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5 12 14 Revisori Enti Locali pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2018 Partecipate chiusura rilevazione dell’esito della revisione straordinariae avvio rilevazione di Partecipazioni e rappresentanti Decreto fiscalele novità fiscali e in materia di riscossione introdotte dal Dl. Collegato alla “Legge di bilancio 2018Novembre 2017 Revisore news ANNO XV 11 NUMERO Centro Studi Enti Locali Supplemento a Entilocalinews n. 44 del 13 Novembre 2017 ISSN 2532-2583

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5 12 14Revisori Enti Localipubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2018

Partecipate chiusura rilevazione dell’esito della “revisione straordinaria” e avvio rilevazione di Partecipazioni e rappresentanti

“Decreto fiscale”le novità fiscali e in materia di riscossione introdotte dal Dl. Collegato alla “Legge di bilancio 2018”

Novembre 2017

RevisorenewsANNO XV

11NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n. 44 del 13 Novembre 2017ISSN 2532-2583

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Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il Revisore di un Ente Locale

n. 11 del 15 novembre 2017 (supplemento ad Entilocalinews n. 44 del 13 novembre 2017)

 In questo numero:

Le novità del mese .................................................................................................................. pag.3 Il notiziario di settore ............................................................................................................. pag.5

Revisori Enti Locali: pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2018 ......................................................................................................... pag.5

Il notiziario ............................................................................................................................. pag.8Principi contabili: Faq armonizzazione Arconet n. 25 e n. 26 - Determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” ......................................................................................................... pag.8Arconet: decisioni in merito a quesiti poste dalle Regioni su “Fcde” e Servizio di “Tesoreria” ............................................................................................................................. pag.9“Definizione agevolata delle controversie tributarie-bis”: Comunicato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione su modulistica e scadenze ................................................................................................. pag.10“Art Bonus”: credito d’imposta riconosciuto per erogazioni liberali a sostegno di Fondazioni istituite da Enti pubblici ......................................................................................................................... pag.11Partecipate: chiusura rilevazione dell’esito della “revisione straordinaria” e avvio rilevazione di Partecipazioni e rappresentanti ......................................................................................................... pag.12

Il notiziario fiscale ................................................................................................................. pag.14

“Decreto fiscale”: le novità fiscali e in materia di riscossione introdotte dal Dl. Collegato alla “Legge di bilancio 2018” ...................................................................................................................... pag.14“Split payment”: diffusi gli Elenchi aggiornati per il 2017 delle Società pubbliche nonché quelli per il 2018, sebbene ancora provvisori ........................................................................ pag.17“Split payment”: una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle novità introdotte dal 1° luglio 2017 .................................................................................................................. pag.18“Modelli Intra”: dal 2018 viene meno l’obbligo di presentazione ...................................................... pag.22

I quesiti ................................................................................................................................. pag.23Vincoli di destinazione imposti dall’Ente: possibile utilizzare le somme già impegnate, per finanziare altri lavori? di Ivan Bonitatibus e Giuseppe Vanni ......................................................................................................... pag.23Notifica degli avvisi di accertamento a mezzo Pec: è necessario usare la firma digitale sul Pdf? di Cesare Ciabatti ........................................................................................................................................ pag.24Riscossione: quali sono le corrette procedure di notifica di un avviso di accertamento tramite Pec? di Alessandro Maestrelli e Gabriele Nardi ................................................................................................... pag.26

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Imposta di bollo: assolvimento solo in caso d’uso per gli affidamenti nella Piattaforma regionale “Start” di Alessio Malucchi ..................................................................................................................................... pag.27

La giurisprudenza ................................................................................................................. pag.28Irap: per la Corte di Cassazione deducibili i contributi Inail dalla base imponibile retributiva, non rilevando che sia già al netto degli stessi di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.28Condanna Amministratori comunali e Revisori per aver fatto ricorso ad indebitamento per la copertura di spese non di investimento di Antonio Tirelli ........................................................................................................................................ pag.29

Lo scadenzario del Revisore ................................................................................................. pag.32

Questo numero di Revisorenews si compone di n. 34 pagine

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell’Istituto nazionale Revisori legali (I.N.R.L.), all’indirizzo: http://www.Revisori.it/servizioQuesitiEntiLocali.pag, ove vengono specificate anche le modalità per l’inoltro e le relative tariffe. Si ricorda che gli iscritti all’Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un’apposita convenzione stipulata con l’Inrl.

 

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REVISORI ENTI LOCALI: PUBBLICATO L’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 2018

Il Ministero dell’Interno ha approvato, con il Dm. 24 ottobre 2017, l’Avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione di nuove domande d’iscrizione nello stesso.

(vedi commento a pag. 5)PRINCIPI CONTABILI: FAQ ARMONIZZAZIONE ARCONET N. 25 E N. 26 - DETERMINAZIONE DEL “FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ”

In data 26 ottobre 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale di Arconet 2 nuove Faq, la n. 25 e la n. 26, relative alla determinazione del “Fcde” da stanziare nel bilancio di previsione 2018.

(vedi commento a pag. 8)ARCONET: DECISIONI IN MERITO A QUESITI POSTE DALLE REGIONI SU “FCDE” E SU SERVIZIO DI “TESORERIA”

Nella riunione del 20 settembre 2017 la Commissione Arconet, tra i vari punti all’Ordine del giorno, ha trattatoalcuni quesiti dei rappresentanti delle Regioni a Statuto ordinario.

(vedi commento a pag. 9)“DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE-BIS”: COMUNICATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SU MODULISTICA E SCADENZE

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato-stampa del 26 ottobre 2017 pubblicato sul proprio sito web istituzionale, ha fornito alcune precisazioni in merito alla c.d. “definizione agevolata 2017”.

(vedi commento a pag. 10)“ARTBONUS”: CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO PER EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DI FONDAZIONI ISTITUITE DA ENTI PUBBLICI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.136/E del 7 novembre 2017,ha fornito chiarimenti sulla modalità di applicazione del cosiddetto ”Art bonus”, il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura di cui all’art. 1, del Dl. n. 83/14.

(vedi commento a pag. 11)PARTECIPATE: CHIUSURA RILEVAZIONE DELL’ESITO DELLA “REVISIONE STRAORDINARIA” E AVVIO DEL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI DELLE P.A. NEGLI ORGANI DI GOVERNO ANNO 2016

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Avviso 7 novembre 2017, ha comunicato la chiusura dell’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dell’esito della “revisione straordinaria” delle Società partecipate.Da lunedì 13 novembre 2017 sarà avviata la rilevazione delle Partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di governo di Società ed Enti per l’anno 2016.

(vedi commento a pag. 12)“DECRETO FISCALE”: LE NOVITÀ FISCALI E IN MATERIA DI RISCOSSIONE INTRODOTTE DAL DL. COLLEGATO ALLA “LEGGE DI BILANCIO 2018”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017 il Dl. 16 ottobre 2017, n. 148, collegato alla “Legge di bilancio 2018”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

(vedi commento a pag. 14)

LE NOVITA’ DEL MESE

NOTIZIE flash sulle principali novità normative ed interpretative

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“SPLIT PAYMENT”: DIFFUSI GLI ELENCHI AGGIORNATI PER IL 2017 DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE NONCHÉ QUELLI PER IL 2018, SEBBENE ANCORA PROVVISORI

Con il Comunicato 31 ottobre 2017, il Dipartimento delle Finanze ha reso nota la pubblicazione degli Elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”.

(vedi commento a pag. 17)“SPLIT PAYMENT”: UNA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CHIARIMENTO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL 1° LUGLIO 2017

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di “split payment” introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17.

(vedi commento a pag. 18)“MODELLI INTRA”: DAL 2018 VIENE MENO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

Con la Nota dell’Agenzia delle Dogane del 9 ottobre 2017, Prot. 110586/Ru, vengono disposte misure di semplificazione per i Modelli “Intrastat”.

(vedi commento a pag. 22)

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IL NOTIZIARIO DI SETTORE  

Revisori Enti Locali: pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2018

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha approvato, con il Dm. 24 ottobre 2017, l’Avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione di nuove domande d’iscrizione nello stesso, riferito agli Enti Locali ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi a partire dal 1° gennaio 2018. Ricordiamo che, a norma dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, è previsto che i Revisori dei conti degli Enti Locali delle Regioni a Statuto ordinario siano scelti mediante estrazione da un Elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. Il Dm. Interno n. 23/12 (G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) ha adottato, in attuazione del citato art. 16, comma 25, il Regolamento recante “Istituzione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario”, che all’art. 8 prevede che, con apposito Avviso pubblico, devono essere stabilite le modalità e i termini entro il quale i soggetti già iscritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare domanda di iscrizione. Scadenza Segnaliamo che il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato perentoriamente fra il 2 novembre 2017 e le ore 20:00 del 14 dicembre 2017. Requisiti L’Avviso allegato al Dm. 24 ottobre 2017 rimanda, relativamente ai requisiti, a quanto sancito dall’art. 3 del Regolamento di cui al Dm. n. 23/12. Ricordiamo che, con riferimento ai 10 crediti formativi che devono essere stati maturati mediante la partecipazione ad eventi validati e accreditati dal Ministero dell’Interno, sarà preso in considerazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2017. Il Ministero ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i precedenti incarichi come Revisore, costituiscono un valido requisito soltanto quelli della durata di 3 anni svolti presso Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane o Unioni di Comuni. Nello specifico, per poter accedere alla “Fascia 2” (quella dei Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane), è sufficiente averne svolto almeno uno, mentre per la “Fascia 3” (quella dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e delle Province) ne occorrono almeno 2. Viene precisato che, per quanto riguarda il requisito dell’anzianità d’iscrizione, si terrà conto dell’iscrizione con maggiore anzianità fra il Registro dei Revisori legali e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. Modalità di presentazione delle domande 2018 Le domande di coloro che non erano iscritti all’Elenco 2017 dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, esclusivamente per via telematica. La compilazione del Modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it, attraverso la selezione del

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linkdenominato “Elenco Revisori Enti Locali”, acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del Modello (“fase di registrazione al Sistema”). I soggetti già in possesso delle credenziali, acquisite in sede di precedente registrazione al Sistema dovranno avvalersi di queste. Una volta completata la compilazione del Modello anche con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2017, i candidati dovranno: - chiudere la domanda; - generare il file pdf contenente i dati appena inseriti; - sottoscrivere il file con firma digitale e inviarlo via Pec dall’indirizzo indicato al momento dell’accesso

al Sistema a [email protected]; - attendere la conferma di buon esito dell’acquisizione: ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e

comunicazione mail proveniente da [email protected] di acquisizione delle domanda e riepilogo dei dati trasmessi o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore (la sola ricevuta di consegna della domanda non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione).

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, e dall’art. 2382 del Cc., il quale prevede che non può essere nominato, “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”. Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’Elenco 2017 Coloro che risultano già iscritti nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2017 dovranno comprovare il permanere dei requisiti, esclusivamente per via telematica, mediante accesso a www.finanzalocale.interno.itlink denominato “Elenco Revisori Enti Locali”. Il Sistema propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori legali). Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi, procedere al solo inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2017 e completare la procedura d’iscrizione. Dopo tale operazione, non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente. Se la procedura è stata correttamente eseguita, l’interessato riceverà la comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda (solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda). Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione, dovrà procedere alla compilazione del Modello e alla trasmissione a mezzo Pec del file firmato digitalmente, come sopra indicato per i non precedentemente iscritti all’Elenco. Verifiche e iscrizione nell’Elenco, estrazione dei nominativi dall’Elenco L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli artt. 71 e ss., del Dpr. n. 445/00, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’Elenco. A partire dal 1° gennaio 2018, dall’Elenco così formato in base alle suddette domande verranno estratti i nominativi degli Organi di revisione economico-finanziaria. Per ogni componente degli Organi di revisione economico-finanziaria saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in ordine di estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per nomina. Nel caso di Organo collegiale, vale lo stesso criterio e si estraggono, pertanto, 9 nominativi per 3 cariche. I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Organo di revisione da parte del Consiglio dell’Ente Locale. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non

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successivamente. Ne consegue che, per sostituzioni di componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione. In calce a questa Sezione dell’Avviso è stato aggiunto un breve inciso che potrebbe preannunciare una piccola rivoluzione nei meccanismi di nomina: “Nel corso del prossimo anno – si legge - verrà valutata la possibilità di introdurre nuovi criteri di estrazione che possano considerare adeguatamente i soggetti mai estratti”. Una formulazione un po’ “criptica” ma che lascia intendere che sia allo studio del Viminale un meccanismo che punti a dare una “chance” ai Revisori iscritti all’Elenco che non hanno ancora avuto l’opportunità di misurarsi sul campo. Variazione dati dei soggetti iscritti all’Elenco 2017 Come già previsto per il 2016, le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di quelle che comportano cambio del Comune - dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda d’iscrizione o mantenimento nell’Elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al Sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione. Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di Comune dovranno essere comunicate tramite Posta elettronica certificata inviata all’indirizzo [email protected], indicando come oggetto “Comunicazione cambio residenza”. Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una Regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico. Inoltre, dal 1° gennaio 2017, gli iscritti all’Elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti l’iscrizione nelle Fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sorteggiati. Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con Dm. a cadenza trimestrale. Contributo annuo Confermato l’obbligo - per i soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo Elenco - di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12, entro il prossimo 30 aprile 2018.

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IL NOTIZIARIO

Principi contabili: Faq armonizzazione Arconet n. 25 e n. 26 - Determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” In data 26 ottobre 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale di Arconet 2 nuove Faq - la n. 25 e la n. 26 - relative alla determinazione del “Fcde” da stanziare nel bilancio di previsione 2018, esplicative di quanto riportato nell’esempio n. 5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11. Rammentiamo che l’esempio n. 5, rubricato “Determinazione del ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’”, dopo aver indicato le finalità dell’accantonamento a “Fcde” - fondo rischi diretto ad evitare squilibri gestionali per il finanziamento di spese esigibili con entrate di dubbia riscossione - specifica le modalità per la sua determinazione, e i passaggi necessari per il calcolo: 1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile

esazione (viene lasciata alla discrezione dell’ente la scelta del livello di analisi più dettagliato e delle entrate da escludere dal calcolo. Il tutto deve essere opportunamente motivato in nota integrativa).

2) calcolare la percentuale di inesigibilità di ciascuna entrata facendo il rapporto, per ciascuna delle 5 annualità precedenti, tra incassi in conto competenza + incassi in conto residui e gli accertamenti. La faq chiarisce ulteriormente che per gli anni in cui sono applicati i nuovi principi contabili, la percentuale viene calcolata determinando il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:

incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X accertamenti esercizio X

in tal caso è necessario far slittare il quinquennio di riferimento indietro di un anno. Il Principio chiarisce che per le entrate, che in passato erano accertate per cassa, occorre calcolare la percentuale facendo riferimento a dati extra-contabili.

3) calcolare, per ciascuna entrata, la percentuale media di riscossione secondo 3 modalità a scelta del Responsabile finanziario dell’Ente, indicandone la motivazione nella Nota integrativa al bilancio: a) media semplice (media fra totale incassato e totale accertato, o media dei rapporti annui); b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno e la sommatoria degli accertamenti di

ciascuna anno, entrambi i valori ponderati per ciascun anno con pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio ponderati per ciascun anno con pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il complemento a 100 della suddetta media consentirà di determinare la percentuale di inesigibilità di ciascuna entrata da moltiplicare per il relativo stanziamento di entrata. In questo modo verrà determinato l’accantonamento a titolo di “Fcde” da stanziare nel bilancio di previsione 2018/2020. Le nuove 2 Faq Arconet intervengono proprio per chiarire le regole di calcolo da applicare a seconda degli anni che vengono considerati per il calcolo del “Fcde”. La Faq. 25 fa riferimento al caso in cui l’Ente ha adottato il nuovo Principio contabile a partire dal 2015 e intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo del “Fcde” nel bilancio di previsione 2018, per considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente; in tal caso viene chiarito che per determinare l’accantonamento a “Fcde” nel bilancio di previsione 2018 occorre calcolare, per la modalità b) dell’es. n. 5 del Principio sopra

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indicata (rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno e la sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno, entrambi i valori ponderati per ciascun anno), la media del quinquennio precedente determinando il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente: - per gli anni di non applicazione del Principio (2012, 2013 e 2014)

(incassi di competenza esercizio X + incassi c/residui X )/accertamenti esercizio X - per gli anni successivi (2015 e 2016)

(incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X )/accertamenti esercizio X.

L’applicazione del metodo analizzato nella Faq n. 25 obbliga l’Ente a slittare il quinquennio indietro di un anno. Nello specifico per il calcolo dell’accantonamento del “Fcde” 2018 dovrà essere preso a riferimento il quinquennio 2012/2017. La successiva Faq n. 26 fa riferimento al caso in cui l’Ente, a regime, sta adottato il nuovo Principio contabile da almeno 5 anni. Quando il quinquennio di riferimento per il calcolo del “Fcde” risulta composto esclusivamente da esercizi tutti gestiti nel rispetto del nuovo Principio della competenza finanziaria potenziata, la percentuale di inesigibilità, riferita al quinquennio precedente, si calcola come:

(incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X)/accertamenti esercizio X.

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Arconet: decisioni in merito a quesiti posti dalle Regioni su “Fcde” e su Servizio di “Tesoreria” Nella riunione del 20 settembre 2017 la Commissione Arconet, tra i vari punti all’Ordine del giorno, ha trattato alcuni quesiti sottoposti all’esame della Commissione dai rappresentanti delle Regioni a Statuto ordinario. Il primo quesito della Regione Lombardia riguardava le modalità di calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Il Principio contabile n. 4/1, allegato al Dlgs. n. 118/11, chiarisce che non sono oggetto di svalutazione le entrate garantite da fidejussione e quelle che, in base al Principio, si accertano per cassa. Con riferimento a queste ultime, la Regione evidenzia che spesso vengono incassate entrate, soprattutto al Titolo III, che a causa dei processi collegati alla normativa di riferimento o alle modalità di riscossione sarebbe opportuno che venissero accertate per cassa. Infatti, per alcune entrate la conoscenza della somma da riscuotere avviene solo dopo che l’importo risulta incassato e registrato sul giornale di cassa. In questo caso diventa difficile iscrivere il credito in bilancio, in quanto preliminarmente non si conoscono i soggetti versanti e l’importo da versare. L’accertamento per cassa delle suddette entrate consentirebbe poi, in ossequio a quanto previsto dal Principio contabile applicato, di escluderle dal calcolo del “Fcde”. Viene pertanto proposto l’accertamento per cassa per alcune entrate per le quali il Principio contabile come regola generale (salvo come già detto le opportune eccezioni) prevede l’accertamento per competenza. Sempre in merito alla modalità di calcolo del “Fcde”, il Principio contabile n. 4/2 precisa anche che non sono soggetti a svalutazione i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione; a tale riguardo, sempre la Regione Lombardia ha chiesto se tra le altre Amministrazioni pubbliche rientrino le P.A. inserite nel Conto economico consolidato individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09. Per i 2 quesiti posti, la Commissione Arconet ha condiviso le seguenti risposte. In merito al primo quesito, viene ritenuto che estendere genericamente la possibilità di accertare per cassa le entrate diverse dalle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione si presterebbe ad applicazioni difformi da parte degli Enti. L’accertamento per cassa non può essere legato alla difficoltà di accertare l’entrata a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica. La Commissione invita le Regioni ad individuare in maniera specifica le entrate che si intenderebbe accertare per cassa tenendo conto anche delle specifiche norme di riferimento che regolano le singole entrate. Va di conseguenza

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che l’accertamento per cassa di una entrata precedentemente accertata per competenza, consentirebbe di escluderla dal calcolo del “Fcde”. Sul secondo quesito la Commissione Arconet ha confermato che la definizione di P.A. adottata dal Dlgs. n. 118/11 è quella prevista dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, che rinvia a sua volta per la qualificazione di Pubblica Amministrazione a: ‐ tutti gli Enti inseriti nell’Elenco Istat, che predispone, sulla base del Sistema europeo dei conti (Sec

2010, definito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 549/2013) e delle interpretazioni del Sec stesso fornite nel “Manual on Government Deficit and Debt”, pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), l’Elenco delle Unità istituzionali che fanno parte del Settore delle Amministrazioni pubbliche. L’Elenco viene aggiornato annualmente con proprio Provvedimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre;

‐ le Autorità indipendenti; ‐ le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.

Quanto sopra significa, ad esempio, che può essere considerata “Pubblica Amministrazione” a tutti gli effetti anche una Società di diritto privato controllata da un’Amministrazione pubblica la cui produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero con proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili che non coprono almeno la metà dei costi di esercizio, purché inserita nel suddetto Elenco Istat. Il quesito, sottoposto alla Commissione da parte della Regione Toscana, riguardava invece l’affidamento del Servizio di “Tesoreria”. In questi ultimi anni il regime di “Tesoreria unica” ha reso meno remunerativo per gli Istituti di credito svolgere questo servizio per gli Enti territoriali. Nello specifico, le banche hanno contestato alla Regione Toscana l’onerosità dell’accantonamento dell’anticipazione di liquidità che, in linea teorica, la Regione potrebbe richiedere ai sensi dell’art. 69 del Dlgs. n. 118/11. Tale disposizione normativa prevede che le Regioni possano contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del Titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Per ovviare a questo problema, la Regione Toscana ha proposto di rivedere il testo del citato art. 69, inserendo un’ulteriore periodo: “la misura della provvista che le banche sono tenute ad accantonare è calcolata sulla base dell’anticipazione prevista dal contratto di Tesoreria”, che quindi potrebbe essere anche sostanzialmente inferiore al limite massimo previsto dalla norma. Su tale quesito la Commissione Arconet ha condiviso un’ipotesi di proposta di modifica dell’art. 69, ritenendo opportuno inserire il seguente periodo: “La convenzione di Tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso”; ciò consentirebbe di prevedere contrattualmente l’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria alla quale una Regione può ricorrere.

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“Definizione agevolata delle controversie tributarie-bis”: Comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su modulistica e scadenze L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato-stampa 26 ottobre 2017 pubblicato sul proprio sito web istituzionale, ha fornito alcune precisazioni in merito alla c.d. “definizione agevolata 2017”. L’Agenzia ricorda che la “definizione agevolata” è applicabile ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017; in caso di adesione, il contribuente sarà tenuto a corrispondere l’importo residuo del debito senza versare le somme derivanti da sanzioni e interessi di mora. Per quanto riguarda le cartelle derivanti da violazioni del “Codice della Strada”, oltre agli interessi di mora, non si devono pagare le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire, il contribuente deve compilare il Modello “DA-2017”, disponibile sul sito web dell’Agenzia, e presentarlo entro il 15 maggio 2018 presso gli sportelli dell’Agenzia stessa ovvero via Pec all’indirizzo della Direzione regionale di riferimento, corredato di copia fotostatica del documento di identità. Entro

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il 30 giugno 2018 l’Agenzia deve inviare al contribuente la comunicazione con l’importo da versare e, in base al piano di rateazione indicato nel Modello, i relativi bollettini di pagamento. Ai sensi del Dl. n. 148/17, è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro luglio 2018 oppure in un massimo di 5 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre, 2018 e febbraio 2019. L’Agenzia, entro il 31 marzo 2018, invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare delle somme affidate entro il 30 settembre 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento. Possono nuovamente accedere alla “definizione agevolata” i contribuenti ai quali la domanda era stata in precedenza respinta per irregolarità nel pagamento delle rate, inerenti una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016. Gli interessati devono presentare una nuova istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017 con le stesse modalità dei contribuenti che aderiscono per la prima volta. Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione contente l’indicazione del importo relativo ai debiti pregressi che dovrà essere versato entro il 31 maggio 2018, mentre entro il 31 luglio 2018 dovrà comunicare l’intero ammontare oggetto della “definizione”, con pagamenti da effettuare in massimo 3 rate di pari importo scadenti a settembre, ottobre, novembre 2018. Coloro che non hanno pagato la prima o l’unica rata della precedente “definizione agevolata” scadente nei mesi di luglio 2017 o settembre 2017 potranno regolarizzare la propria posizione, potendo ancora usufruire dei benefici previsti dalla “definizione” in parola, previo pagamento del dovuto entro il 30 novembre 2017 senza alcun onere aggiuntivo e senza alcuna comunicazione all’Agenzia. Sul sito web istituzionale dell’Agenzia sono disponibili Faq e guide utili per la compilazione.

___________________________________ “Art Bonus”: credito d’imposta riconosciuto per erogazioni liberali a sostegno di Fondazioni istituite da Enti pubblici

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, ha fornito chiarimenti sulla modalità di applicazione del denominato ”Art bonus”, il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della Cultura di cui all’art. 1, del Dl. n. 83/14. Il Dl. n. 83/14, all’art. 1, comma 1, riconosce infatti a coloro che “realizzano” erogazioni liberali in denaro, nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Tali erogazioni tuttavia devono essere finalizzate a perseguire interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e finalizzate a sostenere Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, ai sensi dell’art. 101, del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, di cui al Dlgs. n. 42/04. In particolare, il soggetto istante, nella veste di “Fondazione”, chiede “se lo Statuto giuridico della Fondazione consente di comprendere il Museo tra gli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, di cui al sopra citato art. 1, incentivando così i soggetti ad effettuare erogazioni liberali in denaro a sostenimento dello stesso Museo e potendo così beneficiare del credito d’imposta. Si precisa che la Fondazione è costituita da una P.A. che ha conferito in uso gratuito (per un periodo trentennale) beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato. In termini organizzativi, la Fondazione provvede alla nomina del Presidente e, insieme ad altre P.A., della maggioranza dei componenti del Cda, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti. L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, tiene a precisare che, l’art. 1 del Dl. n. 83/84, convertito dalla Legge n. 106/14, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 318, della “Legge di stabilità 2016”, prevede un credito di imposta del 65% delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Al comma 2, del menzionato art. 1, si dispone che il credito d’imposta “è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.

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Per il caso specifico, al fine di stabilire se la Fondazione può essere qualificata come “luogo della cultura di appartenenza pubblica” ex art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, è stato chiesto il parere al Mibact. Il Ministero si è espresso positivamente, stabilendo che la natura giuridica formalmente di diritto privato della Fondazione, “appositamente” costituita da un Ente pubblico per la gestione di un Museo, consente il riconoscimento del cosiddetto “Art Bonus”: Più nel dettaglio, “nell’ipotesi del sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura, si ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, possa essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. (…) a titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella circostanza che l’Istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della P.A., quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al ‘controllo analogo’ di una P.A.. In presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che Istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di Fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di Imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni). Ciò avviene senza dubbio alcuno nel caso della Fondazione [in oggetto] (…) individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, quale‘strumento’ necessario per la migliore gestione del Museo. La collezione permanente del Museo è di proprietà dello Stato, così come il complesso di immobili che lo ospita. La Fondazione inoltre che riceve, per legge, importanti contributi pubblici, è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei conti”. Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate conferma che le erogazioni liberali dirette a “sostenere” la Fondazione sono ammesse al beneficio fiscale del citato “Art-Bonus”.

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Partecipate: chiusura rilevazione dell’esito della “revisione straordinaria” e avvio rilevazione di partecipazioni e rappresentanti Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con l’Avviso 7 novembre 2017 ha comunicato che l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro consentirà l’acquisizione dell’esito della “revisione straordinaria”, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Dlgs. n. 175/16, fino a venerdì 10 novembre 2017. Da lunedì 13 novembre 2017 sarà avviata la rilevazione delle Partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di governo di Società ed Enti per l’anno 2016 (art. 17, commi 3 e 4, Dl. n. 90/14). A tal fine, le P.A. interessate dovranno comunicare, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, le informazioni relative:

alle Partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in Società ed Enti; ai rappresentanti dell’Amministrazione in carica negli Organi di governo di Società ed Enti nel

corso del 2016. Si ricorda che, in caso di inadempimento, è prevista la segnalazione alla Corte dei conti. Il Dipartimento evidenzia che:

la comunicazione dei dati attraverso l’applicativo consente di assolvere contestualmente agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei conti per le Amministrazioni che erano tenute all’invio delle informazioni sugli Organismi partecipati tramite “Siquel”;

i dati comunicati in occasione della rilevazione riferita all’anno 2015 non sono automaticamente riportati a sistema per la rilevazione in corso;

la comunicazione dell’esito della “revisione straordinaria” effettuata ex art. 24, comma 1, del Dlgs. n. 175/16, attraverso l’applicativo “Partecipazioni“, non consente di assolvere anche agli obblighi di comunicazione del Censimento annuale in oggetto.

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Rispetto all’ultimo Censimento, non sono stati introdotti cambiamenti sostanziali, fatta salva la richiesta di alcune informazioni a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”). Quesiti specifici di carattere tematico possono essere inviati via email all’indirizzo [email protected].

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IL NOTIZIARIO FISCALE

“Decreto fiscale”: le novità fiscali e quelle in materia di riscossione introdotte dal Dl. Collegato alla “Legge di bilancio 2018” E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017 il Dl. 16 ottobre 2017, n. 148, Collegato alla “Legge di bilancio 2018”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” e meglio noto come “Decreto fiscale”. Tra le novità, segnaliamo che il Decreto ha esteso ulteriormente il meccanismo della scissione di pagamento, andando a ricomprendere gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le Fondazioni partecipate da P.A., le Società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A. e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi Amministrazione pubblica o Società a sua volta assoggettata allo “split payment”. Inoltre, viene prevista l’estensione della definizione agevolata dei carichi pendenti e introdotte disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera. Vediamo qui di seguito le misure che impattano, in maniera più o meno diretta, gli Enti Locali e le loro Società ed Aziende pubbliche. Art. 1 - Estensione della “definizione agevolata dei carichi” I termini per il pagamento delle rate della “definizione agevolata” di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), del Dl. n. 193/16, scadenti nei mesi di luglio e settembre 2017 vengono fissati al 30 novembre 2017. Il comma 2 dispone l’inserimento di nuovi commi (da 13-quater a 13-septies) all’art. 6, del citato Dl. n. 193/16. Ai sensi del nuovo comma 13-quater, limitatamente ai soli carichi definibili compresi in Piani di dilazione in essere dal 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla procedura di “definizione agevolata” a causa della presenza di rate inevase al 31 dicembre 2016, il contribuente può nuovamente esercitare la facoltà di “definizione agevolata”, provvedendo: a) entro il 31 dicembre 2017, a presentare apposita istanza all’Agente della riscossione, con le modalità

pubblicate dallo stesso sul proprio sito internet istituzionale entro il 31 ottobre 2017; b) entro il 31 maggio 2018, pagare in un’unica soluzione l’importo delle suddette rate scadute e non

pagate; in caso di mancato o tardivo pagamento si determina l’improcedibilità dell’istanza. In alternativa, il debitore può adempiere in massimo 3 rate aventi lo stesso ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, pagando le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale, interessi, aggio sulle predette somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.L’importo dovrà essere corrisposto mediante domiciliazione sul proprio c/c bancario, oppure attraverso bollettini precompilati ovvero direttamente presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Ai sensi del comma 13-quinquies, nell’istanza di cui al comma 13-quater, lett. a), il debitore è tenuto ad indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme e assume l’impegno di rinunziare agli stessi giudizi. Secondo il comma 13-sexies, a seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l’istanza l’importo delle rate scadute e non pagate entro il 31 marzo 2018 e l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della “definizione”, ivi comprese le relative rate e le date di scadenza, entro il 31 luglio 2018. Il comma 13-septies stabilisce che, fermo quanto previsto dai precedenti commi 13-quinquies e 13-sexies, alla “definizione agevolata” di cui al comma 13-quater si applicano tutte le disposizioni dell’art. 6, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.

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Ai sensi del comma 3 del presente art. 1, al fine di consentire alle Università degli studi aderenti alla “definizione agevolata dei debiti” di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta “definizione agevolata”, il pagamento delle rate in scadenza a novembre 2017 è procrastinato al mese di novembre 2018. Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, ai fini della “definizione agevolata”, il comma 4 dà facoltà al debitore di avvalersi della “definizione” tramite apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018; il pagamento dell’ammontare in oggetto può essere effettuato in massimo 5 rate di uguale importo, da corrispondere nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. L’Agente della riscossione entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi sopracitati, invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), del Dl. n. 78/10, ed entro il 30 giugno 2018 lo rende edotto sulle somme dovute a seguito della “definizione agevolata” dei carichi pendenti. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell’art. 6, del Dl. n. 193/16, si intendono fissati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020. A seguito della presentazione della dichiarazione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la “definizione”, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. In deroga alle disposizioni dell’art. 6, comma 8, del Dl. n. 193/16, la facoltà di “definizione” prevista dal comma 4 del presente art. 1 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Art. 2 - Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali Nei confronti delle persone fisiche residenti o aventi sede operativa, alla data del 9 settembre 2017, nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento emessi dagli Agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le sopra menzionate disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche. La sospensione di che trattasi non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità nell’effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, essi non saranno punibili. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Limitatamente al Comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che è tenuto a dichiarare l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda con successiva trasmissione agli Uffici della Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno 2017 a carico dei Comuni in parola, viene istituito dal Ministero dell’Interno un Fondo avente dotazione di Euro 8,1 milioni per l’anno 2017, da ripartire tra i predetti Comuni tramite Decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti a partire dal 1° ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione verserà allo Stato una quota dell’Imu di spettanza dei singoli Comuni in misura pari alle somme assegnate a favore di ciascun Comune. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018. Il “Fondo rotativo” istituito dall’art. 1, comma 430, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento di riscossione ed a seguito di eventi calamitosi, è ridotto di Euro 100 milioni per l’anno 2018.

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Art. 3 - Estensione “split payment” a tutte le Società controllate dalla P.A. La norma in esame, i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 2018 e si applicherà alle operazioni per le quali verrà emessa fattura a partire da tale data, sostituisce il comma 1-bis dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, modificando di nuovo il “perimetro” dei soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment”,rispetto a quello ridefinito, a partire dal 1° luglio 2017, dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 e dai successivi Decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, modificativi del Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo “split payment”. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, dell’art. 17-ter, ridefiniti dall’art. 1 del citato Decreto 13 luglio 2017 (tutte le P.A. destinatarie obbligatoriamente della “fatturazione elettronica” ossia quelle iscritte nell’Indice Ipa), a partire dal 1° gennaio 2018, lo “split payment” si applicherà anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: “0a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) Fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del Fondo di dotazione non inferiore al 70%; a) Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc., da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da Enti e Società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c); c) Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e Società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b); d) Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto; con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”. Con un Decreto Mef, da emanarsi entro il 30 novembre prossimo, saranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove suddette disposizioni. Art. 5 - Sterilizzazione incremento aliquote Iva per l’anno 2018 Viene modificato il comma 718, dell’art. 1, della Legge n. 190/14 (“Legge di Stabilità 2015”), prevedendo l’aumento dell’aliquota Iva del 10% rispettivamente: - all’11,14% dal 1° gennaio 2018; - al 12% dal 1° gennaio 2019. Non viene pertanto attivato l’aumento inizialmente previsto anche dell’aliquota Iva del 22% e viene attenuato quello dell’aliquota Iva 10% rispetto a quanto disposto inizialmente. Occorre altresì ricordare che il Consiglio dei Ministri, con il Comunicato-stampa del 13 ottobre 2017, illustrativo del Decreto-legge in commento, ha reso noto quanto segue: “si reperiscono ulteriore risorse per evitare l’aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la ‘Legge di bilancio’”. Art. 18 - Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei “livelli essenziali di assistenza” Il Decreto fiscale mette sul tavolo Euro 21,5 milioni per finanziare attività di ricerca medica, assistenza e cura relativi al miglioramento dei “livelli essenziali di assistenza” (“lea”). La somma è così ripartita: a) Euro 9 milioni in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche; b) Euro 12,5 milioni in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio. Art. 20 - Disposizioni finanziarie per la “definizione agevolata” Come riportato dall’art. 1, comma 634, della “Legge di bilancio 2017”, qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017 in termini di procedura di collaborazione volontaria, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale

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delle previsioni di entrata di cui al comma 633, alla compensazione dell’eventuale differenza si provvede mediante l’eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l’esercizio 2017, derivante dalla “definizione agevolata” dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2016, e dalla “definizione agevolata” delle controversie tributarie, ovvero tramite riduzione degli stanziamenti di spesa.

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“Split payment”: diffusi gli Elenchi aggiornati per il 2017 delle Società pubbliche nonché quelli per il 2018, sebbene ancora provvisori Con il Comunicato 31 ottobre 2017, il Dipartimento delle Finanze ha reso nota la pubblicazione, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del Dm. 27 giugno 2017, come modificato dall’art. 1 del Dm. 13 luglio 2017, degli Elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17. Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche come definite dall’art. 1, comma 2, della n. 196/09, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (art. 17-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72), e per le quali occorre fare riferimento all’Elenco (cd. “Elenco Ipa”) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Gli Elenchi sono consultabili alla pagina http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ ed è possibile effettuare la ricerca delle Società presenti negli Elenchi tramite Codice fiscale o denominazione. I soggetti interessati, fatta eccezione per le Società quotate nell’indice Ftse Mib, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Viene precisato, peraltro, che tali Elenchi non tengono ancora conto dell’estensione dello “split payment“ a tutte le Società controllate dalla P.A., ai sensi dell’art. 3, del Dl. n. 148/17, in attesa di conversione in Legge. In realtà, è opportuno precisare che gli Elenchi validi per l’anno 2018, così come pubblicati sul sito, oltre a non tener conto dell’ulteriore estensione dello “split payment“ a tutte le Società con partecipazione congiunta da parte di più Enti Locali, indipendentemente se le partecipazioni singole siano minoritarie o meno purché la somma delle azioni o quote detenute sia pari o maggiore al 70% del capitale sociale (come chiarito nella Relazione tecnica al Dl. n. 148/17), non tengono nemmeno conto degli altri soggetti giuridici inglobati nel perimetro della scissione dei pagamenti ad opera dell’art. 3, del Dl. n. 148/17, tra cui ricordiamo: - gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende

pubbliche di servizi alla persona; - le Fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo

di dotazione non inferiore al 70%. Pertanto è importante aver chiaro che gli Elenchi validi per il 2018 non sono ancora completi e definitivi, in attesa della conversione in Legge dell’art. 3, del Dl. n. 148/17. Infine, vengono altresì ripubblicati gli Elenchi definitivi, validi per l’anno 2017, delle Società controllate di diritto da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente all’ultima pubblicazione degli elenchi dello scorso 14 settembre 2017. In sintesi, dunque, per ciò che concerne le Società partecipate da Enti Locali: - per il 2017 si dovrà tenere conto di questi ultimi Elenchi pubblicati il 31 ottobre 2017, sostitutivi dei

precedenti pubblicati in ultimo il 14 settembre 2017; - per il 2018 si dovrà tener conto, al momento, dei nuovi Elenchi pubblicati il 31 ottobre 2017 e resi

noti con il Comunicato in commento, nell’attesa però del Decreto Mef, attuativo dell’art. 3, del Dl. n. 148/17, nonché della conversione in Legge di tale Decreto, oltreché di conseguenti presumibili

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nuove indicazioni ministeriali che rimandino ad un ultimo nuovo Elenco, a quel punto ancora più completo e definitivo.

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“Split payment”: una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle novità introdotte dal 1° luglio 2017 L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di “split payment” introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, che è intervenuto sull’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, novellandolo. Nelle Premesse alla Nota agenzoriale in esame viene ricordato che, per attuare la nuova norma, si è reso necessario modificare il Dm. 23 gennaio 2015, recante modalità e termini per il versamento dell’Imposta nell’ambito della “scissione dei pagamenti”, emanando in prima battuta il Dm. 27 giugno 2017 e successivamente il Dm. 13 luglio 207. La nuova disciplina della “scissione dei pagamenti” è applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Tale disciplina, che costituisce una deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’Iva, ha necessitato di apposita autorizzazione da parte del Consiglio UE, che è stata concessa, fino al 30 giugno 2020, con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del 25 aprile 2017. Sostanzialmente, si tratta di una proroga della precedente Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio. La Circolare n. 27/E ha ricordato altresì che in ultimo sull’argomento è intervenuto l’art. 3, del Dl. n. 148/17, che ha modificato, ma con effetto dal 1° gennaio 2018, di nuovo l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, disponendo l’estensione della “scissione dei pagamenti” a tutte le Società controllate in misura non inferiore al 70% dalla P.A.. Con Decreto Mef, da emanare entro fine novembre 2017, saranno stabilite le modalità di attuazione della disciplina, che pertanto dal 1° gennaio 2018 riguarderà sostanzialmente anche altri soggetti. La Circolare in commento si sofferma esclusivamente sulla disciplina della “scissione dei pagamenti” applicabile dal 1° luglio 2017, disciplina che si pone in continuità con la precedente per cui, fermo restando gli aspetti di novità contenuti nel Documento in commento, restano valide in linea generale le indicazioni fornite con la Circolare n. 15/E del 2015. Per effetto delle modifiche introdotte dal 1° luglio 2017, la nuova disciplina della “scissione dei pagamenti”, in vigore da tale data ed in continuità con la precedente, introdotta dal 1° gennaio 2015, si caratterizza per: l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” alle operazioni

effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/07, nonché delle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle Società quotate incluse nell’Indice Ftse Mib;

l’applicazione della “scissione dei pagamenti” ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle Imposte sul reddito (i c.d. “Professionisti”);

la possibilità per i soggetti interessati, acquirenti di beni e servizi, di anticipare l’esigibilità dell’Iva al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;

la possibilità per tali soggetti di effettuare il versamento diretto dell’Imposta dovuta con Modello “F24” (e, presumibilmente, per le Pubbliche Amministrazioni interessate che utilizzano il Modello “F24EP”, con tale Modello) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Iva diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice-tributo che sarà appositamente istituito (ciò, in alternativa, al meccanismo della annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel Registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Dpr. n. 633/72, anche nel Registro di cui agli artt. 23 o 24 del medesimo Decreto, al fine di far confluire l’Iva dovuta nella liquidazione periodica, meccanismo

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che tuttavia si suggerisce di continuare ad adottare, specie agli Enti Locali che seguono ormai tale impostazione dal 2015).

Esaminiamo di seguito i contenuti della Circolare, rinviando per alcune parti alla lettura della stessa, atteso che non aggiunge molto rispetto a quanto già noto e che in alcuni passaggi potevano essere fornite indicazioni più precise (come, ad esempio, il paragrafo dedicato all’acconto Iva 2017, dove ci si limita a riportare i contenuti del Dm. 27 giugno 2017 e della Relazione di accompagnamento, quando invece potevano essere fornite indicazioni più precise almeno in merito alla motivazione che obbliga inspiegabilmente a dover versare, solo per quest’anno, anche da parte degli Enti Locali interessati al meccanismo della “scissione dei pagamenti” dal 2015, che calcolano l’acconto secondo il “metodo storico”, un importo notevolmente superiore rispetto agli anni precedenti). Ambito soggettivo di applicazione della norma Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della norma, devono intendersi superati i chiarimenti forniti con le Circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015. Il perimetro delle P.A. destinatarie della “scissione dei pagamenti” corrisponde adesso a quello dei soggettinei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture in modalità elettronica. Al riguardo, la Circolare n. 27/E ricorda che l’ambito soggettivo di applicazione delle norme in materiadi “fatturazione elettronica” è stato oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 1/15 emanata dalDipartimento delle Finanze, e risulta così individuato:

- soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01; - soggetti indicati a fini statistici dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09; - Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07.

Ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la “scissione dei pagamenti”, occorre pertanto fare riferimento all’Elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (IPA), senza considerare tuttavia i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi” che, pur essendo inclusi nell’anzidetto Elenco, non sono destinatari dell’obbligo di “fatturazione elettronica”. A tal proposito, la Circolare in commento ricorda che l’accreditamento all’IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della “fatturazione elettronica”, discende dall’iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la P.A. acquirente, che sulla base delle norme sopra richiamate rientri nel perimetro di applicazione della “scissione dei pagamenti”, laddove non abbia richiesto l’anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all’applicazione delle specifiche sanzioni. Viene precisato inoltre che l’IPA annovera anche talune Aziende speciali di cui al Dlgs. n. 267/00 (Tuel), le quali risultano ricomprese nel sopra richiamato Elenco Istat e così destinatarie delle norme sulla “fatturazione elettronica” obbligatoria nonché di conseguenza del meccanismo della “scissione dei pagamenti”. Relativamente alle Società interessate al nuovo meccanismo, la Circolare ricorda e chiarisce che, “per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l’espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze con appositi Elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo”. In particolare, in sede di prima applicazione occorre fare riferimento agli Elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili al linkhttp://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-bilancio/Manovra-di-bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-Dl.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/. Ciò che rileva per la decorrenza dell’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” è la presenza delle Società in parola negli Elenchi. Atteso che l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le norme sullo “split payment” non influenzano quelle sulla “fatturazione elettronica”, riguardo alle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle Società quotate incluse nell’Indice Ftse Mib, che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della “scissione dei pagamenti”, restano applicabili le ordinarie modalità di fatturazione in formato analogico.

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Dunque, le Società controllate da P.A. centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella Categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla “scissione dei pagamenti” qualora risultino incluse negli Elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze. Parimenti, le Società incluse in detti Elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla “fatturazione elettronica” obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’IPA. La disciplina della “scissione dei pagamenti” non si applica, ai sensi del nuovo comma 1-quinquies dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, “agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico” (quali diritti di pascolo, legna, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi e semina). Infine, la Circolare n. 27/E ricorda che, a seguito della pubblicazione definitiva degli Elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della “scissione dei pagamenti”, non è più utile per il fornitore richiedere l’attestazione a P.A. e Società, di ricomprensione o meno nel perimetro dei soggetti destinati alla “scissione dei pagamenti”. Infatti, dopo la pubblicazione degli Elenchi definitivi, l’eventuale attestazione resa dalle P.A. o Società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi Elenchi, per cui “l’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli Elenchi definitivi è da ritenersi privo di effetti giuridici”. Ambito oggettivo di applicazione Una delle novità è rappresentata dalla riconducibilità nel predetto ambito dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito (c.d. “Professionisti”). Ciò, per effetto dell’abrogazione della disposizione di cui all’art. 17-ter, comma 2, del Dpr. n. 633/72. Conseguentemente, la “scissione dei pagamenti” è applicabile anche ai compensi per prestazioni di servizi fatturate dal 1° luglio 2017 la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data. La Circolare precisa che, in relazione alle operazioni riconducibili nella predetta disciplina non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell’Iva “per cassa”, ai sensi dell’art. 32-bis,del Dl. n. 83/12 in quanto la finalità antifrode è assolta in via prioritaria dalla scissione dei pagamenti. Vengono poi ricordati tutti i casi di esclusione oggettiva già indicati dalla Circolare n. 15/E del 2015, a cui si rinvia. In aggiunta a questi, la Nota agenzoriale in commento aggiunge altre casistiche di esclusione: 1) la “scissione dei pagamenti” non si applica nelle operazioni svolte tra P.A. e Società destinatarie del

meccanismo della “scissione dei pagamenti”, “ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito. Anche in questo caso, pur in assenza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria, il fornitore (P.A. e Società) ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e, considerata l’affidabilità fiscale delle Parti (entrambe riconducibili all’ambito soggettivo della ‘scissione dei pagamenti’), l’esclusione dell’applicazione della ‘scissione dei pagamenti’ appare in linea alla logica della semplificazione degli adempimenti, in assenza di concreti rischi di inadempimento degli obblighi di versamento”. E’ il caso ad esempio delle Società partecipate dai Comuni rientranti nel perimetro della “scissione dei pagamenti” che svolgono servizi di riscossione delle entrate per conto dei Comuni stessi le quali, pur in assenza di una disciplina speciale, sono da ritenersi esonerate dall’applicare lo “split payment” in quanto aventi già nella loro disponibilità il corrispettivo spettantegli e rientrando a loro volta nel perimetro della “scissione dei pagamenti” (a differenza di quanto sostenuto in passato da alcune Dre regionali a seguito di istanze di Interpello poste dalle stesse Società interessate);

2) la scissione dei pagamenti non si applica ai rapporti tra fornitori e P.A. e Società che siano riconducibili nell’ambito di operazioni permutative di cui all’art. 11 del Dpr. n. 633/72;

3) la scissione dei pagamenti non si applica riguardo alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio: vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell’interesse del datore di lavoro (P.A. e Società) riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della “scissione dei pagamenti”, quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del dipendente della P.A. o Società.

Adempimenti dei soggetti passivi fornitori

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E’ richiamato il Dm. 27 giugno 2017, ricordando che i fornitori non devono computare nella liquidazione di periodo l’Iva a debito indicata in fattura, ancorché occorra registrare nel Registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata. Il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di “scissione contabile” (ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel Registro di cui all’art. 23 del Dpr. n. 633/72), riportando altresì l’aliquota applicata e l’ammontare dell’Imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo. Esigibilità dell’Imposta La novità rispetto alla precedente disciplina è rappresentata dal riferimento alla registrazione della fattura in alternativa alla ricezione o pagamento delle stessa, novità che interessa relativamente gli Enti pubblici rientranti tra quelli obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Adempimenti di P.A. e Società soggetti passivi dell’Iva Una novità che caratterizza la nuova disciplina della “scissione dei pagamenti” riguarda la possibilità di versamento dell’Iva all’Erario, da parte di P.A. e Società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in luogo della annotazione delle fatture d’acquisto nel Registro vendite/corrispettivi. In pratica, è prevista una nuova modalità di versamento dell’Iva, alternativa all’annotazione, identica a quella già prevista nella precedente disciplina per gli acquisti c.d. “istituzionali” delle P.A., in relazione ai quali non sono state introdotte modifiche. Si tratta peraltro di una modalità che, presumibilmente, le P.A. già soggette alla vecchia disciplina non adotteranno, qualora i loro gestionali informativi consentano di operare l’annotazione, evitando così di anticipare Iva all’Erario per poi tornarne a credito. Regolarizzazione e note di variazione Vengono richiamate le indicazioni fornite con la Circolare n. 15/E del 2015, specificando che nell’ipotesi in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione, la P.A. e le Società che, ai sensi del comma 01 dell’art. 5 del Dm. 27 giugno 2017, abbiano già eseguito il versamento diretto all’Erario dell’Iva indicata nella fattura originaria, “potrà scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare nell’ambito della disciplina della ‘scissione dei pagamenti’”. Acconto Iva La Circolare n. 27/E cita il Dm. 27 giugno 2017 nonché la Relazione illustrativa dello stesso, ricordando che, per l’anno 2017, in caso di applicazione del metodo “storico”: - P.A. e Società che versano separatamente con il comma 01 l’Iva dovuta ai sensi dell’art. 17-ter del

Dpr. n. 633/72, dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell’ammontare dell’Imposta da “scissione dei pagamenti” divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017;

- le P.A. e le Società che invece annotano le fatture nel Registro vendite/corrispettivi ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del Dm. 27 giugno 2017, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, ecc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’Imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla “scissione dei pagamenti”, nel mese di novembre 2017 per i contribuenti con liquidazione mensile ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Rimborsi Viene ricordata la disciplina introdotta dalla “Legge di stabilità 2015”, modificativa dell’art. 30, comma 2, lett. a), del Dpr. n. 633/72, specificando che l’esigenza di rimborso si pone a fondamento della nuova disposizione, di carattere generale, di cui al comma 4-bis dell’art. 1 del Dl. n. 50/17, secondo cui, “a decorrere dal 1º gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all’art. 78 della Legge n. 413/91, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla ‘Struttura di gestione’ prevista dall’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 ‘Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio”. Ai sensi del successivo comma 4-ter con Decreto Mef di prossima emanazione, “sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis”. Tali disposizioni intendono accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della “scissione dei pagamenti”, al fine di limitare ulteriormente gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. e Società che non incasseranno l’Iva dovuta sulle operazioni rese. In tal modo viene data

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attuazione alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio 25 aprile 2017 che, nell’autorizzare l’Italia ad adottare il nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti”, ha evidenziato la necessità di un sistema di rimborsi che funzioni correttamente. Efficacia temporale Il nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” si applica alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile dopo il 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Ricordiamo che con il Dm. 13 luglio 2017 è stato modificato il perimetro di applicazione della “scissione dei pagamenti” con riferimento alle P.A., per cui tale modifica è entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. dello stesso Dm., quindi a partire dal giorno 25 luglio 2017, sebbene siano “fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente Decreto”,e pertanto, fino al 24 luglio 2017. Inoltre, l’art. 2, comma 2, del Dm. 27 giugno 2017 ha precisato che, in sede di prima applicazione, “le Pubbliche Amministrazioni che applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del Decreto n. 633/72, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’Imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.” Analogamente, per gli stessi motivi, le Società tenute all’applicazione della “scissione dei pagamenti”, “in deroga a quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'Imposta, entro il 18 dicembre 2017” (posto che la scadenza del 16 dicembre cade in un giorno festivo per le aziende di credito). Il differimento del versamento dell’Iva da “scissione dei pagamenti” non è tuttavia applicabile alle P.A. che già adottavano tale meccanismo a partire dal 1° gennaio 2015, in relazione alle quali la disciplina della “scissione dei pagamenti” si applica senza soluzione di continuità con la precedente disciplina. Sanzioni Nel caso in cui la fattura non contenga l’indicazione “split payment”, è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 471/97. L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte di P.A. e Società è sanzionato invece ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto. L’Amministrazione finanziaria segnala tuttavia che, in ossequio ai principi dello “Statuto del contribuente” (Legge n. 212/00) – che, “in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare” – si deve intendere in essere una “sanatoria” per il nuovo “split payment” fino al 7 novembre 2017.

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“Modelli Intra”: dal 2018 viene meno l’obbligo di presentazione Con la Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 ottobre 2017, Prot. 110586/Ru, richiamando il Provvedimento Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017, Prot. n. 194409/2017, con il quale vengono disposte misure di semplificazione per i Modelli “Intrastat” a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato precisato che, a partire da tale data, “non sarà più dovuta la presentazione degli Elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute”. Permarrà quindi, ai fini fiscali, soltanto l’obbligo di trasmissione degli Elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue, secondo la periodicità stabilita dall’art. 2 del Dm. 22 febbraio 2010. Per il 2017 resta l’obbligo di presentazione degli Elenchi “Intra” relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli Elenchi “Intra” aventi periodi di riferimento antecedenti.

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I QUESITI

Vincoli di destinazione imposti dall’Ente: possibile utilizzare le somme già impegnate per finanziare altri lavori ? di Ivan Bonitatibus e Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Nell’avanzo vincolato per vincoli imposti dall’Ente sono previste delle somme destinate alla costruzione di un Osservatorio didattico, alla sentieristica e a dei lavori che interesseranno la stazione ecologica. L’Amministrazione comunale vorrebbe togliere il vincolo ed utilizzarli per altri lavori del Titolo II. E’ possibile? Oppure si può eliminare il Vincolo in sede di Consuntivo facendo poi confluire le cifre nell’avanzo destinato agli investimenti? In questo caso, è necessario aspettare per utilizzare le cifre del consuntivo 2017 e quindi utilizzare quelle cifre dopo aprile 2018?”. La risposta dei ns. esperti. L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali distingue i vincoli di destinazione alle entrate in 2 categorie: - rientrano nella prima, i vincoli di destinazione alle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da

prestiti (art. 180, comma 3, del Dlgs. n. 267/00); - rientrano nella seconda, i vincoli di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente,

che possono essere apposte dall’Ente nel caso abbia “… provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193. …” (art. 187, comma 3-ter,del Dlgs. n. 267/00).

Accomuna entrambe le categorie il fatto, che in sede di rendiconto, in caso di mancato impegno delle spese a cui le entrate (accertate) sono vincolate, le corrispondenti economie confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Invece, differenzia le prefate categorie la seguente circostanza: solo per i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti “(l)a ‘irreversibilità’ della destinazione … sottrae definitivamente all’Ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidità ma solo con i limiti e le procedure sopra richiamate)” (Cfr. Deliberazione n. 31/SezAut/2015/Inpr, Sezione delle Autonomie della Corte dei conti). I vincoli alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente - che hanno dunque natura reversibile - vanno assunti con “un’esplicita specifica Deliberazione [del Consiglio comunale], rispetto alla quale il bilancio dovrà essere coerente. Si tratta comunque di determinazioni che hanno la loro sede naturale negli atti che compongono il ciclo di bilancio nell’ambito dei quali è possibile dare specifica evidenza alla determinazione di assegnare vincoli di destinazione a particolari entrate riferibili alle categorie per le quali la legge ne ammette la facoltà. L’esito di tali procedure, che possono investire la fase di programmazione prodromica all’approvazione del bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha evidenza in sede di rendicontazione attraverso la determinazione dei fondi vincolati che compongono l’avanzo” (Cfr. Deliberazione n. 3/SezAut/2016/Qmig, Sezione delle Autonomie della Corte dei conti). Ciò stante, si ritiene che l’Ente nel corrente esercizio finanziario - in conformità con le indicazioni di cui sopra - nel percorso procedurale che porta alla modifica degli atti programmatori per prevedere i nuovi lavori, possa “liberare” le entrate accertate (poi confluite quali economie di spesa nella parte vincolata del risultato di amministrazione) che aveva a suo tempo destinato alle specifiche spese indicate nel quesito non più programmate. Di conseguenza, nella pertinente variazione di bilancio, all’Ente è consentito applicare la parte destinata del risultato di amministrazione, che si è formata a seguito della diminuzione della parte vincolata dello

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stesso risultato. Infatti, ove l’avanzo destinato non fosse stato applicato, in sede di rendiconto avrebbe avuto evidenza la “trasformazione” dei fondi vincolati del risultato di amministrazione in fondi destinati. Comunque, qualora l’Ente, a maggiore garanzia della realizzazione dei nuovi investimenti, voglia ad essi vincolare le entrate (accertate) che intende “liberare”, contestualmente alla Delibera “specifica” in cui toglie il vincolo di destinazione, potrebbe apporre un nuovo vincolo sulle stesse, “lasciandole” quindi nei fondi vincolati del risultato di amministrazione, senza farle confluire nei fondi destinati dello stesso risultato. Tuttavia, trattandosi di fondi che sono stati alimentati da entrate straordinarie non aventi natura ricorrente, il nuovo vincolo può essere apposto solo se l’Ente “… ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193. …”. Naturalmente le nuove spese di investimento devono essere previste negli atti di programmazione del lavori: Piano triennale 2017-2019 e Elenco annuale 2017, da approvare in Consiglio comunale prima della variazione di bilancio citata.

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Notifica degli avvisi di accertamento a mezzo Pec: è necessario usare la firma digitale sul pdf ? di Cesare Ciabatti Il testo del quesito: “Al Settore ‘Tributi’ del Comune abbiamo una divergenza di opinioni in merito alla notifica degli avvisi di accertamento a mezzo Pec. Per quelli inviati in forma cartacea, utilizziamo la dicitura sotto il corpo firma ‘la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Funzionario responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, Legge n. 549/45. E’ corretto fare la stessa cosa anche per gli avvisi inviati a mezzo Pec ? O è necessaria la firma digitale sul pdf dell’avviso di accertamento ? Se sì, quali sono i riferimenti normativi che lo disciplinano ? Inoltre il pdf firmato deve essere necessariamente un pdf/A ? Riflettendo, se tale dicitura è sufficiente per gli accertamenti cartacei, per quale motivo non dovrebbe esserlo per un documento trasmesso tramite un canale che garantisce la provenienza oltre che il contenuto e l’immodificabilità ?” La risposta dei ns. esperti. La questione sollevata dal quesito è interessante sotto il profilo giuridico e procedimentale, proponendo una riflessione sulla corretta formazione e gestione dei documenti informatici. Purtroppo, la difficoltà di abbandonare procedure previste per il documento analogico/cartaceo e la necessità di affiancare modalità di trasmissione elettroniche (i.e. Pec) crea un gestione ibrida del procedimento che rischia di inficiare la corretta azione amministrativa. La prima perplessità sorge, a parere di chi scrive, ancor prima del dubbio operativo presentato nel quesito in merito alla notifica mediante Pec dell’accertamento tributario. Infatti, parte della giurisprudenza ha dichiarato abrogato l’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, considerando tale norma superata dal nuovo contesto legislativo che ha dato piena validità al documento informatico ed individuato adeguati requisisti tecnici (staticità, integrità, immodificabilità, leggibilità ed autenticità) e strumenti di sottoscrizione (firma elettronica avanzata, qualificata e digitale) utili a produrre originali digitali nel rispetto di una più snella operatività del lavoro di ufficio. Al proposito, si veda la Sentenza n. 55/9/08 della Commissione tributaria regionale Campania (Salerno) e Sentenza n. 648/40/07 della Commissione tributaria regionale Lazio (Sezione Latina), che ritiene nulli gli avvisi di accertamento prodotti secondo le indicazioni dell’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95. Del resto, la semplificazione operativa prevista nella Legge n. 549/95 nasceva in un contesto normativo dove ancora non era stata recepita la firma digitale e di rilevanza giuridica dei documenti informatici non se ne parlava. Quindi, come prima conclusione, sembra di poter affermare che, in un contesto normativo dove la digitalizzazione è posta tra le priorità che l’Ente deve attuare per garantire efficienza, economicità ed efficacia all’azione amministrativa, l’Ente non può prescindere dalla formazione nativa digitale e giuridicamente rilevante dell’avviso di accertamento. A tal fine, si rammenta che l’art. 40 del “Cad”

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dispone che “le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente ‘Codice’ e le regole tecniche di cui all’art. 71”. A completamento della questione sulla corretta formazione dell’atto amministrativo tributario è utile richiamare l’operatività prevista dall’art. 3-bis, comma 4-bis, del “Cad”, nel quale si dispone che, “in assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le Amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del Dlgs. n. 39/93”. Dunque, la notifica della copia su carta contenente la firma autografa sostituita a mezzo stampa è prevista dal “Cad”, ma a 2 condizioni: 1) il destinatario non ha un domicilio digitale (i.e. Pec); 2) l’originale è firmato con firma digitale o qualificata da parte del Funzionario delegato. Fatta questa precisazione sulla formazione dell’avviso di accertamento, occorre giungere alla domanda del quesito: cosa allegare alla Pec ? Sicuramente la formazione dell’avviso di accertamento nativo digitale nel rispetto dell’art. 2 del Dm. 17 giugno 2014 non lascia ombra di dubbio operativo: sarà l’esemplare digitale ad essere notificato. Tuttavia, non essendo stata adeguata l’operatività di codesto Ente al nuovo contesto digitale, di fatto da un punto di vista giuridico i documenti prodotti nelle more dell’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, mancando di firma autografa, sono riconducibili alla fattispecie delle riproduzioni meccanografiche previste dall’art. 2712 del Cc., che dispone che “le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Il documento così formato dai “sistemi informativi automatizzati” è un file statico, si presume nel formato pdf o pdf/a, che dovrà essere allegato alla Pec e notificato al destinatario. L’eventuale firma digitale del firmatario ha valore se è del Funzionario delegato all’emissione dell’avviso di accertamento, indicato dalla firma sostituita a mezzo stampa, in quanto produce l’avviso in originale digitale. Non ha senso qualora si voglia creare una copia conforme in quanto le copie conformi di riproduzioni meccanografiche hanno lo stesso valore giuridico probatorio delle riproduzioni meccanografiche da cui sono tratte. Infine, si ritiene opportuno precisare che la trasmissione telematica anche mediante Pec è valida e si intende correttamente avvenuta se il documento da notificare è reso disponibile al domicilio digitale/indirizzo telematico dichiarato dal destinatario. A tal fine, si richiama l’art. 45, comma 2, del Dlgs. n. 82/05, secondo il quale “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.

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Riscossione: quali sono le corrette procedure di notifica di un avviso di accertamento tramite Pec ? di Alessandro Maestrelli e Gabriele Nardi Il testo del quesito: “Quali sono le procedure che il ns. Ente deve porre in essere per addivenire alla corretta notificazione di un avviso di accertamento tramite Posta elettronica certificata ?” La risposta dei ns. esperti La notifica degli atti impositivi a mezzo Posta elettronica certificata effettuata direttamente dal competente Ufficio dell’Ente rappresenta una facoltà introdotta, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2017, dall’art. 7-quater, comma 6, del Dl. n. 193/16, che ha novellato l’art. 60 del Dpr. n. 600/73, in deroga all’art. 149-bis del Cpc., che dispone la notificazione degli atti a mezzo Pec da parte dell’Ufficiale giudiziario o del Messo comunale. In precedenza, la notificazione a mezzo Pec effettuata direttamente dall’Ufficio dell’Ente era consentita solo per le cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 602/73. La trasmissione dell'atto deve essere effettuata all’indirizzo del destinatario risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (“Ini-Pec”). Con il Provvedimento 28 giugno 2017, n. 120768, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto le modalità di comunicazione dell'indirizzo Pec; ai sensi dello stesso,“l’indirizzo Pec può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo Pec inserito nell’Ini-Pec”. Attraverso la comunicazione dell'indirizzo il contribuente manifesta la volontà di ricevere, a partire dallo scorso 1° luglio 2017, la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, presso il proprio indirizzo Pec ovvero presso l'indirizzo del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado solamente se incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. Le comunicazioni di variazione e di revoca dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'Ufficio attesta l'avvenuta ricezione. Se la casella di posta del contribuente risulta satura, l’Ufficio competente può effettuare un secondo invio decorsi almeno 7 giorni dal primo. Se risulta ancora satura la notifica deve essere eseguita, in caso di destinatario diverso da persona fisica, mediante deposito telematico sul sito web della Società Infocamere Scpa, seguito dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, dell’avviso sul sito stesso per 15 giorni; se trattasi di persona fisica o, comunque, di soggetti non obbligati ad inserire il proprio indirizzo sulla “Ini-Pec”, la notifica può essere effettuata all’indirizzo Pec di cui sono titolari, ed in tal caso se la casella di posta risulta satura anche dopo il secondo tentativo occorre far ricorso alle consuete modalità di notifica di cui all’artt. 60 del Dpr. 600/73, e 137 e seguenti, del Cpc. Ai sensi del citato art. 60 del Dpr. n. 600/73, “la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di Posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'Ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della Società InfoCamere Scpa”.

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Imposta di bollo: assolvimento solo in caso d’uso per gli affidamenti nella Piattaforma regionale “Start” di Alessio Malucchi Il quesito: “Il Comune chiede di conoscere se deve procedere all’assolvimento dell’Imposta di bollo sulla documentazione negoziale prodotta attraverso la Piattaforma ‘Start’” La risposta dei ns. esperti. In riferimento al quesito in oggetto, si rammenta che il Mercato elettronico della P.A.– nella specie, la Piattaforma regionale “Start” - prevede, per gli affidamenti fino a Euro 40.000,l’inserimento di una proposta economica da parte degli operatori. A seguito della valutazione dell’offerta, il Responsabile del servizio approva la proposta e procede alla “aggiudicazione” sempre all’interno della Piattaforma. L’ultimo step, tenendo conto dell’avvenuta abrogazione dell’art. 328, del Dpr. n. 207/10, è quello di “affidamento”medianteapposita Determina del Responsabile del servizio,da allegare alla documentazione inserita in Piattaforma. Da un punto di vista normativo, si osserva che l’art. 2, della Tariffa, Parte I, Allegato“A”, al Dpr. n. 642/72, stabilisce l’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, per le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. L’art. 24, della Tariffa, Parte II, Allegato“A”, del Dpr. n. 642/72, prevede invece l’assolvimento dell’Imposta in caso d’uso per gli “atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341, del C.c.”. Si precisa che l’assolvimento solo in caso d’uso,disciplinato all’art. 2, comma 2, del Dpr. n. 642/72,si ha“quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio del Registro per la registrazione”. La normativa di riferimento all’interno della Piattaforma è l’art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/16,recante “Nuovo Codice degli Appalti”, il quale ha abrogato il sopra citato art. 328, del Dpr. n. 207/10, riferito agli acquisti di beni e servizi mediante il Mercato elettronico della P.A.. L’art. 32, al comma 14, del “Nuovo Codicedegli Appalti”, stabilisce che “il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Nella fattispecie presa in esame, il procedimento tramite la Piattaforma “Start” si ultima con l’affidamento all’aggiudicatario mediante Determina che, ai sensi della disciplina delineata dall’ art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/16, assume la forma contrattuale della “lettera commerciale”. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di contratti chepossono essere stipulati, in caso di acquisti di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 40.000, mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, riteniamo che possa essere applicato il regime previsto dall’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al Dpr.n. 642/1972, che prevede appunto l’assoggettamento ad Imposta di bollo solo in caso d’uso degli atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza nell’ipotesi in cui gli stessi siano presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione.

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LA GIURISPRUDENZA

Irap: per la Corte di Cassazione deducibili i contributi Inail dalla base imponibile retributiva, non rilevando che questa sia già al netto degli stessi Corte di Cassazione – Sezione 5 Civile, Sentenze n. 15036 e n. 15037 del 16 giugno 2017 di Francesco Vegni Sono deducibili dalla base retributiva Irap delle Amministrazioni pubbliche i contributi Inail, non rilevando il fatto che detta base retributiva non ricomprenda già tali contributi, in quanto mero parametro convenzionale di calcolo dell’Irap scelto dal Legislatore per i soggetti non svolgono attività commerciali. Possibile dunque ottenere per gli Enti interessati un risparmio Irap per gli anni a venire ed un recupero Irap immediato sugli anni e mesi pregressi. E’ quanto di fatto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezione 5 Civile, con le Sentenze n. 15036 e n. 15037 del 16 giugno 2017, secondo cui risulterebbero deducibili dalla base imponibile Irap, anche per i soggetti passivi rientranti nella previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97 (nella fattispecie, una Azienda ospedaliera-universitaria, non svolgente attività commerciale, ma lo stesso concetto è estendibile agli Enti Locali), i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. La Cassazione ha ricordato che la norma che prevede la deducibilità di tali contributi dalla base imponibile è contenuta nell’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, riferito alle “Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netto”. In particolare, il punto 1, della lett. a), del comma 1, prevede che, “nella determinazione della base imponibile ... sono ammessi in deduzione ... i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”. A parere della Cassazione, “non appare, tuttavia, dubitabile che, nel caso in esame, la volontà del Legislatore sia effettivamente quella di attribuire alla citata disposizione valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap”. E, sempre a parere della Corte, non è nemmeno sostenibile che la deduzione non sia ammessa nel caso delle Amministrazioni pubbliche partendo dal presupposto che la base retributiva Irap non tiene già conto dei contributi Inail, dal momento che “la deduzione di un importo dalla base imponibile richiede soltanto che si tratti di un costo effettivamente sostenuto dal contribuente ed inerente all’attività soggetta a tassazione, essendo attribuito alla discrezione del Legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, non anche che esso concorra in positivo alla determinazione aritmetica della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta”. Nel caso di specie, “non può dubitarsi che, anche per le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), Dlgs. n. 446/97 - inclusi gli Enti Locali - i contributi di che trattasi rappresentino un costo e non si vede ragione per cui esso, a differenza degli altri soggetti passivi di imposta, non debba nei loro confronti essere considerato meritevole di comportare una riduzione dell’imponibile e, quindi, dell’imposta”. Presupposto d’imposta è il valore netto della produzione, in astratto commisurato alla differenza tra valore e costi della produzione, diversi da quelli di lavoro e per interessi. Trattandosi però di Enti che non svolgono attività commerciale, detto valore netto della produzione non può ricavarsi dalle componenti del conto economico di cui all’art. 2425, lett. a) e b), del Codice civile, bensì dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente e degli altri redditi e compensi indicati nel comma 1 dell’art. 10-bis,del Dlgs. n. 446/97. Ma oggetto d’imposta rimane comunque il “valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione” (art. 4 del Dlgs. n. 446/97). Il fatto che, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti ad esse equiparati di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97, la base imponibile sia determinata sulla base di un parametro che prescinde da una sottrazione tra valore e costi della produzione, non dimostra affatto

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che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerare già esclusi dal peso d’imposta, “potendosi al contrario considerare quel parametro (le retribuzioni) scelto dal Legislatore solo quale espressione aritmetica maggiormente in grado di rappresentare, alla stregua di una opzione, come detto, sostanzialmente convenzionale, almeno ai fini di che trattasi, quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione”. In altre parole, a parere della Corte non si può partire dal postulato secondo cui “un dato onere in tanto è deducibile della base imponibile in quanto concorra, direttamente o indirettamente, in senso aritmetico, alla sua formazione (in quanto) Trattasi però di postulato che non trova fondamento nel sistema”. Dunque, secondo quanto sancito dalla Cassazione, è possibile portare in deduzione dalla base retributiva Irap anche i contributi Inail, se effettivamente versati da parte dell’Ente soggetto passivo d’imposta, anche se detta base retributiva Irap non considera già nel calcolo tali contributi. L’effetto che si ottiene è un vantaggio economico importante, tanto maggiore quanto più è elevato il numero di persone su cui vengono versati i contributi Inail e l’Irap retributiva. Operativamente per un’Amministrazione/Ente pubblico (anche locale) interessato è possibile dunque, dimostrando ovviamente di aver effettivamente versato i contributi Inail in esame: a) recuperare l’Irap versata in eccesso su tali importi, anche con riferimento agli anni 2012-2015,

operando il reinvio, come “integrativa a favore”, delle Dichiarazioni Irap riferite agli anni 2012 e successivi (vedi art. 5 del Dl. n. 193/16);

b) recuperare l’Irap versata in eccesso su tali importi nel corso dell’anno 2016 in sede di Dichiarazione Irap 2017, il cui invio telematico scade quest’anno il 31 ottobre 2017;

c) recuperare l’Irap versata in eccesso su tali importi nel corso dell’anno 2017 direttamente nei prossimi mesi dell’anno 2017, oppure in sede di Dichiarazione Irap 2018;

d) risparmiare l’Irap su tali importi per i mesi e gli anni a venire, portando in deduzione i contributi Inail dalla base retributiva già in corso d’anno (reimpostando nel software gestionale la base retributiva su cui procedere al calcolo).

E’ auspicabile ovviamente un intervento chiarificatore anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma certamente il contenuto della Sentenza in esame è da considerarsi innovativo, in quanto evidenzia in modo molto “lucido” le motivazioni per le quali la deduzione in argomento è applicabile anche alle Amministrazione pubbliche assoggettate al metodo “retributivo” di determinazione dell’Irap, nella consapevolezza assoluta da parte dell’estensore del fatto che la base di calcolo dell’Imposta non tiene già conto dei contributi Inail.

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Condanna Amministratori comunali e Revisori per aver fatto ricorso ad indebitamento per la copertura di spese non di investimento Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 806 del 26 luglio 2016 di Antonio Tirelli Oggetto Condanna Amministratori comunali e Revisori per aver fatto ricorso ad indebitamento per la copertura di spese non di investimento: conferma con modifiche della Sentenza territoriale per il Lazio n. 473/2011. Fatto Nel 2004, gli Amministratori di questo Comune laziale realizzarono “un’articolata operazione finanziaria nell’ambito della quale, attese le difficoltà di cassa del Comune”, l’Azienda speciale del Comune contrasse un finanziamento di Euro 14.000.000 con un Istituto bancario, girato immediatamente ed interamente al Comune. L’Azienda speciale (alla quale fu affidato la riscossione dei tributi comunali dal 2005) avrebbe provveduto al pagamento delle rate del finanziamento utilizzando i crediti che il Comune le aveva affidato. La restituzione si interruppe nel febbraio 2008: il Comune dichiarò il dissesto nel 2009. La Procura territoriale contabile contestò agli Amministratori comunali ed a quelli dell’Azienda speciale, oltre ai Revisori della stessa Azienda, un danno complessivo di oltre Euro 1.500.000. I Giudici di primo

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grado avevano respinto la richiesta di condanna, dichiarando “di non poter valutare, né l’asserito danno in quanto privo del carattere dell’attualità e della certezza della capacità lesiva alle pubbliche finanze”, né le responsabilità che ad esso si associavano. Gli interessati, con Sentenza n. 473/2011, furono assolti per il risarcimento del danno, ma condannati ai sensi dell’art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 (per aver fatto ricorso al credito per finanziamento di spese correnti) per importi da Euro 112.000 (Sindaco) ad Euro 5.000 (Consigliere comunale). Anche il Dirigente del Servizio “Finanziario” dell’Azienda fu condannato per circa 17.000 Euro. I Revisori dell’Azienda furono assolti. Il Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio presentò appello. I Giudici d’Appello ribaltarono la Sentenza, nel senso di condannare gli Amministratori del Comune (Sindaco ed Assessore) ed il Dirigente finanziario dell’Azienda speciale, per danno a favore dell’Azienda per Euro 113.000 cadauno; i Consiglieri comunali e gli Amministratori dell’Azienda, per un danno a favore dell’Azienda per Euro 34.000 cadauno e anche i Revisori dell’Azienda, in via sussidiaria, nel limite del 25% delle condanna riportate dagli Amministratori. Contemporaneamente gli stessi Amministratori furono esentati dal pagamento della penale (sanzione pecuniaria di cui all’art. 30, comma 15, Legge n. 289/02). Sintesi della Sentenza La difesa dei Revisori dei conti dell’Azienda speciale (assolti in primo grado), ripercorrendo “i tratti essenziali della vicenda”, sottolineò il fatto “di aver solo espresso un parere favorevole rispetto all’operazione; in sostanza una semplice asseverazione della fattibilità dell’operazione, che appariva nella seduta del 21 dicembre 2004 sufficientemente garantita dal fatto che l’importo finanziato veniva rigirato al Comune, che per pagare le rate veniva rappresentata un’adeguata copertura, che vi era la fideiussione comunale. L’operazione venne poi modificata nella seduta del 28 dicembre 2004 alla quale i Revisori non avevano partecipato.” I Giudici di Appello, prima di passare alla valutazione del merito del giudizio, ritennero di dover chiarire 2 aspetti del giudizio in oggetto che si rivelano essenziali ai fini della corretta impostazione della decisione. In primo luogo, occorre sottolineare che, in ordine all'accertamento della responsabilità amministrativa per danno all’Erario oggetto del giudizio in questione, non sussiste una pregiudiziale civilistica, evocata e declinata nelle sue forme di manifestazione con ampie argomentazioni dalla maggior parte delle difese, forse in ciò involontariamente indotte da alcuni passaggi dell'impugnata Sentenza. Viene ricordato, come peraltro sembrano essere consapevoli anche alcune delle difese, che gli atti negoziali così come i provvedimenti rilevano nella valutazione del Giudice della responsabilità nella loro qualità di elementi materiali di una fattispecie di danno, non nella loro dimensione attinente alla validità ed efficacia giuridica. In altri termini, l’intera sequenza negoziale del caso in esame rileva nel giudizio in questione quale fatto – comportamento, come complesso di condotte che, incidendo sull’area del lecito materiale in modo non conforme all’ordinamento giuridico, assumendo le varie forme di manifestazione dell’invalidità (nullità, annullabilità, simulazione), hanno prodotto una conseguenza patrimoniale negativa per l’Azienda speciale. Il secondo aspetto che richiede una preliminare impostazione concerne il fatto che, nel caso in esame, il Collegio è chiamato a valutare 2 tipologie di responsabilità finanziaria – una risarcitoria, l’altra sanzionatoria – che impongono nel loro scrutinio l'impiego di 2 regole di giudizio differenti in relazione alla valutazione delle condotte contestate. Nel caso della responsabilità amministrativa risarcitoria, occorrerà valutare le condotte in concreto tenute dagli appellati, rappresentate da una serie di atti negoziali e provvedimentali, in relazione alla loro antigiuridicità ed efficacia causale rispetto al danno contestato, mentre nel caso della responsabilità amministrativa sanzionatoria, le medesime condotte dovranno essere scrutinate in relazione alla loro conformità al modello legale tipico normativamente descritto dall’art. 30, comma 15, della Legge 289/02. Invero, risulta dagli atti che l’Azienda, pur non avendo crisi di liquidità, né tantomeno alcun investimento da finanziare, ha stipulato - su autorizzazione della Giunta comunale – un’operazione di finanziamento non corrispondente ad alcuna esigenza economico-funzionale dell’Azienda stessa. La contrazione dell’apertura di credito si rivela infatti inefficace, in quanto non corrisponde ad alcun obiettivo proprio dell’Azienda, rendendo impossibile ogni valutazione di natura relazionale tra risultato ottenuto ed obiettivo prefissato. Ciò anche in riferimento all'attività di riscossione dei crediti tributari

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del Comune poi assegnata all’Azienda quale mezzo di copertura delle spese conseguenti all’apertura di credito. L’operazione economica complessivamente realizzata dagli Amministratori della Giunta comunale e del Cda dell’Azienda speciale si rivela quindi del tutto esorbitante dai descritti canoni ed ha prodotto un danno al patrimonio dell’Azienda. L'aspetto strutturale e funzionale dell’intera operazione negoziale, che realizza una sorta di indebitamento per interposta persona, dimostra la grave trascuratezza degli appellati nella cura del patrimonio aziendale. In tale contesto, è infine mancato totalmente l’apporto professionale del Collegio dei revisori dei conti che non hanno mai segnalato, come invece avrebbero dovuto e potuto, la irrazionalità sul piano dell’economicità dell'intera operazione. Infatti, la totale inutilità e diseconomicità dell’apertura di credito per l’Azienda speciale era immediatamente percepibile dai Revisori sin dalla iniziale seduta del 21 dicembre 2004, proprio in ragione del fatto che l’importo finanziato veniva rigirato interamente ed immediatamente al Comune e quindi non era legato ad alcun investimento dell’Azienda, rimanendo irrilevante il fatto che l’operazione fosse stata rappresentata come sufficientemente garantita dal fatto che per pagare le rate veniva rappresentata un’adeguata copertura costituita dai crediti tributari del Comune, che però già si rivelavano di non facile esazione, e che vi era la fideiussione comunale. Commento Il Comune è in difficoltà finanziaria: ha molti crediti di difficile riscossione e, dall’altro conto, i fornitori che vogliono essere pagati. L’idea è molto semplice: il Comune cede i crediti alla sua Azienda speciale, la quale anticipa l’importo mediante l’assunzione di un finanziamento (le cui rate saranno pagate mediante l’utilizzo dei crediti man mano riscossi). Sembra un’ottima idea ! L’operazione dura pochi anni: il Comune dichiara il dissesto. La Procura contabile interviene. I Giudici di Appello condannano gli Amministratori per il danno arrecato all’Azienda speciale (interamente di proprietà del Comune ma amministrativamente e giuridicamente autonoma). Gli importi da pagare sono notevoli.

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LO SCADENZARIO DEL REVISORE

  Giovedì 30 novembre Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap

Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2017 delle Imposte risultanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap. Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, dalla Dichiarazione Irap 2016, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva In attuazione del Provvedimento 27 marzo 2017, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) relativa al terzo semestre 2017.

Formazione obbligatoria Revisori Scade in data odierna il termine utile per conseguire i 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Locali (conseguiti partecipando, in aula o in modalità e-learning, a eventi accreditati dal Ministero dell’Interno), necessari per l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali.

Giovedì 14 dicembre Iscrizione Elenco Revisori

Scade oggi alle 20:00 il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Per indicazioni relative alle modalità operative, rimandiamo al Dm. Interno 24 ottobre 2017, pubblicato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (vedi commento all’interno della presente Rivista).

Venerdì 15 dicembre

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Risultati dell’attività della prevenzione della corruzione Entro la data odierna il Responsabile per della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web dell’amministrazione una Relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’Organo di indirizzo politico dell’Amministrazione (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12).

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Sabato 16 dicembre (*) Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva preesistente, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (33,23%) per i co.co.co.

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Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (33,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano al riguardo: art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1, comma 79, Legge n. 247/07, come modificato dall’art. 2, coma 57, della Legge n. 92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha introdotto una progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, mentre del 24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che l’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha disposto che per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% per l’anno 2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, “Legge di bilancio 2017”) e che in ultimo l’art. 7 della Legge n. 81/17, introducendo l’art. 15-bis del Dlgs. n. 22/15 (richiamato poi dalla Circolare Inps n. 115/17) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,51% per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre gestioni previdenziali.

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.    

Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici

per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità

in ordine alla trasmissione di eventuali virus.