Ristrutturazioni aziendali e licenziamenti Tra i licenziamenti causati da motivi economici o di...

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Ristrutturazioni aziendali e licenziamenti Tra i licenziamenti causati da motivi economici o di riorganizzazione aziendale, bisogna distinguerne due tipi in base alle procedure e ai soggetti coinvolti: LICENZIAMENTI INDIVIDUALI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

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Ristrutturazioni aziendali e licenziamenti

Tra i licenziamenti causati da motivi economici o di riorganizzazione aziendale, bisogna distinguerne due tipi in base alle procedure e ai soggetti coinvolti:

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

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Licenziamenti Individuali

i licenziamenti individuali causati da motivi economici o di riorganizzazione aziendale sono definiti dalla legge

come

Licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo (GMO)

Ossia quei licenziamenti

«intimati per ragioni inerenti all’attivita’ produttiva, all’organizzazione del lavoro e

al regolare funzionamento di essa»

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Licenziamenti IndividualiAmbito di applicazione

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti a prescindere dal numero dei lavoratori da licenziare Imprese che occupano piu’ di 15 dipendenti, quando il numero di dipendenti da licenziare sia inferiore a 5

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Licenziamenti IndividualiProcedura per tutti i datori di lavoro

A. Forma Scritta

B. Motivazioni indicate nella comunicazione del licenziamento

C. Obbligo di preavviso

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Licenziamenti IndividualiProcedura per imprese con piu’ di 15 dipendenti

Procedura preventiva di conciliazione obbligatoria presso la D.T.L.

L’azienda comunica alla D.T.L. l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo indicando i motivi del licenziamento

Entro 7 giorni la D.T.L. convoca il datore di lavoro e il lavoratore dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione

In caso di fallimento della conciliazione il datore procede a intimare il licenziamento che ha effetto dal momento della comunicazione di cui al punto 1

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Licenziamenti IndividualiLicenziamento per GMO – requisiti sostanziali

La veridicita’ e non pretestuosita’ dei motivi oggettivi del licenziamento

Prova di aver tentato di trovare una soluzione alternativa al licenziamento del lavoratore (cd. obbligo di repechage)

Prova di aver scelto il lavoratore da licenziare secondo correttezza e buona fede, applicando i seguenti criteri concorrenti: Carichi di famiglia

Anzianita’

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Licenziamenti IndividualiIllegittimita’ del licenziamento: conseguenze

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti

- obbligo di riassumere il lavoratore entro 3 giorni

oppure

- risarcimento del danno nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un

massimo di 6 mensilità

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Licenziamenti IndividualiIllegittimita’ del licenziamento: conseguenze

Nelle aziende che occupano piu’ di 15 dipendenti

In caso di illegittimita’ formale(per esempio nel caso di omessa indicazione della motivazione nella lettera di licenziamento, oppure

mancata attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria)

Obbligo di risarcire il danno nella misura compresa tra 6 e 12 mensilita’

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Licenziamenti IndividualiIllegittimita’ del licenziamento: conseguenze

Nelle aziende che occupano piu’ di 15 dipendenti

In caso di illegittimita’ sostanziale(non ci sono gli estremi del giustificato motivo

oggettivo)

Obbligo di risarcire il danno nella misura compresa tra 12 e 24 mensilita’

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Licenziamenti IndividualiIllegittimita’ del licenziamento: conseguenze

In tutte le imprese (fino a 15 o più di 15 dipendenti)

Licenziamento orale e licenziamento discriminatorio

1.obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro

2.risarcimento di tutte le retribuzioni perse dal lavoratore comunque non inferiore a 5 mensilita’

Al posto della reintegrazione il lavoratore potra’ optare per un’indennita’ sostitutiva di 15 mensilita’

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Cassa integrazione guadagniL’istituto della CIG

La Cassa integrazione guadagni ha la funzione di integrare la retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione dell’attività.

CIG ordinaria

CIG straordinaria

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CIG Causali

CIG Ordinaria: causali temporanee (mancanza di commesse, eventi meteorologici, ecc) con previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa

CIG Straordinaria: eventi aziendali strutturali (crisi, ristrutturazione, fallimenti, ecc.) con possibile messa in mobilità dei lavoratori coinvolti

Le prestazioni inerenti all’intervento della CIG sono di pertinenza della “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” istituita presso l’INPS (legge 88/89, art. 24)

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CIG OrdinariaCause di intervento

La CIG può essere richiesta al verificarsi di:

Eventi oggettivamente non evitabili: alluvioni, incendi, crolli, motivi tecnici conseguiti ad azioni di sciopero, ordinanze delle autorità competenti.

Eventi non oggettivamente non evitabili: Mancanza di lavoro, di commesse, mancanza di materie prime, revisione e/o sostituzione di impianti, cambio lavorazioni, restrizioni creditizie.

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CIGPagamento

Anticipazione del datore di lavoro. La Cassa integrazione guadagni è

anticipata ai lavoratori interessati dal datore di lavoro.

Rimborso. Le somme anticipate dal datore di lavoro a

titolo di CIG sono poste a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

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CIGPagamento diretto

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, salvo queste ipotesi:

Sottoposizione delle aziende a procedure concorsuali (fallimento, etc.)

Cessazione delle aziende

Comprovata crisi finanziaria delle aziende

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CIG StraordinariaCause di intervento

Crisi aziendale

Ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale

Procedure concorsuali

Contratti di solidarietà

La CIG straordinaria non può essere richiesta per le unità produttive per le quali è stata chiesta la CIG ordinaria

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MobilitàAspetti generali

L’istituto è uno strumento di gestione degli esuberi di manodopera e presuppone il recesso del rapporto di lavoro, cioè lo stato di disoccupazione del lavoratore

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Campo di applicazione e presupposti

L’attuale disciplina prevede due tipi di riduzione di personale:

Uno per le imprese sottoposte alla procedura di CIG straordinaria

L’altro per i datori di lavoro, le cui imprese non siano sottoposte a CIG straordinaria o che non intendono avvalersi del preventivo ricorso alla CIGS

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Imprese sottoposte a CIG straordinaria

Per poter dare corso alla procedura di licenziamento collettivo occorre che si realizzino i seguenti presupposti:

L’impresa deve aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di CIGS, includendo nel calcolo gli apprendisti, i contratti di formazione, i lavoratori a tempo determinato e quelli a part-time.

L’impresa nel corso di attuazione del programma di CIGS, non è in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi.

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Imprese non soggette a CIG straordinaria (licenziamento collettivo)

Il datore di lavoro che intenda licenziare il personale eccedente, senza esperire il preventivo ricorso alla CIGS, oppure che non rientri tra i beneficiari della CIGS, può attivare la procedura di licenziamento collettivo, purché:

Siano occupati più di 15 dipendenti

Si debba procedere alla riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività dell’attività, a cui far seguire 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

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Imprese non soggette a CIG straordinaria (licenziamento collettivo)

Non sono conteggiabili come licenziamenti:

gli esuberi che si verificano per fine appalto di servizio per i quali non può essere attivato il licenziamento collettivo, ma licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo

Le dimissioni di alcuni lavoratori ancorché agevolate da gravidanze e incentivi

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Numero dei lavoratori licenziabili

In caso di imprese soggette a CIGS non è dettato alcun limite minimo dei lavoratori che possono essere licenziati (per cui può essere collocato in mobilità anche un solo lavoratore)

Nel caso di imprese non sottoposte a CIGS la legge richiede che siano licenziati almeno 5 lavoratori

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Procedura di mobilità

Le modalità di riduzione del personale sono identiche sia nella ipotesi

di riduzione del personale in CIGS, sia nelle ipotesi di licenziamento collettivo senza l’esperimento della CIGS.

In mancanza di un accordo sindacale, la legge fissa alcuni criteri, per scegliere i lavoratori interessati alla riduzione del personale, in base a:

Carichi di famiglia

Anzianità

Esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

In presenza di un accordo sindacale si possono adottare uno o più criteri di scelta in sostituzione di quelli legali, a condizione che i nuovi criteri escludano qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro.

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Licenziamento e preavviso

Una volta scelti i lavoratori da licenziare, il datore di lavoro deve:

Comunicare per iscritto il recesso

Il recesso produce effetto quando viene conosciuto dal destinatario: è pertanto opportuno spedire:

Racc. a.r.

Consegna a mano con copia firmata per ricevuta.

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Altri adempimenti del datore di lavoroe procedura sindacale

Il datore di lavoro deve comunicare entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso agli organismi di collocamento competente (Provincia o Regione) e alle associazioni di categoria, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con le seguenti indicazioni:

Nominativo Residenza Qualifica Livello di inquadramento Età Carico familiare Indicazione dei criteri di scelta

Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS

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Procedura sindacale

Le Rsu e le Associazioni di categoria possono richiedere un esame congiunto, anche allo scopo di individuare forme alternative alla messa in mobilità e misure sociali volte a riqualificare i lavoratori.

L’esame congiunto si svolge presso gli Uffici della regione se l’esubero riguarda unità produttive ubicate dalla stessa regione, e presso il Ministero del lavoro negli altri casi.

Questa procedura deve esaurirsi entro 45 giorni (23 nel caso di un numero di lavoratori coinvolti inferiore a 10)

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Procedura amministrativa

In ipotesi di mancato accordo sindacale avremo:

Convocazione delle parti ad opera del Direttore

della DTL per ulteriore esame.

La procedura deve esaurirsi entro 30/48 giorni (15 nel caso di un numero di lavoratori coinvolti inferiore a 10) dalla comunicazione dell’impresa

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Ipotesi di licenziamenti illegittimiRelative conseguenze

In caso di licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta avremo:

- ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - risarcimento danni pari alle mensilità non percepite, dedotto quanto non

ricavato per altra attività lavorativa, con un minimo di 5 mensilità

In caso di violazione delle procedure richiamate dall’art. 4, co. 12

- pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto

In caso di violazione dei criteri di scelta - reintegrazione nel posto di lavoro - pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima

retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione

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Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

Tale impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

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Liste di mobilitàBeneficiari

L’iscrizione nelle liste di mobilità compete ai lavoratori collocati in mobilità, a seguito della descritta procedura.

La disciplina delle liste di mobilità cessa a regime dal 2017, in quanto sostituita dalla disciplina sull’ASPI

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Liste di mobilità

Adempimenti degli uffici di lavoro: L’iscrizione delle liste dipende dall’invio degli

elenchi da parte delle aziende: la Direzione regionale del lavoro compila le liste tenendo anche in conto delle informazioni personali che i singoli lavoratori hanno fornito tramite i Centri Provinciali per l’impiego.

Adempimenti dei lavoratori: Per i lavoratori con diritto alla iscrizione, ma non

ancora alla indennità, l’iscrizione deve essere richiesta dagli interessati al Centro per l’impiego entro 68 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

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Cancellazione dalle liste

La cancellazione dalle liste avviene a seguito di:

Scadenza del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità

Erogazione di un’unica soluzione dell’indennità di mobilità

Assunzione a tempo pieno o indeterminato

Compimento dell’età per la pensione di vecchiaia

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Contribuzione

Il finanziamento delle prestazioni relative alla mobilità è assicurato da due tipi di contribuzione a carico dei datori di lavoro:

La prima di tipo permanente, costituita dal

pagamento di un contributo pari allo 0,30% indipendentemente dall’effettivo utilizzo della mobilità.

La seconda consiste in un onere specifico legato all’effettiva utilizzazione della procedura di riduzione del personale

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Indennità di mobilitàBeneficiari e requisiti

La disciplina sul finanziamento della mobilità cessa a regime dal 2017 in quanto sostituita dalla disciplina sull’ASPI (art. 2, c. 71, L. 92/2012).

L’indennità di mobilità compete ai dipendenti delle aziende rientranti nel campo di applicazione CIG straordinaria e che :

Siano iscritti alle liste di mobilità;

Abbiano un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi;

Siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Indennità di mobilitàLavoratori esclusi dal diritto

Non fruiscono di tale beneficio:

Apprendisti;

Dirigenti,

Lavoratori somministrati;

Lavoratori intermittenti;

Contratti di inserimento

Stagionali e saltuari;

Lavoratori che alla data di comunicazione del recesso hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

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PRIVACY

D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003

Codice in materia di protezioneCodice in materia di protezione

dei dati personali dei dati personali

in vigore dal 1°gennaio 2004 in vigore dal 1°gennaio 2004

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Il Codice è suddiviso in tre parti:1. Disposizioni generali (principi generali, diritti

dell’interessato, soggetti che effettuano il trattamento,..)

2. Disposizioni relative a specifici settori (giustizia, forze di polizia, pubblica amministrazione,…)

3. Norme relative alle forme di tutela dell’interessato disciplinando le modalità con cui è possibile l’esercizio dei suoi diritti. Sono disciplinati i compiti del Garante e le sanzioni.

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Trattamento dei dati personali

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati

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Dati personali

Qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione.

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Dato identificativo o comune

Dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (esempio: nome e cognome, stipendio, reddito, n. telefono, codice fiscale, partita IVA)

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Dati sensibili

Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

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Dati anonimi

Dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un interessato identificato o identificabile (esempio: dati statistici)

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Titolare

E’ la persona fisica, giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo

della sicurezza

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Responsabile

è la persona fisica, giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.

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Incaricati

Sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Devono essere designate individualmente per iscritto. Possono essere solo persone fisiche

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Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali

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Comunicazione

Dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

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Diffusione

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

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Come vengono tutelati i diritti dell’interessato

I diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento

I diritti possono essere esercitati senza alcuna formalità ( lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolgendosi anche ad un incaricato del trattamento che agisce sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile

La risposta deve essere fornita senza alcun ritardo e in maniera esaustiva e completa

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L’interessato può ricorrere al Garante se sono decorsi 15 giorni dalla sua richiesta e non è stato fornito riscontro o è stato fornito riscontro solo parzialmente

In ogni caso la richiesta non può essere rinnovata con intervallo inferiore a 90 giorni.

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Modalità di esercizio dei diritti

L’interessato può scegliere di agire rivolgendosi o

all’Autorità garante all’Autorità giudiziaria

per la Privacy ordinaria

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Il ricorso dinanzi al Garante può essere presentato solo nel caso in cui non sia già stata adita l’Autorità giudiziaria ordinaria per lo stesso oggetto e tra le stesse parti.

Il ricorso dinanzi al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’Autorità giudiziaria per lo stesso oggetto e fra le stesse parti.

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Il Garante per la protezione dei dati personali

Autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (1997)

Scopo: assicurare la tutela di diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali

Organo collegiale composto da 4 membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di 7 anni non rinnovabile.

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Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è legittimo se i dati sono:Il trattamento dei dati è legittimo se i dati sono:

A) Trattati in modo lecito e secondo correttezza

B) Raccolti e registrati per scopi DETERMINATI, ESPLICITI accolti e registrati per scopi DETERMINATI, ESPLICITI e LEGITTIMIe LEGITTIMI

C) ESATTI ed AGGIORNATIC) ESATTI ed AGGIORNATI

D) PERTINENTI e COMPLETI rispetto alle finalità per cui sono D) PERTINENTI e COMPLETI rispetto alle finalità per cui sono raccoltiraccolti

E) Trattenuti per un periodo NON SUPERIORE al NECESSARIOE) Trattenuti per un periodo NON SUPERIORE al NECESSARIO per il raggiungimento dell’obiettivoper il raggiungimento dell’obiettivo

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Il consenso dell’interessato art. 23 D.Lgs. 196/03

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

Può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

è espresso liberamente e in riferimento a un trattamento chiaramente individuato

Il consenso è validamente prestato se è documentato per iscritto

sono state rese le informazioni di cui all’art. 13 Codice Privacy (informativa)

Il consenso deve essere sempre manifestato in forma scritta quando il

trattamento riguarda dati sensibili.

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Incaricati: compiti e funzioni

Il trattamento dei dati è consentito solo a soggetti incaricati Sono incaricati del trattamento le persone fisiche autorizzate a

compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile

L’incaricato è sempre una persona fisica (es. soggetti addette ai terminali e agli archivi, che si occupano materialmente delle fasi di raccolta, gestione, elaborazione e conservazione dei dati personali)

La designazione degli incaricati è effettuata per iscritto.

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Documento Programmatico sulla sicurezza

È un documento che, partendo dall’analisi dei rischi del proprio sistema informativo contenente dati personali, sensibili e giudiziari, individua le contromisure per contrastare tali pericoli.

Deve essere predisposto ed aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONTENUTO DPS elenco dei trattamenti di dati personali; distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al

trattamento dei dati;

l’analisi dei rischi che incombono sui dati Comportamento degli operatori

i rischi possono derivare da (sottrazione, errore,

disattenzione)

Eventi relativi agli strumenti Eventi relativi al contesto fisico

(Virus informatici, accessi esterni ambientale non autorizzati, malfunzionamento) (incendi, allagamenti, guasto sistema

elettrico)

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Trattamento illecito dei dati personali art. 167 c.p.

esempio: invio di lettere promozionali a clienti senza il loro consenso.

Per la punibilità oltre al fatto di trattamento illecito è richiesto in ogni caso che l’autore persegua il fine specifico di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno.

Pena prevista: reclusione da 6 mesi fino a 3 anni a seconda della gravità e del danno reato.

Autore del reato titolare del trattamento (in primo luogo)

responsabili, incaricati del trattamento (in qualità di coautori o concorrenti)

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Omessa adozione delle misure di sicurezza

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali

arresto sino a due anni Pena o ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro Estinzione del reato : ravvedimento operoso all’adempimento delle prescrizioni del Garante per il ripristino delle

condizioni di sicurezza seguito dal pagamento di una somma di danaro a titolo di oblazione consegue l’estinzione del reato.

All’autore del reato viene concesso un termine per la regolarizzazione, scaduto tale termine, qualora risulti l’adempimento, la somma da pagare sarà pari a ¼ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione pari ad €. 12.500.

Autore del reato

Titolare del trattamento dei dati

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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sui luoghi di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (dirigenti e preposti), medico competente e dai lavoratori stessi

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Sicurezza

Condizione in cui sono evitate le interazioni tra le persone, le attrezzature a macchinari, che possono causare danni a persone a al sistema o anche solo perdite di tempo o qualunque deviazione dagli obiettivi dell’impresa

Situazione in cui i rischi sono stati eliminati o ridotti al minimo per quanto permesso dallo stato dell’arte delle conoscenze tecniche e dall’applicazione delle migliori tecnologie

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Salute e pericolo

Salute Stato di completo benessere fisico

mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia

Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un

determinato fattore avente il potenziale di causare danni

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Riferimenti normativi

Il testo di riferimento è il D.lgs 81/2008 che ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le numerose disposizioni dettate da numerose precedenti normative, succedutesi nell’arco degli ultimi 60 anni.

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D.Lgs 81/2008Composizione

Il decreto si compone di 306 articoli, suddivisi in titoli.

La sua struttura è così ripartita:

Individuazione dei soggetti responsabili

Misure generali e adeguamenti tecnici per ridurre i rischi

Sanzioni in caso di inadempienza

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Figure del sistema sicurezza sui luoghi di lavoro

Datore di lavoro Medico competente Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione (RSPP) Rappresentante del Lavoratori per la

Sicurezza (RLS) Lavoratore Dirigente Preposto

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Misure generali di tutela e sicurezza

Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza Programmazione della prevenzione Eliminazione dei rischi, e ove non sia possibile, la loro

riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

Rispetto dei principi ergonomici Sostituzione di ciò che è pericoloso, con ciò che non lo

è, o è meno pericoloso Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che

sono o, comunque possono essere esposti al rischio La partecipazione e consultazione dei lavoratori l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,

impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricati

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Obblighi del datore di lavoro(non delegabili)

Effettuare la valutazione dei rischi

Nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Elaborare il piano di sicurezza

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Obblighi del datore e del dirigente

Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

Designare preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendi, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza

Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro

Adempiere gli obblighi di formazione, informazione

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Obblighi dei lavoratori

Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute.

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanza e i preparati pericolosi.

Segnalare al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, tutte le condizioni di pericolo.

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Dovere di formazione ed informazione

Il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni sulla tipologia delle sostanze pericolose, sui pericoli per la salute e la sicurezza.

Ai sensi dell’art. 37 co. 4 D.lgs 81/2008 la formazione e, ove previsto l’addestramento specifico dei lavoratori, devono avvenire in occasione:

Della costituzione di un rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Del trasferimento o cambiamento di mansioni

Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie

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La sorveglianza sanitariaArt. 229 D.lgs 81/2008

I lavoratori che sono esposti ad agenti pericolosi per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, la quale viene effettuata:

Prima di adibire il lavoratore alla sua mansione

Periodicamente e di norma una volta l’anno, o con periodicità differente decisa dal MC

Alla cessazione del rapporto di lavoro

Il medico competente istituisce per ciascun lavoratore una cartella sanitaria.

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Chi è l’RSPP?

Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione deve:

Elaborare tutte le misure preventive volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Programmare e promuovere interventi formativi per sensibilizzare i lavoratori

Individuare e valutare i fattori di rischio da inserire nel DVR

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Chi è l’RLS?

L’rls è un ponte tra il datore di lavoro e i lavoratori stessi. Deve pertanto essere presente in azienda, ascoltare le esigenze dei lavoratori, collaborare con il datore di lavoro nello svolgimento di obblighi importanti

Nelle aziende fino a 15 dipendenti L’RLS viene eletto

direttamente dai lavoratori seguendo degli accordi sindacali ben precisi:

Tutti i lavoratori possono essere eletti ad eccezione dei lavoratori in prova, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto a tempo determinato o contratto di formazione

L’RLS resta in carica tre anni

Tutti i lavoratori devono ricevere comunicazione dell’RLS e lo stesso vale per l’INAIL

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Il DVR

Il D.lgs 81/2008 ha ribadito quanto già previsto dalla 626/94, cioè la necessità di redigere il DVR, che deve contenere:

L’elenco dei rischi individuati in azienda

Strumenti, criteri di prevenzione e misure di informazione al personale per i rischi

Misure di tutela della salute e la sicurezza, attraverso l’aggiornamento continuo dei dispositivi di sicurezza

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Tipologie di rischio

Rischio amianto Rischio biologico Rischio chimico Rischio ergonomico Rischio incendio Rischio rumore Rischio stress lavoro correlato Rischio vibrazioni

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Chi lo redige?

Il D.lgs stabilisce che il DVR debba essere compilato dal datore di lavoro, il quale può affidarsi alla consulenza di esperti e richiedere la collaborazione di altre figure aziendali preposte alla sicurezza: L’RSPP e il medico competente, dopo aver richiesto il parere dell’RLS.

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Cosa deve contenere?

Il DVR deve avere:

Data certa

Relazione sulla valutazione dei rischi

Indicare le misure di prevenzione e protezione attuate

Indicare i dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione

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Che cosa sono i DPII dispositivi di protezione individuale devono essere idonei

ed adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Devono essere:

Marcati CE in modo visibile e duraturo

Essere adeguati al rischio che si vuole prevenire

Non introdurre ulteriori fattori di rischio

Essere facili da usare e adattabili alle esigenze del lavoratore