RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento...
-
Upload
norina-stefani -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento...
![Page 1: RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082920/5542eb6a497959361e8d6c86/html5/thumbnails/1.jpg)
RISCHIO IMPIANTI
La Legge 22 Gennaio 2008 n.37
L’installazioneLa trasformazioneL’ampliamentoLa manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA SICUREZZA.
![Page 2: RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082920/5542eb6a497959361e8d6c86/html5/thumbnails/2.jpg)
RISCHIO IMPIANTI DECRETO 22 GENNAIO 2008 n.37
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,indipendentemente dalla destinazione d’uso.
a) Impianti di produzione,trasformazione,trasporto,distribuzione,utilizzazione di energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli, barriere.
b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
c) Impianti di riscaldamento,di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione.
d) Impianti idrici e sanitari
e) Impianti di distribuzione di gas
f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori
g) Impianti di protezione antincendio
![Page 3: RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082920/5542eb6a497959361e8d6c86/html5/thumbnails/3.jpg)
RISCHIO IMPIANTI
• Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
• Il progetto deve essere redatto nei casi previsti dall’artico 5 comma 2 punto a) b) c) d) e) f) g) h) del Decreto 22 Gennaio 2008 n 37.
• I progetti sono elaborati secondo la regola d’arte.
• I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e delle norme UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’unione europea si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
• Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità degli impianti
![Page 4: RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082920/5542eb6a497959361e8d6c86/html5/thumbnails/4.jpg)
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
L’articolo 80 del D.lgs 3 Agosto 2009 n 106 si occupa di regolamentare la materia relativa agli impianti e apparecchiature elettriche.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego di materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed in particolare, da quelli derivanti da:
a) Contatti elettrici diretti
b) Contatti elettrici indiretti
c) Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) Innesco ed esplosioni
e) Fulminazione diretta e indiretta
f) sovratensioni
![Page 5: RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082920/5542eb6a497959361e8d6c86/html5/thumbnails/5.jpg)
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
• Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi ed adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, individuare i D.P.I. collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza.
• Il datore di lavoro prende,altresì le misure necessarie affinchè le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
![Page 6: RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082920/5542eb6a497959361e8d6c86/html5/thumbnails/6.jpg)
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
• Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici,gli impianti,le strutture,le attrezzature,siano protetti dagli effetti dei fulmini mediante protezioni realizzate secondo le norme tecniche.
• Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici,gli impianti,le strutture,le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas,vapori,nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili……
• Fermo restando le disposizioni del DPR 22 Ottobre 2001 n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinchè gli impainti elettrici e gli impianti di protezione dei fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.