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Revisore news ANNO XIV 4 NUMERO Centro Studi Enti Locali Supplemento a Entilocalinews n.14 del 4 aprile 2016 8 aprile 2016 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 30 0 0 0 0 Adempimenti Revisori prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015 Patto di stabilità interno 2015 emanato il Dm. sulla JLY[PÄJHaPVUL KLS YPZWL[[V degli obiettivi “Spesometro 2016” S»(NLUaPH KLSSL ,U[YH[L concede un nuovo LZVULYV WLY NSP ,U[P Locali

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RevisorenewsANNO XIV

4NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n.14 del 4 aprile 2016

8 aprile 2016

555555 666666 3333300000Adempimenti Revisori prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015

Patto di stabilità interno 2015emanato il Dm. sulla

degli obiettivi

“Spesometro 2016”

concede un nuovo

Locali

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Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il Revisore di un Ente Locale

n. 4 dell’8 aprile 2016 (supplemento ad Entilocalinews n. dell’8 febbraio 2016)

In questo numero:

Le novità del mese .................................................................................................................. pag.3 Il notiziario di settore ............................................................................................................. pag.5

Adempimenti Revisori: prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015 ........................................................................................................................ pag.5Revisori dei conti Enti Locali: diffusi i dati di sintesi sull’Elenco 2016 ............................................ pag.5

Il notiziario ............................................................................................................................. pag.6

Patto di stabilità interno 2015: emanato il Dm. sulla certificazione del rispetto degli obiettivi .............................................................................................................................................. pag.6Personale e bilancio: modalità per predisporre e inviare la relazione al conto annuale per l’anno 2015 e il monitoraggio trimestrale 2016 ............................................................................ pag.14Deficitarietà strutturale: approvati i Modelli per le certificazioni inerenti alla dimostrazione del costo dei servizi 2015 ....................................................................................................................... pag.16“Fondo di solidarietà comunale”: il Viminale rende note le quote 2016 spettanti ai singoli Comuni .................................................................................................................................... pag.16Enti territoriali: le “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata” ..................................................................................................................... pag.17Finanza locale: assegnate le anticipazioni previste dal “Decreto Enti Locali” ai Comuni sardi, siciliani e delle Regioni a Statuto ordinario .......................................................................................... pag.27Armonizzazione: Arconet pubblica 3 nuove Faq ............................................................................... pag.27Investimenti sui mutui anno 2015: il Decreto con il certificato per la richiesta dei contributi entro il 31 marzo 2016 ............................................................................................................................ pag.29Bilancio e ordinamento contabile: approvate le nuove regole tecniche per la trasmissione dei rendiconti alla Corte dei conti ......................................................................................................... pag.29

Il notiziario fiscale ................................................................................................................ pag.30

“Spesometro 2016”: l’Agenzia delle Entrate concede un nuovo esonero per gli Enti Locali .......... pag.30Iva: apportate modifiche “antifrode” al meccanismo del “reverse charge” ............................................ pag.30Canone Rai: non trovano applicazione le normative sulla fattura elettronica e sullo “split payment“ ............................................................................................................................... pag.31Sostituto d’imposta: ridenominati i nuovo codice-tributo per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ........................................................................................ pag.32

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2016

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“Federalismo fiscale”: le modifiche contenute nella “Legge di stabilità 2016” e la stima della capacità fiscale dei Comuni ........................................................................................................... pag.32

Gli approfondimenti ............................................................................................................. pag.40

Bilancio consolidato: definizione dell’area di consolidamento di Ivan Bonitatibus e Federica Giglioli.......................................................................................................... pag.40Bilancio consolidato: le “Linee guida” della Corte di conti sull’individuazione del perimetro di consolidamento di Ivan Bonitatibus ...................................................................................................................................... pag.46

I quesiti ................................................................................................................................. pag.48

Verifiche Equitalia dei pagamenti effettuati da Società pubbliche: la soglia di 10.000 Euro deve essere considerata al lordo? di Federica Giglioli ..................................................................................................................................... pag.48Dispensari farmaceutici: sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie? di Federica Giglioli e Francesco Vegni .......................................................................................................... pag.49Detraibilità spese Mensa scolastica: il Comune è tenuto a rilasciare alle famiglie una certificazione dei pagamenti ? di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.50

La giurisprudenza .................................................................................................................. pag.51

Revisori Enti Locali: se Consiglieri in altra Provincia, hanno diritto a percepire il compenso professionale previsto di Carolina Vallini ..................................................................................................................................... pag.51

Lo scadenzario del Revisore ................................................................................................. pag.52

Questo numero di Revisorenews si compone di n. 56 pagine

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell’Istituto nazionale Revisori legali (I.N.R.L.), all’indirizzo: http://www.Revisori.it/servizioQuesitiEntiLocali.pag, ove vengono specificate anche le modalità per l’inoltro e le relative tariffe. Si ricorda che gli iscritti all’Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un’apposita convenzione stipulata con l’Inrl.

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2016

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ADEMPIMENTI REVISORI: PROROGATO AL 30 APRILE 2016 IL TERMINE PER L’INVIO DEI QUESTIONARI SUI BILANCI PREVENTIVI 2015

Con Nota pubblicata sulla Piattaforma “Siquel”, la Corte dei conti ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine entro il quale i Revisori dei conti sono tenuti a inviare i Questionari sul bilancio di previsione 2015.

(vedi commento a pag. 5)REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI: DIFFUSI I DATI DI SINTESI SULL’ELENCO 2016

Con Comunicato Fl. del 17 marzo 2016, il Viminale ha reso noti i dati di sintesi relativi ai Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all’Elenco 2016.

(vedi commento a pag. 5)PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015: EMANATO IL DM. SULLA CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI

E’ stato pubblicato sul sito internet della RgS il testo del Dm. 4 marzo 2015, n. 18628, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015 degli Enti Locali.

(vedi commento a pag. 6)PERSONALE E BILANCIO: MODALITÀ PER PREDISPORRE E INVIARE LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE PER L’ANNO 2015 E IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2016

Il Mef-RgS, con la Circolare 9 marzo 2016, n. 10, ha stabilito le modalità per la predisposizione e l’invio della relazione al conto annuale 2015 e il monitoraggio trimestrale 2016.

(vedi commento a pag. 14)DEFICITARIETÀ STRUTTURALE: APPROVATI I MODELLI PER LE CERTIFICAZIONI INERENTI ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI 2015

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 4 marzo 2016 il Dm. 23 febbraio 2016, “Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l’anno 2015 per gli Enti in condizione di deficitarietà strutturale ed Enti equiparati dalla normativa”.

(vedi commento a pag. 16)“FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE”: IL VIMINALE RENDE NOTE LE QUOTE 2016 SPETTANTI AI SINGOLI COMUNI

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha reso disponibili i dati relativi alle quote relative al “Fondo di solidarietà comunale” spettanti ad ogni singolo Ente per il 2016.

(vedi commento a pag. 16)ENTI TERRITORIALI: LE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2016-2018 E PER L’ATTUAZIONE DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA”

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 9/Sezaut/2016/Inpr del 18 marzo 2016, ha approvato “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali”.

(vedi commento a pag. 17)FINANZA LOCALE: ASSEGNATE LE ANTICIPAZIONI PREVISTE DAL “DECRETO ENTI LOCALI” AI COMUNI SARDI, SICILIANI E DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Il Ministero dell’Interno ha reso noto, con Comunicato Fl. 7 marzo 2016, di aver erogato le anticipazioni finanziarie previste dall’art. 3, comma 1, del Dl. n. 78/15 ai Comuni siciliani, sardi e appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario.

(vedi commento a pag. 27)ARMONIZZAZIONE: ARCONET

Nei giorni scorsi sul portale del Mef dedicato all’armonizzazione contabile (“Arconet”) sono state

LE NOVITA’ DEL MESE

Notizie flash sulle principali novità normative ed interpretative

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2016

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PUBBLICA 3 NUOVE FAQ

pubblicate le nuove Faq nn. 12, 13 e 14. (vedi commento a pag. 27)

INVESTIMENTI SUI MUTUI ANNO 2015: IL DECRETO CON IL CERTIFICATO PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 31 MARZO 2016

E’ stato pubblicato il 15 marzo 2016 sul sito del Viminale il Dm. 25 febbraio 2016, relativo al certificato per la richiesta dei contributi per investimenti sui mutui contratti dagli Enti Locali nel 2015.

(vedi commento a pag. 29)BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE: APPROVATE LE NUOVE REGOLE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI RENDICONTI ALLA CORTE DEI CONTI

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2016 il Decreto 29 febbraio 2016 con il quale la Corte dei conti ha fissato le “Regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le tassonomie Xbrl”.

(vedi commento a pag. 29)“SPESOMETRO 2016”: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONCEDE UN NUOVO ESONERO PER GLI ENTI LOCALI

Con il Provvedimento 6 aprile 2016 Prot. 2016/49798, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’esclusione delle Pubbliche Amministrazioni dal c.d. “Spesometro 2016”.

(vedi commento a pag. 30)IVA: APPORTATE MODIFICHE “ANTIFRODE” AL MECCANISMO DEL “REVERSE CHARGE”

Con il Dlgs. 11 febbraio 2016, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 3 marzo 2016, sono state apportate modifiche all’art. 17 del Decreto Iva.

(vedi commento a pag. 30)CANONE RAI: NON TROVANO APPLICAZIONE LE NORMATIVE SULLA FATTURA ELETTRONICA E SULLO “SPLIT PAYMENT” PER IL PAGAMENTO DEI CANONI “SPECIALI”

Con una Comunicazione diffusa nei giorni scorsi ad alcuni Comuni che avevano presentato apposita richiesta, la Rai ha reso nota la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito ai Canoni “speciali”, esonerati da fattura elettronica e da “split payment”.

(vedi commento a pag. 31)SOSTITUTO D’IMPOSTA: RIDENOMINATI I CODICI-TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Con la Risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha razionalizzato e ridenominato alcuni codici-tributo relativi a una serie di versamenti, tramite Modelli “F24” e “F24EP”, che interessano i sostituti d’imposta.

(vedi commento a pag. 32)“FEDERALISMO FISCALE”: LE MODIFICHE CONTENUTE NELLA “LEGGE DI STABILITÀ 2016” E LA STIMA DELLA CAPACITÀ FISCALE DEI COMUNI

Il Mef ha pubblicato il 16 marzo 2016 il resoconto dell’Audizione del 9 marzo 2016 della Direttrice generale delle Finanze presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale.

(vedi commento a pag. 32)

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IL NOTIZIARIO DI SETTORE

Adempimenti Revisori: prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015 Slitta al 30 aprile 2016 il termine ultimo entro il quale Revisori degli Enti Locali sono tenuti a compilare e trasmettere i Questionari relativi al bilancio di previsione 2015 di cui alla Delibera n. 32 del 16 dicembre 2015 della Corte dei conti – Sezione Autonomie. La proroga della scadenza, inizialmente fissata al 21 marzo 2016, è stata disposta dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con una Nota pubblicata sulla Piattaforma “Siquel”. La Magistratura contabile ha deciso di accogliere le richieste di differimento avanzate dall’Anci e dal Consiglio nazionale dei Commercialisti che avevano segnalato dei problemi tecnici che impedivano l’invio dei Questionari e la concomitanza di un numero eccessivo di scadenze a fine mese. Con l’occasione, i Magistrati contabili hanno evidenziato che il Questionario quest’anno è stato significativamente semplificato ed è “riferito alla rilevazione di poste contabili da trattare anche nella compilazione del consuntivo 2015”.

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Revisori dei conti Enti Locali: diffusi i dati di sintesi sull’Elenco 2016 Con Comunicato del 17 marzo 2016, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha reso noto che, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_datisintesi.html, è stata aggiornata la funzione che permette la visualizzazione di alcuni dati significativi, estrapolati alla data del 15 marzo 2016, relativi: – al numero degli Enti Locali i cui Organi di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, convertito in Legge n.148/11, devono essere nominati mediante estrazione a sorte dall’apposito Elenco; – al numero dei sorteggi effettuati dalle Prefetture a partire dall’entrata in vigore del nuovo sistema di scelta dei Revisori dei conti; – al numero dei soggetti iscritti all’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali in vigore dal 1° gennaio 2016 articolato a livello regionale, provinciale e per fascia. Ne emerge che sono 17.117 i professionisti attualmente iscritti e sorteggiabili per i 7.362 Enti Locali nei quali la nomina avviene tramite sorteggio.

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IL NOTIZIARIO

Patto di stabilità interno 2015: emanato il Dm. sulla certificazione del rispetto degli obiettivi E’ stato pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato il testo del Dm. Mef–RgS 4 marzo 2015, n. 18628, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015 degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11. Gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno dovranno trasmettere al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2016, utilizzando il portale web http://Pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione in termini di competenza mista, firmata digitalmente dal Rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2015, secondo il Prospetto “Certif. 2015” e le modalità contenute nell’Allegato al presente Decreto. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime per il suddetto adempimento. Gli Enti Locali che non provvederanno all’invio, nei modi e nei termine di cui sopra, saranno considerati inadempienti al Patto di stabilità interno 2015, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11. A tali Enti si applicherà, a prescindere dal rispetto o meno del Patto di stabilità interno, il divieto di assunzione di personale di cui all’art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11. Il Decreto dispone che gli Enti che a seguito della certificazione risultano di non aver rispettato il Patto di stabilità 2015, dovranno comunicare, con il Prospetto “Certif. 2015/A” e secondo le modalità di cui all’Allegato al Decreto in commento, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo sia stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue, rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale comunicazione è finalizzata all’individuazione degli Enti ai quali, a fronte dell’avvenuta certificazione del mancato rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11. Con la comunicazione della certificazione ex art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11, i Comuni soggetti a Patto di stabilità interno che, nell’anno 2015, hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (art. 4-ter, comma 6, del Dl. n. 16/12) con la certificazione in parola “Certif. 2015/B” dovranno attestare che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Qualora non certificati, i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2015 non saranno riconosciuti e resteranno validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio successivo. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” non utilizzati per le finalità predette saranno recuperati, attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell’anno 2015, per pari importo. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. In caso di tardiva trasmissione della certificazione (purché entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione) attestante il rispetto del Patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall’ art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11. Nel caso in cui la predetta certificazione tardiva attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità, si applicano tutte le sanzioni previste dall’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11.

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2016

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Trascorsi 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, il Presidente dell’Organo di revisione (ovvero il Revisore unico), in qualità di Commissario ad acta, provvede a trasmettere telematicamente la certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del Commissario ad acta, il Ministero dell’Interno sospenderà tutte le erogazioni di risorse e tutti i trasferimenti. Qualora, trascorsi 60 giorni dal termine previsto per l’approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicheranno soltanto le sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. b) e seguenti, della Legge n. 183/11. In caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno di cui all’art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del Patto di stabilità interno entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Commissario ad acta provvederà, entro i successivi 30 giorni, ad assicurare l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando l’apposito portale web http://Pattostabilitainterno.tesoro.it, previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione. Nell’ipotesi in cui l’Ente, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, rilevi un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità già certificato, è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente. L’Allegato al Decreto è articolato in 5 Sezioni:

A. Certificazione e Prospetti allegati; B. Istruzioni per l’invio telematico dei prospetti della certificazione; C. Ritardato invio della certificazione e nomina del Commissario ad acta; D. Fondo crediti di dubbia esigibilità - Chiarimenti E. Obbligo di invio di una nuova certificazione.

A. Certificazione e Prospetti allegati Il Documento indica che le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2015 per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sono quelle previste nel Prospetto allegato al Dm. Mef n. 52505/15, concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2015 (Mod. Monit/15). Le informazioni di riferimento che saranno rilevate sono quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2015 che gli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità interno dovranno comunicare al Mef utilizzando l’apposito portale web http://Pattostabilitainterno.tesoro.it. Al fine di agevolare gli Enti Locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del Patto di stabilità interno per l’anno 2015 è stata prevista un’apposita procedura web che consente all’Ente di acquisire direttamente il Modello per la certificazione “Certif. 2015” ai fini del successivo invio telematico al Mef, compilato con le informazioni necessarie, che risultano già presenti nel Sistema web, essendo state inserite in fase di monitoraggio 2015 direttamente dagli Enti. Gli Enti Locali tenuti alla trasmissione della Certificazione sono invitati a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del Patto di stabilità interno al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione “Variazione Modello”. Gli Enti Locali che, in base a tale Certificazione, risultano non rispettosi delle regole del Patto di stabilità interno, dovranno trasmettere telematicamente un ulteriore Prospetto - il “Certif. 2015/A” - utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Il Prospetto in parola consente d’individuare quegli Enti ai quali non si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, inerente alla riduzione del “Fondo di solidarietà comunale” per i Comuni, del “Fondo sperimentale di riequilibrio” per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per le Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

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I Comuni che, nell’anno 2015, hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, dovranno compilare un ulteriore Prospetto - il Certif. 2015/B - attestando che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L’importo dei pagamenti effettuati risulterà indicato automaticamente sulla base dell’importo inserito da ciascun Ente interessato in corrispondenza della voce “Pag Res” del modello “Monit/15” relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015. Come sopra richiamato, in caso di mancanza di tale attestazione, non saranno riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti e resteranno validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L’importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell’anno 2015 a valere sugli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce “Pag Res”) non deve risultare inferiore agli spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati mediante un peggioramento dell’obiettivo dell’anno 2015 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Tale recupero sarà effettuato in sede di certificazione del Patto di stabilità interno 2015 (Modello “Certif. 2015”) attraverso la rideterminazione del “saldo obiettivo 2015 finale” per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell’ambito del Patto orizzontale nazionale 2015 e non utilizzati per le finalità indicate dalla norma. B. Istruzioni per l’invio telematico dei Prospetti della certificazione A partire dal 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 539, della “Legge di stabilità 2014”, l’invio della certificazione attestante il rispetto del Patto di stabilità interno in forma cartacea è sostituito con l’invio telematico del Documento, firmato digitalmente. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata, ai sensi del Dpcm. 22 febbraio 2013. Accedendo al portale web del Patto di stabilità interno, attraverso il menù funzionalità, sarà possibile acquisire il Modello della certificazione cliccando sulla funzione di “Acquisizione modello”. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata, ai sensi del Dpcm. 22 febbraio 2013. Per acquisire il Modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del Patto di stabilità interno e richiamare la funzione di “Acquisizione Modello” relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospetterà in sola visualizzazione il modello “Certif. 2015” contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, al fine di consentire l’individuazione degli Enti per i quali si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11 (riduzione del “Fondo di solidarietà comunale”, del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, nonché dei trasferimenti erariali per le Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), il Sistema web genererà automaticamente il Prospetto “Certif. 2015/A”, da compilare. Per i Comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell’anno 2015 nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, il sistema genererà automaticamente il Prospetto “Certif. 2015/B”, al fine di acquisire l’attestazione inerente all’utilizzo dei predetti spazi finanziari. Occorre verificare l’attendibilità delle informazioni acquisite dal Sistema web e poi procedere alla sottoscrizione con firma digitale. Pertanto, le fasi per l’invio della certificazione sono: - Fase 1: funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del documento tramite il tasto

“Scarica Documento”; - Fase 2: apporre la firma digitale di tutti i soggetti (rappresentante legale, del Responsabile del

“Servizio finanziario” e dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria);

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- Fase 3: funzione “Certificazione digitale” per effettuare l’upload del documento firmato tramite il tasto “Carica Documento Firmato”. Per procedere con l’invio occorre completare tutti i passaggi della procedura guidata;

- Fase 4: occorre associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (ad esempio: Sindaco o Responsabile Finanziario);

- Fase 5: inviare il documento tramite l’apposito tasto. Il Sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Gli Enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, nella funzione “Certificazione digitale” e controllare che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”. Informazioni su procedura e controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile rintracciabile all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, mentre quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica “[email protected]”. La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli Enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del Patto al 31 dicembre 2015; gli altri Enti potranno acquisire il modello della certificazione solo dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2015. I dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità interno devono naturalmente essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto della gestione dell’anno di riferimento; qualora l’Ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web deve rettificare, entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel Sistema web e ad inviare una nuova certificazione. C. Ritardato invio della certificazione e nomina del Commissario ad acta Come sopra evidenziato, l’Ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano solo le sanzioni relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo ex art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11; mentre se la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesta il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste. Per gli Enti Locali per i quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, è indicato che i 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015, previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, il Presidente dell’Organo di revisione, ovvero il Revisore, in qualità di Commissario ad acta, provvederà ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento ed a trasmettere telematicamente la certificazione entro 30 giorni. Se la certificazione trasmessa a cura del Commissario ad acta attesta il rispetto del Patto di stabilità, trovano applicazione le sole sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. b), della Legge n. 183/11. Nell’ipotesi in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui dell’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11. Non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti del Commissario ad acta.

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Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 31, comma della Legge n. 183/11.

D. “Fondo crediti di dubbia esigibilità” - Chiarimenti Ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per il rispetto del Patto di stabilità 2015, rilevano gli stanziamenti di competenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui all’art. 167 del Dlgs. n. 267/00 (come anche precisato al paragrafo B.2.2 del Dm. n. 52505/15). Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2015, nel calcolo del saldo finanziario rientra, fra le spese, il valore dell’accantonamento annuale stanziato nel predetto “Fondo” di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 02, Titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell’Allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lett. a), dell’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 118/11). Conseguentemente, per consentire l’aggiornamento dello stanziamento nel predetto “Fondo”, le Città metropolitane e le Province, entro il termine di trasmissione della certificazione del Patto di stabilità interno 2015 (entro il 31 marzo 2016), modificano il dato riportato nella cella “Fcde” del Prospetto “Monit/15” relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015, mediante la funzione “Variazione Modello”. Se la certificazione è stata già trasmessa, successivamente al suddetto aggiornamento, è necessario trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente entro e non oltre 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016). Per i Comuni di cui alla Tabella 1, allegata al Dl. n. 78/15 - per i quali gli obiettivi programmatici dell’anno 2015 sono stati calcolati ai sensi dell’art. 1, del Dl.. n. 78/15, e ridotti di un importo proprio pari all’accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al “Fcde”, è richiesto innanzitutto l’aggiornamento dello stanziamento nel predetto fondo nel Modello “OB/15/C” relativo agli obiettivi programmatici 2015-2018. I suddetti Comuni che, entro il termine del 31 dicembre 2015, hanno trasmesso il Modello “OB/15/C”, provvedono all’aggiornamento del predetto accantonamento nel medesimo Modello “OB/15/C” entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016) mediante la relativa funzione “Variazione Modello”. Qualora la certificazione sia stata già trasmessa entro il termine del 31 marzo 2016, successivamente al suddetto aggiornamento, è necessario trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 certificazione patto di stabilità interno 2015 SCADENZE

TERMINI 31 marzo 2016 dal 1° aprile 2016dal 30 giugno

2016dal 30 luglio 2016

ADEMPIMENTI invio certificazione invio certificazionecommissario ad

acta

STATUS ENTE INADEMPIENTERISPETTOSI

(da certificaz.)NON RISPETTOSI(da certificaz.)

INADEMPIENTIRISPETTOSI

(da certificaz.)NON RISPETTOSI(da certificaz.)

INADEMPIENTI

SANZIONI

le sanzionipreviste dal

comma 26, lett. b)e seguenti,

articolo 31, legge183/2011

divietoassunzione

personale (comma26, lett. d),

articolo 31, legge183/2011)

tutte le sanzionipreviste dalcomma 26

dell'articolo 31legge 183/2011

1) Le sanzionipreviste dal

comma 26, lett. b)e seguenti,

articolo 31, legge183/2011

2) fino alla data diinvio certificazione

da parte delcommissario ad

acta : sospensionedelle erogazioni di

risorse otrasferimenti da

parte delMinistero Interno

le sanzionipreviste dal

comma 26, lett. b)e seguenti,

articolo 31, legge183/2011

tutte le sanzionipreviste dalcomma 26,

articolo 31, legge183/2011

le sanzionipreviste dal

comma 26, lett. b)e seguenti,

articolo 31 dellalegge 183/2011,

compresa lasospensione delle

erogazioni dirisorse o

trasferimenti daparte del

Ministero Interno

29 giugno 2016(60 gg dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto digestione art. 227 Tuel)

29 luglio 2016

termine ultimo invio certificazione daparte dell'ente

termine ultimo per invio certificazioneda parte del commissario ad acta

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entro e non oltre 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016). E. Obbligo di invio di una nuova certificazione Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, qualora sia rilevato un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno nei confronti di quanto già certificato. Si configura un “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno, allorché: a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo

programmatico, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del Patto; c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del Patto di stabilità interno,

evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli Enti Locali che sulla base delle precedente certificazione risultano non aver rispettato il Patto di stabilità interno, non potranno inviare certificazioni rettificative migliorative di dati trasmessi precedentemente. Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno di cui all’art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del Patto di stabilità entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Commissario ad acta provvede, nei successivi 30 giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.

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Certif. 2015

DENOMINAZIONE ENTE

Competenza mista

1

2

3=1-2 0

4

5

6

7=5-6 0

8=4+7 0

9=3-8 0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Importi in migliaia di euro

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2015

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

SALDO FINANZIARIO

SALDO OBIETTIVO 2015

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)

Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)

SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

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Certif. 2015/A

DENOMINAZIONE ENTE

(dati espressi in migliaia di euro) Corrente (IMPEGNI)

In conto capitale (PAGAMENTI) TOTALE

a b c=a+b

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6=5-4 0

7 0

8 0

9 =7-8 0

10=9+6 0

Nota:

Se TEST <0 si applicano tutte le sanzioni di cui al comma 26, art. 31, della legge n. 183/2011

Se TEST 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, let. a), della legge n.183/2011

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 26, lett. a), ultimo periodo, della legge n. 183/2011

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (Legge n. 183/2011)

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

Saldo Obiettivo finale 2015 (come da certificazione 2015)

Saldo Finanziario conseguito nel 2015 (come da certificazione 2015)

Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2015-Saldo Obiettivo finale 2015

TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa

SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

SPESA 2013 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

SPESA 2014 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

SPESA media (2012-2014) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

SPESA 2015 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

MAGGIORE SPESA = SPESA 2015 - SPESA MEDIA (2012-2014)

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________________________________

Personale e bilancio: modalità per predisporre ed inviare la Relazione al conto annuale per l’anno 2015 e il monitoraggio trimestrale 2016 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 9 marzo 2016, n. 10, pubblicata sul proprio sito internet, ha stabilito le modalità per l’invio, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei dati relativi alla gestione del proprio personale, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, secondo le disposizioni previste dal Titolo V del Dlgs. n. 165/01, limitatamente alle seguenti rilevazioni: - “Monitoraggio – anno 2016” (“Indagine congiunturale trimestrale”); - “Relazione allegata al conto annuale – anno 2015” (“Consuntivo attività”). Per quanto riguarda il conto annuale 2015, i termini e le modalità di invio dei dati saranno comunicati con successiva Circolare. Il periodo previsto per l’invio dei dati relativi alla Relazione allegata per Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Asl ed Aziende ospedaliere, va dal 30 marzo al 7 maggio 2016, mentre per i Ministeri, le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le scadenze saranno comunicate con una successiva Nota operativa. Gli Enti tenuti a partecipare al “Monitoraggio trimestrale” attraverso l’invio dei dati mensili relativi all’andamento delle spese e dell’occupazione sono: - Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti, rinnovato rispetto a quello delle 598 Amministrazioni che hanno preso parte al monitoraggio 2015); - Province;

Certif. 2015/B

DENOMINAZIONE ENTE

SI DICHIARA:

che i maggiori spazi finanziari di cui all’articolo 4-ter, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono stati utilizzati nell'anno 2015 esclusivamente per effettuare spese per ilpagamento di residui passivi di parte capitale per l'importo di ____________________ (in migliaia di euro).

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011(Legge n. 183/2011 e decreto legge n. 16/2012)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELL' UTILIZZO DEI MAGGIORI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO "ORIZZONTALE NAZIONALE" 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 4-TER, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2012

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- Città metropolitane; - Asl ed Aziende ospedaliere; - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; - Aziende ospedaliere universitarie; - Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica); - Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica). Come già avvenuto per la rilevazione dei dati relativi agli anni precedenti, anche quest’anno la trasmissione delle informazioni dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema informativo “Si.co.”. La rilevazione relativa al 2016 è stata notevolmente semplificata. Quest’anno infatti non verranno rilevati i dati di spesa del personale. Le verifiche che hanno fatto seguito alla sperimentazione condotta con la rilevazione del conto annuale 2014 hanno avuto esiti positivi sul grado di corrispondenza delle risultanze del conto annuale con i pagamenti effettuati tramite Siope. Pertanto il Ministero ha deciso di affidarsi a questi ultimi dati anziché a quelli del Monitoraggio. “Sebbene questi ultimi siano esposti in forma più aggregata rispetto al conto annuale e al monitoraggio – si legge nella Circolare - sono disponibili in modo più tempestivo rispetto agli analoghi dati del monitoraggio e su un numero maggiore di amministrazioni. Per gli enti del Ssn, oltre ai dati Siope sono disponibili anche quelli dei modelli Ce. Si è dunque optato per la semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti. La riduzione delle informazioni richieste consente di anticipare i termini dell’invio dei dati”. Modalità e regole generali per l’invio dei dati I Modelli di rilevazione relativi al “Monitoraggio” ed alla “Relazione” sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Mef all’indirizzo www.homepagesico.mef.gov.it. Le rilevazioni non vanno assolutamente inviate in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione pubblica). Le informazioni acquisite saranno rese disponibili a tali Istituzioni dalla Ragioneria generale dello Stato. Assistenza amministrativa e tecnica Sul sito internet www.homepagesico.mef.gov.it sono consultabili apposite Sezioni dedicate alle rilevazioni in oggetto, con spazi riservati alle risposte alle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all’invio dei dati e ad ogni altra informazione o comunicazione utile a tali rilevazioni. Come per le scorse rilevazioni, l’assistenza necessaria per la risoluzione delle problematiche tecniche sarà assicurata attraverso un servizio di help desk che risponde all’indirizzo di posta elettronica [email protected] ed al numero verde 8003288866, mentre le problematiche di tipo amministrativo vanno inviate, rispettivamente, a [email protected], per quelle relative al “Monitoraggio”, ed a [email protected], per le problematiche relative alla “Relazione” allegata. “Monitoraggio 2016” L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2016, le informazioni di organico e di spesa che il conto annuale rileverà successivamente, a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale, e completato entro le seguenti date (10 aprile 2016 per il I trimestre, 10 luglio 2016 per il II, 10 ottobre 2016 per il III e 10 gennaio 2017 per il IV trimestre), secondo la prescritta modulistica. Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti: - Enti Locali: Comuni (limitatamente ad un “campione” formato da 603 Enti, ovvero gli stessi che sono stati sottoposti alla rilevazione precedente, il cui elenco è consultabile alla fine della Sezione “Monitoraggio”) e tutte le Province; - Servizio sanitario nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie; - Enti pubblici non economici: tutti gli Enti di questo tipo con più di 200 addetti; - Enti di ricerca e sperimentazione: tutti gli Enti di questo tipo con più di 200 addetti. I Modelli di rilevazione possono essere suddivisi in più Sezioni a seconda del contenuto: a) anagrafica dei referenti; b) informazioni sull’organico del personale a tempo indeterminato;

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c) informazioni sulle forme di lavoro flessibile. “Relazione allegata al Conto annuale 2015” I termini di invio della “Relazione” allegata al conto annuale 2015 sono quelli sopra riportati (30 marzo-7 maggio 2016). Per tutti gli Enti che inviano la “Relazione illustrativa”, l’inoltro è previsto entro il 7 maggio 2016. Comuni, Province e Unioni di Comuni potranno inviare i dati della “Relazione allegata al Conto annuale 2014” in “Si.co.”, con una delle seguenti modalità: kit excel, web, oppure tramite “Ftp”.

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Deficitarietà strutturale: approvati i Modelli per le certificazioni inerenti alla dimostrazione del costo dei servizi 2015 E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 4 marzo 2016 il Decreto Ministero dell’Interno 23 febbraio 2016, recante “Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l’anno 2015 per gli Enti in condizione di deficitarietà strutturale ed Enti equiparati dalla normativa”. Il Decreto reca in allegato i Modelli delle citate certificazioni per il 2015 e individua i termini di presentazione delle stesse. In passato, questo tipo di Provvedimento ha avuto un “orizzonte triennale”. Il precedente analogo Decreto risale infatti al 2013 (Dm. 20 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 10 gennaio 2013) e aveva approvato i Modelli validi per gli anni 2012-2014. Il Viminale ha però ritenuto opportuno individuare quest’anno modalità valide unicamente per il 2015, tenendo conto del fatto che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali di cui al Dlgs. n. 118/2011 renderanno necessaria, a partire dal corrente esercizio finanziario, la completa rivisitazione, sia delle modalità certificative in questione, sia dei parametri obiettivi. Il Decreto indica anche le modalità di compilazione dei certificati e fissa i termini entro cui dovranno essere trasmessi alle competenti Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. Amministrazioni interessate Sono tenuti all’invio delle certificazioni i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ex art 242 Tuel e che devono pertanto dimostrare - sulla base delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2015 - la copertura del costo complessivo di gestione dei “servizi a domanda individuale”, del “Servizio per la gestione dei rifiuti urbani” e del “Servizio di acquedotto”. Sono inoltre soggetti a questi controlli gli Enti Locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli Enti Locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all’adempimento, gli Enti Locali dissestati per la durata del risanamento e quelli che fanno ricorso alla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. Modalità di trasmissione I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 16 maggio 2016 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio finanziario 2015.

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“Fondo di solidarietà comunale”: il Viminale rende note le quote 2016 spettanti ai singoli Comuni

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha messo a disposizione dei Comuni sul proprio Portale istituzionale (all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/28) i dati relativi alle quote relative al “Fondo di solidarietà comunale” spettanti ad ogni singolo Ente per il 2016.

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Viene determinato l’incremento delle entrate Imu da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale da sottrarre al Fondo di solidarietà comunale calcolato sulle risorse storiche, rettificato per le disposizioni del Dpcm. 10 settembre 2015 e dell’art. 1, comma 14, lett. f) e dell’art. 1, comma 763 della Legge n. 208/15. Per la determinazione del “Fondo di solidarietà comunale 2016”, oltre alle rettifiche al “Fsc” come sopra determinato, vengono poi sottratte/aggiunte risorse in relazione alla perequazione sui fabbisogni e sulla capacità fiscale di ogni singolo Comune e le somme derivanti dal ristoro dei minori introiti Imu (agevolazioni) e Tasi (abolizione e agevolazioni) 2016. Con Comunicato del 30 marzo 2016, il Ministero ha reso noto che i criteri di formazione e di riparto del Fondo sono stati fissati nell’ambito della seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 24 marzo 2016.In applicazione dell’art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, tali criteri saranno ufficializzati attraverso un Dpcm. ma, in attesa della pubblicazione dello stesso, il Viminale ha deciso di anticipare alle Amministrazioni il dato tenendo presumibilmente conto dell’ormai imminente scadenza dell’approvazione dei bilanci di previsione 2016, prorogati dal Dm. Interno 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016.

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Enti territoriali: le “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata”

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 9/Sezaut/2016/Inpr del 18 marzo 2016, ha approvato “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali”. Le indicazioni sono rivolte a tutte le Regioni ed a tutti gli Enti Locali; per le Regioni e gli Enti Locali operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome queste valgono nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti. Nella Deliberazione viene premesso che anche per l’esercizio 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, tenuto conto delle difficoltà incontrate dagli Enti per definire una programmazione su un arco temporale triennale nell’incertezza delle risorse finanziarie a disposizione, è stato differito al 30 aprile 2016 (Dm. 1° marzo 2016). I Magistrati sostengono che l’esercizio 2016 rappresenta momento centrale per l’entrata a regime della riforma contabile per gli Enti territoriali, che non avendo partecipato alla fase di sperimentazione, hanno rinviato alcuni degli adempimenti richiesti dall’armonizzazione, tra i quali, in particolare: l’adozione degli schemi di bilancio armonizzato, l’introduzione del bilancio di cassa, l’applicazione della codifica della transazione elementare, l’adozione del “Piano dei conti integrato”, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, la predisposizione del bilancio consolidato. Tali adempimenti sono stati aggiunti a quelli già previsti per il 2015, riguardanti principalmente l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, con il conseguente riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, nonché l’individuazione e corretta applicazione del “Fondo pluriennale vincolato” e del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. La Corte sottolinea ancora una volta l’importanza del processo di armonizzazione contabile in atto e ritiene necessario accompagnare l’azione degli Enti in questa complessa fase di passaggio, fornendo indicazioni di principio ed operative su profili di particolare rilievo al fine di orientare l’applicazione uniforme delle disposizioni in materia. Nel condividere sostanzialmente l’impianto della contabilità armonizzata, la Corte (Sezione delle Autonomie e Sezioni regionali di controllo) monitorerà, essenziale anche per garantire la sana gestione finanziaria degli Enti territoriali, le disposizioni previste dal Dlgs. n. 118/11. La Deliberazione richiama le Delibere 2015 n. 4/Inpr, n. 31/Inpr e n. 32/Inpr della Sezione delle Autonomie, risultate utili per

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accompagnare gli Enti nella fase di passaggio alle nuove regole contabili e nell’applicazione degli istituti qualificanti della riforma. La Corte ribadisce l’esigenza di procedere nel percorso intrapreso per migliorare la qualità dei conti degli Enti territoriali, costituenti una componente primaria del conto della Pubblica Amministrazione. Con l’adozione delle presenti “Linee guida di orientamento per la predisposizione dei bilanci di previsione 2016-2018”, la Corte intende anche focalizzare l’attenzione su temi di particolare rilievo individuati alla luce delle criticità emerse nel primo anno di esperienza fatta dalla generalità degli Enti che dal 2015 hanno avviato l’armonizzazione dei bilanci e, in particolare, sull’avvio del pareggio di bilancio in una forma semplificata per l’esercizio 2016. La presente Delibera, precisano i Magistrati, è collegata alle “Linee guida” che, a breve, saranno emanate per la relazione degli Organi di revisione economico-finanziaria sui bilanci di previsione 2016-2018 (“Questionario”), nella quale saranno allargate le valutazioni sulla gestione. “Linee di indirizzo per il bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata” Presupposti per l’effettivo avvio della riforma contabile Le “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali” ribadiscono i presupposti per l’effettivo avvio della riforma contabile. La complessità del percorso di introduzione a regime, ancorché graduale, del nuovo sistema contabile e dei nuovi schemi di bilancio, secondo i Magistrati rende necessario analizzare i principali istituti introdotti dalla riforma contabile nella loro attuazione in sede di predisposizione da parte degli Enti territoriali del bilancio di previsione 2016-2018. La Magistratura contabile ritiene utile soffermarsi sui temi importanti di seguito esposti. a) L’adozione, da parte degli Enti e dei loro Organismi strumentali in contabilità finanziaria, del nuovo

schema di bilancio armonizzato assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Nel 2016 la formazione e l’approvazione del bilancio di cassa autorizzatorio richiede da parte degli Enti un’attendibile programmazione e una veritiera previsione dei flussi di cassa, sia di entrata che di uscita, del tutto innovative. Risulta perciò necessario il coinvolgimento di tutti i Responsabili dei servizi nell’attività di predisposizione degli strumenti di programmazione e previsione, nonché degli Amministratori a livello decisionale.

b) La nota integrativa riveste un ruolo di particolare importanza e deve contenere informazioni essenziali, al fine di comprendere i criteri seguiti dall’Ente per la predisposizione delle previsioni di bilancio, deve approfondire l’analisi sulla natura delle voci di entrata e la relativa destinazione in termini di spesa. Gli Enti devono prestare attenzione e fornire tutte le informazioni riguardanti la costituzione e la rappresentazione a regime del “Fondo pluriennale vincolato”, nonché gli accantonamenti per rischi e spese potenziali, per il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e per il “Fondo perdite reiterate negli Organismi partecipati”.

c) L’applicazione completa della codifica elementare individua una struttura articolata in più codici (economico, Cofog, Ue, Siope, funzionale, Codice unico di progetto per gli investimenti, Codice delle entrate e delle spese ricorrenti e Codice delle entrate e delle spese non ricorrenti). Viene rammentato che tale codifica della transazione elementare deve essere inserita nei campi liberi degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento e che il Tesoriere non è tenuto a gestire gli anzidetti Codici così come ad estinguere mandati di pagamento privi delle necessarie codifiche, compresa quella Siope.

d) L’adozione del “Piano dei conti integrato” assume assoluto rilievo in vista del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici, nonché al fine di consentire un migliore raccordo dei conti delle Amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. Principio fondamentale del Sistema dei conti del Settore pubblico (Sec2010) è l’attuazione di una visione integrata della gestione degli Enti nella triplice dimensione (finanziaria, economica e patrimoniale), affinché vengano rilevati, non solo i risultati finanziari, ma anche il risultato economico di periodo e le conseguenti variazioni del conto patrimoniale del settore pubblico.

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Il nuovo “Piano dei conti” deve essere strutturato per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, correlando le voci del piano finanziario con quelle del piano economico-patrimoniale e, allo stesso tempo, l’elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale. e) L’applicazione del principio contabile generale della competenza economica, per il 2016, rappresenta

momento basilare ai fini della completa attuazione della riforma contabile; richiede di imputare a ciascun esercizio i costi sostenuti e i ricavi conseguiti (direttamente correlati ad operazioni di scambio sul mercato) nonché proventi/oneri (correlati all’attività istituzionale) relativi allo stesso esercizio, e la contestuale attuazione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all’Allegato n. 4/3.

Viene ricordato che i Comuni fino ai 5.000 abitanti hanno potuto rinviare all’esercizio 2017 l’applicazione del principio contabile della competenza economica e conseguentemente del bilancio consolidato, quindi da predisporre nel 2018.

Le “Linee d’indirizzo” fanno presente che le attività da svolgere nel 2015 erano: - riclassificare delle voci dello stato patrimoniale secondo l’articolazione armonizzata, dopo aver

riclassificato le singole voci dell’inventario. - applicare all’inventario ed allo stato patrimoniale i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo

previsti dal principio applicato, predisponendo a tal fine una tabella per ciascuna voce che affianchi, agli importi di chiusura del precedente esercizio, quelli attribuiti a seguito del processo di rivalutazione, con le relative differenze.

I prospetti aggiornati al 1° gennaio 2016, unitamente a quelli di raccordo fra la vecchia e la nuova classificazione, devono essere approvati dal Consiglio in sede di rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico-patrimoniale. Se nel corso del primo esercizio di applicazione del principio contabile non è stato possibile procedere, secondo la nuova disciplina, alla rivalutazione di beni che sono oggetto di ricognizione o in attesa di perizia, le attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del relativo valore possono protrarsi per un ulteriore esercizio e, comunque, devono concludersi entro il 2017 (esclusi gli Enti partecipanti nel 2014 alla sperimentazione). Deve essere adottato un Sistema contabile integrato atto a garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, per rilevare i costi ed i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere dalle Amministrazioni e gli oneri ed i proventi conseguenti alle attività istituzionali ed erogative svolte dall’Ente. Dell’andamento delle attività collegate all’avvio della contabilità economico-patrimoniale deve essere dato conto nella relazione che accompagna il rendiconto dell’esercizio di prima applicazione del principio contabile in questione. f) Slittamento al 31 dicembre 2015 della presentazione del “Documento unico di programmazione” (Dup) ed

al 28 febbraio 2016 della Nota di aggiornamento (Dm. 28 ottobre 2015), che per effetto della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2015, ha comportato un “esordio” anomalo e in corso di avanzato nell’esercizio del Dup. Comunque, i Magistrati ribadiscono la necessità di questo adempimento come Documento fondante per l’impostazione della gestione per indirizzare l’azione amministrativa verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico-sociale.

g) Adozione del bilancio consolidato (principio contabile applicato di cui all’Allegato n. 4/4 par. 3.1), effettuando l’approvazione da parte della Giunta di 2 distinti Elenchi: il primo comprendente tutti gli Organismi che fanno parte del “Gruppo amministrazione pubblica”, e il secondo, comprendente soltanto quelli oggetto di consolidamento, a seguito di una valutazione di rilevanza e significatività.

Disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio 2016 Anche per l’esercizio 2016 è stato fatto ricorso all’esercizio provvisorio (autorizzato per il 2016 fino al 30 aprile per i Comuni e fino al 31 luglio per Province e Città metropolitane). Le “Linee d’indirizzo” fanno presente che gli Enti in esercizio provvisorio nel 2016 devono gestire per dodicesimi gli stanziamenti di spesa previsti per l’annualità 2016 nel bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificati secondo lo schema di bilancio armonizzato e debitamente aggiornati al 30 novembre 2015.

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Per le Province e le Città metropolitane che hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola annualità 2015 è stata prevista l’applicazione dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2015. Per le Regioni e le Province autonome che non hanno approvato il bilancio entro il 31 dicembre 2015 è stata prevista (principio contabile applicato n. 8.2) la facoltà di autorizzare, con legge di approvazione dell’esercizio provvisorio, la gestione della prima annualità dello schema di bilancio 2016-2018 approvato dalla Giunta. Con riferimento in particolare agli Enti Locali, viene ricordato che all’avvio dell’esercizio provvisorio vanno trasmessi al Tesoriere l’importo del “Fpv”, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e quello degli stanziamenti di competenza e degli impegni già assunti. Per quanto riguarda i nuovi impegni, nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti Locali possono assumerne per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate in precedenza e dell’importo del “Fpv”. Per le spese obbligatorie e per quelle non frazionabili, nonché per le spese a carattere continuativo, finalizzate a garantire il livello quanti-qualitativo dei servizi resi alla collettività amministrata e già impegnate, non si applica la gestione in dodicesimi. Ai fini della quantificazione della spesa complessivamente impegnabile in dodicesimi, occorre anche tener conto del “dovuto aggiornamento” delle previsioni del bilancio triennale in relazione all’eventuale ripiano di debiti e disavanzi con il ricorso alle misure di diluizione in 30 anni ancora non pianificate con effetto sul 2016. Poi, sempre in merito all’esercizio provvisorio, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 8.11, prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’Ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione secondo le previsioni degli artt. 175 e 187, comma 3, Tuel, e degli artt. 42 commi 8 e seguenti, del Dlgs. n. 118/11. Il riaccertamento ordinario dei residui costituisce un’attività di natura gestionale alla quale è obbligatorio procedere, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto, anche in esercizio provvisorio; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata, con Delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’Organo di revisione, a valere sull’ultimo bilancio di previsione approvato. Le “Linee d’indirizzo” fanno presente che la coincidenza per l’anno 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e del termine per l’approvazione del rendiconto della gestione rappresenta un’occasione utile per realizzare spazi di manovra nella programmazione del bilancio che consentano l’impiego dell’avanzo di amministrazione, come risulta dal rendiconto 2015, per incentivare anche una ripresa della spesa di investimento. Occorre comunque perseguire la razionalizzazione e il contenimento della spesa corrente come presupposti irrinunciabili di ogni manovra volta all’impiego dell’avanzo di amministrazione ai fini del rispetto del “pareggio di bilancio” 2016. La Sezione Autonomie fa anche presente che, nel caso delle Province, la scadenza del bilancio al 31 luglio 2016 coincide con il termine per la variazione di assestamento generale e per il controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, con la sovrapposizione di termini che nei fatti accorpa il monitoraggio e la valutazione degli andamenti della gestione che, nella normale scansione temporale, sono legati da un nesso funzionale alla verifica della congruenza e coerenza dell’attività di programmazione. Per le sole Province, nel 2016 il Legislatore consente di poter predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, di poter applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato; ai fini dell’equilibrio della situazione corrente, solo dopo l’approvazione del rendiconto 2015 è applicabile ai bilanci di previsione l’avanzo vincolato. Il percorso verso gli equilibri di cui alla Legge n. 243/12 - Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018: prospettive e criticità A decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno degli Enti Locali, mentre restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla

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certificazione del Patto 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dello stesso relativamente all’anno 2015 o agli anni precedenti. Nel 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, tenendo conto dei principi contabili che regolano il sistema di contabilità e per gli effetti che producono sulla programmazione e sulla gestione. La Corte ricorda come in passato il Patto di stabilità interno aveva fatto registrare un’eccedenza dei valori del saldo finanziario sull’obiettivo programmatico con una continua e progressiva riduzione della spesa per gli investimenti, sia per competenza che per cassa, rapportata ad una sostanziale stabilità della spesa corrente, e ciò era considerato indizio del fatto che vi fosse una sovrastima delle entrate correnti calcolate in termini di competenza. Il nuovo principio di contabilizzazione per entrate e spese secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata impone un’adeguata e attenta valutazione sulle entrate realmente disponibili e sulle spese effettivamente sostenibili. In linea di principio il pareggio di bilancio, imponendo solo un saldo non negativo tra entrate e spese finali, associa alla finalità propria di strumento di controllo dell’indebitamento netto la teorica disponibilità di maggiori spazi di spesa che dovrebbero servire a superare il gap della programmazione nel Settore degli investimenti. Tuttavia, secondo la Corte occorre tener presenti gli indirizzi delle politiche fiscali che, per il 2016, impongono il quasi generale blocco della leva fiscale, e la rigidità dei bilanci causata da un’incomprimibile livello della spesa corrente che drena gran parte delle risorse disponibili. Risultano essenziali le valutazioni in termini di attendibilità delle entrate previste in bilancio, corrette secondo i criteri della reale esigibilità (costituzione del “Fcde”), nonché la ponderata allocazione delle risorse, rispettosa dei vincoli imposti ai fini della revisione della spesa. Nelle nuove previsioni normative (art. 40 del Dlgs. n. 118/11; art. 162, comma 6, Tuel) il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo. Circa le norme richiamate occorre tener conto che, ai fini del pareggio di bilancio: - influisce significativamente il nuovo criterio di identificazione del risultato di amministrazione (art.

42, comma 1, Dlgs. n. 118/11; art. 187, comma 1, Tuel) al netto delle quote vincolate, destinate e accantonate e al lordo del “Fpv” (alimentato in larga misura da fondi di finanziamento per spese d’investimento), con obbligo di rientro in caso di saldo negativo;

- si ha la necessità di garantire il Fondo di cassa non negativo e l’obbligo per i Responsabili della spesa di adottare provvedimenti d’impegno solo previo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa.

Inoltre, per il 2016 è dettata una specifica normativa di determinazione del pareggio di bilancio: solo per tale anno la legge contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, sia computato anche il “Fpv” di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, facilitando per il 2016 il rispetto degli equilibri e aumentando la capacità di spesa, soprattutto per gli investimenti. Non devono essere sottovalutate le implicazioni che comporta il computo del “Fpv” solo sull’annualità 2016, ai fini della programmazione delle altre annualità del bilancio triennale. La costruzione degli equilibri finanziari di bilancio La “Legge di stabilità 2016” ed il Dl. n. 210/15 hanno introdotto novità normative in materia di fonti di finanziamento degli Enti Locali e confermato misure di flessibilità nella gestione finanziaria. Tali misure hanno rilevanza ai fini della costruzione degli equilibri, in particolare di quelli di parte corrente. I Magistrati, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, congruità e prudenza, e ai fini della corretta programmazione degli equilibri di bilancio 2016-2018, forniscono le seguenti indicazioni: a) i Comuni, per le fonti di finanziamento, ai fini della più attendibile quantificazione delle entrate

correnti e per la corretta costruzione degli equilibri di parte corrente, devono tenere conto: 1) degli effetti finanziari conseguenti alle esenzioni e alle agevolazioni Imu e Tasi;

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2) della sospensione, per il 2016, dell’efficacia delle Delibere che prevedono aumenti di Tributi e Addizionali rispetto al livello di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, eccezion fatta per la Tari e per gli Enti che deliberano il predissesto;

3) degli effetti finanziari derivanti dall’esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione produttiva, dei macchinari funzionali al processo produttivo, ivi compresi i cosiddetti “imbullonati”.

Sull’effettiva disponibilità delle risorse incidono anche i ritardi che continuano a registrarsi nei trasferimenti dei fondi dovuti agli Enti Locali, soprattutto da parte dello Stato;

b) nel contesto di rimodulazione della spesa occorrerà fare prudente uso del 100% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche. La possibilità, prevista dalla legge, di finalizzare tali risorse a spese correnti, dev’essere coerente con il dettato che ne individua le specifiche finalità, escludendo quindi un’indifferenziata destinazione di entrate non correnti a spese di tale natura;

c) l’utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione prorogato per il 2016 rende opportuno massimizzare l’effetto di miglioramento dell’equilibrio di parte corrente, conseguente ai risparmi di spesa derivanti dalla minore entità della quota capitale delle rate di ammortamento, destinando i medesimi risparmi, se ne sussistono i presupposti, secondo i criteri di priorità che il Tuel indica nell’utilizzo dell’avanzo libero;

d) specifica misura di flessibilità è riferita agli Enti che nel 2013 e 2014 hanno presentato ovvero hanno ottenuto l’approvazione dei “Piani di riequilibrio” ex art. 243-bis del Tuel. Questi hanno dal 2016 la possibilità di ripianare, previa rimodulazione del “Piano”, la quota di disavanzo applicato al “Piano di riequilibrio” e derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, con le stesse modalità previste dal Dm. 2 aprile 2015; inoltre, è data facoltà agli Enti di restituire in 30 anni le anticipazioni da “Fondo di rotazione” ai sensi degli artt. 243-ter del Tuel;

e) l’appena richiamata disposizione, per gli Enti che hanno già ottenuto l’approvazione del “Piano”, produce l’effetto di liberare risorse in conseguenza della diluizione in un più lungo lasso di tempo dello sforzo finanziario di risanamento. La programmazione degli impieghi delle risorse liberate con la più ampia diluizione va opportunamente correlata, nella costruzione dell’equilibrio della gestione finanziaria, alla copertura di spese non ripetitive.

I fondi di accantonamento nel bilancio di previsione 2016-2018 e loro riflessi sul saldo di finanza pubblica I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di tali fondi e di tali accantonamenti deve essere congrua per garantire che la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, e per determinare uno stanziamento in bilancio che non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario. Con riguardo al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, va tenuto presente che l’utilizzo del “Fondo di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità”, ai fini dell’accantonamento del “Fcde”, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa (Deliberazione n. 33/Sezaut/2015/Qmig). La quota dell’importo dell’accantonamento al “Fcde” deve essere pari almeno, nel 2016 al 55%, nel 2017 al 70%, e nel 2018 all’85%; dal 2019 l’accantonamento al “Fcde” deve essere effettuato per l’intero importo. Occorre esaminare attentamente gli effetti che lo stanziamento di bilancio del Fondo, nelle percentuali ridotte di cui si è detto, determina sugli equilibri generali della gestione, sia di competenza, sia di cassa. L’ammontare del “Fcde” è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). E’ data la possibilità, per gli Enti che negli ultimi 3 esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (da verificare), di poter calcolare il “Fcde”

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facendo riferimento ai risultati di tali 3 esercizi. Fino a quando il “Fcde” non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione libero. Altro fondo oggetto di attento monitoraggio è il “Fondo contenziosi”, che il principio contabile introduce come fondo rischi nel caso in cui l’Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di Sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese. Essendo l’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, l’Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla Sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla Sentenza definitiva. In occasione della prima applicazione del principio della contabilità finanziaria, l’Ente deve aver operato una ricognizione del contenzioso formatosi negli esercizi precedenti. Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’Ente. L’Organo di revisione dell’Ente deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti. Resta fermo l’obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il Fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente. Anche nel caso del “Fondo contenziosi” è richiesto pertanto un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza. La nota integrativa deve, anche nel caso del “Fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’Ente. Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’Ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. Altri fondi di accantonamento possono essere costituiti per fare fronte a passività potenziali tenendo conto della specificità della gestione di ogni Ente, come tra gli altri il “Fondo di accantonamento per perdite negli Organismi partecipati”. L’esclusione dei fondi di accantonamento dal saldo di finanza pubblica amplia la capacità di spesa degli Enti e consente di impiegare l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, nei limiti degli stanziamenti previsti per il “Fcde”, esclusivamente per la quota non finanziata dall’avanzo, e per i “Fondi spese e rischi futuri” di ciascun anno di programmazione, destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione. La possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio permetterà di avere effetti positivi sulla spesa di investimento degli Enti territoriali (Circolare Mef n. 5/16). La previsione nel bilancio 2016-2018 di fondi di accantonamento destinati a confluire nel risultato di amministrazione richiede una manovra di riduzione della spesa corrente, a invarianza di pressione tributaria e tariffaria, al fine di consentire la liberazione di risorse a favore della spesa d’investimento. ‘Fondo pluriennale vincolato’: costituzione e rappresentazione a regime L’istituto del “Fpv” è dichiarato dalla Corte dei conti strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria. Il “Fpv”, con riguardo al momento della programmazione e della correlata previsione di bilancio, attua una riforma che consta nel formulare adeguati programmi d’impiego delle risorse acquisite, supportati e giustificati da congrui “cronoprogrammi”; presupposto decisivo per un’efficace attività programmatoria è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i Responsabili di vertice degli Enti territoriali. Il “Fpv” deve essere finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata e occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell’entrata che finanzia la spesa con l’adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (Determina, Decreto o altro). L’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate ai Titoli 4, 5 o 6, è resa indicando gli estremi del

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provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi, ora occorre precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel “Fpv” stanziato in spesa dell’esercizio precedente quello di imputazione dell’impegno di cui costituiscono copertura;

- entrate accertate esigibili nell’esercizio di imputazione dell’impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’Ente o di altra Pubblica Amministrazione. Con la riforma contabile, oggi non è conforme al principio contabile costituire il “Fpv” a copertura degli impegni che scadono in esercizi successivi a quello di registrazione e imputazione della relativa entrata, in mancanza dell’atto di accertamento di tale entrata – che ne costituisce la copertura – e della relativa classificazione di bilancio.

Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del “Fpv” stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il “Fpv” di entrata costituisce la copertura. Il “Fpv” stanziato in uscita comprende quindi, sia le risorse accertate in esercizi precedenti, al netto degli avvenuti utilizzi, e rinviate a esercizi successivi a copertura di obbligazioni giuridiche che in tali esercizi si prevede scadranno in base ai cronoprogrammi progettuali, sia le risorse che si prevede di accertare nell’esercizio di riferimento del bilancio di previsione e che formano la copertura di spese a carattere pluriennale prevedendo quindi la formazione del relativo fondo vincolato. Il “Fpv” in entrata è già finanziato e rappresenta fonte di copertura, già realizzata, di spese a carattere pluriennale. Del “Fpv” in uscita viene prevista la sua formazione in corso dell’esercizio di riferimento a seguito dell’accertamento della relativa entrata vincolata o destinata che ne costituisce la copertura. La contabilità dell’Ente deve consentire la rilevazione separata delle 2 quote del “Fpv” e tale distinzione deve risultare nella nota integrativa al bilancio, nonché dagli strumenti di programmazione operativa dell’Ente (bilancio gestionale e piano esecutivo di gestione). La nota integrativa deve indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi. Il principio prevede in proposito che risulta possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il “Fpv” anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa; in tali casi, il “Fpv” è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in corso di definizione. Nel corso dell’esercizio, a seguito della formalizzazione del cronoprogramma (previsione dei Sal) della spesa, vengono apportate le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il “Fpv” negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, deve essere impegnata l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. Il principio in questo modo conferma la valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma, talché, se motivatamente non è possibile disporre delle relative informazioni in sede di bilancio di previsione, si può operare una previsione “iniziale” del “Fpv” nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d’anno allorché si disporrà delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa. Nella medesima ottica, la Corte fa presente che l’utilizzo del “Fpv” costituisce informazione essenziale nella programmazione e previsione dell’esercizio 2016 tenuto conto che, limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il “Fpv” va inserito al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. In ultimo, la Corte fa presente la seguente diversa rappresentazione contabile delle risorse già acquisite dall’Ente: quelle “già impegnate” nella loro destinazione devono essere evidenziate nel “Fpv”; quanto invece le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, queste affluiscono al risultato di amministrazione. Il riaccertamento ordinario dei residui. Profili essenziali

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Il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014, al principio della competenza finanziaria potenziata. Tale gestione deve essere ispirata al principio di prudenza, in virtù del quale tutti gli Enti sono tenuti ad effettuare, in vista della predisposizione del rendiconto della gestione e con effetti sullo stesso, una ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi, verificando adeguatamente le ragioni del loro mantenimento. La ricognizione annuale è tesa ad individuare anche le voci che non siano state correttamente appostate in bilancio e che debbano essere oggetto di riclassificazione. Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione. I Magistrati ribadiscono la natura gestionale dell’operazione di riaccertamento ordinario e la sua fattibilità anche in costanza di esercizio provvisorio; in tal caso, le variazioni di bilancio derivanti dalla reimputazione degli impegni e degli accertamenti, da effettuarsi con Delibera di Giunta, devono essere trasmesse al Tesoriere contestualmente all’elenco definitivo dei residui iniziali. Programmazione e gestione di cassa Tutti gli Enti territoriali dal 2016 sono chiamati a definire le previsioni di bilancio (di entrata e di spesa) in termini, sia di competenza che di cassa. Con l’applicazione della c.d. “competenza rafforzata”, il Legislatore ha inteso i 2 momenti della gestione. Un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i Responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione delle linee programmatiche. Con il nuovo principio della competenza finanziaria “realizzativa”, gli accertamenti e gli impegni imputati all’esercizio di riferimento formano esclusivamente crediti e debiti scaduti e l’evenienza che alla fine dell’anno si trasformino in residui è ipotesi assai circoscritta e temporalmente limitata. Nel limitare correttamente gli accertamenti di competenza ai soli crediti esigibili nell’esercizio, la formazione di residui attivi risulterà fisiologica e sarà circoscritta alle sole ipotesi contemplate dal principio applicato della contabilità finanziaria potenziata. Gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere strettamente le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli interventi programmati che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Un impegno conservato a residuo equivale a un debito scaduto e, come tale, deve tendenzialmente trovare esito in tempi utili ad evitare l’insorgenza di ulteriori oneri finanziari. Con la nuova contabilità, un residuo passivo risalente a un anno o oltre è indicativo di una patologia, che richiede una attenta disamina delle ragioni che ne sono alla base. La previsione di cassa, già dal 2016, costituirà un elemento chiave del bilancio che va determinata sulla base dei postulati di veridicità e attendibilità, calcolando, per ciascuna entrata, l’ammontare che presumibilmente si potrà riscuotere. Se un’entrata presenta un certo grado d’inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi. Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria dovranno essere determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del bilancio o del peg. Ad accrescere la complessiva efficienza del “Sistema di cassa” concorrono, le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, il rilievo posto al monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché al rispetto dei tempi di pagamento. La previsione di cassa di fatto viene a costituire il vero limite entro il quale possono disporsi spese, senza incorrere nelle responsabilità disciplinari, amministrative e contabili in capo al Funzionario che adotta la determina di spesa e che non abbia accertato di poter tempestivamente onorare il debito. Le “Linee di indirizzo” raccomandano d’iscrivere nel bilancio 2016 previsioni di cassa in entrata e spesa caratterizzate da veridicità, attendibilità e coerenza, e di tener conto che l’Organo consiliare dovrà deliberare gli stanziamenti di cassa con la consapevolezza che essi costituiranno, per il Funzionario deputato alla spesa, vero limite autorizzatorio, anche a prescindere da maggiori disponibilità sugli

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stanziamenti di competenza che, se impegnate, potrebbero generare nuove obbligazioni che scadranno nell’esercizio in corso e non potranno essere pagate per insufficiente autorizzazione di cassa. Avvio del bilancio consolidato, della contabilità economico-patrimoniale e del ‘Piano dei conti integrato’ Il bilancio consolidato è un obiettivo centrale, nell’ambito degli strumenti previsti dal Dlgs. n. 118/11 che, nell’armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti Locali, dispone anche il consolidamento dei conti tra gli Enti e gli Organismi loro partecipati, nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale. Nella gradualità dei tempi di attuazione della riforma, l’obbligo del consolidamento non è ancora generalizzato: gli Enti non sperimentatori possono rinviarne l’applicazione redigendo pre la prima volta il consolidato nel 2017, con riferimento all’esercizio 2016; la facoltà di rinvio si estende anche alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e al “Piano dei conti integrato”, anche ai soli fini conoscitivi. Tale facoltà è prorogata di un ulteriore anno per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Le prime esperienze di consolidamento degli Enti in sperimentazione hanno dimostrato che, a fronte della previsione normativa, nel cui perimetro rientra un gran numero di Organismi (Aziende, Società controllate e partecipate, Enti e Organismi strumentali degli Enti territoriali), l’applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di consolidamento di un gran numero di Società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti “in house“ e che comunque ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento. Le “Linee d’indirizzo” fanno osservare che l’esonero dall’obbligo di consolidamento è rimesso ad una valutazione discrezionale degli Enti, i quali non si limiteranno ad eseguire l’operazione di calcolo relative all’irrilevanza dei bilanci, ma dovranno tener conto degli ulteriori criteri dettati dal principio contabile, ossia potranno considerare non irrilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Inoltre, sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale sociale della Società partecipata. Per maggiori dettagli, rimandiamo all’articolo presente nella Sezione Approfondimenti della presente Rivista. Accantonamento di risorse per perdite reiterate negli Organismi partecipati e interventi di soccorso finanziario La Sezione delle Autonomie ribadisce l’obbligatoria costituzione, nel bilancio di previsione 2015, di un fondo vincolato in caso di perdite reiterate nelle Aziende speciali, nelle Istituzioni e nelle Società partecipate, eccezion fatta soltanto in caso di consolidamento dei relativi bilanci. La Corte chiarisce che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento non esime l’Ente dalla dimostrazione, in caso di “soccorso finanziario” ai sensi dell’art. 6, comma 19, Dl. n. 78/10, della presenza di un interesse a mantenere la partecipazione nella Società in perdita. Sarà necessario valutare, al momento di assumere oneri per la ricapitalizzazione della Società in perdita, la capacità della Società di tornare in utile (previa valutazione di un piano industriale) nonché l’economicità e l’efficacia della gestione del servizio tramite il predetto Organismo, piuttosto che prendere atto dell’avvenuto scioglimento della medesima. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle Società in perdita, con necessità di un’attenta valutazione delle possibili entrate da riduzione delle attività finanziarie da destinare a spese d’investimento. Conciliazione dei rapporti debitori e creditori Nel contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli Enti territoriali che tenga conto anche dei risultati degli Organismi partecipati, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra Enti ed Organismi. Resta fermo l’obbligo di asseverazione a carico degli Organi di revisione, sia degli Enti territoriali, sia degli Organismi controllati/partecipati. In caso di discordanze, motivate nella nota informativa, l’Organo esecutivo dell’Ente deve assumere senza indugio, e non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e

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creditorie, nell’ambito dei poteri di indirizzo e di controllo. Risulta necessario che in proposito gli Enti territoriali eseguano un costante monitoraggio. Conclusioni A parere dei Magistrati, il superamento delle problematiche circa l’applicazione della contabilità armonizzata sono di cruciale importanza per il recupero della trasparenza e per la credibilità dei conti degli Enti territoriali. La Corte ritiene utile mettere in evidenza le criticità connesse all’avviata operatività del nuovo sistema con il compito di accompagnare l’azione intrapresa dagli Enti, attraverso l’esercizio degli ordinari strumenti di analisi e di monitoraggio. La Corte evidenzia infine che è consapevole delle difficoltà degli Enti di piccole dimensioni nell’attuazione della riforma, dove sono richiesti cambiamenti di ordine culturale e tecnologico.

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Finanza locale: assegnate le anticipazioni previste dal “Decreto Enti Locali” ai Comuni sardi, siciliani e delle Regioni a Statuto ordinario Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha reso noto, con Comunicato 7 marzo 2016, di aver erogato le anticipazioni finanziarie previste dall’art. 3, comma 1, del Dl. n. 78/15 (c.d. “Decreto Enti Locali”) ai Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna. La norma citata ha infatti disposto che il Viminale eroghi ogni anno, entro il 31 marzo, una somma pari all’8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale anticipazione sarà recuperata dall’Agenzia delle Entrate entro il 1° giugno a valere sull’Imposta municipale propria, riscossa tramite il Sistema di versamento unitario. Le anticipazioni non sono state erogate per quegli Enti che non hanno trasmesso le apposite certificazioni previste dalla normativa di riferimento. Per beneficiarne, i Comuni interessati sono pertanto dovuti a regolarizzare la propria posizione entro il 20 maggio 2016. L’acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imposta municipale propria (Imu).

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Armonizzazione: Arconet pubblica 3 nuove Faq Nei giorni scorsi sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dedicato all’armonizzazione contabile (“Arconet”) sono state pubblicate 3 nuove Faq. Con la prima Faq (Domanda n. 12) sono chiarite le modalità di determinazione del “Fondo di riserva di cassa”, precisando che al “Fondo” in questione debba riferirsi il limite dello 0,02% delle spese finali di cui all’art. 166, comma 2-quater, del Dlgs. n. 267/00. La successiva Domanda n. 13 pone una questione d’interpretazione del testo del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’Allegato 4.2, del Dlgs. n. 118/11, che al paragrafo 5.4 prevede che "nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal ‘Fondo pluriennale vincolato’ comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione." In particolare si chiede se la riduzione di Fpv di entrata, in sede di rendiconto, sia effettivamente da applicare o se trattasi di un refuso. Secondo il soggetto istante, il “Fpv” risulta essere uno stanziamento cui non corrisponde l’accertamento di un’entrata e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza delle economie registrate sugli impegni reimputati tramite il “Fpv”, potrebbe avvenire solo attraverso una variazione di bilancio che riduca

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contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata la cancellazione dell’impegno reimputato e del corrispondente “Fondo pluriennale vincolato” iscritto in entrata. La variazione in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano espressamente le variazioni possibili in sede di riaccertamento ordinario; inoltre, lo stesso “Fpv in entrata, una volta determinato in sede di riaccertamento, non risulta più modificabile. La Commissione ha confermato che l’espressione del principio contabile sopra richiamata contiene un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato da “Fpv” nel corso dell’esercizio può dare luogo o ad una riduzione del “Fpv”, o ad una dichiarazione d’indisponibilità, ma non a entrambe. Con il prossimo Decreto di aggiornamento degli Allegati del Dlgs. n. 118/11 verrà disposta l’eliminazione della parola “riduzione” dal principio applicato della contabilità finanziaria, punto 5.4, peraltro già approvata dalla Commissione stessa. Pertanto, alla luce delle conferme della Commissione Arconet, il punto 5.4 del principio, nel punto sopra richiamato, deve leggersi come segue: “Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”. La Faq n. 14 affronta il tema delle spese per le consultazioni popolari nella circostanza in cui, in esercizio provvisorio, i capitoli di spesa relativi non presentino adeguati stanziamenti. In particolare, si chiede se sia possibile variare il bilancio provvisorio al fine di consentire il regolare svolgimento del referendum del 17 aprile 2016. La Commissione ha chiarito che, nel corso dell’esercizio provvisorio, nel caso di specie, potranno essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della Missione 1, Programma 07. Nel proprio Parere, infatti, la Commissione ricorda che il principio applicato della contabilità finanziaria, al punto 8.13, prevede che “nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il Peg, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisori in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato)”. Al fine di consentire il referendum potranno essere effettuate variazioni all’interno della Missione 1, Programma 07, agli stanziamenti di competenza dei Macroaggregati, compensative all’interno del Programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei Macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli, al fine di stornare le risorse disponibili della Missione predetta a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari. Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non risultano sufficienti, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria, punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del “Fondo di riserva” stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione. Nel caso d’insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il “Fondo di riserva”, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria, punto n. 8.4, secondo cui, “nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. A tal fine, i Comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per il referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’art. 175, comma 4 e 5, del Tuel.

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Investimenti sui mutui anno 2015: il Decreto con il certificato per la richiesta dei contributi entro il 31 marzo 2016 E’ stato pubblicato il 15 marzo 2016 sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, il Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, con cui è stato approvato il Modello di certificato (allegato al Decreto) relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2015 dagli Enti Locali (Province, Comuni e Comunità montane). Ricordiamo che l’intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti Locali è stato messo a regime dall’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95 (Legge n. 85/95), come modificato dall’art. 5-bis, del Dl. n. 444/95 (Legge n. 539/95). Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli Enti Locali, in 2 copie autentiche, alle Prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, a pena di decadenza.

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Bilancio e ordinamento contabile: approvate le nuove regole tecniche per la trasmissione dei rendiconti alla Corte dei conti E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2016 il Decreto 29 febbraio 2016 con il quale la Corte dei conti ha fissato le “Regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le tassonomie Xbrl”. Il Provvedimento, in applicazione dell’art. 20-bis del Dl. n. 179/12 che impone alla Magistratura contabile di informatizzare le proprie attività di controllo e giurisdizionali, stabilisce le tassonomie Xbrl che possono essere utilizzate dagli Enti per la trasmissione attraverso il “Sistema informativo controllo Enti” (“Sice”) delle informazioni contabili dei propri rendiconti. L’art. 3 specifica che le modalità operative per la trasmissione dei dati relativi al rendiconto sono indicate sul sito istituzionale della Corte e che la trasmissione e l’acquisizione dei rendiconti tramite “Sice” sostituisce l’inoltro cartaceo dei documenti medesimi previsto dall’art. 4 della Legge n. 259/58. Gli Enti che intendono avvalersi di queste nuove modalità di rappresentazione dei dati contabili possono adottare le tassonomie definite dal Decreto già a partire dalla trasmissione dei relativi all’esercizio 2015.

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IL NOTIZIARIO FISCALE

“Spesometro 2016”: l’Agenzia delle Entrate concede un nuovo esonero per gli Enti Locali Arriva anche per il 2016 la tanto attesa esclusione degli Enti Locali dall’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (c.d. “Spesometro 2016”). L’esclusione, già annunciata dall’Agenzia delle Entrate con un Comunicato diffuso il 1° aprile 2016, è stata formalizza con la pubblicazione del Provvedimento Prot. 2016/49798 del 6 aprile 2016. L’atteso intervento solleva gli Enti Locali dall’adempimento, la cui scadenza era fissata, rispettivamente, per il 10 aprile 2016 per i contribuenti Iva mensili, e per il 20 aprile 2016 per quelli trimestrali. Tra le motivazioni della scelta del Ministero vengono menzionate l’entrata a regime della fattura elettronica P.A. e l’introduzione dello “split payment” che prevede che, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, le P.A. sono tenute a versare direttamente all’erario l’imposta che in fattura è stata addebitata loro dai fornitori. “In un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici – si legge - il presente provvedimento prevede, in modifica del provvedimento del 31 marzo 2015, che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per l’anno 2015. Inoltre, tenuto conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria ed al fine di non aggravare gli adempimenti di alcune categorie di contribuenti, ai punti 1.2 e 1.3 del presente provvedimento è stato stabilito che i soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi, per l’anno 2015, dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 Euro, al netto dell’Iva”. Il Provvedimento sancisce dunque – sulla scia del Provvedimento n. 44922 del 31 marzo 2015 - l’esclusione dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, sia per le Amministrazioni pubbliche che per quelle autonome. Si evidenza che la richiesta di esonero era stata recentemente avanzata dall’Anci con la Nota Prot. n. 15/FL/AF-16 del 24 marzo 2016, indirizzata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. L’Associazione nazionale dei Comuni italiani aveva evidenziato che, sebbene lo scenario di riferimento fosse mutato rispetto a quello dello scorso anno (periodo avvio “split payment” e “fatturazione elettronica”), la complessità con cui gli Enti Locali si stanno misurando è rimasta immutata, posto che stanno facendo i conti con l’implementazione “delle nuove regale dell’armonizzazione contabile e del principio della competenza economico-patrimoniale, che affianca la contabilità finanziaria: una vera e propria rivoluzione cantabile che richiede sforzi notevolissimi, a livello non solo tecnico, ma anche culturale”.

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Iva: apportate modifiche “antifrode” al meccanismo del “reverse charge”

Con il Dlgs. 11 febbraio 2016, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 3 marzo 2016, sono state apportate modifiche all’art. 17 del Dpr. n. 633/72, in attuazione delle Direttive 2013/42/Ue e 2013/43/Ue del 22 luglio 2013, che hanno avviato un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva.

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In primo luogo, non si prevede più l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” per i componenti ed accessori dei telefoni cellulari e alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere di cui rispettivamente all’art. 17, comma 6, lett. b) e d) del Dpr. n. 633/72. Viene meno, altresì, il meccanismo dell’inversione contabile, con l’abrogazione del lett. d-quinquies), per le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione come ipermercati, supermercati e discount alimentari. Si prevede invece l’estensione del “reverse charge” alla lett. c) del comma 6, dell’art. 17 del Dpr. n. 633/72, anche alle cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Al comma 7 del medesimo art. 17 si dispone poi che il Mef individuerà con propri Decreti ulteriori operazioni economiche da assoggettare al meccanismo dell’inversione contabile, sempre in attuazione del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva. Le disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del Dpr. n. 633/72, si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018. Si rende necessario ricordare che la Direttiva 2013/42/Ue 22 luglio 2013 ha aggiunto l’art. 199-ter alla Direttiva 2006/112/Ce, attraverso il quale uno Stato membro, “in casi di imperativa urgenza e conformemente (…) può designare il destinatario quale debitore dell’Iva su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all’art. 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a 9 mesi”. Lo Stato membro che decide di ricorrere a tale misura potrà seguire una procedura semplificata rispetto a quella prevista per le richieste delle misure speciali di deroga di all’art. 395 della Direttiva 2006/112/Ce, inviando una notifica alla Commissione europea indicando il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l’esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Atteso quanto sopra, viene aggiunto infine, dopo il comma 7 dell’art. 17 del Decreto Iva, che le P.A. devono essere nelle condizioni per poter fornire i dati richiesti dalle Amministrazioni competenti per la preparazione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all’art. 395 della Direttiva/112/Ce e per l’attuazione del “QRM” in conformità agli artt. 199-bis e 199-ter della stessa Direttiva/112/Ce.

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Canone Rai: non trovano applicazione le normative sulla fattura elettronica e sullo “split payment“ per il pagamento dei canoni speciali Con una Comunicazione diffusa nei giorni scorsi ad alcuni Comuni che avevano presentato apposita richiesta, la Rai ha reso nota la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito ai Canoni “speciali”, per i quali viene emesso apposito bollettino con assoggettamento a Iva 4% del relativo importo. L’Azienda ha informato sinteticamente che, sulla base di chiarimenti forniti dall’Agenzia – chiarimenti peraltro non pubblicati sul sito istituzionale della stessa - il bollettino ricevuto dai Comuni deve considerarsi equivalente ad una fattura, senza però motivare, né la mancata emissione del formato elettronico, in difformità rispetto al Dl. n. 55/13, né la mancata applicazione del meccanismo dello “split payment”, in difformità rispetto ai chiarimenti forniti dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 27 marzo 2015. Nella Comunicazione in commento, diffusa ai Comuni, la Rai ha riferito quanto segue: “Si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica (Legge n. 244/07, art. 1, commi dal 209 al 214 e Dl. n. 55/13) non trova applicazione in materia di canone di abbonamento speciale. La stessa Agenzia ha precisato che, nella medesima materia, non trova neppure applicazione la normativa sul

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c.d. ‘split payment’ (Legge n. 190/14, art. 1, comma 629, lett. b). Pertanto la Rai continuerà a riscuotere i canoni speciali con le modalità sinora adottate”, senza tuttavia richiamare alcuna motivazione a supporto dei 2 esoneri. A parere di scrive, se può considerarsi condivisibile l’esonero da “split payment”, il cui scopo principale è combattere l’evasione fiscale e garantire liquidità allo Stato, posto che il soggetto che emette il bollettino al Comune è la Rai, Azienda di Stato, invece la non emissione della fattura elettronica risulta alquanto discutibile, tenendo conto che il Comune non potrebbe adempiere al pagamento in costanza di quanto stabilito dall’art. 6, comma 6, Dm. Mef n. 55/13.

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Sostituto d’imposta: ridenominati i nuovo codice-tributo per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati Con la Risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha razionalizzato e ridenominato alcuni codici-tributo per i versamenti, con i Modelli “F24” e “F24EP”, che interessano i sostituti d’imposta. In particolare, allo scopo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta, sono stati rivisti e accorpati i codici relativi ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 25-bis e 29, del Dpr. n. 600/73 e delle somme trattenute ai sensi dell’art. 50 del Dlgs. n. 446/97. La Tabella diffusa dall’Amministrazione finanziaria reca, nella parte sinistra, i vecchi codici che saranno soppressi a partire dal 1° gennaio 2017, e in quella destra quelli nuovi che entreranno in vigore a partire da quel momento. Per quanto riguarda gli Enti Locali che utilizzano il Modello “F24EP”, si segnala che al posto del Codice “111E” – “Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo”, a partire dal 2017 si dovrà utilizzare il nuovo codice-tributo “100E” – “Ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati”.

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“Federalismo fiscale”: le modifiche contenute nella “Legge di stabilità 2016” e la stima della capacità fiscale dei Comuni Il Mef-Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il 16 marzo 2016 sul proprio sito istituzionale il resoconto dell’Audizione del 9 marzo 2016 della Direttrice generale delle Finanze, Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale, dedicata alle novità in materia di Tributi locali recate dalla “Legge di stabilità 2016” e all’aggiornamento delle capacità fiscali che saranno utilizzate per la ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”) 2016. Viene premesso che le recenti modifiche alla disciplina dell’Imu e della Tasi incidono in modo significativo sulla capacità fiscale e sui risultati delle stime di cui al Dm. Mef 11 marzo 2015, già illustrate alla Commissione nell’Audizione del 16 ottobre 2014. La Direttrice del Dipartimento delle Finanze ha analizzato congiuntamente le modifiche apportate ad Imu e Tasi dalla “Legge di stabilità 2016” e la variazione della capacità fiscale rilevante ai fini del “Fsc” a causa dei riflessi che le prime hanno sulla seconda. Le novità in tema di Imu e di Tasi introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” Le misure adottate con la “Legge di stabilità 2016” in materia di Tributi locali, in particolare Imu e Tasi, sono finalizzate alla riduzione del carico fiscale per i cittadini e alla semplificazione degli adempimenti. Nello specifico le novità sono le seguenti. Tasi e abitazione principale La norma ha escluso l’applicazione della Tasi, sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, che per quella destinata dall’occupante ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, l’esclusione si applica con riferimento alla quota Tasi a carico dell’occupante.

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Dell’agevolazione menzionata beneficiano solo unità immobiliari non classificate nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”, per le quali continuano ad essere dovute sia l’Imu che la Tasi. Imu/Tasi su immobili in comodato La “Manovra finanziaria 2016” ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: i) il contratto sia registrato; ii) il comodante possieda un solo immobile in Italia; iii) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è

situato l’immobile concesso in comodato. Anche in questo caso l’agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”. L’agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la locuzione “un solo immobile” debba intendersi riferita esclusivamente agli immobili ad uso abitativo. Atteso che la “Legge di stabilità 2016” ha precluso ai Comuni, a partire dal 2016, la possibilità di assimilare all’abitazione principale le case concesse in comodato, è opportuno ricordare che la politica agevolativa del Comune può comunque esprimersi in altre forme, stabilendo ad esempio un’aliquota agevolata, nell’ambito ovviamente dei limiti fissati dalla legge. Altre agevolazioni Imu/Tasi a sostegno delle esigenze abitative Nello stesso ambito di misure di agevolazione per la “prima casa” si collocano: • l’eliminazione dell’Imu per le abitazioni appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, indipendentemente dal rispetto del requisito della residenza anagrafica. Detta agevolazione si estende anche alla Tasi; • la riduzione al 75% dell’Imu e della Tasi per gli immobili locati a canone concordato. Tasi e beni-merce e riforma della determinazione della rendita catastale dei cd. “imbullonati” La “Legge di stabilità 2016” ha introdotto anche misure di agevolazione a favore delle imprese. Un primo intervento concerne i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce”), per i quali è stata prevista l’applicazione di un’aliquota Tasi, ridotta allo 0,1%, riconoscendo al contempo ai Comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25%. Sul punto, la Direttrice del Dipartimento ha precisato che, grazie a questa disposizione, viene limitata per il futuro la possibilità per i Comuni di aumentare l’aliquota della Tasi che, in assenza di tale intervento, poteva essere incrementata fino al 10,6 per mille, mentre adesso è fissata ad un massimo del 2,5 per mille. Anche per questa fattispecie è consentita al Comune la possibilità di azzerare l’aliquota. Il secondo intervento consiste nella riforma della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione produttiva classificati nei Gruppi “D” ed “E”, i c.d. “imbullonati”. La Direttrice ha precisato in merito che la complessità della valutazione catastale degli impianti negli immobili “imbullonati” è riconducibile alla circostanza che le norme e la prassi di settore prevedono che la rendita catastale - utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare Imu e Tasi - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta. Detto procedimento è specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva, il quale è soggetto a una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione. La “Legge di stabilità 2016” ha rideterminato i criteri di accatastamento, escludendo i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” dall’ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto. Le variazioni sopra menzionate hanno effetto sin dal 2016 se i contribuenti presentano atti di aggiornamenti catastali entro il 15 giugno 2016. La “Legge di stabilità 2016” ha previsto anche il ristoro ai Comuni della perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

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Imu e terreni agricoli La “Manovra finanziaria 2016” ha ripristinato, con riferimento al calcolo dell’Imu sui terreni agricoli, il criterio di tassazione contenuto nella Circolare Mef n. 9/93 che regolava l’esenzione dall’Ici. A tale disposizione sono state aggiunte ulteriori esenzioni a favore dei terreni: i) posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella

previdenza agricola (Iap), indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi; ii) situati nelle isole minori; iii) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Imposta municipale secondaria (Imus) La “Legge Finanziaria 2016” ha eliminato la norma che prevedeva, a partire dal 2016, l’istituzione dell’Imposta municipale secondaria in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), dell’Imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Sospensione dell’aumento della pressione fiscale a livello locale e regionale Limitatamente all’anno 2016, al fine di contenere la pressione fiscale, la Legge n. 2018/15 ha disposto la sospensione degli aumenti dei Tributi delle Regioni e degli Enti Locali. Contemporaneamente, per salvaguardare situazioni in cui l’aumento dei Tributi costituisce una necessità determinata da situazioni oggettive individuate dalle norme stesse, sono state ammesse talune eccezioni, tra le quali la Tari. La Direttrice del Dipartimento ha precisato che non rientrano nell’ambito del blocco le tariffe di natura patrimoniale, come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale sostitutiva della Tari e il canone alternativo alla Tosap ossia il Cosap. A differenza dei prelievi sopra menzionati, è stato precisato che il Canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), seppure alternativo all’Imposta comunale sulla pubblicità, ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco. Recentemente la Corte dei conti – con la Delibera della Sezione regionale Abruzzo n. 35 del 9 febbraio 2016 - ha puntualizzato che rientra nell’ambito della sospensione anche l’istituzione da parte del Comune di un nuovo Tributo, dal momento che appare del tutto palese che così operando si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale. Sulla scorta delle considerazioni fatte dalla Corte dei conti, la Direttrice del Dipartimento ha affermato che le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli Enti Locali che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come avviene ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’Addizionale comunale all’Irpef attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione. Pertanto, ogni disposizione contenuta nelle Deliberazioni degli Enti Locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016. Maggiorazione Tasi La normativa vigente prevedeva il venir meno, a decorrere dal 2016, della maggiorazione Tasi dello 0,8%. Sul punto, la “Legge di stabilità 2016” ha attribuito ai Comuni il potere di mantenerla attraverso un’espressa Deliberazione nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati. Per cui, se il Comune ad esempio avesse deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai fini Tasi, né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l’applicazione della stessa su altre fattispecie. Le compensazioni ai Comuni Al fine di ristorare il minor gettito a favore dei Comuni a seguito dell’attuazione delle disposizioni previste dalla “Legge di stabilità 2016”, la norma ha previsto un incremento di Euro 3.767,45 milioni per gli anni 2016 e successivi della dotazione del “Fondo di solidarietà comunale”, ripartito tra i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, Sardegna e Sicilia, sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

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Per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta la compensazione del minor gettito Imu e Tasi avviene attraverso un minor accantonamento di Euro 85,978 milioni, a valere sulle quote di compartecipazione ai Tributi erariali. La Legge n. 208/15 ha incrementato la percentuale di riparto del “Fsc” sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. La percentuale del 20% prevista per l’anno 2015 passa, al 30% per l’anno 2016, al 40% per l’anno 2017 e al 55% per l’anno 2018. Al riguardo, la Direttrice ha sottolineato che la ripartizione della quota del “Fondo di solidarietà comunale” effettuata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali coinvolge direttamente le competenze del Dipartimento delle Finanze per la parte che riguarda la stima delle capacità fiscale. Capacità fiscale La Legge n. 42/09 detta importanti principi per l’architettura del sistema perequativo per la costruzione degli indicatori di fabbisogno standard e di capacità fiscale e stabilisce che la perequazione deve tener conto della differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale per le funzioni “fondamentali“ degli Enti Locali. Per garantire la massima condivisione del processo di definizione della capacità fiscale, l’art. 43, comma 5-quater, del Dl. n. 133/14, prevede che il Decreto Mef per l’adozione della Nota metodologica e della stima della capacità fiscale per ciascun Comune debba essere adottato previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Successivamente, lo Schema di Decreto è trasmesso alle Camere affinché sia espresso il parere della Commissioni interessate, da rendere entro il termine di 30 giorni. Nel caso in cui le Commissioni esprimano un parere al quale il Ministro non intenda conformarsi, lo stesso trasmette alle Camere una relazione in cui indica le ragioni per le quali non si è conformato, ma il Decreto può essere comunque emanato. Il Decreto 11 marzo 2015 e il nuovo schema di Decreto sulla capacità fiscale L’art. 1, comma 2, del Dm. Mef 11 marzo 2015 ha previsto che la metodologia e la stima della capacità fiscale per singolo Comune delle Regioni a Statuto ordinario siano sottoposte a monitoraggio e rideterminazione con cadenza annuale, così da considerare eventuali mutamenti normativi e aggiornare la base dati utilizzata e tener progressivamente conto del “tax gap” e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Le novità della “Legge di stabilità 2016” in materia di Imu e Tasi e l’esigenza di allineare la base dati della capacità fiscale all’anno 2013 per realizzare la corrispondenza della stessa con la base dati utilizzata per l’aggiornamento dei fabbisogni standard, hanno reso necessario predisporre un nuovo provvedimento che integra la Nota metodologica di cui al Dm. 11 marzo 2015 e aggiorna le stime della capacità fiscale. Il 18 febbraio 2016 la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ha adottato lo Schema di Decreto sulla Nota metodologica e sulle nuove stime della capacità fiscale. La stima della capacità fiscale 2016 La capacità fiscale è pari al gettito di un’imposta calcolato ad aliquota standard; per ciascun Comune la capacità fiscale corrisponde alla somma dei gettiti, calcolati ad aliquota standard, di ciascun Tributo di spettanza comunale. La stima della capacità fiscale 2016 considera le seguenti componenti: Imu, Tasi, Addizionale comunale all’Irpef, Tari, la capacità fiscale relativa ad Imposte e Tasse minori (Imposta di scopo, Imposta di soggiorno e di sbarco, Tosap, ecc.), una quota del tax gap Imu e Tasi. La stima della capacità fiscale può essere determinata mediante l’applicazione di 2 diverse metodologie:

i) il metodo “Rts” (Representative Tax System); ii) il metodo “Rfca” (Regression-based Fiscal Capacity Approach).

Il primo metodo (preferibile per la facile determinazione delle basi imponibili e delle aliquote standard) corrisponde alla quantificazione della capacità fiscale applicando un’aliquota standard, uniforme sul territorio nazionale, alla base imponibile ben individuata di ciascun Comune; il secondo approccio (da utilizzare in modo residuale) rappresenta una stima econometrica della capacità fiscale, che consente di determinare, attraverso i coefficienti stimati in un modello di regressione, i pesi di quei fattori o variabili che influenzano significativamente il gettito.

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Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale (Rapporto 28 ottobre 2014); la capacità fiscale riferita a Imu, Tasi e Addizionale comunale all’Irpef e il tax gap sui Tributi immobiliari ad aliquota standard, sono stati stimati con il metodo “Rts”, mentre la capacità fiscale delle Tasse e delle Imposte minori è stata stimata con il metodo “Rfca”. Le tariffe, i prezzi o le tasse pagate per i “servizi a domanda individuale” dovrebbero essere opportunamente escluse dalla capacità fiscale quando si verifica l’equivalenza tra ricavi e costi nella gestione del servizio pubblico. Tuttavia, sostiene la Direttrice, la scelta delle Imposte/Tasse da considerare per la determinazione della capacità fiscale non può essere indipendente dalla modalità di calcolo dei fabbisogni standard, in considerazione della circostanza che la distribuzione delle risorse del “Fsc” è per una quota-parte (il 20% nel 2015, elevata al 30% nel 2016) il risultato della differenza di entrambe le componenti (fabbisogni standard e capacità fiscale); per questa ragione, con riferimento alla Tari, è stata confermata la scelta di determinare la capacità fiscale sulla base dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei fabbisogni standard del Settore dei rifiuti. Ferme le scelte metodologiche sopra richiamate, la stima della capacità fiscale 2016 è innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sotto 2 profili: i) l’allineamento della capacità fiscale 2016 alle modifiche normative introdotte con la “Legge di stabilità

2016”; ii) l’aggiornamento dei dati di riferimento all’anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base

utilizzati per l’aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard. L’allineamento alla normativa 2016 è stato effettuato, salvo eccezioni, a partire dalla capacità fiscale 2015, eliminando dal calcolo le componenti relative ai gettiti standard riferiti ai Tributi immobiliari aboliti dalla “Legge di stabilità 2016”. Per gli stessi Tributi, l’aggiornamento della base dati al 2013 è stato effettuato tenendo in considerazione le variazioni catastali delle basi imponibili intervenute nell’anno 2013 rispetto al 2012. Poi, la Direttrice illustra le modalità di aggiornamento della capacità fiscale per ogni componente. La capacità fiscale Imu e Tasi sulle abitazioni principali di lusso La determinazione della capacità fiscale riferita all’Imu e alla Tasi sulle abitazioni principali di lusso (classificate nella Categoria catastale “A/1”, “A/8” e “A/9”) è basata sulla standardizzazione del gettito teorico: aggiornamento delle stime precedenti effettuato considerando la base dati risultante dagli archivi del Catasto 2013 in luogo di quella del 2012. Il Mef, in questo caso, non ha avuto la possibilità di standardizzare il gettito Imu e Tasi a partire dal gettito effettivamente riscosso. Il gettito standard “teorico” dell’Imu è stato calcolato utilizzando il modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze basato sulla banca-dati integrata dell’Archivio catastale e delle Dichiarazioni fiscali. Per le anomalie riscontrate, tale metodo ha subìto correzioni ai fini della standardizzazione. E’ stato confrontato il risultato del gettito derivante dalla microsimulazione, considerando le aliquote Imu deliberate dai Comuni e il gettito Imu effettivamente riscosso. Inoltre, sono stati analizzati i casi in cui la differenza risultava significativa o in termini assoluti o in termini percentuali e, per questi casi, è stata effettuata una standardizzazione a partire dal gettito effettivo. Per i Comuni che non presentano anomalie è stato determinato un coefficiente pari al rapporto tra il gettito standard “teorico” ottenuto attraverso il modello di microsimulazione e il gettito effettivo; per ciascuna classe di aliquota deliberata dai Comuni (dal 2 per mille sino al 6 per mille) è stato considerato il valore mediano di questo rapporto, ottenendo un “coefficiente di standardizzazione” che ha consentito di approssimare, per ciascuna classe di aliquota deliberata, il gettito standard a partire dal gettito effettivo tenendo conto del differente e non lineare impatto delle detrazioni di base. La stima del gettito Tasi standard delle abitazioni principali per il 2016, limitata alle sole abitazioni principali di lusso, è stata effettuata a partire dal gettito Imu standardizzato sui medesimi immobili. Per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, il gettito Imu ad aliquota di base sulle abitazioni principali “di lusso” risulta pari a Euro 54 milioni, mentre il gettito Tasi risulta pari a Euro 15 milioni. La capacità fiscale Imu e Tasi sugli immobili diversi dall’abitazione principale

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La capacità fiscale relativa all’Imu e alla Tasi sugli immobili diversi dall’abitazione principale è stata aggiornata effettuando le seguenti variazioni: i) modifica del regime di tassazione Imu dei terreni agricoli disposta dalla “Legge di stabilità 2016”; ii) variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun Comune nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012. Nella stima della capacità fiscale è stata esclusa, dal gettito standard Imu dei terreni di ciascun Comune, la quota imputabile ai soggetti c.d. “agricoltori professionali” ovvero i “coltivatori diretti” e gli Iap, in virtù dell’esenzione a questi riconosciuta dalla Legge n. 208/15. Inoltre, è stato tenuto conto della conferma dell’esenzione Imu dei terreni per i Comuni delle Isole minori. Non è stata effettuata alcuna rettifica della capacità fiscale per il “ripristino” del regime di esenzione di cui alla Circolare sull’Ici n. 9/93 in luogo di quello previsto dall’art. 1, del Dl. n. 4/15, in quanto già non inclusa nella precedente stima della capacità fiscale. Per effetto delle modifiche normative, la capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario relativa al gettito Imu dei soli terreni si riduce di circa Euro 177 milioni, passando da Euro 493 milioni a Euro 316 milioni. Nessuna variazione è stata ovviamente stimata per la Tasi, che non ha mai gravato sui terreni. Con riferimento agli altri fabbricati, la stima del gettito Imu ad aliquota di base, inclusa nella precedente capacità fiscale, si basava sulla standardizzazione dei versamenti Imu relativi all’anno 2012; tale base dati è stata utilizzata per stimare il gettito Tasi ad aliquota base di ciascun Comune. Le rettifiche effettuate hanno considerato l’incidenza su base comunale della variazione della base imponibile Imu/Tasi, determinata su base catastale per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, rilevata nel 2013 rispetto all’anno precedente. E’ stato determinato un coefficiente correttivo (in aumento o in diminuzione) del gettito Imu/Tasi ad aliquota di base dei fabbricati diversi dalla prima casa pari alla variazione della base imponibile Imu ridotta prudenzialmente al 50%, al fine di “sterilizzare” eventuali anomalie nella banca-dati catastale. Non sono state considerate le variazioni relative a immobili di Categoria catastale “B” (di solito immobili di proprietà comunale) e ad immobili produttivi di Categoria “D” (entrambe le tipologie di immobili non sono incluse nel gettito standard Imu). Rispetto alla precedente stima della capacità fiscale, non è stata effettuata alcuna variazione per la componente delle aree fabbricabili. Con l’applicazione di tale metodologia, il gettito Imu ad aliquota di base dei fabbricati diversi dall’abitazione principale per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario aumenta complessivamente di circa Euro 37 milioni e il corrispondente gettito Tasi di circa Euro 5 milioni. Nel complesso, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario il gettito Imu ad aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale risulta calcolato in Euro 11.104 milioni e il gettito Tasi (per gli immobili diversi dalla abitazione principale) in Euro 1.785 milioni. Il tax gap Imu e Tasi La capacità fiscale calcolata a partire dal gettito effettivamente riscosso, anziché dal gettito teorico, può incentivare comportamenti opportunistici. In assenza di incentivi appropriati all’esercizio di un’azione efficace di contrasto dei fenomeni evasivi, la capacità fiscale del Comune si riduce e si massimizzano invece i benefici che possono essere conseguiti in sede di perequazione (la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, conseguentemente una riduzione della capacità fiscale implica un beneficio netto nella perequazione consistente, o in un aumento del guadagno, nel caso di fabbisogni standard superiori alla capacità fiscale, o in una diminuzione delle perdite, nel caso di fabbisogni standard inferiori alla capacità fiscale). Per non indebolire eccessivamente gli incentivi all’esercizio dell’attività di contrasto dell’evasione fiscale, nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del tax gap ad aliquota standard riconducibile a parte della capacità fiscale “sommersa” dei Tributi immobiliari. Tale quota è stata confermata anche per l’anno 2016 nella misura prudenziale del 5%. Per le scelte effettuate per l’aggiornamento del gettito standard dell’Imu e della Tasi, il tax gap sugli immobili diversi dall’abitazione principale per il 2013 è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre è stata eliminata tutta la quota del tax gap dell’Imu e della Tasi, calcolata sul 2012, che si riferiva alle abitazioni principali.

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Il tax gap ad aliquota standard è calcolato come differenza tra il gettito standard “teorico” e il gettito standard “effettivo”, calcolati applicando il metodo “Rts”, rispettivamente, alla base imponibile catastale e alla base imponibile ricostruita a partire dal gettito riscosso. La stima del tax gap effettuata per il 2012 è rimasta invariata perché la standardizzazione del gettito Imu/Tasi per gli immobili diversi dall’abitazione principale è stata effettuata con riferimento al gettito standard effettivo calcolato per il 2012, aggiornato al 2013 utilizzando le variazioni delle basi imponibili catastali registrate nel 2013. Poiché le variazioni delle basi imponibili catastali non possono influenzare il tax gap, con riferimento a questi immobili è stato confermato il calcolo già effettuato per il 2012. La “nuova” stima del gettito standard Imu e Tasi si è basata sui dati dell’Archivio catastale (gettito standard “teorico”) e, quindi, per questi immobili non è risultato corretto includere il tax gap nel calcolo della capacità fiscale. La capacità fiscale dell’Addizionale comunale all’Irpef Per il calcolo della capacità fiscale dell’Addizionale comunale all’Irpef non vi sono problemi informativi ai fini dell’applicazione del metodo “Rts”; l’unica problematica riguarda la mancata indicazione di un’aliquota standard. La scelta effettuata nel 2015 e confermata nel 2016 è stata quella di considerare come aliquota standard il valore centrale dell’intervallo, ovvero lo 0,4%; pertanto, un’aliquota pari a zero implica uno sforzo fiscale negativo di 0,4 punti percentuali, mentre l’aliquota fiscale massima implica uno sforzo fiscale positivo di 0,4 punti percentuali. Per aggiornare le basi imponibili dal 2012 al 2013 sono stati considerati i redditi imponibili ai fini dell’Addizionale comunale all’Irpef nell’anno d’imposta 2013. Successivamente, è stata applicata l’aliquota standard dello 0,4% a queste basi imponibili. L’Addizionale comunale all’Irpef risulta così standardizzata ad Euro 2.547 milioni. La base imponibile è data dalla variabile “reddito imponibile ai fini delle Addizionali Irpef” estratta dalle Dichiarazioni fiscali. Le statistiche sulle Dichiarazioni fiscali pubblicate dal Dipartimento delle Finanze sono basate sulla residenza al momento della presentazione della Dichiarazione. Poiché l’Addizionale comunale è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno d’imposta, che può in rari casi non coincidere con la residenza, ai fini del calcolo è stato necessario, come già fatto nel 2015, rielaborare le statistiche in base al domicilio fiscale. La capacità fiscale relativa al finanziamento del fabbisogno standard del ‘Servizio dei rifiuti’ La valorizzazione della capacità fiscale relativa al “Servizio di smaltimento dei rifiuti” è basata sull’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard alla spesa storica complessiva del 2013. L’ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti è pari a Euro 8.722 milioni, in aumento rispetto a Euro 7.606 milioni nella capacità fiscale 2015 (relativa ai fabbisogni standard stimati per il 2010). La capacità fiscale “residuale” La capacità fiscale “residuale” è stata pertanto stimata nel 2015 attraverso il metodo “Rfca”, consistente nello stimare una o più equazioni del livello delle entrate proprie degli Enti Locali, determinando così, attraverso i coefficienti della regressione, i pesi di quei fattori che influenzano in modo statisticamente significativo il gettito. Con l’applicazione del metodo “Rfca”, la capacità fiscale “residuale” dipende dai coefficienti delle variabili significative, ovvero dai pesi dei fattori di influenza, e corrisponde alla formula della capacità fiscale residuale sotto riportata:

CFRpc (capacità fiscale residuale in euro per abitante) = 98,29 + 0,966% * (redditi diversi da fabbricati per abitante) + 0,68% * (valore medio ponderato Omi degli immobili al mq.) + 8,06 * (pendolari entranti) + 70,53 * (presenze turistiche in media giornaliera) + 24,09 * (presenze seconde case)

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Le variabili esplicative dei redditi e dei valori Omi sono indicate come scostamenti dalla mediana nazionale. Sono stati considerati i redditi 2013 e i valori Omi 2013. La popolazione è stata aggiornata al 31 dicembre 2013. La variabile dei pendolari entranti è aggiornata al censimento Istat 2011. Le variabili delle presenze turistiche e delle seconde case sono state aggiornate al 2013.

Poiché la stima dei coefficienti effettuata nel 2015 non è stata modificata, l’aggiornamento della capacità fiscale “residuale” consiste nell’aggiornamento dei valori delle variabili esplicative all’anno 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, per tener conto della possibile distorsione verso l’alto della capacità fiscale pro-capite in alcuni piccoli Comuni sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La capacità fiscale residuale risulta complessivamente pari ad Euro 5.661 milioni. Nel dettaglio, per la determinazione della capacità fiscale residuale (“Cfr”), una delle variabili di maggior influenza è il reddito complessivo ai fini Irpef al netto del reddito da fabbricati, utilizzato come una proxy della “ricchezza” non derivante dagli immobili. Nel calcolo della capacità fiscale residuale tale variabile è stata considerata utilizzando il valore medio pro-capite comunale, e lo scostamento dal valore della mediana nazionale. Per i Comuni di piccole dimensioni, anche a causa dalla presenza di contribuenti con redditi relativamente molto elevati, tali scostamenti possono portare a distorsioni nella procedura di attribuzione della capacità fiscale residuale. Per ovviare a tale problematica è stata adottata una correzione che tiene conto dello scostamento tra i valori medi e mediani del reddito di ciascun Comune. In particolare, il fenomeno osservato riguarda la “Cfr” dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’applicazione del metodo descritto agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti comporta una riduzione complessiva della “Cfr” pari a circa Euro 27 milioni su un totale iniziale della “Cfr” per la medesima fascia demografica pari a oltre Euro 700 milioni. I risultati dell’aggiornamento della capacità fiscale 2016 Sulla base della metodologia descritta per l’aggiornamento della capacità fiscale 2016, sono riportati in allegato alla Nota i principali risultati e il confronto con il 2015, con le relative Tabelle esplicative relative alla capacità fiscale complessiva, alla sua distribuzione regionale e pre-classi di Comuni suddivisi per popolazione. La capacità fiscale complessiva (Tabella n. 1) è diminuita dell’1,7% tra il 2015 e il 2016, passando da Euro 30.593 milioni nel 2015 a Euro 30.068 milioni nel 2016. La flessione più consistente riguarda la componente Tasi (-45,4%) ed è dovuta all’esenzione delle abitazioni principali non di lusso; la componente Imu diminuisce dell’1,2% a seguito dell’esclusione della componente (esentata) dei terreni, mentre l’Addizionale comunale risulta sostanzialmente invariata. La componente del tax gap diminuisce dello 0,6% in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali, e la componente rifiuti aumenta del 14,7%. La distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva (Tabella n. 2) mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7%), Piemonte e Veneto. La variazione risulta positiva in Calabria (+0,9%). La componente Imu decresce tra il 2015 e il 2016 soprattutto in Emilia Romagna (-2,9%), in Puglia in Veneto e in Piemonte, mentre aumenta nel Lazio (+1,1%). La diminuzione della componente Tasi varia dal -48,7% del Lazio e della Puglia al -41,2% della Liguria, mentre l’Addizionale comunale Irpef è sostanzialmente stabile in tutte le Regioni. La flessione del tax gap tra il 2015 e il 2016 è maggiore in Calabria (-2,2%) e minore nel Lazio (-0,2%), mentre l’incremento della componente rifiuti presenta i valori più alti nel Lazio (+18,4%) e più bassi nel Molise (+12,0%). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni (Tabella n. 3) mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60.000 e i 100.000 abitanti (+3,1%), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2.000 e 3.000 abitanti (-5,2%).

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La variazione della componente Imu è positiva per i Comuni tra 60.000 e 100.000 abitanti (+2,8%) e con più di 250.000 abitanti (+1,0%), mentre tocca il valore minimo (-5,6%) per i Comuni tra 2.000 e 3.000 abitanti. La diminuzione percentuale della componente Tasi tra il 2015 e il 2016 oscilla dal -29,3% per i Comuni con meno di 500 abitanti al -47,6% per i Comuni tra 100.000 e 250.000 abitanti e tendenzialmente diminuisce all’aumentare dell’ampiezza dei Comuni. La variazione dell’Addizionale comunale tra il 2015 e il 2016 è pari a -3,3% per i Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti e incrementa fino a +4,6% per i Comuni tra 60 e 100 mila abitanti. La variazione del tax gap risulta positiva per i Comuni con abitanti tra 60.000 e 100.000 (+6,4%), mentre è negativa per tutte le altre fasce di popolazione, raggiungendo il minimo (-4,4%) per i Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti. L’incremento della componente rifiuti tra il 2015 e il 2016 passa da 11,0% dei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti a 20,3% dei Comuni tra 60.000 e 100.000 abitanti.

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GLI APPROFONDIMENTI

Bilancio consolidato: definizione dell’area di consolidamento di Ivan Bonitatibus e Federica Giglioli In virtù del nuovo assetto contabile degli Enti Locali, così come delineato dai principi contabili e dagli schemi di bilancio della contabilità armonizzata ex Dlgs. n. 118/11 (in vigore dal 1° gennaio 2015), i soggetti “de quibus” hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività che viene esercitata anche mediante gli Enti ed Organismi strumentali e le Società controllate e partecipate. Il quadro normativo relativo al consolidamento dei bilanci è rintracciabile nelle disposizioni di cui agli artt. da 11-bis a 11-quinquies del Dlgs. n. 118/11, agli art. 233-bis e 147-quater del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), all’art. 3-bis, comma 1-bis, del Dl n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, nonché nel contenuto del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (non “sperimentatori”) che nel 2015 hanno optato (mediante Delibera) di rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento al 20161 (giusta applicazione dell’art. 11-bis, ultimo comma, del Dlgs. n. 118/11), sono chiamati obbligatoriamente già da quest’anno a porre in essere gli adempimenti riguardanti la definizione dell’area di consolidamento. Mentre le civiche Amministrazioni di dimensione demografica uguale o inferiore alla soglia di cui sopra hanno la facoltà di un’ulteriore rinvio nell’aggregazione dei conti, spostando tale summa contabile (sempre tramite Delibera) all’esercizio 20172 (art. 233-bis del Dlgs. n. 267/00). Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato specifica che il termine “Gruppo amministrazione pubblica” (Gap) include i soggetti indicati nella Tabella che segue:

Denominazione Descrizione Riferimenti normativi1) Organismi strumentali

dell’Ente Locale capogruppo

“(P)er Organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del Dlgs. n. 267/00, costituiscono Organismi strumentali degli Enti Locali. Gli Organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle Missioni del bilancio”.

La parte in corsivo si riferisce all’art. 1, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 118/11, che è richiamato dal principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Decreto citato.

1 Da approvare il 30 settembre 2017. 2 Da approvare il 30 settembre 2018.

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2) Enti strumentali controllati dall’Ente Locale capogruppo

Per Enti strumentali controllati dall’Ente Localecapogruppo si intendono gli Enti pubblici e privati e le Aziende nei cui confronti la capogruppo: “ a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza

dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione

di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un Ente o di un’Azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’Ente o dell’Azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o Aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante”.

La parte in corsivo si riferisce al principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11 che riprende sostanzialmente quanto contenuto nell’art. 11-ter, comma 1, del Decreto citato. L’unica differenza di rilievo tra le 2 fonti normative è rintracciabile nel fatto che, rispetto all’ultimo periodo del punto e) del riquadro a fianco, l’art. 11-ter, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 118/11, riporta lo stesso periodo nella maniera che segue (la difformità consiste nella parola sottolineata): “…. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante”.

3) Enti strumentali partecipati dall’Ente Locale capogruppo

Per Enti strumentali partecipati dall’Ente Locale capogruppo si intendono gli Enti pubblici e privati e le Aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto che precede.

Art. 11-ter, comma 2, del Dlgs. n. 118/11, i cui contenuti sono ripresi anche dal principio contabile “de quo”.

4) Società controllate dall’Ente Locale capogruppo

Per Società controllate dall’Ente Locale capogruppo si intendono le Società nei cui confronti la capogruppo: “ a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di

patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente Decreto, con riferimento agli esercizi 2015–2017, non sono considerate le Società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del Cc.. A tal fine, per Società quotate si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”.

La parte in corsivo si riferisce al principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs n. 118/11, che riprende sostanzialmente quanto contenuto nell’art. 11-quater del Dlgs. n. 118/11. L’unica differenza di rilievo tra le 2 fonti normative è rintracciabile nel fatto che, rispetto all’ultimo periodo del punto b) del riquadro a fianco, l’art. 11-quater, comma 2, del Dlgs. n. 118/11, riporta lo stesso periodo nella maniera che segue (la difformità consiste nella parola sottolineata): “…. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante”.

5) Società partecipate dall’Ente Locale capogruppo

Per Società partecipate dall’Ente Locale capogruppo si intendono le “… (S)ocietà a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di Società partecipata è estesa alle società nelle

La parte in corsivo si riferisce al principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs n. 118/11. Ciò stante, val quanto precisare che l’art. 11-quinques del Dlgs. n. 118/11, sul punto di cui trattasi così si esprime: “1. Per Società partecipata da una Regione

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quali la Regione o l’Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in Assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di Società quotata”.

o da un Ente Locale, si intende la Società nella quale la Regione o l’Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in Assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di Società quotata. (….) 3. In fase di prima applicazione del presente Decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per Società partecipata da una Regione o da un Ente Locale, si intende la Società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione o dell’Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione”.

Avendo previamente definito il perimetro del “Gap”, anche in funzione della predisposizione del Documento unico di programmazione (Dup), i Comuni sopra indicati, ai fini della perimetrazione dell’area di consolidamento, sono tenuti a redigere nella prima parte dell’esercizio 2016 un apposito elenco che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del “Gap” medesimo. Tale documento, che assumerà il crisma dell’ufficialità in seguito alla sua approvazione da parte della Giunta, pone in evidenza “gli Enti, le Aziende e le Società che, a loro volta sono a capo di un Gruppo di amministrazioni pubbliche e di imprese” (visto che tali soggetti possono essere compresi nel “Gap” e tenuto conto che “il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi”). Letteralmente, il principio contabile n. 4/4 parla solo di Enti, Aziende e Società, tanto che si potrebbe presupporre che nell’elenco “de quo” non vadano considerati gli Organismi strumentali (ancorché menzionati dallo stesso principio contabile tra i componenti del “Gap”), giacché tali soggetti sono da includere aprioristicamente fra quelli che partecipano già alla formazione del bilancio consolidato. Infatti, giova evidenziare che l’Ente Locale capogruppo è tenuto di per sé, contestualmente al rendiconto della gestione 2016, ad approvare anche il rendiconto consolidato con gli Organismi strumentali. Quest’ultimo documento aggregato è costituito, nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lett. b), dell’art. 11 del Dlgs. n. 118/11, “dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’Ente, quelle dei suoi Organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni …. Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato l’Ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi Organismi strumentali” (art. 11, commi 8 e 9, del Dlgs. n. 118/11). Ciò detto, ritornando agli adempimenti preliminari per la individuazione dei componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016, l’Ente Locale capogruppo dovrà predisporre un secondo elenco, che l’Organo esecutivo dovrà parimenti approvare. In quest’ultimo documento potranno non essere ricompresi quei soggetti che, pur rientrando nel primo elenco:

- hanno i bilanci classificabili come “irrilevanti” ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del raggruppamento. Si ha ricorrenza di una simile fattispecie allorquando dal singolo bilancio degli Enti e delle Società di cui al primo elenco si desume che, ciascuno dei seguenti parametri, ha una incidenza inferiore al 10%: “rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell’attivo; patrimonio netto; totale dei ricavi caratteristici”3 (la capogruppo ha facoltà di non considerare irrilevanti i bilanci di cui sopra, qualora lo ritenga opportuno per garantire la significatività del bilancio consolidato);

3 “La percentuale di irrilevanza riferita ai ‘ricavi caratteristici’ è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei ‘A) Componenti positivi della gestione’ dell’Ente” (principio di cui all’allegato n, 4/4 del Dlgs. n. 118/11).

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- sono impossibilitati a fornire alla “parent company” le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate a causa di eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni, calamità naturali).

A quanto sopra occorre aggiungere che “sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all’1% del capitale della Società partecipata”. Di talché, le Società partecipate con queste caratteristiche che risultano nel primo elenco, sono espunte dal secondo. Giova precisare che l’area di consolidamento andrà individuata già nel corso dell’esercizio 2016, anno a cui il bilancio consolidato si riferisce. Ciò stante, ai fini della classificazione dei bilanci degli Enti e delle Società di cui al primo elenco all’interno della condizione della “irrilevanza” (intesa nella modalità sopra vista), i dati da prendere a riferimento devono essere ricavati in prima battuta dai bilanci relativi all’anno 2015 (esercizio precedente a quello in cui occorre consolidare i conti). Da ciò discende che rispetto agli elenchi di cui sopra, il secondo di essi va predisposto subito dopo che tali documenti contabili sono stati definitivamente approvati dagli Organi competenti. Può anche sostenersi che, al fine di anticipare la definizione dell’area di consolidamento, onde inviare il prima possibile ai soggetti che ne faranno parte le direttive necessarie alla formazione del bilancio consolidato, l’analisi di cui sopra possa essere effettuata facendo riferimento a preconsuntivi o progetti di bilancio relativi al 2015 (anche se tali documenti mancando di approvazione definitiva non sono dotati di un crisma di ufficialità). Una volta definito in via provvisoria il perimetro del consolidamento, gli Enti Locali capogruppo invieranno nel corso del 2016 una prima comunicazione agli Enti, alle Aziende e alle Società per renderle edotte che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato e impartiranno loro le direttive per rendere possibile la redazione del bilancio consolidato (così come specificate al paragrafo 3.2 del Principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11). Ai medesimi soggetti sarà inviato altresì l’elenco che individua l’area di consolidamento in modo da informarli delle proprie consorelle che parteciperanno alla formazione del citato documento contabile aggregato. È tuttavia opportuno che, prudenzialmente, i soggetti inseriti nel primo elenco i cui bilanci siano “potenzialmente” classificabili come “irrilevanti” (con conseguente possibile loro esclusione dal secondo elenco) vengano comunque inseriti in quest’ultimo elenco qualora i loro parametri base (totale dell’attivo; patrimonio netto; totale dei ricavi caratteristici) non siano considerevolmente al di sotto del prefato valore soglia del 10%. Rinviando all’aggiornamento degli elenchi la decisione di escluderli o meno dall’area di consolidamento. Infatti, visto che l’area di consolidamento va individuata in ultima battuta dalla capogruppo alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato (2016), ciò al fine di tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, tanto l’elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il “Gap” (primo elenco), quanto quello che perimetra l’area di consolidamento (secondo elenco), dovranno essere aggiornati e saranno nuovamente oggetto di approvazione da parte della Giunta. L’aggiornamento del secondo elenco, che presuppone l’effettuazione del prefato test della irrilevanza o meno dei bilanci degli Enti e delle Società inserite nel primo elenco, è necessario eseguirlo dopo l’approvazione definitiva di tali documenti contabili riferiti all’anno 2016 (l’utilizzo di preconsuntivi o di progetti bilanci potrebbe infatti comportare una nuova stesura e approvazione del secondo elenco se i dati definitivi dovessero poi divergere da quelli ufficiosi). Nel caso di variazione del secondo elenco rispetto alla prima versione, lo stesso andrà inviato ai soggetti che ne faranno parte. Mentre agli Enti e alle Società che nel frattempo ne saranno stati espunti sarà data apposita comunicazione. La versione definitiva dei 2 elenchi richiamati sarà inserita nella nota integrativa del bilancio consolidato (con le ulteriori indicazioni elencate nel paragrafo 5 del principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11). Vale la pena evidenziare (come specificato nel principio citato) che, “nel caso in cui non risultino Enti o Società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la Delibera di approvazione del rendiconto dichiara

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formalmente che l’Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”. Anche in questo caso è possibile affermare che siffatta dichiarazione possa essere effettuata solo qualora, in fase di aggiornamento, non venga compilato il primo elenco, in quanto nel “Gap” non risultino Enti, Aziende e Società; ovvero qualora, ancorché compilato il primo elenco, lo stesso contenga soltanto soggetti impossibilitati a fornire alla “parent company” le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, oppure Società partecipate con quote di partecipazioni inferiori all’1% del capitale, tanto da rendere vuoto il secondo elenco. Al contrario, in presenza di altri soggetti di cui al primo elenco, è opportuno che l’Ente, allorquando deliberi l’approvazione del rendiconto (termine di legge 30 aprile di ogni anno), rilasci la predetta dichiarazione formale solo nel caso in cui abbia la ragionevole certezza assoluta che detti soggetti (in base ai dati ormai conosciuti e conoscibili da parte dell’Amministrazione capogruppo) siano irrilevanti ai fini del consolidamento. La previsione della dichiarazione di cui sopra va infatti coordinata con i tempi di approvazione dei bilanci (relativi allo stesso esercizio a cui è riferito il bilancio consolidato) degli Enti, Aziende e Società inserite nel primo elenco, dovendosi effettuare il test di “irrilevanza” proprio su tali bilanci. A tal fine, non è detto che alla data in cui il rendiconto viene deliberato detti soggetti abbiano formalmente approvato il bilancio di esercizio, o perché, ancorché nel rispetto del termine ordinario di 120 giorni questi procedano in seconda convocazione, o addirittura perché gli stessi abbiano optato per l’approvazione nel maggior termine dei 180 giorni, se doverosamente previsto nei rispettivi statuti e nei casi tassativamente consentiti (es. nel caso di partecipazioni in holding tenute alla redazione del bilancio consolidato)4. Altro aspetto da mettere in evidenza è quello per cui il principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che, ai fini della redazione del “consolidato”, i bilanci della capogruppo e dei soggetti che entrano a far parte del secondo elenco vanno rettificati, onde evitare che il trasferimento di risorse all’interno del raggruppamento possa accrescere i saldi da aggregare. Dopo questa operazione di elisione, mentre per gli Enti strumentali controllati e le Società controllate le poste contabili dello stato patrimoniale e del conto economico vengono sommate interamente a quelle della“parent company” (cd. “metodo integrale”), le voci contabili degli Enti strumentali partecipati delle Società partecipate sono da aggregare per un importo proporzionale alla quota di partecipazione (cd. “metodo proporzionale”). In ultimo, è opportuno riportare che lo schema di Decreto legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, prevede delle modifiche agli artt. 11-quater e 11-quinquies del Dlgs. n. 118/11, rubricati, rispettivamente, “Società controllate” e “Società partecipate”. In particolare, la legislazione in “fieri” stabilisce che le definizioni ivi previste hanno valenza solo ai fini della elaborazione del bilancio consolidato. Da ciò dovrebbe derivare che tali definizioni non avranno valenza (sempre che lo Schema di Decreto venga approvato senza modifiche), né per la predisposizione del Dup, né per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente Locale e i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate di cui all’art. 11, commi 4, lett. o), e 6, lett. j), del Dlgs. n. 118/11.

__________________________________

4 L’art. 2364, comma 2, Cc., secondo cui “l’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione”.

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Bilancio consolidato: le “Linee guida” della Corte di conti sull’individuazione del perimetro di consolidamento di Ivan Bonitatibus La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nell’ambito delle “Linee guida per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali”, emanate con la Delibera n. 9/2016, ha fornito indicazioni di principio ed operative anche in materia di bilancio consolidato. La Giustizia contabile mette in evidenza nel prefato Documento la corretta modalità di individuazione dei soggetti che devono essere inseriti nell’Elenco che delimita il perimetro del consolidamento (c.d. “2° Elenco”), i quali vanno selezionati (mediante una valutazione di rilevanza e significatività) fra quelli che sono inclusi nell’altro Elenco (c.d. “1° Elenco”), che “… comprende tutti gli Organismi che fanno parte del ‘Gruppo amministrazione pubblica’” – “Gap” – (vedi precedente approfondimento nella presente Rivista). L’elaborazione di questi 2 documenti, che devono essere approvati dalla Giunta, costituisce adempimento preliminare imprescindibile all’obbligo di aggregazione dei conti. Agli “Enti” che entreranno a far parte dell’area di consolidamento dovranno essere comunicate “delle direttive riguardanti i tempi e modi di trasmissione dei bilanci d’esercizio e dei rendiconti nonché delle informazioni integrative (par. 3.2 dell’Allegato n. 4/4)”. Orbene, la Sezione delle Autonomie, dopo aver specificato i tempi di entrata in vigore della “summa” obbligatoria di voci contabili tra Enti Locali e proprie gestioni parallele, che sono agganciati ai tempi di attuazione dell’obbligo di adozione della contabilità economico-patrimoniale5, riporta le esperienze che sono derivate a seguito della redazione ed approvazione dei bilanci consolidati degli Enti c.d. “sperimentatori” (bilanci approvati nel 2014 e 2015 e riferiti, rispettivamente, agli esercizi 2013 e 2014). Da tali esperienze è emerso (sostanzialmente) che l’applicazione sic et simpliciter della soglia di rilevanza (prevista dal principio contabile applicato di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs n. 118/116) ai bilanci degli Enti e delle Società inserite nel 1° Elenco potrebbe generare un effetto distorsivo, determinando una indebita riduzione dell’area di consolidamento. Si potrebbe verificare una situazione tale per cui potrebbero non rientrare nel 2° Elenco “… un gran numero di Società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento (cfr. Corte dei conti, Sezione Puglia, Deliberazione n. 66/2016/Prsp)”. Per i Giudici contabili (all’atto pratico), le disposizioni che permettono alla Capogruppo di escludere dal consolidamento dei conti gli Enti e le Società facenti parte del 1° Elenco possono dirsi correttamente applicate se la “parent company” utilizza, ai fini della formazione del 2° Elenco, non solo il principio di irrilevanza dei bilanci dei citati soggetti, ma anche il criterio di significatività del bilancio consolidato. Tale criterio viene evocato nel ridetto principio contabile nella maniera che segue: “Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli Enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali inferiori a quelle … [richiamate nella nota n. 2]”. Fermo restando che sono da considerate comunque irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all’1’% del capitale della Società partecipata (così come definita dall’art. 11-quinquies del Dlgs. n. 118/11).

5 “Nella gradualità dei tempi di attuazione della riforma, l’obbligo del consolidamento non è ancora generalizzato: è prevista la facoltà di rinviarne l’adozione da parte degli Enti non sperimentatori, i quali redigeranno il consolidato nel 2017, con riferimento all’esercizio 2016, posto che la facoltà di rinvio si estende alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e al ‘Piano dei conti integrato’, anche ai soli fini conoscitivi (artt. 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, Dlgs. n. 118/11). È inoltre da richiamare la facoltà prevista per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di rinviare all’esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (art. 232, Tuel) Gli Enti che si avvalgono di tale facoltà redigeranno il bilancio consolidato nel 2018 con riferimento al 2017 (in tal senso è da intendere la previsione dell’art. 233-bis, Tuel, come precisato dall’Allegato n. 4/4, par. 1, del Dlgs. n. 118/11)”. 6 A fronte del quale “sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli Enti Locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo: - totale dell’attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici”.

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La Giustizia contabile sottolinea altresì (fornendo una visione ermeneutica più compiuta delle disposizioni contenute nel principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11) che il concetto di “significatività” del bilancio consolidato chiama alla mente quanto disposto dall’art. 27, comma 3-bis,del Dlgs. n. 127/91, in materia di conti consolidati del Settore privato. Nello specifico, rispetto al contenuto del suddetto comma, la Deliberazione di cui trattasi mette in evidenza che “… l’esonero dall’obbligo di consolidamento è possibile solo con riferimento ‘ad Imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti’”. Da questa prospettiva, i Magistrati contabili concludono la loro analisi ritenendo che “l’applicazione del principio di irrilevanza contemperato da quello di significatività è in grado di correggere l’effetto distorsivo sopra evidenziato, nell’ambito di una valutazione che allo stato resta affidata alla discrezionalità degli Enti”. Si reputa precisare, ad abundantiam, rispetto al citato Dlgs. n. 127/91, che:

- il ridetto comma 3-bis in realtà recita che “non sono altresì soggette [all’obbligo di redigere il bilancio consolidato (vedi comma 1 dell’art. 25)] … le Imprese che controllano solo Imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini… [della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate (comma 2 dell’art. 29)] …”;

- il comma 2 dell’art. 28 statuisce che “possono essere escluse dal consolidamento le Imprese controllate quando: … la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini… [della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate (comma 2 dell’art. 29)] …” (tale specificazione è peraltro similare alla seguente, che è riportata nel principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11: “Gli Enti e le Società del Gruppo compresi … [nel 1° Elenco] possono non essere inseriti … [nel 2° Elenco] nei casi di: irrilevanza, quando il bilancio di un componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo”.

Applicando concretamente le “Linee di indirizzo” della Sezione delle Autonomie in materia di perimetrazione dell’area di consolidamento, si riportano i seguenti 2 “casi di scuola”, spiegati prendendo a riferimento, dei 3 paramenti base (totale dell’attivo; patrimonio netto; totale dei ricavi caratteristici7) soltanto quello relativo ai ricavi caratteristici:

- 1° caso: il Comune A ha componenti positivi della gestione pari a Euro 1.000.000,00, ed è unico azionista di una Società affidataria diretta di “servizi pubblici locali” con valore della produzione pari a Euro 70.000,00. Del raggruppamento non fanno parte altri soggetti, quindi la citata Società è l’unica componente del 1° Elenco. Il Comune, applicando il criterio della irrilevanza e quello della significatività, decide di non includere la Società nel 2° Elenco, e quindi di non procedere al consolidamento dei conti. Val quanto precisare che, se si fosse proceduto al consolidamento, i citati 2 importi si sarebbero dovuti sommare per intero, stante l’assenza di operazioni di elisione. Così operando il Comune dovrebbe aver applicato correttamente le disposizioni relative alla definizione del perimetro di consolidamento;

- 2° caso: il Comune A ha componenti positivi della gestione pari a Euro 1.000.000,00, ed è unico azionista di 3 Società affidatarie dirette di “servizi pubblici locali” con valore della produzione pari, rispettivamente, ad Euro 70.000,00, 80.000,00 e 90.000,00. Del raggruppamento non fanno parte altri soggetti, così che le 3 citate Società sono le uniche componenti del 1° Elenco. Sarebbe arduo sostenere che il Comune, ove decidesse di non includere le 3 Società nel 2° Elenco (non redigendo così il bilancio consolidato), abbia applicato il criterio della irrilevanza e quello della significatività in maniera corretta. Tenuto presente che l’inserimento di tutte e 3 le Società nel 2° Elenco, stante l’assenza di operazioni di elisione, avrebbe comportato con il consolidamento dei conti la somma di tutti e 4 gli importi menzionati.

7 “La percentuale di irrilevanza riferita ai ‘ricavi caratteristici’ è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’Ente o Società controllata o partecipata al totale dei ‘A) Componenti positivi della gestione’ dell’Ente” (principio di cui all’Allegato n. 4/4 del Dlgs. n. 118/11).

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I QUESITI

Verifiche Equitalia dei pagamenti effettuati da Società pubbliche: la soglia di 10.000 Euro deve essere considerata al lordo ? di Federica Giglioli Il quesito: “La soglia di Euro 10.000,00 per le verifiche presso Equitalia dei pagamenti effettuati da società interamente pubbliche, in applicazione dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, deve essere considerata al lordo Iva ? Inoltre sono soggetti a verifica anche i pagamenti inerenti gli emolumenti dell’Amministratore unico e del Direttore?” La risposta dei ns. esperti. In merito a quanto richiesto circa le verifiche presso Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, si precisa quanto segue: 1) come chiarito dalla Circolare Mef n. 22 del 29 luglio 2018, nel caso di pagamenti soggetti ad Iva, la soglia di Euro 10.000,00 deve considerarsi al lordo dell’imposta, in quanto il termine di pagamento considerato dalla disposizione in esame include l’intero importo delle somme da erogare. Solo in caso di operazioni ad oggi soggette al regime della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 13 aprile 2015, ha precisato che, nell’ipotesi di pagamenti del corrispettivo senza il versamento dell’Iva (in quanto operazioni rientranti nel regime della “scissione contabile”), l’obbligo di verifica presso Equitalia debba effettuarsi in considerazione delle somme effettivamente da versare e quindi al netto dell’Iva. Tuttavia, la seconda ipotesi non trova applicazione per Società a partecipazione interamente pubblica, in quanto Società di capitali e quindi escluse dall’applicazione dello “split payment” per carenza del requisito soggettivo; 2) per quanto riguarda i pagamenti degli emolumenti spettanti all’Amministratore unico e al Direttore di tali Società, la Circolare Mef n. 22/08 chiarisce che l’obbligo di verifica di cui all’art. 48-bis si riferisce al pagamento dovuto da una Pubblica Amministrazione, o come nel caso in esame da una Società a totale partecipazione pubblica diretta, da intendersi come pagamento relativo all’adempimento di un obbligo contrattuale. Pertanto, vi rientrano il pagamento di prestazioni di lavoro autonomo, nonché il pagamento degli stipendi. Nel caso di pagamenti di prestazioni professionali, la soglia di Euro 10.000,00 va considerata al netto delle ritenute alla fonte e al lordo Iva (vedi punto precedente), mentre nel caso di prestazioni di lavoro dipendente la soglia va considerata al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Inoltre, per la corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 48-bis, la stessa Circolare Mef n. 22/08 specifica che non possono essere posti in essere artificiosi frazionamenti dei pagamenti al fine di eludere l’obbligo di verifica, “cosicché, per individuare il presupposto a cui legare l’obbligo di verifica, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite, dovendosi, dunque, non necessariamente fare riferimento all’intero valore del contratto e, al contempo, non potendosi fare riferimento a scadenze diverse da quelle minime positivamente stabilite dal contratto stesso. Ad esempio, nell’ipotesi di appalto di lavori, il pagamento coinciderà con gli stati di avanzamento lavori (Sal) e con il saldo finale, mentre nei contratti di fornitura di beni o servizi con cadenza periodica varrà il criterio del pagamento dei beni o servizi di volta in volta forniti”. Anche la successiva Circolare Mef n. 29/09 ha specificato che, in caso di emissione di più fatture, ancorché riferite ad un identico contratto per la fornitura di beni o servizi, si possa procedere alla verifica in ragione degli importi delle fatture, purché la periodicità di emissione sia prevista dai contratti stessi o dagli usi. Se ne deduce che, ai fini della soglia di Euro 10.000,00, per il pagamento degli stipendi rileva l’importo mensilmente liquidato, mentre per le prestazioni di lavoro autonomo rileva la periodicità stabilita dal contratto.

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Dispensari farmaceutici: sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie ? di Federica Giglioli e Francesco Vegni Il quesito: “Relativamente alla trasmissione dati della spesa farmaceutica 2015 da Dispensario, considerando il fatto che non essendoci un computer sono state emesse fatture cartacee descrittive in sostituzione allo ‘scontrino parlante’, sussiste l’obbligo di trasmettere i dati del 2015? ” La risposta dei ns. esperti. In merito a quanto richiesto, riteniamo opportuno evidenziare preliminarmente che è necessario che presso il Dispensario vi sia un registratore di cassa che rilasci gli scontrini, come richiesto dall’art. 22 del Dpr. n. 633/72 e dall’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96. Tale norma fa riferimento in effetti alle “Farmacie gestite dai Comuni”, ma riteniamo che debba intendersi estesa anche ai dispensari farmaceutici. E’ corretto, ad avviso di chi scrive, che l’emissione dello scontrino “parlante” (necessario per documentare le spese ai fini delle Imposte dirette) avvenga direttamente presso la sede del Dispensario, per cui nel caso di specie si dovrebbe verificare se la Ditta installatrice del registratore di cassa sia in grado di adeguare in questo senso l’attuale registratore di cassa. Non riteniamo corretto infatti che l’attuale registratore di cassa presente presso il Dispensario produca uno scontrino fiscale ordinario che poi viene integrato da certificazioni manuali dell’operatrice presente in loco, ma neppure che l’utente riceva uno scontrino “parlante” presso la Farmacia e non presso il Dispensario dove ha acquistato i medicinali. Sul punto afferente l’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie dell’anno 2015, si evidenzia che, ai sensi della disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/14, sono tenuti alla comunicazione, tra gli altri, le Farmacie pubbliche e private e comunque tutti gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. I Dispensari farmaceutici sono entrati nel nostro ordinamento con la Legge n. 221/1968. Queste strutture possono essere istituite nei Comuni, nelle frazioni o nei centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia stata aperta la Farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica. La loro istituzione è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La gestione dei dispensari è disciplinata mediante provvedimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è affidata alla responsabilità del titolare di una Farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della Farmacia più vicina. In caso di rinunzia, il Dispensario è gestito dal Comune. I Dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. Non godendo di autonomia gestionale, l’approvvigionamento di preparazioni stupefacenti e la loro gestione in carico e scarico è effettuato da parte della Farmacia che lo gestisce. Pertanto, da interpretazione letterale della norma, non ci sono i presupposti per l’esclusione dei Dispensari farmaceutici dall’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie, non essendovi una specifica in merito. Inoltre, si ricorda che il termine ultimo per la comunicazione delle spese sanitarie 2015 era il 9 febbraio 2016 e quindi si consiglia nel caso di specie di procedere quanto prima per poter usufruire del regime sanzionatorio ridotto. Per il primo anno è comunque prevista una mitigazione delle sanzioni in applicazione dell’art. 3, comma 5-ter, del Dlgs. n. 175/14.

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Detraibilità spese Mensa scolastica: il Comune è tenuto a rilasciare alle famiglie una certificazione dei pagamenti ? di Francesco Vegni Il testo del quesito: “In merito alla detraibilità delle spese per Mensa scolastica nel limite di Euro 400,00 per alunno, i colleghi del Servizio ‘Istruzione’ ci hanno comunicato che alcuni Caf stanno richiedendo una certificazione dei pagamenti dell’anno 2015 e vorrebbero sapere come comportarsi. Chiediamo se: - il Comune è tenuto o meno a rilasciare tale documento; - il Comune deve considerare tale documento come semplice comunicazione oppure dichiarazione, attestazione, certificazione o quant’altro e ai sensi di quale normativa specifica; - è corretto applicare la marca da bollo di Euro 2,00 o siamo nel campo di esclusione dal bollo?” La risposta dei ns. esperti: Con riferimento ai quesiti posti, si ricorda che sull’argomento è intervenuta a suo tempo l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 6/E del 2006 (in materia di spese per Asili nido, ma adesso il discorso è estendibile anche alle rette della Refezione, vista la nuova lett. e-bis dell’art. 15 del Tuir, introdotta dalla Legge n. 107/15, come chiarito anche dalla Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 all’ultima pagina). Nella citata Circolare n. 6/E del 2006 l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che: “...la documentazione dell’avvenuto pagamento possa essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento...”. Quindi, per ogni singola famiglia interessata è sufficiente, ai fini della detrazione della spesa nel proprio Modello “730”, anche il solo bollettino di pagamento o una qualche tipologia di ricevuta o attestazione rilasciata dal Comune (in tale ultimo caso, si ritiene corretta l’applicazione della marca da bollo di 2 Euro, non trattandosi di fattura con Iva ma di mera ricevuta o attestazione di avvenuto pagamento), con possibilità ovviamente di emettere liberamente anche una fattura (ricordato che per il Servizio “Refezione scolastica” non vige l’obbligo di fatturazione delle rette, salvo che non venga richiesta fattura dall’utente al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 22, del Dpr. n. 633/72).

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LA GIURISPRUDENZA

Revisori Enti Locali: se Consiglieri in altra Provincia, hanno diritto a percepire il compenso professionale previsto Corte dei conti, Sezione Autonomie - Delibera n. 11 del 31 marzo 2016 di Carolina Vallini La Corte dei conti - Sezione Veneto, ha rimesso alla Sezione delle Autonomie una questione concernente la corretta applicazione della seguente disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge n. 196/09, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di Euro 30 a seduta”. La Sezione Autonomie statuisce che “la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 35, comma 2-bis del Dl. n. 5/12 è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 sia al nuovo sistema di nomina dell’Organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del Tuel nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”. Nella Delibera in esame viene precisato che, secondo la Sezione remittente, se la locuzione “svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” fosse applicata letteralmente, anche il Consigliere comunale che, ad esempio, in quanto Avvocato, fosse destinatario di un incarico legale da parte di un’altra Pubblica Amministrazione, non potrebbe percepire alcun compenso. In tal modo, la Sezione remittente ritiene che difficilmente la norma de qua potrebbe superare uno scrutinio di legittimità costituzionale, potendosi rinvenire una ulteriore lesione di diritti costituzionali anche nella limitazione del diritto di accedere ad una carica pubblica elettiva, atteso che il cittadino che per accedere a tale carica deve abdicare al proprio diritto a ricevere il compenso per la propria attività professionale, potrebbe essere indotto a rinunciare a ricoprire la carica elettiva. In particolare, con un primo quesito, viene chiesto se in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, si riferisca a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, oppure se essa sia applicabile solo ad alcune tipologie di incarico. La Sezione afferma che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10. La menzionata interpretazione si basa sulla ratio legis della norma, che non è rinvenibile in una preclusione ex se dello svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di Pubbliche Amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì nell’escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge n. 196/09, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”. Pertanto, in via generale, la locuzione “qualsiasi incarico conferito” contenuta nella norma de qua è da interpretarsi evitando di operare distinzioni non espressamente volute dal Legislatore circa la natura dell’incarico medesimo, la circostanza che si tratti di un incarico di natura squisitamente tecnica non si ritiene idonea a mutare l’orientamento giurisprudenziale rigorosamente conforme alla lettera e alla ratio della disposizione normativa in oggetto.

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Con il secondo e terzo quesito viene domandato se nella disciplina vincolistica vadano ricompresi solo gli incarichi libero-professionali oppure anche quelli determinati ed obbligatori ex lege, come quelli per la carica di Organo di revisione e se un Revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 che al nuovo sistema di nomina dell’Organo di revisione degli Enti Locali, abbia diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del Tuel, nel caso in cui sia consigliere comunale in altra Provincia ed abbia rinunciato al gettone di presenza come consigliere comunale. La Sezione sottolinea che l’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Ciò nonostante, in base all’art. 35, comma 2-bis, del Dl. n. 5/12 è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Questa eccezione è da intendersi rivelabile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma, Collegi dei Revisori dei conti e sindacali. Il Revisore dei conti di un Comune, eletto in seguito sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 sia al nuovo sistema di nomina dell’Organo di revisione degli Enti Locali, ha quindi diritto a riscuotere il compenso professionale nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia. Inoltre, la Sezione remittente evidenzia un diverso profilo ermeneutico, l’art. 16, comma 25, del Dlgs. n. 138/11, che ha sostanzialmente modificato il sistema di reclutamento dell’Organo di revisione, con la previsione che i componenti dell’Organo di revisione non possono essere più scelti sulla base della mera iscrizione al registro professionale ed alla candidatura presentata al Consiglio, con conseguente nomina intuitu personae, ma devono essere estratti a sorte dalle Prefetture da un elenco formato a livello regionale composto da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, della qualifica di revisori legali come disciplinata dal Dlgs. n. 39/10 e di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità e finanza pubblica locale, sulla base di criteri di professionalità e non meramente fiduciari. Infine, la Sezione sottolinea che, l’esclusione del Collegio dei Revisori e dei Sindaci, nonché dell’incarico di Revisore dal novero delle funzioni e compiti onorifici svolti in favore degli Enti “che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica”, conferisce una connotazione specifica assoluta a tali incarichi; connotazione che trova ragione e fondamento, da un lato, nella disciplina legale del conferimento e dello svolgimento dei medesimi incarichi, compresa, per i Revisori, la determinazione del compenso parametrato a fattori oggettivi, dall’altro, nei limiti all’assunzione costituiti solo dalle incompatibilità espressamente previste dalla Legge. Tale deroga al criterio generale di gratuità, conserva la sua specificità anche nell’ipotesi considerata nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, previgente all’art. 35 del Dl. n. 5/12, con il quale deve essere sistematicamente interpretata.

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LO SCADENZARIO DEL REVISORE

Venerdì 15 aprile Patto regionalizzato

Entro la data odierna gli Enti Locali, ai sensi dei commi da 728 a 731 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, devono comunicare ad Anci, Upi e Regioni l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere.

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Sabato 16 aprile (*)

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

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Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2015 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2016” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2016” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2015 sul Modello “F24”, codice 6099. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, n. 1), con anno di riferimento 2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E (di cui siamo in attesa delle istruzioni per la compilazione).

Contributo del 24% (31,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 24% (31,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis, prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% per il 2016 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per l’anno 2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58), aliquota confermata anche per l’anno 2017 dal comma 203 della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Sabato 30 aprile (*)

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il

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Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

“Modello unico di dichiarazione ambientale” Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2016 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 21 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2015.

Questionario Revisori bilancio preventivo 2015

Entro la data odierna i Revisori degli Enti Locali devono trasmettere alla Corte dei conti i Questionari relativi ai bilanci preventivi 2015. Il termine e le linee d’indirizzo per la compilazione dei Questionari sono state dettate dalla Corte dei conti – Sezione Autonomie, con la Delibera n. 32 del 16 dicembre 2015.

Contributo annuale Revisori Enti Locali Come stabilito dal Dm. Interno 27 ottobre 2015, entro la data odierna gli iscritti all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali devono versare il contributo annuale pari a 25,00 Euro, di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12.

Approvazione del bilancio di previsione 2016 Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2015 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2015, è stata prorogata dal Dm. Interno 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016.

Regolamenti, Imposte e tariffe

Nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 non venga ulteriormente prorogata, entro la presente data scadono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per l’Addizionale all’Irpef 2015 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 2015, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2015 (art. 1, comma 145, Legge n. 296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2015, delle Deliberazioni relative alle tariffe dei tributi locali 2015, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2015, e del Regolamento per la disciplina delle entrate 2015, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a domanda individuale” per il 2015 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/06).

Approvazione rendiconto della gestione 2015 Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2015, tenuto motivatamente conto della Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 2-quater), Legge n. 189/08, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/12, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione.

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Venerdì 6 maggio Scioglimento società pubbliche e aziende speciali

Ai sensi dell’art. 1, comma 568-bis, della “Legge di stabilità 2014”, l’operazione di scioglimento di società e aziende pubbliche con partecipazione di controllo da parte di PA diretta e indiretta, in corso o deliberato entro tale data, è esente da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell’Iva. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Martedì 15 maggio (*) Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici

per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità

in ordine alla trasmissione di eventuali virus.