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Manovra “anti-crisi”Finanziaria 2009Prima applicazione delle novità della Finanziaria 2008
Ravenna, 27/2/2009
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Misure per la fiscalità di impresaRivalutazione facoltativa dei beni immobili pag. 1 Valutazione dei titoli dell’attivo circolante pag. 14Deducibilità degli interessi passivi pag. 17Nuove modalità di determinazione dell’irap pag. 30La nuova disciplina delle spese di rappresentanza pag. 42Le detrazioni per il risparmio energetico pag. 50
Novità in materia di accertamentoLa modifica alla disciplina del ravvedimento operoso pag. 53La definizione degli inviti al contraddittorio pag. 55Le novità in materia di accertamento con adesione pag. 57I controlli fiscali verso i soggetti di grandi dimensioni pag. 59
Novità relative al bilancio 2008La relazione sulla gestione pag. 60
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LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI
D.L. 185/2008
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RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008
Il decreto legge n. 185/2008 “decreto anti-crisi” introduce una disciplina facoltativa di rivalutazione che ha per oggetto i beni immobili
La rivalutazione può essere effettuata esclusivamente ai fini CIVILISTICI
oppure
La rivalutazione civilistica può avere anche un riconoscimento FISCALE
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TERMINI TEMPORALI
Nella generalità dei casi (esercizio coincidente con l’anno solare) gli immobili rivalutabili sono quelli esistenti nel bilancio al 31/12/2007 e
ancora presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2008
Per i soggetti con bilancio non coincidente con l’anno solare si tratta del bilancio successivo a
quello in corso al 31/12/2007 per il quale il termine approvazione scade dopo 29/11/2008
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SOGGETTI INTERESSATI
Sono ammessi alla rivalutazione: Società di capitali (spa, srl, sapa) Società cooperative Enti commerciali Società di persone (snc, sas) Imprenditori individuali ??? (rinvio dal comma 23)
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IMMOBILI RIVALUTABILI E CATEGORIE OMOGENEE
La rivalutazione può essere effettuata su tutti i beniimmobili
con esclusione degli immobili rappresentati da:
- AREE FABBRICABILI
- IMMOBILI MERCE
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IMMOBILI RIVALUTABILI E CATEGORIE OMOGENEE
La rivalutazione deve riguardare TUTTI gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea
A tal fine si distinguono due categorie:
- IMMOBILI AMMORTIZZABILI
- IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI
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IMMOBILI ammortizzabili
Fabbricati strumentali per natura (A10, B,C,D ed E)Fabbricati strumentali per destinazione (a prescindere dalla classificazione catastale sono utilizzati come beni strumentali)Fabbricati non strumentali*
•In base all’OIC16 gli immobili civili che non sono accessori all’attività di impresa possono essere:-Non ammortizzati
-Ammortizzati
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IMMOBILI non ammortizzabili
Aree non fabbricabili (es. terreni agricoli)Fabbricati non strumentali*
* In base all’OIC16 gli immobili civili che non sono accessori all’attività di impresa possono essere:-Non ammortizzati
-Ammortizzati
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DATA DI DETENZIONE
Immobili risultanti in bilancio al 31/12/2007 (anche in leasing se riscattato entro il 31 12 2007)
Immobili risultanti in bilancio al 31/12/2008
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CRITERIO DI RIVALUTAZIONE
Il maggiore valore attributo ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può in
nessun caso ECCEDERE
IL VALORE D’ USO IL VALORE DI MERCATO
VERIFICA DA EFFETTUARE AL 31/12/2008 AL NETTO DELI AMMORTAMENTI PRE RIVALUTAZIONE
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ASPETTI CONTABILI
METODI DI RIVALUTAZIONE:1) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO
AMMORTAMENTO
2) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO
3) RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO
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ASPETTI CONTABILI
1) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO:
IMMOBILE a DIV
a Fondo ammortamento
a Riserva di rivalutazione
a Debiti tributari (x imposta sost.) o
imposta differita
Attenzione al valore di sostituzione!!
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ASPETTI CONTABILI
2) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO:
IMMOBILE a DIV
a Riserva di rivalutazione
a Debiti tributari (x imposta sost.) o imposta differita
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ASPETTI CONTABILI
3) RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO:
FONDO AMM.TO a DIV
a Riserva di rivalutazione
a Debiti tributari (x imposta sost.) o
imposta differita
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ASPETTI CONTABILI – FISCALITA’ DIFFERITA - OIC 25
“Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessatodirettamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa.
Tali fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da:— rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di
specifiche leggi;(…)”
IMMOBILE a diversi
a Riserva di rivalutazione
a Imposte differite
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SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione CIVILISTICA consentirà di evidenziare inbilancio un più altro grado di patrimonializzazione mediante:- l’adeguamento dei valori dei beni immobili;- l’incremento di una riserva di patrimonio netto in misura pari
al saldo attivo di rivalutazione*
* Il saldo attivo di rivalutazione deve essere iscritto al netto della fiscalità differita
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ASPETTI CIVILISTICI DEL SALDO ATTIVO
E’ imputato in apposita riserva o per società diverse da cooperative a capitale sociale
E’ possibile distribuire la riserva (no coop)
In caso di riduzione del capitale sociale si applica il 2445 c.c. (no coop)
Utilizzo per copertuta perdite
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ASPETTI FISCALI
Il riconoscimento fiscale della rivalutazione è facoltativo e si ottiene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella seguente misura:
3% per gli IMMOBILI AMMORTIZZABILI
1,5% per gli IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI
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ASPETTI FISCALI - VERSAMENTO
Versamento dell’imposta sostitutiva
In UNICA soluzione entro il:
16/6/2009 In 3 rate annuali entro il:
-16/6/2009
-16/672010 (+ interessi 3%)
-16/6/2011 (+ interessi 6%)
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ASPETTI FISCALI DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Il saldo attivo di rivalutazione costituisce un riserva in sospensione di imposta.
E’ comunque possibile affrancare in tutto o in parte la riserva assoggettando la stessa mediante il versamento di un’
imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP
l’imposta sostitutiva è pari al 10% del saldo attivo ed è da versare con le stesse modalità prevista per l’imposta sulla rivalutazione
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ASPETTI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini IRES e IRAP a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione (2013)
Pertanto nei periodi di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012:
1)Variazione in aumento delle eventuali maggiori quote di ammortamento
2) Rimane invariato il plafond del 5% sulle spese di manutenzione e riparazione
Dal 2013:
1) Deducibilità dei maggiori ammortamenti
-2) Rilevanza del plafond del 5%
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ASPETTI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI
Il recupero degli ammortamenti non dedotti nel periodo di sospensione (2009 – 2012) avviene alla fine del periodo di ammortamento
Iscrizione di un eventuale credito per imposte anticipate
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ASPETTI FISCALI – NORMA ANTIELUSIVA
Il comma 21 precisa che nel caso di:1) Cessione2) Assegnazione ai soci3) Destinazioni a finalità diverse all’esercizio di impresa
Prima dell’inizio del sesto periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazione (2014) la plusvalenza o minusvalenza è calcolata sui valori ante rivalutazione
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ASPETTI FISCALI – RILEVANZA IRAP
Dal 2008 la base imponibile IRAP è determinata sulla base dei valori iscritti in bilancio
Nel caso di rivalutazione esclusivamente CIVILISTICA si pone il dubbio di dare o meno rilevanza IRAP agli ammortamenti per la quota parte attribuibile alla rivalutazione
Il tenore letterale della norma, contenuta nel comma 20, stabilisce che “il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto (..) ai fini IRAP con il versamento di un’ imposta sostitutiva (…)”
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ASPETTI FISCALI – RILEVANZA IRAP
In tal senso anche la circolare dell’AdE 57/2008 in riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale, stabilisce che il versamento dell’imposta sostitutiva è condizione necessaria per “ottenere il riconoscimento fiscale ai fini IRAP, dei nuovi valori”
Ne deriva indirettamente un’ ulteriore deroga ai principi generali di determinazione dell’IRAP
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VALUTAZIONE DI CONVENIENZA
SOCIETA’ DI CAPITALI DIVERSE DA COOPERATIVE
RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA:
-La rivalutazione è neutra da un punto di vista fiscale
-Da un punto di vista civilistico si in presenza di maggiori ammortamenti civilisticiche influenzano negativamente il risultato; nel contempo c’è un rafforzamento patrimoniale
RIVALUTAZIONE CIVILISTCA E FISCALI:
-Le società di capitali che presumono di avere redditi imponibili hanno assoluta convenienza da un punto di vista fiscale nell’effettuare la rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva
-Da un punto di vista civilistico valgono le considerazioni fatte al punto sopra
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VALUTAZIONE DI CONVENIENZASOCIETA’ DI CAPITALI COOPERATIVE
RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA:
-La rivalutazione ha un impatto negativo da un punto di vista fiscale a causa del meccanismo di tassazione delle coop
-Da un punto di vista civilistico si in presenza di maggiori ammortamenti civilisticiche influenzano negativamente il risultato; nel contempo c’è un rafforzamento patrimoniale
RIVALUTAZIONE CIVILISTCA E FISCALI:
-Le società di cooperative che presumono di avere redditi imponibili hanno assoluta convenienza da un punto di vista fiscale nell’effettuare la rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva (la convenienza è influenzata anche dal metodo contabile utilizzato)
-Da un punto di vista civilistico valgono le considerazioni fatte al punto sopra
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VALUTAZIONE TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
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VALUTAZIONE DEI TITOLI – ART. 15 C.13
“Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio (…) anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite durevoli di valore (…)”
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
L’OIC 20 e l’art. 2426 c.c. prevede per i titoli non immobilizzati che debbano essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
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VALUTAZIONE TITOLI
Il comma 13 dell’art. 15 del D.L. 185/2008 deroga alle disposizioni contenute nell’art. 2426. Per i titoli iscritti nell’attivo circolante è consentito di non procedere alla svalutazione se la perdita non è considerata di carattere “durevole”.
E’ ammessa la valutazione al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio chiuso al 31/12/2007 per i soggettiaventi l’esercizio coincidente con l’anno solare)
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SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono quelli che non adottano per la redazione del bilancio i principi contabili internazionali
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ESERCIZIO INTERESSATO
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta dell’esercizio chiuso al 31/12/2008
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare si tratta dell’esercizio in corso al 29/11/2008
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LIMITAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’
DI INTERESSI PASSIVI
ART. 96 TUIR
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
Vengono riscritte le previsioni che disciplinavano la deducibilità degli interessi passivi contenute nel TUIR negli art.:
98 – “Thin capitalization”
97 – “Pro-rata patrimoniale”
96 – “Pro-rata generale”
NUOVA REGOLA
DI CARATTERE
GENERALE
ART. 96 TUIR
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● incentivare la capitalizzazione delle imprese
● semplificare la determinazione della base imponibile
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIscopo della norma
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La nuova disciplina si applica a tutti i soggetti IRES esclusi:
● banche e altri soggetti finanziari, purché non siano holding industriali (società di assunzione partecipazioni in società esercenti attivitàdiversa da quella creditizia o finanziaria)
● imprese di assicurazione● società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi● società consortili costituite per l’esecuzione di lavori/commesse per
appalti pubblici● società di progetto● società per la realizzazione e l’esercizio di interporti● società con capitale sociale prevalentemente detenuto da enti
pubblici che costruiscono o gestiscono impianti di fornitura di acqua, energia, smaltimento e depurazione
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI ambito soggettivo
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ex art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir (interessi capitalizzati sui beni
strumentali materiali ed immateriali e sui beni immobili merce):
interessi attivi e proventi assimilati
30% del Risultato Operativo Lordo della gestione
caratteristica
eccedenza
100%deducibile
100% deducibile
deducibile nei periodi successivi
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Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli oneri assimilati, derivanti:
● da contratti di mutuo
● da contratti di locazione finanziaria
● dall’emissione di obbligazioni e titoli similari
● da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (definizione molto
ampia – interessi contabilizzati alla voce C17 C.E.)
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi passivi e assimilati
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Non influenzano il calcolo in quanto ne è stabilita l’assoluta indeducibilità (ovvero quota parte indeducibile) gli interessi relativi a:
● operazioni di finanziamento con società controllate/controllanti residenti in Paesi esteri per quota interessi in misura maggiore rispetto al valore normale
● operazioni con imprese domiciliate in territori black-list● prestito sociale di cooperative per la parte che eccede il limite massimo● obbligazioni e titoli similari per la parte che eccede il limite previsto dall’art.
3, comma 115, L. 549/95● immobili non strumentali per interessi di funzionamento (cfr norma di
interpretazione autentica in Finanziaria 2008) (concorrono a formare il reddito di impresa secondo le regole proprie del reddito fondiario)
● interessi di mora contabilizzati per competenza, ma deducibili per cassa● finanziamenti accesi per l’acquisizione dei veicoli a deducibilità limitata
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi - esclusioni
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Non influenzano il calcolo in quanto gli interessi passivi si assumono al netto di quelli:● capitalizzati
ad aumento del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa
ad aumento del costo degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, relativamente ai prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione
● impliciti derivanti da debiti di natura commerciale (anche se con contabilizzazione separata)
● derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (norma transitoria in Finanziaria 2008)
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi - esclusioni
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gli interessi impliciti desunti dal contratto di leasing da considerarsi ai fini del calcolo di deducibilità sono quelli desumibili dal contratto stesso
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi
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Oneri assimilati agli interessi passivi che in applicazione di corretti principi contabili vanno iscritti in C 17 del C.E. e non tra i servizi in B 7 del C.E.
Es:● commissioni di massimo scoperto● commissioni di mancato utilizzo di linee di credito● oneri vari relativi all’emissione di prestiti obbligazionari● fees connesse ai contratti di natura finanziaria
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoneri assimilati
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Assumono rilevanza gli interessi attivi e i proventi assimilati, derivanti:
● da contratti di mutuo
● da contratti di locazione finanziaria
● dall’emissione di obbligazioni e titoli similari
● da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (definizione molto
ampia – interessi contabilizzati alla voce C16 C.E.)
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi attivi e assimilati
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Tra gli interessi attivi si devono comprendere anche quelli:
●impliciti derivanti da crediti di natura commerciale anche se con contabilizzazione separata (problema del tasso)
●virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento (attualmente 2,5%) aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, per i soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, che vantano crediti nei confronti della stessa
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione proventi e assimilati
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● ? Interessi di mora
● ? Sconto cassa
● ? Cessione del credito - Factoring
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi passivi e attivi - riflessioni
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI Risultato Operativo Lordo
RISULTATO OPERATIVO LORDO -ROLuguale
Valore della produzione A1-A5
Costi della produzione B6-B14
meno
più
Ammortamenti (B10,a / B10,b)
più
Canoni di leasing beni strumentali
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdeterminazione
Interessi passivi e oneri assimilati
meno
Interessi attivi e proventi assimilati
RISULTATO INFERIORE A ZERO
INTERESSI PASSIVI INTERAMENTE
DEDUCIBILI
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdeterminazione
Interessi passivi e oneri assimilati
meno
Interessi attivi e proventi assimilati
SUPERIORE AL 30% DEL
ROL
RISULTATO SUPERIORE A ZERO
UGUALE O INFERIORE AL 30% DEL ROL
INTERESSI PASSIVI
INTERAMENTEDEDUCIBILI
ECCEDENZA RISPETTO AL 30% ROL, INDEDUCIBILE
NELL’ESERCIZIO SALVA LA POSSIBILITA’ DI RECUPERO NEGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI
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per il 2008 e 2009 (primo e secondo periodo di applicazione) il plafond di deducibilità degli interessi passivi viene incrementato rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIplafond di deducibilità - franchigia
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l’eccedenza indeducibile nell’esercizio preso a riferimento (eccedenza rispetto al 30% del ROL), potrà essere dedotta negli esercizio successivi, senza limiti di tempo, se e nei limiti in cui in tali esercizi l’eccedenza fra interessi passivi ed oneri assimilati ed interessi attivi e proventi assimilati, sia inferiore al 30% del ROL di competenza dei medesimi esercizi
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenza interessi indeducibile
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€ 10.000in anni
successivi€ 10.000€ 40.000deducibili anno + 1
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenza interessi indeducibile
interessi passivi eccedenti da anni precedenti€ 50.000
Anno + 1
interessi passivi € 20.000; interessi attivi € 30.000; 30% del ROL € 40.000
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la quota di ROL non utilizzata ai fini della deducibilità degli interessi passivi dell’esercizio, potrà essere portata ad incremento dei ROL dei successivi periodi di imposta
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenze di ROL
a partire dal 2010 (terzo periodo d’imposta successivo aquello in corso al 31/12/2007)
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interessi passivi € 20.000; interessi attivi € 30.000; 30% del ROL € 40.000
€ 10.000 ROLeccedente
€ 30.000deducibili anno anno + 1
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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenze di ROL
interessi passivi eccedenti da anni precedenti€ 30.000
Anno + 1
Anno + 2
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l’eventuale eccedenza di interessi indeducibili di un soggetto che rientra nel perimetro del consolidato può essere portata ad abbattimento del reddito complessivo del gruppo, se e nei limiti in cui le altre società partecipanti al consolidato abbiano un ROL capiente che non hanno integralmente sfruttato per la deduzione
le eccedenze riportabili a nuovo sono utilizzabili nel consolidato semprechè non siano generate anteriormente all’ingresso nel consolidato medesimo
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI consolidato
sarà necessario rivedere gli accordi di consolidamento al fine di regolamentare le modalità e i compensi eventuali (fiscalmente non rilevanti)
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eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili, riportabili per effetto della nuova previsione di cui all’art. 96, in caso di fusione o scissione, sono soggette ai limiti di riportabilità previsti per le perdite dall’art. 172, comma 7, del Tuir relativamente a tali operazioni straordinarie
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoperazioni di fusione - scissione
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Parametro di “operatività” in base all’ammontare dei ricavi e delle spese per prestazioni per lavoro dipendente, delle societàche partecipano all’operazione
Parametro “patrimoniale” in base all’ammontare dei patrimoni netti delle società che partecipano all’operazione
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoperazioni di fusione - scissione
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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009
in una situazione di forte indebitamento si determina presumibilmente un appesantimento della base imponibile ed un maggior carico impositivo
in una situazione di equilibrio finanziario presumibilmente non si determina alcun effetto negativo
qualora si dovesse prevedere una situazione finanziaria in evoluzione che consenta nel tempo il recupero della quota parte di interessi passivi resi indeducibili in un determinato esercizio dovrebbero essere stanziate le imposte anticipate
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIvalutazione
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) modifica l’art. 108, comma 2 TUIR
Deducibilità delle spese di rappresentanza: Se inerenti e congrue in base a decreto Anche in funzione della natura e della destinazione
delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa
Comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di beni con valore unitario non superiore a 50€
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Obiettivo: semplificazione e razionalizzazione –riconoscimento della funzione di promozione e consolidamento degli affari dell’impresa analoga a quella delle tradizionali forme di pubblicità e propaganda
Abolita la indeducibilità forfetaria di 1/3 delle spese sostenute
Decorrenza: spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
D.M. 19/11/2008 pubblicato su G.U. 15/1/2009: Identifica il concetto di spesa di rappresentanza
(INERENZA E CONGRUITA’) Elenca alcune fattispecie rientranti nella definizione Stabilisce il periodo di imputazione e i limiti di
deducibilità Fissa regole particolari per le nuove imprese Richiama ipotesi di spese integralmente deducibili a
determinate condizioni Stabilisce gli obblighi documentali dei contribuenti
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Sono INERENTI, sempreché effettivamente SOSTENUTE e DOCUMENTATE, le spese per erogazioni a titolo gratuito di BENI e SERVIZI, effettuate con FINALITA’ PROMOZIONALI o di PUBBLICHE RELAZIONI e il cui sostenimento risponda a CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, BENEFICI ECONOMICI per l’impresa ovvero sia COERENTE CONPRATICHE COMMERCIALI del settore
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
FINALITA’
OBIETTIVI
• PROMOZIONALI • PUBBLICHE RELAZIONI
•BENEFICI ECONOMICI•COERENZA CON USI EPRATICHE COMM.LI
DISTINGUIBILITA’ CON FATTISPECIE
CON FINALITA’ DIVERSESOPRATTUTTO IN
FUNZIONE DEIBENEFICIARI
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
In particolare;a) Viaggi turistici nei quali si svolgono attività promozionali
concrete e significativeb) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per
ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiosec) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per
inaugurazione nuove sedi, uffici o stabilimentid) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per mostre,
fiere e simili in cui sono esposti i beni dell’impresae) Ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente
compresi i contributi per convegni, seminari ed eventi se inerenti secondo quanto detto sopra
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Relazione illustrativa al DM: la lettera e) costituisce fattispecie residuale… accoglie ogni altra erogazione gratuita di beni e
servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate
che cmq si qualifichi funzionalmente idonea anche potenzialmente ad assicurare benefici in termini promozionali o relazionali (es. instaurare o mantenere rapporti con amministrazioni statali, enti locali, ass.ni di categoria, sindacali, ecc.)
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Se inerenti, si deducono NEL PERIODO DI IMPOSTA DI SOSTENIMENTO entro determinate percentuali (CONGRUITA’), sull’ammontare dei RICAVI E PROVENTI della gestione CARATTERISTICA risultanti dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa allo stesso periodo, pari a:
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parte eccedente € 50.000.0000,1
parte eccedente € 10.000.000, fino a € 50.000.000
0,5
€ 10.000.0001,3
RICAVI E ALTRI PROVENTI FINO A:%
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE:Non concorrono alla determinazione
dell’importo deducibile le spese relative a BENI distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50€, deducibili per intero (art. 108, c.2, terzo periodo, TUIR)
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IMPRESE NEO-COSTITUITE:Le spese sostenute nei periodi antecedenti a
quello di produzione dei ricavi possono essere rinviate al periodo in cui vi sono i primi ricavi e a quello successivo se in tali periodi le spese sostenute siano inferiori a quelle deducibili
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
NON SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti,
anche potenziali, per mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni dell’impresa
Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, per visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa
ATTN: tenuta di apposita documentazione dalla quale risultino anche generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione e natura dei costi sostenuti
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE DI RAPPRESENTANZA E IVA
Spese di rappresentanzadefinite nel decreto
Spese che non rientranofra le fattispecie previste
Beni distribuiti gratuitamen-te – omaggi – di valore
unitario < 25,82€
IVA indetraibileArt. 19-bis 2/633
IVA detraibile, salvolimitazioni di cui all’art.
19/633
IVA detraibile
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE DI RISTORAZIONE/ALBERGHIERE Per le spese alberghiere e di ristorazione che si
configurano come spese di rappresentanza è applicabile il limite di deducibilità del 75% introdotto dal DL 112/2008 con decorrenza esercizio 2009 (circolare 53/E/2008)
In quale ordine applico i due limiti (75% e coefficienti di congruità da DM 19.11.2008)
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE DI RISTORAZIONE/ALBERGHIERE
700+325Variazione in aumento975Limite di deducibilità 75% (1.300*75%)1.300Cfr con limite da D.M.
SOLUZIONE B500+200Variazione in aumento1.300Cfr con limite da D.M.1.500Limite di deducibilità 75% (2000*75%)
SOLUZIONE A1.300limite da D.M. (1,3%)2.000Spese di rappresentanza (solo vitto e alloggio)100.000Ricavi e proventi
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DETRAZIONE PERRISPARMIO ENERGETICO
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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
L. FINANZIARIA 2007, ART.1, C. DA 344 A 347
DETRAZIONE DA IRES E IRPEF PARI AL 55% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
SOSTENUTE NEL 2007 ENTRO DET. LIMITI DI SPESA DA RIPARTIRE IN 3 RATE ANNUALI
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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
L. FINANZIARIA 2008, ART.1, C. 20
PROROGA PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.2010
ESONERO DA CERTIFICAZIONE PER SOSTITUZIONE FINESTRE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
POSSIBILITA’ DI RIPARTIRE LA SPESE DA 3 A 10 RATE
ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALLE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NON A CONDENSAZIONE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.09
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PROROGA LA DETRAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2011
INTRODUCE LIMITI QUANTITATIVI ALLE RISORSE STANZIATE DALLO STATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE
RIPARTIZIONE IN 5 RATE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 2009
314,8 MIL. DI €2011185,9 MIL. DI €201082,7 MIL. DI €2009PER INTERO2008
DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
L. FINANZIARIA 2008, ART.1, C. 20
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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6
LA DETRAZIONE VIENE RICONOSCIUTA SULLA BASE DELLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DI APPOSITA ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DA TRASMETTERSI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO
LE ISTANZE VENGONO ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO
ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO L’AGENZIA COMUNICA IN VIA TELEMATICA L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
VALE IL SILENZIO-DISSENSO NO ISTANZA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2008
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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6
€ 30.000 (55% DI € 54.545,45)SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
€ 60.000 (55% DI € 109.090,90)INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
€ 60.000 (55% DI € 109.090,90)INVOLUCRI EDIFICI (PARETI, PAVIMENTI, FINESTRE, ECC.)
€ 100.000(55% DI € 181.818,18)RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
DETRAZIONE MASSIMATIPO DI INTERVENTO
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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6
A FINE LAVORISCHEDA INFORMATIVA
ENTRO 90 GG DA FINE LAVORITRASMISSIONE TELEMATICA ALL’ENEA
NON NEC. PER TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
A FINE LAVORIATTESTATO DI CERTIFICAZ. O QUALIFICAZIONE ENERGETICA
A FINE LAVORIASSEVERAZIONE DA TECNICO ABILITATO
EMISSIONE FT.INDICAZIONE IN FT DEL COSTO DELLA MANODOPERA
TEMPISTICAADEMPIMENTI
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
DECRETO ANTI-CRISI, ART.16, C.5
RIDUZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 13,D.LGS. 472/1997
DAL 29.11.2008 (CONVERSIONE SENZA MODIFICHE)
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
DECRETO ANTI-CRISI, ART.16, C.5
1/12 DEL MINIMO
1/8 DEL MINIMOOMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 90 GG DALLA SCADENZA
1/10 DEL MINIMO (3%)
1/5 DEL MINIMO (6%)
OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO OLTRE 30 GG. MA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE O ENTRO 1 ANNO
1/12 DEL MINIMO (2,5%)
1/8 DEL MINIMO (3,75%)
OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO ENTRO 30 GG.
ORAPRIMAREGOLARIZZAZIONE
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
CODICI TRIBUTO
1990INT. RAVV. IRES8918IRES
1993INT. RAVV. IRAP8907IRAP
INT. RAVV. IVAINTERESSI
8906SOST. D’IMPOSTA
19918904IVASANZIONI
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DEFINIZIONE DEGLIINVITI AL CONTRADDITORIO
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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO
IMPOSTE DIRETTE E IVA
Facoltà di aderire ai contenuti dell’invitoComunicazione di adesione + versamento
delle somme entro il 15° gg. antecedente alla data stabilita per la comparizione
Sanzioni ridotte a 1/8 del minimoEv. rateizzazione senza garanzie
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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO
IMPOSTE DIRETTE E IVA
Non si applica se gli inviti sono preceduti da p.v.c. per i quali vi è la possibilità di aderire (art. 5-bis)
contenuto dell’invito: periodi suscettibili di accertamento, giorno e luogo di convocazione, maggiori imposte + sanzioni +interessi, motivi delle contestazioni
Inviti emessi a decorrere da 1.1.2009
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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Facoltà di aderire ai contenuti dell’invitoComunicazione di adesione + versamento delle
somme entro il 15° gg. antecedente alla data stabilita per la comparizione
Sanzioni ridotte a 1/8 del minimo Ev. rateizzazione senza garanzie Inviti emessi a decorrere da 29.1.2009
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ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO
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ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO
DEFINIZIONEINTEGRALEDEI P.V.C.
DEFINIZIONEINVITI A
COMPARIRE
INSTAURAZIONEDEL
CONTRADDITORIO
ART- 5-BIS ART. 5, C.1BIS, 1TER1 QUATER
D.LGS. 218/1997
SANZIONI A 1/8 SANZIONI A 1/8 SANZIONI A 1/4
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ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO
ADESIONE ALL’AVVISO DI
ACCERTAMENTO
ADESIONE ALL’AVVISO DI
ACCERTAMENTO
ARTT. 1 E SS. ARTT. 1 E SS.
D.LGS. 218/1997
SANZIONI A 1/4 SANZIONI A 1/8
SE N
ON
PREC
EDU
TO D
A IN
VITO
A CO
MPAR
IRE
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CONTROLLI FISCALI VERSOSOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI
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CONTROLLI VS. SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI
DECRETO ANTI-CRISI, ART.27, C.9-15
RIGUARDA IL CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA
CONTROLLO ANNUALE SECONDO CRITERI DI SELEZIONE
VOLUME D’AFFARI O RICAVI NON INFERIORI A € 300 MILIONI (2009) - € 100 MILIONI (2011)
SELEZIONE IN BASE AD ANALISI DEL RISCHIO: SETTORE IMPRESA SOCI PARTECIPATE PRECEDENTI FISCALI
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CONTROLLI VS. SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI
DECRETO ANTI-CRISI, ART.27, C.9-15
CONTROLLO SULLA APPLICAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO
UFFICIO COMPETENTE: DA 1.1.2009 DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER
STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ATTI INTRODUTTIVI DEL CONTENZIOSO LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ DAL 2006 CONTROLLO FORMALE ANNUALITA’ DAL 2006 CONTROLLO SOSTANZIALE ANNUALITA’ DAL 2006 RECUPERO DI CREDITI NON SPETTANTI
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 Direttiva 2003/51/CE Applicazione ai bilanci relativi agli esercizi
aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (12 aprile 2007)
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
Art. 2428 C.C. - PREVIGENTEIl bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
Art. 2428 C.C. -ATTUALMENTE VIGENTEIl bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e delrisultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
L’analisi deve essere:
ESAURIENTE
EQUILIBRATA
FEDELE Rif. clausole generali del bilancio – art. 2423, c.2
Descrizione dettagliata di tutti gli aspetti realmente rilevanti della gestione
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
La situazione della società riguarda:
ASPETTOFINANZIARIO
ASPETTOPATRIMONIALE
ASPETTOECONOMICO
LIQUIDITA’ SOLIDITA’ ECONOMICITA’-REDDITIVITA’
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
L’andamento del risultato della gestione, inteso come:
RETROSPETTIVO PROSPETTICO COMPARATIVO
EVOLUZIONE DEI FATTIDELLA GESTIONE
PASSATA
PREVISIONE DEIPROBABILI RISULTATI
DELLA GESTIONEA MEDIO TERMINE
CONFRONTO DEIRISULTATI CON QUELLI
DEI PRINCIPALICOMPETITORS
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
La descrizione dei rischi e delle incertezze riguarda:
INTERNI ESTERNI
• EFFICACIA/EFFICIENZADEI PROCESSI
• DELEGHE• RISORSE UMANE• SICUREZZA• ECC…
•MERCATO•MODIFICHE LEGISLATIVE•CONTESTO POLITICO-SOCIALE• ECC…
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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE
Indicatori:
DI RISULTATOFINANZIARI
DI RISULTATONON
FINANZIARI
INFO. SUAMBIENTE –PERSONALE
• ROE, ROI, ROS, EBIT• INDICI DI INDEBITAMENTO• ROTAZIONE DEL MAGAZZINO• ECC…
• POSIZIONAMENTO SULMERCATO
• RAPPORTI CON LA CLIENTELA
• CARATTERISTICHE DELPROCESSO PRODUTTIVO
• ECC…
•ADEGUAMENTO DEGLIIMPIANTI
• IMPATTO DEI PROCESSIPRODUTTIVI SUL TERRITORIO• TURNOVER• FORMAZIONE• ECC…
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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009
IRAP – NOVITA’ IN SINTESI
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE
RIDUZIONE ALIQUOTA BASE
SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
RIDETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI PER LE IMPRESE
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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009
IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE
L’IRAP assume la natura di tributo proprio della regione e verrà istituita con Legge Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano dal 1° gennaio 2009
L’IRAP resta comunque un’imposta indeducibile dalle imposte statali
Le regioni non potranno modificare le basi imponibili ma, nei limiti delle leggi statali, potranno variare:• aliquota• detrazioni• deduzioni• introdurre speciali agevolazioni
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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009
IRAP – DEDUZIONE
art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. «decreto anti-crisi»)
con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, riconoscimento di
una deduzione dal reddito pari al 10% dell’Irap relativa a
ciascun anno d’imposta, forfetariamente riferibile al costo del
lavoro e agli interessi passivi (cioè, ai fattori di produzione
tipicamente «tassati» ai fini Irap)
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IRAP – DEDUZIONEart. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. «decreto anti-crisi»)
deduzione della quota IRAP cd. «per cassa» (art. 99, co. 1,
Tuir), cioè nel corso del periodo d’imposta in cui si procede al
suo pagamento definitivo (versamento del saldo del tributo)
in unico 2009 sarà dedotto il 10% di quanto pagato in sede di
saldo per l’anno 2007 e di primo e secondo acconto per l’anno
2008
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IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE
LA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP
● non è più presentata in forma unificata
●deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo
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IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE
LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE
sarà approvato un regolamento regionale per la liquidazione, accertamento e riscossione dell’irap
fino ad allora si continuerà nelle forme e nel modo attuale
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IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
le aliquote IRAP vigenti alla data del 1 gennaio 2008, qualora variate dalle Regioni, sono riparametrate, sulla base di un coefficiente pari a 0,9176
ALIQUOTA ORDINARIA
4,25% 3,90%
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IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA
ANCHE PER IL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 1 GENNAIO 2008
ALIQUOTA SETTORE AGRICOLO
1,90%
La legge Finanziaria per il 2009 ha introdotto a regime l’aliquota IRAP nella misura dell’1,9%
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IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
La disposizione viene estesa anche alle cooperative ed ai loro consorzi di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 227/2001, che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
ABROGAZIONEart. 11 bis – variazioni fiscali del valore della
produzione netta
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti
ABROGAZIONEart. 11 bis – variazioni fiscali del valore della
produzione netta
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina
ABROGAZIONEart. 11 bis – variazioni fiscali del valore della
produzione netta
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
La base imponibile delle società e degli altri enti commerciali IRES, non esercenti attività finanziaria o assicurativa, èdeterminata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio, con esclusione delle seguenti voci:
• costi per il personale (voce B.9)• svalutazione delle immobilizzazioni (B.10.c )• svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante (B.10.d)• accantonamenti per rischi (B.12)• altri accantonamenti (B.13)
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra indicate
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:● le spese per il personale dipendente e assimilato classificate
in voci diverse da B.9● i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro
autonomi non esercitate abitualmente● i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:● i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente● gli utili spettanti agli associati in partecipazione di lavoro● la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto● le perdite sui crediti● l’imposta comunale sugli immobili
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio èdiretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
Sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da delle macroclassi A e B concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi
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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa
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IRAP – DEDUZIONI EXTRACONTABILI – QUADRO ECL’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino a periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 nel prospetto EC
In corrispondenza di tale recupero si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto
20082013
6 QUOTECOSTANTI
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IRAP – OPERAZIONI STRAORDINARIE
I MAGGIORI VALORI iscritti in bilancio a seguito della realizzazione di operazioni straordinarie
NON SONO RICONOSCIUTI AI
FINI IRAP
SONORICONOSCIUTI AI FINI IRAP (subito
– cessione 4°successivo)
affrancati medianteopzione per imposta
sostitutiva art.176 TUIR
FUSIONESCISSIONE
CONFERIMENTO
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IRAP – RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D.L.185/2008
I MAGGIORI VALORI iscritti in bilancio in caso di rivalutazionedei beni immobili
NON SONO RICONOSCIUTI AI
FINI IRAP
SONORICONOSCIUTI AI
FINI IRAP(dal quinto esercizio
successivo)
affrancati medianteopzione per imposta
sostitutiva D.L. 185/08
D.L 185 del 2008
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IRAP – RIDETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI
• contributi per assicurazioni obbligatorie infortuni• scende da € 5.000 a € 4.600 e da € 10.000 a € 9.200, per i territori del
Meridione, la deduzione forfetaria “cuneo fiscale”
• contributi assistenziali e previdenziali “cuneo fiscale”
• spese apprendisti, disabili, formazione lavoro, ricerca e sviluppo
• scende da € 8.000-6.000-4.000-2.000 a € 7.350-5.500-3.700-1.850 la
deduzione per le imprese a ridotta base imponibile (€
180.999,91)
• scende da € 2.000 a € 1.850 la deduzione per ogni lavoratore
dipendente, fino a 5, per ridotto valore della produzione (€
400.000)
• deduzione per nuovi assunti con un massimo di € 20.000 per ciascuno