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RICHIAMO RICHIAMO DI NOZIONI GENERALI DI DI NOZIONI GENERALI DI DIRITTO DIRITTO Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova Corso di Laurea in Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale Ambientale A.A. 2007/2008 A.A. 2007/2008

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RICHIAMO RICHIAMO DI NOZIONI GENERALI DI DIRITTODI NOZIONI GENERALI DI DIRITTO

Università degli Studi di PadovaUniversità degli Studi di PadovaCorso di Laurea in Ingegneria AmbientaleCorso di Laurea in Ingegneria Ambientale

A.A. 2007/2008A.A. 2007/2008

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CHE COS’E’ E A COSA SERVE IN CHE COS’E’ E A COSA SERVE IN DIRITTODIRITTO

DIRITTO:

è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un determinato ordinamento

regola il rapporto tra i diversi soggetti giuridici

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CHE COS’E’ E A COSA SERVE IN CHE COS’E’ E A COSA SERVE IN DIRITTO (II)DIRITTO (II)

NORME GIURIDICHE:

prescrizioni che interessano le relazioni fra i prescrizioni che interessano le relazioni fra i soggetti dell’ordinamentosoggetti dell’ordinamento

FONTI DI DIRITTO:

atti o fatti in grado di produrre norme giuridiche atti o fatti in grado di produrre norme giuridiche vincolanti in un determinato ordinamentovincolanti in un determinato ordinamento

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IL DIRITTO (OGGETTIVO) EIL DIRITTO (OGGETTIVO) EI DIRITTI (SOGGETTIVI)I DIRITTI (SOGGETTIVI)

DIRITTO (OGGETTIVO):

insieme delle norme giuridiche che rappresentano l'ossatura insieme delle norme giuridiche che rappresentano l'ossatura di un determinato ordinamento giuridico in un determinato di un determinato ordinamento giuridico in un determinato

spazio ed in un determinato momento storico spazio ed in un determinato momento storico

I DIRITTI (SOGGETTIVI): I DIRITTI (SOGGETTIVI):

situazioni giuridiche soggettive (ovvero ogni relazione tra situazioni giuridiche soggettive (ovvero ogni relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall’ordinamento giuridico) soggetti del diritto disciplinata dall’ordinamento giuridico) riconosciute e garantite dal diritto oggettivo medesimo.riconosciute e garantite dal diritto oggettivo medesimo.

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LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE

DIRITTO INTERNAZION. PUBBLICO: regola i rapporti tra i soggetti della comunità

internazionale (Stati) FONTI: prassi, lex mercatoria, convenzioni

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: regola fattispecie di natura privatistica (privati)

FONTI: diritto interno

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LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (II)

FONTI VINCOLANTI:

TRATTATI COMUNITARI di Roma, istitutivo della CEE del 25.3.1957;

di Maastricht sull’UE del 7.2.1992;di Amsterdam del 2.10.1997;

di Nizza del 26.2.2001.

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LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (III)

REGOLAMENTIatti vincolanti per tutti i soggetti di diritto della Comunità;

pongono norme generali ed astratte e sono obbligatori in tutti i loro elementi;

si applicano per forza propria (v. art. 11 cost.: l’Italia consente alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni)

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LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (IV)

DIRETTIVE atti di indirizzo politico diretti agli Stati membri, generalmente non sono direttamente applicabili (devono

essere rese operative mediante provvedimenti statali di attuazione), ma:

possono esserlo, nel caso contengano prescrizioni dettagliate (self executing);

possono diventarlo, qualora sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento.

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LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (V)

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’

EUROPEAprecisano autoritariamente l’interpretazione del diritto

comunitario (non creano diritto ex novo)sono obbligatorie in tutti i loro elementi, direttamente

applicabili, ma hanno una portata particolare rivolgendosi a soggetti specifici e determinati

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LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (VI)

FONTI NON VINCOLANTI:

RACCOMANDAZIONIinviti indirizzati agli Stati membri a conformarsi ad

un determinato comportamento

PARERIpunti di vista di un organo della comunità europea

circa un determinato oggetto

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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA

CONSIGLIO EUROPEO:

Organo di impulso dell’Ue, stabilisce le linee guida della politica generale

CONSIGLIO dei MINISTRI (o CONSIGLIO dell’EU):

Organo intergovernativo titolare del potere normativo e del coordinamento delle politiche generali di tutti

gli stati membri

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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (II)

COMMISSIONE EUROPEA:organo esecutivo,

centro decisionale e di propulsione ha poteri di iniziativa per gli atti adottati dal

Consiglio, ha poteri di decisione amministrativa, di regolamentazione

ed di ispezione verso gli Stati

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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (III)

PARLAMENTO EUROPEO:organo democratico con poteri di propulsione, ha un

potere di controllo verso la Commissionenei confronti delle cui iniziative ha potere di veto

(procedura di codecisione);ha potere di chiedere al Consiglio un secondo esame

dell’atto proposto dal PE (procedura di cooperazione)

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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (IV)

CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE DI PRIMO GRADO:

organi giurisdizionali comunitari che garantiscono il rispetto del diritto e dell’interpretazione ed

applicazione del Trattato(le sentenze del Tribunale - che ha competenze

specifiche - possono essere impugnate davanti alla CG per motivi di solo diritto)

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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (V)

CORTE DEI CONTI:controllo contabile

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE:organo consultivo Consiglio, Commissione e PE

COMITATO DELLE REGIONI:organo consultivo Consiglio, Commissione e PE

BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

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LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI

COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI:

Principi fondamentali sui quali si fonda l’ordinamento giuridico nazionale

NORME PRIMARIE:

leggi dello Stato (art. 70 cost.), provvedimenti aventi forza di legge; regolamenti parlamentari e leggi

regionali

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LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI (II)

NORME SECONDARIE:regolamenti amministrativi

NORME TERZIARIE:consuetudini (usi):

comportamenti generali, uniformi e costanti nel tempo, assunti dai componenti di una collettività con

il convincimento che esso sia giuridicamente obbligatorio

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IL CONTROLLO COSTITUZIONALE SULLE LEGGI

In un ordinamento giuridico il controllo di legittimità costituzionale è la funzione di verifica della conformità alla costituzione delle leggi

(dello Stato o di enti territoriali eventualmente dotati di potere legislativo) e degli altri atti aventi forza di legge.

Tale funzione presuppone un ordinamento giuridico a costituzione rigida, che pone la costituzione su un grado superiore alle leggi nel sistema delle fonti del diritto. Infatti, se la costituzione è flessibile,

ossia posta allo stesso livello delle leggi, un atto avente forza di legge in contrasto con essa si limiterebbe ad abrogarne le parti contrastanti,

secondo il meccanismo generale della successione delle leggi nel tempo.

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IL CONTROLLO COSTITUZIONALE SULLE LEGGI (II)

Sistemi di Controllo di costituzionalità diffusoSistemi di Controllo di costituzionalità diffuso,,nel quale tutti i giudici, allorché debbano applicare una norma di nel quale tutti i giudici, allorché debbano applicare una norma di legge per risolvere il caso a loro sottoposto, hanno il potere di legge per risolvere il caso a loro sottoposto, hanno il potere di verificarne la costituzionalità e, ove ne rilevano il contrasto con verificarne la costituzionalità e, ove ne rilevano il contrasto con la costituzione, disapplicarla (ovvero considerata dal giudice la costituzione, disapplicarla (ovvero considerata dal giudice

come non esistente (tamquam non esset) ai fini della come non esistente (tamquam non esset) ai fini della decisione).L'efficacia della disapplicazione è limitata al processo decisione).L'efficacia della disapplicazione è limitata al processo

in corso, sicché un diverso giudice, ove ritenesse la stessa in corso, sicché un diverso giudice, ove ritenesse la stessa norma non contrastante con la costituzione, potrebbe comunque norma non contrastante con la costituzione, potrebbe comunque

applicarla. applicarla.

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE (III)

Sistemi di controllo accentrato,Sistemi di controllo accentrato,

nei quali il potere di verificare la costituzionalità delle leggi e degli nei quali il potere di verificare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è sottratto ai giudici (che non possono atti aventi forza di legge è sottratto ai giudici (che non possono

quindi disapplicarle) e accentrato in un determinato organo. Una quindi disapplicarle) e accentrato in un determinato organo. Una prima distinzione, al riguardo, è quella tra controllo accentrato prima distinzione, al riguardo, è quella tra controllo accentrato

preventivopreventivo e e successivosuccessivo..

Sistemi di controllo Sistemi di controllo preventivo, per i quali la legge o l’atto avente forza di legge viene sottoposto a verifica di costituzionalità nell'ambito del procedimento per la sua

adozione e quindi prima dell’entrata in vigore

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (I)

Art. 70 e ss. Cost.

Art. 72: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme dl suo regolamento, esaminato da

una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo..

(o secondo il proc. abbreviato)Art. 74: il Presidente della Repubblica, prima di

promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (II)

Art. 75: E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una

legge o di un atto avente valore di legge, quanto lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali

(tranne per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare

i trattati internazionali)

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (III)

Art. 134: La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità cost. delle

leggi e degli atti aveti forza di legge dello Stato e delle Regioni..

Art. 135: La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Presidente, 15 dal

Parlamento in seduta comune e 5 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa..

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (IV)

In via principaleIn via principale: la questione di legittimità potrà essere : la questione di legittimità potrà essere sollevata da Stato e Regioni entro 60 gg dalla sollevata da Stato e Regioni entro 60 gg dalla

pubblicazione del provvedimentopubblicazione del provvedimento

In via incidentaleIn via incidentale: : la questione dovrà essere sollevata:la questione dovrà essere sollevata:a)a) nel corso di un giudizio;nel corso di un giudizio;

b)b) di fronte ad un’autorità giuridizionaledi fronte ad un’autorità giuridizionaleil giudice (o il PM), il giudice (o il PM),

la quale dovrà accertare che la questione sia rilevante e non la quale dovrà accertare che la questione sia rilevante e non manifestamente infondatamanifestamente infondata

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COMUNITARIO

La La Corte di GiustiziaCorte di Giustizia e il e il Tribunale di Primo GradoTribunale di Primo Grado sono gli organi giurisdizionali comunitari che devono garantire sono gli organi giurisdizionali comunitari che devono garantire

il rispetto del diritto nell’interpretazione ed applicazione del il rispetto del diritto nell’interpretazione ed applicazione del Trattato (art. 220 Tr. CE). Le sentenze del Tribunale di Primo Trattato (art. 220 Tr. CE). Le sentenze del Tribunale di Primo

Grado (avente competenze specifiche) possono essere Grado (avente competenze specifiche) possono essere impugnate davanti alla CG per motivi di solo diritto impugnate davanti alla CG per motivi di solo diritto

(art. 225 Tr. CE).(art. 225 Tr. CE).

Giudicano sulle violazioni del diritto comunitario ad opera degli Giudicano sulle violazioni del diritto comunitario ad opera degli stati membri o delle istituzioni, sulla legittimità di atti normativi stati membri o delle istituzioni, sulla legittimità di atti normativi

comunitari e sull’interpretazione pregiudiziale del diritto comunitari e sull’interpretazione pregiudiziale del diritto comunitario.comunitario.

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COMUNITARIO (II)

La La facoltà di rinvio pregiudizialefacoltà di rinvio pregiudiziale (art. 234 Tr. Ce): (art. 234 Tr. Ce): qualora un giudice nazionale, di sua iniziativa o su qualora un giudice nazionale, di sua iniziativa o su

iniziativa di parte, investe la Corte sella questione di iniziativa di parte, investe la Corte sella questione di interpretazione del diritto comunitario che i medesimi interpretazione del diritto comunitario che i medesimi

giudici nazionali dovrebbero applicare. giudici nazionali dovrebbero applicare. La facoltà di rinvio pregiudiziale diviene obbligo in capo al La facoltà di rinvio pregiudiziale diviene obbligo in capo al

giudice di ultima istanzagiudice di ultima istanza

La vincolatività delle pronunce interpretative della C.G. La vincolatività delle pronunce interpretative della C.G. (quale custode della uniforme applicazione del diritto (quale custode della uniforme applicazione del diritto

comunitario) è stata riconosciuta dalla Corte Cost. già nel 1985comunitario) è stata riconosciuta dalla Corte Cost. già nel 1985

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COMUNITARIO (III)

Articolo 234 TrattatoArticolo 234 TrattatoLa Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione del presente trattato;a) sull'interpretazione del presente trattato;b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della

Comunità e della BCE;Comunità e della BCE;c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del

Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione uno degli Stati membri, tale giurisdizione puòpuò, qualora reputi necessaria per , qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla

Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente

davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è

tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

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IL CONTROLLO SULLE LEGGI: DIFFERENZE

FonteFonte

Oggetto delle pronunceOggetto delle pronunce

Soggetti legittimati a ricorrereSoggetti legittimati a ricorrere

Eventuale obbligatorietàEventuale obbligatorietà

Vincolatività dei pronunceVincolatività dei pronunce

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L’INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA

Il metodo dell’interpretazione della norma:

INTERPRETAZIONE LETTERALE: ricerca il significato proprio delle parole

(art. 12, 1° c., disp. prel.)

INTERPRETAZIONE LOGICA: ricerca il “vero” contenuto

della voluntas legis (criterio storico e sistematico)

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L’INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA (II)

Il risultato.. INTERPRETAZIONE

° DICHIARATIVA

(inter. letterale e logica coincidono)

° ESTENSIVA (significato esteso dall’int. logica)

° RESTRITTIVA

(l’int. logica restringe il significato)

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L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA

SOGGETTO AGENTE: INTERPRETAZIONE

DOTTRINALE: gli studiosiGIUDIZIALE: il giudice

AUTENTICA: il legislatore (è un atto di volontà)

La fattispecie non è chiara o non prevista (lacune legislative o vuoto legislativo)

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PRESUPPOSTI ANALOGIA (non ammessa per le norme penali o eccezionali):

a) caso assolutamente non previstob) elemento di identità tra caso previsto e non

previstoc) identità dell’elemento in vista del quale il

legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso (ratio)

L’ANALOGIA E L’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA

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ANALOGIA mancanza di norma => nuova norma

INTERPRETAZIONE EVOLUTIVAciò che il legislatore avrebbe pensato se avesse

previsto

INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA: attribuisce un significato adeguato ai fatti attuali

ex iniuria ius non oritur

L’ANALOGIA E L’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA

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L’ABROGAZIONE ESPRESSA E TACITA DELLA LEGGE

ABROGAZIONE ESPRESSA

o del legislatore

mediante l'emanazione di una disposizione abrogatrice

• NOMINATA: identifica con precisione il suo oggetto

• INNOMINATA: ha un oggetto indeterminato

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L’ABROGAZIONE ESPRESSA E TACITA DELLA LEGGE (II)

ABROGAZIONE TACITA • per incompatibilità con le nuove norme

• perché legge più recente regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore

• per cause intrinseche (leggi stabilite per un certo tempo, per un

determinato compito o emesse in vista di speciali circostanze o per il solo perdurare di queste)

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OBBLIGHI E DOVERI

ObblighiObblighi::• Situazioni giuridiche soggettive del soggetto che è Situazioni giuridiche soggettive del soggetto che è

tenuto ad un certo comportamento,tenuto ad un certo comportamento,• Consistono nel fare, dare o non fare una certa cosaConsistono nel fare, dare o non fare una certa cosa• Si possono configurare sia come un dovere positivo Si possono configurare sia come un dovere positivo

(fare o dare) che come dovere negativo (non fare) ed, (fare o dare) che come dovere negativo (non fare) ed, in quest'ultimo caso, si parla di divieto.in quest'ultimo caso, si parla di divieto.

Se un soggetto ha un obbligo nei confronti di un altro, Se un soggetto ha un obbligo nei confronti di un altro, quest'ultimo ha un diritto soggettivo nei confronti del primo.quest'ultimo ha un diritto soggettivo nei confronti del primo.

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OBBLIGHI E DOVERI (II)

Doveri:• Sono caratterizzati da indeterminatezza e dal carattere Sono caratterizzati da indeterminatezza e dal carattere

negativo del comando che li imponenegativo del comando che li impone• Sono riferiti indistintamente a tutti Sono riferiti indistintamente a tutti • Consistono in una pura astensione dal compiere Consistono in una pura astensione dal compiere

determinate azionideterminate azioni• Possono assumere la forma ora di un divieto, ora di un Possono assumere la forma ora di un divieto, ora di un

comando comando • Sono divieti quelli che impongono una condotta Sono divieti quelli che impongono una condotta

omissiva, comandi quelli che impongono una condotta omissiva, comandi quelli che impongono una condotta commissivacommissiva

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OBBLIGHI E DOVERI (III)

Sono altresì situazioni giuridiche passive:Sono altresì situazioni giuridiche passive:• La La soggezionesoggezione: situazione giuridica soggettiva del soggetto : situazione giuridica soggettiva del soggetto

che, pur non essendo gravato da un obbligo a seguire una certa che, pur non essendo gravato da un obbligo a seguire una certa condotta, deve tuttavia subire gli effetti del potere di altri. condotta, deve tuttavia subire gli effetti del potere di altri.

• L’L’onereonere è la situazione giuridica soggettiva passiva è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole. o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

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DIRITTI E INTERESSI

Sono situazioni giuridiche attiveSono situazioni giuridiche attive::• il il diritto soggettivodiritto soggettivo: situazione giuridica soggettiva di : situazione giuridica soggettiva di

vantaggio che l’ordinamento riconosce e garantisce al soggetto vantaggio che l’ordinamento riconosce e garantisce al soggetto per soddisfare un suo interesse sostanziale, accordandogli una per soddisfare un suo interesse sostanziale, accordandogli una serie di facoltà e poteri per consentire in via immediata e serie di facoltà e poteri per consentire in via immediata e diretta la realizzazione dell'interesse medesimo e per reagire diretta la realizzazione dell'interesse medesimo e per reagire nel caso della sua lesione ad opera di terzi. nel caso della sua lesione ad opera di terzi.

• il il potere giuridicopotere giuridico: situazione giuridica soggettiva attiva che : situazione giuridica soggettiva attiva che consistente nella possibilità attribuita ad un soggetto di consistente nella possibilità attribuita ad un soggetto di produrre determinati produrre determinati effetti giuridicieffetti giuridici, ossia di costituire, , ossia di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico, attraverso un modificare o estinguere un rapporto giuridico, attraverso un atto giuridico. atto giuridico.

• la la potestàpotestà: situazione giuridica soggettiva che consiste : situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui. tutelare un interesse altrui.

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DIRITTI E INTERESSI (II)• il il diritto potestativodiritto potestativo: situazione giuridica soggettiva che ha per : situazione giuridica soggettiva che ha per

contenuto il potere di un soggetto di produrre determinati effetti giuridici contenuto il potere di un soggetto di produrre determinati effetti giuridici mediante una dichiarazione unilaterale di volontà, al quale corrisponde mediante una dichiarazione unilaterale di volontà, al quale corrisponde una situazione di soggezione del destinatario, tenuto a subire tali effetti una situazione di soggezione del destinatario, tenuto a subire tali effetti nella propria sfera giuridica. nella propria sfera giuridica.

• la la facoltàfacoltà: situazione soggettiva della persona che può lecitamente : situazione soggettiva della persona che può lecitamente compiere un atto, ovvero indica che una determinata azione è compiere un atto, ovvero indica che una determinata azione è consentita dalla norma. Si distingue dalla nozione di potere in quanto in consentita dalla norma. Si distingue dalla nozione di potere in quanto in quest'ultimo caso il soggetto può efficacemente compiere un atto, quest'ultimo caso il soggetto può efficacemente compiere un atto, ovvero produrre gli effetti, le determinate conseguenze giuridiche legate ovvero produrre gli effetti, le determinate conseguenze giuridiche legate a tale atto.a tale atto.

• l’l’aspettativaaspettativa: una posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto : una posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto • l’l’interesse legittimointeresse legittimo: situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta : situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta

dal legislatore come intimamente connessa ad una norma che dal legislatore come intimamente connessa ad una norma che garantisce in via primaria l'interesse generale, di modo che quest'ultimo garantisce in via primaria l'interesse generale, di modo che quest'ultimo prevale ove l'amministrazione utilizzi correttamente il suo potere prevale ove l'amministrazione utilizzi correttamente il suo potere

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IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E’ un atto tramite il quale un'autorità pubblica E’ un atto tramite il quale un'autorità pubblica manifesta la propria volontà, nell'esercizio dei suoi manifesta la propria volontà, nell'esercizio dei suoi

poteri, creando, modificando o estinguendo una ben poteri, creando, modificando o estinguendo una ben determinata situazione giuridica al fine di realizzare determinata situazione giuridica al fine di realizzare un particolare interesse pubblico affidato alla cura un particolare interesse pubblico affidato alla cura

dell’autorità pubblico che ha posto in essere il dell’autorità pubblico che ha posto in essere il provvedimentoprovvedimento..

E’ tipico, nominativo, autoritativo, unilaterale, E’ tipico, nominativo, autoritativo, unilaterale, esecutorio..esecutorio..

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CASI DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno L'atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli

atti amministrativi: atti amministrativi: gli gli atti nulli atti nulli e glie gli atti annullabili. atti annullabili.

Per parte della dottrina esiste una terza categoria di Per parte della dottrina esiste una terza categoria di invalidità degli atti amministrativi: invalidità degli atti amministrativi:

quella degliquella degli atti amministrativi inesistenti. atti amministrativi inesistenti.

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CASI DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (I)

L'atto amministrativo è nulloL'atto amministrativo è nullo::• quando manca di uno degli elementi essenziali quando manca di uno degli elementi essenziali

dell'atto amministrativo (la capacità del soggetto dell'atto amministrativo (la capacità del soggetto che emana l'atto; la dichiarazione; l'oggetto; la che emana l'atto; la dichiarazione; l'oggetto; la causa; la motivazione; la forma)causa; la motivazione; la forma)

• per incompetenza assoluta di leggeper incompetenza assoluta di legge• se in violazione di una sentenzase in violazione di una sentenza• nei casi previsti dalla legge nei casi previsti dalla legge

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CASI DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (II)

L'atto amministrativo è annullabileL'atto amministrativo è annullabile ::• per difetto relativo di attribuzione, anche detta per difetto relativo di attribuzione, anche detta

incompetenza relativa di legge; incompetenza relativa di legge; • per eccesso di potereper eccesso di potere• per violazione di leggeper violazione di legge

L'atto amministrativo annullabile è:L'atto amministrativo annullabile è:

giuridicamente esistente; efficace e sanabile. giuridicamente esistente; efficace e sanabile.

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COSA FARE DI FRONTE AD UN PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO

La nullità e l’annullabilità possono essere fatte valere La nullità e l’annullabilità possono essere fatte valere davanti al:davanti al:

• giudice ordinariogiudice ordinario nel caso l'atto amministrativo leda nel caso l'atto amministrativo leda dei diritti soggettivi; dei diritti soggettivi;

• giudice amministrativogiudice amministrativo, nel caso sia lesivo di , nel caso sia lesivo di interessi legittimi o di competenza esclusiva (quindi interessi legittimi o di competenza esclusiva (quindi anche per i casi di lesioni del diritto soggettivo, i casi anche per i casi di lesioni del diritto soggettivo, i casi di elusione o violazione del giudicato, il così detto di elusione o violazione del giudicato, il così detto giudizio di ottemperanza). Ricorso TAR e PdRgiudizio di ottemperanza). Ricorso TAR e PdR

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CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI

Il P.U. concorre a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla Il P.U. concorre a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla davanti al privato oltre che sul pano contrattuale anche sul piano del davanti al privato oltre che sul pano contrattuale anche sul piano del

potere e dell’autorevolezza.potere e dell’autorevolezza.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale: ““Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziarie o esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziarie o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e della manifestazione della pubblica caratterizzata dalla formazione e della manifestazione della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o

certificativi”certificativi”

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CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (II)

Elemento distintivo: esercizio di una funzione pubblicaElemento distintivo: esercizio di una funzione pubblica

Ragione: il P.U. concorre a formare la volontà dell’ente ed a Ragione: il P.U. concorre a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla davanti al privato. rappresentarla davanti al privato.

• si guarda alle funzioni esercitate dal soggetto per qualificare si guarda alle funzioni esercitate dal soggetto per qualificare un’attività come pubblica o meno; non rileva la forma giuridica un’attività come pubblica o meno; non rileva la forma giuridica

dell’ente o la sua costituzione secondo le norme del diritto dell’ente o la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico (Cass. Pen., 21.2.03 n. 11417)pubblico (Cass. Pen., 21.2.03 n. 11417)

• il potere deve spettare al soggetto e deve essere il potere deve spettare al soggetto e deve essere concretamente esercitato dallo stessoconcretamente esercitato dallo stesso

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CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (III)

Un P.U: può essere: Un P.U: può essere: a)a) dipendente pubblico; dipendente pubblico;

b)b) cittadino o privato professionista incaricato dello svolgimento di cittadino o privato professionista incaricato dello svolgimento di compite espressione di un pubblico potere; compite espressione di un pubblico potere;

c)c) un lavoratore dipendente che nell’ambito del proprio rapporto di un lavoratore dipendente che nell’ambito del proprio rapporto di lavoro espleta funzioni pubbliche nell’ambito di attuazione della lavoro espleta funzioni pubbliche nell’ambito di attuazione della

volontà pubblica.volontà pubblica.

In tema di responsabilità del P.U. il nostro ordinamento prevedeIn tema di responsabilità del P.U. il nostro ordinamento prevede::a)a) Specifiche ipotesi di responsabilità penaleSpecifiche ipotesi di responsabilità penale

b)b) Responsabilità disciplinari (se il P.U. è anche dipendente)Responsabilità disciplinari (se il P.U. è anche dipendente)c)c) Responsabilità risarcitorie Responsabilità risarcitorie per l'illegittimo esercizio del potere

pubblico

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CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (IV)

Specifiche ipotesi di responsabilità penale: Specifiche ipotesi di responsabilità penale: nel c.p. per i reati caratterizzati dalla qualifica dell’autore e dalla particolarità nel c.p. per i reati caratterizzati dalla qualifica dell’autore e dalla particolarità

degli interessi offesi identificati nel corretto funzionamento della P.A: e degli interessi offesi identificati nel corretto funzionamento della P.A: e nella tutela del suo prestigio. Devono risultare attinenti all’attività affidata nella tutela del suo prestigio. Devono risultare attinenti all’attività affidata

dallo Stato al P.U. dallo Stato al P.U. es. Peculato (art. 314 c.p.) “es. Peculato (art. 314 c.p.) “Il P.U… che, avendo per ragione del suo ufficio o Il P.U… che, avendo per ragione del suo ufficio o

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria..”.mobile altrui, se ne appropria..”.

es. Concussione (art. 317 c.p.): es. Concussione (art. 317 c.p.): ““il P.U… che, abusando della usa qualità o dei suoi poteri, costringe o induce il P.U… che, abusando della usa qualità o dei suoi poteri, costringe o induce

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione..”od altra utilità, è punito con la reclusione..”

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CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (V)

Responsabilità disciplinari (se il P.U. è anche dipendente)Responsabilità disciplinari (se il P.U. è anche dipendente)

I reati penali danno luogo per il P.U. che sia anche pubblico dipendente a I reati penali danno luogo per il P.U. che sia anche pubblico dipendente a responsabilità disciplinareresponsabilità disciplinare

DPR 10.1.57 n. 3 per il pubblico impiego non soggetto al diritto del lavoro DPR 10.1.57 n. 3 per il pubblico impiego non soggetto al diritto del lavoro privato e 165/2001 per i pubblici dipendenti.privato e 165/2001 per i pubblici dipendenti.

Proporzionalità e gradualità della sanzione; necessità della Proporzionalità e gradualità della sanzione; necessità della predeterminazione e della pubblicità preventiva di illeciti e sanzioni; predeterminazione e della pubblicità preventiva di illeciti e sanzioni;

necessità di preventiva contestazione e dei termini per l’esercizio del necessità di preventiva contestazione e dei termini per l’esercizio del diritto di difesa; possibilità di riduzione concordata della sanzione; diritto di difesa; possibilità di riduzione concordata della sanzione;

possibilità di impugnazionepossibilità di impugnazione

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CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (VI)

Responsabilità per risarcimento danni Responsabilità per risarcimento danni per l'illegittimo esercizio del potere pubblico

• Rileva il dolo o la colpa (Cass. Pen. sent. n. 5231Rileva il dolo o la colpa (Cass. Pen. sent. n. 5231/07)

• deve ritenersi attribuita alla giurisdizione amministrativa esclusiva ogni controversia riguardante il risarcimento del danno ingiusto arrecato

all'interesse legittimo (Cass. Pen. sent. n. 4401(Cass. Pen. sent. n. 4401/07) • spettano alla giurisdizione ordinaria le controversia riguardi le

violazione di norme di prudenza, diligenza, perizia, in rapporto alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e alla integrità fisica che

assumono dunque il carattere proprio della fattispecie aquiliana (Cass. Pen. sent. n. 4825(Cass. Pen. sent. n. 4825/07)

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GIURISDIZIONE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA

In diritto il termine In diritto il termine giurisdizionegiurisdizione ha un duplice significato: ha un duplice significato:

in senso oggettivoin senso oggettivo è una funzione pubblica (funzione è una funzione pubblica (funzione giurisdizionale), consistente nell'applicazione del diritto giurisdizionale), consistente nell'applicazione del diritto

oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di

terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia; riguardo all'esito della controversia;

in senso soggettivoin senso soggettivo è l'insieme degli organi che esercitano tale è l'insieme degli organi che esercitano tale funzione.funzione.

Il termine viene anche utilizzato per designare la sfera di Il termine viene anche utilizzato per designare la sfera di competenza di un giudicecompetenza di un giudice

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GIURISDIZIONE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA (II)

In relazione alla natura della controversia, In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide inla giurisdizione si divide in::

civilecivile:: avente ad oggettoavente ad oggetto le controversie concernenti rapporti giuridici di le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato (o i rapporti di cui è parte la P.A. quando non siano devoluti diritto privato (o i rapporti di cui è parte la P.A. quando non siano devoluti

al G.A. e quindi si tratta di diritti soggettivi) al G.A. e quindi si tratta di diritti soggettivi)

penalepenale: : avente ad oggetto le controversie concernenti la responsabilità di avente ad oggetto le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione ad una un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione ad una

penapena

amministrativaamministrativa: avente ad oggetto: avente ad oggetto i rapporti in cui una delle parti è la i rapporti in cui una delle parti è la P.A. e si tratta di un interesse legittimo (ovvero di una pretesa che un atto P.A. e si tratta di un interesse legittimo (ovvero di una pretesa che un atto amministrativo sia legittimo); ovvero nei casi eccezionali di amministrativo sia legittimo); ovvero nei casi eccezionali di giurisdizione giurisdizione

esclusiva.esclusiva.

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PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Persone fisiche: Persone fisiche: gli individui umani che con la loro nascita gli individui umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto divengono diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto divengono

titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica (art. 1 titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica (art. 1 c.c.). Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per c.c.). Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per

l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini

giuridici.Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la giuridici.Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua personalità giuridicasua personalità giuridica..

Persone giuridiche: Persone giuridiche: organismi unitari che vengono considerati organismi unitari che vengono considerati dall’ordinamento giuridico come soggetti di diritto, come enti forniti di dall’ordinamento giuridico come soggetti di diritto, come enti forniti di

capacità propria e distinta dalle persone fisiche che concorrono a capacità propria e distinta dalle persone fisiche che concorrono a confermarloconfermarlo..

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PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Responsabilità delle Responsabilità delle ppersone giuridiche: ersone giuridiche: civilecivile

AmministrativaAmministrativa

"societas delinquere non potest“.. ma ora? "societas delinquere non potest“.. ma ora?

Con il d.lgs. 231/01 “Con il d.lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della l. 29.9.2000 n. 300personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della l. 29.9.2000 n. 300”” viene prevista una responsabilità degli enti per alcuni reati che pur viene prevista una responsabilità degli enti per alcuni reati che pur commessi materialmente da amministratori o dipendenti sono da commessi materialmente da amministratori o dipendenti sono da ricollegare direttamente all'ente medesimo (la competenza è del ricollegare direttamente all'ente medesimo (la competenza è del

giudice penale per quanto concerne l'accertamento della responsabilità giudice penale per quanto concerne l'accertamento della responsabilità degli enti. degli enti.

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Grazie per l’attenzione