Scuola Superiore della Magistratura › appello.it › form_conv... · digitale (oltre che di un...
Transcript of Scuola Superiore della Magistratura › appello.it › form_conv... · digitale (oltre che di un...
Scuola Superiore della Magistratura
Struttura territoriale di formazione
del Distretto di Roma
Incontro di studio sul tema:
IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA PROVA NEL PROCESSO
CIVILE:
UN CODICE AL PASSO CON I TEMPI?Roma, 25-27 gennaio 2016
La dematerializzazione dei rapporti con la P.A.
Relatore:
dott.ssa Antonella Dell’Orfano
Magistrato Referente per l’Informatica
– Contenzioso Ordinario –
Tribunale di Roma
1
Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito dell’attività della
Pubblica Amministrazione è da diverso tempo al centro dell’azione di Riforma della Pubblica
amministrazione ormai; l’obiettivo che si persegue, ovvero quello di giungere alla definitiva
eliminazione della carta, ha trovato infatti pieno riconoscimento sin dal 2005 con
l’introduzione del CAD - Codice dell’amministrazione digitale (art. 42:“ Le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71”).
Il processo di dematerializzazione è stato dunque perseguito attraverso diversi strumenti, tra i
quali assume particolare rilievo l’introduzione dell’obbligo del contratto pubblico informatico.
La normativa sui contratti digitali si può considerare, infatti, come un’applicazione del
principio più generale sancito dall’art. Art. 5-bis del CAD, secondo cui i rapporti tra PA e
imprese debbono avvenire in modalità elettronica, e del più generale obbligo di utilizzo delle
tecnologie informatiche.
Al di là degli iniziali problemi applicativi che tale normativa ha posto, non può negarsi come la
stessa, costringendo le pubbliche amministrazioni a utilizzare gli strumenti del CAD per la
sottoscrizione dei contratti, pena la nullità degli stessi, abbia rappresentato un forte incentivo
nel segno della informatizzazione pubblica e la progressiva dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi.
Di seguito si illustreranno quindi i principali strumenti di dematerializzazione dell’attività
contrattuale della PA.
1. IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è lo strumento messo a
disposizione delle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di
2
rilievo comunitario (134mila euro per le PA centrali e 207mila euro per le altre) rivolto alle
piccole e medie imprese che possono così diventare fornitori della P.A.
Dal punto di vista normativo l’art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio
2012, n. 94) ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorso al MEPA.
Il nuovo testo dell’art. 1, comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 modificato dall’art. 7,
comma 2, D.L. n. 52/2012, prevede infatti quanto segue:“Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di BENI e SERVIZI di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario SONO TENUTE a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328”.
Per gli acquisti di BENI e SERVIZI di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
occorre quindi acquistare sul MEPA ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del “Regolamento di esecuzione del Codice” (ad oggi esiste unicamente il mercato
elettronico creato da CONSIP e quello realizzato da INTERCENT-ER).
Si tratta di un vero e proprio mercato totalmente elettronico, disponibile sul portale degli
acquisti Consip in cui i fornitori che hanno ottenuto l’abilitazione possono offrire i propri beni
e servizi direttamente on-line.
Le pubbliche amministrazioni registrate possono consultare i cataloghi delle offerte ed
emettere direttamente ordini d’acquisto (ODA) (acquisto di una o più offerte disponibili,
direttamente a catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni) o richieste d’offerta
(RDO) (acquisizione di una o più offerte attraverso l’individuazione e descrizione di beni e
servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviare l’invito ad offrire), essendo dunque tenute a
servirsi di tali procedure telematiche per acquistare Beni e Servizi sotto soglia di rilievo
comunitario e concludere nell’ambito del MePA contratti con i Fornitori abilitati, nel rispetto
della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica
3
Amministrazione e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di
trattamento e non discriminazione (ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010).
Rispetto alle convenzioni il MEPA si presenta quindi come un canale complementare, idoneo
per l’acquisto di beni e servizi che non è efficiente trattare a livello di convenzioni per le loro
caratteristiche peculiari (ad esempio, beni non standardizzabili) o per il tipo di fabbisogno che
sono destinati a soddisfare (ad esempio acquisti per volumi ridotti o con opzioni di servizio
specifiche).
Per le amministrazioni i benefici consistono principalmente nella riduzione dei tempi e dei
costi del processo di acquisto rispetto ai tempi di una procedura tradizionale, con maggiore
rapidità nelle indagini di mercato, nella comunicazione con i fornitori, nella conclusione degli
acquisti, ed eliminazione di alcune fasi del processo quali, ad esempio, la predisposizione dei
contratti; nell’estensione della base dei fornitori potenziali, sia in ambito nazionale che locale,
il che consente il confronto e l’individuazione di quelli più competitivi o con caratteristiche
meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione; nell’offerta di un catalogo di prodotti
selezionati che rispettano gli elevati standard di qualità previsti nei bandi di abilitazione; nel
soddisfacimento anche di esigenze specifiche grazie all’ampiezza (numerosità delle categorie
merceologiche ospitate) e alla profondità (varietà di prodotti/fornitori nell’ambito di ciascuna
categoria) di gamma del catalogo; nella facilitazione della negoziazione con i fornitori, poiché
il MEPA offre la possibilità di negoziare tempi, prezzi e condizioni, rispetto a quanto presente
sui cataloghi, attraverso l’invio on line di una richiesta di offerta (RDO) a una selezione di
fornitori; nella riduzione dei prezzi di acquisto come effetto della concorrenza fra più
fornitori; nella possibilità di effettuare il monitoraggio degli acquisti e di controllare la spesa.
Per le imprese, invece, i benefici sono i seguenti: attivazione di un nuovo canale di relazione
commerciale con la PA senza costi (la partecipazione al mercato Elettronico è gratuita) con
conseguente abbattimento delle barriere all’ingresso sul mercato; ampliamento del mercato
potenziale nell’ambito della PA e della visibilità della propria offerta, poiché si può scegliere
l’ampiezza territoriale di operatività, dalla singola provincia all’intero territorio nazionale;
recupero di competitività legato alla localizzazione e/o alla specializzazione dell’offerta e
possibilità di evidenziare il “valore aggiunto” per le Piccole e Medie imprese; diminuzione dei
costi di vendita, derivante dalla riduzione dei costi di intermediazione e di gestione del
processo di vendita.
4
Si tratta inoltre di uno strumento totalmente trasparente, poiché l’intero processo d’acquisto,
passando per via telematica, viene tracciato dal sistema ed il semplice accesso al sistema
consente sia alle amministrazioni che alle imprese un confronto sui prezzi e sulle condizioni di
fornitura, nonché sostenibile, poiché dematerializza totalmente il processo di acquisto,
eliminando l’uso della carta, con notevoli risparmi non solo economici ma anche di natura
ambientale.
In base agli orientamenti prevalenti l’affidamento a condizioni economiche più favorevoli
rispetto a quelle praticate dal MEPA, attraverso acquisti realizzati al di fuori di tale mercato,
non costituisce una condizione sufficiente a giustificare la deroga all’obbligo di ricorso al
MEPA.
L’approvvigionamento tramite mercato elettronico è sufficiente per soddisfare il dovere di
indagine di mercato/verifica congruità dei prezzi.
L’amministrazione non ha l’obbligo di comprare il bene di cui ha bisogno al prezzo più basso,
ma sceglie, tra i criteri di aggiudicazione (criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa), “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto” (art. 81, comma 2 del D.lgs n. 163/2006).
Sussiste in ogni caso l’obbligo di ricorso ad un mercato elettronico al fine di garantire la
tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, con
conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte
di imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi
mercati.
Tale obbligo viene meno, come si è detto, solo nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei
beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente richiedente.
La possibilità di ricorrere alle procedure in economia al di fuori dei mercati elettronici residua
infatti solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; ne consegue che
l’Amministrazione dovrà evidenziare nella determinazione a contrarre le caratteristiche
tecniche necessarie del bene e della prestazione, nonché di avere effettuato il previo
accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili.
Ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Mercato Elettronico consente, come si
è detto, acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
5
interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei
principi organizzativi previsti dalle "Regole del Sistema di e-procurement della P.A.".
Tale mercato è accessibile come si è detto solo ad Amministrazioni e Fornitori abilitati, che
possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti, per acquisti sotto la soglia
comunitaria, mediante “Ordini diretti a catalogo” oppure “Richieste di offerta”.
Per concludere le transazioni, amministrazioni e imprese devono essere dotati di firma
digitale (oltre che di un computer e di una connessione a internet).
Per le PPAA e le Imprese che intendono operare all’interno del MePA, il possesso di firma
digitale è infatti indispensabile per garantire l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti
e scambiati tra le parti, ai fini della conclusione dei relativi contratti di appalto.
In particolare, nell’ambito del Mercato Elettronico possono operare ex art. 26 della L. n.
488/1999 i seguenti soggetti:
le AMMINISTRAZIONI STATALI, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE
ISTITUZIONI EDUCATIVE
le AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
le REGIONI, i COMUNI, le COMUNITÀ MONTANE, e loro consorzi e associazioni
le ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
le AMMINISTRAZIONI, le AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
gli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
le AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI NON REGIONALI
gli ORGANISMI di DIRITTO PUBBLICO
gli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
le CAMERE di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA e loro associazioni
gli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI e LOCALI
l’AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN)
le AGENZIE di cui al D. Lgs. 300/1999
le ONLUS e le ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
le STAZIONI APPALTANTI EX ART. 328 DEL d.P.R. n. 207/2010
Le Amministrazioni non obbligate, nell'ambito della propria autonomia, possono comunque
istituire il ricorso obbligatorio al MePA per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria di
beni e servizi in esso presenti.
Le Pubbliche Amministrazioni possono operare nell’ambito del MePA attraverso due soggetti:
Punto Ordinante (di seguito PO) - soggetto con “potere di firma”, ossia titolato ad impegnare la
spesa per conto della Pubblica Amministrazione, che agisce esclusivamente in nome e per
6
conto della PPAA di appartenenza; Punto Istruttore - soggetto che, nominato dal Punto
Ordinante, assiste quest’ultimo nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di e-
Procurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto.
Con riguardo alle Imprese va evidenziato che sono ammessi, come si è detto, a partecipare al
Mercato Elettronico i soggetti, di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, che hanno
ottenuto l’Abilitazione quali operatori economici per uno o più degli Strumenti di Acquisto del
Sistema di e-Procurement, salvo i limiti espressamente indicati, ed in particolare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36.
Non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti
temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, lettera e), del
D.Lgs. n. 163/2006.
Per abilitarsi ad un bando MEPA il fornitore deve possedere i seguenti requisiti:
1. Capacità professionale:
iscrizione presso il Registro delle Imprese per attività attinenti all’oggetto del Bando di
abilitazione (pubblicato da Consip) e relativo nulla osta antimafia di cui all’art. 9, comma 1, del
D.P.R. 252/1998;
assenza di cause di esclusione ex art. 38 d.lgs. 163/2006;
adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia;
capacità economico - finanziaria: fatturato specifico, realizzato nell’anno precedente alla
presentazione della domanda di abilitazione, relativo al bando, non inferiore a 25.000 euro
(valore che può differire a seconda della categoria merceologica del Bando di abilitazione).
Come ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. Lombardia, delib. n. 92/2013, in risposta ad una
richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (c.d.
7
Regolamento Appalti), la costituzione dei mercati elettronici passa, infatti, attraverso bandi
aperti, volti ad accertare i requisiti generali e speciali (in particolare i requisiti tecnico-
professionali ed economico-finanziari) che i fornitori devono soddisfare per poter ottenere
l’abilitazione.
Secondo la Corte, quindi, si tratta comunque di mercati selettivi, nel senso che i fornitori, come
le pubbliche amministrazioni che se ne avvalgono, sono soggetti ad una procedura di
ammissione al mercato digitale alla quale segue la registrazione e l’abilitazione a poter
offrire/acquistare prodotti e/o servizi.
Un importante passaggio normativo in tema di affidamenti di appalti di servizi/forniture, ai
fini dell’applicazione della normativa, è rappresentato dall’art. 328, comma 4, lett b) del D.P.R.
n. 207/2010:
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
Gli acquisti in economia sono dei sistemi di affidamento di lavori, forniture e servizi di
importo non elevato, attraverso una procedura semplificata più celere, previsti e disciplinati
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice appalti), nei casi in cui il ricorso alle ordinarie
procedure di gara potrebbe comportare un eccessivo rallentamento dell’azione
amministrativa.
La procedura semplificata prevista per gli acquisti in economia è il cottimo fiduciario, ovvero
la procedura negoziata prevista per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi di cui
all’art. 125 del Codice, di importo inferiore o uguale a 200.000 euro e in cui l’affidamento deve
avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Gli acquisti in economia di beni e servizi possono essere quindi condotti, in tutto o in parte,
dalla stazione appaltante anche avvalendosi di strumenti telematici di negoziazione e del
mercato elettronico.
8
Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi
obbligatoriamente all’interno dei mercati elettronici; quindi l’art. 328 Reg. comprende anche
gli acquisti in economia.
Sulla base di tali premesse occorre esaminare, pertanto, le conseguenze del mancato utilizzo
dello strumento MEPA in difetto della verifica circa la non reperibilità dei beni o servizi
necessitati sui mercati elettronici o di congrua motivazione; invero, in base al D.L. m. 95/2012
(art. 1) i contratti stipulati al di fuori dei mercati elettronici sono nulli e comportano una
responsabilità disciplinare e contabile per l’Amministrazione (“I contratti stipulati in
violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici sono nulli e costituiscono
illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità
amministrativa”).
La mancata osservanza di tale obbligo, determina, pertanto, una serie di conseguenze che
vanno dalla nullità del contratto, ad esempio, alla responsabilità disciplinare, amministrativa
ed erariale per il funzionario inottemperante.
Per quanto concerne la STIPULA DEL CONTRATTO, ai sensi dell’art. 328, comma 5 del D.P.R. n.
207/2010 “il contratto è stipulato per SCRITTURA PRIVATA, che può consistere anche nello
scambio dei documenti di offerta e accettazione FIRMATI DIGITALMENTE dal fornitore e dalla
stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche
circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice,
e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito
della procedura”.
La fase di stipula viene gestita in modo elettronico: il contratto sarà sottoscritto con firma
digitale dall’Ente e inoltrato all’operatore economico tramite inserimento nel sistema.
In base all’art. 11, comma 10 bis, lett. b) del D.lgs n. 163/2006, nel caso di acquisizioni sul
MEPA, viene prevista una nuova ipotesi di esonero dall’applicazione del termine dilatorio (c.d.
standstill) di 35 giorni tra la comunicazione dell’aggiudicazione e la firma del contratto con
l’affidatario.
Il Fornitore abilitato è inoltre il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del proprio
Catalogo, che ha l’efficacia di un’offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori (ai sensi
dell’art. 1336 c.c.), e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole
dei Beni e dei Servizi Abilitati ivi inseriti.
9
2. CONTRATTO PUBBLICO INFORMATICO E SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA.
La legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179
(“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), entrata in vigore il 19 dicembre 2012 con
la conversione in Legge del Decreto Crescita 2.0, ha introdotto l'obbligo del contratto pubblico
informatico.
Una prima risposta a vari dubbi interpretativi al riguardo venne dal Dossier di
documentazione della Camera dei deputati XVI Legislatura, AC n. 5626/XVI del 10.12.2012,
redatto dal servizio del Dipartimento attività produttive, laddove, in relazione all’art. 6,
comma 3 del decreto legge n. 179/2012 e delle modifiche apportate all’art. 11 comma 13 del
D.lgs 163/2006 (il Codice dei Contratti), si legge:”La disposizione precisa … che la "forma
elettronica" del contratto non è in alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma ne
rappresenta una delle modalità. Dal testo della disposizione novellata, quindi, si ricava che la
stipula conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme: § l'atto
pubblico notarile informatico; § la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice; § la scrittura privata”.
La ratio legis con evidenza non era quella di consentire alla P.A. di scegliere tra modalità
informatica e cartacea per la stipulazione dei contratti, in quanto la “modalità elettronica” non
rappresenta un tertium genus di forma rispetto all’atto pubblico notarile o alla scrittura
privata (come invece risultava nella vecchia formulazione della norma in questione), ma solo
una modalità alternativa a quella cartacea, divenuta obbligatoria per il primo tipo di atti e per i
contratti in forma pubblica amministrativa.
L’art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006 (il Codice dei Contratti) è stato successivamente
modificato dal DL 145/2013.
Con la prima modifica era stato stabilito, infatti, che dal 1° gennaio 2013 il contratto sarebbe
stato stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante
scrittura privata.
10
Con la seconda modifica, invece, si è adottata una formulazione più chiara riguardo alle
tipologie di contratto spostando in avanti la decorrenza della stipula in forma elettronica dei
contratti, disponendo che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, a fare data dal 30 giugno
2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura
privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura
privata.”
La modifica del Codice dei Contratti fa inoltre riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs
110/2010, che ha introdotto la disciplina dell'atto pubblico informatico nella legge notarile.
Era poi intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che, con il provvedimento del 19 febbraio 2013, aveva fornito delle indicazioni
interpretative sull’applicazione dell’art. 11, comma 13 del Codice dei contratti pubblici,
sostenendo la tesi dell’obbligatorietà della “forma elettronica” per la stesura degli atti in forma
pubblica amministrativa (oltre che per gli atti notarili, per i quali l’obbligatorietà della
modalità elettronica è pacifica), affermando, però, che la forma cartacea restava legittima in
caso di scrittura privata.
La stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, pertanto, a
seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme:
a. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e
degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le
modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto
pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno
2009, n. 69”);
b. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice;
c. scrittura privata, per la quale era ammissibile la forma cartacea fino alla data del 1°
gennaio 2015 e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
11
Laddove la stipulazione per scrittura privata in forma cartacea era ancora ammessa fu quindi
espressamente indicato che rimaneva nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con
firma digitale, oppure consentire che lo scambio delle lettere ex art. 334 del Regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (DPR del 5 ottobre 2010 n. 207) avvenisse
mediante “modalità elettroniche” (ad esempio mediante invio con PEC).
Con Comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, nel ribadire come il legislatore,
prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art.
11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i
contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1°
gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, avesse manifestato la volontà di
comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità
elettronica”, la quale doveva ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del
contratto sia per la scrittura privata, è stato infine affermato che anche la scrittura privata
conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e
relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità
elettronica.
La “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere comunque assolta,
come si è detto, anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel
rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dall’Art. 52
bis L. 89/2013, modificato dal D.lgs. 110/2010, inserendo nell’atto una dicitura apposita di
riconoscimento della firma; tale ultima eventualità sarebbe peraltro un utile accorgimento per
il contraente (pubblico o privato) che non avesse ancora a disposizione un dispositivo di firma
digitale, anche se ormai tutti i funzionari delle Amministrazioni e i fornitori dovrebbero
possederne almeno uno.
Secondo l’interpretazione prevalente, la normativa sul contratto informatico si applica inoltre
solo a quanto disciplinato dal codice dei contratti - quindi ad appalti di lavori, forniture e
servizi - rimanendo così esclusi i contratti che rientrano nell'ambito privatistico (diritto di
superficie, locazioni, concessioni, ecc.) o che coinvolgono la PA e persone fisiche sprovviste di
firma digitale.
In questi ultimi casi, il contratto può continuare ad essere sottoscritto in forma cartacea;
nell’ottica di una digitalizzazione di tutti i documenti, deve essere trasformato in file,
12
allegando una dichiarazione di conformità all’originale cartaceo sottoscritta con firma digitale
da parte del pubblico ufficiale, facendo però salva la possibilità di sottoscrivere comunque il
contratto in formato elettronico, qualora anche l’altra parte avesse la firma digitale: infatti,
non si può applicare alle scritture private la disposizione prima citata sull’autentica di firma,
in quanto l’atto cambierebbe la forma e si trasformerebbe da scrittura privata ad atto
autenticato, con un diverso regime fiscale.
La casistica delle fattispecie contrattuali è peraltro molto ampia e va al di là di quelle citate:
infatti, la maggior parte dei contratti viene conclusa inviando una o più richieste di preventivo,
e la procedura si conclude con l’esame delle offerte e la formalizzazione dell’impegno di spesa
con il fornitore prescelto, e da ultimo si invia la successiva conferma d’ordine con i riferimenti
necessari.
Questa fattispecie è prevista dall’art. 334 comma 2 del DPR 207/2010, secondo cui “Il
contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può
anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di
invito.”
Sebbene, come si è detto, con le ultime normative sugli acquisti, le PA fanno ricorso nella
maggior parte dei casi al mercato elettronico (MEPA e altre centrali di committenza), e quindi
lo scambio di documenti avviene attraverso la piattaforma dedicata, da tempo è prevista
l’obbligatorietà della sottoscrizione con firma digitale sia per l’Amministrazione ordinante e
per il fornitore: quindi i documenti prodotti in questo ambito rispettano quanto previsto in
tema di contratti digitali.
Anche nei casi in cui l’Amministrazione stipula contratti con fornitori al di fuori delle
piattaforme di acquisto centralizzate, tutti gli atti scambiati tra PA e fornitore debbono essere
comunque“nativamente digitali”: infatti, la sanzione prevista dall’art. 11 comma 13 del D.lgs
163/2006 già citato è la nullità del contratto.
Va peraltro considerato che alla sottoscrizione di un contratto (in particolare con atto
pubblico e scrittura privata autenticata) sono collegati anche degli adempimenti fiscali, primo
fra tutti la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate; anche su questo versante il
processo può essere condotto esclusivamente con modalità informatica, utilizzando un
13
sistema di cui - fino a poco tempo fa - hanno usufruito solo i notai, e adesso è a disposizione
anche per le Amministrazioni in cui è presente un ufficiale rogante per la stipula dei contratti.
Peraltro che i sistemi di registrazione telematica dei contratti sono utilissimi e andrebbero
incentivati, perché da un lato permettono di effettuare l’attività in minor tempo ed evitano di
recarsi di persona all’ufficio competente, e dall’altro lato perché - venendo meno il concetto di
originale e di copia (si parla invece di duplicati informatici, art. 23 bis CAD) l’imposta di bollo
viene corrisposta con un importo minore, e pagata sempre in modalità telematica, quindi con
un risparmio di imposta da parte del fornitore.
2. LE TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA DELL’UFFICIALE ROGANTE E DELLE PARTI
Le tipologie di firma elettronica da utilizzare, in relazione a quanto disposto dall’art. 21
comma 2 del D.lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), come modificato
ed integrato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha uniformato il sistema
della sottoscrizione elettronica al quadro comunitario per le firme elettroniche tracciato dalla
Direttiva 1999/93/CE, e dalle relative regole tecniche approvate con DPCM del 22 Febbraio
2013, nonché dall’art. 25 del D.lgs n. 82/2005, sono le seguenti:
- Firma digitale (ivi compresa quella generata con procedure di firma remota)
- Firma elettronica qualificata (ivi compresa quella generata con procedure di firma remota)
- Firma elettronica avanzata
Sul punto è opportuno dare atto che nel CAD è innanzitutto prevista la firma elettronica ,
cosiddetta “firma debole”, che è l’insieme dei dati in forma elettronica, riconducibili all’autore
(anche di tipo: log identificativo, indirizzo mail, ecc.), allegati o connessi ad atti o fatti
giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di
identificazione informatica.
La Firma Elettronica è definita– volutamente – in termini molto generali dal Legislatore: si va,
dunque, da un normalissimo PIN abbinato a una carta magnetica (es. il Bancomat) alle ormai
familiari credenziali di accesso costituite da nome utente e password.
Di fatto, la norma non definisce quali debbano essere le caratteristiche tecniche della Firma
Elettronica né il livello di sicurezza.
14
La neutralità tecnologica che caratterizza la definizione normativa della firma elettronica
giustifica che la determinazione del valore probatorio del documento informatico su cui è
apposta questa tipologia di firma sia rimessa alla decisione del Giudice che dovrà tenere conto,
caso per caso, delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità.
Con specifico riguardo alle tipologie di firma elettronica utilizzabili per la firma del contratto
pubblico informatico va distinto quanto segue.
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: è definita dall'art.1, comma 1, lett. q-bis) del del Codice
dell'Amministrazione Digitale, come: «[un] insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del
documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce
in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati».
E’ quindi un particolare tipo di firma elettronica che, allegando o connettendo un insieme di
dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di
rilevare se i dati sono stati successivamente modificati), autenticità del documento
sottoscritto e controllo esclusivo dello strumento di firma.
Quest’ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità
giuridica del documento.
Tipico esempio è la firma su tablet o la firma grafometrica, apposta su un particolare tablet
con una speciale pen drive e idonea a memorizzare alcune caratteristiche biometriche:velocità
della firma, pressione, accelerazione.
Si potrebbe, attraverso una formula di sintesi, affermare che la Firma Elettronica Avanzata è
una Firma Elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
L’utilizzo della firma elettronica avanzata permette di realizzare in modalità informatica gli
atti che per legge devono essere realizzati in forma scritta, salvo i casi in cui la stessa legge
richiede l’utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata.
A differenza delle altre due tipologie di firme, ai sensi dell’art. 21 comma 2-bis CAD sono
esclusi esplicitamente quei contratti che trasferiscono i diritti di proprietà o che costituiscono
una comunione di beni immobili, gli atti che costituiscono ovvero trasferiscono diritti reali su
beni immobiliari e gli altri contratti comunque indicati nell’art. 1350, dal n. 1 al n. 12 c.c.
15
E’ una tipologia di firma, tuttavia, che, seppur prevista dal Codice, ad oggi, non è ancora
disponibile in quanto la regolamentazione tecnica è affidata ad un decreto del Governo non
ancora emanato.
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: è definita dall'art.1, comma 1, lett. r ) del Codice
dell'Amministrazione Digitale, come: “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma”.
E’ quindi un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato - rilasciato da certificatori accreditati che garantisce l’identificazione univoca del
titolare - realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (Secure
Signature Creation Device – SSCD); tipico esempio è il token o la smart card.
FIRMA DIGITALE: è definita è definita dall'art. 1, comma 1, lett. s) del del Codice
dell'Amministrazione Digitale come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata
su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
In questo caso, la norma richiede una particolare modalità tecnologica, quella della
crittografia a chiavi asimmetriche; come per la Firma Elettronica Qualificata il mezzo più usato
è il token o la smart card.
16
Firme elettroniche dati Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge e
soddisfa il requisito della forma scritta.
Anche questi strumenti permettono la valida realizzazione in modalità informatica di tutti gli
atti per i quali la legge richiede che sia utilizzata la forma scritta, ma, come si è detto, per la
validità di alcuni atti, di particolare importanza (individuati dall’art. 1350 c.c., punti 1-12,
come ad es. gli atti di compravendita di beni immobili o mobili registrati, le locazioni
ultranovennali, le costituzione di società, ecc.) è necessario l’utilizzo di queste due tipologie di
firma (mentre non è possibile utilizzare la firma elettronica avanzata).
Se l’efficacia sostanziale della Firma Avanzata è dunque minore (perché, come detto, non si
estende a tutti gli atti per cui è richiesta la forma scritta) la sua efficacia probatoria è invece
identica a quella della firma qualificata e digitale.
L’art. 21, comma 2, CAD, prevede infatti che “il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
17
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria”.
Occorre allora evidenziare che, come noto, la scrittura privata, se disconosciuta, perde
efficacia.
Il documento informatico con firma avanzata, qualificata o digitale non ha quindi l’efficacia
prevista dall’art. 2702 c.c. ma ne ha una maggiore; se disconosciuto, infatti, non perde efficacia
in quanto si continua a presumere riconducibile al titolare e solo se viene data prova contraria
esso perde di efficacia.
La tecnica dell’inversione dell’onere della prova rafforza sicuramente la sicurezza del
documento informatico rispetto all’omologo cartaceo.
Quanto alla prova contraria non ci sono regole, essa può essere data liberamente né è richiesto
necessariamente l’esperimento della querela di falso.
Il titolare della firma dovrà allora dimostrare o la possibilità di riproduzione da parte di terzi
della firma o la perdita del controllo esclusivo; nel primo caso la presunzione può persino
venire meno, dimostrandosi che quella firma, in quanto riproducibile, non è avanzata,
qualificata o digitale, nel secondo, se la prova contraria è credibile, la presunzione è vinta.
Con la prova contraria il documento cessa di essere riconducibile al titolare del dispositivo di
firma e dunque non è più invocabile contro di lui quanto ivi dichiarato, cosicché cade anche
ogni impegno contenuto nelle negoziazioni condotte a mezzo di strumenti informatici.
Cade però non per falso, ma per abuso; falsa, infatti, la firma avanzata, qualificata o digitale,
generabile e generata attraverso un dispositivo veramente sicuro, non è, essa è originale, solo
che è stata prodotta da persona diversa, non autorizzata, è abusiva.
Ci si è chiesti, a tal proposito, se, oltre alla querela di falso (esperibile nel caso di uso indebito
del dispositivo di firma da parte di terzi), sia effettivamente anche ammesso il
disconoscimento della firma digitale in senso stretto (cioè ex art. 214 cpc); in altri termini, ci si
è chiesti se sia possibile disconoscere l’attendibilità degli algoritmi di firma apposti al
documento sottoscritto, ovvero che essi non siano senz’altro riconducibili al dispositivo
stesso, nonostante l’altissima affidabilità dei sistemi di crittografia alla base della firma (i quali
consentono di ricondurla in modo univoco e senza rilevanti margini di errore al relativo
dispositivo di firma del titolare), ma la risposta, ciononostante, deve essere positiva.
18
Infatti:
1) il disconoscimento riguarda le scritture private non autenticate né riconosciute;
2) il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l’efficacia prevista dall’articolo
2702 c.c.;
3) secondo l’art. 2702 cc, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta:
3a) se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, in modo
espresso o tacito,
ovvero
3b) se questa è legalmente considerata come riconosciuta;
4) è legalmente considerata come riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
5) anche la firma digitale può essere autenticata (ai sensi dell’art. 2703 cc) da un notaio o da
altro pubblico ufficiale, che in sostanza non farà altro che attestare che la firma digitale è stata
apposta in sua presenza, chiudendo a sua volta l’atto di autentica con la sua firma digitale.
Ne deriva che la firma digitale, non autenticata dal notaio, non è legalmente considerata come
riconosciuta (ex artt. 2072-3 cc) e può essere pertanto disconosciuta ex art. 214 cpc.; ove,
invece, sia stata riconosciuta, in modo espresso o o tacito, ovvero sia stata autenticata, sarà
necessario proporre la (sola) querela di falso.
Diversamente ragionando, cioè se non fosse necessaria l’autenticazione della firma digitale da
parte del notaio al fine di ottenerne i relativi effetti giuridici (ivi compresa la trascrivibilità
dell’atto), non avrebbe alcun senso prevederne invece espressamente la relativa disciplina.
Appare quindi azzardato -anche da un punto di vista tecnico e non soltanto giuridico-
escludere la possibilità di contestare (in astratto ed in diritto) l’esattezza di un dato tecnico,
per quanto appaia ex ante improbabile (in concreto ed in fatto) che il dato stesso sia erroneo.
In definitiva, deve ritenersi ammissibile anche il disconoscimento ex art. 214 cpc della firma
digitale, nonostante l’alta l’affidabilità degli algoritmi e ciò è tanto più vero ove si consideri,
come detto, che il CAD non attribuisce al documento firmato digitalmente una fede
privilegiata, ma esclusivamente l’efficacia della scrittura privata (facendo appunto rinvio
all’art. 2702 cc) e non quella dell’atto pubblico o con firme autenticate (art. 2703 cc):
quest’ultimo documento non può essere disconosciuto, mentre il primo sì, e se l’ordinamento
19
avesse voluto sottrarre il documento sottoscritto digitalmente dalla procedura di
verificazione, avrebbe dovuto espressamente dirlo, ed all’uopo sarebbe stato sufficiente
rinviare all’art. 2703 cc, anziché all’art. 2702 cc.
Occorre tuttavia anche evidenziare quanto dispone l’art. 32, 1° comma del CAD:”Il titolare del
certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad
utilizzare personalmente il dispositivo di firma”.
Ne consegue che nel caso in cui si fornisca, contro la presunzione di paternità della firma, la
prova dell’abuso del terzo, cadrà sicuramente la possibilità di imputargli la promessa nella
dichiarazione contenuta, ma si aprirà la questione se l’abuso sia stato reso possibile dalla
scarsa diligenza preventiva (il titolare non ha custodito come doveva) o successiva (il titolare
espropriato non ha dato tempestivo avviso come doveva) del titolare stesso.
Sicché il titolare potrebbe (ad esempio) non essere tenuto ad un impegno per un negozio
concluso con l’usurpata firma, ma dover risarcire al destinatario per scarsa diligenza nella
custodia il danno che quest’ultimo risenta e dimostri per avere senza colpa fatto affidamento
sulla dichiarazione.
Poste tali premesse, considerato che, nonostante la presunzione legale della riconducibilità
della firma elettronica al suo titolare ai sensi dell’art. 21 comma 1 del CAD, avverso detta
presunzione è sempre ammessa la prova contraria, è conseguentemente opportuno che sia
inserita una formula nel contratto redatto in forma pubblica amministrativa o
nell’autenticazione delle firme in caso di scrittura privata (art. 25 comma 2 del CAD), con la
quale il pubblico ufficiale dichiara che la firma elettronica è stata apposta - dal titolare la
stessa - alla sua presenza.
Infatti, ai sensi dell’art. 2700 c.c., in merito all’efficacia dell’atto pubblico, detto atto “ fa piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Occorre altresì rilevare che la firma digitale non attribuisce al documento così firmato anche
una data certa.
A tal fine è ad esempio idonea la Marca o Validazione Temporale, che è uno strumento digitale,
liberamente acquistabile (a parte) da un Certificatore Accreditato, il quale permette appunto
20
di associare, ad un documento informatico, una data ed un’ora certe, quindi giuridicamente
opponibili ai terzi.
Il servizio di marcatura temporale si basa sull’uso delle funzioni di hashing; l’hash è una sorta
di impronta digitale che consente di identificare univocamente il documento.
Tale marca temporale (che dal punto di vista tecnico si basa, al pari della firma digitale, su dei
certificati aventi una scadenza determinata, ma comunque di volta in volta rinnovabili nel
tempo) può essere apposta su qualsiasi tipo di documento informatico (che può essere già
firmato o non firmato digitalmente) ed in qualunque tempo (cioè, al momento della
formazione del documento o anche successivamente).
Nel caso di documenti su cui sia stata apposta una firma digitale, la presenza di una marca
temporale consente di attestare che il documento aveva quella specifica forma in quel preciso
momento temporale, pertanto, se anche il certificato qualificato scadesse o fosse revocato dal
titolare, si potrebbe sempre dimostrare che la firma digitale è stata apposta durante il periodo
di validità dello stesso.
In mancanza di marca temporale, la successiva invalidità del certificato di firma (perché, ad
es., semplicemente non rinnovato alla scadenza), secondo alcuni comporterebbe come
conseguenza che il documento sarebbe da ritenersi giuridicamente senz’altro privo di firma
digitale valida (perché appunto scaduta al momento del controllo).
La tesi non convince del tutto.
Infatti, gli effetti giuridici della firma digitale sono subordinati al fatto che il dispositivo
adoperato abbia “un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”. Come previsto dall’art. 21 comma 3
del CAD, in base al quale l’apposizione di una firma elettronica, su di un documento
informatico, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto e sospeso equivale a
mancata sottoscrizione dello stesso.
Ebbene, ai sensi dell’art. 2704 cc (da ritenere applicabile anche in tale ambito), la data certa
del documento informatico sottoscritto digitalmente (ma privo di marca temporale) ben può
accertarsi aliunde, come ad esempio dalla data della PEC in cui fosse allegato, specie nel caso
di notifiche telematiche.
La sottoscrizione del pubblico ufficiale rogante, che avviene tramite firma elettronica
qualificata o digitale apposta alla presenza delle parti, è l’ultima a dover essere apposta sul
21
contratto, una volta effettuate le verifiche sopra riportate; a tal fine si osserva che in base al
combinato disposto dell’art. 52 della legge notarile e dell’art. 24 comma 2 del CAD.
L’apposizione della firma digitale (cd. “firma elettronica forte”) integra, inoltre, e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
Ribadito, quindi, che i contratti non stipulati in modalità elettronica sono affetti da nullità, ci si
deve porre il problema di cosa succede in caso una delle parti non sia munita di firma
elettronica.
Indubbiamente non si può giungere alla conclusione che in mancanza del possesso di una
valida firma elettronica di una delle parti non si possa stipulare il contratto pubblico, ma non
ci si può neanche, semplicemente, limitare a prendere atto che una parte non è in possesso di
una valida firma elettronica.
Come si è detto, la soluzione consiste nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
Qualora la parte non disponga di alcun tipo di firma elettronica è possibile infatti procedere
all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa di cui all’art. 25 comma 2 del D.lgs n.
82/2005
Per l'utilizzazione di tale modalità occorre la presenza di un pubblico ufficiale che, dopo aver
verificato l’identità personale ed i poteri dei soggetti che appongono la firma, ne attesta
l’autenticità apponendo la propria firma digitale.
Tale firma potrebbe essere eventualmente utilizzata negli atti in forma pubblica
amministrativa o nelle scritture private autenticate in quanto l'ufficiale rogante può
autenticare l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa o le firme elettroniche
secondo quanto disposto dall’art.25 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 mentre non è utilizzabile
nel caso della scrittura privata la quale non prevede la presenza di un pubblico ufficiale.
L’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa può avvenire tramite scansione della
firma autografa apposta su un foglio bianco; la firma così acquisita viene incorporata come
immagine al contratto informatico e sul contratto informatico l'ufficiale rogante attesta
l'autenticità della firma.
Occorre evidenziare che in caso di utilizzazione di tale modalità le singole amministrazioni
dovrebbero creare un sistema di conservazione della firma autografa apposta sul foglio bianco
in modo da poter collegare tale documento cartaceo contenente la firma autografa a quello
22
informatico firmato digitalmente che contiene la scansione della firma; in alternativa a tale
modalità è possibile acquisire digitalmente la firma autografa tramite strumenti quali i tablet.
4. FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 31 marzo 2015 è stato esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di emettere,
trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico, secondo la
normativa vigente.
A partire dal 6 dicembre 2013, le Amministrazioni che avevano deciso di aderire al Sistema di
Interscambio, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori,
avevano già iniziato a ricevere le FatturaPA (fatture elettroniche) secondo le modalità previste
dalla legge; dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale (individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche
pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno) era stato posto l’obbligo di ricevere le
fatture dei propri fornitori esclusivamente nel formato della FatturaPA; a partire dal 31 marzo
2015 l’obbligo di ricezione vale per tutte le altre Amministrazioni (centrali e locali).
Le principali norme di riferimento in tema di fatturazione elettronica sono le seguenti:
- Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28
dicembre 2007) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011.
È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate
da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La
trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
- Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della
fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell’articolo
1, comma 212 della legge numero 244 del 2007 (Gazzetta Ufficiale numero 103 del 3 maggio
2008).
- Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell’Agenzia delle Entrate
il gestore del Sistema di interscambio (SdI), ne definisce i compiti, le responsabilità e
23
individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica
del SdI.
- Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma
213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio
2013).
- Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, rappresenta il regolamento che
definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
(art 25).
Il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione
elettronica per le amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e per le amministrazioni locali
di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla
Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).
La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE
modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura
elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per
garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità
di conservazione.
- Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica
La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la direttiva
2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità
di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto.
È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l’imposta sul valore aggiunto per
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.
24
- Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146).
Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell’art. 21,
comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice amministrazione digitale). Tra gli
obblighi, la conservazione e l’assoluzione dell’imposta di bollo.
Le principali circolari e risoluzioni in materia sono invece le seguenti:
Circolare interpretativa del Ministero dell' Economia e Finanze numero 1/DF del 9 marzo
2015
La circolare individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a
partire dal prossimo 31 marzo 2015.
Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014
La circolare chiarisce alcune delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55
Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 36/E del 6 dicembre 2006. Decreto ministeriale
23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
La circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in
tema di adempimenti fiscali relativi ai documenti informatici.
Circolare Agenzia delle Dogane numero 5/D del 25 gennaio 2005. Decreto Ministeriale del
23/1/2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto". Campo di applicazione.
La circolare chiarisce che le fatture emesse per operazioni relative alle somministrazioni di
acqua, gas energia elettrica, raccolta trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, etc.
devono essere conservate secondo le regole previste nel Decreto Ministeriale del 23/01/2004.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 158/E del 15 giugno 2009. Consulenza
giuridica Associazione e Ordini Professionali - Decreto Ministeriale 23 gennaio 2004 e
fatturazione elettronica – risposta a quesiti.
La risoluzione risponde a una serie di quesiti e relative soluzioni proposti da Assinform per
agevolare il transito verso la digitalizzazione della documentazione fiscale in particolare per
quanto riguarda gli aspetti della conservazione digitale e della relativa tempistica.
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 37 del 4 novembre 2013. Attuazione
25
del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
La circolare fornisce Prime istruzioni operative per l'attuazione del Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55.
Poste tali premesse, preliminarmente occorre evidenziare che, mentre nei rapporti tra privati
le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica sono lasciate alla loro libertà,
purché essi assicurino alla fattura elettronica i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità,
nei confronti delle amministrazioni pubbliche la fattura deve necessariamente essere emessa
in formato XML (eXtensible Markup Language) e la trasmissione delle fatture elettroniche
deve avvenire necessariamente attraverso il Sistema di interscambio (la cui sigla è SDI)
istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
A decorrere dalle date sopra indicate, le Amministrazioni non possono quindi più accettare
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e,
trascorsi tre mesi da tali date, non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all’invio delle fatture nel formato della FatturaPA.
In particolare, le Pubbliche Amministrazioni che hanno l’obbligo di ricevere la FatturaPA sono
tutti gli enti e i soggetti inclusi dall' ISTAT nell'elenco (di cui alla L. 196/2009, art. 1, comma 2)
aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il
30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti, le amministrazioni autonome e,
comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (cfr. L. 244/2007, art. 1, comma 209).
La FatturaPA (fattura elettronica) consiste, dunque, in un documento in formato digitale la cui
autenticità e integrità sono garantite:
- dalla presenza della firma elettronica di chi emette la fattura;
- dalla trasmissione della fattura ad uno specifico Sistema di Interscambio (SDI).
Ai sensi dell’art. 21, comma 3 DPR. n. 633/72, il soggetto IVA che emette una fattura
elettronica deve assicurare dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo
di conservazione:
26
• l'autenticità dell'origine (il fornitore/prestatore che ha emesso la fattura e il destinatario
della stessa devono essere sempre in grado di dimostrare con certezza chi è il fornitore dei
beni ovvero il prestatore dei servizi e che la fattura si riferisca in modo inequivocabile a tale
soggetto).
• l'integrità del contenuto;
Il soggetto IVA che emette la fattura elettronica e il destinatario della stessa devono garantire
(dal momento di emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione) il
requisito di integrità del contenuto: garanzia che il contenuto della fattura non sia in alcun
modo modificato o alterato;
• la leggibilità della fattura.
Il soggetto IVA che emette la fattura elettronica e il destinatario della stessa devono garantire
(dal momento di emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione) il
requisito di leggibilità della fattura: il documento deve poter essere letto e consultato nel
tempo a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso.
- Il fornitore/prestatore che ha emesso la fattura e il destinatario della stessa devono essere
sempre in grado di dimostrare con certezza chi è il fornitore dei beni ovvero il prestatore dei
servizi e che la fattura si riferisca in modo inequivocabile a tale soggetto.
Un Sistema di Interscambio è la piattaforma che:
- trasmette la fattura elettronica dal fornitore alla Pubblica Amministrazione;- trasmette le notifiche relative alle attività svolte alla Pubblica Amministrazione e al fornitore; - consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il Monitoraggio della Finanza
Pubblica.
Il già citato d.m. 3 aprile 2013, n. 55, contiene tutta la (corposa) disciplina di dettaglio.
Innanzitutto, la fattura elettronica emessa nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve,
come già accennato, contenere tutti i dati e le informazioni necessari in un file in formato XML
non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
La fattura deve avere un contenuto aggiuntivo rispetto alle informazioni rilevanti ai fini fiscali
richieste dagli artt. 21 e 21-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovendo essere riportate nella
fattura elettronica le informazioni indispensabili ai fini della sua corretta trasmissione della
fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio e le
27
informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso
l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali o con i sistemi di pagamento.
L’art. 25, comma 2, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con mod. dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, ha
aggiunto, ai dati necessariamente presenti nella fattura elettronica, il Codice identificativo di
gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche,
interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari; ciò al
fine di rendere più facilmente tracciabili i pagamenti eseguiti dalle pubbliche amministrazioni.
Con riguardo alla trasmissione della fattura dal privato al Sistema di Interscambio e da questi
alle amministrazioni destinatarie va evidenziato che il Sistema di Interscambio non ha alcun
ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle
fatture.
L’Agenzia delle Entrate è il gestore del Sistema di Interscambio e si avvale di Sogei spa per la
conduzione tecnica (Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7
marzo 2008).
La FatturaPA va inviata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio e su di essa, come
si è detto, deve essere sempre apposta una firma elettronica qualificata.
La FatturaPA può essere trasmessa al Sistema di interscambio scegliendo tra i seguenti canali:
• PEC (Posta Elettronica Certificata) o analogo sistema di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché
l'integrità del contenuto delle stesse; l’invio e la ricezione dei messaggi effettuati tramite PEC
hanno quindi lo stesso valore legale delle raccomandate con ricevuta di ritorno;
• Invio via web; è possibile trasmettere la singola fattura o l’archivio di fatture, con il limite di
invio di file non superiori a 5 mega; a invio effettuato viene rilasciata una ricevuta di consegna
o una eventuale notifica di scarto;
• Web Service (servizi di cooperazione applicativa);
• Protocollo FTP;
• Porta di dominio (solo per i soggetti attestati sul Sistema Pubblico di Connettività, ovvero la
rete che collega tra loro tutte le pubbliche amministrazioni italiane, consentendo loro di
condividere e scambiare dati e risorse informative.).
Per la trasmissione via PEC e l’invio via web non è necessario accreditarsi presso il Sistema di
Interscambio; in questi casi è sufficiente possedere una casella di posta elettronica certificata,
28
disporre di una Carta Nazionale dei Servizi, oppure essere registrati ai canali Entratel e
Fisconline, che consentono l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per la trasmissione della FatturaPA tramite i canali che prevedono una cooperazione
applicativa, come i Webservice o la Porta di Dominio, e tramite Protocollo FTP è necessario
inviare al Sistema di Interscambio una richiesta di accreditamento attraverso le apposite
funzionalità del sito governativo www.fatturapa.gov.it.
La domanda deve essere successivamente firmata e inviata via PEC; con la richiesta di
accreditamento si sottoscrive un Accordo di servizio che regola modalità e condizioni di
utilizzo dei servizi messi a disposizione per la trasmissione della FatturaPA.
Per inviare la FatturaPA è necessario, come si è detto, disporre di un certificato di firma
qualificato; ogni FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio deve essere firmata, infatti, dal
soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata, essendo la firma
necessaria a garantre l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e l’autenticità
dell’emittente.
Per quanto concerne l’emissione della fattura elettronica, l’art. 21, comma 1, ultimo periodo
DPR. 633/72 prescrive quanto segue:”«La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa
all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente».
Vi è quindi una totale equiparazione della fattura cartacea a quella elettronica.
La data di emissione per le fatture cartacee è tuttavia quella data indicata sulla fattura, la data
di emissione per le fatture elettroniche è invece la data di trasmissione (o messa a
disposizione) per via elettronica e se si utilizza la PEC la data di trasmissione elettronica è
opponibile a terzi.
Con riguardo, da ultimo, al valore probatorio delle fatture elettroniche occorre distinguere le
seguenti ipotesi:
se la fattura elettronica è sprovvista di qualsiasi firma elettronica, essa ha la stessa efficacia
probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall'art 2712 del codice civile, quindi ha
il valore di qualsiasi altro documento informatico, nel significato più lato che questo termine
può assumere;
se la fattura elettronica è sottoscritta con firma elettronica semplice o debole o non avanzata è
liberamente valutabile dal Giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
29
sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.; si tratta di tutti quei
sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue
conoscenze (PIN/password e username e-mail) e la valutazione dell'efficacia probatoria di tali
documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice;
se la fattura elettronica è munita di firma digitale o di firma elettronica qualificata, come nel
caso di quella emessa nei confronti della PA, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c.;
l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria (Art. 21 comma 2).
30