Revisorenews n. 3-2016, nicola - Enti Locali Online · Supplemento a Entilocalinews n.10 del 7...

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Revisore news ANNO XIV 3 NUMERO Centro Studi Enti Locali Supplemento a Entilocalinews n.10 del 7 marzo 2016 10 marzo 2016 5 6 41 Adempimenti Revisori Anci e Cndcec chiedono la proroga del termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015 Bilancio di previsione 2016 il termine per l’approvazione slitta al 30 aprile per i Comuni e al 31 luglio per Province e Città metropolitane Armonizzazione Prospetto la per verifica dell’equilibrio tra entrate e spese finali 2016-2018

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RevisorenewsANNO XIV

3NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n.10 del 7 marzo 2016

10 marzo 2016

5 6 41Adempimenti Revisori Anci e Cndcec chiedono la proroga del termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015

Bilancio di previsione 2016 il termine per l’approvazione slitta al 30 aprile per i Comuni e al 31 luglio per Province e Città metropolitane

Armonizzazione Prospetto la per verifica dell’equilibrio tra entrate e spese finali 2016-2018

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Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il Revisore di un Ente Locale

n. 3 del 10 marzo 2016 (supplemento ad Entilocalinews n. dell’8 febbraio 2016)

In questo numero:

Le novità del mese .................................................................................................................. pag.3 Il notiziario di settore ............................................................................................................. pag.5

Adempimenti Revisori: Anci e Cndcec chiedono la proroga del termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015............................................................................................ pag.5

Il notiziario ............................................................................................................................. pag.6

Bilancio di previsione 2016: il termine per l’approvazione slitta al 30 aprile per i Comuni e al 31 luglio per Province e Città metropolitane ................................................................................. pag.6“Decreto Milleproroghe”: le novità d’interesse per gli Enti Locali introdotte in sede di conversione ............................................................................................................................... pag.6Enti territoriali: Circolare RgS sulle nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 (“pareggio di bilancio”) ............................................................................................................. pag.11Referto annuale del Sindaco 2015: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” ...................... pag.27“Spending review”: fissati gli importi che saranno trattenuti ai Comuni per il triennio 2016-2018 ........................................................................................................................ pag.30Mancato rispetto del Patto di stabilità: determinate le sanzioni per i Comuni relative all’anno 2013 ............................................................................................................................................ pag.30Armonizzazione: autorizzata la contrazione di anticipazioni di cassa per gli Enti strumentali delle Regioni ................................................................................................... pag.31

Il notiziario fiscale ................................................................................................................ pag.32

Dichiarazione “Irap/2016”: diffusi il Modello e le Istruzioni ministeriali ....................................... pag.32Dichiarazioni dei redditi: pubblicato il Modello “Unico/2016” con cui poter recuperare le ritenute erroneamente subite sugli oneri .......................................................................................... pag.38Irpef: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questioni interpretative prospettate da Caf e Professionisti ............................................................................................................................ pag.38Conservazione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione: è possibile avvalersi di soggetti terzi ......................................................................................................................................... pag.40

Gli approfondimenti .............................................................................................................. pag.41

Armonizzazione: Prospetto la per verifica dell’equilibrio tra entrate e spese finali 2016-2018

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2016

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di Luciano Fazzi e Giuseppe Vanni ............................................................................................................ pag.41Riscossione: le novità in materia di Tributi locali introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” di Alessandro Maestrelli .............................................................................................................................. pag.42

I quesiti ................................................................................................................................. pag.47

Iva: si deve applicare il meccanismo dello “split payment“ sul bollettino ricevuto dal Comune per il pagamento del Canone “Rai” ? di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.47

Iva: qual è l’aliquota da applicare per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri? di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.48

Iva: qual è l’aliquota da applicare per il servizio di pulizia dei pubblici arenili ? di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.49

Prestazione di servizio da parte di un’Impresa non italiana: come gestire fatturazione e obblighi in materia di tracciabilità e Durc ? di Federica Giglioli, Alessia Rinaldi e di Francesco Vegni ............................................................................ pag.50

Corrispettivi: devono essere conservati in apposito registro cartaceo o è sufficiente la stampa di quello informatico ? di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni ........................................................................................................... pag.51

Lo scadenzario del Revisore ................................................................................................. pag.52

Questo numero di Revisorenews si compone di n. 56 pagine

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell’Istituto nazionale Revisorilegali (I.N.R.L.), all’indirizzo: http://www.Revisori.it/servizioQuesitiEntiLocali.pag, ove vengono specificate anche le modalità per l’inoltro e le relative tariffe. Si ricorda che gli iscritti all’Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un’apposita convenzione stipulata con l’Inrc.

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ADEMPIMENTI REVISORI: ANCI E CNDCEC CHIEDONO LA PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DEI QUESTIONARI SUI BILANCI PREVENTIVI 2015

Con una lettera inviata il 3 marzo 2016 al Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, il Presidente del Cndcec ha chiesto la proroga del termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015.

(vedi commento a pag. 5)

BILANCIO DI PREVISIONE 2016: IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE SLITTA AL 30 APRILE PER I COMUNI E AL 31 LUGLIO PER PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

La Conferenza Stato–Città, riunitasi il 18 febbraio 2016, ha dato il via libera alla proroga i termini concessi agli Enti Locali per l’approvazione del bilancio di previsione 2016.

(vedi commento a pag. 6)

“DECRETO MILLEPROROGHE”: LE NOVITÀ D’INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016 la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del Dl. n. 210/15 (c.d. “Milleproroghe”).

(vedi commento a pag. 6)ENTI TERRITORIALI: CIRCOLARE RGS SULLE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2016-2018 (“PAREGGIO DI BILANCIO”)

E’ stata pubblicata il 19 febbraio 2016 la Circolare Mef-RgS n. 5 del 10 febbraio 2016, Prot. n. 11079, sulle nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli Enti territoriali (“pareggio di bilancio”).

(vedi commento a pag. 11)REFERTO ANNUALE DEL SINDACO 2015: DELIBERATE DALLA CORTE DEI CONTI LE “LINEE GUIDA”

La Corte dei conti, con la Deliberazione n. 6 del 18 febbraio 2016, ha approvato le “Linee guida” per il referto annuale del Sindaco.

(vedi commento a pag. 27)“SPENDING REVIEW”: FISSATI GLI IMPORTI CHE SARANNO TRATTENUTI AI COMUNI PER IL TRIENNIO 2016-2018

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. 2 marzo 2016, ha reso nota la ripartizione del contributo 2016-2018 dei Comuni alla finanza pubblica.

(vedi commento a pag. 30)MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ: DETERMINATE LE SANZIONI 2013 PER I COMUNI

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. 26 febbraio 2016, ha reso noti i Comuni sanzionati per mancato rispetto del Patto di stabilità 2013.

(vedi commento a pag. 30)ARMONIZZAZIONE: AUTORIZZATA LA CONTRAZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER GLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI

E’ stata pubblicata nella Sezione “Domande e risposte” del Portale Arconet la Faq n. 11 avente ad oggetto il ricorso ad anticipazioni di liquidità gli Enti strumentali delle Regioni.

(vedi commento a pag. 31)DICHIARAZIONE “IRAP/2016”: DIFFUSI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI MINISTERIALI

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale Prot. n. 16341/2016 del 29 gennaio 2016, ha approvato il Modello “Irap/2016”.

(vedi commento a pag. 32)DICHIARAZIONI DEI REDDITI: PUBBLICATO IL MODELLO

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, sono stati approvati il Modello di

LE NOVITA’ DEL MESE

Notizie flash sulle principali novità normative ed interpretative

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“UNICO/2016” CON CUI POTER RECUPERARE LE RITENUTE ERRONEMANETE SUBITE

Dichiarazione “Unico/2016” Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di capitali e Società di persone.

(vedi commento a pag. 38)IRPEF: L’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE CHIARIMENTI SU QUESTIONI INTERPRETATIVE PROSPETTATE DA CAF E PROFESSIONISTI

Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito agli oneri detraibili e deducibili in risposta a dubbi interpretativi posti da Caf e Professionisti all’Agenzia stessa.

(vedi commento a pag. 38)

CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE: È POSSIBILE AVVALERSI DI SOGGETTI TERZI

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2016, Prot. n. 25747, vengono apportate modifiche al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

(vedi commento a pag. 40)

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IL NOTIZIARIO DI SETTORE

Adempimenti Revisori: Anci e Cndcec chiedono la proroga del termine per l’invio dei Questionari sui bilanci preventivi 2015 Si avvicina la scadenza del 21 marzo 2016, data entro la quale i Revisori degli Enti Locali sono tenuti a compilare e trasmettere i Questionari relativi al bilancio di previsione 2015 di cui alla Delibera n. 32 del 16 dicembre 2015 della Corte dei conti – Sezione Autonomie (vedi Revisorenews n. 1 del 7 gennaio 2016) ma per il Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Gerardo Longobardi, le difficoltà tecniche registrate durante l’utilizzo della Piattaforma “Siquel” rendono necessaria una proroga. In una lettera inviata il 3 marzo 2016 al Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, Longobardi ha chiesto il differimento del termine evidenziando che, alla data della missiva, non era ancora stata resa disponibile la procedura per la trasmissione dei Questionari. “Tali formulari – ha detto - sono disponibili sulla piattaforma informatica, in formato excel esportabile, ma, una volta compilati, non possono, di fatto, essere trasmessi”. Gli ha fatto eco anche il Vice Presidente del Cndcec, Davide di Russo, che ha messo in discussione l’utilità stessa dell’adempimento. “In un quadro in cui, come tutti concordano, l’imperativo è semplificare – ha dichiarato Russo in una Nota pubblicata sul sito istituzionale del Cndcec - si caricano i Revisori degli Enti Locali e la stessa Corte dei conti dell’ennesima incombenza, richiedendo la trasmissione di dati che sono già in gran parte resi disponibili presso il Ministero dell’Interno. Inoltre si fatica a comprendere l’utilità - al di là delle esigenze di archivio - di demandare alla Corte la raccolta dei dati del bilancio preventivo 2015 a esercizio ormai chiuso, con impossibilità quindi di recepire le eventuali segnalazioni della Corte. Tanto più che la Corte a breve andrà a disporre di dati più significativi chiedendo la trasmissione di quelli relativi al rendiconto 2015 e al preventivo 2016, di prossima approvazione”. Ad oggi la Magistratura contabile non ha manifestato la propria intenzione di accogliere questa richiesta. Tuttavia alcune Sezioni regionali hanno lasciato intendere che tendenzialmente sarà adottato un approccio “clemente” in presenza di lievi ritardi. Un esempio su tutti è quello della Sezione Toscana che ha diramato il 10 marzo 2016 una Nota in risposta alla richiesta di differimento avanzata dal Presidente regionale dell’Anci Matteo Biffoni, nella quale si evidenzia che il termine del 21 marzo 2016, essendo stato fissato dalla Sezione Autonomie con Deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32, non può essere prorogato dalla Sezione regionale. Tuttavia, come successivamente specificato, “sarà, comunque, considerato con tolleranza il termine assegnato, purché si rimanga nei termini temporali di ragionevolezza”.

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IL NOTIZIARIO

Bilancio di previsione 2016: il termine per l’approvazione slitta al 30 aprile per i Comuni e al 31 luglio per Province e Città metropolitane La Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, riunitasi il 18 febbraio 2016, ha dato il via libera alla proposta presentata dall’Upi di prorogare i termini concessi agli Enti Locali per l’approvazione del bilancio di previsione 2016. Dal report relativo alla seduta, pubblicata sul sito istituzionale della Conferenza Stato-Città, si apprende che sono stati fissati 2 distinti appuntamenti a seconda della tipologia di Ente. Anziché entro il 31 marzo 2016, i Comuni dovranno approvare il proprio bilancio preventivo entro il 30 aprile 2016. Province e Città metropolitane avranno invece a disposizione un trimestre aggiuntivo; la scadenza per gli Enti di Area vasta è stata infatti fissata al 31 luglio 2016. Si ricorda che la precedente proroga, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, era stato disposto dal Ministero dell’Interno con Decreto 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015. Nella stessa sede è stato inoltre discusso il tema dell’aggiornamento del Dup, la cui scadenza prevista per il 29 febbraio prossimo è stata definita meramente ordinatoria. Sempre sul punto, la delegazione dell’Anci ha chiesto “un alleggerimento e una semplificazione degli adempimenti formali contenuti nel Documento di programmazione, che rischiano di essere replicati in altri allegati obbligatori al bilancio di previsione”.

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“Decreto Milleproroghe”: le novità d’interesse per gli Enti Locali introdotte in sede di conversione E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016 la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del Dl. 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Milleproroghe”). La norma, entrata in vigore il 31 dicembre 2015, ha disposto la proroga di una serie di scadenze, tra cui alcuni termini previsti per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, di seguito riportati. Art. 1 – Proroga di termini in materia di Pubbliche Amministrazioni Ai sensi del comma 9, fermo restando il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, le Province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, del Patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Ai sensi del comma 9-bis, alle Province e alle Città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015. Il comma 9-ter modifica l’art. 1, comma 79, della Legge n. 56/14, prevedendo che l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolga entro 90 giorni (anziché entro 30 giorni) dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

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Il comma 10-quater prevede che, al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria, la Regione Umbria ed i relativi Comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di 3 anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 81/15. Art. 2 - Proroga di termini in materia di Giustizia amministrativa Il comma 1 dell’art. 2 dispone la proroga al 1° luglio 2016 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di firma digitale su tutti gli atti e i provvedimenti del Giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli Uffici giudiziari e delle parti , di cui all’art. 136, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo. Il comma 2 dell’art. 2 integra l’art. 13, dell’Allegato 2, del Dlgs. n. 104/10, prevedendo una fase di sperimentazione delle nuove disposizioni in materia di Processo telematico presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato, che si protrarrà fino al 30 giugno 2016. In sede di conversione, inserendo il comma 2-bis, è stato specificato che il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei Circondari dei Tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Art. 2-ter - Ridefinizione dell’assetto territoriale degli Uffici dei Giudici di pace L’art. 2-ter, aggiunto in sede di conversione, modifica l’art. 2, comma 1-bis, del Dl. n. 192/14, disponendo lo slittamento, dal 28 febbraio 2016 al 31 maggio 2016, del termine entro il quale il Ministero della Giustizia è chiamato ad esprimersi in merito alle richieste di ripristino degli Uffici del Giudice di pace soppressi, avanzate dai Comuni, ridisegnando – con proprio Decreto – la nuova mappa dell’assetto territoriale di tali Uffici. Ricordiamo infatti che, entro il 30 luglio 2015, gli Enti Locali (anche consorziati tra loro) avevano la possibilità di chiedere il ripristino degli Uffici del Giudice di pace soppressi nell’ambito del loro territorio, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del Servizio “Giustizia” nelle relative sedi, compreso il fabbisogno di personale amministrativo, che sarà messo a disposizione dagli Enti medesimi. Il ripristino può anche essere realizzato mediante l’accorpamento tra Comuni limitrofi compresi nel Circondario di un unico Tribunale. Art. 3 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello Sviluppo economico Il comma 1 dell’art. 3 estende al 31 dicembre 2016 il divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali e quotidiani (ad eccezione di quelli diffusi con modalità elettronica) per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale che abbiano conseguito ricavi superiori all’8% del valore economico valutato secondo il sistema integrato delle comunicazioni adottato dall’Autorità. Il comma 2 dell’art. 3 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 il Servizio per la sicurezza del Sistema elettrico, reso esclusivamente sul territorio di Sicilia e di Sardegna, finalizzato a garantire la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle Isole predette. Il comma 2-ter, introdotto in sede di conversione, ha modificato l’art. 4 del Dlgs. n. 69/13, relativo alle procedure di gara per l’affidamento del “Servizio della distribuzione del gas naturale”, in attuazione dell'art. 46-bis del Dl. n. 159/07, disponendo che, scaduti i termini di cui all’Allegato 1 del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, la Regione competente sull’Ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Dlgs. n. 164/00. Qualora, decorsi ulteriori 2 mesi senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del Commissario ad acta, il Mise, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un Commissario ad acta. Art. 4 - Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell’Interno e della Difesa Il comma 1 dell’art. 4 proroga per l’anno 2016 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 314/04, concernenti l’adozione, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli

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Enti Locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del Dl. n. 80/04, rispettivamente: l’ipotesi di scioglimento di cui all’art. 141, comma 1, lett. c), del Tuel, ai fini dell’approvazione del

bilancio di previsione degli Enti Locali; la procedura di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del Dl. n. 13/02, nell’ipotesi di scioglimento per mancata

approvazione, da parte degli Enti Locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 del Tuel.

Il comma 1-bis, estende anche agli anni 2015 e 2016 la possibilità per i Comuni di destinare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Il comma 2 dell’art. 4 concede 6 mesi di tempo, a decorrere dalla data di adozione del Decreto ministeriale previsto per il completamento degli interventi di adeguamento delle strutture adibite a “Servizi scolastici”, per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall’art. 10-bis, comma 1, del Dl. 104/13; tale adeguamento dovrà comunque essere completato entro il 31 dicembre 2016. È differita al 31 dicembre 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue e la documentazione amministrativa per gli immigrati di cui all’art. 17, del Dl. n. 5/12. Il comma 4 dell’art. 4 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (e i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti allorché già appartenuti a Comunità montane) devono dare attuazione agli obblighi di gestione associata delle “funzioni fondamentali” di cui all’art. 14, del Dl. n. 78/10. In sede di conversione, per i Comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, è stata disposta la proroga al 1° gennaio 2017 dell’obbligo del rispetto delle disposizioni di concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi da 709 a 734, della Legge di Stabilità 2015 . Il comma 5 dell’art. 4 autorizza fino al 31 dicembre 2016 l’utilizzo delle risorse disponibili presso le contabilità speciali individuate dal Dpcm. 3 dicembre 2013 al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte conseguentemente all’istituzione delle Province di Fermo, Monza-Brianza, Barletta-Andria-Trani, e quindi agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle Imprese. Il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, dispone la conferma, per l’anno 2016, delle modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale” di cui al Dm. 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Per l’anno 2016, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno in favore delle Province appartenenti alla Regione Siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell’art. 10, comma 2, del Dl. n. 16/14. Art. 4 bis - Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli Enti in dissesto La Legge di conversione ha introdotto il comma 4-bis, con il quale sono ampliati i termini per la richiesta di contributo da parte degli Enti che abbiano deliberato il dissesto entro l’11 ottobre 2012 (entrata in vigore del Dl. n. 174/12), per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, nonché per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Art. 5 - Proroga di termini in materia di distretti turistici Sono estesi al 30 giugno 2016 i termini entro i quali le Regioni potranno definire la delimitazione dei distretti turistici ai sensi dell’art. 3, del Dl. n. 70/11. Art. 7 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti Il comma 1 dell’art. 7 proroga fino al 31 luglio 2016 il riconoscimento all’appaltatore di un’anticipazione del 10% sul prezzo, per i contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite successivamente al 28 agosto 2013, ai sensi dell’art. 26-ter, del Dl. n. 69/13.

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Il comma 1-bis, integra l’art. 10, comma 12-sexiesdecies, del Dl. n. 192/14, disponendo che entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di sanzione di cui all’art. 1, comma 462, lett. a), della Legge n. 228/12, disapplicata ai sensi dell’art. 10, comma 12-sexiesdecies, del Dl. n. 192/14, sia utilizzata dalle Regioni per interventi e servizi nel Settore delle Infrastrutture scolastiche, della Protezione civile, del Dissesto idrogeologico, nonché del Patrimonio culturale. Il comma 2 dell’art. 7 sposta in avanti di 6 mesi i termini di cui all’art. 253 del “Codice degli Appalti”, recante norme transitorie in ordine alla qualificazione per eseguire lavori pubblici ex art. 253, comma 9-bis), e per la dimostrazione dei requisiti per l’affidamento di incarichi di progettualità di cui all’art. 253, comma 5-bis). Sono altresì prorogati al 31 luglio 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) i termini entro cui le stazioni appaltanti possono applicare, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, le disposizioni di cui agli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8. Il comma 3 dell’art. 7 estende la possibilità di sostituire il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui all’art. 189, comma 3, del “Codice degli Appalti”, con il possesso di attestazioni Soa, anche alle richieste di iscrizione o di rinnovo presentate fino al 31 luglio2016. È esteso fino al 31 luglio 2016 il termine entro il quale, nel caso di domande da parte di Imprese singole, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti, i soggetti in possesso di attestazioni Soa per classifica illimitata possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute. La disciplina inerente la pubblicazione telematica di avvisi e bandi di cui all’art. 26, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con il comma 4-bis, sono allungati al 31 luglio 2016 i termini di cui all’art. 357, comma 19-bis, Dpr. n. 207/10, recante il “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”, entro cui, al fine della dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, per le Imprese il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il comma 8 dell’art. 7 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale il Ministero dell’Istruzione provvederà al trasferimento agli Enti Locali delle risorse necessarie al fine di consentire il pagamento, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza degli Istituti scolastici, disciplinati dall’art. 18, del Dl. n. 69/13. Il comma 10 dell’art. 7 estende al 30 aprile il termine entro cui gli Enti beneficiari dovranno trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori inerenti ai progetti finanziati di messa in sicurezza degli edifici scolastici, pena la revoca dei finanziamenti. Il comma 11 dell’art. 7 proroga al 29 febbraio 2016 il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10, del Dl. n. 104/13. Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l’affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l’affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del “Codice degli Appalti”. Art. 8 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Il comma 1 dell’art. 8 introduce la proroga relativa al “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (“Sistri”). In particolare, la lett. a) dispone la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016) della moratoria delle sanzioni relative all’operatività del Sistema di cui all’art. 260-bis, commi da 3 a 9, e art. 260-ter del Dlgs. n. 152/2006. In sede di conversione è stata inoltre aggiunta una nuova previsione all’art. 11 del Dl. n. 101/13 che stabilisce che fino alla citata scadenza del 31 dicembre 2016 (e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità), le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 152/2006, sono ridotte del 50%. Ricordiamo che le sanzioni in oggetto riguardano nell’ordine:

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l’omissione dell’iscrizione al “Sistri” nei termini previsti da parte dei soggetti obbligati che rischiano quindi una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600 a 15.500 Euro (che può arrivare fino a 93.000 Euro in caso di rifiuti pericolosi);

il mancato pagamento del contributo per l’iscrizione al Sistri, punito con sanzioni di pari importo a quelle appena citate (da 2.600 a 15.500 Euro e da 15.500 a 93.000 Euro in presenza di rifiuti pericolosi).

Art. 10 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria Il comma 1 dell’art. 7 rinvia al 30 giugno 2016 il termine a decorrere dal quale Equitalia Spa e le sue Società partecipate dovranno cessare lo svolgimento di attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, di Comuni e loro Società partecipate. Il comma 2 dell’art. 10 estende fino al 31 dicembre 2016 l’applicazione, nelle produzioni combinate di energia elettrica e calore, dei coefficienti individuati dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas con la Deliberazione 11 marzo 1998, n. 16, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica. Il comma 2-bis, proroga al 31 dicembre 2016 le disposizioni di cui all’art. 14, del Dlgs. n. 102/14, relative all’efficientamento energetico. I commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2–sexies forniscono alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’art. 19, comma 2, primo periodo, del Dpr. 633/72, inerente l’assoggettamento Iva degli Organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici. In particolare, dal punto di vista dell'Ente pubblico interessa il comma 2-quinquies, quando questi opera come ente erogatore di contributi per la formazione professionale. Tale norma, richiamando il Regolamento attuativo della disciplina UE sull’erogazione di contributi pubblici, prevede che venga finanziata soltanto l’Iva che rappresenta realmente un costo. I commi 2-ter e 2-quater stabiliscono invece, dal punto di vista dell’Organismo di formazione professionale: - che l’Iva sulle spese sostenute è detraibile solo se vengono erogate prestazioni imponibili; - che la detrazione dell’Iva avvenuta prima dell’entrata in vigore della presente Legge di conversione resta valida solo se l’Ente erogatore non l’aveva ammessa a finanziamento. Il comma 3 dell’art. 10 estende anche al 2016 l’obbligo per gli Enti Locali di rispettare il limite del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi non destinati all’uso scolastico e dei Servizi all’infanzia. Il comma 5 dell’art. 10 estende fino al 31 dicembre 2016 l’applicazione dell’automatica riduzione del 10% (rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010) di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09, incluse le Autorità indipendenti, ai componenti di Organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di amministrazione e Organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nonché ai Commissari straordinari comunque denominati. Il comma 6 dell’art. 10 proroga al 31 dicembre 2016 l’inapplicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat al canone dovuto dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Elenco Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09. Il comma 6-bis dispone che le richieste di trasferimento di immobili di cui all’art. 56-bis, comma 2, del Dl. n. 69/13, possono essere effettuate a decorrere dal 26 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento) ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016. Il comma 8-bis proroga anche per il 2016 l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell’anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all’applicazione delle disposizioni normative in tema di “split payment” introdotte dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/14. Art. 11 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

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È estesa agli impianti che entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016 la possibilità di accesso alle incentivazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e per quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, purché aventi diritto alla data dell’8 giugno 2012. Con il comma 2-bis è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il comma 2-ter estende fino al 2018 le misure di cui all’art. 10, del Dl. n. 83/12, far fronte agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. I commi da 3-ter a 3-quinqiues prorogano le misure per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi. Art. 12 - Credito d’imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica Il comma 2, dell’art. 12, dispone – per l’anno 2016 - la riduzione di Euro 13,3 milioni del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”, istituito dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 154/08. Ricordiamo che l’attribuzione dei contributi in questione è disciplinata all’art. 4, comma 177-bis, della “Finanziaria 2004” (Legge n. 350/03), e si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dagli Enti Locali laddove l’onere sui citati contributi pluriennali sia posto a totale carico dello Stato.

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Enti territoriali: Circolare RgS sulle nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 (“pareggio di bilancio”) E’ stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato in data 19 febbraio 2016 la consueta Circolare Mef-RgS – Ispettorato generale per la finanza della Pubbliche Amministrazioni, Ufficio II - n. 5 del 10 febbraio 2016, Prot. n. 11079, concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli Enti territoriali (“pareggio di bilancio”). La Circolare premette che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”), all’art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della Legge n. 243/12, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6, della Costituzione”, in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, che sostituiscono la disciplina del Patto di stabilità interno degli Enti Locali e i previgenti vincoli delle Regioni a statuto ordinario. A decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata Legge n. 243/12, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti; a tali Enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Viene sottolineato che la nuova disciplina prevede, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5, degli schemi di bilancio previsti dal Dlgs. n. 118/11, e che le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, del medesimo schema di bilancio. Per il solo anno 2016, per facilitare il rispetto dell’equilibrio di bilancio e per dare capacità di spesa aggiuntiva agli Enti, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il “Fondo pluriennale vincolato”, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Per il Patto di stabilità interno 2015 e anni precedenti sono confermati gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione di cui all’art. 31, commi 19, 20 e 20-bis, della Legge n. 183/11, e l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto.

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Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione, negli anni 2014 e 2015, dei “Patti orizzontali” e dei “Patti di solidarietà”. Per il solo 2016, la “Legge di stabilità 2016” prevede l’esclusione del contributo di Euro 390 milioni complessivi attribuito ai Comuni e del contributo di Euro 1.900 milioni complessivi attribuito alle Regioni, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica. E’ prevista anche l’esclusione, nel limite massimo di Euro 480 milioni, delle spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica, nonché degli interventi di bonifica ambientale nel limite massimo di Euro 20 milioni. La Circolare evidenzia che le norme relative al contenimento della spesa di personale, che presuppongono il rispetto del Patto di stabilità interno, devono intendersi riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e che per i Comuni non sottoposti fino al 2015 alle regole del Patto di stabilità interno (Comuni fino a 1.000 abitanti), in materia di spesa di personale, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti per essi specifiche. La Sezione “A” della Circolare identifica gli Enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica nelle Regioni e nelle Province autonome, nelle Città metropolitane, nelle Province e in tutti i Comuni. Per i Comuni istituiti a seguito dei processi di fusione che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, l’obbligo del rispetto del “pareggio” decorre dal 1° gennaio 2017. Naturalmente, gli Enti Locali che sono soggetti per la prima volta al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione, devono accreditarsi al Sistema web, all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Per il Comune di Roma è prevista una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Roma Capitale potrà concordare con il Mef, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Anche le Autonomie speciali sono tenute a garantire, dall’esercizio 2016, l’equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria, fermo restando, negli anni 2016 e 2017 per le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, e per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del Patto di stabilità interno. Per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle predette Regioni (non per la Sardegna) e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applica il regime sanzionatorio per il mancato raggiungimento dell’equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza. Determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 La nuova disciplina prevede che tutti gli Enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai “Patti di solidarietà” e fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei “Patti orizzontali”. Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, sono quelle ascrivibili ai seguenti Titoli da 1 a 5 delle entrate (“Entrate finali”) e da 1 a 3 delle uscite (“Uscite finali”). Per il solo anno 2016, nelle Entrate finali e nelle Spese finali in termini di competenza è considerato il “Fondo pluriennale vincolato”, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e dei “Fondi spese e rischi futuri” concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) La Circolare n. 5 disciplina natura e formazione del “Fpv” e richiama in proposito i principi contabili. Limitatamente all’anno 2016, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli Enti sommano, all’ammontare delle entrate accertate, l’importo del “Fpv” di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate l’importo del “Fpv” di spesa corrente e in conto capitale. In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del “Fpv” di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto

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capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione. “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) e Fondi spese e rischi futuri La Circolare in commento precisa la disciplina e la formazione del “Fcde” e richiama in proposito i principi contabili. Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione sono: il “Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste”, i “Fondi speciali” (solo per le Regioni e le Province autonome), il “Fondo contenziosi”, il “Fondo perdite Società partecipate” e gli altri fondi spese e rischi futuri. Ai fini del rispetto del “pareggio”, gli Enti territoriali in sede di predisposizione del bilancio di previsione non considerano ordinariamente tra le spese finali tali Fondi, che sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione; invece, non devono essere considerati tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione il “Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste”, in quanto strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, e i “Fondi speciali”, poiché destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il “Fcde” e gli altri Fondi citali sono destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione e non sono considerati tra le spese finali. In questo modo è ampliata la capacità di spesa degli Enti, in quanto viene permesso di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il “Fcde” - esclusivamente per la quota non finanziata dall’avanzo e per i “Fondi spese e rischi futuri” di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione - l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. Effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso Con il fine di agevolare l’attività di programmazione di ciascun Ente Locale, è stato predisposto l’Allegato n. 2 - “Patti di solidarietà 2014-2015” - con gli importi delle variazioni al predetto saldo finale di competenza per l’anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione ai “Patti di solidarietà” relativi agli anni 2014 e 2015. La Circolare n. 40 precisa che, nel caso in cui l’Ente abbia acquisito spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l’importo indicato nel suddetto allegato avrà segno positivo nel 2016 (restituzione) e, pertanto, nell’anno 2016, l’Ente dovrà conseguire un saldo positivo tra le entrate finali e le spese finali maggiore o uguale agli spazi finanziari acquisiti. Nel caso in cui l’Ente abbia ceduto spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l’importo indicato nel suddetto Allegato ha segno negativo (recupero) e, pertanto, nell’anno 2016 l’Ente potrà conseguire un saldo negativo tra le entrate finali e le spese finali minore o uguale agli spazi finanziari ceduti. Il saldo tra le Entrate finali e le Spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica degli obiettivi di saldo, rideterminato per effetto delle variazioni (positive o negative) connesse all’applicazione dei “Patti di solidarietà” negli anni 2014 e 2015, è definitivo soltanto nel caso in cui l’Ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle nuove norme afferenti ai “Patti di solidarietà” fra Enti territoriali per l’anno 2016. Riflessi delle nuove regole sulle previsioni di bilancio e sulla gestione Gli Enti territoriali, a decorrere dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza (comma 712); non vengono considerati gli stanziamenti del “Fcde” e dei “Fondi spese e rischi futuri” destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Naturalmente, restano fermi gli equilibri di bilancio previsti dall’art. 40 del Dlgs. n. 118/11 (per le Regioni) e dall’art. 162, comma 6, del Tuel (per gli Enti Locali). Il Prospetto è stato predisposto e approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 20 gennaio 2016, tenendo conto dei seguenti elementi: ‐ inclusione del “Fpv” di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso

all’indebitamento, per il solo anno 2016;

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‐ esclusioni di entrata e di spesa degli Enti Locali; ‐ “Fcde” e “Fondi spese e rischi futuri”, destinati a confluire nel risultato di amministrazione; ‐ effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso.

Il saldo tra le Entrate finali e le Spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è indicato nel “Prospetto allegato al bilancio di previsione” ed è dato dalla somma algebrica del “Fpv” di entrata per spese correnti, del “Fpv” di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito, delle Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e delle Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ovviamente, l’inclusione nel saldo di riferimento del “Fpv” di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da ricorso all’indebitamento è prevista per il solo anno 2016. Il saldo così individuato deve tenere conto degli effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso, collocato nella seconda parte del Prospetto dove si deve indicare il dettaglio degli effetti dei “Patti di solidarietà”, che deve portare ad un equilibrio finale non negativo. E’ prevista dal 2016 anche la possibilità d’inserire, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l’importo degli spazi finanziari che si prevede di cedere nel corso del triennio (2016-2018) per i Patti nazionali e regionali, in modo da garantire, già in sede di redazione del bilancio previsionale, il rispetto dell’equilibrio finale (pari o superiore a zero) comprensivo degli effetti dei Patti regionali e nazionali. Pertanto, il rispetto del “pareggio” deve costituire un vincolo all’attività programmatoria dell’Ente, anche al fine di consentire all’Organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Viene ribadito che dal bilancio di previsione deve risultare obbligatoriamente il rispetto del saldo di finanza pubblica e, in caso di bilancio già approvato in modo difforme, l’Ente dovrà porre rimedio con immediatezza approvando una variazione di bilancio. Il Prospetto, allegato al bilancio di previsione, deve essere conservato a cura dell’Ente e non deve essere trasmesso al Mef; per l’esercizio 2016, il Prospetto deve essere allegato al bilancio di previsione già approvato mediante Delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all’art. 11, comma 11, del richiamato Dlgs. n. 118/11 (Schemi di bilancio). Anche il prevedibile sforamento del saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel corso gli della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della Magistratura contabile affinché Organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell’ente. Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione approvato, tenendo conto delle disposizioni previste dall’art. 51 del Dlgs. n. 118/11, nonché dagli artt. 175 e 176 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel); se tali variazioni comportano rettifiche al Prospetto allegato al bilancio di previsione, l’Ente provvede ad adeguare il Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le Entrate finali e le Spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e lo deve allegare alla Delibera dell’Organo consiliare, ovvero al provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti dall’art. 51 del Dlgs. n. 118/11 (variazioni di Giunta) e dai commi 5-bis e 5-quater, dell’art. 175 del Dlgs. n. 267/00. Il Prospetto allegato al bilancio di previsione è aggiornato, con le medesime modalità, anche per l’eventuale modifica degli importi derivanti dagli effetti dei Patti nazionali e regionali relativi all’anno 2016. Per quanto concerne la gestione della spesa, il Funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, deve essere verificata anche la compatibilità della propria attività d’impegno e di pagamento con i limiti previsti di concorso degli Enti territoriali ai saldi di finanza

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pubblica; per l’anno 2016, il Funzionario deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al Prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. La RgS, per esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvederà ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli Enti Locali volte a rilevare anche scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed eventuali comportamenti elusivi. Esclusioni Le esclusioni di entrata e di spesa dalle Entrate finali e dalle Spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun Ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016 (art. 1, commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, della “Legge di stabilità 2016”). Non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Esclusioni dalle Entrate finali e dalle Spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica (“pareggio 2016”): - comma 683: esclusione del contributo di Euro 1.900 milioni complessivi attribuito alle Regioni (ripartizione indicata nell’Allegato n. 7 alla “Legge di stabilità”); - comma 20: esclusione, per il solo anno 2016, del contributo di Euro 390 milioni complessivi attribuito ai Comuni. L’attribuzione dell’importo a ciascun Comune è demandata ad apposito Decreto del Ministro dell’Interno da adottare entro il 28 febbraio 2016, e avverrà in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del Decreto Mef 6 novembre 2014; - comma 713: esclusione, per il solo anno 2016, nella misura massima di Euro 480 milioni, delle spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. Gli Enti Locali devono comunicare, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il Coordinamento e l’Impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica. Tali spazi finanziari sono attribuiti secondo le seguenti priorità:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai Comuni ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Dl. n. 66/14, spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 467, della Legge n. 190/14, nonché spese sostenute dai Comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48, comma 1, del Dl. n. 66/14;

b) spese sostenute dagli Enti Locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’art. 10 del Dl. n. 104/13;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli Enti Locali. Con Dpcm., da emanare entro il 15 aprile 2016, sono individuati gli Enti Locali beneficiari e l’importo dell’esclusione. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità, la ripartizione degli spazi finanziari avviene in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del Dlgs. n. 229/11, concernente procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del “Fondo opere” e del “Fondo progetti”; - comma 441: esclusione per il solo 2016, per gli Enti Locali individuati dall’art. 1, comma 1, del Dl. n. 74/12 e dell’art. 67-septies del Dl. n. 83/12 (Enti delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dagli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012), delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese,

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nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di Euro 15 milioni. L’ammontare delle spese da escludere è determinato dalla Regione Emilia-Romagna (limite Euro 12 milioni) e dalle Regioni Lombardia (limite di Euro 1,5 milioni) e Veneto (limite di Euro 1,5 milioni). Entro il 30 giugno 2016, le Regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Mef e ai Comuni interessati; - comma 716: esclusione, per il solo anno 2016, nella misura massima di Euro 20 milioni, delle spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. Gli Enti Locali devono comunicare perentoriamente, entro il termine del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo Sviluppo delle Infrastrutture idriche, secondo le modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di bonifica ambientale. Con Dpcm., da emanare entro il 15 aprile 2016, sono individuati gli Enti Locali beneficiari e l’importo dell’esclusione a ripartizione; - comma 750: esclusione, per il solo anno 2016, nella misura massima di Euro 3 milioni, delle spese sostenute da Roma Capitale, effettuate a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah. Patti di solidarietà La “Legge di stabilità 2016” (commi da 728 a 731) conferma la disciplina previgente in materia di “Patti regionalizzati di solidarietà” introdotti dal Legislatore al fine di favorire gli investimenti degli Enti Locali attraverso meccanismi di flessibilità orizzontale e verticale a livello regionale. I “Patti regionalizzati” consentono alle Regioni di intervenire a favore degli Enti Locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli Enti ed alla Regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal Legislatore ai singoli Comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo. Con il “Patto nazionale orizzontale” (comma 732), invece, gli Enti Locali di tutto il territorio possono scambiare spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo. La Circolare RgS n. 40 precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei “Patti di solidarietà”, ivi incluso il “Patto orizzontale nazionale”, sono attribuiti agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione; quindi, gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. La Circolare sostiene che gli Enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti. A tal fine, il rappresentante legale, il Responsabile del “Servizio finanziario”, e l’Organo di revisione economico-finanziario, in sede di certificazione del rispetto dell’obiettivo di saldo, devono attestare che i maggiori spazi finanziari acquisiti siano stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale; in assenza di tale attestazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. La norma risulterà correttamente applicata se l’importo degli impegni in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante i “Patti di solidarietà”, non sarà inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi; in sede di monitoraggio degli adempimenti relativi al “pareggio 2016” e per l’acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti e 732 dell’art. 1 della Legge n. 208/15. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell’obiettivo 2016, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio successivo. A decorrere dall’anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale sono altresì oggetto di monitoraggio nell’ambito della rilevazione delle informazioni relative al Settore delle opere pubbliche, ai

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sensi del Dlgs. n. 229/11, sulla base dei dati presenti nella “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”) del Mef – RgS. Di seguito, in dettaglio, i vari “Patti di solidarietà”. “Patto regionalizzato” La “Legge di stabilità 2016” (commi da 728 a 731) introduce meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento di pari importo del medesimo saldo dei restanti Enti Locali del territorio regionale e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli Enti Locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011. La procedura è stata articolata in 2 fasi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli Enti (comma 730): ‐ gli Enti Locali possono Comunicare all’Anci, all’Upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il

15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

‐ a seguito di tali comunicazioni, le Regioni e le Province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla stessa Regione o Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei Patti di solidarietà e, pertanto, gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito delle predette procedure devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo di saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale; agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti obiettivi di saldo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero. La Circolare precisa che le comunicazioni al Mef previste ai fini dell’applicazione del “Patto regionalizzato” devono contenere la Deliberazione di Giunta regionale e indicare, per ciascun Ente, l’ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti, con indicazione altresì del recupero nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della Deliberazione della Giunta regionale sarà reso disponibile all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, al quale le Regioni stesso dovranno trasmettere le informazioni di dettaglio riferite a ciascun Ente Locale. Per gli anni 2016 e 2017, le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del Patto di stabilità interno, operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del Patto di stabilità interno. La Regione Sicilia e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell’obiettivo del Patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile e la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale

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miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il Patto di stabilità interno. La Regione Sardegna, invece, opera la compensazione a valere sul saldo finale di competenza di cui all’art. 1, comma 710, della “Legge di stabilità 2016”. “Patto orizzontale nazionale” Gli Enti Locali possono (comma 732) ricorrere al “Patto orizzontale nazionale” al fine di cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, rispetto al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le Entrate finali e le Spese finali. Quindi, gli Enti Locali che nel 2016 prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto al saldo finale di competenza possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite i “Patti regionalizzati verticali e orizzontali”, entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Mef–RgS, mediante il sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale nell’esercizio in corso. Invece, gli Enti Locali che nel 2016 prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo finale di competenza possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Mef–RgS, mediante il sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari che intendono cedere. Entro il medesimo termine gli Enti Locali possono variare le quote eventualmente già comunicate. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. All’Ente che acquisisce spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; viceversa, all’Ente che cede spazi finanziari l’obiettivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. La Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio 2016, aggiorna gli obiettivi di saldo degli Enti interessati dalla acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. Tempistica e adempimenti “Patto regionalizzato”: le Regioni e le Province autonome definiscono criteri di virtuosità e le modalità operative dando priorità, nell’assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai Comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011. Per il “Patto regionalizzato”, la tempistica attuativa è la seguente:

- entro il 15 aprile: gli Enti Locali comunicano alla Regione o alla Provincia autonoma, all’Anci o all’Upi, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

- entro il 30 aprile: le Regioni e le Province autonome comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef mediante il sistema web, con riguardo a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

- entro il 15 settembre: gli Enti Locali comunicano alla Regione o Provincia autonoma, all’Anci o all’Upi, gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere;

- entro il 30 settembre: le Regioni e le Province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, mediante il sistema web, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione o Provincia autonoma stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Per il “Patto orizzontale nazionale”, la tempistica attuativa è la seguente: - entro il 15 giugno: gli Enti Locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo/negativo

rispetto al saldo di cui al comma 710 possono comunicare al Mef-RgS mediante il sistema web, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nell’esercizio in corso impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

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- entro il 10 luglio: la Ragioneria generale dello Stato informa gli Enti interessati dall’acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari del saldo obiettivo rideterminato, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.

Monitoraggio Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l’acquisizione dei relativi elementi informativi utili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni sono tenuti a trasmettere al Mef–RgS le informazioni riguardanti le risultanze del saldo, con tempi e modalità definiti con Dm.. Le informazioni richieste sono quelle utili all’individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le Entrate finali e le Spese finali, conseguito nell’anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni. I dati utili devono essere desumibili dalle scritture contabili e, con riferimento all’ultimo monitoraggio, dai certificati di conto consuntivo. Gli Enti, per consentire la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed evidenziare già nel corso della gestione gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali in sede di monitoraggio, trasmettono le informazioni del “Prospetto obbligatorio” di cui all’art. 1, comma 712, della “Legge di stabilità 2016”, e le previsioni assestate per l’anno 2016 desunte dall’aggiornamento obbligatorio del predetto “Prospetto”, a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell’esercizio. Il monitoraggio, ai soli fini conoscitivi, prevede 2 ulteriori Sezioni, da compilare a cura dell’Ente, con le seguenti informazioni: ‐ “Fcde”, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria

di cui all’Allegato n. 4.2, al Dlgs. n. 118/11, in assenza della gradualità, per il triennio 2016-2018; ‐ “Fpv” di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, per gli anni

2017-2018. Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo dei “Patti orizzontali”, regionalizzato e nazionale, dall’anno 2016, saranno oggetto di monitoraggio nell’ambito della rilevazione delle informazioni relative al Settore delle opere pubbliche. Dalla “Legge di stabilità 2016” (comma 733) è stata introdotta una “clausola di salvaguardia” in base alla quale, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Ue, il Mef propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. Certificazione Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun Ente è tenuto ad inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Mef–RgS, una certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con Dm.. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del “Codice dell’Amministrazione digitale”, ossia dei documenti prodotti in forma scritta con accertata la fonte di provenienza. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, viene applicata solo la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, ai sensi del comma 723, lett. e), dell’art. 1, della “Legge di stabilità 2016”. Con riferimento agli Enti Locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, il Mef ritiene che i 30 giorni dal termine stabilito per

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l’approvazione del rendiconto di gestione decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del Tuel. Il ritardato invio della certificazione del rispetto del “pareggio” (comma 721) si ha quando detta certificazione non è trasmessa decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione. In tal caso, l’Organo di revisione ha il compito, in qualità di Commissario ad acta, di curare l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di Revisore. Se la certificazione è trasmessa dal Commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, sono applicate le sole sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli Organi politici. Sino alla data di trasmissione da parte del Commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese. L’invio della certificazione, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, anche nel caso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica: ‐ comporta l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore

rispetto ai corrispondenti impegni effettuati nell’esercizio precedente, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli Organi politici;

‐ non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell’Interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione; pertanto, superato il predetto termine, il perdurare dell’inadempimento dovrà essere comunicato al Ministero dell’Interno ai fini della definitiva non erogazione di risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, le Regioni e gli Enti Locali non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti a trasmettere una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo le Regioni e gli Enti Locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo. Per “peggioramento” devono intendersi le seguenti casistiche:

a. in caso di mancato conseguimento del nuovo obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione, quando la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo;

b. la nuova certificazione, contrariamente al precedente caso, attesta il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo;

c. la nuova certificazione, pur attestando come la precedente il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli Enti che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il “pareggio”, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, dei dati trasmessi precedentemente. La Circolare Mef-RgS elenca poi le sanzioni da comminare agli Enti in caso di mancato conseguimento del “pareggio” da applicare nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” (Città metropolitane e le Province) o riduzione del “Fondo di solidarietà comunale” (Comuni), in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli Enti Locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso d’incapienza, gli Enti Locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme

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residue presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato (Entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2). In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della Legge n. 228/12 a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’Imposta municipale propria e, per le Città metropolitane e le Province, all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b) versamento da parte delle Regioni all’Entrata del bilancio dello Stato, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del “pareggio di bilancio”, dell’importo corrispondente alla scostamento registrato. In caso di mancato versamento, detto scostamento è recuperato a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della Regione, è bloccato qualsiasi prelievo dai conti della Tesoreria statale sino a quando la certificazione non risulta inviata;

c) impossibilità di impegnare spese correnti da parte dell’Ente, con imputazione all’esercizio successivo a quello dell’inadempienza, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni imputati all’anno precedente a quello di riferimento; pertanto, per l’anno 2017, in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016, non sarà possibile impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni effettuati nell’anno 2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell’Ente (per le Regioni al netto delle spese per la Sanità);

d) impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti da parte dell’Ente: i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo relativo all’anno precedente. L’Istituto finanziatore o l’Intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Il Documento di prassi ricorda che costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03, ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (c.d. upfront), operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall’Ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituiscono operazioni di indebitamento anche quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’Ente Locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all’indebitamento per l’Ente Locale. Anche il leasing finanziario costituisce operazione d’indebitamento quando il contratto, anche se definito di “leasing operativo”, stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Viene precisato che, ai fini del ricorso all’indebitamento, non occorre considerare l’attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall’Ente Locale, ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Non costituiscono invece indebitamento, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Gli Enti Locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di Aziende o Società finalizzata al ripiano di perdite. Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’Ente Locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto, anche le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato

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all’estinzione anticipata di precedenti operazioni d’indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività; non sono da considerare indebitamento altresì le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra Amministrazione pubblica. Devono essere attentamente monitorate le operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento;

e) impossibilità da parte dell’Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto anche divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione;

f) devono essere rideterminate, da parte dell’Ente, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'Ente.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, e quindi, l’inadempienza nel 2016 comporterà l’applicazione delle sanzioni nell’anno 2017. Nei confronti degli Enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l’applicazione delle sanzioni avviene nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento. In tal caso, la sanzione relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al Presidente, al Sindaco e ai componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Patto di stabilità interno 2015 (Enti Locali) E’ confermata la disciplina relativa alla certificazione del Patto di stabilità interno 2015 di cui all’art. 31, commi 19, 20 e 20-bis, della Legge n. 183/11, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2015 e precedenti (comma 707). Restano invariati gli adempimenti degli Enti Locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di stabilità interno 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2015, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando http://pattostabilitainterno.tesoro.it, le risultanze al 31 dicembre 2015 del Patto di stabilità interno. Le Città metropolitane subentrate dal 1° gennaio 2015 alle Province sono tenute, con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, all’invio della certificazione del rispetto del Patto di stabilità interno 2015 delle Province omonime. La sottoscrizione del certificato generato dal Sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata del rappresentante legale, del Responsabile del Servizio “Finanziario”, e dei componenti dell’Organo di revisione. La data d’invio è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal Sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di “Inviato e Protocollato”. Gli Enti Locali tenuti alla trasmissione della certificazione sono chiamati a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del Patto di stabilità, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo. La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli Enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del Patto al 31 dicembre 2015. Viene precisato che i dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento. Nel caso in cui l’Ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il Sistema web della RgS, occorre rettificare, entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del

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rendiconto di gestione (oggi entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel Sistema web e ad inviare la nuova certificazione. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, il Sistema web genera automaticamente un ulteriore Prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale Prospetto consente l’individuazione degli Enti ai quali non si applica la sanzione della riduzione delle risorse finanziarie. Inoltre, i Comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale 2015” devono attestare, mediante la compilazione di un ulteriore Prospetto, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In mancanza di tale certificazione, nell’anno di riferimento non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L’eventuale differenza tra l’ammontare degli spazi finanziari acquisiti mediante il “Patto orizzontale nazionale” e l’ammontare dei pagamenti di residui passivi di parte capitale è recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del saldo obiettivo programmatico 2015, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L’Ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità ed è assoggettato alle sanzioni. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti: ‐ il rispetto del Patto di stabilità interno: è applicata solo la sanzione del divieto di assunzioni di

personale; ‐ il mancato rispetto del Patto di stabilità interno: sono applicate tutte le sanzioni previste.

Per gli Enti Locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, i 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione decorrono dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015. Decorsi i 60 giorni, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, l’Organo di revisione, in qualità di Commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento ed a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici. Qualora la certificazione trasmessa a cura del Commissario ad acta attesti: ‐ il rispetto del Patto di stabilità interno, sono applicate le seguenti sanzioni: divieto di impegnare

spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici;

‐ il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, sono applicate tutte le sanzioni di cui al comma 26 dell’art. 31 della Legge n. 183/11.

Fatta eccezione per le fattispecie previste dall’art. 31, comma 20-bis, della Legge n. 183/11, non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti del Commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, continuano a trovare applicazione le seguenti sanzioni: divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto all’importo annuale

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medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli Organi politici, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno. Per il Patto di stabilità interno 2015 - ribadisce la Circolare n. 40 - decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di Patto. Al riguardo, si evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità, il Legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del Patto già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del Patto; c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del Patto di stabilità interno,

evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli Enti Locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il Patto di stabilità interno 2015, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente. Per l’anno 2015, per far fronte ai danni causati da eventi atmosferici eccezionali 2015, vengono previste riduzioni dell’obiettivo del Patto di stabilità per diversi Comuni. Sono confermate le sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ex art. 31, comma 26, lett. a), b), c), d ed e), della Legge n. 183/11, a valere sull’esercizio successivo all’inadempienza:

a) riduzione del “Fondo di solidarietà comunale” per i Comuni e del “Fondo sperimentale di riequilibrio” per le Città metropolitane e le Province, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; le Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. Nell’ipotesi di incapienza di tali fondi, gli Enti Locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, e in caso di mancato versamento di dette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della Legge n. 228/12, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’Imu e, per le Città metropolitane e le Province, all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) limite agli impegni per spese correnti, per l’esercizio successivo a quello di inadempienza, i quali non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio;

c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti; d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di

contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione;

e) riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Agli Enti Locali per i quali il mancato rispetto del Patto di stabilità interno sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto, le sanzioni vigenti al tempo della violazione.

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La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al Presidente, al Sindaco e ai componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento dell’obiettivo di Patto. Gli Enti Locali devono comunicare tale inadempienza al Mef-RgS (inviando una nuova certificazione) entro 30 giorni dall’accertamento della violazione del Patto. Ai commi 726 e 727 sono indicate misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle nuove regole del “pareggio di bilancio” da parte degli Enti, impedendo comportamenti elusivi. La Circolare precisa che deve configurarsi fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica; risulta fondamentale, nell’individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato. I contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli Enti che si configurino come elusivi sono nulli. Il Documento di prassi fa presente che l’elusione può discendere: - dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio (allocazione tra le spese per “partite di giro” e “servizi in conto di terzi” di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale); - non corretta formazione e utilizzo del “Fpv”; - evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall’art. 179 del Tuel e dai principi contabili; - imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi; - operazioni poste in essere dagli Enti con le Società partecipate, con gli Organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all’effettiva vendita del patrimonio; - evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’Ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie (viene ricordato che, in base ai principi contabili europei (Sec 2010), se l’acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle Pubbliche Amministrazioni, di un cespite ceduto da una Pubblica Amministrazione che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta Pubblica Amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale). Gli atti elusivi delle regole o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell’atto, possono comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili. Le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle regole di “pareggio”, possono estendersi all’esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma. L’attività di controllo della Corte dei conti Il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli Enti Locali risulta potenziato con il Dl. n. 174/12, da applicarsi per il Patto di stabilità ma anche in tema di “pareggio”. Misure incisive sono le sanzioni pecuniarie, previste in caso di violazione, poste a carico:

1) degli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino ad un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione;

2) al Responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Gli importi predetti sono acquisiti al bilancio dell’Ente. Qualora dall’esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’Ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di 60 giorni ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (art. 148-bis, comma 3). In caso di inerzia dell’Ente Locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 148-bis, comma 3).

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Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 31, Legge n. 183/11 per gli Amministratori e per il Responsabile del “Servizio economico-finanziario”, nell’ipotesi in cui le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015 o precedenti è stato conseguito artificiosamente mediante l’adozione di atti elusivi delle regole del patto. E’ precisato che l’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, non saranno rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. In tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’Ente autonomamente pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento dei predetti obiettivi evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l’Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. L’autoapplicazione delle sanzioni va operata, in via precauzionale, fin dall’inizio dell’esercizio successivo a quello della violazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche nel caso in cui, ancorché la situazione di inadempienza non sia stata ancora acclarata, la gestione finanziaria dell’esercizio appena concluso presenti un risultato non conforme all’obiettivo programmatico. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della Circolare n. 40 In conclusione, la Circolare fornisce i riferimenti per le richieste, per le diverse casistiche, di chiarimenti da parte degli Enti per l’applicazione delle nuove regole di finanza pubblica: per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail

all’indirizzo [email protected]; per gli aspetti generali e applicativi del Patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all’indirizzo [email protected];

per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all’autenticazione dei nuovi Enti ed agli adempimenti attraverso il Sistema web, all’indirizzo [email protected]. Per urgenze, è possibile contattare l’Assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di Patto, esclusivamente via e-mail all’indirizzo: [email protected];

relativamente al Patto di stabilità interno 2015, per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al seguente indirizzo e-mail [email protected];

per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail [email protected] e [email protected];

per i chiarimenti in merito agli interventi di bonifica ambientale alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche all’indirizzo e-mail [email protected].

Alla Circolare n. 40 sono allegati le modalità di accreditamento al Sistema web e modifica dell’anagrafica, i dati dei “Patti di solidarietà 2014-2015”, il Prospetto allegato al bilancio di previsione e lo scadenzario inerente tutti gli adempimenti del “Pareggio di bilancio”.

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Referto annuale del Sindaco 2015: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida”

La Corte dei conti, con la Deliberazione n. 6 del 18 febbraio 2016, ha approvato “Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 Tuel) per l’esercizio 2015”. Come ogni anno, la Sezione delle Autonomie fissa le “Linee guida” intese a verificare il corretto funzionamento dei controlli interni degli Enti Locali, alle quali si accompagna, con la consueta veste di questionario, lo schema di relazione che, anche per il 2015, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed i Presidenti delle Città metropolitane e delle Province devono redigere, a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell’esercizio considerato. La riforma di cui all’art. 3, comma 1, sub e), del Dl. n. 174/12, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle Società partecipate, tutti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. I referti dei vertici degli Enti Locali, redatti in base alle “Linee guida”, già nel passato hanno consentito alle Sezioni regionali di completare il controllo effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/05, e di conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli Organi di controllo interno degli Enti Locali, formulando osservazioni conseguenti. Le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli Amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria. I controlli interni, sono intesi a verificare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario dell’Ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi. Quest’anno l’impostazione del questionario persegue obiettivi di razionalizzazione attuati attraverso la semplificazione e la drastica riduzione del numero delle domande. Sarà ovviamente possibile per le Sezioni regionali integrare tale schema con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Controllo di regolarità amministrativa e contabile In vista del conseguimento dello scopo precipuo del controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, è assicurata agli Enti Locali ampia autonomia organizzativa e di scelta delle soluzioni più adatte alle proprie specifiche esigenze. Nell’ambito di tale autonomia le presenti “Linee guida” intendono fornire utili indicazioni in ordine alla scelta degli obiettivi verso i quali indirizzare la verifica di conformità dei provvedimenti, da realizzare attraverso il vaglio dell’iter procedurale seguito per l’adozione degli stessi, ma anche attraverso il controllo della loro correttezza sotto tutti gli aspetti, compresi quelli di natura contabile e fiscale. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, appare di tutta evidenza la necessità di una stretta sinergia tra i responsabili dei singoli servizi (tenuti a rilasciare il parere di regolarità tecnica) ed il Responsabile del “Servizio economico-finanziario”, al quale devono essere fornite informazioni, anche in merito ai riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, derivanti dalle proposte di delibere formulate, nonché, eventualmente, dalle determinazioni dirigenziali adottate. Come per gli altri tipi di controllo, anche per il controllo di regolarità risulta di fondamentale importanza la programmazione. Programmazione che deve essere intesa come scelta, da attuarsi mediante motivate tecniche di campionamento, degli atti da sottoporre a controllo, in modo tale da consentire all’amministrazione di monitorare, con particolare attenzione, alcuni settori di attività dell’Ente più delicati di altri. La programmazione delle attività di controllo deve consistere anche nell’individuazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire, anche in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate, nonché di prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni.

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Ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel, anche all’Organo di revisione dell’Ente, sono trasmesse periodicamente le risultanze del controllo di regolarità amministrativa svolto nel corso della gestione, sottoposta alla sua vigilanza. Controllo di gestione Gli Enti Locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire: la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Attraverso il controllo di gestione l’Ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. In vista dell’implementazione di un efficace sistema di controllo di gestione, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l’efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi, nonché circa l’adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti. L’ente è tenuto ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, l’Ente dovrà curare la predisposizione di un adeguato piano esecutivo di gestione (peg). Gli obiettivi devono rappresentare non una mera ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l’Ente risulta articolato, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere dall’attività di programmazione dell’Ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati. I regolamenti dell’ente devono contenere indicazioni specifiche in merito e ricondurre tutte queste indicazioni all’ambito organizzativo-contabile del servizio o del centro di costo, assicurando, in tal modo, l’unitarietà informativa necessaria al buon funzionamento del sistema dei controlli. Per quanto riguarda il controllo di gestione, il Questionario è incentrato in particolare su: - report prodotti durante l’anno; - azioni correttive poste in essere; - grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; - indicazione del numero e della tipologia degli indicatori sviluppati attraverso tale sistema di controllo interno. Ai fini del monitoraggio del controllo in esame, molto importanti appaiono le informazioni richieste in merito all’organizzazione dell’ufficio preposto a tale controllo ed ai tassi di copertura dei servizi, questi ultimi derivanti necessariamente da una, non più rinviabile, sistematica contabilità economico-patrimoniale all’interno degli Enti Locali. Controllo strategico Il raffronto tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti avviene in sede di controllo strategico, quando l’Ente locale ha modo di verificare lo stato di attuazione dei programmi. Il riesame della programmazione implica che si ponga in discussione l’eventuale scostamento dell’attività amministrativa dagli obiettivi, per cui se ne verificano la conformità sia alle scelte dei dirigenti, che all’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali. Essendo impostato in modo da misurare il risultato, inteso come impatto dell’azione politica sulla collettività, si comprende, in parte, la passata, scarsa adesione degli Enti a questo tipo di verifica. Viene, invece, richiamata all’attenzione l’importanza della valutazione delle scelte compiute nell’attuazione degli indirizzi, ricordando che l’elemento che contraddistingue questo controllo è la revisione della programmazione, con la concomitante assunzione di una rinnovata strategia, meglio orientata alle realizzazione dei risultati non ottenuti. Per questi motivi il questionario s’incentra su tematiche collegate, quali: - le delibere di ricognizione dei programmi; - le verifiche periodiche del loro stato di attuazione;

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- la percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici. Quest’ultimo profilo, non indagato lo scorso anno, fa riferimento ai risultati intermedi e finali che definiscono, in termini di effettività, i livelli di bisogni soddisfatti durante l’attività considerata. Viene dato un maggiore spazio all’uso degli indicatori, alle azioni correttive e ai report redatti, specie se emanati con delibera degli organi d’indirizzo politico. L’accentuata sinteticità del questionario non deve far dimenticare agli Enti la centralità delle delibere di approvazione dei programmi e delle eventuali modifiche, che si rendano necessarie, allorquando, dalla gestione posta in essere, emergano profili non coincidenti rispetto agli obiettivi originariamente preordinati. Controllo sugli equilibri finanziari Il controllo disciplinato dall’art.147-quinquies del Tuel richiede al responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza dell’Organo di revisione, la verifica del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa. Tali verifiche si esplicitano nel collegamento all’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/05, ove bilanci e i rendiconti vengono raffrontati agli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, ai vincoli in materia di indebitamento, alla sostenibilità dell’indebitamento stesso e all’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. La sua disciplina va obbligatoriamente contenuta nel Regolamento di contabilità e non può prescindere dall’esame dell’andamento economico finanziario degli Organismi gestionali esterni, almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell’Ente. Questo tipo di controllo, introdotto dall’art. 148-bis, coinvolge, ognuno per la sua parte, gli organi di governo, il Segretario e i responsabili dei servizi, rispetto ai quali il Responsabile del “Servizio finanziario” si pone in posizione di generale coordinamento. La logica di questo tipo di controllo è identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione e estinzione, nonché ai tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. Tutto deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinanti il concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica ed in attuazione del Principio del pareggio di bilancio. Il questionario relativo al 2015 ha reiterato i primi quesiti, concernenti principalmente: - i soggetti coinvolti, - i raffronti tra pagamenti e disponibilità, - le misure per la salvaguardia e il ripristino degli equilibri. Come per gli altri controlli è stata inserita una domanda sul numero di report redatti nel corso dell’anno. Per accertare che si prevengano i problemi è stato inserito un quesito teso a verificare se l’Ente, in vista della salvaguardia degli equilibri, abbia fatto ricorso, per l’equilibrio di competenza, alla quota libera dell’avanzo di amministrazione e, se per l’equilibrio di cassa, al momento dell’adozione di impegni di spesa, il responsabile abbia verificato che il programma dei pagamenti fosse compatibile con i relativi stanziamenti di cassa. Il Regolamento di contabilità dell’Ente deve disciplinare le segnalazioni che, in caso di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio economico-finanziario è tenuto ad inviare (entro 7 giorni) al legale rappresentante dell’Ente, al Presidente del Consiglio dell’Ente, al Segretario e all’Organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In tali circostanze, il Consiglio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, al relativo riequilibrio, anche su proposta della Giunta. Questo tipo di controllo rafforza il ruolo del Segretario e del Responsabile finanziario. Controllo sugli organismi partecipati Il controllo sugli organismi partecipati ha lo scopo di consentire all’Ente di esprimersi sul grado di raggiungimento degli obiettivi, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, affidati agli stessi, in conformità a quanto disposto dall’art. 147-quater del Tuel. L’Ente è tenuto ad effettuare monitoraggi periodici sull’andamento dei propri organismi partecipati, strumentali alla verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, per procedere tempestivamente a porre in essere le opportune azioni correttive, anche per evitare squilibri economico-

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finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente stesso. Mediante il bilancio consolidato è possibile pervenire alla dimostrazione dei risultati complessivamente conseguiti in termini di “gruppo Ente Locale”. Il questionario s’incentra in particolare sui report prodotti durante l’anno, le azioni correttive poste in essere, l’indicazione del numero e della tipologia degli indicatori sviluppati attraverso tale sistema di controllo interno. Molto importanti sono le informazioni richieste in tema di organizzazione dell’Ufficio preposto a tale controllo ed ai tassi medi di realizzazione degli obiettivi affidati a ciascun organismo partecipato. Controllo di qualità Dal 2015 diventa obbligatorio per i Comuni superiori a 15.000 abitanti, anche il controllo di qualità dei servizi. Deve tener conto della tipicità dei bisogni cui si deve dare risposta e delle esigenze di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa. La misurazione della qualità, e quindi della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, obbliga gli Enti a perseguire obiettivi adeguati, individuando preventivamente i relativi standard. L’essenziale raffronto tra la qualità programmata e quella erogata obbliga l’Ente a soffermarsi sugli aspetti organizzativi interni, in modo che il processo di qualità arrivi a un risultato congruo. I contratti e le carte di servizio devono poter verificare la qualità del servizio reso rispetto a quello fattibile, la misura in cui gli stakeholders abbiano eventualmente influenzato la rilevazione delle prestazioni e l’adeguatezza del sistema organizzativo interno a governare il nuovo processo. Il questionario di quest’anno si è soffermato sui servizi indagati, sulla frequenza della misurazione della soddisfazione dell’utenza e sul personale impiegato. Per gli indicatori utilizzati è fatto riferimento ad un’esemplificazione dei parametri ricorrentemente utilizzati. E’, infine, sottolineato come le domande sul controllo di qualità siano necessarie ad individuare il potenziale di miglioramento dell’amministrazione. Alla Deliberazione è allegato lo Schema di schema di relazione per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della Città metropolitana e della Provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 148 del Tuel) - esercizio 2015.

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“Spending review”: fissati gli importi che saranno trattenuti ai Comuni per il triennio 2016-2018 Il contributo alla finanza pubblica, pari a 563,4 milioni di Euro e atteso dai Comuni per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è stato ripartito adottando gli stessi criteri dello scorso anno dal Dm. 26 febbraio 2015. A decidere di confermare i criteri di ripartizione fissati per il 2015 è stata la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali che, nel corso della seduta del 18 febbraio 2016, ha accolto la specifica richiesta dell’Anci. Gli importi che saranno trattenuti ad ogni Comune affinché concorra a ridurre la spesa pubblica nel triennio appena avviato sono stati resi noti dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza pubblica, con il Comunicato 2 marzo 2016. La misura in questione è stata introdotta dall’art. 47, comma 10, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (c.d. “Decreto Irpef”).

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Mancato rispetto del Patto di stabilità: determinate le sanzioni per i Comuni relative all’anno 2013 Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 26 febbraio 2016 ha reso noto il testo del Decreto 23 febbraio 2016 che individua i Comuni non “virtuosi” ai fini del Patto

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di stabilità 2013, ai quali verrà applicata la sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11. Nell’Elenco allegato è indicata la sanzione per ciascun Comune, determinata in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e, comunque fino ad un importo pari al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012. In caso di mancata trasmissione della citata certificazione, l’importo del 3% delle entrate correnti è determinato sui dati dell’ultima certificazione al rendiconto di bilancio immediatamente precedente al 2012 trasmessa dall’Ente. I Comuni che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 43, comma 3-bis, secondo periodo, del Dl. 12 settembre 2014, n. 164 possono chiedere la rateizzazione della sanzione in dieci anni, compreso il 2016, presentando apposita istanza alla Direzione centrale della finanza locale entro il 31 marzo 2016.

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Armonizzazione: autorizzata la contrazione di anticipazioni di cassa per gli Enti strumentali delle Regioni E’ stata pubblicata sul Portale Arconet la Faq n. 11 avente ad oggetto il ricorso ad anticipazioni di liquidità gli Enti strumentali delle Regioni. Secondo il quesito posto alla Commissione Arconet, la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa per un importo non eccedente il 10% dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del Tit. “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” prevista per le Regioni ai sensi dell’art. 69, comma 9 del Dlgs. n. 118/11, sarebbe preclusa agli Enti strumentali delle Regioni, ai quali, con la legge regionale che li ha istituiti, si è generalmente applicato l’Ordinamento contabile regionale. Lo stesso Dlgs. n. 118/11, infatti, nulla prevede circa la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa con il proprio Tesoriere. Il Principio applicato della contabilità finanziaria 5.5 contempla tra le concessioni di crediti, la concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità a favore dei propri Enti e organismi strumentali e delle proprie Società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili), ma l’art. 69, comma 9, non può ritenersi direttamente applicabile agli stessi in quanto generalmente tali Enti non hanno entrate tributarie. L’Ente istante chiede se, considerati i gravi problemi di liquidità in cui versano gli enti strumentali delle Regioni, specie nel caso in cui la Regione si trovi in regime di esercizio provvisorio, il citato art. 69, comma 9, possa estendersi anche a tali enti, prendendo a riferimento, per il limite del 10%, le entrate correnti dell’esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione di appartenenza. La Commissione Arconet preannuncia che nel corso dell’Intesa sancita l’11 febbraio in Conferenza Stato-Regioni, il Governo e le Regioni hanno condiviso, tra gli altri, il testo di un emendamento all’art. 69. Nello specifico, dopo il comma 9, sarà introdotto il comma 9-bis secondo il quale “gli enti strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione”. Secondo la stessa Commissione, nelle more dell’intervento legislativo previsto nell’Intesa, risulta condivisibile la proposta delle Regioni di individuare, in via interpretativa, il limite alle anticipazioni di tesoreria degli enti strumentali, ancorandolo al 10% delle entrate correnti dell’esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione. Inoltre, la Commissione ricorda che in ogni caso, per far fronte a momentanee esigenze di cassa, le Regioni possono concedere anticipazioni di liquidità, come precisato nel paragrafo 5.5 del Principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui “Le concessioni di credito possono essere costituite “da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri Enti ed Organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro l’anno e non rinnovabili)”.

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IL NOTIZIARIO FISCALE

Dichiarazione “Irap/2016”: diffusi il Modello e le Istruzioni ministeriali L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale Prot. n. 16341/2016 del 29 gennaio 2016, ha approvato il Modello “Irap/2016”. Ricordiamo che, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), a partire dall’anno 2009, la Dichiarazione Irap deve essere inviata separatamente rispetto al Modello “Unico Enc”. Dunque, gli Enti Locali non devono più, anche con riferimento all’anno 2015, inserire i Quadri della Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici” all’interno del Modello “Unico/Enti non commerciali”, ma limitarsi a compilare appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti appunto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale Dichiarazione in via autonoma. In particolare, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2016” che gli Enti Locali saranno chiamati a compilare sono: - il Frontespizio; - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”; - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con

riferimento al Quadro “IK”; - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando

le Sezioni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente Locale.

La Dichiarazione “Irap/2016” deve essere presentata entro i termini previsti dal Dpr. n. 322/98, per cui, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 settembre 2016 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Ricordiamo che dal 2015 (commi da 20 a 24 della Legge n. 190/14, illustrati dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015) è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’importo delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/97 (inclusi dunque anche gli Enti Locali con riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato impiegato, al 100% o promiscuamente, nei servizi Iva oggetto di opzione, riguardo al quale con riferimento all’anno 2015 possono portare in deduzione dal conto economico Irap le relative spese). La Legge n. 208/15 - “Legge di stabilità 2016” - non ha invece introdotto particolari novità in materia di Irap di interesse per gli Enti Locali. Rispetto agli anni precedenti, non si rilevano dunque novità per il Quadro “IK” (“Amministrazioni ed Enti pubblici”), che nelle proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività commerciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Quadro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici”. Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Dichiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternativa al “visto di conformità”.

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Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), gli Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzontale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2015 (non quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo “verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concorrenza), se dette compensazioni superano Euro 15.000 annui dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap/2016”, il “visto di conformità” di un Professionista abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzontali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 90/10). In definitiva, riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiarazione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione “Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemento obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che assume la stessa qualora risulti (rigo IR30) un credito Irap “commerciale” superiore a Euro 15.000 e non sia presente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. In tal caso, infatti, detta firma sarà equivalente al “visto di conformità”, e dovrà essere apposta nell’apposito spazio “Firma per attestazione” oltre che in quello “Firma della dichiarazione” (obbligatorio). Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2016” Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2016” ricalca come detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vecchia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici”. Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzionari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice fiscale del Funzionario delegato”. Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Imposta regionale sulle attività produttive”. Nelle Istruzioni al Quadro “IK”, si conferma che il presente Quadro va utilizzato dalle Amministrazioni ed Enti pubblici per la determinazione del valore ella produzione relativo all’anno 2015 ai fini dell’Irap. Non rientrano pertanto tra i soggetti passivi dell’Imposta gli Stati esteri e gli Organismi internazionali che operano nel territorio delle Regioni in regime di extraterritorialità. E’stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari della stessa Amministrazione, sulla base di norme regolamentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati relativi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta (Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezioni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo IR41 della Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale. Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sottoscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e valore della produzione netta ricompresi nei Moduli prodotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Quadro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizione regionale della stessa (Sezioni I, II e III). In merito alla definizione di “rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, del citato Dlgs. n. 446/97, dispone che “la Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Stato la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari”. In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Dichiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse posizioni: - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del Comune dovrebbero essere sottoscritte dal

Sindaco, in quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’Ente dallo statuto, come indicato dalle Istruzioni ministeriali;

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- la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel (Dlgs. n. 267/00, con particolare riferimento agli artt. 6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automaticamente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene legale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario comunque ricordare che la firma di una Dichiarazione fiscale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, con la quale è stato affermato che la rappresentanza in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittimamente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confermata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, convertito con modificazione nella Legge n. 88/05, con il quale si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere in giudizio nel processo tributario per conto dell’Ente Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23.

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “autonoma”, la sua non inclusione in “Unico/Enc” attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare l’apposizione “obbligata” della firma del Dirigente competente (applicando per analogia anche agli Enti Locali il disposto dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/97, valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla Dichiarazione “Irap/2016”, sebbene l’Ente Locale ritenga il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fiscali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione “Irap/2016” in via “autonoma”. Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni sopra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo comunque importante che il soggetto che sottoscrive le Dichiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente/Responsabile del Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per “omessa o infedele dichiarazione”, in quanto sottoscritta da un “non competente”. Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’Irap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Moduli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispecie che si possono presentare: 1) se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere

provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap: - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso dagli altri Responsabili di Servizio; - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresentante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”;

2) se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi “Finanziari” (o del “Personale”): - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” con il numero 2;

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- il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fiscale” dell’Ente venga considerato lo stesso Responsabile del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba essere compilato da questo un unico Modello in tutte le Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3) se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Dirigente) non è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provvedimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile “Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia: - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Personale” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Responsabile di Servizio; - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene considerato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanziari”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 Moduli (“IK”-“IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi. Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Dichiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel frontespizio del Modello “Irap 2016”, nella Sezione dedicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contribuente”. Riteniamo infatti che: i. se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari

delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);

ii. se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei “Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il codice carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR” Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che: 1) la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap determinata in base al metodo commerciale e

ricomprende quindi anche la base imponibile riportata nel Quadro “IK”, Sezione II; 2) la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’Irap commerciale. Come anticipato, nel rigo

“IR22” è stata inserita la casella per il credito d’imposta derivante dall’eccedenza di deduzione Ace. Si nota che nel rigo “IR25” deve essere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”, che così non vengono più distinti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quota-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Dichiarazione “Irap/2015” compensata con Modello “F24”. Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicitamente confermata la possibilità anche per tali soggetti di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’Irap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il Modello “F24 EP” e tenuto conto

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delle nuove limitazioni legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad Euro 15.000;

3) la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap determinata in base al metodo istituzionale ed infatti richiama esclusivamente la base imponibile “istituzionale” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro “IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzionali”, che dovranno essere quindi riportati indicando esclusivamente il loro ammontare complessivo;

4) sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzionale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente eventualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale compensazione, che non transita ovviamente dal Modello “F24” in quanto è applicabile semplicemente attraverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5) è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versamenti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non devono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria (o mediante bollettino postale) invece che con Modello “F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale campo non vada compilato, restando di esclusiva competenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse dai Comuni, che continuano a versare con le modalità indicate dal Decreto n. 421/98, di attuazione dell’art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 446/97.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/98. Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 2015 (e del primo acconto 2016), valgono invece per gli Enti Locali le stesse regole previste lo scorso anno, per cui il termine ultimo sarà il 16 giugno 2016. Ricordiamo che per i Comuni - per i quali l’approvazione del rendiconto della gestione è prevista entro il 30 aprile dell’anno successivo ai sensi dell’art. 151, comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 267/00), ossia entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio - occorre far riferimento alle modifiche apportate all’art. 17, del Dpr. n. 435/01, dal Dl. n. 63/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/02, nonché dall’art. 37 del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, in base alle quali tali soggetti rientrano tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del citato Dpr. n. 435/01, il saldo “Irap/2015” (e quindi anche il primo acconto 2016) deve essere versato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’Imposta. In altre parole, lo spostamento indietro dal 30 giugno al 30 aprile del termine legale di approvazione del rendiconto della gestione (art. 2-quater, Dl. n. 155/08) ha determinato per gli Enti Locali l’abbandono del cosiddetto “termine mobile” di pagamento dei tributi erariali diretti in quanto collegato al mese di approvazione del consuntivo (art. 17, comma 1, Dpr. n. 435/01: il 16 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto ma non oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Di conseguenza, la scadenza del pagamento del saldo “Irap/2015” e del primo acconto 2016 per il “metodo commerciale” è fissata a prescindere dalla data di adozione del consuntivo 2015, al 16 giugno 2016, prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Riepilogando, quindi, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno rispettare, per il versamento dei saldi 2015 e degli acconti 2016, 2 diversi termini:

- per il saldo 2015 istituzionale, la scadenza della presentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 settembre 2016;

- per il saldo 2015 “commerciale” e l’eventuale primo acconto 2015, il prossimo 16 giugno 2016. Altri aspetti da tenere in considerazione Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione della Dichiarazione “Irap/2016”, ricordiamo che:

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- il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, può essere effettuato in sede di versamento del primo acconto istituzionale entro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/97 e precisati per il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione “Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione (opzione che vale per almeno un triennio salvo poi successiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso rigo “VO50”);

- l’acconto Irap commerciale è dovuto per l’anno 2016 in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” (Totale Imposta), sempre che detto importo sia superiore a 20,66 Euro, e deve essere versato in 2 rate: la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso termine previsto per il versamento del saldo

Irap commerciale dovuto per l’anno 2015, la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del

periodo d’imposta (30 novembre 2016). Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’importo non è superiore a 103 Euro, mentre il versamento della stessa può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

- in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’aliquota ordinaria applicabile alla base imponibile delle Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, anche alle attività commerciali delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ridotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente detto, l’aliquota rimane quella del 3,90% in quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14;

- il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 241/97, a decorrere dall’anno 2014 è aumentato a 700.000 Euro (art. 9, comma 2, del Dl n. 35/13). Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di Euro 700.000 Euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il Modello“F24”;

- niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, comandato o interinale, pur in considerazione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo infine che, come previsto dalla “Legge di stabilità 2015”, attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in deduzione dal conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima norma. La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. nl 446/97. Dal momento che tali Enti non godono delle citate deduzioni e adottano il “metodo contabile” solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione. Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico Irap risulta già in netta perdita l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare detta perdita.

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Dichiarazioni dei redditi: pubblicato il Modello “Unico/2016” con cui poter recuperare le ritenute erroneamente subite sugli oneri Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, sono stati approvati il Modello di Dichiarazione “Unico/2016” Persone fisiche (Pf), Prot. n. 16065/2016, Enti non commerciali (Enc), Prot. n. 16131/2016, Società di capitali (Sc), Prot. n. 16310/2016, e Società di persone (Sp), Prot. n. 16184/2016. Si ricorda che il Modello Unico “Enc” non deve essere compilato dagli Enti Locali in quanto soggettivamente esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86 (Tuir); tali Enti pertanto procedono ad inviare in via autonoma le Dichiarazioni “Iva” e “Irap”. In questa sede è opportuno peraltro ricordare, vista la molteplicità di casi che si presentano, che il Comune può utilizzare il Modello “Unico Enc” per recuperare le ritenute eventualmente applicate, erroneamente, dalle banche in sede di versamento degli oneri di urbanizzazione corrisposti dai cittadini per interventi edilizi, laddove il cittadino non abbia comunicato alla banca che il versamento è in favore del Comune, soggetto escluso da Ires. In caso di mancata comunicazione, la banca provvede infatti all’applicazione automatica della ritenuta dell’8% ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Dl. n. 78/10, generando così una minor entrata per il Comune. Come indicato dalla Risoluzione Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011, il Comune in questo caso, al fine di recuperare quanto erroneamente subito come trattenuta, può presentare il Modello “Unico Enc” indicando nel solo Quadro “RX” (rigo 1, campi 1 e 4) la ritenuta subita per poi procedere, dal mese successivo, alla presentazione del Modello “F24” (codice tributo 1039, istituito con la Risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010) compensando tale credito dichiarato.

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Irpef: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questioni interpretative prospettate da Caf e Professionisti

Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli oneri detraibili e deducibili ai fini Irpef, in risposta a dubbi interpretativi posti da Caf e Professionisti all’Agenzia stessa. Di seguito riportiamo in estrema sintesi le risposte ai quesiti oggetto della presente Circolare n. 3/E. Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte del sale Sono detraibili le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle Autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria; è necessaria la prescrizione medica che dimostra il necessario collegamento tra la prestazione resa e la cura di una patologia. Le spese per “haloterapia” o grotte di sale non sono al momento detraibili, in quanto il Ministero sta verificando se tale trattamento rientra tra le procedure sanitarie. Spese per pedagogista Le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili secondo quanto previsto dal parere espresso dal Ministero della Salute, che non considera l’attività del pedagogista alla stregua di una professione sanitaria. Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo Come chiarito dall’Inps, la norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo, ai fini dell’individuazione dei sordi che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, è la Legge n. 381/70. Pertinenza abitazione principale Nel caso in cui un garage, box o posto auto, sia stato acquistato in comproprietà da 2 diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per

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entrambi nel rispetto delle percentuali di proprietà. Per la determinazione dell’importo deducibile è necessario fare riferimento alla quota di rendita di pertinenza pari alla percentuale di possesso. Considerando, infine, le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all’abitazione. Sostituzione caldaia e “bonus mobili” La sostituzione della caldaia è considerata intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”. Tale intervento consente l’accesso al “bonus arredi” in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Spese per sostituzione sanitari Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari, in particolare, della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, non sono agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, perché considerati interventi di “manutenzione ordinaria”. La sostituzione della vasca e dei sanitari in generale potrà considerarsi agevolabile qualora l’intervento sia integrato o correlato ad altri interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta. Condominio minimo – Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica – ulteriori chiarimenti La richiesta del Codice fiscale da parte di un condominio non è necessaria a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta prevista all’atto dell’accredito del pagamento. Ai fini del beneficio della quota di detrazione possono i contribuenti possono inserire in Dichiarazione le spese sostenute utilizzando il Codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio La detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g), del Tuir, è cumulabile con quella per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir). Acquisto immobili da locare Per quanto riguarda la deduzione del 20% per gli acquisti di immobili abilitativi destinati alla locazione effettuati dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 Euro (art. 21, del Dl. n. 133/14), l’Agenzia delle Entrate precisa che il limite stesso rappresenta l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo dell’agevolazione. In riferimento alla deducibilità del 20% degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, viene chiarito che l’agevolazione va correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell’abitazione, trattandosi di 2 misure tese ad agevolare l’acquisto del medesimo bene. La deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un mutuo non superiore a 300.000 Euro. Credito d’imposta per le Imposte pagate all’estero Ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le Imposte pagate all’estero, il contribuente deve conservare copia della Dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell’adempimento è previsto e conservare la ricevuta del versamento delle Imposte pagate nel Paese estero. Spese per la frequenza scolastica I contributi volontari finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa rientrano tra le erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici e sono detraibili senza limiti d’importo ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del Tuir. Al contrario, le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli Istituti scolastici o da loro organi, sostenuti per la frequenza

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scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lett. i-octies), del Tuir, vengono ricomprese tra le spese “per la frequenza di scuole per l’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado” per le quali è previsto, a partire dal 1°gennaio 2015, uno sconto di Imposta del 19% nel limite massimo di spesa annuo di 400 Euro ex art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.

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Conservazione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione: è possibile avvalersi di soggetti terzi Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2016, Prot. n. 25747, vengono apportate modifiche al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante “modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti” allo scopo di armonizzare le disposizioni del Decreto stesso con quanto previsto dalle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Dpcm. del 3 dicembre 2013. La novità principale contenuta nel Provvedimento del 17 febbraio 2016 prevede che gli utenti possono avvalersi di soggetti esterni per la conservazione delle Dichiarazioni nonché della documentazione in formato elettronico riferita alle Dichiarazioni stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Dpcm. 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le Dichiarazioni contenenti dati sensibili devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente. Viene modificato l’art. 11 (“Obbligo di riservatezza”), del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, in particolare, con le nuove disposizioni: - al comma 2 si prevede che “gli utenti di cui all’art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), Dlgs. n. 196/03”; - i commi 3, 4 e 5 stabiliscono che il trattamento dei dati personali può essere consentito anche a soggetti esterni designati dagli utenti di cui all’art. 2 (banche convenzionate, Poste italiane S.p.A., centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese etc.) purché rispettino le istruzioni impartite e garantiscano la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate in conformità a quanto previsto dagli artt. 2, 29 e 30 del Dlgs. n. 196/03 e quindi nel rispetto “diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’indennità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (…). I soggetti di cui sopra devono altresì adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 33 e 34 del Dlgs. n. 196/03, “al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi (…) impegnandosi a rispettare le attività descritte nell’Allegato tecnico del presente Decreto; - al comma 6 si prevede, infine, come già anticipato, che “L’utente può avvalersi di soggetti esterni per la conservazione delle predette dichiarazioni nonché della documentazione in formato elettronico riferita alle dichiarazioni stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Dpcm. del 3 dicembre 2013; in caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dlgs. n. 196/03, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente”.

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GLI APPROFONDIMENTI

Armonizzazione: Prospetto per la verifica dell’equilibrio tra entrate e spese finali 2016-2018 di Luciano Fazzi e Giuseppe Vanni A seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), si prevede (art. 1, comma 712) che, a decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione degli Enti territoriali debba essere obbligatoriamente allegato un Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del concorso dell’Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica. In applicazione del comma 710 della citata “Legge di stabilità”, Regioni, Province e Comuni, a far data dal 1° gennaio del corrente anno, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini del rispetto del saldo di cui sopra, rilevano tra le entrate finali quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, mentre tra le spese finali rilevano quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il “Fondo pluriennale vincolato”, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Alla luce di quanto previsto dalla normativa la Commissione Arconet, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato il Prospetto dell’equilibrio tra entrate e spese finali da allegare al bilancio di previsione 2016-2018. Lo schema, valido sia per gli Enti Locali che per le Regioni, prevede che dal calcolo delle spese correnti e in conto capitale vengano esclusi tutti gli accantonamenti che, non impegnati, confluiscono nel risultato di amministrazione: “Fcde”, “Fondo contenzioso”, altri accantonamenti. Il “Fcde” deve essere considerato al netto dell’eventuale quota finanziata dall’avanzo di amministrazione, mentre i Fondi di riserva ed i Fondi speciali delle Regioni non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione salvo (a consuntivo) solo per la quota non impegnata. Limitatamente invece all’annualità 2016, lo schema prevede: - che tra le entrate rilevi il “Fpv” di parte corrente e di parte capitale (al netto delle quote finanziate

da indebitamento), mentre i trasferimenti correnti del Titolo II vengano considerati al netto del contributo Imu-Tasi, ex art. 1, comma 20, della Legge n. 208/15 (per i Comuni), e al netto del contributo riconosciuto per la riduzione dell’indebitamento ex art. 1, comma 683, della Legge n. 208/15 (per le Regioni);

- che tra le spese correnti rilevi il “Fpv” di parte corrente, e vengano escluse quelle sostenute per la bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15) e quelle sostenute dagli Enti Locali dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma 2012 (art. 1, comma 441, Legge n. 208/15);

- che tra le spese in conto capitale rilevi il “Fpv” di parte capitale (quest’ultimo al netto della quota finanziata da indebitamento) e vengano invece escluse le spese d’investimento relative agli interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15) e quelle sostenute dagli Enti Locali dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma 2012 (art. 1, comma 441, Legge n. 208/15);

- che il saldo tra le entrate e le spese finali può essere incrementato o diminuito dagli spazi positivi o negativi dei c.d. “Patti regionalizzati e nazionali”.

Con riferimento all’esercizio 2016, il Prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante una Delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla

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data di entrata in vigore del Decreto di cui all’art. 11, comma 11, del Dlgs. n. 118/11. Nelle more dell’emanazione del Decreto che prevede lo Schema degli equilibri gli Enti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono tenuti ad allegare il Prospetto deliberato dalla Commissione Arconet. Lo Schema deliberato dalla Commissione Arconet tiene conto della normativa attualmente vigente. Sarà il Mef-RgS che provvederà agli aggiornamenti dello Schema in occasione di successivi interventi normativi, dandone comunicazione alla Commissione Arconet e pubblicando tali aggiornamenti sul sito www.arconet.tesoro.it. Nella medesima riunione, la Commissione Arconet ha continuato l’esame della Proposta e condiviso il testo di modifica del principio contabile concernente l’accertamento dell’Addizionale comunale Irpef. Gli Enti Locali dovranno “accertare l’Addizionale per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, ma per un importo non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza, riferiti all’anno di imposta. In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del Tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’Ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del ‘Federalismo fiscale’. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del Tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del ‘Federalismo fiscale’”. Inoltre, i rappresentanti Abi hanno nuovamente segnalato alla Commissione i diffusi inadempimenti degli Enti riguardo alle trasmissione della documentazione che non permetterebbero ai Tesorieri la corretta applicazione delle norme della riforma contabile per quanto di loro competenza, situazione che potrebbe determinare il blocco dei pagamenti, in quanto: - se gli ordini di incasso e pagamento riportano ancora le vecchie codifiche di bilancio non potranno

essere accettati dai Tesorieri; - qualora non venga trasmesso il bilancio secondo il nuovo schema per Missioni e Programmi, in caso

di esercizio provvisorio, poiché l’art. 11, comma 17, del Dlgs. n. 118/11, richiede la gestione degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015–2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo tale nuovo schema di bilancio per Missioni e Programma, non risulterebbe possibile avviare la gestione dello stesso esercizio provvisorio.

Al riguardo, la Commissione conferma che le norme che impediscono ai Tesorieri di pagare sono assolutamente necessarie per garantire l’avvio dei nuovi schemi di bilancio e l’applicazione a regime della riforma e che l’eventuale blocco dei pagamenti è da imputare esclusivamente ai ritardi di applicazione da parte degli Enti.

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Riscossione: le novità in materia di Tributi locali introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” di Alessandro Maestrelli La Legge 30 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”), ha previsto numerose novità che interessano l’Ufficio “Tributi” degli Enti Locali. Nel dettaglio, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni normative in materia di Imu/Tasi sull’abitazione principale e previste nuove disposizioni in merito ai cd. “imbullonati”; nuovamente è stata rivista l’imposizione locale sui terreni agricoli ed è stata limitata l’autonomia regolamentare con riferimento alla possibilità d’incrementare nel 2016 il carico tributario locale sui contribuenti. Di seguito sono analizzate le principali novità introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” in materia d’imposizione locale.

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Le novità in materia di Imu e Tasi Disposizioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale Le principali novità della “Legge di stabilità” in materia di tributi locali riguardano il tema dell’abitazione principale, sia ai fini Imu che Tasi. Nel dettaglio, il comma 10, lett. a), della Lege n. 208/15, ha eliminato la possibilità, per i Comuni, di considerare equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L’agevolazione per l’abitazione principale concessa in comodato non è stata eliminata completamente dal nostro ordinamento, ma il successivo comma 10, lett. b), ha introdotto una riduzione della base imponibile del 50% per l’unità immobiliare (escluse quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti: il contratto di comodato deve essere registrato; il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente, nonché dimora

abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9. Anche la certificazione del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa per la fruizione delle agevolazioni non è più rimessa all’autonomia regolamentare dell’Ente, ma i contribuenti dovranno attestare la spettanza dell’agevolazione nella Dichiarazione Imu/Tasi. Di seguito, il comma 14, lett. a), esclude dal presupposto impositivo Iuc il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Coerentemente con quanto sopra riportato, la successiva lett. b), del comma 14, esclude dal presupposto impositivo della componente Tasi il possesso e la detenzione di abitazioni principali come definite ai fini Imu, con l’esclusione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Poi, la lett. d), del comma 14, ha esentato dal versamento Tasi il detentore che destina l’unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale; in tal caso, il possessore versa la Tasi applicando la percentuale stabilita con Regolamento comunale e, qualora l’Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore dovrà versare la tasi nella misura del 90% dell’imposta dovuta. Il comma 15 aggiunge al novero delle unità immobiliari esenti ai fini Imu quelle appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari. A differenza dell’ordinaria agevolazione per abitazione principale, la fattispecie sopra prospettata si applica anche in deroga al requisito della residenza anagrafica richiesto dall’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11. Il comma 16 non riguarda direttamente gli Enti locali, in quanto prevede l’esclusione dall’applicazione dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano essere classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per la riscossione e l’attività di accertamento di detta imposta è competente l’Agenzia delle Entrate. Variazione del termine per la trasmissione delle Delibere tariffarie e dei Regolamenti Il comma 10, lett. e), e il comma 14, lett. e), hanno rispettivamente anticipato il termine per la trasmissione al Ministero delle Delibere di fissazione delle aliquote Imu e delle aliquote Tasi al 14 ottobre di ciascun anno, in luogo del 21 ottobre. Disposizione in materia di “Imbullonati” Le disposizioni dal comma 21 al comma 24 hanno disposto modifiche in merito alla determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, con notevoli riflessi per l’Ente Locale ai fini Imu, e di conseguenza per la Tasi.

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Nello specifico, a decorrere dall’anno 2016, la determinazione degli immobili classificati nei Gruppi catastali “D” ed “E” è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Da detta stima sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Dal computo della rendita parrebbero esclusi, quindi, i cd. “imbullonati”, ovvero dei macchinari impiegati delle imprese nel processo produttivo aziendale. Gli intestatari degli immobili interessati dalle disposizioni normative in commento (unità immobiliari classificate nei Gruppi catastali “D” ed “E”) possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della rendita. In merito all’applicazione della disposizione agli immobili destinati a centrali idroelettriche rinviamo alla lettura dell’approfondimento in merito pubblicato su Tributinews n. 23 del 22 dicembre 2015. Per il solo anno 2016 è stata prevista una deroga all’art. 13, comma 4, del Dl. n. 201/11, in base alla quale gli atti di aggiornamento relativi agli immobili classificati nei Gruppi catastali “D” ed “E”, per i quali è possibile escludere dal computo della rendita i cd. “imbullonati” presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto ai fini Imu dal 1° gennaio 2016. Ai fini del ristoro del minor gettito Imu 2016 a favore dei Comuni interessati dalle disposizione sui cd. “imbullonati”, è stato previsto un contributo annuo di Euro 155 milioni, da ripartire entro il 31 ottobre 2016, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate al Mef entro il 30 settembre 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo verrà erogato entro il 30 giugno sulla base dei dati comunicati entro il 31 marzo. Disposizioni per il Settore agricolo La “Legge di stabilità” è nuovamente intervenuta sulla modalità di calcolo dell’Imu con riferimento ai terreni agricoli. Posto che, come previsto dall’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), i terreni sono esclusi dal presupposto impositivo Tasi, le disposizioni di seguito analizzate si applicano esclusivamente per l’Imu. In prima battuta, le lett. c) e d), del comma 10, hanno abrogato le disposizioni di favore previste per gli Iap, nello specifico è stato eliminato il moltiplicatore del reddito dominicale agevolato (75 in luogo dell’ordinario 135 – art. 13, comma 5, secondo periodo, del Dl. n. 201/11) e la determinazione dell’imposta a scaglioni (art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11). A decorrere dall’anno 2016, l’Imu sui terreni è determinata in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 13, della “Legge di stabilità 2016”. Nello specifico, il comma 13, primo periodo, dispone che l’esenzione Imu, di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu: i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A, alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile; oltre alle fattispecie sopra menzionate, è prevista l’esenzione per i terreni ubicati nelle aree montane

o collinari, come disposto dalla Circolare Mef n. 9/93. Nello specifico: - è esente il terreno che ricade nel territorio di un Comune rientrante nell’Elenco allegato alla

Circolare Mef n. 9/93 se non è riporta alcuna indicazione; - è esente il terreno situato nella parte del territorio riconosciuta come montana o collinare se

ricade nel territorio di un Comune che nell’Elenco riporta l’annotazione parzialmente delimitata (“Pd”),

- è imponibile il terreno che ricade nel territorio di un Comune che non è stato inserito nell’Elenco allegato alla Circolare Mef n. 9/93, salvo i casi di cui ai precedenti punti.

Correlativamente sono state abrogate le norme di cui all’art. 1, commi da 1 a 9-bis, del Dl. n. 4/15, con le quali era stato regolamentato il versamento Imu per i terreni agricoli per l’anno 2015.

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Dalla lettura delle disposizioni di cui sopra evinciamo che con le nuove disposizioni l’esenzione per gli Iap spetta indipendentemente dall’ubicazione del terreno. Per converso, al fine di beneficiare dell’agevolazione per i terreni montani non rileverà più il profilo soggettivo (coltivatore diretto o Iap), ma sarà sufficiente l’inclusione del Comune nell’elenco allegato alla Circolare Mef n. 9/93. Aliquota Tasi per i beni-merce Stante l’esenzione Imu prevista già dall’anno 2014 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. “beni merce”) ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del Dl. n. 201/11, il comma 14, lett. c), della “Legge di stabilità 2016”, ha disposto l’aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portarla allo 0,25% nell’ambito dell’autonomia regolamentare del Comune per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sempre fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. “beni merce”). Disposizioni per le Province autonome di Trento e Bolzano Il comma 11 ha abrogato la possibilità per gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano di assoggettare ad Imu i fabbricati rurali strumentali e di prevedere a loro favore esenzioni, detrazioni e deduzioni. Inoltre, il comma 12 ha esteso a decorrere dal periodo d’Imposta 2014 l’effetto sostituzione Imu-Irpef anche con riferimento all’Imi, istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, e all’Imis, istituita dalla Provincia autonoma di Trento. Riduzione Imu per gli immobili locati a canone concordato I commi 53 e 54 hanno previsto la riduzione al 75% dell’Imu determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune con riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98. Norma d’interpretazione invio Delibere Tasi anno 2014 A causa dei dubbi interpretativi generatesi nel primo anno di applicazione della Tasi (2014), il comma 708 della “Legge di stabilità” ha disposto che il termine per l’invio delle Deliberazioni di fissazione delle aliquote, fissato al 10 settembre 2014 dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), si applica ai soli Comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le Deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata Tasi entro il 16 giugno 2014. Disposizioni in materia di Tari Il comma 27, lett. a), della “Legge di stabilità”, ha introdotto la proroga fino al 2017 dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), il quale consente ai Comuni, nelle more della revisione del Dpr. n. 158/99, di adottare i coefficienti di cui Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell’Allegato 1, al citato Dpr. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e di poter non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b, del citato Allegato 1. La successiva lett. b) ha disposto il rinvio al 2018 dell’utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi che devono essere coperti dalla Tariffa Tari. Disposizioni generali in materia di Tributi locali Abolizione dell’Imu secondaria Il comma 25 della “Legge di stabilità” ha definitivamente eliminato l’entrata in vigore dell’Imposta municipale secondaria, originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014, e successivamente prorogata, con una serie di provvedimenti, all’anno 2016. Blocco all’aumento dei Tributi locali per il 2016 Il comma 26 della “Legge di stabilità” ha sospeso, limitatamente all’anno 2016, l’efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015. La disposizione ha previsto delle deroghe limitatamente a precise fattispecie. La prima riguarda la Tari, posto che deve essere garantita l’equivalenza tra costi del servizio e gettito della Tassa ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).

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Le ulteriori deroghe riguardano gli Enti Locali che hanno deliberato il pre-dissesto o il dissesto, poiché l’incremento delle aliquote dei tributi e delle tariffe risulta essere funzionale ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, del Tuel. Blocco maggiorazione Tasi per l’anno 2016 Correlativamente al blocco dell’incremento dei tributi e delle tariffe , il comma 28 ha previsto che, per l’anno 2016, i Comuni che hanno previsto la maggiorazione Tasi di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13, relativamente ad immobili che non risultano esentati dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 26, della “Legge di stabilità”, possono mantenerla con espressa Deliberazione del Consiglio comunale, applicandola, però, nella stessa misura prevista per l’anno 2015. Sanatoria per le Delibere tariffarie anno 2015 approvate il 31 luglio 2015 Il comma 49 ha previsto una sanatoria per quegli Enti che hanno deliberato le aliquote dei tributi locali il 31 luglio 2015, giorno successivo al termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, come disposto dal Dm. Interno 13 maggio 2015. Tale disposizione è stata prevista in quanto un numero rilevante di Enti ha deliberato le variazioni tariffarie l’ultimo giorno di luglio. Proroga per il 2016 della compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti vantati verso la Pa Il comma 129 della “Legge di stabilità” ha esteso anche all’anno 2016 le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/14, che permettono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le modalità di compensazione saranno stabilite con Decreto Mef che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2016. Norma d’interpretazione autentica in materia di Imposta comunale sulla pubblicità Il comma 739, della “Legge di stabilità”, ha introdotto nell’ordinamento una norma d’interpretazione autentica finalizzata a dirimere dei dubbi interpretativi in merito alla legittimità delle delibere di variazione in aumento delle tariffe antecedenti l’entrata in vigore del Dl. n. 83/12. Nello specifico, il Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, aveva la possibilità di variare, anche in aumento, le tariffe applicabili. Fino al 25 giugno 2012, l’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti d’innalzare prima del 20% (a decorrere dall’esercizio finanziario 1998) e poi del 50% (a decorrere dall’esercizio finanziario 2000) le Tariffe massime applicabili all’imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall’art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12. In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare tale norma d’interpretazione autentica precisando che l’abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà d’incrementare le Tariffe in data antecedente all’entrata in vigore del Dl. n. 83/12. Zone franche urbane I commi 603 e 604 destinano le risorse disponibili stanziate per le Zfu dall’art. 22-bis, del Dl. n. 66/14, al finanziamento delle agevolazioni nelle “Zone franche urbane” individuate dalla Delibera Cipe n. 14/09 ricadenti nelle Regioni non comprese nell’Obiettivo “Convergenza”. Le novità in materia di “Fondo di solidarietà comunale 2016” I commi da 17 a 20 della “Legge di stabilità” hanno previsto l’adeguamento della dotazione del “Fondo di solidarietà comunale 2016”, al fine di tener conto delle nuove esenzioni Imu Tasi previste dalla disposizione. Lo stanziamento del “Fondo” è stato incrementato a decorrere dall’anno 2016 di Euro 3.767,45 milioni. E’ stato inoltre previsto, con il comma 17, lett. b), che al fine di incentivare il riordino e la semplificazione degli Enti territoriali una quota di “Fondo di solidarietà comunale”, almeno pari ad Euro 30 milioni, a decorrere dall’anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di Comuni e una quota di “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore ad Euro 30 milioni, è destinata ai Comuni istituiti a seguito di Fusione. Sono state, inoltre, stabilite ulteriori disposizioni tecniche in merito alla determinazione del “Fondo di solidarietà comunale”, per le quali rinviamo alla lettura dei commi citati per ulteriori approfondimenti.

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I QUESITI

Iva: si deve applicare il meccanismo dello “split payment” sul bollettino ricevuto dal Comune per il pagamento del Canone Rai ? di Francesco Vegni Il quesito: “Il Comune deve procedere al pagamento del Canone ‘Rai’ per gli apparecchi televisivi situati presso le Case di riposo per anziani. L’importo del Canone ‘Rai’ è soggetto ad aliquota Iva 4% ? La ‘Rai’ fa sapere che il bollettino inviato ai fini del pagamento del Canone deve essere considerato alla stregua di una fattura, pertanto si rientra nell’ambito di applicazione dello ‘split payment’ ?” La risposta dei ns. esperti. Il Canone in questione rientra nella sfera di quelli definiti “speciali”, diversi rispetto a quelli dovuti in ambito familiare, oggetto di recente modifica normativa ai sensi dell’art. 1, commi da 152 a 161, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”). Al Canone “Rai” viene applicata l’aliquota Iva ridotta del 4% ai sensi del n. 36, della Tabella “A”, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, il quale prevede l’aliquota del 4% per “Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell’art. 19, lettere b) e c), della Legge n. 103/75.” Anche per l’anno 2016, la “Rai” emette, per le utenze non private, in conformità del n. 36 della Tabella “A”, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, apposito bollettino indicando l’assoggettamento a Iva 4% del Canone con il relativo importo. Appurato quanto sopra, la “Rai” ha reso noto più volte agli utenti interessati (tra cui molti Comuni) che il bollettino ricevuto dagli utenti deve considerarsi equivalente ad una fattura (ed infatti, in calce al bollettino in questione viene espressamente distinto l’ammontare dell’Iva al 4% rispetto all’imponibile). Occorrono rilevare tuttavia 2 anomalie: 1) a partire dal 31 marzo 2015, la fattura dovrebbe essere emessa in formato elettronico altrimenti il

Comune non potrebbe adempiere al pagamento secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 6, Dm. Mef n. 55/13, in base al quale “(…) le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi 3 mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”;

2) trattandosi di fattura, dal 1° gennaio 2015, occorrerebbe che venisse applicato lo “split payment”, in quanto la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 non sembra aver previsto espressamente l’esonero da “split payment“ per il caso di specie. Se veniese confermato che il bollettino “Rai” è da qualificarsi come fattura, l'unica ipotesi di esclusione da “split payment“ potrebbe essere quella riferita non alla “Rai” come soggetto escluso, bensì oggettivamente all'art. 21-bis, del Dpr. n. 633/72 ("fattura semplificata"), essendo il Canone “Rai” 2016 di importo non superiore a Euro 100.

Atteso quanto sopra, sarebbe opportuno un chiarimento perentorio sull’argomento da parte dell’Agenzia delle Entrate o della stessa Rai; nel frattempo, è consigliabile inoltrare una faq direttamente alla Rai, al sito dedicato agli abbonamenti, indicando i codici riferiti all’utenza e riportando le due domande sopra poste.

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Iva: qual è l’aliquota da applicare per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri? di Francesco Vegni Il quesito: “Si richiede l’aliquota Iva da applicare per il progetto relativo alla ristrutturazione, o nuova costruzione, dell’edificio “Caserma dei Carabinieri” sita in un Comune oggetto di gestione associata” La risposta dei ns. esperti. In merito al quesito in oggetto si evidenzia che gli interventi di ristrutturazione edilizia su opere già esistenti scontano l’aliquota Iva 10% ex n. 127-quaterdecies, Tabella “A”, Parte II, Allegata al Dpr. n. 633/72, il quale recita: “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 Legge n. 457/78, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Allo stesso modo la realizzazione ex novo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sconta la medesima aliquota ai sensi del 127-quinquies della medesima Tabella. Atteso quanto sopra, se, nel caso di specie, trattasi di ristrutturazione edilizia l’aliquota Iva è del 10%, lo stesso vale nel caso di realizzazione ex novo della Caserma, qualora siano rispettate le condizioni indicate dalla Risoluzione n. 243/E del 13 giugno 2008. La Risoluzione n. 243/E del 2008 ribadisce che per poter usufruire dell’aliquota al 10% prevista per la costruzione di caserme, scuole, ospedali, case di cura, asili e simili - e per le relative prestazioni di servizi, è infatti necessario che le caratteristiche strutturali dell’opera siano tali da consentire lo svolgimento di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo e, nello specifico, di attività di istruzione ed educazione delle truppe. Così l’Agenzia rispose alla richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dovendo procedere all’affidamento dei lavori di costruzione di un commissariato di pubblica sicurezza, immobile a suo avviso assimilabile a una caserma, chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva. Per capire se l’immobile risponda effettivamente alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste, spiega l’Agenzia, è necessario però richiamare alcune interpretazioni precedente formulate. Sulla questione in oggetto sono intervenute la Circolare n. 1/E del 1994, e le Risoluzioni n. 57/96, n. 147/97 e n. 291/07. Dal combinato disposto si evince che, per l’individuazione degli edifici che beneficiano delle agevolazioni fiscali, occorre valutare se la struttura viene utilizzata per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficienza. Ciò anche sulla base di principi enunciati dalla Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 3503/72, ha sottolineato la necessità di fare riferimento, per l’applicazione dei benefici, alle finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili. La Circolare n.1/E ha inoltre chiarito che tali finalità devono comunque trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile, “quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione”. Più nello specifico, la definizione di “caserma” è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 917/94, nella quale viene chiarito che una struttura edilizia è qualificabile unitariamente come “caserma” quando costituisce un comprensorio destinato ad attività di addestrative e logistico amministrative, nel quadro dello svolgimento delle funzioni di difesa militare dello Stato. “In generale – recita la Risoluzione – può quindi qualificarsi “caserma” una costruzione eretta per l’abitazione, l’istruzione e l’educazione delle truppe in periodi in cui le stesse non sono direttamente impegnate in attività operative, ma in compiti di addestramento e altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità istituzionali delle forze facenti parte dell’apparato militare dello Stato”. In conformità a quanto sopra, è pertanto assimilabile a una caserma, come previsto dal comma 2, dell’art. 2, del Rd. n. 1094/38, convertito nella Legge n. 35/39, l’immobile che presenta caratteristiche

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strutturali e funzionali analoghe a quelle descritte e non costituisca, invece, un complesso immobiliare da destinare a uffici. Detto questo, conclude la Risoluzione, “la verifica della rispondenza dell’immobile (…), al momento dell’effettuazione dell’operazione, alle caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate esula dalle prerogative dell’interpello e va, pertanto, accertata sulla base degli indirizzi interpretativi formulati”.

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Iva: qual è l’aliquota da applicare per il servizio di pulizia dei pubblici arenili ? di Francesco Vegni Il quesito: “E’ corretto che la Società che effettua, in base ad un contratto d’appalto, la pulizia dei pubblici arenili emetta a conclusione degli stessi la fattura per il corrispettivo previsto con l’applicazione dell’aliquota Iva al 22% ? Per analoghe prestazioni l’ufficio igiene integrata liquida prestazioni sulle quali viene, invece, applicata un aliquota Iva al 10%.” La risposta dei ns. esperti. In merito al quesito postoci, occorre richiamare la Risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, tra le altre, alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare, è stato chiesto ai tecnici delle Entrate se tali fattispecie rientrano nell’agevolazione di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, in base alla quale si applica l’aliquota Iva del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m), del Dlgs. n. 22/97 (c.d. “Decreto Ronchi”), di rifiuti urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto. L’Agenzia, dopo aver ricordato che alle prestazioni di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, è applicata l’aliquota Iva del 10%, ha proceduto a definire con precisione i termini di: - “gestione”, intesa come “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura”; - “stoccaggio”, inteso come “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti prima di una delle operazioni di smaltimento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali per sottoporli a un’operazione di recupero”; - “deposito temporaneo”, definito come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”, contenuti nell’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m), del Dlgs. n. 22/97. In base a quanto sopra, per poter applicare l’aliquota Iva ridotta sulle attività di gestione dei rifiuti, questi devono essere: a) “rifiuti urbani”, così come definiti dall’art. 7, comma 2, del Dlgs. n. 22/97 (“i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi (…) assimilati ai rifiuti urbani (…); i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui sopra”). Sulla base di quanto sopra, se il contratto di appalto in questione prevede la “gestione” (nel concetto sopra richiamato) di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sull’arenile pubblico, l’aliquota Iva da applicare è del 10%.

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Prestazione di servizio da parte di un’Impresa non italiana: come gestire fatturazione e obblighi in materia di tracciabilità e Durc ? di Federica Giglioli, Alessia Rinaldi e Francesco Vegni Il quesito: “Il Comune vuole affidare un servizio a una ditta estera: questa è tenuta all’obbligo della fatturazione elettronica? Come devono essere gestiti gli aspetti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla regolarità contributiva? Vorremmo dei chiarimenti al fine di poter gestire correttamente l’impegno di spesa e la successiva liquidazione”. La risposta dei ns. esperti. Si tratta di una prestazione di servizio effettuata in Italia e richiesta da committente Italiano (il Comune, nell’ambito della propria attività istituzionale). Disciplina fiscale Ai fini fiscali, soggetto passivo ex art. 7-ter, comma 2, lett. b), del Dpr. n. 633/72, è il Comune, che dovrà integrare la fattura con Iva (con aliquota 22% vista la tipologia di servizio esaminata avendo preso visione del contratto), registrarla in apposito registro ad hoc (anche tenuto manualmente) di acquisti Intra in ambito istituzionale ed entro la fine del mese successivo alla registrazione operare il versamento Iva (codice 619E del Modello “F24EP”) e presentare il Modello Intra 12. Non è richiesta fattura elettronica per i fornitori non residenti e non si applica lo “split payment” (anche se di fatto avviene comunque un versamento diretto dell’Iva all’Erario da parte del Comune). Durc per Imprese straniere Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 6/09, ha chiarito che per le Imprese straniere, comunitarie e extracomunitarie, che distacchino lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, il Durc non può essere sostituito da un’autocertificazione, neanche se redatta dall’imprenditore o in presenza dei modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Relativamente ai rapporti con Imprese straniere fornitrici, il Durc va richiesto qualora l’Impresa abbia in Italia una propria sede distaccata presso la quale siano impiegati lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana, e l’ordinativo sia inviato direttamente a questa sede. Se l’ordine invece è emesso direttamente a favore dell’Impresa avente sede all’estero, è ragionevole ipotizzare che non sia necessario acquisire il Durc. Ciò non toglie però che vada comunque appurato anche per le Imprese estere (con modalità alternative al Durc) il requisito generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 163/06 (regolarità contributiva). Per effetto dell’estensione prevista dall’art. 125, comma 12, del Dlgs. n. 163/06, il requisito deve ritenersi operante anche per le spese in economia. A questo fine rilevano i commi 4 e 5 del citato art. 38: - richiesta di adeguati documenti probatori rilasciati dallo Stato di appartenenza (comma 4); - se lo Stato estero non prevede i documenti di cui sopra, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati in cui non esiste tale dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad un’Autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o ad un Organismo professionale qualificato a riceverla (comma 5). Cig per Imprese straniere Per i contratti sottoscritti tra Pubbliche Amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all’interno dei confini nazionali, l’Anac, con la Determinazione n. 4/11, ha precisato che sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l’operatore economico straniero non stabilito in Italia possa di fatto essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall’art. 6 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità. Eventuali inadempimenti potranno in sostanza valere solo sul piano contrattuale. Pertanto, in tali casi, sarà onere dell’Amministrazione conservare idonea documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l’applicazione della tracciabilità e ferma restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi che prescindono dal consenso dell’operatore economico privato (ad esempio, richiesta del Cig).

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Corrispettivi: devono essere conservati in apposito registro cartaceo o è sufficiente la stampa di quello informatico? di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni Il testo del quesito: E’ ancora obbligatorio registrare i corrispettivi Iva in apposito registro cartaceo, oppure la stampa del registro informatico assolve tale adempimento ?” La risposta dei ns. esperti Relativamente al registro dei corrispettivi Iva, in linea generale l’obbligo di stampa dei registri cartacei sussiste ancora e va assolto al massimo entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio della “Dichiarazione Iva” annuale, dovendo comunque, in questi 3 mesi, essere in grado di produrre nell’immediato la stampa dei registri aggiornati nel caso di richiesta da parte degli organi competenti. In alternativa è possibile adottare la conservazione elettronica dei documenti ma seguendo attentamente le disposizioni del Decreto Mef 17 giugno 2014. Come confermatoci verbalmente dall’Amministrazione finanziaria, non essendo previsto per i Comuni l’invio del Modello “Unico”, non è necessario comunicare all’Agenzia, tramite apposita casella da barrare nel frontespizio, la modalità di conservazione elettronica dei documenti che eventualmente si è deciso di adottare, come previsto all’art. 5 del citato Decreto. Si conservano in digitale, in via obbligatoria, soltanto i documenti che nascono in digitale (es. la fattura P.A.). Per gli altri documenti esiste solo la facoltà di farlo. In merito, l’art. 2215-bis, comma 1, del Codice civile dispone che “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”. Attenzione però all’art. 40 del “Cad” (“Codice Amministrazione digitale”), il quale dispone che dall’11 agosto 2016 la P.A. debba produrre solo documenti digitali. Quindi, la facoltà prevista dal Codice civile diventa un obbligo per la P.A.; tuttavia, mentre per la fattura P.A. l’art. 39, del Dpr. n. 633/72, prevede espresso obbligo di conservazione digitale, niente dice al momento in merito ai registri, il cui obbligo di conservazione informatica, ripetiamo, è previsto al momento solo nel “Cad”.

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LO SCADENZARIO DEL REVISORE

Martedì 15 marzo Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Mercoledì 16 marzo

Versamento saldo Iva 2015 Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale conguaglio Iva a debito riferito

all’anno d’imposta 2015 - salvo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, codice-tributo 619E.

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”

Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno 2016, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione Iva 2017 (rigo VO50) ed ha una valenza almeno triennale.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

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Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, n. 1), con anno di riferimento 2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E (di cui siamo in attesa delle istruzioni per la compilazione).

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo del 24% (31,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 24% (31,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis, prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% per il 2016 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per l’anno 2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58), aliquota confermata anche per l’anno 2017 dal comma 203 della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Lunedì 21 marzo

Questionario Revisori bilancio preventivo 2015 Entro la data odierna i Revisori degli Enti Locali devono trasmettere alla Corte dei conti i Questionari relativi ai bilanci preventivi 2015. Il termine e le linee d’indirizzo per la compilazione dei Questionari sono state dettate dalla Corte dei conti – Sezione Autonomie, con la Delibera n. 32 del 16 dicembre 2015.

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Giovedì 31 marzo Approvazione del bilancio di previsione 2016 (**)

Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2015 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2015, è stata prorogata dal Dm. Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Compensazioni Sieg

Entro la data odierna – ai sensi del Dpcm. 5 novembre 2015 - Comuni, Province Regioni e Province autonome devono trasmettere alle Amministrazioni centrali competenti per settore i dati relativi alle compensazioni Sieg concesse alle imprese incaricate della gestione dei “servizi di interesse economico generale”, distinguendo tra compensazioni esentate e compensazioni soggette alla preventiva notifica alla Commissione europea. I dati da inviare entro oggi fanno riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015.

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Compensazioni Sieg

Entro la data odierna – ai sensi del Dpcm. 5 novembre 2015 - Comuni, Province Regioni e Province autonome devono trasmettere alle Amministrazioni centrali competenti per settore i dati relativi alle compensazioni Sieg concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale, distinguendo tra compensazioni esentate e compensazioni soggette alla preventiva notifica alla Commissione europea. I dati da inviare entro oggi fanno riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015.

Approvazione del bilancio di previsione 2016 Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2015 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2015, è stata prorogata dal Dm. Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015.

Regolamenti, Imposte e tariffe

Nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 non venga ulteriormente prorogata, entro la presente data scadono i termini per l’approvazione da parte del

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Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per l’Addizionale all’Irpef 2015 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 2015, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2015 (art. 1, comma 145, Legge n. 296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2015, delle Deliberazioni relative alle tariffe dei tributi locali 2015, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2015, e del Regolamento per la disciplina delle entrate 2015, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a domanda individuale” per il 2015 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/06).

Piano razionalizzazione Società partecipate

Ai sensi dell’art. 1, comma 612, della “Legge stabilità 2015”, gli organi di vertice delle P.A., entro tale data, predispongono una relazione sui risultati conseguiti rispetto alla relazione adottata entro il 31 marzo dell’anno prima, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

Mobilità personale Enti di area vasta Entro la data odierna il Dipartimento della Funzione deve provvedere all’aggiornamento per l’anno 2016 sul Portale “Mobilità.gov” dei posti disponibili presso le Regioni e gli Enti Locali ai fini della ricollocazione del personale in esubero degli Enti di area vasta (art. 5, comma 4, Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015).

Rimborso Iva servizi non commerciali Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali interessati devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2012-2015, mediante riparto del Fondo istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01 (Circolare Fl. n. 1 del 19 gennaio 2015).

Rimborso spesa personale ex Fime Entro la data odierna gli Enti interessati ad ottenere rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2014 per il personale ex Fime, devono consegnare alle Prefetture-Utg competenti per territori i certificati di cui alla Circolare n. 3 dell’8 febbraio 2016 emanata dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale.

Contributo in conto interessi su mutui assunti nel 2015 Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali interessati devono inviare al Ministero dell’Interno il Modello per la concessione di un contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento attivate dagli Enti nel 2015 il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. (Circolare Fl. n. 9/15 del 25 marzo 2015).

Monitoraggio II semestre 2015

Ai sensi del dell’arti. 31, comma 19, della Legge n. 183/2011, gli Enti Locali entro la data odierna trasmettono digitalmente - utilizzando il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it - la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza misto conseguito.

Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il

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Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

Venerdì 15 aprile Patto regionalizzato

Entro la data odierna gli Enti Locali, ai sensi dei commi da 728 a 731 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, devono comunicare ad Anci, Upi e Regioni l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere.

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. (**) Si evidenzia che nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 18 febbraio 2016 è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 venga ulteriormente differito al 30 aprile 2016 per i Comuni e al 31 luglio 2016 per le Province e le Città metropolita

Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici

per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità

in ordine alla trasmissione di eventuali virus.