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CENTRO STUDI 1 I quaderni del Centro Studi A.I.G.A. Trani QUADERNO #1 Guida per giovani Avvocati. I principali adempimenti all’atto del conferimento dell’incarico. IL CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. PRIVACY ED ANTIRICICLAGGIO. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN TEMA DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA. NB. il presente lavoro costituisce un ausilio professionale all’attività dei giovani avvocati predisposto dal Centro Studi A.I.G.A. TRANI. In nessun caso ne è prevista la commercializzazione o la diffusione non autorizzata. Si declina ogni responsabilità per un uso improprio. Aggiornata al 09.02.2016

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I quaderni del Centro Studi A.I.G.A. Trani

QUADERNO #1

Guida per giovani Avvocati. I principali adempimenti

all’atto del conferimento dell’incarico.

IL CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO

PROFESSIONALE. L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE.

PRIVACY ED ANTIRICICLAGGIO. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

IN TEMA DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

NB. il presente lavoro costituisce un ausilio professionale all’attività dei giovani avvocati

predisposto dal Centro Studi A.I.G.A. TRANI. In nessun caso ne è prevista la commercializzazione o

la diffusione non autorizzata. Si declina ogni responsabilità per un uso improprio.

Aggiornata al 09.02.2016

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ABSTRACT: Il documento intende fornire una sorta di “vademecum” che consenta ai giovani Colleghi che esercitano la professione individualmente o che operano nell’ambito di Studi associati o di Società tra Avvocati, di adempiere agevolmente alle incombenze e ai molteplici obblighi previsti all’atto del conferimento dell’incarico professionale. All’interno del lavoro sono proposti alcuni esempi che dovranno essere aggiornati, adattati e integrati dall’Avvocato in relazione alle caratteristiche dell’attività professionale richiesta dal Cliente. Il Centro Studi A.I.G.A. Trani intende proporre questo lavoro come traccia operativa, certamente non definitiva, lasciando al singolo avvocato la possibilità di adattare il documento ai mutamenti normativi, e di integrarlo e modificarlo in base alle proprie esigenze.

Sommario PARTE PRIMA: PANORAMICA SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Breve rassegna delle principali informative da fornire ed acquisire dal cliente in tema di privacy, antiriciclaggio, negoziazione assistita, mediazione, polizza professionale, preventivo………………..…………pag. 3

PARTE SECONDA: I MODELLI DA FAR SOTTOSCRIVERE

Mediazione – Modello di informativa ……………………………………………….……………………………………….….... pag. 11

Informativa sulla privacy e antiriciclaggio. Modello……………………………………………………………………………pag. 12

Negoziazione assistita. Modello …………………………………………………………………………………………..…………… pag. 14

Modello CNF di scrittura privata avete per oggetto conferimento di incarico professionale…………….pag. 16

Modello di lettera di incarico predisposto dal Centro Studi AIGA Trani.…………………………………..…..……pag. 22

PARTE TERZA: APPENDICE NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Appendice normativa e regolamentare………………………………….…………………………………………..……………...pag. 32

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PARTE PRIMA: PANORAMICA SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Breve rassegna delle principali informative da fornire ed acquisire dal cliente in

tema di privacy, antiriciclaggio, negoziazione assistita, mediazione, polizza

professionale, preventivo.

Di seguito ricapitoliamo le informative da fornire al cliente e da allegare al contratto di incarico all’atto del

conferimento del mandato.

1) Informativa sulla privacy ex articolo 13 D. Lgs. 196 del 2013. L’impianto normativo dettato in

tema di Privacy è dedicato alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche,

giuridiche o degli enti cui si riferiscono i dati personali trattati. I principali destinatari della tutela

sono,quindi, gli interessati, verso i quali il legislatore ha stabilito dei precisi adempimenti che i

titolari del trattamento devono rispettare. Si tratta di due obblighi ben precisi: “fornire

l’informativa” e “richiedere il consenso per il trattamento di dati”.

L’obbligo di informativa è previsto all’articolo 13 del D.lgs. 196/03. Si tratta di una comunicazione, orale

o scritta, finalizzata ad informare l’interessato sui soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso

quali modalità e per quali finalità. La norma di riferimento indica con estrema precisione gli elementi che

devono essere contenuti nella comunicazione: la finalità e modalità del trattamento, la natura

obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,

i soggetti o le categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a

conoscenza, gli estremi identificativi del titolare ed i diritti dell’interessato. Trattandosi di un

adempimento a forma libera (anche orale) non esistono formulari preconfezionati, ciascun titolare

elabora l’informativa secondo le proprie esigenze e, soprattutto, in base alla tipologia di rapporto

sussistente tra costui e l’interessato. L’unico vincolo per il titolare, nella formulazione dell’informativa, è

rappresentato dalle indicazioni presenti nell’articolo 13 del CdP, il quale ne individua il contenuto.

Quanto ai diritti dell’interessato, previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nell’informativa va

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puntualmente evidenziato che l’interessato ha diritto ad essere informato su tutto ciò che concerne il

trattamento dei propri dati. Tali diritti vengono esercitati con richiesta, rivolta anche senza formalità al

titolare, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2) Obblighi di Antiriciclaggio. La stessa informativa in materia di Privacy – sempre da personalizzare

ed adattare al caso concreto – potrebbe (con i distinguo che si enunceranno di seguito) essere

utilizzata ai fini dl rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il

professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.

Lgs. 231 del 2007 e così, per quanto riguarda gli avvocati l’applicazione è prevista solo nel caso di

compimento, in nome o per conto dei clienti, di qualsiasi operazione di natura finanziaria o

immobiliare, e di assistenza nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni e

cioè: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la

gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari,

libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla

gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di

società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; escludendo l’obbligo di segnalazione per le

informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso

dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di

rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,

compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali

informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (cfr. art. 12

del D. lgs n. 231/2007). Per ovvie esigenze di sintesi, considerata l’attività professionale forense

per la maggior parte coperta dall’esimente di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 231/2007, non è possibile

in questa sede approfondire e parlare in maniera diffusa degli obblighi e delle “best practices” da

attuare in presenza di attività di servizi legali non coperta dall’esimente. Si lascia, pertanto,

all’iniziativa individuale l’ approfondimento di questa tematica, certamente di importanza vitale,

ma che per esigenze di sintesi non possiamo affrontare in questa sede.

Il titolo II del Decreto si occupa dei singoli obblighi, espressamente così indicati: (i) obblighi di adeguata

verifica della clientela; (ii) obblighi di registrazione; (iii) obblighi di segnalazione, prevedendo l’utilizzo di

apposito registro (in modalità cartacea o telematica) su cui riportare l’identificazione del cliente con tutti i

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dati personali e copia de documento di identità e le operazioni compiute dallo stesso e per cui si è prestata

assistenza e che, secondo la normativa de quo, devono essere espressamente indicate ed annotate.

(per una analitica e dettagliata indicazione degli obblighi gravanti sui professionisti in materia di

antiriciclaggio e segnatamente per gli adempimenti degli studi legali si rinvia al seguente link

http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/images/stories/ANTIRICICLAGGIO_NEGLI_STUDI_LEGALI__AGG

IORNATO.pdf).

3) Per la negoziazione assistita:

- Fonte normativa: art. 2 e ss. del d.l. 12.9.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162.

- Informazioni al cliente: è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente, all’atto del conferimento

dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. La dichiarazione di

ricezione dell’informativa potrà essere inserita nel mandato o nella procura (“Dichiaro di aver ricevuto

l’informativa formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 7° comma, del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n.

162/14 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi previsto e

disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria ed a quello di mediazione”) oppure potrà

essere redatta in separato foglio debitamente sottoscritto dal cliente (come per la mediazione o la privacy).

- La procedura di negoziazione assistita non si applica: alle controversie aventi ad oggetto diritti

indisponibili; alle controversie in materia di lavoro; ai casi in cui la legge prevede il ricorso all’istituto della

mediazione obbligatoria. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di

conciliazione e mediazione.

- La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: nelle controversie di

risarcimento del danno da circolazione da veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,

di somme non eccedenti € 50.000,00 (fuori dai casi previsti dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010

sulla mediazione obbligatoria). L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui

l’istituto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale non preclude la possibilità che vengano

concessi provvedimenti urgenti, cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale.

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- L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice,

non oltre la prima udienza (con fissazione di un termine per iniziare la negoziazione assistita o con rinvio

dell’udienza per portarla a compimento se già iniziata ma non conclusa).

- La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità: nelle controversie concernerti le obbligazioni

contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; nei procedimenti per

ingiunzione inclusa l’opposizione; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della

composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.); nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione

relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel

processo penale; nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

- Patrocinio a spese dello Stato: ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014,

nei casi di negoziazione obbligatoria non è dovuto alcun compenso all’avvocato che assiste la parte che si

trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine la parte è tenuta a

depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui sottoscrizione può

essere autenticata dal medesimo, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione

necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

-Elementi essenziali dell’invito: l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita dovrà

contenere l’oggetto della controversia, l’individuazione delle parti coinvolte nella procedura, l’avvertimento

di cui all’art. 4 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014 (la mancata risposta all’invito entro 30 giorni

dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto

previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.); la sottoscrizione della parte con autografia del difensore.

È stato pubblicato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015 - Decreto del Ministero della Giustizia

del 23 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2016 in attuazione dell’articolo

21 bis della legge 132 del 2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di

organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria) relativo agli incentivi fiscali nei

procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo .

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A partire dall'11 gennaio 2016 coloro che abbiano scelto la negoziazione assistita (procedura che, come

specificato in precedenza, per i sinistri stradali e il recupero dei crediti fino a 50 mila euro è obbligatoria

prima di procedere giudizialmente ma che volendo si può attivare anche per tutte le liti civili e commerciali)

o l'arbitrato come forma di soluzione alternativa delle cause e che abbiano corrisposto, con riferimento

all'anno 2015, un compenso all'avvocato che li ha assistiti in procedimenti che si siano conclusi con

successo, potranno presentare domanda per il riconoscimento di un credito di imposta.

L'agevolazione verrà riconosciuta, in maniera proporzionale, fino alla concorrenza di una somma pari a 250

euro, tenuto conto delle richieste presentate e del budget stanziato «che», fonte il ministero della giustizia,

«per l'anno corrente è di 5 milioni di euro». Inoltre, sarà reso disponibile sul sito del dicastero di via Arenula

il modulo per la richiesta, che potrà essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica, essendo

onere del professionista informare il cliente interessato di tale possibilità.

La misura, inoltre, vedrà il diretto coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che riceverà copia

degli accordi, e a cui sarà affidato il monitoraggio completo delle procedure di negoziazione e arbitrato,

oltre al compito di fornire trimestralmente un quadro completo delle operazioni concluse. Compito del

ministero, invece, quello di comunicare al soggetto richiedente, entro il 30 aprile, l'importo del credito

d'imposta riconosciuto, che potrà, a seconda della natura del titolare, essere indicato nella dichiarazione

dei redditi per l'anno 2015, utilizzandolo così a titolo di compensazione, oppure, portato in diminuzione

delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

4) Per la mediazione prevista dal D. Lgs 28/2010, modificato dal D. L. 69 del 2013 convertito nella Legge n.

98 del 2013 a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 06 dicembre 2012, prevede che

all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito della possibilità di

avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui

agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di

mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di

informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene

l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale

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giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo

5, comma 1 bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Proprio l’articolo 5 comma 1-bis (inserito a seguito della novella del 2013) prevede che chi intenda

esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno

derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro

mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto assistito dall'avvocato

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il

procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il

procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie

ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda

giudiziale. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del

consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Schema delle principali novità in vigore dal 20 settembre 2013

Competenza territoriale L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un

organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per

la controversia.

Obbligatorietà

dell’assistenza legale

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della

procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza

dell’avvocato.

Condizione di

procedibilità

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una

controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da

responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo

della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti

assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato,

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

Ordine del giudice Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura

della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti,

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può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.

Obbligatorietà di un

primo incontro

informativo

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la

funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il

mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e

i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura

di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Gratuità del primo

incontro in caso di

mancato accordo

Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun

compenso – ad esclusione delle spese di avvio e notifica – è

dovuto per l’organismo di mediazione.

Sanzione automatica per

la mancata

partecipazione al primo

incontro di mediazione

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti

dall’articolo 5 (condizione di procedibilità, ordine del giudice e

clausola contrattuale), non ha partecipato al procedimento senza

giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello

Stato di una somma di importo corrispondente al contributo

unificato dovuto per giudizio.

Esecutività immediata

dell’accordo in presenza

degli avvocati

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un

avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli

stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione

forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli

obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca

giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità

dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti

gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di

parte, con decreto del presidente del tribunale, previo

accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme

imperative e dell’ordine pubblico.

Trascrizione degli accordi

che accertano

l’usucapione

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi

di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione

del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato.

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5) Polizza professionale. In base all’autorevole Parere del CNF la polizza assicurativa professionale

dell’avvocato non è obbligatoria in assenza dei Decreti ministeriali attuativi che avrebbero dovuto fornire

tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto della polizza stessa. In assenza l’assicurazione

professionale non è obbligatoria. (Cfr. CNF, Parere n. 35 del 24.06.2015)

6) Preventivo. Allo stato attuale non è previsto l’obbligo di un preventivo all’atto del conferimento

dell’incarico. De iure condendo invece vi sono alcune proposte di legge (in particolare la legge annuale sulla

concorrenza) che prevedrebbero l’obbligo di fornire il preventivo al cliente. Si consiglia di verificare se dopo

la pubblicazione di questo vademecum vi saranno ulteriori modifiche normative ed in quale senso essere

saranno proposte.

7) Foro competente nel caso di controversie contrattuali tra professionista e cliente. Nella

predisposizione del conferimento di incarico sottoscritto da ambo le parti è sempre altamente consigliabile

inserire il foro convenzionalmente eletto dalle parti quale competente per eventuali controversie

dovessero insorgere, precisando che anche qualora il cliente sia qualificabile “consumatore” ai sensi del

Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) l’inderogabilità del foro del consumatore è prevista solo a favore di

quest’ultimo (Cassazione Civile 1875 08 febbraio 2012), mentre in difetto di espressa scelta convenzionale il

foro esclusivo del consumatore prevale anche su quello speciale alternativo (articolo 637 comma 3 cpc)

come ribadito anche da recente giurisprudenza (si vedano a riguardo Cassazione Civile 5810 del 23 marzo

2015 e 12685 del 09 giugno 2011).

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PARTE SECONDA: I MODELLI DA FAR SOTTOSCRIVERE

MODELLI PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI, INFORMATIVA

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di

procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

Io sottoscritto _____________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.----------------------

_______________________________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs. 4

marzo 2010, n. 28 così come modificato dal D. L. 69/2013 convertito nella legge 98 del 2013:

1. della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione previsto dall’art. 2 D.lgs. 69/2013

per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________

(indicazione della controparte) in relazione a ___________________(indicazione della lite);

nonché dell’obbligo ai sensi dell’art. 5 comma 1bis D.lgs. 69/2013 di adire al procedimento di

mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia

sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento

del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalermi del gratuito patrocinio per la

gestione del procedimento;

3. delle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzo della procedura, quali:

a) della possibilità di giovarsi – in caso di successo della mediazione - di un credito d’imposta

commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino alla concorrenza

di Euro 500,00;

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b) della possibilità di giovarsi – in caso di insuccesso della mediazione - di un credito

d’imposta ridotto della metà;

c) tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono

esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

d) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di Euro

50.000,00 e, in caso di valore superiore, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell’assistito)

(Sottoscrizione dell’Avvocato)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

(d. lgs. n. 196/2003) e D. Lgs. 231/2007 (già D. Lgs. 56/2004 - Normativa antiriciclaggio).

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio

______________________ entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di

quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale

ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati.

a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

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L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati

per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle

controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito

delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell’interessato.

L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal

titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti

cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei

dati.

9. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è ____________________ con domicilio eletto in ______________.

________, lì _______________

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di

antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e

segnalazione di cui al D. Lgs. 231 del 2007 (in precedenza D. Lgs. 56 del 2004).

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli articoli 23 e 26 T.U. Privacy

al trattamento di tutti i dati personali comuni, sensibili e giudiziari del/dei sottoscritto/i:

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14

Lì _____________, ______________

Firma cliente _____________________

Nota: Si tratta di un semplice modello a titolo esemplificativo soggetto ad ulteriori adattamenti, riduzioni e

semplificazioni che possano derivare, di volta in volta, dall’applicazione concreta, tenendo conto che ai

sensi dell’art. 4, quarto capoverso, dell’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte dei

liberi professionisti n. 4/2005, rilasciata dal Garante il 21.12.2005, “le informative devono permettere

all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o

un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti o di

esercizio della professione informa societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.”

INFORMATIVA EX ART. 2, CO. 7, D. L. N. 132/2014 (NEGOZIAZIONE ASSISTITA)

Io sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a a …………………………………….. il

…………………………………, Cod. Fisc. …………………………………………, residente in ……………………………………………, Via

…………………………………….. (ovvero nella qualità di legale rappresentante di ………………………………………………..,

Cod. Fisc. …………………………………………, residente/con sede in ……………………………………………, Via

……………………………………..), in ossequio a quanto previsto dall’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, dichiaro di

essere stato/a informato/a dall’Avv. …………………………………………… del Foro di ……………………………….:

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata

dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente

su diritti disponibili insorta tra me (ovvero ………………………………………) e ………………………………………, Cod. Fisc.

…………………………………………, residente/con sede in ……………………………………………, Via

…………………………………….., in relazione a ………………………………………….;

2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma

scritta a pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un

mese;

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3) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando

ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del

relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la

convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96

e 642, co. 1, c.p.c.;

5) che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita

ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda

giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è

accettato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve

essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione

nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

6) che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle

informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio

avente il medesimo oggetto anche parziale;

7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si

applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle

disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;

8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove

l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini

della raccolta dati.

……………………………….., lì …………………

Firma

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. ………………………………..

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16

IL MODELLO DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO

PROFESSIONALE

Esistono diversi modelli di contratto avente ad oggetto l’incarico professionale.

In particolare, si consiglia di prendere visione del modello predisposto dal C.N.F., che, sia pure non

recentissimo, per la sua autorevolezza è il paradigma di riferimento.

Un altro importante studio, Dell’Ordine degli Avvocati di Verona è reperibile online al seguente link:

http://www.ordineavvocati.vr.it/node/3215

Modello dell’Ufficio Studi del CNF

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE

L’anno………………, il giorno……………del mese di…………….in………….. nello Studio…………., sono presenti:

A) Il sig.……………………………………… (in proprio/nella sua qualità di legale rappresentante di ………….),

nato a………. il…………, C.F.…………, P. IVA………. residente in………………, alla via …………………………,

identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato da……………………..., in data….………..,

la cui copia si allega al presente contratto (cfr. allegato 1 ), nel prosieguo chiamato Cliente;

Ovvero

il sig.………………… nella sua qualità di legale rappresentante della …………………, con sede in

…………………alla via………………………, P. IVA …………………………, come da certificazione della CCIAA e in

virtù di delibera assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2), documenti che si allegano alla

presente, in proprio/nella sua qualità di datore di lavoro/responsabile civile della società/del

sig……………, nel prosieguo chiamato Cliente;

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17

B) l’Avv……………………., del foro di……………., con Studio in ……………., alla Via…………………….,

email………………, pec…………., C.F……………, P. IVA………, assicurato per la responsabilità professionale

con polizza n………………., massimale …………., emessa dalla………………..Agenzia di……………., nel

prosieguo chiamato Avvocato;

Premesso che

- natura stragiudiziale/giudiziale1 dell’incarico

- oggetto;

- valore;

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di

studio;

- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del

medesimo decreto;

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs.

231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

Prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

Convengono quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

1 Nella rappresentazione della natura della controversia vanno indicate anche le parti della stessa.

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Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico

1. Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo

nella controversia di cui in premessa.

2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità

della controversia :

o questione ordinaria per i seguenti motivi …..

o questione difficile per i seguenti motivi ……

o questione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi ……

nonché dei costi prevedibili.

3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al

momento della stipulazione del contratto.

4. L’avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento

della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche

l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

5. Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato

mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per

l’espletamento dell’incarico.

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori.

1. Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e

collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

2. L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori2.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:

Attività stragiudiziale

Attività giudiziale

civile/amministrativa/tributaria

Attività giudiziale penale

2 Non si inserisce una voce “spese di consulenza” ovvero una voce “spese per investigazioni”, in quanto esse sono

oggetto di un diverso contratto rispetto a quello di incarico professionale, contratto che intercorrerà tra cliente e

consulente ovvero tra cliente e investigatore.

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€…(…) per l’attività

stragiudiziale;

€…….(…)oneri di

segreteria/oneri

collaboratori/oneri

domiciliatari3;

€…….(…) spese per mezzo di

trasporto, pernottamento

ecc.4;

€…. (….) per l’attività prestata

nella procedura di mediazione,

prevista dal Dlgs 28/2010;

€…(……)per la fase di studio;

€…(……)per la fase cautelare;

€… (……)per la fase introduttiva;

€...(…)per la fase istruttoria;

€...(…) per la fase decisoria;

€…(…) per la fase esecutiva;

€…(…) contributo unificato,

marche atti giudiziari;

€…….(…)oneri di segreteria/oneri

collaboratori/oneri domiciliatari5;

€…….(…) spese per mezzo di

trasporto, pernottamento ecc.6

€…(……)per la fase di studio;

€…(……)per la fase delle

indagini preliminari;

€…(……) attività correlate

all’eventuale applicazione

delle misure cautelari;

€…(……)per l’udienza

preliminare;

€…(……) per il giudizio di

primo grado/per riti

alternativi;

€…(……) per il giudizio di

appello;

€…(……)per il giudizio di

legittimità;

€…(……)per la fase

esecutiva;

€…(……) marche atti

giudiziari;

€…(…)oneri di

segreteria/oneri

collaboratori/oneri

domiciliatari7;

3 L’art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 fa riferimento a “spese, oneri, contributi”. All’interno del lemma “oneri” si vuole

cercare di quantificare le spese vive non documentate. 4 Queste spese possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla documentazione che verrà prodotta

successivamente, indicando, però, al momento della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico

professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (es. treno,

aereo, autovettura), classe del treno o dell’aereo, categoria alberghiera per il pernottamento. 5 Cfr. nota 2.

6 Cfr. nota 3.

7 Cfr. nota 2.

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€...(…) spese per mezzo di

trasporto, pernottamento

ecc.8

In alternativa

1. Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall’avvocato

in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie è di €…(…)

2. In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l’attività effettivamente svolta, si concorda

una somma pari ad €…(………..)9.

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato

all’importanza dell’opera.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti

scadenze:

a) €…………….(………….) al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico

professionale;

b) €…(…) per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su richiesta dell’avvocato,

in relazione all’attività svolta;

c) il saldo a conclusione dell’incarico.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato

pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato

costituiscono causa di risoluzione del presente contratto10.

8 Cfr. nota 3.

9 Tanto maggiore sarà il valore da concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di

conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione dell’accordo transattivo. 10

Ai sensi dell’art. 32 cod. deont. (in vigore dal 15 dicembre 2014) “L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In

caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve

informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa”. L’avvocato, quindi, ha sempre diritto di

rinunciare al mandato, salvo l’obbligo di preavviso. Per tale ragione non si reputa opportuno prevedere un clausola che

consenta all’avvocato di rinunciare la mandato in caso di mancato pagamento.

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21

3. Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente

contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione

posto a carico della controparte.

4. Ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà

riconosciuta a favore dell’avvocato.

5. L’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di

quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto

pattuito per l’attività fino a quel momento svolta.

Allegati: 1) copia documento identificativo del cliente

2) certificazione della CCIAA

Data

Firma del Cliente

Firma dell’Avvocato

per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato

dall’avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.

- art. 2, comma 3, nella quale il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le

circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

- art. 6, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la

mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del

presente contratto.

- art. 6, comma 3, nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero

importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale

e dall’onere di refusione posto a carico della controparte.

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22

- art. 6, comma 4, nella quale si prevede che ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a

quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato.

- Art. 6, comma 5, nella quale si prevede che l’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla

controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione

sino a soddisfazione del proprio credito.

- Art. 6, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra

causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta11.

Firma del Cliente …………………………………..

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia

Firma Cliente …………………………………

LETTERA DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

PREDISPOSTA DAL CENTRO STUDI A.I.G.A. TRANI

Il modello predisposto dal Centro Studi AIGA Trani, invece, ha come paradigma una stesura semplificata,

sotto forma di lettera di incarico presentata dal cliente, da utilizzare in ogni circostanza sia necessario un

modello agile e snello (ovviamente l’Avvocato può personalizzarlo in base alle sue esigenze) Il facsimile di

lettera di incarico professionale è stato redatto nel modo più esaustivo possibile facendo esplicito

richiamo sia a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, dal nostro Codice deontologico, da tutte

quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (ad esempio anti riciclaggio). È sempre

consigliabile che il professionista renda noto il grado di complessità dell’incarico per parametrare il

compenso pattuito considerando che l’articolo 27 del Codice Deontologico Forense vigente prevede

11

Non si reputa opportuno prevedere il riferimento alla disciplina del contratto con il consumatore e, quindi, alla

trattativa individuale delle citate clausole, per evitare che la qualificazione di contratto con il consumatore sia lo

strumento per l’applicazione al professionista dello “statuto” dell’imprenditore (NB Vedi nota sub art 14 modello

predisposto dal “Centro Studi AIGA TRANI”.

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23

obbligatoriamente “doveri di informazione” dovendo il professionista indicare caratteristiche, importanza

dell’incarico ed attività da espletare. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza

dell'opera e si è previsto che, nel caso di mancato pagamento della prestazione nei termini contrattuali il

compenso, eventualmente pattuito in maniera ridotta, possa essere ricondotto automaticamente alla

misura prevista per i parametri ministeriali attualmente in vigore ossia il D.M. 55 del 2014. Nella

pattuizione devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,

oneri e contributi. In ogni caso, la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con

un preventivo di massima. Sia il preventivo, sia il conferimento dell’incarico e la definizione del compenso

si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia, è consigliabile ricorrere sempre alla

forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per

l’indicazione degli estremi della polizza laddove l’Avvocato ne sia in possesso (il CNF con Parere n. 35/2015

ne ha escluso la obbligatorietà in assenza dei Decreti Ministeriali Attuativi). In ogni caso, si suggerisce che

qualunque sia la “lettera di incarico professionale”, non debbano mai mancare le clausole indispensabili

riferibili a: oggetto e grado di complessità dell’incarico; compenso ed oneri ipotizzabili; recesso; estremi

della polizza professionale eventualmente in possesso dell’Avvocato.

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Sig. ______________________________________________ nato a ________________ il _____________ , residente a _________________ in via ___________________________, C.F. ___________________________, in proprio o nella qualità di _____________________ della ___________________ denominata __________________________________, con sede in _____________________ via ___________________________ n. ____, part. I.V.A. n. _________________, P.E.C. _____________ esercente l’attività di _________________________________________________, successivamente denominato "Cliente" affida all’Avv._______________ con studio in ___________________, via ___________ n. _____, P.E.C. ____________, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani ___________________, con il n. ___________, che opera in proprio/quale associato dello studio _______________ successivamente denominato "Professionista", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1) Oggetto e complessità dell'incarico

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Il Cliente, ricevuta l'informativa ex art. 4, 3° comma, D. Lgs. n.28/2010 - come modificato dal D.L. 69 del

2013 convertito nella legge 98 del 2013 - oppure informativa ex articolo 2 comma 7 del D. L. 132 del 2014

(convertito in legge 162 del 2014) in tema di negoziazione assistita - l’informativa ex D. Lgs n. 196/2003

(trattamento dei dati personali) e D. Lgs. 231 del 2007 e s.m.i. (già D. Lgs. 56 del 2004) in tema di normativa

antiriciclaggio, conferisce (oppure conferma) all’avv. ………………… …........., che accetta, l’incarico di

rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di natura giudiziale / stragiudiziale contro

…………..……............, avente il seguente oggetto ………………………………... ed il cui valore viene

convenzionalmente determinato , allo stato , in € ___________ (euro _________________ ). Il Cliente

dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che la controversia riveste per la sua

natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali,

così come manifestati dal Cliente stesso, un grado di complessità ….....................(bassa, media, alta ….).

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

2) Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito

[in alternativa]

a) [nel caso di prestazione consulenziale continuativa] fino al 31 dicembre _______, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell’anno in corso.

b) [nel caso di prestazione limitata al compimento di una singola pratica] fino alla conclusione della prestazione.

3) Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano:

3.a - Compensi

Il Cliente, anche valutato, a fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'Avvocato, il grado di

complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, pattuisce con il

predetto Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base al presente

incarico, così composto e determinato

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CENTRO STUDI

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Attività stragiudiziale

€…(…) per l’attività

stragiudiziale;

€…….(…)oneri di

segreteria/oneri

collaboratori/oneri

domiciliatari12;

€…….(…) spese per mezzo di

trasporto, pernottamento

ecc.13;

Attività giudiziale

civile/amministrativa/tributaria

€…. (….) per l’attività prestata

nella procedura di mediazione,

prevista dal Dlgs 28/2010;

€…(……)per la fase di studio;

€…(……)per la fase cautelare;

€… (……)per la fase introduttiva;

€...(…)per la fase istruttoria;

€...(…) per la fase decisoria;

€…(…) per la fase esecutiva;

€…(…) contributo unificato,

marche atti giudiziari;

€…….(…)oneri di segreteria/oneri

collaboratori/oneri

domiciliatari14;

€…….(…) spese per mezzo di

trasporto, pernottamento ecc.15

Attività giudiziale penale

€…(……)per la fase di studio;

€…(……)per la fase delle

indagini preliminari;

€…(……) attività correlate

all’eventuale applicazione

delle misure cautelari;

€…(……)per l’udienza

preliminare;

€…(……) per il giudizio di

primo grado/per riti

alternativi;

€…(……) per il giudizio di

appello;

€…(……)per il giudizio di

legittimità;

€…(……)per la fase

esecutiva;

€…(……) marche atti

giudiziari;

€…(…)oneri di

segreteria/oneri

12

L’art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 fa riferimento a “spese, oneri, contributi”. All’interno del lemma “oneri” si vuole

cercare di quantificare le spese vive non documentate. 13

Queste spese possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla documentazione che verrà prodotta

successivamente, indicando, però, al momento della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico

professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (es. treno,

aereo, autovettura), classe del treno o dell’aereo, categoria alberghiera per il pernottamento. 14

Cfr. nota 2. 15

Cfr. nota 3.

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26

collaboratori/oneri

domiciliatari16;

€...(…) spese per mezzo di

trasporto, pernottamento

ecc.17

OPPURE, IN ALTERNATIVA

(NB. LA PRESENTE SOLUZIONE PUO’ ESSERE UTILE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI MINORE

COMPLESSITA’ TECNICA E MINOR VALORE ECONOMICO):

a) una quota fissa determinata nella misura di € ________ (euro _________________ ), per l’assistenza

stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l’assistenza nella procedura

di mediazione. L’indennità complessiva (costituita da spese di avvio del procedimento e spese di

mediazione) per il procedimento di mediazione, nella misura verbalmente preventivata con riferimento ai

diversi svolgimenti ipotizzabili, è a carico del Cliente;

b) una quota fissa determinata nella misura di € ________ (euro _________________ ) per lo studio della

controversia, le consultazioni con il Cliente e la ricerca dei documenti, compresa l’eventuale ispezione dei

luoghi, per il giudizio di primo grado (ovvero : per il giudizio di secondo grado; per il giudizio cautelare

…...) con esclusione di eventuali sub procedimenti;

c) in caso di vittoria e/o transazione, un onorario determinato in misura pari al __% (______ per cento)

della somma netta che verrà concretamente incassata (ovvero qualora trattasi di controversie non aventi

ad oggetto somme di denaro : un onorario determinato in € _______ (euro ____________);

Conseguentemente il compenso complessivo previsto in funzione dell’attività svolta viene quantificato in

max € ______ (euro _____________) e detto importo non potrà variare in misura superiore al 10%.

Se nel corso della controversia , per ragioni indipendenti dalla volontà e/o comportamento dell’Avvocato, si

rendesse necessario espletare maggiori attività rispetto a quelle allo stato prevedibili in base allo schema

procedimentale tipico disciplinato dalla legge per il tipo di controversia oggetto dell’incarico dovranno

essere corrisposti all'Avvocato ulteriori compensi parametrati all’effettiva attività svolta.

16

Cfr. nota 2. 17

Cfr. nota 3.

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Il compenso come sopra pattuito e liberamente determinato viene ritenuto da entrambe le parti congruo e

soddisfacente per l’incarico professionale conferito e al compenso come sopra pattuito dovrà aggiungersi

l’anticipazione delle spese cd. vive (p. es. costo contributo unificato, marche atti giudiziari per iscrizione a

ruolo o per costituzione in giudizio, notifiche, rilascio copie).

Qualora il valore della controversia, come convenzionalmente determinato all’art. 1, dovesse aumentare

per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi a qualsivoglia titolo, riunioni di

procedimenti, etc., il compenso come sopra concordato dovrà essere convenzionalmente rideterminato.

Ove non si raggiunga un nuovo accordo l'Avvocato avrà la facoltà di recedere dall’incarico conferito e il

Cliente dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l’attività fino a quel momento prestata.

Nel caso di prestazione continuativa ultrannuale i compensi saranno adeguati sulla base della variazione

annuale dell'indice ISTAT. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente

lettera d’incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra le

parti. Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura

non superiore alla percentuale del ____ % sui compensi fino a quel momento maturati, che dovranno

essere saldati entro _______ giorni dalla richiesta.

E' fatta salva la facoltà delle parti di rinegoziare il compenso pattuito in relazione a quelle attività e costi

che, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, siano divenute strettamente necessarie alla

esecuzione dell'incarico conferito, e ciascuna parte avrà la facoltà di recedere per iscritto dal rapporto,

fermo restando l'obbligo per il Cliente di corrispondere all'Avvocato il compenso pattuito per l’attività

prestata fino alla data del recesso. Ai fini della pattuizione e determinazione del compenso le parti possono

rinviare, qualora volessero, per relationem a quanto previsto nelle singole tabelle di riferimento dai

parametri ministeriali attualmente in vigore ossia il D.M. 55 del 2014.

3.b - Spese e contributi

I compensi pattuiti sub 3.a si intendono sempre al netto dell'I.V.A. (attualmente nella misura del ____%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del ____%).

Le spese che il professionista dovrà sostenere in nome e per conto del cliente si presumono pari ad euro __________ così specificatamente dettagliate:

quanto ad euro ____________ per imposta di bollo e registro

quanto ad euro ___________ per spese postali

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quanto ad euro ___________ per spese di deposito di atti presso ___________

quanto ad euro ___________ per ________________

Al professionista andranno inoltre riconosciute le spese generali di studio, necessarie alla copertura dei costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, quantificate nella misura di euro __________ (oppure del _____% del compenso stabilito sub 3.a) oltre alla spese di viaggio, vitto ed alloggio necessarie all’espletamento dell’incarico.

Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, l'importo di euro __________.

Il Cliente conviene che l’Avvocato resti impegnato ad eseguire l’incarico di cui sopra col grado di diligenza

professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato

non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va

retribuita a prescindere dall'esito della controversia. Nell’esecuzione dell’incarico l'Avvocato sarà tenuto a

segnalare al Cliente l’emergere di problemi che richiedano l’intervento di un consulente tecnico di parte

e/o di uno specialista della materia. In tali casi, il Cliente avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi che

verranno incaricati e ne sopporterà il relativo costo. Qualora il Cliente non presti il consenso alla nomina del

consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell'avvocato terzo e/o del corrispondente, l'Avvocato avrà la

facoltà di recedere dall’incarico conferito e il Cliente dovrà corrispondergli il compenso pattuito per

l’attività fino a quel momento prestata.

4) Termini di corresponsione del compenso

La quota fissa di cui alla lettera b) dell’art. 3.a viene versata contestualmente alla sottoscrizione del

presente contratto di incarico professionale, mentre gli ulteriori compensi saranno corrisposti

periodicamente su richiesta dell’Avvocato così come concordato col Cliente. L'Avvocato è autorizzato dal

Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima, nonché

a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle

parcelle emesse per l’attività compiuta ai sensi dell’art. 31 del codice deontologico forense. In caso di

rinuncia al mandato ovvero di revoca dello stesso rimane l’obbligo a carico del Cliente di corrispondere

all'Avvocato le spese sostenute ed i compensi dovuti per l’attività fino a quel momento svolta.

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In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Cliente ed a carico di controparte, in misura

superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza

esclusiva dell'Avvocato.

5) Obblighi del Professionista

a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

6) Obblighi del Cliente

a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. [Nelle prestazioni continuative si suggerisce di redigere un allegato in cui specificare modalità e termini di consegna della documentazione]. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

b) li Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

7) Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

8) Interessi di mora

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Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

9) Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d’incarico si sia protratto per oltre _______ giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all’avvenuta comunicazione al Cliente.

10) Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o P.E.C., con un preavviso di ________ giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.

11) Polizza assicurativa (eventuale)

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. ________________, contratta con la Compagnia di Assicurazioni _____________________________________________________

12) Clausola di Mediazione – Arbitrato. Negoziazione Assistita

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione ________________________________________ con sede in _____________, Codice Fiscale __________________ iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. ________ del Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione, qui richiamato integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale / irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.

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[in alternativa]

Le parti si danno atto che prima di avviare le procedure Giudiziali, nel caso di mancato pagamento di quanto pattuito, si darà corso alla procedura di negoziazione assistita prevista dal________

13) Registrazione

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d’uso deve ritenersi soggetta ad imposta di Registro in misura fissa.

14) Elezione di domicilio. Foro convenzionale Competente

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati. Il Foro competente, convenzionalmente stabilito dalle Parti è il Foro di Trani. (NB Nel caso il Cliente sia “consumatore” ai sensi del D. Lgs. 206/2005 in difetto di apposita previsione convenzionale si applica il foro esclusivo di quest’ultimo - si vedano a riguardo Cassazione Civile 5810 del 23 marzo 2015 e 12685 del 09 giugno 2011).

15) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale Forense, alle tabelle Professionali previste da DM n. 55/2014, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

16) Protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di

diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del

responsabile del trattamento.

Luogo, ______________ Data, ______________

Il Cliente __________________________________

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Il Professionista _____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

3) "Compensi, spese e contributi";

6) "Obblighi del Cliente";

8) "Interessi di mora";

9) "Clausola risolutiva espressa";

10) "Recesso";

12) "Clausola di Mediazione e Arbitrato".

Il Cliente __________________________________

PARTE TERZA: APPENDICE NORMATIVA E

REGOLAMENTARE

Legge 247 del 31 dicembre 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”

Nuovo Codice Deontologico Forense approvato dal CNF il 31 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 ed in vigore dal 15 dicembre 2014 di cui si segnalano a titolo

esemplificativo i seguenti articoli:

Articolo 23 “Conferimento incarico”

Articolo 25 “Accordi sulla definizione del compenso”

Articolo 27 “Doveri di informazione”

Articolo 31 “Compensazione”

Articolo 32 “Rinuncia al mandato”

Articolo 33 “Restituzione di documenti”

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Articolo 34 “Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso”

D.M. 55 del 2014 Tabelle Parametri Forensi Decreto 10 marzo 2014 n. 55 “Regolamento recante la

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” (26 Tabelle) -

ai sensi dell’articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 - in vigore dal 03 aprile 2014.

D. Lgs. 196 del 2013 Codice in materia di protezione dei dati personali (Testo Unico sulla Privacy) tra

cui si segnalano:

Articolo 7 Diritti dell’interessato.

Articolo 13 Obbligo di informativa.

Autorizzazione 4/2014 dell’11 dicembre 2014 e pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014 -

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti con testo completo al

seguente link:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3620369

D. L. N. 132/2014 (convertito in legge 162 del 2014) “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri

interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile” pubblicato in G.U. il 12 settembre 2014 - Capo

II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - articolo 2 “Convenzione di negoziazione assistita da

un avvocato” con dovere di informativa al comma 7.

D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali, modificato dal D. L. 69 del

2013 convertito nella legge n. 98 del 2013 a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 06

dicembre 2012.

Parere CNF n. 35 del 24 giugno 2015 pubblicato il 29 ottobre 2015 – Assicurazione obbligatoria non ancora

in vigore per gli avvocati.

D. LGS 231/2007 e s.m.i. Antiriciclaggio negli studi legali con minuziosa disciplina al seguente link:

http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/images/stories/ANTIRICICLAGGIO_NEGLI_STUDI_LEGALI__AGGIO

RNATO.pdf

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Decreto del Ministero della Giustizia del 23 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8

gennaio 2016 in attuazione dell’articolo 21 bis della legge 132 del 2015 relativo agli incentivi fiscali nei

procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo (al link il testo del decreto):

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/01/Ministero-della-Giustizia-Decreto-

23.12.2015.pdf

Legge di stabilità 2016 Legge 208 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato) pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 e in vigore dal 01

gennaio 2016 con stralcio del comma 900 (obbligo del POS per i professionisti) al seguente link:

http://www.giurdanella.it/2016/01/04/legge-stabilita-2016-e-professionisti-obbligo-pos-anche-per-piccoli-

importi/

Legge di stabilità 2016 Legge 208 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato) pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 e in vigore dal 01

gennaio 2016 con stralcio del comma 777 con modifiche introdotte alla legge Pinto (legge 89 del 2001).

Novità introdotte dalla legge di Stabilità del 2016 in vigore dal 01 gennaio 2016 Tra gli adempimenti posti a carico anche dei professionisti ed introdotti dalla legge di Stabilità 2016 vi è l’estensione dell’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi a partire da 5 euro, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, mentre nel contempo si estende l’utilizzo del contante innalzando il limite di euro 999,99 fino alla cifra di euro 2.999,99* quindi per pagamenti inferiori ad euro 3.000,00*. Il testo prevede poi che al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all’articolo 3 del regolamento stesso. Saranno quindi definite le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre, sarà importante conoscere con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) quali saranno anche le fattispecie costituenti illecito con

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definizione specifica delle stesse e le relative sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che non ottempereranno all’obbligo de quo. Di seguito si riporta lo stralcio della legge – comma 900 legge Stabilità 2016: “All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all’articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresì: a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia; b) la designazione della Banca d’Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali. 4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell’effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l’efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l’efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell’autonomia contrattuale delle parti»; c) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».

Tra le novità in materia introdotte dalla legge di Stabilità 2016 vi è anche una modifica alla normativa della Legge Pinto in tema di equa riparazione, intervento previsto dal comma 777 della legge di stabilità, già in vigore appunto dal primo gennaio 2016 precisando che le nuove regole determinano casi molto importanti, diffusi e ricorrenti di possibile responsabilità professionale. Sinora la scelta delle modalità di introduzione del giudizio era rimessa alla discrezionalità del legale, che poteva valutarla in base alla strategia di fondo, decidendo, tra l’altro, se farla col tradizionale atto di citazione o con il ricorso ex 702 bis del rito sommario. Dal primo gennaio 2016, il legale dovrà invece, visto che quasi tutti i processi sforano il termine ragionevole, per tutelare al meglio i diritti del proprio cliente, introdurla necessariamente con il ricorso per rito sommario, nei casi in cui è applicabile, per lo più le cause riservate alla decisione del giudice unico. Ciò risulta dal nuovo art. 1 bis, comma 2°, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal quale risulta che, se una parte non ha, a tempo debito, esperito quelli che la stessa legge definisce come «rimedi preventivi» perde il

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diritto all’equa riparazione, cioè ad essere risarcito per gli anni di durata del processo ulteriori rispetto a quelli che sarebbero ragionevoli con perdita del diritto a conseguire il risarcimento che gli spetta, quantificato dall’art. 2 bis legge cit. in una somma da 400 a 800€ per ogni anno, con i correttivi in più o in meno previsti dalla norma stessa, col rischio concreto che detto importo possa poi gravare sul difensore a titolo di responsabilità professionale, ragione per cui si devono esperire, tutte le volte in cui è possibile, i «rimedi preventivi» oppure, quantomeno, informare il cliente, tramite raccomandata o pec, della possibilità di farlo, lasciando a lui la decisione. Questa nuova disciplina dei rimedi preventivi influirà e non poco sui procedimenti giudiziari, siano essi civili, penali, amministrativi, contabili, di legittimità, perché la mancata osservanza determina decadenze in capo ai nostri clienti, salvi solo i casi, di ristrettissima minoranza, in cui i procedimenti hanno durata ragionevole. È un adempimento «burocratico» dalla mancanza del quale può discendere la perdita di diritti e di somme di denaro per i clienti e la responsabilità relativa in capo ai professionisti; i rimedi preventivi sono definiti dall’art. 1 ter della legge Pinto. Per il processo civile sono l’introduzione del giudizio nelle forme del ricorso sommario, la richiesta di passaggio al rito sommario, la istanza di decisione mediante trattazione orale. Nel processo penale, il deposito di una apposita istanza di accelerazione, facoltà in questo caso riservata anche all’imputato, cosa che potrebbe in qualche modo sollevare da responsabilità il legale, anche se probabilmente permane un dovere di informazione al riguardo. Nei processi davanti al TAR e Consiglio di Stato, la presentazione di istanza di prelievo. Nei procedimenti contabili davanti alla Corte dei conti e di legittimità davanti alla Cassazione una istanza di accelerazione. Si precisa che l’utilità pratica e concreta di queste istanze rischia di essere vanificata da quanto statuito dal settimo ed ultimo comma della disposizione in esame: «7. Restano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» e con i notevoli ed atavici problemi che riguardano il carico giudiziario dei vari uffici con i ruoli oberati e sovraccarichi ed una carenza di organico. Dal punto di vista pratico ed operativo sarà consigliabile optare in primis l’adozione del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. per procedimenti nuovi da incardinare, previa informativa al cliente sulle motivazioni sottese a tale scelta, valutando nelle cause in corso la formulazione a verbale dell’istanza di trasformazione del rito da ordinario a sommario, ad esempio con la formula «il difensore formula richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario ai sensi dell’art. 183 bis cod. proc. civ. e sin da ora istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies, il tutto ai fini di cui all’art. 1 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89», lasciando poi che il giudice ne faccia l’uso che creda. Qualora non sia applicabile il rito sommario ex articolo 702 bis sarà consigliabile inserire negli atti di citazione la richiesta di trattazione orale quale unico «rimedio preventivo» optando invece per l’istanza di accelerazione negli altri casi da depositare possibilmente col primo atto posto in essere ( p. es. nel penale insieme alla nomina) con una formula del tipo: «Si formula sin da ora istanza di accelerazione ai sensi dell’art. 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89».