Riforma IVA 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina Latina 24...
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Riforma IVA 2010
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina
Latina 24 febbraio 2010SALA CONFERENZE SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
FAC. DI ECONOMIA- V.LE XXIV MAGGIO 7
Presentazione a cura di Mario Spera
La genesi comunitaria
Presentazione a cura di Mario Spera 3
Pacchetto IVA
Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Modifica del luogo di tassazione dei servizi
Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 Nuove norme in tema di rimborso IVA in uno Stato diverso
da quello di stabilimento (superamento dell’VIII direttiva) Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008
Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni in relazione alla modifica delle regole di tassazione dei servizi e alle nuove procedure di rimborso
Presentazione a cura di Mario Spera 4
Altre disposizioni comunitarie
Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 Misure per combattere la frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie Regolamento (CE) 1174/2009 del 30 novembre 2009
Modalità di esecuzione delle disposizioni relative ai rimborsi IVA transfrontalieri
Proposta COM (2009) 672 Regolamento di attuazione delle disposizioni della
Direttiva 2006/112/CE (rifusione)
Presentazione a cura di Mario Spera 5
Direttiva 2008/8/CE
Direttiva in progress Operatività e modifiche scaglionate nel tempo
1° gennaio 2009 (proroghe temporali) 1° gennaio 2010 (nuova struttura della territorialità
dei servizi) 1° gennaio 2011 (modifiche ai servizi culturali,
artistici sportivi, ecc.) 1° gennaio 2013 (modifiche alle prestazioni B2C di
locazione dei mezzi di trasporto a lungo termine) 1° gennaio 2015 (telecomunicazioni, broadcasting, e-
commerce in ambito UE)
Presentazione a cura di Mario Spera 6
LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE
La Direttiva 2008/8/CE prevede due regole generali riguardanti il principio di territorialità dei servizi
Servizi B2B luogo di imposizione è quello dell’acquirente del servizio, purché
identificato ai fini IVA (art. 44) Logica del sistema è di semplificare gli adempimenti del soggetto La stessa regola attualmente è considerata una deroga riferita a ben 12
categorie di servizi (art. 56 lett. da a ad l)
Servizi B2C luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio (art. 45)
Conferma della regola attuale (valida però per B2B e B2C)
Presentazione a cura di Mario Spera 7
Motivazioni della scelta comunitaria
AVVICINARE LA TASSAZIONE AL LUOGO DI CONSUMO
SEMPLIFICARE ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI ECONOMICI
AGEVOLARE RECUPERO IVA PER I SOGGETTI PASSIVI
Presentazione a cura di Mario Spera 8
LE RELAZIONI B2B E B2C
Le due regole da sole non consentono di raggiungere l’obiettivo della tassazione nel luogo di consumo dei servizi ciò comporta la necessità di prevedere tutta una serie di eccezioni per
taluni servizi particolari per evitare una eccessiva delocalizzazione con conseguenti perdite di gettito per le casse degli Stati
Due tipologie di deroghe Deroghe generalizzate B2B e B2C Deroghe specifiche per B2C
allontanamento dai principi del Mercato Unico che era quello della tassazione nel paese di origine
Rientra nella strategia della Commissione per spingere gli Stati membri ad armonizzare le legislazioni a realizzare lo sportello Unico (one stop shop) generalizzato e non solo
in relazione ad alcuni servizi
Presentazione a cura di Mario Spera 9
Provvedimenti nazionali
D.Lgs di recepimento 11 febbraio 2010 n. 18 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010) in G.U n. 41 del 19 febbraio 2010
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58 del 31 dicembre 2009
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 17 febbraio 2010
Nota dell’Agenzia delle Dogane n.24265 del 19 febbraio 2010
Presentazione a cura di Mario Spera 10
Nuovo assetto normativo
Modifiche sostanziali nei rapporti B2B I servizi generici non saranno più tassati nel Paese del prestatore Generalizzazione della tassazione nel Paese del committente Rinuncia al criterio dell’utilizzo
Rapporti B2C Regole per lo più immutate
Conservazione di talune regole particolari B2B e B2C Nuove categorie derogatorie B2B e B2C
Ristorazione e catering Accesso a manifestazioni Locazione dei mezzi di trasporto
Presentazione a cura di Mario Spera 11
Le nuove norme – Regole generali
Art. 7 definizioni territorio soggetto passivo stabilito nel territorio dello Statoparte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunitàtrasporto intracomunitario di benilocazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di
mezzi di trasporto
Art. 7-bis cessioni di beni
Art. 7-ter prestazioni di servizi e concetto di soggetto passivo
Presentazione a cura di Mario Spera 12
Le nuove norme – Regole particolari B2B e B2C
Art. 7-quaterservizi relativi a beni immobili,prestazioni di trasporto passeggeri,servizi di ristorazione e cateringlocazione a breve termine di mezzi di trasporto;
Art. 7-quinquiesservizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi
e similiservizi di accesso
Presentazione a cura di Mario Spera 13
Le nuove norme – Regole particolari B2C
Art. 7-sexies prestazioni di intermediazione,trasporto di beni,prestazioni su beni mobili materiali,carico, scarico e trasbordo merci,locazione di mezzi di trasporto a lungo termineservizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni,
broadcasting rese da soggetti extracomunitari
Art. 7-septies servizi resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione)
Presentazione a cura di Mario Spera 14
Regola generale dal 1° gennaio 2010
Differenza tra B2B e B2C B2C luogo di stabilimento del prestatore
Regola invariata
B2B luogo di stabilimento del committente Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni
disciplinate diversamente fino al 31.12.2009) Soggetti interessati
Operatori economici e enti commerciali Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute
nell’ambito dell’attività istituzionale Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti
intracomunitari)
Presentazione a cura di Mario Spera 15
Prestazioni B2C
Luogo di imposizione è il territorio dove il prestatore è stabilito Nessun cambiamento rispetto al regime generale vigente
a tutto il 2009 Il territorio dal quale è reso il servizio può essere:
Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica
Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla sede dell’attività) del prestatore (stabile organizzazione) che rende materialmente il servizio
Presentazione a cura di Mario Spera 16
B2BPrestazioni generiche dal 1.1.2010
Rientrano nella nuova regola generale Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le
fattispecie in deroga: Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili (dal 2011 limitatamente alle prestazioni di accesso)
Ristorazione e catering Locazione di mezzi di trasporto di breve durata
Presentazione a cura di Mario Spera 17
Committente “soggetto passivo”
Qualità del committente Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o
non residente (comunitario o non)
Soggetti interessati Operatore economico “che agisce in quanto tale” Ente commerciale Ente non commerciale (anche per l’attività istituzionale) Ente non soggetto “identificato ai fini IVA”
Presentazione a cura di Mario Spera 18
Operatore economico
Applicazione della regola generale B2B se l’operatore economico agisce nell’esercizio della sua attività economica Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni
personali
Ai fini dell’individuazione della qualità di soggetto passivo Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi Riferimento alla natura dei servizi
Presentazione a cura di Mario Spera 19
QUALITÀ DEL COMMITTENTE
L’acquirente identificato ai fini IVA deve agire in quanto tale cioè nell’esercizio di impresa arti o professione
Sono esclusi dal nuovo regime B2B i servizi resi ad un acquirente identificato, per i suoi bisogni privati o quelli del suo personale
Come identificare questa situazione? dichiarazione al proprio fornitore che si tratta di un servizio ricevuto nella veste di
soggetto passivo comunicazione del proprio numero identificativo IVA natura della prestazione stessa.
Qualche problema nell’identificazione dei soggetti di Paesi terzi Iscrizione a camera di commercio o simili Sito web Numero identificativo (ove previsto)
Presentazione a cura di Mario Spera 20
Servizi globali
Necessità di identificare chi materialmente riceve il servizio sulla base del contratto o della destinazione dello stesso servizio
Servizi globali Servizi forniti ad un soggetto Destinati ad essere utilizzati in più luoghi
Rilevanza territoriale Sede dell’attività economica Effettiva destinazione di utilizzo
Stipula del contratto Costi presi in carico dalla sede stabile
Presentazione a cura di Mario Spera 21
Enti non commerciali e enti non soggetti
Enti non commercialiSoggetti muniti di partita IVA per l’attività commerciale
Applicano le nuove regole anche per gli acquisti istituzionali
Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali
Enti non soggettiNon svolgono alcuna attività commerciale
Applicano le nuove regole solo se già muniti di partita IVA In relazione al superamento della soglia di 10.000 euro per acquisti
intracomunitari o per opzione I servizi non concorrono al superamento della soglia
Presentazione a cura di Mario Spera 22
Conservazioni di deroghe vigenti
Stesse regole B2B e B2C Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili
Presentazione a cura di Mario Spera 23
Prestazioni su beni immobili
Stesse regole in precedenza vigenti (B2B e B2C) Ampliamento dell’oggetto con riferimento a:
Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori analoghi
Campi vacanza Terreni attrezzati per campeggio
Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili Intermediazione nel settore immobiliare (anche
prenotazione alberghiera) non rientrano nella regola relativa agli immobili, salvo quelle rese da agenti e periti immobiliari
B2B regola generale B2C operazione sottostante
Presentazione a cura di Mario Spera 24
Prestazioni di trasporto
Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale) Stessa regola attuale B2B e B2C
Riferimento alla tratta percorsa Trasporto beni
B2B nuova regola generale luogo di stabilimento del committente (estensione delle regole 2009 dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali)
B2C conservazione delle regole già vigenti Trasporti intracomunitari Paese di inizio del
trasporto Trasporti nazionali e internazionali tratta percorsa
Presentazione a cura di Mario Spera 25
Prestazioni culturali e simili
Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C PRECISAZIONI
Luogo in cui sono materialmente svolte le attività
Prestazioni riferite alla fornitura di servizi all’accesso alle manifestazioni
Comprese le prestazioni accessorie (ampliamento)
Presentazione a cura di Mario Spera 26
Prestazioni culturali e simili - dal 1.1.2011
B2C regola immutata tassazione nel Paese di esecuzione
B2B Servizi relativi all’attività luogo del
committente (regola generale) Servizi relativi all’accesso luogo di esecuzione
Presentazione a cura di Mario Spera 27
Prestazioni su beni mobili materiali
B2C stessa regola 2009 luogo di esecuzione
B2B nuova regola generale luogo del committente
Comprese le prestazioni rese in altro Stato membro, indipendentemente dall’uscita dei beni dallo Stato in cui sono eseguite
Presentazione a cura di Mario Spera 28
Prestazioni accessorie ai trasporti di beni
B2C stessa regola precedente luogo di esecuzione
B2B nuova regola generale luogo del committente Non si fa più differenza tra prestazioni rese
nell’ambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali
Presentazione a cura di Mario Spera 29
Intermediazioni
B2B nuova regola generale tassazione nel luogo di stabilimento del committente Committente soggetto passivo stabilito in IT
Tassate in IT se il cliente è ivi stabilito Non opera più l’esclusione estero su estero Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad
operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7, del DPR n. 633 del 1972)
B2C stessa regola 2009 Tassate in IT se l’operazione sottostante si considera
effettuata in IT
Presentazione a cura di Mario Spera 30
Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni
B2B nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo) B2C
Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Tassate in Italia
Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE
Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se utilizzate in IT
Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM Tassate in Italia
Se rese a privato extraCom Utilizzate in IT
Presentazione a cura di Mario Spera 31
Servizi resi tramite mezzi elettronici
B2B nuova regola generale (luogo del cliente) B2C luogo del prestatore se Comunitario
Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Regola generale luogo del prestatore (= 2009) Tassate in Italia
Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE
Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se cliente domiciliato o residente
in IT (= 2009) Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop)
Presentazione a cura di Mario Spera 32
Prestazioni rese a privati extracomunitari
Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dell’utilizzo) Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e
simili Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi
dai mezzi di trasporto Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o
parzialmente una delle suddette attività o diritti Telecomunicazione e teleradiodiffusione (con eccezione di quelle utilizzate
in Italia)
Presentazione a cura di Mario Spera 33
Nuove categorie
Ristorazione e catering Ristorazione e catering a bordo
Locazione di mezzi di trasporto Locazioni di breve durata Locazioni di lunga durata
Presentazione a cura di Mario Spera 34
Ristorazione e catering
Definizione Presenza di più elementi
Fornitura di cibi e bevande Servizi ulteriori
Distinzione tra Ristorazione e catering ordinaria Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e
treni nel corso di un trasporto all’interno della Comunità
Presentazione a cura di Mario Spera 35
Ristorazione e catering
B2B e B2CTassazione nel luogo di materiale
esecuzione della prestazione Esecuzione del servizio complessoIrrilevanza della fase di preparazione
Qualche difficoltà per l’individuazione del luogo di esecuzione nelle prestazioni di catering transfrontaliere
Presentazione a cura di Mario Spera 36
Ristorazione e catering a bordo
B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione Eccezione
Tassazione nello Stato comunitario di inizio del trasporto comunitario, in caso di
Trasporto intracomunitario Tratta di trasporto effettuato all’interno della Comunità
Presentazione a cura di Mario Spera 37
Locazione mezzi di trasporto
Mezzi di trasporto concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni
o di persone da un luogo ad un altro Distinzione tra
Locazione a breve termine Durata non superiore a 30 giorni (90 per le
imbarcazioni) Locazione a lungo termine (non a breve termine)
Durata superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni)
Presentazione a cura di Mario Spera 38
Locazione a breve termine
Stessa regola per B2B e B2C Tassazione in Italia
Regola 1 Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in
Italia Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per
utilizzi promiscui)
Regola 2 Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità Utilizzo in Italia
Presentazione a cura di Mario Spera 39
Locazione a lungo termine
B2B regola generale Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in
Italia B2C regola generale + utilizzo
(non rileva la messa a disposizione) Tassazione in Italia
Regola 1 Prestatore stabilito in Italia Utilizzo in Comunità
Regola 2 Prestatore stabilito fuori Comunità Utilizzo in Italia
Dal 1.1.2013 sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C
Presentazione a cura di Mario Spera 40
B2C - Locazione a lungo termine dal 1.1.2013
Locazione di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto Regola 1
Cliente stabilito (domiciliato o residente) in Italia
Utilizzo del mezzo in UE Regola 2
Cliente stabilito fuori UE Utilizzo del mezzo in Italia
Presentazione a cura di Mario Spera 41
B2C - Locazione a lungo termine dal 1.1.2013
Locazione imbarcazioni da diporto Regola 1 messa a disposizione coincidente con il luogo di
stabilimento del prestatore + utilizzo Tassazione in Italia
Ipotesi 1o Prestatore stabilito in Italiao Messa a disposizione in Italiao Utilizzo in ambito comunitario
Ipotesi 2o Prestatore stabilito fuori della Comunità
o Messa a disposizione nel Paese del prestatoreo Utilizzo in Italia
Regola 2 messa a disposizione in un Paese diverso da quello del prestatore
Stessa regola degli altri mezzi di trasporto
Adempimenti dei soggetti passivi
Presentazione a cura di Mario Spera 43
Nuovi adempimenti
Generalizzazione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge Per le prestazioni e per le cessioni Anche per gli enti
Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari Operazioni non soggette Indicazione del numero identificativo del cliente Non rientrano nel volume d’affari
Presentazione a cura di Mario Spera 44
Reverse Charge
Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia
Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio
Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile all’estero
Si applica il reverse charge La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce
l’applicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione all’estero
Presentazione a cura di Mario Spera 45
Enti
Enti non commerciali per attività istituzionale ed Enti non soggetti identificati all’IVA Versamento dell’imposta sugli acquisti di servizi
Autofatturazione (ovvero integrazione della fattura estera)
Annotazione degli acquisti in apposito registro Versamento mensile imposta Presentazione telematica dichiarazione acquisti
servizi del mese precedente Non presentano dichiarazione annuale IVA Presentano elenchi acquisti servizi
Presentazione a cura di Mario Spera 46
Rimborsi a non residenti
Semplificazione in ambito comunitario Richiesta tramite propria amministrazione Verifica dei presupposti da parte
dell’amministrazione di appartenenza Riduzione dei tempi Presentazione dei documenti originali solo su
richiesta
Presentazione a cura di Mario Spera 47
Rimborsi a soggetti passivi IT
La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un Paese comunitario è presentata all’Amministrazione italiana attraverso portale elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni)
Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1° gennaio 2010 Condizioni
In Italia Il richiedente deve essere un soggetto in attività Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale
Nel Paese del rimborso Non deve avere stabile organizzazione
Non deve essere state effettuato nel Paese del rimborso operazioni attive, ad eccezione di:
prestazioni “non imponibili” di trasporto e di servizi accessori; prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dell’imposta,
obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi
Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta
Novità in materia di Intrastat
Presentazione a cura di Mario Spera 49
Disposizioni in materia
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010
Determinazione Direttore Agenzie Dogane di concerto con Direttore Agenzie Entrate e di intesa con ISTAT n. 22778 del 22 febbraio 2010 Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2010
Presentazione a cura di Mario Spera 50
Elenchi riepilogativi
Presentazione degli elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute Cadenza mensile ovvero trimestrale
Presentazione telematica Non vanno indicate le prestazioni rese a
soggetti comunitari “esenti” nel Paese di destinazione
Presentazione a cura di Mario Spera 51
Nuovi modelli Modello INTRA 1
cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo
Modello INTRA 2 acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti registrati nel
periodo Composizione
frontespizio contenente i dati generali e riassuntivi dell’elenco 4 sezioni
bis: cessioni/acquisti registrati ter: rettifiche relative a periodi precedenti (cessioni/acquisti) quater: servizi resi/ricevuti registrati quinquies: rettifiche relative a periodi precedenti (servizi)
Presentazione a cura di Mario Spera 52
Periodicità e presentazione Trimestrale per ammontare operazioni non superiore
a 50.000 euro (in ciascuno dei 4 trimestri precedenti) Mensile per ammontare delle operazioni uguale o
superiore a 50.000 euro (in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) Calcolo della soglia con riferimento differenziato a
beni e servizi Il superamento della soglia di 50.000 euro per i beni
o servizi comporta la presentazione mensile per entrambe le tipologie di operazioni
Verifica in corso d’anno del superamento della soglia Non è più prevista una presentazione annuale