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Revisore news ANNO XIII 1 NUMERO Centro Studi Enti Locali Supplemento a Entilocalinews n. 2 del 12 gennaio 2015 12 gennaio 2015 8 “Legge di stabilità 2015” tutti i contenuti della Manovra di interesse per gli Enti Locali 54 “Decreto semplificazioni” tra le novità l’avvio della Dichiarazione dei redditi precompilata Revisori Enti Locali emanato il Decreto con l’Elenco valido dal 1° gennaio 2015 6

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RevisorenewsANNO XIII

1NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n. 2 del 12 gennaio 2015

12 gennaio 2015

8 “Legge di stabilità 2015”tutti i contenuti della Manovra di interesse per gli Enti Locali

54 “Decreto semplificazioni”tra le novità l’avvio della Dichiarazione dei redditi precompilata

Revisori Enti Localiemanato il Decreto con l’Elenco valido dal 1° gennaio 2015

6

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Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative

che interessano il Revisore di un Ente Locale n. 1 del 12 gennaio 2015

(supplemento ad Entilocalinews n. 2 del 12 gennaio 2015)

In questo numero: Le novità del mese …………………………………………………….………………………Pag. 4

Il notiziario di settore

Revisori Enti Locali: emanato il Decreto con l’Elenco valido dal 1° gennaio 2015………Pag. 6 Il notiziario

Bilancio di previsione 2015: ufficializzata la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione ……………………………………………….……….…..Pag. 7“Legge di stabilità 2015”: tutti i contenuti della Manovra di interesse per gli Enti Locali…….Pag. 8

“Decreto Milleproroghe”: tra le norme di interesse per gli Enti Locali la proroga dei contratti a termine delle Province ……………………………………….………….Pag. 42

Referto annuale del Sindaco 2014: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” …………Pag. 44Armonizzazione: il quadro della Corte dei conti alla vigilia dell’entrata in vigore

della riforma della contabilità…………………………………….……………………..Pag. 49Tributi locali: Nota delle Entrate sugli errori di rendicontazione commessi

dagli intermediari…………………………………………………….…………………Pag. 49“Piano di prevenzione della corruzione”: le Società in controllo pubblico sono tenute

ad adottarlo anche se dotate di “Modello 231” …………………………………….…….Pag. 50Imu: pubblicato il Decreto sull’esenzione dei terreni agricoli montani……………….……Pag. 51 Assegni familiari: comunicati dall’Inps i nuovi limiti di reddito da applicare nel 2015………Pag. 52Corte dei conti: al via il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali….......Pag. 53

Il notiziario fiscale

“Decreto semplificazioni”: tra le novità introdotte l’avvio della Dichiarazione dei redditi precompilata…………………………………………………….……………………..Pag. 54

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: diffusi il Modello di dichiarazione e le Istruzioni alla compilazione…………………………………….…………………..Pag. 57

Imposta di bollo: istituito il codice-tributo relativo a quella dovuta per libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari ………………………………………………Pag. 61

Operazioni intracomunitarie: nuove modalità di inclusione alla banca-dati Vies………….…Pag. 61“Terzo Settore”: individuate le Associazioni senza fine di lucro esentate dall’Ires per il 2014…Pag. 62

“Modello 730”: dal 2015 la Dichiarazione è precompilata……………………………….……Pag. 62

Gli approfondimenti

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Revisorenews n. 1 del 12 gennaio 2015

2

Fatturazione elettronica: gli adempimenti dell’Ente prima del 31 marzo 2015 di Cesare Ciabatti……………………………….……………………………………….…Pag. 64

Enti di diritto privato e Società partecipate: le sanzioni e le scadenze in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza” dopo il Dl. n. 90/14 e alla luce dei chiarimenti dell’Anac

di Edoardo Rivola, Federica Giglioli, Alessia Rinaldi………………………..…………….……Pag. 66 I quesiti

Bilancio di previsione degli Enti sperimentatori: come calcolare il prescritto fondo vincolato in caso di risultato negativo della Società “in house”?

di Ivan Bonitatibus ……………………………….……...…………………………………Pag. 71Iva: qual è l’aliquota da applicare per i lavori di costruzione della nuova biblioteca comunale e di demolizione dell’edificio preesistente?

di Francesco Vegni……………………………….………………………………….……...Pag. 75Riscossione: un Comune può iscrivere a ruolo i canoni di locazione non pagati e trasmettere il ruolo ad Equitalia?

di Stefano Ciulli e Giuseppe Vanni……………………………….………………………..…Pag. 75Imposta di bollo: i contratti d’appalto di importo esiguo veicolati dal Mepa sono esenti?

di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni …….………………………………………….……Pag. 79 La giurisprudenza

Detraibilità Iva: spetta all’Amministrazione la prova dell’antieconomicità del corrispettivo di Lorenzo Sardelli e Francesco Vegni…….……………………………………….………...…Pag. 85

Lo scadenzario del Revisore ................................................................................................................... Pag. 87

Questo numero di Revisorenews si compone di n. 90 pagine

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Revisorenews n. 1 del 12 gennaio 2015

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AVVISO AI NOSTRI ABBONATI Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell’Istituto nazionale Revisori legali (I.N.R.L.), all’indirizzo: http://www.Revisori.it/servizioQuesitiEntiLocali.pag, ove vengono specificate anche le modalità per l’inoltro e le relative tariffe. Si ricorda che gli iscritti all’Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un’apposita convenzione stipulata con l’Inrc.

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Revisorenews n. 1 del 12 gennaio 2015

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REVISORI ENTI LOCALI: EMANATO IL DECRETO CON L’ELENCO VALIDO DAL 1° GENNAIO 2015

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 23 dicembre 2014, sul proprio sito internet, il Decreto 23 dicembre 2014, con l’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali in vigore dal 1° gennaio 2015.

(vedi commento a pag. 6)BILANCIO DI PREVISIONE 2015: UFFICIALIZZATA LA PROROGA AL 31 MARZO 2015 DEL TERMINE PER L’APPROVAZIONE

E’ stata formalizzata con il Dm. 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015.

(vedi commento a pag. 7)“LEGGE DI STABILITÀ 2015”: TUTTI I CONTENUTI DELLA MANOVRA, DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 (S.O. n. 99) la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”.

(vedi commento a pag. 8)“DECRETO MILLEPROROGHE”: TRA LE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI LA PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE DELLE PROVINCE

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 il Decreto-legge. n. 192/14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

(vedi commento a pag. 42)REFERTO ANNUALE DEL SINDACO 2014: DELIBERATE DALLA CORTE DEI CONTI LE “LINEE GUIDA”

La Corte dei conti, con la Delibera 24 novembre 2014, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2014 (S.O.). ha approvato le “Linee guida” per il referto annuale del Sindaco per l’esercizio 2014.

(vedi commento a pag. 44)ARMONIZZAZIONE: IL QUADRO DELLA CORTE DEI CONTI ALLA VIGILIA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti il testo relativo all’Audizione parlamentare tenuta il 27 novembre 2014 dal Presidente, Raffaele Squitieri, in materia di armonizzazione.

(vedi commento a pag. 49)TRIBUTI LOCALI: NOTA DELLE ENTRATE SUGLI ERRORI DI RENDICONTAZIONE COMMESSI DAGLI INTERMEDIARI

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel una Nota dell’Agenzia delle Entrate inoltrata all’Anci nazionale avente ad oggetto “Errata rendicontazione deleghe F24 da parte degli intermediari della riscossione”.

(vedi commento a pag.49)“PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”: LE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO SONO TENUTE AD ADOTTARLO ANCHE SE DOTATE DI “MODELLO 231”

Il Mef e l’Anac hanno diffuso il 23 dicembre 2014 un Documento con il quale vengono fornite alcune precisazioni in materia di applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle Società partecipate e/o controllate.

(vedi commento a pag. 50)IMU: PUBBLICATO

E’ stato pubblicato in data 1˚ dicembre 2014 sul sito web istituzionale del Mef – Dipartimento delle

LE NOVITA’ DEL MESE Notizie flash sulle principali novità normative ed interpretative

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Revisorenews n. 1 del 12 gennaio 2015

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IL DECRETO SULL’ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI

Finanze, il Decreto 28 novembre 2014 in materia di esenzione Imu per i terreni agricoli montani.

(vedi commento a pag. 51)ASSEGNI FAMILIARI: COMUNICATI DALL’INPS I NUOVI LIMITI DI REDDITO DA APPLICARE NEL 2015

L’Inps, con la Circolare n. 181 del 23 dicembre 2014, ha reso noti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari.

(vedi commento a pag. 52)CORTE DEI CONTI: AL VIA IL SISTEMA INFORMATIVO PER LA RESA ELETTRONICA DEI CONTI GIUDIZIALI

La Corte dei conti, con il Comunicato-stampa 10 dicembre 2014, ha annunciato che è disponibile sul proprio sito istituzionale il “Sireco” (“Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali”).

(vedi commento a pag. 53)“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”: TRA LE NOVITÀ INTRODOTTE L’AVVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175, rubricato “Semplificazione fiscale e Dichiarazione dei redditi precompilata”.

(vedi commento a pag. 54)IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DIFFUSI IL MODELLO DI DICHIARAZIONE E LE ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

Sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate il Modello di Dichiarazione e le Istruzioni relative all’Imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui al Provvedimento 14 novembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate.

(vedi commento a pag. 57)IMPOSTA DI BOLLO: ISTITUITO IL CODICE-TRIBUTO RELATIVO A QUELLA DOVUTA PER LIBRI, REGISTRI ED ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014, ha istituito il codice-tributo per il versamento , mediante il Modello “F24”, dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

(vedi commento a pag. 61)OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NUOVE MODALITÀ DI INCLUSIONE ALLA BANCA DATI VIES

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, ha definito le nuove modalità di inclusione nella banca-dati Vies dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

(vedi commento a pag. 61)“TERZO SETTORE”: INDIVIDUATE LE ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO ESENTATE DALL’IRES PER IL 2014

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 2014 il Dm. Mef 16 dicembre 2014, che individua i “soggetti a cui si applicano, per l’anno d’imposta 2014, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 185 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

(vedi commento a pag. 62)“MODELLO 730”: DAL 2015 LA DICHIARAZIONE È PRECOMPILATA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 18 dicembre 2014 sul proprio sito web la presentazione del nuovo Modello “730” precompilato.

(vedi commento a pag. 62)

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Revisorenews n. 1 del 12 gennaio 2015

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IL NOTIZIARIO DI SETTORE

Revisori Enti Locali: emanato il Decreto con l’Elenco valido dal 1° gennaio 2015 Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato il 23 dicembre 2014 sul proprio sito internet il Decreto 23 dicembre 2014, in attesa di pubblicazione in G.U., con l’Elenco aggiornato dei Revisori dei conti degli Enti Locali, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. L’Elenco – relativo alle Regioni a statuto ordinario e aggiornato ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Regolamento di cui al Dm. 15 febbraio 2013 – comprende 16.923 soggetti (982 in più rispetto all’elenco entrato in vigore il 1º gennaio 2014) che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti prescritti. Da questo bacino saranno estratti i nominativi dei Revisori che opereranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Nell’arco del prossimo anno, il Dicastero effettuerà una serie di controlli a campione per attestare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione relativamente al possesso dei requisiti. Disponibile sul sito della Direzione centrale e su www.entilocali-online.it l’Allegato al Dm. con l’Elenco diffuso dal Ministero.

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I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

certificato da Certiquality

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V^ Edizione

Il testo ha l’obiettivo principale di esaminare il ruolo e la funzione del Collegio dei Revisori all’interno dell’Ente Locale e di fornire spunti ed esempi pratici perla risoluzione delle problematiche che ogni giorno si pongono ai Revisori nellosvolgimento dei loro compiti, che negli ultimi anni sono notevolmente cresciuti dinumero e di importanza.Il lavoro degli autori si svolge nella fase di concreta definizione del percorso attuativodel concetto di “consolidamento dei conti” dell’Ente Locale con le proprie gestioniparallele (Società ed Aziende partecipate) e di “gruppo pubblico locale”, così comedel riconoscimento legale della revisione dei conti (Dlgs. n. 39/10).Il testo è diviso in 2 parti: nella prima, dedicata all’Organo di revisione economico-finanziaria,vengono analizzati molteplici aspetti come la nomina, ladurata dell’incarico, le cause di cessazione, l’incompatibilità ed ineleggibilità deiRevisori, la responsabilità dell’Organo e dei suoi componenti e la fissazione dellamisura del compenso. Nella seconda viene definito il quadro completo delle funzioniche svolge l’Organo di Revisione anche in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalleManovre governative degli ultimi anni.

Autori: Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe VanniFormato: 17 X 24

I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni

V^ Edizione

TIMBRO E FIRMA

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Da inviare, tramite fax o e-mail al Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente 15 - 56024 San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 E-mail [email protected]

Si richiede l’invio di n. ____ copie del libro “I Revisori degli Enti Locali e delle Società Partecipate” - V edizione al prezzo di € 45,00 cad. (Iva compresa assolta dall’Editore)

Spese di spedizione:Corriere (consegna in 3 / 4 giorni lavorativi) ______________________ Corriere espresso (consegna in 1 giorno lavorativo)_______________

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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax).Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di spese di spedizione) mediante:

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

COUPON D’ACQUISTO

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45,00 Euro ( Iva compresa, assolta dall’editore )

Con allegato CD contenente schemi di pareri verbali e relazioni del Revisore completamente lavorabili

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IL NOTIZIARIO

Bilancio di previsione 2015: ufficializzata la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione E’ stata formalizzata con il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015, che era stata preannunciata dalla Direzione centrale della Finanza locale del medesimo Dicastero con il Comunicato 18 dicembre 2014. La scadenza, che l’art. 151, comma 1, del Tuel fissa al 31 dicembre di ogni anno, è stata differita in considerazione del fatto che gli Enti Locali non disponevano – fino alla pubblicazione in Gazzetta della “Legge di stabilità 2015”, approdata in G.U. il 29 dicembre 2014 - di dati certi sulle risorse finanziarie disponibili per il prossimo anno. Pertanto il Viminale, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali durante la seduta del 16 dicembre 2014 e d’intesa con il Mef, ha deciso di prorogare la scadenza di un trimestre.

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“Legge di stabilità 2015”: tutti i contenuti della Manovra di interesse per gli Enti Locali E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 (S.O. n. 99), ed è in vigore dal 1° gennaio 2015, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, composta di un unico articolo suddiviso in 735 commi. Fra le numerose norme introdotte si segnala quanto segue: - messo a regime il cosiddetto “Bonus Irpef”, il credito di 80 Euro mensili destinato ad incrementare gli stipendi netti dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 24.000 Euro annui (e, in misura ridotta, quelli fino a 26.00 Euro annui), e disposte nuove agevolazioni per le famiglie numerose e per le nuove nascite. I lavoratori dipendenti potranno richiedere l’erogazione del Tfr in busta paga; - dettate nuove regole per il discarico dei ruoli e nuovamente prorogate le attività di Equitalia Spa fino al 30 giugno 2015; - introdotte novità in materia di Iva (estensione del “reverse charge”, aumento progressivo delle aliquote ordinarie, nuovi tempi di invio della Dichiarazione annuale) ed in materia di Irap (deduzione delle spese per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato), nonché adottato un nuovo regime agevolato per i lavoratori autonomi. Rilevanti innovazioni riguardano i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” e la razionalizzazione delle Società pubbliche. Risulta in vigore, anche per il 2015, il blocco economico della contrattazione per il personale dipendente della P.A. Riguardo agli Enti Locali, segnaliamo prioritariamente che la “Legge di stabilità 2015” ha dato il via libera al c.d. “split payment”, che prevede che i fornitori degli Enti Locali emettano fatture senza Iva per la quale direttamente i Comuni dovranno effettuare il versamento. Novità sono previste in materia di concorso delle Province e delle Città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica e riguardo alla loro spesa di personale. Novità anche in tema di contenimento della spesa pubblica da parte degli Enti Locali, mentre sono state introdotte riduzioni delle aliquote per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno.

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Disposti anche incentivi ai processi di aggregazione degli Enti Locali e nuovamente prorogata la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti. E’ stata modificata la tempistica possibile per al copertura del disavanzo generato dall’entrata a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili, e la gradualità di stanziamento del corretto importo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Risulta incrementato al 10% delle entrate correnti il limite massimo degli interessi passivi previsto come limite massimo per assumere nuovo indebitamento. In ultimo, segnaliamo le novità in merito alla determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo e l’obbligo per i Comuni di non innalzare l’aliquota massima della Tasi. Passiamo ora all’analisi delle disposizioni che impattano, in maniera più o meno diretta, gli Enti Locali. Commi 4 e 5 – Fondo “La buona scuola” Il comma 4 istituisce il Fondo “La buona scuola” e mette sul tavolo un miliardo di Euro per il 2015 e 3 miliardi a decorrere dal 2016. Tali risorse saranno impiegate per dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica con un’offerta formativa di maggiore qualità e con più continuità didattica. In particolare il Fondo finanzierà: - un piano straordinario di assunzioni; - misure volte a potenziare l’alternanza scuola-lavoro; - la formazione di docenti e dirigenti. Commi 6 e 7 – Sostegno alle piccole e medie imprese Il comma 6 ha modificato l’art. 1, commi 56 e 57, della Legge n. 147/13, riguardanti il “Fondo destinato al sostegno delle imprese” che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (Ati) o in raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), e che operano in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e Istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti biennali (e non più triennali) da questi presentati, in Settori quali la manifattura sostenibile e l’artigianato digitale, la promozione, la ricerca e lo sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali. La norma ha disposto l’incremento del Fondo per Euro 10 milioni per l’anno 2015, specificando che le Imprese in questione dovranno essere composte da almeno 15 individui. Tali risorse saranno erogate ai soggetti ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello Sviluppo economico. Il comma 7 ha modificato l’art. 39, del Dl. n. 201/11, inerente il “Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese”. La norma in oggetto ha modificato il comma 4, del predetto art. 39, sostituendo il generico riferimento a piccole e medie imprese con il più specifico “Imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499”. Commi da 9 a 11 – “Fondo per la tutela del patrimonio culturale” e altri interventi a sostegno della promozione della cultura I commi 9 e 10, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il “Fondo per la tutela del patrimonio culturale”, con dotazione iniziale di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse del Fondo in parola potranno essere utilizzate nell'ambito di un Programma triennale che il Mibac trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Cipe, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della “Legge di stabilità 2015” in commento. Il Programma individuerà gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinarvi e il relativo cronoprogramma. Il comma 11 ha esteso l’art-bonus - credito di imposta di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/14 (istituito al fine di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) - anche alle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione. Commi da 12 a 15 – Stabilizzazione del “Bonus Irpef” ed incentivo al rientro dei docenti universitari stabiliti all’estero Il comma 12 ha disposto la stabilizzazione del “Bonus Irpef” riconosciuto dall’art. 1, comma 1, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, mediante l’incremento da Euro 640 (Euro 80 per 8 mesi di vigenza del credito nell’anno 2014) ad Euro 960 (Euro 80 per 12 mesi) del credito di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Dpr. n. 917/86. L’innalzamento dell’importo massimo del credito d’imposta vale, nella stessa misura, anche

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per i soggetti che hanno un reddito complessivo compreso tra Euro 24.000 ed Euro 26.000, per i quali il “Bonus Irpef” si applica per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000 meno il reddito lordo e 2.000. Il comma 13 ha disposto che, ai fini del computo del reddito complessivo valido per il calcolo del “Bonus Irpef”, non si tiene di conto delle disposizioni volte a favorire il rientro in Italia dei lavoratori, dei docenti universitari e dei ricercatori residenti all’estero (art. 3, comma 1, della Legge n. 238/1; art. 17, comma 1, del Dl. n. 185/08; art. 44, comma 1, del Dl. n. 122/10). Il comma 14 estende l’agevolazione prevista per il rientro dei docenti e dei ricercatori universitari residenti all’estero (art. 44, del Dl. n. 78/10), portando da 5 a 7 anni solari il periodo di tempo per l’assoggettamento al regime di favore, e da 2 a 3 i periodi d’imposta per i quali il docente o il ricercatore può fruire dell’abbattimento della base imponibile Irpef. Il comma 15 ha previsto che il “Bonus” eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/73, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Per il recupero delle somme erogate a titolo di “Bonus” i sostituti si avvalgono dell’istituto della “compensazione” di cui all’art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate a titolo di “Bonus” anche mediante la riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. Nel caso di recupero delle somme con riduzione dei versamenti previdenziali, l’Inps e gli altri Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria recuperano le somme rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. L'importo del credito riconosciuto è indicato nel Cud. Commi 16 e 17 – Buoni pasto in formato elettronico Con la modifica dell’art. 51, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 917/86 (Tuir), la totale deducibilità fiscale dell’importo complessivo giornaliero del buono pasto passa da Euro 5,29 a Euro 7,00 a decorrere dal 1° luglio 2015, purché i corrispettivi vengano versati in forma elettronica. Comma 18 – Regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati Viene aggiunto il comma 7-quinquies, all’art. 37, del Dl. n. 66/14, convertito con Legge n. 89/14, in base al quale la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del medesimo articolo (cioè dei crediti certificati mediante l’apposita “Piattaforma elettronica dei crediti certificati”) è definitivamente attestata dal Durc di cui all’art. 6, comma 1, del Dpr. 207/10, in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla Pubblica Amministrazione ceduta. All’atto dell’effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le Pubbliche Amministrazioni debitrici acquisiscono il Durc esclusivamente nei confronti del cessionario. Comma 19 – Compensazione delle cartelle esattoriale per crediti nei confronti delle P.A. Il comma 19 sancisce che le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/13, inerenti la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle Imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti di P.A. e certificati secondo le modalità previste dal Dm. Mef 22 maggio 2012 e dal Dm. Mef 25 giugno 2012, si applicano anche per l'anno 2015. Nello specifico, la norma dispone che entro il 31 marzo 2015 sarà adottato, con riguardo all’anno 2015, apposito Dm. Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, col quale saranno specificate le modalità di compensazione nonché individuati gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’Agente della riscossione. Commi da 20 a 23 - Deduzione del costo del lavoro dal conto economico ai fini Irap A partire dal 1° gennaio 2015, attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, è ammessa in deduzione dal conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima norma. La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il “metodo contabile” per opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. Dal momento che tali Enti non godono delle citate deduzioni e adottano il “metodo contabile” solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerate, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei Servizi Iva oggetto di opzione. Ovviamente

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per quegli Enti (la maggior parte) per i quali il conto economico Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare il segno negativo del “valore della produzione”. Al comma 22 vengono ripristinate per i 2014 le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14. Dette modifiche pertanto non trovano più applicazione. In conseguenza di ciò, il comma 23 precisa che chi avesse versato l’acconto Irap commerciale nel 2014 in base al “metodo previsionale” potrà versare la differenza in sede di saldo, senza sanzioni. Commi da 26 a 34 – Erogazione del Tfr in busta paga Il comma 26 dispone che, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i soli lavoratori dipendenti del Settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del Settore agricolo, possono richiedere, entro i termini definiti con il Dpcm. che stabilirà le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda del Tfr di cui all'art. 2120, del Codice civile. Ai fini del computo dell’importo erogabile, la quota predetta deve intendersi al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 297/82, e ricomprende anche la parte eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al Dlgs. n. 252/05. L’importo spettante è riconosciuto tramite liquidazione diretta mensile, quale parte integrativa della retribuzione, assoggettabile a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali. La volontà di ricevere il Tfr mensilmente è irrevocabile fino al 30 giugno 2018, restando comunque ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 756, della Legge n. 296/06. All'atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione del Tfr. Le disposizioni sopra riportate non trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali ed alle Aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4, della Legge n. 297/82. In caso di mancata espressione della volontà di cui sopra, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente. Le somme non destinate all’opzione in commento vanno a finanziare il “Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato” di cui all’art. 1, comma 755, della Legge n. 296/06 (per le Imprese con più di 50 dipendenti). Il comma 27 ha disposto che l’importo della quota maturanda del Tfr erogato in busta paga non costituisce reddito rilevante ai fini dell’ammissione al “Bonus Irpef“ di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Tuir. I commi da 28 a 31 prevedono una serie di disposizioni inerenti le modalità di erogazione del Tfr in busta paga. I commi da 32 a 34 dispongono la costituzione, presso l’Inps, di un “Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per la corresponsione della quota maturanda del Tfr”, e rimandano la definizione dei criteri e delle condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo ad apposito Dpcm. da emanare entro il 31 gennaio 2015. Commi da 35 a 46 – Agevolazioni per spese in R&S Dal 2015 al 2019 viene riconosciuto, a tutte le Imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel periodo 2012-2014. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di Euro 5 milioni per ciascun beneficiario, e soltanto se sono state sostenute in un singolo esercizio spese per attività di ricerca e sviluppo superiori ad Euro 30.000. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa Dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap. Inoltre, i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare, per 5 anni irrevocabilmente, affinché non concorrano a formare il reddito complessivo, per il 50%, i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Non concorreranno totalmente a formare il reddito complessivo

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le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni più sopra indicati, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Comma 47 - Ecobonus e ristrutturazione Con una modifica agli artt. 14 e 16, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13: - viene estesa la detrazione Irpef del 65% fino al 31 dicembre 2015, sia per gli interventi relativi agli

edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali; - è prevista la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli

interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

Commi da 54 a 89 - Il nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi Un nuovo regime fiscale agevolato per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni è coniato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della “Legge di stabilità 2015”. La nuova legislazione, alla presenza di specifici requisiti, consente ai soggetti sopra citati di determinare (dal 2015) il reddito imponibile applicando ai ricavi o ai compensi percepiti un coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività esercitata (individuata in relazione ai codici Ateco riportati nell’Allegato n. 4 annesso al Provvedimento legislativo in esame). Dal reddito così determinato si deducono i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Il carico fiscale che grava sui soggetti “agevolati” - cristallizzato in un’unica Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi, delle Addizionali regionali e comunali e dell’Irap - è quantificato nella misura del 15% del reddito come sopra calcolato. Il versamento dell’Imposta sostitutiva segue le regole previste per il pagamento dell’Irpef. Accedono al regime in parola, senza necessità di alcuna comunicazione, i contribuenti che, rispetto all’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, in misura non superiore ad importi

predeterminati, variabili da Euro 15.000 a Euro 40.000 (come per la determinazione del coefficiente di redditività rileva a tal fine la tipologia di attività esercitata contraddistinta dal codice Ateco);

2) hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro per un ammontare non superiore a Euro 5.000 lordi;

3) riportano alla chiusura dell’esercizio un costo complessivo riferito ai beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) che non eccede gli Euro 20.000;

4) pur avendo percepito redditi da lavoro dipendente e ad essi assimilati, hanno comunque “… conseguito … [redditi in misura prevalente] … nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione …”. Il principio appena esposto non trova valenza allorché il coacervo dei citati redditi [sia da lavoro dipendente (o assimilato) che autonomo] non ecceda l’importo di Euro 20.000, oppure se il rapporto di lavoro dipendente (o assimilato) sia cessato [art. 1, comma 54, punto d), “Legge di stabilità 2015”].

I requisiti di cui sopra devono essere verificati anno per anno affinché il contribuente possa continuare ad usufruire del regime agevolato. Con riferimento alle Imprese, mentre per l’accesso al regime in parola il valore-soglia di cui al punto 1) dovrebbe conteggiarsi sui ricavi calcolati in base al principio della competenza, ai fini del mantenimento dell’agevolazione negli anni successivi rileverebbero invece solo i ricavi incassati. La stessa visione ermeneutica troverebbe valenza anche per la verifica di cui al punto 4). Per i soggetti che intraprendono l’esercizio di imprese, arti e professioni, l’assenza di parametri storici a cui agganciare i limiti di cui sopra richiede che i requisiti di accesso al regime “forfetario” siano valutati in via presuntiva con riferimento al primo anno di vita dell’Impresa individuale o al primo anno di svolgimento della professione (pertanto, rispetto alle Imprese dovrebbero essere presi ai riferimento i ricavi che si prevedono di percepire). All’uopo, è richiesta apposita comunicazione da rendere nella Dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr. 633/72. Ai novizi viene anche concessa

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un’ulteriore agevolazione fiscale: il reddito imponibile (calcolato come sopra) è da ridursi di un terzo per i primi 3 anni di attività. Ai fini dell’applicazione dell’Iva, i soggetti che accedono al regime in parola non esercitano per le operazioni nazionali la rivalsa dell’Imposta di cui all’art. 18 del Dpr. n. 633/72 e non hanno diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 del Decreto citato. I contribuenti in questione (salvo che per alcune tipologie di operazioni riconducibili all’applicazione del comma 60 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2015”) sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal ridetto Decreto n. 633/72. Permangono tuttavia le seguenti incombenze: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Commi da 125 a 132 – “Bonus nascite” e “Bonus acquisti per famiglie numerose” Il comma 125 ha disposto che, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, venga riconosciuto un assegno di Euro 960 erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione. L’assegno è corrisposto fino al terzo anno d’età del figlio ovvero fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito d’adozione, per i figli di cittadini italiani, di uno Stato membro o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e aventi un Isee inferiore ad Euro 25.000 annui. Nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del lavoratore abbia un Isee inferiore ad Euro 7.000 annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato. L’Inps provvede all’erogazione dell’assegno utilizzando le risorse a disposizione a legislazione vigente. Le disposizioni attuative del “Bonus” verranno stabilite con Dpcm. da emanarsi entro il 31 gennaio 2015. Il comma 129 ha escluso l’importo dell’assegno in parola dal computo del reddito rilevante ai fini del “Bonus Irpef” di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Dpr. n. 917/86. Il comma 130 ha introdotto il “Bonus per acquisto di beni e servizi” a favore dei nuclei familiari con 4 o più figli aventi un Isee inferiore a Euro 8.500 annui. Un successivo Dpcm. stabilirà, entro il 31 gennaio, l’ammontare massimo del beneficio e le disposizioni attuative dell’agevolazione. I successivi commi 131 e 132 stanziano risorse per interventi a favore della famiglia: sviluppo del sistema territoriale dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia e sostegno delle adozioni internazionali. Commi 137 e 138 – Detrazione e deduzione Irpef/Ires erogazioni liberali alle Onlus Il comma 137 dispone, con la lett. a), l’innalzamento del limite massimo da Euro 2.065 annui ad Euro 30.000 per beneficiare della detrazione Irpef 26% per le erogazioni liberali alle Onlus, prevista dall’art. 15, comma 1.1, del Dpr. n. 917/86. La lett. b) ha previsto il medesimo innalzamento ai fini della fruizione della deduzione dalla base imponibile delle Imprese. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Comma 141 – Erogazioni a Partiti politi da parte di candidati ed eletti La disposizione amplia l'art. 11, comma 4-bis, del Dl. 28 dicembre 2013, n. 149, e prevede che le erogazioni in denaro effettuate a favore di Partiti politici, con versamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, sono ora detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis del Tuir, anche quando i versamenti sono effettuati, anche sotto forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dagli stessi partiti o movimenti politici beneficiari. Comma 152 – Ristrutturazione edifici scolastici della Sardegna Il comma 152 stanzia, per il 2015, Euro 5 milioni per la ristrutturazione degli edifici scolastici delle Scuole materne, elementari e medie dei Comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Comma 153 – Realizzazione di opere di accesso agli Impianti portuali

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E’ autorizzata la spesa di Euro 100 milioni, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la realizzazione di opere di accesso agli Impianti portuali. Le risorse sono ripartite con Delibera Cipe, previa verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 4, del Dl. n. 145/13. Comma 154 – Destinazione del 5 per mille Irpef Il comma 154 ha prorogato anche per l’esercizio finanziario 2015 le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4-novies e 4-undecies, del Dl. n. 40/10, inerenti l’individuazione delle categorie beneficiare e dei criteri per la rendicontazione della destinazione delle somme erogate. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 190/14, dovrà essere emanato un Dpcm. volto ad assicurare la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille. La norma in esame ha esteso, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, l’applicazione delle norme contenute all’interno del Dpcm. 23 aprile 2010, rideterminando le scadenze ivi contenute per ciascun esercizio finanziario. Comma 158 – Incremento dello stanziamento del “Fondo nazionale per le politiche sociali” Sono incrementati di Euro 300 milioni, a decorrere dall’anno 2015, gli stanziamenti del “Fondo nazionale per le politiche sociali”, di cui all'art. 20, comma 8, della Legge n. 328/00. Comma 159 – “Fondo per le non autosufficienze per i malati di Sla” Sono stanziati ad incremento del “Fondo per le non autosufficienze” di cui all’art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/06, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, Euro 400 milioni per l'anno 2015 e Euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Comma 160 – “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” Dal 2015 è incrementato il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all'art. 13, comma 4, della Legge n. 68/99, per Euro 20 milioni annui. Commi 179 e 180 – “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” Vengono stanziati ulteriori Euro 187,5 milioni annui, a decorrere dall’anno 2015, per il “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” di cui all’art. 1-septies, del Dl. n. 416/89, nonché aggiuntivi Euro 3 milioni, dall’anno 2015 sempre per il suddetto “Fondo”, per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei Comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità. Comma 181 – “Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” Le risorse contenute nel Fondo di all'art. 23, comma 11, quinto periodo, del Dl. n. 95/12, vengono trasferite in un apposito “Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”; inoltre, le risorse del “Fondo” neo-istituito sono state incrementate di Euro 12,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Comma 187 – Riforma del “Terzo Settore”, dell’Impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale Per la riforma del “Terzo Settore”, dell'Impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, è autorizzata una spesa di Euro 50 milioni per l'anno 2015, di Euro 140 milioni per l'anno 2016 e di Euro 190 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Comma 192 – Attribuzione prioritaria di risorse alle reti metropolitane Le reti metropolitane di aree metropolitane vengono inserite tra le opere a destinazione prioritaria (art. 3, comma 6, del Dl. n. 133/14). Comma 199 – Stabilizzazione dei Lsu da parte dei Comuni E’ istituito un “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” avente dotazione di Euro 110 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di Euro 100 milioni annui a decorrere dal 2018. Le risorse dovranno essere ripartite tra le finalità di cui all'Elenco n. 1, allegato alla Legge n. 190/14, con Dpcm. da adottarsi entro il 31 gennaio 2015. Tra le risorse citate sono previsti Euro 100 milioni annui per la stipulazione di convenzioni con i Comuni interessati alla stabilizzazione dei Lsu con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per Servizi socialmente utili Comma 207 - Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 430, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

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Viene modificato l’art. 1, comma 430, della “Legge di stabilità 2014”, secondo il quale, con Dpcm. da adottarsi entro il 15 gennaio 2016 (in luogo del 15 gennaio 2015), dovranno essere disposte variazioni delle aliquote d’imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti in modo tale da assicurare maggiori entrate per Euro 3.272 milioni (in luogo di Euro 7.000 milioni) per l’anno 2016 e per Euro 6.272 milioni (in luogo di Euro 10.000 milioni) a decorrere dal 2017. Al contempo, la norma prevede che, qualora entro la data del 1° gennaio 2016 tali misure non vengano adottate o siano adottate in misura inferiore a quella prevista, debbano essere approvati provvedimenti normativi atti ad assicurare il conseguimento delle suddette maggiori entrate, ovvero dei previsti risparmi di spesa, con interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Commi da 223 a 228 – “Fondo acquisto veicoli del trasporto pubblico locale” Le disposizioni in commento prevedono che le risorse del "Fondo per il rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, previste dall’art. 1, comma 83, della “Legge di stabilità 2014”, siano destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma e non più all’acquisto di natanti e ferry boat per il trasporto pubblico lagunare, secondo le modalità fissate con apposito Dm. Infrastrutture Trasporti. Il Decreto dovrà stabilire altresì le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle suddette risorse. La ripartizione delle risorse su base regionale dovrà tener conto dei seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entità del cofinanziamento regionale e locale; d) posti /km prodotti. Conseguentemente, non trova più applicazione la modalità di ripartizione del “Fondo” tra le Regioni previsto dal secondo periodo dell’art. 1, comma 83, sopra menzionato. In relazione alle quote spettanti, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per conseguire risparmi di spesa, possono assumere le funzioni di Centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli. In riferimento al Trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, il comma 228, prevede che il “Fondo” di cui all’art. 1, comma 88, della “Legge di stabilità 2014”, sia destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. A tal fine, sono assegnati al suddetto “Fondo” appositi contributi. Comma 241 – Fondi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico Il comma 241 stanzia Euro 5,5 milioni per il 2015 per tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico. Gli interventi da finanziare saranno individuati con Dm. Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Commi 244 e 245 – Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo Il comma 244 dispone che, nelle more della revisione della disciplina del Sistema estimativo del Catasto dei fabbricati, prevista dall’art. 2, della Legge n. 23/14, l’art. 10 del Rd. 652/39, inerente i fabbricati costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale e commerciale, si applica secondo le istruzioni contenute nella Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6. Il comma 245 precisa che non sono prese in considerazione dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (all’interno della quale è confluita l’Agenzia del Territorio) le segnalazioni dei Comuni relativi alla rendita catastale difformi rispetto alle istruzioni impartite dalla sopra citata Circolare n. 6/12. Comma 246 - Riscadenzamento mutui per famiglie e medie-piccole-micro imprese Il Mef e il Mise, entro il prossimo 31 marzo 2015, previo accordo con l'Abi e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concorderanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, casistiche e misure per consentire di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 e di allungare i piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti a carico delle famiglie e delle micro-piccole-medie imprese. Commi 254 e 255 – Proroga del blocco economico della Contrattazione nazionale anche per il 2015 per il personale dipendente della P.A. Il comma 254 proroga, anche per l’anno 2015, il blocco economico della Contrattazione nazionale del personale dipendente dalla P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, previsto dall’art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10. La Contrattazione, per il triennio 2013-

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2015, potrà avere luogo solo per la parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 che, per effetto della modificata apportata dal comma 255 all’art. 1, comma 452, della Legge n. 147/13, viene stabilita per gli anni 2015-2018 (prima era previsto il triennio 2015-2017) in quella in godimento al 31 dicembre 2013. Comma 268 – Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli Enti territoriali compresi nel territorio delle stesse Vengono modificati i termini di cui al quarto e quinto periodo del comma 9-bis dell’art. 4 del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13. L’attuale versione prevede che, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2014 da parte delle Regioni a statuto speciale, nonché dagli Enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione di cui alla lett. d), del comma 26, dell’art. 31, della Legge n. 183/11. Per l’anno 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i medesimi Enti può essere disposta in deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 del medesimo articolo. Commi da 270 a 273 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al Programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'art. 1, comma 391, della “Legge di stabilità 2014”, la disposizione modifica l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del Dl. n. 282/02, autorizzando l’Agenzia del Demanio, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ad alienare il patrimonio dello Stato, oltre che con trattativa privata, anche mediante procedura ristretta, con la quale potranno essere invitati investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con Dm. Mef. Per gli stessi fini, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, viene modificato l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare novellando il comma 222-quater e introducendo il comma 222-quinquies. Con le modifiche apportate al comma 222-quater, sono attribuite all'Agenzia del Demanio funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle Amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di Piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. Nel caso di assenza delle necessarie specifiche risorse finanziarie, l'attuazione del Piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Il nuovo comma 222-quinquies, al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai Piani di razionalizzazione predetti, dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, è istituito presso il Mef un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di Euro 20 milioni, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato. Il comma 273 apporta modifiche all'art. 12, del Dl. n. 98/11, attribuendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero. Al fine di consentire di far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività ed a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre al Corpo della Guardia di finanza, vengono autorizzati anche la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. Le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e gli altri soggetti pubblici di cui al predetto art. 12, comma 2, del Dl. n. 98/11, dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi in oggetto, dovranno mettere a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Commi da 274 a 275 – Valorizzazione della Società Poste italiane Spa

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Con l’obiettivo di valorizzare la Società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del “Servizio postale universale” in relazione alle risorse pubbliche disponibili, la norma in commento proroga l’efficacia del contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Poste italiane Spa, fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto per il quinquennio 2015-2019. Il comma 275 reca le disposizioni inerenti la sottoscrizione e la notificazione del contratto di programma alla Commissione europea, nonché detta l’iter di approvazione dello stesso. Commi da 276 a 280 – Funzionamento del “Servizio postale universale” I commi da 276 a 280 recano disposizioni inerenti al funzionamento del “Servizio postale universale”, nell’ottica della razionalizzazione e di rimodulazione della frequenza settimanale del servizio - in particolari aree a bassa densità di popolazione - al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell'onere del “Servizio universale” in relazione alle risorse disponibili. Commi da 281 a 283 – Spesa in favore di Poste italiane Spa Al fine di dare attuazione alla Sentenza del Tribunale dell'Unione europea 13 settembre 2013 (Causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione Ue) in materia di aiuti di Stato, il comma 281 autorizza la spesa di Euro 535 milioni per l'anno 2014 a favore di Poste italiane Spa. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente Legge n. 190/14 nella Gazzetta Ufficiale. Comma 297 - Riduzione di spese per le Società pubbliche - Sogei Spa Viene modificato l’art. 4, comma 3-bis, del Dl. n. 95/12, al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti d’innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e rafforzare il supporto all'Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale. Nell’ambito del trasferimento delle attività informatiche riservate allo Stato e delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche alla Sogei Spa, si prevede la sottoscrizione, entro il 30 giugno 2015, di un accordo-quadro non normativo con cui disciplinare i servizi erogati e fissati i relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Comma 314 – Efficientamento della lotta all’evasione fiscale La norma sostituisce il comma 4, dell'art. 11, del Dl. n. 201/11, e prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di utilizzare in modo generalizzato le banche-dati a disposizione della P.A. per la lotta all’evasione fiscale al fine di migliorare l’efficacia dei controlli mirati. Per le verifiche sull’Isee, l’Agenzia delle Entrate potrà ora tenere conto anche delle giacenze medie sui depositi bancari. Comma 331 – Divieto di utilizzazione del personale del Comparto Scuola presso le P.A. di cui all’Elenco Istat Dal 1° settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo previste da specifiche disposizioni di legge, il personale appartenente al Comparto Scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09. Commi da 387 a 388 - Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato La Decisione della Banca centrale europea Bce/2014/23 “sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso” e il relativo Atto di indirizzo Bce/2014/22, emanato anch’esso il 5 giugno 2014, “che modifica l’Indirizzo Bce/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle Banche centrali nazionali”, stabiliscono tra l’altro un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle Amministrazioni pubbliche presso una Banca centrale nazionale, introducendo l’applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa Bce decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso “deposit facility”). Tali Decisioni della Bce hanno determinato un generale abbassamento dei tassi dei titoli di Stato italiani, rendendo necessarie alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro.

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Le disposizioni modificative sono state inserite per consentire la movimentazione semplificata e agevole della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l’applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d’Italia. La norma in commento inoltre interviene per razionalizzare e rendere possibile una più efficiente gestione della liquidità, integrando opportunamente le disposizioni del Testo unico del debito pubblico. Commi da 392 a 395 – Assoggettamento delle Cciaa alla “Tesoreria unica” e proroga del termine finale per la sospensione della Tesoreria unica c.d. “mista” I commi in questione assoggettano al Sistema di “Tesoreria unica” le Camere di Commercio, le quali saranno tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la Tesoreria dello Stato e non più presso il Sistema bancario; il riversamento delle risorse liquide presso la Tesoreria statale è previsto entro il 1° febbraio 2015 e quello per lo smobilizzo degli investimenti entro il 30 giugno 2015. Restano escluse dal riversamento le disponibilità delle Cciaa rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre P.A.. Il comma 394 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di “Tesoreria unica mista”, e prevede che le entrate proprie degli Enti territoriali, degli Enti del Comparto sanitario, delle Università e delle Autorità portuali, devono rimanere depositate presso la Tesoreria statale invece di confluire nel Sistema bancario. Commi da 396 a 397 – Certificazione e cessione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato Dal 1° gennaio 2015 è modificato l’art. 37, comma 6, del Dl. n. 66/14, e autorizzata l'istituzione di un’apposita contabilità speciale per le finalità di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Mef e finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Commi da 398 a 417 – Concorso delle Regioni alla riduzione della spesa pubblica Si dispongono le modifiche al comma 6, dell'art. 46, del Dl. n. 66/14, ed escluso dall’ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica le Province autonome di Trento e Bolzano; la norma pertanto nel 2015 è limitata alle sole Regioni a statuto ordinario. Il concorso alla riduzione della spesa pubblica assegnato a ciascuna Regione a statuto speciale, secondo gli importi della Tabella di cui al comma 400, per il triennio 2015-2017, è prorogata al 2018. Per il quadriennio 2015-2018, il contributo delle Regioni a statuto ordinario è incrementato annualmente di Euro 3.452 milioni, secondo gli importi da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa saranno rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Il comma 400 dispone che le Regioni a statuto speciale (esclusa la Regione Trentino-Alto Adige) e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno assicurare, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini d’indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, individuandone per ciascuna i relativi importi e le modalità. Le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, secondo le procedure previste dall'art. 27, della Legge n. 42/09. Secondo il comma 404, sempre con le procedure previste dall'art. 27 della Legge n. 42/09, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, dovranno assicurare un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella Tabella di cui al comma 400 dell’art. in commento. L’art. 42, comma 5, del Dl. n. 133/14, prevede che gli obiettivi per il concorso alla finanza pubblica della Regione Siciliana potranno essere rideterminati; a tal fine, viene disposto che il Mef, ove necessario, dovrà comunicare alla Regione Siciliana, entro il 30 giugno di ciascun anno, il nuovo obiettivo. Le disposizioni di cui ai commi da 407 a 414 disciplinano le modalità e i termini di concorso alla finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige. Tali disposizioni sono approvate ai sensi e per gli effetti

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dell'art. 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al Dpr. n. 670/72. È ridotta da 2 decimi ad 1 decimo la quota di gettito Iva percepita sul territorio della Regione Trentino Alto Adige che è devoluta alla Regione stessa, mentre la quota del gettito Iva percepito sul medesimo territorio che è devoluta alle Province della Regione Trentino alto Adige è aumentata da 7 a 8 decimi del totale. A decorrere dall'anno 2016, la Regione Trentino Alto Adige e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9, della Legge n. 243/12, accantonando in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Mef tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione e delle Province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica. La Regione Trentino Alto Adige e le Province si obbligano a recepire con propria disposizione, da emanare entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, previste dal Dlgs. n. 118/11. Ai sensi del comma 410, per l’anno 2014 e per il triennio 2015-2017, è determinato il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico. Con il comma 411 è statuito che l'ammontare delle quote di gettito delle Accise sugli altri prodotti energetici, di cui all'art. 75, comma 1, lett. f), del Testo unico n. 670/72, dovrà essere determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia autonoma. Ai sensi del comma 413, la Provincia autonoma di Trento, per ridurre il debito del Settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiverà un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri Comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai Comuni. Con il comma 415 sono modificati i commi 454 e 455, dell’art. 1, della Legge n. 228/12; in particolare, è estesa al 2018 la facoltà, già riconosciuta fino al 2017 alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, di concordare con il Mef l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile. Il comma 416 ha modificato l’art. 1, comma 526, della Legge n. 147/13, estendendo fino al 2018 l’ulteriore concorso alla finanza pubblica che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno assicurare (aggiuntivi Euro 300 milioni). Il comma 417 dispone che mediante accordo, da sancirsi entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da recepirsi con Dm. Mef, potranno essere rideterminati gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella Tabella di cui al comma 400 della “Legge di stabilità 2015” in commento. Commi 418 e 419 – Concorso delle Province e delle Città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica e “fabbisogni standard” Il comma 418 prevede che le Province e le Città metropolitane dovranno concorrere al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di Euro 1.000 milioni per l'anno 2015, di Euro 2.000 milioni per l'anno 2016 e di Euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017; sono escluse, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le Province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, da emanarsi entro il 15 febbraio 2015, sarà stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun Ente dovrà conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. Il comma 419 dispone che, in caso di mancato versamento del contributo predetto, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Entrate provvede

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al recupero delle predette somme nei confronti delle Province e delle Città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'Imposta sulle assicurazioni Rca, riscossa tramite Modello “F24”, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime Province e Città metropolitane; in caso d’incapienza a valere sui versamenti dell'Imposta sulle assicurazione Rca, il recupero è effettuato sui versamenti dell'Imposta provinciale di trascrizione. Commi da 420 a 430 – Disposizioni per il personale delle Province A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle Province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia

scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche tramite l’istituto della mobilità; d) di acquisire personale attraverso l’istituto del comando, mentre i comandi in essere cessano alla

naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 del Dlgs. n. 267/00, ed i rapporti in essere ai

sensi dell’art. 110 citato cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito dalla

Legge n. 122/10; g) di attribuire incarichi di studio e di consulenza. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 56/14), ridotta rispettivamente: - del 30% (per le Città metropolitane) - del 50% (per le Province) - del 30 % per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui

all’art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 56/14. Entro il 31 gennaio 2015, i predetti Enti potranno deliberare una riduzione superiore. Entro il 31 marzo dovrà invece essere individuato il personale che rimane assegnato alle Città metropolitane ed alle Province e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle norme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’Accordo previsto dall’art. 1, comma 91, della Legge n. 56/14, saranno determinati piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province. In tale contesto saranno altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri saranno fissati con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 1° marzo 2015. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni e le procedure di cui ai commi 424 e 425, dell’art. 1, della Legge n. 190/14 in commento. In base al comma 424, le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato: 1) all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti

o approvate alla data del 1° gennaio 2015; 2) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni e gli Enti Locali destinano la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell’art. 1, della Legge n. 296/06. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le assunzioni effettuate dalle Regioni e dagli Enti Locali in violazione del comma 424 sono nulle.

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In base al comma 425, il Dipartimento della Funzione pubblica avvia, presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, le Università e gli Enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province interessato ai processi di mobilità. Le Amministrazioni interessate dovranno comunicare un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate - per gli anni 2015 e 2016 - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015. Il Dipartimento della Funzione pubblica procederà quindi a pubblicare l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Nelle more del completamento del procedimento di cui al comma 425, alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle Agenzie, alle Università ed agli Enti pubblici non economici, è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni eventualmente effettuate sono nulle. Proprio per le finalità di consentire la ricollocazione del personale in mobilità delle Città metropolitane e delle Province viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall’art. 4, commi 6, 8 e 9 del Dl. n. 101/13 convertito con Legge n. 125/13 (termine previsto per procedere alle stabilizzazioni nonché alle proroghe dei contratti a tempo determinato in essere). Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli Enti Locali attraverso apposite convenzioni. A conclusione del processo di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni ed i Comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle stesse Città metropolitane e Province o ad altri Enti Locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’Ente delegante o affidante, previa convenzione con gli Enti destinatari. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità non sia stato completamente ricollocato, presso ogni Ente di area vasta, ivi comprese le Città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le Organizzazioni sindacali da concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli Enti di cui ai commi da 421 a 425 (Regioni, Enti Locali, Amministrazioni centrali), si applicano le disposizioni dell’art. 33, commi 7 e 8, del Dlgs. n. 165/01 (collocamento in disponibilità del personale con un’indennità pari all’80% dello stipendio per la durata massima di 24 mesi). Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, le Città metropolitane e le Province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all’art. 1, commi 85 e seguenti, della Legge n. 56/14, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Infine, in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 89, della Legge n. 56/14, le Province e le Città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Mef, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento. Comma 431 e 434 - Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate Al fine della predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, i Comuni possono elaborare progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

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Entro il 30 giugno 2015, i Comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite in un apposito bando, approvato con Dpcm. entro il 31 marzo prossimo. In tale Provvedimento dovranno essere definite: a) la costituzione e il funzionamento di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. Il Comitato si avvarrà del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; b) la documentazione che i Comuni dovranno allegare ai progetti; c) la procedura per la presentazione dei progetti; d) i criteri di valutazione e selezione dei progetti da parte del Comitato. Successivamente, con Dpcm. saranno individuati i progetti da inserire nel “Piano” ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Mit i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il “Piano”. Per l'attuazione degli interventi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, un apposito “Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, con disponibilità di spesa di Euro 50 milioni per l'anno 2015 e di Euro 75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Commi da 435 a 436 – Contenimento della spesa pubblica da parte degli Enti Locali e riduzione del “Fondo di solidarietà comunale” Il comma 435 prevede che, a decorrere dall’anno 2015, i Comuni concorrano al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di Euro 1.200 milioni; la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è ridotta di pari importo per gli anni 2015 e successivi. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui sopra, la riduzione è ridotta al 50% per i seguenti casi: - Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dl. n. 74/12, e dall'art. 67-septies del Dl. n. 83/12, n. 83; - Comuni abruzzesi danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, individuati con Decreto Commissario delegato n. 3/09, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89/09, e con Decreto Commissario delegato n. 11/09, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173/09; - Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161/13. Commi da 437 a 449 - Interventi per il sisma del 2009 in Abruzzo Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Cipe può continuare a destinare quota-parte delle risorse statali stanziate allo scopo, e anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Per ultimare la rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo le P.A., nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di Ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della P.A., sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali in categorie omogenee, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dl. n. 152/06, e procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

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Gli Uffici speciali, di cui all'art. 67-ter del Dl. n. 83/12, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occuperanno del monitoraggio dei materiali, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. Eventuali economie sui contributi concessi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Dl. n. 39/09, e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, restano destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. Con lo scopo di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila, per il solo anno 2015, tale Comune, nel limite di spesa di Euro 1,7 milioni, e i Comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di Euro 0,5 milioni, sono autorizzati a prorogare o rinnovare, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale. Per assicurare la stabilità finanziaria del Comune dell'Aquila, degli altri Comuni del cratere e della Provincia dell'Aquila, sono assegnati specifici contributi straordinari per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti a seguito di Ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dal 2015 dall'applicazione della Tasi fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi. Comma 450 – Incentivi ai processi di aggregazione degli Enti Locali Sono disposte le seguenti agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata: - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o Convenzione, le “funzioni fondamentali”, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata; - il contributo di Euro 5 milioni, previsto dall'art. 2, comma 1, del Dl. n. 120/13, ad incremento del contributo spettante ai Comuni, ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, è ora attribuito alle sole Unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni. Comma 451 – Proroga al 2018 del contributo alla finanza pubblica per Province e Città metropolitane Il comma 451 proroga al 2018, con le stesse entità previste per il 2017, il concorso alla finanza pubblica da parte di Comuni e Province stabilito con l’art. 47, del Dl. n. 66/14. Ricordiamo che l’art. 47 del Dl. n. 66/14 dispone che, nelle more dell’emanazione del Dpcm. di cui all’art. 1, del comma 92, della Legge n. 56/14, inerente al passaggio delle funzioni dalle Province ai nuovi Organismi subentranti, le stesse Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 576,7 milioni per l’anno 2015 e pari a Euro 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Commi da 452 a 468 – Gestione commissariale debito Regione Piemonte Considerata la situazione di squilibrio finanziario della Regione Piemonte, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con Dpcm. il Presidente della Regione Piemonte è nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione. La gestione commissariale della Regione Piemonte assume, con bilancio separato rispetto a quello della Regione: - i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio;

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- il debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi dell’art. 2, del Dl. n. 35/13. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della Regione, anche il debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato art. 3, del Dl. n. 35/13. Il Commissario straordinario del Governo trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima. La gestione commissariale termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico. Comma 459 – Ripartizione “Fondo di solidarietà comunale” delle Regioni a statuto ordinario La disposizione incrementa dal 10% al 20% la quota di “Fondo di solidarietà comunale” dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard. Commi da 460 a 466 - Pareggio di bilancio delle Regioni La presente norma è finalizzata, nelle more dell’entrata in vigore della Legge n. 243/12 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all’anno 2015 l’introduzione dell’obbligo per le Regioni a statuto ordinario di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio. Infatti, viene indicato che l'art. 1, commi da 448 a 466, della Legge n. 228/12, e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno, cessano di avere applicazione per le Regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno nel 2014, e che le Regioni a statuto ordinario concorrono ora alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 460 a 483 della presente “Legge di stabilità 2015”, le quali costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, comma 3 , e 119, comma 2, della Costituzione; inoltre, viene abrogato l'art. 4 del Dl. n. 35/13, concernente la verifica degli equilibri strutturali delle Regioni. In particolare, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica ed in sostituzione delle regole del Patto di stabilità interno, viene richiesto alle Regioni a statuto ordinario di conseguire l’equilibrio di parte corrente nonché l’equilibrio fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa; nel saldo di parte corrente devono essere incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del Dlgs. n. 118/11, ed esclusi l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del Fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. La definizione dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio è differenziata per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal Dlgs. n. 118/11, i quali già adottano i nuovi schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria e di rendicontazione, rispetto agli altri Enti che, nel 2015, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, adotteranno ancora gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n. 118/11. Per le Regioni che già adottano bilanci armonizzati con funzioni autorizzatoria nel 2015, fin da tale esercizio, sia l’equilibrio di parte corrente che l’equilibrio finale saranno definiti in coerenza con la riforma contabile, mentre per le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione la definizione degli equilibri coerente con la riforma contabile degli Enti territoriali si applica a decorrere dall’esercizio 2016, mentre nell’esercizio 2015 si fa riferimento alle classificazioni di bilancio adottate nell’ordinamento previgente. Infatti, per il 2015, l’equilibrio di parte corrente delle Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati. A regime, ai fini del saldo tra entrate e spese finali, le entrate finali saranno quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, e le spese finali saranno quelle scrivibili ai Titoli 1, 2 e 3. Per la determinazione del saldo tra entrate e spese finali, nel 2015, le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione faranno riferimento alle entrate di cui ai Titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio adottato nel 2014 e alle spese di cui ai Titoli 1 e 2 del medesimo schema di bilancio. Ai fini della determinazione degli equilibri, concorrono anche: - in termini di cassa, l’anticipazione erogata dalla Tesoreria statale nel corso dell’esercizio per il finanziamento della sanità (partite di giro), al netto delle relative regolazioni contabili imputate

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contabilmente al medesimo esercizio, e il saldo tra il Fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo Fondo di cassa al 31 dicembre; - in termini di competenza, gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e il saldo tra il “Fondo pluriennale” di entrata e di spesa. Per l'anno 2015, per gli equilibri rilevano, nel limite complessivo di Euro 2.005 milioni: - ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del Fondo di cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 1-bis, del Dlgs. n. 625/96, e gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti; - ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2015, il saldo tra il “Fondo pluriennale vincolato” iscritto in entrata e in spesa, e gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti. L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del Fondo di cassa al 1º gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna Regione, e recepito con Decreto Mef; in caso di mancata deliberazione della Conferenza, il Mef emana entro il 28 febbraio 2015 il Decreto sulla base delle determinazioni previste dal comma 465. Per l'anno 2015, nei saldi individuati per gli equilibri non rilevano: - nel saldo di cassa, per un importo complessivo di Euro 60 milioni, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle Regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, ed i suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463 non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito. Le sole esclusioni possibili, ai fini degli equilibri di parte corrente e fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa, sono quelle previste dai commi da 460 a 466 della presente “Legge di stabilità 2015”, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo (esclusione delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea). Comma 467 - Patto di stabilità delle Province e interventi di edilizia scolastica La disposizione amplia l'art. 31 della Legge n. 183/11, con il comma 14-ter, il quale prevede che nel saldo finanziario di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non devono essere considerate, nel limite massimo di Euro 50 milioni per l'anno 2015 e di Euro 50 milioni per l'anno 2016, le spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Apposito Dpcm. individuerà entro il 1° marzo 2015 gli Enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione. Commi da 469 a 478 – Monitoraggio, certificazione e sanzioni del Patto di stabilità per le Regioni Si prevede, a decorrere dal 2016, che il bilancio di previsione delle Regioni a statuto ordinario debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio. A tale fine, le Regioni devono allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi. Il comma 470 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle Regioni a statuto ordinario, nonché per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo le Regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef–RgS, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall'Organo di revisione economico-

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finanziaria. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico e la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 474, lett. d), del presente art. 1 (divieto di assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale). Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la Regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento della propria situazione. Qualora dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti della Tesoreria statale delle Regioni a statuto ordinario vengano registrati andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Ue, il Mef adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di Tesoreria statale. Il comma 474 definisce le misure sanzionatorie applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non rispettano gli obiettivi del pareggio di bilancio: - la Regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei 2 esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento, nei 60 giorni successivi, è recuperato lo scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la Tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della Regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della Tesoreria statale sino a quando la certificazione non risulti acquisita; - la Regione non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; - la Regione non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente; - la Regione non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera; - la Regione è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014; tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole sugli equilibri. I commi 475 e 476 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce; in tal caso, le sanzioni si applicheranno nell’anno successivo a quello in cui sarà stato accertato il mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio. Le Regioni sono tenute a comunicare l'inadempienza al Mef–RgS entro 30 giorni dalla data dell'accertamento della violazione. Il comma 476 introduce misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio. Con Dm. Mef possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle Regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione. Commi da 479 a 483 – Sostituzione norme ex “Patto regionale verticale” Coerentemente con la nuova disciplina sugli equilibri, per le Regioni (escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano) e i rispettivi Enti Locali, vengono disapplicate dal 2015 le norme recate dai commi da 138 a 142, dell'art. 1, della Legge n. 220/10 (“Patto regionale

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verticale”), fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014. Nel 2015, le Regioni potranno autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti Enti Locali della Regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa e, per la Regione Siciliana e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della Legge n. 228/12. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative e gli Enti Locali comunicano all'Anci, all'Upi e alle Regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli Enti Locali, entro il 15 settembre possono, previo accordo con i medesimi Enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La Regione Siciliana e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. Commi da 484 a 488 - Contributo per “Patto regionale verticale” Nel 2015, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di Euro 1 miliardo, in misura pari all'83,33% degli spazi finanziari validi ai fini del Patto di stabilita interno degli Enti Locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni e alle Province ricadenti nel loro territorio. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25% alle Province e alle Città metropolitane e per il 75% ai Comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio ed è destinato dalle Regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione sono utilizzati dagli Enti Locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le Regioni comunicano al Mef, con riferimento a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

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La Regione che autorizza gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa; la Regione Siciliana e la Regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della Legge n. 228/12. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del Dl. n. n. 35/13 - "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - sono destinate, nel limite di Euro 1 miliardo, al finanziamento del contributo per il “Patto regionale verticale”. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni inerenti il “Patto regionale verticale”, previsti pari a Euro 10,5 milioni per l'anno 2015, a Euro 10,2 milioni per l'anno 2016, a Euro 9,9 milioni per l'anno 2017 e a Euro 9,6 milioni a decorrere dall'anno 2018, sono finanziati con la riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (art. 10, comma 5, del Dl. n. 282/04). Commi da 489 a 497 – Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno degli Enti Locali Il comma 489 è volto ad aggiornare il triennio di riferimento, dal 2009-2011 al 2010-2012, assunto come base di calcolo per la determinazione dell’obiettivo del Patto di stabilità degli Enti Locali, nonché a modificare le percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l’importo dell’obiettivo al fine di ridurre il contributo richiesto agli Enti Locali, mediante il Patto di stabilità interno, per complessivi Euro 3.350 milioni, di cui 3.095 milioni ai Comuni e 255 milioni alle Province. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, gli Enti Locali devono applicare alla media della spesa corrente, registrata negli anni 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

Obiettivo saldo finanziario come % della spesa corrente media Legislazione vigente Modifiche “Legge di stabilità 2015”

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 Media di riferimento (anni) 2009/2011 2009/2011 2009/2011 2010/2012 2010/2012 2010/2012 2010/2012

Province 19,25 20,05 20,05 17,20 18,03 18,03 18,03Comuni > 1.000 ab. 14,07 14,62 14,62 8,60 9,15 9,15 9,15

Con Dm. Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, potranno essere ridefiniti, su proposta dell'Anci e dell'Upi, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del Comparto, gli obiettivi di ciascun Ente (Comuni e Province), anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle Città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di Ente capofila, nonché degli oneri per Sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun Ente sono quelli individuati applicando le percentuali indicate alle lett. a), b) e c), del comma 489 in commento. Il comma 490 stabilisce che, per il conseguimento dell’obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”); la previsione consente la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l’importo dell’obiettivo determinando una virtuosa redistribuzione della Manovra a favore degli Enti con maggiore capacità di riscossione. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul “Fcde” per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, come riviste dal precedente comma 489, potranno essere nuovamente modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 saranno rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul “Fcde” nell'anno precedente. Il comma 491 è volto ad esplicitare l’intento del Legislatore, ovvero che la redistribuzione dell’obiettivo fra Enti capofila ed Enti associati avvenga solo a fronte di accordo. Il comma 492 prevede la disapplicazione, a decorrere dal 2015, del meccanismo di riparto degli obiettivi del Patto di stabilità basato sulla valutazione di 10 parametri di virtuosità come previsto dalla disciplina

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vigente, già disapplicato per gli anni 2013 e 2014, atteso che permangono difficoltà oggettive per la valutazione dei parametri stessi e che l’avvio della riforma della contabilità comporta l’introduzione di elementi di virtuosità nelle regole del Patto di stabilità interno mediante la considerazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” nel saldo obiettivo. Il comma 493 ha abrogato l’art. 32, comma 17, della Legge n. 183/11, che disciplinava il cosiddetto “Patto integrato”. Il comma 494 è volto a chiarire la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del Patto di stabilità interno. I commi 495 e 496 semplificano la procedura per l’aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di stabilità interno. Il comma 497 riduce di Euro 60 milioni l’importo complessivo di 100 milioni destinato nel 2015 all’estinzione di debiti maturati dagli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dl. n. 133/14, destinando i restanti 40 milioni per l’utilizzo da parte degli Enti Locali; inoltre, vengono vincolate le richieste di spazi finanziari alle informazioni relative ai debiti presenti nella “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” comunicate dagli Enti. Il comma 498 ha modificato l’art. 31, comma 23, della Legge n. 183/11, relativa all’esclusione dall’assoggettamento alla disciplina del Patto di stabilità per le Città metropolitane e Province oggetto di riordino della Legge n. 56/14. Mentre per i Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011, la stessa norma prevede l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile. Il comma 500 modifica l’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, disponendo che con Dm. Mef, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, saranno definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli Enti assoggettabili alla sanzione per mancato rispetto del Patto di stabilità interno, operata a valere sul “Fondo di solidarietà comunale” e sul “Fondo sperimentale di riequilibrio”, nonché sui trasferimenti erariali destinati alle Province della Regione Siciliana e della Sardegna. Comma 501 – Election day La norma dispone che le elezioni dei nuovi Consigli regionali avranno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio. Commi da 502 a 504 – Agevolazioni ai Comuni delle aree interessate dal sisma in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia I commi 502 e 503 escludono, per l’anno 2015, dal Patto di stabilità interno, le spese sostenute dai Comuni interessati dal sisma del maggio 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di Euro 5 milioni. L’ammontare delle spese da escludere dal Patto di stabilità interno sarà determinato dalla Regione Emilia-Romagna nei limiti di Euro 4 milioni e dalle Regioni Lombardia e Veneto nei limiti di Euro 0,5 milioni ciascuno. Il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai Comuni e alle Province interessati dal sisma del maggio 2012, come individuati dal Dm. Mef 1° giugno 2012, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. Spa ai medesimi Comuni e alle medesime Province di cui sopra, è differito al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Commi da 505 a 507 – Armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi strumentali Il comma 505 ha modificato l'art. 3, comma 7, lett. a), del Dlgs. n. 118/11, assoggettando al riaccertamento straordinario dei residui anche quelli relativi alla politica regionale unitaria- cooperazione territoriale, che prima erano esclusi.

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Il comma 506 ha introdotto il comma 4-bis, all’art. 3, del Dlgs. n. 118/11, disponendo che le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvederanno al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario svolto al primo anno di sperimentazione, ai sensi dell'art. 14, del Dpcm. 28 dicembre 2011. Con il comma 507 è stato modificato l’art. 3, comma 17, del Dlgs. n. 118/11, disponendo che, nelle more dell’approvazione dell’atteso Dpcm., di cui all’art. 3, comma 15, con il quale saranno definiti modalità e tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 - derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui - gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione potranno dare copertura all’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui operato al primo anno di sperimentazione fino al 2042 (per gli Enti che hanno operato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012) e fino al 2043 (per gli Enti che hanno operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014). Nella formulazione previgente, la norma prevedeva la possibilità di coprire il disavanzo generato dal riaccertamento straordinario dei residui entro il 2017. Comma 508 – Deducibilità dal reddito d’impresa dell’Imi immobili strumentali per i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano La deducibilità del 20% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni riconosciuta per l’Imu relativa agli immobili strumentali è estesa anche all’Imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Comma 509 – Accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” La norma ha modificato il paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2, del Dlgs. n. 118/11, recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, laddove disciplina l’accantonamento graduale a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (50% il primo esercizio, 75% il secondo esercizio, e per l’intero importo a partire dal terzo esercizio). Il principio come ora novellato prevede che nel 2015 dovrà essere stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36% - se l'Ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36 del Dlgs. n. 118/11 - e al 55% - se invece l'Ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli Enti Locali lo stanziamento di bilancio riguardante il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è pari almeno al 55 %, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 almeno all'85% e dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo. Comma 510 – Armonizzazione dei sistemi contabili e bilancio consolidato La norma modifica l’art. 151 del Tuel, portando il termine previsto per l’approvazione del bilancio consolidato dal 31 luglio al 30 settembre di ciascun anno, coerentemente a quanto previsto nei principi contabili generali applicati allegati al Dlgs. n. 118/11. È appena il caso di sottolineare che tale disposizione risolve definitivamente l’equivoco normativo legato all’incoerenza del temine di approvazione del bilancio consolidato previsto nel Tuel rispetto a quello previsto nei richiamati principi. Comma 511 – Riduzione del debito della Regione Sardegna Il comma 511 statuisce che, a decorrere dal 2015, le riserve erariali di cui all’art. 1, comma 508, della “Legge di Stabilità 2014” (riserve erariali sulle maggiori entrate riscosse sui territori delle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome derivanti dall’applicazione delle norme di cui al Dl. n. 138/11), afferenti al territorio della Regione Sardegna, saranno destinate a spese in conto capitale (nella misura massima di 50 milioni di Euro) e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli Enti Locali sardi. Commi da 513 a 524 - Concorso della Regione Friuli Venezia Giulia alla riduzione della spesa pubblica

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I commi da 513 a 525 dispongono, a far data dalla pubblicazione della “Legge di stabilità 2015”, la modifica della disciplina inerente il concorso alla riduzione della spesa pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Mef e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del “Federalismo fiscale”, previsto all'art. 1, comma 152, della Legge n. 220/10, e quantificato in Euro 370 milioni dal 2011 al 2017, è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari ad Euro 370 milioni, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a Euro 260 milioni, per l'anno 2015, ed a Euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. E’ rideterminato il pagamento di cui all’art. 1, comma 152, lett. a), della Legge n. 220/10, al netto del credito vantato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato, in Euro 550 milioni per gli anni dal 2011 al 2017, Euro 350 milioni nel 2015, Euro 340 milioni nel 2016 ed Euro 350 milioni nel 2017. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'art. 1, comma 156, della Legge n. 220/10, è pari ad Euro 220 milioni nel 2014, Euro 270 milioni nel 2015, Euro 260 milioni nel 2016 ed Euro 270 milioni nel 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico. L’obiettivo del Patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia è determinato in Euro 4.980,07 milioni per l'anno 2014, in Euro 4.797,61 milioni per l'anno 2015, in Euro 4.807,61 milioni per l'anno 2016 ed in Euro 4.797,61 milioni per l'anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Gli obiettivi degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale, secondo le modalità stabilite nell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Mef e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Mef comunica alla Regione Friuli Venezia Giulia, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo potrà essere rideterminato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli Enti Locali del territorio nazionale, con comunicazione del Mef da effettuarsi entro 30 giorni dall’approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul Patto di stabilità interno. Il comma 521 dispone che agli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per gli Enti del territorio nazionale. Sono escluse dal Patto di stabilità interno anche le somme restituite dagli Enti Locali alla Regione, finché gli obiettivi della Regione continueranno ad essere espressi in termini di tetto di spesa. Commi da 526 a 530 – Riordino degli Uffici giudiziari I commi da 526 a 529 modificano la Legge n. 392/41, inerente il trasferimento ai Comuni delle spese del Servizio degli Uffici giudiziari. In particolare è disposto, a decorrere dal 2015, il ri-trasferimento delle spese per gli Uffici giudiziari, oggi imputate ai Comuni di riferimento, alla competenza del Ministero della Giustizia. Non saranno dovute ai Comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di Uffici giudiziari. Inoltre, con Dm. Giustizia, di concerto con il Mef, sarà determinato, per ciascun Ufficio giudiziario, l’importo complessivo delle spese di competenza. I relativi importi saranno determinati sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all’indice delle sopravvenienze di ciascun Ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard sarà definita con Dm. Giustizia, di concerto con il Mef. Il comma 530 prevede che, con Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate le dotazioni organiche del Ministero della Giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 526 a 529.

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Il personale delle Province eventualmente in esubero a seguito del riordino di cui alla Legge n. 56/14, sarà prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Comma 531 – Capitale della Repubblica La norma attribuisce al Comune di Roma, a decorrere dal 2015, un contributo annuo di Euro 110 milioni, quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di Capitale della Repubblica. Comma 532 – Semestre di Presidenza italiana al Consiglio dell’Unione europea Alla luce degli eventi internazionali connessi al Semestre europeo di Presidenza italiana del Consiglio dell’Ue, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell’Expo 2015, nell’ambito delle risorse di bilancio del Comune, è disposta l’inapplicabilità, per l’anno 2015, al Comune di Milano, dei vincoli e dei limiti alla spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, con riguardo alle sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell’Esposizione universale. La norma autorizza altresì la corresponsione al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di Expo, fino al 31 dicembre 2015, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal Ccnl. Comparto Regioni e Autonomie locali 1° aprile 1999. Tali spese non concorreranno alla definizione del calcolo del rispetto dei limiti della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10. Commi da 533 a 535 – Expo 2015 Il comma 533 modifica l’art. 46-ter, comma 2, del Dl. n. 69/13, estendendo al 31 dicembre 2016 la possibile durata dei contratti a tempo determinato relativi alle nuove assunzioni effettuate delle Società “in house” degli Enti Locali soci di Expo 2015 Spa, nonché quelle che gli Enti Locali e regionali interessati potranno effettuare anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale. Comma 536 - Proventi da concessioni edilizie La norma modifica l’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07, estendendo anche al 2015 l’applicazione del limite all’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti e per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Comma 537 – Rinegoziazione delle passività esistenti La norma dispone che, per gli Enti Locali di cui all’art. 2 del Tuel, la durata delle operazioni di rinegoziazione relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione non potrà essere superiore a 30 anni dalla data del loro perfezionamento. Comma 538 – Copertura disavanzo generato dall’entrata a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili La norma modifica l’art. 3, del Dlgs. n. 118/11, prevedendo che, sulla base dei rendiconti delle Regioni e dei consuntivi degli Enti Locali relativi all'anno 2014 e delle Delibere di riaccertamento straordinario dei residui, saranno acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, con tempi e modalità definiti con Dm. Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno e sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli Enti. Gli Enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dovranno ripianare i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal Decreto di cui all’art. 3, primo periodo, del Dlgs. n. 118/11. La norma modifica il limite massimo di ripianamento del disavanzo di amministrazione che non sarà più per una quota annua pari ad almeno al 10%, ma invece in non più di 30 esercizi, a quote costanti. Commi da 539 a 540 – Assunzioni di mutui e indebitamento

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Il comma 539 modifica l’art. 204, comma 1, primo periodo del Tuel, innalzando da 8% a 10% il limite massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti che gli Enti Locali dovranno rispettare per potere procedere all’assunzione di nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato (art. 204 Tuel). Il comma 540 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo, con una dotazione di Euro 125 milioni per il 2016 e di Euro 100 milioni per gli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a Comuni, Province e Città metropolitane su operazioni d’indebitamento attivate nell'anno 2015 il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo in parola saranno definiti con Dm. Interno, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2015. Il comma 541 istituisce, nello stato di previsione del Mef un Fondo, con una dotazione di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle Regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo in parola saranno definite con Dm. Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Comma 542 – Anticipazioni di Tesoreria La norma modifica l'art. 2, comma 3-bis, del Dl. n. 4/14, prorogando sino al 31 dicembre 2015, l’innalzamento da 3 a 5 dodicesimi già previsto per il 2014 del limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria, di cui al comma 1, dell'art. 222 del Tuel. Comma 543 – Termini di approvazione del bilancio di previsione degli Enti sperimentatori La noma estende anche agli Enti Locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al Dlgs. n. 118/11 la possibilità di approvare il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali. Comma 544 – Lavoro straordinario negli Enti coinvolti nel sisma del 2012 È prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’autorizzazione ai Commissari delegati di cui al Dl. n. 74/12 a riconoscere alle unità lavorative, ad esclusione dei Dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della Regione, degli Enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di 30 ore mensili. Comma 545 – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato Il comma 545 modifica l’art. 261 del Tuel, inserendovi il comma 4-bis, con il quale è disposto che, in caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'Interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, potrà essere sostituita dalla nuova Amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro 3 mesi dall'insediamento dei nuovi Organi dell’Ente. Comma 546 – “Piano riequilibrio finanziario” La norma estende anche per il 2015 l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 573-bis, della Legge n. 147/13, agli Enti Locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i “Piani di riequilibrio finanziario” previsti dall'art. 243-bis del Tuel. Secondo la norma novellata, agli Enti che per i quali sia intervenuta una Deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle Sezioni riunite, è riconosciuta la facoltà di riproporre un nuovo “Piano di riequilibrio”, previa Deliberazione consiliare. Commi da 547 a 548 – Misure agevolative per Expo 2015 Spa Il comma 547 dispone l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2015 ad Expo 2015 Spa delle norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'Elenco dell'Istat delle P.A., di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09. Il comma 548 modifica l’art. 46, comma 1, del Dl. n. 69/13, disponendo che la Società Expo 2015 Spa può richiedere a Consip Spa, nell'ambito del “Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A.”, di

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essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'art. 5 del Dl. n. 43/13, e del comma 9, dell'art. 5, del Dpcm. 6 maggio 2013. Comma 609 – “Servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”: modifica dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11 Il comma 609 interviene integrando l’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, rubricato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, con la finalità di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”. In proposito, si ricorda che il comma 1, dell’art. 3-bis sopra richiamato prevede che, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, lo svolgimento dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” sia organizzato in Ambiti o Bacini territoriali ottimali tali da consentire economie di scala e massimizzare l’efficienza del servizio. A tal fine, entro il 30 giugno 2012, dovevano essere istituiti ad opera delle Regioni, i rispettivi Enti di governo. Tanto che il nuovo comma 1-bis prevede espressamente che tutte le funzioni di organizzazione dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo, debbano essere esercitate unicamente dagli Enti di governo degli Ambiti o Bacini territoriali ottimali. Inoltre, sempre il comma 1-bis dispone l’obbligo per gli Enti Locali di partecipare al rispettivo Ente di Governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall’istituzione dello stesso, decorsi i quali il Presidente della Regione dovrà esercitare i poteri sostitutivi, previa diffida dell’Ente Locale inadempiente. Gli Enti sono tenuti ad adottare la Relazione di cui all’art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12, in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. A tal fine, le Deliberazioni assunte dall’Ente di governo sono validamente assunte nei competenti Organi dello stesso, senza necessità di ulteriori Deliberazioni, preventive o successive, da parte degli Organi degli Enti Locali. Trattandosi di servizi a rete, la Relazione deve comprendere un piano economico-finanziario (asseverato da Istituto di credito o da altri soggetti abilitati) che, fatte salve le disposizioni di Settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali ivi previsti. Nel caso in cui l’Ente di governo prescelga, quale modalità di gestione del servizio, l’affidamento “in house”, la suddetta Relazione deve contenere anche l’assetto economico-patrimoniale della Società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento, con aggiornamento triennale. Sempre nella circostanza dell’affidamento “in house”, gli Enti Locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro-quota nel primo bilancio utile, e poi con cadenza triennale, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario “in house”. Secondo il nuovo comma 2-bis, dell’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, come aggiunto dal comma 609 in commento, l’operatore economico, succeduto al Concessionario iniziale secondo procedure trasparenti, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze naturali, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente. In tale ipotesi, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, prevedendo ove necessario la loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere. Mentre, ai sensi del comma 4, dell’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, come riformulato dal comma 609 in commento, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali relativi ai “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, sono attribuiti agli Enti di governo degli Ambiti o dei Bacini territoriali ottimali, ovvero ai relativi gestori del servizio, a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati Enti di governo.

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Le suddette risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui l’Ente competente abbia accertato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. Il nuovo comma 4-bis, dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11, come aggiunto dal comma 609 in commento, dispone che le spese in conto capitale effettuate dagli Enti Locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in Società, e i medesimi proventi, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno. Il successivo comma 6-bis, aggiunto dalla disposizione in commento, chiarisce che le disposizioni dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11, comprese quelle di carattere speciale in materia di “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al Settore dei rifiuti urbani e ai Settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità indipendente. Comma 610 – Convenzioni con le cooperative di Tipo “B” Il comma 610 interviene modificando l’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91 - “Disciplina delle cooperative sociali” - prevedendo che per la stipula di convenzioni con le Cooperative di Tipo “B” da parte di Enti pubblici, compresi quelli economici, di Società a partecipazione pubblica, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, anche per importi sotto le soglie comunitarie, è sempre necessario esperire procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. Commi da 611 a 614 e 616 – Processo di razionalizzazione delle Società pubbliche I commi in esame prevedono la realizzazione di un processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Enti Locali, Cciaa, Università ed Istituti di istruzione universitaria pubblici e Autorità portuali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Nello specifico, fatto salvo comunque il vaglio di legittimità giuridica per la detenzione di una partecipazione societaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), le disposizioni in commento, in parziale applicazione del “Piano Cottarelli”, prevedono un processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle Società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle Società che risultino composte da soli Amministratori o da un numero di

Amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in Società che svolgono attività analoghe o similari a

quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di Società di “servizi pubblici locali di rilevanza economica”; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli Organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. In riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che, ad opera dell’art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12, come modificati dal Dl. n. 90/14, dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di Società strumentali e Società interamente pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

A tal fine, entro il 31 marzo 2015, i Presidenti degli Enti interessati devono definire e approvare un “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, con cui dare conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire. Il “Piano”, corredato da apposita Relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione interessata.

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Nell’anno successivo, entro il 31 marzo 2016, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conte un’ulteriore Relazione che esplichi i risultati conseguiti. La stessa dovrà essere pubblicata sul sito internet dell’Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del Dl. n. 33/13. Gli atti di dismissione delle partecipazioni o di scioglimento e liquidazione delle Società, posti in essere in attuazione del “Piano di razionalizzazione” secondo specifica disposizione normativa, sono disciplinati unicamente dal Cc. e non necessitano della modifica della previsione normativa originaria. Nell’attuazione dei “Piani di razionalizzazione” trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 563 a 568 e comma 568-ter, della “Legge di stabilità 2014”, in materia di forme di mobilità e flessibilità dei contratti di lavoro applicabili al personale delle Società interessate alla cessazione o alienazione, nonché il comma 568-bis, della stessa Legge n. 147/13, per il regime fiscale agevolato delle suddette operazioni societarie. Più nel dettaglio, il regime di neutralità fiscale delle operazioni societarie di razionalizzazione si applicano anche agli atti deliberati entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, la possibilità di sciogliere le società con partecipazione pubblica di controllo diretta o indiretta, di cui al sopracitato comma 568-bis della “Legge di stabilità 2014” con le agevolazioni fiscali ivi previste, viene estesa anche alle Aziende speciali, ed il termine originario di 12 mesi entro cui operare lo scioglimento è portato a 24 mesi. Considerato che il termine letterale è “(…) scioglimento (…) deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione” e che il comma 568-bis è stato introdotto dalla Legge di conversione del Dl. n. 16/14, in vigore dal 6 maggio 2014, il termine ultimo per deliberare lo scioglimento di Società pubbliche e Aziende speciali in regime fiscale agevolato risulta essere il 5 maggio 2016. Comma 615 – Affidamento “in house” del “Servizio idrico integrato” Il comma 615 interviene modificando il secondo periodo del comma 1, dell’art. 149-bis, del Dlgs. n. 152/06 in materia di affidamento del “Servizio idrico integrato”. Nello specifico, ricordiamo che l’art. 149-bis è stato introdotto dall’art. 7 del Dl. n. 133/14, prevedendo che debba essere l’Ente di governo dell’Ambito a deliberare la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall’ordinamento europeo e successivamente procedere all’affidamento dello stesso. La modifica operata specifica che l’affidamento diretto può avvenire a favore di Società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione “in house”, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale. Comma 617 – Comunicazione tra P.A. e cittadini Il comma 617 abroga i commi 5, 6, 7 e 8, dell’art. 16-bis del Dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/09, con i quali era stato avviato il progetto della Posta certificata governativa. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) – con la Nota 17 dicembre 2014, pubblicata sul proprio sito istituzionale – aveva già annunciato la dismissione di tale Progetto a causa dei risultati nettamente al di sotto delle aspettative. Le risorse stanziate dal citato comma 8 e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 190/14 sono trasferite all’Agid che le impiegherà per interventi volti a favorire ed a semplificare le comunicazioni tra la P.A. e cittadini. Commi da 618 a 620 - Spostamento “punto franco” Porto vecchio di Trieste I commi da 618 a 620 dispongono che il regime giuridico internazionale di “punto franco” sia spostato dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali. Le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al Demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l’Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono pertanto sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Comma 621 – Aumento dell’Imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione Il comma 621 eleva dall’11% al 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’Imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dalle forme di previdenza complementare. Comma 623 – Aumento dell’Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr Il comma 623 in commento porta dall’11% al 17%, a partire dal 2015, l’aliquota dell’Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. Commi da 629 a 641 - Contrasto all’evasione: estensione del “reverse charge” e “split payment”

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Il comma 629 introduce all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 - la norma che disciplina il c.d. “reverse charge” o inversione contabile (solitamente utilizzata dagli Enti Locali nell’acquisto di beni e servizi in ambito intracomunitario, ma non solo) - la lett. a-ter), estendendo tale regime anche alle “prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. In pratica, dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli Enti Locali che emettono fatture per i suddetti servizi potranno non considerare l’Iva in fattura ed il Comune dovrà gestirle col meccanismo dell’inversione contabile (la fattura stessa dovrà contenere in calce l’indicazione “inversione contabile”). Tale norma è da intendersi applicabile, con riferimento agli Enti Locali, per i soli servizi acquisiti in ambito commerciale, ossia afferenti le loro attività Iva (es. pulizia degli asili o dei musei) e non anche in ambito istituzionale (es. pulizia uffici), non potendo in tal caso gestire in Iva tali operazioni. Nell’ipotesi di imputazione promiscua di alcune fatture (es. pulizia scuole con all’interno i locali adibiti a cucina/refettorio, strumentali al Servizio Iva di “Refezione scolastica”), in teoria, l’Ente Locale committente dovrebbe richiedere al fornitore una fattura ad hoc per la quota-parte del Servizio riferita ad attività commerciali. Se il fornitore si limitasse invece ad emettere una fattura con Iva per l’intero importo, senza inversione contabile, resterà da capire come l’Ente Locale committente possa non perdere la possibilità di recuperare l’Iva sulla quota parte di fattura inerente i propri servizi commerciali. Lo stesso comma 629, introducendo all’interno del Dpr. n. 633/72 l’art. 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici indicati nell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72 (Enti Locali inclusi), prevede che, per operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti quando questi non sono debitori d’imposta (da capire se il Legislatore intende riferirsi alle sole operazioni svolte non in regime di impresa, ossia acquisti di beni e servizi in ambito istituzionale, oppure a tutti gli acquisti sia istituzionali che commerciali tranne quelli operati in regime di “reverse charge” dove l’Ente Locale risulta debitore dell’Iva), l’Ente pubblico committente versa al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva, accreditando l’Iva in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario (c.d. “split payment”). E’ fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilirà le modalità applicative del sistema. La nuova disposizione normativa non si applica, come indicato dal comma 2 dello stesso art. 17-ter, ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute Irpef. I fornitori interessati dalle operazioni in esame potranno chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 633/72, mentre all’Ente pubblico inadempiente sono applicate, ai sensi del comma 633, le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti. Il comma 631 prevede, coerentemente con i limiti previsti dall’art. 199-bis della Direttiva Ue 112/2006, che la suddetta norma si applichi al massimo per un periodo di 4 anni. Il comma 632 subordina l’efficacia delle nuove disposizioni al rilascio, parte del Consiglio dell’Ue, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della citata Direttiva Ue 112/2006; tuttavia, rispetto alla versione iniziale della norma contenuta nel Ddl., la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” ha stabilito che, nelle more del rilascio della citata misura di deroga, le nuove disposizioni sullo “split payment” trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015, riferite quindi anche a periodi antecedenti a tale data. Peraltro, sebbene le disposizioni normative sullo “split payment” entrino in vigore tecnicamente già dal 1° gennaio, si ritiene che non possano essere applicate senza l’emanazione del Dm. Mef previsto dall’art. 17-ter che determini modalità e termini di versamento dell’Iva; ciò in considerazione anche del fatto che, essendo la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” pubblicata in G.U. soltanto negli ultimi giorni del 2014, non vi è stata, né da parte dei fornitori, né da parte degli Uffici finanziari ed amministrativi degli Enti Locali acquirenti/committenti, la possibilità di conoscere e comprendere le modalità applicative del nuovo meccanismo. Per inciso, ricordiamo altresì che: - gli Enti Locali agiscono sia in veste istituzionale che commerciale e la nuova norma riguarderebbe soltanto il primo ambito;

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- lo “split payment” si differenzia dal “reverse charge” perché nel primo, a differenza che nel secondo, l’Iva in fattura viene comunque indicata dal fornitore, mentre cambia soltanto la modalità di versamento all’Erario della stessa, che avverrà ad opera dell’Ente Locale acquirente/committente. Resta la previsione che, nel caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, al fine di assicurare comunque le maggiori entrate che deriverebbero dalle disposizioni in esame, viene disposto un aumento dell’Accisa sui carburanti, da adottarsi entro il 30 giugno 2015 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane. Il comma 640 prevede che, nel caso di presentazione di una Dichiarazione “integrativa” e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle Imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle Dichiarazioni e di controllo formale delle Dichiarazioni decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dall’anno successivo a quello di presentazione di tali Dichiarazioni. Allo stesso modo, la norma dispone che, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della Dichiarazione “integrativa”. Il comma 641 elimina, a partire dall’anno 2016 e con riferimento all’anno 2015, l’obbligo della Dichiarazione unificata (peraltro per gli Enti Locali già da qualche anno anche la Dichiarazione Iva, così come la Dichiarazione Irap, è inviata in via autonoma) e anticipa il termine di presentazione della Dichiarazione Iva al mese di febbraio. Viene così eliminato anche l’obbligo di presentazione della “Comunicazione dati Iva” (obbligo dal quale peraltro gli Enti Locali erano già esonerati). Comma 642 – Proroga attività di Equitalia Spa e di Riscossione Sicilia Spa La presente disposizione sposta dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine previsto per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, da parte di Equitalia Spa e delle sue partecipate e di Riscossione Sicilia Spa. Comma 652 – “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” Il comma 652 in commento incrementa di Euro 150 milioni il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” istituito dal comma 431, art. 1, della “Legge di stabilità 2014”. Tali risorse sono accantonate e rese indisponibili, e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l’importo di Euro 350 milioni. Commi 655 e 656 – Riduzione della non imponibilità dei dividendi percepiti da Enti non commerciali Il comma 655 ha ridotto l’esenzione del 95% dei dividenti percepiti dagli Enti non commerciali, portandola al 22,26%. La disposizione in commento si applica a decorrere dai dividendi messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, in deroga all’art. 3, della Legge n. 212/00 (“Statuto del contribuente”). Il comma 656 ha riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, un credito d’imposta pari alla maggiore Ires versata nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 655. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nella misura di 1/3 a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella medesima misura a decorrere dal 1° gennaio 2017, ed infine, a partire dal 1° gennaio 2018 per la parte rimanente. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2014 e non concorrerà alla formazione della base imponibile Ires e Irap. Comma 657 – Ritenuta d’acconto sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili Il comma 657 in commento ha elevato dal 4% all’8% la ritenuta a titolo d’acconto sull’Imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, a titolo i rivalsa, operata dalle banche e da Poste Italiane Spa sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili. Commi 662 e 663 – Proroga delle disposizioni finalizzate ad agevolare la ripresa delle attività nelle aree terremotate Il comma 662 ha esteso fino al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la non rilevanza ai fini Irpef/Ires dei redditi derivanti dai fabbricati distrutti o soggetti ad ordinanza di sgombero a seguito degli eventi

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sismici verificatisi il 20 ed il 29 maggio 2012. I predetti fabbricati sono inoltre esenti ai fini Imu fino alla data precedentemente citata. Nel caso in cui i fabbricati oggetto del Provvedimento agevolativo siano stati ricostruiti o dichiarati nuovamente agibili in data antecedente al 30 giugno 2015, l’esenzione si applica fino a tale data. Il comma 663 ha imposto alla Regione Emilia-Romagna di provvedere al monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione entro il 30 marzo 2015. Comma 679 – Disposizioni Tasi per l’anno 2015 Il comma 679 in commento ha prorogato per l’anno 2015, con la lett. a), l’aliquota massima Tasi del 2,5 per mille. Inoltre, è stata mantenuta anche per l’anno 2015 la possibilità di superare i 2 limiti all’imposizione Tasi previsti dall’art. 1, comma 677, primo e secondo periodo, della Legge n. 147/13, nel limite complessivo dello 0,8 per mille. Commi da 682 a 688 – Comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte dell’Agente della riscossione Il comma 682, con la lett. a), ha previsto che il Concessionario della riscossione dovrà trasmettere all’Ente creditore una comunicazione d’inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione in parola deve essere trasmessa anche se alla scadenza di tale termine le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'art. 19, del Dpr. n. 602/73. In quest’ultimo caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso se la quota non sia integralmente riscossa. La lett. b), al punto 1), ha abrogato la disposizione che prevedeva che la perdita al diritto del discarico del ruolo quando non veniva effettuata la comunicazione annuale delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli trasmessi in uno stesso mese, di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 112/99. Il punto 2), della lett. b), ha previsto, quale causa di perdita al diritto di discarico del ruolo, la mancata trasmissione della comunicazione di inesigibilità prevista dall’art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/99. Il punto 3 ha integrato l’art. 19, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 112/99, aggiungendo che il Concessionario della riscossione, al fine di preservare il diritto al discarico del ruolo, può dimostrare che le irregolarità da lui commesse non pregiudicano l’azione di recupero. La lett. c) del comma 682 ha disposto, mediante la sostituzione dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 112/99, che per le quote contenute nelle comunicazioni d’inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'Agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. L’Agente non è automaticamente discaricato limitatamente alle quote per le quali l'Ente creditore abbia, entro il predetto termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20, del Dlgs. n. 112/99. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. La lett. d) del comma 682 ha introdotto il termine di 120 giorni dalla richiesta dalla comunicazione, da parte dell’Ente creditore, dell’esercizio dell’attività di controllo, entro il quale il Concessionario deve fornire la documentazione necessaria allo svolgimento della cennata attività. Se entro tale data il Concessionario non provvede a quanto sopra, perde il diritto al discarico del ruolo. La successiva lett. e) ha aggiunto il comma 6-bis all’art. 19, con il quale ha previsto che l’Ente creditore, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, deve adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'Agente della riscossione. Il comma 683 ha sostituito integralmente l’art. 20 del Dlgs. n. 112/99 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, prevede, al comma 1, che il competente Ufficio dell'Ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'Agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, all’interno della quale può chiedere la trasmissione della documentazione di cui all'art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 112/99.

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Il medesimo Ufficio, qualora non ritenga rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lett. a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla trasmissione della documentazione di cui all’art. 19, comma 6, se richiesta, notifica a pena di decadenza apposito atto di contestazione all'Agente della riscossione, il quale può produrre osservazioni entro i successivi 90 giorni. All’interno dell'atto di contestazione devono essere esposte analiticamente, a pena di nullità, le omissioni ed i vizi o irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso il predetto termine l'Ufficio, entro 60 giorni a pena di decadenza, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservandosi di decidere allo scadere di tale termine. Il comma 2 dispone che il controllo di cui al sopra citato comma 1 è effettuato dall'Ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Il comma 3 dispone che se l'Agente della riscossione non ha inoltrato la comunicazione d’inesigibilità della quota prevista dall’art. 19, comma 1, l’Ufficio prevede ai sensi del comma 1 sopra citato immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico. Il comma 4 del nuovo art. 20 del Dlgs. n. 112/99 ha statuito che, nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 dello stesso art. 20, l'Agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a 1/8 dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter, del Dlgs. n. 112/99, se rimborsate dall'Ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'Agente della riscossione è pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. Il comma 5 ha disposto che la definizione agevolata prevista dal sopra citato comma 4 non si applica a specifiche risorse proprie, per le quali rinviamo alla consultazione del testo della norma; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti per le cennate entrate, la somma dovuta dall'Agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al sopra citato comma 4. Il comma 6 del nuovo art. 20 ha previsto che l'Ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative e a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, può riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'Agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con Decreto Mef; in tal caso, l'azione dell'Agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del Dpr. n. 602/73. Il comma 684 ha normato che le comunicazioni d’inesigibilità relative a quote affidate agli Agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle Società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Il comma 685 ha stabilito che, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 684, la restituzione agli Agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei Comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in 20 rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. Al fine del rimborso sopra menzionato, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'Agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Mef.

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Il comma 686 ha sancito che, fino alla data di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 684, l'Agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del Dpr. n. 602/73, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle Società del Gruppo Equitalia. Il comma 687 ha statuito che le comunicazioni d’inesigibilità relative alle quote di cui al già citato comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge n. 190/14, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684; in tale caso, il controllo previsto dall’art. 20 del Dlgs. n. 112/99, come sostituito dal comma 683, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684. Con il comma 688 è stato introdotto la disposizione secondo la quale alle comunicazioni d’inesigibilità, relative alle quote di cui al comma 684 del presente art. 1, si applicano gli artt. 19 e 20, del Dlgs. n. 112/99 come modificati dalla Legge n. 190/14 in commento. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a Euro 300, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio 7 giugno 2007, e 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato art. 19. Commi 692 e 693 – Rinvio del termine per il versamento Imu per i terreni agricoli montani Il comma 692 ha disposto il rinvio del termine del versamento Imu 2014 per i terreni agricoli non più oggetto d’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre 2014, dall’art. 3, del Decreto interministeriale 28 novembre 2014, è stata rinviata al 26 gennaio 2015. L’Imu per i terreni non più oggetto dell’esenzione deve essere calcolata ad aliquota base, a meno che i Comuni interessati non abbiano approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli. Il comma 693, in materia d’imputazione delle regolazioni contabili tra Enti Locali e Ministero, ha previsto che gli importi a titolo di maggior gettito Imu convenzionalmente individuati dal Decreto interministeriale dovranno essere accertati a tale titolo nell’anno 2014, a fronte della corrispondente riduzione dell’assegnazione a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”. I Comuni interessati dalla compensazione per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 5-bis, del Dl. n. 16/12, dovranno accertare, in deroga all’art. 175, del Tuel, la relativa entrata come integrazione del “Fondo di solidarietà comunale” per il medesimo esercizio 2014. Commi 697 e 698 – Riduzione risorse per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. Ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica è prevista una riduzione di Euro 495.706.643 degli stanziamenti per il 2014 per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. Tale miglioramento dei saldi di finanza pubblica compensa il minore gettito Iva, previsto per l’anno 2014, in correlazione con il pagamento dei debiti pregressi di cui al Titolo III del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti). Comma 702 – Innalzamento della quota di tributi erariali spettanti ai Comuni a seguito di partecipazione al contrasto all’evasione Il comma ha disposto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’innalzamento dal 50% al 55% della quota di tributi erariali spettante ai Comuni in caso di partecipazione di quest’ultimi alle operazioni di contrasto all’evasione tributaria. Commi da 707 a 709 – Limiti ai trattamenti pensionistici All’art. 24, comma 2, del Dl. n. 201/11, convertito con Legge n. 214/11 - rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici” - viene aggiunto un inciso in base al quale l’importo complessivo del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo – con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 – non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto (6

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dicembre 2011) computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Tale limitazione si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, con effetto a decorrere dalla medesima data. Le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dall’applicazione della limitazione ai trattamenti pensionistici affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l’Inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con Dpcm., su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Comma 710 - Attività di accertamento per Associazioni sportive dilettantistiche – rateazione Alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle loro Sezioni, senza scopo di lucro e affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti, decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito delle attività accertative e di liquidazione (attività di liquidazione e di controllo formale delle Imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle Dichiarazioni - art. 36-bis e 36-ter del Dpr. 600/73 - attività di liquidazione dell’Iva in base alle Dichiarazioni, avvisi di accertamento ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, accertamento con adesione, nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini dei tributi di cui sopra), viene permesso di richiedere un’ulteriore rateazione del pagamento. L’agevolazione è limitata nel tempo poiché le Associazioni potranno richiedere un nuovo piano di rateazione non oltre il 30 giugno del 2015. Comma 713 - Limite delle transazioni in contati per le Associazioni sportive dilettantistiche La norma del comma 713 modifica il primo periodo del comma 5, dell'art. 25, della Legge n. 133/99, e innalza il limite massimo precedentemente previsto per la tracciabilità dell'uso del contante nelle transazioni delle Associazioni sportive dilettantistiche, che ora passa da Euro 516,46 a Euro a 999,99, limite oltre il quale le operazioni di pagamento dovranno essere effettuate legalmente solo tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati o con altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria il corretto svolgimento delle operazioni di controllo. Tale limite ora risulta uniforme a quello previsto ordinariamente dalla normativa Antiriciclaggio. Commi 718 e 19 - Ulteriori misure di copertura: aumento aliquote Iva Il comma 718 prevede l’aumento delle aliquote Iva come segue: - dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 e al 13% dal 1° gennaio 2017; - dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018. Il comma 719 precisa che, le misure di cui sopra “possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.

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“Decreto Milleproroghe”: tra le norme d’interesse per gli Enti Locali la proroga dei contratti a termine delle Province E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 il Dl. n. 192/14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Milleproroghe”). La norma, entrata in vigore il 31 dicembre scorso, ha disposto la proroga di una serie di scadenze, tra cui alcuni termini previsti per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, di seguito riportati. Art. 1 – Proroga di termini in materia di Pubbliche Amministrazioni Il comma 6 prevede la proroga dei contratti a termine delle Province le quali, fermo restando il divieto previsto dall’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 (prima il termine era il 31 dicembre 2014) i contratti di lavoro a tempo

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determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto del Patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Art. 4 - Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’Interno Il comma 1 ha prorogato, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 314/04, che prevedono la procedura di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali prevista dall’art. 141, comma 1, lett. c), del Tuel, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini normativamente stabiliti, nonché l’applicazione della procedura di nomina prefettizia del Commissario al fine della predisposizione dello schema di bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio (ex art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 13/12) ovvero dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 del Tuel. Il comma 3 ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine, già previsto per il 31 dicembre 2014 di cui all’art. 41-bis, comma 1, del Dl. n. 66/14, entro il quale, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle Leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148 (istitutrici, rispettivamente, delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) e agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle Imprese, è autorizzato l’utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate con Dpcm. 3 dicembre 2013. Il comma 5 ha disposto che le Province che al 31 dicembre 2014 non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2014 sono tenute a provvedervi entro il 28 febbraio 2015. Art. 5 - Proroga di termini in materia di beni culturali La norma estende fino al 30 giugno 2015 (in luogo del 31 marzo 2015) il termine di cui all’art. 13, comma 24, del Dl. n. 145/13, entro il quale i Comuni possono assumere gli impegni finanziari relativi ai progetti presentati (anche da più Comuni in collaborazione tra loro, ovvero da Unioni di Comuni), al fine di promuovere il coordinamento dell’accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche in vista dell’Expo 2015. Tale termine del 30 giugno 2015 è una delle condizioni richieste dalla norma stessa per poter accedere al finanziamento dei progetti. Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione Il comma 5 proroga al 28 febbraio 2014 la scadenza per l’affidamento dei lavori di cui all’art. 48, comma 2, del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 26 del 30 giugno 2014). Ricordiamo che la disposizione in oggetto ha previsto, per promuovere l’investimento dei Comuni in interventi di edilizia scolastica, l’esclusione per gli anni 2014 e 2015 delle relative spese dai vincoli del Patto di stabilità interno (comma 3, art. 31, della Legge n. 183/11). Il termine ultimo per l’assegnazione dei lavori da parte degli Enti Locali intenzionati a fruire di tale possibilità era stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2014. Art. 8 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti L’art. 8, comma 3, del Dl. n. 192/2014, ha modificato l’art. 26-ter, comma 1, del Dl. n. 69/13, concernente la corresponsione di anticipazioni dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore, sostituendo il termine del 31 dicembre 2014 con il 31 dicembre 2015. Tale norma, come modificata, prevede, per i contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Art. 9 - Proroga di termini in materia ambientale Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per l’affidamento dei lavori contro il dissesto idrogeologico (art. 1, comma 111, quarto periodo, della “Legge di stabilità 2014”). Il comma 3 introduce l’ennesima proroga relativa al “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (Sistri). In particolare, la lett. a) dispone la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015) della moratoria delle sanzioni relative all’operatività del Sistema, mentre la lett. c) stabilisce che le sanzioni per la mancata iscrizione nei termini previsti e l’omesso pagamento del contributo annuale di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 152/06, si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.

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Il comma 4 introduce la proroga al 28 febbraio 2015 del termine entro il quale, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari ed oggetto di procedura d’infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia europea, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, con la possibilità di nominare appositi Commissari straordinari, ai quali in ogni caso non possono essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (art. 7, comma 7, Dl. n. 133/14, c.d. “Decreto Sblocca Italia”). Art. 10–Proroga termini in materia economica e finanziaria Il comma 2 ha prorogato al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la Deliberazione 11 marzo 1998, n. 16, ridotti del 12%, sugli impianti di “cogenerazione” (produzione combinata di energia elettrica e calore), per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica. Il comma 5 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione del limite per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità indipendenti, ai componenti di Organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di Amministrazione e Organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, di cui all’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10. Il limite da non superare corrisponde agli stessi importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10%. Il comma 6 ha esteso anche al 2015 il divieto per le Amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Il comma 7 ha prorogato anche per il 2015 la sospensione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat al canone dovuto dalle Amministrazioni pubbliche per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Il comma 8 ha esteso fino al 31 dicembre la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per il Comune di Lampedusa (art. 23, comma 44, del Dl. n. 98/11). Il comma 9 ha abolito la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 2, dell’art. 1, del Dm. Mef 30 novembre 2013 (“Decreto Imu”) che, in caso di insufficienza del gettito Imu, prevedeva un aumento delle Accise sul carburante. Secondo quanto disposto con l’art. 15, comma 4, del Dl. n. 102/13, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015), le stesse eventuali minori entrate Imu saranno compensate con gli incassi che deriveranno dalla Legge sulla voluntary disclosure, relativa al rimpatrio e all’emersione di capitali. Nel caso in cui queste risorse non fossero sufficienti, si farà fronte alle esigenze di cassa attraverso l’aumento degli acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta 2015, con un Dm. Mef da emanarsi entro il 30 settembre. Art. 14 – Proroga contratti affidamento di servizi Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’art. 1, commi 85 e seguenti, della Legge n. 56/14, ed al fine di assicurare la continuità delle attività dei Centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai Centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015.

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Referto annuale del Sindaco 2014: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” La Corte dei conti, con la Deliberazione 24 novembre 2014, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 94, ha approvato “Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 Tuel) per l’esercizio 2014. (Delibera n. 28/SezAut/2014/Inpr)”.

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Le “Linee guida” specificano che la Relazione del Sindaco o del Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli interni è volto a rafforzare il sistema dei controlli sulle Autonomie locali per garantire un’effettiva funzionalità al sistema di programmazione, gestione e controllo. I controlli infatti devono costituire il riferimento per le scelte funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e per innescare il mutamento dei comportamenti amministrativi, da conformare ai criteri della tracciabilità e della responsabilità. L’ottimizzazione della gestione deve essere concentrata sulla definizione di obiettivi e processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell’azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l’efficacia e l’efficienza. Il complesso di queste linee di azione, supportato da un adeguato sistema funzionale di controlli interni, deve condurre verso l’economicità della gestione, con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi senza ridurne tendenzialmente la qualità e l’estensione. La verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni, anche ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ogni Ente Locale, si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Le “Linee guida” ribadiscono che il sistema dei controlli interni deve attenzionare maggiormente l’organizzazione e le finalità delle verifiche, coinvolgendo direttamente le figure organizzative di maggior livello: Segretario comunale, Direttore generale e Responsabili dei servizi. Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione nell’ambito della autonomia normativa e organizzativa dell’Ente. Le finalità di fondo del controllo riguardano: • la verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli

interni; • la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli

obiettivi programmati; • la verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e

contabile; • la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; • il monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica

e dei principali indirizzi programmatici dell’Ente; • il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e Organismi partecipati. Le “Linee guida” fanno presente che, al fine di identificare il flusso informativo idoneo a garantire il funzionamento del controllo, devono essere preliminarmente poste in essere azioni propedeutiche, per ciascun controllo, quali: 1. la precisazione delle finalità e dell’oggetto del controllo; 2. la precisazione dei risultati attesi (funzione di indirizzo); 3. l’individuazione delle attività necessarie (compiti di gestione); 4. l’individuazione dei centri di responsabilità e dei soggetti coinvolti; 5. l’individuazione delle implicazioni contabili (finanziarie, economiche e patrimoniali); 6. la precisazione dei “tempi” per lo svolgimento delle attività; 7. la precisazione delle modalità del controllo da svolgere; 8. l’individuazione dei tempi e dei destinatari degli esiti dei controlli. Il flusso informativo delineato permette, già in fase di programmazione della gestione dell’Ente, di conoscere i soggetti coinvolti e di “progettare” i controlli, in modo che gli stessi non risultino meramente autoreferenziali ma siano connessi agli obiettivi gestionali, connaturati al sistema informativo dell’Ente e finalizzati alle operazioni correttive. Lo Schema di relazione sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni assume un’impostazione a valenza essenzialmente ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile. Le “Linee guida” in commento declinano i criteri per la verifica del funzionamento dei controlli interni degli Enti Locali, in conformità alle prescrizioni del Legislatore in materia (art. 148 Tuel).

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Ad esse si accompagna lo Schema di relazione (rintracciabile sia in formato Pdf che Word all’indirizzo “http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regionienti_locali/linee_guida_note_istruttorie/delibera_28_2014_sezaut_inpr/“), strutturato in forma di questionario, il quale potrà essere integrato qualora vi fosse la necessità di comunicare informazioni aggiuntive o una maggiore illustrazione dei profili esaminati. La Relazione per l’anno 2014 dovrà essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie ([email protected]), entro il 30 aprile 2015. Per la compilazione dovrà essere utilizzato esclusivamente il file nel formato originale scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi modifica e provvedendo al salvataggio in formato “Xlxs”. Viene precisato che il Referto non necessita della validazione dell’Organo di revisione. Il Legislatore ha semplificato e previsto una diversa periodicità della Relazione, che da semestrale assume oggi cadenza annuale (art. 33, comma 1, del Dl. 24 giugno 2014, n. 91). Nello Schema annuale di referto sono state approfondite le parti che si riferiscono al controllo degli equilibri finanziari del bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, ed ai processi di analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica, con il monitoraggio dei debiti e dei crediti (formazione, estinzione e tempi medi di pagamento). Le modifiche apportate, rispetto a quanto precedentemente indicato con la Delibera Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 4/2013, tengono conto dell’esperienza applicativa dei precedenti 2 referti semestrali 2013 e della diversa periodicità del Referto. La Relazione risulta semplificata e ora articolata nei seguenti punti: 1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 2. il controllo di gestione; 3. il controllo strategico; 4. il controllo sugli equilibri finanziari; 5. il controllo sugli Organismi partecipati; 6. il controllo sulla qualità dei servizi. 1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile Nella Delibera n. 4/Sezaut/2013/Inpr, il Dl. n. 174/12 modificato ha introdotto novità anche con riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, con una rinnovata attenzione alla verifica degli atti in sé, sebbene assuma rilievo la correttezza generale dell’azione amministrativa e il buon andamento della gestione degli enti. Agli Enti Locali è affidato il compito d’identificare i contenuti specifici e di scegliere gli obiettivi verso i quali indirizzare la verifica della conformità alla legge dei provvedimenti, nonché l’esame della regolarità dell’azione amministrativa, inteso come vaglio dell’iter procedurale seguito per l’adozione dei provvedimenti e come verifica della correttezza nella redazione degli atti (anche dal punto di vista contabile e fiscale). Anche per i controlli di regolarità amministrativa e contabile, in ottemperanza al principio della programmazione, l’Ente è tenuto a dotarsi di un’idonea organizzazione, analizzando e pianificando le finalità da perseguire, gli obiettivi attesi, anche in termini di superamento di criticità riscontrate nell’azione amministrativa, nonché le modalità operative, le griglie di valutazione da applicare, le tempistiche per lo svolgimento delle procedure di controllo e le risorse da dedicare. Secondo le “Linee guida” appare fondamentale, per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all’Amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero d’irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire “sensibili”. Occorrerà evidenziare le criticità emergenti dall’interpretazione di disposizioni normative (che rendano necessaria l’emanazione di Circolari esplicative da parte del Segretario comunale), individuare le criticità di carattere organizzativo relative all’affidabilità delle procedure informatiche utilizzate, e a fronte del reiterarsi di irregolarità, adottare Direttive volte a prevenire il ripetersi delle stesse.

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Gli Enti, per favorire la circolarità delle informazioni, nella fase della programmazione, devono individuare modalità di predisposizione dei report conclusivi del controllo, che espongano un congruo numero di informazioni e ne consentano un’adeguata fruizione da parte dei destinatari. 2. Controllo di gestione La riforma dei controlli interni degli Enti Locali, attuata con il Dl. n. 174/12, non ha apportato modifiche di rilievo al preesistente quadro legislativo di riferimento per il controllo di gestione. Viene richiesto alle Amministrazioni pubbliche che il controllo di gestione sia strumentale all’ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate (“costi”) e risultati, e del rapporto tra obiettivi e azioni realizzate. Il controllo di gestione deve centrare l’attenzione sulle misure che consentono di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate; tale verifica deve essere effettuata con riguardo alla gestione dell’Ente nel suo complesso e nelle sue articolazioni gestionali (quali centri di costo, centri di servizi, centri di attività, ecc.), tenendo conto anche del livello di performance raggiunto. L’Organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire all’Organo politico elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d’indirizzo. L’aspetto qualificante del controllo di gestione è quello di monitorare gli obiettivi individuati nella Relazione previsionale e programmatica (o nel Dup) e gli obiettivi gestionali di cui al Peg al fine di esprimere valutazioni sull’efficacia (grado di raggiungimento dell’obiettivo programmato), sull’efficienza (assorbimento di risorse per il raggiungimento dell’obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione. Le “Linee guida” precisano che un sistema di controllo di gestione non può prescindere dall’impiego di adeguati strumenti tecnico-contabili quali: - il budget, che per gli Enti Locali può essere rappresentato dal Peg; - la contabilità analitica, fondata su un’adeguata e sistematica contabilità generale economico-patrimoniale; - l’analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; - il benchmarking; - il sistema di reporting. Viene precisato che il report periodico del controllo di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi: • gli obiettivi, quali sintesi dell’efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun

servizio, centro di costo o attività; • i centri di costo, quale “ambito contabile - organizzativo” da cui derivare informazioni significative in

termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Controllo strategico L’art. 147-ter del Tuel ha assegnato, per gli Enti di maggiori dimensioni, un ruolo importante al controllo strategico, con il preliminare e graduale adeguamento dell’organizzazione della struttura, la fissazione dei principali obiettivi e la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio economici connessi. I controlli, ex ante ed ex post, devono essere tesi a verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione e le scelte operate dai Dirigenti, nonché la corrispondenza tra gestione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali. Occorre introdurre propedeuticamente la “linea di azione” che l’Ente intende perseguire e che va declinata in obiettivi strategici (volti a tradurre in termini oggettivi e misurabili le “promesse” elettorali) e in azioni strategiche (utili a trasformare le linee strategiche in azioni misurabili e trasparenti); queste ultime devono essere programmate con riguardo ad almeno 4 prospettive: 1. economico-finanziaria; 2. dell’organizzazione dei processi interni;

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3. dell’innovazione e sviluppo; 4. degli stakeholders e comunità, in termini di politiche pubbliche locali da realizzare e funzioni

fondamentali da esercitare in riferimento ai bisogni da soddisfare. In relazione ad ogni “azione strategica” sarà necessario definire le “azioni attese”, nonché gli indicatori e output attesi. 4. Controllo sugli equilibri finanziari Il controllo sugli equilibri finanziari impone il monitoraggio costante degli stessi non solo con riguardo all’Ente, ma anche con riferimento al “Gruppo Ente Locale”, tenuto conto dell’influenza dell’andamento economico-finanziario dei vari organismi partecipati. Le norme regolamentari dell’Ente devono disciplinare il controllo sugli equilibri finanziari in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 147-quinquies del Tuel, che tra l’altro esalta l’attività di coordinamento e di vigilanza del Responsabile del Servizio “Finanziario” e l’attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi, al fine di garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche nell’ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di stabilità interno. Per il controllo degli equilibri finanziari di bilancio, sia di competenza, sia di cassa, vanno coinvolti tutti i soggetti che esercitano poteri di carattere gestionale in termini di reperimento di risorse finanziarie e di relativo impiego delle stesse (Dirigenti di tutti i Settori, tutti i Responsabili dei Servizi comunque individuati). 5. Controllo sugli Organismi partecipati Tale controllo, sulla base delle indicazioni delle “Linee guida”, deve essere finalizzato a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi affidati agli stessi, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito. Vi è l’esigenza di attivare un sistema informativo che garantisca un flusso costante e strutturato di informazioni dirette a conoscere lo stato reale della gestione degli Organismi partecipati; l’Ente deve avere piena consapevolezza dello stato dei rapporti finanziari infra-gruppo, della situazione contabile, della gestione e dell’assetto organizzativo di tutti gli organismi partecipati. Occorre monitorare costantemente i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 6. Controllo sulla qualità dei servizi L’Ente Locale deve anche garantire il controllo di qualità sui servizi, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, definendo le metodologie impiegate per misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell’Ente. Il perseguimento degli obiettivi di qualità presuppone l’individuazione, in maniera specifica e preventiva, dei relativi standard, con riguardo alla tipicità dei bisogni a cui dare risposta e all’esigenze di trasparenza e d’integrità della azione amministrativa. Le “Linee guida” fanno presente che la “qualità” in generale dell’azione amministrativa può essere espressa da 4 prospettive: a) efficienza ed economicità interna; b) efficacia dei servizi rivolti all’utenza; c) integrità e rispetto delle funzioni di garanzia e trasparenza dell’azione amministrativa; d) adeguatezza nella gestione del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni diffusi. Gli Enti Locali devono sviluppare adeguate capacità programmatiche nella gestione dei servizi, a prescindere dalla modalità di gestione, prevedendo nelle Relazioni previsionali e programmatiche (o del Dup) adeguati “programmi” e/o “progetti” in cui dovranno essere articolati gli obietti qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare alla collettività, con la specifica individuazione di appositi parametri da trasferire nei contratti di servizi e nella carta della qualità. Tali documenti devono risultare utili e rappresentare occasione per la verifica: - del livello di qualità dei servizi raggiunto; - del livello di qualità ritenuto adeguato e fattibile nell’interesse della collettività; - delle modalità concrete di coinvolgimento dei diversi stakeholders nelle diverse fasi - preventive,

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concomitanti e successive - di rilevazione della qualità; - dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo interno dell’Ente per governare tali nuovi processi,

compresi gli altri sistemi di controllo interno (in modo peculiare i sistemi del controllo strategico e di gestione).

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Armonizzazione: il quadro della Corte dei conti alla vigilia dell’entrata in vigore della riforma della contabilità E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti il testo relativo all’Audizione tenuta il 27 novembre 2014 da Raffaele Squitieri, Presidente del citato Organo giurisdizionale, presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale. Il tema che Squitieri è stato invitato a dibattere è l’armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali e del sistema contabile delle Regioni. Nel corso dell’esposizione il Presidente della Corte dei conti ha messo in evidenza i nodi problematici e le potenzialità legate all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal Dlgs. 10 agosto 2014, n. 126. Questi gli aspetti trattati:

1. il processo di armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali; 2. le peculiarità dell’armonizzazione dei bilanci nel comparto regionale; 3. l’armonizzazione dei conti sanitari; 4. gli esiti dei giudizi di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni per gli esercizi 2012-

2013; 5. i tempi di attuazione della riforma per Regioni ed Enti Locali; 6. il nuovo trattamento dei residui degli Enti territoriali; 7. il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; 8. la situazione dei residui nelle Regioni; 9. i primi esiti della sperimentazione; 10. il punto sui giudizi di parificazione dei rendiconti regionali esercizi 2012 e 2013.

Per ulteriori dettagli rimandiamo alla consultazione del testo dell’Audizione, disponibile sul sito della Corte e all’indirizzo www.entilocali-online.it.

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Tributi locali: Nota delle Entrate sugli errori di rendicontazione commessi dagli intermediari

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel una Nota dell’Agenzia delle Entrate inoltrata all’Anci nazionale avente ad oggetto “Errata rendicontazione deleghe F24 da parte degli intermediari della riscossione”. L’Agenzia delle Entrate, con il Documento in analisi, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione degli errori commessi dagli intermediari nella rendicontazione delle deleghe “F24”. Preliminarmente l’Agenzia ha ricordato che, in base alla Convenzione sottoscritta con gli intermediari della riscossione ai sensi dell’art. 19, del Dlgs. n. 241/97, quest’ultimi, in caso di errore nella rendicontazione, devono provvedere a trasmettere la delega corretta, contenente i dati indicati dal contribuente e, in caso di delega a saldo positivo, a riversare il relativo importo. L’obiettivo della procedura sopra riportata è quello di sanare la posizione dei contribuenti che hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalle disposizioni normative. L’Agenzia delle Entrate ha inviato la Nota a causa delle numerose segnalazioni pervenute dai contribuenti, nelle quali è stato evidenziato che, a fronte di errori di rendicontazione, i Comuni lasciano a loro carico sanzioni ed interessi. L’Agenzia ha precisato che la corretta presentazione del Modello

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“F24” permette al contribuente di adempiere precisamente l’onere imposto dalla normativa tributaria, anche in caso di errore dell’intermediario della riscossione. L’Ordinanza Corte di Cassazione 26 marzo 2014, n. 7154, ha sancito che, sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino di cui all’art. 10, della Legge n. 212/00, la quietanza rilasciata dall’intermediario della riscossione, attestante l’esatto versamento del Modello “F24”, è idonea a liberare il contribuente dal debito tributario con il Fisco. In conclusione, l’Agenzia ha invitato l’Anci a diramare istruzioni ai Comuni affinché, in considerazione di quanto sopra illustrato, nei casi in cui gli errori delle deleghe “F24” siano ascrivibili esclusivamente agli intermediari della riscossione, pongano in essere tutte le iniziative volte a tenere indenne il contribuente.

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“Piano di prevenzione della corruzione”: le Società in controllo pubblico sono tenute ad adottarlo anche se dotate di “Modello 231” Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità nazionale Anticorruzione hanno diffuso il 23 dicembre 2014 un Documento con il quale vengono fornite alcune precisazioni in materia di applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle Società partecipate e/o controllate. Sebbene le indicazioni siano rivolte espressamente alle Società partecipate o controllate dal Mef, si ritiene utile evidenziarne i contenuti in questa sede in quanto adottabili come riferimento anche dalle Società partecipate da Enti Locali. Mef e Anac hanno evidenziato come, per determinare le corrette modalità di applicazione della normativa anticorruzione, sia innanzitutto necessario distinguere le Società direttamente o indirettamente controllate (art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del Cc.) da quelle solo partecipate, in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. “Dal novero delle Società controllate – si precisa nella Nota - vanno tuttavia escluse quelle di cui al n. 3 del comma 1 dell’art. 2359, atteso che lo stesso fa riferimento ai rapporti intersocietari e non a quelli tra Pubbliche Amministrazioni e Società, cui invece ha riguardo la disciplina di prevenzione della corruzione”. 1. Società controllate: integrazione del Modello di prevenzione di cui al Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231 Il Documento di prassi specifica che le misure contemplate dalla Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione”) devono trovare applicazione per le Società controllate da P.A. anche laddove queste abbiano già adottato il Modello previsto dal Dlgs. n. 231/01, in quanto “l’ambito di applicazione dei 2 interventi normativi sopra menzionati non coincide”. “Difatti – si legge - mentre le norme contenute nel Dlgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, la Legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell’Ente (nel caso di specie, della Società controllata)”. Per queste ragioni, le Società controllate dotate del citato Modello devono comunque integrarlo con l’adozione del “Piano di prevenzione della corruzione” di cui alla Legge n. 190/12. 2. Responsabile della prevenzione della corruzione nelle Società controllate Quanto al Responsabile della prevenzione della corruzione, Mef e Anac hanno precisato che, “al fine di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un Modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell’Ente di riferimento, il Responsabile dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della Legge n. 190 del 2012, che prevede che il Rpc (NdR. Responsabile della prevenzione della corruzione) sia un ‘Dirigente amministrativo’), con uno dei Dirigenti della Società e dunque non con un soggetto esterno come l’Organismo di vigilanza o altro Organo di controllo a ciò esclusivamente deputato”. L’unica deroga prevista a tale disposizione è che la Società sia priva di Dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo. 3. Società partecipate

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Per quanto concerne le Società partecipate, il Documento di prassi precisa invece che è “sufficiente l’adozione del Modello previsto dal Dlgs. n. 231/01, purché integrato, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, con l’adozione di misure idonee a prevenire ulteriori condotte criminose in danno della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa anticorruzione”. La predisposizione di tali misure – si specifica - non implica l’elaborazione di un “Piano di prevenzione della corruzione” da parte della Società, che resta soggetta al regime di responsabilità previsto dal Dlgs. n. 231/01. 4. Trasparenza Infine, con riferimento alle norme introdotte in materia di Trasparenza dal Dlgs. n. 33/13 (Decreto attuativo della citata Legge n. 190/12), la Nota chiarisce che: 1. alle Società controllate tale disciplina si applica per intero. “Restano escluse dall’applicazione della

disciplina della Trasparenza solo le attività che non siano qualificabili di pubblico interesse, mentre devono ritenersi soggette, sia le restanti attività, sia l’organizzazione, pur con i necessari adattamenti discendenti dalla natura privatistica delle Società stesse”;

2. per quanto riguarda le Società partecipate non controllate, invece, trovano applicazione le sole regole in tema di Trasparenza contenute nei commi da 15 a 33 dell’art. 1, Legge n. 190/12, limitatamente “alle attività di pubblico interesse”. “Ne consegue – concludono Mef e Anac - che dette Società non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità in relazione alla propria organizzazione ma solo ad applicare le regole dettate dalla ‘Legge Anticorruzione’ per quella parte della propria attività che sia da ritenere di pubblico”.

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Imu: pubblicato il Decreto sull’esenzione dei terreni agricoli montani E’ stato pubblicato in data 1˚ dicembre 2014 sul sito web istituzionale del Mef – Dipartimento delle Finanze, il Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 in materia di esenzione Imu per i terreni agricoli situati in territori montani. Art. 1 – ambito applicativo Le disposizioni del Decreto in commento si applicano a tutti i Comuni del territorio nazionale ad eccezione di quelli ricadenti all’interno delle Province autonome di Trento e Bolzano, che sono sottoposti all’Imi (Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3). Art. 2 – ambito applicativo dell’esenzione dall’Imposta municipale propria Il comma 1 del presente art. 2 ha disposto che l’esenzione completa da Imu si applica a tutti quei terreni situati nei Comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri e oltre. Ai fini del computo dell’altitudine si tiene conto della colonna “Altitudine del centro (metri)” dell’Elenco dei Comuni italiani pubblicato sul sito Istat. Riteniamo opportuno precisare che, a differenza di quanto disposto nel comma successivo, l’esenzione in parola si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva del soggetto passivo del terreno. Il comma 2 ha previsto l’esenzione da Imu per i terreni agricoli montani situati in Comuni aventi altitudine del centro compresa tra 281 metri e 600 metri. L’esenzione in parola si applica limitatamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Il comma 3 ha esteso l’ambito d’applicazione dell’esenzione di cui al sopra citato comma 2 anche al caso in cui i terreni siano dati in locazione o in comodato ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Il comma 4 ha precisato che, per i terreni non ricompresi tra quelli individuati ai commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina Imu, in particolare di quella dettata dall’art. 13, commi 5 (riduzione del coefficiente per il calcolo Imu per gli Iap ed i coltivatori diretti) e 8-bis (riduzione a scaglioni Imu per gli Iap che possiedono e conducono il terreno), del Dl. n. 201/11. Le disposizioni dell’art. 2 in commento sostituiscono la precedente disciplina in materia prevista dalla Circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9. Il comma 6 ha disposto che i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà

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collettiva indivisibile e inusucapibile ricadenti all’interno di quelli indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 in commento sono esenti dall’Imu. Art. 3 – versamento dell’Imposta municipale propria per l’anno 2014 L’art. 3 ha individuato nel 16 dicembre 2014 il versamento di quanto dovuto dall’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto in esame. Tale termine è stato però successivamente rinviato al 26 gennaio 2015 dal Dl. 16 dicembre 2014, n. 185, “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 16 dicembre 2014. Il termine del versamento in questione riguarda i terreni agricoli non più oggetto d’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92. L’Imu per questi terreni deve essere calcolata ad aliquota base, a meno che i Comuni interessati non abbiano approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli. Il comma 2 dell’art. 1 del Dl. tratta della contabilizzazione delle regolazioni contabili tra Enti Locali e Ministero: gli importi a titolo di maggior gettito Imu convenzionalmente individuati dal Decreto interministeriale dovranno essere accertati a tale titolo nell’anno 2014, a fronte della corrispondente riduzione dell’assegnazione a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”. I Comuni interessati dalla compensazione per i terreni, ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, di cui all’ultimo periodo dell’art. 22, comma 2, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 26 del 30 giugno 2014) dovranno accertare, in deroga all’art. 175, del Tuel, la relativa entrata come integrazione del “Fondo di solidarietà comunale” per il medesimo esercizio 2014.

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Assegni familiari: comunicati dall’Inps i nuovi limiti di reddito da applicare nel 2015 L’Inps, con la Circolare n. 181 del 23 dicembre 2014, ha reso noti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Posto che la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2014 è stata pari al 2,1%, è stato determinato quanto segue: - gli importi delle prestazioni sono le seguenti: Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni,

mezzadri per i figli ed equiparati; Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;

- sono state aggiornate le Tabelle (Allegati da 1 a 4 della Circolare in commento), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati;

- in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del “Fondo pensioni lavoratori dipendenti” risulta fissato dal 1° gennaio 2015 e per l'intero anno nell'importo mensile di Euro 502,39.

I limiti di reddito mensili da considerare nel 2015 ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono pertanto i seguenti: - Euro 707,54 per il coniuge, un genitore e per ogni figlio o equiparato; - Euro 1238,19 per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito si applicano anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

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Corte dei conti: al via il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali La Corte dei conti, con il Comunicato-stampa 10 dicembre 2014, ha annunciato che è disponibile sul proprio sito istituzionale il “Sireco” (“Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali”). La novità si inserisce nel quadro dei processi evolutivi che stanno interessando la Pubblica Amministrazione, sempre più orientata verso la comunicazione informatica e la digitalizzazione delle relazioni istituzionali e dei flussi documentali tra le Amministrazioni e le Istituzioni di controllo. L’iniziativa tenta di dare una risposta all’esigenza, manifestata da diverse Amministrazioni pubbliche, di dematerializzare e semplificare il deposito dei conti degli agenti contabili presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte, nonché sulla base delle attività già avviate da queste ultime sul territorio nazionale, in via sperimentale, avvalendosi fino ad oggi della Pec e firma digitale. Il Sistema “Sireco” si avvale di una Piattaforma web per l’invio on line dei conti delle gestioni contabili pubbliche. “In prospettiva, l’obiettivo – si legge nella Nota diffusa dalla Corte - è di costruire un vero e proprio supporto di tipo conoscitivo all’esame dei conti giudiziali, che rappresenta la funzione più antica della Corte dei conti”. La realizzazione del “Sireco” è suddivisa in 3 moduli: il primo provvederà all’alimentazione via web dell’anagrafe degli agenti contabili e all’acquisizione da

parte delle Sezioni giurisdizionali regionali dei conti giudiziali in forma elettronica, firmati digitalmente, e dei relativi allegati;

gli altri 2 prevedono l’invio del conto in formato elaborabile, la realizzazione di modelli selezionabili dall’utente a seconda della tipologia di conto e il vero e proprio supporto informatico all’esame del conto stesso.

Tenuto conto del diverso grado d’informatizzazione degli Enti, la Corte ha deciso di affiancare, nella fase di avvio, la modalità elettronica a quelle tradizionali. Il conto giudiziale potrà quindi essere inviato anche in formato cartaceo fino a data da precisarsi (il Comunicato non individua alcun termine preciso).

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IL NOTIZIARIO FISCALE

“Decreto Semplificazioni”: tra le novità introdotte l’avvio della Dichiarazione dei redditi precompilata È stato pubblicato in G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175, avente ad oggetto “Semplificazione fiscale e Dichiarazione dei redditi precompilata”. Il c.d. “Decreto Semplificazioni”, vigente dal 13 dicembre 2014, introduce tra le altre cose la Dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori dipendenti, semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef, novità in materia di rimborsi Iva e di solidarietà fra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente Art. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata Dall’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente la Dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente (quindi, a partire dai redditi percepiti dai contribuenti nel 2014, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo). L’Agenzia delle Entrate in proposito utilizzerà le informazioni già a disposizione dell’Anagrafe tributaria ovvero i dati trasmessi da soggetti terzi e i dati relativi alle certificazioni delle ritenute. I destinatari del nuovo Modello “730” saranno i lavoratori dipendenti e gli assimilati a questi. Art. 2 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta L’art. 2 apporta novità che andranno ad influire sensibilmente sul modus operandi dei sostituti d’imposta, in quanto modifica il termine entro cui il sostituto deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria le certificazioni di cui al comma 6-ter del Dpr. n. 322/98. Lo scadenziario dei sostituti si arricchisce di una nuova scadenza. Il nuovo comma 6-quinques stabilisce infatti che le certificazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Gli operatori dovranno prestare attenzione a questa scadenza in quanto, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 Euro. La sanzione non verrà applicata in caso di errata trasmissione, solo se il sostituto provvederà a trasmettere nuovamente la certificazione corretta entro i 5 giorni successivi al 7 marzo. Art. 3 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti Come già accennato, la nuova Dichiarazione di redditi precompilata andrà ad influire anche sulla rendicontazione degli oneri deducibili e detraibili da parte del contribuente, andando a modificare una serie di termini nelle modalità di comunicazione da parte dei vari soggetti di volta in volta coinvolti: Enti erogatori di mutui agrari e fondiari, Imprese assicuratrici, Enti previdenziali, forme pensionistiche complementari, per i quali il termine di presentazione delle comunicazioni contenenti i vari dati di competenza viene fissata al 28 febbraio di ogni anno. Anche in questo caso è stata fissata in Euro 100 la sanzione per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata ma è prevista la non applicazione della stessa se il sostituto provvede a trasmettere nuovamente la certificazione corretta entro i convenzionali 5 giorni successivi alla scadenza prevista. Ai fini della compilazione della Dichiarazione è previsto l’utilizzo dei dati di cui al Dl. n. 269/03 in materia di “scontrini parlanti”, ma non solo: in merito alle prestazioni effettuate nel corso del 2015, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i

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Policlinici universitari, le Farmacie pubbliche e private, i presìdi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presìdi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno inviare al “Sistema Tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015. Per allineare la trasmissione di tutte le altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta sui redditi, diverse da quelle precedentemente indicate, si dovrà attendere un apposito Decreto Mef. Art. 4 – Accettazione e modifica della Dichiarazione precompilata Il contribuente, dal momento in cui dispone della propria dichiarazione precompilata, si troverà a scegliere se accettare la Dichiarazione senza modificarne i contenuti oppure richiederne la modifica in base a nuovi elementi/documentazione in suo possesso. Art. 5 – Limiti ai poteri di controllo La norma innova le metodologie di controllo con riferimento alle Dichiarazioni dei redditi precompilate. Per le Dichiarazioni precompilate non modificate dal contribuente non sarà effettuato nessun controllo formale per la detrazione degli oneri, e per esse resta ferma l’effettuazione del controllo delle condizioni soggettive che danno diritto al contribuente al recupero d’imposta. Qualora il contribuente apporti modifiche alla situazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del Professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella Dichiarazione precompilata, pur restando fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Art. 6 – Visto di conformità In caso di visto di conformità infedele e, quindi, in caso di rettifica della Dichiarazione, nonché nell’ipotesi cui il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvederà a richiedere il pagamento, per imposta (novità assoluta!), per interessi e per la sanzione pari al 30%, non al contribuente ma al soggetto che ha prestato assistenza fiscale (Caf o Professionista). Per poter usufruire della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, il Caf o il Professionista devono comunicare i dati rettificati entro il 10 novembre; in tale situazione, la somma richiesta comprende la sola sanzione. Art. 8 – Semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef Ai fini della semplificazione delle fasi di redazione delle Dichiarazioni fiscali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare - affinché vengano pubblicate sull’apposito sito informatico - non oltre il 31 gennaio dell’anno a cui l’Addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’Addizionale regionale. In caso di mancata comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Addizionale, eventuali sanzioni e interessi dovuti a un’errata applicazione dell’aliquota da parte del contribuente, sono inapplicabili. Cambiano le modalità di versamento dell’Addizionale regionale, imposta che dovrà ancora essere versata con le medesime modalità degli anni precedenti, ma ora facendo riferimento alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e non più al 31 dicembre dello stesso anno. Riguardo all’Addizionale provinciale è stata eliminata la possibilità di applicare l’aliquota prevista dalla specifica Delibera da pubblicarsi entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento, in quanto le aliquote e le soglie di esenzione ora fanno esclusivamente riferimento a quelle vigenti nell’anno precedente. I Comuni sono tenuti all’invio dei Regolamenti e delle Delibere relative all’Addizionale comunale all’Irpef e al contestuale invio al “Portale del Federalismo fiscale”, dei dati contenuti nei Regolamenti e nelle Delibere citate.

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Nessuna variazione è prescritta in merito alle disposizioni sulla pubblicazione dei Regolamenti e delle Delibere inerenti le Addizionali, che devono essere inseriti in apposita Sezione del “Portale del Federalismo fiscale”. Art. 10 - Spese di vitto e alloggio dei Professionisti La norma modifica l’art. 54, comma 5, del Tuir, stabilendo che, a partire da periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il Professionista. Art. 11 - Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare La disposizione modifica il T.U. sull’Imposta sulle successioni e donazioni. Agli eventi sopravvenuti, in virtù dei quali eredi i legatari non devono ripresentare la Dichiarazione sostitutiva o integrativa, si aggiunge la sopravvenuta erogazione di rimborsi fiscali, la cui liquidazione sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. È stato elevato a Euro 100.000 il limite del valore del patrimonio ereditario, non comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, al di sotto del quale non è necessario presentare la Dichiarazione di successione in caso di devoluzione di eredità al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto. Gli allegati alla Dichiarazione “possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” che attesti che gli stessi costituiscono copia degli originali; l’Agenzia delle Entrate si dovrà riservare comunque il diritto di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Art. 12 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici Non è più necessario inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori proseguano per più di un periodo d’imposta, ai fini della possibilità di portare in detrazione oneri inerenti alla riqualificazione energetica di un edificio. Art. 13 – Esecuzione dei rimborsi Iva È stato sostituito integralmente l’art. 38-bis del Dpr. n. 633/72, in merito all’esecuzione dei rimborsi Iva. Nell’innovato comma 1 non viene più prevista la necessità di prestare fidejussione e altre garanzie per richiedere il rimborso Iva per importi fino a Euro 15.000 (precedentemente tale limite era fissato in Euro 5.000). Gli interessi applicati sulle somme richieste a rimborso sono ora stabiliti nel 2%, contro il precedente 9%. Per le richieste di rimborso Iva d’importo superiore a Euro 15.000 viene introdotto la qualità di cliente “virtuoso”, alleggerendo per questi alcuni adempimenti relativi alla presentazione della documentazione; è ora prevista, oltre all’apposizione del “visto di conformità” e in alternativa alla fidejussione, la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di specifici requisiti patrimoniali e di condotta. La fidejussione continua ad essere richiesta quando il contribuente non rientra nei parametri tali che consentono di poter ottenere la suddetta qualifica di “virtuoso”. Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore non risponde più in solido con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Per l’appaltante, quindi, non sarà più possibile sospendere il pagamento verso l’appaltatore, in virtù della mancata presentazione di documenti attestanti la correttezza degli adempimenti fiscali e contributivi spettanti all’appaltatore e ad eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta in caso di solidarietà nella corresponsione degli stipendi prevista dal Dlgs. n. 276/03 (“Legge Biagi”). Il comma 4, poi, dispone che l’estinzione di una Società di capitali ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese; la cancellazione ha validità ed efficacia soltanto per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.

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Art. 33 – Allineamento definizione “prima casa” Iva – Registro Con riguardo al beneficio delle agevolazioni “prima casa”, fino all’entrata in vigore del Decreto in oggetto si aveva riguardo alla non qualifica di “case di abitazione non di lusso”, basata sui criteri previsti dal Dm. Lavori pubblici 2 agosto 1969, mentre con l’innovata disposizione la qualificazione di “prima casa” deve far riferimento solo alle Categorie catastali, quindi con esclusione delle abitazioni appartenenti alle Categorie A1, A8 e A9.

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Imposta di bollo assolta in modo virtuale: diffusi il Modello di dichiarazione e le Istruzioni alla compilazione L’art. 1, comma 597, della Legge n. 147/13 (“Legge di Stabilità 2014”), ha modificato la modalità di presentazione della Dichiarazione dell’Imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’art. 15 del Dpr n. 642/72, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l’Imposta di bollo è assolta con modalità virtuale. A partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo sono tenuti a presentare la Dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il presente Modello. Il Modello e le Istruzioni per la compilazione sono state rese disponibili in formato telematico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, con il Provvedimento 14 novembre 2014. Esaminiamo di seguito le principali caratteristiche del Modello. Il Frontespizio dovrà essere compilato inserendo i dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’Imposta e i dati del contribuente e del soggetto firmatario della dichiarazione. Sempre nel Frontespizio è prevista una Sezione riservata alla presentazione in via telematica operata da un intermediario abilitato. Nel “Quadro A” vanno indicati gli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento della Dichiarazione per i quali è consentito l’assolvimento in modalità virtuale dell’Imposta di bollo fissa. Le tipologie di atti e documenti, soggetti all’Imposta di bollo, da indicare dettagliatamente nel quadro sono desumibili dalla Tabella A allegata alle Istruzioni. Il “Quadro B” deve essere compilato in riferimento a gli atti e documenti soggetti all’Imposta di bollo proporzionale, ossia calcolata in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Anche in questo caso i codici identificativi delle varie tipologie di atti e documenti sono indicati nella Tabella B allegata alle Istruzioni. Nel “Quadro C” vanno indicati i dati relativi a tutti i versamenti eseguiti nell’anno di riferimento della Dichiarazione, relativi alla liquidazione provvisoria effettuata dall’ufficio territoriale per tale anno. Nel “Quadro D”, ultimo e riepilogativo del Modello, vanno riportati i totali delle Imposte indicate nei Quadri A e B. Forniamo di seguito agli Enti Locali un utile strumento per la lettura delle Tabelle A e B, in cui ad ogni norma del Dpr. n. 642/72 indicata viene associata una breve descrizione della casistica in questione, così da risalire più rapidamente al “codice documento” di riferimento, richiesto dal Modello di Dichiarazione.

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Tabella A - Atti e documenti soggetti ad Imposta fissa

Codice Norma

Tariffa Parte Prima (Dpr. n. 642/72)

Casistiche

1 art. 1, comma 1 Atti rogati, ricevuti o autenticati da Notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi

Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’Ufficio del Registro delle imprese

2 art. 1, comma 1-ter, lett. a) se presentate da Ditte individuali3 art. 1, comma 1-ter, lett. b) se presentate da Società di persone4 art. 1, comma 1-ter, lett. c) se presentate da Società di capitali

Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed altri allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di Commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi

5 art. 1, comma 1-quater, lett. a) Domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori.

6 art. 1, comma 1-quater, lett. a-bis) Domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: - lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; - richiesta di copia autentica del verbale di deposito; - rilascio di copia autentica del verbale di deposito.

7 art. 1, comma 1-quater, lett. b) Istanza di trascrizione e relativi allegati8 art. 1, comma 1-quater, lett. c) Istanza di annotazione

9 art. 1, comma 1-quater, lett. d) Istanze diverse dalle precedentiAltri atti

10 art. 2, comma 1 Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, descrizioni, constatazioni, inventari. Sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

11 art. 2, comma 1, nota 2-bis Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo.

12 art. 2, comma 1, nota 2-ter Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete

13 art. 3, comma 1 Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili

14 art. 3, comma 1-bis Atti come dal precedente comma 1, trasmessi in via telematica

15 art. 3, comma 2 Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all’art. 16, lett. b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 2762 del Codice civile

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16 art. 3, comma 2-bis Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l’iscrizione nel “registro generale d’ordine”, fuori dai casi previsti dall’art. 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del presente art. 1 e dall’art. 4, comma 1-bis

Art. 3, comma 2-ter - Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

17 art. 3, comma 2-ter n.1 per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell’atto ad uso formalità ipotecaria e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del Codice civile

18 art. 3, comma 2-ter n.2 per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari

Art. 4 - Atti degli organi dell’ Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambi

19 art. 4, comma 1 Atti e provvedimenti degli Organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta

20 art. 4, comma 1-bis Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del Codice civile

21 art. 4, comma 1-ter Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell’Agenzia del territorio, attestazioni di conformità

22 art. 4, comma 1-quater Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta

23 art. 4, comma 2 Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio 24 art. 9, comma 1, lett. a) Assegni bancari: emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’ art.

1, numeri 1, 2, 3 e 5, del Regio Decreto 21-12-1933, n. 1736

25 art. 13, comma 1 Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria

26 art. 13, comma 2 Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestare quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47)

27 art. 14, comma 1: importo minore o uguale a Euro 129,11

Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere

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28 importo oltre Euro 129,11 e fino a Euro 258,23

commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’ incasso, presso Aziende e Istituti di credito

29 importo oltre Euro 258,23 e fino a Euro 516,46

30 importo oltre Euro 516,46 31 art. 1, punto 1, Dm. 7 giugno 1973 Atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari 32 art. 1, Dm. 10 febbraio 1988 Protesti redatti dai Notai

Moduli assegni bancari/postali e vaglia postali emessi in forma libera 33 art. 49, comma 10, Dlgs. 21

novembre 2007 e Circ. 18/E del 7 marzo 2008

Assegni bancari o postali

34 Vaglia postali

Estratti del conto corrente inviati a clienti persone fisiche 35 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua36 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti persone fisiche 37 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua38 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Estratti del conto corrente inviati a clienti diversi dalle persone fisiche 39 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua40 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti diversi dalle persone fisiche 41 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua42 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Tabella B - Atti e documenti soggetti ad Imposta proporzionale

Codice Norma

Tariffa Parte Prima (Dpr. n. 642/72)

Casistiche

Comunicazioni relative a prodotti finanziari/deposito titoli 1 art. 13, comma 2-ter Cliente: Persone fisiche con applicazione imposta per l’intero

periodo (365 gg.) 2 art. 13, comma 2-ter Cliente: Persone fisiche con applicazione imposta pro quota3 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione

imposta per l’intero periodo (365gg.) 4 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione

imposta pro quota 5 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione

imposta in misura massima per l’intero periodo (365gg.)

6 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione imposta in misura massima pro quota

7 art. 13, comma 2-ter e Dm. 24 maggio 2012

Comunicazioni polizze di assicurazione riguardanti il ramo vita ed operazioni riguardanti i buoni postali fruttiferi nonché i prodotti finanziari (diversi da quelli dematerializzati), per i quali non sussiste rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto con la clientela. Prodotto finanziario rendicontato al momento del rimborso o riscatto.

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Imposta di bollo: istituito il codice-tributo relativo a quella dovuta per libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con la Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice-tributo per il versamento, mediante Modello “F24”, dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. L’art. 6 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, stabilisce, al comma 1, che l’Imposta di bollo in argomento “è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, con modalità esclusivamente telematica.” Il successivo comma 2 dispone, tra l’altro, che “Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio”. Viene istituito dunque, il seguente codice-tributo per consentire il versamento, mediante il Modello “F24”, dell’Imposta di bollo in parola: “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del Dm. 17 giugno 2014”. In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

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Operazioni intracomunitarie: nuove modalità di inclusione alla banca-dati Vies Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, ha definito le modalità di inclusione nella banca-dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’art. 17 del Regolamento (Ue) n. 904/10. Le seguenti disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle importanti modifiche che l’art. 22 del Dlgs. n. 175 del 21 novembre 2014 ha apportato all’art. 35 del Dpr. n. 633/72. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva può essere espressa l’opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie. L’opzione si effettua compilando il campo specifico del Quadro “I” dei Modelli “AA7” (soggetti diversi dalle persone fisiche) o “AA9” (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta invece devono selezionare la casella “C” del Quadro “A” del Modello “AA7”. I soggetti già titolari di Partita Iva, possono esprimere la stessa opzione per le operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a “Entratel” o “Fisconline” o tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr. n. 322/98. Con le stesse modalità può essere comunicata la volontà di retrocedere da tale opzione. La differenza sostanziale introdotta è che l’Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca-dati già al momento della ricezione dell’opzione, diversamente da quanto precedentemente disposto in cui si dovevano attendere 30 giorni. Anche l’esclusione avviene immediatamente al ricevimento della comunicazione di recesso da tale opzione. L’inclusione alla banca-dati Vies corrisponde a controlli formali, da parte dell’Agenzia, sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi. L’ultima disposizione del Provvedimento in commento riguarda l’esclusione dalla banca-dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 175/14.

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“Terzo Settore”: individuate le Associazioni senza fine di lucro esentate dall’Ires per il 2014 E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 2014 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 dicembre 2014, che individua i “soggetti a cui si applicano, per l’anno d’imposta 2014, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 185 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Il comma 185 citato prevede che le Associazioni che operano per la realizzazione di manifestazioni di particolare storico, artistico e culturale, legate alle tradizioni locali (o vi partecipano), siano equiparate ai soggetti esenti dall’Imposta sul reddito delle società (Ires) ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86 (Tuir) ed esenti dagli obblighi di cui al Dpr. n. 600/73. L’elenco allegato al Dm. individua, per l’anno 2014, le Associazioni senza fine di lucro a cui si applicano le disposizioni sopra citate.

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“Modello 730”: dal 2015 la Dichiarazione è precompilata L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Servizi ai contribuenti, ha pubblicato in data 18 dicembre 2014 sul proprio sito web la presentazione del nuovo Modello “730” precompilato. Dal modello “Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni” al modello “Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima Dichiarazione”: così l’Amministrazione finanziaria ha riassunto il rovesciamento di prospettiva che soggiace a questa radicale innovazione che ribalta l’attuale concetto di dichiarazione fiscale. Dal 2015 non sarà più il cittadino a dichiarare i propri redditi e le spese sostenute e a versare le Imposte in autoliquidazione, ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad utilizzare i dati che ha a disposizione, offrendo il nuovo servizio di Dichiarazione precompilata. Il primo anno il servizio non sarà disponibile per tutti: è stato selezionato un ampio “campione” di circa 20 milioni di persone. La Dichiarazione sarà resa disponibile al contribuente online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile. Questa potrà essere accettata, integrata o corretta e poi ritrasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta ovvero tramite Caf e professionisti. I sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia, entro il 7 marzo, una certificazione attestante i loro adempimenti. Per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le Imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, la scadenza per la trasmissione dei dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente è il 28 febbraio. Sia questi ultimi che i sostituti di imposta sono sanzionabili in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. In caso di errore, la sanzione non si applica se avviene la correzione entro 5 giorni dalla scadenza. Per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto, la Dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, interessi passivi su mutui, contributi previdenziali, spese pluriennali derivanti dalla Dichiarazione precedente. Dal 2016 sarà possibile inserire in Dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri. Per quanto riguarda i redditi dei terreni e fabbricati, nel primo anno del progetto la base per la precompilazione è rappresentata da quanto dichiarato nella Dichiarazione precedente. L’Agenzia delle Entrate verificherà poi eventuali variazioni intervenute ed al contribuente spetta il compito di verificare la correttezza dei dati precompilati ed inserire le eventuali nuove informazioni non conoscibili dall’Agenzia. I controlli delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni vengono effettuati in ogni caso, mentre i controlli formali (art. 36-ter del Dpr. n. 600/73) non sono effettuati in caso di

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Dichiarazione accettata senza modifiche. Per le Dichiarazioni presentate tramite Caf o professionisti, il controllo formale è effettuato proprio nei confronti di quest’ultimi e, se dai controlli emerge un “visto di conformità” infedele, l’intermediario è tenuto a pagare la somma relativa a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo comportamento doloso di quest’ultimo). Nell’ottica complessiva del progetto, si punta anche ad una maggiore efficienza del sistema e smaterializzazione di documenti, consentendo la conservazione e gestione dei documenti in formato digitale. I contribuenti potranno delegare gli intermediari per il solo scarico della Dichiarazione o affidare a Caf e professionisti l’intera gestione della Dichiarazione.

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GLI APPROFONDIMENTI

Fatturazione elettronica: gli adempimenti dell’Ente prima del 31 marzo 2015 di Cesare Ciabatti Come è noto, a partire dal 31 marzo 2015, anche gli Enti di cui all’art. 1 comma 2, della Legge n. 196/09, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse nei loro confronti in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica (art. 1, comma 210, Legge n. 244/07). L’obbligo della fattura elettronica verso la P.A. rientra nel quadro più complesso del processo di digitalizzazione dell’Ente, già da tempo avviato ma non ancora compiutamente applicato, capace di contribuire alla realizzazione di un sistema economico più competitivo e trasparente. Di economicità, trasparenza e competitività ne abbiamo sentito parlare da tempo. Alcuni istituti autorevoli si sono applicati in studi che dimostrano, dati alla mano, i risparmi che si possono ottenere dalla digitalizzazione dell’azione amministrativa che per la fattura elettronica possono raggiungere cifre interessanti pari a Euro 17,00 a fattura che, moltiplicato per i 60 milioni di fatture mediamente scambiate tra P.A. e relativi fornitori all’anno, porterebbero ad un risparmio annuale di circa 1 miliardo di Euro. Dunque, una occasione da non perdere visti i tempi che corrono. Tuttavia, i risparmi non sono da cercare nella dematerializzazione del documento (costi di stampa o archiviazione) che anche secondo gli studi sono irrilevanti, ma piuttosto nella gestione digitale dell’intero ciclo commerciale della fattura. La sfida dell’Ente è quindi riorganizzare il processo di gestione della fattura dal momento della consegna da parte del Sistema di interscambio alla procedura di liquidazione dell’Ufficio, fino al mandato di pagamento da parte della Ragioneria dell’Ente. Anche la gestione della “Piattaforma certificazione dei crediti” potrebbe essere rivista e gestita in modalità interoperabile con gli applicativi di gestione del ciclo commerciale della fattura, in modo da automatizzare l’aggiornamento e semplificare l’operatività dell’Ufficio, con enormi risparmi in termini operativi. Le regole tecniche contenute nel Dm. n. 55/13 e la relativa Circolare esplicativa del Mef n. 1 del 31 marzo 2014, sostengono con forza l’opportunità da parte dell’Ente di cogliere l’occasione offerta dalla fattura elettronica, proponendo modalità di gestione operative più snelle, evitando di precipitare nel solito adempimento burocratico, con il rischio di trasformare l’opportunità in un ulteriore onere. Da questo punto di vista va interpretato l’art. 6, comma 5, del Dm. n. 55/13, che ha introdotto l’onere di identificare gli Uffici da dedicare alla ricezione della fattura e provvedere entro lo scorso 31 dicembre 2014 al caricamento degli stessi nell’Ipa (Indice della Pubblica Amministrazione). Questa attività è strategica se l’Ente intende cogliere i benefici operativi della fattura elettronica: infatti, la possibilità di recapitare presso l’Ufficio competente permette di attivare immediatamente il controllo preliminare del contenuto della fattura e procedere all’accettazione o rifiuto mediante la funzionalità di esito committente messa a disposizione dal Sistema di interscambio nei 15 giorni successivi alla data di emissione della fattura. L’immediato coinvolgimento dell’Ufficio nella ricezione della fattura elettronica è indispensabile anche in virtù del disposto dell’art. 25, comma 2, Dl. n. 66/14, che prevede il divieto di pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice Cig e Cup corretto allorché previsto dalla norma. L’opportunità di poter accettare/rifiutare una fattura mediante “esito committente” presenta almeno 3 vantaggi. Il primo è che, in caso di rifiuto della fattura, l’Ufficio non dovrà redigere, protocollare e spedire al fornitore nessun documento di richiesta di nota di credito con l’indicazioni delle motivazioni,

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ma sarà sufficiente produrre un “esito committente” di rifiuto, compilando solo il campo “testo” nel quale riportare le motivazioni e inviarlo a “Sdi”, il quale lo girerà al fornitore. Sempre l’Ufficio destinatario ha un secondo vantaggio dovuto all’interoperabilità fra “Sdi” e “Pcc”; infatti, dal 1º aprile 2015, lo “Sdi” garantirà il caricamento delle fatture in “Pcc” complete delle relative notifiche. Quindi, nel caso di “esito committente” di rifiuto, oltre alla consegna al fornitore, verrà aggiornata anche la “Pcc”, cambiando lo stato contabile della fattura da ricevuta a respinta, senza che l’Ufficio provveda ad inviare il “Modello 003” previsto. Il terzo vantaggio è dalla parte del fornitore con ricadute anche per l’Ente: infatti, le regole tecniche specificano che il controllo di unicità della fattura - ovvero che il fornitore non incorra nel rischio di inviare 2 volte la stessa fattura - non viene effettuato dal Sistema di interscambio qualora la fattura sia stata rifiutata dall’Ente. Pertanto, si dà al fornitore la possibilità di correggere la fattura, firmarla e inviarla allo “Sdi” con lo stesso numero. Da un punto di vista documentale la fattura, una volta controllata, dovrà essere protocollata e assegnata entro 10 giorni all’Ufficio finanziario che provvede alla registrazione nel Registro unico delle Fatture. Il controllo preventivo della fattura prima dell’attività di protocollo permette di produrre l’eventuale “esito committente” di rifiuto, che potrà essere registrato nel protocollo come allegato alla fattura creando un’unica “Unità documentale”, agevolando il lavoro dell’Ufficio predisposto alla registrazione delle fatture. Più nel dettaglio, nel caso in cui la fattura sia stata rifiutata, l’Ufficio potrà anche decidere di non procedere alla registrazione contabile, la quale in tal caso necessiterebbe del successivo storno, visto che nei probabili ricorrenti casi di rifiuto per Cig e Cup errati il fornitore potrà provvedere a correggere la stessa fattura e inviarla allo “Sdi”. Da questa serie di motivi si evince già l’opportunità per l’Ente di procedere all’individuazione degli Uffici e al relativo caricamento in Ipa senza limitarsi a mantenere attivo il codice e-fattura centrale attivato di default dal Ipa. Vista che il termine introdotto dal Dm. n. 55/13 per il 31 dicembre 2014 è ormai passato, resta da domandarsi se il disposto dell’art. 6, comma 5, debba essere inteso come perentorio. A parere di chi scrive - poiché nel Dm. in parola non c’è tale preclusione e nemmeno l’operatività presso l’Ipa risulta bloccata in quanto l’inserimento e la cancellazione dei codici-ufficio è una procedura che l’Ente può eseguire in qualsiasi momento - sembra poter affermare che l’opportunità sia attuabile anche ad anno nuovo. Il secondo adempimento a carico dell’Ente è una conseguenza del primo previsto per il 31 dicembre 2014. Secondo l’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, qualora l’Ente abbia attivato più codici-ufficio per la ricezione delle fatture, dovrà entro il 28 febbraio 2015 comunicare ai propri fornitori quale codice utilizzare nelle fatture. Quest’attività implica il censimento dei contratti in essere e la predisposizione di una comunicazione da inviare a ciascun fornitore. La terza scadenza indicata è prevista per il 15 di marzo 2015. Entro tale data l’Ente dovrà avere aggiornato i propri applicativi informatici che gli permettano un colloquio con il “Sdi”, in grado di supportare l’Ufficio nell’operatività di ricezione, controllo e produzione dell’esito committente. Il colloquio con “Sdi” da parte dell’Ente infatti non è scontato, la fattura elettronica dovrà essere visualizzata tramite un foglio di stile che rende più intuibile il contenuto “Xml” del documento, permettendo al Funzionario un controllo immediato dei dati. L’eventuale produzione dell’esito committente di accettazione o rifiuto dovrà essere prodotto dallo stesso applicativo nel formato “Xml” in conformità alle disposizioni delle regole tecniche, garantendo l’elaborazione automatica dell’esito da parte del Sistema di Interscambio. Qualora l’Ente non intenda procedere ad investimenti interni, potrà utilizzare i servizi messi a disposizione degli intermediari come previsto dalle regole tecniche.

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Il quadro delle scadenze relative all’avvio della fatturazione elettronica per gli Enti Locali

Scadenza Adempimento 31 dicembre 2014* Entro questa data, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Dm. n. 55/13, gli Enti Locali devono

identificare gli Uffici da dedicare alla ricezione delle fatture e provvedere al caricamento degli stessi nell’Indice della Pubblica Amministrazione.

28 febbraio 2015 Qualora l’Ente abbia attivato più “codici-ufficio” per la ricezione delle fatture, in base all’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, dovrà comunicare ai propri fornitori quale codice utilizzare nelle fatture.

15 marzo 2015 Entro tale data l’Ente dovrà avere aggiornato i propri applicativi informatici che gli permettano un colloquio con il “Sdi”, in grado di supportare l’Ufficio nell’operatività di ricezione, controllo e produzione dell’esito committente.

31 marzo 2015 A partire dal 31 marzo 2015, anche gli Enti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse nei loro confronti in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica (art. 1, comma 210, Legge n. 244/07).

* A parere di chi scrive termine ordinatorio ed è ancora possibile adempiere. __________________________________

Enti di diritto privato e Società partecipate: le sanzioni e le scadenze in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza” dopo il Dl. n. 90/14 e alla luce dei chiarimenti dell’Anac di Edoardo Rivola, Federica Giglioli, Alessia Rinaldi La disciplina sulla “Prevenzione della corruzione” e sulla “Trasparenza”, introdotta con la Legge quadro n. 190/12, cosiddetta “Legge Anticorruzione”, ha trovato attuazione nei Dlgs. n. 33 e 39/13 e nel “Piano nazionale anticorruzione” (“P.n.A.”) approvato dalla Civit con Deliberazione n.72/13. Di recente la materia è stata oggetto di penetranti modifiche con il Dl. n. 90/14 a cui hanno fatto seguito interventi interpretativi da parte dell’Anac., l’Autorità nazionale Anticorruzione (ex Civit). In quanto propedeutico all’esamedelle ricadute sanzionatorie conseguenti al mancato adeguamento alle prescrizioni normative di specie e delle prossime scadenze, è opportuno focalizzare l’attenzione sull’ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra riportate, ricordando a tal proposito che secondo quanto specificato nel “P.n.A.” citato,“ i suoi contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. L’affermazione secondo cui detti soggetti giuridici ricadono nell’ambito soggettivo delle norme “per le parti in cui sono espressamente indicati come destinatari”, contenuta nel “P.n.A.”, non è priva di implicazioni pratiche tanto che per quanto riguarda l’ambito oggettivo, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, il “P.n.A.” specifica altresì che, dal lato dei presidi da implementare per contenere il rischio di commissione di reati contro e nei rapporti con la P.A., oltre naturalmente a conformarsi alla disciplina sulla “Trasparenza”, “gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti [solo] ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”. Nella circostanza eventuale in cui le “gestioni parallele” abbiano adottato un “Modello organizzativo e gestionale 231”, sempre il“P.n.A.”, puntualizza che “Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica

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amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (Società strumentali/Società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”. Appare quindi evidente che qualora il “Modello 231” non sia stato adottato, detti enti/Società, dovranno in ogni caso limitarsi ad “introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”senza quei vincoli specifici che la norma impone alle P.A. Dal lato adempimentale, si ricorda che, secondo quanto previsto dal “P.n.A.” (paragrafo 3.1.1, p. 30), ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/12, il “Responsabile della prevenzione della Corruzione” redige e pubblica sul sito istituzionale la relazione annuale che contiene il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai “Piani di prevenzione della Corruzione”. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascun Ente privato/Società partecipata assoggettati alla norma secondo quanto sopra illustrato, nonché trasmesso all’Amministrazione di riferimento in allegato al “Piano della prevenzione della corruzione” dell’anno successivo. Conseguentemente, la Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni Amministrazione entro il 31 dicembre 20141. Qualora infine gli Enti pubblici vigilati, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le Società a partecipazione pubblica non dispongano di un proprio sito internet, tutti gli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi possono essere assolti attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione da cui l’Ente è vigilato, controllato o partecipato2. Dati e documenti relativi alla relazione annuale del “Responsabile della prevenzione della corruzione”non dovranno essere inviati all’Autorità. In questa prospettiva, l’Anac stessa ha reso disponibile sul proprio sito internet, con apposito comunicato del 12 dicembre scorso, un mModello standard per l’elaborazione della suddetta relazione. Tale documento, come espressamente precisato nel “P.n.A.”, dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti: • Gestione dei rischi: Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione - Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione; • Formazione in tema di anticorruzione: Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore- Tipologia dei contenuti offerti - Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione; • Codice di comportamento: Adozione delle integrazioni al codice di comportamento - Denunce delle violazioni al codice di comportamento - Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento; • Altre iniziative: Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere- indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale - indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive;

1 Il termine originario, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012, previsto entro il 15 dicembre di ogni anno, è stato spostata al 31 con comunicazione Anac del 25 novembre 2014. 2Faq“A.n.a.c.” sulla Trasparenza e l’Integrità.

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• Sanzioni: Numero e tipo di sanzioni eventualmente irrogate. L’Organo di indirizzo politico, quindi quello gestorio, dovrà poi adottare/aggiornare il “Piano di prevenzione della corruzione” entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. Ai fini invece della “Trasparenza”, dai chiarimenti forniti dall’Anac in merito al perimetro di applicazione delle disposizioni, emerge che “sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione”. I tre requisiti richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. a), del Dlgs. n. 33/13, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla Amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni. Sotto il profilo oggettivo, sempre relativamente alla “Trasparenza”, l’art. 24-bis, del Dl. n. 90/14 così come inserito dalla Legge di conversione n. 114/14 (con decorrenza dal 19.08.2014) ha modificato l’art. 11 del Dlgs. n. 33/13, la cui attuale versione prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, si applichi anche: a) agli Enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati,

istituiti, vigilati, finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle Società e agli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 Cc. da parte di Pubbliche Amministrazioni, oppure agli Enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi.

La versione precedente prevedeva invece che alle Società partecipate dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e alle Società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 Cc. si applicassero, limitatamente alla attività di pubblico interesse, solo le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12. Nell’attuale versione è stato previsto che le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 si applicano – sempre limitatamente all’attività di pubblico interesse – alle Società partecipate dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, in caso di partecipazione non maggioritaria. Pertanto, a partire dal 19 agosto 2014, le Società interamente partecipate dagli Enti locali sono tenute ad applicare la medesima disciplina – in materia di trasparenza – prevista per l’Ente controllante e ad implementare le informazioni già pubblicate entro il 31/12/2013 ai sensi della griglia di rilevazione allegata alla Delibera Civit n. 77 del 12 dicembre 2013. Il “Piano triennale della Trasparenza e Integrità”, sia nella forma “autonoma” sia nella forma alternativa di sezione integrata nel “Piano di prevenzione della Corruzione”, deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel Dlgs. n. 33/13 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere, nei termini espressi dal “P.n.A”. In realtà per i soggetti giuridici diversi dalla P.A., non è previsto un obbligo espresso di redigere detti “Piani” in materia di “Trasparenza” e pertanto, dato che come sopra osservato, le previsioni del “P.n.A.” sono applicabili solo per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari, è possibile concludere che la redazione di un“Piano triennale della trasparenza e integrità” rientra unicamente tra le possibili modalità organizzative con cui Enti privati/Società assoggettate alla disciplina in tema di “Anticorruzione”, possono darsi delle regole per far fronte all’obbligo di pubblicare le informazioni

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richieste dalla normativa. Definito il perimetro di riferimento in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza”, sia dal lato soggettivo che oggettivo, che vede incluse nei termini e con le scadenze sopra riportateanche leSocietà partecipate, le Aziende speciali e le Fondazioni, passiamo adesso esaminare le principali novità introdotte nel 2014. Tra queste assumono particolare importanza gli art. 1 e 8 del “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di ̀ comportamento”, approvato dall’Anac. il 9 settembre 2014. Si tratta di misure che, “calmierate” alla luce del principio contenuto nel “P.n.A.”, in base al quale le previsioni in esso contenute sono applicabili ad Enti privati/Società partecipatesoloper le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari, rendono efficace il sistema sanzionatorio introdotto dal Dl. n. 90/14 e imprescindibile conformarsi alla disciplina in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza”. In generale detto Regolamento delinea il sistema sanzionatorio correlato all’accertamento di comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione dei provvedimenti di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori, segnatamente il “Piano di prevenzione della Corruzione” di cui all’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (Ptti) di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 33/13, il Codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/01, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della più volte citata Legge n. 190/12. L’art. 1, alla lett. “g)”, definisce poi le situazioni “equivalenti” all’omessa adozione che fanno scattare le conseguenze sanzionatorie sopra indicate, individuandoli nei seguenti: a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di “Codice di comportamento di amministrazione”; b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori piu ̀ esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. L’art. 8,intitolato “Quantificazione della sanzione”, stabilisce a sua volta i criteri con cui viene determinato l’importo delle sanzioni comminabili a seguito dell’accertata “omissione” nei termini sopra descritti. Nello specifico, l’importo delle sanzioni, nel limiti minimo di Euro 1.000 e massimo di Euro 10.000 stabiliti dall’art. 19, comma 5, lett. b), del Dl. n. 90/143, applicabili dall’Anac., viene individuata in rapporto: a) la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo; b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui Regolamento in esame; d) l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;

3 Art 19 comma 5 Dl. n. 90/14: In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorità nazionale anticorruzione: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; �a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale;�b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

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e) l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata. Dal contesto sopra illustrato, emerge pertanto la necessità di adottare “Piani della prevenzione della corruzione e della Trasparenza”, calibrati sulla reale organizzazione dell’Ente privato/Società, redatti secondo le metodologie di “risk management” utilizzabili per la redazione di “Modelli Organizzativi” ex Dlgs. n. 231/01, in conformità alle indicazioni contenute nel più volte citato “P.n.A.” e nei suoi allegati.

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I QUESITI

Bilancio di previsione degli Enti sperimentatori: come calcolare il prescritto Fondo vincolato in caso di risultato negativo della Società “in house”? di Ivan Bonitatibus Il testo del quesito: “Essendo un Comune in sperimentazione contabile ai sensi dell’art. 78, del Dlgs. n. 118/11, e prevedendo che la Società ‘in house’ a responsabilità limitata (esercente servizi pubblici locali non a rete) al cui capitale partecipiamo al 100% chiuderà il bilancio 2014 in perdita per Euro 20.000, chiediamo se e come eseguire nel bilancio di previsione relativo all’anno 2015 l’accantonamento prescritto dai commi 550, 551 e 552, dell’art. 1, della Legge n. 147/13, tenuto conto dei seguenti aspetti: - la Società ha riportato nell’anno 2011 un utile di esercizio di 5.000 Euro, nell’anno 2012 un utile di 2.000 Euro,

nell’anno 2013 una perdita di 60.000 Euro; - la perdita relativa all’anno 2012 è stata coperta con l’utilizzo delle riserve facoltative ed obbligatorie, che si sono così

azzerate; - è intenzione del socio di riferimento, non ravvisandosi le fattispecie di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter C.c., rinviare

agli esercizi futuri la perdita che si andrà a subire. Chiediamo inoltre chiarimenti in merito alla disciplina giuscontabile connessa all’utilizzo del Fondo eventualmente costituito ?”. La risposta dei ns. esperti. Da un esame tecnico delle disposizioni contenute nei commi 550, 551 e 552, dell’art. 1, della Legge n. 147/13, viene in rilievo anzitutto la circostanza che le Amministrazioni pubbliche locali censite - giusta applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/09 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”) - dall’Istat con proprio Provvedimento (Elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno), qualora posseggano partecipazioni (a prescindere dalla loro entità) in Società che hanno registrato un risultato di esercizio negativo, dovranno istituire nel proprio bilancio di previsione un apposito Fondo vincolato di ammontare pari alla perdita non immediatamente ripianata riproporzionata alla propria quota di partecipazione4. Ad essere interessati dalle disposizioni “de quibus”

4 I citati commi testualmente prevedono che: “550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle Aziende speciali, alle Istituzioni e alle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico di cui al Dlgs. n. 385/93, nonché le Società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito Fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le Società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle Società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’art. 2425 del Cc.. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli Enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l’Ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il

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saranno gli strumenti di programmazione riferiti ad annualità successive al 2014, in conseguenza dei risultati di gestione delle Società partecipate relative all’anno precedente della programmazione stessa. In virtù di quanto sopra asserito l’Amministrazione locale, subito dopo l’approvazione del bilancio (riferito all’anno 2014) della Società che ha registrato una perdita, dovrà effettuare una variazione al proprio bilancio di previsione relativo al 2015 per stanziare le provviste finanziarie per far fronte alla costituzione del Fondo in argomento, a meno che non opti per l’immediato ripiano del risultato di esercizio negativo con versamenti a fondo perduto, avendo in tal caso previamente inserito la previsione di spesa per siffatta operazione5. Ciò detto, rileva la circostanza per cui la gestione in perdita dell’Impresa collettiva dovrebbe essere conosciuta a priori dall’Ente socio, in virtù del monitoraggio costante sulle Società partecipate da attivarsi per dar corso quantomeno al controllo sugli equilibri del proprio bilancio imposto dall’art. 147-quinquies del Dlgs. n. 267/00 (Tuel); ove addirittura non sia richiesta, date le dimensioni dell’Ente, l’implementazione di un vero e proprio sistema di controllo interno sulle Società partecipate ex artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 147-quater del Tuel. A tal guisa il socio pubblico, già in sede di formazione del bilancio di previsione, non dovrebbe mancare di stanziare le provviste finanziarie necessarie alla costituzione del Fondo in argomento (ovviamente, nel caso non abbia intenzione di coprire con immediatezza la perdita che la Società andrà a subire, ma in questo caso dovrà comunque stanziare in bilancio le risorse per far fonte a tale evenienza). La parte dell’avanzo di amministrazione formata con l’accantonamento di cui trattasi sarà utilizzata per il finanziamento delle spese necessarie per ripianare nei successivi esercizi la perdita iscritta nel bilancio della Società, oppure sarà liberata se il corso delle gestioni future della predetta Impresa collettiva genererà dei risultati d’esercizio positivi in grado di incrementare l’ammontare del patrimonio netto per un importo pari alle perdite subite. Dato che l’intento delle nuove norme è quello di ridurre la capacità di spesa delle Amministrazioni locali in presenza di Società non improntate all’oculatezza, giova precisare che il Fondo vincolato (come sopra costituito) - che confluisce nell’avanzo di amministrazione - potrà essere comunque liberato qualora la Società in perdita sia posta in liquidazione o il Socio decida di cederne le partecipazioni. Questo, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di assoggettamento al fallimento delle Società pubbliche che confermano il noto brocardo teso ad affermare l’autonomia patrimoniale delle Imprese collettive aventi personalità giuridica rispetto a quella dei singoli soci, che trova vigenza anche nei casi in cui il capitale degli stessi Organismi sia di proprietà pubblica. Posto che il parametro cui agganciare la determinazione del Fondo vincolato è la voce 23 - “Utile (perdita) dell’esercizio” - dello schema di conto economico prescritto dall’art. 2425 del Cc., qualora i componenti negativi di reddito siano superiori a quelli positivi, rileva il fatto che, per le sole Società che svolgono “servizi pubblici a rete di rilevanza economica” (compresa la gestione dei rifiuti), il parametro di riferimento discende dalla differenza tra gli aggregati “valore della produzione” [macroclasse A) dello schema di conto economico – art. 2425 C.c.] e “costi della produzione” [macroclasse B) dello schema di conto economico – art. 2425 Cc.].

2015 e del 75% per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lett. b) l’Ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente”. 5 Non dovrebbero essere considerate cause esimenti alla costituzione del Fondo vincolato le coperture di perdite che avvengano tramite compensazione di poste ideali del patrimonio netto, nella supposizione che il Legislatore abbia voluto limitare la capacità di spesa dei soci fino a che il patrimonio netto della Società partecipata non assuma lo stesso valore che aveva prima della perdita subita dalla Società. Sicché le somme accantonate rimarrebbero vincolate nell’attesa del “materiale utilizzo” da parte dell’Ente partecipante. È pur vero però che, in taluni casi, la composizione del Patrimonio netto possa non giustificare l’applicazione di un simile assioma. Si pensi infatti alle situazioni in cui l’Impresa disponga di riserve precostituite, con utili portati a nuovo, in grado di riassorbire la perdita subita.

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È importante precisare che il Legislatore, per evitare che il meccanismo introdotto dai commi 551 e 552 dell’art. 1 della Legge n. 147/13, abbia immediati riflessi negativi sulla capacità di spesa degli Enti Locali, ha previsto un avvio graduale delle nuove disposizioni relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017. Nel periodo transitorio nei bilanci degli Enti partecipanti non sono richiesti accantonamenti di ammontare pari alla perdita subita dalla Società, ma l’entità del Fondo va a commisurarsi ad una certa percentuale (che diviene crescente negli anni) della perdita prodotta dall’Impresa collettiva. Tuttavia, un sacrificio inferiore viene richiesto ai soci nel caso la Società a cui partecipano riesca ad ottenere risultati di esercizio negativi che sono migliori rispetto al risultato medio negativo riferito al triennio 2011-2013. Addirittura, l’obbligo di accantonamento, pur in presenza di perdite negli Organismi partecipati, potrebbe non concretizzarsi al verificarsi di determinate condizioni. Per la verità, sebbene l’Autore delle leggi sul punto non sia stato molto chiaro, l’interpretazione delle disposizioni “de quibus” porta a ritenere che il complesso meccanismo creato operi percorrendo 2 strade alternative: - se i risultati di esercizio (ovviamente negativi) che le Imprese conseguiranno negli anni 2014, 2015 e

2016 saranno peggiori rispetto al risultato medio (che può essere positivo o negativo) relativo al periodo 2011-2013, le perdite rileveranno ai fini della costituzione del Fondo vincolato nei bilanci di previsione degli Enti soci, non per l’intero ammontare, ma per il 25% nell’anno 2014 (importo da imputare nello strumento di programmazione 2015), per il 50% nell’anno 2015 (somma da imputare nello strumento di programmazione 2016), per il 75% nell’anno 2016 (importo da collocare nello strumento di programmazione 2017);

- se i risultati di esercizio (ovviamente negativi) che le Imprese conseguiranno negli anni 2014, 2015 e 2016 saranno migliori rispetto al risultato medio relativo al periodo 2011-2013 (che quindi non può che essere negativo), l’accantonamento sarà così effettuato: differenza tra la perdita della Società partecipata ed il valore di un determinato parametro calcolato come risultato medio dell’arco temporale 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% con riferimento al Fondo da costituire nel bilancio di previsione 2015, del 50% per quello da costituire nel 2016 e del 75% per quello da formare nel 2017. L’obbligo di istituzione del Fondo non dovrebbe operare qualora la perdita riferita ad uno degli anni 2014, 2015 e 2016 sarà pari o inferiore al valore che il paramento testé specificato assumerà nell’esercizio di riferimento.

Orbene, per il caso riportato nel quesito, tenendo presente che la perdita 2014 della Società “in house” è provvisoriamente quantificata in 20.000 Euro, ai fini della redazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2015, il Fondo ex art. 1, comma 551, della Legge n. 147/13, risulterà determinato nella seguente maniera:

2011 2012 2013 Risultato medio 2011-2013Risultati di esercizio 5.000,00€ 2.000,00€ 70.000,00-€ 21.000,00-€

(A) Perdita 2014 (presa in valore assoluto) - risultato d'esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013 20.000,00€ (B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 25% (preso in valore assoluto) 15.750,00€

Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 (A-B) 4.250,00€

È appena il caso di precisare che, qualora dal bilancio della Società “in house” dovesse risultare una perdita di ammontare diverso, lo stanziamento relativo al Fondo dovrà essere conseguentemente adeguato con apposito provvedimento di variazione al bilancio. Le risorse necessarie alla costituzione del Fondo ex art. 1, comma 551, della Legge n. 147/13 – che sono destinate in futuro a ripianare le perdite delle Società pubbliche locali controllate o partecipate -non possono essere drenate dal debito e dalle entrate in conto capitale. Questa precisazione si rende necessaria perché, mentre nella classificazione di bilancio secondo lo schema previsto nel Dpr. n. 194/96 le spese relative al ripiano di perdite delle Società “in house” dovevano allocarsi nel Titolo I - “Spese correnti” (Intervento 8 “Oneri straordinari della gestione corrente”), con i nuovi schemi di bilancio ex Dlgs. n. 118/11 le stesse rientrano nel Titolo II - “Spese in conto capitale” e movimentano il seguente codice del “Piano dei conti finanziario”: U.2.04.18.02.001 (Macroaggregato 04 - “Trasferimenti in conto capitale”, Livello non denominato 18 - “Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano di disavanzi

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pregressi a imprese”, Capitolo 02 - “Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate”, Articolo 001 - “Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate”). Ciò nonostante, le spese “de quibus” ai fini degli equilibri di bilancio rilevano fra le spese correnti da finanziare con entrate della stessa natura. Tornando al quesito proposto, mette conto rilevare che, nel bilancio decisionale (bilancio di previsione) relativo all’anno 2015 dell’Ente istante, con riferimento al primo esercizio contemplato in tal documento contabile, dovrà aversi il seguente stanziamento nella parte spesa: Missione 20 - “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 - “Altri Fondi”, Titolo I, Euro 4.250,00. Invece, nel bilancio gestionale lo stanziamento “de quo” sarà associato al seguente codice del “Piano dei conti finanziario”: U.1.10.01.99.999 (Titolo I - “Spese correnti”, Macroaggregato 10 - “Altre spese correnti”, Livello non denominato 01 - “Fondi di riserva e altri accantonamenti”, Capitolo 99 - “Altri fondi e accantonamenti”, Articolo 999 - “Altri fondi n.c.a.”). Posto che, ai sensi dell’art. 187, del Dlgs. n. 267/00, il risultato di amministrazione è distinto in “… fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati”, è da ritenersi che il Fondo ex art. 1, comma 551, della Legge n. 147/13, alimenti tale risultato per la parte relativa ai fondi accantonati [i quali accludono gli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi)]. All’uopo rileva il fatto che il Fondo istituito dalla “Legge di stabilità 2014” altro non è che un accantonamento destinato alla copertura di passività potenziali, perché non è detto che l’Ente Locale, la cui Società partecipata subisca una perdita, sia poi chiamato effettivamente a ripianare tale risultato di esercizio negativo. Può infatti accadere che le gestioni future di detta impresa collettiva, anche senza aiuti economici da parte del Socio, genereranno dei risultati d’esercizio positivi tali da incrementare l’ammontare del patrimonio netto per un importo pari alla perdita subìta. In tal caso, dal lato del socio, la passività legata al Fondo vincolato non verrà a manifestarsi. Questo, anche per le ipotesi in cui l’Ente Locale decida di porre in liquidazione la Società in perdita, ovvero di cederne le partecipazioni. Ad avvalorare la tesi della classificazione del Fondo in parola nella parte del risultato di amministrazione riguardante i fondi accantonati postula il fatto che, dalle previsioni di cui al comma 551, del ridetto art. 1, si evince che, qualora una delle situazioni appena descritte dovesse verificarsi, si avrebbe un automatico passaggio delle relative risorse accantonate nella parte libera del risultato di amministrazione. Ciò in linea con le indicazioni riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione contenute nel Paragrafo 9.2 del principio contabile applicato di cui all’Allegato n. 4/2 del Dlgs n. 118/11, secondo le quali “… (q)uando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”. Tenuto presente che “(l)e quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati”. Con riferimento al caso prospettato, giova precisare che (in applicazione delle indicazioni provenienti dal combinato disposto dell’art. 187 del Tuel e del Paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), qualora l’Ente istante dovesse maturare - in sede di redazione del bilancio di previsione relativo al 2016 - l’intenzione di ripianare la perdita 2014 della Società “in house”, l’Amministrazione medesima dovrà inserire nel primo esercizio di tale documento contabile lo stanziamento di spesa per far fronte a siffatta evenienza, ma non potrà utilizzare per la finalità cui è destinata la quota del risultato di amministrazione presunto del 2015 relativa all’accantonamento ex comma 551, dell’art.1, della Legge n. 147/13 (che quindi non può contribuire a realizzare il pareggio di bilancio). L’utilizzo nel corso del 2016 del ridetto risultato presunto riferentesi all’accantonamento di cui sopra (e in generale a tutti i fondi accantonati nel 2015) sarà consentito solo a seguito di un provvedimento di variazione al bilancio di previsione (logicamente prima dell’approvazione del consuntivo 2015), previa verifica da parte della Giunta del risultato di amministrazione medesimo sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e previo aggiornamento della Tabella dimostrativa allegata al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 118/11.

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Iva: qual è l’aliquota da applicare per i lavori di costruzione della nuova biblioteca comunale e di demolizione dell’edificio preesistente? di Francesco Vegni Il testo del quesito: “E’ corretto applicare l’aliquota Iva al 10% sui lavori di costruzione della nuova biblioteca comunale? Inoltre, sempre con riferimento ai lavori di costruzione della biblioteca, l’aliquota al 10% può essere applicata anche ai lavori di demolizione dell’edificio esistente ancorché gli stessi vengano assegnati con contratto diverso e non contemplati nei lavori principali per i quali si provvederà all’appalto?”. La risposta dei ns. esperti. In merito al primo quesito posto, è possibile applicare l’aliquota 10% ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, in quanto la realizzazione ex novo della biblioteca è un’operazione rientrante tra le opere di urbanizzazione secondaria (“attrezzature culturali”). A proposito del secondo quesito posto, è opportuno fare riferimento alla Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 2007, punto 3.1, nella quale, richiamando le novità normative introdotte dall’art. 3 del Dpr. n. 380/01, è stato stabilito che la demolizione può rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia (soggetta ad Iva 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72), a condizione che le caratteristiche di volumetria e sagoma dell’edificio rimangano le stesse anche dopo l’esecuzione dei lavori. Si evidenzia tuttavia che per la Nota richiamata sembra rappresentare condizione necessaria per l’applicazione dell’Iva al 10% il fatto che l’appalto preveda la demolizione e ricostruzione. Per queste ragioni, l’appalto di sola demolizione della biblioteca non sembra poter beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10%, se autonomo rispetto al successivo appalto di realizzazione della nuova biblioteca, affidato oltretutto ad altra ditta.

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Riscossione: un Comune può iscrivere a ruolo i canoni di locazione non pagati e trasmettere il ruolo ad Equitalia? di Stefano Ciulli e Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Un Comune può iscrivere a ruolo canoni di locazione non pagati dopo aver notificato una sorta di ‘avviso di accertamento’ e trasmettere il ruolo ad Equitalia Spa per la riscossione coattiva ?”. La risposta dei ns. esperti. È stato chiesto un parere in merito alla possibilità per codesto Comune di iscrivere a ruolo canoni di locazione non pagati dopo aver notificato una sorta di “avviso di accertamento” e di trasmettere il ruolo ad Equitalia Spa per la riscossione coattiva. La problematica impone la preliminare illustrazione del tema relativo ai soggetti legittimati ad avvalersi del ruolo e quello delle entrate riscuotibili tramite tale strumento. Il ruolo è lo strumento in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono dare luogo alla fase della riscossione coattiva delle proprie entrate. L’art. 17, comma 2, del Dlgs. 46/99, dispone che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, delle Province, anche autonome, dei Comuni e degli altri Enti Locali. La disposizione sopra citata prevede dunque la facoltà per i Comuni e gli altri Enti Locali di effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo affidato ad Equitalia Spa e, quindi, consente astrattamente a codesto Comune di avvalersi di tale strumento per la riscossione delle proprie entrate.

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Per quanto riguarda la questione delle entrate riscuotibili mediante ruolo, si osserva che l’art. 21, del Dlgs. n. 46/99, rubricato “presupposti dell’iscrizione a ruolo”, dispone che le entrate previste dall’art. 17 - tra le quali rientrano, come sopra specificato, anche le entrate dei Comuni, aventi causa in rapporti di diritto privato - sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. In base a tale norma è quindi possibile che un Comune, in quanto legittimato ad iscrivere a ruolo le proprie entrate - relativamente alle entrate di diritto privato, quale quella costituita, nel caso di specie, da un canone di locazione (o affitto) non riscosso - possa avvalersi dell’ingiunzione ai sensi del Rd. 14 aprile 1910, n. 639, quale titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo delle proprie entrate patrimoniali in luogo di un titolo esecutivo proveniente da una procedura giudiziale di carattere civile (es. una Sentenza o un Decreto ingiuntivo del Tribunale civile). Al riguardo, merita ripercorre brevemente di seguito i presupposti richiesti dalla legge per poter procedere alla riscossione coattiva tramite la procedura dell’ingiunzione di cui al Rd. 14 aprile 1910, n. 639. Il Rd. appena citato, contenente il “Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle Tasse sugli affari”, disciplina un procedimento esecutivo speciale caratterizzato da una maggiore snellezza e celerità rispetto al processo esecutivo ordinario. Tale procedimento, a mente dell’art. 2, comma 1, del Rd. n. 639/10, comincia con l’ingiunzione, la quale consiste nell’ordine di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’art. 229 del Dlgs. n. 51/98, ha soppresso il potere del Pretore di rendere esecutivi gli atti emanati da Autorità amministrative ed ha disposto che tali atti siano esecutivi di diritto; ciò ha fatto venir meno la necessità del visto del Pretore che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Rd. n. 639/10, aveva la duplice valenza di vidimare la sottoscrizione e di attribuire efficacia esecutiva all’ingiunzione. Per quanto attiene alla natura dell’ingiunzione di cui allo stesso Rd., la giurisprudenza ha affermato che l’ingiunzione costituisce “contestualmente precetto e titolo esecutivo” (Sentenza Corte di Cassazione civile, Sezione I, n. 19669/06), risultando presenti nell’ingiunzione tutti gli elementi dell’ordinario atto di precetto, costituiti dall’ordine o intimazione ad adempiere, dal termine per adempiere, dalla minaccia degli atti esecutivi conseguenti al mancato adempimento nei termini previsti e dalla motivazione dell’atto. Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti autorizzati a servirsi dell’ingiunzione di cui al Rd. n. 639/10, si osserva che il predetto Testo unico fornisce, all’art. 1, un’elencazione dei soggetti legittimati ad utilizzare la procedura “privilegiata” dell’ingiunzione, espressamente individuati nello Stato, nel Fondo per il culto, nel Fondo di religione e beneficienza di Roma, negli Economati generali e nei sub-economati dei benefici vacanti (ora Patrimoni riuniti ex-economali), nelle Province, nei Comuni e nelle Istituzioni pubbliche di beneficienza. Da tale elencazione emerge che sono legittimati a servirsi dell’ingiunzione praticamente tutti gli Enti pubblici dotati di potestà d’imperio esistenti all’epoca dell’emanazione del Testo unico. Avendo la dottrina ritenuto di dover dare un’interpretazione attualizzante della norma sopra citata, l’attenzione si è così spostata sull’accezione di Ente pubblico nel ns. ordinamento, facendo riferimento all’elencazione delle Amministrazioni pubbliche contenuta nell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, secondo cui “per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99”; tra i soggetti legittimati a servirsi dell’ingiunzione figurano dunque certamente anche i Comuni. Per quanto concerne in particolare gli “strumenti” utilizzabili per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali, si ricorda che l’art. 36, comma 2, del Dl. n. 248/07, convertito nella Legge n. 31/08, ha disposto che “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al Rd. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni

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contenute nel Titolo II del Dpr. n. 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente Locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/97; b) la procedura del ruolo di cui al Dpr. n. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione di cui all'art. 3 del Dl. n. 203/05, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/05”. Un incisivo intervento sulla riscossione è stato poi effettuato dalla Legge n. 106/11, di conversione del Dl. n. 70/11 (“Decreto Sviluppo”) e, successivamente, dal Dl. n. 201/11 (cd. “Decreto Salva Italia”), convertito nella Legge n. 214/11, che è intervenuto sulla disciplina della riscossione delle entrate comunali, apportando in particolare modifiche alle disposizioni precedentemente introdotte in materia dall’art. 7, del Dl. n. 70/11. L’art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del Dl. n. 70/11, come modificato dall’art. 14-bis, comma 1, del Dl. n. 201/11 (inserito dalla Legge di conversione n. 214/11), prevede attualmente che, a decorrere dalla data di cui alla lett. gg-ter), cioè attualmente, in virtù di una sequenza di proroghe, a decorrere dal 31 dicembre 2014, i Comuni “effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell’ingiunzione prevista dal Testo unico di cui al Rd. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Dpr. n. 602/73, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli Agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”. Sono state dunque unificate, a decorrere dal suddetto termine, le procedure di riscossione coattiva delle entrate comunali, anche tributarie, indipendentemente dalle modalità con le quali i Comuni decideranno di gestire tale attività, vale a dire prescindendo dal fatto che tale gestione venga effettuata dai Comuni in via diretta, ovvero mediante Società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3), del Dlgs. n. 446/97 (Società “in-house”), o attraverso le altre forme di gestione della riscossione di cui all’art. 52, comma 5, del Dlgs. n. 446/97 (soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le attività in questione e società miste). Infatti, quale che sia la forma di gestione prescelta dall’Ente Locale tra quelle previste dalla legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, dovrà essere effettuata, a decorrere dal suddetto termine (attualmente 31 dicembre 2014), sulla base dell’ingiunzione prevista dal Rd. n. 639/10, che costituisce titolo esecutivo, nonché avvalendosi delle disposizioni in materia di riscossione coattiva ordinariamente previste per le entrate erariali dal Titolo II, del Dpr. n. 602/73, nei limiti della compatibilità e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite, in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, per gli agenti della riscossione. Si ritiene inoltre doverosa un’analisi delle entrate riscuotibili con la procedura dell’ingiunzione e, soprattutto, dei presupposti necessari per l’utilizzo di tale speciale procedura. Sia in base alla lettera delle disposizioni normative sopra citate, sia in base alla lettura che ne ha fatto la giurisprudenza (soprattutto quella recente), lo strumento dell’ingiunzione disciplinato dal Rd. n. 639/10 può essere utilizzato per la riscossione delle entrate tributarie e di quelle patrimoniali. L’art. 1 del Rd. n. 639/1910, utilizzando una terminologia generica, menziona le entrate patrimoniali, le entrate economali ed i proventi. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell’utilizzo dell’ingiunzione di cui al Rd. n. 639/10 per tutte le entrate in genere delle Pubbliche Amministrazioni, quale che sia la loro natura (di diritto pubblico o di diritto privato). In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che lo speciale procedimento disciplinato dal Rd. n. 639/10 “è utilizzabile, da parte della Pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento” (così Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 11992/09; nello stesso senso si vedano, tra le tante, Sentenze Corte di Cassazione Civile, Sezione I, n. 16855/04 e n. 8162/00). Conformemente si è espressa, recentissimamente, anche la giurisprudenza di merito (Sentenza Corte di Appello di Roma, Sezione I, 19 ottobre 2009, Mef contro Comune di Roma). Alla luce della giurisprudenza sopra citata, ciò che rileva ai fini dell’utilizzabilità da parte di una P.A. della procedura di ingiunzione di cui al Rd. n. 639/10, è la necessità che il credito, in base al quale viene

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emessa l’ingiunzione, sia certo, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (vale a dire non sottoposto a termine o condizione), senza alcun potere di determinazione unilaterale dell’Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all’Amministrazione un mero potere di accertamento dei suddetti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo. Tutto ciò premesso, tornando allo specifico quesito posto, si osserva che l’entrata che codesto Comune intende riscuotere coattivamente, consistente precisamente in canoni di locazione o affitto non riscossi, costituisce un’entrata avente causa in un rapporto di diritto privato che, come tale, ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 46/99, può essere iscritta a ruolo soltanto se risulta da titolo avente efficacia esecutiva. Nel quesito è stato fatto riferimento ad “una sorta di avviso di accertamento”, cioè ad un atto che non è previsto per le entrate patrimoniali dell’Ente, quale quella in questione, ma soltanto per le entrate tributarie. Qualora tale atto costituisca, in realtà, un’ingiunzione ai sensi del Rd. n. 639/10 e sia stato solo impropriamente definito “avviso di accertamento”, sarà possibile, in base a tale ingiunzione, procedere all’iscrizione a ruolo ed alla sua trasmissione ad Equitalia Spa per la relativa riscossione; altrimenti si suggerisce di procedere preliminarmente all’emissione ed alla notifica di un’ingiunzione ai sensi del Rd. n. 639/10, nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti sopra illustrati, in particolare nel caso in cui il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile. Una volta notificata l’ingiunzione ed in mancanza di un’opposizione alla stessa, sarà possibile, come sopra già chiarito, iscrivere a ruolo l’entrata risultante dall’ingiunzione stessa, in quanto titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo dell’entrata patrimoniale costituita dai canoni di locazione o affitto non pagati, e trasmettere poi il ruolo ad Equitalia Spa per la relativa riscossione. Tuttavia, tutto ciò premesso in astratto, al fine di verificare se sia in concreto veramente possibile che la riscossione dell’entrata in questione venga effettuata da Equitalia Spa, è necessario preliminarmente verificare come codesto Comune abbia deciso, in sede regolamentare, di effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate. Infatti, come già sopra accennato, l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97 (il cui Titolo III reca il “Riordino della disciplina dei tributi locali”), dopo aver previsto, al comma 1, la possibilità per le Province ed i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ha disposto, al comma 5, lett. b), che, qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono attribuite, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del medesimo Decreto (soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni); 2) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività (i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore); 3) Società a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/00 (“Tuel”), mediante convenzione, a determinate condizioni (l’Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente che la controlla; svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla); 4) Società di cui all’art. 113, comma 5, lett. b), del Tuel, iscritte nell’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai precedenti nn. 1) e 2), a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Occorre dunque verificare se attualmente la riscossione coattiva è stata affidata ad Equitalia Spa oppure a terzi rientranti in una delle “categorie” sopra specificate e verificare altresì se è stata affidata la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, comprese quelle aventi natura patrimoniale (come i

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canoni di locazione o affitto oggetto del quesito), o soltanto di alcune di esse. In conclusione, sarà dunque possibile per codesto Comune procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo trasmesso ad Equitalia Spa dei canoni di locazione o affitto non pagati soltanto se esso dispone già di un titolo esecutivo idoneo a tale scopo, quale ad esempio l’ingiunzione ai sensi del Rd. n. 639/10 o una Sentenza o Decreto ingiuntivo del Giudice civile, e se per la riscossione delle entrate patrimoniali è stato deciso di avvalersi di Equitalia Spa, che ad oggi è l’unico soggetto che può riscuotere mediante lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento, fermo restando che, salvo ulteriori proroghe, Equitalia Spa dovrebbe cessare di effettuare la riscossione delle entrate degli Enti Locali a decorrere dall’ormai imminente 31 dicembre 2014. Qualora invece il Comune effettui o sia intenzionato a breve ad effettuare la riscossione direttamente (cioè in proprio), oppure abbia già affidato o sia intenzionato ad affidare a breve la riscossione coattiva a terzi facenti parte delle categorie di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, non sarà possibile utilizzare lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento (che, come già detto, costituisce una prerogativa di Equitalia Spa) per la riscossione coattiva i canoni di locazione o affitto non pagati, ma potrà eventualmente essere seguita la procedura della riscossione coattiva mediante ingiunzione prevista e disciplinata dal Rd. n. 639/1910 oppure la procedura giudiziale civilistica.

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Imposta di bollo: i contratti di appalto di importo esiguo veicolati dal Mepa sono esenti? di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Il Servizio ‘Provveditorato’ deve procedere alla revisione del Regolamento disciplinate le acquisizioni in economia adottato in coerenza con l’art. 125 del ‘Codice dei contratti pubblici’ (Dlgs. n. 163/06). Tale Regolamento disciplina anche gli acquisti da effettuate sul ‘Mercato elettronico della P.A.’ (Mepa). L’art. 139 del Dpr. n. 207/10 (‘Regolamento di attuazione del Dlgs. n. 163/06’) dispone che ‘sono a carico dell’affidatario tute le spese di bollo e registro, delle copie di contratto e dei documenti e disegni di progetto’. Le condizioni generali allegate ai bandi Mepa prevedono che ‘il prezzo offerto include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, l’Imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto a carico del fornitore’. Nell’attuale versione del succitato Regolamento è stabilito che gli affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000,00 sono esenti da bollo. Quesito n. 1: l’attuale normativa prevede ipotesi di contratti d’appalto che, in relazione all’esiguo importo, sono esenti dall’imposta di bollo? (N.B. gli acquisti mediante ordine diretto su Mepa possono essere anche di importo pari a Euro 200,00); Quesito n. 2: in caso di acquisti sul Mepa il ‘documento di stipula’ è generato direttamente dal sistema. Poiché la Stazione appaltante in base alle regole del e-procurement deve verificare che l’operatore economico ha assolto l’Imposta di bollo, si può obbligare il medesimo al pagamento del bollo (Euro 16,00 ogni 4 facciate/100) mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate ? Esistono altre modalità ?”. La risposta dei ns. esperti. In merito al quesito, facciamo presente in primo luogo che l’Amministrazione in questione, per individuare i documenti soggetti all’applicazione dell’Imposta di bollo, deve far riferimento alla Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002, n. 97/E. Sulla base di tale Risoluzione sarebbero soggetti all’Imposta di bollo fin dall’origine di Euro 16,00 per ogni foglio (4 facciate di massimo 100 righe o 2800 battute), ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/72, i seguenti atti: capitolato generale, capitolato speciale, elenco dei prezzi unitari, cronoprogramma, processo verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa lavori, certificato e verbale di ultimazione dei lavori, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non

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contemplati nel contratto, verbali di constatazione delle misure, certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione. Sempre in base alla medesima Risoluzione sono invece soggetti all’Imposta di bollo in caso d’uso - cioè quando vengono presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione - nella misura di Euro 1,00, che costituisce la misura minima ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 642/72, per ogni foglio o esemplare, ai sensi dell’art. 28 della tariffa i seguenti documenti: elaborati grafici progettuali, piani di sicurezza, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie. Infine sono soggetti all’Imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di Euro 16,00, ai sensi dell’art. 32 della Tariffa, per ogni esemplare dell’atto, documento o altro scritto e per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti: giornale dei lavori, libretto delle misure, lista settimanale, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento, certificato per il pagamento di rate, conto finale dei lavori e relativa relazione. L’assoggettamento all’Imposta di bollo fin dall’origine degli atti sopra indicati (capitolato generale, capitolato speciale, elenco dei prezzi unitari, cronoprogramma, processo verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa lavori, certificato e verbale di ultimazione dei lavori, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, verbali di constatazione delle misure, certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione) discenderebbe dalla considerazione che tali atti comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti. Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto debitore d’Imposta, si rileva che, in caso di appalto di lavori pubblici, il Legislatore ha posto espressamente a carico dell’affidatario, cioè dell’appaltatore, l’Imposta di bollo, oltre alle spese di registro ed alle spese contrattuali. Infatti, l’art. 139 del Dpr. n. 207/10 (con una formulazione analoga al previgente art. 112 del Dpr. n. 554/99, abrogato dal Dpr. n. 207/10) dispone quanto segue: “1. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell’Ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 3. Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”. In base a tale norma sono a carico esclusivamente dell’appaltatore, non solo l’Imposta di bollo correlata al contratto di appalto ed ai documenti ed elaborati ad esso allegati, ma anche le Imposte di bollo inerenti gli “atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”. Pertanto, sebbene l’art. 25 del Dpr. n. 642/72 disponga in generale che sono obbligati in solido per il pagamento dell’Imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’Imposta di bollo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 139 del Dpr. n. 207/10, in quanto norma speciale che individua sostanzialmente quale debitore dell’Imposta di bollo esclusivamente l’appaltatore, comporti l’esclusione della responsabilità solidale del Comune, con la conseguenza che il soggetto tenuto verso l’Erario al pagamento dell’Imposta e delle eventuali sanzioni amministrative è soltanto l’appaltatore. In generale il momento impositivo, ossia il momento per l’applicazione dell’Imposta di bollo, avviene per gli atti soggetti fin dall’origine al più tardi in data di rogazione dell’atto stesso, mentre per gli atti soggetti in caso d’uso al più tardi nella data nella quale tale atto viene utilizzato per la prima volta. Trattandosi di un’imposizione di tipo indiretto, l’Imposta di bollo deve incidere economicamente, come onere accessorio della prestazione ricevuta, sul soggetto committente e, qualora sostenuta dall’emittente, può essere legittimamente riaddebitata. In caso di mancata appostazione del bollo sul documento, grava, sia sull’emittente il documento che sul destinatario, una responsabilità solidale per il pagamento dell’Imposta di bollo (art. 22, comma 1, n. 2), del Dpr. n. 642/72). Rimane invece ascrivibile al solo emittente la sanzione per chi non corrisponde l’Imposta di bollo dovuta fin dall’origine, in quanto l’art. 25 del Decreto sull’Imposta di bollo prescrive che “chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’Imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’Imposta o della maggiore Imposta”.

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I documenti soggetti a bollo, per i quali l’Imposta dovuta non sia stata assolta, possono essere regolarizzati mediante il pagamento dell’Imposta non corrisposta nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione (art. 31, del Dpr. n. 642/72). La regolarizzazione deve essere eseguita esclusivamente agli Uffici delle Entrate mediante annotazione sul documento della sanzione amministrativa riscossa, che dovrà essere versata con Mod. “F23” (esibito all’Ufficio). L’art. 19, del Dpr. n. 642/72, prevede che “(….) i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente Decreto”. Tuttavia, tali atti “devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (….) per la loro regolarizzazione (…..)., al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento (….)”. Dunque, anche in presenza di atti o documenti non in regola con l’Imposta di bollo, i Funzionari non possono rifiutarsi di riceverli; essi devono però in questi casi trasmetterli, nei successivi 30 giorni, al competente Ufficio del Registro perché provveda: a) al recupero del tributo se dovuto, b) all’applicazione della sanzione, oppure c) all’elevazione del processo verbale. In sostanza, l’art. 19 sancisce l’efficacia immediata di atti e documenti dal momento della loro produzione, sebbene non in regola con l’Imposta di bollo, salvo l’obbligo di adeguarli alle disposizioni fiscali. L’art. 25, del Dpr. n. 642/72, prevede sanzioni per chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’Imposta di bollo dovuta sin dall’origine; tale soggetto sarà tenuto al pagamento, oltre al tributo, di una sanziona amministrativa dal 100 al 500% dell’Imposta o della maggiore Imposta. A norma dell’art. 36 del Dpr. n. 642/72, le violazioni delle norme contenute nel Decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. A norma dell’art. 37, del Dpr. n. 642/72, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme sull’Imposta di bollo entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, l’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri in violazione del Decreto n. 642/72, senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso. L’applicazione dell’Imposta di bollo è demandata generalmente al contribuente e l’Amministrazione interviene in genere solo in sede di controllo per accertare l’esatta applicazione delle disposizioni relative al tributo. A norma dell’art. 35 del Dpr. n. 642/1972, l’accertamento delle violazioni alle norme sull’Imposta di bollo, anche se costituenti reato, è demandato a specifici soggetti. Anche per l’Imposta di bollo può essere utilizzato l’istituto del “ravvedimento operoso” per regolarizzare in modo spontaneo talune violazioni, errori e omissioni in sede di calcolo dell’Imposta di bollo. Il riferimento normativo di tale istituto è l’art. 13, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che fissa le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, anche sugli atti afferenti l’Imposta di bollo. Possono essere regolarizzate mediante “ravvedimento operoso” gli omessi o insufficienti versamenti dell’Imposta di bollo dovuta. Il contribuente o l’obbligato in solido che siano incorsi in tale violazione possono ricorrere al “ravvedimento” con la procedura di seguito descritta. In risposta al quesito n. 1, affermiamo che nell’attuale normativa non sono previste di esenzione dell’Imposta di bollo per i documenti sopra riportati (compresi anche i contratti d’appalto) in relazione all’esiguo ai valore di riferimento indicato negli stessi (per es. valore del contratto d’appalto); pertanto, non risulta possibile prevedere regolamentarmente esenzioni con riguardo all’Imposta di bollo, anche con riguardo alla procedura Mepa. Prima di affrontare il quesito n. 2, riportiamo che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Dpr. n. 642/72, su richiesta degli interessati, limitatamente a determinate categorie di atti, l’Agenzia delle Entrate può

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consentire l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, in luogo del pagamento in modo ordinario o straordinario. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Dpr. n. 642/72, gli atti ed i documenti per i quali è stato concesso il pagamento in modo virtuale devono recare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 15, Dpr. n. 642/72, autorizzazione n. ________”. L’autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale può essere esercitata dai contribuenti solo dopo aver inviato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La richiesta in questione deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto istante e contenere l’indicazione del numero presunto di atti e documenti che dovrebbero essere emessi durante l’anno. Per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate al fine di assolvere virtualmente l’Imposta di bollo, il contribuente deve inviare all’Ufficio competente per territorio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una specifica domanda di autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale. La domanda di autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo virtuale può essere inviata utilizzando 2 modalità: Comunicazione preventiva e con Dichiarazione annuale. La Comunicazione preventiva dell’Imposta di bollo virtuale su fatture prevede che il contribuente debba inviare tramite raccomandata a/r all’Agenzia, la comunicazione per calcolare Imposta di bollo virtuale sulle fatture, ovvero, deve indicare il numero di fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno che andranno aggiunte a quelle già effettivamente emesse. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il contribuente deve poi calcolare l’Imposta di bollo virtuale totale, ovvero Euro 2,00 moltiplicato per il numero di fatture stimate ed emesse. In altre parole, con questa procedura, il soggetto autorizzato anticipa allo Stato il pagamento dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno, il cui importo dovrà essere pagato tramite Modello “F23” utilizzando il codice-tributo “458T”. Il contribuente, nel caso in cui emetta un numero di fatture maggiore a quelle presunte e comunicate all’Agenzia, dovrà entro il mese di gennaio dell’anno successivo versare la differenza a conguaglio dell’Imposta di bollo virtuale sempre utilizzando il Modello “F23”. Se invece il numero di fatture emesse è inferiore a quelle preventivate, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell’Imposta ma dovrà utilizzare l’importo in eccedenza come anticipo di Imposta di bollo sulle fatture che emetterà nel successivo anno. Per le fatture inviate via e-mail, il contribuente dovrà inoltre sempre riportare gli estremi dell’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento anticipato delle Imposte di bollo legate alle fatture emesse. La Comunicazione consuntiva (o “Dichiarazione annuale”) all’Agenzia delle Entrate consta in una dichiarazione annuale che il Comune deve inviare (tramite raccomandata a/r, ma vedasi le novità contenute nel nuovo Modello dichiarativo, a commento nella presente Rivista) entro il mese di gennaio successivo all’anno d’imposta. Con tale Dichiarazione il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’Imposta dovuta stabilendo la differenza da versare. A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il presente modello (art. 1, comma 597, della Legge n. 147/13). Il versamento dell’Imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno, va eseguito sempre tramite Modello “F23”, codice-tributo Imposta di bollo “456T”, e va riportata la differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto. L’Imposta di bollo virtuale prevede una scadenza per versare gli acconti, che segue un calendario scadenzato bimestralmente (16 di ogni mese pari dell’anno). Per il primo periodo, l’Agenzia provvede ad effettuare una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione ed il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo verrà poi ripartito in rate bimestrali. Successivamente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente autorizzato deve

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presentare all’Agenzia la dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti sottoposti a bollo nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili per la liquidazione dell’Imposta, nonché gli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L’eventuale differenza a debito o a credito verrà conguagliata nei successivi acconti dell’Imposta di bollo virtuale. In caso di acquisti tramite Mepa, riferiamo che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013, si è espressa con riguardo alla fattispecie inerente ai documenti di offerta e di accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno di tale “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (Mepa). A parere di chi scrive, la fattispecie considerata dalla Risoluzione in parola non risulta assimilabile a quella relativa alle ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica; in linea generale, gli acquisti delle P.A. sul Mepa sono soggette a particolari iter, meno gravosi e agevolati rispetto a quelli previsti dal “Codice degli appalti” per le ordinarie procedure di acquisto. Il “Mercato elettronico della P.A.” (Mepa) è un mercato digitale regolato, nel quale le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. La Consip gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei relativi cataloghi. Sempre la Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura. Accedendo alla “vetrina del Mercato elettronico” o navigando sul catalogo dei prodotti, le Amministrazioni possono verificare le offerte di beni e servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, attraverso l’apposito portale. La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in parola, riconosce le caratteristiche degli acquisti operati sul Mepa come particolari, affermando che i documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mepa stesso non possono essere ricondotti nell’ambito dell’art. 24 della Tariffa, Parte II6 (assoggettamento solo in caso d’uso). In proposito, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del Mepa”, sul quale i fornitori abilitati formulano, “anche a seguito di specifiche richieste da parte della Pubblica Amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi”. La Risoluzione n. 96/E afferma che, “a parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”. Tale affermazione va però ricondotta e circoscritta all’ipotesi ivi considerata e non può esserle riconosciuta una valenza assoluta, sempre nel rispetto dell’art. 3 della Tariffa, secondo cui che le offerte economiche sono soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine. Infatti, pur ammettendo che sia corretto assoggettare ad Imposta di bollo le sole offerte economiche risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara, le stesse dovrebbero risultare perfezionate e complete di marca da bollo fin dal momento dell’aggiudicazione. A tal fine, poiché l’aggiudicazione avviene solo a seguito dell’apertura delle buste contenenti le varie offerte economiche presentate, appare necessario che ciascuna offerta economica abbia assolto all’obbligo impositivo del bollo fin dal momento della presentazione dell’offerta. Non risultano Note di prassi che ammettono una posizione esentativa dell’Imposta di bollo per i documenti inerenti gli appalti più sopra citati.

6 Nel caso di specie affrontato dalla Risoluzione n. 96/E, si richiedeva se i documenti di offerta e di accettazione delle operazioni di acquisto sul Mepa fossero assoggettabili alle disposizioni di cui all’art. 24 della Tariffa, Parte II, Allegata al Dpr. n. 642/72, secondo il quale sono soggetti ad Imposta di bollo in caso d’uso “atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare”. Gli atti e i documenti di cui all’art. 2 sono “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio”.

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Pertanto, reputiamo che risulti necessario che l’operatore economico (appaltatore) assolva all’Imposta di bollo con il pagamento mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (con rilascio di apposito contrassegno) o con la modalità prevista dall’art. 15 del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 642 (sopra indicate), sostanzialmente analoga all’ulteriore modalità prevista di assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale per i documenti informatici di cui all’art. 7 del Dm. Mef 23 gennaio 2004, illustrata nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/067; nel caso il contribuente sia già autorizzato al pagamento dell’Imposta di bollo ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/72, quest’ultima modalità può esser utilizzata per assolvere agli obblighi previsti con riferimento a documenti diversi da quelli ricompresi nel Decreto di autorizzazione. Non risultano ulteriori modalità di assolvere in modo virtuale al pagamento dell’Imposta di bollo. Anche i riferimenti normativi riportati nel recentissimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 novembre 2014, Prot. n. 2014/146313, con il quale sono state fornite istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione dell’Imposta di bollo assolta in modo virtuale a partire dal 1° gennaio 2015, portano a ritenere corretta la suddetta conclusione.

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7 La Circolare indica al punto 12 - “Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari” - che “la previsione normativa che definisce ‘documento’ la ‘(...) rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo’ [art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Mef 23 gennaio 2004] comporta che gli stessi siano soggetti all’Imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella Tariffa allegata al Dpr. n. 642/72.

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LA GIURISPRUDENZA

Detraibilità Iva: spetta all’Amministrazione la prova dell’antieconomicità del corrispettivo Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile - Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25999 di Lorenzo Sardelli e Francesco Vegni La detraibilità dell’Iva, relativa ad un costo risultante da una fattura regolarmente registrata, non può essere disconosciuta sulla base di una possibile antieconomicità, ma è necessario da parte dell’Amministrazione finanziaria fornire gli elementi che dimostrino la non veridicità o la non inerenza dell’operazione. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25999, conseguente ad un ricorso mosso da una Società alla Sentenza della locale Commissione tributaria di secondo grado che aveva negato la detraibilità dell’Iva liquidata su fatture relative a servizi (elaborazione e registrazione di fatture, controllo di gestione, certificazione di qualità, controllo sugli acquisti) scambiati tra Società appartenenti allo stesso gruppo. La Commissione contestava il criterio di ripartizione dei costi adottato, in quanto privo dei caratteri di certezza e oggettività; inoltre, l’impresa non avrebbe provato l’effettiva esistenza delle prestazioni ricevute. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto ha rilevato nella Sentenza di appello una serie di palesi incongruenze ed errori in diritto. Il primo chiarimento riguarda il fatto che l’onere della prova non va a gravare sul contribuente per il solo fatto che la Amministrazione finanziaria si limiti a contestare l’esistenza dell’operazione. Le disposizioni dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 54, comma 2, del Dpr. n. 633/72, implicano che la contestazione della P.A. venga preceduta da una fase di verifica, ricerca e poi valutazione degli elementi ritenuti rilevanti. Anche la giurisprudenza è ferma nel ritenere che grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’inesistenza di passività dichiarate o la falsa od omessa indicazione di attività imponibili, mentre, una volta accertata in giudizio la esistenza dei requisiti legali di detta prova presuntiva, sorge l’onere per il contribuente di fornire la prova contraria. Per quanto riguarda la congruità del valore del servizio indicato in fattura (su tale argomento si era espressa di recente la stessa Cassazione con la Sentenza 1° ottobre 2014, n. 20713, si richiamano la Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Ce (VI Direttiva) e la Direttiva 18 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, che ne hanno sancito chiaro riconoscimento normativo. La Corte di Cassazione afferma che la manifesta illogicità o anomalia della condotta tenuta dal soggetto economico nella realizzazione dell’operazione rappresentata in fattura, bene poteva e può essere eccepita dalla Amministrazione finanziaria come elemento indiziario, grave e preciso, a contestazione della mancanza di corrispondenza, in tutto od in parte, della rappresentazione cartolare fornita dalla fattura con l’effettiva realtà della operazione sottostante. Anche in questo caso, però, grava sull’Amministrazione fornirne la prova. In base a tali principi, ne deriva che il diritto alla detraibilità dell’imposta può essere escluso soltanto se l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità dell’operazione, che assume rilievo quale sintomo di non inerenza della destinazione del servizio o bene all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva.

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L’indirizzo fornito dalla Sentenza in commento, serve anche a non far perdere di rilevanza il documento “fattura” per il contribuente che abbia correttamente e diligentemente adempiuto a tutti i propri obblighi contabili; magari evitando anche future contestazioni prive di qualsiasi fondamento.

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LO SCADENZARIO DEL REVISORE

Giovedì 15 gennaio Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Venerdì 16 gennaio Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.

Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo del 22% (28,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 22% (28,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della

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Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 21% al 22 % per il 2014 e dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Si precisa infine che anche per il 2014, per i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva che sono iscritti alla “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non anche ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, rimane del 27% invece che aumentare al 28%.

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.

Lunedì 26 gennaio Versamento Imu terreni agricoli montani

Scade oggi il termine ultimo per il versamento Imu 2014 derivante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 riguardante i terreni agricoli montani. Termine così prorogato dall'art. 1, comma 692, della “Legge di stabilità 2015”.

Sabato 31 gennaio (*) Monitoraggio Patto di stabilità

Entro la data odierna occorre procedere all’invio delle risultanze del “Patto di stabilità” interno per relative all’intero anno 2014 (Dm. Mef 15 luglio 2014, n. 59729, concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per il 2014).

Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105.

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“Piano triennale di prevenzione della corruzione” e “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”

Entro la data odierna deve essere adottato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 2015-2017 e il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 2015-2017 (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12; Delibera Civit n. 50/13).

Obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Entro la data odierna deve essere inviata all’Anac l’attestazione dell’Oiv sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (vedi Delibera Civit n. 50/13 e Delibera Anac n. 148 del 3 dicembre 2014).

Domenica 15 febbraio (*) Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Lunedì 16 febbraio Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.

Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo

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di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”

Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione Iva 2015 (rigo VO50) ed ha una valenza almeno triennale.

Contributo del 23,5% (30,72%) per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 23,5% (30,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici

per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

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