Sentenza n. 9110/2016 pubbl. il 20/07/2016 RG n. 77356/2014 · pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA...

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pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dr.ssa Elena Riva Crugnola Presidente dr.ssa Marianna Galioto giudice dott. Guido Vannicelli giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 77356/2014 R.g. promossa da MARZIO BOSCHETTI (c.f. BSCMRZ70S07F205H), AURORA TALARICO (c.f. TLRRRA51S63I875O) e SALVATORE DONATO ESPOSITO (c.f. SPSSVT48T22I875P), tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Podgora 15, presso il procuratore e difensore avv. Alessandro ESPOSITO attore nonché, originariamente, anche da COMO 9 S.R.L. (c.f. 04158200966), sedente in Milano, via santa Marta 12 contro CARLO BONDAVALLI (c.f. BNDCRL59E12I496P), elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore avv. Eliano BATTISTINI del foro di Reggio Emilia convenuto CONCLUSIONI All'udienza del 15/3/2016 le parti costituite così hanno concluso: Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Sentenza n. 9110/2016 pubbl. il 20/07/2016 RG n. 77356/2014 http://bit.ly/2fLRIf7

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati

dr.ssa Elena Riva Crugnola Presidente

dr.ssa Marianna Galioto giudice

dott. Guido Vannicelli giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 77356/2014 R.g. promossa da

MARZIO BOSCHETTI (c.f. BSCMRZ70S07F205H), AURORA TALARICO (c.f.

TLRRRA51S63I875O) e SALVATORE DONATO ESPOSITO (c.f.

SPSSVT48T22I875P), tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Podgora 15, presso

il procuratore e difensore avv. Alessandro ESPOSITO

attore

nonché, originariamente, anche da

COMO 9 S.R.L. (c.f. 04158200966), sedente in Milano, via santa Marta 12

contro

CARLO BONDAVALLI (c.f. BNDCRL59E12I496P), elettivamente domiciliata presso

il procuratore e difensore avv. Eliano BATTISTINI del foro di Reggio Emilia

convenuto

CONCLUSIONI

All'udienza del 15/3/2016 le parti costituite così hanno concluso:

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Gli attori BOSCHETTI, ESPOSITO e TALARICO:

IN VIA PRELIMINARE: Contesta la scrittura privata prodotta dal convenuto in allegato alla propria istanza ex art. 153 co. 2°

c.p.c., rilevando che reca una data antecedente alla data fissata per il deposito della memoria ex art. 183

co. 6° n. 2 c.p.c.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Carlo Bondavalli nella gestione di

Como 9 Srl ai sensi dell'art. 2476, comma III c.c. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,

condannare il signor Carlo Bondavalli:

1) al risarcimento dei danni cagionati a Como 9 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €.190.000,00;

2) al risarcimento, ai sensi dell'art. 2476, comma III c.c., dei danni cagionati al signor Boschetti Marzio

nella propria qualità di socio di Como 9 Srl, da determinarsi in via equitativa e comunque in misura

non inferiore ad €.8.500,00;

3) al risarcimento, ai sensi dell'art. 2476, comma VI c.c., dei danni cagionati alla signora Talarico

Aurora nella propria qualità di socio di Como 9 Srl, da determinarsi in via equitativa e comunque in

misura non inferiore ad €.47.500,00;

4) al risarcimento, ai sensi dell'art. 2476, comma VI c.c., dei danni cagionati al signor Esposito

Salvatore Donato nella propria qualità di socio di Como 9 Srl, da determinarsi in via equitativa e

comunque in misura non inferiore ad €.3.800,00.

IN OGNI CASO: con vittoria di compensi professionali relativi al presente procedimento oltre

accessori di legge ed oltre al rimborso delle spese generali ex D.M. 55/2014 e delle spese vive

sostenute.

IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare al signor Carlo Bondavalli e/o a Como 9 Srl, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., di esibire

l'originale ovvero copia autentica conforme all'originale del contratto di affitto d'azienda stipulato con

Netwave Srl;

ordinare a Como 9 Srl, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., di esibire l'originale ovvero copia autentica

conforme all'originale del verbale d'assemblea ordinaria dei soci dell'11.06.2015.

Il convenuto: Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis:

-in via preliminare e processuale: accertare e dichiarare la litispendenza o, in subordine, la continenza

del presente giudizio con la causa RG 7296/2015 di opposizione a decreto ingiuntivo, quantomeno con

riferimento all’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, VI comma c.c.;

-sempre in via preliminare e processuale, dichiarare la nullità dell’atto di citazione notificato ai sensi

dell’art. 164, comma IV c.p.c., per violazione dell’art. 163, comma III, c.p.c.. per i motivi descritti in

narrativa;

-nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non

provate.

In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.

In ordine all'odierna eccezione processuale di controparte, rileva come l'unica data certa risultante dalla scrittura prodotta è quella del timbro postale ivi apposto, con data 9/3/2016

La COMO 9 s.r.l.: Come da citazione del 28/11/2014, e pertanto come da conclusioni attoree in via principale e nel merito

sub 1) sopra riportate.

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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo

dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la

motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e può

fondarsi su precedenti conformi;

B. che Marzio BOSCHETTI, Aurora TALARICO e Salvatore ESPOSITO, agendo tutti

soci della COMO 9 s.r.l. e il primo anche quale amministratore pro tempore della stessa,

hanno esperito l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2476 co. 1°, 3° e 6° c.c. nei

confronti di Carlo BONDAVALLI (dimessosi dalla carica di amministratore unico della

COMO 9 s.r.l., di cui è anche socio in ragione del 24%, in data 20/10/2014),

imputandogli:

i. principalmente, di aver concluso il 13/10/2014 all’insaputa dei soci un contratto

(preliminare) di affitto dell’azienda della NETWAVE s.r.l., in attuazione del quale

il 4 e il 5/11/2014 -allorché era già dimissionario ma non era ancora stato

nominato il nuovo amministratore (7/11/2014)- aveva effettuato alla promittente

affittante, a titolo di caparra1, due bonifici per complessivi ben € 85.400,00 oltre

spese bancarie,

ii. contratto da considerarsi quale atto gestorio illecito

a) sia per l’assenza di previa informazione, convocazione e decisione alcuna

dei soci al riguardo

b) sia per l’estraneità del rilevante affare così concluso (e dell’oggetto sociale

della società la cui azienda l’amministratore si era ciò nonostante

impegnato ad affittare) all’oggetto sociale della COMO 9 s.r.l.

(contemplante “la produzione e la vendita al minuto di gelati e dolciumi

(…), di prodotti di latteria, pasticceria e gastronomia; la gestione e la

1 A fronte di un contratto quadriennale di affitto d’azienda al canone complessivo di € 70.00,00 oltre I.v.a. (cfr. doc. 38 att.).

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conduzione di bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, ristoranti,

trattorie, pizzerie, tavole calde o fredde” nonché il compimento di

“qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria

(…) non nei confronti del pubblico, ritenuta dall’organo amministrativo

necessaria ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale”2), estraneità

di cui il BONDAVALLI, nel memoriale allegato al verbale dell’assemblea

del 22/11/2014, aveva espressamente dichiarato di esser consapevole3

c) sia infine per la distrazione di denaro sociale dal conto corrente sociale

effettuata per eseguire una simile operazione allorché il BONDAVALLI

aveva già rassegnato le proprie dimissioni,

d) al dichiarato fine, come sempre dal BONDAVALLI confessato, di “potersi

eventualmente unire al gruppo di imprenditori” non meglio precisati ma di

sua conoscenza che avrebbero, previa cessione o riaffitto a loro dell’azienda

già di NETWAVE s.r.l. da parte della COMO 9 s.r.l., attuato il progetto

finale di gestione di “discopub che al suo interno fornisca ad ogni tavolo un

computer che tramite specifico applicativo software e servizio internet

permetta alle persone di interagire con gli altri tavoli”4, con ciò agendo in

palese conflitto di interesse con l’interesse della società di cui era (stato)

amministratore;

iii. e secondariamente, di aver irregolarmente convocato il 10/11/2014 in Reggio

Emilia l’assemblea della COMO 9 s.r.l. (in prima convocazione per il 19/11 e in

seconda pel 21/11/2014) con all’ordine del giorno “spiegazioni dettagliate sulle

operazioni finanziarie tra Como 9 S.r.l. e Netwave S.r.l.”, in quanto alla

precedente assemblea del 7/11/2014 (autoconvocata dai soci attori e dal creditore

pignoratizio avv. Alessandro ESPOSITO) era stato nominato amministratore, con

2 Cfr. lo statuto sociale sub doc. 29 att.

3 V.lo sub doc. 26 at.

4 Cfr. doc. ult. cit.

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decisione iscritta nel registro delle imprese competente sin dal 14/11/2014,

Marzio BOSCHETTI5;

C. che la società e i tre soci hanno chiesto pertanto condannarsi l’ex amministratore a

risarcire i danni tutti così provocati ai rispettivi patrimoni, quantificati:

a. quanto alla prima, in somma non inferiore ad € 190.000,00

b. e quanto ai secondi, “ai sensi dell’art. 2476, comma VI c.c.”, in € 8.500,00 quanto

al BOSCHETTI, € 47.500,00 quanto alla TALARICO ed in € 3.800,00 quanto a

Salvatore ESPOSITO;

D. che Carlo BONDAVALLI ha resistito alla domanda eccependo fra l'altro:

- che al momento della stipulazione del contratto preliminare di affitto di azienda,

che prevedeva la corresponsione della caparra "all'atto della sottoscrizione", egli era ad

ogni effetto nei propri pieni poteri gestori, sicché il pagamento contestato non era stato

altro che un dovuto atto di adempimento;

- che la denuncia penale sporta nei suoi confronti era esitata in un provvedimento

del Tribunale del riesame che aveva disposto il dissequestro e la restituzione a

NETWAVE della somma oggetto di causa proprio sul presupposto del "valido titolo

contrattuale in base al quale sono stati disposti ad opera del Bondavalli i due bonifici in

esame"6;

- e che, come già esposto nel corso dell'assemblea del 21/11/2014 (disertata dai soci

attori), la sua intenzione era stata quella di "porre in essere un'operazione di fatto di

intermediazione che potesse generare risorse economiche a favore di Como 9 s.r.l., utili

e prodromiche al raggiungimento dell'oggetto sociale"7 in conformità al secondo

comma dell'art. 3 dello statuto;

E. che con ordinanza in data 10/2/2015 il giudice istruttore ha respinto la richiesta di

sequestro conservativo svolta dagli attori il 19/12/2014 sul rilievo che la COMO 9

aveva parallelamente ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro

5 Cfr. docc. 15 & 17 att.

6 V. l'ordinanza del 31.12.2014 sub doc. 7 conv.

7 Cfr. il memoriale di cui aò doc. 6 conv.

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sia BONDAVALLI che la NETWAVE per il medesimo importo oggetto di causa, e

comunque per l'assenza dello specifico periculum richiesto dall'art. 671 c.p.c.;

RILEVATO

F. che rispetto all’originaria prospettazione ed ostensione delle rispettive domande ed

eccezioni nonché produzioni, in corso di causa sono accaduti o sono stati rappresentati i

seguenti fatti sostanzialmente e processualmente rilevanti:

- la COMO 9 s.r.l., la quale aveva inizialmente agito ex art. 2476 co. 1° c.c. insieme

a tre dei suoi soci, ha di fatto abbandonato il giudizio dopo la scrittura privata del

3/4/2015 con cui la nuova amministratrice (senza però promuovere previamente rituale

transazione o rinuncia ai sensi e per gli effetti del co. 5° della disposizione citata) ha

rinunciato in ogni sede a qualsiasi iniziativa contro Carlo BONDAVALLI,

- ragion per cui i procuratore degli attori, dando espressamente atto all'udienza del

19/5/2015 della revoca del mandato, ha dato impulso al processo e precisato conclusioni

definitive soltanto per i tre soci originariamente (co)attori, ma mantenendo la domanda

risarcitoria ex art. 2476 co. 3° in pro della COMO 9 s.r.l.;

- le vicende del contratto di affitto dell’azienda della NETWAVE S.R.L. oggetto

dell(’unic)a contestazione concretamente indirizzata al BONDAVALLI hanno visto

un primo accordo di dilazione dei termini di pagamento

e poi il definitivo inadempimento della COMO 9 S.R.L. (attribuito dal convenuto

alle vicende oggetto del giudizio n. 12071/15 R.g.),

cui è seguita una trattativa nell’ambito della quale la NETWAVE s.r.l. ha offerto

di retrocedere la somma di (soli) € 20.000,00, laddove l’amministratrice di

COMO 9 s.r.l. ha ricevuto dai soci mandato, all’assemblea dell’11/6/2015, di

trattare per una restituzione di almeno il doppio8;

- i soci attori nulla hanno ritenuto di replicare o precisare in merito al danno che

sostengono di aver sofferto (non quale riflesso del depauperamento patrimoniale della 8 Cfr. doc. 16 conv. Sui successivi sviluppi di tale trattativa, v. infra nel testo.

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società bensì) in proprio, limitandosi a riproporre (alla luce della successiva rinuncia

della COMO 9 S.R.L. ad azionare il decreto ingiuntivo da essa ottenuto il 17/1/2014

contro l’odierno convenuto) l’istanza di sequestro preventivo, rigettata per assenza di

pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale e non reclamata;

- le parti hanno svolto istanze di esibizione documentale relative

quanto agli attori, al verbale dell’adunanza assembleare dell’ 11/6/2015 ed al

contratto di affitto di azienda in data 14.1.2014 oggetto di causa

e quanto ai convenuti –che la hanno rivolta sia alla COMO 9 s.r.l. che alla

NETWAVE s.r.l.- al contratto di transazione che fosse stato medio tempore

stipulato fra tali parti,

- istanze respinte dal giudice istruttore con ordinanza del 5/10/2015 sul rilievo

a latere actorum, che il verbale assembleare de quo era stato già prodotto dal

convenuto nel termine di cui all’art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., e la copia del contratto

di affitto pure prodotta dal BONDAVALLI sin dalla comparsa di risposta non era

stata tempestivamente contestata dagli attori neppure quanto alla sua conformità

all’originale

et a latere rei, in quanto relativa a documento espressamente indicato come

attualmente inesistente, che il convenuto ben avrebbe potuto chiedere di essere

ammesso a produrre –sussistendone in presupposti- ai sensi della regola generale

di cui all’art. 153 co. 2° c.p.c.;

- a tale ultimo riguardo, il giudice istruttore (con decisione che il Tribunale

condivide) “rilevato che, come risulta dai documenti prodotti, la scrittura privata

di transazione è stata messa a disposizione del convenuto soltanto il 9/3/2016 e i

pagamenti effettuati in esecuzione della stessa sono (eccettuato il primo, datato

proprio 24/7/2015) tutti successivi al termine ultimo per le produzioni

documentali, spirato in causa il 24/7/2015”9, ha ritenuto in fatto la sussistenza

delle condizioni previste dal capoverso dell'art. 153 c.p.c. e rimesso in termini il

9 Cfr. il provvedimento dell'11/3/2016 agli atti del fascicolo telematico.

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convenuto per la produzione della scrittura transattiva stipulata fra la COMO 9

s.r.l. (in persona dall’amministratrice Maria Vittoria PROVVISIONATO

succeduta nella carica al BOSCHETTI) e la NETWAVE s.r.l. e i pagamenti

effettuati da parte di questa a restituzione alla promissaria della somma di €

40.000,0010

;

RITENUTO PRELIMINARMENTE

G. che la documentata rinuncia della COMO 9 s.r.l., originaria attrice in persona

dell'allora amministratore (poi revocato) BOSCHETTI, a coltivare oltre ogni pretesa

contro il BONDAVALLI, da un lato non è stata preceduta, come avrebbe dovuto per

avere effetto nei confronti delle altre parti del presente giudizio, dalla deliberazione

prevista dall’art. 2476 co. 5° c.c., e dall'altro non è comunque mai esitata in una formale

rinuncia agli atti, di modo che la domanda originariamente proposta dalla società in

proprio deve ritenersi ancora sub iudice;

che in ogni caso la questione appare superata per aver i soci della COMO 9 s.r.l.

comunque insistito anche nella richiesta di condanna dall'ex amministratore

BONDAVALLI a risarcire alla società i danni diretti da essa asseritamente subiti, che

andrà pertanto anche per tale ragione scrutinata;

H. che va invece subito rigettata la domanda proposta da Marzio Boschetti, Aurora

Talarico e Salvatore Donato Esposito uti socii e iure proprio, non avendo essi

prospettato altro se non il diminuito valore della rispettive partecipazioni sociali a

seguito dei pregiudizi in loro tesi arrecati al patrimonio della COMO 9 s.r.l. dalla

condotta malversativa del BONDAVALLI, e pertanto un danno evidentemente indiretto

che esula in quanto tale dal perimetro risarcitorio del sesto comma dell'art. 2476 c.c.;

I. che Carlo BONDAVALLI va altresì mandato subito assolto dal capo di domanda

relativo all'asserita irregolarità della convocazione da parte sua dell'assemblea del 19 -

21/11/2014 per l'assorbente ragione che, oltre a non comprendersi quale specifica voce

di danno tale condotta avrebbe causato alla società, alla data della convocazione

10

Cfr. doc. 19 conv.

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(10/11/2014) non era stata ancora iscritta nel registro delle imprese l'intervenuta nomina

in sua sostituzione in data 7/11/2014 di Marzio BOSCHETTI;

RITENUTO

L. nel merito della singola operazione contrattuale e gestionale concretamente

addebitata al BONDAVALLI, che essa di per sé non appare censurabile:

- né sotto il profilo della lamentata conclusione del contratto preliminare di affitto di

azienda all'insaputa dei soci attori, non rinvenendosi nello statuto della COMO 9 S.R.L.

(né gli attori l'hanno del resto allegata) una clausola che, in deroga al modello legale,

obbligasse l'organo amministrativo a chiedere la loro autorizzazione o anche solo a

consultarli,

- né sotto quello dell'estraneità dell'operazione all'oggetto sociale principale della

COMO 9 s.r.l., avendo il BONDAVALLI chiarito che egli si prefisse di 'bloccare'

contrattualmente l'azienda della NETWAVE s.r.l. (con un contratto preliminare

contenente apposita autorizzazione al subaffitto11

) per poi 'girare' l'attuazione concreta

dell'operazione a terzi imprenditori di sua conoscenza a condizioni tali da far ritrarre alla

COMO 9 s.r.l. un margine utile, e quindi porre in essere un'operazione di investimento

almeno formalmente consentita dalla clausola accessoria dell'oggetto sociale12

,

- né di per sé dal confessato conflitto di interessi che aveva mosso l'allora

amministratore, in quanto questi non solo lo dichiarò ma, proprio per neutralizzarlo, si

dimise in concomitanza con la conclusione del vincolo preliminare, senza che rilevi in

contrario la circostanza che l'amministratore che gli succedette (qui attore quale socio ed

espressione del gruppo di soci con lui attori) fosse contrario all'affare e si sia quindi

astenuto dal darvi seguito,

- né infine per la contestata 'distrazione' dalle casse sociali della somma di € 85.400,00,

in quanto pagata (in ritardo) in attuazione di un patto contrattuale in allora vincolante per

la COMO 9 s.r.l.;

11

Cfr. doc. 4 conv. cit., clausola 11. 12

"Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno

ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale (...)" (cfr. art. 3 dello

Statuto della COMO 9 s.r.l., sub doc. 8 conv.).

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L).1 che tuttavia, proprio ammettendo di aver contrattato non nell'interesse diretto della

società ma per conto di terzi ai quali contava di aggregarsi, Carlo BONDAVALLI ha

fornito da sé la dimostrazione che il contratto preliminare di affitto concluso il

14/10/2014 costituì nella sostanza un contratto privo di reale senso economico per la

società apparentemente promissaria, utilizzata di fatto dal convenuto

1. a beneficio di terzi estranei

2. quale mero veicolo transitorio dell'operazione

3. nonché, soprattutto, quale soggetto capiente che disponeva della cospicua

provvista per pagare la caparra ivi prevista,

4. caparra non solo di importo abnorme (un intero anno di canone oltre € 15.400,00 a

titolo di acconto per un'azienda la cui detenzione non era stata ancora trasferita)

ma la cui previsione, in un contratto ad effetti meramente obbligatori e non

traslativi, appare singolare se non abnorme;

L).2 che sotto tale profilo, solo abbozzato nella prospettazione attorea, l'operazione

posta in essere dal socio-amministratore BONDAVALLI in concomitanza con le proprie

dimissioni dalla carica e attuata negli ultimi giorni di sua prorogatio, appare

certamente:

- contraria ai doveri di conservazione del patrimonio sociale su di lui incombenti

- e in ultima analisi, non avendo poi avuto la COMO 9 s.r.l. (pur tosto tornata nelle

mani del gruppo di soci di maggioranza di cui il BONDAVALLI era parte ed

espressione) la capacità di realizzarla, foriera del danno emergente costituito dal

differenziale fra la somma complessivamente -ed inutilmente- esborsata (€ 85.402,26 al

5/11/2014) e quella restituita dalla NETWAVE s.r.l. all'esito della transazione

successivamente raggiunta (€ 40.000,00)13

,

- danno quindi determinabile nell'importo capitale di € 45.402,26;

L).3 che Carlo BONDAVALLI, in accoglimento (per tali diverse ragioni e minor

importo) del solo primo capo della domanda attorea, va condannato a rifondere alla

13

Cfr. doc. 19 conv., cit.

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COMO 9 s.r.l. detta somma, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici

ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

(F.O.I.) dall'esborso (5/11/2014) sino alla domanda (22/12/2014) nonché, da tale data e

sino al pagamento effettivo (a titolo di lucro cessante) degli interessi al saggio di legge

tempo per tempo vigenti;

RITENUTO INFINE

M. quanto al governo delle spese di lite, che

I. la reiezione delle domande svolte dagli attori in proprio,

II. la riqualificazione in diritto delle ragioni che hanno condotto alla condanna del

BONDAVALLI,

III. il ben minor importo per cui essa è stata pronunciata

IV. e la reiezione di tutti gli altri profili spesi dagli attori,

costituiscono -per la parte in cui gli attori non sono a loro volta soccombenti- ragioni

sufficientemente gravi per derogare nella specie al criterio della soccombenza,

compensando integralmente fra le parti, ivi compresa la COMO 9 s.r.l., le spese

processuali;

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Marzio

BOSCHETTI, Aurora TALARICO e Salvatore Donato ESPOSITO, nonché inizialmente

anche direttamente dalla COMO 9 s.r.l. e comunque anche in suo favore, nei confronti di

Carlo BONDAVALLI con citazione notificata il 22/12/2014, ogni diversa istanza

disattesa o assorbita,

1. rigetta le domande tutte proposte da Marzio BOSCHETTI, Aurora TALARICO e

Salvatore Donato ESPOSITO ai sensi dell'art. 2476 co. 6° c.c.;

2. accerta la responsabilità di Carlo BONDAVALLI nei confronti della COMO 9

s.r.l. per la violazione dei propri doveri di amministratore indicata al paragrafo

L).1 della motivazione della presente sentenza, e per l'effetto

3. condanna Carlo BONDAVALLI a rifondere alla COMO 9 s.r.l. la somma di

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complessivi € 45.402,26, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici

ISTAT F.O.I. dal 5/11/2014 al 22/12/2014 nonché agli interessi al saggio di legge

tempo per tempo vigente dal 22/12/2014 sino al pagamento effettivo;

4. rigetta nel resto la domanda proposta contro Carlo BONDAVALLI dalla, e in

favore della, COMO 9 s.r.l.;

5. compensa integralmente fra tutte le parti le spese del processo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 luglio 2016

il giudice estensore il Presidente

Guido Vannicelli Elena Riva Crugnola

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