SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo...

100
N. 281 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006 Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friu ˆl Vignesie Julie/Dez ˘ela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Transcript of SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo...

Page 1: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

N. 281

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia/Regjon

Friul Vignesie Julie/Dezela Furlanija Julijska Krajina/Region

Friaul Julisch Venetien

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Page 2: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 2 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Preambolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52

Page 3: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 3 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 4: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 4 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 5: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 5 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 6: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 6 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 7: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 7 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 8: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 8 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 9: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 9 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 10: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 10 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 11: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 11 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 12: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 12 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 13: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 13 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 14: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 14 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 15: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 15 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 16: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 16 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 17: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 17 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 18: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 18 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 19: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 19 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 20: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 20 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 21: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 21 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 22: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 22 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 23: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 23 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 24: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 24 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 25: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 25 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 26: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 26 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 27: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 27 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 28: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 28 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 29: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 29 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 30: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 30 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 31: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 31 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 32: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 32 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 33: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 33 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 34: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 34 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 35: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 35 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 36: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 36 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 37: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 37 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 38: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 38 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 39: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 39 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 40: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 40 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 41: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 41 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 42: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 42 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 43: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 43 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 44: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 44 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 45: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 45 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 46: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 46 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 47: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 47 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 48: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 48 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 49: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 49 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 50: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 50 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 51: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 51 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREAMBOLO

Il Friuli Venezia Giulia,

MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indica-rono nell’unione di popoli e territori diversi il suo particolare cammino;

FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l’au-tonomia speciale concessa, gli ha consentito di superare l’emarginazionesociale, le grandi migrazioni e gli eventi sismici;

AFFERMA la propria identita e il solenne impegno a valorizzare lediverse culture e lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculia-rita e ricchezza;

DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spa-zio aperto all’Europa di oggi e di domani e passaggio verso l’area medi-terranea, riafferma la volonta di perseguire, in armonia con i princıpi dellaCostituzione europea e della Costituzione della Repubblica italiana, il dia-logo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni contermini, con le co-munita di corregionali all’estero e con le minoranze presenti in Regione,nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;

ADEGUA, all’indomani di una tappa storica nell’irreversibile per-corso di unificazione europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale,il proprio assetto istituzionale alle mutate condizioni sociali, politiche edeconomiche nazionali e internazionali, al termine di un ampio coinvolgi-mento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunita regionale.

Page 52: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 52 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1.

(Il Friuli Venezia Giulia)

1. Il Friuli Venezia Giulia – Friul VignesieJulie – Furlanija Julijska Krajina – Friaul Ju-lisch Venetien e Regione autonoma, retta daStatuto speciale, nell’unita e indivisibilitadella Repubblica italiana e nell’ambito del-l’Unione europea; esercita i propri poteri efunzioni secondo i princıpi fissati dalla Co-stituzione, dal presente Statuto e nel rispettodell’ordinamento comunitario.

2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai prin-cıpi di sussidiarieta istituzionale e sociale ed eordinato in Comuni, Province e Regione auto-noma quali espressione del suo policentrismo.

3. E compito dei Comuni, delle Province edella Regione autonoma perseguire la coe-sione politica, sociale, economica e territo-riale del Friuli Venezia Giulia, rispettandoe valorizzando le peculiarita storiche, cultu-rali e linguistiche proprie del Friuli, dellaVenezia Giulia e comunque di tutti i territoricompresi nelle province di Gorizia, Porde-none, Trieste e Udine.

Art. 2.

(Territorio regionale)

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende iterritori delle province di Gorizia, Porde-none, Trieste e Udine.

2. I confini della Regione possono esseremodificati ai sensi dell’articolo 132, secondocomma, della Costituzione.

Page 53: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 53 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La Regione ha per capoluogo la citta diTrieste.

4. La legge regionale, approvata previa in-tesa con il Consiglio delle autonomie locali,espressa nelle forme e con gli effetti previstidalla legge regionale statutaria, disciplinaforme particolari di autonomia amministra-tiva e di coordinamento per gli enti localiterritoriali.

Art. 3.

(Bandiera, stemma e gonfalone)

1. Ferme restando le disposizioni sull’usodella bandiera nazionale, la Regione ha unapropria bandiera, un gonfalone e unostemma, approvati con decreto del Presidentedella Regione, su conforme deliberazionedell’Assemblea legislativa regionale.

2. La Regione, con propria legge, puo al-tresı disciplinare l’uso pubblico delle ban-diere tradizionali dei gruppi linguistici storicidel Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4.

(Parita, pluralismo, pace, accoglienzae integrazione)

1. E compito della Regione, delle Provincee dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di or-dine economico e sociale che impedisca ilpieno sviluppo della persona e l’eguaglianzanel godimento dei diritti.

2. Il Friuli Venezia Giulia promuove il di-ritto alle pari opportunita fra uomo e donnain ogni campo della vita sociale, economicae politica e in particolare nell’accesso, a tuttii livelli, alle cariche elettive e di nominapubblica.

Page 54: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 54 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendol’obiettivo della pari rappresentanza dei ge-neri, promuove l’iniziativa di proprie leggi,volte a garantire condizioni di miglior equili-brio tra uomo e donna e informate ai princıpie alle disposizioni della normativa statale ecomunitaria piu favorevoli in materia.

4. Il Friuli Venezia Giulia persegue unapolitica di pace e di dialogo con tutti i po-poli; promuove la cooperazione internazio-nale; ripudia la guerra come strumento di of-fesa alla liberta degli altri popoli e comemezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoriadelle armi di distruzione di massa.

5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propriaazione ai princıpi di accoglienza e di integra-zione degli stranieri regolarmente soggior-nanti che risiedono nel suo territorio.

Art. 5.

(Minoranze, lingue regionali o minoritarie

e corregionali all’estero)

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la di-versita linguistica come patrimonio comunedi tutti i suoi cittadini.

2. La Regione riconosce e tutela con pro-pri atti i diritti di quanti appartengono allaminoranza nazionale slovena e promuove al-tresı la lingua friulana, la lingua slovena e lalingua tedesca.

3. La Regione provvede con specifichenorme a promuovere l’uso delle lingue dicui al comma 2 nei vari contesti sociali e avalorizzare le culture delle minoranze stori-che.

4. La Regione promuove iniziative a fa-vore degli italiani residenti nelle Repubbli-che di Slovenia e Croazia; puo estendereloro i benefici previsti dalla propria legisla-zione nel rispetto degli accordi internazio-nali.

5. La Regione riconosce i corregionali al-l’estero quale componente fondamentale del

Page 55: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 55 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Friuli Venezia Giulia, promuove iniziativevolte al mantenimento e allo sviluppo dei le-gami culturali, sociali ed economici con laterra d’origine, favorisce la loro partecipa-zione attiva alla vita della comunita regio-nale e agevola il loro eventuale rientro. Atal fine la legge regionale istituisce e disci-plina un organo di rappresentanza dei corre-gionali all’estero.

Art. 6.

(Tutela delle tradizioni storiche e culturali)

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tu-tela il patrimonio storico e culturale delle co-munita presenti nel territorio regionale, ivicomprese quelle di origine istriana, fiumanae dalmata.

Art. 7.

(Tutela e valorizzazione della montagna)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valo-rizza il territorio montano quale patrimoniodella comunita regionale, perseguendo e so-stenendo, in particolare, lo sviluppo econo-mico e sociale di tali aree.

Art. 8.

(Tutela dell’ambiente e della natura)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l’am-biente quale bene comune, preserva la biodi-versita e persegue il miglioramento del patri-monio naturale e ambientale anche a favoredelle generazioni future.

2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizzal’elevata naturalita dell’ambiente montano.

3. Il Friuli Venezia Giulia promuove lacultura del rispetto per gli animali.

Page 56: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 56 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

(Diritti e universalita delle garanzie sociali)

1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tuttiil diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro,alla dignita del lavoratore e alla protezionesociale.

2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l’infanziae promuove la crescita e la partecipazione at-tiva nella societa degli adolescenti e dellegiovani generazioni.

3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il ca-rattere universalistico delle garanzie sociali,condizioni di effettiva vita indipendente ecittadinanza attiva indipendentemente da di-sabilita, sesso, eta, religione e orientamentosessuale.

Art. 10.

(Sussidiarieta sociale)

1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e as-sicura, sulla base del principio di sussidia-rieta, anche attraverso misure tributarie e fi-scali, l’autonoma iniziativa delle persone,delle famiglie e delle formazioni sociali perlo svolgimento di attivita di interesse gene-rale. A tal fine, in particolare, incentiva l’as-sociazionismo e favorisce la diffusione delvolontariato.

Art. 11.

(Sussidiarieta istituzionale)

1. La Regione impronta la sua attivita aiprincıpi costituzionali di sussidiarieta, diffe-renziazione e adeguatezza; promuove l’inte-grazione tra i livelli istituzionali, sulla basedei princıpi di leale collaborazione e di re-sponsabilita.

Page 57: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 57 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

(Autonomie funzionali)

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza leautonomie funzionali e ne favorisce l’attivitae la collaborazione con le autonomie locali.

Art. 13.

(Informazione e partecipazione)

1. La Regione promuove il pluralismo, an-che linguistico, dell’informazione e della co-municazione e la piu ampia diffusione delleinformazioni; riconosce e favorisce il dirittoall’informazione sull’attivita legislativa eamministrativa.

2. La Regione valorizza le associazioni ele organizzazioni che rappresentano interessicollettivi e ne favorisce il ruolo anche me-diante appropriate forme di consultazione,rappresentanza, concertazione e negozia-zione.

3. Qualunque soggetto a cui possa derivareun pregiudizio da un atto regionale, ha fa-colta di intervenire nel procedimento di for-mazione dello stesso, secondo le modalitastabilite dalle leggi regionali.

4. La Regione riconosce e garantisce atutti coloro che risiedono in un Comune delterritorio regionale i diritti di partecipazionecontemplati dallo Statuto e dalle leggi regio-nali.

Art. 14.

(Istituti di garanzia)

1. La Regione persegue obiettivi di buonaamministrazione, di pari opportunita e di nondiscriminazione, di informazione, nonche ditutela dei diritti dei minori, anche attraversol’istituzione di organismi di garanzia, disci-plinati dalla legge regionale.

Page 58: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 58 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO III

RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEAED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

Capo I

RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 15.

(Relazioni con l’Unione europea)

1. La Regione partecipa alla formazionedegli atti comunitari che riguardano materiein cui ha competenza legislativa ovvero cheinteressano specificamente il suo territorio,secondo le modalita stabilite con decreti legi-slativi di attuazione dello Statuto. La leggeregionale statutaria disciplina le relative pro-cedure.

2. Il Presidente della Regione partecipa alConsiglio dei ministri dell’Unione europeacol rango di Ministro abilitato a rappresen-tare lo Stato e prende parte alle riunionidel Consiglio dei ministri della Repubblicaquando si decide la posizione dell’Italia inrelazione ad argomenti che abbiano un’inci-denza diretta e rilevante sul territorio regio-nale.

3. La Regione e rappresentata nelle riu-nioni degli organismi dell’Unione europeaquando si trattano argomenti che abbiano in-cidenza specifica, diretta e rilevante sul terri-torio e sull’economia regionale; se l’argo-mento trattato ha ricaduta esclusivamentesulla Regione, la rappresentanza italiana eintegrata da un membro dell’esecutivo regio-nale che ne assume la guida.

Art. 16.

(Attuazione degli obblighi comunitari)

1. La Regione provvede all’attuazione de-gli atti dell’Unione europea nelle materie

Page 59: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 59 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle quali ha competenza, secondo le moda-lita stabilite con decreti legislativi di attua-zione dello Statuto. La legge regionale statu-taria disciplina le relative procedure.

Art. 17.

(Ricorsi)

1. La Regione, nelle materie di propriacompetenza e con le procedure stabilite daidecreti legislativi di attuazione dello Statutoe dalla legge regionale statutaria, richiedeallo Stato:

a) di presentare ricorso dinanzi allaCorte di Giustizia delle Comunita europeeavverso gli atti normativi comunitari ritenutiillegittimi;

b) di presentare ricorso dinanzi al Tri-bunale di primo grado delle Comunita euro-pee avverso gli atti comunitari che la riguar-dano individualmente e direttamente;

c) di impugnare le sentenze e le ordi-nanze del Tribunale di primo grado davantialla Corte di Giustizia delle Comunitaeuropee.

Capo II

POTERE ESTERO

Art. 18.

(Attivita internazionale)

1. La Regione puo concludere accordi conStati nelle materie in cui ha competenza legi-slativa, secondo le modalita e con i limitistabiliti dai decreti legislativi di attuazionedello Statuto.

2. La Regione partecipa alla formazionedegli accordi internazionali di interesse re-gionale e provvede all’attuazione e all’esecu-zione degli stessi nelle materie di propriacompetenza, secondo le modalita e con i li-miti stabiliti dai decreti legislativi di attua-zione dello Statuto.

Page 60: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 60 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La Regione puo svolgere attivita di ri-lievo internazionale e promozionali all’e-stero, nonche concludere intese con enti ter-ritoriali interni ad altro Stato nelle materie incui ha competenza legislativa dandone sem-plice comunicazione preventiva allo Stato.

4. La legge regionale statutaria disciplinale procedure per l’attuazione del presente ar-ticolo.

Art. 19.

(Cooperazione transfrontaliera,

transnazionale e internazionale)

1. La Regione, nel rispetto della normativainternazionale e dell’Unione europea, pro-muove la costituzione di organismi ed entidi rilievo internazionale finalizzati al miglio-ramento delle relazioni e degli scambi cultu-rali ed economici con gli Stati e con le col-lettivita o autorita territoriali interne ad altroStato prossimi al suo territorio.

2. La Regione promuove, coadiuva e so-stiene le iniziative di cooperazione transfron-taliera, transnazionale e internazionale deglienti locali e delle espressioni della comunitalocale con le collettivita o autorita territorialiinterne ad altri Stati.

TITOLO IV

AUTONOMIE LOCALI

Capo I

ORDINAMENTODELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 20.

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni e le Province sono enti auto-nomi dotati di propri statuti che disciplinanole attribuzioni dei propri organi, il funziona-

Page 61: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 61 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento e le forme di garanzia dei cittadini,nel rispetto della Costituzione, del presenteStatuto e delle leggi regionali di cui alcomma 2.

2. La legge regionale, approvata previa in-tesa con il Consiglio delle autonomie locali,espressa nelle forme e con gli effetti previstidalla legge regionale statutaria, disciplina leelezioni degli organi degli enti locali e dettaprincıpi fondamentali comuni in materia diordinamento delle autonomie locali.

3. La legge regionale di cui al comma 2assicura i diritti di partecipazione alla vitadegli enti locali a coloro che risiedono stabil-mente e legalmente nel territorio regionale.

4. I Comuni e le Province hanno potesta diemanare regolamenti per la disciplina del-l’organizzazione e dello svolgimento dellefunzioni di competenza, secondo i princıpistabiliti dalla legge regionale di cui alcomma 2.

5. I regolamenti emanati ai sensi delcomma 4 sostituiscono la disciplina organiz-zativa e procedurale eventualmente dettatadallo Stato o dalla Regione con legge o rego-lamento.

6. I regolamenti di cui al comma 4 devonorispettare i limiti e le prescrizioni espressa-mente posti dalla legge, nonche quelli rivoltialla tutela di interessi dei soggetti privati o diinteressi pubblici la cui tutela e affidata aenti diversi da quello che emana il regola-mento.

Art. 21.

(Istituzione, modifica degli enti locali

e forme di collaborazione)

1. Con legge regionale possono essere mo-dificate le circoscrizioni e la denominazionedei Comuni e delle Province e possono es-sere fusi due o piu Comuni.

Page 62: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 62 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L’istituzione di un nuovo Comune o di

una nuova Provincia puo essere disposta con

legge regionale.

3. Con legge regionale puo essere istituita

la Citta metropolitana che succede, nei rap-

porti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e,

relativamente al territorio interessato, alla

Provincia, dei quali assume competenze e

funzioni.

4. La legge regionale statutaria disciplina

le modalita e le procedure per l’attuazione

di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, preve-

dendo in ogni caso la consultazione delle po-

polazioni interessate.

5. Con legge regionale possono essere isti-

tuite e disciplinate le Comunita montane per

le finalita di cui all’articolo 7.

6. La Regione favorisce ogni forma di ag-

gregazione tra Comuni e tra Province per l’e-

sercizio in comune delle loro funzioni e pro-

muove le forme associative tra i Comuni mi-

nori.

Capo II

FUNZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 22.

(Funzioni degli enti locali)

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni

amministrative che riguardano i servizi alla

persona, lo sviluppo economico e sociale, il

governo del territorio comunale e quelle a

essi conferite dalla legge regionale di cui al-

l’articolo 23 e dalla legge dello Stato, se-

condo i princıpi di sussidiarieta, adeguatezza

e differenziazione.

Page 63: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 63 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le Province esercitano le funzioni am-ministrative conferite dalla legge regionaledi cui all’articolo 23 e dalla legge delloStato.

3. Le Comunita montane esercitano le fun-zioni amministrative conferite dalla legge re-gionale di cui all’articolo 23.

4. Le Citta metropolitane esercitano lefunzioni conferite dalla legge regionale dicui all’articolo 23 e dalla legge dello Stato.

Art. 23.

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. La Regione conferisce le funzioni aiComuni, alle Province, alle Comunita mon-tane e alle Citta metropolitane con legge re-gionale approvata previa intesa con il Consi-glio delle autonomie locali espressa nelleforme e con gli effetti previsti dalla legge re-gionale statutaria.

Art. 24.

(Potere sostitutivo della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivosugli enti locali nei casi in cui vi sia un’ac-certata e persistente inattivita nell’esercizioobbligatorio di funzioni conferite e cio sia le-sivo di rilevanti interessi del sistema regio-nale.

2. La legge regionale, approvata previa in-tesa con il Consiglio delle autonomie locali,espressa nelle forme e con gli effetti previstidalla legge regionale statutaria, stabilisce ipresupposti per l’esercizio del potere sostitu-tivo e le garanzie procedimentali per l’entelocale interessato secondo il principio dileale collaborazione.

Page 64: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 64 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo III

FINANZA LOCALE

Art. 25.

(Sistema di finanziamento

delle autonomie locali)

1. I Comuni, le Province e le Citta metro-

politane hanno autonomia finanziaria di en-

trata e di spesa.

2. Al fine di assicurare certezza di ri-

sorse per l’esercizio delle funzioni e dei

servizi essenziali di competenza, la Re-

gione attribuisce agli enti locali, senza

vincolo di destinazione, quote della com-

partecipazione ai tributi erariali fissate

su base pluriennale e con riferimento al-

l’arco temporale della programmazione re-

gionale.

3. La legge regionale, approvata previa

intesa con il Consiglio delle autonomie lo-

cali, espressa nelle forme e con gli effetti

previsti dalla legge regionale statutaria,

fissa i criteri e le modalita di attribuzione,

anche in relazione all’ammontare dei tri-

buti riferibili ai rispettivi territori e con

l’istituzione di un fondo perequativo da

destinare ai territori con minore capacita

fiscale.

4. Per provvedere a scopi determinati e

per l’esecuzione di programmi specifici, la

Regione assegna con legge ai Comuni, alle

Province, alle Comunita montane e alle Citta

metropolitane contributi speciali.

Page 65: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 65 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo IV

CONSIGLIO

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 26.

(Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali e

l’organo di consultazione, di concertazione

e di raccordo tra Regione ed enti locali.

2. La legge regionale determina le moda-

lita di composizione e di funzionamento del

Consiglio delle autonomie locali in confor-

mita ai princıpi indicati dalla legge regionale

statutaria.

Art. 27.

(Funzioni del Consiglio

delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali eser-

cita le funzioni previste dallo Statuto e dalla

legge regionale statutaria.

2. Il Consiglio delle autonomie locali

puo proporre alla Regione di ricorrere alla

Corte costituzionale sia avverso le leggi e

gli atti aventi valore di legge dello Stato

o di altre Regioni, sia per conflitto di attri-

buzioni.

Page 66: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 66 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 28.

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: l’Assemblealegislativa regionale, il Presidente della Re-gione e la Giunta regionale.

2. La legge regionale statutaria determinala forma di governo e i rapporti fra gli organidella Regione.

Capo II

ASSEMBLEA LEGISLATIVAREGIONALE

Art. 29.

(Assemblea legislativa regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionale el’organo rappresentativo della comunita re-gionale.

2. L’Assemblea legislativa regionale eser-cita le potesta legislative attribuite alla Re-gione, le altre funzioni conferitele dalla Co-stituzione, dallo Statuto, dalle leggi delloStato e le funzioni di indirizzo e controllopolitico come disciplinate dalla legge regio-nale statutaria e dal regolamento dell’Assem-blea.

3. L’Assemblea legislativa regionale puopresentare alle Camere proposte di legge.Puo anche presentare voti alle Camere e alGoverno della Repubblica.

Page 67: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 67 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 30.

(Autonomia dell’Assemblea legislativaregionale)

1. All’Assemblea legislativa regionale e ri-conosciuta autonomia organizzativa, funzio-nale, finanziaria e contabile.

2. Nell’ambito della propria autonomia,l’Assemblea legislativa regionale ha la capa-cita processuale davanti a ogni giurisdizione.La legge regionale statutaria disciplina i casie le modalita di esercizio della capacita pro-cessuale dell’Assemblea legislativa regio-nale.

Art. 31.

(Elezione dell’Assemblea legislativa

regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionale eeletta a suffragio universale e diretto, libero,uguale e segreto, secondo le modalita stabi-lite dalla legge regionale statutaria.

2. L’Assemblea legislativa regionale eeletta per cinque anni. Il quinquennio decorredalla data delle elezioni.

3. Il numero dei Consiglieri regionali e disessanta.

4. La legge regionale statutaria ripartisce ilterritorio regionale in circoscrizioni elettoralie disciplina la ripartizione dei seggi fra lemedesime in base al numero degli abitanti.

Art. 32.

(Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentanol’intera Regione senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri regionali non possono es-sere perseguiti per le opinioni o i votiespressi nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Prima di essere ammesso all’eserciziodelle sue funzioni, ciascun Consigliere regio-

Page 68: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 68 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale presta giuramento secondo la seguenteformula: «Giuro di essere fedele alla Repub-blica e di esercitare il mio ufficio al soloscopo del bene inseparabile dello Stato edel Friuli Venezia Giulia». I Consiglieri re-gionali appartenenti a uno dei gruppi lingui-stici della Regione possono prestare giura-mento anche nella propria lingua.

4. Ai Consiglieri regionali e attribuita, conlegge regionale, un’indennita per l’espleta-mento del loro mandato.

5. Con legge regionale statutaria sono sta-biliti i casi di ineleggibilita e incompatibilitarelativi alla carica di Consigliere regionale.

Art. 33.

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elet-torali di un comune del Friuli Venezia Giuliae i cittadini dell’Unione europea iscritti nelleliste elettorali aggiunte per le elezioni comu-nali.

2. E’ riservata alla legge dello Stato la di-sciplina dell’iscrizione nelle liste elettoralicomunali di tutti i cittadini, compresi quellidi Paesi non appartenenti all’Unione euro-pea, residenti in uno dei comuni del FriuliVenezia Giulia.

Art. 34.

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili all’Assemblea legisla-tiva regionale tutti gli elettori che abbianoraggiunto la maggiore eta entro il terminefissato per la consultazione.

Art. 35.

(Rappresentanza della minoranza slovena)

1. La legge regionale statutaria assicural’elezione all’Assemblea legislativa regionale

Page 69: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 69 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di almeno un candidato appartenente alla mi-noranza slovena.

Art. 36.

(Rappresentanza di genere)

1. La legge regionale statutaria promuovela pari opportunita di accesso delle donne edegli uomini alla carica di Consigliere regio-nale.

Art. 37.

(Presidente dell’Assemblea

legislativa regionale)

1. Il Presidente dell’Assemblea legislativaregionale e eletto nelle prime due votazionia maggioranza di due terzi dei suoi compo-nenti. Qualora nella seconda votazione nes-suno abbia riportato la maggioranza richie-sta, si procede, nello stesso giorno, al ballot-taggio fra i due candidati che hanno ottenutonel precedente scrutinio il maggior numerodi voti e viene proclamato eletto chi conse-gue la maggioranza dei voti. A parita divoti e eletto o partecipa al ballottaggio ilpiu anziano di eta.

2. Al Presidente dell’Assemblea legislativaregionale e attribuita, con legge regionale,un’indennita di carica.

Art. 38.

(Regolamento dell’Assemblea

legislativa regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionaleadotta il proprio regolamento a maggioranzadei due terzi dei suoi componenti.

Page 70: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 70 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 39.

(Statuto dell’opposizione)

1. Sono riconosciuti i diritti dell’opposi-

zione e delle altre minoranze assembleari.

2. Il regolamento dell’Assemblea legisla-

tiva regionale ne disciplina le prerogative

in attuazione delle norme dettate dalla legge

regionale statutaria.

Art. 40.

(Commissioni di inchiesta)

1. L’Assemblea legislativa regionale puo

disporre inchieste su materie di pubblico in-

teresse, secondo le modalita stabilite dalla

legge regionale statutaria.

Art. 41.

(Approvazione del bilancio

e del conto consuntivo)

1. L’Assemblea legislativa regionale ap-

prova con legge il bilancio di previsione e

il conto consuntivo predisposti dalla Giunta

regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L’esercizio provvisorio puo essere deli-

berato dell’Assemblea legislativa regionale

con legge e per un periodo non superiore a

quattro mesi.

3. L’esercizio finanziario decorre dal 1º

gennaio e termina al 31 dicembre.

4. Il conto consuntivo e suddiviso allo

stesso modo del bilancio di previsione.

Page 71: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 71 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo III

PRESIDENTE DELLA REGIONE

E GIUNTA REGIONALE

Art. 42.

(Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione rappresenta

la Regione, attua gli indirizzi di politica re-

gionale, promulga le leggi regionali, emana

con proprio decreto i testi unici e i regola-

menti deliberati dalla Giunta ed esercita

ogni altra attribuzione conferitagli dallo Sta-

tuto e dalla legge.

2. Il Presidente della Regione e membro

dell’Assemblea legislativa regionale ed e

eletto secondo le disposizioni previste dalla

legge regionale statutaria.

3. Il Presidente della Regione, se eletto a

suffragio universale e diretto, non e imme-

diatamente rieleggibile nella carica dopo il

secondo mandato consecutivo.

Art. 43.

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale e composta dal

Presidente della Regione e dagli Assessori.

2. Con legge regionale statutaria sono de-

terminate le modalita di formazione della

Giunta regionale e i casi di incompatibilita.

3. Al Presidente della Regione e agli As-

sessori e attribuita, con legge regionale,

un’indennita di carica.

Page 72: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 72 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ORGANIDELLA REGIONE

Art. 44.

(Rapporti tra gli organi della Regione)

1. L’Assemblea legislativa regionale puoesprimere la sfiducia nei confronti del Presi-dente della Regione mediante mozione moti-vata, sottoscritta da almeno un quinto deisuoi componenti e approvata per appello no-minale a maggioranza assoluta dei compo-nenti medesimi. La mozione non puo esseremessa in discussione e votata prima di tree dopo quindici giorni dalla presentazione.

2. L’approvazione della mozione di sfidu-cia nei confronti del Presidente della Re-gione, se eletto a suffragio universale e di-retto, nonche la rimozione e le dimissionidello stesso, comportano le dimissioni dellaGiunta e lo scioglimento dell’Assemblea le-gislativa regionale. In ogni caso i medesimieffetti conseguono alle dimissioni contestualidella maggioranza dei componenti dell’As-semblea legislativa regionale.

Art. 45.

(Controllo dello Stato sugli organi

della Regione)

1. L’Assemblea legislativa regionale esciolta quando abbia compiuto atti contrarialla Costituzione, allo Statuto, gravi e reite-rate violazioni di legge o quando non abbiacorrisposto all’invito del Governo della Re-pubblica di sostituire la Giunta regionale oil Presidente della Regione, se eletto dall’As-semblea legislativa regionale, che abbianocompiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Presidente della Regione, se eletto asuffragio universale e diretto, che abbia com-piuto atti contrari alla Costituzione, allo Sta-

Page 73: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 73 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuto o gravi e reiterate violazioni di legge, erimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione possonoessere disposti altresı per ragioni di sicurezzanazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono di-sposti con decreto motivato del Presidentedella Repubblica adottato previa delibera-zione del Consiglio dei ministri e parere vin-colante della Commissione parlamentare perle questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento e nomi-nata una Commissione di tre cittadini, eleg-gibili all’Assemblea legislativa regionale,che provvede all’ordinaria amministrazionedi competenza della Giunta e agli atti impro-rogabili, da sottoporre alla ratifica dellanuova Assemblea legislativa regionale. Conlo stesso decreto e fissata la data delle ele-zioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scio-glimento. La nuova Assemblea legislativa re-gionale e convocata entro venti giorni dalladata delle elezioni.

Art. 46.

(Proroga dei poteri degli organidella Regione)

1. Fino all’insediamento della nuova As-semblea legislativa regionale sono prorogatii poteri della precedente. Fino all’insedia-mento dei nuovi organi di governo, quelliin carica continuano a svolgere l’attivita diordinaria amministrazione e, salva la ratificadei nuovi organi, adottano gli atti urgenti eindifferibili, ivi compresi quelli diretti a ga-rantire l’adempimento di obblighi derivantidalla normativa internazionale e comunitaria.Sono fatte salve le disposizioni di cui all’ar-ticolo 45.

2. In caso di annullamento delle elezioni onei casi di scioglimento anticipato dell’As-semblea legislativa regionale, il Presidentedella Regione in carica indıce le nuove ele-zioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.

Page 74: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 74 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Con legge regionale statutaria sono sta-bilite le modalita di attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI

FONTI REGIONALI

Art. 47.

(Fonti regionali)

1. Sono fonti regionali:

a) lo Statuto e le leggi di revisione sta-tutaria;

b) la legge regionale statutaria;

c) la legge regionale;

d) il referendum regionale;

e) il testo unico regionale;

f) il regolamento regionale.

Art. 48.

(Leggi di revisione statutaria)

1. Per le modificazioni dello Statuto si ap-plica la procedura prevista dalla Costituzioneper le leggi costituzionali, salvo quanto pre-visto dal presente articolo.

2. L’iniziativa per le modificazioni appar-tiene anche all’Assemblea legislativa regio-nale.

3. I progetti di modificazione dello Statutodi iniziativa governativa o parlamentare sonocomunicati dal Governo della Repubblica al-l’Assemblea legislativa regionale per il rag-giungimento dell’intesa.

4. Nel caso in cui l’intesa non venga rag-giunta entro sei mesi dall’avvio del procedi-mento ovvero le Camere decidano di disco-starsi dal testo proposto dall’Assemblea legi-slativa regionale o dal testo su cui si era rag-giunta l’intesa, le Camere possono comunqueadottare la legge costituzionale a maggio-ranza dei due terzi dei loro componenti.

Page 75: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 75 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le modificazioni approvate sono sotto-poste a referendum popolare regionale qua-lora entro tre mesi ne faccia richiesta untrentesimo degli elettori della Regione o undecimo dei componenti dell’Assemblea legi-slativa regionale. La legge sottoposta a refe-rendum non e promulgata se non e approvatadalla maggioranza dei voti validi.

6. Le leggi approvate ai sensi del comma4 sono in ogni caso sottoposte a referendumpopolare.

7. Le disposizioni contenute nell’articolo70, comma 4, possono essere modificatecon legge dello Stato, su proposta di ciascunmembro delle Camere, del Governo dellaRepubblica e della Regione e, in ogni caso,previa intesa con la Regione, da esprimersiin sede di Commissione paritetica.

Art. 49.

(Legge regionale statutaria)

1. L’Assemblea legislativa regionale ap-prova, nei casi previsti dallo Statuto, la leggeregionale statutaria a maggioranza assolutadei suoi componenti, nel rispetto della Costi-tuzione e dello Statuto medesimo.

2. Il Governo della Repubblica puo pro-muovere la questione di legittimita costitu-zionale sulla legge regionale statutaria di-nanzi alla Corte costituzionale entro trentagiorni dalla sua pubblicazione nel BollettinoUfficiale della Regione.

3. La legge regionale statutaria e sottopo-sta a referendum regionale, la cui disciplinae prevista da apposita legge regionale, qua-lora entro tre mesi dalla sua pubblicazionenel Bollettino Ufficiale della Regione ne fac-cia richiesta un cinquantesimo degli elettoridella Regione o un quinto dei componentidell’Assemblea legislativa regionale. Lalegge sottoposta a referendum non e promul-gata se non e approvata dalla maggioranzadei voti validi.

Page 76: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 76 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Qualora il Governo della Repubblicaabbia promosso la questione di legittimitadella legge regionale statutaria dinanzi allaCorte costituzionale, il termine di cui alcomma 3 e sospeso fino alla decisione dellaCorte costituzionale.

5. Se la legge e stata approvata a maggio-ranza dei due terzi dei componenti dell’As-semblea legislativa regionale, si fa luogo areferendum soltanto se, entro tre mesi dallasua pubblicazione, la richiesta e sottoscrittada un trentesimo degli elettori della Regione.

6. La legge regionale statutaria disci-plina il procedimento per il conseguimentodell’intesa con il Consiglio delle autonomielocali, nonche gli effetti del mancato rag-giungimento dell’intesa.

Art. 50

(Legge regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionale ap-prova le leggi regionali nelle materie di cuiagli articoli 55, 56 e 57, secondo le modalitastabilite dalla legge regionale statutaria e dalregolamento dell’Assemblea legislativa re-gionale, nel rispetto della Costituzione edello Statuto, nonche dei vincoli derivantidall’ordinamento comunitario e dagli obbli-ghi internazionali.

Art. 51.

(Testo unico regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionale puodelegare con legge alla Giunta regionalel’approvazione di testi unici con valore legi-slativo.

2. La delega puo essere concessa solo perun tempo definito e deve riguardare oggettideterminati e tra loro omogenei.

3. I testi unici devono rispettare i princıpidella legislazione regionale su cui interven-

Page 77: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 77 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gono e quelli eventualmente indicati nellalegge di delega.

4. La legge regionale statutaria stabiliscela procedura di approvazione del testo unico.

Art. 52.

(Referendum regionali)

1. La legge regionale statutaria disciplina ireferendum popolari nelle forme del referen-

dum abrogativo, del referendum propositivoe del referendum consultivo.

2. Non possono essere sottoposte a refe-rendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributiai sensi dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di va-riazione di bilancio;

c) le leggi o le disposizioni di legge re-gionale il cui contenuto sia reso obbligatorioda norme dello Statuto.

Art. 53.

(Regolamenti regionali)

1. La legge regionale statutaria disciplina itipi di regolamento regionale e il procedi-mento per la loro emanazione.

Art. 54.

(Qualita delle fonti normative)

1. La Regione provvede con legge regio-nale statutaria a garantire la qualita dellefonti normative e le modalita della loro pub-blicazione, assicurando la chiarezza, la cer-tezza e la facilita di accesso per i cittadini.

2. La legge regionale statutaria dispone leregole per la redazione dei testi normativi, lemodalita per l’analisi dell’impatto dei pro-getti di legge e di regolamento, nonche icontrolli necessari a questo scopo, anchecon particolare riferimento alla conformita

Page 78: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 78 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con l’ordinamento costituzionale italiano edell’Unione europea.

TITOLO VII

POTESTA LEGISLATIVAE REGOLAMENTARE

Capo I

POTESTA LEGISLATIVAE REGOLAMENTARE

Art. 55.

(Potesta legislativa esclusiva della Regione)

1. Nel rispetto della Costituzione, nonchedei vincoli derivanti dall’ordinamento comu-nitario e dagli obblighi internazionali, la Re-gione ha potesta legislativa in riferimento aogni materia non espressamente riservataallo Stato dal comma 3 dell’articolo 56. Inparticolare, spetta alla Regione disciplinare:

a) tutela della salute, assistenza, orga-nizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi com-presi gli istituti di ricovero e cura di caratterescientifico e di servizi sanitari;

b) protezione sociale, servizi alla per-sona, interventi a favore della famiglia edei minori;

c) istruzione e formazione professionale,salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-che;

d) asili nido e scuola per l’infanzia;e) organizzazione scolastica, gestione

degli istituti scolastici e di formazione, salval’autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) definizione dell’offerta formativa ag-giuntiva d’interesse specifico della Regione;

g) ordinamento, organi di governo efunzioni degli enti locali e delle relative cir-coscrizioni, nonche legislazione elettorale re-lativa agli enti medesimi;

Page 79: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 79 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

h) toponomastica e uso delle denomina-zioni plurilingui;

i) tutela e valorizzazione dell’uso dellelingue regionali e minoritarie e loro insegna-mento;

l) governo del territorio, urbanistica ededilizia;

m) opere pubbliche di interesse regio-nale, edilizia scolastica e per i servizi pub-blici;

n) interventi integrativi per il migliora-mento delle strutture, dei servizi giudiziarie penitenziari;

o) interventi integrativi per il migliora-mento delle strutture e dei servizi universitarie di ricerca avanzata;

p) usi civici;

q) impianto e tenuta dei libri fondiari;

r) industria, turismo, artigianato, agri-coltura e commercio, fiere e mercati, com-prese le grandi strutture di vendita;

s) istituti di credito a carattere regionalee fondazioni bancarie;

t) cooperazione, cooperazione sociale,ivi compresa la vigilanza e la tenuta del-l’albo delle cooperative;

u) sfruttamento delle risorse del suolo edel sottosuolo, acque minerali e termali;

v) foreste e parchi, anche di interessenazionale, corpo forestale e gestione fauni-stica;

z) demanio idrico, opere idrauliche, uti-lizzazione delle acque pubbliche, compresele grandi derivazioni;

aa) infrastrutture portuali, aeroportuali erelative alle reti di trasporto e di naviga-zione; organizzazione e gestione dei porti eaeroporti;

bb) porti e aeroporti turistici;

cc) comunicazione di interesse regionaleivi compresa l’emittenza di interesse regio-nale;

dd) mercato del lavoro, servizi all’im-piego, apprendistato;

ee) polizia amministrativa locale.

Page 80: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 80 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La Regione puo promuovere ogni ini-ziativa e adottare i provvedimenti anche legi-slativi necessari all’adattamento delle strut-ture, delle reti e dei servizi presenti sul terri-torio regionale alle esigenze dell’allarga-mento dell’Unione europea. Qualora le leggiemanate per tale finalita non rientrino nellematerie di competenza regionale, esse de-vono essere notificate al Governo della Re-pubblica prima della promulgazione, che diconseguenza e sospesa per quindici giorni.Entro tale termine il Governo puo formulareosservazioni alle quali la Regione deve atte-nersi nella riapprovazione della legge.

Art. 56.

(Potesta legislativa concorrente e potesta

legislativa esclusiva dello Stato)

1. Nel rispetto dei princıpi fondamentalidella legislazione statale e con l’osservanzadei limiti generali indicati nell’articolo 55,la Regione ha potesta nelle seguenti materie:

a) commercio con l’estero e coopera-zione internazionale;

b) promozione dell’occupazione e tuteladel lavoro;

c) istruzione, salva l’autonomia delleistituzioni scolastiche;

d) ordinamento delle professioni;

e) ricerca scientifica e tecnologica;

f) alimentazione e tutela dei consuma-tori;

g) ordinamento sportivo;

h) servizi di protezione civile;

i) tutela del paesaggio;

l) ordinamento dei porti e aeroporti;

m) grandi reti strategiche di trasporto edi navigazione di interesse nazionale e rela-tivi sistemi di sicurezza;

n) ordinamento della comunicazione;

o) produzione, trasporto e distribuzionenazionale dell’energia;

p) previdenza complementare e integra-tiva;

Page 81: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 81 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

q) armonizzazione dei bilanci pubblici ecoordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario;

r) valorizzazione dei beni culturali eambientali; promozione e organizzazione diattivita culturali.

2. Fatte salve le competenze dello Statoelencate al comma 3, la Regione puo ema-nare norme legislative in materia di:

a) immigrazione, relative all’acco-glienza e all’assistenza degli immigrati, non-che all’inserimento sociale e nel lavoro dellepersone provenienti da paesi stranieri; leleggi regionali non possono interferire conle norme statali che regolano la condizionegiuridica dello straniero e l’ordine pubblico;

b) istruzione, relative all’insegnamentodelle lingue regionali e minoritarie e per l’in-tegrazione scolastica delle persone prove-nienti da paesi stranieri, ferma restando lacompetenza esclusiva dello Stato in materiadi titoli di studio aventi valore legale;

c) ambiente ed ecosistema, per miglio-rarne la tutela e per l’integrazione degli in-terventi di protezione e valorizzazione am-bientale con i paesi limitrofi; in particolare,la Regione puo determinare i vincoli e lenorme di protezione ambientale e paesisticaa cui devono attenersi la progettazione e l’e-secuzione delle opere pubbliche e delle infra-strutture promosse dall’Unione europea odallo Stato;

d) beni culturali, per migliorarne il li-vello di tutela e conservazione e coordinaregli interventi a essi rivolti;

e) economia, per ristabilire la competiti-vita con aree confinanti.

3. E in ogni caso riservata alla legislazioneesclusiva dello Stato la disciplina delle solematerie elencate nell’articolo 117, secondocomma, della Costituzione, di seguito indi-cate:

a) politica estera e rapporti internazio-nali dello Stato; rapporti dello Stato con l’U-nione europea; diritto di asilo e condizione

Page 82: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 82 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giuridica dei cittadini di Stati non apparte-nenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confes-sioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza delloStato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mer-cati finanziari; tutela della concorrenza; si-stema valutario; sistema tributario e conta-bile dello Stato; perequazione delle risorsefinanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggielettorali; referendum statali; elezione delParlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione ammi-nistrativa dello Stato e degli enti pubblici na-zionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, a esclu-sione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; or-dinamento civile e penale; giustizia ammini-strativa;

m) determinazione dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili esociali che devono essere garantiti su tuttoil territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) dogane, protezione dei confini nazio-nali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione deltempo; coordinamento informativo statisticoe informatico dei dati dell’amministrazionestatale, regionale e locale; opere dell’inge-gno;

r) tutela dell’ambiente, dell’ecosistemae dei beni culturali.

4. I decreti legislativi di attuazione delloStatuto possono attribuire alla potesta legisla-tiva della Regione ulteriori funzioni traquelle riservate allo Stato ai sensi delcomma 3.

Page 83: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 83 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 57.

(Potesta legislativa attuativa e integrativa)

1. La Regione ha facolta di adeguare allesue particolari esigenze le disposizioni delleleggi di competenza esclusiva statale per lequali le leggi dello Stato attribuiscono allaRegione questa facolta. A tal fine la Regioneemana norme di attuazione e di integrazionedelle leggi dello Stato.

Art. 58.

(Potesta regolamentare)

1. La potesta regolamentare spetta alloStato nelle materie di legislazione esclusiva,salvo che per le funzioni attribuite alla Re-gione ai sensi dell’articolo 56, comma 4.La potesta regolamentare spetta alla Regionein ogni altra materia.

2. Nelle materie di cui all’articolo 56,comma 2, qualora la Regione eserciti le sueattribuzioni legislative, la legge regionaleprevale sul regolamento statale.

Art. 59.

(Principio di continuita)

1. Nelle materie attribuite alla competenzadella Regione, fino a quando la Regione nonabbia legiferato, si applicano le leggi delloStato.

Art. 60.

(Adeguamento della legge regionale

ai princıpi della legislazione statale)

1. Nelle materie di potesta legislativa con-corrente, le leggi regionali sono adeguate aiprincıpi desumibili dalla legislazione statalesopravvenuta entro sei mesi dall’entrata in

Page 84: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 84 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigore della medesima. Nel frattempo conti-

nuano ad applicarsi le norme regionali.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1,

il Governo della Repubblica, previa diffida

alla Regione a provvedere nei successivi

trenta giorni, impugna le norme non ade-

guate davanti alla Corte costituzionale. Si

applicano le norme che disciplinano il giudi-

zio di legittimita sulle leggi regionali.

3. Si applicano immediatamente le norme

costituzionali, le norme di attuazione degli

obblighi internazionali e comunitari e le

norme che disciplinano materie nelle quali

la Regione non abbia gia legiferato o la di-

sciplina regionale sia stata dichiarata illegit-

tima.

Art. 61.

(Funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni ammi-

nistrative nelle materie in cui ha potesta le-

gislativa conferendole ai comuni, alle pro-

vince, alle comunita montane e alle Citta

metropolitane, secondo i princıpi di sussi-

diarieta, adeguatezza e differenziazione e

sulla base dei criteri definiti dalla legge

di cui all’articolo 23, anche riconoscendo

e valorizzando il ruolo delle formazioni so-

ciali.

2. Lo Stato attribuisce le funzioni ammini-

strative nelle materie di sua competenza di

intesa con la Regione, secondo le modalita

previste dall’articolo 76, nel rispetto dei prin-

cıpi di sussidiarieta, adeguatezza e differen-

ziazione e con la garanzia della copertura fi-

nanziaria dei relativi oneri.

Page 85: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 85 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo II

FORMAZIONEDELLE LEGGI REGIONALI

Art. 62.

(Iniziativa delle leggi regionali)

1. L’iniziativa delle leggi regionali, sottoforma di progetti redatti in articoli, appar-tiene alla Giunta, a ciascun membro dell’As-semblea legislativa regionale e agli elettori,in numero non inferiore a quindicimila; conlegge regionale statutaria possono essere in-dividuati ulteriori soggetti titolari dell’inizia-tiva legislativa.

Art. 63.

(Esame dei progetti di legge)

1. Ogni progetto di legge deve essere pre-viamente esaminato da una Commissione edapprovato dall’Assemblea legislativa regio-nale, articolo per articolo e con votazione fi-nale.

Art. 64.

(Promulgazione e pubblicazione

delle leggi regionali)

1. La legge regionale e promulgata dalPresidente della Regione con la formula:«L’Assemblea legislativa regionale ha appro-vato, il Presidente della Regione promulga laseguente legge». Al testo della legge, seguela formula: «La presente legge regionalesara pubblicata nel Bollettino Ufficiale dellaRegione. E fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come leggedella Regione».

2. La legge regionale e pubblicata nel Bol-lettino Ufficiale della Regione ed entra in vi-gore il quindicesimo giorno successivo alla

Page 86: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 86 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblicazione, salvo che non sia fissato nellalegge stessa un termine diverso.

3. La legge regionale e riprodotta nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 65.

(Controllo sulle leggi e gli atti aventi

valore di legge)

1. Il Governo della Repubblica, quando ri-tenga che una legge o un atto avente valoredi legge della Regione invada la propriasfera di competenza ovvero vıoli i princıpifondamentali nelle materie di competenzaconcorrente, promuove la questione di legit-timita costituzionale dinanzi alla Corte costi-tuzionale entro sessanta giorni dalla pubbli-cazione della legge o dell’atto avente valoredi legge nel Bollettino Ufficiale della Re-gione.

2. La Regione, quando ritenga che unalegge o un atto avente valore di legge delloStato o di un’altra Regione invada la propriasfera di competenza, promuove la questionedi legittimita costituzionale dinanzi allaCorte costituzionale entro sessanta giornidalla pubblicazione della legge o dell’attoavente valore di legge nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 66.

(Princıpi dell’attivita amministrativa)

1. L’attivita amministrativa della Regionee esercitata secondo i princıpi di imparzia-lita, efficacia, efficienza, economicita e tra-sparenza, favorendo altresı adeguate condi-zioni di cittadinanza attiva, riconoscendo evalorizzando l’autonoma iniziativa dei citta-

Page 87: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 87 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dini, singoli e associati, per attivita di inte-resse generale.

Art. 67.

(Princıpi dell’organizzazione amministrativa)

1. L’organizzazione dell’amministrazioneregionale e disciplinata con regolamentosulla base dei princıpi dello Statuto e nel ri-spetto delle norme generali dettate dallalegge regionale.

2. L’organizzazione dell’amministrazioneregionale si basa sul principio della distin-zione tra le funzioni di indirizzo politico edi controllo e le funzioni di attuazione e ge-stione.

Art. 68.

(Forme di partecipazione)

1. Il Presidente della Regione puo pro-muovere fasi formali di consultazione conrappresentanze istituzionali e sociali, per rag-giungere intese, ovvero per verificare i ri-spettivi orientamenti.

2. L’avvio di fasi formali di consultazionee preceduto da adeguate forme di informa-zione dell’Assemblea legislativa regionale,che puo approvare specifici atti di indirizzo.

3. Nei procedimenti riguardanti la forma-zione di atti normativi o amministrativi dicarattere generale, l’adozione del provvedi-mento finale puo essere preceduta da istrut-toria pubblica. L’istruttoria si svolge informa di pubblico contraddittorio, secondole modalita stabilite dalla legge regionale.

4. La legge regionale istituisce il Consiglioregionale dell’economia, del lavoro e delleautonomie sociali (CRELAS) quale organi-smo permanente di analisi, studio, ricerca econfronto, per la programmazione economicae sociale. La legge regionale ne disciplina al-tresı la composizione, le funzioni e l’organiz-zazione.

Page 88: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 88 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 69.

(Controlli)

1. La gestione dell’amministrazione regio-nale e degli enti strumentali e soggetta alcontrollo da parte della Corte dei conti aifini del referto all’Assemblea legislativa re-gionale, secondo modalita stabilite dai de-creti legislativi di attuazione dello Statuto. Imedesimi decreti stabiliscono forme e moda-lita del controllo sulla gestione degli enti lo-cali e dei loro enti strumentali e delle altreistituzioni pubbliche di autonomia aventisede nel Friuli Venezia Giulia.

2. La legge regionale determina strumentie procedure per la valutazione del rendi-mento e dei risultati dell’attivita amministra-tiva regionale.

3. L’Assemblea legislativa regionale, nelrispetto delle reciproche autonomie istituzio-nali, puo chiedere, anche d’intesa con il Con-siglio delle autonomie locali, forme di colla-borazione alla Corte dei conti ai fini della re-golare gestione finanziaria, dell’efficienza edell’efficacia dell’azione amministrativa,nonche pareri in materia di contabilita pub-blica.

TITOLO IX

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 70.

(Autonomia finanziaria)

1. Alla Regione autonoma e riconosciutaautonomia finanziaria di entrata e di spesa,sulla base dello Statuto e in armonia con iprincıpi di coordinamento della finanza pub-blica e del sistema tributario, secondo le mo-dalita stabilite con decreti legislativi di attua-zione dello Statuto.

Page 89: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 89 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La Regione dispone di risorse proprie edi risorse devolute dallo Stato.

3. Le risorse proprie sono costituite da tri-buti regionali istituiti con legge regionale,dai canoni di concessione dei beni regionali,dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

4. Sono devolute alla Regione le seguentiquote fisse dei sottoindicati proventi delloStato, riscossi nel territorio del Friuli Vene-zia Giulia:

a) sei decimi del gettito dell’imposta sulreddito delle persone fisiche;

b) quattro decimi e mezzo del gettitodell’imposta sul reddito delle persone giuri-diche;

c) sei decimi del gettito delle ritenutealla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e29 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1979, n. 600, e articolo25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presi-dente della Repubblica, con l’articolo 2,comma 1, del decreto-legge 30 dicembre1982, n. 953, come modificato con legge diconversione 28 febbraio 1983, n. 53;

d) otto decimi del gettito dell’impostasul valore aggiunto, esclusa quella relativaall’importazione, al netto dei rimborsi effet-tuati ai sensi all’articolo 38-bis del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell’impostaerariale sull’energia elettrica consumata nelFriuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni perle concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fi-scale dell’imposta erariale di consumo rela-tiva ai prodotti dei monopoli dei tabacchiconsumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. La devoluzione alla Regione delle quotedei proventi erariali indicati al comma 4viene effettuata al netto delle quote devolutead altri enti o istituti.

6. Lo Stato puo destinare risorse aggiun-tive alla Regione per provvedere a scopi de-terminati e per sostenere la Regione nel pro-

Page 90: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 90 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cesso di integrazione con i paesi dell’Europacentro-orientale.

7. La Regione puo ricorrere all’indebita-mento solo per finanziare spese di investi-mento. Ha facolta di emettere prestiti daessa garantiti per un importo annuale non su-periore alle sue entrate ordinarie. Il ricorsoall’indebitamento e autorizzato con legge re-gionale che ne stabilisce altresı l’entita e ladestinazione delle somme da esso ricavate.

8. Fermi restando i princıpi di coordina-mento della finanza pubblica e del sistematributario, la Regione, nei casi e nei modiprevisti dai decreti legislativi di attuazionedello Statuto, puo modificare con legge re-gionale, gli elementi sostanziali e formali ri-levanti ai fini della determinazione dell’im-posizione fiscale e tributaria il cui gettito edevoluto in tutto o in parte alla Regione.Le eventuali modificazioni non importanovariazione dei proventi spettanti allo Stato.

9. Con decreti legislativi di attuazionedello Statuto sono stabilite le misure di sal-vaguardia dei trasferimenti garantiti alla Re-gione qualora lo Stato modifichi gli elementisostanziali e formali rilevanti ai fini della de-terminazione dell’imposizione fiscale e tribu-taria il cui gettito e devoluto in tutto o inparte alla Regione.

Art. 71.

(Accertamento delle imposte)

1. La Regione collabora all’accertamentodelle imposte erariali in compartecipazionesecondo le modalita stabilite dai decreti legi-slativi di attuazione dello Statuto.

Art. 72.

(Demanio regionale)

1. Costituiscono il demanio regionale:

a) il lido del mare e la spiaggia e le la-gune;

Page 91: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 91 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) le rade e i porti;

c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre ac-que definite pubbliche dalle leggi in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale dicui al comma 1 tutti i beni connessi alle esi-genze di difesa militare e ad altri servizi es-senziali di interesse nazionale o internazio-nale.

3. Fanno parte altresı del demanio regio-nale, se appartengono alla Regione:

a) le strade;

b) gli aerodromi;

c) gli acquedotti;

d) gli immobili di interesse storico, ar-cheologico e artistico;

e) le raccolte dei musei, delle pinacote-che, degli archivi, delle biblioteche;

f) tutti gli altri beni che la legge assog-getta al regime proprio del demanio pub-blico.

4. Sono soggetti al regime del demaniopubblico i diritti reali che spettano alla Re-gione su beni appartenenti ad altri soggetti,quando i diritti degli stessi sono costituitiper l’utilita di alcuno dei beni indicati aicommi 1 e 3 o per il conseguimento di finidi pubblico interesse corrispondenti a quellia cui servono i beni medesimi.

5. Sono trasferiti alla Regione tutti i benidemaniali dello Stato situati nel territoriodel Friuli Venezia Giulia.

6. Con decreti legislativi di attuazionedello Statuto sono individuati i beni di cuial comma 5 che costituiranno il demanio re-gionale.

7. La Regione con legge fissa i criteri perla determinazione dei canoni per l’utilizza-zione dei beni rientranti nel suo demanio,al fine della valorizzazione e della protezioneambientale di esso.

8. Al fine della realizzazione di infrastrut-ture di rilevante interesse nazionale o cherientrano nei programmi di sviluppo dellaRegione, i canoni di concessione saranno de-terminati in appositi accordi di programma.

Page 92: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 92 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 73.

(Patrimonio regionale)

1. I beni appartenenti alla Regione non ri-compresi tra le specie indicate all’articolo 72costituiscono il patrimonio della Regione.

2. Fanno parte del patrimonio indisponi-bile della Regione:

a) le foreste;

b) le miniere, le cave e le torbiere,quando la disponibilita e sottratta al proprie-tario del fondo;

c) le fonti di acque minerali e termali;

d) gli edifici destinati a sede di ufficipubblici, con i loro arredi e gli altri beni de-stinati al pubblico servizio.

3. Secondo le modalita previste dai decretilegislativi di attuazione dello Statuto, sonotrasferiti alla Regione tutti i beni immobili pa-trimoniali dello Stato che si trovano nel terri-torio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO X

RAPPORTI CON LO STATOE LE ALTRE REGIONI

Art. 74.

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

1. Lo Stato e la Regione, in posizione pa-ritaria, informano i loro rapporti al principiodi leale collaborazione. Con decreti legisla-tivi di attuazione dello Statuto sono stabiliteforme di intesa e di coordinamento con rife-rimento a settori, opere e interventi di co-mune interesse.

2. Tutti gli enti pubblici statali che ope-rano in materie attribuite dagli articoli 55 e56 alla competenza regionale sono trasferitialla Regione. I decreti legislativi di attua-

Page 93: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 93 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dello Statuto possono prevedere speci-fiche forme di collaborazione tra lo Stato ela Regione a salvaguardia degli interessi uni-tari.

3. La Regione partecipa ai processi deci-sionali di interesse del Friuli Venezia Giuliain tutte le sedi istituzionali di concertazione,negoziazione e coordinamento, previa tempe-stiva informazione circa le questioni che lariguardano.

4. Il Presidente della Regione intervienealle sedute del Consiglio dei ministri conrango di Ministro, quando sono trattate que-stioni che riguardano particolarmente la Re-gione. L’avviso contrario del Presidente dellaRegione comporta il rinvio della decisionead altra seduta.

5. La Regione puo coordinare la propriaazione con quella delle altre Regioni per lacura di interessi comuni e stipulare inteseper il migliore esercizio delle proprie fun-zioni, anche prevedendo l’individuazione diorgani comuni.

6. La legge regionale statutaria determinale modalita di informazione e di partecipa-zione dell’Assemblea legislativa regionalealle attivita previste dal presente articolo.

Art. 75.

(Decreti legislativi di attuazione

dello Statuto)

1. Con decreti legislativi, adottati dal Go-verno della Repubblica, sulla base dell’intesaraggiunta in seno alla Commissione parite-tica, sono stabilite le norme di attuazionedel presente Statuto.

Art. 76.

(Commissione paritetica)

1. E istituita la Commissione paritetica peril coordinamento tra Stato e Regione auto-noma Friuli Venezia Giulia.

Page 94: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 94 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La Commissione e composta da seimembri, nominati tre dallo Stato e tre dal-l’Assemblea legislativa regionale.

3. La Commissione e presieduta da uncomponente di nomina regionale.

4. Le modalita di nomina di competenzaregionale sono disciplinate dalla legge regio-nale statutaria.

5. La Commissione funge da sede stabile econtinuativa di concertazione tra lo Stato e laRegione per ogni questione relativa all’ado-zione di atti statali che possono incidere su-gli interessi del Friuli Venezia Giulia e, inparticolare, esercita le seguenti competenze:

a) esprime l’intesa sui decreti legislatividi attuazione dello Statuto;

b) concorda procedure e modalita deltrasferimento dei beni e del conferimentodelle funzioni amministrative dallo Statoalla Regione;

c) concorda procedure e modalita deltrasferimento delle competenze del Prefettoin capo alla Regione;

d) puo svolgere funzioni di concilia-zione in caso di controversie tra la Regionee lo Stato secondo le modalita stabilite daidecreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 77.

(Organi periferici dello Stato

nel Friuli Venezia Giulia)

1. La nomina dei titolari degli organi peri-ferici dello Stato aventi sede nel Friuli Vene-zia Giulia e disposta d’intesa con la Regione,nei casi e con le modalita stabilite con de-creti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 78.

(Potere sostitutivo dello Stato)

1. I presupposti e le modalita dell’eserci-zio del potere sostitutivo dello Stato neicasi di mancato rispetto degli obblighi deri-

Page 95: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 95 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vanti dalla normativa internazionale e daquella dell’Unione europea, sono disciplinatida decreti legislativi di attuazione dello Sta-tuto.

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79.

(Commissario del Governo)

1. E soppresso il Commissario del Go-verno nella Regione.

2. Le funzioni esercitate dal Commissa-rio del Governo al momento dell’entrata invigore del presente Statuto sono trasferiteal Prefetto di Trieste, secondo le modalitastabilite con decreti legislativi di attuazionedello Statuto.

Art. 80.

(Legge di riordino degli enti

e delle aziende regionali)

1. Entro due anni dall’entrata in vigoredello Statuto, la Regione adotta una leggedi riordino degli enti e delle aziende regio-nali e di trasferimento delle relative funzioniai comuni, alle province e agli enti localifunzionali, secondo i princıpi di sussidiarieta,adeguatezza e differenziazione. La legge re-gionale e approvata previo parere del Consi-glio delle autonomie locali.

Art. 81.

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla data dell’entrata in vigore deidecreti legislativi di attuazione dello Statuto,le relazioni con l’Unione europea della Re-gione autonoma e le attivita internazionali

Page 96: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 96 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della medesima sono regolate dalla norma-tiva statale applicabile alle Regioni ordinarie.

2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 siapplicano a partire dal rinnovo della Com-missione paritetica in carica alla data di en-trata in vigore del presente Statuto.

3. Fino all’entrata in vigore delle leggi re-gionali e delle leggi regionali statutarie pre-viste dal titolo IV continua ad applicarsi lalegislazione statale e regionale vigente almomento dell’entrata in vigore dello Statuto.

4. Fino all’entrata in vigore delle leggi re-gionali statutarie previste dal titolo V, conti-nua ad applicarsi la legislazione statale e re-gionale vigente al momento dell’entrata invigore dello Statuto.

5. Fino all’entrata in vigore dei decreti le-gislativi di attuazione previsti dall’articolo75, continuano ad applicarsi le norme di at-tuazione dello Statuto adottato con la leggecostituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

6. La legge regionale statutaria istitutivadel Consiglio delle autonomie locali e appro-vata previo parere dell’Assemblea delle auto-nomie locali gia istituita ai sensi della vi-gente legislazione regionale.

7. L’uso, nel presente Statuto, del generemaschile per indicare i soggetti titolari didiritti, incarichi pubblici e stati giuridici eda ritenersi riferito a entrambi i generi erisponde solo a esigenze di semplicita deltesto.

Art. 82.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge costituzionale 31 gennaio1963, n. 1, e successive modifiche e integra-zioni;

b) l’articolo 5, commi 2 e 3, della leggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

2. All’atto del trasferimento in capo allaRegione dei beni del demanio di cui all’arti-colo 72, comma 1, lettera c), e abrogato l’ar-

Page 97: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 281– 97 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ticolo 70, comma 4, lettera f), restando attri-buito alla Regione l’intero gettito dei canoniper le concessioni idroelettriche.

Art. 83.

(Redazione del testo dello Statuto)

1. Lo Statuto della Regione viene redattonelle lingue italiana, friulana, slovena e tede-sca. La versione in lingua italiana e quellaufficiale.

Page 98: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria
Page 99: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria
Page 100: SENATO DELLA REPUBBLICA - issirfa.cnr.it€¦ · fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali; sostiene i processi di moratoria

E 4,00