Riassunto Lezioni Dir. Costituzionale[1]

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    DIRITTO COSTITUZIONALE

    Le norme giuridicheLe norme giuridiche nel complesso costituiscono l’ordinamento di una determinata società.Esprimono un dover essere: anche se violate conservano la loro validità. Hanno caratteri di :

    • Esteriorità = imposte da autorità esterna rispetto ai soggetti di cui disciplinano icomportamenti esteriori

    • Coercibilità = hanno meccanismi per imporne l’osservanza, con sanzioni in caso di

    trasgressione• Imperatività = sono comandi o precetti, che sono le espressioni in orma imperativa, il cuisigni!cato " che #taluno deve comportarsi in un dato modo$

    • %lurilateralità = vogliono regolare comportamenti rilevanti ra i soggetti dell’ordinamento ea creare ra essi relazioni giuridicamente ordinate e produttive di e&etti giuridici.

    Le norme sono 'uegli imperativi o comandi giuridici che si esprimono in proposizioni prescrittivecon caratteri di:

    • (eneralità = si rivolgono a tutti i soggetti dell’ordinamento o a categorie, non a un precisosingolo

    • )strattezza = regolano un modello di comportamento secondo categorie astratte, non casiconcreti singoli

    • *ipetibilità = nel tempo proprio perch+ non rierite a singole persone o comportamenti• ovità = pongono regole nuove o modi!cano 'uelle esistenti: concorrono a costituire

    l’ordinamento e determinano gli e&etti giuridici delle attispecie che pre!gurano.I caratteri di generalità ed astrattezza delle norme assicurano la cosiddetta #giustizia delleleggi$: non contro singoli ma per rispondere ad esigenze di carattere generale. Le norme sonovigenti se hanno:

    • -alidità = se emanata in conormità alle regole sulla produzione giuridica degli attinormativi

    • E&ettività = una norma se non osservata cade in desuetudine• bbligatorietà = deve realizzarsi la cosiddetta #giusti!cazione della norma$ cio" deve

    essere ritenuta dalle orze dominanti il gruppo sociale come espressiva di un valore etico.

    /ulla struttura delle norme:0. La norma " un precetto sanzionato, una proposizione complessa ormata da due imperativdei 'uali 'uello principale 'uali!ca una certa condotta come imposta, vietata, permessa oautorizzata, e 'uello secondario impone ai giudici di irrogare la sanzione nel caso in cui ilprecetto principale non sia stato osservato.

    Esempio: il divieto del urto esprime anzitutto l’obbligo giuridico di non rubare, non solo che chiruba va punito1

    Le norme giuridiche si distinguono:a2 dalle regole morali che concernono comportamenti individuali e non necessariamente esteriorib2 dalle norme sociali di condotta che regolano i comportamenti nelle relazioni con gli altri, senzae&etti giuridici

    c2 dalle regole tecniche in 'uanto 'ueste non esprimo un dover essere, bens3 una necessitànaturale

    (li ordinamenti giuridiciL’ordinamento giuridico " un sistema o complesso coerente di norme, che organizzano unadeterminata società.Il signi!cato della norma " inteso in base al suo tenore, ma anche tenuto conto del contestonormativo in cui " inserita. (li ordinamenti giuridici sono stati distinti in diverse categorie:

    • originari = gli ordinamenti sovrani, esempio 'uelli degli /tati• derivati = la cui validità " conerita da un ordinamento superiore, esempio le *egioni e

    ordinamento /tato

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    • autoritari = con autorità dotata dei poteri per promuovere gli interessi del gruppo,esempio ordinamento /tato

    • acentrici = ove " assente una autorità centrale di governo, esempio 'uello della comunitàinternazionale

    • complessi4semplici = che comprendono dentro di s+ ordinamenti minori oppure no• peretti = orniti di tutti i poteri necessari per raggiungere i loro !ni• imperetti = non dotati di tali poteri 5esempio: le associazioni private2• politici = 'uelli che si a&ermano competenti a curare tutti gli interessi del gruppo sociale e

    che si distinguono da 'uelli a !ni particolari 5esempio: le associazioni culturali2• a competenza territorialmente determinata = le cui norme sono applicabili solo ai casi

    localizzabili in un certo spazio determinato secondo regole poste dall’ordinamento stesso• territoriali = esempio lo /tato 5ma anche le *egioni, le %rovince, i Comuni2, che prevedono

    che le autorità possano utilizzare il territorioI rapporti ra ordinamenti possono essere di:

    • subordinazione = come ra ordinamenti derivati e ordinamenti originari• coordinazione = parità ra ordinamenti: es. i rapporti ra /tati tutti soggetti solo al diritto

    internazionale• opposizione = si ha 'uando le norme di un ordinamento contraddicono 'uelle di un altro

    6uando un ordinamento riconosce un altro ordinamento, bisogna coordinare l’operatività di

    alcune norme dell’ordinamento riconosciuto in 'uello che ha operato il riconoscimento, e si usala tecnica del rinvio:• ricettizio = 'uando una norma di un ordinamento rinvia alla disciplina dettata da una

    normativa di un altro• mobile = 'uando il rinvio non interessa una data normativa, ma le norme interne operano

    come una norma sulla normazione che consente ad una onte esterna l’idoneità adisciplinare una certa materia

    ell’ ordinamento dello /tato si distinguono le norme di diritto pubblico 5 interesse dellacollettività: diesa, ordine pubblico, repressione dei reati7 cogenti 5non derogabili dalla volontàdei privat2 da 'uelle di diritto privato 5eccezioni: nel , il diritto di amiglia

    Lo /tato

    L’ordinamento dello /tato " l’ordinamento politico, ed ha carattere territoriale 5norme e8caci inuna parte limitata della super!cie , sottosuolo terrestre, nel mare adiacente 509 miglia2 e spazioatmoserico sovrastante. Inoltre le navi e gli aerei appartenenti allo /tato. Il territorio " elementocostitutivo dello /tato elle città7/tato antiche no, nel medioevo si perch+ contava il vero eproprio diritto del principe sul territorio e suoi abitanti. ell’età dell’assolutismo si a&erma lo/tato patrimoniale e l’importanza del territorio decresce, dopo la rivoluzione rancese,a&ermandosi progressivamente il diritto di autoa&ermazione dei popoli. ggi situazionecomplessa causa globalizzazione, ordinamenti sopranazionali 5;E2 ed altro. Lo /tato "ordinamento originario: l’autorità di governo " superiore ed indipendente da ogni altra: sovranitàdello /tato, oggi limitata economicamente da globalizzazione, dallo sviluppo internazionale 5perl’Italia l’;E2, e internamente dal decentramento 5*egioni2 e soggetti in grado di contrapporsi allavolontà statale come i partiti politici, i sindacati o i gruppi di pressione. (li ordinamenti di /tati

    membri di uno /tato ederale sono derivati discendendo dalla Costituzione dello /tato ederale,cui resta la sovranità. Crisaulli sostiene sovrano sia popolo e non /tato 5art.0, per altri no,essendo organi stato espressione popolo. %opolo " un gruppo umano stabilmente stanziato su diun territorio: la nazione invece " una collettività di uomini uniti da comunanza di lingua,religione, memorie, stirpe, sentimenti.ella storia esistiti /tati plurinazionali 5esempio l’;*//2 oppure nazioni divise in pi< /tati5esempio Italia2. Le nazioni cercano di costituirsi in /tati nazionali, ma nel rispetto del principio dinazionalità, a volte in strutture statali pi< ampie di nazioni 5/vizzera o utura ;E2. Il popolo " lacollettività di cittadini, la popolazione comprende anche gli stranieri 5cittadini di altri /tati2 e daglapolidi 5soggetti privi di cittadinanza2 che risiedendo nel territorio, sono sottoposti al potere

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    statale. Lo status di cittadino comporta diritti e doveri, l’ac'uisto e sua perdita " regolata dallalegge e onda su :

    • lo ius sanguinis 5" cittadino chi " !glio di padre o di madre cittadini2• lo ius soli 5" cittadino chi " nato nel territorio dello /tato e i genitori sono ignoti o apolidi2• la volontà 5la cittadinanza " conerita a chi la richieda sulla base delle condizioni e dei

    limiti stabiliti dalla legge26uando si a&erma che popolo, governo e territorio sono elementi costitutivi dello /tato si intendeare in realtà rierimento ai caratteri dell’ordinamento dello /tato, concepito come insieme di

    norme, il 'uale " politico, sovrano, territoriale, tendenzialmente nazionale.

    La personalità giuridica dello /tato esprime il suo essere soggetto di diritti, obblighi, doveri oaltre posizioni soggettive: " una !ctio che personi!ca gruppi umani organizzati per rierire lororelativi i comportamenti come se osse una persona. La personalità dello /tato si svolgespecialmente nell’ambito del diritto internazionale, in cui lo /tato opera come organizzazionepolitica di un popolo, ossia /tato7ordinamento. 6uella rilevante sul piano internazionale " detta#personalità di diritto esterno$, mentre riguardo il proprio diritto si parla di #personalità interna$.L’espressione #/tato$ ha pi< signi!cati: a volte lo #/tato7persona$ " l’apparato centrale digoverno, in contrapposizione ai Comuni, %rovince o *egioni, altre volte #/tato$ indica un poteredello /tato, esempio nelle controversie contro un cittadino. In altri casi ancora poi lo #/tato7persona$ coincide con lo #/tato7ordinamento$: il nome, la bandiera o lo stemma, al diritto dello

    /tato sul territorio, ai delitti contro la personalità interna dello /tato. on tutti gli /tati sonodotati di personalità giuridica interna: in ;le Camere e la Corona hanno una propria personalitàe lo /tato " solo ordinamento.(li organi sono le strutture interne ad un ente i cui atti vengono imputati all’ente stesso comestabilito dall’ordinamento dell’ente. (li organi in senso stretto sono le strutture con rilievoesterno 5ministero2, gli u8ci le strutture prive di rilievo esterno 5 u8ci di un ministero2. (li organipossono essere classi!cati in base a diversi criteri. /ul piano strutturale:

    • organi monocratici = le cui unzioni sono esercitate da una singola persona !sica 5adesempio il %d*, il %reetto2

    • organi collegiali = composti da pi< persone che operano, tranne il presidente, su di unpiano di parità. Le decisioni sono adottate tramite deliberazioni: il 'uorum o numero legale" il numero dei membri del collegio che debbono essere presenti perch+ una deliberazione

    sia valida, per cui la Costituzione o la legge stabiliscono il tipo di maggioranza necessaria:la maggioranza semplice " la maggioranza dei presenti, 'uella assoluta il >?@ A0 deimembri, 'uella 'uali!cata 'uando " superiore alla maggioranza assoluta, 'uella relativa'uando " ormata da un numero di voti maggiori rispetto alle altre proposte votateconsiderate singolarmente.

    • organi complessi sono 'uegli organi composti a loro volta da pi< organi 5ad esempio il(overno2.

    (li organi si possono distinguere per competenza che puB essere:• unzionale = il tipo di attività svolta: organi legislativi, esecutivi, giudiziari• materiale = il tipo di attività che l’organo " competente a regolare, es . ministero sanità

    per tutela salute. Il criterio materiale " spesso usato negli /tati ederali4 regionali per

    dirimere la sera di competenza verso governoLa competenza territoriale individua la porzione di territorio su cui un organo puB esercitare i suopoteri: gli organi centrali sono competenti in 'ualun'ue parte del territorio 5es. i ministeri2,'uelli perierici solo in una parte.%er gli u8ci giudiziari, oltre al territorio, conta anche il valore degli interessi oggetto.La competenza di un organo " istituzionale 'uando 'uell’organo " abilitato a emanare tutti gliatti di un determinato tipo,tranne 'uelli attribuiti ad altri organi o enti. ;na competenza nonesclude altre unzioni: il (overno ha la unzione esecutiva, ma 'uella normativa e 'uella diindirizzo politico. (li organi rappresentativi curano gli interessi della collettività cherappresentano 5es. il %arlamento2. La relazione di rappresentanza si istituisce con l’elezione, e irappresentanti non hanno responsabilità giuridica ma politica, 'uali!cata dal atto che irappresentanti esercitano poteri propri, non sono vincolati da un mandato imperativo 5vedi art.

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    D Cost.2. Invece nella rappresentanza volontaria di diritto privato il rappresentato " capace diagire e titolare dei poteri, e conerisce al rappresentante un mandato imperativo, di cui " poigiuridicamente responsabile verso il soggetto rappresentato 5artt. 0FD e segg. del c.c.2. ellarappresentanza legale degli incapaci e degli scomparsi la volontà dei rappresentati " assente.(li organi Costituzionali dello /tato esercitano le loro unzioni in grado sovrano, controllando erie'uilibrando le reciproche unzioni in parità e reciproca indipendenza: sono il %d*, le Camere, il(overno e la Corte costituzionale, la cui indipendenza " garantita da speci!che guarentigie per ititolari degli organi stessi 5es. immunità dei parlamentari2 e dal principio degli interna corporis,per cui 'uanto accade all’interno di un organo costituzionale non puB essere sindacato da altriorgani o soggetti, salvo il rispetto delle norme costituzionali.%er poteri si intende la titolarità a produrre unilateralmente, tramite l’emanazione di atti,determinati e&etti giuridici nei conronti di altri soggetti per la tutela di interessi giuridicamenterilevanti. /e il potere implica l’esercizio di autorità viene detto potestà: gli organi costituzionalihanno potestà sovrane, esercitate in via esclusiva e in indipendenza.%er unzione si intende l’attività 5concretata nel compimento di speci!ci atti2 svolta dal titolare diun potere o di una potestà non per il suo personale interesse: attività dei pubblici u8ci e taloraanche ai privati 5es. potestà genitori art. ?2. /i classi!cano in base al contenuto degli attiprodotti 5unzione legislativa, esecutiva, giurisdizionale2, in base al soggetto cui spettano5presidenziali, governative, collegiali2, in base al grado di libertà del titolare della unzione:politiche 5libere nel !ne2, discrezionali 5vincolate nel !ne, ma non nella scelta dei mezzi perraggiungerlo2, vincolate 5sia nel !ne che negli atti. Le unzioni poi possono essere distinte anchein base alla orma degli atti.

    Gorme di stato e orme di governo)ristotele classi!cava le orme di /tato possibili come monarchia 5il governo di uno solo2,aristocrazia 5il governo di una minoranza dei migliori2 e polit3a 5il governo della maggioranza, mala minoranza ha i diritti necessari per diventarlo2: a 'ueste corrispondono le tre orme di regime,che ne rappresentano la degenerazione: la tirannide, l’oligarchia, la oclocrazia o governo dellaolla. %er )ristotele miglior soluzione un misto di oligarchia e democrazia, come a /parta.%er achiavelli solo il principato 5governo di uno solo2 e la repubblica 5governo dei pi

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    cui, in caso di pericolo per la sicurezza dello /tato o dell’ordine pubblico, vengono coneriti poteristraordinari ad alcuni soggetti o organi.I regimi totalitari del JJ secolo volevano dirigere e controllare ogni aspetto della vita pubblica eprivata ed eliminare ogni opposizione, tramite il partito unico e la polizia: regimi sovietico in*ussia, nazista in (ermania e ascista in Italia.I regimi policratici prevedono separazione dei poteri 5da ontes'uieu2: al vertice dello /tato pi<organi con unzioni sovrane in e'uilibrio reciproco: ogni organo costituzionale puB esercitare pi<di una delle unzioni: il (overno puB ad es. avere istituzionalmente la unzione esecutiva, ma adeterminate condizioni, unzioni normative. *icordare la unzione di indirizzo politico, chedetermina i !ni da perseguire 5sempre secondo i limiti costituzionali2. Gondamentale latripartizione classica: l’attività legislativa crea norme generali e astratte, precede e condiziona'uella esecutiva e giudiziaria, mirate a statuizioni concrete, garantendo la libertà dei cittadini. LeCamere rappresentative 5o almeno una delle due Camere2 hanno il potere legislativo, 'uindi leleggi sono risultato della volontà popolare, base della separazione dei poteri cardine dello /tatodi diritto, ondato sulla legge.;n primo gruppo di regimi policratici " costituito dai cosiddetti regimi misti, tra cui :

    • la monarchia limitata 5il re ha tutti i poteri tranne 'uelli da lui concessi ad altri tramite lacostituzione2

    • la monarchia costituzionale 5il re non ha tutti i poteri, ogni organo ha i poteri stabiliti dallacostituzione e i ministri, nominati e revocati dal *e, non debbono godere della !ducia del

    %arlamento ma solo di 'uella del *e2• la monarchia parlamentare 5i ministri debbono avere la !ducia del %arlamento, il re ha solo

    poteri ormali e il potere politico " nel %arlamento e nel (overno2;n secondo gruppo di regimi policratici " costituito dai cosiddetti regimi democratici, in cui si hadivisione dei poteri:

    • el governo presidenziale il %residente eletto dal popolo " Capo dello /tato e del (overno,esercita le unzioni amministrative e di governo tramite ministri, che puB nominare erevocare in assenza di relazione !duciaria con il Congresso, che puB mettere in stato diaccusa il presidente, che, nel caso, viene giudicato dal /enato. Il Congresso legiera inindipendenza rispetto al %residente, che perB ha potere di veto: la legge potrà entrare invigore solo se Camera dei rappresentanti e /enato la riapprovano a maggioranza dei dueterzi. I giudici possono controllare il potere esecutivo e la legittimità sulle leggi: i giudici

    ederali perB sono nominati dal %residente ed anche 'uelli della Corte /uprema per i 'uali" necessario altres3 l’assenso del /enato 5es. ;/)2.• ei regimi parlamentari il (overno deve avere la !ducia del %arlamento ed " sottoposto al

    controllo politico di 'uesto: Il Capo dello /tato puB sciogliere le Camere se non riesconoad esprimere una maggioranza che sostenga il (overno. La magistratura " indipendente, ilCapo dello /tato " irresponsabile per i suoi atti e 'uelli dei ministri che contro!rmandoli neassumono essi la responsabilità. In Italia grande peso dei partiti politici. La orma semi7presidenziale contempla la elezione diretta del Capo dello /tato, cui sono riconosciutiimportanti poteri di direzione politica nonch+ 'uello di scioglimento del %arlamento, e lanecessità di un rapporto di !ducia tra (overno e %arlamento 5es. Grancia2. el regime diassemblea il potere si concentra nell’)ssemblea eletta dal popolo che a sua volta elegge erevoca il (overno. ;n esempio particolare di tale regime " dato da 'uello della /vizzera,

    che per le sue peculiarità " detto regime direttoriale, ove il (overno e tutti gli altri organisupremi della ederazione sono eletti dall’)ssemblea ederale, ormata da due Camere 5ilConsiglio nazionale che rappresenta il popolo e il Consiglio degli /tati che rappresenta icantoni2. Lo /tato ederale vede attuarsi il principio policratico in due direzioni: laseparazione dei poteri nell’ambito dell’ordinamento ederale ed all’interno degliordinamenti dei singoli /tati membri della ederazione ed il riparto di competenze ra /tatoederale e /tati membri in base alla costituzione ederale.

    %ro!li storici

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    %er capire lKassetto costituzionale conoscere 'uello precedente: lo /tatuto )lbertino, emanato daCarlo )lberto di /avoia il marzo 0FF resse prima il *egno di /ardegna e poi 'uello d’Italia !noall’attuale Costituzione repubblicana504040MF2 Lo /tatuto era una costituzione concessa dal reossia ottriata: due Camere 5la Camera dei deputati elettiva ed il /enato del *egno vitalizia e dinomina regia2, i ministri nominati4revocati dal *e senza rapporto !duciario tra (overno e%arlamento, anche se molto rapidamente si passB ad una monarchia parlamentare. )i cittadinierano riconosciute alcune libertà ondamentali ed ai magistrati era a8dato il potere giudiziario.Lo /tatuto era costituzione Nessibile, modi!cabile con legge ordinaria: es. durante il ascismo lalegge n. 09M del 0MM che sostitui la Camera dei deputati con 'uella dei asci e corporazioni, o leleggi che limitarono oppure soppressero diritti e libertà sanciti nello /tatuto, le leggi razziali.ella #notte del (ran consiglio$ tra il 9 e il 9> luglio del 0M il (ran Consiglio del ascismomette in minoranza il uce: il 9> luglio 0M il *e revoca ussolini, lo arresta e nomina un nuovo(overno con Oadoglio. opo l’armistizio dell’F settembre il *e ed il (overno lasciano *oma e sitraseriscono al /ud Italia, al ord la */I guidata da ussolini.%rimi contrasti ra i partiti antiascisti organizzati nel CL: superati con il patto di /alernodell’aprile 0M, con cui si stabil3 che, una volta liberata *oma, il *e avrebbe nominato il principe;mberto luogotenente del *egno e si sarebbe ritirato a vita privata e che liberata l’Italia il popoloavrebbe deciso se conservazione o no la monarchia. *oma liberata il giugno 0M: adottato ildecreto legge luogotenenziale n. 0>0 del 0M per l’elezione popolare a su&ragio universalediretto e segreto dell’)ssemblea Costituente, nonch+ il decreto legislativo luogotenenziale n. MFdel 0M che stabil3 un reerendum per scegliere tra monarchia e repubblica in contemporaneaall’elezione dell’)ssemblea Costituente. urante il regime luogotenenziale diritto di voto estesoalle donne con decreto legislativo luogotenenziale n. 9 del 0M.Il popolo sceglie il 9 giugno 0M la repubblica, e viene eletta l’)ssemblea Costituente che creala Costituzione repubblicana entrata in vigore il 0P gennaio 0MF, per poi sciogliersi il 0 gennaio0MF.on tutti gli organi presenti nella costituzione sono diventati subito operativi: esempio, la Cortecostituzionale inizia nel 0M>, le *egioni a /tatuto ordinario create negli anni ’D?, 'uando "applicato anche il reerendum.egli anni modi!che alla Costituzione: es. legge cost. n. del 9??0 per riorma Qitolo - secondaparte Costituzione che ha invertito potestà residua.

    Gonti atto e onti attoL’ordinamento determina le onti legali di produzione del diritto 5atti o i atti idonei a produrrediritto2.gni singolo ordinamento, 'uindi, pone le condizioni di esistenza, validità ed e8cacia delle ontidi produzione:

    7 una onte sarà ritenuta esistente se " riconoscibile come atto 5o atto2 appartenente allacategoria cui pretende di appartenere, cio" se ha le condizioni minime di riconoscibilitàper ricondurla ad una data categoria di onti

    7 una onte sarà valida se nel porla in essere sono state rispettate le norme sulla produzione7 una onte sarà e8cace se sussistono tutte le condizioni stabilite dalle norme sulla

    produzione perch+ 'uell’atto sia idoneo a produrre e&etti normativi• )llora:

    7 se un atto non rispetta le condizioni minime di esistenza per poter essere almenoriconosciuto come atto appartenente a 'uella categoria cui abusivamente pretende diappartenere non sarà idoneo a produrre alcun e&etto proprio di 'uesta categoria di atti5es. una #legge$ approvata dal C./..2

    7 se un certo atto puB ritenersi esistente, ma non si sono ancora veri!cate 'uelle condizioniche in base alle norme sulla produzione ne consentono l’ac'uisto di e8cacia, non saràancora e8cace

    7 se poi l’atto " e8cace, ma presuntivamente invalido 5nell’approvarlo orse non sono staterispettate le norme procedurali o ha contenuto che pare di&orme rispetto a norme di rangosuperiore2, i suoi e&etti si produrranno in modo precario, venendo meno 'uando l’atto saràdichiarato invalido dall’organo competente

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    Le onti di cognizione del diritto servono a ar conoscere le leggi per la loro applicazione. ontutte hanno lo stesso valore: la pubblicazione sulla (azzetta ;8ciale, " necessitata per l’entratain vigore della legge, mentre l’inserimento della stessa legge nella *accolta u8ciale degli attinormativi della *epubblica, " solo una pubblicazione notiziale. I testi unici di #meracompilazione$ sono raccolte di norme relative ad una stessa materia, per semplicità: mere ontidi cognizione. iverso il caso in cui il %arlamento con legge deleghi il (overno a realizzare il Qesto;nico su una materia: 'uesto " onte di produzione del diritto, le norme rimaste uori da essosaranno da intendersi abrogate.Le onti atto sono atti giuridici volontari posti per produrre norme giuridiche 5esempio il decretolegislativo approvato dal (overno2. Le onti atto si hanno 'uando il diritto sorge direttamente daun atto giuridico, se previsto possa produrre norme giuridiche: la onte atto per eccellenza " laconsuetudine.

     Qendenzialmente le onti7atto costituiscono diritto scritto, mentre le onti7atto creano, in 'uantotali, diritto non scritto 5solo a !ni notiziali puB essere scritto dopo2. ella onte scritta ledisposizioni sono il testo sono il testo normativo scritto, mentre le norme sono il signi!cato datoalla disposizione tramite interpretazione. ;na singola disposizione puB esprimere pi< norme o dapi< disposizioni si puB ricavare una norma 5cosiddetto #combinato disposto$2. Crisaulli nota chenon sempre il diritto scritto " proprio delle onti7atto o il diritto non scritto delle onti7atto: a volteil diritto promanante da diritto scritto non " tradotto in esplicite disposizioni scritte 5es. i principi#impliciti$ delle %releggi2, ricavabili interpretativamente da un complesso di disposizioni, o l’ipotesi in cui una onte7atto rinvia a norme estranee al diritto scritto dell’ordinamento 5untrattato2 o a atti che non costituiscono onti legali 5clausole di contratti collettivi2. Il diritto scrittoe non, che si ricava dalle onti7atto, va assoggettato al regime proprio di 'ueste ultime, 'uindi "sindacabile dalla Corte costituzionale anche il #diritto non scritto$ da essi derivabile.La #completezza dell’ordinamento$ esige che tutte le attispecie in ipotesi veri!cabili sianonormativamente previste: in realtà impossibile, ma ci sono strumenti per colmare le lacune5assenza di disciplina2 riscontrate. L’art. 09 delle %releggi prevede la possibilità di ricorrere aimezzi di #autointegrazione$ dell’ordinamento: l’interprete, in primis il giudice, puB ar ricorso allaanalogia legis 5applicare al caso concreto non disciplinato una legge che regoli casi simili2 oppurealla analogia iuris 5rierirsi in mancaza d’altro ai principi generali dell’ordinamento2. on vale perle leggi penali e 'uelle eccezionali 5art. 0 %releggi2. L’art. 09 delle preleggi, inoltre, al primocomma regola l’attività interpretativa prescrivendo che alla legge non puB darsi #altro senso che'uello atto palese dal signi!cato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dallaintenzione del legislatore$: ormulazione elastica, che consente diverse interpretazioni:

    7 sistematica 'uando tiene conto del contesto normativo in cui " collocata la disposizioneinterpretata

    7 teleologica 'uando vuole ricostruire le !nalità del testo normativo, lo #spirito della legge$5stante il testo2

    7 adeguatrice 'uando vuole ricavare da una disposizione un signi!cato 5norma2costituzionalmente compatibile

    Criteri di risoluzione delle antinomieLa #coerenza$ dell’ordinamento esige che le norme non contrastino tra loro: in pratica " a7coerente, ma si puB ricorrere ai criteri di risoluzione delle antinomie 5contrasto tra norme del

    medesimo ordinamento applicabili alla medesima attispecie2. Il criteri sono di due tipi:7 storico7positivi 5criterio gerarchico e della competenza2 = debbono essere previstipositivamente, esigono l’intervento di un organo speci!camente competente e la loroapplicazione invalida una delle norme in conNitto

    7 logico7teoretici 5cronologico e della specialità2 = possono operare automaticamente ed invia interpretativa.

    Il criterio gerarchico 5leR superior derogat ineriori2: la norma da onte di grado superioreprevale: es. la legge ordinaria non puB con!ggere con 'uelle costituzionali, cos3 come il suoprocedimento di ormazione. La Corte costituzionale accerta l’eventuale antinomia e determinal’annullamento della norma da onte subordinata: ai sensi dell’art. 0 Cost. la Cortecostituzionale " competente a giudicare sulla legittimità cost. delle leggi e degli atti aventi #orzadi legge$ 5atti e'uiparati alla legge, decreto7legge e decreto7legislativo2. In Costituzione uso

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    promiscuo delle espressioni #orza di legge$ e #valore di legge$, mentre in dottrina con #valore dilegge$ si intende il trattamento giuridico riservato ad un determinato atto 5sindacabilità ad operadella sola Corte costituzionale2, e con #orza di legge$, invece, si vuole intendere l’idoneità dellalegge o atto e'uiparato ad innovare la disciplina incompatibile già presente 5orza attiva2 e aresistere alle norme incompatibili da altre onti dell’ordinamento 5orza passiva2. Il complessoattuale sistema delle onti " meglio ordinabile in base al criterio della competenza. Latradizionale ricostruzione secondo gerarchico " perB utile per capire: ordinando gerarchicamentele onti dall’alto verso il basso, con un elenco per ora solo esempli!cativo abbiamo:

    7 un livello costituzionale: la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggicostituzionali

    7 un livello primario: leggi statali, decreti7legge, decreti7legislativi, regolamenti parlamentarileggi regionali

    7 un livello secondario: regolamenti governativi, interministeriali, ministeriali, regionali elocali

    7 onti atto: la consuetudineLe onti di rango costituzionale e 'uelle primarie, sono solo 'uelle incluse in Costituzione, o ontidi rango costituzionale : a livello costituzionale e primario, dun'ue, il sistema delle onti risulta#chiuso$. ei gradi ineriori, invece, il sistema " modi!cabile dal Legislatore, stante rispetto ontidi rango primario o costituzionale.La #delegi!cazione$ " la dismissione di una materia disciplinata a livello primario in avore di unlivello secondario: serve ad abbassare il livello di disciplina di una certa materia da 'uellolegislativo a 'uello regolamentare 5con apposita legge di autorizzazione2 per modi!care pi<acilmente le disposizioni. La delegi!cazione tramite legge, non esclude perB enomeni di#religi!cazione$ ossia che il Legislatore si riappropri di materie già dimesse a avore della onteregolamentare.ltre a 'uello gerarchico, tra i criteri storico7positivi troviamo come detto il criterio dellacompetenza, che distingue le ont del diritto in senso orizzontale. Il criterio della competenzaopera se l’ordinamento contiene delle norme sulla produzione giuridica che a8dino a singoleonti del diritto riservate sere materiali di competenza 5es. l’art. 00D Cost. sulle materie dipotestà legislativa esclusiva statale, 'uelle di potestà concorrente ra lo /tato e le *egioni conrispettivi ambiti di intervento. Il criterio della competenza non implica necessariamentedi&erenziazione gerarchica ra le onti: esempio, la legge statale e la legge regionale, entrambeappartenenti a livello primario: in 'uesto caso non aiuta il criterio gerarchico, mentre 'uello dellacompetenza si rierendosi al riparto di competenze legislative !ssato nell’art. 00D Cost. /e unanorma non rispetta l’ambito di competenza riconosciutole 5viola le norme sulla produzionegiuridica2, puB essere dichiarata illegittima dall’organo competente a veri!carla. Es. una leggeregionale intervenuta su materia /tatale dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, oun regolamento 5onte secondaria2 che esorbita dal suo alveo di competenza, sindacata dalgiudice amministrativo. %er applicare il criterio della competenza, " necessaria una norma sullanormazione che distribuisca le competenze, l’intervento di un apposito organo e la conseguenteillegittimità della norma.-i sono poi i due criteri di risoluzione delle antinomie logico7teoretici: il criterio cronologico opera'uando la antinomia riguarda due norme appartenenti al medesimo grado gerarchico 5esempiodue leggi2: prevale la norma successiva nel tempo, che entrando in vigore abroga la precedente

    5leR posterior derogat priori2: per i atti accaduti prima dell’ entrata in vigore della nuovadisciplina si continua ad applicare la disciplina precedente, ancorch+ abrogata. L’abrogazioneopera eR nunc 5da ora2 e delimita l’e8cacia temporale di una norma che rimanenell’ordinamento solo per i atti precedenti la sua abrogazione, senza determinare l’invaliditàdella norma abrogata, e puB essere accertata da 'ualsiasi interprete senza l’intervento di organipubblici appositamente competenti. 6uesto perch" l’art. 00 delle preleggi prevede che #la leggenon dispone che per l’avvenire, non ha e&etto retroattivo$: va precisato che essendo l’art. 00delle preleggi una disposizione di rango primario puB essere derogato da disposizioni di parirango: sono ammissibili leggi retroattive purch+ non discriminatorie cio" non introducanodi&erenziazioni ingiusti!cate o irragionevoli. ;nico vero e proprio divieto di introdurre leggiretroattive " previsto solo in materia penale dall’art. 9> Cost. /e una legge di rangocostituzionale " successiva nel tempo ad una legge ordinaria antinomica /i applica il criterio

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    gerarchico 5annullando la legge ordinaria2 o il criterio cronologico 5abrogando la legge ordinaria2.Es. con lKentrara in vigore della Costituzione *epubblicana, incompatibile con leggi approvate nelregime precedente: la Corte costituzionale ha sancito la propria competenza a controllare lacostituzionalità delle leggi precedenti 5criterio gerarchico2, ma al contempo riconobbe agliinterpreti, in primis ai giudici, la acoltà di accertare e dichiarare l’eventuale intervenutaabrogazione delle leggi anteriori alla Costituzione con essa incompatibili 5criterio cronologico2.L’art. 0> delle isposizioni preliminari al Codice civile prevede tre tipi di abrogazione:7 abrogazione espressa: la disposizione abrogante indica 'uella4e abrogata4e7 abrogazione tacita: il contenuto della disposizione successiva " incompatibile con 'uello delladisposizione precedente7 abrogazione per nuova regolazione dell’intera materia o abrogazione implicita: nuova leggedisciplina tutta una materiaL’abrogazione espressa garantisce meglio la certezza del diritto: 'uella tacita e 'uella per nuovaregolazione dell’intera materia esigono maggior sorzo ricostruttivo da parte dell’interprete. Inbase al criterio della specialità la disciplina speciale prevale su 'uella generale anche 'uando ladisciplina generale sia successiva nel tempo. %er disciplina speciale si intende 'uella che derogaa 'uella generale, assoggettando parte della materia regolata ad una regolazione diversa.

    %rincipio di legalità e riserva di leggeIn base al principio di legalità un’autorità puB legittimamente esercitare un potere solo se lalegge glielo attribuisce e solo nei modi stabiliti da legge: principio base dello /tato di diritto perimpedire l’uso arbitrario dei poteri pubblici. La Corte costituzionale ha chiarito che 'uestoprincipio di legalità " tra i principi generali dell’ordinamento giuridico che vanno rispettati dalle*egioni nell’esercizio della unzione legislativa 5sent. 0 del 0M92./i ha riserva di legge 'uando una disposizione costituzionale stabilisce che una data materiadebba essere disciplinata con la legge. Con la riserva di legge :

    7 " precluso l’intervento di onti secondarie nella materia coperta da riserva di legge 5salvocasi particolari2

    7 una data materia " regolata da disciplina approvata col procedimento dialettico e pubblicoproprio di legge

    7 su tale disciplina puB sindacare la Corte costituzionale7 su tale disciplina si potrebbe richiedere il reerendum abrogativo

    Le riserve di legge servono da garanzia dei cittadini per disciplinare materie delicate, esempio'uelle sui diritti o i doveri, su cui " meglio decidano gli organi rappresentativi del popolo. iversitipi di riserve di legge:

    7 La riserva assoluta: l’intera disciplina deve essere contenuta nella leggeS le ontisecondarie non possono intervenire, salvo, eventualmente, i cosiddetti regolamenti distretta esecuzione unzionalia consentire l’esecuzione della normativa integralmentedettata dalla legge 5esempio: art. 0 Cost.2

    7 La riserva relativa: in 'uesti casi la legge deve recare solo la disciplina di principio, mentrele norme di dettaglio vengono poste con regolamentoS potranno 'uindi intervenire nonsolo regolamenti di esecuzione, ma anche di attuazione ed integrazione 5esempio: art. MDCost.2

    7 La riserva rinorzata: in 'uesti casi la disposizione costituzionale non si limita a riservare

    alla legge una determinata materia, ma reca essa stessa una parte di disciplina magaristatuendo !nalità o principi cui la legge dovrà conormarsi 5esempio: art. 9 Cost.2.alla riserva di legge va distinto il mero rinvio alla legge ove non si dispone alcuna riserva dicompetenza a avore della legge. La riserva di legge costituzionale 'uando una disposizionecostituzionale stabilisce di regolare una materia con legge costituzionale 5esempio: art. 0DCost.2. In alcuni casi la riserva di legge accetta atti aventi orza di legge 5decreti7legge e decreti7legislativi2, in altri no, essendo atti di indirizzo o di controllo sul (overno come ad esempio lalegge di approvazione del bilancio oppure la legge di autorizzazione alla rati!ca di trattatiinternazionali 5riserva di legge parlamentare2. iverso " il caso della cosiddetta riserva di leggedi )ssemblea 5ultimo comma art. D92, che prevede che certe leggi debbano esserenecessariamente approvate con il procedimento ordinario e non con 'uello decentrato, 'uindicon legge secondo il procedimento imposto dalla disposizione costituzionale. In materia coperta

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    da riserva di legge potrebbe intervenire anche la legge regionale o delle %rovince autonomesempre che si tratti di materia di competenza regionale o provinciale. In base alla riserva dilegge anzi sarebbe consentito alla legge dello /tato di porre parametri uniormi da rispettare sututto il territorio nazionale: espressivo di tale principio appare l’art. 00D, comma 9, lett. m2.*iguardo all’intervento di onti comunitarie direttamente applicabili 5regolamenti comunitari2 inmaterie coperte da riserva di legge la Corte costituzionale già ha chiarito che tale intervento non" precluso, non applicandosi: la riserva di legge a tali onti 5sent. n. 0D del 0MD2. In decisionesuccessiva 5sent. F40MMF2 la Corte ha estenso tale orientamento anche al caso di intervento daparte di onti comunitarie non direttamente applicabili 5direttive comunitarie2.

    Costituzione e leggi costituzionaliel nostro ordinamento non c’" una norma sulla normazione che indichi in modo tassativo 'ualisiano le onti del diritto. L’art. 0 delle preleggi, tuttora in vigore, ormai ha valore indicativo dato ilcomplesso sistema delle onti odierno. /ono gli interpreti 5in primis i giudici2 a dover individuarele onti del diritto secondo criteri ormali ed al contenuto normativo di un dato atto. )nalizziamole onti del diritto, partendo dalla Costituzione della *epubblica approvata dall’)ssembleaCostituente il 99 dicembre 0MD, promulgata dal Capo provvisorio dello /tato il 9D dicembre0MD ed entrata in vigore l’ 04040MF. La Costituzione " di 0M articoli e di J-III disposizionitransitorie e !nali, e risulta essere:

    7 scritta: " contenuta in un documento solenne7 lunga: non contiene solo le norme sulla normazione, ma anche norme relative agli organi

    costituzionali, sull’organizzazione dello /tato, sull’ordinamento regionale, sui diritti etc.7 votata: " stata, inatti, votata, deliberata dall’)ssemblea Costituente e non concessa dal

    sovrano7 rigida: per modi!carla " necessario un procedimento aggravato, disciplinato all’art. 0F

    Cost.ltre alla costituzione scritta o in senso ormale 5il complesso di norme contenute nel testocostituzionale2 la dottrina ha elaborato altre accezioni della nozione di costituzione:

    7 ortati ha parlato di #costituzione materiale$,rierendosi ai valori, ideali delle orzedominanti che ispirano l’azione dello /tato conormandola, e che verrebbero dun'ueimposti sino a caratterizzare la struttura sociale

    7 per #costituzione in senso sostanziale$ si " inteso 'uel complesso di norme che, anche aprescindere dal loro inserimento nella costituzione scritta, disciplinano la cosiddetta#materia costituzionale$ 5con!ni inde!niti2

    7 per #costituzione vivente o vigente$ si " inteso il complesso di norme contenute nellacostituzione scritta cos3 come esse risultano dalla e&ettiva applicazione e interpretazionecon rierimento particolare a 'uelle operate nella giurisprudenza costituzionale. Qaleaccezione lascerebbe presumere che vi siano disposizioni costituzionali non realmenteoperanti: in realtà tutte le disposizioni costituzionali sono cogenti ed anche 'uelle dalcontenuto pi< generale comun'ue unzionano 'uale limite e canone di interpretazionevincolante delle leggi.

    La Costituzione puB essere modi!cata solo tramite il procedimento aggravato di cui all’art. 0FCost.:

    7 TLe leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da

    ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella secondavotazione. Le leggi stesse sono sottoposte a reerendum popolare 'uando, entro tre mesidalla loro pubblicazione, ne acciano domanda un 'uinto dei membri di una Camera ocin'uecentomila elettori o cin'ue Consigli regionali. La legge sottoposta a reerendum non" promulgata, se non " approvata dalla maggioranza dei voti validi. on si a luogo areerendum se la legge " stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delleCamere a maggioranza di due terzi dei suoi componentiU.

    In caso di raggiungimento della sola maggioranza assoluta in seconda deliberazione si ha unapubblicazione delle leggi costituzionali approvate perch+ i soggetti abilitati possano chiedere ilreerendum: tale pubblicazione 5art.0F2 " anomala perch" e&ettuata prima della eventualepromulgazione. %er il reerendum nessun 'uorum 5come per reerendum abrogativo art. D>2, "

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    acoltativo e da tenersi entro i tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge costituzionale,altrimenti considerato approvato. /e in seconda deliberazione si raggiunge la maggioranza deidue terzi non puB essere chiesto. Le deliberazioni delle due Camere possono essere anchealternative, e non successive, come da regolamenti parlamentari: una camera delibera e lKaltraanche, senza attendere la seconda della Camera.L’articolo 0F Cost. disciplina il procedimento di approvazione per le #leggi di revisione dellaCostituzione$ e per #le altre leggi costituzionali$, onti inserite nel medesimo elenco con ilcomune nomen iuris di #leggi costituzionali$, senza distinzione ormale, ma le #leggi di revisione$sono 'uelle che modi!cano il testo della Costituzione, mentre le #altre leggi costituzionali$ sono'uelle che le Camere decidano di approvare nelle orme di cui all’art. 0F Cost. per via dellaritenuta rilevanza politico7costituzionale della materia trattata. Esistono dei limiti alla revisionecostituzionale:

    7 l’art. 0M prevede espressamente che TLa orma repubblicana non puB essere oggetto direvisione costituzionaleU. -a ricordato come gli stessi %adri costituenti nel creare la nuovaCostituzione dello /tato ossero vincolati dall’esito del reerendum istituzionale 9 giugno0M, con cui il popolo aveva scelto la repubblica.

    7 la giurisprudenza costituzionale ha individuato anche dei limiti #impliciti$: non sarebbepossibile operare una revisione che vulnerasse nel loro contenuto essenziale i principisupremi dell’ordinamento costituzionale 5esempio: il principio di eguaglianza2 oppureovvero i diritti inviolabili della persona umana 5es. libertà personale2.

    Livello primario delle ontiLa prima onte del livello primario " la legge ordinaria dello /tato, da approvare in identico testodalle due Camere, promulgata dal %d* entro un mese dall’approvazione e poi pubblicata sulla(azzetta ;8ciale: 0> gg dopo la pubblicazione, entra in vigore 5art. D Cost.2. /ono stati distintidiversi tipi di leggi:

    7 leggi meramente ormali, approvate tramite il procedimento legislativo, ma senzacontenuto normativo tipico della legge, cio" che non innovano il sistema legislativovigente. Es. legge di approvazione del rendiconto stato o legge di autorizzazione allarati!ca dei trattati internazionali 5artt. F? e F0 Cost.2

    7 leggi in senso soltanto materiale, atti che pur non avendo la orma della legge nepossiedono la sua potenzialità innovativa, ossia i decreti legge e i decreti legislativi 5attiaventi orza di legge2

    7 leggi provvedimento, con le 'uali anzich+ disciplinare in via generale e astratta una datamateria si provvede al caso concreto. /u tali leggi per evitare disparità di trattamento laCorte costituzionale " particolarmente attenta

    7 leggi atipiche e leggi rinorzate: le leggi atipiche hanno caratterizzazioni peculiari dicontenuto, mentre le leggi rinorzate hanno varianti ormali rispetto alla normaleprocedura di approvazione di una legge. Es. leggi atipiche: 'uelle sottratte a reerendumabrogativo, 'uelle che presuppongono un atto il cui contenuto " atto proprio dalla leggecome 'uelle di approvazione o di autorizzazione 5artt. F? e F0 Cost.2, la legge chetraserisce determinate categorie di imprese allo /tato o a enti pubblici o a comunità dilavoratori o utenti 5art. Cost.2. Esempi di leggi rinorzate sono la legge di amnistia eindulto eR art. DM Cost. ed anche la legge di cui all’art. 00 Cost. con cui si possono

    attribuire a determinate *egioni Tulteriori orme e condizioni particolari di autonomiaUnelle materie di potestà legislativa concorrente ed in alcune di competenza esclusiva dello/tato.

    Circa gli atti con orza di legge:• i decreti legislativi sono regolati dagli artt. D e DD: detti anche decreti legislativi delegati,

    poich+ il %arlamento deve tramite procedimento ordinario 5art. D92 approvare una leggecon cui delega al (overno l’esercizio della unzione legislativa: il decreto viene approvatodal Consiglio dei inistri ed emanato dal %d* come previsto dalla legge n. ?? del 0MFF.La legge di delega al (overno 5art. D 2 deve indicare #principi e criteri direttivi$ che il(overno deve seguire nel predisporre il decreto, deve precisare la materia su cui il(overno " delegato a normare, ed il termine entro cui và adottato il decreto. Le normecontenute nella legge di delega che pongono limiti all’attività normativa del (overno sono

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    #norme interposte$ la cui violazione determina illegittimità costituzionale delle normecontenute nel decreto, poich" i limiti nelle norme deleganti sono imposti dallaCostituzione. Con legge di delega vengono di spesso predisposti i cosiddetti testi unici#innovativi$, in cui conNuiscono le norme su un settore,prima collocate in vari testinormativi: i testi unici sostituiscono le disposizioni previgenti. istinti dai testi unici #dimera compilazione$ , onti di cognizione. I testi unici #misti$ sono costituiti da tre atti: unprimo documento, con !nalità conoscitive che contiene tutte le disposizioni legislative eregolamentari su un certo settore dellKordinamento, un secondo documento con le solenorme legislative, adottato con decreto legislativo, e un terzo documento che contiene lesole norme regolamentari, adottato con regolamento governativo.

    • I decreti legge sono provvedimenti provvisori con orza di legge, che il (overno puBadottare in casi straordinari di necessità e urgenza 5art. DD2: emanati dal %d* e pubblicatiimmediatamente dopo sulla (azzetta ;8ciale, come da legge n. ?? del 0MFF. evonoessere presentati alle camere il giorno stesso dellKadozione per la conversione in legge: sele Camere sono sciolte vengono appositamente convocate e riunite entro cin'ue giorni.*estano in vigore sessanta giorni se non convertiti in legge dalle Camere. Ginch" in vigore" un atto con orza di legge, 'uindi le norme in esso contenute possono sorgere rapportigiuridici, orani se il %arlamento non converte il decreto legge: perciB l’art. DD prevede chele Camere possano regolare per legge i rapporti giuridici creatisi. La #reiterazione$ deidecreti legge 5adozione di un decreto di contenuto sostanzialmente identico ad un decreto

    in scadenza2 " stato dichiarato incostituzionale salvo il ricorrere di alcune condizioni 5sent.? del 0MM2: la Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 0D0 del 9??D per laprima volta ha dichiarato l’incostituzionalità di una disposizione di un decreto7leggeconvertito per violazione dell’art. DD Cost. data la evidente mancanza dei presupposti dinecessità e urgenza.

    • I decreti legislativi di attuazione degli /tatuti delle *egioni ad autonomia speciale sonoonti di rango primario tramite cui il (overno puB dettare norme di attuazione degli /tatutispeciali: emanati dal %d*, sono decreti atipici a competenza riservata.

    • Il reerendum abrogativo di leggi o di atti aventi orza di legge " una onte atto anche seunidirezionalmente orientata, solo per abrogare nuove leggi, anche se in realtà l’attoconclusivo " il decreto del %d* che dichiara l’avvenuta abrogazione, e su 'uesto la CorteCostituzionale potrebbe sindacare. Il reerendum ai sensi dell’art. D> Cost. non " ammesso

    per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a rati!caretrattati internazionali, oltre ad altri individuati da giurisprudenza costituzionale. promotori hanno a8nato la tecnica del #ritaglio$, cio" ormulare il 'uesito per abrogaresingole parole, e modi!care le norme invece che abrogarle totalmente: i reerendum cos3sono detti manipolativi. La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la proposizione d'uesiti cos3 ormulati, a&ermando anzi che sono inevitabili 'ualora incidano su leggelettorali.

    • I *egolamenti parlamentari disciplinano l’organizzazione ed il unzionamento delle Camere5e 'uindi, tra l’altro, l’iter legis2 sono contemplati in Costituzione, che riservare ad essi unasera materiale di competenza esclusiva.

    • I *egolamenti degli altri organi costituzionali 5Corte costituzionale, %residenza della*epubblica, Consiglio dei ministri2 invece da leggi ordinarie: in dottrina ritenuti con

    ondamento costituzionale implicito. La natura primaria dei regolamenti della Cortenonch+ delle #orme integrative$ deriva dalla indipendenza ed autonomia assicurata allaCorte dalla Costituzione, e dal rinvio che la legge costituzionale n. 0 del 0M> a alla leggen. FD del 0M>. I *egolamenti della %residenza della *epubblica di cui agli artt. e dellalegge n. 0?DD del 0MF sono adottati con decreto del %d* su proposta del /egretario(enerale della %residenza e non hanno obbligo di contro!rma ministeriale, espressionedell’autonomia normativa ed organizzativa del %dr per Costituzione. La giurisprudenzaperB reputa i regolamenti della %residenza della *epubblica atti amministrativi sindacabilidal giudice. Il regolamento interno del Consiglio dei inistri di cui all’art. della legge n?? del 0MFF per via della riserva di legge stabilita dall’art. M>, comma , Cost. và ritenutoatto subordinato a legge: in dottrina non " considerato onte del diritto.

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    Gonti secondarie e onti attoLe onti secondarie sono immediatamente subordinate alla legge: premesso che i regolamentistatali possono intervenire solo nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello /tato, ilondamento positivo della potestà regolamentare del (overno si rinviene principalmente nell’art0D della legge n. ?? del 0MFF. I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio deinistri, previo parere del Consiglio di /tato, ed emanati dal %d*: vengono altres3 registratipresso la Corte dei conti e pubblicati sulla (azzetta ;8ciale. La legge n. ?? del 0MFF ldistingue in:

    7 regolamenti di esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari7 regolamenti di attuazione delle leggi e dei decreti legislativi, con discrezionalità de

    (overno superiore rispetto ai primi in 'uanto si dà #attuazione$ alle norme legislative diprincipio e 'uindi non una mera esecuzione. 6uindi impossibili in caso 'uindi di riservaassoluta di legge.

    7 regolamenti di organizzazione e sul unzionamento delle pubbliche amministrazioni, chedevono rispettare la riserva 5relativa2 di legge di cui all’art. MD Cost.

    7 regolamenti indipendenti o autonomi, indipendenti cio" da una previa legge. La dottrinadubita della legittimità di tali regolamenti non #sostenuti$ da una legge, comun'uepotrebbero intervenire su materie non coperte da riserva di legge 5nemmeno relativa2 n+già regolate con legge. ata l’ipertro!a dell’ordinamento in pratica mai.

    7 regolamenti delegati o autorizzati o delegi!catori o di delegi!cazione di una materiaregolata da legge abrogata e poi disciplinata con regolamento: per delegi!care unamateria " il %arlamento approva una legge di autorizzazione che autorizza il (overno adesercitare la potestà regolamentare su 'uella materia, contenente le norme generalregolatrici della materia, indica le norme da abrogare e disporre che l’abrogazioneinterverrà nel momento di entrata in vigore del regolamento: lKentrata in vigore deregolamento in delegi!cazione costituisce solo condizione perch+ si realizzi l’abrogazione.

    Il giudice della legittimità dei regolamenti " il giudice amministrativo: i 5Q)*2 in primo grado ed ilConsiglio di /tato in secondo grado. -anno ricordati i regolamenti del %residente del Consiglio deiministri, ministeriali e interministeriali adottati dalla competente autorità 'uando la leggeconerisca espressamente 'uesto potere, e i regolamenti subordinati alla Costituzione e allalegge subordinati ai regolamenti governativi: tra cui gli /tatuti delle ;niversità ed i regolamentiadottati dalle autorità indipendenti in base alle rispettive leggi istitutive. Le onti atto sono tendenzialmente il diritto non scritto, ondate nelle preleggi al codice civileove all’art. 0 gli #usi$ sono collocati in ondo alla gerarchia delle onti, e all’art. F " data ad essie8cacia innovativa solo agli usi secundum legem 5richiamati cio" da leggi o regolamenti stessi2e all’art. M si presume !no a prova contraria l’esistenza degli usi pubblicati nelle raccolte u8ciali5onti di cognizione2. La dottrina ritiene ammissibile l’uso praeter legem, integrando solo ledisposizioni scritte se necessario. (li usi sono le consuetudini: elementi costitutivi l’usus5ripetizione costante nel tempo di un determinato comportamento2 e la opinio iuris acnecessitatis 5convinzione di&usa che il comportamento costantemente tenuto sia giuridicamenteobbligatorio2. ) livello costituzionale dottrina e giurisprudenza reputano ammissibili consuetudinvolte ad attuare, speci!care o integrare il dettato costituzionale: in dottrina anche ammissibili

    consuetudini contra constitutionem, per molti no. Le consuetudini a livello costituzionale diversedalle altre per la minor re'uenza dei comportamenti materiali da cui scaturiscono e perch"meramente acoltizzanti o permissive, senza imporre nulla. n lo sono le convenzioncostituzionali ossia regole di comportamento non giustiziabili seguite dai soggetti operanti alivello costituzionale senza esservi giuridicamente tenuti, e che non sono onti del diritto. ) voltesi conondono.Le onti eRtra ordinem sono 'uegli atti o atti non contemplati 'uali onti dalle norme sullanormazione dell’ordinamento, ma che in pratica si impongono ed ac'uistano e8cacia innovativa:succede anche che onti dell’ordinamento inizino ad operare oltre i limiti !ssati dalle norme sullanormazione. Qra esse anche 'uelle onti osservate di atto, ma illegittimamente adottate nellatransizione tra la caduta del ascismo e l’avvento della Costituzione.

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    istinte dalle onti eRtra ordinem gli atti previsti dalla legge da adottare solo in situazioni diemergenza, esempio le ordinanze di necessità contingibili ed urgenti di cui alla legge n. 09 del0MM? che organi amministrativi possono adottare per ar ronte a #gravi pericoli che minaccianol’incolumità dei cittadini$ anche derogando alla legge.

    Gonti degli ordinamenti territoriali(li /tatuti delle *egioni ad autonomia speciale 5Qrentino )lto )dige, -alle d’)osta, Griuli -enezia(iulia, /icilia e /ardegna2 sono adottati in base all’ art. 00, comma 0. 5onti di diritto a livellocostituzionale2: in realtà solo lo /tatuto del Griuli -enezia (iulia " stato approvato con leggecostituzionale nel 0M, gli altri dall’)ssemblea Costituente. odi!cabili dal %arlamento conlegge costituzionale secondo il procedimento introdotto dalla legge cost. n. 9 del 9??0, coniniziativa dei consigli regionali, il parere necessario del Consiglio regionale in caso di iniziativagovernativa o parlamentare e l’esclusione del reerendum nazionale. ate le loro peculiarità sonostati de!niti #leggi costituzionali territorialmente di&erenziate$. (li /tatuti delle *egioni ordinarie5art. 09 Cost dal 0MMM2 con approvazione simile all’art. 0F senza pi< l’approvazioneparlamentare. In base all’art. 09 il (overno puB promuovere 'uestione di legittimitàcostituzionale contro gli /tatuti approvati dai Consigli regionali e sulle delibere di modi!ca degli/tatuti, entro trenta giorni dalla pubblicazione$ notiziale di cui al comma terzo dell’art. 09 Cost.5sentenza n. ? del 9??9 Corte cost.2, essendo il momento iniziale per il decorso del termine perrichiedere il reerendum: ma cosa succede in caso di concomitanti richiesta di reerendum 5chedeve concernere l’intero testo e non singole parti2 e ricorso governativo La Corte ha stabilitoprevalga il ricorso alla Corte stessa: il decorso del termine per la richiesta reerendaria vienesospeso, e riprende se viene respinto il ricorso governativo. Lo /tatuto regionale " nel livelloprimario delle onti, ma nettamente distinto dalla legge statale e dalla legge regionale.i&erenze ormali per procedimento di approvazione 5art. 09 Cost.2, ma anche di contenuto5vedi artt. 09 e 099 Cost.2. istinzione non gerarchica ma per competenza: a seguito dellariorma del titolo - 5legge 49??02 il riparto di competenze ra leggi statali e delle *egioniordinarie " !ssato nell’art. 00D Cost. %er le *egioni a /tatuto speciale vale l’art. 0? della leggecostituzionale n. del 9??0, che stabilisce che in presenza di orme di autonomia pi< ampie perle regioni ordinarie, le *egioni ad autonomia speciale possono adeguare i loro /tatuti.L’art. 00D Cost. prevede ora al primo comma alcuni limiti per la legge statale e per 'uellaregionale, al secondo comma elenca le materie di competenza esclusiva statale, al terzo comma'uelle di potestà legislativa concorrente 5lo /tato determina i principi e la legge regionale ladisciplina di dettaglio2. el 'uarto comma cK" la potestà legislativa residuale delle *egioni sullematerie non citate nei commi secondo e terzo. rmai 'uindi la potestà legislativa generale "*egionale. %er decidere le competenze, preziosa la giurisprudenza costituzionale ormatasi dopolKentrata in vigore della revisione costituzionale: data la poca chiarezza dellKart. 00D. 5es. ladeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dagarantire su tutto il territorio nazionale, vero e proprio #grimaldello$ per ridare allo /tato ungrande margine di intervento anche in materie ormalmente non sue2. La Corte con sentenza n.? del 9?? ha ritenuto necessaria elasticità nelle competenze per la salvaguardia di istanzeunitarie i principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all’art. 00F. Inoltre ora l’art. 00, commaterzo, Cost. prevede che in alcune delle materie di competenza esclusiva dello /tato ed in 'uelledi potestà concorrente, tramite una speci!ca e complessa procedura, possono essere

    riconosciute alle *egioni a /tatuto ordinario #ulteriori orme e condizioni particolari diautonomia$.(razie allKarticolo 0? della legge del 9??0 alle *egioni a /tatuto speciale spettano tutte lecompetenze legislative e regolamentari riconosciute alle *egioni a /tatuto ordinario se siano pi<estese. Le *egioni ad autonomia speciale hanno competenza esclusiva a legierare nelle materieindicate negli /tatuti. Qale potestà primaria " limitata da Costituzione e dalle leggi di rangocostituzionale, e da limiti speci!ci !ssati negli /tatuti:

    • le norme ondamentali delle riorme economiche e sociali• i principi generali dell’ordinamento giuridico• gli obblighi internazionali

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    Il limite di merito consistente nel #rispetto degli interessi nazionali$, eliminato negli statutiordinari, và ritenuto eliminato anche per le *egioni ad autonomia speciale. ) parte la -alled’)osta, alle *egioni a /tatuto speciale e alle %rovince autonome spetta anche una potestàconcorrente in materie determinate, e a parte la /icilia, sempre nelle materie indicate dairispettivi /tatuti " riconosciuta la potestà legislativa integrativa della legislazione statale:potestà, dun'ue, non meramente attuativa bens3 appunto integrativa, ma che non puB derogarealla legge statale.I *egolamenti regionali sono onti gerarchicamente subordinate alla legge regionale: si ritienesiano ammissibili 'uelli di tipo esecutivo ed attuativo. In base all’art. 00D, comma sesto le*egioni hanno potestà regolamentare nelle materie di potestà concorrente e di competenzaresiduale regionale, ma lo /tato puB delegare alle *egioni anche su 'uelle di competenzaesclusiva statale la propria potestà regolamentare.I regolamenti consiliari interni adottati dai consigli regionali per la propria organizzazione ed ilproprio unzionamento, hanno natura simile 5ma non del tutto2 ai regolamenti parlamentari. Inbase all’art. 00 Cost. i Comuni, le %rovince e le Città metropolitane possono darsi propri /tatuti,inoltre l’art. 00D Cost. dà loro la potestà regolamentare per disciplinare l’organizzazione e losvolgimento delle unzioni loro attribuite. La Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 9??ha stabilito che una volta che la legge regionale abbia attribuito determinate unzioniamministrative agli enti locali, 'ueste devono essere regolate solo dall’ente locale.

    Le #basi$ della CostituzioneI primi dodici articoli della Costituzione sono norme peculiari, alcuni addirittura #principisupremi$, immodi!cabili. /i possono considerare principi #ondamentalissimi$ della Costituzione ilprincipio liberale o personalista, il principio democratico ed il principio sociale. Il principiopersonalista " sancito nell’art. 9 della Costituzione, ove si a&erma che la *epubblica riconosce egarantisce i diritti inviolabili dell’uomo, da determinare, perB: sono state prospettate tre possibiliinterpretazioni di 'uesta ondamentale disposizione costituzionale:

    a2 i diritti inviolabili sarebbero solo 'uelli cos3 espressamente de!niti in Costituzione: es. lalibertà personale art. 0

    b2 inviolabili potrebbero anche essere diritti non espressamente 'uali!cati come tali dallaCostituzione 5art.92

    c2 inviolabili potrebbero anche essere diritti non espressamente 'uali!cati come tali dallaCostituzione, ma che abbiano un ondamento in disposizioni costituzionali, che incombinazione tra di loro e con l’art. 9 Cost., assicurino un sicuro contenuto giuridico a talidiritti, de!niti anche emergenti o #nuovi$, in 'uanto trasversali 5perch+ rutto dellacombinazione di pi< disposizioni costituzionali2, od anche impliciti. EK in primis l’attivitàinterpretativa della Corte costituzionale, che consente l’emersione di tali #nuovi diritti$dalla Costituzione.

    igliore la concezione di cui alla lettera c2 di odugno. eterminare la inviolabilità o meno di undiritto signi!ca che esso se " tale 5inviolabile2 sarebbe un Vatto rivoluzionarioV modi!carli conrevisione costituzionale perch" principi basilari. Gra inviolabilità e irrivedibilità, comun'ue, non vi" peretta coincidenza: una ipotetica revisione anzich+ sopprimere potrebbe ampliare gli spazi dilibertà...l’art. 9 Cost., poi, prescrive che i diritti inviolabili sono garantiti anche nelle #ormazionisociali$ particolarmente avorite dalla Costituzione. ibattuto il diritto alla vita 5emblematico

    diritto inviolabile implicito2 per il nascituro dal concepimento. La legge sulla procreazionemedicalmente assistita, n. ? del 9?? va in 'uesta direzione, diversamente, dalla legge n.0M40MDF sulla interruzione della gravidanza. ell’ultima parte del testo, in!ne, l’art. 9 Cost.sancisce l’adempimento, 'uesta volta, dei doveri, de!niti #inderogabili$, di solidarietà economicapolitica e sociale necessari per una comunità statale. Il contenuto del principio democraticopoggia sul principio liberale e di 'uello di uguaglianza: la libertà stessa esige eguaglianza: ilprincipio democratico " sancito nell’art. 0 ove l’Italia, nazione, viene de!nita #*epubblica$ sceltadel popolo con il reerendum istituzionale del 9 giugno 0M, e dall’altro, connota la elettività delcapo dello /tato e l’ispirazione democratica di tutti i pubblici poteri. La *epubblica " ondata sul#lavoro$ 5art. 2 e non pi< la nascita o il censo, il criterio per distinguere i cittadini in vista delbene comune. )l secondo comma dell’art. 0 Cost. viene a&ermata la sovranità popolare, che " s3potere supremo, ma non illimitato. Il principio sociale trova il suo ondamento nell’art. 0 Cost.,

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    laddove si a&erma che la *epubblica " ondata sul lavoro, nell’art. Cost. che proclama il dirittoal lavoro, nell’art. 9 Cost. ove si a rierimento ai doveri di solidarietà sociale ed in particolare nelsecondo comma dell’art. Cost., che impegna la *epubblica a rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. I pubblici poteridebbono contrastare le disparità sociali.

    Il principio di eguaglianzaIl principio di eguaglianza si onda sull’art. della Costituzione, ed nella JI- disposizionetransitoria e !nale che nega il riconoscimento ai titoli nobiliari: la legge ha eguale e8cacia edobbligatorietà per tutti. Il principio di uguaglianza impone che situazioni uguali siano trattate inmodo uguale, ma anche che situazioni diverse siano trattate in modo diverso ma nonarbitrariamente. 6uesto " il canone su cui si onda il sindacato di ragionevolezza operato dallaCorte costituzionale sulle leggi: l’art. Cost. vieta discriminazioni per sesso, razza, lingua,religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. /ul principio di parità ra l’uomo e ladonna ricordare la riorma del diritto di amiglia 5legge n. 0>040MD>2, che ha eliminato ognidisparità ra i coniugi in conormità anche all’art. 9M Cost. /ulle discriminazioni razziali varicordata la legislazione che punisce chi compie atti di violenza ondati su tali motivi, ma anchechi promuove convinzioni basate su odio razziale. Circa la lingua, ermo che la lingua u8cialedella *epubblica " l’italiano, sono tutelate dallKart. Cost. e dalla normativa ordinaria leminoranze linguistiche #storiche$, come anche negli /tatuti di -al d’)osta e Qrentino )lto )dige.%er il principio di eguaglianza riguardo la religione tenere presente anche gli articoli D, F e 0MCost. La libertà politica permea tutto il testo della Costituzione: con i medesimi limiti, perB, dellalibertà di maniestazione del pensiero eR art. 90 Cost. oppure 'uello, in base all’art. M Cost., didover #con metodo democratico$ concorrere alla politica nazionale 'ualora si intenda associarsiin partiti politici, stante il divieto di ricostituire il disciolto partito ascista. La giurisprudenzacostituzionale, ha chiarito il signi!cato del divieto di discriminazioni sulla base delle condizionipersonali e sociali, a&ermando che sono ammissibili di&erenziazioni operate dalla legge secondoperB criteri di razionalità e se riguardino categorie di soggetti e non i singoli. Come da secondocomma dell’art. " compito dei pubblici poteri ar s3 che nei atti possano essere esercitati idiritti ondamentali di cui al primo comma art.: non saranno contrarie al principio di eguaglianzale leggi dirette a creare condizioni di vantaggio per i soggetti socialmente pi< deboli. In'uest’ottica si in'uadrano 'uelle misure volte, ad esempio, a avorire il superamento delledisparità ra uomo e donna nel lavoro 5)rtt. >0 e 00D2.

    iritti pubblici soggettivi e diritti ondamentaliI diritti garantiti dalla Costituzione possono essere atti valere nei conronti della pubblicaautorità sia 'uando agisce con la capacità di diritto privato che di diritto pubblico. Il cittadino puBagire anche contro un arresto o una espropriazione illegittimi, garanzia tipica dello /tato didiritto. /i parla oggi di diritti ondamentali, in origine diritti pubblici soggettivi secondo ladenominazione della relativa teoria elaborata da WellineX, che a&ermava che lo /tato puBdecidere di autolimitarsi nell’esercizio della sua potestà d’impero ed in 'uesto modo vengono adesistenza dei rapporti giuridici ra /tato e cittadini e 'uindi i diritti pubblici soggettivi. /econdo

     WellineX i rapporti stato cittadini sono di 'uattro tipi:a2 lo status subiectionis: cittadino soggetto al potere pubblico, nessun diritto

    b2 lo status libertatis: nasce la pretesa che lo /tato non intervenga nella vita dei cittadini ointervenga solo in certi ambiti e a determinate condizioni, si hanno i diritti di libertàc2 lo status civitatis:vsorge la pretesa di pretese positive da parte dello /tato a avore dei

    cittadini, diritti socialid2 lo status civitatis activae: 'ui i cittadini hanno i diritti politici, determinano la volontà dello

    /tato. 5democrazia2 ootare la corrispondenza con i principi costituzionali: Qitolo I *apporti civili 5status libertatis2S

     Qitoli II e III *apporti etico7sociali e *apporti economici 5status civitatis2S Qitolo I- *apporti politici5status civitatis activae2. Critiche a WellineX:02 " ondata sulla autolimitazione dello /tato, che 'uindi, come concede i diritti potrebbebenissimo sopprimerli

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    92 i diritti pubblici soggettivi 5o ondamentali2 sono concepiti come rivolti solo verso lo /tato,mentre, esprimendo valori e principi assoluti debbono poter operare nei conronti di tutti isoggetti dell’ordinamento.Che cosa si puB dire a proposito di tali critiche:

    7 sulla prima critica: 'uando WellineX elaborB la sua teoria la maggioranza degli /tati avevauna costituzione Nessibile, oggi nei regimi democratici i diritti ondamentali sono garantitida costituzioni rigide, con controllo di costituzionalità delle leggi: anzi, i dirittiondamentali sono condizioni a priori dell’assetto democratico dello /tato. In realtà undiritto sancito in una costituzione rigida " pi< di8cile ma puB essere cambiato lo stesso.

    7 sulla seconda critica: certamente 'uando un ordinamento a&erma principi universali5libertà. uguaglianza, solidarietà2 articolandoli in diritti e doveri, tali principi debbonoinormare tutti i rapporti giuridici, sia tra /tato e cittadini che tra cittadini: perB non sipossono assimilare le pretese del cittadino verso lo /tato a 'uelle tra cittadini. %eresempio, come da giurisprudenza costituzionale, la pubblica autorità non puB discriminarein ragione della religione, ma una istituzione conessionale non " tenuta a mantenere inservizio insegnanti di religione diversa dalla istituzione 5Corte cost. n. 0M9 del0MD92.LKe8cacia dei diritti ondamentali verso i privati deve seguire regole !ssate dallalegge, sotto il controllo di costituzionalità. ella nostra Costituzione, ma anche di altre, lelibertà, i diritti sociali e politici, i diritti ondamentali insomma, servono pi< che altro,verso i pubblici poteri.

    6uali sono le garanzie dei diritti ondamentaliIntanto il atto di essere proclamati in costituzione, rigida o Nessibile che sia: se rigida meglio, econ organi deputati al controllo di costituzionalità delle leggi. )nche la riserva di legge " unagaranzia, cos3 come la riserva di giurisdizione, che si ha 'uando la Costituzione stabilisce che sipossono adottare provvedimenti restrittivi di un diritto garantito, in base alle norme di legge, solodall’autorità giudiziaria 5es. art. 0 Cost.2. I diritti ondamentali sono ora tutelati anche sul pianointernazionale, es . la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’; nel 0MF,o la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà ondamentali del0M>?, o gli stessi Qrattati comunitari e la Carta dei diritti ondamentali dell’;nione europea,allacui tutela provvedono organi comunitari.

    Libertà personale, libertà di circolazione e soggiorno, inviolabilità del domicilioLa libertà personale ha per oggetto la disponibilità del proprio !sico,diritto risalente alla agnaCharta libertatum del 090>. %roteggere la libertà personale " tutelare gli individui dallecoercizioni materiali, dagli arresti, dalle detenzioni, dalle per'uisizioni personali: cio" 'uando siha piena disponibilità e controllo del proprio corpo,e nel tempo esteso anche alla libertà morale,di volontà e alla dignità personale. el nostro ordinamento la libertà personale " tutelata inprimis dall’art. 0 Cost, che ne sancisce lKinviolabilità, essendo uno di 'uei diritti non vulnerabilinemmeno con revisione costituzionale. EK la prima delle libertà, senza essa nessuna libertà. L’art.0 Cost. assicura due garanzie:

    7 la riserva assoluta di legge, in base alla 'uale spetta solo alla legge del %arlamento, o adatti ad essa e'uiparati, stabilire i casi e i modi in cui puB essere limitata la libertàpersonale

    7 la riserva di giurisdizione: spetta solo all’autorità giudiziaria adottare con atto motivatoprovvedimenti restrittivi)l terzo comma l’art. 0 Cost. prevede che in casi straordinari di necessità ed urgenza l’autoritàpossa adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma devono essere convalidati dalgiudice entro F ore, altrimenti sono revocati. Il comma 'uarto dell’art. 0 Cost. punisce ogniviolenza !sica e morale inerta ai soggetti detenuti. )l 'uinto comma si demanda alla legge5norme proc. penale2 di stabilire il termine massimo della carcerazione preventiva. Inoltre in baseall’art. 000 Cost. tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale sono ricorribili inCassazione e il codice di procedura penale a certe condizioni contempla il riesame delleordinanze che dispongono misure coercitive davanti al cosiddetto tribunale della libertà. L’art. 0Cost. " stato interpretato 'uale ondamento di tutti i diritti della persona 5identità personale,identità sessuale, integrità psico!sica, vita, coscienza, dignità, privacY, etc.2. La libertà di

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    circolazione e soggiorno " ondata sull’art. 0 Cost. , che protegge gli individui daiprovvedimenti che limitano la libertà di soggiornare e circolare nel territorio della *epubblica. Zimportante distinguere le due libertà perch+ in caso di restrizione della libertà personale operanole pi< orti garanzie !ssate nell’art. 0 Cost. LKart.0 a tutela della libertà di circolazione esoggiorno oltre alla riserva di legge non prevede altro: tale riserva di legge, diversamente da'uella dell’art. 0 Cost. " una riserva relativa di legge. I cittadini sono i titolari di tale diritto conle relative garanzie, anche gli stranieri ma il legislatore puB limitarlo, esempio prevedendo ilpotere della pubblica autorità di espellerli. La condizione giuridica dello straniero " regolata in viagenerale all’art. 0? Cost., che prevede anche la possibilità per gli stranieri di chiedere il diritto diasilo ed il divieto di estradizione per reati politici 5ma in caso di genocidio2. ;n regime speci!cogoverna la circolazione dei cittadini ;E: la libertà di circolazione ricomprende anche il diritto di!ssare la propria residenza o il posto di lavoro, di 'ui la connessione con l’art. 09? Cost. che vietaalle *egioni di #limitare l’esercizio del diritto al lavoro in 'ualun'ue parte del territorionazionale$. )ll’ultimo comma dell’art. 0 Cost. si a&erma la libertà del cittadino di uscire dalterritorio nazionale e di rientrarvi, #salvo gli obblighi di legge$: il diritto di rientrare appareassoluto, mentre 'uello di lasciare il territorio potrebbe essere condizionato ad alcuni obblighi5passaporto, obblighi amiliari, etc.2. La libertà di emigrazione ondata all’art. > Cost. La leggecostituzionale n. 0 del 9??9 ha abrogato la JIII disposizione transitoria della Costituzione chevietava l’ingresso e il soggiorno in Italia agli eR re di Casa /avoia, loro mogli e !gli maschi.

    Inviolabilità del domicilio)i sensi dell’art. 0 Cost. il domicilio " inviolabile ed ad esso si applicano le medesime garanziedella libertà personale ossia la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. LKaccezione pi< ampiadel domicilio " 'uella all’art. 0 Cost, ed inoltre la giurisprudenza costituzionale ha contribuitoalla de!nizione della nozione di domicilio, includendo ad esempio anche l’automobile. )utorevoledottrina non condivide tale orientamento. %er domicilio si intende uno spazio separatodall’ambiente esterno, di cui il titolare dispone in modo legittimo a titolo privato e ove esercita ilproprio ius eRcludendi alios ossia il diritto a non arvi accedere altre persone. La giurisprudenzacostituzionale ha stabilito che il legislatore, rispettando i limiti costituzionali, puB individuareanche altri !ni per l’accesso della orza pubblica nel domicilio, oltre a 'uelli espressi nell’art. 0,secondo comma per la tutela dell’ordine pubblico, della salute ed incolumità delle persone.

    Libertà di religioneLa libertà di religione di cui all’art. 0M Cost. si in'uadra nella pi< ampia libertà di coscienza. ueaccezioni di religione: una legata alla divinità e una in senso ampio compreso l’ateismo. )llK art.0M Cost. si parla della prima, come conermato dagli articoli F e 9? Cost. La libertà di religione halimiti: il buon costume 5art. 0M Cost2 e l’ordine pubblico, obbligo di osservanza delle regoleondamentali poste dalle leggi e dalla Costituzione, 'uindi un rito non puB integrare ipotesi direato.L’insegnamento della religione cattolica a scuola " acoltativo. In tema di libertà dicoscienza la giurisprudenza costituzionale ha concorso ad eliminare nei codici rierimenti alladivinità ed che alla locuzione #lo giuro$ sia sostituita la locuzione #mi impegno$, e seguendo ilprincipio di laicità dello /tato ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del codice penale sulvilipendio della religione cattolica che prevedevano pene superiori a 'uelle stabilite per le altrereligioni. Connessa alla libertà di religione " lKobiezione di coscienza, che oppone al rispetto delle

    leggi lKosservanza di precetti della propria religione o di proprie convinzioni coscienziali. Oisognabilanciare: esempio operato dal legislatore e assoggettato al controllo della Corte sono ladisciplina sul servizio civile invece del militare 5non pi< obbligatorio2 e la possibilità per i medici,a certe condizioni, di scegliere di non praticare aborti previsti dalla legge. on sempre perB ilvalore della coscienza prevale: inatti il giudice chiamato ad autorizzare la madre minorenne adinterrompere la gravidanza, se sussistono i presupposti di legge, deve autorizzare. %er il pianocollettivo, e non solo individuale, della libertà di religione vanno tenuti presente gli artt. D e FCost.: l’art. D Cost. statuisce che /tato e Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani neirispettivi ordini e che i loro rapporti sono regolati dai %atti Lateranensi. L’art. F Cost. a&erma chele diverse religioni sono egualmente libere davanti alla legge e che i rapporti con le conessionidiverse da 'uella sono regolati con legge, ossia con atto unilaterale dello /tato italiano, sullabase perB di intese con le relative rappresentanze. un'ue i %atti Lateranensi del 0M9M non sono

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    stati costituzionalizzati: lo " stato il #principio concordatario$, che i rapporti ra /tato e Chiesadebbono essere regolati consensualmente. %er 'uesto la modi!ca dei %atti unilaterale esige ilprocedimento di revisione costituzionale, 'uindi le norme di esecuzione dei %atti hanno una#particolare copertura costituzionale$, potendo derogare a norme costituzionali, semprech+ nonesprimano principi supremi. el 0MF " stato stipulato un accordo di modi!cazione delconcordato del 0M9M, eseguito con la legge n. 090 del 0MF>: la religione cattolica non " pi< lareligione di /tato, e sono state introdotte alcune modi!che anche riguardo al matrimonio dettoappunto concordatario. Insegnare la religione cattolica nelle scuole pubbliche " ora acoltativo.%er gli altri culti, pare sia ancora in vigore la legge n. 00>M del 0M9M sui #culti ammessi$, della'uale perB alcune parti sono state dichiarate incostituzionali. La disciplina di tale leggeriguarderebbe ora i culti che non hanno raggiunto un’intesa con lo /tato ai sensi dell’art. F Cost. ,e 'uelli ammessi che non appaiono conessioni in senso stretto. Le leggi esecutive delle intesesono norme atipiche poich" non possono essere derogate da leggi ordinarie non precedute daintese e, diversamente da 'uelle esecutive dei %atti Lateranensi, non possono derogare a normecostituzionali. L’art. 9? Cost. esclude limitazioni o gravami di varia natura in ragione della naturaconessionale di un ente: vale non solo per le istituzioni o associazioni cattoliche ma anche pertutte. /i ricordi anche che la Corte costituzionale ha dichiarato il principio di laicità principiosupremo del nostro ordinamento con la sentenza n. 9? del 0MFM: non esiste una religione di/tato, che non aderisce a nessun culto e si pone 'uale garante della libertà di coscienza deicittadini, preoccupandosi di regolare consensualmente i rapporti ra /tato e religioni.

    Libertà di maniestazione del pensieroLa libertà di maniestazione del pensiero, connessa con la libertà di religione, " un diritto legatoal pieno svolgimento della personalità umana e che incide sull’assetto democratico. ggetto ditale diritto sono le comunicazioni al pubblico del proprio pensiero: non sono garantite lemaniestazioni di pensieri altrui, di pensieri oggettivamente alsi oppure di stati d’animo nonconsiderabili pensiero: 'uesti altri tipi di maniestazioni non sono vietati, ma il legislatore, stanteragionevolezza, puB vietarli. L’art. 90 Cost. dichiara che tutti hanno il diritto di maniestareliberamente il proprio pensiero con lo scritto, la parola e con ogni mezzo di di&usione, sedisponibile,per cui bisogna ridurre le limitazioni all’uso e non creare monopoli, anche per i titolaridi organi pubblici. Esempio la radiotelevisione, materia oggetto di diversi interventi normativiapprodati nella #legge (asparri$ n. 00949??, su cui " basato il ecreto legislativo n. 0DD del9??> 5Qesto ;nico radiotelevisione2. Limiti alla libera maniestazione del pensiero: il buoncostume 5art 90 ed altri2 che riguarda la decenza ed il comune senso del pudore. /ui limitiimpliciti anzitutto l’onore, ricavabile dall’art. Cost., poi la riservatezza da norme costituzionalisu libertà anche morale degli individui, inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, libertà direligione ed i diritti di amiglia. La riservatezza " tutelata anche dal ecreto legislativo n.0M49??, il Codice in materia di protezione dei dati personali che garantisce i #dati sensibili$sulla salute, la religione, opinioni politiche, sera sessuale o le origini razziali: su ciB vigila il(arante per la protezione dei dati personali. Essendo libera la maniestazione dei pensieri#propri$ e non di 'uelli altrui, sono legittimi diversi tipi di segreto: da 'uello d’u8cio a 'uelli sudocumenti o invenzioni. %er la salvaguardia di interessi pubblici sono ammessi i divieti dipubblicazione di determinati atti prescritti dal codice di procedura penale o dal codice penale edil segreto di /tato. %er la giurisprudenza costituzionale anche l’ordine pubblico, per la dottrina no.

    L’ordine pubblico " contemplato espressamente dall’ art. Cost. 00D come materia di potestàlegislativa statale, nel senso di ordine pubblico materiale, che vieta le maniestazioni chemettono in concreto pericolo l’ordine pubblico e non 'uelle solo potenzialmente idonee aturbarlo. ell’art. 90 Cost. " a&ermata la libertà di stampa, che #non puB essere soggetta adautorizzazioni o censure$, cio" provvedimenti preventivi: la magistratura puB intervenire solodopo l’accertamento di avvenuta violazione, ma Il terzo comma dell’art. 90 Cost. prevede checon atto motivato l’autorità giudiziaria possa se'uestrare gli stampati in caso di delitti indicatiespressamente nella legge sulla stampa 5violazione norme sulla indicazione dei responsabili2. )l'uarto comma dell’art. 90 si ammette il se'uestro della stampa periodica 'uando #vi sia assolutaurgenza$: " eseguito da u8ciali di polizia giudiziaria che #immediatamente, ed entro 9 ore$devono are denuncia all’autorità giudiziaria pena revoca per stampati osceni o di apologia delascismo. Il 'uinto comma dell’art. 90 Cost. obbliga a rendere noti i mezzi di !nanziamento della

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    stampa periodica, su cui vigila l’)utorità per le garanzie nelle comunicazioni. La maniestazionedel pensiero comprende la libertà di inormare, diversa dal diritto di inormazione limitate dainteressi ondamentali come la sicurezza dello /tato, la persecuzione dei reati, la gestione dellerelazioni internazionali o di crisi !nanziarie. Il principio generale di pubblicità si attua secondoscelte e&ettuate dal legislatore: esempio il diritto all’accesso ai documenti amministrativiprevisto dalla legge n. 90 del 0MM? e successive. La libertà di inormazione comprende anche'uella di non inormare, 'uindi perplessità sulla par condicio, che impone ai soggetti pubblici eprivati di garantire in occasione delle elezioni o di reerendum parità di trattamento alle diverseorze politiche nei programmi di inormazione e comunicazione politica: visto che 'uesti soggettisono obbligati a di&ondere anche contenuti dai 'uali magari si trovano a dissentire, l’imposizionelegale pare legittima solo se si concreti in un dovere di u8cio per chi esercita una unzionepubblica o sia incaricato di un pubblico servizio e non se interessi priv ati.

    Libertà e segretezza delle comunicazioni, libertà di riunione, libertà di associazioneL’art. 0> Cost. garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra orma dicomunicazione come inviolabili. %er comunicazione s’intende la trasmissione di un messaggio acerti destinatari. on usando mezzi 5es. la radio2, con cui si comunica un numero indeterminatodi persone: chi riceve una comunicazione non diretta a lui " tenuto a non divulgarne il contenuto.Il messaggio una volta giunto a destinazione, " protetto dallKart. 0> Cost., non passando da#comunicazione$ a mero #documento$, dalle norme del diritto d’autore o dal principio diriservatezza secondo lKintenzione del mittente e destinatario, o se ne intervenga la morte. Legaranzie nell’art. 0> Cost. sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione: la limitazione dellecomunicazioni, puB avvenire #solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanziestabilite dalla legge$ e la legge deve !ssare precise #garanzie$, ora incluse nel codice diprocedura penale 5se'uestri di pacchi o lettere presso gli u8ci postaliS intercettazioniteleoniche2 e nel decreto legislativo n. 9>M4 9??, il Codice delle comunicazioni elettroniche. LaCostituzione non contempla ipotesi eccezionali in cui l’autorità di pubblica sicurezza possaintervenire preventivamente, ma l’art. > c.p.p. prevede che in certe condizioni la polizia possaordinare alle poste la sospensione dell’inoltro della corrispondenza diretta all’imputato o secollegata al reato. La libertà e segretezza delle comunicazioni " garantita a tutti ma conlimitazioni per certi soggetti: inermi di mente, i detenuti, i alliti.

    La tutela della l