Sentenza n. 6324/2018 pubbl. il 05/06/2018 RG n. 46522/2015 · sezione specializzata in materia di...

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pagina 1 di 12 N. R.G. 46522/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Guido Vannicelli Giudice dott. Mariaantonietta Ricci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46522/2015 promossa da: GUIDO ROMANI (C.F. RMNGDU55P15A944M), con il patrocinio dell’avv. GIORGIANNI GIOVANNI e dell’avv. BRINI GIORGIO (BRNGRG52R04A944T) VIA CASTIGLIONE, 41 40124 BOLOGNA; SCIRE’ LETTERIO (SCRLTR43S17F288N) VIA GARIBALDI, 7 40124 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. GIORGIANNI GIOVANNI FABIO MAGNANI (C.F. MGNFBA56S26A944B), con il patrocinio dell’avv. GIORGIANNI GIOVANNI e dell’avv. BRINI GIORGIO (BRNGRG52R04A944T) Indirizzo Telematico; SCIRE’ LETTERIO (SCRLTR43S17F288N) VIA GARIBALDI, 7 40124 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. GIORGIANNI GIOVANNI ATTORE/I contro SEBASTIANO BARBERA (C.F. BRBSST54D29H269W), con il patrocinio dell’avv. CORRADO PASQUALE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI 11 MILANOpresso il difensore avv. CORRADO PASQUALE C.D.A.F.K. SANT’ALBERTO SRL IN LIQ. (C.F. ), CONVENUTO/I CONCLUSIONI Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 6324/2018 pubbl. il 05/06/2018 RG n. 46522/2015 http://bit.ly/2youqU1

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N. R.G. 46522/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore

dott. Guido Vannicelli Giudice

dott. Mariaantonietta Ricci Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46522/2015 promossa da:

GUIDO ROMANI (C.F. RMNGDU55P15A944M), con il patrocinio dell’avv. GIORGIANNI

GIOVANNI e dell’avv. BRINI GIORGIO (BRNGRG52R04A944T) VIA CASTIGLIONE, 41 40124

BOLOGNA; SCIRE’ LETTERIO (SCRLTR43S17F288N) VIA GARIBALDI, 7 40124 BOLOGNA; ,

elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv.

GIORGIANNI GIOVANNI

FABIO MAGNANI (C.F. MGNFBA56S26A944B), con il patrocinio dell’avv. GIORGIANNI

GIOVANNI e dell’avv. BRINI GIORGIO (BRNGRG52R04A944T) Indirizzo Telematico; SCIRE’

LETTERIO (SCRLTR43S17F288N) VIA GARIBALDI, 7 40124 BOLOGNA; , elettivamente

domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. GIORGIANNI

GIOVANNI

ATTORE/I

contro

SEBASTIANO BARBERA (C.F. BRBSST54D29H269W), con il patrocinio dell’avv. CORRADO

PASQUALE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI 11 MILANOpresso il

difensore avv. CORRADO PASQUALE

C.D.A.F.K. SANT’ALBERTO SRL IN LIQ. (C.F. ),

CONVENUTO/I

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Per gli attori Romani e Magnani

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare la contumacia

di C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l. in liquidazione.

NEL MERITO:

1) Confermare il provvedimento cautelare emesso in data

07.05.15/18.0515;

2) condannare il Dott. Barbera Sebastiano a risarcire il danno

cagionato, oltre rivalutazione ed interessi:

Alla Società:

In via principale per € 167.306,52.

In I° subordine per € 76.560,84.

In II° subordine per € 25.540,00.

In III° subordine per € 16.927,00.

Ai soci Dott.ri Romani Guido e Magnani Fabio:

In via principale per € 35.717,00.

In subordine per € 25.540,00.

3) IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo, si insiste nella

richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

Interrogatorio del convenuto Sig. Barbera Sebastiano sui seguenti

capitoli:

1) Vero che Lei era l’unico a potere emettere assegni sul c/c N.

15/497824 intestato a C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l. ed acceso

presso Banca Don Rizzo?

2) Vero che presso Banca Nuova lei aveva acceso, oltre che ad un

c/c intestato a C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l., un altro c/c a lei

personalmente intestato?

Prova per testi sui seguenti capitoli:

3) Vero che, visti gli importi spesi per la ristrutturazione dell’immobile

di Via Lonero n. 33, il comodato d’uso gratuito di tale immobile

avrebbe dovuto essere prorogato per altri 10/15 anni?

4) Vero che esistevano assegni bancari emessi sul c/c societario

acceso presso Banca Nuova che venivano accreditati su altro c/c

bancario, sempre presso Banca Nuova, intestato personalmente al

Sig. Sebastiano Barbera?

5) Vero che lei, nella sua qualità di commercialista di C.D.A.F.K.T.

Sant’Alberto S.r.l. ha richiesto più volte all’allora Amministratore

Unico Sig. Sebastiano Barbera i giustificativi relativi alle spese da lei

rilevate negli estratti conto bancari?

6) Tali giustificativi le vennero consegnati?

Si indica a teste il Dott. Andrea Favatella – Palermo.

7) Vero che l’immobile di Via Lonero n. 33 - Trapani, prima della

ristrutturazione, era in condizioni di abbandono?

8) Vero che detto immobile, prima della ristrutturazione, aveva un

valore commerciale di € 283.159,00?

9) Vero che i lavori, all’interno di detto immobile, venivano ordinati

dalla moglie del Sig. Sebastiano Barbera, Sig.ra Oddo Bice Maria

Rita?

10) Vero che i rapporti professionali tra lei, quale Direttore dei lavori,

ed il Sig. Sebastiano Barbera, quale Amministratore Unico di

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C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l., si sono interrotti perché le venivano

richiesti da quest’ultimo lavori da lei non condivisi e/o che riteneva

inutili e fuori capitolato?

11) Vero che i lavori fuori capitolato che le venivano richiesti

esulavano dalla funzione di studio medico?

12) Vero che tali lavori fuori capitolato le venivano richiesti dal Sig.

Sebastiano Barbera e/o dalla di lui consorte?

Si indica a teste: Arch. Anna Cammarata – Piazza Martiri d’Ungheria

n. 18 – Trapani.

13) Vero che lei ha assistito, più volte, a discussioni tra il Dott. Fabio

Magnani ed il Dott. Aiello, quest’ultimo nella sua qualità di delegato

del Sig. Barbera Sebastiano quale Direttore Amministrativo della

C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l., in merito alle spese da sostenersi

all’interno dell’immobile di Via Lonero n. 33 – Trapani, nonché

all’esecuzione di tali lavori?

14) Vero che, in particolare lei ha assistito, sempre tra il Dott. Fabio

Magnani ed il Dott Aiello, ad una discussione in merito

all’installazione delle placche elettriche dell’impresa Cutino?

Si indica a teste il Sig. Giuseppe Maniscalco – Via Lioni n. 7 -

Sciacca (AG).

A RIPROVA, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex

adverso formulati:

- capitolo n. 2 avversario, a riprova:

“Vero che lei incontrò il Dott. Guido Romani una sola volta, e più

precisamente nello Studio del Dott. Andrea Favatella il 31 Maggio

2014, ad ore 9:30, nel corso dell’Assemblea societaria nella quale sia

il Dott. Guido Romani che il Dott. Fabio Magnani esplicitarono la loro

volontà di recedere dalla loro qualità di Soci della Società

C.D.A.F.K.T. SANT’ALBERTO S.r.l.?”

Teste: Ing. Ferdinando Sortino, Via Avellino 15 – Erice (TP);

- capitolo n. 3 avversario, a riprova:

“Vero che lei ricevette dal Dott. Guido Romani, tramite posta, la

relazione tecnica da depositare all’A.S.P. di Trapani?”

“Vero che lei provvide personalmente, in assenza del Dott. Guido

Romani, a tale deposito presso l’A.S.P. di Trapani?”

Teste: Ing. Ferdinando Sortino, Via Avellino 15 – Erice (TP);

- capitolo n. 4 avversario, a riprova:

“Vero che nel corso degli anni 2013 e 2014 il Dott. Fabio

Magnani, quando visitava l’immobile di Via Lonero 33, provvedeva a

contestare le opere in esecuzione, quali il montaggio delle porte al

contrario ed in eccesso rispetto alle necessità dei locali, la

costruzione di archi in tufo, le prese elettriche di pregio, ed altro?”

Testi: Giuseppe Maniscalco – Sciacca (AG); Claudia Ambonati –

Via Contrari n. 27 – Ferrara;

- capitolo n. 7 avversario, a riprova:

“Vero che in occasione di qualche trasferta effettuata a Trapani

dal Dott. Fabio Magnani lei lo ha ospitato presso la casa da lei

condotta in locazione, come da contratto che le si rammostra?”

Teste: Claudia Ambonati – Via Contrari n. 27 – Ferrara;

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- capitolo n. 10 avversario: a riprova:

“Vero che lei, quale condomino, ha contribuito al pagamento

delle spese sostenute da C.D.A.F.K.T. SANT’ALBERTO S.r.l. per la

sistemazione dell’androne condominiale, il rifacimento dell’impianto

elettrico, la tinteggiatura dell’androne condominiale, delle scale ed il

rifacimento del portone di accesso al condominio?”

“In caso affermativo a chi ha versato la sua quota?”

Teste: Davide Frusteri – Via Lonero 33 – Trapani.

4) IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali,

rimborso forfettario 15% spese generali, c.o.4% C.P.A. oltre ad IVA

22%, o in quella misura vigente al momento dell’emissione

dell’emananda sentenza, sia del presente giudizio che di quelli

cautelari.

Con riserva di ulteriormente dedurre una volta letta la comparsa

conclusionale avversaria.”

Per Sebastiano Barbera

Voglia l’Ill.mo Tribunale,

nel merito:

- revocare il sequestro conservativo autorizzato;

- rigettare tutte le domande proposte dagli attori.

In via istruttoria, il convenuto chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti

capitoli:

1) Vero che il contratto di appalto intercorso tra la C.D.A.F.K.T Sant’Alberto s.r.l. e l’impresa

Cammarata Bernardo è stato risolto prima che l’appaltatrice, tra l’altro, eseguisse le opere di

tinteggiatura dell’immobile sito in Trapani, via Lonero 33.

Testi: Cammarata Bernardo, arch. Anna Cammarata; ing. Ferdinando Sortino, Enrica Maria Ciotta.

2) Vero che il dr. Guido Romani, quantomeno nel febbraio 2014, ha visitato l’immobile di via Lonero

33, Trapani in occasione della sottoscrizione del contratto di mutuo presso la Banca don Rizzo per la

sottoscrizione del contratto di mutuo, come da documento che si rammostra (doc. 77 degli attori). Testi:

Ferdinando Sortino e Giuseppe Maniscalco.

3) Vero che in occasione di una successiva trasferta, nel maggio 2014, il dr. Guido Romani si recava

all’A.S.P. di Trapani per presentare la relazione tecnica del direttore sanitario, come da documento che

si rammostra (doc. 4 del convenuto). Testi: Ferdinando Sortino e Giuseppe Maniscalco.

4) Vero che, nel corso degli anni 2013 e 2014, il dr. Fabio Magnani ha effettuato regolari trasferte

mensili a Trapani, nel corso delle quali visitava l’immobile sito in via Lonero 33, per verificare lo stato

del cantiere e lo svolgimento delle relative opere, dando istruzioni alle maestranze sulle opere o sulle

modifiche da eseguire.

5) Vero che in occasione di una delle predette trasferte, nel febbraio 2014, il dr. Fabio Magnani si

recava anche alla Banca Don Rizzo per la sottoscrizione del contratto di mutuo, come da documento

che si rammostra (doc. 78 degli attori).

6) Vero che in occasione di tali trasferte mensili il dr. Fabio Magnani esercitava la professione presso la

Multimedica Trapanese s.r.l., con sede in Trapani, via Scopello 17, nonchè presso la Polisportiva

Basket di Trapani, nonchè a Ribera, presso lo studio del dr. Sebastiano Barbera.

Si indicano a testi sui capitoli 4, 5 e 6 il dr. Giuseppe Venza e il sig. Giuseppe Rondello, domiciliati

presso Multimedica Trapanese s.r.l., il sig. Burgarella, segretario della Polisportiva Basket, Rosaria

Catanzaro, residente in Ribera, Caterina Mione, residente in Trapani, Angela Simonte, residente in

Trapani, Giuseppe Maniscalco, ing. Ferdinando Sortino, Giuseppe Cutino, dr. Vincenzo Aiello.

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7) Vero che i lavori di tinteggiatura dell’immobile di via Lonero 33 sono stati effettuati dalla impresa di

Ciotta Enrico Maria, come si evince dalle fatture che si rammostrano (docc. 50-52 degli attori) e che la

stessa impresa Ciotta ha anche effettuato la tinteggiatura presso l’abitazione del dr. Magnani in

locazione a Trapani, dove si recava per visitare i propri pazienti.

Si indica a teste il sig. Enrico Maria Ciotta.

8) Vero che provvedevo al pagamento delle fatture Enel che mi si rammostrano anticipando i relativi

costi (docc. 19-26).

9) Vero che gli importi anticipati per il pagamento di tali fatture mi sono stati rimborsati dal dr.

Sebastiano Barbera a mezzo contanti. Si indicano a teste sui capitoli 8-9 il sig. Giuseppe Maniscalco.

10) Vero che sono l’unico condomino, oltre al dr. Giorgio Barbera, ad usufruire dell’ascensore

installato presso l’edificio di via Lonero 33, Trapani, utilizzando le relative chiavi di accesso ed avendo

contribuito al pagamento di parte delle spese necessarie per la realizzazione del predetto ascensore. Si

indica a testi il sig. Davide Frusteri.

Con vittoria di spese di lite

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli attori, agendo in qualità di soci della società CDAFK

SANT’ALBERTO srl in liquidazione, hanno proposto azione di responsabilità nei confronti del cessato

AU (e socio di maggioranza) Sebastiano Barbera in relazione ad asserite condotte di mala gestio dallo

stesso poste in essere con conseguente pregiudizio in tesi cagionato direttamente al proprio patrimonio

personale (a) nonché al patrimonio della società (b).

In fatto si discute di società costituita nel febbraio 2002 da cinque soci (tra cui le parti oggi in

giudizio) per l’approntamento di uno studio medico e diretto esercizio della relativa attività da parte dei

medesimi promotori, con un capitale di euro 10.000 originariamente diviso in parti uguali tra i soci e la

nomina, fin dall’origine, di un AU nella persona dell’odierno convenuto.

Ai fini del concreto avvio dell’attività, nel luglio 2002 la società ottiene in comodato gratuito, con

contratto stipulato per una durata di 5 anni, la disponibilità di un immobile di proprietà del figlio del

Barbera, impegnandosi quindi alla relativa ristrutturazione attraverso mutui bancari garantiti da

fideiussioni personali di tutti i soci. Nel luglio 2013 due dei soci vendono le rispettive quote sociali così

che gli odierni attori vedono accrescere la propria partecipazione (complessiva) al 49% dell’intero

capitale sociale e il Barbera al 51%. Nell’agosto del medesimo anno risulta ufficialmente approvato e

poi depositato il bilancio dell’esercizio 2012, predisposto dal Barbera con perdite dichiarate per euro

14.000 e dunque un patrimonio netto negativo per euro 4.000. Nel successivo ottobre 2014 risulta poi

approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013, con l’indicazione di una perdita di euro 31.741 e

deliberata la messa in liquidazione della società - prima ancora dell’avvio della attività professionale

che avrebbe dovuto essere esercitata.

In relazione a tali vicende, gli attori hanno inizialmente avanzato ricorso cautelare ante causam per

ottenere autorizzazione al sequestro conservativo nei confronti dell’odierno convenuto per i medesimi

importi di cui alle conclusioni oggi in epigrafe, con domanda infine accolta in sede di riesame

limitatamente ad un importo di euro 25.540,00 in relazione al titolo sub b), in relazione ad una parte

limitata dei danni lamentati. Nel prosieguo gli attori hanno ritualmente introdotto il presente giudizio

in cui si è ritualmente costituito il convenuto (come già nella precedente fase cautelare), mentre è

rimasta sempre contumace la società CDAFK, rappresentata dal liquidatore nominato dall’assemblea

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in persona diversa dall’odierno convenuto.

A) Con riferimento alla domanda sub a) di risarcimento di danni “strettamente relativi ai soci

Romani e Magnani”

Gli attori deducono che, a fronte delle difficoltà finanziarie emerse nella gestione sociale e in

particolare della necessità maturata di stipulare in data 17.2.14 un mutuo per euro 60.000 con Banca

Don Rizzo, i soci avrebbero raggiunto un accordo tra loro per cui i soci Romani e Magnani avrebbero

fatto fronte con mezzi propri al pagamento di precedente mutuo contratto con la distinta UNICREDIT

mentre il Barbera avrebbe personalmente fatto fronte, sempre con mezzi propri, al nuovo mutuo

stipulato. Muovendo da tale assunto lamentano di avere essi solo onorato il menzionato impegno,

avendo piuttosto il convenuto provveduto con fondi sociali al pagamento di rate di mutuo per euro

35.717 e fondano su tale presupposto una domanda principale di risarcimento di danni direttamente in

proprio favore, in via principale per la somma sopra specificata oltre importo di euro 16.927 “come

differenziale tra i passivi societari anni 2012/2013”, in subordine “per euro 25.540 come da sequestro

concesso” (pag 40 citazione).

In relazione a tale contestazione il convenuto nega il raggiungimento dell’invocato accordo ma prima

ed a prescindere da ogni valutazione in fatto sul punto, pare qui che (per questa parte) la domanda

attorea vada necessariamente rigettata già alla luce della sola prospettazione proposta in quanto

inidonea a rappresentare una fattispecie di danno diretto quale “strettamente” riferibile al patrimonio

personale dei soci Romani e Magnani. Invero, seguendo l’impostazione degli attori, l’accordo invocato

verrebbe a configurarsi come impegno ad eseguire una prestazione in favore della società (a titolo di

finanziamento soci o conferimento di capitale, come in realtà non meglio precisato in domanda), per

cui, pur a riconoscere una legittimazione alla azione di danni per mancato adempimento in capo agli

asseriti stipulanti, non par dubbio che la lamentata lesione sarebbe venuta ad incidere direttamente sul

patrimonio della società CDAFKT e solo “di riflesso” invece su quello dei soci.

Al riguardo (per la prima volta in conclusionale di replica), a fondamento della propria domanda sul

punto gli attori hanno altresì dedotto che il lamentato inadempimento del Barbera avrebbe poi costretto

essi stessi, “per estinguere le fideiussioni dagli stessi rilasciate agli istituti di credito, a pagare importi

ben superiori a quanto di propria competenza” (pag 16): a parere del Collegio tale deduzione (a

prescindere da ogni eventuale valutazione di merito) viene tuttavia a proporre una

precisazione/modificazione della domanda iniziale indiscutibilmente tardiva, a preclusioni già maturate

e nella specie addirittura senza più alcuna possibilità di contraddittorio.

Palesemente infondata risulta d’altro canto la pretesa di conseguire in proprio il risarcimento di danni

(in tesi) cagionati al patrimonio sociale in ragione della lamentata prosecuzione indebita della gestione

sociale dopo l’integrale perdita del capitale.

Priva infine di qualunque fondamento logico la pretesa, avanzata in via subordinata, di fare riferimento

all’importo oggetto della autorizzazione all’ottenuto sequestro conservativo ante causam quale in

realtà inequivocabilmente concesso proprio e soltanto con riferimento ad un ritenuto pregiudizio

patrimoniale maturato in capo alla società e non già ai singoli soci.

B) Con riferimento alla domanda sub b) di risarcimento danni in favore della società.

Per questa parte la domanda attiene in particolare a contestazioni di:

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(b1)indebita prosecuzione dell’attività sociale (essenzialmente la prosecuzione dei lavori di

ristrutturazione dell’immobile in comodato e l’esecuzione di spese amministrative) in epoca successiva

alla perdita del capitale sociale;

(b2)utilizzo di fondi sociali per finalità estranee alla attività di impresa e/o nell’interesse proprio

° Con riferimento alla contestazione sub b1) il convenuto si è difeso rivendicando innanzitutto il pieno

accordo di tutti i soci per la prosecuzione dell’attività a fronte di una società neocostituita con un

conferimento di capitale negli stretti minimi di legge ed inevitabili spese da affrontare (solo in parte

legittimamente capitalizzabili) in una fase precedente l’avvio della concreta attività di impresa e

dunque nella ovvia mancanza, nella fase preliminare, di qualsiasi ricavo.

Al riguardo pare innanzitutto non dubitabile (e non risulta neppure messo in discussione) che tutti i soci

siano stati fin dall’origine a conoscenza e pienamente d’accordo sulla acquisizione dell’immobile in

comodato d’uso. Muovendo da tale premessa, il Collegio ritiene che l’assunto proposto dal convenuto

possa senz’altro reputarsi sufficientemente provato in atti in via di legittima presunzione, atteso che:

*date le condizioni di partenza della società la situazione di immediata perdita di capitale era

conseguenza di assoluta ovvietà (in ragione del decorso del tempo e dei necessari adempimenti

preparatori in mancanza di ricavi), come tale da presumersi, in anticipo, pienamente prevedibile,

prevista ed accettata da tutti i soci, nel corso dell’esercizio 2013, astrattamente conoscibile e

ragionevolmente ben nota agli stessi;

* non è assolutamente credibile che nel luglio 2013 si sia arrivati alla uscita concordata di due soci

dalla srl, con l’acquisto delle relative quote da parte dei medesimi soggetti oggi in giudizio, nonché alla

stipula da parte dei soci superstiti di fideiussioni a garanzia degli impegni della società senza alcuna

attenzione e verifica (e quindi consapevolezza) in ordine alla situazione in cui sostanzialmente versava

la società a sette mesi ormai dalla chiusura dell’esercizio 2012 (e dunque del tutto a prescindere dalle

tardive doglianze proposte dagli odierni attori a proposito di asserite irregolarità nella celebrazione

dell’assemblea di approvazione del relativo bilancio 2012 – fermo restando che la relativa delibera non

risulta da loro stessi mai impugnata).

Per questa parte il problema (obiettivamente) delicato (e oggetto in via generale di ampia discussione)

pare piuttosto quello della possibilità o meno di riconoscere ammissibile, a fronte di un tale accordo,

una azione “sociale” di responsabilità promossa dai medesimi soci che hanno consentito e voluto la

condotta dell’amministratore poi oggetto di contestazione in giudizio (quale questione ancora distinta

da quella di una eventuale responsabilità in solido ex art 2476 comma 7° cc dei medesimi soci

consenzienti con quella dell’amministratore in carica).

Nella specie il Tribunale ritiene peraltro superfluo affrontare tale problema a fronte di una grave

indeterminatezza della domanda attrice (non superabile d’ufficio) nella concreta determinazione del

danno di cui si concretamente si chiede il risarcimento in conseguenza di un inadempimento

addebitabile al convenuto.

Al riguardo gli attori pretendono infatti di fare riferimento al criterio della cd “differenza dei netti

patrimoniali” tra i risultati ufficiali del bilancio 2012 e quelli del successivo bilancio 2013 aumentati

dei costi capitalizzati ma in tal senso senza tenere conto delle seguenti necessarie considerazioni.

i) Per quanto attiene ad un profilo di adeguata “quantificazione” del danno lamentato non

giustificano in alcun modo la pretesa di fare ricorso ad un simile criterio di determinazione “equitativa”

a fronte di una società risultata formalmente attiva per un brevissimo arco di tempo e per di più con

movimentazioni estremamente ridotte (sul punto v. da ultimo Cass 9983/17 secondo cui “…il giudice

può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta

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all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale

rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali,

a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore

abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come

causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto

accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta).

ii) Ma soprattutto, già in relazione alla concreta individuazione del danno riconducibile ad una condotta

di inadempimento, si deve osservare che di un inadempimento degli amministratori si può

legittimamente parlare (in relazione ad una contestazione quale quella in esame) solo a fronte di una

situazione di perdita dei requisiti minimi di capitale effettivamente conosciuta dall’amministratore in

carica ovvero dallo stesso conoscibile secondo parametri di dovuta diligenza – naturalmente, vertendosi

in materia di responsabilità contrattuale, con preciso onere a carico dell’attore di puntuale allegazione

di una tale circostanza di fatto quale (necessario) elemento integrativo della fattispecie risarcitoria

ipotizzata cui solo a questo punto corrisponde a carico del convenuto onere di prova del corretto

adempimento delle proprie funzioni. Al riguardo è appena il caso di rimarcare come la menzionata

indicazione risulti in realtà indispensabile per la compiuta individuazione delle condotte ed eventi di

danno propriamente proposti a fondamento della domanda risarcitoria (quale attività processuale

indifferibilmente spettante all’attore alla stregua dei principi fondamentali di disponibilità dell’azione e

delle prove, da non confondersi con la ben distinta possibilità di una quantificazione equitativa del

danno, che presuppone l’esistenza di un fatto già provato secondo ordinari principi di distribuzione

dell’onere della prova)

Nella specie l’allegazione dell’attore sul punto (quale necessaria a dar luogo ad un onere di

contestazione e di prova di controparte) risulta del tutto generica nell’atto introduttivo del giudizio, per

trovare poi una successiva e a questo punto inequivoca precisazione in sede di memoria conclusionale,

laddove, nel definire compiutamente l’addebito proposto nei confronti del convenuto, espressamente

contesta che questi non avrebbe “adempiuto ai propri obblighi di ricostruzione del capitale sociale e di

ripianamento delle perdite e/o messa in liquidazione della società sin dalla data di approvazione del

bilancio 2012, quando la perdita superava il capitale sociale…” (pag 10). In tal modo la parte viene

evidentemente ad indicare - e quindi a circoscrivere – l’oggetto delle proprie doglianze nella condotta

tenuta dall’AU nella fase successiva alla formale approvazione del bilancio 2012 in data 28.8.13, ma

ciò porta necessariamente ad escludere la possibilità di individuare le condotte di danno in tesi indebite

e il relativo danno da esse asseritamente cagionato sulla base del mero bilancio 2013 (unico dato di

riferimento proposto), che evidentemente fa riferimento alla attività svolta nell’intero esercizio. Alla

stregua dei principi in materia di distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sopra richiamati

sarebbe stato invece preciso ed indifferibile onere dell’attore – a fronte della estremamente ridotta e

assolutamente peculiare attività posta in essere successivamente alla menzionata data del 28.8.13 –

individuare specificamente gli atti gestori in tesi indebitamente posti in essere dall’amministratore in

carica con i relativi costi (quali dunque ben distinti da quelli ad esempio maturati in diretta

conseguenza di determinazioni già precedenti e come tali non dipendenti dalla mancata messa in

liquidazione denunciata in causa) venuti ad incidere sul patrimonio sociale senza alcun ritorno di utile

e quindi legittimamente proponibili come fondamento della domanda risarcitoria presentata in causa.

Alla luce di tutte le considerazioni così proposte il Collegio ritiene pertanto di dover senz’altro rigettare

per questa parte la domanda degli attori.

° Con riferimento alla contestazione sub b2), il Collegio ritiene invece la domanda attorea

parzialmente fondata – in parziale accoglimento delle considerazioni proposte dai giudici della

precedente fase cautelare ante causam.

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Nella specie gli attori lamentano in primo luogo (b2.a) una gestione arbitraria, o comunque non

avveduta, dei lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a sede della società (ma ottenuto in mero

comodato d’uso e come tale destinato a successiva restituzione) che avrebbe determinato l’addebito

alla società di spese incongrue, con conseguente depauperamento ingiustificato del patrimonio sociale.

Per questa parte il Collegio ritiene fondate le doglianze relative al pagamento di:

i) Spese per l’installazione dell’impianto elettrico per l’ascensore, pari ad euro 1.140, quali spese di

competenza condominiale: sul punto il convenuto non ha svolto alcuna difesa e pertanto l’addebito

deve reputarsi provato.

ii) Fattura "Basile s.r.l.". Gli attori lamentano una fornitura di piastrelle per il doppio della metratura

dell'immobile da ristrutturare, con un aggravio rispetto al preventivo iniziale di circa € 8.000, secondo

scarto che il convenuto in sede di costituzione pretende di giustificare con una rivendicata esigenza di

“piastrellare la zona antistante il nuovo ascensore…opera poi non eseguita in ragione della

opposizione di un condomino dello stabile”: alla stregua delle stesse “giustificazioni” così proposte

pare evidente che il costo in parola sia stato incautamente assunto (senza una preventiva verifica della

effettiva eseguibilità dell’opera), per di più in relazione ad opere evidentemente di competenza

condominiale.

Il Collegio ritiene invece infondate le ulteriori contestazioni relative al pagamento di:

iii) Fatture Cammarata Berardo per importo di euro 88.385,66 per la parte eccedente il preventivo

iniziale di euro 55.000 nonché pagamento di distinte fatture emesse da “Ciotta Maria Enrica” per euro

20.346 per lavori di “pitturazione” asseritamente già ricompresi tra quelli di cui alle fatture Cammarata.

Al riguardo occorre innanzitutto osservare che l’iniziale preventivo invocato a determinante pietra di

confronto non è stato neppure prodotto in causai; in realtà l’indicato importo di euro 55.000 emerge in

atti solo nel testo di una successiva scrittura transattiva stipulata tra la società e il Cammarata (all 5 di

parte convenuta) in cui si precisava tuttavia che la cifra in parola era stata indicata quale ammontare

dell’appalto solo “presumibilmente”, laddove i lavori avrebbero dovuto essere poi “contabilizzati a

misura…per cui il succitato importo poteva variare in più o in meno in base ai lavori effettivamente

realizzati”; la medesima scrittura dava atto d’altro canto che “in corso d’opera” era emersa l’esigenza

di eseguire lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti; in tale contesto, a fronte di censure

proposte dall’AU Barbera, le parti concordavano di interrompere l’esecuzione dell’appalto con

l’accettazione delle opere fino ad allora compiute previa detrazione, attraverso emissione di nota di

credito, di un importo di euro 12.500 già oggetto delle fatture emesse. Alla stregua delle menzionate

evidenze documentali, il convenuto, in sede di costituzione, ha rivendicato: l’effettivo pagamento in

favore della ditta Cammarata di un importo inferiore a quello portato dalle (iniziali) fatture da questa

emesse ed oggetto di contestazione da parte degli attori (nella misura relativa all’importo della

menzionata nota di credito); l’infondatezza della pretesa di fare riferimento vincolante all’importo del

preventivo iniziale dei lavori d’appalto quale dichiaratamente redatto in via di prima approssimazione;

l’insussistenza di alcuna duplicazione in ordine ai lavori di “pitturazione” affidati alla ditta “Ciotta

Maria Enrica” in quanto relativi in realtà ad opere previste nell’originario contratto di appalto ma poi

non eseguite dalla ditta Cammarata a seguito della sopravvenuta risoluzione transattiva del rapporto. A

fronte di tali mirate difese, logicamente congruenti e almeno parzialmente sorrette da adeguato

riscontro documentale, gli attori (indiscutibilmente gravati dell’onere di piena prova del danno

lamentato) in sede di memoria 183 n 1 cpc non hanno proposto alcuna mirata contestazione né in sede

di memoria 183 n 2 cpc hanno formulato alcuna richiesta di prova al riguardo.

iv) Fatture "Ambiente di Ciotta Mario" a titolo di acconto su “prossime forniture 2013) relative ad un

impianto di illuminazione per un importo di euro 10.534,54. Gli attori lamentano trattarsi di spese

sproporzionate in relazione all’uso da farne, anche a fronte di un preventivo di euro 12.000 rinvenuto,

ipotizzato come riferibile a lavori ulteriori realizzati da un soggetto diverso (Ambiente) in relazione alle

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medesime esigenze; sotto diverso profilo la parte lamenta che le fatture contestate sarebbero da

reputare “inutili” in quanto relative a “prossime forniture del 2013”..., quando ormai la Società era

da porsi in liquidazione”.

Entrambe le contestazioni appaiono manifestamente infondate e invero:

*il convenuto ha opposto che il preventivo menzionato da controparte è in realtà quello stesso relativo

ai lavori poi fatturati (come in verità pare evincersi dalla identità dei dati identificativi dei due soggetti

asseritamente diversi); in ogni caso gli stessi attori non sono in grado di documentare pagamenti

riferibili al preventivo in parola in tesi distinti ed ulteriori rispetto alle fatture pagate; l’assunto relativo

al carattere asseritamente “sproporzionato” delle spese sostenute risulta semplicemente apodittico,

tanto più che si discute di pagamenti per importi addirittura inferiori al preventivo depositato in atti;

*la distinta questione relativa alla assunzione del costo in parola per opere da eseguire nel corso

dell’esercizio 2013 risulta già affrontata al precedente capo a1).

v) Fattura “Butera CEM” per un importo di euro 10.000. Per questa parte gli attori lamentano trattarsi

di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, come tale ingiustificatamente pagati con denaro della

società: al riguardo (come già rimarcato dal giudice della fase cautelare) pare al contrario dirimente che

“gli interventi hanno riguardato in realtà specifiche porzioni condominiali poste nel tragitto che

conduce all’ingresso dell’ambulatorio, e, dunque, chiaramente finalizzati a rendere decoroso l’accesso

all’immobile, sicché non si appalesa nessun profilo di arbitrarietà o incongruenza da imputare alla

scelte gestorie dell’amministratore”.

vi) Fatture CE.IM per un importo complessivo di euro 40.292. Per questa parte gli attori lamentano

l’entità asseritamente sproporzionata del prezzo corrisposto con allegazione tuttavia di assoluta

genericità, meramente apodittica - come peraltro già evidenziato nella precedente fase cautelare, senza

che tuttavia alcuna precisazione ulteriore sia stata proposta.

Il medesimo rilievo va altresì proposto in relazione alla parte di domanda relativa all’importo di euro

5.692 portato dalla fattura n 156/13 in particolare contestata in quanto riferibile a “spese fuori

preventivo, ma concordate preventivamente con il vs DDL e il responsabile tecnico Giuseppe

Maniscalco”. Al riguardo pare sufficiente osservare che un lamentato sforamento di un preventivo

iniziale (peraltro per un importo quale quello concretamente in contestazione) non rappresenta affatto

una circostanza eccezionale e ai fini di causa il relativo pagamento da parte dell’AU può reputarsi

senz’altro giustificato a fronte di un preventivo avallo prestato (come nella specie) dal direttore dei

lavori e dal responsabile tecnico espressamente nominati per seguire i lavori, in mancanza di specifiche

contestazioni in ordine alle valutazioni al riguardo rese da costoro.

° Con riferimento alla contestazione sub b2.b) relativa ad un utilizzo asseritamente indebito di liquidità

sociale per una serie di pagamenti specificamente individuati.

Il Collegio, richiamando anche qui – in parte - le valutazioni già proposte dal giudice della fase

cautelare,

/ ritiene fondata

vi) la contestazione relativa alla emissione degli assegni emessi dall’AU in favore di sé stesso in data

4.4.14 per importo di euro 1.000 e 22.4.14 per l’importo di euro 3.000. Trattandosi di assegni emessi

dall’AU in favore di sé stesso, pacificamente risultanti dagli e/c della società e che dunque avrebbero

dovuto trovare precisa giustificazione nelle scritture contabili della società, pare indubbio che sarebbe

spettato al medesimo amministratore, odierno convenuto, onere di piena prova di una effettiva

destinazione a finalità sociali: in tal senso deve reputarsi inidonea ad assolvere a detto onere la mera

affermazione, assolutamente generica, di avere provveduto al “pagamento in contanti di piccole

forniture per l’ambulatorio” in relazione all’assegno 4.4.14; invece infondata in radice (a fronte del

richiamato onere di prova) la pretesa di eludere ogni esigenza di puntuale giustificazione in ragione

della mancata produzione in giudizio di copia cartacea del titolo – una volta che l’operazione (come già

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sopra evidenziato) risulta inequivocabilmente comprovata dagli e/c bancari e per di più con emissione a

favore di sé stesso.

/ ritiene invece infondate tutte le ulteriori contestazioni, relative a

vii) pagamento di compenso del già menzionato “responsabile tecnico” Giuseppe Maniscalco per euro

4.375,00 per servizi amministrativi, atteso che gli attori non hanno affatto contestato l’effettiva

prestazione resa dal beneficiario in favore della società, ma solo l’opportunità del conferimento

dell’incarico, ancora una volta tuttavia in termini assolutamente generici così da risolversi in una

valutazione discrezionale sul “merito” della determinazione al riguardo assunta dall’AU, a prescindere

da una precisa allegazione di una condotta propriamente qualificabile in termini di

negligenza/imprudenza.

viii) bonifici in data 15 e 16 aprile 2014 (per complessivi euro 6.000) utilizzati per il pagamento di rate

del mutuo acceso c/o Banca Don Rizzo nonché emissione di assegno per euro 7.790,00 (tratto sul conto

della società a favore dell’amministratore che ha poi pacificamente utilizzato la somma per il

pagamento di rata del medesimo mutuo bancario.

Per questa parte (come già nell’esame della contestazione di “danno diretto” esaminata sub A) gli attori

tornano ad invocare, questa volta in favore della società e dunque in maniera da reputarsi corretta sotto

un profilo di astratta prospettazione, l’esistenza di un accordo tra i soci per farsi carico con mezzi

propri del pagamento delle rate dei mutui ricevuti, e in particolare un asserito impegno in tale contesto

del convenuto Barbera a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo contratto con Banca Don

Rizzo. Questa volta la deduzione è proposta a sostegno di una domanda di risarcimento danni in favore

della società e non già dei soci come singoli, secondo prospettazione che, alla stregua delle

osservazioni già svolte al precedente capo A), deve reputarsi astrattamente corretta e come tale da

esaminare nel merito.

Al riguardo si deve rilevare che dell’invocato accordo non esiste in realtà traccia documentale e gli

stessi attori si sono limitati a richiedere al riguardo una prova testimoniale, indicando come teste il

consulente contabile della società – richiesta immediatamente contestata dal convenuto alla stregua dei

limiti di prova previsti ex art 2721 cc. Nella specie appare obiettivamente di estrema delicatezza la

questione così sollevata in tema di limiti di ammissibilità della prova richiesta ma nel caso concreto,

tenuto conto che detta prova è stata ammessa dal g.i. e concretamente esperita, pare sufficiente limitarsi

ad osservare come in realtà il suo esito non possa affatto reputarsi favorevole alla domanda degli attori

– peraltro in stretta conseguenzialità della stessa formulazione del capitolo di prova.

Invero il capo 3) del menzionato capitolo propriamente recitava: “Vero che il pagamento delle rate

mensili dei mutui accesi da CDAFKT presso UNICREDITBANCA, Banca Nuova e Banca Don Rizzo

doveva essere effettuato pro-quota dai soci con versamenti personali, almeno fino a che l’attività

societaria non fosse iniziata, così come concordato tra i soci stessi ?” e il teste ha confermato tale

circostanza spiegando “…le riunioni CdA si facevano presso il mio studio a Palermo e nell’occasione

tutti i soci hanno fatto riferimento ad un accordo tra loro per farsi carico del pagamento dei mutui in

proporzione delle rispettive quote. Per tale motivo io ho registrato in contabilità i diversi pagamenti a

titolo finanziamento di ciascun socio”. In simili termini emerge dunque con chiarezza (a prescindere

da ogni ulteriore questione) che l’accordo invocato (in atti descritto in maniera del tutto generica) non

prevedeva affatto l’assunzione in proprio da pare dei soci del debito gravante sulla società in relazione

ai mutui ottenuti e neppure un impegno degli stessi ad effettuare versamenti (o pagamenti a terzi) in

conto futuro aumento di capitale, tanto che lo stesso capitolo di prova recita “fino a che l’attività

societaria non fosse iniziata” e il teste ha semplicemente affermato di avere registrato i pagamenti

effettuati dai soci “a titolo di finanziamento di ciascun socio” e non invece a titolo di finanziamento in

conto futuro aumento di capitale (quanto a tale interpretazione pare appena il caso di rimarcare che, a

fronte di un onere di prova indiscutibilmente gravante sull’attore, dovrebbe in ogni casi reputarsi

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risolutiva ai fini di causa anche una mera situazione di incertezza sugli esatti termini dell’asserito

accordo raggiunto tra i soci).

In tal senso, rimanendo doverosamente nei limiti della prospettazione di parte attrice, si deve qui

semplicemente prendere atto che la condotta contestata all’odierno convenuto in qualità di AU della

società CDAFKT si risolve in realtà nell’utilizzo (di per sé assolutamente legittimo) di fondi della

società per il pagamento di un debito sociale – a prescindere invece da eventuali iniziative

eventualmente legittime nei confronti dell’odierno convenuto in relazione all’assolvimento di impegni

assunti non già in qualità di AU ma piuttosto di “socio” nei confronti della società, dunque secondo

una prospettiva che esulerebbe totalmente dalla sfera di una azione sociale di responsabilità (unica

azione di pertinenza della società che prevede una legittimazione straordinaria dei soci, quali quelli che

hanno agito in questa sede) e come tale spetterebbe unicamente alla società.

Alla luce di tutte le considerazioni così proposte il Tribunale ritiene pertanto di dover accogliere la

domanda di parte attrice unicamente in relazione ad un importo complessivo di euro 13.140,00 oltre

interessi e rivalutazione, quale debito di valuta, nei confronti della società CDAFKT litisconsorte in

giudizio in relazione ai sopra evidenziati capi b2.i), b2.ii) e b2.vi).

A fronte di tale conclusione, tenuto conto della totale infondatezza delle domande sub a) e b1) nonché

dell’accoglimento solo estremamente parziale delle domande sub b2) – in relazione solo ad alcuni capi

minori delle domande proposte, su cui neppure vi è stata effettiva contestazione e conseguentemente

particolari esigenze di approfondimento di merito, e per un importo molto lontano da quello oggetto

della pretesa risarcitoria azionata in giudizio - pare qui di dover prendere atto che, nel contesto dato di

soccombenza reciproca delle parti, ad entrambe vada in realtà addebitata, in pari misura, l’effettiva

articolazione e durata del presente giudizio, per cui appare equa una integrale compensazione delle

spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

*in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna il convenuto Sebastiano Barbera, per

i motivi e nei limiti di cui in motivazione, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di un importo

complessivo di euro 13.140,00 oltre interessi e rivalutazione in favore della società C.D.A.F.K.T.

SANT’ALBERTO srl in liquidazione;

*dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Così deciso in Milano 10.5.18

Il presidente

dott. Vincenzo Perozziello

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