Riassunti Salanitro SRL

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Introduzione Opinione diffusa che la riforma abbia modificato la disciplina delle srl, oggi disciplinate da un insieme autonomo di norme e non più mediante rinvio alla disciplina delle spa. Si è attribuito notevole spazio all'autonomia privata. Originariamente spa e srl erano regolate come due modelli congegnali uno alle imprese di grandi dimensioni (spa) uno alle imprese di dimensioni ridotte (srl). Tale intenzione non si è realizzata appieno perchè grandi imprese utilizzavano lo schema della srl e viceversa. L'intento di diversificazione è perseguito distinguendo nella srl l'aspetto interno dei rapporti fra i soci da quello esterno con i terzi. Si è aumentata l'autonomia privata disciplinando i rapporti fra soci con norme derogabili, per consentire nell'atto costitutivo una regolamentazione specifica, adatta alle esigenze della società. Si riscontra quindi maggiore snellezza nell'organizzazione delle srl. Tale prospettiva aumenta le capacità concorrenziali delle srl, soprattutto in ambito europeo. Ma è giusto affermare l'ormai possibile classificazione della srl come una società di persone? No, lo sarebbe solo per certi aspetti della sua disciplina ma non in toto. Capitolo 1: la costituzione della società. 1. Le indicazioni dell'atto costitutivo. La disciplina della costituzione delle srl è rimasta uguale a quella delle spa (a conferma che questa deve ancora essere considerata una società di capitali). L’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e si acquista la personalità giuridica al momento dell’iscrizione sul registro delle imprese . L'art. 2463 conta 9 punti, ne evidenziamo alcuni: 1) L’atto costitutivo deve indicare solo il comune dove sono poste la sede principale e le eventuali sedi secondarie della società, non deve contenere l’indirizzo così non è necessario modificare l’atto costitutivo se la società cambia solo l’indirizzo (l’indirizzo va depositato al registro delle imprese e in caso di modifica gli amministratori la comunicano al registro stesso). 2) L’atto costitutivo deve contenere ciò che costituisce l’attività che costituisce l’oggetto sociale e non più il solo “oggetto sociale” così da non concedere la possibilità di ricomprendere un ventaglio molto ampio di attività che era invece previsto dalla precedente disciplina. (riforma nel 2003). il grado di analiticità della specificazione dell'attività condiziona l'applicazione di varie norme di importanza fondamentale, è tuttavia invalsa la prassi di indicare attività estremamente generiche. Non è più necessario indicare nell’atto costitutivo la durata della società (è requisito richiesto invece nelle spa, che possono però essere costituite a tempo indeterminato con l’obbligo di indicare il periodo di tempo dopo il quale il socio ha la facoltà di recedere). Anche le SRL possono essere costituite a tempo indeterminato e il diritto di recesso del socio può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni e di non

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Riassunti della parte del salanitro chiesta a diritto commerciale 2 dal professor Sabino Fortunato

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  • Introduzione

    Opinione diffusa che la riforma abbia modificato la disciplina delle srl, oggi disciplinate da un insieme autonomo di norme e non pi mediante rinvio alla disciplina delle spa. Si attribuito notevole spazio all'autonomia privata.

    Originariamente spa e srl erano regolate come due modelli congegnali uno alle imprese di grandi dimensioni (spa) uno alle imprese di dimensioni ridotte (srl).

    Tale intenzione non si realizzata appieno perch grandi imprese utilizzavano lo schema della srl e viceversa.

    L'intento di diversificazione perseguito distinguendo nella srl l'aspetto interno dei rapporti fra i soci da quello esterno con i terzi.

    Si aumentata l'autonomia privata disciplinando i rapporti fra soci con norme derogabili, per consentire nell'atto costitutivo una regolamentazione specifica, adatta alle esigenze della societ. Si riscontra quindi maggiore snellezza nell'organizzazione delle srl.Tale prospettiva aumenta le capacit concorrenziali delle srl, soprattutto in ambito europeo. Ma giusto affermare l'ormai possibile classificazione della srl come una societ di persone? No, lo sarebbe solo per certi aspetti della sua disciplina ma non in toto.

    Capitolo 1: la costituzione della societ.

    1. Le indicazioni dell'atto costitutivo.

    La disciplina della costituzione delle srl rimasta uguale a quella delle spa (a conferma che questa deve ancora essere considerata una societ di capitali).Latto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e si acquista la personalit giuridica al momento delliscrizione sul registro delle imprese.

    L'art. 2463 conta 9 punti, ne evidenziamo alcuni:1) Latto costitutivo deve indicare solo il comune dove sono poste la sede

    principale e le eventuali sedi secondarie della societ, non deve contenere lindirizzo cos non necessario modificare latto costitutivo se la societ cambia solo lindirizzo (lindirizzo va depositato al registro delle imprese e in caso di modifica gli amministratori la comunicano al registro stesso).

    2) Latto costitutivo deve contenere ci che costituisce lattivit che costituisce loggetto sociale e non pi il solo oggetto sociale cos da non concedere la possibilit di ricomprendere un ventaglio molto ampio di attivit che era invece previsto dalla precedente disciplina. (riforma nel 2003). il grado di analiticit della specificazione dell'attivit condiziona l'applicazione di varie norme di importanza fondamentale, tuttavia invalsa la prassi di indicare attivit estremamente generiche.

    Non pi necessario indicare nellatto costitutivo la durata della societ ( requisito richiesto invece nelle spa, che possono per essere costituite a tempo indeterminato con lobbligo di indicare il periodo di tempo dopo il quale il socio ha la facolt di recedere). Anche le SRL possono essere costituite a tempo indeterminato e il diritto di recesso del socio pu essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni e di non

  • pi di un anno se non indicato nellatto costitutivo la societ ha una durata a tempo indeterminato. Si pongono due questioni:

    1. ipotesi in cui il termine sia indicato, ma sia molto distante. La societ deve allora considerarsi come a termine determinato o indeterminato?

    2. Ipotesi di proroga tacita della societ, essendo imprescindibile l'esigenza di modificare lo Statuto, la questione va risolta in negativo.

    L'atto dev'essere iscritto nel registro delle imprese

    2. Atto costitutivo e statuto.

    Secondo la corrente dottrinale prevalente, lart 2463, a differenza delle spa, ci dice che non ammissibile redigere lo statuto quale atto separato dallatto costitutivo. Il vero problema interpretativo sta per nella norma dellart 2328 (spa) che dice che le clausole dellatto costitutivo prevalgono su quelle dello statuto. SOLUZIONI:

    interpretando in via diretta: non si pu ammettere tale regola alle srl perche lart 2463 non richiama lart 2328;

    interpretando in via analogica potrebbe essere ammissibile ma si pongono problemi sullapplicazione dellart 2328 vista la sua specialit. Si potrebbero altrimenti applicare le regole generali sullinterpretazione del contratto ex artt 1362 e ss (va interpretato alla luce di ci che le parti volevano realizzare col contratto; criteri soggettivi: in claris non fit interpretatio; criteri soggettivi (di buona fede): interpretare come interpreterebbero persone corrette e leali.

    3. L'iscrizione nel registro delle imprese.

    Sia per spa che per srl, liscrizione nel registro delle imprese viene fatta da parte del notaio rogante ex art 2330; non necessario quindi il giudizio di omologazione da parte del tribunale:

    il notaio rogante lo deposita entro 20gg al registro delle imprese controllando che abbia i requisiti formali ex art 2329;

    se non depositato entro 20gg pu essere depositato da uno qualsiasi dei soci a spese della societ;

    Il registro delle imprese valuta la regolarit formale della documentazione depositata.

    Tutte le modifiche dell'atto vanno decise in sede di assemblea. Dopo la riforma non si ha pi la distinzione fra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. Il verbale redatto dal notaio, il quale, se non ritiene adempiute le condizioni, ne da comunicazione agli amministratori che nei 30 giorni successivi possono:

    convocare l'assemblea per provvedere agli adempimenti chiedere l'omologazione al tribunale.

    La disciplina dell'iscrizione dell'atto costitutivo diversa da quella dell'iscrizione delle modifiche: circa la prima, essendo l'atto redatto da un notaio, ne discende che questo ha l'obbligo di non redigerlo se lo ritiene nullo; relativamente alla seconda, si tratta di delibere adottate dai soci per le quali il notaio non pu rifiutarsi di redigere.In caso d'inerzia degli amministratori, l'omologazione pu essere richiesta dal socio? Non finch questi non hanno scelto l'alternativa da seguire. Ma se hanno convocato l'assemblea e questa non ha revocato la deliberazione occorre riconoscere ad ogni socio il potere di chiedere l'omologazione.

  • 4. I patti parasociali.

    Sono quegli accordi che rimangono autonomi rispetto alllatto costitutivo e hanno una durata massima di 5 anni e sono rinnovabili; si riferiscono alle societ quotate in borsa.Con la riforma stata introdotta una disciplina di quelli delle spa, ci si chiede se possa essere analogicamente applicata alle srl. La disciplina prevede due aspetti:1) la durata massima di 5 anni2) il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni.Pur non essendo l'art. 2341Bis richiamato nella disciplina della srl, ipotizzabile l'applicazione analogica? Considerando che esso riguarda anche societ che controllano spa (che potrebbero essere srl) sembrerebbe di si, ma se la srl non societ controllante la sua applicabilit incerta.

    Nelle SPA i patti parasociali sono di 3 tipi: i sindacati di voto: gruppi di azionisti che si accordano su come votare per

    rafforzare le loro posizioni in merito al voto stesso; i sindacati di blocco: pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni per

    garantire la sicurezza rispetto alla partecipazione di soggetti non desiderati; i sindacati di controllo: esercizio di una influenza dominante sulla societ.

    Capitolo 2: La struttura economica e finanziaria della societ.

    1. Il capitale sociale.

    Le societ di capitali si compongono di: conferimenti dei soci (capitale di rischio) finanziamenti (capitale di credito).

    Il legislatore ne regola il rapporto con l'obiettivo di assicurare equilibrio fra i due capitali: i soci non possono esercitare la loro attivit economica con l'utilizzazione esclusiva o prevalente di capitali di terzi. Nelle spe vietato emettere titoli di debito in misura superiore al doppio del capitale sociale, nelle srl era prima vietata l'emissione di titoli di debito, adesso consentita ma la loro sottoscrizione pu essere effettuata solo da investitori professionali.Il legislatore si preoccupa che il capitale sia congruo per il perseguimento dell'oggetto sociale, ma si ritiene che, almeno per le spa, tale esigenza sia desumibile dal sistema: la sottocapitalizzazione originaria dovrebbe spingere il notaio a rifiutare la redazione dell'atto? E la sottocapitalizzazione successiva potrebbe costituire causa di scioglimento della societ?

    2. Valore dei conferimenti, del capitale e delle partecipazioni sociali.

    Circa i conferimenti, la disciplina codicistica originaria era unitaria sia per le srl che per le spa: si dava per presupposto che normalmente il valore dei conferimenti coincideva con il valore iniziale del capitale sociale; non era vietato che il valore fosse pi alto; era vietato che il valore fosse inferiore (nelle spa era vietata lemissione di azioni sotto la pari, cio di valore inferiore al loro valore nominale quindi il complesso dei conferimenti non poteva essere inferiore al valore nominale complessivo delle azioni).

  • Con la disciplina odierna si specifica che: in nessun caso il valore dei conferimenti pu essere complessivamente inferiore allammontare globale del capitale sociale.Lart 2468 ci dice che anche se in entrambe le societ il valore complessivo delle partecipazioni non pu essere superiore ai conferimenti (ai fini della determinazione del capitale), al socio pu essere attribuita una partecipazione diversa rispetto al valore attribuito al conferimento: la differenza incrementa/diminuisce la partecipazione di un altro socio.La vera novit risiede nel fatto che viene introdotto il principio in base al quale possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica (viene superato il divieto di conferimento dopera e di servizi).

    3. L'oggetto dei conferimenti: prestazioni lavorative e formazione del capitale sociale.

    Con la nuova disciplina del 2003 stata innovata la normativa sui conferimenti sotto pi punti di vista:

    1. Possono essere conferiti tutti gli elementi valutabili economicamente (Art. 2464) e quindi possono essere conferiti anche obblighi aventi per oggetto la realizzazione dopera o servizi a favore della societ. Ci non possibile nelle spa, e la scelta di diversificare, pur ponendosi in contrasto col fine ultimo della riforma, imposta da un vincolo comunitario che impedisce a spa di conferire prestazioni lavorative. Queste possono solo essere considerate prestazioni accessorie.

    I conferimenti sono stati distinti dagli apporti, che possono avere ad oggetto prestazioni d'opera o servizi, a fronte dei quali possono essere attribuiti strumenti partecipativi diversi dalle azioni.Nelle srl il vincolo comunitario non opera quindi il problema non si pone. stato abrogato l'art. 2478 che ammetteva che l'atto costitutivo delle srl potesse prevedere l'obbligo di prestazioni accessorie. incerto se tale configurazione di partecipazioni con prestazioni accessorie sia precluso ai soci. La determinazione del valore di tali prestazioni segue la disciplina della stima dei conferimenti in natura (art. 2465) e circa la garanzia di esecuzione, il conferimento pu avvenire con prestazione di fideiussore o polizza di assicurazione. La formulazione per incerta poich oggetto la prestazione, e non la garanzia che invece eventuale.

    2. Al momento della sottoscrizione dellatto costitutivo i soci devono versare almeno il 25% del conferimento in denaro presso una banca e lintero sopraprezzo (si pu quindi decidere da subito che il patrimonio sia superiore al capitale).

    possibile un'applicazione analogica per le Spa in questo caso? Si, ad eccezione del 4 comma che prevede che il versamento dei decimi iniziali pu essere sostituito dalla stipula di una fideiussione o polizza assicurativa.

    3. La disciplina dei conferimenti in natura si differenzia da quella prevista per le spa in quanto non prevista la possibilit per gli amministratori di chiedere una revisione della stima se sussistano fondati motivi.

    Critica: incongrua tale mancata previsione ed il rilievo ancora pi forte se il conferimento avviene in un momento successivo alla costituzione. difficile che gli amministratori abbiano l'obbligo di controllare la valutazione dell'esperto, con conseguente responsabilit verso soci e terzi, perch:

    1. la responsabilit prevista solo per danni derivanti da inosservanza di loro doveri;

  • 2. sarebbe difficile indicare una disciplina del risarcimento danni.Rimane comunque l'esigenza di colmare tale lacuna e la soluzione migliore appare l'applicazione analogica delle revisione ex art. 2343.

    6. La mancata esecuzione dei conferimenti.

    Se non previsto dallatto costitutivo spetta agli amministratori il compito di intimare il pagamento dei decimi residui entro un termine da loro fissato: se il pagamento non viene effettuato nel termine fissato in socio inadempiente si considera costituito in mora e gli amministratori devono diffidare il socio moroso ad eseguire il conferimento nel termine di 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni gli amministratori possono decidere di avviare unazione giudiziaria o di vendere agli altri soci la partecipazione del socio moroso in proporzione alla loro partecipazione. La vendita effettuata per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale disposizione non chiarisce se la vendita agli altri soci possa essere effettuata anche dopo l'avvio dell'azione giudiziaria contro il socio, se la quota possa essere venduta in parte o per intero solo ad alcuni soci e se si possa procedere alla vendita se ancora non stato approvato il bilancio d'esercizio o se debba essere approvato un bilancio straordinario.Il prezzo dovrebbe corrispondere al valore di bilancio anche se questo superiore a quello del conferimento, ma se inferiore ne dovrebbe conseguire che il socio moroso rimanga tenuto a versare la differenza. In mancanza di offerte dei soci per l'acquisto della partecipazione del socio moroso, pu essere venduta a terzi estranei, ma solo se la vendita consentita dall'atto costitutivo. A seguito della vendita dovrebbe derivare l'esclusione del socio, ma prevista dalla legge solo se la vendita non pu aver luogo per mancanza di compratori, in tal caso gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse e il capitale deve essere diminuito in misura corrispondente. La disposizione non riproduce quella parte del testo in cui in tale ipotesi si faceva salvo il risarcimento dei maggiori danni.

    7. I finanziamenti dei soci.

    Nellordinamento attuale stato introdotto lart 2467 si definiscono finanziamenti dei soci a favore della societ quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivit esercitata dalla societ, risulta un eccessivo squilibrio dellindebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societ nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. A questi finanziamenti si applica listituto della postergazione: essi mantengono la loro natura di diritti di credito sebbene siano trattati come crediti sub chirografari; in quanto tali essi non possono mai pregiudicare la posizione degli altri creditori ma nello stesso tempo i soci che hanno effettuato anche finanziamenti sono collocati in una posizione privilegiata rispetto ai crediti che hanno ad oggetto conferimenti. poi applicata una particolare disciplina derogatoria per cui l'atto di rimborso del credito reso inefficace ope legis: a seguito della revoca il socio ha diritto ad insinuarsi al passivo ma assumendo la posizione di creditore subchirografaro.

    8. L'emissione di titoli di debito.

    Assolutamente innovativa lammissibilit di emissione di titoli di debito quali obbligazioni e titoli ad esse assimilabili.

  • Nella disciplina codicistica originaria lemissione di titoli di debito era riservata alle spa perch il capitale era rappresentato da quote di partecipazione (azioni appunto).Con il decreto di riforma anche alle srl stata concessa la facolt di emettere titoli di debito con lintento di aumentare le fonti di finanziamento delle piccole e medie imprese. Quindi i soci possono prevedere nellatto costitutivo che la societ pu emettere titoli di debito, sottoscrivibili per solo da investitori professionali e quindi non possono essere direttamente collocati presso il pubblico dei risparmiatori. Tuttavia gli investitori (essendo strumenti finanziari) possono cederli al pubblico dei risparmiatori diventando cos fideiussori ope legis, senza il bisogno di rilasciare alcuna garanzia convenzionale circolazione dei crediti.Due aspetti singolari dell'art. 2483:

    1) nelle srl il legislatore ha preferito riferire la disciplina di regolamentazione ai titoli di debito. Il riferimento quindi anche ai titoli di debito atipici o a denominazione atipica. La differenza pi formale che sostanziale perch anche nelle spa la disciplina delle obbligazioni si applica agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano l'entit del rimborso del capitale all'andamento economico della societ;

    2) nelle spa la competenza a deliberare l'emissione delle obbligazioni attribuita agli amministratori. Nelle srl, invece, se l'atto costitutivo consente l'emissione di titoli di debito, deve anche precisare se attribuisce la relativa competenza a soci o amministratori: se tale precisazione manca, dovrebbe ritenersi che la societ non possa emettere titoli di debito.

    Capitolo 3: La partecipazione sociale

    1. I modelli di partecipazione.

    Nella disciplina originaria erano previsti 3 modelli:1. proprio delle societ di persone, la quota di ciascuno commisurata al

    conferimento. Se questi non sono determinati i soci sono obbligati a conferire in parti uguali quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Se nel contratto disposto diversamente la quota di ogni socio pu essere percentualmente riferita anche alla misura del capitale. La partecipazione non ha valori minimi n pu essere rappresentata da documenti che la incorporino (pur essendo ammissibile la stipula di certificati che costituiscono documenti probatori). Se trasferibile, la quota pu essere ceduta interamente o parzialmente;

    2. nelle spa, dopo la riforma la quota non dev'esser proporzionale al conferimento. Essa rappresentata da azioni e non prescritto che ciascuna azione abbia un valor nominale minimo. Qualunque sia il valore, ogni azione indivisibile;

    3. nelle sl, la partecipazione non pu essere rappresentata da azioni. Originariamente era disposto un valore minimo (prima una lira, poi un euro): se il conferimento fosse stato superiore al minimo doveva essere costituita da un ammontare multiplo di tale valore. Veniva cosi ammessa implicitamente la divisibilit della quota, ma ogni nuova quota doveva avere il valore di un euro o di un suo multiplo. Si voleva cosi impedire partecipazioni con cifre irrisorie che non costituiscono un sostanziale contributo.

  • 2. Rapporto fra conferimento e partecipazione sociale.

    Nella srl si ritiene che le partecipazioni siano proporzionate ai rispettivi conferimenti (con proporzionale spettanza dei diritti sociali) questa una presunzione relativa perch nella nuova normativa previsto che nellatto costitutivo le partecipazioni dei soci siano determinate in maniera diversa rispetto alla proporzionalit coi conferimenti e, se viene rispettata la proporzionalit, si possono prevedere in capo ai singoli soci, specifici diritti di amministrazione della societ che possono essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.Riguardo la redistribuzione degli utili lunico limite il divieto del patto leonino ex art 2265 ( nullo qualsiasi patto col quale uno o pi soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite). dubbio se nell'atto costitutivo si possano prevedere diverse categorie di partecipazioni sociali, dotate di diritti diversi; ed anche quando l'atto preveda l'attribuzione ai soci di particolari diritti c.a. L'amministrazione della societ o la distribuzione degli utili si pu porre il problema di chiarire se tali diritti si devono intendere collegati alla partecipazione o alla persona del socio.

    3. Il trasferimento delle partecipazioni sociali.

    Se non previsto diversamente nel contratto sociale le partecipazioni dei soci possono essere liberamente trasferiti per atto inter vivos o mortis causa.Nel sistema originario le modalit di trasferimento inter vivos erano estremamente semplici (bastava che risultasse dal libro dei soci e che lalienazione fosse sottoscritta da alienante e acquirente). Per necessit di evitare il riciclaggio di somme di denaro, la normativa ha introdotto maggiori garanzie, anche prima della riforma. Era stato disposto:

    per gli atti inter vivos che le sottoscrizioni dellatto di trasferimento fossero autenticate da un notaio, obbligato a depositare il trasferimento al registro delle imprese; entro 30 gg dal deposito lacquirente o lalienante avrebbero dovuto chiedere liscrizione nel libro dei soci dimostrando allorgano amministrativo i documenti di trasferimento e deposito. Solo dopo detta iscrizione l'acquirente avrebbe potuto esercitare i corrispondenti diritti sociali.

    per i trasferimenti mortis causa stato previsto lo stesso iter, ponendo a carico dellerede o del legatario lonere di richiedere la trascrizione liscrizione al RDI e successivamente liscrizione nel libro soci.

    Tale disciplina mantenuta ferma dalla riforma. Nel caso di partecipazione non interamente liberate, l'acquirente diventa responsabile dei versamenti ancora dovuti, ferma restando la responsabilit solidale dell'alienante.Nell'art. 2470, 3 comma, regolata l'ipotesi in cui la medesima partecipazione sia oggetto di successivi trasferimenti dal medesimo alienante: in tali casi prevale il titolo di colui che per primo ha effettuato l'iscrizione in buona fede nel registro delle imprese, anche se il titolo di data posteriore. Tale soluzione lascia perplessi se si considera che l'iscrizione dev'essere richiesta dal notaio autenticante per il quale non valutabile la buona fede.

    4. L'intrasferibilit delle partecipazioni sociali.

    Nelle srl (e non nelle spa) nel contratto sociale pu essere prevista lintrasferibilit delle partecipazioni sociali per tutta la durata della societ. Questa intrasferibilit

  • convenzionale pu riguardare i trasferimenti: inter vivos : assimilata al rifiuto del gradimento al subentrante (cd mero

    gradimento), solo quando il placet previsto nell'atto costitutivo senza condizioni o limiti.

    mortis causa : se latto costitutivo pone dei limiti alla trasferibilit mortis causa il socio o i suoi eredi possono recedere dalla societ. Tale diritto non pu essere soppresso nell'atto costitutivo, ma solo temporalmente limitato (termine non superiore a 2 anni dalla costituzione della societ o sottoscrizione della partecipazione). Chi recede ha diritto alla liquidazione determinata tenendo conto del valore di mercato che in caso di disaccordo determinato da un esperto nominato dal tribunale.

    5. La divisibilit delle partecipazioni sociali.

    Prima della riforma la quota era espressamente dichiarata divisibile. Non essendo pi previsto un valore minimo, la quota da considerare implicitamente divisibile, in caso di trasferimento, nella misura convenuta dalle parti. Se la quota trasferita a pi soggetti, bisogna distinguere:

    trasferimenti in modo indiviso, acquisto della compropriet; trasferimento suddividendo la partecipazione tra ogni soggetto.

    Il problema non si pone quando la partecipazione appartiene ad un solo soggetto, o a pi d'uno in comunione.

    6. L'espropriazione delle partecipazioni sociali.

    Il trasferimento pu avvenire anche in via coattiva: art 2471 se la partecipazione non liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societ non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo allincanto; ma la vendita priva di effetto se, entro 10 giorni dallaggiudicazione, la societ presenti un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. Disciplina applicabile anche quando l'atto prevede l'intrasferibilit assoluta delle partecipazioni o il mero gradimento al loro trasferimento.L'articolo indica le modalit del pignoramento della partecipazione e dispone che si esegue mediante notificazione al debitore e alla societ e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori devono procedere senza indugio all'annotazione nel libro dei soci: non chiaro se questa debba avvenire dopo la notificazione alla societ o dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. Non c' dubbio che l'annotazione non incida sul perfezionamento dello stesso pignoramento, ma solo sulla sua opponibilit alla societ. Pi incerto se l'annotazione si debba considerare necessaria per consentire l'espropriazione di una partecipazione non liberamente trasferibile, qualora si ritenga che la vendita all'incanto non possa essere disposta dal giudice se non viene data prova del mancato accordo con la societ per la vendita concordata della partecipazione oggetto di pignoramento.Dovrebbe considerarsi ammissibile anche il pignoramento di una parte della partecipazione.

    7. I vincoli sulle partecipazioni sociali.

    La riforma ha ammesso la possibilit che anche nelle srl la partecipazione possa formare oggetto di pegno, usufrutto o sequestro, ed in tali ipotesi si applica l'art. 2352.

  • il diritto di voto spettante al socio esercitato, salva convenzione contraria, dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario; nell'aumento di capitale a pagamento, il diritto di sottoscriverlo spetta al socio in proporzione alle partecipazioni gi possedute e sulla parte di partecipazione corrispondente all'aumento non si estendono pegno e usufrutto; l'estensione dei vincoli si ha invece nell'aumento di capitale gratuito. Lo stesso vale in caso di sequestro della partecipazione. I dividendi sono considerati frutti civili, spettanti, quindi, all'usufruttuario e su di essi si estende anche il pegno.Resta aperto il problema delle modalit di costituzione dei vincoli sulla partecipazione. Si proposto di distinguere fra:

    costituzione volontaria : (pegno/usufrutto) si applica la disciplina sul trasferimento delle partecipazioni. Entro 30 gg. l'atto costitutivo di usufrutto o pegno dev'essere depositato dal notaio autenticante presso il registro delle imprese, e poi iscritto nel libro dei soci.

    costituzione involontaria: (sequestro) si applica la disciplina del pignoramento. Il provvedimento giudiziario va eseguito mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario al socio la cui partecipazione soggetta al sequestro, nonch alla societ.

    8. Il recesso del socio nelle srl.

    La vecchia disciplina rimandava alle regole delle spa (era ammissibile il recesso solo se veniva modificato il tipo o loggetto sociale o se veniva spostata la sede sociale allestero).Oggi la disciplina stata profondamente modificata ed stata introdotta una disciplina autonoma (art 2473) ammissibile il recesso parziale. Questa la prima rilevante differenza fra le due discipline.L'altra differenza relativa alle modalit di determinazione del rimborso: nelle spa competenza degli amministratori prima della riunione assembleare in cui si propone l'adozione di una delibera da cui derivi il diritto di recesso; valore che i soci hanno diritto di conoscere nei 15 giorni precedenti alla data fissata. Nelle srl determinata tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; momento quindi successivo all'approvazione della delibera. Se la societ a tempo indeterminato, il recesso pu essere esercitato in ogni momento ma con preavviso. Negli altri casi, tempi e modi sono stabiliti nell'atto costitutivo, se ci non avviene la lacuna colmata, malgrado la mancanza di rinvio, con l'applicazione della disciplina di spa. Non sono indicati criteri per la determinazione della partecipazione, ma si fa richiamo al valore di mercato, il cui significato incerto. In caso di disaccordo fra socio e societ interviene un esperto nominato dal tribunale.Il rimborso delle partecipazioni non avviene necessariamente attingendo ai messi della societ: pu avvenire mediante l'acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non avviene, il rimborso effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482, per cui la riduzione del capitale ammissibile solo se il capitale non diventa inferiore al valore minimo di 10mila euro, e se, sulla base di esso non risulti possibile il rimborso, la societ posta in liquidazione.

    9 e 10. L'esclusione legale e l'esclusione convenzionale del socio.

    Tale disciplina ha acquisito con la riforma una duplice angolazione:

  • 1. si verifica quando il socio non adempie lobbligo di versare i conferimenti sottoscritti;

    2. si verifica quando nellatto costitutivo sono previste cause specifiche di esclusione convenzionale (consentito solo in presenza di giusta causa).

    Le due discipline normative dell'esclusione legale e dell'esclusione convenzionale sono differenti fra loro.Nel primo caso (esclusione legale) lunica fattispecie quella del socio moroso (la societ non trova compratori della sua partecipazione e gli amministratori lo escludono) e la nuova riforma ha aggiunto che:

    dopo la diffida gli amministratori possono procedere direttamente alla vendita della partecipazione solo se non ritengono utili specifiche azioni legali per lesecuzione dei conferimenti;

    la vendita della partecipazione pu essere fatta agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione o allincanto (se dalla vendita si ricava un importo inferiore alla sottoscrizione promessa, il debito si imputa al capitale; se si ricava una somma superiore si conferisce la differenza al socio moroso salvo il risarcimento di ulteriori danni). Se in mancanza di vendita si perviene all'esclusione la societ deve trattenere le somme, ma omesso il riferimento al risarcimento dei maggiori danni.

    Sono configurabile altre cause di esclusione?Sembrerebbe vi rientri il caso in cui la partecipazione del socio moroso venga alienata a soci o terzi e il caso in cui i creditori personali del socio ne sottopongano ad espropriazione la partecipazione sociale. La differenza sarebbe nella disciplina applicabile: nel primo caso non si procede ad una riduzione del capitale e al socio sono restituiti i conferimenti effettuati nella misura in cui non pi necessaria imputarli a capitale; nel secondo caso, a seguito della vendita coatta della partecipazione, altri subentra al posto del socio.

    Nel secondo caso (esclusione convenzionale) ammissibile solo per giusta causa e se la causa prevista nellatto costitutivo. singolare che, per valutare la legittimit dell'esclusione, il giudice non debba valutare se alla base della decisione vi sia una giusta causa, ma deve valutare se pu essere considerata giusta causa quella prevista dai soci nell'atto costitutivo. Circa la legittimazione a decidere l'esclusione, la legge non dice nulla e se nemmeno latto costitutivo dice nulla riguardo le modalit si pone un problema: spetta ai soci o agli amministratori? Se presa dai soci, lesclusione impugnabile se non fatta secondo legge o secondo le regole dellatto costitutivo (ex art 2479 ter).Se presa dagli amministratori ammissibile il ricorso al giudice (forse, ci accade nelle societ di persone). In caso di esclusione, il rimborso della partecipazione non pu avvenire con diminuzione del capitale sociale Si applica la normativa sul recesso e non quella sull'esclusione: la misura va determinata da un esperto nominato dal tribunale, entro 180 giorni dalla data dell'esclusione; la partecipazione pu essere acquistata proporzionalmente dagli altri soci o da un terzo che essi individuano. In mancanza, il rimborso effettuato con le riserve disponibili o gli utili, mentre esclusa la possibilit del rimborso con riduzione del capitale sociale.

  • Capitolo 4: Le decisioni dei soci.

    1. Derogabilit statutaria del metodo assembleare.

    Sin dai lavori preparatori emerso l'orientamento favorevole ad una disciplina dell'srl pi autonoma rispetto a quella predisposta per le spa, volta a enfatizzare l'autonomia privata in riferimento all'organizzazione. Nell'atto costitutivo, dunque, possibile prevedere che le decisioni dei soci non vengano adottate con metodo collegiale, ma con modalit diverse e meno formali. In particolare, ex art 2479 "che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto", a cui verr fatto ricorso con molta probabilit quando il numero dei soci sia particolarmente esiguo,cos da assicurare la partecipazione al processo decisionale senza procedere con un'apposita riunione. L'autonomia dei soci non assoluta, in quanto deve essere assicurata a tutti la possibilit di concorrere alla formazione della decisione; inoltre, bisogna obbligatoriamente procedere in forma collegiale quando:

    1. le deliberazioni hanno per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. 2. ogni volta che la riunione assembleare, qualunque sia l'oggetto, sia stata

    richiesta da un'amministratore o da un numero di soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale. (art 2479, comma 4 cc).

    2. Materie di competenza dei soci e degli amministratori.

    Il comma 1 dell' art. 2479 suggerisce all'interprete che vi siano materie sulle quali la competenza a decidere spetta ai soci e materia su cui spetta agli amministratori ; il comma 2 precisa che ai soci spetta "in ogni caso":

    1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,2) la nomina, se prevista dall'atto costitutivo, degli amministratori, 3) la nomina, quando previsto dall'art 2477cc, del collegio sindacale o del

    revisore, 4) le modificazioni dell'atto costitutivo, 5) la decisione di compiere operazioni che determinino una sostanziale

    modificazione dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

    Primo problema: Se nel silenzio dell'atto costitutivo non prevista la nomina degli amministratori e/o materie riservate espressamente ai soci, si dovrebbe concludere che, essendo tutti i soci amministratori, competenza a decidere spetta sempre ai soci. In realt, la distinzione tra le competenze riservate ex lege ai soci e le altre egualmente rilevante, perch queste dovrebbero essere adottate obbligatoriamente con metodo collegiale, mentre le altre anche mediante raccolta di dichiarazioni rese per iscritto. Se si conviene che tutte le altre materie siano di competenza degli amministratori, poich nell'atto costitutivo non ci sono materie riservate alla competenza dei soci, i soci nel deliberare su queste materie dovranno utilizzare il procedimento previsto per il Consiglio di Amministrazione, non per l'Assemblea.

    Quindi: la mancanza di disposizioni sull'amministrazione della societ, non importa nullit di quest'ultima, ma i soci sono tutti amministratori ( analogamente a quanto previsto per le societ di persone, con l'unica differenza che per queste prevista amministrazione disgiuntiva, mentre nelle srl tutti i soci costituiscono il cda). Se nell'atto non sono indicati gli amministratori, ma

  • indicato il sistema di amministrazione, i soci devono nominare gli amministratori; se nell'atto ammesso che gli amministratori possano essere anche non soci, anche gli amministratori estranei devono essere nominati dai soci; se nell'atto sono state indicate gli amministratori, la decisione di nomina pu essere presa quando si verifica cessazione dall'incarico delle persone indicate.

    Infine nell'ipotesi in cui tutti i soci siano anche amministratori, essi devono osservare, a seconda dei casi, le discipline legali relative alle decisioni dei soci o quelle relative alle decisioni degli amministratori.

    4. Le decisioni dei soci nelle societ di persone e di capitali.

    Nelle spa imperativa la costituzione dell'assemblea. ammissibile che tutti i soci siano amministratori ma tale decisione dev'essere formalmente adottata dai soci e non pu essere desunta dalla circostanza che essi non procedano alla nomina degli amministratori che dev'essere sempre espressa. Inoltre nelle spa sono diverse le competenze di assemblea ed amministratori, che hanno per legge competenza esclusiva sulla gestione della societ e la cui responsabilit non esclusa da eventuali autorizzazioni assembleari al compimento degli atti di gestione. Nelle srl solo solidalmente responsabili i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societ, soci o terzi. Netta la differenza con le societ di persone in cui le decisioni sono adottate dai soci che per legge sono tutti amministratori e quindi decidono in forma disgiunta (ex art. 2257).

    4. Le maggioranze richieste per le decisioni dei soci nelle societ di persone e capitali.

    Le maggioranze richieste sono diverse nelle due ipotesi:1. la deliberazione richiede la forma assembleare, il quorum costitutivo

    costituito dalla presenza di soci (o rappresentanti, a meno che non sia escluso nell'atto costitutivo) che rappresentino la met del capitale sociale, ed il quorum deliberativo dalla maggioranza assoluta dei presenti (pi elevato per le delibere che incidano sull'atto costitutivo);

    2. la deliberazione non richiede la forma assembleare, il codice non prevede un quorum costitutivo (devono partecipare tutti i soci, nel senso che basta dimostrare che gli sia stato richiesto di partecipare e non occorre che ognuno partecipi) e la decisione approvata con una maggioranza che rappresenti almeno la met del capitale sociale (quorum deliberativo).

    I soci possono modificare nell'atto costitutivo tali quorum.

    5. Le modalit delle decisioni dei soci. Decisioni che non richiedono la forma assembleare: vanno adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto; dai documenti sottoscritti devono risultare chiaramente l'argomento oggetto della decisione e il consenso (art. 2479).Decisioni che richiedono la forma assembleare: l'art. 2479bis assegna all'atto costitutivo di determinare i modi di convocazione, in mancanza effettuata con raccomandata spedita ai soci 8 giorni prima dell'adunanza (giuridicamente rilevante

  • la data di spedizione, non quella in cui viene ricevuta). La convocazione pu essere effettuata anche da ogni socio: interpretazione coerente al sistema in cui anche le decisioni extrassembleari possono essere adottate su iniziativa di ogni socio. Non quindi stato necessario prevedere una disciplina di convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza dei soci: nelle srl la disciplina dell'art. 2367 non applicabile in via analogica. L'atto di convocazione dev'essere tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Non precisato se la mancanza d'informazione adeguata legittimi un'eventuale richiesta di rinvio o rilevi solo sulla validit delle deliberazioni. Nelle srl stata soppressa la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria, ma la distinzione sussiste comunque in quanto le delibere che hanno ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo devono essere adottate con una maggioranza qualificata superiore a quella delle altre e devono risultare da un verbale redatto da un notaio. L'art. 2371 elenca i poteri del presidente dell'assemblea. Non richiesta la nomina di un segretario. stata posta una disciplina dell'assemblea totalitaria, per cui la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione. Nelle spa l'assemblea si considera totalitaria se vi partecipano la maggioranza dei componenti degli organi di controllo.

    6. L'annullamento delle decisioni dei soci.

    Nelle srl stata posta una normativa autonoma, ma il rapporto fra disciplina di annullabilit e di nullit simile, in quanto la prima ha portata generale anche nelle srl. Diversa invece la disciplina della legittimazione all'impugnazione, che nelle srl pu essere proposta dai soci dissenzienti, perch non richiesto che i soci impugnanti abbiano una partecipazione qualificata. L'impugnazione pu essere proposta da ciascun amministratore e dal collegio sindacale. Tutte le impugnazioni devono avvenire entro 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci: disposizione che vorrebbe avere nelle srl applicazione generale (sia per le decisioni da pubblicare nel registro, sia per quelle da non pubblicare). Tale soluzione si spiega:

    per le prime, con la facolt di determinare con certezza il momento della decisione dei soci quando non adottata in sede assembleare;

    per le seconde, col rischio che venga iscritta nel registro una delibera non ancora trascritta nel libro delle decisioni dei soci.

    Motivazioni poco convincenti in quanto la trascrizione non presupposto di ammissibilit dell'impugnazione.La disciplina preclusiva dell'annullamento nelle spa non pu aver luogo se la deliberazione impugnata stata sostituita con altra presa in conformit di legge e statuto, nelle srl richiesto un provvedimento del tribunale che pu assegnare un termine, non superiore a 180 gg., per l'adozione di una nuova decisione che elimini la causa di invalidit.

    La disciplina delle srl non sostitutiva di quella delle spa, ma ad essa aggiuntiva perch applicabile anche la disposizione dell'art. 2377.dovrebbe riconoscersi anche ai soci delle srl il potere di impedire l'annullamento della decisione impugnata anche se mancato il provvedimento giudiziario di assegnazione di un termine non superiore a 180 gg. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della decisione sostituita.

  • 7. La nullit delle decisioni dei soci.

    Sono nulle le decisioni dei soci che hanno oggetto illecito o impossibile; la loro impugnazione, per corrispondere ad esigenze di stabilit delle decisioni sociali, deve avvenire entro 3 anni dalla loro trascrizione. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attivit impossibili o illecite. Alle srl si applica la medesima disciplina della nullit delle spa. Quando nelle arl le deliberazioni dei soci sono adottate in forma assembleare, esse sono nulle anche nei casi di mancata convocazione dell'assemblea e di mancanza del verbale. Sono poi nulle le decisioni prese in assenza assoluta di informazione. Tale norma va riferita anche alle decisioni non assembleari. Rimangono aperti diversi problemi:

    stabilire quando l'assenza di informazione assoluta se i soci abbiano diritto ad ottenere un rinvio dell'assemblea o di rifiutare

    di partecipare alla consultazione scritta e, nel caso la loro richiesta sia disattesa, con quali effetti;

    se dall'insufficienza dell'informazione derivi almeno l'annullabilit della decisione.

    Capitolo 5: L'amministrazione e i controlli.

    1. I modelli gestori nelle srl.

    La riforma ha enfatizzato la libert negoziale riconosciuta ai soci nella disciplina del sistema di amministrazione, consentendo di scegliere il pi adatto al perseguimento dell'oggetto sociale.I soci di srl possono scegliere fra:

    amministratore unico pluralit di amministratori (possono esserlo anche tutti i soci).

    Nel secondo caso per legge costituito un CDA che deve operare secondo il metodo collegiale a meno che i soci decidano che operi mediante la raccolta di dichiarazioni scritte (tale ultima disciplina identica a quella delle decisioni extrassembleari). I soci possono anche scegliere altri modelli, ovvero:

    modello di amministrazione disgiuntiva modello di amministrazione congiuntiva.

    Non possono essere adottati altri sistemi di amministrazione. Quando costituito CDA non possono essere nominati amministratori delegati.

    2. Le regole di funzionamento del CDA. La sostituzione degli amministratori.

    La disciplina legale degli amministratori molto lacunosa perch il legislatore vuole che le norme relative siano posto nell'atto costitutivo.Manca una disciplina che regoli la sostituzione degli amministratori. Non applicabile quella prevista per le spa nella parte in cui fondata sul principio della cooptazione (amministratori scelti da quelli ancora in carica). In caso di cessazione nelle srl si deve procedere alla convocazione dell'assemblea. Problematica l'applicazione analogica delle regole legali di funzionamento del CDA poste per le spa: il presidente convoca il CDA, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede al fornimento di adeguate informazioni. Nelle srl, per, non

  • prevista la nomina di un presidente. Ma se nell'atto costitutivo di una srl prevista la nomina del presidente del CDA dovrebbe discenderne l'applicazione analogica della disciplina legale dell'art. 2381.

    3. L'invalidit delle decisioni degli amministratori.

    Per le srl manca una disciplina relativa all'invalidit delle decisioni degli amministratori. applicabile analogicamente la disciplina delle spa (art.2388)?Incerto. Nelle srl le decisioni gestorie possono avere forma diversa da quella collegiale, forme dove il problema della validit non pu essere rapportata al numero di amministratori presenti alla riunione ma alla partecipazione alla decisione di tutti gli amministratori. Quando le decisioni vanno invece assunte in forma collegiale, dovrebbero applicarsi, dell'art. 2388, le regole:

    a) di una presenza minima corrispondente alla maggioranza degli amministratori in carica;

    b) del divieto di voto per rappresentanza.Non imperativa la regola per cui la deliberazione debba essere adottata dalla maggioranza assoluta degli amministratori presenti. Per contestare l'ammissibilit di tali regole si potrebbe assumere che la disciplina dell'invalidit delle delibere consiliari non sia una disciplina necessaria, perch nei rapporti gestori opera la disciplina della responsabilit degli amministratori; e all'esterno non sembra che la disciplina della rappresentanza sia sempre dipendente quella deliberativa. Dell'art. 2388 non sicuramente applicabile la disciplina della legittimazione all'impugnazione.Se comunque si ammette che siano invalide le deliberazioni consiliari non conformi alle regole legali e statutarie, si dovrebbe ammettere l'invalidit delle decisioni consiliari non collegiali non adottate in forma scritta e chiara da tutti gli amministratori adeguatamente informati, e che non siano approvate dalla maggioranza degli stessi amministratori (regola posta espressamente nell'art. 2475). dovrebbero considerarsi invalide anche le decisioni da adottare in forma congiunta non approvate da tutti gli amministratori.

    4. La disciplina del conflitto d'interessi.

    Anche nelle srl gli amministratori hanno ex lege "la rappresentanza generale della societ", le stesse limitazioni del loro potere "non sono opponibili a terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese, salvo che si dimostri che questi abbiano agito a danno della societ" (art 2475bis, cd "dolo intenzionale"). Tale disciplina tuttavia non trova applicazione in caso di conflitto di interessi, in virt del disposto dell'art 2475ter. Se una decisione tale cagiona un danno patrimoniale alla societ, impugnabile entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti incaricati del controllo contabile. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societ in conflitto di interessi, possono essere annullati su domanda della societ se il conflitto era consciuto o conoscibile dal terzo (art 2475ter cc), sia se l'atto stato concluso su decisione del CDA con "il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la societ". Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede: quindi rilevante la buona/mala fede del terzo ma non occorre provare che questi abbia intenzionalmente agito a danno della societ. Di qui la necessit di stabilire se l'ipotesi di conflitto d'interessi sia la sola ipotesi d'invalidit delle decisioni degli amministratori o se la disciplina sia estensibile anche

  • alle decisioni contrarie ad altre disposizioni di legge o dell'atto costitutivo: prima tesi, salvi i diritti dei terzi acquistati senza dolo intenzionale seconda tesi, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, anche in

    esecuzione di una decisione dichiarata invalida.In definitiva, sembra che il sistema sia nel senso che sono sempre salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede sulla base di una decisione invalida. Diversa l'ipotesi di eccesso di potere rappresentativo degli amministratori, dove il diritto del terzo cade, se si prova che il terzo ha intenzionalmente agito a danno della societ. Alcuni aspetti della disciplina vanno sottolineati.Innanzitutto, non individuabile la ragione della sua portata ridotta rispetto alla nuova disciplina delle deliberazioni consiliari nelle spa, dove viene riconosciuto rilievo alla presenza di ogni interesse dell'amministratore, anche se convergente con quello della societ. Secondo Angelici, la differenza di disciplina deriverebbe dal fatto che nelle spa gli amministratori sono scelti in base alle loro capacit professionali e per questo dovrebbero essere neutrali rispetto all'attivit sociale. Sono prescritti obblighi di informazione agli altri amministratori e al collegio sindacale, e di motivazione della deliberazione, della quale a certe condizioni pu essere dichiarata l'invalidit, se tali obblighi non vengono osservati. Nelle spa, l'art.2391 prescrive l'obbligo d'informare gli altri amministratori e l'organo di controllo della natura dell'interesse personale dell'amministratore, precisando termini, origine e la portata.Perch siano invalide le decisioni, richiesto che cagionino un danno patrimoniale e non solo il tradizionale pericolo di danno. Esse possono essere impugnate entro 90 giorni, ma non indicato il dies a quo e non chiarito se l'impugnazione spetti a ciascun amministratore, e se gli spetti anche laddove abbia acconsentito all'adozione della decisione.

    6. Le azioni di responsabilit contro gli amministratori.

    L'esercizio dell'azione di responsabilit contro gli amministratori ha alla base l'esigenza di riconoscere ad ogni socio il diritto di controllare la gestione degli amministratori. Ma la riforma non ha regolato in alcun modo tale azione. Non applicabile per analogia la disciplina delle spa, in quanto nelle srl la maggioranza dei soci pu, al pari della minoranza, esercitare l'azione senza bisogno di una preventiva decisione formale. Nello stesso art. 2476 riconosciuta a ogni socio la legittimazione a promuovere l'azione di danni contro gli amministratori, e vengono regolate anche (senza alcuna distinzione tra azione maggioritaria e minoritaria) la rinuncia e la transazione da parte della societ, che devono essere decisa da una maggioranza di 2/3 del capitale sociale e purch non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

    7. I poteri di controllo dei soci.

    Rispetto alla precedente disciplina rileva linnovazione che da la possibilit ai soci che non ricoprono cariche amministrative di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali (e tutti i documenti relativi allamministrazione) anche tramite professionisti di loro fiducia. Non vi dubbio che il potere di controllo spetta anche agli amministratori. Appunto perch ogni socio ha diritto di consultazione, il legislatore non ha ritenuto pi necessario limitare ad una minoranza qualificata (1/3 del capitale sociale) il diritto di fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. Essa pu anche

  • essere infrannuale e se rivela comportamenti illeciti le spese dovrebbero essere rimborsate. Vi responsabilit solidale degli amministratori per i danni derivanti alla societ dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

    8. La revoca degli amministratori. Il controllo giudiziale sulla regolarit della gestione

    Rilevanti sono le modifiche alla disciplina della revoca.Anteriormente la revoca degli amministratori di srl era regolata con il rinvio alla normativa delle spa. La maggioranza poteva sempre disporre la revoca degli amministratori, anche senza giusta causa (disciplina rimasta ferma per le spa). Una volta deliberata l'azione di responsabilit n seguiva la revoca di diritto degli amministratori, se essa era votata da una maggioranza corrispondente ad almeno 1/5 del capitale sociale; anche una minoranza di azionisti (almeno 1/10 del capitale) poteva ottenere la revoca giudiziale, attivando il procedimento ex art. 2409 dichiarato espressamente applicabile alle srl dall'art. 2488. Dopo la riforma non vi sono rinvii alla disciplina delle spa, ma stato introdotto l'art. 2476 in forza del quale il socio pu chiedere al giudice, in caso di gravi irregolarit nella gestione della societ, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori stessi; il giudice pu subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In virt di tale disposizione si capisce l'assenza di rinvio alla disciplina di spa.

    Si pone il problema di chiarire se sia ammissibile una decisione di revoca adottata dalla maggiorana dei soci, se tale potere debba essere previsto dall'atto costitutivo o se vada riconosciuto anche in mancanza di previsione statutaria.Soluzione certa quella che attribuisce alla maggioranza il potere di revoca, che pu essere ricondotta alla disciplina generale della revoca del mandatario. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo anche la decisione della maggioranza dev'essere espressa nelle forme della decisione assembleare o, se lo consente l'atto costitutivo, della decisione presa per iscritto. Nell'atto non si pu stabilire l'irrevocabilit dell'amministratore, salvo che questi sia uno dei soci, ragion per cui l'incarico di amministratore deve considerarsi conferito anche nel suo interesse. In questo caso la revoca sar possibile solo per giusta causa.

    9. Il controllo legale dei conti.

    Ex art. 2477 c.c., quando il capitale sociale inferiore a quello minimo stabilito per le spa, l'atto costitutivo pu prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Nomina che diventa obbligatoria se per due esercizi consecutivi vengono superati due di 3 limiti disposti dall'art. 2453-bis:

    1. totale dell'attivo patrimoniale superiore a 3milioni125mila euro;2. fatturato superiore a 6milioni250mila euro 3. almeno 50 dipendenti occupati nell'esercizio in media.

    Compatibilmente anche con il disposto dell'art 2472bis, non sembra possibile nominare sia un revisore contabile sia un sindaco, disciplinando nell'atto costitutivo le rispettive competenze. Quando obbligatorio il collegio sindacale, esso ha le stesse competenze e poteri che gli spettano nelle spa; pu in aggiunta essergli attribuito anche il controllo contabile.

  • Capitolo 6: Le modificazioni statutarie e l'estinzione della societ.

    1. Cenni sulla disciplina legislativa di riforma.

    Nella disciplina originaria, le modificazioni statutarie della srl non avevano una disciplina autonoma, in quanto il codice rinviava a quella sull'aumento e riduzione del capitale sociale dettata per le societ per azioni; tale rinvio valeva anche per o scioglimento e la liquidazione della srl. Con la riforma stata riprodotta largamente la disciplina delle spa, non adottando tuttavia la tecnica del rinvio. La disciplina ora contenuta negli artt 2480 2482quater cc (modificazioni dell'atto costitutivo) e negli artt 2484 2496 cc (scioglimento e liquidazione), applicabili tuttavia a tutte le societ di capitali.

    2. I diritti particolari dei soci.

    L'art 2468, comma 3 cc prevede che nell'atto costitutivo si possano attribure "a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della societ o la distribuzione degli utili". Tali diritti "possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci" (art 2468, comma 4 cc). Tale facolt deve essere esercitata anzitutto nel rispetto del divieto del cd "patto leonino" (art 2265 cc) per quanto concerne il diritto agli utili, per quanto concerne i diritti riguardanti l'amministrazione non sembra possibile attribuire la posizione di amministratori, predisponendo il codice espressa disciplina e prevedendone i limiti di derogabilit; diverso potrebbe essere il caso in cui si attribuisca un socio il potere di esprimere il proprio parere, forse convenzionalmente vincolante, in caso di particolari atti gestori.

    Capitolo 7: La disciplina della societ unipersonale.

    La costituzione di srl con atto unilaterale era gi stata ammessa con il d.l 88/1993, assieme ad alcune modifiche effettuate alla normativa codicistica37. Questa originariamente regolava solamente l'ipotesi in cui, dopo la costituzione plurilaterale della societ, venisse meno la pluralit dei soci in conseguenza di scioglimento parziale del contratto oppure di successive acquisizioni delle partecipazioni da parte di un unico socio. Per le societ di persone era disposto lo scioglimento, se nel termine di sei mesi non venisse ricostituita la pluralit dei soci, per le societ di capitali "in caso di insolvenza della societ, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risulta(va)no appartenenti da una sola persona, questa risponde(va) illimitatamente". La modifica del 1993 ha creato una divergenza di disciplina tra le stesse societ di capitali:

    Srl --> si ammetteva la costituzione di societ unipersonali seguendo la relativa disciplina, in caso di discostamenti da essa si applicava nuovamente l'art 2362 cc.

    Spa --> permaneva il divieto di costituzione con atto unilaterale, con immediata applicazione dell'art 2362 cc.

    Tale modifica costituisce una significativa deroga al principio generale ex art 2740 cc, consentendo all'imprenditore commerciale di limitare la propria responsabilit patrimoniale al conferimento nella srl unipersonale. A seguito del d.lgs 5/2003 si estesa la possibilit di costituire societ con atto unilaterale anche alle spa, semplificando ulteriormente la disciplina per quanto riguarda le srl unipersonali.

  • 2. La nuova disciplina.

    La comunanza di disciplina non realizzata nelle srl con rinvio alla disciplina delle spa, ma con la riproduzione in modo identico di entrambe le discipline.

    La legge richiede che all'atto della sottoscrizione dell'atto unilaterale deve essere versato l'intero ammontare dei conferimenti in denaro (art 2342, 2464 cc); regola che si spiega con l'esigenza di evitare che l'unico socio possa disporre del patrimonio residuo e che i suoi creditori personali possano pignorarne il patrimonio, impedendogli il successivo versamento dell'intero capitale sociale.

    La unipersonalit deve inoltre risultare dal registro delle imprese: dall'atto costitutivo, se originaria, da dichiarazione degli amministratori iscritta nel registro delle imprese, se sopravvenuta. In caso di violazione, il socio unico considerato illimitatamente responsabile dello adempimento delle obbligazioni sociali nel periodo in cui detiene l'intero capitale sociale. A fronte di questa previsione si comprende la previsione per cui se gli amministratori non provvedono ad iscrivere nel registro la loro dichiarazione, consentito allo stesso socio di richiedere direttamente all'ufficio del registro l'iscrizione di una dichiarazione sua propria di analogo tenore.La mancanza di versamento integrale del capitale sociale determina la perdita della responsabilit limitata in via definitiva, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese costituirebbe pubblicit sanante.