SEMINARIO FORMATIVO ESPERIENZE A … formativi...• accettare critiche al proprio operato, nella...

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SEMINARIO FORMATIVO ESPERIENZE A CONFRONTO IN CAMPO PERITALE Architetto Andrea Santi IL TECNICO FORENSE Cesena 31 Maggio 2016

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  • SEMINARIO FORMATIVOESPERIENZE A CONFRONTO IN

    CAMPO PERITALE

    Architetto Andrea Santi

    CAMPO PERITALE IL TECNICO FORENSE

    Cesena 31 Maggio 2016

  • Chi è e cosa fa il CTU

    Il Consulente tecnico d’ufficio deve essere soggetto qualificato especializzato nella materia formante l’oggetto dellacontroversia.

    Il ruolo si concretizza rilevare e analizzare fatti inerenti il casospecifico della controversia

    e produrre la relazione peritale che deve contenere,e produrre la relazione peritale che deve contenere,motivazioni chiare, oggettive e possibilmente,incontrovertibili, in risposta ai quesiti che il giudice affida.

    Un buon tecnico non necessariamente è un buon CTU, spessoconsulenze tecniche ineccepibili sotto il profilo scientificosono carenti se non addirittura difformi dalle regoleprocessuali.

    Architetto Andrea Santi, studio via Giovita Lazzarini n.19, Forlì (FC), telefono 0543 30103, e-mail [email protected]

  • Chi è e cosa fa il CTU

    Nella realtà mai nessuno si è preoccupato di delineare un percorsoformativo specifico per i tecnici chiamati a svolgere compiti spessoassai delicati.

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  • Chi è e cosa fa il CTU

    Il mancato rispetto delle regole processuali puòcondurre a effetti spiacevoli sino a comportarel’annullamento della relazione peritale e, sedel caso, a responsabilità disciplinari, penali ecivili dell’ausiliario.civili dell’ausiliario.

    Gli istituti fondamentali a cui il consulente deveprestare attenzione e rispetto sono:

    • il principio del contraddittorio• il diritto alla difesa

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  • L’attività del Consulente

    L’attività del CTU può configurarsi in due distinte modalità:

    • nel primo caso la consulenza si occupa della valutazione delle prove fornite dalle parti; valutazione delle prove fornite dalle parti;

    • nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova;

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  • L’attività del Consulente

    La prima è quella che vede connotata la figuradel consulente come percipiente, come adesempio il caso di una verifica statica o di unaccertamento sulla conformità edilizio-urbanistica di una costruzione.urbanistica di una costruzione.

    La seconda definisce il consulente comededucente, dove il consulente è chiamato,attraverso la sua specifica competenza a dareuna valutazione.

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  • L’attività del Consulente

    Quindi l’attività del consulente talvolta siidentifica in una vera e propria valutazione difatti mentre in altre si traduce in un meroaccertamento di fatti e situazioni.accertamento di fatti e situazioni.

    In nessuno dei due casi però la consulenzatecnica può tradursi in un’attività giudicante;questa responsabilità è rimessaesclusivamente al giudice.

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  • Le fasi dell’attività

    In relazione agli artt. 62 e 194 cod. proc. civ. il consulente esplica la propria attività attraverso diverse fasi che in sostanza sono identificabili in:

    – partecipare alle udienze;

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    – partecipare alle udienze;

    – svolgere indagini;

    – fornire al giudice i chiarimenti richiesti;

    – domandare chiarimenti alle parti;

    – assumere informazioni da terzi.

  • Gli ambiti giurisdizionali nei quali

    interviene l’esperto

    • Processo cautelare. Il processo cautelare è una particolare forma di processo che consente

    ai soggetti ricorrenti di poter raccogliere le prove prima del processocognitivo in tutti i casi in cui sarà difficile se non impossibile poterleraccogliere nel corso del futuro processo.

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    raccogliere nel corso del futuro processo.

    In questo procedimento, la consulenza si concretizza nell’accertamentotecnico preventivo (A.T.P.).

    Tale consulenza è richiesta dalla parte ricorrente, e disposta dal giudice,quando vi è urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato deiluoghi o la qualità o la condizione delle cose.

  • Gli ambiti giurisdizionali nei quali

    interviene l’esperto

    Processo di cognizione.

    Il processo di cognizione rappresenta il procedimento attraverso ilquale il giudice accerta una situazione giuridica esistente sullabase dei fatti presentati dalle parti, risolvendo la controversiamediante una sentenza.

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    mediante una sentenza.

    L’incarico, che viene affidato all’ausiliario, presenta una doppiafinalità:

    una integrativa, quando lo strumento è diretto a integrare leconoscenze del giudice con nozioni specialistiche, tecniche escientifiche;

    l’altra istruttoria, quando al consulente tecnico di ufficio vienedemandata l’acquisizione di fatti rilevanti per la decisione dellacausa.

  • Gli ambiti giurisdizionali nei quali

    interviene l’esperto

    Processo di esecuzione.

    La forma generica è rappresentata dal processo che intraprende il creditoreper ottenere coattivamente, in virtù di un titolo esecutivo,l’adempimento del debitore.

    In base alla natura del credito il procedimento può distinguersi tra:

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    – l’esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata) quando ilcredito ha a oggetto una somma di denaro;

    – l’esecuzione forzata in forma specifica quando il credito ha a oggetto laprestazione del debitore consistente nel consegnare o nel rilasciare unospecifico bene mobile o immobile.

  • Processo di esecuzione

    Nel processo esecutivo il consulente si definisce ausiliario del giudice di cui all’art. 68 cod. proc. civ. cui viene conferito l’incarico di procedere alla valutazione dei diritti pignorati, oltre all’accertamento di elementi necessari ai fini della vendita.

    Oltre ai quesiti, vi è il “contraddittorio semplificato” che impone Oltre ai quesiti, vi è il “contraddittorio semplificato” che impone all’esperto di dover rimettere 45 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice a norma dell’art. 569 cod. proc. civ.,la propria relazione alle parti che possono proporre le loro osservazioni alla relazione, salvo inviare 15 giorni prima dell’udienza le note all’esperto.

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  • L’albo dei consulenti tecnici e loro responsabilità

    L’albo degli esperti e relative disposizioni.

    L’art.13 disp. att. cod. proc. civ. stabilisce che pressoogni tribunale è istituito un albo dei consulentitecnici. L’albo è suddiviso in categorie corrispondentia diverse specializzazioni.a diverse specializzazioni.

    È consentito ottenere l’iscrizione all’albo a tutti coloroche posseggono competenza tecnica in particolarimaterie, hanno una buona condotta morale erisultano iscritti nei rispettivi ordini e collegiProfessionali.

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  • “poter fare”, “saper fare”

    È, nella sostanza, non sufficiente all’autorità giurisdizionaledimostrare il “poter fare” ma occorre esprimere il “saperfare”, in quel determinato settore.

    Relativamente alla condotta morale, il riferimento della norma èda leggersi come generale condotta morale e quindi, inda leggersi come generale condotta morale e quindi, inconcreto, formano condizioni limitanti non solo i casi dicondanne penali e civili, ma anche l’irrogazione di sanzionidisciplinari e amministrative per fatti non inerenti l’incarico diCTU, ma che possono incidere sull’esercizio della professioneo che comunque denotano, in chi le ha subite, spregio dellalegalità o mancanza di senso civico.

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  • Le responsabilità

    Sui consulenti tecnici e periti nell’adempimentodelle proprie funzioni incombono trefattispecie di responsabilità:

    • la responsabilità disciplinare • la responsabilità disciplinare • la responsabilità penale • la responsabilità civile

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  • La responsabilità disciplinare

    L’attività dei consulenti tecnici e periti è soggetta alla vigilanza esercitata dal presidente del tribunale sui seguenti aspetti:

    – “condotta morale”;

    – ottemperare agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

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  • Le sanzioni disciplinari

    Le sanzioni disciplinari (art. 20) si distinguono in:

    – avvertimento;

    – sospensione dall’albo per un tempo non superiore a un anno;superiore a un anno;

    – cancellazione dall’albo.

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  • La responsabilità civile

    Si tratta della responsabilità che obbliga ilCTU a risarcire i danni arrecati alle parti acausa della propria condotta regolatacausa della propria condotta regolatadall’art. 64 cod. proc. civ. e dagli artt.1218, 1176, 2043 e segg. cod. civ.

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  • La responsabilità civile

    Danni conseguenti alla condotta del consulente tecnico di ufficio possono rilevarsi per:

    – eccessiva durata del processo;

    – spese sostenute da una parte per ottemperare a un provvedimento del giudice basato su una consulenza rivelatasi errata;

    – spese sostenute da una parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni a – spese sostenute da una parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni a cui perviene la consulenza;

    – corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile;

    - perdita o distruzione di documenti affidatigli;

    - omissione di eseguire accertamenti irripetibili;

    - ritardo nel deposito della relazione senza giustificato motivo.

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  • Le qualità particolari del CTU

    Il CTU svolge una funzione giurisdizionale importanteper il giudice.

    Spesso il risultato del lavoro dell’esperto (la relazioneperitale), diventa la sostanza della decisione delmagistrato, pertanto, il consulente tecnico influenzamagistrato, pertanto, il consulente tecnico influenzal’esito della controversia.

    Questa condizione dovrebbe richiamare tutti i tecnicisul senso di responsabilità che assumono quandosono chiamati a espletare queste funzioni.

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  • Le qualità particolari del CTU

    L’esperto del giudice, per lo svolgimento delle particolari attività a cui è chiamato, deve saper garantire qualità peculiari che non sempre si riscontrano nella comunità dei tecnici.

    • conoscenze proprie delle materie che il consulente • conoscenze proprie delle materie che il consulente tecnico di ufficio tratta nello svolgimento dell’incarico;

    • reale applicazione delle conoscenze, ovvero la traduzione pratica al fine di consentire la loro diretta attuazione nell’ambito del mandato.

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  • Le qualità particolari del CTU

    • In un esame dei diversi profili, questo sapere potrebbe tradursi nel sapere, nel saper fare, nel saper essere.

    • Il sapere e il saper fare. • Il sapere e il saper fare. • Il sapere si traduce nel sapere tecnico e

    giuridico che il consulente deve mettere in campo.

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  • “TECNICO DEL DIRITTO”Il consulente deve conoscere:

    • Norme che regolano la propria attività;• Norme relative a sanzioni e responsabilità a cui è

    soggetto (artt. 13 cod. proc. civ. e segg.);

    • Norme relative ai consulenti di parte (artt. 91 cod. • Norme relative ai consulenti di parte (artt. 91 cod. proc. civ. e segg.);

    • Le disposizioni generali (artt. 61 cod. proc. civ. e segg.);

    • Norme concernenti il processo di cognizione (artt. 191 cod. proc. civ. e segg.).

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  • “TECNICO DEL DIRITTO”Si indicano alcuni comportamenti errati che possono

    portare alla nullità della consulenza tecnica di ufficio con le eventuali conseguenze sul piano delle responsabilità disciplinari, civili e penali:

    • mancato rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, • mancato rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, • assumere documentazione nel corso dei lavori peritali da una

    parte senza garantirne la conoscenza all’altra,

    • ricevere documentazione di cui sia vietata la produzione • dare inizio o prosecuzione alle operazioni senza darne avviso

    alle parti,

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  • Il saper essereUn ulteriore aspetto della conoscenza del consulente èrappresentato dal “saper essere”, nella maggior parte dei casi,tra i C.T.U. si registra come modello più diffuso quello ispiratoallo stile autoritario.

    È essenziale comprendere che solo attraverso il dialogo èÈ essenziale comprendere che solo attraverso il dialogo èpossibile offrire un cambiamento di prospettiva dellacontroversia alle parti.

    Le difficoltà comunicative rappresentano il vero problema e lacui gestione è tale da richiedere al consulente una

    preparazione specifica e adeguata.

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  • IL RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO

    Il CTU deve:

    • assumere le osservazioni dei tecnici di parte a mezzo di memorie,• deve fornire motivata risposta nelle proprie deduzioni in risposta ai quesiti, • rispettare il contraddittorio permettendo ai soggetti in causa di avanzare ogni utile

    osservazione,

    • contenere i tempi del giudizio. • avere la capacità di accettare il confronto in modo pro-attivo, anche mettendosi in avere la capacità di accettare il confronto in modo pro-attivo, anche mettendosi in

    discussione,

    • accettare critiche al proprio operato, nella responsabile consapevolezza

    Solo in questo modo l’incarico potrà rispondere pienamente alle esigenze giudiziali indirizzate al soddisfacimento di una giustizia più rapida e concreta.

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  • L’atto di nomina e suoi effettiIl giudice ha, tra i suoi poteri, quello di nominare il C.T.U..

    La norma suggerisce per la scelta del consulente l’indirizzo del “saper fare” piuttosto che del “poter fare”.

    La consulenza tecnica, viene formalizzata a mezzo di ordinanza che contiene, in estrema sintesi:

    – il tribunale e l’ufficio del giudice procedente;– il tribunale e l’ufficio del giudice procedente;

    – il ruolo del procedimento, il nome delle parti e i loro difensori;

    – il nome, cognome e recapito del consulente prescelto;

    – la data e l’ora di convocazione del consulente;

    – la data dell’ordinanza.

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  • L’atto di nomina e suoi effettiil consulente tecnico di ufficio, all’atto della notifica del

    provvedimento potrà assumere:

    • cognizione di essere stato scelto• le finalità e le richieste poste a fondamento

    dell’incarico che andrà ad assumere.dell’incarico che andrà ad assumere.

    Il consulente iscritto all’albo dei consulenti tecnici, non può rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato poiché con la presentazione della domanda egli ha preventivamente manifestato il proprio consenso a esercitare tali funzioni.

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  • MOTIVI DI ASTENSIONEI motivi di astensione dall’incarico ricevuto per il C.T.U. sono i medesimi del giudice:

    «Art. 51 – Astensione del giudice – Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

    1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

    2) Se egli stesso o la moglie (ora il coniuge) è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

    3) Se egli stesso o la moglie (ora il coniuge) ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

    4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

    5) Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa.

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  • MOTIVI DI ASTENSIONE

    Il consulente che ritiene di nonaccettare l’incarico deve presentareopportuna e motivata istanza algiudice almeno 3 giorni primagiudice almeno 3 giorni primadell’udienza di comparizione

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  • L’udienza di conferimento d’incarico

    L’udienza è l’atto formale con il quale l’ausiliario assumel’impegno ad assolvere pienamente, onestamente,consapevolmente, con l’impegno delle sue capacitàprofessionali e intellettuali, il proprio incarico è quella delgiuramento.

    L’art. 193 riporta, tra l’altro, letteralmente la formula delL’art. 193 riporta, tra l’altro, letteralmente la formula delgiuramento che recita :

    «Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioniaffidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità».

    L’udienza di conferimento di incarico configura il vero eproprio inizio del mandato del consulente prescelto; in questafase si conoscono i quesiti posti dal giudice.

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  • Il quesitoIl giudice a questo punto formula il quesito al consulente.

    Più il quesito sarà generico, poco chiaro e poco dettagliatotanto maggiore sarà la possibilità, nel corso dell’attività,dell’insorgere di contrasti, dispute, pressioni delle parti, deilegali e dei consulenti tecnici. Un buon quesito infattidovrebbe:dovrebbe:

    – indicare il compito del consulente;

    – essere comprensibile, di chiara lettura;

    – individuare l’oggetto dell’indagine e la valutazione richiesta;

    – comprendere gli accertamenti nel limite delle domande delle parti;

    – non richiedere accertamenti dei fatti il cui onere incombe sulla parte;

    – non richiedere valutazioni giuridiche.

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  • Data d’inizio delle operazioniIl giudice chiede al consulente se desideraindicare la data d’inizio delle operazioni.

    Il consulente può scegliere due soluzioni:indicare la data in sede di udienza facendoquindi riportare a verbale ora, data e luogo,quindi riportare a verbale ora, data e luogo,ovvero riservarsi e indicarla in un momentosuccessivo.

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  • Data d’inizio delle operazioniIl giudice chiede al consulente se desideraindicare la data d’inizio delle operazioni.

    Il consulente può scegliere due soluzioni:indicare la data in sede di udienza facendoquindi riportare a verbale ora, data e luogo,quindi riportare a verbale ora, data e luogo,ovvero riservarsi e indicarla in un momentosuccessivo.

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  • Autorizzazione accesso pubblici uffici

    Nel corso delle attività di ufficio,per le incombenzelegate alla risposta ai quesiti può presentarsi per ilconsulente la necessità di dover esaminare econsultare documenti, atti e quanto altro conservatopresso i pubblici uffici, con l’estrazione di copie.

    In particolare per l’attività dei professionisti diambito tecnico: gli uffici dell’Agenzia del territorio,l’Agenzia delle entrate, i diversi settori di enti localiquali comuni, province e regioni e ancora enti delMinistero della difesa, del demanio, comunitàmontane, gli archivi notarili e quanto altro.

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  • Autorizzazione accesso ai luoghiL’autorizzazione potrebbe apparire superflua, ma le diversesituazioni rendono necessaria l’intervento da parte delmagistrato.

    L’esperto in gran parte dei casi, deve poter accedere alleproprietà sia delle parti in causa che, talvolta, a quelle disoggetti estranei al procedimento giudiziario.soggetti estranei al procedimento giudiziario.

    Tuttavia può anche accadere che una parte rifiuti l’accesso alCTU, pur essendo nella veste di pubblico ufficiale.

    Infatti il CTU, che accedesse a detta proprietà per losvolgimento delle operazioni, in assenza della specificaautorizzazione, potrebbe incorrere nella denuncia perviolazione di domicilio.

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  • Autorizzazione ad avvalersi di esperti

    Nell’ ipotesi che parte degli accertamenti richiesti sibasino su aspetti specialistici ricadenti al di fuoridelle conoscenze e delle competenze del consulentetecnico nominato, il giudice ha due strade da seguire:

    • autorizzare il consulente ad avvalersi di esperti inquel particolare settore

    • nominare altro consulente con specificoprovvedimento.

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  • Nomina consulenti tecnici di parteÈ facoltà delle parti in causa farsi assistere nel corso dellaconsulenza tecnica di ufficio da propri consulenti tecnici diparte.

    Durante le operazioni peritali, il consulente deve redigereverbali, nei quali inserire anche le osservazioni e le istanzedelle parti.delle parti.

    I verbali per ogni incontro peritale dovranno essere depositatiin cancelleria al termine come allegato della relazione tecnicache sarà trasmessa dal consulente alle parti costituite neltermine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza dicui all’art. 193.

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  • LE FASI PERITALIlo svolgimento della consulenza si articola in queste fasi:

    1. la relazione in “bozza” ma completa in tutte le sue parti, neltermine disposto dal giudice, viene inviata alle parti (daintendersi i legali che rappresentano le parti);

    2. le parti nell’ulteriore termine fissato dal giudice nell’ordinanza,trasmettono al consulente le proprie osservazioni sullatrasmettono al consulente le proprie osservazioni sullarelazione peritale. Per il principio del contraddittorio è benericordare che le dette osservazioni debbono essere scambiatetra i difensori delle parti;

    3. nell’ulteriore termine assegnato dal giudice il consulentecompleta la propria relazione tenendo conto, quindiaccogliendole o respingendole motivatamente, dellededuzioni proposte dalle parti.

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  • Autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle parti

    Il giudice, completata l’udienza di conferimento d’incarico,autorizza il consulente tecnico nominato a ritirare i fascicolidelle parti conservato all’interno del fascicolo di ufficio.

    Nei fascicoli delle parti sono quindi depositati gli atti giudiziaricome l’atto di citazione, l’atto di comparsa di costituzione ecome l’atto di citazione, l’atto di comparsa di costituzione erisposta, memorie e istanze, atti d’intimazione e comparseconclusionali, ma anche documenti di carattere tecnico qualiper esempio memorie e perizie tecniche, contratti preliminarie rogiti notarili, contratti di appalto, concessioni eautorizzazioni edilizie, documenti contabili, elaboratiprogettuali e quanto altro.

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  • Disposizione fondo spese

    All’esperto viene assegnata solitamente una somma inacconto delle proprie spettanze titolo di anticipazione spese.

    La disposizione di un pagamento di natura anticipatoriapresenta indubbia rilevanza per l’esperto; soprattutto pergarantirsi, in via cautelare, un titolo idoneo per agiregarantirsi, in via cautelare, un titolo idoneo per agiregiudizialmente nei confronti della parte che alla conclusionedell’incarico non assolva ai suoi obblighi di pagamento.

    Il CTU al quale non venga corrisposto l’acconto non puòsospendere le operazioni peritali, ma limitarsi a darne avvisoal giudice al fine di riceverne le relative disposizioni.

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  • Dati di carattere personale• Come detto, l’ausiliario giudiziario, dinnanzi a dati di

    carattere personale, deve porre estrema attenzione autilizzare informazioni corrette e aggiornate.

    • Il CTU è tenuto ad acquisire, utilizzare e porre nelleproprie operazioni le valutazioni su informazioniproprie operazioni le valutazioni su informazionipersonali che, con riguardo all’oggetto dell’indagineda svolgere, siano idonee a fornire unarappresentazione (finanziaria, sanitaria,patrimoniale, relazionale ecc.) corretta, completa ecorrispondente ai dati di fatto.

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  • Indebita divulgazione e protezione informazioni

    Il CTU è tenuto, quindi, a impiegare tutti gliaccorgimenti idonei a evitare un’indebitadivulgazione delle informazioni e, alcontempo, la loro perdita o distruzione,contempo, la loro perdita o distruzione,adottando, a tal fine, le misure atte a garantirela sicurezza dei dati e dei sistemieventualmente utilizzati.

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  • La comunicazione delle operazioni peritali

    La comunicazione attività peritali è un compito importanteper il CTU poiché può portare a violare contraddittorio ediritto alla difesa e quindi provocare l’annullamento dellaconsulenza. Il consulente ha due possibilità per comunicarel’inizio delle operazioni peritali:l’inizio delle operazioni peritali:

    • La prima – senza dubbio da preferirsi – è rappresentata dallacomunicazione in sede di udienza di conferimento d’incaricoprecisando a verbale l’ora, la data e il luogo nel quale daràinizio alle attività

    • La seconda è la comunicazione ai difensori delle particostituite e ai consulenti tecnici di parte qualora nominati.

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  • Garantire il contraddittorio

    In sostanza significa consentire alle parti, ailoro difensori e/o CTP di partecipare allosvolgimento delle operazioni peritali, nelsenso di assistervi e di poter interloquire con ilsenso di assistervi e di poter interloquire con ilCTU (formulare osservazioni e richieste,presentare memorie – artt. 194 e 195 cod.proc. civ.);

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  • Le operazioni peritali

    In funzione della natura e tipologia dell’incarico, le attività sisuddividono in:

    • operazioni presso lo studio del consulente solitamente perstudi, deduzioni e valutazioni con la presenza delle parti o deiloro consulenti tecniciloro consulenti tecnici

    • attività presso i luoghi di causa, uffici e Pubblicheamministrazioni.

    È consigliabile non fissare la sessione di apertura presso iluoghi di accertamento o uffici, in quanto è preferibileinquadrare e comprendere preliminarmente tutti gli aspettid’interesse nella vicenda;

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  • Le iniziative preliminari

    Prima della sessione è opportuno che il CTU abbia dedicato ilgiusto tempo a esaminare la documentazione versata in atti,non solo per conoscere le posizioni e i termini delle parti incausa, ma anche per stabilire gli atti da compiere e le attivitànecessarie.necessarie.

    Le iniziative preliminari appaiono essenziali per decidere estabilire le pratiche da svolgere preventivamente edeventualmente verificare se sussistano o meno le necessità dipromuovere istanze al giudice per chiarire parti del quesito,richiedere l’assistenza di un esperto o l’autorizzazioneall’accesso ai luoghi di causa.

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  • La sessione di apertura

    Nella sessione di apertura delle operazioni peritali il CTU deverispettare in linea di massima il seguente contenuto:

    • verifica generalità dei presenti e regolare nomina deiconsulenti tecnici di parte;

    • lettura del quesito;• lettura del quesito;• esame atti e documenti e richieste del CTU;• Indicare decisioni in merito alle modalità di prosecuzione

    delle attività peritali;

    • eventuali richieste e osservazioni delle parti;• conclusioni.

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  • I soggetti presentiSe il CTU ha di fronte un soggetto costituito in giudizio che èaccompagnato da altro estraneo alla vicenda giudiziaria (es diconiugi, parenti o soci).

    Pur non rispettando la previsione codicistica, è necessariodistinguere, nella circostanza, il rilievo e la portata dellapresenza di detti soggetti.presenza di detti soggetti.

    Se la presenza non si concretizza in interventi e inpartecipazione attiva alle operazioni condotte dal CTU, è ditutta evidenza che essa non configura alcun rilievo diirregolarità, che invece si avrebbe nel caso in cui la presenzafosse accompagnata da interventi e da attività diretta aincidere sulle operazioni in svolgimento.

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  • La lettura del quesito

    Le attività devono essere aperte con la lettura delquesito o dei quesiti formulati dal giudice istruttore;

    questo non solo per un rispetto formale del mandatoricevuto, ma anche per facilitare ai presenti laricevuto, ma anche per facilitare ai presenti lacomprensione delle finalità che determinano lanatura portata e i limiti dell’incarico affidato alconsulente.

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  • L’esame degli atti

    I documenti e le eventuali richieste del CTU

    Il consulente proporrà un’analisi sintetica degliatti di causa, alla presenza degli intervenuti;

    Si stabilirà quali documenti sono in possessoSi stabilirà quali documenti sono in possessodell’esperto ed, eventualmente, quali ulteriorisia necessario acquisire per la risposta aiquesiti.

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  • Le richieste del CTU

    Il consulente potrà avanzare richieste ai presenti inordine ad aspetti da chiarire, sulla documentazioneda produrre e/o integrare o a quanto altronecessario.

    Il consulente potrà indicare, e concordare con iconsulenti tecnici di parte, le modalità delproseguimento delle attività mediante le operazionida compiere, gli accessi da svolgere anche conriferimento alla programmazione della relativatempistica.

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  • Le eventuali istanze e osservazioni delle parti

    Le parti, nei limiti loro imposti dall’art. 194 cod. proc. civ.,possono proporre istanze e osservazioni al consulente. Talirichieste debbono essere pertinenti alle finalità del quesito eall’oggetto dell’incarico.

    Le parti, a volte attendono l’inizio delle operazioni per poterLe parti, a volte attendono l’inizio delle operazioni per poterformulare le loro richieste in ordine ad aspetti di loroparticolare interesse, che magari il quesito non ha ricompreso.

    Si assiste a volte alle parti che chiedono al consulente diufficio di svolgere quella indagine, acquisire quel dato osolamente rilevare quella specifica misura.

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  • Le eventuali istanze e osservazioni delle parti

    L’esperto deve essere, quindi, estremamente chiaro nelrichiamare l’attenzione dei partecipanti sulla portata e naturadegli accertamenti richiesti dal quesito e sul fatto che silimiterà a svolgere le sole attività necessarie a formulare larisposta.risposta.

    Il consulente, una volta esaurite le attività di accertamento eispezione, richiederà ai consulenti tecnici, o ai legali, unadettagliata ed esaustiva memoria di osservazioni su quantooggetto di quesito al fine di poter comprendere nel dettagliotutto ciò che questi intendano porre all’attenzionedell’esperto.

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  • Le conclusioni

    Il consulente, al termine delle attività,ricapitola le operazioni svolte al fine diconseguirne una sintesi chiara, chiudendo lasessione con la redazione e la compilazionesessione con la redazione e la compilazionedel verbale delle operazioni (o sopralluogo,qualora le attività abbiano avuto svolgimentocon l’accesso ai luoghi).

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  • L’accesso ai luoghi

    Il consulente, nello svolgimento dell’incarico, devepoter accedere ai luoghi presso cui si debbonosvolgere le ispezioni, gli accertamenti e le indagini dinatura tecnica.

    Anche in questa fase della consulenza tecnica diufficio incombe la necessità di dare concreto rispettoagli istituti del contraddittorio e diritto alla difesadelle parti.

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  • In caso di accesso impedito al CTU

    In questa circostanza il CTU deve sospendere le operazionidando atto nel processo verbale di sopralluogo dellacircostanza e presentando un’apposita istanza al giudice con laquale, spiegando l’accaduto, chiede che si assumano leopportune decisioni.opportune decisioni.

    In caso di accesso impedito al CTP, la circostanza capitaspesso e dipende dalla situazione di estremo conflitto in cui losviluppo trascina i rapporti tra le parti.

    Pur potendo il consulente, nella fattispecie, svolgere leproprie operazioni, in realtà non deve procedere poiché ciòdetermina la violazione del principio del contraddittorio e deldiritto della difesa.

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  • In caso di accesso impedito al CTU

    In caso di accesso impedito alla parte, Il caso non si presentaspesso, a tentare di esercitare l’accesso alla proprietà dellacontroparte. Vi sono due diverse ipotesi:

    la prima è rappresentata dal fatto che la parte non siaaccompagnata, nella circostanza, dal legale o CTP.accompagnata, nella circostanza, dal legale o CTP.

    Risulta evidente che non consentire a questa parte dipartecipare alle attività da svolgersi nella proprietà dellacontroparte equivale a comprometterne il principio delcontraddittorio e diritto di difesa;

    la seconda è rappresentata dal caso in cui la parte sia assistitadal proprio CTP nominato.

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  • In caso di accesso impedito al CTU

    In tutte questi ipotesi è necessario presentareapposita istanza al giudice per l’assunzione delledecisioni del caso.

    Il giudice può convocare le parti in udienza perIl giudice può convocare le parti in udienza perchiedere spiegazione della condotta della parte eammonirla sulle relative responsabilità, ovvero, sepossibile, ordinare all’esperto di svolgere le proprieattività dall’esterno della proprietà rimettendo a unavalutazione documentale il resto degli accertamenti.

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  • Ulteriori operazioniSono quelle di accesso agli uffici delle Pubblici, ecc. perl’acquisizione di tutta la documentazione che si rendenecessario acquisire per la risposta ai quesiti.

    Il tipo di attività da svolgersi, può essere di natura istruttoria edi natura accessoria.

    Natura istruttoria è il caso di accertamenti presso gli archiviNatura istruttoria è il caso di accertamenti presso gli archividell’amministrazione comunale per la consultazione deiprogetti oggetto di verifica della conformità ediliziourbanistica di una costruzione.

    Natura accessoria sono attività collaterali come il ritiro dicopie e atti dagli uffici.

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  • Il consulente tecnico di parte CTPIl consulente tecnico di ufficio deve garantire alle parti lapossibilità d’intervento nel corso della propria attività.

    Per questo, generalmente le parti si affidano a propriconsulenti tecnici che svolgono, nell’ambito della consulenzatecnica di ufficio affidata all’esperto del giudice, un compitoche li assimila a quello dei legali, avendo la funzione diche li assimila a quello dei legali, avendo la funzione diassistenti la parte che li ha nominati con le propriecompetenze e cognizioni tecniche.

    Mentre l’avvocato può definirsi un difensore giurista, il CTPpuò identificarsi come un difensore tecnico.

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  • Le attività del tecnico di parte

    Dal punto di vista pratico le attività del tecnico diparte spesso si riducono alla sola partecipazione alleoperazioni peritali ove, egli esprime la volontà dellaparte di vedere riconosciuti gli istituti delcontraddittorio e diritto alla difesa:contraddittorio e diritto alla difesa:

    • partecipa alle udienze quando vi partecipi il CTU;• assiste alle operazioni peritali condotte dal CTU;• presenta osservazioni e istanze nel corso delle

    attività peritali.

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  • L’acquisizione documentale

    Occorre tuttavia precisare che l’acquisizione documentale èuna fase assai delicata per il consulente poiché egli diventaresponsabile in ordine alla impropria utilizzazione didocumenti non ritualmente prodotti in causa, con ilconseguente possibile annullamento della consulenza.conseguente possibile annullamento della consulenza.

    Ciò evidenzia in modo inequivocabile come le parti quindi nonpossano, nelle fasi successive del processo, produrre nuovae/o diversa documentazione rispetto a quella anzi citata,sempreché, naturalmente,questa non serva ad attestaremodificazioni sostanziali intervenute successivamenteall’introduzione degli atti del giudizio.

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  • L’acquisizione documentaleSia per la necessità delle parti di “portate acqua al propriomulino” nella fase della CTU e, si consenta, contando sullascarsa conoscenza delle regole dello stesso ausiliario siaperché si sfrutta il canale della CTU per introdurredocumentazione che per dimenticanza, negligenza o perchénon ancora in possesso, non si è prodotto nei termini.non ancora in possesso, non si è prodotto nei termini.

    La produzione di documentazione fotografica del consulentedi parte, di natura innovativa ed esclusiva, volta a colmare lacarenza degli elementi d’indagine, nel caso che i repertifotografici non siano stati acquisiti agli atti del processoritualmente e vengano rifiutati da controparte, deve esseredebitamente censurata dal consulente tecnico di ufficio.

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  • Documentazione acquisita d’ufficio

    • È quella tipologia di documentazione che notoriamente non ha carattere di esclusività poiché, nelle modalità e con le autorizzazioni dovute per legge in taluni, può essere dovute per legge in taluni, può essere acquisita dal consulente del magistrato.

    • Il caso più evidente tra queste è quella della planimetria catastale conservata agli atti degli uffici dell’Agenzia del territorio.

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  • Istanze

    Sono richieste che le parti rivolgono all’espertoaffinché egli prenda in considerazione aspetti ecircostanze inerenti i lavori peritali, in tale sensopossono essere istanze:

    • l’istanza di svolgere indagini• l’istanza di svolgere indagini• la richiesta di approfondimenti• di non tenere conto delle sollecitazioni del CTP

    controparte in quanto fuorvianti rispetto alla finalitàdel quesito posto dal giudice.

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  • OsservazioniRientrano tutte valutazioni di caratteremetodologico, scientifico e tecnico proprie della fased’intervento dell’esperto. Esempi sono le memoriepredisposte dai consulenti di parte.

    La differenza sostanziale tra i due atti è che mentreLa differenza sostanziale tra i due atti è che mentrel’istanza impone all’esperto di dover dare seguito dauna precisa azione in virtù della proposta dalla parteistante, l’osservazione nel consulente del giudicegenera la necessità di riflettere sugli aspetti ecircostanze richiamate dalla parte, poi seguita da unaspiegazione motivata.

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  • Il tentativo di conciliazione• Il codice di procedura civile riconosce all’esperto del giudice la

    possibilità del tentativo di conciliazione della controversianell’ambito delle attività dell’art. 696-bis e art. 198 cod.proc.civ.

    • Inoltre la grave crisi in cui versa il sistema giudiziario, il giudicechiede al proprio ausiliario di espletare un tentativo dichiede al proprio ausiliario di espletare un tentativo diconciliazione della controversia anche quando tale iniziativanon rientri nell’alveo della norma che presi e dell’incarico alconsulente, talvolta formulando l’incarico nello stessoquesito.

    • Il tentativo di conciliazione della controversia è sempreesistito nella pratica reale delle attività di CTU

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  • “cambiamento di rotta”Troppo spesso assistiamo a tecnici di parte che, nellacarenza di elementi oggettivi, tentano di condurre ilproprio operato attraverso forme persuasive chepoco hanno a che vedere con le cognizioni tecniche.

    Con questo “cambiamento di rotta” del CTU, nonCon questo “cambiamento di rotta” del CTU, nonappare fuori luogo, quando ne ricorrano i motivi, cheil consulente possa chiedere ai consulenti tecnici diparte una memoria anticipatoria rispetto a quellastabilita dalla norma, cosicché da avere una loroprospettazione tecnica prima della redazione della“bozza” di relazione peritale da inviare loro.

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  • “cambiamento di rotta”

    In tal senso la mutazione di prospettiva tecnicanon è da rilevare

    come incapacità o come debolezza,

    ma al contrario come qualità professionalema al contrario come qualità professionalesulla quale il magistrato conta per giungere alrisultato corretto e veritiero.

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  • Il CTU è un professionista dotatodi specifiche conoscenzetecniche, “il sapere”.

    Indispensabile per essere CTU èacquisire “il saper fare”, che sitraduce nel mettere in campo iltraduce nel mettere in campo ilsapere tecnico e giuridico.

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  • GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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