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ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

ANCL

I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

Giorgio [email protected]

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A chi si applica la nuova normativa

La nuova legge, L. 28 giugno 2012, n. 92, interviene solo sulle conseguenze sanzionatorie, laddove il giudice riconosca che il recesso è inefficace.Si applica, come in passato, ai datori di lavori individuati dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero quelli che occupano oltre 15 dipendenti nella singola unità produttiva, oppure oltre 60 sul territorio nazionale.Per i datori di lavoro che non hanno i requisiti di cui sopra, tutto resta come in passato: una indennità che varia a un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mesi.Il nuovo rito si applica indistintamente per tutti i casi di licenziamento discriminatorio.

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Brevi cenni sul licenziamento collettivo

Il licenziamento collettivo è regolato dall’art. 24 della L. 223/91 (direttiva CEE 75/129).

Trova applicazione per le imprese che abbiano oltre 15 dipendenti e che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività di lavoro .

Il limite trova applicazione in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

Il procedimento resta quello stabilito dalla legge.

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Aspi (cenni)

A partire dal 1° gennaio 2013 si è introdotta l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), art. 2, 1° co. L. 92/2012.

L’art. 3, commi 17 e 18, L. 92/2012 permette di ricorrere a questo strumento anche da parte della contrattazione collettiva, con l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa sull’integrazione salariale, al fine di garantire ai lavoratori una tutela negli stessi casi previsti dalla Cigo e dalla Cigs.

Se non vi sarà accordo entro il 31 marzo 2013, il Ministero darà il via a fondi residuali (art. 3 co. 19)

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Il procedimento

La legge 92/2012 ha parzialmente modificato gli artt. 4 e 5 della legge 223/91.

Ora l’obbligo del datore di comunicazione finale agli uffici pubblici competenti ed alla OO. SS. dell’elenco dei lavoratori e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta va fatto entro sette giorni dalla comunicazione del licenziamento a ciascuno dei lavoratori (art. 1, co. 44 L. 92). La violazione dell’adempimento porta ad un vizio procedurale che rende inefficace il recesso.

Il vizio è però sanabile nell’ambito di accordi sindacali, sembra, solo quanto alla comunicazione, che deve esistere comunque (art. 1 co. 45).

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Si ricorda che, esaurita la procedura di controllo delle OO. SS. (art. 4 L. 223/91) il datore può procedere al licenziamento nel rispetto dei criteri di scelta per l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità.

Riepilogando, la Legge 92/2012 è intervenuta su:- i vizi inerenti la comunicazione di apertura della procedura sindacale che possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo (art. 4, nuovo comma 13 della L. 223/91).- la lista dei lavoratori da collocare in mobilità, al termine della procedura, che può essere comunicata agli uffici pubblici nel termine di 7 giorni e non più contestualmente (art. 4, 9° co. L. 223/91).

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Sanzioni

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Se il licenziamento collettivo è intimato senza la forma scritta, si applica il regime dei licenziamenti nulli (art. 18, I co.)Se si vìolano le procedure previste, si applica solo la sanzione economica dell’indennità quantificata fra le 12 e le 24 mensilità (art. 18, VII co, terzo periodo).Se si vìolano i criteri di scelta, si applica l’art. 18 IV co., ovvero reintegrazione e pagamento di un’indennità fino a 12 mensilità.

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La revoca del licenziamento

La riforma prevede l’ipotesi di revoca del licenziamento. (Art. 1 co. 41 L. 92/2012 che ha modificato l’art. 18 Stat. Lav.)Se il datore intima il recesso, può, entro 15 giorni dalla comunicazione di impugnazione giuntagli dal lavoratore, revocare il medesimo. In tal caso il rapporto è ripristinato senza soluzione di continuità.Al lavoratore è dovuta solo la retribuzione maturata nel periodo antecedente la revoca.Non trovano applicazione regimi sanzionatori di sorta.

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Il procedimento relativo al recesso per g.m.o.

Prima di licenziare, solo per g.m.o., il datore, che abbia oltre 15 dipendenti, deve avviare una procedura preventiva, mediante comunicazione effettuata dal datore alla Direzione Territoriale del Lavoro ed al lavoratore. La Direzione convoca le parti nel termine di perentorio di 7 giorni e tenta la conciliazione; il procedimento si conclude nei 20 giorni.

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Il comportamento delle parti è valutato, poi, dal giudice al fine dell’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 S.L.All’esito del procedimento se la conciliazione non riesce il datore può licenziare; gli effetti del recesso decorrono dal giorno in cui è stato avviato il licenziamento, salve le ipotesi di sospensione per maternità, paternità e infortunio.L’eventuale periodo lavorato vale come preavviso.

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I nuovi provvedimenti di natura processuale

(art. 1 commi da 47 a 69)L’influenza mancata del nuovo processo a tre riti previsto dal nuovo d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, emanato in base all’art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69 cheha ricomposto tutti i procedimenti civili esistenti (circa trenta) riconducendoli all’interno di tre riti: Ordinario di cognizione, Del lavoro, Sommario. 11

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… segueSpunti anche dal rito sommario previsto dall’art. 702 bis e segg. cpcL’ispirazione all’art. 28 Stat. Lav.? (così nel parere della II Commissione Giustizia)Critica alla collocazione sistematica del procedimento al di fuori del cpc.Manca una norma di chiusura per la quale, per quanto non previsto dagli articoli specifici trovino applicazione le norme sul processo del lavoro.Ruolo (residuo?) del processo cautelare.

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Il nuovo processo

Il legislatore crea un nuovo modello processuale

che si applica alle controversie aventi ad oggetto le ipotesi di licenziamento regolate dall’art. 18 S.L., anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (art. 1, comma 47).

Dunque, lo si ribadisce alle sole controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti con le conseguenze di cui all’art. 18 Stat. Lav. e sue successive modificazioni.

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La domanda introduttiva

Non più ricorso ex art. 414 cpc, ma semplice ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 125 cpc.

Ambito di trattazione ristretto alle sole ipotesi di licenziamento, salvo che vi siano domande fondate «sugli identici fatti costitutivi».

Obbligo di deposito dei documenti in cancelleria in duplice copia.

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Il procedimento

Il ricorso si presenta nella cancelleria del giudice che fissa l’udienza di «comparizione delle parti», con decreto da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta certificata.

L’udienza deve essere fissata entro 40 giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso va notificato nel termine indicato dal giudice, comunque non inferiore a 25 giorni. Il convenuto si costituisce 5 giorni prima dell’udienza.

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… segue

Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Richiamo esplicito all’art. 421 cpc.

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La decisione

Il giudice provvede sulla domanda del ricorrente con ordinanza immediatamente esecutiva, accogliendola o rigettandola.L’efficacia esecutiva ed immediata dell’ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza definitiva con cui il giudice conclude la eventuale successiva fase di opposizione.Evidente il richiamo al processo sommario (art. 702 ter).

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L’opposizione (art. 1, comma 51)

Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto, può proporsi ricorso ex art.

414 cpcentro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica o dalla comunicazione

dell’ordinanza.Inammissibilità di domande diverse, salvo che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi o siano svolte nei

confronti di soggetti cui la causa è comune o da cui si pretende esser

garantiti.Giorgio Treglia

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Il procedimento di opposizione

Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione entro 60 giorni, con termine all’opposto

per costituirsi di almeno 10 giorni.

Ricorso e decreto vanno notificati almeno 30 giorno prima

dell’udienza anche a mezzo pec, dall’opponente all’opposto.

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La posizione dell’oppostoL’opposto si costituisce con

memoria difensiva 10 giorni prima dell’udienza, può chiamare

un terzo in causa. In tal caso, nuova udienza di

discussione da fissarsi nel termine di 60 giorni, con notifica

al terzo, ad opera delle parti, degli atti del processo.

Il terzo deposita memoria nei dieci giorni anteriori l’udienza di

discussione.

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L’udienza di discussione

All’udienza di discussione il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più

opportuno agli atti di istruzione richiesti dalle parti e/o disposti d’ufficio ex art. 421 cpc.

Provvede con sentenza, dando termine alle parti per il deposito di note difensive da depositarsi dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

La sentenza, completa di motivazione, va depositata nei 10 giorni dall’udienza di

discussione.

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Alcune riflessioni

E’ sparito il dispositivo.La sentenza è sempre esecutiva e

costituisce titolo per l’ipoteca giudiziale.

Non v’è cenno alla discussione orale delle parti.

Necessità che il giudice riservi «particolari giorni nel

calendario delle udienze» per queste controversie

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Le impugnazioni: il reclamo (art. 1, comma 58)

Contro la sentenza di primo grado è ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, a pena di decadenza.

Inammissibilità di nuovi mezzi di prova, salva la riserva del 345 cpc.

La corte, alla prima udienza, può sospendere l’efficacia della sentenza reclamata, se ricorrono gravi motivi.

Anche qui, la corte procede nel modo che ritiene opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, dando, ove opportuno termine alle parti per note difensive.

Non una parola sulla costituzione del convenuto! Quindi diventa di particolare significato il controllo sul contraddittorio (omessa ogni formalità assolutamente essenziale al contraddittorio!).

Sentenza motivata nei dieci giorni dall’udienza di discussione.

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Il ricorso per cassazione(art. 19, V co.)

Il ricorso per cassazione si propone nel termine di 60 giorni dalla

comunicazione o dalla notifica.Eventuale istanza di sospensione della

sentenza d’appello va richiesta alla corte d’appello.

La Corte di Cassazione fissa l’udienza di discussione non oltre 6 mesi dalla

proposizione del ricorso.

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I termini per le impugnazione

Nuova disciplina per le impugnazioni con termini più ristretti che decorrono dalla comunicazione da parte del cancelliere

o dalla notifica della parte. Solo eccezionalmente, ed in mancanza di

notifica o comunicazione, trova applicazione l’art. 327 cpc.

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Una considerazione finale

Nuovo lavoro per gli avvocati che possono assistere la parte anche nel procedimento anteriore al recesso per g.m.o.

Le tematiche connesse all’esecutorietà della reintegrazione nel posto di lavoro non sono state nemmeno degne di un cenno! Art. 612 bis cpc

Effettivo significato della locuzione «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio».

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… segueSe già il giudice di primo grado deve riservare un tempo speciale per l’eventuale processo cautelare ed ora anche per il processo da licenziamento, le altre cause quando potrà trattarle?E la Corte di Cassazione riuscirà a fissare le udienze nei 6 mesi dalla proposizione del ricorso?Qualcuno ha pensato ad un nuovo sistema di reclutamento della «forza lavoro», diverso da un concorso che dura circa tre anni?

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