle reti, degli impianti e del-

le altre dotazioni;

- previsione di termini e

modalità per l’adeguamento

degli attuali regimi alla nuova

disciplina e definizione del

regime sanzionatorio;

- definizione di strumenti per

la trasparenza e la pubbliciz-

zazione dei contratti di servi-

zio e per la rilevazione dei

dati economici e industriali,

degli obblighi di servizio pub-

blico imposti e degli stan-dard di qualità.

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settembre 2015NOTIZIARIO 9

Centro Studi Enti Locali6

Gestione Inps dipendenti Enti pubblici e Società partecipate:una Circolare illustrativa delle norme sulla riduzionedei limiti retributiviL’Inps, con la Circolare n. 153

del 24 agosto 2015, ha fornito

chiarimenti in materia di ridu-

zione dei limiti retributivi di

cui agli artt. 23-bis e 23-ter del

Dl. n. 201/11, convertito dalla

Legge n. 214/11, operata ai

sensi dell’art. 13 del Dl. n.

66/14, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge n. 89/14,

con particolare riferimento

agli effetti sul calcolo dei trat-

tamenti di quiescenza e di fine

servizio e fine rapporto degli

iscritti alla “Gestione dipenden-ti pubblici” dell’Inps.

Ricordiamo che il citato art. 13

del Dl. n. 66/14 ha fissato in

240.000 Euro annui il limite

retributivo riferito al primo

presidente della Corte di Cas-

sazione da far valere, a decor-

rere dal 1° maggio 2014, quale

livello remunerativo massimo

onnicomprensivo annuo per

chiunque riceve emolumenti

o retribuzioni a carico delle

finanze pubbliche, secondo

quanto previsto dai citati artt.

23-bis e 23-ter del Dl. n.

201/11.

Lo stesso art. 13 prevede che

la riduzione dei trattamenti

economici, operata a seguito

dell’applicazione del predetto

limite, ha effetto, ai fini dei

trattamenti previdenziali, con

riferimento alle anzianità con-

tributive maturate dal 1° mag-

gio 2014.

Con la Circolare in esame, l’In-

ps fornisce le istruzioni opera-

tive, facendole procedere da

una ricostruzione del quadro

normativo vigente in materia.

Relativamente all’ambito sog-

gettivo di applicazione delle

norme, la Circolare n. 153

ricorda che dal 1° gennaio

2014, ai sensi dell’art. 1, commi

471 e seguenti, della Legge n.

147/13, il suddetto limite mas-

simo retributivo, inizialmente

previsto esclusivamente per

gli Amministratori ed i dipen-

denti delle Società non quota-

te controllate dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze

e per i titolari di rapporti di

lavoro dipendente o autono-

mo con Pubbliche Ammini-

strazioni statali, è stato esteso

anche ai soggetti che hanno

rapporti di lavoro dipendente

o autonomo con le altre

Amministrazioni pubbliche e

con le Autorità indipendenti.

L’art. 13 del Dl. n. 66/14 è inter-

venuto per ridurre la misura

del limite in argomento.

Viene quindi fornito un elenco

dettagliato di tutte le catego-

rie interessate al predetto limi-

te.

Riguardo all’ambito oggetti-

vo, concorrono al raggiungi-

mento del livello remunerati-

vo massimo tutti gli emolu-

menti corrisposti nell’ambito

di rapporti lavoro subordina-

to o autonomo (da computar-

si anche in modo cumulativo,

in caso di rapporti plurimi con

la stessa o più Amministrazio-

ni, Enti e Società) erogati ai

soggetti appartenenti alle

categorie rientranti nell’ambi-

to soggettivo, elencate dalla

stessa Circolare n. 153.

Ai fini previdenziali, l’art. 13

più volte richiamato prevede,

al comma 4, che la riduzione

fino al limite di 240.000 Euro

opera, ai fini dei trattamenti

previdenziali, con riferimento

alle anzianità contributive

maturate a decorrere dal 1°

maggio 2014. Per trattamenti

previdenziali si intendono sia

le prestazioni pensionistiche

sia i trattamenti di fine servizio

e di fine rapporto, comunque

denominati, erogati ai desti-

natari della norma in esame.

Vengono poi fornite indica-

zioni operative sul trattamen-

to pensionistico, di fine servi-

zio e di fine rapporto, nonché

sulla liquidazione delle com-

petenze nelle more dell’ade-

guamento dei sistemi gestio-

nali.

E’ stato pubblicato sulla G.U.

n. 190 del 18 agosto 2015, il

Dlgs. 5 agosto 2015, n. 127,

avente ad oggetto “Trasmis-sione telematica delle opera-zioni Iva e di controllo delle ces-sioni di beni effettuate attra-verso distributori automatici,in attuazione dell’art. 9, com-ma 1, lett. d) e g), della Legge 11marzo 2014, n. 23.Fatture elettroniche

Il Provvedimento stabilisce,

all’art. 1, che dal 1° luglio 2016

l’Agenzia delle Entrate met-

terà a disposizione dei sog-

getti passivi Iva un servizio

gratuito di generazione, tra-

smissione e conservazione

delle fatture elettroniche; dal

1° gennaio 2017 il Sistema di

interscambio, di cui all’art. 1,

commi 211 e 212, della Legge

n. 244/07, consentirà ai sog-

getti interessati di optare, a

partire dalla medesima data

del 1° gennaio 2017, per la

trasmissione telematica all’A-

genzia delle Entrate dei dati

di tutte le fatture, emesse e

ricevute, e delle relative varia-

zioni. L’opzione ha effetto dal-

l’inizio dell’anno solare in cui

è esercitata fino alla fine del

quarto anno solare successi-

vo e, se non revocata, si esten-

de di quinquennio in quin-

quennio.

Con Provvedimento del Diret-

tore dell’Agenzia delle Entra-

te, sentite le Associazioni di

categoria nell’ambito di

forum nazionali sulla fattura-

zione elettronica istituiti in

base alla decisione della

Commissione europea Com

(2010) 8467, sono definite le

regole e soluzioni tecniche e i

termini per la trasmissione

telematica, in formato strut-

turato, secondo principi di

semplificazione, di economi-

cità e di minimo aggravio per

i contribuenti, nonché le

modalità di messa a disposi-

zione delle informazioni.

Fatturazione elettronica e trasmissionetelematica dei corrispettivi:dal 2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO9

7

Con Decreto Mef, da emanar-

si entro 6 mesi dalla data di

entrata in vigore del Dlgs. in

commento, sono invece stabi-

lite nuove modalità semplifi-

cate di controlli a distanza

degli elementi acquisiti dal-

l’Agenzia delle Entrate, basate

sul riscontro tra i dati comuni-

cati dai soggetti passivi Iva e

le transazioni effettuate, tali

da ridurre gli adempimenti di

tali soggetti, non ostacolare il

normale svolgimento dell’at-

tività economica degli stessi

ed escludere la duplicazione

di attività conoscitiva.

Ai soggetti passivi che eserci-

tano l’opzione si applica, in

caso di omissione della pre-

detta trasmissione ovvero di

trasmissione di dati incom-

pleti o inesatti, la sanzione di

cui all’art. 11, comma 1, del

Dlgs. n. 471/97.

Corrispettivi

Relativamente ai corrispettivi,

all’art. 2 è previsto che, sem-

pre a decorrere dal 1° gen-

naio 2017, i soggetti che

effettuano le operazioni di cui

all’art. 22 del Dpr. n. 633/72,

possono optare per la memo-

rizzazione elettronica e la tra-

smissione telematica all’A-

genzia delle Entrate dei dati

dei corrispettivi giornalieri

delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi di cui

agli artt. 2 e 3 del predetto

Decreto. Anche in tal caso,

l’opzione ha effetto dall’inizio

dell’anno solare in cui è eser-

citata fino alla fine del quarto

anno solare successivo e, se

non revocata, si estende di

quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettroni-

ca e la connessa trasmissione

dei dati dei corrispettivi sosti-

tuiscono gli obblighi di regi-

strazione di cui all’art. 24,

comma 1, del richiamato

Decreto Iva.

A decorrere dal 1° gennaio

2017 la memorizzazione elet-

tronica e la trasmissione tele-

matica dei dati dei corrispetti-

vi di cui al comma 1 sono

obbligatorie per i soggetti

passivi che effettuano cessio-

ni di beni tramite distributori

automatici.

La memorizzazione elettroni-

ca e la trasmissione telemati-

ca sono effettuate mediante

strumenti tecnologici che

garantiscano l’inalterabilità e

la sicurezza dei dati, compresi

quelli che consentono i paga-

menti con carta di debito e di

credito.

Con Provvedimento del Diret-

tore dell’Agenzia delle Entra-

te, sentite le Associazioni di

categoria, sono definite le

informazioni da trasmettere,

le regole tecniche, i termini

per la trasmissione telematica

e le caratteristiche tecniche

degli strumenti. Con lo stesso

Provvedimento sono appro-

vati i relativi Modelli e ogni

altra disposizione necessaria

per l’attuazione delle suddet-

te disposizioni.

La memorizzazione elettroni-

ca e la trasmissione telemati-

ca sostituiscono la modalità

di assolvimento dell’obbligo

di certificazione fiscale dei

corrispettivi di cui all’art. 12,

comma 1, della Legge n.

413/91 e al Dpr. n. 696/96.

Resta comunque fermo l’ob-

bligo di emissione della fattu-

ra su richiesta del cliente.

Con Dm. Mef, di concerto con

il Ministro dello Sviluppo eco-

nomico, possono essere indi-

viduate tipologie di docu-

mentazione idonee a rappre-

sentare, anche ai fini commer-

ciali, le operazioni.

Ai soggetti che optano per la

memorizzazione elettronica e

la trasmissione telematica si

applicano, in caso di mancata

memorizzazione o di omissio-

ne della trasmissione, ovvero

nel caso di memorizzazione o

trasmissione con dati incom-

pleti o non veritieri, le sanzio-

ni previste dagli artt. 6, com-

ma 3 e 12, comma 2, del Dlg.

n. 471/97.

Incentivi ad esercitare l’op-

zione

Per i soggetti passivi che si

avvarranno dell’opzione per

la fatturazione elettronica e,

se sussistono i presupposti, di

quella per la memorizzazione

elettronica e la trasmissione

telematica dei corrispettivi,

sono previsti i seguenti incen-

tivi:

a) viene meno l’obbligo di

presentare le comunicazioni

di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10

(c.d. “spesometro”) e all’art. 1,

comma 1, del Dl. n. 40/10,

nonché la comunicazione dei

dati relativi ai contratti stipu-

lati dalle società di leasing, e

dagli operatori commerciali

che svolgono attività di loca-

zione e di noleggio, ai sensi

dell’art. 7, comma 12, del Dpr.

n. 605/73;

b) viene meno l’obbligo di

presentare le comunicazioni

di cui all’art. 16, lett. c), del

Decreto Mef 24 dicembre

1993 e, limitatamente agli

acquisti intracomunitari di

beni e alle prestazioni di ser-

vizi ricevute da soggetti stabi-

liti in un altro Stato membro

dell’Unione europea, le

comunicazioni di cui all’art.

50, comma 6, del Dl. n. 331/93

(Modelli Intra);

c) i rimborsi di cui all’art. 30

del Dpr. n. 633/72 sono ese-

guiti in via prioritaria, entro 3

mesi dalla presentazione del-

la Dichiarazione Iva annuale,

anche in assenza dei requisiti

al comma 2, lett. a), b), c), d) ed

e), di tale norma;

d) il termine di decadenza di

cui all’art. 57, comma 1, del

Dpr. n. 633/72, e il termine di

decadenza di cui all’art. 43,

comma 1, del Dpr. n. 600/73,

sono ridotti di un anno. La

riduzione si applica solo per i

soggetti che garantiscano la

tracciabilità dei pagamenti

dagli stessi ricevuti ed effet-

tuati nei modi stabiliti con

Decreto Mef.

Riduzione degli adempi-

menti amministrativi e con-

tabili per soggetti minori

Con effetto dal 1° gennaio

2017, per specifiche categorie

di soggetti passivi Iva di

minori dimensioni, l’Agenzia

delle Entrate realizza un pro-

gramma di assistenza, diffe-

renziato per categoria di sog-

getti, con cui sono messi a

disposizione, in via telemati-

ca, gli elementi informativi

necessari per le liquidazioni

periodiche e per la dichiara-

zione annuale dell’Iva e ven-

gono meno:

a) l’obbligo di registrazione di

cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n.

633/72;

b) l’obbligo di apposizione

del “visto di conformità” o la

sottoscrizione alternativa e la

garanzia previsti dall’art. 38-

bis del Decreto Iva.

Le disposizioni di cui sopra si

applicano a condizione che i

soggetti passivi Iva effettuino

la trasmissione telematica

all’Agenzia delle Entrate dei

dati di tutte le fatture, emesse

e ricevute, e delle relative

variazioni, anche mediante il

Sistema di interscambio, e,

qualora effettuino operazioni

di cui all’art. 22 del Dpr. n.

633/72, optino per la facoltà

di memorizzazione elettroni-

ca e trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi.

Con Decreto Mef sono indivi-

duati i soggetti ammessi al

regime di cui sopra, tra i quali

possono esservi anche sog-

getti non di minori dimensio-

ni che intraprendono attività

d’impresa, arte o professione.

Per tali ultimi soggetti, il regi-

me agevolativo si applica per

il periodo in cui l’attività è ini-

ziata e per i due successivi.

Cessazione degli effetti pre-

miali

Fatte salve le sanzioni sopra

ricordate, in caso di omissione

della trasmissione telematica

all’Agenzia delle Entrate dei

dati delle fatture, emesse e

ricevute e delle relative varia-

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settembre 2015NOTIZIARIO 9

Centro Studi Enti Locali8

zioni e dei dati dei corrispetti-

vi ovvero di trasmissione con

dati incompleti o inesatti,

vengono meno gli incentivi

sopra elencati, salvo che il

contribuente trasmetta cor-

rettamente e telematicamen-

te i predetti dati entro un ter-

mine da individuarsi con i

Provvedimenti ministeriali

attesi, sopra rammentati.

Il Dlgs. in commento ricorda

infine che, a decorrere dal 1°

gennaio 2017, sono abrogati i

commi da 429 a 432, dell’art.

1, della Legge n. 311/04.

Con il Dm. Mef 31 luglio 2015,

pubblicato sulla G.U. n. 185

dell’11 agosto 2015, sono sta-

te definite le modalità opera-

tive alla trasmissione telema-

tica delle spese sanitarie al

Sistema “Tessera sanitaria”, il

Sistema informativo realizza-

to dal Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze in attua-

zione di quanto disposto dal-

l’art. 50 del Dl. n. 269/03, con-

vertito con modificazioni dal-

la Legge n. 326/03 e dal

Dpcm. 26 marzo 2008.

Tale Sistema raccoglie i dati

da inviare all’Agenzia delle

Entrate per la Dichiarazione

dei redditi precompilata.

L’art. 2 del Dm. Mef 31 luglio

2015 stabilisce che le struttu-

re sanitarie (Asl, Aziende

ospedaliere, Istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico e

dei Policlinici universitari, le

Farmacie pubbliche e private,

i Presidi di specialistica ambu-

latoriale, le Strutture per l’ero-

gazione delle prestazioni di

assistenza protesica e di assi-

stenza integrativa e gli altri

Presidi e Strutture accreditati

per l’erogazione dei servizi

sanitari, di cui all’art. 3, comma

3, Dlgs. n. 175/14) nonché i

medici chirurghi e odontoiatri

iscritti all’albo, devono tra-

smettere in via telematica al

Sistema “Tessera Sanitaria” i

dati relativi alle spese sanita-

rie indicati nel Provvedimento

del Direttore dell’Agenzia del-

le Entrate n. 103408 del 31

luglio 2015, così come riporta-

ti sulle ricevute di pagamento,

fatture e scontrini fiscali rila-

sciati agli assistiti per il paga-

mento del ticket o per l’acqui-

sto di prestazioni sanitarie o

relativi a rimborsi erogati.

Nell’Allegato disciplinare tec-

nico (Allegato “A”), che costi-

tuisce parte integrante al Dm.

Mef 31 luglio 2015, vengono

riportate le modalità di tra-

smissione telematica in

conformità con quanto previ-

sto dal Dpcm. 26 marzo 2008

e dall’art. 50 del Dl. n. 269/03.

Al comma 3, art. 2, Dm. Mef 31

luglio 2015 viene stabilito che

i suddetti dati possono essere

inviati anche da Associazioni

di categoria e da soggetti ter-

zi individuati come responsa-

bili al trattamento dei dati dal-

le strutture sempreché abbia-

no ottenuto l’abilitazione

all’invio telematico da parte

del Mef.

E’ data facoltà all’assistito, in

base all’art. 3 del presente

Decreto, di esprimere opposi-

zione all’invio telematico dei

propri dati al momento dell’e-

missione del documento

fiscale ai sensi dell’art. 7 del

Codice, per cui, in caso di

scontrino parlante, l’opposi-

zione si esprime non comuni-

cando al soggetto che emette

lo scontrino il proprio Codice

fiscale, mentre negli altri casi

si esprime chiedendo verbal-

mente al medico o alla Strut-

tura sanitaria l’annotazione

dell’opposizione sul docu-

mento fiscale.

Al comma 4 è data all’assistito

la possibilità di accedere al

Sistema “Tessera Sanitaria” dal

1º al 28 febbraio dell’anno

successivo al periodo d’impo-

sta per selezionare le proprie

spese sanitarie per le quali

esprimere opposizione.

Il Dm. Mef 31 luglio 2015 com-

prende un ulteriore allegato

(Allegato “B”), che descrive tra

l’altro le misure di sicurezza

per la protezione dei dati del-

l’assistito.

L’art. 4 del Decreto stabilisce

che i dati trasmessi telemati-

camente al Sistema “TesseraSanitaria”, vengono immedia-

tamente registrati in archivi

distinti in modo che il Codice

fiscale del contribuente sia

separato dagli altri dati.

Il contribuente può consulta-

re i dati relativi alle spese sani-

tarie indicate nella Dichiara-

zione precompilata a partire

dal 15 aprile di ciascun anno

(art. 5, comma 2, Decreto).

“730 precompilato”:modalità operative trasmissione telematica delle spese sanitarieal Sistema “Tessera sanitaria”

E’ stato pubblicato sulla G.U.

n. 201 del 31 agosto 2015 il

Comunicato dell’Istat conte-

nente l’aggiornamento al

mese di luglio 2015 dell’Indi-

ce dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impie-

gati.

Com’è noto, tale indice è da

utilizzarsi, oltre che per l’ag-

giornamento dei canoni di

locazione (ai sensi di quanto

disposto dall’art. 81 della

Legge n. 392/78), anche ogni

qual volta atti normativi o

contrattuali delle Pubbliche

Amministrazioni facciano

esplicito rinvio al variare del

costo della vita, ai sensi del-

l’art. 54 della Legge n.

449/97.

Si riporta di seguito una

Tabella riepilogativa del sud-

detto aggiornamento:

Istat:pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vitaa luglio 2015

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2014 Luglio 107,3 0,1 1,3

Agosto 107,5 -0,1 1,0

Settembre 107,1 -0,1 0,7

Ottobre 107,2 0,1 0,9

Novembre 107,0 0,2 0,8

Dicembre 107,0 -0,1 0,5

Media 107,2

2015 Gennaio 106,5 -0,7 -0,2

Febbraio 106,8 -0,4 -0,1

Marzo 107,0 -0,2 0,1

Aprile 107,1 -0,3 0,2

Maggio 107,2 -0,1 0,3

Giugno 107,3 -0,1 0,2

Luglio 107,2 -0,1 0,0

Anni e mesi Indici

dell’anno

precedente

(Base 2010=100)

di due anni

precedenti

Variazioni percentuali

rispetto al corrispondente periodo

settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO9

9

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settembre 2015QUESITI 9

Centro Studi Enti Locali10

Ai sensi dell’art. 13, della

Tariffa, Parte I, dell’Allegato A,

del Dpr. n. 642/72, sono sog-

gette all’applicazione del-

l’Imposta di bollo le fatture e

i documenti di importo com-

plessivo superiore ad Euro

77,47, riguardanti operazio-

ni:

- fuori campo Iva, per man-

canza del presupposto sog-

gettivo, oggettivo o territo-

riale;

- escluse da Iva;

- esenti da Iva, ai sensi del-

l’art. 10, del Dpr. n. 633/72;

- non imponibili, effettuate in

relazione ad operazioni assi-

milate alle esportazioni, ser-

vizi internazionali e connessi

agli scambi internazionali,

cessioni ad esportatori abi-

tuali (esportazioni indirette,

art. 8, lett. c), Dpr. n. 633/72).

Per le fatture elettroniche

emesse senza addebito o

applicazione dell’Iva d’im-

porto superiore a Euro 77,47

l’Imposta di bollo è dovuta

nella misura di Euro 2,00.

L’art. 13 della Tariffa, di cui

all’Allegato A, Parte I, del Dpr.

n. 642/72, stabilisce che le

fatture, gli estratti di conti, le

lettere ed altri documenti di

accreditamento o di addebi-

tamento di somme, anche

non sottoscritti, ma spediti o

consegnati pure tramite ter-

zi, le ricevute o quietanze

rilasciate dal creditore o da

altri per suo conto, quando si

riferiscono ad operazioni

non assoggettate ad Iva,

allorché la relativa somma

superi Euro 77,47, sono sog-

getti all’Imposta di bollo fin

dall’origine. Diversamente da

quanto accade per le fatture

relative ad operazioni assog-

gettate ad Iva, le quali sono

esenti ad Imposta di bollo.

Il momento impositivo, ossia

il momento per l’applicazio-

ne dell’Imposta di bollo,

avviene per gli atti soggetti

fin dall’origine al più tardi in

data di erogazione dell’atto

stesso, mentre per gli atti

soggetti in caso d’uso al più

tardi nella data nella quale

tale atto viene utilizzato per

la prima volta.

Trattandosi di un’imposizio-

ne di tipo indiretto, l’Imposta

di bollo deve incidere econo-

micamente, come onere

accessorio della prestazione

ricevuta, nel soggetto com-

mittente e, qualora sostenu-

ta dall’emittente, può essere

legittimamente riaddebitata.

Nelle fatture elettroniche

l’Imposta di bollo è assolta in

modo virtuale, direttamente

dal fornitore che riaddebita il

costo dell’Imposta all’Ammi-

nistrazione debitrice.

L’art. 6, del Dm. 17 giugno

2014, che definisce le moda-

lità di assolvimento dell’Im-

posta di bollo in modo vir-

tuale sui documenti informa-

tivi aventi rilevanza ai fini tri-

butari, al comma 1 specifica

che “l’Imposta di bollo suidocumenti informatici fiscal-mente rilevanti è corrispostamediante versamento neimodi di cui all’art. 17 del Dlgs.n. 241/97, con modalità esclu-sivamente telematica” e, al

comma 2, dispone che “ilpagamento dell’Imposta [di

bollo] relativa alle fatture, agliatti, ai documenti ed ai registriemessi o utilizzati durantel’anno avviene in un’unicasoluzione entro 120 giorni dal-la chiusura dell’esercizio. Lefatture elettroniche per le qua-li é obbligatorio l’assolvimen-to dell’Imposta di bollo devo-no riportare specifica annota-zione di assolvimento dell’im-posta ai sensi del presenteDecreto”.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1,

del Dlgs. n. 241/97, “i contri-buenti eseguono versamentiunitari delle Imposte, dei con-tributi dovuti all’Inps e dellealtre somme a favore delloStato, delle Regioni e degli Entiprevidenziali, con eventualecompensazione dei crediti,dello stesso periodo, nei con-fronti dei medesimi soggetti,risultanti dalle dichiarazioni edalle denunce periodiche pre-

sentate successivamente alladata di entrata in vigore delpresente decreto. Tale com-pensazione deve essere effet-tuata entro la data di presen-tazione della dichiarazionesuccessiva. La compensazionedel credito annuale o relativoa periodi inferiori all’anno del-l’Imposta sul valore aggiunto,per importi superiori a Euro5.000 annui, può essere effet-tuata a partire dal giorno sedi-ci del mese successivo a quellodi presentazione della Dichia-razione o dell’istanza da cui ilcredito emerge”.

In proposito, è appena il caso

di evidenziare che le moda-

lità di versamento di cui

all’art. 17, comma 1, del Dlgs.

n. 241/97, dei contributi Inps

e delle altre somme a favore

dello Stato, delle Regioni e

degli Enti previdenziali, si

basano sulle relative dichia-

razioni rese nell’anno succes-

sivo.

La Risoluzione Agenzia

Entrate 2 dicembre 2014, n.

106, al fine di consentire il

versamento mediante

Modello “F24” dell’Imposta di

bollo sui documenti informa-

tici fiscalmente rilevanti, ai

sensi dell’art. 6 del Dm. Mef

17 giugno 2014, ha istituito

un apposito codice-tributo,

per il versamento, mediante

il Modello “F24”, dell’Imposta

I QUESITIImposta di bollo: come e in che misura va versata in caso

di emissione di fattura elettronica a P.A. per servizi sociali ? di Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Il testo del quesito:

“Dobbiamo emettere fattura elettronica verso delle Pubbliche Amministrazioni per servizi sociali esenti art. 10.Come dobbiamo comportarci per il bollo ?”

La risposta dei nostri esperti:

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

9

11

QUESITI

di bollo su libri, registri ed

altri documenti rilevanti ai

fini tributari, ex art. 6 del Dm.

Mef 17 giugno 2014. Il codi-

ce-tributo istituito è il “2501”,

denominato “Imposta di bollosu libri, registri ed altri docu-menti rilevanti ai fini tributari– art. 6 del Decreto 17 giugno2014”.

Successivamente, con la

Risoluzione Agenzia Entrate

23 marzo 2015, n. 32/E, sono

stati istituiti i codici-tributo

per il versamento, mediante

il Modello “F24”, delle sanzio-

ni e degli interessi di cui

all’art. 13 del Dlgs. n. 47/97

relativi all’Imposta di bollo su

libri, registri ed altri docu-

menti rilevanti ai fini tributa-

ri – art. 6, del Dm. Mef 17 giu-

gno 2015.

I codici-tributo istituiti sono:

- “2502”, denominato “Impostadi bollo su libri, registri ed altridocumenti rilevati ai fini tribu-tari –art. 6, Decreto 17 giugno2014 - Sanzioni”;

- “2503”, chiamato “Imposta dibollo su libri, registri ed altridocumenti rilevati ai fini tribu-tari –art. 6, Decreto 17 giugno2014 - Interessi”.Poi con la Risoluzione 43/E

del 28 aprile 2014 l’Agenzia

delle Entrate, pronunciando-

si in merito alle modalità di

assolvimento dell’Imposta di

bollo per l’anno 2014 sui

libri, registri ed altri docu-

menti rilevanti ai fini tributa-

ri, ai sensi dell’art. 6 del Dm.

Mef 17 giugno 2014, ha con-

fermato che, per “documentiinformatici fiscalmente rile-vanti”, ai fini dell’Imposta di

bollo nei modi previsti dal

citato Decreto “devono inten-dersi i libri e registri di cuiall’art. 16, lett. a) della Tariffa,Parte I, Allegata al Dpr. n.642/72 e le fatture, note e simi-li di cui all’art. 13, n. 1, dellaTariffa, Part I, allegata al citatoDpr.”. La Risoluzione citata ha

confermato che l’Imposta è

corrisposta mediante versa-

mento nei modi di cui all’art.

17, del Dlgs. n. 241/97, con

modalità esclusivamente

telematica, vale a dire

mediante Modello di paga-

mento “F24”, con il codice-tri-

buto “2501” istituito con la

Risoluzione n. 106/14. La

stessa Risoluzione ha inoltre

ribadito che, “per quantoriguarda i termini di versa-mento, il comma 2, dell’art. 6[del Dm.17 giugno 2014] pre-vede che ‘il pagamento del-l’Imposta relativa alle fatture,agli atti, ai documenti ed ai

registri emessi o utilizzatidurante l’anno avviene inun’unica soluzione entro 120giorni dalla chiusura dell’eser-cizio’. Coerentemente con l’in-terpretazione già resa con laCircolare n. 5 del 2012 con rife-rimento al previgente Dm. 23gennaio 2014, si ritiene che‘l’anno’ debba essere intesocome anno solare e che l’Im-posta relativa alle fatture, agliatti, ai documenti ed ai registriemessi o utilizzati debba esse-re calcolata in relazione a taleperiodo”.

In applicazione alle disposi-

zioni introdotte con il Decre-

to in parola, si ritiene che, per

il caso di specie, il versamen-

to relativo all’Imposta di bol-

lo dovuta per le fatture elet-

troniche emesse nell’anno

2015 dovrà essere effettuato

entro il 30 aprile 2016, in

un’unica soluzione, tramite

versamento con Modello

“F24”, specificando l’anno

“2015” e iscrivendo il codice-

tributo “2501”.

Aggiungiamo che i codici-tri-

buto istituiti e definiti con la

Risoluzione AE n. 12 del 3

febbraio 2015, (“2505” deno-

minato “Bollo Virtuale - Rata”;

“2506” titolato “Bollo Virtuale -Acconto”; “2507” chiamato

“Bollo Virtuale - Sanzioni”;

“2508” denominato “Bollo Vir-tuale - Interessi”), da utilizzar-

si per il versamento del bollo

virtuale, tramite il Modello

“F24 - Enti pubblici”, riguarda-

no le modalità di pagamen-

to, anche rateali, previste

specificatamente dalla pro-

cedura descritta nella Circo-

lare Entrate – Direzione cen-

trale Servizi ai Contribuenti -

n. 16/E del 14 aprile 2015, che

però, come precisato dalla

Circolare stessa, non si appli-

cano per le fattispecie rego-

lamentate dal Dm. 17 giugno

2014 in tema di assolvimen-

to dell’Imposta di bollo sui

documenti informatici.

Allo stato attuale, non risulta

chiarito se, ai fini del versa-

mento in questione, gli Enti

Locali siano tenuti a partico-

lari adempimenti dichiarativi

e con quali specifiche moda-

lità.

Rammentiamo infine che il

soggetto obbligato all’assol-

vimento dell’Imposta di bol-

lo deve riportare in fattura,

nello specifico campo previ-

sto, una precisa annotazione

di assolvimento dell’Imposta

di bollo ai sensi del Dm. 17

giugno 2014, digitando la

stringa “Dm-17-giu-2014”.

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Società “in house”:

reinternalizzazione del personale

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 246 del 20 luglio 2015 Un Sindaco chiede se sia possibile effettuare una reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati alla Società “in house”

(retrocessione del ramo d’azienda) con conseguente trasferimento del personale a suo tempo ceduto alla Società, il quale ver-

rebbe ritrasferito nel ruolo dell’Ente Locale avvalendosi dei budget assunzionali 2015 e 2016, o se tali budget debbano anche in

questo caso essere riservati alla ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle Province. La Sezione ritiene che se

l’Ente Locale deve coprire posti in organico per i quali è necessaria una specifica professionalità per garantire l’espletamento del

servizio reinternalizzato, l’Ente può assumere solo nei modi indicati dal comma 424 della Legge n. 190/14; solo qualora venisse

constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’Ente potrà procedere ad assumere nei

modi ordinari. Tale ricerca va riferita, non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province

interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 422, della Legge n. 190/14. Pertanto, solo in quest’ulti-

ma particolare ipotesi l’Ente potrà procedere a reinternalizzare il personale della Società in house e sempre che, ovviamente, sus-

sistano tutti i presupposti che ne consentano la reinternalizzazione (ad esempio, assunzione a suo tempo del personale median-

te selezione pubblica).

__________________________

Limiti alle assunzioni e alla spesa per il personale:

gestione in economia di Farmacie comunali

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 267 del 27 agosto 2015Un Sindaco ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto i limiti alle assunzioni ed alla spesa complessiva per il perso-

nale degli Enti Locali. Premette che l’Ente gestisce in economia una Farmacia comunale, servizio assicurato con una consistenza

organica di n. 3 farmacisti e n. 2 commessi fino al mese di luglio 2011. Dopo tale data, a seguito della cessazione per dimissioni di

una farmacista, il Comune non ha provveduto alla relativa sostituzione, a causa dei vincoli assunzionali e di spesa contenuti nel-

l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. Detta contrazione di organico ha determinato una forte riduzione dell’attività e del ser-

vizio reso all’utenza, che l’assunzione di un’unità di personale, ripristinando la dotazione originaria, permetterebbe di attenuare.

In particolare, con il primo quesito, il Comune ha chiesto se l’esclusione dell’applicabilità dei vincoli assunzionali di cui all’art. 9,

comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, per le Farmacie comunali gestite mediante Aziende speciali o Istitu-

zioni (che l’istante ha dedotto dall’attuale formulazione dell’art. 18, comma 2-bis del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08)

sia applicabile anche a quelle gestite in economia. Con il secondo, se possa escludersi l’applicazione dell’art. 1, comma 557, della

Legge n. 296/06 - recante l’obbligo per gli Enti Locali di ridurre la spesa complessiva per il personale - nel caso di assunzione da

adibire alla Farmacia comunale gestita da un Comune in economia. La Sezione afferma che il Comune, nel caso di gestione di Far-

macie comunali mediante propri Uffici interni (c.d. “gestione in economia”), deve osservare, nell’ipotesi in cui intenda assumere per-

sonale con contratto a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile, i limiti finanziari posti dall’art. 9, comma 28, del

Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10. Allo stesso modo, il Comune deve osservare i limiti finanziari posti, alla spesa storica

complessiva per il personale, dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06.

IL PARERE DELLA CORTE

settembre 2015PARERE DELLA CORTE 9

Centro Studi Enti Locali12

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA9

13

Gestione rifiuti:

illegittimo l’affidamento diretto del Servizio a una Società

di cui fa parte un soggetto privato

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4253 dell’11 settembre 2015 Nella fattispecie in esame i Giudici affermano l’illegittimità della Delibera con la quale un Comune ha affidato direttamente il ser-

vizio pubblico di “Gestione dei rifiuti urbani” ad una Società di cui fa parte un soggetto privato poiché solo la partecipazione tota-

litaria delle Amministrazioni pubbliche, e la totale assenza di soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel

soggetto affidatario la sottoposizione al cosiddetto “controllo analogo”. Ed ancora, esula dal sistema del cosiddetto “in house provi-ding” il diverso fenomeno del “partenariato pubblico-privato”. Dunque, nel caso in questione, non è condivisibile l’orientamento

secondo cui il principio summenzionato non è più applicabile in quanto l’art. 12 della Direttiva 2014/24 ammette l’esistenza del

“controllo analogo” anche in casi in cui il soggetto che opera in regime privatistico è partecipato da soggetti privati, purché tale

partecipazione sia ristretta nei limiti ivi stabiliti. Infatti, il Legislatore comunitario ha individuato un termine per il recepimento del-

la suddetta Direttiva nei diversi ordinamenti nazionali e tale termine è ancora pendente. Il Legislatore comunitario ha conferito ai

Legislatori nazionali una sfera di discrezionalità nell’individuazione dei tempi per la trasposizione dei nuovi principi nei diversi

ordinamenti, e per il necessario coordinamento con la normativa interna vigente. Questi elementi impongono di escludere che i

nuovi principi acquistino immediata efficacia nei singoli ordinamenti nazionali, fermo restando che gli stessi diventeranno imme-

diatamente applicabili. Tra l’altro, in forza dell’art. 12 della nuova Direttiva “Appalti”, le “forme di partecipazione di capitali privati”devono essere “prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati”. Nella caso di specie, questa ulteriore con-

dizione non sussiste.

__________________________

Farmacie:

il Consiglio di Stato interviene sul sistema di gestione,

confermato il via libera al modello “in house”

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4120 del 4 settembre 2015Nella fattispecie in esame i Giudici osservano che, pur dopo l’abolizione dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 e del conseguente art. 15

del Dl. n. 135/09 ad opera del referendum ed in forza del Dpr. n. 113/11, gli artt. 113 e seguenti del Dlgs. n. 267/00 hanno regolato

l’intera materia sulle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, determinando l’abrogazione delle leggi anteriori

che regolavano quelle inerenti ai singoli servizi. Perciò il sistema di gestione dei servizi farmaceutici comunali ex art. 9, comma 1,

della Legge n. 475/68 è stato abolito, pure nella parte in cui prevedeva che le Farmacie comunali potessero essere gestite median-

te Società di capitali, seppur a condizione che avessero come soci i farmacisti i quali, all’atto della costituzione di queste ultime,

fossero in servizio nelle Farmacie di cui il Comune avesse la titolarità. L’abolizione, sia del Dl. n. 112/08, sia del Dl. n. 135/09, ha defi-

nitivamente ricondotto i metodi di gestione delle sedi farmaceutiche sotto l’imperio della disciplina unitaria ed esclusiva recata

dall’art. 113 del Tuel, onde non vi sono più, quand’anche vi fossero mai state, preclusioni al modello “in house providing”. Ma tali pre-

clusioni, al di là dell’opera di razionalizzazione discendente da detto referendum, neppure si sarebbero potute dire esistenti sotto

la vigenza del ripetuto art. 9, comma 1, almeno per quanto attiene al mantenimento del Servizio farmaceutico in mano pubblica.

Infatti, l’impresa “in house”, appunto grazie al c.d. “controllo analogo”, costituisce al contempo la nuova forma dell’Azienda speciale

ed il modello ordinario (e non certo derogatorio) di gestione pubblica dei servizi pubblici locali.

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

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settembre 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 9

Centro Studi Enti Locali14

Oggetto

Assoluzione Amministratori e

Dirigenti di una Società pub-

blica per difetto di giurisdizio-

ne: conferma Sentenza n.

2851/12.

Premessa

Nel marzo 2007, il Direttore

generale di una Azienda

regionale, su esplicita richie-

sta del Presidente dell’Ente e

“senza seguire le consuete vieburocratiche”, aveva conferito

un incarico di consulenza ad

un Avvocato (da marzo a

maggio 2007), sostituito poi

da un contratto di collabora-

zione a progetto (fino al 15

ottobre), rinnovato poi per un

anno (interrotto per cause

esterne l’8 aprile 2008).

Questo Avvocato aveva in

dotazione il cellulare e l’uso di

una autovettura a noleggio.

Nell’agosto 2009 l’Azienda

trasmette alla Procura della

Corte dei conti “l’esito di unindagine interna da cui eranoemersi profili di responsabilitàper danno erariale” a carico del

Presidente, dell’Avvocato con-

sulente e del Direttore gene-

rale dell’Azienda. La Procura

contestava nell’aprile 2011 le

seguenti 3 tipologie di danno:

Euro 48.000 per compensi,

Euro 1.500 per spese telefoni-

che ed Euro 29.000 per l’inde-

bito utilizzo delle autovetture

di servizio. Dopo le deduzioni

degli interessati, il Pm. aveva

disposto l’archiviazione “dellepartite di danno relative all’usodel telefono e dell’auto azien-dali in considerazione dellaimpossibilità di poter determi-nare il danno erariale con ilnecessario carattere di certezzadel suo specifico ammontare”.

Tutti gli interessati hanno

affrontato la questione di giu-

risdizione della Corte dei con-

ti nei confronti di Amministra-

tori e dipendenti di Società di

partecipazione pubblica. I

Giudici di primo grado esami-

nano preliminarmente l’ecce-

zione di difetto di giurisdizio-

ne, raffrontando varie Senten-

ze della Corte di Cassazione

succedutesi nel tempo

(SS.UU. n. 26806/2009 e n.

3692/2012), e ritengono che

“tali principi sono applicabilianche nella presente fattispe-cie”, per cui dichiarano il “difet-to di giurisdizione”. Il Procura-

tore regionale per la Sicilia

presenta appello contro tale

decisione. A sostegno cita la

recente Sentenza n.

26283/2013 delle SS.UU. della

Cassazione che riguarda una

Società simile (trasporti e

socio unico il Comune).

I Giudici d’appello lo respin-

gono, confermando la Sen-

tenza di primo grado.

Sintesi della Sentenza

Con atto di appello, la Procura

regionale ha articolato un uni-

co motivo di censura avverso

la Sentenza. Sostiene l’appel-

lante che il Giudice avrebbe

dichiarato erroneamente il

difetto di giurisdizione della

Corte dei conti; l’orientamen-

to giurisprudenziale preso a

riferimento dalla Sentenza

impugnata non potrebbe tro-

vare applicazione nel caso di

Società interamente parteci-

pate da Ente pubblico. A tal

fine, ha osservato che la Cas-

sazione avrebbe più volte

affermato la giurisdizione del-

la Corte dei conti nei confron-

ti di Amministratori e Sindaci

di Società interamente parte-

cipate da Enti pubblici consi-

derando dirimente il fatto

che, in tal caso, il danno sareb-

be arrecato ad un Ente che,

svolgendo un servizio pubbli-

co, non potrebbe che avere

natura sostanziale di Ente

pubblico alla stregua di un

Organismo di diritto pubblico.

D’altra parte, la giurisdizione

contabile avrebbe trovato un

esplicito riconoscimento nor-

mativo nell’art. 16-bis, del Dl.

n. 248/07, convertito in Legge

n. 31/08, in cui è previsto che,

per le Società quotate in bor-

sa partecipate da Amministra-

zioni pubbliche in misura

inferiore al 50%, la responsa-

bilità deve intendersi regolata

esclusivamente dal diritto

civile con giurisdizione del

Giudice ordinario; implicita-

mente da tale norma si

dovrebbe dedurre per esclu-

sione la sussistenza della giu-

risdizione contabile nei con-

fronti di tutte le altre Società a

partecipazione pubblica in

misura superiore al 50%.

In corrispondenza con le sue-

sposte ragioni, l’appellante

osserva che, con riferimento

alla Società in questione,

sarebbero applicabili i princi-

pi di cui all’Ordinanza della

Cassazione n. 27092 del 2009,

enunciati per le Società a par-

tecipazione pubblica caratte-

rizzate da particolare specifi-

cità; ha considerato che gli

elementi individuati nella pre-

detta Ordinanza per afferma-

re la giurisdizione contabile

non abbiano valore tassativo

in tutti i casi. In tale ottica, ha

osservato che la Regione Sici-

liana è titolare dell’intero

capitale della Spa in oggetto

ai sensi dell’art. 23 della Legge

regionale n. 10/99; le funzioni

principali della stessa Società

troverebbero fondamento

nelle leggi istitutive della

Società; il socio unico Regione

Siciliana eserciterebbe un’in-

gerenza particolarmente

Focus

Responsabilità:

assoluzione di Amministratori e Dirigenti di una Società

pubblica per difetto di giurisdizione

Corte dei conti Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione SiciliaSentenza n. 385 del 19 dicembre 2013di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA9

15

intensa ; per l’acquisto di beni

e servizi la Società applica le

procedure del “Codice dei con-tratti pubblici”, mentre per l’as-

sunzione del personale prov-

vede con procedure ad evi-

denza pubblica. Il servizio

pubblico di “Trasporto di per-sone” espletato dalla Spa

sarebbe caratterizzato dal-

l’obbligatorietà dell’erogazio-

ne per fini di interesse genera-

le senza il necessario perse-

guimento dell’utile di impresa

ed è svolto anche nelle cosid-

dette tratte marginali.

Conclusivamente, la Procura

generale chiede l’accoglimen-

to dell’appello con conse-

guente rimessione degli atti al

primo giudice.

Nell’appello si tende ad avva-

lorare la tesi che la Spa, for-

malmente Società privata,

dovrebbe essere assimilata ad

una vera e propria Ammini-

strazione pubblica, con la

conseguenza che, non deri-

vando alcuna preclusione dal-

la distinzione tra Società par-

tecipata ed Ente pubblico par-

tecipante in forza dello statusdi Amministrazione pubblica

della prima, l’ipotesi di

responsabilità prefigurata nei

confronti dei convenuti

appellati, chiamati a risponde-

re del risarcimento del danno

da essi causato in modo diret-

to alla Spa, dovrebbe essere

attribuita alla giurisdizione

della Corte dei conti. A tal fine,

la Procura (appellante) sostie-

ne che sarebbero da valoriz-

zare nel presente caso i princi-

pi che si deducono dall’Ordi-

nanza della Cassazione SS.UU.

n. 27092/09, enunciati per le

Società a partecipazione pub-

blica che manifestano parti-

colari specificità di carattere

pubblicistico, come nel caso

della Rai, cui si riferisce detta

Ordinanza. Gli elementi indivi-

duati dalla Cassazione per

attribuire una particolare spe-

cificità alla Rai Spa sarebbero

da ritenere esemplificativi

onde non sarebbe necessaria

la loro contestuale presenza

ove si tratti di ipotesi di

responsabilità per danni reca-

ti a Società partecipate, aventi

particolari specificità sotto il

profilo pubblicistico, per effet-

to di mala gestio di propri

Amministratori e dipendenti.

In sostanza, evocando anche i

principi contenuti nell’Ordi-

nanza Cassazione SS.UU. n.

10063 del 9 maggio 2011,

l’appellante ritiene che, ai fini

della configurabilità del dan-

no erariale e della giurisdizio-

ne contabile, sia rilevante uni-

camente che il danno sia arre-

cato ad una Società parteci-

pata con personalità giuridica

di diritto privato che, svolgen-

do un servizio pubblico, abbia

natura sostanziale di Ente

pubblico (alla stregua di

Organismo di diritto pubblico

come definito a livello di dirit-

to comunitario), non essendo

determinante stabilire se il

danno sia stato causato all’En-

te pubblico partecipante o

alla Società partecipata,

dovendosi considerare anche

quest’ultima come un Ente

pubblico. In tale ottica, sareb-

be rilevante tener presente

che la Spa, in quanto Ammini-

strazione pubblica, sia assog-

gettata, per l’acquisto di beni

e servizi e per gli appalti, al

rispetto delle procedure pre-

viste dal Dlgs. n. 163/06, men-

tre per l’assunzione del perso-

nale sarebbe tenuta ad avva-

lersi delle procedure di evi-

denza pubblica come alla

stessa imposto dall’art. 7 della

Lr. n. 7/06.

La caratterizzazione di Pubbli-

ca Amministrazione in capo

alla Spa, ravvisata nel grava-

me proposto dal Pm., si rivela

carente nei fatti come si

deduce da plurimi elementi.

Sotto tale aspetto va sottoli-

neato che, in base all’oggetto

dell’attività sociale come

riportato nello statuto succes-

sivamente modificato, la Spa

può compiere tutte le opera-

zioni commerciali e può assu-

mere, direttamente od indi-

rettamente interessenze e

partecipazioni in altre Società,

Consorzi o Imprese aventi

oggetto analogo, connesso

od affine al proprio, nei limiti

consentiti dalla legge. Seppu-

re non persegua esclusiva-

mente scopi lucrativi essendo

tenuta in via di fatto a gestire

il servizio di “Trasporto pubbli-

co locale extraurbano o urbanodi persone anche nelle cosid-dette tratte marginali o sociali”(vale a dire, tratte non coperte

o dimesse dalle Aziende di

linea private in quanto non

redditizie), la gestione del Ser-

vizio de quo è sostanzialmen-

te fondata su criteri di rendi-

mento, di efficacia e di redditi-

vità ed è operativa in un Set-

tore aperto alla concorrenza

essendo presenti nel mercato

altre Imprese che, come la

Spa, svolgono in esecuzione

di concessione assentita dalla

Regione Siciliana il Servizio di

“Trasporto pubblico locale” a

favore dell’utenza in generale

nel territorio della Regione.

Commento

Sono molto interessanti e det-

tagliate le argomentazioni dei

Giudici di primo grado (con-

fermate in appello) circa la

giurisdizione del Giudice con-

tabile. La vertenza nasce dalla

richiesta del Presidente della

Società al Direttore generale

di procedere ad un incarico

ad un Avvocato di sua fiducia

finalizzato “al supporto ed assi-stenza legale all’Ufficio di Presi-denza”. La critica della Procura

territoriale è molto forte circa

la “necessità” di questa consu-

lenza: si basa sugli atti della

Commissione ispettiva regio-

nale richiesta dal Presidente

dell’Organo di sorveglianza e

sull’audizione del Responsa-

bile del Settore “Legale” della

Società.

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settembre 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 9

Centro Studi Enti Locali16

Oggetto

Condanna degli Amministra-

tori comunali per irregolarità

nella attività gestionali di una

Società mista, partecipata dal

Comune: conferma, con ridu-

zioni e assoluzioni, della Sen-

tenza Lazio n. 1990/10.

Premessa

Nel luglio 2008, la Guardia di

Finanza invia alla Procura del-

la Corte dei conti una ampia

documentazione delle irrego-

larità riscontrate nell’attività

gestionale compiuta nel

periodo 2004/2008 da Ammi-

nistratori e Dirigenti di un

Comune Capoluogo di Pro-

vincia nel contesto dei rap-

porti con una Società a capi-

tale misto (comunale e priva-

to) che gestiva servizi pubbli-

ci.

Da questa relazione la Procura

regionale identifica 4 tipolo-

gie di danno: maggiori costi

conseguenti alla violazione

delle regole della concorren-

za; illecita gestione extracon-

tabile di spese comunali; dise-

conomico acquisto di azione

della Società; diseconomica

attività di capitalizzazione

della Società stessa. I Giudici

territoriali affermano che la

Società di cui trattasi “è unaSocietà specificatamente costi-tuita per il raggiungimento difini pubblici, per cui la stessa

missione statutaria è funziona-lizzata al soddisfacimento del-l’interesse collettivo, essa è cioèun Ente strumentale all’Ammi-nistrazione pubblica, con laconseguenza, dell’assoggetta-bilità alla giurisdizione conta-bile dei soggetti che nella fatti-specie concreta (generatrice didanno erariale) svolgevano,come Amministratori o Diri-genti della società, compitifinalizzati alla realizzazione diun interesse pubblico”. Circa la

responsabilità dei singoli

(Amministratori e Dirigenti), i

Giudici esaminano le compe-

tenze previste dal Tuel e defi-

nite nel Regolamento di con-

tabilità dell’Ente. La conclusio-

ne è la condanna di tutti con

importi effettivamente impor-

tanti (da Euro 902.000 per il

Responsabile dei Lavori pub-

blici ad Euro 270.000 per il

Sindaco, a circa Euro 200.000

per ogni Assessore, a circa

Euro 100.000 per i Dirigenti

degli “Affari generali”, dei Servi-

zi “Finanziari” e del Direttore

generale). Tutti, ad esclusione

dei 3 Dirigenti che hanno

chiesto ed ottenuto la “defini-zione agevolata”, hanno pre-

sentato ricorso. La III Sezione

d’appello, con la Sentenza in

commento, ha ridotto le pene

del 70%, assolvendo inoltre il

Direttore generale, il Respon-

sabile del Servizio “Finanzia-rio” e l’Amministratore dele-

gato della Società.

Sintesi della Sentenza

La Procura così sintetizza la

prima fattispecie di danno:

“maggiori costi conseguentialla violazione delle regole sul-la concorrenza”. I danni scaturi-

rebbero dalla violazione della

normativa che disciplina le

modalità di individuazione

del terzo contraente con la

P.A. in materia di assegnazio-

ne di appalti di servizi e, in

particolare, di servizi pubblici

locali attraverso vincolanti

procedure ad evidenza pub-

blica anziché mediante affida-

mento diretto come operato

dal Comune a favore della

Società di cui era azionista di

maggioranza fino all’acquisto

delle azioni a privati avvenuto

nel 2006. La violazione della

normativa, oltre che afferire

agli atti contrattuali con i qua-

li erano stati originariamente

assegnato gli appalti, si esten-

deva anche alla proroga degli

stessi. La conseguenza della

rinuncia alla procedura ad evi-

denza pubblica per l’affida-

mento degli appalti in ogget-

to ha prodotto il danno eraria-

le derivante dai maggiori

costi sostenuti dal Comune,

quantificato nella differenza

fra i compensi erogati alla

Società e il minor prezzo da

questa concordato nel riaffi-

dare a terzi gli stessi appalti,

pur essendo contrattualmen-

te vietato il sub-appalto: tale

differenziale di costi dimo-

strerebbe in maniera evidente

quale sarebbe stato il rispar-

mio per il Comune se per l’in-

dividuazione del terzo con-

traente si fosse fatto ricorso

alla gara così come normati-

vamente previsto. I servizi

riguardano: “Verde pubblico”,

“Arredo urbano”, “Igiene urba-na”, “Pulizia dei servizi igienici edei locali comunali”, “Conduzio-ne e la Manutenzione degliimpianti” del nuovo Palazzo di

Giustizia, “Gestione della riscos-sione” delle violazioni al “Codi-ce della Strada”, “Illuminazionepubblica”, “Cimiteri” e “Lucevotiva”.

Nel merito, i Giudici territoriali

ritengono legittimo l’affida-

mento diretto perché, “all’epo-ca della adozione da parte delConsiglio comunale delle Deli-berazioni di riorganizzazionedei servizi pubblici comunali(ottobre-dicembre 1992), nonerano chiari i contorni definito-ri del concetto dell’in houseproviding”. A partire dal 2006,

la Società ha acquisito tutti i

caratteri fisionomici del citato

“in house providing“ e, conse-

guentemente, devono rite-

Focus

Responsabilità:

condanna degli Amministratori comunali per irregolarità

nella gestione di una Società mista partecipata dal Comune

Corte dei conti Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello Sentenza n. 137 del 18 marzo 2014di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA9

17

nersi legittimi tutti gli affida-

menti dei servizi al di fuori

della procedura ad evidenza

pubblica.

Una seconda fattispecie di

danno è “l’illecita gestioneextracontabile di spese comu-nali” come, per esempio:

manutenzione zona a verde

della città non prevista nel-

l’appalto; lavori di manuten-

zione straordinaria presso il

Cimitero; maggiori compensi

per lavori straordinari; ade-

guamento del contratto di

“Igiene urbana” per maggior

costo dei dipendenti.

Sul punto, i Giudici territoriali

ritengono che, secondo la

consolidata giurisprudenza,

“l’ordinazione irregolare di spe-se non deliberate nei modi dilegge e prive altresì di impegnocontabile costituisce per unAmministratore comunale unaviolazione di elementari doveridi servizio, connotata da colpadi rilevante gravità”, mentre “laviolazione degli equilibri dibilancio causa un danno chenon può che ricadere necessa-riamente sul soggetto agente”.

Nelle fattispecie per cui è cau-

sa, non vi è stato alcun ricono-

scimento, da parte dell’Orga-

no competente (Consiglio

comunale), dell’utilità e arric-

chimento per il Comune delle

somme pagate a titolo di

debito fuori bilancio che, a

loro volta, avrebbero dovuto

avere come presupposto

obiettivo l’accertamento del-

l’esecuzione di prestazioni

che effettivamente esulavano

da quelle contrattualizzate o

da quelle per le quali il relati-

vo compenso era già stato

corrisposto.

Sconcertante ed emblematica

è, a questo proposito, la

dichiarazione del Sindaco,

secondo cuim “sia nel 2004 chenel 2005 il passivo è stato com-pensato attraverso interventieconomici da parte del Comu-ne, con maggiori importi fattu-rati rispetto agli importi spet-

tanti alla … sulla base dei com-pensi pattuiti al momento dellastipula dei vari contratti di ser-vizio”.

Una terza fattispecie di danno

è “il diseconomico acquisto diazioni” della Società da parte

del Comune. Il Comune com-

pra le rimanenti azioni in

mano a privati al valore nomi-

nale “nonostante il loro valorereale fosse negativo”. Su ciò, i

Giudici di primo grado affer-

mano che “la semplice previ-sione di bilancio non può esse-re ritenuta, secondo i principicontabili applicabili anche agliEnti Locali, motivo di legittima-zione della erogazione del con-tributo se questa non è prece-duta dal realizzarsi della pre-condizione prevista dal dirittosocietario e cioè la previa Deli-berazione della Società di pro-cedere all’aumento di capitaleche, nella specie, non è statamai adottata”.

E non si può certamente attri-

buire carattere di buona

amministrazione e di sana

gestione finanziaria all’esbor-

so di somme per ripianare

perdite derivanti dalla gestio-

ne di Società partecipata, sot-

traendole a più proficui inve-

stimenti ed incidendo sull’e-

quilibrio del bilancio comuna-

le.

Riguardo alla “ricapitalizzazio-ne” della Società, rimane diffi-

cile – una volta stabilita l’illi-

ceità della dazione beneficia-

ria a Società in evidente stato

di difficoltà di continuità

aziendale – non riconoscere la

perdita patrimoniale subita

dal Comune o ridurne l’entità

a fronte di inesistenti e indi-

mostrati vantaggi.

La quarta fattispecie di danno

è la diseconomica attività di

capitalizzazione della Società.

Il Comune ha erogato alla

Società circa 2 milioni di Euro

(nei 2 anni 2006/2007), con la

motivazione “contro futuroaumento di capitale sociale”

che di fatto andava a coprire

“le gravi perdite della … in unmomento in cui il bilanciosocietario non poteva garanti-re la continuità aziendale,come puntualmente verificato-si nel settembre 2008 con loscioglimento e la messa inliquidazione della Società”.

Le difese in generale afferma-

no che, fino al 2005, i bilanci

della Società erano positivi e i

componenti della Giunta non

potevano prevedere le future

difficoltà di bilancio, scoperte

solo nel 2007: infatti, fino al

2005, tutti i bilanci furono

regolarmente approvati

anche con il positivo parere

del Collegio dei Sindaci. Poi-

ché inoltre la Giunta non ha

fatto altro che eseguire deci-

sioni già assunte dal Consiglio

comunale, nessun elemento

di dolo o colpa grave può

essere ravvisato nella condot-

ta dei convenuti, tanto più

che, quasi contemporanea-

mente, in occasione dell’ac-

quisto delle azioni della

Società in mano ai privati, era

stata redatta una perizia giu-

rata che concludeva per l’esi-

stenza di un valore aziendale

di Euro 1.131.233,00 notevol-

mente superiore al capitale

sociale di Euro 260.000,00.

Ad avvalorare la tesi dell’as-

senza dell’elemento psicolo-

gico del dolo o della colpa

grave dei propri assistiti, l’Av-

vocato richiama l’assunto

accusatorio della Procura rela-

tivo ad un documento del

Collegio dei Revisori del

Comune in merito all’eserci-

zio 2007 della Società che evi-

denzia una perdita di Euro

2.640.762,00, da cui poi è con-

seguito nel settembre 2008 lo

scioglimento della Società e la

sua messa in liquidazione, per

rafforzare invece “la tesi difen-siva in base alla quale, allorchéfurono erogati i c.d. ‘contributiin conto futuro aumento dicapitale’ la Giunta era per tabu-las all’oscuro di fatti sopravve-nuti relativi all’esercizio 2007”.

La ricapitalizzazione della

Società costituisce, secondo la

difesa, “una scelta politicadiscrezionale insindacabile dalGiudice contabile”.

La difesa dei Dirigenti (“Servizisociali” e “Affari generali”)

sostiene l’assenza di dolo e

colpa grave nelle condotte

dei 2 Dirigenti, in considera-

zione delle indicazioni assolu-

tamente certe ed univoche,

da parte dell’Organo politico,

sulle modalità di gestione dei

servizi pubblici e del “climanormativo e giurisprudenzialeassolutamente ondivago edinstabile” in materia di affida-

mento dei servizi pubblici

locali. Sottolineano inoltre “lamancanza di nesso di causalitàtra condotta ed evento perchéa fronte di un servizio effettiva-mente reso a favore dell’Ammi-nistrazione e della collettività(la manutenzione delle aree averde pubblico e tutti i servizicimiteriali), il Comune ha prov-veduto al pagamento di dettoservizio a favore del gestore”.

L’ipotizzata mala gestio del

servizio è quindi, ove effetti-

vamente accertata, eventual-

mente addebitabile in via

esclusiva alla Società che ha

gestito il Servizio medesimo.

Riguardo poi al profilo accu-

satorio relativo alla responsa-

bilità da illecita gestione

extracontabile delle spese

comunali relativi ai contratti

in oggetto, la difesa esclude

qualunque responsabilità del

Dirigente, atteso che i manda-

ti di pagamento si giustifica-

vano sulla base dell’urgenza e

della peculiarità dei lavori ese-

guiti, che le fatture venivano

liquidate previa verifica della

regolare esecuzione delle

opere, che la spesa era stata

autorizzata direttamente dal

Direttore generale.

La difesa di altri 2 Dirigenti

(“Lavori pubblici” e “Finanzia-rio”) afferma l’insussistenza

del danno derivante dall’illeci-

ta gestione extra contabile di

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settembre 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 9

Centro Studi Enti Locali18

alcune spese perché le Deli-

bere furono tutte approvate

dal Consiglio comunale. Viene

evidenziato che il Responsa-

bile del Servizio “Finanziario”

“non è tenuto alla verifica dellalegittimità degli atti” perché

tale responsabilità compete

“ai singoli Dirigenti che li han-no emanati”. La conclusione è la condanna

di tutti. I Giudici d’appello, in

particolare, entrano nel meri-

to della “ritenuta sindacabilitàdelle scelte discrezionali opera-te” dagli appellanti, sostenen-

do che “la scelta discrezionale,ai sensi dell’art. 1, comma 1 del-la Legge 14 gennaio 1994 n. 20e ss.mm., è insindacabile nelmerito. Ma ciò, com’è noto, nonsignifica insindacabilità assolu-ta della scelta, ben potendo ilGiudice contabile operare unaverifica della legittimità (anchein riferimento ai principi di eco-nomicità ed efficacia previstidall’art. 1 della Legge 7 agosto1990, n. 241, a sua volta specifi-cazione del più generale princi-pio posto dall'art. 97, comma 1della Costituzione) dell’agireamministrativo. Tale verificanon può ‘prescindere dallavalutazione del rapporto tra gliobiettivi conseguiti e i costisostenuti’ e, in definitiva, dal-l’accertamento della “ragione-volezza dei mezzi impiegati inrelazione agli obiettivi perse-guiti”.E’ consentito quindi il sindaca-

to del Giudice contabile qua-

lora la scelta operata in con-

creto risulti ictu oculi contra-

stante con i principi di ragio-

nevolezza, congruità e conve-

nienza. Ed è quello che questo

Giudice ravvisa nelle diverse

ipotesi di danno contestate.

I Giudici d’appello entrano

poi nel merito delle specifiche

fattispecie di danno. Per il pri-

mo danno (affidamento diret-

to dei servizi locali alla

Società) ritengono la sussi-

stenza di un danno, per la dif-

ferenza tra i compensi pattuiti

per i servizi affidati alla

Società e il prezzo più basso

che questa, a sua volta, defini-

va con il subappaltatore. Inve-

ro, dalla documentazione

acquisita dalla Guardia di

Finanza emergono costanti

saldi differenziali che non tro-

vano alcuna giustificazione.

Essi quindi, in assenza di argo-

menti in ordine a un eventua-

le ‘valore aggiunto’ della pre-

stazione, per effetto della

gestione e dell’espletamento

del servizio tramite la Società

…, costituiscono danno per il

Comune.

I Giudici d’appello rilevano

che la Sezione Lazio ha nega-

to la sussistenza del requisito

del c.d. “controllo analogo”, che

presuppone, da parte dell’En-

te che lo esercita, la titolarità

di poteri di indirizzo program-

matico, di controllo gestiona-

le, di veto e di presenza premi-

nente nell’attività deliberante:

presupposti che, nella fatti-

specie, non risultano, secondo

i primi Giudici, essersi concre-

tizzati.

Per il secondo danno (paga-

mento da parte della Società

di debiti fuori bilancio realiz-

zati dal Comune), i Giudici

d’appello non ritengono pro-

vate le responsabilità del

Direttore generale e del

Responsabile del Servizio

“Finanziario” e molto parziali

quelle del Sindaco; rimango-

no, seppure ridotte, le respon-

sabilità del Dirigente dei Ser-

vizi “Tecnici e manutentivi” del

Comune.

Per il terzo danno (disecono-

mica attività di ricapitalizza-

zione della Società), i Giudici

d’appello concordano con i

primi Giudici “in ordine allapiena consapevolezza dellasituazione deficitaria” della

Società. Invero, anzitutto

depongono in tal senso le

risultanze probatorie già

richiamate in Sentenza, da cui

si desume che la precaria

situazione finanziaria della

Società era nota ai vertici

comunali e in particolare al

Sindaco, presente alle Assem-

blee societarie. Aggiungasi,

inoltre e sopra tutto, che la

Giunta comunale, non soltan-

to aveva l’obbligo giuridico di

conoscere lo status quo, ma

non è verosimile che le 2 Deli-

bere contestate siano state

assunte senza alcuna infor-

mazione sullo stato finanzia-

rio societario (e, se ciò fosse,

tale condotta sarebbe

comunque caratterizzata da

estrema superficialità e

approssimazione e, quindi,

connotata da colpa grave).

Si deve quindi affermarsi la

responsabilità dei componen-

ti della Giunta, i quali hanno

espresso voto favorevole alle

2 Delibere.

Invero, quanto al Responsabi-

le del Servizio “Finanziario”, il

parere di regolarità contabile

è stato reso alla luce dell’allo-

cazione delle risorse, da parte

del Consiglio comunale, nei

bilanci previsionali 2006 e

2007. Peraltrom la previsione

per il 2007 è scaturita dalla

relativa proposta di Giunta,

che quantificava in Euro

1.000.000,00 l’importo da ero-

gare alla Società. A fronte del-

le decisioni della Giunta, diffi-

cilmente il Dirigente avrebbe

potuto sindacare la raziona-

lità della scelta, sicché appare

carente il requisito psicologi-

co per la configurazione della

sua responsabilità ammini-

strativa. E così, il predetto va

assolto dall’addebito conte-

stato per carenza di colpa gra-

ve.

Commento

La gestione della Società (pri-

ma partecipata, poi intera-

mente comunale) era molto

approssimativa. Il Comune le

affidava servizi da realizzare,

che la Società svolgeva appal-

tando ad altre Imprese a costi

minori. Il Comune aveva delle

fatture da pagare ma non ave-

va stanziamenti, quindi passa-

va i debiti fuori bilancio alla

sua Società che li pagava

come spese proprie. L’unico

Dirigente che è stato condan-

nato per un danno consisten-

te (Euro 244.000) è il Respon-

sabile dei “Lavori pubblici”. Nel-

la lettura delle 2 Sentenze

non è chiaro il ruolo del socio

privato, che svolgeva l’attività

propriamente tecnica, ma che

vende dopo alcuni anni la

propria quota al Comune, al

valore nominale (ma c’è un

advisor che valuta la quota ad

un valore superiore). Per i Giu-

dici, sia il ruolo del Direttore

generale del Comune che

quello di Amministratore

delegato della Società è mar-

ginale, per cui vengono assol-

ti.

Interessante è la parte relativa

alla “diseconomica attività dicapitalizzazione della Società”,

che al 31 dicembre 2007 evi-

denziava una perdita di Euro

2.640.762,00, per cui nel set-

tembre 2008 viene messa in

liquidazione. Dalla Sentenza

nulla è detto circa l’onere del-

la liquidazione, ma si presume

assunto dal Comune che, con

la Sentenza in commento,

dovrebbe ottenere rimborsi

per Euro 1.200.000.

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

SCADENZIARIO9

19

Approvazione del bilancio di

previsione 2015 di Province, Città

metropolitane ed Enti Locali siciliani

Scade in data odierna il termine per l’ap-

provazione del bilancio di previsione di

Province, Città metropolitane ed Enti

Locali per l’esercizio 2015 di cui all’art.

151 del Tuel. La proroga della scadenza

alla data odierna è stata decisa nell’ambi-

to della seduta straordinaria del 16 luglio

2015 della Conferenza Stato-Città ed

Autonomie locali.

Unioni e Comunità montane:

invio certificati per contributi

sui servizi associati

Scade in data odierna il termine per l’in-

vio, da parte delle Unioni di Comuni e

delle Comunità montane, dei certificati

per la richiesta del contributo erariale per

l’anno 2014 per i Servizi gestiti in forma

associata, approvati dal Dipartimento per

gli Affari interni e territoriali del Ministero

dell’Interno, con il Dm. 15 maggio 2014,

pubblicato sulla G.U. 118 del 23 maggio

2014.

Dichiarazioni fiscali relative

all’anno 2014

Scade in data odierna il termine per l’in-

vio telematico delle Dichiarazioni fiscali

Iva 2015 e Irap 2015, riferite all’anno

2014, per l’eventuale reinvio telematico

delle Dichiarazioni fiscali Iva 2015 e Irap

2015 “correttive nei termini”, riferite all’an-

no 2014, nonché per l’eventuale reinvio

telematico delle Dichiarazioni Iva 2014 e

Irap 2014 “integrative” o “integrative afavore”, riferite all’anno 2013.

Irap – versamento saldo 2014 metodo

“retributivo”

Scade in data odierna il termine per il

versamento Irap, tramite Modello “F24EP”

dell’eventuale saldo 2014 a debito sul

metodo “retributivo” ex art. 10-bis, com-

ma 1, Dlgs. n. 446/97, utilizzando il codice

tributo Modello “F24EP” 380E.

Presentazione Modelli

“Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia del-

le Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passi-

vi Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese preceden-

te.

Trasmissione mensile dei dati

retributivi delle posizioni assicurative

individuali

Entro tale data devono essere inviati

attraverso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e

le informazioni per implementare le

posizioni assicurative individuali degli

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.

269/03 e della Circolare Inps 7 agosto

2012, n. 10.

“Servizio idrico integrato”

Ai sensi dell’art. 172, del Dlgs. n. 152/06,

entro tale data, gli Enti di governo degli

ambiti che non abbiano già provveduto

alla redazione del Piano d’Ambito, ovve-

ro non abbiano scelto la forma di gestio-

ne ed avviato la procedura di affidamen-

to, sono tenuti ad adottare i predetti

provvedimenti disponendo l’affidamen-

to del servizio al gestore unico con la

conseguente decadenza degli affida-

menti non conformi alla disciplina pro

tempore vigente.

Servizi gestiti in forma associata

Entro la data odierna le Unioni di Comu-

ni e le Comunità montane devono tra-

smettere all’Ufficio “Sportello Unioni” del-

la Direzione centrale della Finanza locale

le richieste di contributo per i servizi

gestiti in forma associata di cui al Dm.

Interno 25 maggio 2015.

Versamento somme da Agenti

della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione

versano alla Tesoreria comunale le som-

me riscosse nel mese precedente sui

conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,

lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Comunicazione dati relativi

ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni –

ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.

“Decreto Irpef”) devono comunicare, attra-

verso la “Piattaforma elettronica per le cer-tificazioni”, i dati relativi ai debiti non estin-

ti, certi, liquidi ed esigibili per sommini-

strazioni, forniture e appalti e obbligazio-

ni relative a prestazioni professionali, per i

quali, nel mese precedente, sia scaduto il

termine di decorrenza degli interessi

moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Rilevazione patrimonio P.A.

Entro la data odierna le Pubbliche Ammi-

nistrazioni, compresi gli Enti Locali, devo-

no comunicare, attraverso il ”Portale Teso-ro”, tutte le partecipazioni detenute al 31

dicembre 2014, sia in forma diretta che

indiretta (Comunicato Mef n. 150 del 16

luglio 2015).

Centrali uniche di committenza

Entro la data odierna, in applicazione del-

l’Allegato al Dpcm. 14 novembre 2014,

ogni soggetto aggregatore trasmette

alla Segreteria tecnica del Comitato gui-

da istituito nell’ambito del Tavolo tecnico

dei soggetti aggregatori, una program-

mazione di massima riferita all’anno suc-

cessivo, nonché i dati e le informazioni

relative ai fabbisogni di spesa degli Enti

per i quali svolge la funzione di soggetto

aggregatore.

Versamento Iva su acquisti in ambito

istituzionale

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti

operati nel primo trimestre 2015 (fatture

datate anno 2015) in ambito istituziona-

le, a seguito delle novità introdotte dal

comma 629, dell’art. 1 della Legge 23

dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e del

Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il

versamento deve essere effettuato trami-

te Modello “F24EP”, codice tributo 620E,

istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15

febbraio 2015 e non è compensabile con

altri crediti.

Mercoledì settembre30

Venerdì ottobre16

Giovedì ottobre15

Sabato ottobre (*)10

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settembre 2015SCADENZIARIO 9

Centro Studi Enti Locali20

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta per il mese

precedente, da effettuarsi tramite Model-

lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti

inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità

introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-

naio 2015 che determinano fisiologica-

mente, una volta esaurito l’eventuale cre-

dito Iva dell’anno 2014, un versamento

periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile

Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte

degli Organi e le Amministrazioni dello

Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,

comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-

conto mensile Irap, calcolato in base alle

retribuzioni e compensi corrisposti nel

mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.

n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-

mento deve essere operato telematica-

mente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte

(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le

Province, per i Comuni (tranne quelli con

meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Con-

sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e

Comunità montane con più di 10.000

abitanti, che non si avvalgono della pos-

sibilità di compensazione di cui all’art. 17

del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-

mite Modello “F24EP” delle ritenute alla

fonte sui redditi soggetti a tale disciplina

corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”

credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato

in modo “orizzontale” il credito Iva matu-

rato nel 2014 per importi superiori a

Euro 5.000 annui (importo modificato

con Provvedimento Agenzia Entrate 16

marzo 2012), essendo stata inviata tele-

maticamente entro il 30 settembre

2015 la Dichiarazione “Iva 2015” ma infe-

riori a Euro 15.000 annui, qualora non

sia stato apposto sulla Dichiarazione

“Iva 2015” il “visto di conformità” o la fir-

ma dell’Organo di revisione (Circolare

Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con

anno di riferimento 2014 sul Modello

“F24”, codice 6099.

Contributo del 23,5% (30,72%)

per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite

il nuovo Modello “F24EP” (approvato con

Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-

do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)

sui compensi comunque denominati,

corrisposti nel mese precedente per pre-

stazioni inerenti ai rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa di cui

all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir

(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-

colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,

Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di

conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-

to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova

progressione di aliquote che arriverà al

33% dal 2018, ma che il comma 491 delle

Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,

della Legge n. 247/07, ha poi aumentato

dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota

per i soggetti che risultino assicurati

presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-

bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i

lavoratori autonomi, titolari di posizione

fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad

altre gestioni di previdenza obbligatoria

né pensionati, l’aliquota contributiva è

pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche

Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).

Contributi per prestatori di lavoro

occasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps, tramite il nuovo

Modello “F24EP” (approvato con Provve-

dimento 3 giugno 2010, utilizzando i

nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), con le stesse modalità previste

per i collaboratori coordinati e continua-

tivi, dei contributi sui compensi corri-

sposti nel mese precedente ai lavoratori

occasionali il cui reddito annuo per tale

tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai

sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n.

269/03, convertito nella Legge n. 326/03

(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-

colare Inps n. 7/07).

Versamento delle accise

Entro la data odierna gli operatori eco-

nomici, per i prodotti soggetti ad accise,

versano l’Imposta per tutti i quantitativi

immessi in consumo nel mese preceden-

te. Il versamento deve essere effettuato

presso la Tesoreria provinciale dello Stato

o attraverso Modello “F24”, con possibilità

di compensazione con altri tributi e con-

tributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Attestazione mensile

di liquidità

Il Tesoriere dei Comuni con popolazione

superiore a 50.000 abitanti, entro la data

odierna, deve trasmettere al Ministero

dell’Interno l’attestazione mensile relati-

va alla liquidità a disposizione giacente

nei conti aperti presso la sezione di Teso-

reria (Circolare Ministero Interno n.

11/07).

Presentazione Modelli

“Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia del-

le Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passi-

vi Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese preceden-

te.

Trasmissione mensile dei dati

retributivi delle posizioni

assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati

attraverso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e

le informazioni per implementare le

posizioni assicurative individuali degli

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.

269/03 e della Circolare Inps 7 agosto

2012, n. 10.

Martedì ottobre20

Sabato ottobre (*)31

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settembre 2015

Centro Studi Enti Locali

SCADENZIARIO9

21

Versamento somme da conto

corrente postale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al

regime di “Tesoreria unica” previsto dalla

Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Versamento somme da Agenti

della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione

versano alla Tesoreria comunale le som-

me riscosse nel mese precedente sui

conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,

lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successi-vo.

Martedì novembre10

Domenica novembre (*)1°

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