“Segnalazioni, sanzioni e limiti all’utilizzo del contante” · D.Lgs. n. 231/2007,...
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Antiriciclaggio:
“Segnalazioni, sanzioni e limiti all’utilizzo del
contante”
Prof. Dott. Armando UrbanoDocente Università degli Studi “Aldo Moro” di BariMail: [email protected]
L‟art. 41, D.Lgs. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, pone
l‟obbligo nei confronti dei soggetti destinatari di tale disciplina di SEGNALARE
ALL’UIF* qualsiasi operazione che possa ritenersi collegata ad
operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
* Unità di Informazione Finanziaria
Le segnalazioni non comportano violazione in ordine agli obblighi del
segreto professionale e vanno inoltrate anche se
l‟operazione sospetta non abbia avuto luogo per
sospetti o rifiuto.
Prima di inoltrare le segnalazioni ènecessario:
1. Valutare le informazioni acquisite
2. Individuare eventuali incongruenzerispetto alla capacità economica delcliente
3. Valutare le operazioni in contantieffettuate, per importo e frequenza, aprescindere dal loro ammontare
4. Verificare l‟effettuazione di versamenti eprelievi per importi pari ad Euro 15.000a mezzo intermediari finanziari
La comunicazione deve contenere:
1. I dati, le informazioni, ladescrizione e i motivi del sospettoper ogni operazione posta inessere;
2. Le generalità del soggetto che hacommesso l‟infrazione e lecircostanze in cui il professionistaha preso atto della irregolarità
Le segnalazioni possono essere
trasmesse per via telematica
mediante l'utilizzo del data entry
disponibile sul portale INFOSTAT-UIF
ovvero mediante trasmissione,
tramite lo stesso portale, di un «file»
predisposto autonomamente dal
segnalante, secondo il formato XBRL.
https://infostat-uif.bancaditalia.it
Per accedere ai servizi, i
segnalanti dovranno provvedere
a registrarsi preventivamente
nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI
UIF mediante l'invio di un
"Modulo di adesione“http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-
sistema-gestione-operazioni-sospette
A ciascun segnalante sarà
assegnato un "codice" che lo
identificherà in maniera univoca
negli archivi della UIF e che
dovrà essere usato in tutti gli
scambi informativi con l'Unità.
Dal 12 maggio 2012 i dottoricommercialisti ed esperticontabili possono effettuare lasegnalazione per mezzo delproprio ordine professionale,che, a sua volta, provvederàtempestivamente a trasmetteretale segnalazione all‟UIF informa anonima.
Si rammenta che l`articolo 41 del Decreto prevede espressamente che
la segnalazione venga effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l`operazione, appena il segnalante viene a conoscenza
degli elementi di sospetto.
Il professionista ha l‟obbligo disegnalazione anche per leoperazione sospette relative almancato versamento, da partedel cliente, di ritenute allafonte e IVA in misura superioread Euro 50.000,00 per ognianno di imposta.
Tale segnalazione si rendenecessaria in quanto la normaassimila a “delitto” tale fenomenodi natura riscossiva.Per delitto il legislatore ha intesoqualsiasi azione che implichi unacondotta integrativa di reato,generalizzando così il significatodi “attività criminosa”.
La Banca d‟Italia con Delibera30.01.2013 n. 61 ha approvatogli indicatori di anomalia (oltrequelli pre-esistenti) per lesocietà di revisione e Revisorilegali che svolgono il loroincarico nei confronti di Enti diinteresse pubblico e societàquotate in borsa.
INDICATORI DI ANOMALIA1. Profilo soggettivo
Informazioni difformi da quelle riscontrate in fase di revisione
2. Profilo oggettivo
Attività antieconomiche o finanziariamente illogiche
3. Modalità pagamento
Utilizzo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante
4. Operazioni contabili/finanziarie
Sussistenza di operazioni contabili e finanziarie occulte e senza un plausibile riscontro o giustificabilità
Le segnalazioni per operazionisospette devono essere effettuateanche nel caso di informazioniottenute nell‟ambito degli incarichidi Due Diligence.
Anche nei casi di incarichi rifiutati,non conclusi, revocati o in caso didimissioni opera l‟obbligo disegnalazione.
Norma decreto 231/2007
Infrazione
Art. 49, comma 1
trasferimento di denaro contante,libretti di deposito bancari o postalial portatore, titoli al portatore ineuro o in valuta estera, per unimporto pari superiore a 1.000 euro
Art. 49, comma 5 e 7
mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o dell‟apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro
Art. 49, comma 6
assegni emessi all‟ordine del traente e non girati direttamente per l‟incasso a una banca o a PosteItaliane S.p.A.
Una volta individuate le operazionisospette, il professionista dovràpredisporre la comunicazione ex art. 51D.Lgs. n. 231/2007, entro 30 giorni daquando di tali movimenti ha presocognizione.
E‟ quindi opportuno premunirsi di idoneaprova della tempistica di consegnadocumentale, al fine di prevenireeventuali rischi sanzionatori derivanti dalritardo nell‟effettuazione della citatacomunicazione.
Tale comunicazione può essere redatta incarta libera attraverso raccomandata A/Rda indirizzarsi alla competenteRagioneria Territoriale dello Stato, cheprovvederà a trasmetterla alla Guardia diFinanza la quale, ove ravvisil‟utilizzabilità di elementi ai finidell‟attività di accertamento, ne potràdare tempestiva comunicazioneall‟Agenzia delle Entrate.Nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministerodell’Economia e delle Finanze (concordata con laGuardia di Finanza)
La comunicazione non dovrà essereinoltrata qualora l‟irregolarità fossegià ricompresa in altre segnalazioniper operazioni sospette ai sensidell‟art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007(adeguata verifica della clientela),per le quali il professionista restasempre responsabile.
Fac-simile comunicazione
MITTENTE……AllaRagioneria Territoriale delloStato di………
Luogo e dataOggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni incontanti_ex art. 49, D.Lgs. 231/2007.
Io sottoscritto ………….., in relazione alla propria attività didottore commercialista risulta quale incaricato alla tenutadelle scritture contabili della…………………., giusto mandatoprofessionale del…….Relativamente al proprio incarico, ha ravvisato in occasionedella registrazione di movimentazioni contabili in partitadoppia, che il seguente documento: Fattura n……del…… dieuro ……….. + iva, per un totale di Euro………, emessada………. a……………, è stata regolata mediante il pagamentoin contanti in un‟unica soluzione, contravvenendo così alledisposizioni di cui all‟art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007.Distinti saluti.
Qualora si effettui un trasferimento di
denaro contante, di libretti o titoli al
portatore in misura pari o superiore a 1.000
euro i diretti interessati (anche se legati
da rapporto di parentela) saranno colpiti da
una sanzione amministrativa il cui importo è
variabile dall‟ 1 al 40%* dell‟importo
trasferito, con l‟applicabilità di un minimo
sanzionatorio pari a 3.000 euro.
*dal 5 al 40% se la movimentazione supera i 50.000 euro
E‟ possibile attenuare l‟importo di tali sanzioni
avvalendosi dell‟istituto dell‟oblazione.
(Art. 16, L. 689/1981)
E‟ quindi ammesso il pagamento in misura
ridotta (minor somma fra il doppio del minimo
e il terzo del massimo), oltre alle spese del
procedimento, entro 60 giorni dalla
contestazione, ovviando anche al minimo fisso
di 3.000 euro.
L‟omissione della segnalazione darà luogo
all‟irrogazione di una distinta sanzione il
cui importo è variabile dal 3 al 30%; con
un minimo di Euro 3.000,00, con la
precisazione che i professionisti non
potranno beneficiare del meccanismo
dell’oblazione al fine di ottenere la
definizione del procedimento di irrogazione
della sanzione.
L‟art. 60 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti,
richiama la possibilità di ricorrere alla
oblazione solo per le irregolarità poste
in essere dagli operatori ex art. 49 e
non per le mancate comunicazioni alle
Ragionerie Territoriali dello Stato
previste dall‟art. 51.
La situazione dei professionisti è
aggravata anche dal fatto che le
eventuali sanzioni loro comminabili
sono da qualificarsi quali sanzioni
dirette e come tali non soggette a
copertura attraverso polizze di
responsabilità civile.
Vi sono due ipotesi di omessa segnalazione da parte
del professionista:
1)Omessa segnalazione al titolare dello studio
da parte di un dipendente; in questo caso trattasi di
responsabilità di primo livello;
2)Omessa segnalazione alla UIF da parte del
professionista responsabile; in tal caso trattasi di
responsabilità di secondo livello.
Entrambi i casi sono punibili con la medesima
sanzione amministrativa.
Nessun esonero quindi per il
professionista che non abbia
provveduto ad informare il proprio
staff collaborativo in merito
all‟adeguata verifica della clientela e
alle eventuali segnalazioni da
inoltrare all‟UIF.
Una transazione di 2.000 euro in
contanti determinerebbe una
sanzione di 40 euro a carico di chi
la pone in essere e di 3.000 euro
sul professionista che non l‟abbia
comunicata.
ESEMPIO
SANZIONE PER L’OPERATORE
1% di 2.000 = 20,00 40% di 2.000 = 800,00con un minimo di Euro 3.000
Con oblazione: si versa l‟importo più piccolo tra:- il doppio del minimo (20 x 2 = 40,00)- 1/3 del massimo (800/3 = 266,00)
SANZIONE DA VERSARE Euro 40
SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA
3% di 2.000 = 60,00 30% di 2.000 = 600,00con un minimo di Euro 3.000
NO oblazioneSANZIONE DA VERSARE Euro 3.000
Il procedimento sanzionatorio èschematizzabile in 5 fasi:
1) Contestazione della infrazione
2) Istruttoria
3) Decretazione
4) Notifica
5) Esecuzione
1) CONTESTAZIONE
A seguito della comunicazione ex art. 51,D.Lgs. n. 231/2007, l‟Ufficio della RagioneriaTerritoriale dello Stato deve valutare lacompletezza e la procedibilità dellasegnalazione.
Il termine per notificare all‟autore dellaviolazione la contestazione è di 90 giorni dalprotocollo di arrivo della segnalazione.
Tale periodo, tuttavia, può essere interrotto econseguentemente ampliato ogniqualvolta sianecessario per l‟Ufficio richiedere dettagli eprecisazioni riguardo i dati dell‟operazione.
2) ISTRUTTORIA
L‟Ufficio, dopo aver valutato e accoltola segnalazione, procede a raccoglieretutti i dati e le informazioni per fondareil suo convincimento in merito allasanzionabilità della condotta.
Dopo la contestazione da parte del Mefo della GdF alla parte, il reo ha lapossibilità di inviare entro 30 giornimemorie difensive o chiedere audizionepresso la sede competente della RTS.
3) DECRETAZIONE
L‟Ufficio o il nucleo che redige il
processo verbale procede a stabilire la
sanzione da applicare.
Fondamentale è la stesura della
motivazione che deve risultare congrua
ed esaustiva, fornendo risposte alle
deduzioni difensive della parte.
4) NOTIFICA
Il provvedimento sanzionatorio deve
essere notificato alla parte entro i
termini stabiliti per la prescrizione,
ossia entro i 5 anni dall‟avvenuta
notifica della contestazione agli autori
delle violazioni.
5) ESECUZIONE
Dopo la notifica del decreto e scaduti i
termini di impugnabilità (30 giorni, 60
se l’interessato risiede all’estero),
l‟Ufficio deve inviare un sollecito di
pagamento prima di procedere
all‟iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
In caso di ricorso da parte delsoggetto che ha effettuato laviolazione, questo può essereproposto presso il Tribunale ilquale è l‟autorità giudiziariacompetente in materia diantiriciclaggio, non è quindipossibile rivolgersi al giudice diPace.
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Violazionedell'obbligo diidentificazione
Disposizionidel Titolo II,
Capo I,decreto
231/2007
Art. 55, c. 1, decreto
231/2007Multa
da € 2.600a € 13.000
Autoritàgiudiziaria concomunicazione
di notizia direato ex art. 347 c.p.p.
Omessa, tardiva o
incompletaregistrazione
Art. 36decreto
231/2007
Art. 55, c. 4,decreto
231/2007Multa
da € 2.600a € 13.000
Autoritàgiudiziaria concomunicazione
di notizia direato ex art.
347c.p.p.
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Assolvimento degli
obblighi diidentificazione e
diregistrazioneavvalendosi di
mezzifraudolenti
idonei aostacolare
l'individuazione del
soggetto che haeffettuato
l'operazione
Disposizionidel Titolo II,Capo I e II,
decreto231/2007
Art. 55, c. 6,decreto
231/2007
Circostanzaaggravante che
raddoppia lesanzioni di cui ai
commi 1, 2e 4 dell'art. 55
decreto 231/2007
Autoritàgiudiziaria concomunicazione
di notizia direato ex art. 347 c.p.p.
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Omessecomunicazioni da parte del
collegio sindacale, delconsiglio di
sorveglianza, del comitato del
controllo di gestione,soggetti
incaricati delcontrollo di gestione
Disposizionidel Titolo II,Capo I e II,
decreto231/2007
Art. 55, c. 6,decreto
231/2007
Circostanzaaggravante
cheraddoppia le
sanzioni di cui ai
commi 1, 2e 4 dell'art. 55
decreto 231/2007
Autoritàgiudiziaria concomunicazione
di notizia direato ex art. 347 c.p.p.
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Violazione deldivieto di
comunicazionedell‟avvenuta
segnalazione dioperazione sospetta
fuori dei casi previsti
dal decreto231/2007.
Artt. 46,comma 1, e48, comma 4
decreto231/2007
Art. 55, comma 8,decreto
231/2007
Arrestoda 6 mesi a 1
anno e ammendada € 5.000 a € 50.000
Autoritàgiudiziaria concomunicazione
di notizia direato ex art. 347 c.p.p.
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A
RICEVERE L’ATTO
Mancato rispetto del
provvedimento di
sospensionedell'operazione
sospetta
Art. 6,comma 7,lettera c)decreto
231/2007
Art. 57, c. 1decreto
231/2007Sanzione
amministrativapecuniariada € 5.000 a € 200.000
Ministerodell‟Economia edelle Finanze –
Dipartimento deltesoro –
Direzione V– Prevenzione
deiReati Finanziari,
converbale di
contestazione
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A
RICEVERE L’ATTO
Mancata astensionedall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo,esecuzione dioperazioni oprestazioniprofessionali, di cui siano direttamente oindirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonimeo controllateattraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nellalista individuata dal Ministrodell'Economia eFinanze, in ragione del rischio diriciclaggio ofinanziamento del terrorismo degli stessi
Art. 28,c. 7 - terdecreto231/2007
Art. 57, comma 1- terdecreto 231/2007
Sanzioneamministrativapecuniaria di € 5.000, perun'operazione di importo nonsuperiore a € 50.000;
dal 10 al 40%dell'importo, per una operazionesuperiore ad € 50.000;
da € 25.000 a € 250.000, se l'importodell'operazionenon èdeterminato odeterminabile
Ministerodell‟Economia edelle Finanze –Dipartimento deltesoro –Direzione V– Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale dicontestazione
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Omessa istituzionedel registro
della clientela e/o mancata
adozione delle altre modalità
diregistrazione
Artt. 38 e39 decreto231/2007
Art. 57, c. 3decreto
231/2007Sanzione
amministrativapecuniaria
da € 5.000 a €50.000
Ministerodell‟Economia edelle Finanze –Dipartimento
deltesoro –
Direzione V– Prevenzione
deiReati Finanziari,
converbale di
contestazione
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Omessa segnalazione
delle operazionisospette
Art. 41decreto
231/2007
Art. 57, c. 4decreto
231/2007Sanzione
amministrativapecuniaria
dall„1 al 40%dell'importo
dell'operazionenon segnalata
Ministerodell‟Economia edelle Finanze –Dipartimento del tesoro –Direzione V
– Prevenzione dei Reati
Finanziari, converbale di
contestazione
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Violazione degli
obblighi informativi
nei confronti dell'U.I.F.
Art. 6, c.6,lett. c),decreto
231/2007
Art. 57, c. 5decreto
231/2007Sanzione
amministrativapecuniariada € 5.000 a € 50.000
Ministerodell‟Economia edelle Finanze –Dipartimento
deltesoro –
Direzione V– Prevenzione
deiReati Finanziari,
converbale di
contestazione
VIOLAZIONENORMA
VIOLATANORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE
L’ATTO
Omessacomunicazione
al Ministerodell‟Economia e delle Finanze
da parte deidestinatari
degliobblighi
antiriciclaggio delle infrazioni
riscontrate
Art. 51, c. 1,decreto
231/2007
Art. 58, c.7decreto
231/2007Sanzione
amministrativapecuniaria
dal 3 al 30%dell'importo
dell'operazione,del saldo dellibretto o del
conto
Ministerodell‟Economia
edelle Finanze
–Ragioneriaterritoriale
delloStato
competente,con verbale dicontestazione
E‟ vietato il trasferimento di denarocontante o di libretti di deposito bancari opostali al portatore o di titoli al portatore ineuro o in valuta estera, effettuato aqualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando ilvalore oggetto del trasferimento, ècomplessivamente pari o superiore a 1.000euro.
Il trasferimento è vietato anche quando èeffettuato con più pagamenti inferiori allasoglia che appaiano artificiosamentefrazionati.Comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
Il trasferimento oltresoglia puòessere effettuato qualora ci siavvalga mediante richiesta scrittaagli intermediari abilitati, quali adesempio istituti di credito, PosteItaliane SpA ecc., i quali provvedonoad erogare il denaro contante albeneficiario dopo averlo identificato,comunicando i dati all‟Anagrafe deirapporti.
Esempi
FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE
E‟ consentito effettuare il pagamentofrazionato delle fatture oltre-soglia qualoravi sia un contratto scritto tra le parti chepreveda tale modalità di quietanza.E‟ opportuno, nel caso in cui non vi siapossibilità di stipulare il contratto, chesulla fattura vengano riportate le singolescadenze di pagamento con il relativoimporto.
FINANZIAMENTO DEI SOCI
E‟ preferibile evitare l‟erogazione in contanti di tali prestiti.In quanto gli organi verificatori potrebbero intravedere un‟ipotesi di violazione della normativa.Per vincere le eventuali presunzioni del Fisco, tali operazioni devono essere effettuate tramite l‟emissione di strumenti di pagamento tracciabili, supportati da delibere assembleari nonché da corrispondenza intercorsa tra la società e i soci.
DIVIDENDI E UTILI AI SOCI
Non è consentito il pagamento in contanti,
benché frazionato, di un unico dividendo
ultrasoglia corrisposto dalla società ad un
socio, anche qualora tali pagamenti
venissero effettuati a distanza superiore di
sette giorni.
EROGAZIONE STIPENDI AI DIPENDENTI
Non è consentito ricorrere alla divisionedella retribuzione in più quote (acconti esaldo), anche se singolarmente nonsuperiori a 999,99 euro, qualora l‟importocomplessivo della busta paga sia superiorealla soglia.Quindi, se viene erogato un acconto incontanti entro la soglia, il saldo dovràessere corrisposto mediante strumentitracciabili.
Per continuare ad effettuare il pagamentoin contanti è possibile prevederecontrattualmente, che la corresponsionedel salario debba avvenire ogni quindicigiorni mediante liquidazione in contanti,sempreché ciascuna quota resti sotto lasoglia.In tal modo, però, occorrerebbe laredazione di due buste paga nel mese, unaper i primi 15 giorni e l‟altra per la restanteparte.
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Durante una cena tra amici ad un ristorantecon ripartizione della spesa pro-capite, nonsarebbe consentito il pagamento in contantiqualora la ricevuta, pari o superiore a Euro1.000, fosse intestata ad una sola persona.
Un soggetto si reca presso un mobilificioper acquistare una parete attrezzata; non èammissibile, in tal caso, lasciare un accontoin contanti di 1.000 euro per l‟ordinazionedi tali arredi presso il negozio.
VIAGGI DI NOZZE
Nel caso di viaggio di nozze, confatturazione unica in capo agli sposi, èconsentito il pagamento del viaggio incontanti oltresoglia all‟agenziaviaggio, purchè la cifra sia statacorrisposta mediante più versamentientro-soglia, da parte di parenti eamici ai quali viene rilasciata appositaricevuta di quietanza.
Per gli acquisti di servizi legati al
commercio e al turismo, gli stranieri
extra Ue possono pagare in contanti
oltre la soglia dei 1.000 euro fino ad
un massimo di euro 14.999,99.
Deve trattarsi di operazioni (cessioni dibeni o prestazioni di servizi) poste inessere dagli esercenti attività dicommercio al minuto o assimilate (art.22 del D.P.R. n. 633/1972) o daagenzia di viaggi nei confronti dicittadini di Paesi extra UE (ed anche
Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
I cittadini italiani iscritti all’Aire(residenti quindi all’estero) nonpotranno avvalersi di tale deroga.
I commercianti sono autorizzati alla
deroga del limite se inviano
all'Agenzia delle Entrate una
comunicazione che deve essere
presentata prima di effettuare le
operazioni individuate al comma
1 dell‟art. 3 del D.L. n. 16/2012.
Tale comunicazione, redatta su
apposito modello, deve riportare in
numero di c/c sul quale il
commerciante farà confluire tali
somme.
Qualora l‟esercente intenda utilizzare
più c/c, dovrà predisporre diverse
comunicazioni.
La comunicazione non è collegata alle
singole operazioni, ma deve essere
effettuata una sola volta e l‟invio del
modello dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante modalità
telematiche direttamente dal soggetto
interessato o tramite un intermediario
abilitato.
L'operatore deve, all'atto dell'acquisto,
acquisire la fotocopia del passaporto del
cliente e farsi firmare una
«autocertificazione» dal cliente in cui si
attesta che non possiede la cittadinanza
italiana né di uno dei paesi della Ue o
dello Spazio economico europeo e che
non è residente in Italia.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………. il………………………
residente a ………………………….……………………………… consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall‟art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 incaso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell‟Unioneeuropea (ovvero dello Spazio economico europeo) e di essere residenteal di fuori del territorio dello Stato italiano. In particolare dichiara:
- cittadinanza: __________________
- stato di residenza: __________________
Il dichiarante
………………………………..
La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del titolare(venditore di beni/prestatore di servizi), unitamente a copia fotostaticanon autenticata di un documento di identità del sottoscrittore(passaporto).
In seguito, entro il primo giornoferiale successivo a quellodell'operazione, deve versare ildenaro contante incassato sul c/ccomunicato e consegnareall'operatore finanziario fotocopia deldocumento di riconoscimento delcliente e copia della fattura (o dellaricevuta o dello scontrino fiscale)emessa.
In tema di trasferimenti di contanteoltrefrontiera, si ricorda che ai sensidel D.Lgs. 19/11/2008, n. 195 apartire dal 1° gennaio 2009, ognipersona fisica che entri od esca dalterritorio nazionale, qualora trasportidenaro contante e mezzi ad essoassimilati per importi pari o superioria 10.000 euro, dovrà dichiarare talisomme all‟Agenzia delle Dogane.
I soggetti obbligati devono redigere unadichiarazione su modello ministeriale chepotrà essere trasmessa telematicamente,prima dell‟attraversamento dellafrontiera, o consegnata in forma scritta almomento del passaggio, con cuievidenziare le generalità del dichiarante,la provenienza dei fondi trasferiti, laprevista utilizzazione, l‟itinerario seguito,il mezzo di trasporto utilizzato e gliestremi del documento di identificazione.
Qualora il trasferimento delcontante avvenga tramite ilservizio postale o equivalente, sirenderà necessario consegnare ladichiarazione a Poste Italiane SpAo al fornitore del servizio postalefruito, all‟atto della spedizione ocomunque entro le 48 oresuccessive al ricevimento.
Ai sensi dell‟ art. 1, c. 1. lett. c) D.Lgs. 195/2008per denaro contante si intende:1) le banconote e le monete metalliche aventicorso legale.2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresigli strumenti monetari emessi al portatore qualitraveller's cheque; gli strumenti negoziabili,compresi assegni, effetti all'ordine e mandati dipagamento, emessi al portatore, girati senzarestrizioni, a favore di un beneficiario fittizio oemessi altrimenti in forma tale che il relativo titolopassi alla consegna; gli strumenti incompleti,compresi assegni, effetti all'ordine e mandati dipagamento, firmati ma privi del nome delbeneficiario.
Violazioni
In caso di violazione delle disposizioni di cuiall‟art. 3 del D.Lgs 195/2008, è previsto ilsequestro delle somme eccedenti il limite di Euro10.000,00.
• da Euro 10.001,00
• a Euro 20.000,00
Sequestro nel limite del 30% dell‟eccedenza
trasferita
• Oltre Euro 20.000,00
Sequestro nel limite del 50% dell‟eccedenza
trasferita
Regime sanzionatorio
In riferimento alle sanzioni amministrativepecuniarie il D.L. 16/2012 prevede le seguentidisposizioni:
• da Euro 10.001,00
• a Euro 20.000,00
Sanzione tra il 10% e il 30% dell‟eccedenza
• Oltre Euro 20.000,00Sanzione tra il 30% e il 50% dell‟eccedenza
Oblazioni
Tra modifiche intervenute al D.Lgs. 195/2008 vi èquella relativa all‟oblazione (art. 7), che può cosìsintetizzarsi:
Pagamento in misura ridotta con un minimo
di Euro 200,00
5% dell‟eccedenza se la stessa è inferiore a Euro
10.000,00
15% dell‟eccedenza se la stessa è compresa fra
Euro 10.000,00 e Euro 40.000,00
NO OBLAZIONE
Eccedenza superiore ad Euro 40.000,00.
Oblazione già usufruita nei 5 anni antecedenti la ricezione dell‟atto di
contestazione