SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196...

24
Atta Parlamentari 31143 — Camera dei Deputat i III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 196 2 DCXLIII . SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTEt BUCCIARELLI DUCCI INDICE PAG . Congedi 3114 3 Disegno di legge (Trasmissione dal Se - nato) 3114 3 Proposta di legge costituzionale (An - nunzio) 31143 Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione) : BELTRAME ed altri : Statuto speciale per per la regione Friuli-Venezia Gin- lia (75) : MARANGONE ed altri : Statuto special e per la regione Friuli-Venezia Giu- lia (83) ; SCIOLIS e BOLOGNA : Statuto special e della regione Friuli-Venezia Giuli a (1353) ; E3IASUTTI ed altri: Statuto speciale dell a region Friuli-Venezia Giulia (1361) 31144 PRESIDENTE 3114 4 NICOSIA . . 31144, 31145, 31146, 31149, 3115 9 ALMIRANTE, Relatore di minoranza 31145 31147, 31156, 31160, 3116 4 ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza 31145 31148, 31158, 31160, 3116 4 MEDICI, Ministro senza portafoglio . . 3114 5 31148, 31158, 31161, 3116 5 DE MICHIELI VITTURI 31646, 31160 Bozzi 31146, 31149 . 31165, 3116 6 TRIPODI 3114 9 ROMUALDI 3115 3 ROBERTI 3116 1 CAPRARA 3116 1 LUZZATTO 3116 1 CRUCIANI 3116 1 FERIOLI 3116 3 DEGLI OCCHI 31163 La seduta comincia alle 10,30. GUADALUP1, Segretario, legge il pro - cesso verbale della seduta antirneridiana d i ieri . È approvato) . Congedi . PRESIDENTE . Hanno chiesto conged o i deputati Lombardi Giovanni e Pedini . (I congedi sono concessi) . Trasmissione dal Senato . PRESIDENTE . Il Senato ha trasmess o il seguente disegno di legge, approvato d a quella V Commissione : « Rettifica dei confini del punto franco d i Brindisi » (3957) . Sarà stampato, distribuito e trasmesso all a Commissione competente, con riserva di sta- bilirne la sede . Annunzio di un a proposta di legge costituzionale . PRESIDENTE . stata presentata l a seguente proposta di legge costituzionale : DEL Bo : « Abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge costituzional e 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti la Corte costi- tuzionale » (3956) . Commissione permanente (Annunzio di costituzione) 31166 Sarà stampata, distribuita e ne sarà fis- sata in seguito la data di svolgimento .

Transcript of SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196...

Page 1: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atta Parlamentari

— 31143 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

DCXLIII .

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTEt BUCCIARELLI DUCCI

INDICEPAG .

Congedi 3114 3

Disegno di legge (Trasmissione dal Se-nato) 3114 3

Proposta di legge costituzionale (An-nunzio) 31143

Proposte di legge costituzionale (Seguitodella discussione) :

BELTRAME ed altri : Statuto speciale perper la regione Friuli-Venezia Gin-lia (75) :

MARANGONE ed altri : Statuto specialeper la regione Friuli-Venezia Giu-lia (83) ;

SCIOLIS e BOLOGNA : Statuto specialedella regione Friuli-Venezia Giuli a(1353) ;

E3IASUTTI ed altri: Statuto speciale dell aregion Friuli-Venezia Giulia (1361) 31144

PRESIDENTE 3114 4NICOSIA . . 31144, 31145, 31146, 31149, 3115 9ALMIRANTE, Relatore di minoranza 31145

31147, 31156, 31160, 3116 4ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza 31145

31148, 31158, 31160, 3116 4MEDICI, Ministro senza portafoglio . . 31145

31148, 31158, 31161, 3116 5DE MICHIELI VITTURI 31646, 31160Bozzi 31146, 31149. 31165, 3116 6TRIPODI 3114 9ROMUALDI 3115 3ROBERTI 3116 1CAPRARA 3116 1LUZZATTO 3116 1CRUCIANI 3116 1FERIOLI 3116 3DEGLI OCCHI 31163

La seduta comincia alle 10,30.

GUADALUP1, Segretario, legge il pro-cesso verbale della seduta antirneridiana d iieri .

È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto conged oi deputati Lombardi Giovanni e Pedini .

(I congedi sono concessi) .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmessoil seguente disegno di legge, approvato daquella V Commissione :

« Rettifica dei confini del punto franco d iBrindisi » (3957) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso all aCommissione competente, con riserva di sta-bilirne la sede .

Annunzio di un aproposta di legge costituzionale .

PRESIDENTE .

stata presentata laseguente proposta di legge costituzionale :

DEL Bo : « Abrogazione dei commi 2, 3, 4e 5 dell'articolo 4 della legge costituzional e11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del -la Costituzione concernenti la Corte costi-tuzionale » (3956) .

Commissione permanente (Annunzio dicostituzione) 31166

Sarà stampata, distribuita e ne sarà fis-sata in seguito la data di svolgimento .

Page 2: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31144 —

Camera dei Deputata

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

Seguito della discussione delle proposte di legg ecostituzionale Beltrame ed altri (75), Ma-rangone ed altri (83), Sciolis e Bologn a(1353), Biasutti ed altri (1361): Statutospeciale della regione Friuli-Venezia Giulia .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recail seguito della discussione delle proposte d ilegge costituzionale Beltrame ed altri, Ma-rangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutt ied altri : Statuto speciale della regione Friuli -Venezia Giulia .

Come la Camera ricorda, nella seduta po-meridiana di ieri è stato approvato l'arti-colo 12 .

Si dia lettura dell'articolo 13 .GUADALUPI, Segretario, legge :

« Il consiglio regionale dura in carica quat-tro anni .

Le elezioni del nuovo consiglio sono in -dette dal presidente della giunta regionale ,d'intesa col commissario del Governo nellaregione, non meno di trenta e non più d iquaranta giorni pima della scadenza delquadriennio, e per un giorno anteriore a lventesimo successivo alla scadenza del qua-driennio stesso .

Il nuovo consiglio si riunisce entro iventi giorni dalla proclamazione degli elett isu convocazione del presidente della giuntaregionale uscente .

La presidenza provvisoria del nuovo con-siglio regionale è assunta dal consigliere piùanziano di età fra i presenti ; i due consiglier ipiù giovani fungono da segretari » .

NICOSIA. Chiedo di parlare .PRESIDENTE. Ne ha facoltà .NICOSIA. Il capo II del titolo III con-

sidera tutta l'attività del consiglio regionale ,la cui costituzione assume una caratteristicaparticolare nel diritto amministrativo ita-liano: non è un consiglio comunale, non è u nconsiglio provinciale, non è sottoposto al -l 'autorità tutoria cui sono sottoposte le deli-berazioni del consiglio comunale e di quell oprovinciale. È un parlamentino di cui no nvi sono precedenti nel nostro diritto pubblico .Potrei riferirmi alle appassionate discussion idella Camera italiana negli anni dal 1861 a l1863 e a quella sul codice civile del 1865 . Min-ghetti tenne a precisare che la cosiddetta re-gione da lui concepita era un organo di de-centramento, cioè un ente autarchico terri-toriale che, proprio all ' indomani dell'unit àd ' Italia, avrebbe dovuto consentire l'assor-bimento delle diverse legislazioni . Questoente, presieduto da un governatore, era con-

cepito come un organo di passaggio fra l aprovincia e lo Stato e avrebbe dovuto costi-tuire un consorzio interprovinciale, che co-munque non avrebbe mai assunto l 'aspett odella regione così come si concepisce oggi .

Il ministro Medici ha parlato delle fun-zioni dei Làinder tedeschi . Ma i Lander hannoUn potere costituente, cioè il potere dell oStato federato, come in Svizzera e negl iStati Uniti d 'America. Esso ha funzioni ch ela regione non ha né può avere . L'ente regionesi basa sul criterio della delega di alcune po-testà legislative con mandato vincolato equasi regolamentare . Come possono confe-rirsi al consiglio regionale le caratteristich edi un Parlamento ? La sua configurazione tr ail Land tedesco e l'ente autarchico è comunqu eambigua .

Se guardiamo a quello che avviene nell equattro regioni a statuto speciale, notiam oche non vi è alcuna possibilità di controll osull'attività del consiglio regionale . Se undeputato italiano volesse presentare un'in-terrogazione su avvenimenti interessanti l'at-tività, anche amministrativa e burocratica ,dell'Assemblea regionale siciliana, la Presi-denza della Camera non l 'accetterebbe. Av-viene così che il deputato nazionale può chie-dere notizie sulla politica estera o sull'atti-vità dei consigli comunali e provinciali, manon informazioni, ad esempio, sulle attivit àdel segretario generale dell 'Assemblea regio-nale siciliana, nemmeno quando nei con -fronti di questi sia stato aperto un procedi -mento penale, come forse sarà a conoscenz aanche dell 'onorevole Presidente del Consiglio .

FANFANI, Presidente del Consiglio deiministri . Mi trovo nelle sue stesse condizioni ,onorevole Nicosia, e non posso rispondere .

NICOSIA. Mi fa piacere che ella conferm iquanto io sto dicendo .

Si tratta dunque di vedere se veramente i lconsiglio regionale deve assumere le caratteri-stiche e le funzioni di un piccolo parlamento .Può permetterlo il nostro ordinamento co-stituzionale ?

Esistono al riguardo numerose pronunzi edella Corte costituzionale, la quale ha reitera-tamente sancito il principio che le regioni astatuto speciale non hanno la possibilità d ilegiferare nel senso di modificare le leggi dell oStato, anche nelle materie per le quali è pre-vista la delega.

Per evitare i pericoli che deriverebber odalla concessione di eccessivi poteri a quest oparlamentino regionale, noi chiediamo che l oscioglimento del consiglio regionale sia affi-dato ad un'autorità tutoria, che la convoca-

Page 3: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA't LUGLIO 1962

dente a sopprimere la parola « due », che er adi pura forma. Insistiamo, invece, sul primoemendamento al terzo comma, anche se i napparenza può essere esso pure consideratoformale. Dico formale poiché si tratta di u nadempimento per il quale è prevista una pre-cisa scadenza. Esso risponde, ciononostante ,ad una nostra impostazione dell'attività delconsiglio regionale a cui ha accennato l'ono-revole Nicosia, la più distaccata possibile, cioè ,dall'impostazione tipicamente parlamentare ,forse non nel senso migliore del termine, acui si sono attenuti fino a questo moment oi consigli regionali, . Essi, infatti, hanno dat oluogo non già ad una attività amministrativae legislativa nell'interesse della regione ne lquadro di un sano spirito di decentramento ,ma (e crediamo di essere obiettivi) hann odato luogo ad un'attività tipicamente, quali-ficatamente politica e sovente faziosament epolitica .

Le vicende dei parlamenti regionali d aquesto punto di vista sono a tutti quant inote. Se stamane i giornali fossero uscit iavrebbero dato notizia di quanto accade a lparlamento siciliano, vicenda che, per l'ap-punto, è in riferimento all'attività parlamen-tare concepita nel senso deteriore del ter-mine . In una concezione e in un'attuazionedel genere, che crediamo sia del tutto estra-nea allo spirito con cui l'Assemblea Costi-tuente ha voluto dare vita alla regione astatuto speciale ed a quelle a statuto ordina -rio, la maggioranza si accinge a dar vita aquesta regione a statuto speciale . Per quest imotivi insistiamo sul nostro emendamento .

PRESIDENTE. Qual è il parere dellaCommissione sull'emendamento all'arti-colo e1 3 ?

ROCCHETTI . Relatore per la maggioran-za. Si tratta di un emendarnento formaleche non trova alcuna giustificazione. Il rap-presentante della regione è indubbiament eil presidente della giunta regionale . Ciò, delresto, è conforme a quanto è stabilito negl ialtri statuti regionali . La maggioranza dell aCommissione, perciò, è contraria .

PRESIDENTE. Il Governo ?MEDICI, Ministro senza portafoglio . I l

Governo concorda cori le conclusioni dell aCommissione .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Ono-revole Nicosia, mantiene l'emendamento Ro-berti, di cui è cofirmatario, non accettat edalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente .PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e-

mendamento Roberti al terze comma . ten-

zione delle elezioni venga curata dal poter ecentrale e che comunque si assicuri allo Stat ola possibilità di interventi e di controlli sulconsiglio regionale . Indubbiamente in quest amateria il titolo Il prevede alcune possibilit àdi intervento ma, a mio parere, sarebbe op-portuno che i nostri emendamenti venisser oaccolti già in sede di articolo 13, anche perconsentire una più esa tta configurazione de lconsiglio regionale sui piano del diritto am-ministrativo .

Gli emendamenti da noi presentati ten-dono in sostanza a stabilirne un più efficac econtrollo sul consiglio regionale, che noi nonvogliamo degeneri in un parlamentino le cuideficienze potrebbero bloccare la stessa vit adella regione .

Abbiamo già fatto presente, in sede d iesame dell'articolo 7 (e ritorneremo sulla que-stione allorché affronteremo l ' articolo 2), ch eriguarda la formazione delle leggi regionali )che il sistema proposto per la formazione delbilancio regionale non ci trova consenzienti ,oltre tutto perché differisce dai modi previst idagli altri statuti speciali, ad esempio d aquello siciliano, che assegna il compito dell apresentazione del bilancio al presidente dell aregione, fissando un termine preciso .

Ora, il consiglio regionale dovrà neces-sariamente valutare il bilancio e quindi s idovranno considerare anche le spese che lostesso consiglio dovrà sostenere per mante-nersi in vita . Se non stabiliamo, però, si nd'ora dei tipi di controllo anche sull'attivitàdel consiglio regionale in materia di possi-bilità di scioglimento e di convocazione, creia-mo una posizione autonoma assurda e nonfunzionale, sul piano finanziario, amministra-tivo e legislativo ; sarà addirittura un ' autono-mia che potrà scivolare in una libertà d'azionecontro lo Stato .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill iAntonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod ihanno proposto dì sostituire, al terzo comma,le parole : « Presidente della Giunta regional euscente », con le parole : « commissario de lGoverno nella Regione » e di sopprimere l aparola « due » nel quarto comma .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Chiedo di svolgere io questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Ri-

tiriamo l 'emendamento al quarto comma ten -

Page 4: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31146 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

dente a sostituire le parole : « presidente dellagiunta regionale uscente », con le altre « com-missario del Governo della regione » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 13 nel test odella Commissione .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 14 .GUADALUPI, Segretario, legge :

« Sono elettori del consiglio regionale gl iiscritti nelle liste elettorali dei comuni dell aregione .

Sono eleggibili al consiglio regionale glielettori che abbiano compiuto il 25° anno d ietà il giorno delle elezioni .

L'ufficio di consigliere regionale è incom-patibile con quello di membro di una dell eCamere, di un altro consiglio regionale, d iuna delle giunte provinciali, o di sindaco di u ncomune con popolazione superiore a 10 milaabitanti .

Altri casi di incompatibilità ed i casidi ineleggibilità sono stabiliti con legge delloStato » .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti .Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -donna, Cruciani, Cucco, Delfino. De Marsa-nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, DeVito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe .Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Ni-cosia. Romualdi, Servello, Sponziello e Tri-podi hanno proposto di sostituire, al terz ocomma, le parole « di una delle giunte •pro-vinciali », con le parole « di un consiglio pro -vinciale s> .

NICOSIA . Chiedo di svolgere io questoemendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .NICOSIA . A noi sembra che una dell e

incompatibilità da stabilire in materia elet-torale, sia quella tra consigliere provincial ee consigliere regionale, e non soltanto traconsigliere regionale e componente di giunteprovinciali . Nelle altre regioni tale incom-patibilità è sancita . Non può esservi incom-patibilità tra le cariche di consigliere comu-nale e consigliere regionale . L ' ineleggibilit àesiste per il consigliere provinciale, poich éla provincia potrà assumere la fisionomiadi un ente dipendente dal consiglio regionale .Il complesso di poteri che la regione potràavere nei confronti della provincia potrà as-sumere aspetti notevoli . In realtà, non ap-pena entrerà in funzione, il consiglio regio-nale cercherà di esplicare una vera e pro-

pria attività di carattere legislativo ; i suoimembri, come avviene per le altre regioni ,saranno chiamati deputati . Ne riparleremoquando discuteremo delle immunità; però ègiusto precisare fin d'ora che l'incompati-bilità tra consigliere provinciale e regionale ,appare logica, data la diversa e subordinat afunzione amministrativa, regolamentare e ,se volete, legislativa .

DE MICHIELI VITTUR1 . Chiedo d iparlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .DE MICHIEL1 VITTURI. L'emenda-

mento da noi presentato si riferisce all'in-compatibilità relativa all'elezione a consi-gliere regionale di un componente di giunt eprovinciali .

Nel corso della discussione svoltasi i nCommissione si era concordato, in un primotempo, di escludere dall'elezione al consigli oregionale i componenti del consiglio provin-ciale . Senonché, dopo ripetuti interventi, daparte della maggioranza si è acceduto al de-siderio dei consiglieri provinciali delle pro-vince di Udine, di Gorizia e di Trieste . Inquell 'occasione il relatore ha detto con moltachiarezza che evidentemente (e in questoritengo che si sia lasciato sfuggire un giudi-zio poco lusinghiero nei confronti delle popo-lazioni delle province al confine orientale )vi erano pochi uomini a disposizione per ri-coprire i vari incarichi, per cui era opportunolimitare i casi di incompatibilità .

I deputati del Movimento sociale italianoritengono che vi debba essere un certo ri-cambio, al fine di utilizzare tutte le energiee tutte le forze disponibili nella regione .Pertanto insistiamo sul nostro emendamento .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzottoe Spadazzi hanno proposto, al terzo comma ,di sostituire le parole « giunte provinciali »con le parole « consigli provinciali » e d isopprimere le parole « con popolazione su-periore a 10.000 abitanti » .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolger equesti emendamenti .

BOZZI. Talune delle ragioni che stannoa base dei nostri emendamenti sono state gi àesposte dai colleghi che sono intervenuti .

La regione è un ente limitato, che h arapporti diretti con le province, con i comuni ,ha possibilità di avvalersi dei loro uffici ,ha il dovere o la potestà di assegnare fondiper la vita delle amministrazioni provincial ie comunali, d'incidere con suoi atti sull'ordi-namento dei comuni e dei rispettivi uffi-ci . Quindi, un complesso di interessi che s'in-

Page 5: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentare

— 31147 —

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

trecciano ; di qui è la ragione dell'allarga-mento dei casi d'incompatibilità, al fine d iporre i consiglieri regionali in una situazion edi distacco, di possibilità di valutazioni obiet-tive delle diverse fattispecie: un'amministra-zione il più possibile informata ad un criteri odi imparzialità anche per evitare che susingole deliberazioni consiglieri regionali s idebbano astenere .

Pertanto, noi proponiamo di sostituir ele parole « giunte provinciali » con le parole« consigli provinciali » . Proponiamo infine d isopprimere al terzo comma le parole : « conpopolazione superiore a 10 mila abitanti » ,perché la posizione di sindaco è quella cheè sia che si tratti di un comune con popola-zione superiore a 10 mila abitanti, sia che s itratti di un comune più piccolo .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .ALMIRANTE, Relatore di minoranza . In

primo luogo formulo qualche breve osserva-zione sull'articolo 14 . Sono andato a cercaredei precedenti ma non li ho trovati negl ialtri statuti delle regioni speciali, fatta ecce-zione per quello della Sardegna, ma in u ntesto difforme . Appunto a questo propo-sito, se è possibile, io vorrei qualche cortesechiarimento dal relatore per la maggioranz ae dal Governo .

Al primo comma della norma si dice :« Sono elettori del consiglio regionale gl iiscritti nelle liste elettorali dei comuni dell aregione »; al secondo comma: « Sono eleggi -bili al consiglio regionale gli elettori ch eabbiano compiuto il 250 anno di età il giorn odelle elezioni » . Si stabilisce il requisito pre-visto dalla Costituzione per essere eleggibilial Parlamento .

Ora, lo statuto regionale sardo è il sol oal quale si possa far riferimento in quant osi dice che sono elettori ed eleggibili al con-siglio regionale coloro che sono iscritti nell eliste elettorali della regione . Quindi, in Sar-degna, bastano 21 anno per essere eletti ,mentre per la regione Friuli-Venezia Giuli aoccorrono 25 anni per essere eletti à consi-glieri regionali .

Evidentemente, vi è sfuggita questa discri-rn inazione che avete introdotto fra le due re-gioni. Se per caso vi è sfuggita, ed io son oun po' malizioso e ne dubito, sapendo conquanta cura avete studiato questi problemi ,allora possiamo essere d'accordo per porv iriparo, come, del resto, abbiamo già fatt onel corso della discussione per migliorare i ltesto del provvedimento. Se invece non vi

è sfuggita, allora francamente vorrei saperea quale criterio etnico, linguistico, geopoli-tico avete fatto riferimento. (Interruzioni a lcentro) .

L'onorevole Biasutti fa sempre testo ,anche a lui è capitato di ritirare suoi emenda -menti o di non insistervi, cosa d'altra part eche abbiamo fatto un po' tutti cercando ,sia pure da diversi punti di vista, di contri-buire a migliorare il testo .

Ecco perché vorrei che l'onorevole rela-tore per la maggioranza, qualora non si trat-tasse di una svista, mi spiegasse questa di -versa valutazione sulla capacità dei giovan isardi e dei giovani del Friuli-Venezia Giulia .Forse che i primi sono più evoluti ? Questosarebbe un grazioso omaggio all'attuale Pre-sidente della Repubblica, anche se ha supera-to l'età dei 21 e dei 25 anni . Ma, se non visono ragioni di ossequio al Capo dello Stato ,che sarebbero particolarmente commovent ida parte di coloro che gli hanno votato osti-natamente contro, perché forse lo ritenevanotroppo maturo per la sua altissima funzione,penso che dovremmo tutti insieme uniformarele due norme .

Vi confesso che in proposito non vi è unmio emendamento, per il motivo che ho detto .Sono andato a cercarmi in questa faticosamaratona i precedenti; li ho trovati nonmolto tempo fa e mi è saltata agli occhi que-sta che ritengo sia una incongruenza, se no nverrà diversamente spiegata .

PRESIDENTE . Vorrebbe allora modifi-care lo statuto regionale sardo ?

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Sic-come lo statuto sardo è un testo costituzio-nale, non possiamo in questo momento modifi-

carlo; chiedo invece che venga modificataquesta norma della Commissione, per ren-dere giustizia ai giovani dai 21 ai 25 ann idel Friuli-Venezia Giulia, fra i quali pens oche vi siano già numerosi aspiranti alla can-didatura regionale .

Debbo anche rilevare, sempre a propositodel raffronto con il testo sardo, che nellostatuto regionale sardo non vi è ineleggibilitàa consigliere regionale per i membri di unadelle giunte provinciali . Si vede che in que lmomento il problema non era all'attenzion edei costituenti . Ora, se si ritiene di porre i lproblema, e noi riteniamo che sia giusto porlo ,stabiliamo l'ineleggibilità a consigliere regio-nale come è richiesto nei nostri emendamenti ,cioè nei confronti dei consiglieri provincial i

e non già nei confronti dei componenti dellegiunte provinciali .

Page 6: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentare

— 31148 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1.962

Signor ministro, mi permetto di sotto-porle questa richiesta del tutto obiettiva ,anche perché la qualità di componente di unagiunta provinciale è un ufficio che ben diffi-cilmente si ricopre per un quadriennio ; peravventura può durare un giorno o una setti-mana, comunque è connessa con le partico-lari situazioni politiche che si possono deter-minare nell'ambito dei consigli provincial iin relazione alla formazione o alla dissolu-zione delle giunte provinciali ; il che creerebbeuna quantità di controversie e anche di po-sizioni personali spiacevoli . In pratica unconsigliere provinciale, prima di accettare d ifar parte della giunta provinciale, dovrebb econsiderare la propria posizione, la propriaeventuale legittima aspirazione ad essereeletto consigliere regionale e dovrebbe farlotalora con urgenza, rispetto alle scadenz econnesse con il meccanismo delle incompatibi -lità. Quindi per una ragione di carattere pra-tico, ma anche per una certa ragione di ca-rattere morale, deve essere sancita l'incom-patibilità tra la carica di consigliere regional ee quella di consigliere provinciale . Questoè nell'ordine delle cose, per motivi tecnici ,per snellire il funzionamento di questi organi ,per non accentrare in poche persone la rap-presentanza di interessi molteplici . Se invecel'incompatibilità viene ristretta ai compo-nenti delle giunte provinciali, non si raggiun-gono risultati che erano forse nell'intendi-mento di chi questa norma ha proposto .

Vi è un altro motivo che è connesso co nla particolare situazione delle province i nquella regione. Come i colleghi sanno, Triest enon è una provincia e non può essere consi-derata come tale in questa legge, però Triest eha un consiglio e una giunta provinciale .Udine in questo momento è provincia, masembra destinata nel tempo, secondo il test oin esame e secondo le aspirazioni di una certaparte della maggioranza, ad essere smembratae dar luogo ad un altro consiglio provinciale .Vi è insomma una situazione tale che l'incom-patibili :à estesa a tutti i componenti dei con -sigli provinciali offre determinate garanzie ,cosa che non avviene se l'incompatibilità èristretta ai componenti delle giunte provinciali .

Siamo anche favorevoli al secondo emen-damento Bozzi, perché desideriamo anchenoi che si stabilisca l'incompatibilità ad essereconsiglieri regionali per tutti i sindaci, indi-pendentemente dal numero degli abitanti de icomuni amministrati . Pensiamo, infatti, chel'ufficio di consigliere regionale e quello d isindaco debbano essere esercitati con la ne-cessaria diligenza .

PRESIDENTE. Qual è il parere dellaCommissione sugli emendamenti presentat iall'articolo 14 ?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza .Per quanto riguarda la questione relativ aall'età minima per l'elettorato passivo, l aCommissione ha svolto un lavoro di fusion idi più proposte di legge e quindi non ha avut oalcun motivo di staccarsi dal testo dell eproposte stesse . Ora, due delle proposte con-tenevano questo limite di età . D'altra parte ,esso non è sconosciuto negli altri statut iregionali . In quello siciliano, per esempio, èconsiderato per relazione, in quanto si afferm ache le condizioni relative alla elegibilità sa -ranno contemplate nelle leggi elettorali d aemanarsi in rapporto alle leggi sull'elettorat opolitico .

Di fronte alla difformità dei testi e a lparere dei proponenti, ed anche alla logica ,la quale richiede, per essere elegibili, un'et àmaggiore di quella richiesta per essere elet-tori, noi restiamo fedeli al testo della Commis-sione .

Per quanto riguarda l'emendamento Ro-berti, che vuole estendere l ' incompatibilitàai componenti dei consigli provinciali, s itratta di una condizione che esiste in qualch ealtro statuto e quindi la Commissione nonha alcun motivo di essere contraria .

È contraria, invece, all'emendamento Boz-zi che vorrebbe concepire una incompatibilitànei confronti di sindaci di paesi con popola-zione anche inferiore ai 10 mila abitanti ,perché pensa che l ' impegno per condurre u npaese di non grande rilevanza numerica d iabitanti non è tale da poter impedire l'assol-vimento dei contemporanei doveri nei con-fronti del consiglio regionale .

PRESIDENTE. Il Governo ?MEDICI, Ministro senza portafoglio . I l

Governo sull'età delle persone eleggibili con-corda con il parere della Commissione . Perquanto attiene invece alle incompatibilità ,il Governo è favorevole ad evitare che l astessa persona sia chiamata a svolgere duefunzioni che possano essere in contrasto .Quindi è favorevole all'emendamento chestabilisce l'incompatibilità con la funzione diconsigliere provinciale. Si rimette invece all aCamera per quanto si riferisce al second oemendamento Bozzi .

PRESIDENTE. Pongo in votazionel ' emendamento Roberti, inteso a sostituire alterzo comma le parole : « di una delle giunteprovinciali » con le parole: « di un consigli oprovinciale » .

(È approvato) .

Page 7: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31149 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

L ' emendamento Bozzi, analogo, rimanepertanto assorbito .

Onorevole Bozzi, mantiene il suo second oemendamento, non accettato dalla Commis-sione, mentre il Governo si è rimesso all aCamera ?

ROZZI . Sì, signor Presidente .PRESIDENTE. Pongo in votazione il

secondo emendamento Bozzi, inteso a sop-primere, al terzo comma, le parole : « conpopolazione superiore a 10.000 abitanti » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 14 modificat ocon l ' emendamento Roberti testé approvato :

« Sono elettori del consiglio regionale gl iiscritti nelle Iiste elettorali dei comuni dellaregione .

Sono eleggibili al consiglio regionale gl ielettori che abbiano compiuto il 250 anno d ietà il giorno delle elezioni .

L'ufficio di consigliere regionale è incom-patibile con quello di membro di una dell eCamere, di un altro consiglio regionale, di unconsiglio provinciale, o di sindaco di uncomune con popolazione superiore a 10 mil aabitanti .

Altri casi di incompatibilità ed i casi d iineleggibilità sono stabiliti con legge delloStato » .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 15 .GUADALUPI, Segretario, legge :

« I consiglieri regionali rappresentano laintera regione senza vincolo di mandato .

Essi non possono essere perseguiti per l eopinioni espresse ed i voti dati nell'esercizi odelle loro funzioni » .

NICOSIA. Chiedo di parlare .PRESIDENTE . Ne ha facoltà .NICOSIA. Anche questo è un articol o

molto importante, relativamente al qual eoccorre tenere presenti sia l ' esperienza sepa-ratistica della Sicilia, sia il modo in cui s isono comportati alcuni deputati altoatesin irelativamente alla vertenza, molto impor -tante, sorta tra la regione e lo Stato ; trist iesperienze entrambe, che potrebbero ripe -tersi in altre zone del paese .

Secondo noi, l'articolo 15 deve esserealmeno interpretato attraverso la giurispru-denza esistente .

Lo statuto regionale siciliano recita : « Ideputati non sono sindacabili per i voti dat inell 'assemblea regionale né per le opinioni

espresse nell'esercizio delle loro funzioni » .Direi che esso, affermando la insindacabilit àdei consiglieri regionali, sia formulato megli odi questo articolo 15 dello statuto per i lFriuli-Venezia Giulia . In proposito, la sen-tenza dell'Alta Corte siciliana 16-20 marz o1959 ha tacciato di illegittimità costituzio-nale l'articolo 64 dello statuto siciliano cheprevede per i deputati regionali l'immunit àparlamentare ; e la Cassazione ha precisato ,il 10 dicembre 1949, con sentenza n . 70, che« la norma dell'articolo 68 della Costituzione ,riflettente la speciale guarantigia dell'immu-nità per i membri del Parlamento nazionale ,non si può estendere per analogia a favor edei deputati delle assemblee regionali siaperché si tratta di disposizione di caratter eeccezionale, sia perché nel caso delle dett eassemblee regionali mancano i presuppost iche giustificano l'immunità accordata a mem-bri delle Camere legislative nazionali » .

Questa sentenza è molto importante a ifini dell'interpretazione della norma che stia-mo votando, perché domani non si poss ainterpretare nel senso che i consiglieri regio-nali abbiano e godere della immunità parla-mentare, che deve ritenersi in qualsiasi mod oesclusa .

PRESIDENTE. Non essendovi emenda-menti e nessun altro chiedendo di parlare ,pongo in votazione l'articolo 15 nel test odella Commissione dianzi letto .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 16 .GUADALUPI, Segretario, legge :

« Prima di essere ammessi all'esercizi odelle loro funzioni, ciascun consigliere regio-nale presta giuramento, secondo la seguent eformula :

Giuro di essere fedele alla Repubblic ae di esercitare il mio ufficio al solo scopodel bene inseparabile dello Stato e della re-gione » .

TRIPODI. Chiedo di parlare .PRESIDENTE. Ne ha facoltà .TRIPODI. Le osservazioni che faremo d a

questi banchi in merito all'articolo 16 hann ouna portata formale ed una portata sostan-ziale . Sotto il profilo formale, a noi sembrache dare come formula di giuramento a iconsiglieri della regione Friuli-Venezia Giuli ala seguente: « Giuro di essere fedele alla Re -pubblica e di esercitare il mio ufficio a1 sol oscopo del bene inseparabile dello Stato edella regione », soffra di una incongruenzadi fondo.

Page 8: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Ytti Parlamentar,

— 31150 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

Non saremo noi certo a negare che, i nastratto, il bene della regione debba essereinseparabile da quello dello Stato e debb aperciò essere uno degli scopi dei consiglier iregionali ; ma limitare un giuramento solo aquesta finalità, e vedremo poi se pratica -mente perseguibile, significa presumere ch enon esistano altri beni cui poter giurare fe-deltà, là dove, invece, ne esistono molti altr iche il consigliere regionale deve impegnars iad osservare, e probabilmente più concreti ,giuridicamente certi e politicamente più attua-bili di quanto non sia l'oggetto del giura-mento proposto .

L'esistenza degli altri istituti verso i qual iobbligarsi è provata da documenti regionaligià, esistenti, e cioè dall'articolo 5 dello sta-tuto della regione siciliana e dall'articolo 6del regolamento per l'attuazione di esso che ,con formula pure criticabilissima, impon-gono questi diversi termini : « Giuro di esser efedele alla Repubblica italiana ed al suoCapo e di osservare lealmente le leggi delloStato e della regione e di esercitare le fun-zioni inerenti al mio ufficio al solo scopo de lbene inseparabile dello Stato e della region esiciliana » .

Come da questi testi concernenti la re-gione siciliana emerge chiaramente, non ba-sta obbligarsi ad esercitare il proprio uffici o« al solo scopo del bene inseparabile delloStato e della regione » per esaudire le fun-zioni giurate di un consigliere regionale . Sisarebbero dovuti prima richiamare altri va -lori e poi, semmai, aggiungere : « ferma re -stando l'inseparabilità del bene dello Stat ocon quello della regione » .

Così, nella formula prevista dall'articolo 16 ,quella che i giuspubblicisti chiamano la« portata garantista » del giuramento è enor-memente affievolita, data l'assenza di ogniriferimento concreto alla Costituzione e all ealtre leggi dello Stato, e di ogni assenso in -condizionato al contenuto materiale di essi ,inteso quale rigoroso ambito delimitatoriodella complessiva attività del giurante .

Ma, a parte la forma, è la sostanza diquesto articolo a non potere essere da no icondivisa, poiché essa imposta un problem aerrato, quello della inseparabilità del ben edello Stato dal bene della regione, mentre i lproblema esatto è quello non dell'insepara-bilità, ma della priorità dello Stato e dell asubordinazione della regione . Un giuramentoche, cumulandosi qui il profilo formale aquello sostanziale, impegni il cittadino ita-liano investito del mandato regionale sol onei termini dell'inseparabilità dei beni, porta

a presupporne il livellamento, giacché misuracol medesimo metro il bene dello Stato ed unpresunto bene autonomo della regione, co-stringendo il primo entro un'assurda affinit àcon l'ente locale ed eccitando questo sinoa pretendere che l'interesse della collettivitànazionale, per tenere fede all'inseparabilità ,debba anche e sempre scendere a patti co nquello dei cittadini della regione .

Anche nella sconsigliata formula di giu-ramento si annida dunque una forza eversivae centrifuga che, anziché stabilire una su-bordinazione di tutta la vita dell'organ oregionale a tutta la vita spirituale, giuridic ae politica dello Stato, livella i due enti .

Così com'è stata elaborata, la formula s adi nostalgia dinastica e rivela apertamentela sua ispirazione sabauda. Ai tempi dellamonarchia si giurava appunto fedeltà « alsolo scopo del bene inseparabile del re e dellapatria » . Ma è chiaro che allora la formulaappariva impeccabile perché il re si facev averamente, nella sua più alta significazione ,portatore e realizzatore dei valori politici edelle tradizioni storiche della patria . La coin-cidenza dei termini ne garantiva l'insepara-bilità e così infatti è stato fino a quando lastoria non ha perduto la testa . Ma ora lasituazione è completamente diversa . Il rap-porto comparativo che volete creare è benaltra cosa, ha in sé il germe del dissidio, na-sce esso stesso dalla drammatica polemicatra l'unità centrale e l'autonomia locale, tral'accentramento e il decentramento, tra l anazione e la regione .

I due beni richiamati dalla formula i nesame possono quindi venire in contrasto ,possono non coincidere, possono separarsi .Ecco quindi la necessità del nostro emen-damento che prevede la formula : « Giuro d iessere fedele alla Repubblica italiana, una eindivisibile, e di esercitare il mio ufficio sullabase dei principi della Costituzione, secondolo statuto della regione » .

A guardare il fondo delle cose, oltre tutto ,signor Presidente ed onorevoli colleghi, c' ènella formula proposta dalla Commissione unvizio di verità, il quale comporta poi la nul-lità inesorabile del . giuramento per impos-sibilità, della cosa solennemente giurata. Co-me è chiaramente dimostrato dai testi di di-ritto pubblico, il giuramento è una dichiara-zione solenne per mezzo della quale talun ointende garantire la sincerità d'una sua pro -messa o la verità d'una sua affermazione . Èpossibile che il giuramento dei consiglier ifriuliani e giuliani, espresso nella vista for-

Page 9: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 311,51 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL '1I LUGLIO 1962

mula, possa garantire tale sincerità e taleverità ?

Qui per un attimo si deve attingere a ca-noni extrapolitici, se vogliamo arrivare acomprendere che cosa sia la verità . Il pro-blema è pesante ed è il medesimo posto d aPilato : Quid est veritas ?, nel momento in cu igli veniva chiesta la condanna di Gesù . Sonodovuti passare tanti secoli, circa tredici se -coli, o almeno così a noi modestamente sem-bra, perché la più sagace risposta fosse data d aun grande filosofo e un grande santo italiano ,Tommaso d 'Aquino, il quale affermò che l averità è nella coincidenza tra ciò che diciamoe ciò che facciamo .

Applichiamo questa norma all'afferma-zione chiesta da quel giuramento, e l'affer-mazione cesserà di essere vera . Infatti nonbasta giurare che i due citati beni siano in-separabili, quando poi non si potrà agire i nconformità. Tutta l'esperienza di questi annici ha infatti dimostrato che le assemblee re-gionali siciliana e valdostana, sarda e altoate-sina, hanno tentato spesso di separare que ibeni, e non soltanto sotto il profilo finalistic oe conclusivo, ma nella fisiologia medesima de iloro atti contingenti e quotidiani .

Basta scorrere la giurisprudenza della ces-sata Alta Corte siciliana e quella della Cort ecostituzionale per accorgersi del conflitto fraregione e Stato attraverso limiti non netta -mente statuiti e attraverso termini non leal-mente accettati ; basta ricordare un po' i lseparatismo sudtirolese o valdostano per ca-pire il resto e il peggio .

Dati gli esempi che le regioni a statut ospeciale già esistenti hanno dato di autono-mie tutt'altro che proclivi a contenere la li-bertà delle statuizioni amministrative ne ll'ambito del decentramento, ma sconfinant iinvece in vero e proprio contrasto di compe-tenze e di prerogative spesso rudemente con-testate allo Stato, e poiché purtroppo nell aregione di cui ci stiamo occupando esiston ominoranze che non penso siano più tenere eremissive di quelle dell'Alto Adige, quale ma ivalore potrà avere il giuramento dei consiglier idi parte slovena i quali non credono propri oper niente al preteso bene inseparabile delloStato italiano e della loro regione ?

È passato il tempo in cui il repubblican oAlberto Mario, eletto deputato di Modica ,per non giurare al re si dimise da deputato .Qui non si dimetterà nessuno . Il « vizio diverità » priverà di ogni valore sostanziale ungiuramento incardinato sulla inseparabilità de idue beni perché le funzioni che gli slovenidovranno svolgere nell 'assemblea regionale

non possono che obbedire al mandato rice-vuto dagli elettori di sovrapporre la regioneallo Stato e di sacrificare senza scrupolo gl iinteressi italiani a quelli jugoslavi .

La storia parlamentare serve ad illumi-narci su molte cose . Nel 1873 Felice Caval -lotti, anch'egli ruggente repubblicano, m ameno fanatico di Alberto Mario in punto d ' one-stà e di coscienza, eletto deputato fu chiamat oa giurare ; il giorno prima si fece intervistaredai giornalisti e disse e dimostrò che il giura -mento politico era privo di qualsiasi valore e defficacia e restava un'inutile formalità . L'in-domani giurò la formula regia, ma confer-mando le dichiarazioni dell ' intervista. Dalseggio presidenziale della Camera il President eFarmi gli ricordò allora che la sua posizioneera delicata, essendo egli anche uomo d'onore .Cavallotti rispose che del suo onore intendev adar conto soltanto ai suoi elettori .

Ebbene, onorevoli colleghi, applicate unarisposta di tal genere ai consiglieri regional iallogeni del Friuli-Venezia Giulia, allorché ,giurando con riserva mentale su quella for-mula, intenderanno, della legge dell'onore, ri-spondere solo ai loro elettori di parte slo-vena e avrete cercato di conciliare l'incon-ciliabile . È ovvio che gli elettori sloveni ab-biano impegnato l'onore dei loro rappresen-tanti sull'adempimento di uffici che separan oil bene del nostro Stato dai loro beni . A cheserve dunque farli giurare in quel modo ? O ,peggio, non vi accorgete che il modo può es-sere comodo dato che l'assurdo livellamentodei due beni li autorizza a non rispettare l apriorità costituzionale dello Stato italiano ?

Giuridicamente questa figura di giuramen-to ha la caratteristica del giuramento pro-missorio . Ma, dovendo poi tradursi in leggiche regolino le 14 materie oggetto dell'arti-colo 4,`,':e delle quali l'altra notte abbiamo ,tutti noi deputati del Movimento social eitaliano, insistitoTnel dimostrare l'inconci-liabilità con i corrispondenti poteri dell oStato, prometterà l'impossibile .

E poiché il giuramento rappresenta la for-ma estrema di garanzia che l'ordinamento giu-ridico prevede per la stabilità dell'ente regio-nale che andiamo a creare, tanto da investir eanche la sfera morale del giurante, l'ente na-sce asfittico, instabile, privo di guarantigieimpegnative da parte degli uomini politici ch ene dovranno rispondere alla nazione .

Tanto più grave ci sembra il caso in quan-to questa nostra Repubblica, questo nostroStato ormai da anni affidato ad un partit oche non solo dichiara di essere cattolico ,ma che al cattolicesimo vuole informarQ la,

Page 10: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

.4tti Parlamentari

31152 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

sua stessa formula programmatica, regola isuoi problemi trascendenti sui patti latera-nensi, confermati dall'articolo 7 della Costi-tuzione, e perciò riconosce quanto è statuit onell'articolo 1 del trattato con la Santa Sedecirca la religione cattolica che è la sola reli-gione dello Stato e nell'articolo 1 del Concor-dato che impegna lo Stato ad impedire i nRoma tutto quello che può contrastarne i lcarattere sacro .

Dunque, allorché la Repubblica italianachiede ai suoi consiglieri regionali atti so-lenni che ne toccano la coscienza, non puònon avere, dell'atto e della sanzione, il con-cetto che la religione cattolica consacra .Deve perciò preoccuparsi se, al posto degl i8 milioni di baionette che non ha più voluto ,abbiano a restarle 8 milioni di spergiuri !Perché è ovvio che, facendo essa stessa giu-rare cose che sa già non si possAno mantene-re, viene a sancire, con la diffusa prassi, u nautentico diritto allo spergiuro .

Mi direte che, laicizzato ormai il giura-mento, e visti gli articoli 3 e 21 della Costi-tuzione, non sia più possibile pretendere ,nello Stato italiano, un giuramento di front ea Dio. Ma l'obiezione è inesatta perché nelnostro diritto esiste il giuramento assertorioche, all'articolo 238 del codice di proceduracivile per le parti e all'articolo 449 del codic epenale per i testimoni, fa esplicito riferimentoa un Dio trascendente, e questo Dio, datala religione cattolica dello Stato che ha l apaternità dei codici, non può che essere l ostesso che condanna lo spergiuro e certonon benedice gli uomini politici che, dete-nendo nel suo abusato nome il potere, cos ìallegramente lo favoriscono .

Tutto questo non può non creare preoccu-pazioni e inquietudini, oltreché giuridiche epolitiche, anche morali .

Sorge infine un altro interrogativo . L'ar-ticolo 16 si limita a stabilire quell'imbrogliodi giuramento che abbiamo visto. Ma, datol'equivoco sulla priorità o l'agguagliamento ,chi è il destinatario della dichiarazione ? Echi è il destinatario del giuramento ? LoStato o la regione ?

Se direte che si giura a favore di entram-bi, li avrete messi sullo stesso piano e v iresterà tra le mani la più aggrovigliata ma-tassa dei conseguenti diritti che la regione,così ipotizzata a carattere federalistico, ver-rebbe a pretendere. Se direte che si giuraferma restando la preminenza dello Stato,sia sotto il profilo politico sia sotto quell ogiuridico e costituzionale, dovrete mutareformula e accettare il nostro emendamento .

Non potete sfuggire a questa dialettica ,giacché non è più il tempo in cui le figuredel destinatario della dichiarazione e del de-stinatario del giuramento coincidevano. Ilre personificava in se stesso tanto chi rice-veva la dichiarazione quanto colui al qualeil giuramento era destinato . Ma ora che laspersonalizzazione del pubblico potere hascisso la destinazione unitaria della dichia-razione e del giuramento, cerchiamo di evi-tare che alla scissione faccia seguito la con-trapposizione di una regione presente e im-manente ad uno Stato assente e trascen-dente, cosicché il giuramento assicuri e tu-teli più le faccende della prima che la mis-sione del secondo .

Anche per questo abbiamo più sopraparlato di affievolita portata garantista diquesto strumento solenne, sganciato com' èdal contenuto materiale della Costituzion eitaliana .

Ciò è molto sorprendente in quanto, men -tre le norme di attuazione dello statuto si-ciliano si sono almeno preoccupate di chie-dere ai deputati regionali, tutti italiani d isangue e di lingua, un'esplicita professionedi fede non soltanto nella Repubblica ita-liana, ma anche nel suo capo e l'incondiziona-ta osservanza tanto delle leggi della region equanto di quelle dello Stato, le norme i nformazione per la regione Friuli-Venezi aGiulia viceversa escludono dalla formula de lgiuramento ogni richiamo alla Costituzione ,parlano genericamente di una Repubblic ache nemmeno qualificano come italiana ,omettono di confermarne l'unità e l'indivisi-bilità, e proprio nei confronti di una regionea gruppi etnici misti, tra i quali possono sor-gere problemi di lealtà verso lo Stato - italia-no soprattutto per le interessate interferenzestraniere di una potenza confinante .

Per questi motivi abbiamo proposto l anostra emendata formula di giuramento, l aquale fa esplicito riferimento alla Costitu-zione, anzi intende mediare la fiducia dell anazione nella Costituzione, e solo subordina-tamente ad essa tollerare la regione, formul atanto più necessaria in quanto estremament epolemica è in Italia la posizione delle region idi confine verso lo Stato, e vaghe le norm eche ne limitano le funzioni, e labili le auto-rità e le possibilità di controllo e di sanzione .

Riaffermiamo dunque che la portata ga-rantista del giuramento debba ancorarsi all aCostituzione, in modo che il consigliere re-gionale riconosca come base della propri aattività politica e come limiti di essa non u ngenerico e non meglio definito e in ogni

Page 11: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31153 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

caso assurdo « bene inseparabile dello Stat oe della regione », bensì i valori fondamental idel primo, quali emergono dalla Costituzione ,e ai quali vanno subordinati gli interess idella seconda .

Così come la maggioranza della Commis-sione parlamentare lo propone, il giurament onemmeno stabilisce una linea di condott aper i consiglieri regionali, ma serba un carat-tere soltanto negativo, perché si limita astabilire ciò che il consigliere regionale deveastenersi dal fare ; egli deve cioè evitaretutto ciò che può comunque urtare controil bene inseparabile della regione e delloStato .

È invece necessario dare un contenut opositivo e nello stesso tempo più ampio a lgiuramento, impegnando i consiglieri regio-nali ad un comportamento attivo, qual èquello che emerge dalla giurata fedeltà allaCostituzione e ai valori che stanno a fonda-mento dell'ordinamento statale italiano . Peraltro il nostro emendamento non è innovati-vo poiché ha i suoi naturali presupposti nel-l'articolo 54 della Costituzione e nei doveriche ne discendono, ignorati dalla propostaformula dell'articolo 16 e da noi richiamati .(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill iAntonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodihanno proposto di sostituire questo articol ocon il seguente :

« Prima di essere ammessi all'eserciziodelle lcro funzioni, i consiglieri regionali pre-stano singolarmente giuramento, secondo l aseguente formula :

" Giuro di essere fedele alla Repubblica ita-liana, una e indivisibile, e di esercitare il mioufficio sulla base dei principi della Costitu-zione, secondo lo statuto della regione " » .

ROMUALDI . Chiedo di svolgere io que-sto emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .ROMUALDI. Da quanto è stato affer-

mato nel dotto intervento dell'amico Tripodi ,è chiaro che si poneva la necessità della pre-sentazione di un emendamento che rendessepiù vincolante l'impegno assunto con il giu-ramento dai consiglieri regionali .

Non ho partecipato, per impegni ugual-mente parlamentari, alle lunghe e battaglieresedute della settimana scorsa, ma non vi è

dubbio che quanto si è venuto svolgendo i nquesti ultimi giorni alla Camera ha dimo-strato in modo anche più chiaro l'importanz adi questo dibattito, e quindi la necessità cheda parte di un gruppo politico si impegnass eil Parlamento a discutere più in profondità ,più a lungo e più ampiamente su quest oimportante problema. È ormai chiara pertutti, cioè, la necessità che si impedisse ,attraverso un doveroso impegno, come quell oche in effetti vi è stato da parte nostra . d iarrivare all'approvazione di questo provve-dimento di legge, alla creazione di quest aregione a statuto speciale, nei tempi, n emodi, con le norme con i quali vi si volevaarrivare . In realtà è stato dimostrato quant oil disegno di legge avesse bisogno di essereemendato, migliorato . Infatti, se questa re-gione deve necessariamente nascere, almenonon nasca per un colpo di maggioranza, m aattraverso una discussione larga ed appro-fondita, che ne renda meno incongruente lastrutturazione sostanziale e formale .

A proposito dell'emendamento all'arti-colo 16, devo dire che, se fossi stato present eed avessi partecipato ai lavori preparator idegli emendamenti del mio gruppo, avre iproposto in primo luogo la soppressionedello stesso articolo 16 . Mi sono chiesto in-fatti – e ancora me lo chiedo – per quale mo-tivo in questa nostra Repubblica debban ogiurare soltanto i consiglieri regionali. Nongiura nessuno: non giurano i senatori, no ngiurano i deputati, non giurano i consiglier iprovinciali, né quelli comunali . Ho l'impres-sione che quando il costituente propose ( emi pare che la prima volta lo abbia fatto perla regione siciliana) di far giurare i consiglier iregionali, per lo meno ipotizzasse la possi-bilità di un conflitto fra la regione e lo Stato ;uu conflitto, secondo me, non soltanto d icarattere amministrativo, ma di natura squi-sitamente politica. In sostanza, nel pensierodel costituente, le regioni venivano giudicat ee valutate diversamente dagli altri enti am-ministrativi di carattere pubblico destinat ia meglio assolvere talune funzioni delo Stato .Nel prevedere che i consiglieri regionali giu-rassero, vi è già, a mio avviso, la volontà einsieme la preoccupazione di creare, attra-verso l'istituto regionale, degli staterelli den-tro lo Stato italiano, dei piccoli governi, de iparlamentini, come è già stato detto piùvolte, e concretamente dimostrato in que-st'aula nel corso dell'attuale dibattito .

È proprio per impedire anche soltantol'ipotesi di un conflitto fra la regione e loStato che io avrei voluto che si eliminasse

Page 12: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

- 31154 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 1I LUGLIO 1962

questa formalità del giuramento . Parlo diformalità perché purtroppo l'esperienza ciinsegna che i giuramenti (almeno quelli dinatura pubblica) non vincolano eccessiva-mente alcuno ; formalità perché, così come èora formulato l'articolo 16, il solo impegn oche si assume giurando è quello di considerarela regione prima dello Stato, nel senso d iun'entità che può essergli contrapposta, comeun bene che, nello stesso momento in cui èdetto indivisibile da quello dello Stato, nonsoltanto può essere – almeno in ipotesi –separato da esso, ma ne è separato di fatt ofin dal suo nascere . Ma poiché non è assolu-tamente possibile modificare quello che si ègià deliberato e da tempo, cioè non si posson oabolire né modificare gli statuti delle region iche già esistono, occorre uniformarci, e quind ilimitarci a cercare di formulare diversament el'articolo 16, che per altro, ripetiamo, avremm ovolentieri visto soppresso, anche perché, pe ril numero che porta, evoca un altro articolo 16 ,quello del trattato di pace, che è, starei pe rdire, la glorificazione della violazione de lgiuramento prestato al proprio paese ed a lproprio Stato .

Ma vediamo dunque, in questa male accett arealtà, che cosa è chiamato a giurare i lnostro povero consigliere regionale . Egli ,secondo la formulazione usata dall'articolo 16ed illustrata dall'onorevole Tripodi, è chia-mato a giurare, non si sa bene nelle mani d ichi, « di essere fedele alla Repubblica e d iesercitare l'ufficio al solo scopo del beneinseparabile dello Stato e della regione » .Il nostro emendamento vuole invece che i lgiuramento riguardi la Repubblica italiana ,una e indivisibile, e impegni ogni consiglierea esercitare l'ufficio «sulla base dei princip idella Costituzione, secondo lo statuto dell aregione » .

La formulazione dell'articolo 16, così com eè, sembra molto semplice e completa . Siparla di fedeltà alla Repubblica mentre" s iafferma la validità del bene inseparabil edello Stato e della regione . Debbo ripetereche fin dal suo nascere c'era – e lo dimostr aproprio questa stessa formula di giuramento –l'idea che una certa contrapposizione potess eesservi. Sta di fatto che un giuramento cos ìformulato porrebbe in ogni momento, in ogn icircostanza il nostro consigliere regionale nel -la difficile, nella dura necessità di scegliere ;o comunque di cercar di interpretare, d icapire, di avere una sua particolare coscienzadi questa indivisibilità dei due beni . E poichésappiamo benissimo, sulla base della nostrastessa storia recente, che se pur solenne -

mente formulati, se pur rappresentati d avalori più sostanziali, più tradizionalment eprovati e più prestigiosi, questi beni son oapparsi a tutti separabili, al punto che a dun certo momento, per il cittadino italiano ,venne la necessità di scegliere, noi abbiamoil dovere di chiederci se sia veramente facilerendersi conto di come e quando questi du ebeni siano inseparabili o lo diventino .

Ad un certo momento della nostra stori arecente apparve, infatti, ad alcuni cittadini cheil bene del re e della patria non fossero pi ùla stessa cosa, fossero al contrario due ben iseparabili . E nessuno mi può dire che nell ediverse posizioni che si assunsero in que ldeterminato momento storico dall'una e dal -l'altra parte vi fosse la coscienza della inse-pararabilità di questi beni, o non piuttost oil dovere di una scelta politica proprio perch équesti beni, anche se per avventura non l ofossero sostanzialmente stati, apparivano or-mai separabili e già separati di fatto .

Ecco perché noi riteniamo estremament epericoloso questo sistema di ragionare delnostro legislatore . Noi vorremmo che i consi-glieri regionali del Friuli-Venezia Giulia, com eogni altro cittadino italiano, non fossero ma iposti nella condizione di dover scegliere, neimomenti difficili, fra il bene dello Stato e dil bene di una qualsiasi altra pubblica entità .Ciò spiega perché noi pensiamo che giurar efedeltà allo Stato sia la sola corretta e buon amaniera per giurare fedeltà alla regione ;che nell'impegnarsi a fare il bene dello Stat osi faccia di fatto, ci si impegni di fatto afare il bene della regione, come si fa quell odei comuni, delle province o di qualsias ialtro organo che faccia parte dell'ossatur aamministrativa, politica e giuridica dell oStato .

Se questo non basta, se occorre un giu-ramento diverso, un impegno diverso, è evi -dente che non si tratta di un bene solo e chevi è un bene che può essere separato o pu òessere ritenuto separato dal bene dello Stato .Per me basta giurare fedeltà allo Stato perservire la regione, a meno che la regione no nsia una cosa diversa da quella che si vorrebbefar credere, anche dai suoi sostenitori, cioènon un organo dello Stato, come si dice, m aqualche cosa che è fuori della vita, dellafunzione e della matrice giuridica, politica ,morale dello Stato .

Questo spiega, in gran parte, la formula-zione del nostro emendamento, che appuntostabilendo l'unità indivisibile della Repub-blica italiana, quindi dello Stato italiano ,dichiara di per sè sufficientemente garantiti

Page 13: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

.fitti Parlamentari

— 31155 —

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

i valori, i principi che debbono essere present ial consigliere regionale nell'esercizio dell asua attività . In questo nostro emendament oabbiamo aggiunto alla parola « Repubblica »la parola « italiana » . Non a caso: per maggiorecorrettezza di dizione e anche per maggior egaranzia che l'oggetto di questo giurament onon possa essere scambiato. Così è dettonel giuramento che prestano i consiglieriregionali siciliani, così credo sia detto nelgiuramento che prestano i consiglieri regio-nali della Valle d'Aosta e quelli del Trentino -Alto Adige; così deve essere detto, credoche tutti siamo d'accordo, onorevoli colleghi ,nel giuramento relativo alla costituenda re-gione Friuli-Venezia Giulia .

Dobbiamo confessarvi che, se invece delFriuli-Venezia Giulia si fosse ad esempiotrattato della regione toscana, della regioneemiliana, di quella della Marche o del Lazio ,forse questa omissione ci sarebbe sfuggita ;ma trattandosi di una regione di confine, d iuna regione i cui limiti sono ancora ogg ipoliticamente, sullo stesso piano territoriale ,così confusi e così crudeli, crediamo che si aindispensabile aggiungere la parola « italia-na ». E ciò anche perché, continuando a leg-gere il grosso fascicolo degli emendamenti ,se ne incontrano alcuni, presentati dai comu-nisti a tutela delle minoranze linguistiche ,a difesa dei caratteri e degli interessi partico-lari di certi gruppi etnici (in favore dei qual isi chiede una serie infinita di provvedimenti ,di condizioni di privilegio, di tutele) che po-trebbero anche insospettire, facendo sorger eil dubbio che qualcuno, giurando, giurass efedeltà non a questa, ma ad un'altra repub-blica, la Repubblica federativa jugoslava ,alla quale i nostri colleghi comunisti e socia-listi sono molto vicini per ragioni di comun iideali, di comuni principi, di comune dot-trina, e alla quale hanno dimostrato di esserepurtroppo molto vicini anche nel corso d idiscussioni pericolose, come quando si trat-tava di definire i confini della nostra patria .

Se questo è vero, come è vero, abbiamo ,ad esempio, il diritto di chiedere ai consiglier iregionali del partito dell'onorevole Togliatti ,che voleva barattare Gorizia, di precisare aquale repubblica giurino fedeltà nel moment oin cui assumono il loro incarico . Ed è benechiedere ciò anche ai socialisti, che sembran oavere – se dobbiamo credere a certe afferma-zioni dell'onorevole Ferri – largamente su-perato persino l'impegno morale, politico ,giuridico che il popolo italiano accese su que iterritori con il doloroso e glorioso concors odato al conflitto 1915-18 .

Quindi Repubblica italiana, giuramento difedeltà a questo nostro Stato italiano, comeaffermazione di unità territoriale, giuridica ,morale, che non vorremmo fosse minacciat ain alcun modo dalla costituzione di enti chedovrebbero rendere più agile la dinamic adello Stato, ma che invece, sia pure soltant oin potenza, sono delle piccole fratture, dell erotture, dei punti di debolezza di quella ver aunità indivisibile che deve essere, che nonpuò non essere la forza concreta, sostanzial edel nostro Stato e la sola grande possibilit àche il nostro popolo ha di affrontare serena -mente il non facile compito dell'assolviment odei suoi doveri e della difesa dei suoi interess inei difficili tempi che verranno . Riteniamonecessario, come giustamente ha fatto osser-vare l'onorevole Tripodi, che, se si dev egiurare, si giuri almeno in maniera chiara ,senza possibilità di equivoci, e si richiam iquindi nella formula l'atto fondamentale dell oStato italiano (la Costituzione), nel cui ambitonel cui spirito deve vivere lo statuto dell aregione e devono esercitare le loro funzioni

consiglieri regionali .Questo è il motivo del nostro emenda-

mento, il cui valore credo non possa sfuggirenemmeno agli uomini della maggioranza(parlo soprattutto dei colleghi della democra-zia cristiana), i quali non possono non avere– come noi abbiamo – la seria preoccupazion eche una cattiva formulazione dello statutodi questa regione possa aggravare di fatt ole già molte difficoltà che fin dal suo sorger esembrano contribuire a rendere più travaglia-ta la vita di queste province, di queste nostreterre, i cui molti problemi, i cui delicati inte-ressi essi, i colleghi democristiani, credonodi difendere attraverso la creazione dell ' isti-tuto regionale . Tali interessi e problemi ,indubbiamente, potrebbero essere ancor piùgravemente minacciati se noi, oltre a crear equesta regione, la creassimo male, la facessi-mo senza tener presenti tutti i pericoli, anch eminimi, che possono essere contenuti nell eeattive formule statutarie .

Penso che il nostro emendamento, doven-dosi giurare, contenga la sola formula ch epermetta di giurare senza creare, sia pure i nipotesi soltanto, per ora, la possibilità di uncontrasto, di un urto di interessi tra Stato eregione, o addirittura, sia pure sempre inipotesi, la possibilità di una rivolta della re-gione nei confronti dello Stato, nei confront idella Repubblica italiana . Purtroppo no iabbiamo nella regione Trentino-Alto Adig eun esempio gravissimo, che tuttavia parenon servire a nulla . Quando essa fu Costituita,

Page 14: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Alti Parlamentari

— 31156 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

quando per essa si escogitarono le tutele, l egaranzie che si dovevano concedere alle mi-noranze italiane di lingua tedesca, nessun ocerto pensava – io credo – a quello che sa-rebbe successo poi . Ora, l'esperienza delTrentino-Alto Adige, pesante e dolorosa co-m'è, avrebbe dovuto – secondo il mio modest oavviso – insegnarci qualcosa, avrebbe dovut oper lo meno insegnarci ad essere più prudenti ,più accorti, più attenti . E qualcosa avrebbedovuto insegnare addirittura anche a color oche vogliono continuare su questo camminodi divisione del nostro paese in altrettanteregioni a statuto speciale o a statuto normale .Avrebbe dovuto suggerire una più accurat aformulazione degli impegni, una più chiar astesura degli articoli statutari, l'accortezz adi eliminare formalmente ogni appiglio pe rimpedire ogni critica valida a tutti coloroche la regione vogliono per altri motivi dainostri, e cioè non certamente per difender egli interessi o i beni inseparabili della region ee dello Stato, ma, al contrario, per crear ealtri strumenti di disunione, di disordine, d iconflitto nell ' interno della regione stessa, trale regioni fra loro e tra le popolazioni italianee lo Stato .

Mi auguro che il vero, autentico bene pe rla regione e per lo Stato possa nascere anch eda una formulazione del giuramento più pre-cisa e chiara di questa vostra . Vorrei che laformula del giuramento non potesse indurr ein tentazione alcuno, non obbligasse cioèalcuno a scegliere o a giudicare se il ben edello Stato sia uno solo, o se vi siano duebeni in due corpi, come parrebbe dalla dizion edell 'articolo 16 . Con questo nostro emenda-mento invitiamo pertanto gli onorevoli col -leghi a volere tale dizione sostanzialment emodificare .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .ALM1RANTE, Relatore di minoranza . Do-

po gli ampi ed appassionati interventi degl ionorevoli Tripodi e Romualdi, sarà suffi-ciente qualche brevissima osservazione. Cred odi indovinare che il signor ministro si star àapprestando a dirci che stiamo tentando (l icomplicare una faccenda semplice . Ma unavolta tanto, o una volta di più, debbo in-vece osservare che il problema di cui c istiamo occupando piuttosto ampiamente èun problema grave, giacché esso è connesso ,più degli altri che abbiamo esaminato, co nla natura della regione che si vuole istituire .

Poco fa l'onorevole Romualdi si chiedev acome mai debbano giurare i consiglieri re -

gionali e non lo debbano, invece, i deputat ied i senatori della Repubblica . La spiega-zione di ciò è in quello che accadde a questoriguardo nell'Assemblea Costituente quand oessa ebbe a discutere l'articolo 54 della nostraCostituzione. Vi fu infatti, in quella sede,chi propose il giuramento di fedeltà allaRepubblica per noi parlamentari, ma vi f uin pari tempo chi, soprattutto da sinistra ,parlò invece del giuramento come di un aistituzione medioevale che doveva essere ab-bandonata, e addirittura chi, sempre da si-nistra, tentò non già di inserire una formul arelativa al giuramento, ma una formula rela-tiva all'antigiuramento, cioè alla facoltà oal diritto di resistere allo Stato e non gi àal dovere di essergli fedele .

Fu cioè proposto il seguente comma ag-giuntivo : e Quando i pubblici poteri violinole libertà fondamentali e i diritti garantit idalla Costituzione, la resistenza all'oppres-sione è diritto e dovere del cittadino » . Perfortuna il buonsenso della maggioranza de icostituenti prevalse e tale formula venn erespinta; ma, come sempre avviene – di-ciamolo senza scandalo – là dove la politicaprevale sul diritto e sul buonsenso, si voll ein qualche modo concedere qualche cosa achi quella formula aveva proposto. In so-stanza si disse : esentiamo deputati e senatoridal prestare giuramento di fedeltà alla Re -pubblica e in compenso noi di sinistra ri-nunciamo a rivendicare nel testo costituzio-nale il diritto alla ribellione nei confront idella Repubblica e dello Stato . Un diritto ,d'altra parte, che l'onorevole Nenni in unsuo molto recente intervento ha rivendicato ,non più costituzionalmente, ma politicamente ,quando ha detto : noi siamo decisi nell'affer-mare che il sistema democratico debba esser emantenuto in piedi ; però riteniamo di ricor-dare a voi, signori degli altri settori dellamaggioranza, che si tratta di un diritto edi un dovere a carattere di reciprocità :se dall'alto si violano determinate norme ,noi riteniamo che dal basso si possano vio-lare determinate norme e che, quindi, l'in-surrezione nei confronti dei poteri costituit i

sia lecita . L'onorevole Nenni l'ha detto, i nquesto modo ed in tale senso, nei confront idi un Governo e di una maggioranza d icentro-sinistra di cui fa parte, ma permet-tetemi di ricordare che l'onorevole Nennil'aveva detto, in altro modo e nello stessosenso, nel 1960, quando venne in quest aaula ad affermare che, se il Parlamento sba-glia, la piazza può correggere il Parla -

mento .

Page 15: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentare

— 31157 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

Pertanto, la formula del giuramento cheè stata inserita in questo statuto regionale enegli altri statuti regionali non vi è stat acertamente inserita in ossequio ad una vo-lontà politica o ad un indirizzo costituzio-nale che siano prevalsi in questo dopoguerra .Dobbiamo andare a cercare un altro motivoper cui la formula del giuramento apparenegli statuti regionali, e l'altro motivo èindividuabile in linea obiettiva (e doveteconvenire che tale ricerca è abbastanza in-teressante) quando si prenda in esame i lsolo statuto regionale che dalla volontà delcostituente è stato modificato abbastanzaampiamente nei riguardi del testo che i nprecedenza era stato approvato . Alludo allostatuto regionale della Valle d'Aosta .

Lo statuto della Valle d'Aosta, nel testoapprovato dalla Costituente con legge costi-tuzionale n . 4, parla del giuramento così comene parlano gli statuti della Sicilia, del Tren-tino-Alto Adige e della Sardegna: negli sta-tuti del Trentino-Alto Adige, della Vall ed'Aosta e della Sardegna se ne parla all'arti-colo 23, in quello della Sicilia se ne parl aall'articolo 5. Ma il primo testo dello statut odella Valle d'Aosta, che fu approvato co ndecreto legislativo luogotenenziale del 7 set-tembre 1945 e che rappresenta quindi, i nordine di tempo, il primo testo di statut odi regione ad autonomia speciale in Italia ,non contemplava questa formula di giura -mento. E si trattava d'una regione misti -lingue, d'una regione di confine, nel cui statut ola formula del giuramento di fedeltà potevaessere obiettivamente suggerita da conside-razioni di carattere nazionale .

Dove appare per la prima volta nel dopo-guerra la formula del giuramento ? Appare i nSicilia, nell'articolo 5 dello statuto regionale ,che fu soltanto recepito dalla Costituente enon fu modificato . Si dice in quell 'articolo :« I deputati, » (si chiamano deputati, non con-siglieri ; direte che è un 'osservazione formale ,ma voi sapete che non è una osservazione for-male, bensì un dato sostanziale di notevoleimportanza) « prima di essere ammessi al-l'esercizio delle loro funzioni, prestano nel -l'Assemblea il giuramento di esercitarle co lsolo scopo del bene inseparabile dell'Italia edella regione » . Dallo statuto siciliano questanorma è stata trasferita alla lettera nell ostatuto della Valle d 'Aosta (modificato ne iconfronti del primo testo approvato con de-creto luogotenenziale) e negli altri statuti spe-ciali . Cioè la Costituente ha recepito, in or-dine alla formula del giuramento, una volon-tà politica e non giuridica, volontà politica che

fu alla base della formulazione dello statut osiciliano a proposito di questa norma e ditutte le altre .

Da quale volontà politica nacque nel 194 6il primo testo, poi recepito dalla Costituente ,dello statuto per la regione siciliana ? Da un avolontà politica che a quella regione a statut ospeciale attribuiva, nel quadro dello Statoitaliano, una funzione molto diversa da quell apoliticamente e costituzionalmente attribuitaalle altre regioni a statuto speciale o a statutoordinario dalla volontà politica della Costi-tuente e dalla volontà politica delle Assem-blee legislative di questo dopoguerra. Inaltri e più chiari termini, la formula del giu-ramento, che fu per la prima volta recepitanello statuto regionale siciliano ed è stata este-sa poi agli altri statuti regionali, non è unaformula adeguata alla regione quale i soste -nitori dell 'ente regione dichiarano di volerla .Se voi volete, come il ministro ha spesso dettodi volere, la regione quale organo di decen-tramento nell'unità della Repubblica italiana ,non potete adottare una formula che, ri-presa dallo statuto regionale siciliano. e inprecedenza dallo statuto albertino per be naltri rapporti, dà luogo a una situazione d irapporti tra Stato e regione che è propria diuno Stato federale, ma non è assolutament epropria di uno Stato unitario .

Quando si parla del bene inseparabile dell oStato e della regione, si stabilisce con quest aformula un rapporto fra Stato e regione ch enon è quello da voi voluto, ma il rapporto ch epuò esistere in uno Stato federale . E una for-mula che pone Io Stato e la regione sullostesso piano, non è quindi una formula ade -guata alla scopo .

Per la Sicilia, nel 1946, si trattava di im-pedire che da un tentativo di trasformazionedello Stato italiano in uno Stato federale s ipassasse adddirittura ad un tentativo di di-stacco della regione siciliana dallo Stato ita-liano ; che questa considerazione abbia sug-gerito a coloro che diedero luogo a quell ostatuto di chiamare deputati i consiglieri e d iinserire un giuramento con una formula ch edesse alla regione una dignità pari a quell adello Stato, è stata una iattura connessa co n

la situazione di allora . Ma oggi, a sedici ann i

di distanza dalla formulazione dello statutoregionale siciliano, errori di questo genere no ncredo se ne possano commettere: anche per -ché, in linea di fatto, questa formula di giu-ramento è contraddetta dal complesso di que-sto progetto di statuto regionale . All'arti-colo 16 si parla di bene inseparabile dell oStato e della regione. In successivi articoli

Page 16: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31158 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

si parla dei controlli politici e amministra-tivi sulla regione e della possibilità di scio-glimento del consiglio regionale per motivi ,fra l'altro, di sicurezza nazionale, cioè dell oStato. Si parla, nei successivi articoli, d icasi di estrema importanza e gravità sotto i lprofilo amministrativo, politico e costitu-zionale e della sicurezza dello Stato ; e se neparla in termini tali da rendere evidentissim oche il bene della regione, in taluni casi di fon-do, non solo è separabile dal bene dello Stato ,ma che il bene dello Stato prevale in sensoassoluto su quello della regione. Tanto è veroche arbitro dell ' eventuale scioglimento de lconsiglio regionale è il Governo della nazione ,senza alcuna possibilità da parte degli organ iregionali di opporsi alla decisione che possaessere presa del medesimo .

Per queste considerazioni, per le consi-derazioni politiche e nazionali precedente -mente svolte, noi chiediamo che questo test osia sostituito con un testo che hanno redatt ogli stessi estensori di questo statuto . La for-mula del giuramento che noi proponiamo èripresa, infatti, dall ' articolo 1 del progetto ,dove si afferma che « il Friuli-Venezia Giulia ècostituito in regione autonoma, fornita d ipersonalità giuridica, entro l'unità della Re-pubblica italiana, una e indivisibile, sulla bas edei principi della Costituzione » .

Noi proponiamo pertanto di sostituire a duna formula di giuramento equivoca, anti-giuridica e antinazionale un'altra formula, ri -presa dall'articolo 1 del progetto di statuto eche meglio garantisce la tutela degli interess idello Stato italiano . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-missione sull'emendamento Roberti ?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza .La Commissione ritiene che debba essere man-tenuto il proprio testo, per le ragioni che or aesporrò .

Va innanzi tutto osservato che, come piùvolte ho ricordato, stiamo assolvendo alcompito di creare l'ultima regione a statut ospeciale . Non vi sono, quindi, validi motiviper distaccarsi da formule legislative le quali ,sebbene possano apparire per qualche part eimprecise, rappresentano tuttavia il frutt odi un'esperienza giuridica ormai consolidatae conosciuta ; un diverso comportamento la-scerebbe perplesso l'interprete, che dovrebb egiustificare le ragioni per le quali, a distanzadi tempo, per l'ultima regione a statuto spe-ciale sia stata modificata una formula rite-nuta invece idonea per le precedenti .

D'altra parte, non si possono considerarevalidi i motivi addotti a giustificazione della

proposta di modificare la formula del giura -mento. Si afferma che questa formula por-rebbe sullo stesso piano lo Stato e la regione ,ma non vi è dubbio che, pur essendo og-getto del giuramento il bene inseparabil edella Repubblica e della regione, ad uno d iquesti enti è riconosciuto carattere di premi-nenza e la sfera di attività dell'altro organo ,ossia della regione, è considerata nell'ambitodell'ente principale. Può esservi, quindi, que-sto « bene inseparabile » soltanto quando l aregione resti nei limiti assegnati dalle legg ialla sua attività ; in caso contrario non esist epiù un bene da tutelare, perché si esorbitadalla legittima attività dell'organismo regionale

Non è quindi possibile, sul piano dellalegittimità, un contrasto fra Stato e regione ,appunto perché l'attività dell'organo minore ,per essere legittima e per essere quindi con-siderata bene tutelabile, deve rimanere nel -l'ambito dell'ordinamento giuridico .

Ora, in più articoli dello statuto, a comin-ciare dal preambolo ricordato dall'onorevol eAlmirante, sono posti alla regione limiti d icarattere generale che la collocano nell'am-bito dell'ordinamento statuale, e non controdi esso . Devono essere in particolare tenut ipresenti gli articoli 4 e 5, riguardanti in mod oparticolare l'estrinsecazione della massim aattività regionale, quella legislativa, in or-dine all'esercizio della quale vi è l'obbligodel rispetto di determinati principi, che sonoi principi generali attinenti alla vita dell oStato, in cui la regione si inserisce . È quindievidente che l'attività della regione, e con -seguentemente il bene legittimo della re-gione, possono svolgersi soltanto nel quadrodella vita e del bene della nazione . Non pu òdunque profilarsi un contrasto sul piano giu-ridico, e pertanto nemmeno sul piano morale .

Per queste considerazioni mi dichiarocontrario all'emendamento Roberti ed insi-sto sul testo della Commissione .

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, Ministro senza portafoglio . I lGoverno concorda con le conclusioni dellaCommissione .

PRESIDENTE . Passiamo aì voti . Ono-revole Romualdi, mantiene l'emendamentoRoberti, di cui ella è cofirmatario, non ac-cettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROMUALDI . Sì, signor Presidente .PRESIDENTE . Pongo in votazione

l'emendamento Roberti, sostitutivo dell'arti-colo 16 :

« Prima di essere ammessi all'esercizio dell eloro funzioni, i consiglieri regionali prestano

Page 17: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— X1159 —

Camera dei Peputah

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 196 2

singolarmente giuramento, secondo la seguen-te formula :

Giuro di essere fedele alla Repubblica ita-liana, una e indivisibile, e di esercitare il mi oufficio sulla base dei principi della Costitu-zione, secondo lo statuto della regione » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 16 nel test odella Commissione .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 17 .GUADALUPI, Segretario, legge :

« Il consiglio regionale procede, come pri-mo suo atto, alla costituzione dell'ufficio d ipresidenza, con la elezione del presidente, d idue vicepresidenti e di segretari, secondo l enorme che saranno stabilite nel regolament ointerno del consiglio .

L'elezione del presidente ha luogo pe rscrutinio segreto a maggioranza assoluta de icomponenti del consiglio ; dopo la secondavotazione è sufficiente la maggioranza rela-tiva dei voti validi espressi » .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill iAntonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod ihanno proposto di sostituire il primo comm acon il seguente :

Il consiglio regionale procede, come prim osuo atto, alla costituzione dell'ufficio di pre-sidenza, con la elezione del presidente, di vice -presidenti e di segretari, secondo le norm eche saranno stabilite nel regolamento intern odel consiglio » .

NICOSIA. Chiedo di svolgere io quest oemendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .NICOSIA. La dizione dell'articolo ne l

testo della Commissione, che parla di « duevicepresidenti », ci sembra troppo vincolante .Perciò proponiamo di parlare genericament edi « vicepresidenti », anche per lasciare all aminoranza assembleare del consiglio regional ela possibilità di avere una rappresentanz anel consiglio di presidenza, come è consentit odal regolamento della Camera e da quello de lSenato .

Con la formula da noi proposta, che parl agenericamente di « vicepresidenti », quest i

possono essere tre, oppure anche uno solo .Con la formula della Commissione, la distri-

buzione delle cariche potrebbe anche derivareda un accordo politico tra due partiti, schiac-ciando la possibilità di rappresentanza dell aminoranza .

Vorrei poi rilevare che in sostanza, conquesto articolo, si autorizza la costituzione d iuffici del consiglio regionale di una imponenz anotevole . Perciò il costo diventerà pesanteper il bilancio regionale . I colleghi friulani egiuliani dovrebbero rendersi conto di que lche spendono le altre regioni, sia al livellodei deputati regionali, sia al livello dei serviz idell'ufficio di presidenza . Ritengo che il pre-sidente dell'assemblea siciliana abbia u ntrattamento economico che, se non è pari ,forse supera quello del Presidente della Ca-rnera dei deputati . Inoltre il presidente dellaregione ritengo raggiunga gli emolumenti de lPresidente della Repubblica .

L'onorevole Rocchetti ha affermato cheè bene non toccare i precedenti e adeguars iad essi . Ora, i colleghi friulani e giuliani de-vono sapere che se la regione avrà 7 miliard idi entrate, vi potrà anche essere un quintodi uscite per il solo mantenimento dei serviz idel consiglio regionale . Si concederanno mutu itrentacinquennali senza interessi (cosa che i lParlamento nazionale non ha) per gli appar-tamenti ai deputati regionali, si predisporràtutta una serie di provvidenze personali per iconsiglieri regionali: è un fatto scandaloso evergognoso che ciò avvenga in Italia . Nes-suno ne ha parlato, perché si ritiene di no nintervenire nei fatti delle assemblee regionali .Vorrei che anche i deputati socialisti e co-munisti parlassero di ciò che avviene nell'As-semblea regionale siciliana . E qualcosa disemplicemente scandaloso e vergognoso, ri-peto . Volete che si ripeta nella regione Friuli -Venezia Giulia ? Accomodatevi pure ! Il bi-lancio dell'assemblea siciliana ha raggiunto l asomma di 1 .500 milioni e lì si tratta di 90deputati ; qui se ne prevedono 60-70. Siamoquasi sulla stessa posizione della regione

siciliana .Volete mettere un limite ? Allora cercat e

di introdurre delle limitazioni nel testo dellalegge. L'ufficio di presidenza deve effettiva-mente garantire anche le minoranze . Fateche il consiglio regionale sia una cosa seria ,nel senso che non assuma l'aspetto di un« parlamentino ». Non abbiamo bisogno di 19parlamenti per risolvere i problemi italiani :li potremmo risolvere anche noi, se le nostrediscussioni fossero orientate secondo una po-litica più stabile e più seria .

Abbiamo anche presentato un emenda-mento che riguarda la formazione delle com-

Page 18: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

- 21160 —

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' ii LUGLIO 1962

missioni, e che sarà illustrato da un collegadel mio gruppo . È giusto precisare in questoarticolo che si possono formare delle com-missioni per l'esame preventivo dei progetti d ilegge; ed è giusto precisare che a quest ecommissioni debbano essere assegnati tutt ii consiglieri, così come avviene nei consigl icomunali e provinciali, così come avvienealla Camera e al Senato .

Però in Sicilia non avviene così : secondo l edisposizioni del regolamento interno, è l'as-semblea che elegge le commissioni, le qualipertanto non rispecchiano, su scala ridotta ,la composizione dell'assemblea regionale .

Ecco perché l'articolo 17 è molto impor -tante e deve essere attentamente valutatoper le conseguenze che possono derivarne da lpunto di vista finanziario, sotto il profilo mo-rale e dal punto di vista della stessa funzio-nalità dell'assemblea .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara•donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, DeVito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe ,Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini ,Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tri-podi hanno proposto di aggiungere, in fine ,il seguente comma :

« Subito dopo la costituzione dell'uffici odi presidenza, i consiglieri regionali sono asse-gnati ad una delle commissioni permanent iistituite, a norma di regolamento, per il pre-ventivo esame dei disegni di legge » .

DE MICHIELI VITTURI. Chiedo disvolgere io questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.DE MICHIELI VITTURI . Nel secondo

comma dell'articolo 18 del testo unificato ,compare per la prima volta, inopinatamente ,la parola « commissioni » : « Agli altri mem-bri del consiglio regionale è attribuita, co nlegge regionale, una indennità di presenzaper i giorni di seduta dell'assemblea e dellecommissioni » . Nel successivo articolo 26 s ilegge poi: « Ogni disegno di legge deve esserepreviamente esaminato da una commissio-ne . . . » . Non ci si spiega da dove siano sort equeste « commissioni », i cui componenti ri-cevono l'indennità prevista nell'articolo 18 ,e che esaminano preventivamente i disegn idi legge a norma dell'articolo 26 . Per ragionidi organicità legislativa ci sembra pertant oopportuno stabilire che, subito dopo l'ele-zione dell'ufficio di presidenza, siano createle commissioni .

Ritengo che l'emendamento presentat odal nostro gruppo, anche perché mosso esclu -

sivamente da motivi tecnici, possa essereaccettato dal relatore e dal Governo .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Sono favorevole ad entrambi gli emenda-menti .

Non ho alcuna difficoltà a riconoscer eche il primo è di carattere politico . Noi ri-teniamo che debba essere allargata la com-posizione dell'ufficio di presidenza . È unproblema che abbiamo già sollevato in que-sta Assemblea, e non ho bisogno di ricor-darne i motivi. Non abbiamo avuto finor afortuna; speriamo di averla in tempi suc-cessivi. Se ciò avverrà, riteniamo che quest ocontribuirà alla serenità dei nostri lavor iancora più di quanto possa contribuire –come contribuisce assai lodevolmente – l'uf-ficio di presidenza nell 'attuale formazione .Poiché dobbiamo trasferire questi doveri adun'altra assemblea, occorre pensare alle si-tuazioni delle minoranze politiche . Rite-niamo appunto di dover ampliare la com-posizione dell'ufficio di presidenza perchéle minoranze possano esservi rappresentate .Pensiamo anche di poter ottenere su quest ol'assenso concorde di molti, anche se son oassenti i rappresentanti delle minoranze in-teressate .

Il secondo emendamento ha una ragionedi carattere tecnico, e l'onorevole de Michiel iVitturi l'ha già illustrata . Poiché agli arti -coli 18 e 26 appaiono le commissioni, sareb-be bene precisare fin d'ora che tutti i con-siglieri debbano far parte di commissioni anorma di regolamento .

PRESIDENTE. Qual è il parere dellaCommissione sugli emendamenti presentat iall'articolo 17 ?

ROCCHETTI, Relatore per la maggio-ranza . La maggioranza della Commissione ècontraria ai due emendamenti . Al primo ,perché sembrano sufficienti due vice presi -denti e non vi sono ragioni di carattere poli-tico che debbano indurre all'aumento de lloro numero. Giacché, se dovessimo metterc isulla china del sodisfacimento delle aspetta-tive, delle richieste dei singoli gruppi politici ,correremmo il rischio di trovarci di front ea situazioni inattese e non desiderabili circ ail numero imprecisato e probabilmente moltoelevato dei membri dell'ufficio di presidenza .

Per quanto riguarda la questione dellecommissioni, nessuno pensa che non debban oessere costituite commissioni permanenti su ltipo di quelle esistenti alla Camera e al Se-

Page 19: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— M161 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

nato, fra le quali tutti i consiglieri regional idebbano essere suddivisi ; ma non c'è motivodi stabilirlo con apposita norma nello statut odella regione . Alla loro costituzione si prov-vederà infatti sul piano regolamentare. Ilprincipio di ripartire le assemblee in com-missioni appartiene ormai alle strutture degliorgani parlamentari e paraparlamentari, iquali lo attuano appunto con il regolamento .

La maggioranza, pertanto, trattandosi d imateria attinente al regolamento, si dichiar acontraria anche al secondo emendamento .

PRESIDENTE. Il Governo ?MEDICI, Ministro senza portafoglio . I l

Governo concorda con il relatore per la mag-gioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono-revole Roberti, mantiene i suoi emendamenti ,non accettati dalla Commissione né dalGoverno ?

ROBERTI . Si, signor Presidente .PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

primo emendamento Roberti, tendente asostituire il primo comma dell'articolo 17 co nil seguente :

« Il consiglio regionale procede, come pri-mo suo atto, alla costituzione dell'ufficio dipresidenza, con la elezione del presidente, d ivicepresidenti e di segretari, secondo l enorme che saranno stabilite nel regolamentointerno del consiglio » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il primo comma del -l'articolo 17, nel testo della Commissione :

« Il consiglio regionale procede, come pri-mo suo atto, alla costituzione dell'ufficio d ipresidenza, con la elezione del presidente, d idue vicepresidenti e di segretari, secondo l enorme che saranno stabilite nel regolament ointerno del consiglio » .

(È approvato) .

Pongo in votazione il secondo comma,al quale non sono stati presentati emenda-menti :

« L'elezione del presidente ha luogo perscrutinio segreto a maggioranza assoluta de icomponenti del consiglio ; dopo la secondavotazione è sufficiente la maggioranza rela-tiva dei voti validi espressi » .

(È approvato) .

Passiamo ora all'emendamento Roberti ,tendente ad aggiungere, in fine, il seguent ecomma:

« Subito dopo la costituzione dell'ufficiodi presidenza, i consiglieri regionali sono asse-

gnati ad una delle commissioni permanent iistituite, a norma di regolamento, per il pre-ventivo esame dei disegni di legge ».

CAPRARA. Chiedo di parlare .PRESIDENTE. Ne ha facoltà .CAPRARA. Desidero suggerire di modi-

ficare questo emendamento aggiuntivo Ro-berti. Invece di dire: « i consiglieri regional isono assegnati ad una delle commissionipermanenti », ecc ., propongo la dizione: « son oassegnati ad una o più commissioni perma-nenti » .

NICOSIA. D'accordo .LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichia-

razione di voto .PRESIDENTE. Ne ha facoltà.LUZZATTO. Siamo comunque contrar i

a questo emendamento, che appesantisce l ostatuto con materia regolamentare, ed anch eperché le commissioni sono previste all'arti-colo successivo .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Sono previste, senza che si sia prima parlat odella loro costituzione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l oemendamento Roberti, nel testo modificat odal subemendamento Caprara, tendente a daggiungere all'articolo 17 il seguente comma :

« Subito dopo la costituzione dell'ufficiodi presidenza, i consiglieri regionali sonoassegnati ad una o più commissioni perma-nenti istituite, a norma di regolamento, peril preventivo esame dei disegni di legge » .

(È approvato) ,

Si dia lettura dell'articolo 18 .GUADALUPI, Segretario, legge :

« Al presidente del consiglio regionale èattribuita, con legge regionale, una indennitàdi carica .

Agli altri membri del consiglio regionale èattribuita, con legge regionale, una indennitàdi presenza per i giorni di seduta della as-semblea e delle commissioni » .

CRUCIANI. Chiedo di parlare .PRESIDENTE. Ne ha facoltà.CRUCIANI. L'articolo 18 prevede che

al presidente del consiglio regionale sia at-tribuita, con legge regionale, una indennità d icarica. Noi non siamo contrari a che sia cor-risposta una indennità al cittadino che esplic aun'attività di carattere pubblico, cui egl idedica tutta la sua giornata ; siamo però an-che del parere che si debba salvaguardarequesto cittadino dalle calunnie e dalle in-sinuazioni della stampa scandalistica, che

Page 20: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31162 —

Camera dei Deputatie

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

attribuisce stipendi favolosi a chi si occup adella cosa pubblica . Proprio oggi un settima-nale dedica alla buvette di Montecitorio unarticolo scandalistico . Se le indennità dei par-lamentari fossero ancorate a uno dei grad idei funzionari dello Stato, tante chiacchieree tanti presunti scandali finirebbero .

Come si può venire incontro a questa no-stra tesi ? Accettando gli emendamenti ch eall 'articolo 18 sono stati presentati dall 'ono-revole Bozzi, che ha proposto di equipararel'indennità del presidente del consiglio re-gionale allo stipendio dei direttori general idelle amministrazioni centrali .

Mi si potrebbe obiettare che una tale di-sposizione non trova applicazione nelle altreregioni già costituite . È esatto, ma visti i ri-sultati, e visto che stiamo per varare unanuova legge, dobbiamo fare tesoro delle espe-rienze vissute .

L'articolo 18 continua : « Agli altri membr idel consiglio regionale è attribuita, con legg eregionale, una indennità di presenza per igiorni di seduta dell'assemblea e delle com-missioni » . Mi sembra opportuno precisareun limite a queste indennità di presenza ;perciò o si accoglie l 'emendamento Bozz i(che pone un limite di complessive lire 5 milagiornaliere) oppure, con apposito emenda -mento all'emendamento, ci si potrebbe riferir eai gettoni dei consigli di amministrazion edegli enti statali o parastatali .

Infine, potremmo cominciare, con l'appro-vazione di questo articolo, ad abrogare l 'esen-zione da ogni tributo delle indennità, previstadall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948 .L'onorevole Bozzi ha proposto un terzo emen-damento che prevede appunto che le inden-nità spettanti al presidente del consiglio re-gionale ed ai consiglieri regionali siano sog-gette alle normali imposizioni erariali .

L'indennità attualmente goduta dai mem-bri del Parlamento trae la sua origine dall alegge Giolitti del 1912, n . 665, che introduss enel nostro paese il suffragio universale .Con tale legge, che attribuiva il diritto di votoad una più vasta categoria di cittadini, ve-niva fissata (all'articolo 11) la corresponsion eai deputati di una indennità pari a 6 mila lire .La disposizione interpretava la portata demo-cratica del suffragio universale, offrendo lapossibilità di entrare in Parlamento ai rap-presentanti delle masse popolari, che fino a dallora ne erano rimasti praticamente esclus iper difetto di censo .

L'indennità ai membri del Senato è stataintrodotta con una legge del 1925 . L'inden-nità ai presidenti e ai consiglieri regionali è

più recente ed è prevista nelle leggi istitutiv edei consigli medesimi .

Le citate leggi non facevano però alcu ncenno ad esenzioni tributarie . Tali esenzion irisultano introdotte – di fatto, se non di di -ritto – per concessione del ministro delle fi-nanze del tempo, come parziale corrispettiv odel mancato accoglimento della richiesta d iaumento dell'indennità avanzata dai membr idella Camera nella seduta in comitato se-greto del 30 novembre 1929 e della ridu-zione del 12 per cento che veniva applicatasu tale indennità, in analogia a quanto sioperava sugli stipendi dei dipendenti statal iin conseguenza della politica allora in atto .

Quantunque richiamarsi agli stipendi de idipendenti dello Stato non possa costituireun elemento di rapporto per l'indennità di -sposta in favore dei membri delle Camere, i nquanto non può ravvisarsi nella correspon-sione delle indennità parlamentari un rap-porto di dipendenza dallo Stato, tuttavi arimane integra e per nulla compromessa l adignità dei membri del Parlamento, com epure la loro indipendenza dall'esecutivo, s esi afferma il dovere per ciascuno di essi ,come cittadino, di contribuire alle entrat eerariali anche con la quota dovuta sull'inden-nità parlamentare in rapporto alla legisla-zione fiscale vigente .

La legge 9 agosto 1948 cancella invec equesta posizione. Tuttavia, dall'agosto 194 8ad oggi sono intervenute modificazioni fon-damentali del nostro sistema fiscale, intes ea perseguire una più giusta perequazione nelladistribuzione del carico tributario, ed invirtù delle quali ogni cittadino è chiamat oa contribuire, secondo i propri redditi, all eentrate dello Stato . Pertanto ogni superstit eprivilegio mal si addice all'orientamento at-tuale verso un bene ordinato sistema tribu-tario. Anche in considerazione del fatto che ,in applicazione di tale principio, con l'arti-colo 28 della legge n . 212 del 1952 è statoripristinato l'obbligo del pagamento dei tri-buti vigente prima della guerra per gli sti-pendi dei funzionari dello Stato, si ravvis aormai la necessità che anche i membri de lParlamento e dei consigli regionali rinuncinoalla franchigia stabilita con la citata legge, eche si ristabiliscano le norme vigenti prim adi tale concessione . A questo scopo, anch ealcuni deputati della maggioranza (mi riferi-sco in particolare all'onorevole Vicentini )hanno presentato una proposta di legge, ch epurtroppo è ancora ferma in Commissione .

Per concludere, ritengo che per motiv idi ordine morale e di difesa del prestigio del

Page 21: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

-- 31163 --

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

Parlamento, e quindi anche dei consigli re-gionali e loro rispettivi presidenti . si debbaessere favorevoli a che nella legge che stiam odiscutendo si prescriva, come prevede l 'emen-damento Bozzi, che le indennità indicate ne icommi precedenti siano soggette alle normal iimposizioni erariali . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-talupo, Colitto . Ferioli, Malagodi . Ma,rzot.toe Spadazzi hanno proposto, al primo comma .di aggiungere in fine le parole : « non superioreallo stipendio corrisposto dallo Stato ai di -rettori generali delle amministrazioni ceri-trali »; al secondo comma, rii aggiungere infine le parole: « non superiore complessiva -mente a lire 5 .000 giornaliere » ; e di aggiungere .in fine, il seguente comma :

« Le indennità indicate nei commi prece -denti sono soggette alle normali imposizionierariali t> .

FERIOLI. Chiedo di svolgere io quest iemendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .FERIOLI. Per il primo emendament o

siamo mossi da intenti squisitamente ammi-nistrativi . Prima di tutto, c'è l'esigenza di u ncriterio eli moralità nella gestione della cos apubblica . Bisogna mettere effettivamente l agestione della cosa pubblica su un binari oben fermo, senza possibilità di scambi e de-viazioni, magari per colpa della fantasia d iqualche amministratore scarsamente sensi -bile a questi problemi .

Oggi gli impiegati dello Stato sono retri-buiti secondo determinati criteri, mentre col -lateralmente i loro colleghi di enti parasta -tali (per esempio, la Cassa per il mezzogiornoe la R.A.I .-TV.) godono di emolumenti anchequattro volte superiori . Questo è un malco-stume amministrativo estremamente grave .che dobbiamo assolutamente evitare .

Nel momento in cui stiamo legiferando i nmateria di regioni, dobbiamo tener present equesta esigenza, per evitare che la region epossa a suo arbitrio fissare stipendi e com-pensi . So che il ministro è sensibile a questoproblema e non dubito pertanto che loemendamento possa venire accolto .

Circa il secondo emendamento, vi rinun-ciamo, riconoscendo giusta l 'osservazione d iun autorevole membro della maggioranza .secondo cui non è conveniente la precisazionedella misura dell'emolumento, in una leggecostituzionale . Desidero però esporre il cri-terio che lo ispirava: evitare cioè clic potes-sero sorgere cumuli di indennità (una commis-sione al mattino, una al pomeriggio) con sper-

pero' di denaro per la pubblica amministra-zione. Osservava ancora con arguzia quell'auto -revole membro della maggioranza che imporreun limite di 5 mila lire, proprio oggi che è i natto un processo di svalutazione per il nuov ocorso delle cose politiche, sarebbe contropro-ducente per gli stessi interessati . Noi del-l'opposizione prendiamo atto di questo ri-conosciment o

Al terzo comma prevediamo che le in-dennità indicate nei commi precedenti sian osoggette alle normali imposizioni erariali .Questo è indispensabile : bisogna che tutti tcittadini italiani siano soggetti alla stessatassazione. Siamo già un cattivo esempio i nquesta materia noi parlamentari ,

BADINI CONFALONIERI . Contro l anostra volontà .

FERIOLI . . . . perché anche i nostri erno-lumenti dovrebbero essere soggetti a rego-lare tassazione .

Ritengo che per questa regione, nel mo-mento in cui stiamo legiferando, dobbiamofare qualche cosa di meglio di quanto non si astato fatto in passato per le altre regioni .Quindi questo criterio, anche se innova ri-spetto ai criteri che sono stati seguiti per l ealtre regioni, è un correttivo suggerito per farmeglio, nell'interesse della pubblica ammi-nistrazione .

DEGLI OCCHI . Chiedo. di parlare .PRESIDENTE. Ne ha facoltà.DEGLI OCCHI . Mi felicito con l ' ono-

revole Ferioli, che ha dichiarato di rinunziar eall'emendamento al secondo comma, per -ché la dizione « non superiore complessiva -mente a lire 5.000 giornaliere « può esser epericolosa in un periodo di slittamento delvalore della moneta .

Per quanto riguarda il primo emenda -mento, non sono d'accordo con l'equipara-zione dell'indennità del presidente allo sti-pendio corrisposto dallo Stato ai direttor igenerali delle amministrazioni centrali . Nonsiamo né burocrati, né alti burocrati . Capi-sco perfettamente che la regione debba tene rconto anche di quella che è l'opinione pub -plica, qualche volta deviata dalla realt àdelle corresponsioni delle indennità parla-mentari; ma mi pare che questa equipara-zione sia in un certo senso pericolosa, ecomunque inesatta dal punto di vista costi-tuzionale . Dichiaro, quindi, di votare controquesto emendamento .

Sento il bisogno di assumere una posi-zione forse impopolare contro il signifi-cato demagogico che viene attribuito all eindennità a noi corrisposte . So perfettamente

Page 22: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31164 —

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

ciò che si dice, che il deputato non pagale tasse con riferimento agli emolumenti ,i quali invece sono un rimborso spese ; ma misembra, prima di tutto, che non dobbiam oinsegnare noi ai parlamenti regionali quel -lo che non abbiamo ancora fatto per il Par- .lamento nazionale .

Insomma, dobbiamo dire che noi no npaghiamo i tributi (il che non è esatto, com edirò fra un momento) e che i consiglieri re-gionali li devono pagare ? In attesa che l'o-norevole Vicentini veda prevalere il su opunto di vista, possiamo vincolare la region eper quello che ancora non abbiamo fatt oper noi ?

Sono dunque contrario anche al terzoemendamento Bozzi, pur se ispirato aesigenze di moralizzazione della vita poli-tica, come ha detto l'onorevole Ferioli . Nonbasta la nobile ispirazione, come non bast ala nobile aspirazione . Bisogna tener cont oanche delle giuste rivendicazioni . Non è af-fatto vero che noi parlamentari siamo fro-datori del fisco. Se il deputato adempieinteramente il suo dovere, non si può dir eche goda dei privilegi . Noi ci troviamo –almeno questa è la mia esperienza personal e– nelle condizioni di non aver niente di fis-so . Ogni volta che non entriamo in aula ,dopo che è stato eliminato lo scandalo dell efirme, abbiamo una sottrazione e questasottrazione, naturalmente, è una sottrazion eautentica. Non possiamo dire che rimane lacifra intatta, e che su quella cifra intatt asi deve pagare la ricchezza mobile o gli in -finiti altri balzelli .

Non ho alcuna difficoltà, quale parlamen-tare, a dichiarare che il Parlamento merit amolte censure: ma non accreditiamo facil iaccuse che abbiamo il dovere di respingere ,perché, se siamo parlamentari onesti, è chia-ro che il mandato parlamentare non rappre-senta una utilità; se non siamo onesti, nonsaranno certamente i balzelli quelli che ri-trarranno da oscuri traffici i parlamentar idisonesti I

Debbo aggiungere, perché ammalato d iesasperata sincerità, che è bene porre unpunto fermo, non alle critiche che meritia-mo, ma alle critiche che non meritiamo . Nonè vero che il mandato parlamentare rappre-senti una utilità, tanto è vero che io hodovuto continuare a fare l'avvocat o

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .ALMIRANTE, Relatore di minoranza . La

minoranza della Commissione prende atto

che i proponenti non insistono sul secondoemendamento .

Quanto al primo, siamo favorevoli per u ncriterio di onestà e di equità . Pensiamo cioè ch esi debbano agganciare le indennità ai consi-glieri regionali, ed a coloro che nei consigl ie nelle giunte regionali rivestono delle cariche ,ai compensi che vengono corrisposti ai di -pendenti dello Stato. Se infatti non si oper aquesto agganciamento in linea di diritto, s iopererà in linea di fatto un altro aggancia -mento, quello con le indennità dei parlamen-tari nazionali, dei Presidenti di Assemblea ,dei Presidenti del Consiglio, dei ministri edei sottosegretari .

Credo infatti i colleghi sappiano che que-sta è la situazione in atto : al cento per cent oper ciò che riguarda l'assemblea regional esiciliana, e al 55-60 per cento per ciò che ri-guarda le altre . assemblee regionali . Si è arri-vati a tal punto che l'assemblea regionalesiciliana ha deciso lo scatto automatico : nonappena cioè la Camera e il Senato decidonoun aumento delle nostre idennità, l'assemblearegionale siciliana si adegua automatica-mente .

Sono fenomeni intorno ai quali sui gior-nali ed anche qui in aula si può fare dell oscandalismo: io mi limito a dire che sono fe-nomeni umani . Quando si stabilisce fra un'as-semblea e l'altra una gara di questo genere ,è logico che sia una gara al rialzo e che quest asia incontenibile . Cerchiamo allora di impe-dire che ciò avvenga per quanto riguarda i lconsiglio e la giunta dell'istituenda regioneFriuli-Venezia Giulia .

Circa il terzo emendamento Bozzi, lososteniamo anch'esso, pur rendendoci cont oche forse non abbiamo tutti i diritti moral ie politici di imporre ai consiglieri della re-gione quello che non abbiamo imposto a no istessi, ma che credo potremo viceversa imporrequalora prendiamo l'impegno morale di prov-vedere con urgenza entro la fine della legi-slatura ad approvare la proposta di legg eVicentini, magari con relazione orale e co nla fretta che avete saputo trovare per quest afattispecie .

PRESIDENTE. Qual è il parere dellaCommissione sugli emendamenti presentat iall'articolo 18 ?

ROCCHETTI, Relatore per la maggio-ranza . La maggioranza della Commissione ècontraria al primo emendamento, perché ri-tiene che esso sia concepito con una latitu-dine preoccupante, in una materia in cu il'attesa popolare è nel senso che si usi mo-

Page 23: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 3116:1 —

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL ' 11 LUGLIO 1962

derazione da parte di noi parlamentari, ne iconfronti nostri come in quelli degli altri .

Fissare un limite circa l'assegno del pre-sidente della regione nella misura delle com-petenze dì un direttore generale dell'ammi-nistrazione centrale dello Stato, costituisceevidentemente un invito a stabilire dett oassegno in misura pari a dette competenze .Ora, è da pensare che lo stipendio di un diret-tore generale dell'amministrazione centraledello Stato – se non lo è ancora – certament esarà di notevole entità, se si tiene presenteche nell'idea, se non del ministro della riformaburocratica, almeno degli onorevoli collegh ipresentatori di proposte di legge di riform adella pubblica amministrazione, si vorrebb efissare per i direttori generali il compenso d iun milione di lire a1 mese . Tale è la propostadella « Dirstat » per questi importanti fun-zionari dello Stato . (Commenti) .

Se si procederà ad un riordinamento dell apubblica amministrazione, che elimini le di-sparità e i singoli proventi non conosciuti ,e conglobi il tutto in un legittimo e regolarestipendio, è evidente che questo stipendio do-vrà assurgere a considerevole ammontare .Se non si tratterà delle cifre richieste dall a« Dirstat », di cui si è fatto qui portavoce i lcollega Pitzalis, si tratterà certamente di un aindennità di notevole importo . Stabilire per gl iassegni del presidente della regione un ri-ferimento del genere di quello proposto ècome invitare gli organi regionali a determi-nare l'assegno in quella cospicua misura .

Il secondo emendamento è stato ritirato .Il terzo emendamento è quello relativ o

all'applicazione delle normali imposizioni era-riali . Questo argomento è anche per noi par-lamentari piuttosto scottante, perché no nabbiamo mai affrontato questo problema .D 'altra parte, se per il Parlamento sono sorte epossono sorgere perplessità nell'applicazion edella normale legislazione tributaria, non socomprendere perché dovrebbero sorgere per-plessità nell'applicazione di tale legislazionenei confronti dei consiglieri regionali . Quindiè da ritenere che senz'altro le leggi tributari esaranno nei loro confronti applicate . D'altraparte bisogna stabilire anche in quale misura ,nel senso che, se si tratta di rimborsi di spese ,non si può pensare che siano colpiti dalla ric-chezza mobile nella loro interezza . Ma le legg ifiscali prevedono come sono calcolate, ai fin idella imposizione di ricchezza mobile, co ndeterminate percentuali di imponibilità, quell eindennità che hanno carattere misto di rim-borso spese e di corresponsione di una remu-nerazione.

Per questi motivi, per il fatto cioè che nociè da pensare che i consiglieri regionali pos-sano ritenersi esonerati dal rispetto dellecomuni leggi erariali, si ritiene non necessari al'introduzione di una specifica norma .

PRESIDENTE . Il Governo ?MEDICI, Ministro senza portafoglio . Il

Governo è spiacente di non essere d'accord ocon la Commissione . Esso ritiene che tutt oquello che contribuisce alla chiarezza deirapporti sia sempre utile per il consolida -mento della vita democratica . L'esempio datodalle regioni non è sempre illuminante n éconfortante. Per queste ragioni il Governoè favorevole al primo emendamento Bozzi ,nel quale si stabilisce che l'indennità de lpresidente del consiglio regionale non dev eessere superiore allo stipendio corrispostodallo Stato ai direttori generali delle ammini-strazioni centrali .

Non ritengo valide, al riguardo, onore-vole Rocchetti, le sue considerazioni, tant opiù che, se un giorno lo Stato potrà retri-buire in maniera veramente adeguata i suoivalorosi funzionari, a maggior ragione ciòpotrà avvenire anche per il presidente de lconsiglio regionale .

Per quanto riguarda il terzo ernendamen-to Bozzi (il secondo è stato ritirato), nell aipotesi che sia superfluo, il Governo concord acon le affermazioni del relatore . Se non fossesuperfluo, il Governo sarebbe favorevole, per -ché anche esso gioverebbe alla chiarezza dei

rapporti civili e finanziari .PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Ono-

revole Bozzi, mantiene il suo emendamento ,non accettato dalla Commissione e accettat oinvece dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente .PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

primo comma dell'articolo 18:

« Al presidente del consiglio regionale èattribuita, con legge regionale, una indennitàdi carica » .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi ,tendente ad aggiungere a questo comma, i nfine, le parole: « non superiore allo stipendi ocorrisposto dallo Stato ai direttori general idelle amministrazioni centrali » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il secondo commadell'articolo 18 :

« Agli altri membri del consiglio regio-nale è attribuita, con legge regionale, una

Page 24: SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 196 2legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenograf... · 11 marzo 1953, n . 1 : Norme integrative del - la Costituzione concernenti

Atti Parlamentari

— 31166 —

Camera dei Deputat9

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL '11 LUGLIO 1962

indennità di presenza per i giorni di sedut adella assemblea e delle commissioni » .

(È approvato) .

Onorevole Bozzi, mantiene il suo ultimoemendarnento, non accettato dalla Commis-sione, mentre il Governo si è rimesso all aCamera ?

BOZZ1 . Sì, signor Presidente .PRESIDENTE . Pongo in votazione l'e-

mendamento Bozzi, tendente ad aggiungere ,in fine, il seguente comma :

« Le indennità indicate nei commi pre-cedenti sono soggette alle normali imposi-zioni erariali » .

(Non è approvato) .

Il seguito della discussione è rinviat oalla seduta pomeridiana .

Annunzio di costituzion edi Commissione permanente .

PRESIDENTE. Informo che la VII Com-missione permanente (Difesa), nella riunionedi stamane, ha proceduto alla propria costi-tuzione per l'anno finanziario 1962-63 .

Sono risultati eletti: Pacciardi, presidente ;Corona Giacomo e Ghislandi, vicepresidenti ;Buffone e Angelucci Mario, segretari .

La seduta termina alle 13,15 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI