LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI D.L ......2 Servizio Fiscale Ravenna, 27 febbraio 2009...

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1 Manovra “anti-crisi” Finanziaria 2009 Prima applicazione delle novità della Finanziaria 2008 Ravenna, 27/2/2009 Servizio Fiscale Ravenna, 27 febbraio 2009 Misure per la fiscalità di impresa Rivalutazione facoltativa dei beni immobili pag. 1 Valutazione dei titoli dell’attivo circolante pag. 14 Deducibilità degli interessi passivi pag. 17 Nuove modalità di determinazione dell’irap pag. 30 La nuova disciplina delle spese di rappresentanza pag. 42 Le detrazioni per il risparmio energetico pag. 50 Novità in materia di accertamento La modifica alla disciplina del ravvedimento operoso pag. 53 La definizione degli inviti al contraddittorio pag. 55 Le novità in materia di accertamento con adesione pag. 57 I controlli fiscali verso i soggetti di grandi dimensioni pag. 59 Novità relative al bilancio 2008 La relazione sulla gestione pag. 60 Servizio Fiscale Ravenna, 27 febbraio 2009 LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI D.L. 185/2008

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    Manovra “anti-crisi”Finanziaria 2009Prima applicazione delle novità della Finanziaria 2008

    Ravenna, 27/2/2009

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Misure per la fiscalità di impresaRivalutazione facoltativa dei beni immobili pag. 1 Valutazione dei titoli dell’attivo circolante pag. 14Deducibilità degli interessi passivi pag. 17Nuove modalità di determinazione dell’irap pag. 30La nuova disciplina delle spese di rappresentanza pag. 42Le detrazioni per il risparmio energetico pag. 50

    Novità in materia di accertamentoLa modifica alla disciplina del ravvedimento operoso pag. 53La definizione degli inviti al contraddittorio pag. 55Le novità in materia di accertamento con adesione pag. 57I controlli fiscali verso i soggetti di grandi dimensioni pag. 59

    Novità relative al bilancio 2008La relazione sulla gestione pag. 60

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    LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI

    D.L. 185/2008

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    RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008

    Il decreto legge n. 185/2008 “decreto anti-crisi” introduce una disciplina facoltativa di rivalutazione che ha per oggetto i beni immobili

    La rivalutazione può essere effettuata esclusivamente ai fini CIVILISTICI

    oppure

    La rivalutazione civilistica può avere anche un riconoscimento FISCALE

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    TERMINI TEMPORALI

    Nella generalità dei casi (esercizio coincidente con l’anno solare) gli immobili rivalutabili sono quelli esistenti nel bilancio al 31/12/2007 e

    ancora presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2008

    Per i soggetti con bilancio non coincidente con l’anno solare si tratta del bilancio successivo a

    quello in corso al 31/12/2007 per il quale il termine approvazione scade dopo 29/11/2008

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    SOGGETTI INTERESSATI

    Sono ammessi alla rivalutazione: Società di capitali (spa, srl, sapa) Società cooperative Enti commerciali Società di persone (snc, sas) Imprenditori individuali ??? (rinvio dal comma 23)

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    IMMOBILI RIVALUTABILI E CATEGORIE OMOGENEE

    La rivalutazione può essere effettuata su tutti i beniimmobili

    con esclusione degli immobili rappresentati da:

    - AREE FABBRICABILI

    - IMMOBILI MERCE

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    IMMOBILI RIVALUTABILI E CATEGORIE OMOGENEE

    La rivalutazione deve riguardare TUTTI gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea

    A tal fine si distinguono due categorie:

    - IMMOBILI AMMORTIZZABILI

    - IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI

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    IMMOBILI ammortizzabili

    Fabbricati strumentali per natura (A10, B,C,D ed E)Fabbricati strumentali per destinazione (a prescindere dalla classificazione catastale sono utilizzati come beni strumentali)Fabbricati non strumentali*

    •In base all’OIC16 gli immobili civili che non sono accessori all’attività di impresa possono essere:-Non ammortizzati

    -Ammortizzati

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    IMMOBILI non ammortizzabili

    Aree non fabbricabili (es. terreni agricoli)Fabbricati non strumentali*

    * In base all’OIC16 gli immobili civili che non sono accessori all’attività di impresa possono essere:-Non ammortizzati

    -Ammortizzati

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    DATA DI DETENZIONE

    Immobili risultanti in bilancio al 31/12/2007 (anche in leasing se riscattato entro il 31 12 2007)

    Immobili risultanti in bilancio al 31/12/2008

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    CRITERIO DI RIVALUTAZIONE

    Il maggiore valore attributo ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può in

    nessun caso ECCEDERE

    IL VALORE D’ USO IL VALORE DI MERCATO

    VERIFICA DA EFFETTUARE AL 31/12/2008 AL NETTO DELI AMMORTAMENTI PRE RIVALUTAZIONE

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    ASPETTI CONTABILI

    METODI DI RIVALUTAZIONE:1) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO

    AMMORTAMENTO

    2) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO

    3) RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

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    ASPETTI CONTABILI

    1) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO:

    IMMOBILE a DIV

    a Fondo ammortamento

    a Riserva di rivalutazione

    a Debiti tributari (x imposta sost.) o

    imposta differita

    Attenzione al valore di sostituzione!!

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    ASPETTI CONTABILI

    2) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO:

    IMMOBILE a DIV

    a Riserva di rivalutazione

    a Debiti tributari (x imposta sost.) o imposta differita

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    ASPETTI CONTABILI

    3) RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO:

    FONDO AMM.TO a DIV

    a Riserva di rivalutazione

    a Debiti tributari (x imposta sost.) o

    imposta differita

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    ASPETTI CONTABILI – FISCALITA’ DIFFERITA - OIC 25

    “Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessatodirettamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa.

    Tali fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da:— rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di

    specifiche leggi;(…)”

    IMMOBILE a diversi

    a Riserva di rivalutazione

    a Imposte differite

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    SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

    La rivalutazione CIVILISTICA consentirà di evidenziare inbilancio un più altro grado di patrimonializzazione mediante:- l’adeguamento dei valori dei beni immobili;- l’incremento di una riserva di patrimonio netto in misura pari

    al saldo attivo di rivalutazione*

    * Il saldo attivo di rivalutazione deve essere iscritto al netto della fiscalità differita

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    ASPETTI CIVILISTICI DEL SALDO ATTIVO

    E’ imputato in apposita riserva o per società diverse da cooperative a capitale sociale

    E’ possibile distribuire la riserva (no coop)

    In caso di riduzione del capitale sociale si applica il 2445 c.c. (no coop)

    Utilizzo per copertuta perdite

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    ASPETTI FISCALI

    Il riconoscimento fiscale della rivalutazione è facoltativo e si ottiene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella seguente misura:

    3% per gli IMMOBILI AMMORTIZZABILI

    1,5% per gli IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI

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    ASPETTI FISCALI - VERSAMENTO

    Versamento dell’imposta sostitutiva

    In UNICA soluzione entro il:

    16/6/2009 In 3 rate annuali entro il:

    -16/6/2009

    -16/672010 (+ interessi 3%)

    -16/6/2011 (+ interessi 6%)

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    ASPETTI FISCALI DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

    Il saldo attivo di rivalutazione costituisce un riserva in sospensione di imposta.

    E’ comunque possibile affrancare in tutto o in parte la riserva assoggettando la stessa mediante il versamento di un’

    imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP

    l’imposta sostitutiva è pari al 10% del saldo attivo ed è da versare con le stesse modalità prevista per l’imposta sulla rivalutazione

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    ASPETTI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI

    Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini IRES e IRAP a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione (2013)

    Pertanto nei periodi di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012:

    1)Variazione in aumento delle eventuali maggiori quote di ammortamento

    2) Rimane invariato il plafond del 5% sulle spese di manutenzione e riparazione

    Dal 2013:

    1) Deducibilità dei maggiori ammortamenti

    -2) Rilevanza del plafond del 5%

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    ASPETTI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI

    Il recupero degli ammortamenti non dedotti nel periodo di sospensione (2009 – 2012) avviene alla fine del periodo di ammortamento

    Iscrizione di un eventuale credito per imposte anticipate

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    ASPETTI FISCALI – NORMA ANTIELUSIVA

    Il comma 21 precisa che nel caso di:1) Cessione2) Assegnazione ai soci3) Destinazioni a finalità diverse all’esercizio di impresa

    Prima dell’inizio del sesto periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazione (2014) la plusvalenza o minusvalenza è calcolata sui valori ante rivalutazione

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    ASPETTI FISCALI – RILEVANZA IRAP

    Dal 2008 la base imponibile IRAP è determinata sulla base dei valori iscritti in bilancio

    Nel caso di rivalutazione esclusivamente CIVILISTICA si pone il dubbio di dare o meno rilevanza IRAP agli ammortamenti per la quota parte attribuibile alla rivalutazione

    Il tenore letterale della norma, contenuta nel comma 20, stabilisce che “il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto (..) ai fini IRAP con il versamento di un’ imposta sostitutiva (…)”

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    ASPETTI FISCALI – RILEVANZA IRAP

    In tal senso anche la circolare dell’AdE 57/2008 in riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale, stabilisce che il versamento dell’imposta sostitutiva è condizione necessaria per “ottenere il riconoscimento fiscale ai fini IRAP, dei nuovi valori”

    Ne deriva indirettamente un’ ulteriore deroga ai principi generali di determinazione dell’IRAP

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    VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

    SOCIETA’ DI CAPITALI DIVERSE DA COOPERATIVE

    RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA:

    -La rivalutazione è neutra da un punto di vista fiscale

    -Da un punto di vista civilistico si in presenza di maggiori ammortamenti civilisticiche influenzano negativamente il risultato; nel contempo c’è un rafforzamento patrimoniale

    RIVALUTAZIONE CIVILISTCA E FISCALI:

    -Le società di capitali che presumono di avere redditi imponibili hanno assoluta convenienza da un punto di vista fiscale nell’effettuare la rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva

    -Da un punto di vista civilistico valgono le considerazioni fatte al punto sopra

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    VALUTAZIONE DI CONVENIENZASOCIETA’ DI CAPITALI COOPERATIVE

    RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA:

    -La rivalutazione ha un impatto negativo da un punto di vista fiscale a causa del meccanismo di tassazione delle coop

    -Da un punto di vista civilistico si in presenza di maggiori ammortamenti civilisticiche influenzano negativamente il risultato; nel contempo c’è un rafforzamento patrimoniale

    RIVALUTAZIONE CIVILISTCA E FISCALI:

    -Le società di cooperative che presumono di avere redditi imponibili hanno assoluta convenienza da un punto di vista fiscale nell’effettuare la rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva (la convenienza è influenzata anche dal metodo contabile utilizzato)

    -Da un punto di vista civilistico valgono le considerazioni fatte al punto sopra

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    VALUTAZIONE TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

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    VALUTAZIONE DEI TITOLI – ART. 15 C.13

    “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio (…) anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite durevoli di valore (…)”

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    VALUTAZIONE DEI TITOLI

    TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

    L’OIC 20 e l’art. 2426 c.c. prevede per i titoli non immobilizzati che debbano essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

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    VALUTAZIONE TITOLI

    Il comma 13 dell’art. 15 del D.L. 185/2008 deroga alle disposizioni contenute nell’art. 2426. Per i titoli iscritti nell’attivo circolante è consentito di non procedere alla svalutazione se la perdita non è considerata di carattere “durevole”.

    E’ ammessa la valutazione al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio chiuso al 31/12/2007 per i soggettiaventi l’esercizio coincidente con l’anno solare)

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    SOGGETTI INTERESSATI

    I soggetti interessati sono quelli che non adottano per la redazione del bilancio i principi contabili internazionali

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    ESERCIZIO INTERESSATO

    Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta dell’esercizio chiuso al 31/12/2008

    Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare si tratta dell’esercizio in corso al 29/11/2008

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    LIMITAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’

    DI INTERESSI PASSIVI

    ART. 96 TUIR

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    Vengono riscritte le previsioni che disciplinavano la deducibilità degli interessi passivi contenute nel TUIR negli art.:

    98 – “Thin capitalization”

    97 – “Pro-rata patrimoniale”

    96 – “Pro-rata generale”

    NUOVA REGOLA

    DI CARATTERE

    GENERALE

    ART. 96 TUIR

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    ● incentivare la capitalizzazione delle imprese

    ● semplificare la determinazione della base imponibile

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIscopo della norma

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    La nuova disciplina si applica a tutti i soggetti IRES esclusi:

    ● banche e altri soggetti finanziari, purché non siano holding industriali (società di assunzione partecipazioni in società esercenti attivitàdiversa da quella creditizia o finanziaria)

    ● imprese di assicurazione● società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi● società consortili costituite per l’esecuzione di lavori/commesse per

    appalti pubblici● società di progetto● società per la realizzazione e l’esercizio di interporti● società con capitale sociale prevalentemente detenuto da enti

    pubblici che costruiscono o gestiscono impianti di fornitura di acqua, energia, smaltimento e depurazione

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI ambito soggettivo

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

    Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ex art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir (interessi capitalizzati sui beni

    strumentali materiali ed immateriali e sui beni immobili merce):

    interessi attivi e proventi assimilati

    30% del Risultato Operativo Lordo della gestione

    caratteristica

    eccedenza

    100%deducibile

    100% deducibile

    deducibile nei periodi successivi

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli oneri assimilati, derivanti:

    ● da contratti di mutuo

    ● da contratti di locazione finanziaria

    ● dall’emissione di obbligazioni e titoli similari

    ● da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (definizione molto

    ampia – interessi contabilizzati alla voce C17 C.E.)

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi passivi e assimilati

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    Non influenzano il calcolo in quanto ne è stabilita l’assoluta indeducibilità (ovvero quota parte indeducibile) gli interessi relativi a:

    ● operazioni di finanziamento con società controllate/controllanti residenti in Paesi esteri per quota interessi in misura maggiore rispetto al valore normale

    ● operazioni con imprese domiciliate in territori black-list● prestito sociale di cooperative per la parte che eccede il limite massimo● obbligazioni e titoli similari per la parte che eccede il limite previsto dall’art.

    3, comma 115, L. 549/95● immobili non strumentali per interessi di funzionamento (cfr norma di

    interpretazione autentica in Finanziaria 2008) (concorrono a formare il reddito di impresa secondo le regole proprie del reddito fondiario)

    ● interessi di mora contabilizzati per competenza, ma deducibili per cassa● finanziamenti accesi per l’acquisizione dei veicoli a deducibilità limitata

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi - esclusioni

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    Non influenzano il calcolo in quanto gli interessi passivi si assumono al netto di quelli:● capitalizzati

    ad aumento del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa

    ad aumento del costo degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, relativamente ai prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione

    ● impliciti derivanti da debiti di natura commerciale (anche se con contabilizzazione separata)

    ● derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (norma transitoria in Finanziaria 2008)

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi - esclusioni

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    gli interessi impliciti desunti dal contratto di leasing da considerarsi ai fini del calcolo di deducibilità sono quelli desumibili dal contratto stesso

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    Oneri assimilati agli interessi passivi che in applicazione di corretti principi contabili vanno iscritti in C 17 del C.E. e non tra i servizi in B 7 del C.E.

    Es:● commissioni di massimo scoperto● commissioni di mancato utilizzo di linee di credito● oneri vari relativi all’emissione di prestiti obbligazionari● fees connesse ai contratti di natura finanziaria

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoneri assimilati

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009Stefano Zoffoli Ravenna, 27 febbraio 2009

    Assumono rilevanza gli interessi attivi e i proventi assimilati, derivanti:

    ● da contratti di mutuo

    ● da contratti di locazione finanziaria

    ● dall’emissione di obbligazioni e titoli similari

    ● da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (definizione molto

    ampia – interessi contabilizzati alla voce C16 C.E.)

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi attivi e assimilati

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009Stefano Zoffoli Ravenna, 27 febbraio 2009

    Tra gli interessi attivi si devono comprendere anche quelli:

    ●impliciti derivanti da crediti di natura commerciale anche se con contabilizzazione separata (problema del tasso)

    ●virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento (attualmente 2,5%) aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, per i soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, che vantano crediti nei confronti della stessa

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione proventi e assimilati

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    ● ? Interessi di mora

    ● ? Sconto cassa

    ● ? Cessione del credito - Factoring

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi passivi e attivi - riflessioni

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI Risultato Operativo Lordo

    RISULTATO OPERATIVO LORDO -ROLuguale

    Valore della produzione A1-A5

    Costi della produzione B6-B14

    meno

    più

    Ammortamenti (B10,a / B10,b)

    più

    Canoni di leasing beni strumentali

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdeterminazione

    Interessi passivi e oneri assimilati

    meno

    Interessi attivi e proventi assimilati

    RISULTATO INFERIORE A ZERO

    INTERESSI PASSIVI INTERAMENTE

    DEDUCIBILI

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdeterminazione

    Interessi passivi e oneri assimilati

    meno

    Interessi attivi e proventi assimilati

    SUPERIORE AL 30% DEL

    ROL

    RISULTATO SUPERIORE A ZERO

    UGUALE O INFERIORE AL 30% DEL ROL

    INTERESSI PASSIVI

    INTERAMENTEDEDUCIBILI

    ECCEDENZA RISPETTO AL 30% ROL, INDEDUCIBILE

    NELL’ESERCIZIO SALVA LA POSSIBILITA’ DI RECUPERO NEGLI

    ESERCIZI SUCCESSIVI

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    per il 2008 e 2009 (primo e secondo periodo di applicazione) il plafond di deducibilità degli interessi passivi viene incrementato rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIplafond di deducibilità - franchigia

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    l’eccedenza indeducibile nell’esercizio preso a riferimento (eccedenza rispetto al 30% del ROL), potrà essere dedotta negli esercizio successivi, senza limiti di tempo, se e nei limiti in cui in tali esercizi l’eccedenza fra interessi passivi ed oneri assimilati ed interessi attivi e proventi assimilati, sia inferiore al 30% del ROL di competenza dei medesimi esercizi

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenza interessi indeducibile

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    € 10.000in anni

    successivi€ 10.000€ 40.000deducibili anno + 1

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenza interessi indeducibile

    interessi passivi eccedenti da anni precedenti€ 50.000

    Anno + 1

    interessi passivi € 20.000; interessi attivi € 30.000; 30% del ROL € 40.000

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    la quota di ROL non utilizzata ai fini della deducibilità degli interessi passivi dell’esercizio, potrà essere portata ad incremento dei ROL dei successivi periodi di imposta

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenze di ROL

    a partire dal 2010 (terzo periodo d’imposta successivo aquello in corso al 31/12/2007)

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    interessi passivi € 20.000; interessi attivi € 30.000; 30% del ROL € 40.000

    € 10.000 ROLeccedente

    € 30.000deducibili anno anno + 1

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenze di ROL

    interessi passivi eccedenti da anni precedenti€ 30.000

    Anno + 1

    Anno + 2

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    l’eventuale eccedenza di interessi indeducibili di un soggetto che rientra nel perimetro del consolidato può essere portata ad abbattimento del reddito complessivo del gruppo, se e nei limiti in cui le altre società partecipanti al consolidato abbiano un ROL capiente che non hanno integralmente sfruttato per la deduzione

    le eccedenze riportabili a nuovo sono utilizzabili nel consolidato semprechè non siano generate anteriormente all’ingresso nel consolidato medesimo

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI consolidato

    sarà necessario rivedere gli accordi di consolidamento al fine di regolamentare le modalità e i compensi eventuali (fiscalmente non rilevanti)

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili, riportabili per effetto della nuova previsione di cui all’art. 96, in caso di fusione o scissione, sono soggette ai limiti di riportabilità previsti per le perdite dall’art. 172, comma 7, del Tuir relativamente a tali operazioni straordinarie

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoperazioni di fusione - scissione

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    Parametro di “operatività” in base all’ammontare dei ricavi e delle spese per prestazioni per lavoro dipendente, delle societàche partecipano all’operazione

    Parametro “patrimoniale” in base all’ammontare dei patrimoni netti delle società che partecipano all’operazione

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoperazioni di fusione - scissione

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    in una situazione di forte indebitamento si determina presumibilmente un appesantimento della base imponibile ed un maggior carico impositivo

    in una situazione di equilibrio finanziario presumibilmente non si determina alcun effetto negativo

    qualora si dovesse prevedere una situazione finanziaria in evoluzione che consenta nel tempo il recupero della quota parte di interessi passivi resi indeducibili in un determinato esercizio dovrebbero essere stanziate le imposte anticipate

    DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIvalutazione

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) modifica l’art. 108, comma 2 TUIR

    Deducibilità delle spese di rappresentanza: Se inerenti e congrue in base a decreto Anche in funzione della natura e della destinazione

    delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa

    Comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di beni con valore unitario non superiore a 50€

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    Obiettivo: semplificazione e razionalizzazione –riconoscimento della funzione di promozione e consolidamento degli affari dell’impresa analoga a quella delle tradizionali forme di pubblicità e propaganda

    Abolita la indeducibilità forfetaria di 1/3 delle spese sostenute

    Decorrenza: spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    D.M. 19/11/2008 pubblicato su G.U. 15/1/2009: Identifica il concetto di spesa di rappresentanza

    (INERENZA E CONGRUITA’) Elenca alcune fattispecie rientranti nella definizione Stabilisce il periodo di imputazione e i limiti di

    deducibilità Fissa regole particolari per le nuove imprese Richiama ipotesi di spese integralmente deducibili a

    determinate condizioni Stabilisce gli obblighi documentali dei contribuenti

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    Sono INERENTI, sempreché effettivamente SOSTENUTE e DOCUMENTATE, le spese per erogazioni a titolo gratuito di BENI e SERVIZI, effettuate con FINALITA’ PROMOZIONALI o di PUBBLICHE RELAZIONI e il cui sostenimento risponda a CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, BENEFICI ECONOMICI per l’impresa ovvero sia COERENTE CONPRATICHE COMMERCIALI del settore

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    FINALITA’

    OBIETTIVI

    • PROMOZIONALI • PUBBLICHE RELAZIONI

    •BENEFICI ECONOMICI•COERENZA CON USI EPRATICHE COMM.LI

    DISTINGUIBILITA’ CON FATTISPECIE

    CON FINALITA’ DIVERSESOPRATTUTTO IN

    FUNZIONE DEIBENEFICIARI

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    In particolare;a) Viaggi turistici nei quali si svolgono attività promozionali

    concrete e significativeb) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per

    ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiosec) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per

    inaugurazione nuove sedi, uffici o stabilimentid) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per mostre,

    fiere e simili in cui sono esposti i beni dell’impresae) Ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente

    compresi i contributi per convegni, seminari ed eventi se inerenti secondo quanto detto sopra

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    Relazione illustrativa al DM: la lettera e) costituisce fattispecie residuale… accoglie ogni altra erogazione gratuita di beni e

    servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate

    che cmq si qualifichi funzionalmente idonea anche potenzialmente ad assicurare benefici in termini promozionali o relazionali (es. instaurare o mantenere rapporti con amministrazioni statali, enti locali, ass.ni di categoria, sindacali, ecc.)

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    Se inerenti, si deducono NEL PERIODO DI IMPOSTA DI SOSTENIMENTO entro determinate percentuali (CONGRUITA’), sull’ammontare dei RICAVI E PROVENTI della gestione CARATTERISTICA risultanti dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa allo stesso periodo, pari a:

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    parte eccedente € 50.000.0000,1

    parte eccedente € 10.000.000, fino a € 50.000.000

    0,5

    € 10.000.0001,3

    RICAVI E ALTRI PROVENTI FINO A:%

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE:Non concorrono alla determinazione

    dell’importo deducibile le spese relative a BENI distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50€, deducibili per intero (art. 108, c.2, terzo periodo, TUIR)

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    IMPRESE NEO-COSTITUITE:Le spese sostenute nei periodi antecedenti a

    quello di produzione dei ricavi possono essere rinviate al periodo in cui vi sono i primi ricavi e a quello successivo se in tali periodi le spese sostenute siano inferiori a quelle deducibili

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    NON SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti,

    anche potenziali, per mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni dell’impresa

    Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, per visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa

    ATTN: tenuta di apposita documentazione dalla quale risultino anche generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione e natura dei costi sostenuti

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    SPESE DI RAPPRESENTANZA E IVA

    Spese di rappresentanzadefinite nel decreto

    Spese che non rientranofra le fattispecie previste

    Beni distribuiti gratuitamen-te – omaggi – di valore

    unitario < 25,82€

    IVA indetraibileArt. 19-bis 2/633

    IVA detraibile, salvolimitazioni di cui all’art.

    19/633

    IVA detraibile

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    SPESE DI RISTORAZIONE/ALBERGHIERE Per le spese alberghiere e di ristorazione che si

    configurano come spese di rappresentanza è applicabile il limite di deducibilità del 75% introdotto dal DL 112/2008 con decorrenza esercizio 2009 (circolare 53/E/2008)

    In quale ordine applico i due limiti (75% e coefficienti di congruità da DM 19.11.2008)

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

    SPESE DI RISTORAZIONE/ALBERGHIERE

    700+325Variazione in aumento975Limite di deducibilità 75% (1.300*75%)1.300Cfr con limite da D.M.

    SOLUZIONE B500+200Variazione in aumento1.300Cfr con limite da D.M.1.500Limite di deducibilità 75% (2000*75%)

    SOLUZIONE A1.300limite da D.M. (1,3%)2.000Spese di rappresentanza (solo vitto e alloggio)100.000Ricavi e proventi

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DETRAZIONE PERRISPARMIO ENERGETICO

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

    L. FINANZIARIA 2007, ART.1, C. DA 344 A 347

    DETRAZIONE DA IRES E IRPEF PARI AL 55% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

    SOSTENUTE NEL 2007 ENTRO DET. LIMITI DI SPESA DA RIPARTIRE IN 3 RATE ANNUALI

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

    L. FINANZIARIA 2008, ART.1, C. 20

    PROROGA PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.2010

    ESONERO DA CERTIFICAZIONE PER SOSTITUZIONE FINESTRE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

    POSSIBILITA’ DI RIPARTIRE LA SPESE DA 3 A 10 RATE

    ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALLE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NON A CONDENSAZIONE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.09

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    PROROGA LA DETRAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2011

    INTRODUCE LIMITI QUANTITATIVI ALLE RISORSE STANZIATE DALLO STATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

    RIPARTIZIONE IN 5 RATE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 2009

    314,8 MIL. DI €2011185,9 MIL. DI €201082,7 MIL. DI €2009PER INTERO2008

    DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

    L. FINANZIARIA 2008, ART.1, C. 20

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6

    LA DETRAZIONE VIENE RICONOSCIUTA SULLA BASE DELLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DI APPOSITA ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    DA TRASMETTERSI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO

    LE ISTANZE VENGONO ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO

    ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO L’AGENZIA COMUNICA IN VIA TELEMATICA L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

    VALE IL SILENZIO-DISSENSO NO ISTANZA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2008

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6

    € 30.000 (55% DI € 54.545,45)SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

    € 60.000 (55% DI € 109.090,90)INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

    € 60.000 (55% DI € 109.090,90)INVOLUCRI EDIFICI (PARETI, PAVIMENTI, FINESTRE, ECC.)

    € 100.000(55% DI € 181.818,18)RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

    DETRAZIONE MASSIMATIPO DI INTERVENTO

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6

    A FINE LAVORISCHEDA INFORMATIVA

    ENTRO 90 GG DA FINE LAVORITRASMISSIONE TELEMATICA ALL’ENEA

    NON NEC. PER TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

    PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

    A FINE LAVORIATTESTATO DI CERTIFICAZ. O QUALIFICAZIONE ENERGETICA

    A FINE LAVORIASSEVERAZIONE DA TECNICO ABILITATO

    EMISSIONE FT.INDICAZIONE IN FT DEL COSTO DELLA MANODOPERA

    TEMPISTICAADEMPIMENTI

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    RAVVEDIMENTO OPEROSO

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    RAVVEDIMENTO OPEROSO

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.16, C.5

    RIDUZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 13,D.LGS. 472/1997

    DAL 29.11.2008 (CONVERSIONE SENZA MODIFICHE)

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    RAVVEDIMENTO OPEROSO

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.16, C.5

    1/12 DEL MINIMO

    1/8 DEL MINIMOOMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 90 GG DALLA SCADENZA

    1/10 DEL MINIMO (3%)

    1/5 DEL MINIMO (6%)

    OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO OLTRE 30 GG. MA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE O ENTRO 1 ANNO

    1/12 DEL MINIMO (2,5%)

    1/8 DEL MINIMO (3,75%)

    OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO ENTRO 30 GG.

    ORAPRIMAREGOLARIZZAZIONE

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    RAVVEDIMENTO OPEROSO

    CODICI TRIBUTO

    1990INT. RAVV. IRES8918IRES

    1993INT. RAVV. IRAP8907IRAP

    INT. RAVV. IVAINTERESSI

    8906SOST. D’IMPOSTA

    19918904IVASANZIONI

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DEFINIZIONE DEGLIINVITI AL CONTRADDITORIO

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

    IMPOSTE DIRETTE E IVA

    Facoltà di aderire ai contenuti dell’invitoComunicazione di adesione + versamento

    delle somme entro il 15° gg. antecedente alla data stabilita per la comparizione

    Sanzioni ridotte a 1/8 del minimoEv. rateizzazione senza garanzie

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

    IMPOSTE DIRETTE E IVA

    Non si applica se gli inviti sono preceduti da p.v.c. per i quali vi è la possibilità di aderire (art. 5-bis)

    contenuto dell’invito: periodi suscettibili di accertamento, giorno e luogo di convocazione, maggiori imposte + sanzioni +interessi, motivi delle contestazioni

    Inviti emessi a decorrere da 1.1.2009

  • 31

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

    ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

    Facoltà di aderire ai contenuti dell’invitoComunicazione di adesione + versamento delle

    somme entro il 15° gg. antecedente alla data stabilita per la comparizione

    Sanzioni ridotte a 1/8 del minimo Ev. rateizzazione senza garanzie Inviti emessi a decorrere da 29.1.2009

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO

    DEFINIZIONEINTEGRALEDEI P.V.C.

    DEFINIZIONEINVITI A

    COMPARIRE

    INSTAURAZIONEDEL

    CONTRADDITORIO

    ART- 5-BIS ART. 5, C.1BIS, 1TER1 QUATER

    D.LGS. 218/1997

    SANZIONI A 1/8 SANZIONI A 1/8 SANZIONI A 1/4

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO

    ADESIONE ALL’AVVISO DI

    ACCERTAMENTO

    ADESIONE ALL’AVVISO DI

    ACCERTAMENTO

    ARTT. 1 E SS. ARTT. 1 E SS.

    D.LGS. 218/1997

    SANZIONI A 1/4 SANZIONI A 1/8

    SE N

    ON

    PREC

    EDU

    TO D

    A IN

    VITO

    A CO

    MPAR

    IRE

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    CONTROLLI FISCALI VERSOSOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    CONTROLLI VS. SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.27, C.9-15

    RIGUARDA IL CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA

    CONTROLLO ANNUALE SECONDO CRITERI DI SELEZIONE

    VOLUME D’AFFARI O RICAVI NON INFERIORI A € 300 MILIONI (2009) - € 100 MILIONI (2011)

    SELEZIONE IN BASE AD ANALISI DEL RISCHIO: SETTORE IMPRESA SOCI PARTECIPATE PRECEDENTI FISCALI

  • 33

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    CONTROLLI VS. SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

    DECRETO ANTI-CRISI, ART.27, C.9-15

    CONTROLLO SULLA APPLICAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO

    UFFICIO COMPETENTE: DA 1.1.2009 DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER

    STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ATTI INTRODUTTIVI DEL CONTENZIOSO LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ DAL 2006 CONTROLLO FORMALE ANNUALITA’ DAL 2006 CONTROLLO SOSTANZIALE ANNUALITA’ DAL 2006 RECUPERO DI CREDITI NON SPETTANTI

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 Direttiva 2003/51/CE Applicazione ai bilanci relativi agli esercizi

    aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (12 aprile 2007)

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    Art. 2428 C.C. - PREVIGENTEIl bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    Art. 2428 C.C. -ATTUALMENTE VIGENTEIl bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e delrisultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    L’analisi deve essere:

    ESAURIENTE

    EQUILIBRATA

    FEDELE Rif. clausole generali del bilancio – art. 2423, c.2

    Descrizione dettagliata di tutti gli aspetti realmente rilevanti della gestione

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    La situazione della società riguarda:

    ASPETTOFINANZIARIO

    ASPETTOPATRIMONIALE

    ASPETTOECONOMICO

    LIQUIDITA’ SOLIDITA’ ECONOMICITA’-REDDITIVITA’

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    L’andamento del risultato della gestione, inteso come:

    RETROSPETTIVO PROSPETTICO COMPARATIVO

    EVOLUZIONE DEI FATTIDELLA GESTIONE

    PASSATA

    PREVISIONE DEIPROBABILI RISULTATI

    DELLA GESTIONEA MEDIO TERMINE

    CONFRONTO DEIRISULTATI CON QUELLI

    DEI PRINCIPALICOMPETITORS

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    La descrizione dei rischi e delle incertezze riguarda:

    INTERNI ESTERNI

    • EFFICACIA/EFFICIENZADEI PROCESSI

    • DELEGHE• RISORSE UMANE• SICUREZZA• ECC…

    •MERCATO•MODIFICHE LEGISLATIVE•CONTESTO POLITICO-SOCIALE• ECC…

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

    Indicatori:

    DI RISULTATOFINANZIARI

    DI RISULTATONON

    FINANZIARI

    INFO. SUAMBIENTE –PERSONALE

    • ROE, ROI, ROS, EBIT• INDICI DI INDEBITAMENTO• ROTAZIONE DEL MAGAZZINO• ECC…

    • POSIZIONAMENTO SULMERCATO

    • RAPPORTI CON LA CLIENTELA

    • CARATTERISTICHE DELPROCESSO PRODUTTIVO

    • ECC…

    •ADEGUAMENTO DEGLIIMPIANTI

    • IMPATTO DEI PROCESSIPRODUTTIVI SUL TERRITORIO• TURNOVER• FORMAZIONE• ECC…

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – NOVITA’ IN SINTESI

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

    RIDUZIONE ALIQUOTA BASE

    SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    RIDETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI PER LE IMPRESE

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

    L’IRAP assume la natura di tributo proprio della regione e verrà istituita con Legge Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano dal 1° gennaio 2009

    L’IRAP resta comunque un’imposta indeducibile dalle imposte statali

    Le regioni non potranno modificare le basi imponibili ma, nei limiti delle leggi statali, potranno variare:• aliquota• detrazioni• deduzioni• introdurre speciali agevolazioni

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – DEDUZIONE

    art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. «decreto anti-crisi»)

    con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, riconoscimento di

    una deduzione dal reddito pari al 10% dell’Irap relativa a

    ciascun anno d’imposta, forfetariamente riferibile al costo del

    lavoro e agli interessi passivi (cioè, ai fattori di produzione

    tipicamente «tassati» ai fini Irap)

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – DEDUZIONEart. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. «decreto anti-crisi»)

    deduzione della quota IRAP cd. «per cassa» (art. 99, co. 1,

    Tuir), cioè nel corso del periodo d’imposta in cui si procede al

    suo pagamento definitivo (versamento del saldo del tributo)

    in unico 2009 sarà dedotto il 10% di quanto pagato in sede di

    saldo per l’anno 2007 e di primo e secondo acconto per l’anno

    2008

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

    LA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP

    ● non è più presentata in forma unificata

    ●deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

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    IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

    LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

    sarà approvato un regolamento regionale per la liquidazione, accertamento e riscossione dell’irap

    fino ad allora si continuerà nelle forme e nel modo attuale

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    le aliquote IRAP vigenti alla data del 1 gennaio 2008, qualora variate dalle Regioni, sono riparametrate, sulla base di un coefficiente pari a 0,9176

    ALIQUOTA ORDINARIA

    4,25% 3,90%

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

    ANCHE PER IL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 1 GENNAIO 2008

    ALIQUOTA SETTORE AGRICOLO

    1,90%

    La legge Finanziaria per il 2009 ha introdotto a regime l’aliquota IRAP nella misura dell’1,9%

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

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    IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    La disposizione viene estesa anche alle cooperative ed ai loro consorzi di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 227/2001, che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    ABROGAZIONEart. 11 bis – variazioni fiscali del valore della

    produzione netta

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti

    ABROGAZIONEart. 11 bis – variazioni fiscali del valore della

    produzione netta

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    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina

    ABROGAZIONEart. 11 bis – variazioni fiscali del valore della

    produzione netta

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    La base imponibile delle società e degli altri enti commerciali IRES, non esercenti attività finanziaria o assicurativa, èdeterminata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio, con esclusione delle seguenti voci:

    • costi per il personale (voce B.9)• svalutazione delle immobilizzazioni (B.10.c )• svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante (B.10.d)• accantonamenti per rischi (B.12)• altri accantonamenti (B.13)

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra indicate

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    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:● le spese per il personale dipendente e assimilato classificate

    in voci diverse da B.9● i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro

    autonomi non esercitate abitualmente● i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e

    continuativa

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    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:● i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente● gli utili spettanti agli associati in partecipazione di lavoro● la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto● le perdite sui crediti● l’imposta comunale sugli immobili

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    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione

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    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio èdiretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione

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    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    Sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da delle macroclassi A e B concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi

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    IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

    Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa

    Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – DEDUZIONI EXTRACONTABILI – QUADRO ECL’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino a periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 nel prospetto EC

    In corrispondenza di tale recupero si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto

    20082013

    6 QUOTECOSTANTI

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    IRAP – OPERAZIONI STRAORDINARIE

    I MAGGIORI VALORI iscritti in bilancio a seguito della realizzazione di operazioni straordinarie

    NON SONO RICONOSCIUTI AI

    FINI IRAP

    SONORICONOSCIUTI AI FINI IRAP (subito

    – cessione 4°successivo)

    affrancati medianteopzione per imposta

    sostitutiva art.176 TUIR

    FUSIONESCISSIONE

    CONFERIMENTO

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    IRAP – RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D.L.185/2008

    I MAGGIORI VALORI iscritti in bilancio in caso di rivalutazionedei beni immobili

    NON SONO RICONOSCIUTI AI

    FINI IRAP

    SONORICONOSCIUTI AI

    FINI IRAP(dal quinto esercizio

    successivo)

    affrancati medianteopzione per imposta

    sostitutiva D.L. 185/08

    D.L 185 del 2008

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    Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

    IRAP – RIDETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI

    • contributi per assicurazioni obbligatorie infortuni• scende da € 5.000 a € 4.600 e da € 10.000 a € 9.200, per i territori del

    Meridione, la deduzione forfetaria “cuneo fiscale”

    • contributi assistenziali e previdenziali “cuneo fiscale”

    • spese apprendisti, disabili, formazione lavoro, ricerca e sviluppo

    • scende da € 8.000-6.000-4.000-2.000 a € 7.350-5.500-3.700-1.850 la

    deduzione per le imprese a ridotta base imponibile (€

    180.999,91)

    • scende da € 2.000 a € 1.850 la deduzione per ogni lavoratore

    dipendente, fino a 5, per ridotto valore della produzione (€

    400.000)

    • deduzione per nuovi assunti con un massimo di € 20.000 per ciascuno