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SCHEDE SULLE DISCREZIONALITA’ NAZIONALI CONTENUTE NEL NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE (“BASILEA 2”) E NELLE PROPOSTE DI DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI REQUISITI PATRIMONIALI DELLE BANCHE E DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO Roma, marzo 2005

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SCHEDE SULLE DISCREZIONALITA’ NAZIONALI CONTENUTE NEL

NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE (“BASILEA 2”) E NELLE PROPOSTE

DI DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI REQUISITI PATRIMONIALI

DELLE BANCHE E DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE

BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Roma, marzo 2005

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Ambito di applicazione

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Articoli propostadi Direttiva

ParagrafoAccordo

“Basilea2”

Argomento Proposta

Descrizione della discrezionalità Indicazione sull’intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizionesintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla sceltaproposta

CRD, Articolo 60 24 e 27 SOCIETÀ BANCARIE, MOBILIARI E ALTRE ENTITÀFINANZIARIE AFFILIATE

Le partecipazioni di controllo o di maggioranzain società bancarie e finanziarie devonoessere consolidate. In alternativa, taliinteressenze devono essere dedotte dalpatrimonio di vigilanza.

Si intende esercitare la discrezionalità nel senso del consolidamento

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico, in quanto sono previstemodalità alternative sempre utilizzabili dall’Autorità di vigilanza.

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 1).

CRD, Articoli 60 e133

28 PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE DI MINORANZA INBANCHE, SOCIETÀ MOBILIARI E ALTRE ENTITÀFINANZIARIE

Le partecipazioni significative di minoranza insocietà bancarie, mobiliari e altre entitàfinanziarie in cui non vi siano posizioni dicontrollo saranno escluse dal capitale delgruppo bancario mediante deduzione deirelativi investimenti in azioni e altri strumenti dipatrimonializzazione. In alternativa, e adeterminate condizioni, a tali investimentipotrà essere applicato il consolidamentoproporzionale (“pro quota”). Ad esempio,tale metodo potrebbe essere appropriato perle “joint venture” o nei casi in cui l’autorità divigilanza accerti che la capogruppo sia tenuta,de iure o de facto, a sostenere l’entitàpartecipata solo in termini di quotaproporzionale e gli altri azionisti rilevantiabbiano i mezzi e la volontà di sostenerla inmisura proporzionale. Il massimale al disopradel quale le partecipazioni minoritarie sarannoritenute significative e come tali dedotte o

Si intende esercitare la discrezionalità

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico, in quanto sono previste modalitàalternative sempre utilizzabili dall’Autorità di vigilanza.

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 1). Deduzione per lepartecipazioni superiori al 10%; deduzione anche per le partecipazioni sotto il10%, se il totale di tali partecipazioni supera il 10% del Patrimonio di vigilanza;consolidamento pro-quota per le partecipazioni (di controllo) che superano il20%.

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consolidate pro quota, deve esseredeterminato dalle prassi contabili e/oprudenziali nazionali. A titolo di esempio,nell’Unione europea tale massimale si collocatra il 20 e il 50%.

CRD, Articolo 59 30 e 34 ENTITA’ ASSICURATIVE

30. Una banca che possiede un’affiliataassicurativa ne sopporta pienamente il rischioimprenditoriale, e dovrebbe rilevare a livello digruppo i rischi connessi con l’attività di tutte leconsociate. Ai fini della misurazione delpatrimonio di vigilanza delle banche, ilComitato ritiene che allo stadio attuale siaappropriato, in linea di principio, dedurre gliinvestimenti in azioni e altri strumenti dipatrimonializzazione in affiliate assicurative,nonché le partecipazioni significative diminoranza in tali entità. Secondo questoapproccio, le banche porterebbero indetrazione dai loro bilanci le attività epassività, nonché gli investimenti di capitale diterzi nelle compagnie assicurative controllate.Eventuali approcci alternativi dovrebberoin ogni caso muovere da un’ottica digruppo nel determinare l’adeguatezzapatrimoniale ed evitare duplicazioni nelcomputo delle risorse di capitale.

34. Le autorità di vigilanza accerterannoche anche le partecipazioni assicurative dimaggioranza o di controllo non consolidate eper le quali gli investimenti di capitale sonoportati in deduzione o sottoposti a unapproccio alternativo a livello di grupposiano anch’esse adeguatamente capitalizzateal fine di ridurre la possibilità di potenzialiperdite future per la banca interessata. Essevigileranno sulle azioni intraprese dalle

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Titolo IV, Cap. 1).

Motivazioni da ricollegare all’esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggioregolamentare.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari onerieccessivi rispetto ai benefici attesi.

Punti di attenzione

L’art. 59 consente di applicare la previsione della direttiva conglomerati(2002/87) che ammette l’utilizzo di metodi alternativi alla deduzione.

Sul punto si riterrebbe opportuno condurre specifiche analisi quantitative pervalutare l’impatto delle diverse scelte (deduzione oppure metodi alternativi).

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partecipate per correggere eventuali carenzedi capitale. Ove non colmatetempestivamente, tali carenze sarannoparimenti portate in deduzione dal patrimoniodella banca capogruppo.

CRD, Articolo 69 REQUISITI RIDOTTI PER LE BANCHE E ALTREFILIAZIONI APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI

Facoltà degli Stati membri di escludere dalcalcolo dei requisiti patrimoniali le filiazioni diun ente creditizio, qualora sia la filiazione chel'ente creditizio siano soggettiall'autorizzazione e alla vigilanza dello Statomembro interessato, la filiazione rientri nellavigilanza su base consolidata dell'entecreditizio e siano soddisfatte una serie dicondizioni finalizzate a garantire unaripartizione adeguata dei fondi propri tral'impresa madre e le filiazioni.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 2) sono giàpreviste disposizioni analoghe.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare un aggravio in termini di capitaleregolamentare alle banche (e imprese di investimento) appartenenti ai gruppibancari.

Punti di attenzione

Il testo di luglio riporta tra le condizioni l’assunzione da parte della capogruppodi un obbligo incondizionato di coprire tutte le passività della filiazione. In sede dinegoziato politico è stato concordato di sostituire tale obbligo con altracondizione meno stringente, prevedendo in aggiunta che la capogruppo controllial 51% la filiazione.

Andrà valutato fino a che punto prevedere la riduzione dei requisiti patrimonialiper le filiazioni. La normativa vigente prevede un livello del 7% invece dell’8%.La Direttiva consente una riduzione fino a zero.

CRD, Articolo 70 CONSOLIDAMENTO INDIVIDUALE

Le autorità competenti possono autorizzarecaso per caso le banche capogrupporesidenti in uno Stato membro a includere nelcalcolo dei requisiti le filiazioni aventi sedenella Comunità che soddisfino le condizioni dicui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), c) ed) e le cui esposizioni o passività rilevantisiano detenute nei confronti della capogruppostessa.

La discrezionalità consentirebbe di computarenei mezzi patrimoniali della capogruppo anche

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare un nuovo livello di calcolo deirequisiti intermedio tra quello individuale e quello consolidato.

Punti di attenzione

In sede di negoziato politico è stato concordato di estendere la possibilità del“consolidamento individuale” anche alle filiazioni extra-europee.

Andrà valutato l’impatto di tale disposizioni sulle filiazioni in Italia di banchecomunitarie.

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quelli delle controllate esposte in misurarilevante nei confronti della capogruppo stessa

CRD, Articolo72(3)

ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI D’INFORMATIVADELLE BANCHE CONSOLIDATE IN UN PAESETERZO

Le autorità di vigilanza su base consolidatapossono decidere di non applicare, in tutto oin parte, gli obblighi di informativa agli enticreditizi inclusi in un’informativa equivalentepubblicata su base consolidata da partedell’impresa madre avente sede in un paeseterzo.

Non si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

La normativa attuale prevede obblighi di informativa anche alle bancheconsolidate presso paesi non appartenenti all’U.E.

CAD, Articolo 22 ESENZIONE DAI REQUISITI PATRIMONIALICONSOLIDATI DEI GRUPPI DI IMPRESE DIINVESTIMENTO

Le autorità competenti tenute a o incaricatedi esercitare la vigilanza su base consolidatadi gruppi di imprese di investimento possono,caso per caso, derogare all’applicazionedei requisiti patrimoniali su baseconsolidata al verificarsi di determinatecondizioni

Si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla necessità di evitare un eccessivo onere ai gruppi diimprese di investimento.

Punti di attenzione

La modifica della normativa internazionale potrebbe implicare una revisionedella attuale normativa di vigilanza

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Articolo propostadi Direttiva

ParagrafoAccordo

“Basilea2”

Argomento Proposta

Descrizione della discrezionalità Indicazione sull’intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizionesintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla sceltaproposta

CRD, Articolo80(7)

OPERAZIONI INTRA-GRUPPO

Possibilità di escludere dal calcolo deirequisiti le esposizioni verso soggettiappartenenti al medesimo gruppo bancario

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Nella normativa vigente non sono previste disposizioni analoghe.

Il rischio di credito rimane anche nel caso di default di una banca dello stessogruppo.

L’esclusione delle operazioni intra-gruppo avviene al momento del calcolo delrequisito consolidato.

CRD, Allegato VI,Parte 1, §§ 4-6

54 CREDITI VERSO SOGGETTI SOVRANI

A discrezione delle autorità nazionali divigilanza potrà essere applicata unaponderazione di rischio inferiore alleesposizioni verso i soggetti sovrani (o lebanche centrali) del paese in cui le banchehanno sede, se denominate in valuta locale efinanziate nella stessa valuta. Ove questafacoltà venga esercitata, anche altre autoritànazionali di vigilanza potranno permetterealle banche rientranti nella loro competenza diapplicare la stessa ponderazione di rischio alleesposizioni verso gli stessi soggetti sovrani (obanche centrali) denominate in valuta locale efinanziate nella stessa valuta.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione

Motivazioni

Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2,All. A) sono già previste disposizioni analoghe.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Relativamente al riconoscimento della ponderazione 0% per i paesi non U.E. enon G-10 la discrezionalità consente di poter valutare l’effettiva solvibilità deigoverno e delle banche centrali di tali paesi.

Punti di attenzione

Il riconoscimento della migliore ponderazione stabilita da paesi terzi all’UEcontinuerà a essere valutata caso per caso.

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CRD, Allegato VI,Parte 1, § 7

55 Ai fini della ponderazione delle esposizioniverso soggetti sovrani, le autorità di vigilanzapotranno riconoscere i rating del rischiopaese assegnati dalle agenzie per il creditoall’esportazione (ECA). Per esserericonosciuta idonea, una ECA deve pubblicarei propri punteggi e conformarsi allametodologia definita dall’OCSE. Le banchepotranno scegliere di utilizzare i ratingpubblicati dalle singole ECA riconosciute dallapropria autorità di vigilanza, oppure quelliconcordati dalle ECA aderenti all’“Arrangement on Officially Supported ExportCredits”. La metodologia dell’OCSE prevedeotto classi di rating associate a premi minimi diassicurazione delle esportazioni.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione

Motivazioni

Motivazioni collegate con la coerenza generale delle nuove disposizioni cheattribuiscono valore normativo ai rating delle agenzie esterne.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

Il mutuo riconoscimento europeo consentirebbe di disporre di rating di statisovrani non valutati dall’agenzia nazionale per il credito all’esportazione (ad es,per l’Italia, la SACE).

CRD, Allegato VI,Parte 1, §§ 9 e 15-17

57 CREDITI VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO NONAPPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

I crediti nei confronti di enti del settorepubblico (ESP) nazionali saranno ponderati, adiscrezione delle autorità nazionali, in basealle opzioni 1 o 2 applicate ai crediti versobanche. Ove prescelta, l’opzione 2 andràapplicata senza la ponderazione preferenzialeprevista per i crediti a breve termine.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione

Motivazioni

Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2,sez. II, par. 2) sono già previste disposizioni analoghe.

L’equiparazione del trattamento degli enti del settore pubblico alle banche è, difatto, indipendente da quale opzione (1 o 2) viene a essere scelta per iltrattamento dei crediti verso le banche (cfr. scheda su Par. 60 dell’Accordo).

Qualunque sia l’opzione scelta il trattamento delle ESP seguirà quello dellebanche, a eccezione del caso di equiparazione agli Stati sovrani (cfr. scheda suPar. 58 dell’Accordo).

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

Il testo della Direttiva stabilisce anche la possibilità di un riconoscimento di talediscrezionalità esercitata da altro Stato membro o da un Stato terzo. Si ritiene di

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mantenere anche questa discrezionalità e di esercitarla, coerentemente conquanto previsto dall’attuale regolamentazione (cfr. Istruzioni di Vigilanza per lebanche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 4.2)

CRD, Allegato VI,Parte 1, §§ 10-12.

58 A discrezione delle autorità nazionali divigilanza i crediti verso alcuni enti del settorepubblico potranno altresì essere equiparati aquelli verso i soggetti sovrani nelle cuigiurisdizioni gli ESP hanno sede. Ove questafacoltà venga esercitata, altre autoritànazionali di vigilanza potranno consentirealle banche rientranti nella propriacompetenza di ponderare nello stesso modo leattività verso tali ESP.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 2).

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

Il testo della Direttiva stabilisce che non deve sussistere una differenza nellarischiosità delle esposizioni verso i governi centrali ovvero verso quelli regionalie locali. A questo fine, si richiamano due condizioni: 1) la potestà fiscalericonosciuta dall’ordinamento nazionale alle autorità locali; 2) l’esistenza dimeccanismi istituzionali finalizzati a ridurre il rischio di fallimento delle autoritàlocali.

La norma di “Basilea2” implica l’esercizio della discrezionalità al fine di evitare ilriconoscimento automatico di ponderazioni preferenziali di governi locali che nonrispondono ai suddetti criteri.

La norma proposta in sede UE consente di escludere la discrezionalità perchéstabilisce criteri oggettivi per il riconoscimento. Qualora tali requisiti nonvenissero rispettati si applicherà la ponderazione prevista per le banche (cfr.scheda su Par. 57 dell’Accordo).

Per quanto riguarda il mutuo riconoscimento automatico, proposto dal Consigliodell’UE, si esprimono perplessità, in quanto le modalità di esercizio, pur a paritàdi criteri, potrebbero differire tra i diversi paesi UE.

Si continuerebbe a esercitare la discrezionalità nel caso di equiparazione delleESP al Governo centrale effettuato da paesi non UE

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CRD, Articolo80(3) e AllegatoVI, Parte 1, §§ 24-25.

60 CREDITI VERSO BANCHE

Esistono due opzioni per i crediti versobanche. Le autorità nazionali di vigilanzaapplicheranno una delle due opzioni a tuttele banche rientranti nella loro giurisdizione. Icrediti verso banche prive di rating nonpotranno in nessun caso ricevere unaponderazione di rischio inferiore a quellaapplicata ai crediti verso soggetti sovrani delpaese di rispettiva appartenenza.

L’opzione 1 prevede che a tutte le banche consede in un dato paese sia attribuita laponderazione di cui alla categoriaimmediatamente meno favorevole rispetto aquella assegnata ai crediti verso il governo delpaese in questione. Tuttavia, i crediti verso lebanche appartenenti a paesi con rating daBB+ a B- e a paesi privi di rating sarannosoggetti a un coefficiente massimo del 100%.L’opzione 2 basa la ponderazione del rischiosui rating assegnati alle singole banche daistituti esterni di valutazione del meritocreditizio, applicando una ponderazione del50% a quelle prive di rating

Si intende esercitare la discrezionalità

Si opterebbe per l’opzione 1 (cfr. Allegato VI, Parte 1, §§ 26-27)

Motivazioni

Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2,sez. II, par. 2) sono già previste disposizioni analoghe.

Motivazioni connesse con il limitato numero delle banche italiane con ratingproprio.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 36.

64 Se l’autorità nazionale di vigilanza ha deciso diapplicare il trattamento preferenziale ai creditiverso soggetti sovrani di cui al paragrafo 54,essa potrà altresì assegnare – nel quadro dientrambe le opzioni 1 e 2 – la ponderazionedella categoria immediatamente menofavorevole rispetto a quella applicata ai creditiverso soggetti sovrani, con un valore minimodel 20%, ai crediti verso banche di scadenzaoriginaria pari o inferiore a tre mesi,denominati e rifinanziati in moneta locale.

Si intende esercitare la discrezionalità, ferma restando la preferenza perl’opzione 1 (vedi scheda su Par. 60 dell’Accordo).

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 2).

Motivazioni basate sulla sostanziale solidità dei sistemi finanziari nei confrontidei quali è stata già effettuata la scelta di prevedere una ponderazionepreferenziale (vedi scheda su Par. 54 dell’Accordo).

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La proposta didirettiva noncontempla questaopzione, in quantonon si tratta di unadiscrezionalità insenso tecnico.

67 CREDITI VERSO IMPRESE

Le autorità di vigilanza dovrebberomaggiorare la ponderazione standard per icrediti verso imprese prive di rating qualoraritengano che un valore più alto sia giustificatodai precedenti episodi di inadempienzariscontrati nella propria giurisdizione. Nelquadro del processo di controllo prudenziale,le autorità di vigilanza potranno ancheconsiderare se la qualità dei crediti versoimprese detenuti da singole banche non siatale da legittimare una ponderazione standarddel rischio superiore al 100%.

Si intende mantenere la discrezionalità. L’effettivo esercizio delladiscrezionalità dipenderà dalle specifiche condizioni di mercato.

Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto vienesemplicemente prevista la possibilità di inasprire i requisiti.

Punti di attenzione

Resta sempre valido il principio generale secondo cui è possibile prevedererequisiti più stringenti rispetto a quelli minimi stabiliti dalla regolamentazione.

La proposta didirettiva noncontempla questaopzione

68 METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO

A discrezione delle autorità nazionali, allebanche potrà essere consentito di applicareuna ponderazione del 100% a tutti i creditiverso imprese, indipendentemente dai ratingesterni. Qualora tale facoltà venga esercitata,l’autorità di vigilanza dovrà assicurarsi che lebanche applichino con coerenza un unicometodo, ossia che utilizzino i rating esterni intutti i casi in cui questi sono disponibili ovveronon li utilizzino affatto. Per evitare che lascelta dei rating esterni venga fatta per unamera riduzione del capitale regolamentare, lebanche dovrebbero essere autorizzatedall’autorità di vigilanza ad adottare l’opzioneche prevede la ponderazione del 100% pertutti i crediti verso imprese.

Non è possibile esercitare la discrezionalità in quanto la proposta didirettiva non contempla questa opzione

Motivazioni

Il metodo standardizzato semplificato è stato ipotizzato per i Paesi non G-10.

Punti di attenzione

L’esercizio di tale opzione implica l’applicazione del metodo standardsemplificato di cui all’allegato 9 dell’Accordo, che non è previsto dalla proposta diDirettiva.

CRD, Allegato VI,parte 1, § 41

69 ATTIVITÀ RICOMPRESE NEI PORTAFOGLIREGOLAMENTARI AL DETTAGLIO

Le attività che soddisfano i criteri elencati alparagrafo 70 potranno essere considerate afini di computo del patrimonio di vigilanzacome attività al dettaglio e, in quanto tali,

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione.

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esigenza di garantire il mantenimento di idonei flussidi credito nei confronti del mondo delle piccole e medie imprese.

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ricomprese in un apposito portafoglioregolamentare al dettaglio (“retail”). Leesposizioni incluse in tale portafoglio potrannoavere una ponderazione del 75%, fatto salvoquanto disposto al paragrafo 75 per i prestitiscaduti.

Punti di attenzione

Non è una discrezionalità dell’Autorità di vigilanza in senso tecnico, in quanto leesposizioni che rispettano i requisiti di cui al par. 70 dell’Accordo possonoessere ricomprese nel portafoglio retail a discrezione della banca.

CRD, Articolo79(2)

70 Ai fini dell’inclusione nel portafoglioregolamentare al dettaglio (che beneficia diuna ponderazione del 75%), le esposizionidevono rispettare quattro condizioni, tra lequali quella del frazionamento: l’autorità divigilanza deve assicurarsi che il portafoglio“retail” sia diversificato in misurasufficiente a ridurne i rischi. A titolo disuggerimento, l’Accordo ipotizza una soglialimite dello 0,2% del portafoglio “retail”complessivo entro la quale deve esserecontenuta l’esposizione aggregata (al lordo dieventuali riduzioni connesse con l’utilizzo ditecniche di mitigazione del rischio) verso ununico cliente (o gruppo di clienti connessi).

Si intende esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esigenza di garantire il mantenimento di idonei flussidi credito nei confronti del mondo delle piccole e medie imprese.

Motivazioni connesse con l’assenza di oggettivi criteri discriminanti e diconnesse evidenze empiriche.

Alla luce delle prime evidenze empiriche, non si intenderebbe applicare ilsuggerimento di “Basilea2” (0,2%).

La soglia di concentrazione dovrà essere definita sulla base di ulterioriapprofondimenti empirici al fine di evitare la fissazione di limiti eccessivamentepenalizzanti per le banche di piccole dimensioni (ad es. bcc).

Punti di attenzione

In generale si osserva che l’Accordo e la Direttiva stabiliscono una sogliamassima di ���mln. per ciascuna esposizione ai fini dell’inclusione della stessanel portafoglio “retail” (peraltro, come precisato dalla Commissione, tale importopuò essere discrezionalmente ridotto, in base alle dimensione del mercatolocale, in sede di recepimento).

La proposta didirettiva noncontempla questaopzione in quantonon si tratta di unadiscrezionalità insenso tecnico

71 Le autorità nazionali di vigilanza dovrebberovalutare se le ponderazioni di rischio di cui alparagrafo 69 siano da considerarsi troppobasse sulla base dei passati episodi diinadempienza per questo tipo di esposizioninelle rispettive giurisdizioni. Esse potrannopertanto richiedere alle banche di innalzaretali coefficienti, ove opportuno.

Si intende esercitare la discrezionalità.

Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto vienesemplicemente prevista la possibilità di inasprire i requisiti.

Punti di attenzione

Resta sempre valido il principio generale secondo cui è possibile prevedererequisiti più stringenti rispetto a quelli minimi stabiliti dalla regolamentazione.

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CRD, Allegato VI,Parte 1, §§ 43 e45.

72 CREDITI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILIRESIDENZIALI

I crediti totalmente garantiti da ipoteca suimmobili di tipo residenziale abitati, destinatiad essere abitati o dati in locazione avrannoun coefficiente di ponderazione del 35%.Nell’applicare questo coefficiente, le autoritàdi vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenutoconto della regolamentazione nazionale per laconcessione di finanziamenti all’ediliziaabitativa – che questa ponderazione difavore venga applicata in modo restrittivoai soli immobili residenziali e in osservanzadi rigorosi criteri cautelativi, comel’esistenza di un consistente margine digaranzia addizionale sull’ammontare delprestito basato su stringenti regole divalutazione. Le autorità di vigilanzadovrebbero maggiorare la ponderazionestandard in caso di inosservanza di tali criteri.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionisostanzialmente coerenti con quelle previste dall’Accordo (Istruzioni di Vigilanzaper le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).

Punti di attenzione

Il margine di garanzia è già previsto dal loan-to-value previsto dall’attualenormativa (pari al’80%).

Occorre valutare se confermare o meno la possibilità di ridurre il margine digaranzia (come avviene adesso dal 20% a 0) in presenza di garanzie aggiuntive.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 46

AMMISSIBILITA’ DELLE GARANZIE IPOTECARIE SUIMMOBILI ANCHE NEL CASO IN CUI IL RIMBORSODEL DEBITO DIPENDA IN MISURA RILEVANTE DALLAPERFORMANCE DELL’IMMOBILE IPOTECATO

Le autorità competenti possono rinunciaread esigere l’osservanza della condizioneper cui la capacità di restituzione del debitonon deve dipendere dai risultatidell’immobile, nel caso di esposizionipienamente e totalmente garantite da ipotechesu immobili residenziali situati sul loroterritorio, se si accerta che sul loro territorioesiste un mercato di immobili residenziali bensviluppato e consolidato con tassi di perditasufficientemente bassi da giustificare taletrattamento.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10

Punti di attenzione

Per il concreto esercizio di tale discrezionalità occorrerà condurre specificiapprofondimenti in collaborazione con l’industria bancaria relativamente aglieffettivi tassi di perdita del mercato degli immobili residenziali

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CRD, Allegato VI,Parte 1, § 47

Quando le autorità competenti di uno Statomembro esercitano la discrezionalità di cui al §46, le autorità competenti di altri Statimembri possono consentire ai loro enticreditizi di applicare un fattore diponderazione del rischio del 35% a taliesposizioni pienamente e totalmente garantiteda ipoteche su immobili residenziali.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10

Punti di attenzione

L’applicazione della migliore ponderazione alle esposizioni della specie riferitead altri Paesi dell’UE andrà valutata caso per caso.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 55

Le autorità competenti possono rinunciarealla condizione per cui il rimborso delleesposizioni pienamente e totalmente garantiteda ipoteche su immobili non residenzialisituati sul loro territorio non dipenda dallaperformance dell’immobile se si accerta chesul loro territorio esiste un mercato di immobilinon residenziali ben sviluppato e consolidatocon tassi di perdita che non superino i limitiseguenti: a) fino al 50% del valore di mercato(o laddove applicabile e se inferiore il 60% delvalore del credito ipotecario non devesuperare lo 0,3% dei prestiti in essere in unqualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestitisu immobili non residenziali non devonosuperare lo 0,5% dei prestiti in essere in unqualsiasi anno.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Punti di attenzione

Occorre ottenere dal sistema bancario informazione sulla situazione del mercatoimmobiliare italiano al fine di valutare le concrete possibilità di esercitare talediscrezionalità

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 57

Quando le autorità competenti di uno Statomembro esercitano la discrezionalità di cuisopra, le autorità competenti di altri Statimembri possono consentire ai loro enticreditizi di applicare un fattore diponderazione del rischio del 50% a taliesposizioni pienamente e totalmentegarantite da ipoteche su immobili nonresidenziali.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Punti di attenzione

Occorre valutare caso per caso le modalità attraverso le quali è stata fattal’analisi da parte dell’Autorità estera

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Metodo standardizzato

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La proposta didirettiva noncontempla questaopzione in quantonon si tratta di unadiscrezionalità insenso tecnico

72 & 73 Le Autorità nazionali possono aumentare ifattori di ponderazione associati alleesposizioni garantite da ipoteca su immobiliresidenziali qualora dispongano di dati einformazioni sui tassi di perdita registrati inpassato nei rispettivi mercati di riferimento.

Si intende mantenere la discrezionalità. L’effettivo esercizio delladiscrezionalità dipenderà dalle specifiche condizioni di mercato.

Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto vienesemplicemente prevista la possibilità di inasprire i requisiti.

Punti di attenzione

Resta sempre valido il principio generale secondo cui è possibile prevedererequisiti più stringenti rispetto a quelli minimi stabiliti dalla regolamentazione.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 48 eAllegato VIII, Parte1, § 17

74 (nota 25) CREDITI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI NONRESIDENZIALI

In casi eccezionali e nei paesi in cui esiste damolti anni un mercato immobiliare moltosviluppato, le Autorità nazionali possonoapplicare un fattore di ponderazione del50% (invece che del 100%) ai mutui garantitida ipoteca su immobili commerciali.Peraltro, il minore assorbimento patrimonialepotrebbe riferirsi unicamente alla quota delcredito che risulti inferiore al minore tra (a) il50% del valore di mercato e (b) il 60%dell’importo dell’ipoteca iscritta sull’immobiledato in garanzia.Inoltre, il trattamento in questione può essereapplicato unicamente nei casi in cui siverifichino congiuntamente le seguenticondizioni:(i) le perdite derivanti da prestiti erogati

fino al minor importo tra (a) il 50% delvalore di mercato dell’immobilecommerciale dato in garanzia e (b) il60% del valore delle ipoteche nonsuperi lo 0,3% dell’ammontare deiprestiti in essere in ogni anno;

(ii) le perdite complessive derivanti daifinanziamenti immobiliari non siano diimporto superiore allo 0,5% dellaconsistenza dei prestiti in essere in

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionisostanzialmente coerenti con quelle previste dall’Accordo (Istruzioni di Vigilanzaper le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari onerieccessivi.

Punti di attenzione

Ai fini del concreto esercizio dell’opzione in esame occorre che le bancheforniscano evidenze del rispetto delle condizioni quantitative previste dallanormativa internazionale (Cfr. anche scheda su Par. 508, nota 86, dell’Accordo).

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Metodo standardizzato

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ogni anno.

CRD, Allegato VIII,Parte 1, § 19

Le autorità competenti di uno Stato membroche non si avvalgono della deroga di cui al §17 possono riconoscere come immobili nonresidenziali ammissibili quelli riconosciuti tali invirtù di tale deroga in un altro Stato membro.

Non si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, nel caso in cui ilmercato italiano non consentisse il concreto esercizio della discrezionalitàprecedente, si potrebbe esercitare

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Punti di attenzione

Questa discrezionalità potrebbe essere utilizzata nel caso in cui i dati sulmercato immobiliare non residenziale non consentano all’Autorità di vigilanza diapplicare la ponderazione ridotta ai crediti garantiti da ipoteca su tali immobili.

CRD, Articolo153(1) e AllegatoVI, Parte 1, § 50

ESPOSIZIONI RELATIVE A OPERAZIONI DI LEASINGSU IMMOBILI NON RESIDENZIALI

A discrezione delle autorità competenti, leesposizioni relative ad operazioni di leasing suuffici o locali per il commercio situati sul loroterritorio e soggetti a disposizioni di legge chegarantiscono al locatore il mantenimento dellapiena proprietà del bene affittato fino almomento dell'opzione di acquisto da parte dellocatario possono ricevere un fattore diponderazione del rischio del 50%.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionisostanzialmente coerenti con quelle previste dall’Accordo (Istruzioni di Vigilanzaper le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari onerieccessivi.

Punti di attenzione

Occorre riflettere sulla definizione di immobile “commerciale”. La vigentenormativa italiana esclude dal trattamento prudenziale in questione le operazionidi leasing su immobili di tipo industriale (ad es. i capannoni). Andrà valutato semantenere l’attuale interpretazione o modificarla estendendola anche alleoperazioni di leasing.

CRD, Articolo153(1) e AllegatoVI, Parte 1, § 54

MUTUO RICONOSCIMENTO DELLA MIGLIOREPONDERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING OGARANTITE DA IPOTECA SU IMMOBILI NONRESIDENZIALI

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-

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Metodo standardizzato

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Quando le autorità competenti di uno Statomembro esercitano le discrezionalità relativeal trattamento prudenziale delle operazioni dileasing o garantite da ipoteca su immobili nonresidenziali, le autorità competenti di altriStati membri possono consentire ai loro enticreditizi di applicare un fattore di ponderazionedel rischio del 50% a tali esposizionipienamente e totalmente garantite da ipotechesu immobili non residenziali.

10.

Punti di attenzione

La valutazione della congruità della copertura andrà valutata caso per caso sullabase delle scelte che verranno effettuato per il riconoscimento della miglioreponderazione sul mercato nazionale

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 58

75 PRESTITI SCADUTI

Viene previsto nel metodo standardl’applicazione alle esposizioni past due difattori di ponderazione distinti sulla basedell’incidenza delle corrispondenti rettificheanalitiche.In particolare, si utilizza un fattore pari al:(i) 150% se le rettifiche sono inferiori al

20% dell’importo dell’esposizione;(ii) 100% se le rettifiche sono superiori al

20%.Nel secondo caso, è inoltre prevista l’opzionein questione che consente alle Autoritànazionali di ridurre ulteriormente il fattoredi ponderazione (al 50%) nei casi in cui lacorrispondente incidenza delle rettificheanalitiche risulti maggiore del 50%.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione.

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’opportunità di incentivare le politiche diaccantonamento delle banche.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari onerieccessivi.

Punti di attenzione

Incoerenza con quanto disposto per i crediti non scaduti (vedi scheda su Par. 75,nota 26, dell’Accordo) e per i crediti garantiti da ipoteca (vedi scheda su Par. 78dell’Accordo).

L’eliminazione della discrezionalità non risulta coerente con la propostaformulata con riferimento ai mutui ipotecari past due, laddove, per tutti i paesimembri, è previsto un fattore di ponderazione più basso qualora il grado dicopertura delle rettifiche analitiche superi la soglia prevista (pari al 20%) (cfr.scheda su Par. 78 dell’Accordo).

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 64

75 (nota 26) Le autorità nazionali di vigilanza avranno lafacoltà di consentire alle banche di equipararei crediti non scaduti concessi a contropartiassoggettate alla ponderazione di rischio del150% alla stessa stregua di quelli scaduti di

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’opportunità di incentivare le politiche di

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Metodo standardizzato

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cui ai paragrafi 75–77. accantonamento delle banche.

Motivazioni da ricollegare all’esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggioregolamentare.

Punti di attenzione

Questa discrezionalità consente alle Autorità di vigilanza di applicare, nel caso dicontroparti a elevata ponderazione (150%), le medesime regole valide per icrediti scaduti anche ai crediti non scaduti. Ciò implica anche la possibilità diapplicare le migliori ponderazioni del 100% e del 50% in presenza di idoneiaccantonamenti (cfr. scheda su Par. 75 dell’Accordo).

CRD, Articolo153(2)

76 e nota27

76. Per definire la parte garantita di un prestitoscaduto valgono le stesse garanzie reali epersonali ammesse ai fini dell’attenuazione delrischio di credito (27)

(27) Sarà stabilito un periodo transitorio di treanni durante il quale, a discrezione delleautorità nazionali, potrà essere ammessauna più ampia gamma di garanzie reali.

Si intende non esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’opportunità di evitare situazioni di incertezza e diindeterminatezza rispetto alle norme.

Motivazioni da ricollegare all’esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggioregolamentare.

Opportunità di evitare un favor nei confronti dei crediti di peggiore qualità

Punti di attenzione

La proposta di direttiva consente tale facoltà fino alla fine del 2010

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 60

77 In aggiunta alle fattispecie descritte nelparagrafo 75, a un prestito scaduto totalmentecoperto da garanzie reali non rientranti nelletipologie di cui ai paragrafi 145–146 potràessere attribuito un coefficiente diponderazione del 100% qualora i relativiaccantonamenti siano pari ad almeno il 15%dell’ammontare in essere del prestito. Questetipologie di garanzia reale non trovanoriscontro in altre prescrizioni del metodostandardizzato. Le autorità di vigilanzadovrebbero fissare rigorosi criteri operativiper assicurare la qualità della garanzia

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’opportunità di incentivare le politiche diaccantonamento delle banche.

Motivazioni collegate con la previsione di rigorosi criteri operativi sulla qualitàdella garanzie reale ammesse solo a questi fini.

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Metodo standardizzato

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reale.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 61

78 Il Nuovo Accordo di Basilea prevede nelmetodo standard l’applicazione di fattori diponderazione ai mutui ipotecari past duedistinti sulla base del grado di copertura dellecorrispondenti rettifiche analitiche.In particolare, si applica un fattore pari al100% se le rettifiche sono inferiori al 20%dell’importo dell’esposizione.Viceversa, se le rettifiche sono superiori al20%, le Autorità nazionali possonodecidere di ridurre il fattore diponderazione al 50%.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’opportunità di incentivare le politiche diaccantonamento delle banche.

Motivazioni da ricollegare all’esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggioregolamentare.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 63

80 CATEGORIE A PIU’ ALTO RISCHIO

Le autorità nazionali di vigilanza potrannodecidere di applicare una ponderazionepari o superiore al 150% che rifletta imaggiori rischi associati ad altre attività, qualigli investimenti in “venture capital” e quelli in“private equity”.

Si intende mantenere la discrezionalità anche se non si intende esercitarla nelbreve periodo

Motivazioni

Il mantenimento della possibilità di applicare coefficienti di ponderazione piùelevati nel caso di investimenti caratterizzati da un elevato profilo di rischiopotrebbe risultare utile nel caso di condizioni di mercato non favorevoli al fine didisincentivare l’assunzione di rischi eccessivi da parte delle banche cheadottano il metodo standardizzato.

Nel breve periodo l’adozione di ponderazioni più elevate potrebbe rappresentareun freno per lo sviluppo del mercato del venture capital e del private equity inItalia.

Punti di attenzione

Potrebbe essere utile condurre specifici approfondimenti quantitativi per definireil livello appropriato di ponderazione.

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 84

81 (nota 28) ALTRE ATTIVITA’: PONDERAZIONE DELL’ORO

La ponderazione standard per tutte le altreattività sarà del 100%

(nota 28) Tuttavia, a discrezione delleautorità nazionali, l’oro in lingotti detenuto inproprio o depositato in custodia nominativa,

Si intende esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri

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Metodo standardizzato

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nella misura bilanciata da passività dellastessa natura, può essere trattato alla streguadel contante e ponderato allo 0%. Inoltre, lepartite liquide in attesa di riscossione possonoessere ponderate al 20%.

eccessivi.

La Direttiva stabilisce in ogni caso la ponderazione zero.

La proposta didirettiva noncontempla questaopzione in quantonon si tratta di unadiscrezionalità insenso tecnico

92 VALUTAZIONI ESTERNE DEL MERITO DI CREDITO:COLLEGAMENTO VALUTAZIONI/PONDERAZIONI DIRISCHIO (“MAPPING”)Spetta alle autorità di vigilanza il compitodi associare le valutazioni condotte daECAI riconosciute alle varie classi diponderazione del rischio nell’ambito delmetodo standardizzato, ossia la decisione sucome collegare le categorie di valutazioni alleponderazioni di rischio. Questa attività dimappatura (“mapping”) dovrebbe essereobiettiva e tradursi nell’assegnazione di unaponderazione coerente con quella abbinata algrado di rischio di cui alle tabelle precedenti.La mappatura dovrebbe coprire l’interoventaglio di ponderazioni.

Si intende esercitare la discrezionalità.

Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto vieneprevisto un obbligo per le Autorità di vigilanza di associare le valutazioni delleECAI alle classi di ponderazione.

CRD, Allegato VI,Parte 3, § 18.

102 (nota31)

VALUTAZIONI IN MONETA NAZIONALE/VALUTAESTERA

Se un’esposizione è originata dallapartecipazione di una banca a un prestitoerogato da una banca multilaterale di sviluppo(BMS), o da questa garantito contro i rischi diconvertibilità e di trasferimento valutario, talirischi possono essere considerati dalleautorità nazionali di vigilanza comeattenuati de facto. Per poter beneficiare diquesto trattamento, le BMS devono godere diuno status di creditore preferenzialericonosciuto dal mercato ed essere elencatealla nota 20. In tali casi, ai fini dellaponderazione del rischio, per la porzione delprestito garantita potrà essere utilizzato il

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 1, All. A).

Motivazioni connesse con la riduzione del rischio delle operazioni nelle qualipartecipano banche multilaterali di sviluppo

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari onerieccessivi.

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Metodo standardizzato

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rating riferito alla moneta nazionale delmutuatario, in luogo del suo rating in valutaestera. La parte restante del prestito saràponderata in base al rating in valuta estera.

CRD, Articolo83(2) e AllegatoVI, Parte 3, § 8

108 VALUTAZIONI NON RICHIESTE

In linea generale, le banche dovrebberoutilizzare i rating formalmente richiesti a ECAIriconosciute. Nondimeno, le autoritànazionali di vigilanza potranno consentirealle banche di utilizzare alla stessa streguaanche rating non richiesti (“unsolicited”).Non è tuttavia escluso che alcune ECAI siservano di questi ultimi per esercitarepressioni volte a ottenere dalle imprese unaformale richiesta di valutazione. Un talecomportamento, allorché accertato, dovrebbeindurre le autorità di vigilanza a riconsiderarel’idoneità a fini di vigilanza delle ECAI inquestione.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare un utilizzo indiscriminato deirating non richiesti da parte delle agenzie di rating per acquisire clientela.

Motivazioni collegate con l’esigenza di pervenire a una regolamentazioneinternazionale dell’attività delle agenzie di rating.

Punti di attenzione

Va segnalato che la scelta di non consentire l’utilizzo dei rating non richiestipotrebbe avere l’effetto non desiderato di ridurre l’ambito di applicazione dellavalutazioni cui fare riferimento nell’approccio standardizzato.

CRD, Articolo81(3) e Articolo97(3)

RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ DI UNA ECAIRICONOSCIUTA IN UN ALTRO STATO

Se una ECAI è stata riconosciuta idonea dalleautorità competenti di uno Stato membro, leautorità competenti di altri Stati membripossono riconoscere l'idoneità della ECAIsenza procedere a una propria valutazione.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni connesse con l’esigenza di procedere a un’autonoma valutazionedelle ECAI riconosciute in altri Stati dell’U.E.

Punti di attenzione

La materia è attualmente oggetto di approfondimento d parte del CEBS, al finedi pervenire a una soluzione comune.

CRD, Articolo82(2)

RICONOSCIMENTO DEL MAPPING EFFETTUATO INUN ALTRO STATO

Se le autorità competenti di uno Stato membrohanno adottato una decisione in merito almapping, ossia alla riconduzione dellevalutazioni rese da una ECAI alle classi dirischio previste dalla direttiva, le autoritàcompetenti di altri Stati membri possono

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni connesse con l’esigenza di procedere a un’autonoma valutazionedelle procedure di mapping da parte d tutte le ECAI le cui valutazioni sonoutilizzate da banche italiane.

Punti di attenzione

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Metodo standardizzato

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riconoscere tale decisione senza procederead una propria valutazione.

La materia è attualmente oggetto di approfondimento d parte del CEBS, al finedi pervenire a una soluzione comune.

CRD, Allegato VIII,Parte 3, § 90

201 GARANZIE E CONTRO-GARANZIE DI SOGGETTISOVRANI

Come specificato nel paragrafo 54, adiscrezione delle autorità nazionali divigilanza potrà essere applicata unaponderazione più bassa alle esposizionibancarie verso il soggetto sovrano (o labanca centrale) del paese in cui ha sede labanca, se l’esposizione è denominata efinanziata in moneta locale. Le autoritànazionali potranno estendere tale trattamentoalle quote di attività garantite dal soggettosovrano (o dalla banca centrale) nel caso incui la garanzia stessa sia denominata in valutalocale e l’esposizione sia finanziata nellamedesima valuta.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, All. A).

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 82

81 (nota 28) COVERED BONDS: PONDERAZIONEPREFERENZIALE

Gli Stati membri possono consentire unfattore di ponderazione del 10% per leesposizioni verso enti specializzati nei mercatiinterbancari e del debito pubblico nel proprioStato membro di origine, sottoposti a strettavigilanza dalle autorità competenti, qualora lesuddette voci dell'attivo siano pienamente etotalmente garantite, secondo modalitàritenute soddisfacenti dalle autorità competentidello Stato membro di origine, da vocidell'attivo ponderate allo 0% o al 20% eRiconosciute da dette autorità quali garanzieadeguate.

Si intende esercitare le discrezionalità.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Punti di attenzione

In attesa dell’introduzione per legge della possibilità per le banche italiane diemettere covered bonds si ritiene utile mantenere questa discrezionalità checonsente di ponderare al 10% le attività pienamente garantite da specifiche vocidell’attivo del soggetto emittente.

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Metodo standardizzato

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CRD, Allegato VI,Parte 1, § 65(e)

ATTIVITA’ AMMISSIMIBILI A FRONTE DI COVEREDBONDS

Tra le attività a fronte delle quali possonoessere emessi covered bonds, le autorità divigilanza possono riconoscere comeammissibili i prestiti garantiti da immobili nonresidenziali, qualora l’indice di copertura delfinanziamento del 60% è superato fino ad unlivello massimo del 70%, se il valore delleattività totali costituite a garanzia reale delleobbligazioni coperte supera il valore nominaledi tali obbligazioni di almeno il 10% e il dirittodei possessori delle obbligazioni soddisfa irequisiti di certezza giuridica di cui all'allegatoIX. Il diritto dei possessori dei bonds deveessere prioritario rispetto a tutti gli altri dirittisui beni costituiti in garanzia.

Si intende esercitare le discrezionalità.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Punti di attenzione

In attesa dell’introduzione per legge della possibilità per le banche italiane diemettere covered bonds si ritiene utile mantenere questa discrezionalità checonsente di ammettere anche prestiti garantiti da immobili non residenziali nelcaso in cui vi sia una un loan-to-value più elevato di quello ammesso in viagenerale dalla regolamentazione.

CRD, Allegato III,§ 1

TRATTAMENTO DI CONTRATTI NEGOZIATI FUORIBORSA (OTC) REGOLATI DA UNA STANZA DICOMPENSAZIONE

Le autorità competenti possono attribuirevalore zero all’esposizione in caso di contrattinegoziati fuori borsa (OTC) regolati da unastanza di compensazione per i qualiquest'ultima agisca come controparte legale etutti i partecipanti garantiscano integralmentesu base giornaliera – con garanzia reale –l'esposizione che presentano verso la stanzadi compensazione, fornendo una coperturadell'esposizione corrente e di quella potenzialefutura.

Si intende esercitare le discrezionalità.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Si tratterebbe di un’estensione di quanto è già possibile per i contratti negoziatisui mercati ufficiali.

Punti di attenzione

Laddove c’è una controparte centrale non c’è rischio di credito. Sembra possibileinterpretare che la stanza di compensazione che agisce come controparte legaleequivale alla controparte centrale e che l’integrale esposizione corrisponde alrischio assunto dalla controparte centrale cioè al costo di sostituzione. In questocaso sarebbe possibile estendere quanto previsto per i mercati ufficiali.

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Metodo standardizzato

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CAD, Articolo19(1)

711 REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI PER I TITOLIGOVERNATIVI

Quando i titoli governativi sono denominati invaluta nazionale e finanziati dalla banca nellastessa moneta, a discrezione dell’autorità divigilanza nazionale può essere applicato unrequisito più basso

Si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe per quanto riguarda l’esclusione di tali esposizioni dalla normativa sulrischio paese (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 1, All. A).

CRD, Allegato VI,Parte 1, § 75

MUTUO RICONOSCIMENTO DEGLI O.I.C.R. DIPAESI TERZI – BANKING BOOK

Un’autorità competente riconosce unorganismo d’investimento collettivo di unpaese terzo ai fini del calcolo dellaponderazione secondo i criteri indicati neisuccessivi §§ 76-78, un’autorità competentedi un altro Stato membro può far proprio talericonoscimento senza procedere essa stessaad una valutazione

Non si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

Esigenza di mantenere la possibilità di una valutazione caso per caso.

CAD, Articolo19(3) e Allegato I,§ 52

MUTUO RICONOSCIMENTO DEGLI O.I.C.R. DIPAESI TERZI – TRADING BOOK

Un’autorità competente riconosce comeammissibile un organismo d’investimentocollettivo di un paese terzo ai fini del calcolodel trattamento prudenziale indicato neisuccessivi §§ 53-56, un’autorità competentedi un altro Stato membro può far proprio talericonoscimento senza procedere essa stessaad una valutazione

Non si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

Esigenza di mantenere la possibilità di una valutazione caso per caso.

CAD, Allegato I, §15(d)

IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI SOGGETTI AIREQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE QUALIEMITTENTI DI “VOCI QUALIFICATE”

Possono essere ricomprese tra le “vociqualificate le posizioni lunghe e corte in attività

Si intenderebbe esercitare le discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione

Motivazioni

La sottoposizione a requisiti patrimoniali è condizione sufficiente per

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Metodo standardizzato

pag. 19 di 19

emesse da enti che, secondo quantostabilito discrezionalmente dalle autoritàcompetenti, sono soggetti ai requisiti diadeguatezza patrimoniale stabiliti nelladirettiva CRD

ricomprendere le attività emesse da tali soggetti come “voci qualificate”.

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Approccio basato sui rating interni

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Articoli propostadi Direttiva

ParagrafoAccordo

“Basilea2”

Argomento Proposta

Descrizione della discrezionalità Indicazione sull’intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizionesintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla sceltaproposta

CRD, Articolo 63,comma 3

43 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL PA-TRIMONIO DI VIGILANZA

Le banche che utilizzano il metodo IRB devo-no mettere a confronto (i) l’ammontare degliaccantonamenti totali ammessi con (ii) il totaledelle perdite attese calcolate con il metodoIRB; qualora le seconde siano maggiori deiprimi, la differenza dovrà essere dedotta per il50% dal patrimonio di base e per il 50% dalpatrimonio supplementare. Nel caso opposto,le banche potranno riconoscere la differenzaall’interno del patrimonio supplementare perun importo massimo pari allo 0,6% delle atti-vità ponderate per il rischio di credito. Le au-torità nazionali di vigilanza hanno la facoltàdi applicare un limite più basso.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Non si ravvisa l’opportunità di penalizzare il sistema bancario nazionale riducendola soglia di computabilità degli accantonamenti in eccesso rispetto alle perdite atte-se, anche al fine di preservare adeguate condizioni di parità concorrenziale trapaesi membri dell’UE e del G10

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

49 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL PA-TRIMONIO DI VIGILANZA

Il nuovo Schema prevede che le banche cheadottano il metodo IRB per il rischio di creditoe/o i metodi avanzati di misurazione (AMA) peril rischio operativo siano soggette a soglie mi-nime di capitale, definite lungo tutta la duratadel periodo transitorio (sino alla fine del 2008).Il Comitato ritiene, tuttavia, opportuno che leautorità di vigilanza provvedano a elabora-re, per le banche che dovessero ottenere laconvalida del metodo IRB dopo il periodotransitorio, soglie adeguate a livello di sin-gola istituzione, rendendone pubblica la na-tura.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno richiedere alle banche l’applicazione di soglie minime in terminidi requisiti patrimoniali per i rischi di credito e operativi.

Punti di attenzione

L’ipotesi di definire soglie più opportune “a livello di singola istituzione” andrà valu-tata nel quadro delle scelte operate a livello internazionale dalle altre Autorità di vi-gilanza, onde evitare distorsioni alla parità concorrenziale. Potrà, inoltre, esserepresa in considerazione l’ipotesi di prorogare i floor previsti nell’Accordo, anche do-po la conclusione del periodo del regime transitorio.

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Approccio basato sui rating interni

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La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

227e 228 FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI ADALTA VOLATILITÀ

Le autorità nazionali di vigilanza possonoclassificare quali “finanziamenti di immo-bili commerciali ad alta volatilità” le espo-sizioni garantite da immobili commercialiche presentano, tra l’altro, una più alta vo-latilità dei tassi di inadempienza.Le autorità di vigilanza che classificano alcunitipi di esposizioni garantite da ipoteche com-merciali come HVCRE nelle rispettive giurisdi-zioni devono rendere nota questa classifica-zione.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

231 CRITERI PER LA SEPARAZIONE TRA IL PORTAFOGLIIMPRESE E “AL DETTAGLIO”

L’Accordo stabilisce che i prestiti a piccoleaziende gestiti come crediti al dettaglio posso-no rientrare tra le esposizioni al dettaglio acondizione che gli impieghi totali del gruppobancario nei confronti della piccola impresa(su base consolidata, ove applicabile) sianoinferiori a � �� �������� �� ������ ����� �����persone fisiche sono invece comprese nelportafoglio al dettaglio a prescindere dal loroimporto, sebbene le autorità di vigilanza na-zionali abbiano la facoltà di fissare sogliequantitative per distinguerle da quelle ver-so le imprese.

Non si è, al momento, in condizione di effettuare una valutazione in merito aicriteri più efficaci per separare le esposizioni di elevato ammontare a privati (chedovrebbero effettivamente rientrare nel portafoglio al dettaglio) da quelle concessea piccole imprese individuali ovvero a professionisti (che dovrebbero rientrare nelportafoglio imprese).

L’applicazione di una soglia quantitativa alle esposizioni ai privati, in analogia conquanto previsto per le piccole e medie imprese, consentirebbe una separazionenetta e di facile applicazione tra il portafoglio “imprese” e “al dettaglio”, rendendofacilmente individuabile il perimetro dei suddetti portafogli.

Per altro verso, l’efficacia di tale soluzione a discriminare le esposizioni aventi natu-ra “privata” da quelle di tipo “commerciale” suscita talune perplessità, anche in ba-se alle prime indicazioni raccolte dagli intermediari; essa potrebbe, inoltre, dareluogo a un aggravio dei requisiti prudenziali (alcune esposizioni tipicamente “aldettaglio”, quali quelle connesse con il private banking, verrebbero, di fatto, equipa-rate ai prestiti alle imprese).

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

231 CRITERI PER LA SEPARAZIONE TRA IL PORTAFOGLIIMPRESE E “AL DETTAGLIO”

Con riferimento alle esposizioni rappresentateda mutui ipotecari su immobili residenziali, leautorità di vigilanza nazionali possono fis-sare limiti al numero massimo di unità abi-tative per esposizione.

Non è possibile esercitare la discrezionalitàMotivazioni

Mancano oggettivi criteri discriminanti e connesse evidenze empiriche.

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Approccio basato sui rating interni

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La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

232 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI POOL DIESPOSIZIONI “AL DETTAGLIO”

Per potere rientrare nel portafoglio regola-mentare al dettaglio, le esposizioni devono fa-re parte di un ampio pool di attività gestitedalla banca su baseaggregata. Le autorità di vigilanza potrannodecidere di fissare un numero minimo diesposizioni all’interno del pool affinchésiano ammesse al trattamento “retail”.

Non è possibile esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Mancano oggettivi criteri discriminanti e connesse evidenze empiriche.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

237

(nota 59)

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PORTAFOGLIO“STRUMENTI DI CAPITALE ”

Tra le esposizioni in strumenti di capitale van-no incluse, di norma, le passività il cui rendi-mento è legato a quello delle azioni; le autori-tà di vigilanza nazionali possono, tuttavia,decidere di non richiedere l’inclusione ditali passività nel portafoglio in oggetto se lestesse sono direttamente coperte daun’esposizione in strumenti di capitale, cosic-ché la posizione netta non comporta rischi so-stanziali.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Esigenza di tenere conto delle possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e deimercati.

Punti di attenzione

Ai fini dell’applicazione concreta della discrezionalità occorrerà effettuare approfon-dimenti specifici.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

238 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PORTAFOGLIO“STRUMENTI DI CAPITALE ”

Le autorità di vigilanza hanno la facoltà diridefinire i portafogli di titoli di debito comeposizioni azionarie a fini di vigilanza e diassicurare altrimenti il loro appropriato tratta-mento nel quadro del secondo pilastro.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Esigenza di evitare possibili fenomeni di arbitraggio regolamentare

Esigenza di tenere conto delle possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e deimercati.

CRD, Allegato VII,Parte. 1, § 6

242 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEI “CREDITI COMMERCIALI VERSO IMPRESE”

Le autorità di vigilanza possono autorizza-re l’uso dell’approccio “top-down” per i crediticommerciali verso imprese a condizione che lebanche rispettino alcuni requisiti minimi.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Si ritiene opportuno consentire agli intermediari l’utilizzo dell’approccio “top down”per i crediti commerciali verso imprese, subordinatamente al rispetto dei requisitiminimi stabiliti dall’Accordo, che verranno recepiti dalla normativa di Vigilanza, nellaquale dovranno essere stabiliti, tra l’altro, limiti di concentrazione oltre i quali i coef-

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Approccio basato sui rating interni

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ficienti patrimoniali vanno calcolati applicando i requisiti minimi del procedimento“bottom-up”.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

249-251 &283

FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI ADALTA VOLATILITÀ

Modalità di determinazione dei requisiti patri-moniali per le esposizioni classificate quali“finanziamenti di immobili commerciali ad altavolatilità”

Non è possibile esercitare la discrezionalità (cfr. schede su Parr. 227-228dell’Accordo)

Motivazioni

La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale

CRD, Articolo 85,§§ 1-2

257 ESTENSIONE PROGRESSIVA DELL’APPROCCIO IRBAL GRUPPO BANCARIO.

Le autorità di vigilanza possono consentirealle banche un’estensione graduale del si-stema IRB a livello di gruppo bancario.Questo processo comprende: (i) l’adozione delsistema IRB per le varie classi di attivitàall’interno della stessa unità operativa (o, nelcaso delle esposizioni al dettaglio, per le sin-gole sottoclassi di attività); (ii) l’adozione delsistema IRB per le varie unità operativeall’interno dello stesso gruppo bancario; (iii) ilpassaggio dal metodo di base a quello avan-zato per talune componenti di rischio.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole.

Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l’esigenza delle banche di affinare econsolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemidi rating per tutti i portafogli regolamentari e tutte le componenti dei gruppi bancari.E’ altresì emerso che, al momento, non tutti i dati di input dei modelli di rating sonodisponibili.

Punti di attenzione

L’esercizio della discrezionalità può accrescere la complessità del processo di con-valida, in quanto rende necessario disegnare un percorso di validazione che, nelcontinuo, valuti l’aderenza dell’intermediario rispetto al piano di “roll-out” program-mato.

CRD, Articolo 89,§ 1

259 ESENZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ RITENUTE “NONRILEVANTI” DALL’APPROCCIO IRB

Previo consenso dell’autorità di vigilanza,alcune esposizioni riferite a unità operativenon rilevanti e a classi (o sottoclassi) di at-tività non significative in termini di dimen-sioni e di rischiosità attesa possono essereesentate dal calcolo dei requisiti basato suirating interni. Per tali esposizioni i requisitipatrimoniali saranno determinati in base almetodo standardizzato, e l’organo di vigilanza

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai bene-fici attesi, anche alla luce della disponibilità, attualmente non completa, dei dati ne-cessari all’implementazione dei modelli di rating per alcuni portafogli

Punti di attenzione

Andrà valutato l’impatto derivante dall’esercizio della discrezionalità utilizzando idati desumibili dalle segnalazioni statistiche, ovvero richiedendo informazioni ad

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Approccio basato sui rating interni

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valuterà se prescrivere alla banca una mag-giore dotazione di capitale in forza del secon-do pilastro

hoc agli intermediari

Necessità di raccordare tale discrezionalità con la disciplina della Direttiva Comu-nitaria in corso di emanazione, che prevede sull’argomento margini di flessibilitàmaggiori rispetto all’Accordo (cfr. scheda su Art. 89, §1 della Direttiva)

CRD, Articolo 89,§ 1

USO PARZIALE DEL METODO IRB IN VIAPERMANENTE

Previa approvazione delle autorità compe-tenti, gli enti creditizi autorizzati a utilizzare ilmetodo basato sui rating interni possono ap-plicare il metodo standardizzato nei seguenticasi:

a) per la classe di esposizioni verso ammini-strazioni centrali e banche centrali, qualora,dato il numero limitato di controparti importan-ti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enticreditizi dotarsi di un sistema di rating perdette controparti;

b) per la classe di esposizioni verso enti delsettore pubblico, qualora, dato il numero limi-tato di controparti importanti, risulti ingiustifi-catamente oneroso per gli enti creditizi dotarsidi un sistema di rating per dette controparti;

c) per le esposizioni riferite ad unità operativenon importanti, nonché per le classi di esposi-zioni non significative in termini di dimensioni edi rischiosità;

d) per le esposizioni verso l'amministrazionecentrale dello Stato membro d'origine e versole relative amministrazioni regionali, le autoritàlocali o gli organi amministrativi, purché:

i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra leesposizioni verso l'amministrazione centrale ele altre esposizioni in ragione di specifici as-setti pubblici;

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole, evitando possibili distorsioni operative derivantidall’applicazione delle nuove regole prudenziali

Punti di attenzione

La Direttiva consente in via permanente l’utilizzo parziale del metodo IRB

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Approccio basato sui rating interni

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ii) le esposizioni verso l’amministrazione cen-trale siano classificate nella classe di meritopiù elevata nell’ambito dell’approccio standar-dizzato.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

260 APPLICAZIONE DELL’APPROCCIO IRB ALLEESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

Le autorità di vigilanza potranno richiederea una banca di impiegare uno dei sistemiIRB (di base ovvero avanzato) per le espo-sizioni in strumenti di capitale ove questerappresentino una quota significativa della suaattività, anche nel caso in cui la banca stessanon intenda applicare il sistema IRB ad altretipologie di esposizioni.

Non è possibile esercitare la discrezionalità

CRD, Articolo154, §§ 5-6

264 e 265 REQUISITI MINIMI PREVISTI DURANTE IL PERIODOTRANSITORIO.

Durante il periodo transitorio alcuni requisitiminimi del sistema di rating potranno esse-re resi, a discrezione dell’autorità nazio-nale di vigilanza, meno stringenti; in parti-colare:� per la stima della PD relativa alle esposizio-

ni verso imprese, soggetti sovrani e banche,le banche potranno usare serie storiche checoprono un periodo di osservazione di al-meno due anni;

� per la stima della EAD, EL o PD, LGD rela-tive alle esposizioni al dettaglio, le banchepotranno usare serie storiche che copronoun periodo di osservazione di almeno dueanni;

� per le esposizioni verso imprese, soggettisovrani, banche e clientela al dettaglio, lebanca potranno dimostrare di aver usato si-stemi di rating complessivamente in lineacon i requisiti minimi per un periodo inferiorea tre anni;

� le suddette disposizioni transitorie valgono

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole.

Motivazioni collegate con il mantenimento di condizioni di parità concorrenziale tra iPaesi dell’UE e del G-10

Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l’esigenza delle banche di affinare econsolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemidi rating. E’ altresì emerso che, al momento, non tutti i dati di input dei modelli dirating sono disponibili.

Punti di attenzione

Con gli emendamenti di novembre 2004 alla proposta di Direttiva è stato previstoche l’alleggerimento dei requisiti relativi alla lunghezza delle serie storiche potràessere consentito dalle Autorità di vigilanza nazionali anche dopo il periodo transi-torio: pertanto, la riduzione del numero di anni potrebbe essere concessa anchealle banche che chiederanno la convalida dopo il 2009.

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Approccio basato sui rating interni

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anche per le stime di PD/LGD riferite alleesposizioni in strumenti di capitale, mentrenon sono previste disposizioni transitorieper il metodo basato sul mercato.

I requisiti relativi alla lunghezza minima delleserie temporali (primo e secondo alinea) au-menteranno di un anno per ciascuno dei treanni del periodo transitorio.

CRD, Articolo154, § 3

267-269 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

Le autorità di vigilanza nazionali potrannoesentare dal trattamento IRB, per un mas-simo di dieci anni, determinati investimentiin titoli di capitale detenuti in portafoglioalla data di pubblicazione del nuovo Ac-cordo di Basilea. I portafogli di strumenti dicapitale cui si applicano queste disposizionitransitorie saranno assoggettati ai requisiti pa-trimoniali previsti dal metodo standardizzato.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Esigenza di consentire alle banche di affinare e consolidare le metodologie e i pro-cessi necessari all’attuazione di adeguati sistemi di rating con riferimento al porta-foglio “strumenti di capitale”. E’ altresì emerso che, al momento, non tutti i dati diinput necessari sono disponibili.

Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai bene-fici attesi, anche alla luce della disponibilità, attualmente non completa, dei dati ne-cessari all’implementazione dei modelli .

CRD, Allegato VII,Parte 1, § 16

Le autorità competenti possono consentireche le esposizioni in strumenti di capitale ver-so imprese di servizi ausiliari ricevano importiponderati per il rischio conformi al tratta-mento di altre attività diverse dai crediti.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

CRD, Allegato VII,Parte 1, § 4

274 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDELLE ESPOSIZIONI VERSO LE PICCOLE E MEDIEIMPRESE

Per determinare il fattore di aggiustamento deirequisiti prudenziali sulle esposizioni verso lepiccole e medie imprese le autorità nazionalidi vigilanza possono consentire di utilizza-re, in alternativa al fatturato, il totale delleattività consolidate delle imprese affidate.Tuttavia, il totale delle attività dovrebbe essereimpiegato solo nel caso in cui il totale del fattu-rato non sia un indicatore significativo delladimensione aziendale.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole.

Dalle analisi sinora condotte è emerso che, al momento, non sempre le banche di-spongono di dati relativi al fatturato ovvero quest’ultimo non risulta significativo inrelazione alla tipologia di impresa considerata.

Punti di attenzione

Necessità di stimare l’impatto derivante dall’esercizio della discrezionalità utilizzan-

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Approccio basato sui rating interni

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do i dati desumibili dalle segnalazioni statistiche, ovvero richiedendo informazioniad hoc agli intermediari.

CRD, Allegato VII,Parte 1, § 5

277 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL CREDITO SPECIALIZZATO

A discrezione delle autorità nazionali di vi-gilanza, alle banche può essere consentitoassegnare una ponderazione del 50% (inve-ce che del 70%) alle esposizioni costituiteda credito specializzato della categoria“Forte” e del 70% (invece che del 90%) aquelle della categoria “Buono” a condizioneche abbiano una scadenza residua inferiore a2,5 anni oppure che, a giudizio delle autoritàstesse, le loro caratteristiche di rischio sianosostanzialmente migliori di quanto previsto daicriteri di classificazione per la rispettiva cate-goria regolamentare.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Alla luce dell’intrinseca difficoltà di valutazione della rischiosità delle operazioni diSpecialised Lending si ritiene opportuno mantenere adeguati margini di flessibilitànell’assegnazione delle ponderazioni.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

282 FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI ADALTA VOLATILITÀ

Analoga discrezionalità può essere estesaper le esposizioni classificate quali“finanziamenti di immobili commerciali ad altavolatilità”

Non si intende esercitare la discrezionalità (cfr. Scheda su Parr. 227-228dell’Accordo)

Motivazioni

La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

288 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA LGD

Le autorità nazionali hanno la facoltà diimpiegare una definizione più ampia di su-bordinazione, ai fini dell’assegnazionedella LGD del 75% prevista per il metodo dibase; in particolare, può essere compresa lasubordinazione economica, che ricorre adesempio quando il credito non è garantito e leattività del debitore sono in ampia misura de-stinate alla copertura di altre esposizioni.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Non si dispone al momento di oggettivi criteri discriminanti e connesse evidenzeempiriche.

E’ opportuno condurre ulteriori approfondimenti in materia.

CRD, Allegato VII,Parte 2, § 11

318-319 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA DURATADELLE ESPOSIZIONI

Le Autorità nazionali possono richiedere atutte le banche della giurisdizione di cal-

Non si intende esercitare la discrezionalità in quanto si richiederà alle banchel’utilizzo della durata implicita

Motivazioni

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Approccio basato sui rating interni

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colare, anche nel metodo di base, la durataesplicita delle esposizioni e non già quellaimplicita, pari a 2 anni e mezzo.

Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai bene-fici attesi, anche alla luce della disponibilità, attualmente non completa, dei dati ne-cessari all’implementazione dei modelli di rating per alcuni portafogli

CRD, Allegato VII,Parte 2, § 14

319 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA DURATADELLE ESPOSIZIONI

Le autorità nazionali di vigilanza possonoesentare tutte le banche della giurisdizioneche adottano il metodo avanzato dal cal-colo della durata effettiva per le esposizioniverso gruppi di imprese il cui fatturato ov-vero attivo totale di gruppo siano inferiori a����������������� ��������������

in cui si applica l’esenzione.Se le autorità optano per tale esenzione, que-sta deve essere concessa a tutte le bancheche impiegano il metodo IRB avanzato nelpaese considerato. In tal caso, si presume chetutte le esposizioni verso le imprese ammessea questo trattamento abbiano una scadenzamedia di 2,5 anni, così come nell’ambito delmetodo IRB di base.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall’applicazionedelle nuove regole prudenziali.

Punti di attenzione

Occorre stimare l’impatto derivante dall’esercizio della discrezionalità utilizzando i datidesumibili dalle segnalazioni statistiche, ovvero richiedendo informazioni ad hoc agliintermediari

CRD, Allegato VII,Parte 2, § 13

321-322 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA DURATADELLE ESPOSIZIONI

Le autorità di vigilanza nazionali possonoindividuare alcune tipologie di esposizionea breve termine cui non andrà applicato illimite minimo di un anno previsto per ladurata. Tali esenzioni sono applicabili unica-mente ai crediti con scadenza originaria infe-riore a un anno. In questi casi, la durata verràcalcolata come il valore maggiore fra 1 giornoe la durata effettiva.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall’applicazionedelle nuove regole prudenziali.

CRD, Allegato VII,Parte 1, §§ 15,17-23

341-342 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

Per calcolare i coefficienti di ponderazionedelle esposizioni in strumenti di capitale noncomprese nel “trading book” sono disponibili

Si intende esercitare la discrezionalità, ammettendo l’utilizzo di entrambe lemetodologie

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazione

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Approccio basato sui rating interni

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due metodi: un metodo basato sul mercato eun metodo PD/LGD. Le autorità nazionali divigilanza decideranno quale metodo o me-todi debbano essere impiegati dalle banchee in quali circostanze.

delle nuove regole.

CRD, Allegato VII,Parte 1, §§ 17-19,23

344-349 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

Nell’ambito del metodo basato sul mercato peril computo del requisito patrimoniale sulleesposizioni in strumenti di capitale, le banchepossono impiegare il criterio basato sullaponderazione semplice ovvero possonoutilizzare i modelli interni di misurazionedei rischi di mercato.

Si intende ammettere l’utilizzo di entrambe le metodologie

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico in quanto l’esercizio è deman-dato alle banche

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole.

CRD, Articolo 89,§ 1 (f)

356 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

A discrezione delle autorità nazionali di vi-gilanza, gli investimenti in titoli di societàle cui obbligazioni sono idonee a ricevereun coefficiente di ponderazione pari a zeronell’ambito del metodo standardizzato peril rischio di credito (compresi gli enti di ema-nazione statale cui è applicabile un coeffi-ciente zero) possono essere esclusi dai me-todi IRB per le esposizioni in titoli di capi-tale. Qualora un’autorità opti per l’esclusione,questa si applica alla totalità delle banche.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall’applicazionedelle nuove regole prudenziali.

CRD, Articolo 89,§ 1 (g)

357 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

Al fine di promuovere determinati settori eco-nomici, le autorità possono escludere dairequisiti patrimoniali IRB gli investimenti intitoli di capitale effettuati nel quadro diprogrammi regolamentati per legge cheprevedono significative sovvenzioni a favoredella banca in ordine a tali investimenti e com-portano una qualche forma di supervisionepubblica, oltre ad alcune restrizioni sugli

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

La fattispecie non rileva, al momento, nel mercato creditizio nazionale

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Approccio basato sui rating interni

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investimenti stessi.

CRD, Articolo 89,§ 1, ultimo com-ma

MUTUO RICONOSCIMENTO DELL’APPLICAZIONEDEL MDETODO STANDARDIZZATO AL PORTA-FOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

Le autorità competenti possono consentirel’applicazione del metodo standardizzatoalle esposizioni in strumenti di capitale per lequali in altri Stati membri sia stato autorizzatotale trattamento.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esigenza di mantenere parità di condizioni tra paesimembri dell’UE.

CRD, Articolo 89,§ 2

358 CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTAREDEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”

Le autorità possono anche escludere daltrattamento IRB le esposizioni in strumentidi capitale sulla base della loro rilevanza.Sono considerate rilevanti tutte le esposizioni ilcui valore aggregato supera nella mediadell’anno precedente il 10% della somma delpatrimonio di base e supplementare. Tale so-glia è abbassata al 5% se il portafoglio aziona-rio è formato da meno di 10 partecipazionisingole.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l’esigenza delle banche di affinare econsolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemidi rating. E’ altresì emerso che, al momento, non tutti i dati necessari sono disponi-bili.

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole, evitando oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

379 FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI ADALTA VOLATILITÀ

Modalità di determinazione dei requisiti patri-moniali per le esposizioni classificate quali“finanziamenti di immobili commerciali ad altavolatilità”

Non si intende esercitare la discrezionalità (cfr. schede su Parr. 227-228 e suPar. 282 dell’Accordo)

Motivazioni

La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

385 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITEATTESE E DEGLI ACCANTONAMENTI

Qualora in sede di quantificazione delle per-dite attese (EL) e degli accantonamenti daparte delle banche le prime dovessero risulta-re inferiori ai secondi, le autorità di vigilanzanazionali, prima di autorizzare l’inclusionedella differenza nel patrimonio supplemen-tare, dovranno valutare se le EL rispec-

Si ritiene che alla luce del testo dell’Accordo, sia venuto meno ogni elementodi discrezionalità.

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Approccio basato sui rating interni

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chiano pienamente le condizioni del merca-to in cui opera la banca. Tale valutazioneandrà condotta anche laddove gli accantona-menti specifici superino l’ammontare di EL peri crediti in stato di inadempienza

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

404 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI SISTEMI DIRATING

Relativamente alle esposizioni verso imprese,soggetti sovrani e banche i sistemi di ratingdevono prevedere come minimo sette gradi dimerito per i debitori non inadempienti e unoper quelli inadempienti. Le autorità di vigi-lanza possono richiedere alle banche cheprestano a debitori con diverso merito dicredito di prevedere un numero maggioredi gradi.

Non si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazionedelle nuove regole, evitando possibili distorsioni operative derivantidall’applicazione delle nuove regole prudenziali.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

443 EVENTUALE RUOLO DI SOGGETTI ESTERNI

A discrezione delle autorità nazionali di vi-gilanza, potrà essere richiesta una revisio-ne da parte di un soggetto esterno allabanca del processo di rating e delle stime deiparametri di perdita.

Non si intende esercitare la discrezionalità

La discrezionalità presuppone che le Autorità di Vigilanza si rivolgano a soggettiesterni alla banca (ad esempio, società di revisione), per condurre analisi specifi-che su tematiche attinenti la funzionalità del sistema di rating interno.

Tale discrezionalità appare riflettere approcci operativi più diffusi nei mercati anglo-sassoni; in Italia, l’ipotesi di richiedere approfondimenti a soggetti terzi non rientratra le prassi di Vigilanza correnti.

In generale, tali approfondimenti vengono richiesti all’audit interno degli intermediariovvero sono svolti direttamente, attraverso accertamenti ispettivi di Vigilanza.

CRD, Articolo154, § 4 (impre-se); Allegato VII,Parte 4, § 48 (re-tail/enti del settorepubblico)

452

nota 82 (84nella versione

italiana.

DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA- CREDITI SCADUTI

Ai fini della definizione di inadempienza relati-vamente alle esposizioni verso Enti del settorepubblico o clientela al dettaglio, le Autorità divigilanza nazionali possono innalzare il li-mite prefissato di 90 giorni di scaduto sinoa 180 giorni per alcuni strumenti. Analogoinnalzamento del numero di giorni può essererealizzato anche per i crediti verso imprese,seppur per un periodo transitorio non superio-

Si intende esercitare la discrezionalitàMotivazioni

La fattispecie rileva in misura particolare per il mercato creditizio nazionale

Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l’esigenza delle banche di affinare econsolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemidi rating.

L’intendimento è quello di fissare inizialmente un numero di giorni pari a 180; non si

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Approccio basato sui rating interni

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re a 5 anni. esclude la possibilità di ridurre la soglia anche prima della scadenza del periodotransitorio.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

458 DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA – RISCADEN-ZAMENTO

Ai fini della definizione di default le banche de-vono disporre di linee guida chiaramente defi-nite e documentate per il conteggio dei giornidi ritardo, con particolare riferimento al risca-denzamento dei crediti e alla concessione diproroghe, dilazioni, rinnovi e riporti a nuovo suconti esistenti. Le autorità di vigilanza na-zionali potranno stabilire requisiti più spe-cifici in merito al riscadenzamento per lebanche di propria pertinenza.

Si intende esercitare la discrezionalitàMotivazioni

La fattispecie rileva in misura particolare anche per il mercato creditizio nazionale

Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l’esigenza delle banche di affinare econsolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemidi rating.

Punti di attenzione

La proposta di Direttiva non indica requisiti specifici in materia di riscadenzamentodelle esposizioni. La tematica è attualmente all’esame del Joint Working Group onValidation istituito presso il CEBS.

La Direttiva nonprevede tale di-screzionalità

467 AGGIUSTAMENTI PER LA STAGIONALITÀ

Gli effetti indotti dalla stagionalità edall’anzianità del credito (“seasoning”) posso-no influenzare in misura rilevante talune espo-sizioni al dettaglio a lungo termine, caratteriz-zate da un picco degli utilizzi vari anni dopol’accensione della linea. Di conseguenza, perevitare forti oscillazioni del requisito patrimo-niale derivanti dall’impiego di orizzonti tempo-rali brevi per le stime di PD, le banche sonoincoraggiate ad adottare alcuni aggiustamentidelle stime in funzione dei prevedibili effetti dianzianità; le autorità nazionali possono, adiscrezione, rendere obbligatori tali aggiu-stamenti.

Non si intende esercitare la discrezionalitàMotivazioni

Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l’esigenza delle banche di affinare econsolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemidi rating.

Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai bene-fici attesi.

Punti di attenzione

Gli effetti derivanti dalla “stagionalità” delle esposizioni possono essere rilevantisulla stima dei requisiti; peraltro, il fenomeno potrà essere colto mediante adeguateprocedure di “stress testing” sul portafoglio complessivo.

CRD, Allegato VII,Parte 4, § 56

FLESSIBILITÀ NELL’APPLICAZIONE DEIREQUISITI PRESCRITTI PER I DATI CHESONO STATI RILEVATI PRIMA DELLADATA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Se gli enti creditizi possono dimostrare alleautorità competenti che per i dati che sonostati rilevati prima della data di attuazione della

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni legate all’esigenza di consentire adeguata flessibilitànell’applicazione delle nuove regole

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Approccio basato sui rating interni

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presente direttiva sono state effettuate le retti-fiche necessarie per realizzare una sostan-ziale equivalenza con le definizioni di inadem-pimento o di perdita, le autorità competentipossono consentire agli enti creditizi unacerta flessibilità nell’applicazione dei re-quisiti prescritti per i dati.

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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Articoloproposta di

Direttiva

ParagrafoAccordo

”Basilea2”

Argomento Proposta

Descrizione della discrezionalità Indicazione sull’intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizionesintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla sceltaproposta

CRD, AllegatoVIII, Parte 1, § 16

GARANZIE IMMOBILIARI: IMMOBILI RESIDENZIALI

Le autorità competenti possono rinunciaread esigere l’osservanza della condizioneper cui la capacità di restituzione deldebito non deve dipendere dai risultatidell’immobile, se si sono accertate che sulloro territorio esiste un mercato di immobiliresidenziali ben sviluppato e consolidato contassi di perdita sufficientemente bassi dagiustificare tale trattamento. Ciò nonimpedisce alle autorità competenti di unoStato membro che non si avvalgono delladeroga di cui sopra di riconoscere comeimmobili residenziali ammissibili quelliriconosciuti tali in virtù di tale deroga in unaltro Stato membro. Gli Stati membri rendonopubblico l'uso che essi fanno di tale deroga.

Si intende esercitare la discrezionalità (cfr. scheda su “CRD, Allegato VI, Parte1, § 46), nella misura in cui il mercato italiano si dimostri in grado di rispettare ilrequisito.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10

Punti di attenzione

Ai fini della valutazione di simili deroghe in altri Stati dell’UE andrà effettuata unavalutazione caso per caso.

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, § 74

PONDERAZIONE 50% DELLA PARTEDELL’ESPOSIZIONE GARANTITA DA IMMOBILI

Le autorità competenti di uno Stato membropossono autorizzare gli enti creditizi adapplicare un fattore di ponderazione del rischiodel 50% alla parte dell’esposizionepienamente garantita dal bene immobileresidenziale o non residenziale situato nelterritorio di tale Stato membro, se si sonoaccertate che i mercati rilevanti siano bensviluppati e consolidati e i tassi di perdita daprestiti garantiti rispettivamente da immobiliresidenziali o da immobili non residenziali simantengano entro i limiti seguenti:

Si intende esercitare la discrezionalità (cfr. scheda su Par. 74(25) dell’Accordo)

MOTIVAZIONI

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE o del G-10.

Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari onerieccessivi

PUNTI DI ATTENZIONE

Ai fini del concreto esercizio dell’opzione in esame occorre che le bancheforniscano evidenze del rispetto delle condizioni quantitative previste dallanormativa internazionale (Cfr. anche scheda su Par. 508, nota 86, dell’Accordo).

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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a) fino al 50 % del valore di mercato (o,laddove applicabile e se inferiore, il 60% delvalore del credito ipotecario) non devesuperare lo 0,3% dei prestiti in essere garantitida immobili residenziali e/o non residenziali inun qualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestitigarantiti rispettivamente da immobiliresidenziali o da immobili non residenziali nondevono superare lo 0,5% dei prestiti in esseregarantiti da tale forma di beni immobili in unqualsiasi anno.

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, § 76

Quando le autorità competenti nonautorizzano il trattamento di cui al § 74possono autorizzare gli enti creditizi adapplicare i fattori di ponderazione del rischioammessi nell’ambito del predetto trattamentoper le esposizioni garantite rispettivamente daimmobili residenziali o da immobili nonresidenziali ubicati nel territorio degli Statimembri le cui autorità competenti autorizzanodetto trattamento, previa l’osservanza dellecondizioni applicabili nello Stato membro inoggetto.

Si intende esercitare la discrezionalità

MOTIVAZIONI

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10

PUNTI DI ATTENZIONE

L’applicazione della migliore ponderazione alle esposizioni della specie riferitead altri Paesi dell’UE andrà valutata caso per caso.

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, § 73

RIDUZIONE DELLA LGD PER LE OPERAZIONI DILEASING

A titolo di deroga, conformemente ai livelli dicopertura indicati, fino al 31 dicembre 2012le autorità competenti possono

a) Consentire agli enti creditizi diassegnare una LGD del 30% alleesposizioni di primo rango in forma dileasing di immobili non residenziali; e

b) Consentire agli enti creditizi diassegnare una LGD del 35% alleesposizioni di primo rango in forma di

Si intende esercitare la discrezionalità a condizione di disporre diinformazioni quantitative che dimostrino la ridotta rischiosità delle operazionidella specie

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Punti di attenzione

Andrà individuato esattamente l’ambito di applicazione della discrezionalità. Ciòimplica una esatta definizione delle operazioni di leasing non residenziale edelle operazioni di leasing su attrezzature.

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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leasing di attrezzature.

Alla scadenza del periodo summenzionato, laderoga è soggetta a riesame.

CRD, AllegatoVIII, Parte 2, § 23,24, 25

ALTRI TIPI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPOFUNDED

Le seguenti classi di attività possono esserericonosciute come protezione dei crediti:

a) depositi in contante presso un ente terzoo gli strumenti assimilabili detenuti da taleente non nel quadro di un servizio dicustodia e costituiti in garanzia a favoredell’ente creditizio che concede il prestito(§23);

b) polizze di assicurazione vita costituite ingaranzia a favore dell’ente creditizio checoncede il prestito (§24);

c) strumenti emessi da enti terzi che sarannoriacquistati da tali enti su richiesta (§25)

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra i Paesi membri dell’UE e delG-10

Punti di attenzione

Dovranno essere definite le concreta modalità di attuazione delle discrezionalità.In particolare, occorrerà procedere: all’individuazione degli “strumentiassimilabili al contante” (§23); all’eventuale fissazione di requisiti minimi per ilmerito creditizio delle compagnie di assicurazione (§24); all’indicazione direquisiti per la piena liquidabilità dei titoli (§25).

CRD, AllegatoVIII, Parte 2, § 18

RICONOSCIMENTO DEGLI SCHEMI DI GARANZIAMUTUALISTICA

Nel caso di garanzie personali fornite nelcontesto di sistemi di mutua garanziariconosciuti a tal fine dalle autoritàcompetenti o fornite dalle entità di cui alpunto 16 o assistite da una lorocontrogaranzia, i requisiti di cui alla lettera a)possono essere considerati rispettati quando èsoddisfatta una delle seguenti condizioni:

d) le autorità competenti si sono accertateche l’ente creditizio che concede ilprestito ha il diritto di otteneretempestivamente un pagamentoprovvisorio da parte del garante,corrispondente ad una stima attendibiledell’importo delle perdite economiche che

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con la possibilità di ridurre i costi di finanziamento dellepiccole e medie imprese italiane che utilizzano le garanzie dei Confidi

Punti di attenzione

Andrà valutata la concreta modalità di attuazione della discrezionalità mediantela definizione di tempestivo ottenimento di un pagamento in acconto

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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l’ente creditizio stesso potrebbe subire,comprese le perdite derivanti dal mancatoversamento di interessi e di altri tipi dipagamenti cui il debitore è tenuto, inproporzione alla copertura della garanziapersonale;

e) le autorità competenti si sono accertatein altro modo degli effetti di protezionedelle perdite assicurati dalla garanziapersonale, tenuto conto anche delleperdite derivanti dal mancato versamentodi interessi e di altri tipi di pagamenti cui ildebitore è tenuto.

CRD, AllegatoVIII, Parte 1, § 28

RICONOSCIMENTO DEGLI ALTRI ENTI FINANZIARICOME SOGGETTI IDONEI ALLA FORNITURA DIPROTEZIONE DAL RISCHIO DI CREDITO

Gli Stati membri possono riconoscerecome fornitori di protezione dei crediti altrienti finanziari autorizzati e controllati dalleautorità competenti responsabilidell’autorizzazione e della vigilanza degli enticreditizi e sottoposti a requisiti prudenzialiequivalenti a quelli applicati agli enti creditizi.

Si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni da ricollegare all’esigenza di consentire un maggior ricorso allegaranzie.

La norma consentirebbe di riconoscere le garanzie di tutti gli intermediarifinanziari assoggettati a vigilanza prudenziale e, in particolare, dei Confidi,qualora assumessero la veste di società finanziaria ex-art. 107 TUB.

Punti di attenzione

Dal tenore letterale della norma sembra che i suddetti intermediari debbanoessere assoggettati a un sistema di vigilanza allineato con quello previsto per lebanche.

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, §§43-44

154 SCARTI STIMATI

Le autorità di vigilanza potrannoautorizzare le banche a calcolare gli scartiusando proprie stime interne della volatilità deiprezzi di mercato e dei tassi di cambio. Taleautorizzazione sarà concessa a condizioneche siano soddisfatti i criteri qualitativi equantitativi indicati ai paragrafi 156–165. Per ititoli di debito con rating pari o superiore aBBB-/A-3, le autorità di vigilanza potranno

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha proposto l’abrogazione delladiscrezionalità relativa agli scarti stimati

Motivazioni

La possibilità di stimare i fattori di sconto (haircut) con riferimento a categorieomogenee di titoli di debito è ragionevole, tenuto conto che per livelli di ratingelevati, è possibile identificare gruppi di emittenti per i quali la volatilità dei prezzitende a non divergere in misura significativa.

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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consentire alle banche di calcolare unastima della volatilità per ciascuna categoriadi titoli. Nel definire le categorie rilevanti, leistituzioni devono considerare: (i) la tipologiadell’emittente il titolo, (ii) il rating diquest’ultimo, (iii) la scadenza e (iv) la durationmodificata. Le stime della volatilità devonoessere rappresentative dei titoli effettivamenteinclusi nella categoria specifica di quellabanca. Per i titoli di debito con rating inferiorea BBB-/A-3 o gli strumenti di capitalestanziabili a garanzia gli scarti vanno calcolatiper ogni singolo titolo.

Punti di attenzione

Il CEBS propone di chiarire cosa si intende per “investment grade”. A questoproposito si potrebbe introdurre in maniera esplicita – così come contenuto neldocumento del Comitato di Basilea – il corrispondente livello di “BBB-/A-3”

Al fine di mantenere, nei fatti, la discrezionalità nazionale, si potrebbe interveniresui criteri per rendere accessibile l'opzione del calcolo interno degli scarti soloalle banche che rispettano requisiti stringenti (nella sostanza le banche giàautorizzate per i modelli interni sul rischio di mercato che utilizzano lametodologia VaR).

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, § 12

USO DEL METODO BASATO SU MODELLI INTERNIPER LE RETTIFICHE PER LA VOLATILITÀ

In alternativa all’uso del metodo delle rettifichedi vigilanza per volatilità o delle rettifiche pervolatilità basate su stime interne per il calcolodel valore dell’esposizione correttointegralmente (E*) derivante dall’applicazionedi un accordo tipo di compensazioneammissibile, gli enti creditizi possonoessere autorizzati a utilizzare un metodobasato su modelli interni che tenga conto deglieffetti di correlazione tra le posizioni in titolisoggette all’accordo tipo di compensazione edella liquidità degli strumenti interessati. Imodelli interni utilizzati per questo metodoforniscono stime della variazione potenziale divalore dell’importo non garantitodell’esposizione

Si intende esercitare la discrezionalità limitatamente alle banche autorizzate autilizzare i rating interni.

Motivazioni

La possibilità di stimare la volatilità sulla base di propri modelli interni è coerentecon le finalità generali della nuova regolamentazione.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Punti di attenzione

Il concreto esercizio della discrezionalità determina l’esigenza di fissare regoleper l’autorizzazione delle banche che dimostrino di essere in grado di dimostrarel’efficacia delle loro stime in termini di volatilità.

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, § 59

170

e

294

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DI UNO SCARTODELLO 0%

170. Subordinatamente alle condizioni diseguito indicate, le autorità di vigilanzapossono decidere di applicare alleoperazioni di tipo PcT aventi per

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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controparte un operatore primario scartidello 0% in sostituzione di quelli stabiliti per ilmetodo integrale. Questa deroga non èapplicabile alle banche che adottano unapproccio basato su modelli VaR, comeillustrato ai paragrafi 178–181.

294. Analogamente al metodo standardizzato,per le transazioni che soddisfano le condizionistabilite nel paragrafo 170, e la cui controparteè un operatore primario così come specificatoal paragrafo 171, le autorità possonoscegliere di non applicare gli scartiprudenziali stabiliti nel metodo integrale,bensì uno scarto pari a zero

CRD, AllegatoVIII, Parte 3, §59.h

171 OPERATORI PRIMARI

La categoria operatori primari puòcomprendere, a discrezione dell’autoritànazionale di vigilanza, i seguenti soggetti:a) soggetti sovrani, banche centrali ed ESP;b) banche e società di intermediazionemobiliare;c) altre società finanziarie (comprese lecompagnie di assicurazione) cui è applicabileuna ponderazione di rischio del 20% in base almetodo standardizzato;d) fondi comuni di investimento regolamentatie soggetti a requisiti patrimoniali o di levafinanziaria;e) fondi pensione regolamentati;f) organismi di compensazione riconosciuti.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che ilConsiglio dell’Unione Europea ne ha proposto l’abrogazione

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Motivazioni connesse con la natura di soggetti sottoposti a regolamentazionedegli operatori primari.

Punti di attenzione

Si ritiene auspicabile la previsione di una norma che stabilisca l’obbligo dipubblicare una lista degli operatori primari, in modo da aver presente qualicontroparti estere rientrano nella categoria.

La norma non ècontemplata nellaproposta didirettiva

172 OPERAZIONI PCT SU TITOLI DI STATO

Se un’autorità di vigilanza applica una derogaspecifica alle operazioni di tipo PcT a fronte dititoli emessi dal soggetto sovrano nazionale,le altre autorità di vigilanza potrannoconsentire alle banche di loro competenza untrattamento analogo per le operazioni della

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Punti di attenzione

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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specie.La Banca d’Italia dovrà decidere volta per volta se riconoscere le deroghestabilite da altre autorità di vigilanza su operazioni pronti contro termine su titolidi Stato.

La norma non ècontemplata nellaproposta didirettiva. Gliemendamenti delConsiglio nehanno propostol’introduzionenella CRD,Allegato VII, Parte2, §§ 5, 7 e 19

373 nota 78(nellaversione italiana nota 80)

RICONOSCIMENTO DI ALTRI GARANTI NEL CASO DICOPERTURA DEL RISCHIO DI DILUIZIONE

A discrezione delle autorità nazionali divigilanza, al fine di determinare i requisitipatrimoniali per il rischio di diluizione lebanche possono riconoscere i garantiassegnatari di un rating interno e con PDinferiore ad “A-“ nell’ambito del metodo IRB dibase

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

La scelta di ridurre lo spazio per il riconoscimento dei garanti assegnatari dirating interno potrebbe penalizzare il sistema bancario italiano, tenendo contodella specificità del mercato nazionale, basato su una molteplicità di imprese didimensione medio-piccola, le cui valutazioni esterne difficilmente si posizionanosu livelli investment grade.

Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivantidall’applicazione delle nuove regole prudenziali

La fattispecie rileva in misura particolare per il mercato creditizio nazionale

La norma non ècontemplata nellaproposta didirettiva

507 nota 85(nellaversione italiana nota 87)

DEFINIZIONE DELLE GARANZIE REALI CRE/RREIDONEE

Il Comitato dà atto che in alcuni paesi nei qualil’edilizia multifamiliare costituisce una quotaimportante del mercato delle abitazioni e loStato promuove questo settore ancheattraverso imprese pubbliche specializzatecon un ruolo primario come costruttori, lecaratteristiche di rischio dei crediti garantiti daipoteca su questo tipo di immobili residenzialisono assimilabili a quelle delle tradizionaliesposizioni verso imprese. In tali circostanze,l’autorità nazionale di vigilanza potràriconoscere le ipoteche su residenzemultifamiliari come garanzia idonea per leesposizioni verso imprese.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10

Punti di attenzione

La possibilità di riconoscere ulteriori tipologie di immobili residenziali comegaranzie reali valide a fini prudenziali potrebbe rappresenta una scelta rilevante,nella misura in cui essa possa essere utilizzata per favorire specifici settori delmercato immobiliare (ad esempio l’edilizia popolare).

Elementi di perplessità possono emergere con riferimento a situazioni nelle qualiil conferimento di immobili potrebbe non risultare soddisfacente dal punto divista prudenziale (ad esempio nel caso di società immobiliare che non hannoancora completato gli immobili in costruzione).

Per valutare nel concreto le modalità di esercizio della discrezionalità occorreuna riflessione congiunta con il sistema bancario sulla dimensione e rilevanzadel mercato dell’edilizia multifamiliare in Italia e sulla possibilità di ricondurre ilmercato italiano nell’ambito descritto dalla norma.

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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CRD, AllegatoVIII; Parte 1, § 17

508 nota 86(nellaversione italiana nota 88)

Le Autorità nazionali possono riconosceretra le garanzie reali valide a fini prudenzialile ipoteche su immobili commerciali anchese, in generale, finanziamenti assistiti daimmobili commerciali potrebbero essereclassificati nel portafoglio del tipo specialisedlending.Tale opzione può essere esercitata in casieccezionali nei paesi in cui esiste da molti anniun mercato immobiliare molto sviluppato. Inparticolare, occorre verificare che:(i) le perdite derivanti da prestiti erogati

fino al minor importo tra (a) il 50% delvalore di mercato dell’immobilecommerciale dato in garanzia e (b) il60% del valore delle ipoteche nonsuperi lo 0,3% dell’ammontare deiprestiti in essere in ogni anno;

(ii) le perdite complessive derivanti daifinanziamenti immobiliari non siano diimporto superiore allo 0,5%dell’ammontare dei prestiti in essere inogni anno.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).

Punti di attenzione

La possibilità di riconoscere gli immobili commerciali come garanzie reali idoneea fini prudenziali rappresenta una scelta rilevante (cfr. scheda sul Par. 74, nota25, dell’Accordo)

Ai fini del concreto esercizio della discrezionalità occorre che le banche sianofornite delle informazioni necessarie sulla base dei dati di mercato.

CRD, AllegatoVIII, Parte 1, § 21

521 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI GARANZIEFISICHE

Le autorità di vigilanza possono permettereche sia riconosciuto l’effetto diattenuazione del rischio di determinatealtre garanzie materiali. Ciascuna autoritàstabilirà quali eventuali tipi di garanziesoddisfano nella propria giurisdizione entrambii seguenti requisiti:

- l’esistenza di un mercato liquido per losmobilizzo della garanzia in modo rapido edeconomicamente efficiente;

- la presenza di prezzi di mercato dellagaranzia significativi e accessibili al pubblico.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Motivazioni connesse con le possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e deimercati.

Punti di attenzione

Si ritiene che le garanzie costituite da merci possano essere ammesse qualorarispettino le condizioni indicate nella norma (mercato liquido per lo smobilizzo eprezzi di mercato significativi).

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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Le autorità mireranno ad assicurare chel’ammontare realizzato dalla banca con losmobilizzo della garanzia non si discosti inmisura eccessiva da tali prezzi di mercato.

CRD, AllegatoVIII, Parte 1, § 20

RICONOSCIMENTO DI ALTRE GARANZIE REALIAMMISSIBILI

Le autorità competenti possonoriconoscere come garanzie realiammissibili i crediti derivanti da operazionicommerciali o da operazioni con una durataoriginaria non superiore a 1 un anno. Sonoesclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni,subpartecipazioni e derivati su crediti o gliimporti dovuti da soggetti affiliati.

Si intende esercitare la discrezionalità, adottando un trattamento coerentecon quello dei crediti commerciali acquistati.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Motivazioni connesse con le possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e deimercati.

Punti di attenzione

Per il concreto esercizio di tale discrezionalità, occorre svolgere,congiuntamente al sistema bancario, specifiche valutazioni sulla tipologia deicrediti commerciali ammissibili e sulla loro liquidabilità. Per quanto attiene aglialtri crediti dovrà essere individuata la soglia massima di durata originaria.

CRD, Articolo 101e Allegato XI, § 2

551 e 564 SUPPORTO IMPLICITO ALLE OPERAZIONI DICARTOLARIZZAZIONE

551. Si ha supporto implicito quando unabanca fornisce a un’operazione dicartolarizzazione un sostegno che eccedequanto preliminarmente stabilito nelladocumentazione contrattuale.

564. Una banca che fornisce supportoimplicito a un’operazione di cartolarizzazionedovrà quanto meno assicurare un’appositadotazione patrimoniale a fronte di tutte leesposizioni associate a tale operazione comese non fossero cartolarizzate. Inoltre, lebanche non possono computare nelpatrimonio di vigilanza eventuali utili dacessione, così come definiti al paragrafo 562.Infine, la banca dovrà rendere pubblicamentenoti (i) il carattere extracontrattuale del

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Cfr. Bollettino di vigilanza n. 12/2001, in materia di trattamentoprudenziale delle operazioni di cartolarizzazione).

Punti di attenzione

La fornitura di un supporto di credito implicito alle operazioni di cartolarizzazioneviene valutato in maniera del tutto analoga alla sottoscrizione di tranche juniordella cartolarizzazione.

Eventuali supporti impliciti individuati ex-post potrebbero determinare il mancatoriconoscimento dell’operazione di cartolarizzazione a fini prudenziali.

Le banche dovranno dotarsi di idonei presidi organizzativi per valutarecorrettamente il rischio di credito assunto mediante la fornitura del supportoimplicito.

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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supporto da essa fornito e (ii) il connessoimpatto sul capitale.

791. La fornitura di supporto implicito (o noncontrattuale), in contrapposizione alle formecontrattuali di supporto al credito, sollevanotevoli perplessità di ordine prudenziale. (…).Di conseguenza, è auspicabile che leautorità nazionali di vigilanza adottino leiniziative appropriate qualoraun’organizzazione bancaria fornisca unsupporto implicito

CRD, Articolo95(1) e AllegatoIX, Parte 2, §§ 1-2.

554 e 555 REQUISITI OPERATIVI PER LE CARTOLARIZZAZIONI

Le cartolarizzazioni (tradizionali e sintetiche)sono riconosciute a fini prudenziali solo se labanca originator ha trasferito una quotasignificativa del rischio di credito relativo alportafoglio sottostante.

In caso contrario, le banche dovrannocalcolare i requisiti patrimoniali sul portafogliocome se non avessero realizzato lacartolarizzazione.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10

Punti di attenzione

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico. L’Autorità di vigilanza deveindicare la soglia di significatività del rischio di credito trasferito perchél’operazione possa essere trattata a fini prudenziali come una cartolarizzazione.

A tale fine occorre definire cosa costituisce il “rischio” di un portafogliocartolarizzato a fini prudenziali (perdita attesa/inattesa).

Il concetto di trasferimento significativo del rischio di un portafoglio introduce undefinizione “oggettiva” delle operazioni di cartolarizzazione.

Peraltro, tenuto conto della rilevanza della questione e della necessità di evitarearbitraggi regolamentari internazionali, si ritiene opportuno promuovere unadefinizione univoca e condivisa a livello internazionale.

CRD, Allegato IX,Parte 4, §§ 12-13

574 (a) TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI A FRONTEDELLA “SECONDA PERDITA” NEI PROGRAMMIABCP

Non sono richieste deduzioni per leesposizioni derivanti da cartolarizzazione privedi rating provenienti da sponsor di programmi

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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ABCP che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l’esposizione risulti in posizione a frontedella “seconda perdita” o in posizione dirischio migliore e la posizione a fronte della“prima perdita” fornisca a quella di “secondaperdita” una significativa protezione creditizia

Punti di attenzione

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico. L’Autorità di vigilanza deveindicare la soglia di significatività per la protezione del rischio di credito fornitodalle posizioni di “prima perdita”.

Si ritiene di promuovere a livello internazionale una definizione omogenea delconcetto di trasferimento significativo del rischio, al fine di non creareinterpretazioni eterogenee che potrebbero avere effetti distorsivi sul mercatodelle cartolarizzazioni.

CRD, Allegato IX,Parte 4, §16

582 e 641 APPLICAZIONE DI UN FATTORE DI CONVERSIONECREDITIZIA PARI A ZERO

582. A discrezione delle autorità nazionalidi vigilanza, e se previsto nelladocumentazione contrattuale, il “servicer” puòanticipare i fondi necessari per assicurare agliinvestitori un flusso ininterrotto di pagamenti,purché egli abbia titolo al rimborso integrale etale diritto abbia una maggiore priorità nelrimborso rispetto alle altre ragioni di credito suiflussi di cassa derivanti dal portafoglio diesposizioni sottostanti. Le autorità divigilanza hanno inoltre la possibilità diapplicare un fattore di conversionecreditizia (FCC) dello 0% a tali facilitazioniqualora risultino revocabiliincondizionatamente e senza preavviso daparte delle banche.

641. Tali facilitazioni vengono trattate secondoquanto descritto al paragrafo 582.

Si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe (Cfr. Bollettino di vigilanza n. 3/2000, in materia di trattamentoprudenziale delle operazioni di cartolarizzazione).

Punti di attenzione

La regolamentazione internazionale consente di riconoscere un fattore diconversione creditizia pari a 0 alle servicer’s advance facility senza tenere contodella durata (come avviene attualmente in base alla normativa nazionale) sullabase della sussistenza delle condizioni di revocabilità incondizionata e senzapreavviso. Tale facilitazione va ricondotta tuttavia al caso in cui la funzione diservicer non sia svolta dalla banca originator (o da altre istituzioni appartenential medesimo gruppo bancario).

CRD, Allegato IX,Parte 4, §§ 56-57

639 METODO SEMPLIFICATO PER IL CALCOLO DELLA“SUPERVISORY FOMULA”

Qualora una banca non possa praticamentericorrere all’approccio “bottom-up” o a quello“top-down” per il calcolo del KIRB, essa – in viaeccezionale e previo consenso dell’autorità

Si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni legate all’esigenza di consentire adeguata flessibilitànell’applicazione delle nuove regole.

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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di vigilanza – può essere temporaneamenteautorizzata ad applicare il metodo seguente.Se la linea di liquidità è conforme alladefinizione di cui ai paragrafi 578 o 580, essapuò applicare il fattore di ponderazione piùelevato previsto nel metodo standardizzato traquelli associati alle singole esposizionisottostanti cui si riferisce la facilitazionestessa. Ove la linea di liquidità risponda alladefinizione contenuta nel paragrafo 578, l’FCCdeve essere pari al 50% se il credito hascadenza originaria pari o inferiore a un annoe del 100% se superiore. Ove la linea dicredito rientri nella definizione di cui alparagrafo 580, l’FCC deve essere del 20%. Intutti gli altri casi, l’ammontare nozionale dellalinea di liquidità deve essere dedotto dalpatrimonio di vigilanza.

Punti di attenzione

La possibilità di applicare il metodo standard consente di ridurre i casi in cui lebanche sono tenute a dedurre dal patrimonio di vigilanza il valore nozionaleassociato alle linee di liquidità concesse a favore di operazioni dicartolarizzazione. Questi casi si possono avere quando le banche nondispongono di dati e informazioni sul portafoglio cartolarizzato sufficienti percalcolare i parametri necessari per utilizzare la Supervisory formula.

CRD, Allegato IX,Parte 4, § 51

Per le cartolarizzazioni che riguardanoesposizioni al dettaglio, le autorità competentipossono consentire che sia applicata lasupervisory formula utilizzando lesemplificazioni h = 0 e v = 0.

Si intende esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e delG-10.

Motivazioni legate all’esigenza di consentire adeguate flessibilitànell’applicazione delle nuove regole

La proposta diDirettiva noncontempla questadisposzione

798 CLAUSOLE “CALL”

L’Autorità potrà discrezionalmenterichiedere una revisione prima che la bancaeserciti la facoltà conferita dalla clausola “call”,verificando ad esempio i seguenti elementi:

i motivi per cui la banca ha deciso diattivare tale clausola;

l ’impatto dell’esercizio della clausola sulcoefficiente patrimoniale della banca.

Si intende esercitare le discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni da ricollegare all’esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggioregolamentare.

Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizionianaloghe in materia di trattamento prudenziale delle operazioni dicartolarizzazione (cfr. Bollettino di vigilanza n. 2/2003).

Punti di attenzione

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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La facoltà di estinzione anticipata da parte dell’organo di vigilanza viene anchecitata come uno dei possibili esempi di supporto implicito fornito all’operazioneda parte della banca originator (cfr. scheda 551 e 564).

Peraltro, il testo in esame – riferibile al 2° pilastro – sembra in contrasto con irequisiti previsti per il riconoscimento a fini prudenziali delle cartolarizzazionitradizionali; in particolare, è previsto che una banca originator non devemantenere un controllo “effettivo” sul portafoglio cartolarizzato, dove con taletermine si intende anche la possibilità di riacquistare dal cessionario leesposizioni trasferite in precedenza al fine di realizzare i corrispondenti benefici(cfr. par. 554 (b).

La mancata previsione di tale norma nella proposta di direttiva sanerebbe lacontraddizione presente nell’Accordo: le clausole call non potrebbero maiessere previste in operazioni di cartolarizzazione tradizionali a meno che nonrivestano la forma di clean-up call.

CRD, Articolo98(2)

MUTUO RICONOSCIMENTO DEL MAPPING SUOPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione dei fattori diponderazione del rischio alle posizioni inerentia cartolarizzazione, se le autorità competentidi uno Stato membro hanno definito unaprocedura di mapping (cioè il collegamento travalutazione del rischio e ponderazione) di unaECAI le autorità competenti di altri Statimembri possono riconoscere taledecisione senza procedere ad una propriavalutazione.

Non si intende esercitare la discrezionalità (Cfr. scheda su CRD, Articolo 82(2))

Motivazioni

Motivazioni connesse con l’esigenza di procedere a un’autonoma valutazionedelle procedure di mapping da parte d tutte le ECAI le cui valutazioni sonoutilizzate da banche italiane.

Punti di attenzione

La materia è attualmente oggetto di approfondimento d parte del CEBS, al finedi pervenire a una soluzione comune.

CRD, Articolo100(3) e (4)

OPERAZIONI DI CARTOLARTIZZAZIONE DIESPOSIZIONI AL DETTAGLIO CON CLAUSOLE DIRIMBORSO ANTICIPATO

Nel caso di cartolarizzazioni dotate di unaclausola di rimborso anticipato di esposizionial dettaglio senza impegno a fermo, revocabiliincondizionatamente e senza preavviso,qualora il rimborso anticipato sia innescato daun valore quantitativo in relazione ad unelemento diverso dal margine positivo medio

Non appare essere una fattispecie rilevante sul mercato italiano

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Tecniche di attenuazione del rischio di credito e Cartolarizzazione

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a tre mesi, le autorità competenti possonoapplicare un trattamento analogo a quelloprevisto per il rimborso innescato dal marginepositivo medio a 3 mesi.

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Rischi Operativi

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Articoloproposta di

Direttiva

ParagrafoAccordo

“Basilea2”

Argomento Proposta

CAD, Articolo 20,§§ 2-3

ESENZIONE DI ALCUNE IMPRESE DI INVESTIMENTODAL REQUISITO PATRIMONIALE

Le autorità competenti possono escluderele imprese di investimento che nonassumono rischi in proprio dalle norme sulrequisito patrimoniale a fronte del rischiooperativo, mantenendo l’attuale regimeprudenziale (maggiore tra il requisito “altririschi” [25% costi operativi fissi] e la sommadel requisito per il rischio di credito e mercato).

Le autorità competenti possono escluderedalle norme sul requisito patrimoniale a frontedel rischio operativo talune imprese diinvestimento che assumono rischi in propriose:

negoziano per conto proprio solo allo scopo dieseguire ordini dei clienti o di essere ammessiad un sistema di compensazione eregolamento o a una borsa valori riconosciutaquando operano in qualità di agenti oeseguono ordini di clienti ovvero

non detengono denaro o valori mobiliari dellaclientela;

effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

non hanno clienti esterni;

per le quali l’esecuzione e il regolamento delleoperazioni vengono effettuati sotto laresponsabilità di un organismo dicompensazione e sono garantiti dal medesimoorganismo.

Tali intermediari sono soggetti ad un requisito

Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Evitare un eccessivo aggravio per le imprese di investimento che non beneficianodella riduzione del requisito a fronte del rischio di credito.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra imprese di investimento deipaesi membri dell’UE e del G-10.

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Rischi Operativi

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pari alla somma del requisito per il rischio dicredito, di mercato e altri rischi.

CAD, Articoli24(1) e 25(1)

ESENZIONE DI ALCUNE IMPRESE DI INVESTIMENTODAL REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Le autorità competenti possono escluderele imprese di investimento dai requisitipatrimoniali consolidati esentare le impresedi investimento qualora le tutte le imprese diinvestimento del gruppo rientrino tra leimprese di investimento di cui all’articolo 20,paragrafi 2 e 3 (vedi scheda precedente) e ilgruppo non comprenda enti creditizi.

Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Evitare un eccessivo aggravio per le imprese di investimento che non beneficianodella riduzione del requisito a fronte del rischio di credito.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra imprese di investimento deipaesi membri dell’UE e del G-10.

CRD, Articolo 155 APPLICAZIONE DI UN REQUISITO INFERIOREALL’AREA “NEGOZIAZIONE E VENDITE”

Fino al 31 dicembre 2012, per gli enticreditizi il cui indicatore pertinente per l’areadi attività "Negoziazioni e vendite" rappresentialmeno il 50% del totale degli indicatoripertinenti per tutte le sue aree di attività gliStati membri possono applicare nelmetodo standardizzato una percentuale del15% all’area di attività “Negoziazioni evendite” (anziché 18%).

Non si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Non sussistono oggettive motivazioni tecniche che inducono a ritenere, per l’attivitàdi “Negoziazione e Vendite”, l’esigenza di una percentuale del 15%. Si ritiene chel’applicazione della percentuale del 18% non determini rischi di disparitàconcorrenziale per le banche italiane, atteso che numerosi paesi membri dell’UE edel G-10 non eserciteranno tale discrezionalità nei confronti degli enti creditizi.

CAD, Articolo 45 Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese diinvestimento il cui indicatore pertinente perl’area di attività "Negoziazioni e vendite"rappresenti almeno il 50% del totale degliindicatori pertinenti per tutte le sue aree diattività gli Stati membri possono applicarenel metodo standardizzato una percentualedel 15% all’area di attività “Negoziazioni evendite” (anziché 18%).)

Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Evitare un eccessivo aggravio per le imprese di investimento che non beneficianodella riduzione del requisito a fronte del rischio di credito.

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra imprese di investimento di paesimembri dell’UE e del G-10.

CRD, Articolo102(4) e AllegatoX, Parte 4, § 3

USO CONGIUNTO DEL METODO BASE E DELMETODO STANDARDIZZATO IN CASOI ECCEZIONALI

Le autorità competenti possono permettereagli enti creditizi di utilizzare una

Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

La discrezionalità verrebbe esercitata solo al fine di consentire alla banca

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Rischi Operativi

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combinazione dei due metodi capogruppo che utilizza a livello consolidato il metodo standardizzato di includerenel calcolo il capitale di una o più realtà controllate che utilizzano il metodo base.Tale discrezionalità verrebbe consentita in casi eccezionali (quali l’acquisizione dinuove aziende) e per periodi limitati. Non verrebbe invece consentito il casoopposto di una banca capogruppo che utilizza il metodo base e di una o più realtacontrollate che utilizzano il metodo standardizzato.

Tale soluzione è stata condivisa con gli altri paesi membri aderenti al CEBS. Essaconsente, da un lato, di non costringere le banche che utilizzano il metodostandardizzato a livello di gruppo ad adottare il metodo base nel momento in cuiuna o più delle realtà controllate, per motivi eccezionali, non risultinotemporaneamente in grado di adottare lo stesso metodo standardizzato. Nel casoopposto, essa consente di evitare arbitraggi regolamentari.i.

CRD, Articolo104(3)

UTILIZZO DI UN INDICATORE ALTERNATIVO

Per aree di attività definite, le autoritàcompetenti possono, a determinatecondizioni, autorizzare un ente creditizio adutilizzare un indicatore alternativo percalcolare il suo requisito patrimoniale a frontedel rischio operativo.

Non si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

L’utilizzo di indicatore diversi dal gross income potrebbe ingenerare difficoltà digestione e problemi di parità di condizioni competitive tra intermediari dello stessopaese.

CRD, Allegato X,Parte 2, § 7

652 nota 97(99 nella

versione italiana)

METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO (ASA)

Le autorità nazionali di vigilanza hanno lafacoltà discrezionale di consentire a unabanca l’impiego del metodo standardalternativo (“Alternative StandardApproach” – ASA), a condizione che questasia in grado di assicurare che tale metodooffra una base migliore, ad esempio, perevitare duplicazioni nel calcolo dei rischi

Non si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

L’opzione è stata di fatto pensata per quelle banche che appartengono ai paesicon tassi sugli impieghi strutturalmente elevati (es. paesi emergenti), per le quali ilcalcolo del capitale sui rischi operativi basato sul margine di intermediazionepotrebbe determinare una duplicazione di requisito regolamentare rispetto alrischio di credito.

Tale opzione non appare avere un impatto significativo nel sistema Italia,considerato anche che condizione necessaria per poter utilizzare tale approccio èquella di dimostrare di avere un’elevata PD del portafoglio. E’ pertanto ipotizzabileche le sole banche che possano avere la facoltà di richiederne l’utilizzo sono iprimari gruppi bancari italiani che adottano un approccio IRB nel credito, i quali,tuttavia, non presentano PD così elevate da giustificare l’utilizzo dell’approccioASA.

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Rischi Operativi

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La proposta diDirettiva noncontempla questaopzione

654 nota 98(100 nella

versione italiana)

METODO STANDARDIZZATO: COMPENSAZIONI TRAREQUISITI POSTIVI E NEGATIVI

Le autorità nazionali di vigilanza hanno lafacoltà discrezionale di prevedere uncriterio più conservativo di quello fissatodall’Accordo, che consente di compensaresenza alcuna limitazione eventuali requisitinegativi (risultanti da un gross incomenegativo) con quelli positivi riferiti ad altre lineedi business .

Si intende esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

La proposta di Direttiva UE, nell’ottica di individuare un criterio univoco tra i varipaesi, condiviso e non modificabile, prevede un metodo di calcolo dei GrossIncome unico, che esclude la possibilità di effettuare compensazioni.

Il criterio fissato dalla Direttiva appare condivisibile, tenuto conto che Gross Incomenegativi non presuppongono necessariamente assenza di rischi operativi (ecertamente non contribuiscono a ridurre i rischi operativi connessi ad un'altra lineadi business). Sotto altro profilo, va considerato che il metodo base - nondistinguendo tra singole linee di business - di fatto prevede la compensazione traGross Income negativi e positivi; ne risulterebbe di conseguenza ridotto l’incentivoa utilizzare metodi più sofisticati.

La proposta diDirettiva noncontempla questaopzione

663 nota101 (103

nellaversione italia

na)

METODO STANDARDIZZATO: CRITERI DI IDONEITÀ.BANCHE NON OPERANTI SU SCALAINTERNAZIONALE

Le autorità nazionali di vigilanza hanno lafacoltà discrezionale di imporre i requisitiqualitativi previsti per il metodo Standardanche ai gruppi bancari non attiviinternazionalmente.

Si intende esercitare la discrezionalità, coerentemente con l’ambito diapplicazione della Direttiva CRD

Motivazioni

In Italia, numerosi gruppi bancari che non sono attivi internazionalmente potrannorichiedere di adottare il metodo Standard e, pertanto, dovranno rispettare -eventualmente sulla base di un principio di proporzionalità - i connessi requisitiqualitativi.

CRD, Articolo105(4)

METODI AVANZATI DI MISURAZIONE (AMA).CRITERI DI IDONEITÀ

Quando un ente creditizio impresa madrenell’UE e le sue filiazioni ovvero un entefinanziario impresa madre nell’UE e le suefiliazioni utilizzano un metodo avanzato dimisurazione su base unificata per l’impresamadre e le sue filiazioni, le autoritàcompetenti possono permettere che icriteri di idoneità siano soddisfattidall'impresa madre e dalle sue filiazioniconsiderate congiuntamente.

Si intende esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10

Motivazioni collegate con l’esigenza di evitare la duplicazione delle attività divalutazione da parte delle Autorità di vigilanza.

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Rischi Operativi

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CRD, Allegato X,Parte 3, § 8

669 (b) METODI AMA: CRITERI DI IDONEITÀ: PERDITEATTESE E INATTESE

Le autorità di vigilanza richiederanno allebanche di calcolare il proprio requisito dicapitale come somma delle perdite attese (EL)e di quelle inattese (UL), a meno che la bancanon possa dimostrare che è in grado distimare adeguatamente EL nelle sue prassioperative interne, e quindi dispesarle/contabilizzarle nelle riserve, negliaccantonamenti, etc..

Si intende esercitare la discrezionalità.

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10

Punti di attenzione

In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata le modalità con cuil’azienda individua, misura e include nel calcolo del capitale le EL.

Allegato X, Parte3, § 11

669 (d) METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ:CORRELAZIONI TRA LE SINGOLE MISURE DELRISCHIO OPERATIVO

Le singole misure conseguite dalla rischiositàoperativa devono essere sommate ai fini delcalcolo dei requisiti patrimoniali minimi.Tuttavia, la banca potrà utilizzare propriestime di correlazione tra le singole misuredi rischio operativo, a condizione che essapossa dimostrare all’autorità di vigilanzache i propri sistemi di correlazione sonosolidi e implementati con integrità etengono conto dei profili di incertezza checaratterizzano le stime di correlazionestesse (specie in periodi di stress). Labanca deve validare le ipotesi alla base dellestime delle correlazioni attraverso appropriatetecniche quantitative e qualitative.

Si intende esercitare la discrezionalità.

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata le modalità con cuil’azienda tiene conto delle proprie stime interne di correlazione ai fini del calcolodel capitale regolamentare per rischio operativo

La proposta diDirettiva noncontempla questaopzione

673

(2° alinea)

METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ: SOGLIEPERDITE LORDE

Le singole autorità nazionali potrebberorichiedere alle banche di raccogliere dati suirischi operativi al di sopra di una prefissatasoglia di perdita lorda (ad esempio, ����������

Non si intende esercitare la discrezionalità.

Motivazioni

L’individuazione di un’adeguata soglia minima di perdita lorda non può esseredefinita in quanto strettamente connessa con le caratteristiche degli eventi diperdita che differiscono da banca a banca. Anche al proprio interno, una banca

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Rischi Operativi

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potrebbe individuare diverse soglie minime in base alla tipologia di eventoconsiderato.

Punti di attenzione

In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata la congruitàdell'eventuale soglia prescelta.

Allegato X, Parte3, § 14

673

(5° alinea)

METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ: PERDITEOPERATIVE COLLEGATE AL RISCHIO DI CREDITO

Le perdite operative collegate al un rischio dicredito e storicamente incluse nella banca datirelativa a quest’ultima tipologia di rischio (adesempio, carenze nella gestione dellegaranzie reali) continueranno a essere trattatecome rischi di credito ai fini del calcolo deirequisiti patrimoniali minimi ai sensi del nuovoSchema.

Si intende esercitare la discrezionalità.

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico

Motivazioni

Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.

Punti di attenzione

In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata le modalità con cuil’azienda tiene conto delle perdite operative collegate con i rischi di credito, anchealla luce delle peculiarità “Italiane” di talune di queste (ad es., le perdite operativeconnesse con casi di revocatoria fallimentare)

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Concentrazione dei rischi

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Articoloproposta di

Direttiva

ParagrafoAccordo

“Basilea2”

Argomento Proposta

CRD, Articolo110(3)

Gli Stati membri possono esigere chevengano notificate le concentrazioni di fidi neiconfronti dei datori di garanzie reali accettatedall’ente creditizio.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità

Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico, in quanto si prevede lapossibilità di applicare regole più severe rispetto a quelle generali

Motivazioni

Si tratta di una regola già presente nell’attuale regolamentazione (cfr. Istruzionidi Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, sez. III, par. 1)

CRD, Articolo113(3), da a) a f)l) e q)

Gli Stati membri possono esentare, in tutto oin parte, dall'applicazione dei limiti allaconcentrazione dei rischi alcune categorie difidi.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Per i fidi verso soggetti a ponderazione zero si tratta di una regola già presentenell’attuale regolamentazione (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV,Cap. 5, All. A).

Motivazioni connesse con l’opportunità di mantenere condizioni di paritàconcorrenziale con gli intermediari dei paesi dell’UE

Punti di attenzione

Per le altre categorie di fidi andrà effettuata una valutazione caso per caso

CRD, Articolo114(1)

Gli Stati membri, in alternativa allaconcessione delle esenzioni totali o parziali,possono consentire agli enti creditizi che siavvalgono del metodo integrale per iltrattamento delle garanzie reali finanziarie diutilizzare un valore inferiore a quello delfido, purché detto valore non sia inferiore altotale dei valori delle esposizioni verso ilcliente o il gruppo di clienti collegati, correttiper tenere conto delle attenuazioni del rischio,degli aggiustamenti per la volatilità e per ildisallineamento delle scadenze..

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Motivazioni connesse con l’opportunità di mantenere condizioni di paritàconcorrenziale con gli intermediari dei paesi dell’UE

Le garanzie reali finanziarie già oggi riducono il valore della posizione di rischio.

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Concentrazione dei rischi

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CRD, Articolo114(4)

Nel caso in cui siano riconosciuti gli effettidelle garanzie reali, gli Stati membripossono trattare le parti garantite del fidocome se fossero fidi nei confronti del datoredelle garanzie anziché nei confronti delcliente.

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Le garanzie reali finanziarie già oggi riducono il valore della posizione di rischio(cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, sez. III, par. 1)

Motivazioni connesse con l’opportunità di mantenere condizioni di paritàconcorrenziale con gli intermediari dei paesi dell’UE.

CRD, Articolo115(1)

Gli Stati membri possono applicare unaponderazione del 20% alle voci dell’attivoche rappresentano crediti nei confronti diamministrazioni regionali e autorità localidegli Stati membri, laddove a tali crediti siapplicherebbe un fattore di ponderazione delrischio del 20% ai sensi delle norme sul rischiodi credito, nonché agli altri fidi nei confrontidelle medesime o da esse garantiti, ai quali siapplicherebbe un fattore di ponderazione delrischio del 20% ai ai sensi delle norme sulrischio di credito

Si intenderebbe esercitare la discrezionalità

Motivazioni

Trattamento già previsto dalla vigente normativa (cfr. Istruzioni di Vigilanza perle banche, Titolo IV, Cap. 5, sez. III, par. 1)

Motivazioni connesse con l’opportunità di mantenere condizioni di paritàconcorrenziale con gli intermediari dei paesi dell’UE.

Page 61: SCHEDE SULLE DISCREZIONALITA’ NAZIONALI CONTENUTE … · Ambito di applicazione pag. 1 di 4 Articoli proposta di Direttiva Paragrafo Accordo “Basilea2” Argomento Proposta Descrizione

Ulteriori discrezionalità contenute negli emendamenti proposti dal Consiglio dell’Unione Europea

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Articoli proposta di Direttiva Argomento

Descrizione della discrezionalità. Indicazioni sull’intenzione di esercitare o meno le discrezionalità saranno offerte se e quando questediverranno definitive.

CRD, Articolo 154(1 bis) Estensione al metodo standardizzato della deroga prevista per la definizione di inadempimento nel caso di esposizioni verso imprese.

CRD, Articolo 154(1ter) Riduzione transitoria (da 3 anni a 1 anno) della durata dell’utilizzo del sistema di rating interni ai fini del riconoscimento del metodo IRBdi base

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 15bis

Possibilità di riconoscere il medesimo trattamento prudenziale degli Stati sovrani agli enti del settore pubblico che beneficiano dellagaranzia del Governo centrale.

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 38bis

Estensione del trattamento previsto per gli obblighi di riserva verso la BCE o una banca centrale nazionale anche al caso in cui taleobbligo sia adempiuto per il tramite di altro ente creditizio.

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 44bis

Estensione della ponderazione del 35% prevista per i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali anche alle operazioni di leasingsu immobili residenziali.

CRD, Allegato VII, Parte 1, § 11 Possibilità di applicare il trattamento previsto per il portafoglio retail qualificato anche alle esposizioni garantite da un vincolo sui conti diaccredito dello stipendio (wage accounts)

CRD, Allegato VII, Parte 2, §§5, 7 e 19

Possibilità di riconoscere altri soggetti fornitori di protezione del credito nel caso di rischio di “diluition”.

CRD, Allegato IX, Parte 4, § 46bis

Possibilità di applicare una ponderazione più bassa alle tranche super-senior nel caso in cui l’Autorità di vigilanza sia soddisfatta dellacapacità di assorbimento delle perdite delle tranche più subordinate.

CAD, Articolo 45A Deroghe transitorie dai limiti ai grandi fidi per i piccoli intermediari di energia che operano anche in derivati