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DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2019
Dichiarazione
precompilata e novità
del modello 730
Roma, 16 aprile
Presentazione di Enrico Zaccardi
2
DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA 2019
3
Dichiarazione dei redditi
precompilata
Decreto legislativo 21 novembre 2014,
n.175, articoli da 1 a 9
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1. PLATEA E MODALITÀ
DI ACCESSO
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Modalità tecniche per l’accesso al 730
precompilato 2019 da parte del
contribuente
e degli altri soggetti autorizzati
(parere Garante della privacy)
Provvedimento emanato il 12 aprile 2019
15 APRILE 2019
730 PRECOMPILATO 2019
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AGENZIA DELLE ENTRATE
LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
(+ redditi assimilati al lavoro dipendente
che possono essere dichiarati con il 730)
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PLATEA – 730 precompilato 2019
Per semplificare l’adempimento dichiarativo,
l’Agenzia delle entrate rende disponibili le
informazioni presenti in Anagrafe tributaria
relative a redditi, oneri detraibili e
deducibili, versamenti, acconti o eccedenze
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PLATEA - REDDITI 2019 precompilato
Solo accesso diretto tramite applicazione web
No vantaggi accettazione
9
credenziali Fisconline
(pin e password)
CNS
credenziali dispositive
INPS
SPID
credenziali rilasciate
da altri soggetti
autorizzati
(Gdf )
Accesso
diretto del
contribuente
Area
autenticata
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Apposite credenziali
per i soggetti tenuti a
presentare la
dichiarazione dei
redditi per conto di
persone legalmente
incapaci, compresi i
minori (GENITORI e
TUTORI)
Accesso
diretto
casi
particolari
Area
autenticata
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ACCESSO DEI SOGGETTI DELEGATI
(sostituti, CAF, professionisti)
ACCESSO
(massivo)
TRAMITE FILE
ACCESSO VIA
WEB (solo CAF e
professionisti)
Precompilata acquisita
nelle procedure dei soggetti delegati e
presentazione del 730 con regole ordinarie
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RICHIESTA TRAMITE FILE O VIA WEB
• CODICE FISCALE del contribuente
• REDDITO COMPLESSIVO e rigo
“DIFFERENZA” anno precedente (se è
stata presentata dichiarazione dei
redditi)
• Data e numero della DELEGA
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In via sperimentale, alcuni CAF possono accedere
alla dichiarazione precompilata relativa a singoli
contribuenti in cooperazione applicativa con
cornice di sicurezza.
Modalità tecniche di accesso: convenzione tra l’Agenzia
delle entrate e i CAF che aderiscono alla
sperimentazione.
Richieste di accesso: stessi dati richiesti per l’accesso
tramite file + codice hash del file compresso in formato
zip contenente i file della delega e del documento del
contribuente delegante e la modalità di sottoscrizione
della delega (autografa, elettronica).
Requisiti per accesso tramite soggetti
autorizzati (sostituto d’imposta
che presta assistenza fiscale,
CAF o professionista abilitato)
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DELEGA
Presenza
Certificazione
Unica 2019
15
ACCESSO DEL SOSTITUTO
Il sostituto può effettuare l’accesso
alla dichiarazione precompilata
se ha prestato assistenza fiscale
per il 730 dell’anno precedente
e ha trasmesso
la CU 2019 del dipendente
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DELEGA
Contenuto minimo della delega:
✓codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
✓anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
precompilata;
✓data di conferimento della delega;
✓l’indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso
alla dichiarazione precompilata, anche alla consultazione
del foglio informativo.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata
relativa a una sola annualità.
È necessario acquisire anche l’eventuale revoca di una
delega fornita dal contribuente, che deve essere acquisita
con le stesse modalità.
17
Se il contribuente sceglie di non utilizzare la dichiarazione
precompilata, ma di presentare il modello 730 con le
modalità ordinarie, il Caf o il professionista abilitato
devono acquisire idonea documentazione da cui si evince
la mancata autorizzazione da parte del contribuente
all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato
conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei
documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o
più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
DELEGA
18
Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico
sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato
annotano giornalmente in un apposito registro
cronologico, che può essere tenuto anche in formato
elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del
numero progressivo e della data della delega, del codice
fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del
documento di identità del delegante
DELEGA
19
Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti
sostituiti utenza e password personali per l’accesso al
sistema informativo aziendale o a un’area di questo
appositamente dedicata, e ̀ possibile per i contribuenti
sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette
credenziali.
DELEGA
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2. VISUALIZZAZIONE E
PRESENTAZIONE
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FOGLIO INFORMATIVO
Elenco delle informazioni disponibili presso
l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione
dei dati inseriti e non inseriti nella
dichiarazione precompilata e delle relative
fonti informative
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRECOMPILATA
15 APRILE
VISUALIZZAZIONE (accesso diretto)
FORNITURA (accesso con delega)
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Accesso diretto - funzionalità
▪ Stampa dichiarazione precompilata
(730 o Redditi) e foglio informativo
▪ Dettaglio spese sanitarie (Sistema
Tessera Sanitaria)
▪ Indicazione contatti
▪ Indicazione IBAN per pagamenti
F24 e accredito rimborsi
▪ Consultazione soggetti delegati (es.
CAF o sostituto)
Wizard di instradamento
23
Accesso diretto
Modello 730Modello REDDITI
Persone fisiche
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MODIFICA
(730 o Redditi)ACCETTAZIONE
(730)
PRESENTAZIONE
DIRETTA
Accesso diretto - 2 maggio
25
Il 730 precompilato si considera
accettato se è trasmesso senza
modifiche dei dati indicati nella
dichiarazione precompilata oppure con
modifiche che non incidono sulla
determinazione del reddito o
dell'imposta.
Accettazione
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• Inserimento dati del sostituto che
effettuerà il conguaglio (730)
• Scelte 8, 5 e 2 per mille
• presentazione dichiarazione in forma
congiunta
• versamento con F24 con possibilità di
addebito sul conto corrente
• consultazione comunicazioni, ricevute e
dichiarazione presentata
Presentazione diretta - funzionalità
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L’Agenzia mette a disposizione dell’erede un
modello Redditi senza alcun dato precompilato,
a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli
della persona deceduta. Dopo aver compilato la
dichiarazione, l’erede può inviarla direttamente
tramite l’applicazione web
Accesso e presentazione erede - 2 maggio
28
Consultazione e correzione della
dichiarazione precompilata 2018 e/o
2017 purché sia stata inviata tramite
l'applicazione web (funzione "Cambia
anno di dichiarazione”)
Accesso e presentazione diretta
Dichiarazione integrativa
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Chi presenta il 730 precompilato -
direttamente o tramite il sostituto
d'imposta - senza modifiche o con
modifiche che non incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta,
non sarà sottoposto a controllo formale
sui documenti relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione, forniti all'Agenzia
delle Entrate dai soggetti terzi.
Vantaggi sui controlli
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Se si presenta il 730 precompilato, con o
senza modifiche, tramite un
intermediario, il controllo formale sui
documenti relativi agli oneri deducibili e
detraibili sarà effettuato nei confronti del
Caf o del professionista che ha apposto il
visto di conformità sulla dichiarazione,
anche con riferimento agli oneri
comunicati dai soggetti terzi.
Vantaggi sui controlli
31
L'Agenzia può comunque effettuare nei
confronti del contribuente i controlli per
verificare la sussistenza dei requisiti
soggettivi per fruire delle agevolazioni (per
esempio l'effettiva destinazione ad
abitazione principale dell'immobile per cui
vengono detratti gli interessi passivi
relativi al mutuo).
Vantaggi sui controlli
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Il 730 precompilato deve essere
presentato entro:
-il 23 luglio nel caso di presentazione
diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf
o al professionista
-il 7 luglio nel caso di presentazione al
sostituto d’imposta
Termini presentazione 730
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È possibile correggere il 730 precedentemente
inviato:
•presentando al Caf o al professionista un 730
integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730
integrativo si può presentare solo nel caso in
cui si tratti di una dichiarazione più favorevole
al contribuente
•trasmettendo, tramite l’applicazione web o
tramite intermediari, il modello Redditi
correttivo entro il 30 settembre o il modello
Redditi integrativo dopo il 30 settembre
34
Il modello Redditi si visualizza dal 2 maggio
E si invia dal 10 maggio
deve essere presentato entro il 30
settembre 2019
Entro la stessa data va presentato il
modello Redditi correttivo del modello 730
Termini presentazione Redditi
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3. FONTI
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CU 2019
37
CU 2019domicilio fiscale, familiari a
carico, redditi di lavoro
dipendente e assimilati,
redditi diversi, oneri detraibili,
rimborsi di oneri, locazioni brevi
Sostituti
d’imposta
entro il 7 marzo
38
Il dato dei familiari a carico è precompilato solo
se presente nella CU e una volta verificato che il
reddito del familiare non sia superiore a 2.841
euro. Il controllo della soglia per essere
considerati a carico è effettuato limitatamente ai
redditi desumibili dalle CU trasmesse, in
quanto non è possibile in sede di
precompilazione verificare puntualmente il
limite reddituale complessivo
CU - FAMILIARI A CARICO
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Familiari a carico
Se un codice fiscale è presente in più CU riferite
al medesimo contribuente e i valori dei mesi e
della percentuale sono diversi, nella
dichiarazione precompilata è riportato solo il
codice fiscale. Il contribuente dovrà integrare il
prospetto indicando i dati relativi ai mesi e alla
percentuale
CU - FAMILIARI A CARICO
40
Se il familiare è presente nei prospetti di più
contribuenti, affinché siano riconosciute le
detrazioni e attribuiti gli oneri devono risultare
compilati e coerenti tutti i dati: codice fiscale,
relazione di parentela, mesi e percentuale di
carico (complessivamente non deve superare il
100% e può essere pari a zero in un solo
prospetto).
CU - FAMILIARI A CARICO
41
Alcuni degli oneri comunicati dai soggetti terzi
sono deducibili o detraibili anche se sostenuti
nell’interesse dei familiari a carico:
• spese sanitarie
• spese universitarie
•premi assicurativi
•contributi previdenziali
•contributi versati alle forme di previdenza
complementare
•contributi versati ad enti e casse aventi fine
assistenziale
•rette per asili nido
ONERI SOSTENUTI PER
FAMILIARI A CARICO
42
La detrazione/deduzione spetta al soggetto che
ha sostenuto la spesa a prescindere dalla
percentuale di carico, quindi se nei dati
trasmessi dai soggetti terzi viene individuato il
soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere gli
viene attribuito una volta verificata la presenza,
nel suo prospetto dei familiari a carico, del
familiare nell’interesse del quale la spesa è
sostenuta.
ONERI SOSTENUTI PER
FAMILIARI A CARICO
43
Se nella comunicazione dei soggetti terzi non
viene individuato il soggetto che ha sostenuto la
spesa, l’onere viene calcolato secondo le
percentuali risultanti dal prospetto dei familiari
a carico e viene indicato nella dichiarazione e
nel foglio informativo del/dei contribuente/i di
cui il soggetto risulta a carico. Lo stesso onere
viene riportato nel foglio informativo allegato
alla dichiarazione del familiare a carico. Il
contribuente può indicare l’onere effettivamente
sostenuto in fase di modifica della dichiarazione
ONERI SOSTENUTI PER
FAMILIARI A CARICO
Qualora siano pervenute più certificazioni
uniche non conguagliate, sono inseriti nella
dichiarazione precompilata i dati presenti
nelle singole certificazioni provvedendo a
sommare gli importi riportati nei medesimi
punti (ad esempio redditi di lavoro
dipendente, ritenute, ecc.).
44
FONTE
CERTIFICAZIONE UNICA – Criteri precompilazioneCERTIFICAZIONE UNICA
Qualora i redditi corrisposti da più soggetti
siano conguagliati da un unico sostituto
d’imposta, nella Certificazione Unica
rilasciata da quest’ultimo risulta compilata
un’apposita sezione nella quale sono esposti i
dati relativi ai redditi erogati e alle ritenute
operate da ciascun sostituto.
45
FONTE
CERTIFICAZIONE UNICA – Criteri precompilazioneCERTIFICAZIONE UNICA
Se sono pervenute più certificazioni, in
presenza di una certificazione
“conguagliante”, va verificata la
corrispondenza dei dati indicati nella
sezione relativa ai conguagli con i redditi e
le ritenute riportati nelle certificazioni
conguagliate.
46
CERTIFICAZIONE UNICA
Se tutti gli importi corrispondono, ai fini
della elaborazione della dichiarazione
precompilata è utilizzata solo la
certificazione “conguagliante”, mentre la
certificazione o le certificazioni già
conguagliate non sono considerate.
47
CERTIFICAZIONE UNICA
Se, invece, anche uno solo di tali dati non
corrisponde, i dati contenuti nelle CU
pervenute (sia nella conguagliante che
nelle conguagliate) non sono utilizzati per
la elaborazione della dichiarazione
precompilata.
Tale circostanza viene evidenziata nel
foglio informativo
48
CERTIFICAZIONE UNICA
ONERI DETRAIBILI: Se l’onere detraibile
indicato nella CU rientra tra quelli comunicati
dagli enti esterni (interessi passivi, premi
assicurativi, ecc.), viene riportato il valore
comunicato dall’ente e non quello presente
nella CU
Anche se l’ente non comunica alcun dato,
l’onere detraibile, ancorché presente nella CU,
non viene riportato nella dichiarazione
precompilata
49
CERTIFICAZIONE UNICA
ONERI DEDUCIBILI: non vanno riportati
nella dichiarazione precompilata in quanto
già riconosciuti dal sostituto d’imposta, che li
ha portati in diminuzione dal reddito di lavoro
dipendente o pensione esposto nella
certificazione.
Se l’onere deducibile indicato nella CU rientra
tra quelli comunicati dagli enti esterni, il
valore comunicato dall’ente non viene
riportato in dichiarazione (se possibile si
verifica il CF dell’ente indicato nella CU)
50
CERTIFICAZIONE UNICA
51
CERTIFICAZIONE UNICA
CERTIFICAZIONE UNICA 2019 –
LAVORO AUTONOMO
RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL
MODELLO 730/2019
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CU - Rimborsi di beni e servizi
Rimborsi di determinati oneri, non soggetti a
tassazione, effettuati dal datore di lavoro, sia del
settore pubblico che privato, in applicazione
dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), f-ter) e d), del
TUIR.
Nella CU sono indicati: l’anno a cui si riferisce il
rimborso, la tipologia di onere rimborsato
(mediante un apposito codice), l’importo
rimborsato e il codice fiscale del soggetto a cui si
riferisce la spesa rimborsata.
53
CU - Rimborsi di beni e servizi
Le spese di istruzione universitaria, i
contributi per i lavoratori domestici e le
spese per gli asili nido sono oggetto di
specifici flussi, pertanto la presenza nella CU
di un codice che identifichi un loro rimborso
viene confrontata con il relativo flusso, al
fine di decurtare il corrispondente importo
da portare in detrazione/deduzione.
54
Se il rimborso indicato nella sezione
“Rimborsi di beni e servizi non soggetti a
tassazione - art. 51 TUIR” della CU si
riferisce a spese sostenute in anni
precedenti, l’importo viene inserito nel
Quadro D del modello 730 e sottoposto a
tassazione separata.
CU - Rimborsi di beni e servizi
55
CU - Rimborsi di beni e servizi
56
CU - Locazioni brevi
Nuovo regime fiscale, applicabile a partire dal
1° giugno 2017, per le locazioni brevi,
ovvero per i contratti di locazioni di immobili
ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata
non supera i 30 giorni e stipulati da persone
fisiche al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa.
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CU - Locazioni brevi
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attività di intermediazione immobiliare,
nonché quelli che gestiscono portali telematici,
qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi
ai contratti in oggetto, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, operano, in qualità di sostituti
d’imposta, una ritenuta del 21 per cento
sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al
relativo versamento e al rilascio della relativa
certificazione.
58
CU - Locazioni brevi
I dati indicati nella CU – Locazioni brevi vengono
riportati nella dichiarazione precompilata.
Il reddito derivante da tali locazioni brevi
costituisce reddito fondiario per il proprietario
dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale
e va indicato nel quadro B del modello 730,
mentre per il sublocatore o il comodatario
costituisce reddito diverso e va indicato nel
quadro D.
La ritenuta operata dal sostituto viene riportata
nel quadro F, rigo F8.
59
CU - Locazioni brevi
Il reddito fondiario derivante dalla locazione
effettuata nel corso del 2018 va indicato in
dichiarazione anche se il corrispettivo non è
stato ancora percepito o, se percepito, la
Certificazione Unica non è stata rilasciata;
mentre se il corrispettivo è stato percepito nel
2018 ma il periodo di locazione avverrà nel corso
del 2019, la tassazione va rinviata all’anno in
cui la locazione è effettivamente effettuata.
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CU – Premi di risultato
Sono stati modificati sia i requisiti di accesso
alla predetta agevolazione che l’ammontare dei
premi detassabili (3.000 e 4.000 euro).
Condizione necessaria per esercitare tale
opzione è quella di aver percepito nell’anno 2017
un reddito di lavoro dipendente non superiore a
80.000 euro. In tale limite non vanno
considerati i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (vedi circolare n. 28/E del 2016).
61
CU –Premi di risultato
Qualora la somma dei punti 1, 2, 3, 4, 5 delle CU
pervenute per l’anno precedente risulti superiore a
80.000 euro, non saranno precompilate le colonne 7
(Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva).
Sarà presente un messaggio che invita a verificare
che il reddito di lavoro dipendente dell’anno
precedente non sia superiore ai limiti previsti dalla
legge per fruire della tassazione agevolata sui premi di
risultato. In mancanza dei requisiti va barrata la
casella di colonna 9 Assenza requisiti”.
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REDDITI FONDIARI
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Redditi fondiari
Le regole di precompilazione dei dati relativi
ai redditi fondiari sono diverse a seconda
della presenza o meno della dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente con il quadro
redditi dei terreni o dei fabbricati compilato
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Redditi fondiari
Nel primo caso (esistenza dichiarazione anno
precedente con il quadro dei redditi dei
terreni/fabbricati compilato) sono utilizzati i
dati della dichiarazione dell’anno precedente,
integrati con eventuali variazioni – risultanti
dalla banca dati catastale e dagli atti del
registro – intercorse sui diritti reali
(compravendite e successioni) e sull’utilizzo
degli immobili (locazioni ed altro).
65
Redditi fondiari
Nella seconda ipotesi (assenza della dichiarazione o
mancata compilazione del quadro dei terreni e/o dei
fabbricati) le informazioni relative alle consistenze
immobiliari e ai contratti di locazione sono riportate
esclusivamente nel foglio informativo.
Unica eccezione riguarda le informazioni relative
all’acquisto di uno o più immobili nel corso del 2018
ovvero alla stipula di nuovi contratti di locazione nel
2018, le quali sono riportate direttamente in
dichiarazione.
66
COMUNICAZIONI ONERI
67
Provvedimento 9/2/2018
Spese per asili nido
Decreto MEF 30/01/2018
68
A partire dal 2018, gli asili nido pubblici e
privati e i soggetti diversi dagli asili nido ai
quali sono state versate le rette trasmettono
all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, una comunicazione contenente
l’ammontare delle spese sostenute nell’anno
precedente dai genitori, con riferimento a
ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il
pagamento di rette relative alla frequenza
dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi
infantili.
Asili nido
69
Con il medesimo flusso sono comunicati anche i
dati relativi ai rimborsi erogati dagli stessi asili
nido, nonché da altri soggetti. Non vengono
invece indicati nella comunicazione i rimborsi
erogati dai sostituti d’imposta, che sono riportati
nella Certificazione Unica.
Asili nido
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Le informazioni relative al “bonus asilo nido” sono
comunicate all’Agenzia, sulla base di una
convenzione stipulata con Inps, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello di riferimento. In base
alla citata convenzione, l’INPS comunica i dati
relativi al bonus asili nido per il quale è pervenuta
una richiesta valutata/accolta entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
Se il codice fiscale del bambino è presente nel flusso
“Bonus Nido” comunicato dall’INPS, l’importo della
spesa comunicato non sarà riportato nella
dichiarazione precompilata né nel foglio informativo.
Asili nido
71
Il soggetto che ha sostenuto la spesa ha la
facoltà di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei
dati relativi alle spese per la frequenza degli asili
nido per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata. In presenza di opposizione,
l’Agenzia non utilizzerà, ai fini della elaborazione
della dichiarazione precompilata, le informazioni
trasmesse dagli asili nido e dagli altri soggetti
obbligati riferite all’iscritto indicato nella
richiesta di opposizione.
Asili nido
72
Provvedimento 9/2/2018
Erogazioni liberali Onlus e altri
enti del Terzo Settore
Decreto MEF 30/01/2018
73
A partire dal 2018 e con riferimento ai dati relativi al
2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le
associazioni di promozione sociale, le fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario
la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico e le
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica, trasmettono all’Agenzia
delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione
contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in
denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno
precedente da persone fisiche
Erogazioni enti Terzo Settore
74
Dal 2018 e fino all’anno di imposta successivo a quello di
operatività del Registro degli Enti del terzo settore di cui
all’articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, alle erogazioni liberali
nei confronti delle ONLUS, delle cooperative sociali, delle
organizzazioni di volontariato, delle ONG e delle associazioni
di promozione sociale si applicano le detrazioni e deduzioni
di cui all’articolo 83 del citato decreto legislativo n. 117 del
2017, mentre per le fondazioni continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dal richiamato articolo 14, comma 1 del
decreto legge n. 35 del 2005. Continuano però ad applicarsi,
limitatamente alle ONLUS, anche le detrazioni previste
dall’articolo 15, comma 1.1, del TUIR, che essendo meno
favorevoli per il contribuente (26%), non verranno
considerate ai fini del trattamento nella dichiarazione
precompilata
Erogazioni enti Terzo Settore
Erogazioni enti Terzo Settore
75
Al fine di individuare il corretto trattamento dei dati, i soggetti che trasmettono i dati
delle erogazioni devono indicare la propria tipologia:
0. Onlus;
1. Associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2 della L. n. 383 del 2000;
2. Associazione di Promozione sociale iscritta in registri provinciali o regionali;
3. Cooperativa Sociale;
4. Organizzazione di volontariato;
5. ONG;
6. Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela,
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico;
7. Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento
o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Erogazioni enti Terzo Settore
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Per le erogazioni liberali nei confronti dei soggetti che si identificanocon i codici 0, 1, 2, 3 e 5, è applicabile una detrazione del 30% percento per un importo complessivo in non superiore a 30.000 euro o,in alternativa, una deduzione nel limite del 10 per cento del redditocomplessivo dichiarato;
Per erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti che siidentificano con il codice 4 (organizzazioni di volontariato) èapplicabile una detrazione del 35% per un importo complessivo nonsuperiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limitedel 10 per cento del reddito complessivo dichiarato
Per erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti che siidentificano con i codici 6 e 7 (Fondazioni), opera solo la deduzione(non può essere superiore al 10% del reddito complessivo)
Erogazioni enti Terzo Settore
Considerato che il legislatore ha elevato le percentuali didetrazione rispetto alla normativa precedente, si ritieneopportuno, differentemente dallo scorso anno, proporre l’onere indetrazione nel caso di soggetti che si identificano con i codici 0,1, 2, 3, 4 e 5. Qualora il reddito risultante dalle CU sia superiorea 30.000 euro l’onere sarà invece proposto in deduzione,considerato che in tal caso dovrebbe risultare più convenienteper il contribuente tale opzione.
In tutti i casi sarà fornito un apposito avviso con cui si chiarisceche il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazioneriportando l’onere tra quelli detraibili/deducibili.
77
Erogazioni enti Terzo Settore
Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate neiconfronti dei soggetti che si identificano con i codici 6e 7 (Fondazioni), continua ad operare solo ladeduzione di cui all’articolo 14 del Decreto-legge 14marzo 2005, n. 35 (più dai meno versi), comeprevisto dall’articolo 99, comma 3, del D. Lgs. n.117/2017, come modificato dall’articolo 5-ter delDecreto-legge del 16/10/2017, n. 148.
78
79
Nel caso in cui colui che ha effettuato
l’erogazione, avvalendosi della facoltà prevista
dal provvedimento del direttore dell’Agenzia
relativo alle comunicazione dei dati riguardanti
le erogazioni liberali, eserciti l’opposizione
all’inserimento dei dati delle erogazioni
effettuate e dei relativi rimborsi, l’Agenzia non
utilizzerà, ai fini della elaborazione della
dichiarazione precompilata, i dati delle
erogazioni liberali e tutti i dati dei rimborsi
riferiti al medesimo contribuente.
Erogazioni enti Terzo Settore
80
Provvedimento modifica 6/2/2018
Ristrutturazione edilizia – bonifici
Risparmio energetico – bonifici
Decreto MEF 13/01/2016
81
Come negli anni scorsi, sono utilizzati per ladichiarazione precompilata i dati, comunicati dallebanche e da Poste Italiane, concernenti i pagamentieffettuati a mezzo bonifico per gli interventi di:▪ recupero del patrimonio edilizio,▪ per gli interventi volti al risparmio energetico degli
edifici.La complessità della normativa di riferimento comportache i dati comunicati all’Agenzia delle entrate nonpotranno essere inseriti nella dichiarazioneprecompilata ma saranno riportati solo nel foglioinformativo.
Bonifici di ristrutturazione edilizia
e risparmio energetico
82
A partire dal 1°gennaio 2017, è stata introdotta una nuova causaleper indicare le spese relative all’arredo degli immobili ristrutturati(L090) utilizzabile per i bonifici effettuati; pertanto, nella dichiarazioneprecompilata 2019 sarà possibile distinguere, nel foglio informativo, ibonifici relativi alle spese di ristrutturazione da quelli relativi alle spesedi arredamento.
Inoltre, per quanto riguarda le spese sostenute per interventi«combinati» di riqualificazione energetica e sismabonus, pagatetramite bonifico TRIF, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2018la nuova causale “DL50”.
Bonifici
83
Le causali che è possibile indicare nei bonifici
per poter usufruire delle detrazioni sono le
seguenti:
- L449 per le spese per la ristrutturazione
edilizia;
- L296 per le spese finalizzate al risparmio
energetico;
- L090 per le spese per l’arredo.- DL50 per le spese per interventi antisismici
effettuati su edifici ubicati nelle zone sismicheper la riduzione del rischio sismico.
Bonifici
84
Provvedimento modifica 6/2/2018
Provvedimento n. 28213 del 06/02/2019
Interventi di ristrutturazione
edilizia e risparmio energetico
su parti comuni condominiali
Art. 3, comma 4, D. Lgs. n.175/2014
Decreto MEF 01/12/2016
85
Interventi di ristrutturazione edilizia e
risparmio energetico su parti comuni
condominiali
Gli amministratori di condominio comunicano per
ogni singolo intervento effettuato sulle parti
comuni condominiali la tipologia e l’importo
complessivo. Sono indicate separatamente le
spese pagate con bonifico e quelle effettuate senza
bonifico (es. oneri di urbanizzazione)
Confronto con i dati dei bonifici comunicati dalle
banche e da Poste Italiane
Condomìni
86
Interventi di ristrutturazione edilizia e
risparmio energetico su parti comuni
condominiali
Gli amministratori indicano le spese sostenute
con riferimento alle singole unità immobiliari.
Tale informazione, associata a quella relativa alla
tipologia di intervento, permette di ricondurre la
quota di spesa attribuita nel limite massimo di
detraibilità previsto per singola unità immobiliare.
Condomìni
87
E’ stata inserita nella comunicazione una
sezione per consentire la precisa indicazione
delle unità immobiliari e delle relative
pertinenze. Gli amministratori di condominio,
infatti, devono specificare se si tratta di unità
abitativa con eventuali relative pertinenze ovvero
di unità non abitativa (ad esempio, ufficio,
negozio, box, cantina, ecc)
Condomìni
88
L'Amministratore deve indicare gli estremi
catastali dell'unità abitativa principale e
riportare nel campo “Importo della spesa
attribuita al soggetto” o nel campo “Importo
spesa unità immobiliare” la somma delle quote
riferite all’unità abitativa principale (ad
esempio, l’appartamento) e alle relative
pertinenze associate. Il limite di spesa infatti è
riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze,
unitariamente considerate (risoluzione Agenzia
delle Entrate 4.6.2007 n. 124)
Condomìni
89
È stato inserito il nuovo campo “Numero unità
immobiliari a cui è riferita la spesa” che deve
contenere il numero di unità immobiliari per le
quali vengono comunicate le spese. Per gli
interventi sisma-bonus ed eco-bonus infatti le
detrazioni si applicano su un ammontare delle
spese non superiore a 96.000/40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unita ̀
immobiliari di ciascun edificio
Condomìni
90
In primo luogo viene verificata la congruenza tra
importi complessivi e bonifici comunicati da Banche
e Poste. La verifica della congruenza verrà effettuata
tra le spese complessive comunicate e gli importi
complessivi dei bonifici effettuati dal condominio
(indipendentemente dalla tipologia di intervento
indicato nella comunicazione e dalla causale
indicata nel bonifico). Come indicato nella circolare
n. 7/E del 04/04/2017, infatti, in caso di utilizzo
una causale errata la detrazione spetta senza
necessità di ulteriori adempimenti.
Inoltre viene verificata la congruenza tra spese
sostenute con o senza bonifico.
Condomìni
91
Interessi passivi
Art. 78 Legge n. 413/1991
Provvedimento 27/01/2017
Provvedimento n. 28219 del 06/02/2019
92
I dati relativi agli interessi passivi che vengono
comunicati dagli istituti bancari possono riguardare
una delle seguenti tipologie di mutuo:
•mutuo agrario;
•mutuo garantito da ipoteca per acquisto
dell’abitazione principale;
•mutuo garantito da ipoteca per acquisto di altri
immobili;
•mutuo garantito da ipoteca per la costruzione o
ristrutturazione dell’abitazione principale.
Interessi passivi
Interessi passivi
Si riassumono, in particolare, alcune delle modifiche introdotte nelle nuove specifiche tecniche obbligatorie a partire dal 2018:
- i mutui comunicati dagli operatori finanziari, connessi arapporti per i quali è prevista la comunicazioneall’Archivio dei rapporti, devono essere identificatitramite il codice univoco così come definito perl’Archivio dei Rapporti Finanziari
- mentre, per tutti gli altri deve essere utilizzato unospecifico identificativo contenente il codice fiscale delsoggetto che comunica il mutuo e, per evitareduplicazioni, da un codice univoco attribuito dalsoggetto che comunica il mutuo;
-
Interessi passivi
è possibile comunicare le informazioni relative a mutui confinalità multiple per i quali, ad esempio, il finanziamentoottenuto è stato utilizzato in parte per l’acquistodell’immobile e in parte per la sua ristrutturazione; siprecisa che per i mutui stipulati prima del 1°gennaio2019, in mancanza del dato, le banche potranno impostarea spazio il campo 11 “flag mutuo misto” del record didettaglio di tipo 1 e 2 ed in tal caso sarà fornito unapposito avviso nell’applicativo web al contribuente;
94
Interessi passivi
nei mutui per abitazione principale cointestati è
possibile indicare se uno o più dei cointestatari, pur
essendo proprietari, non hanno diritto alla detrazione in
quanto l’abitazione per i suddetti non è abitazione
principale; si precisa che per i mutui stipulati prima del
1 gennaio 2019, in mancanza di tale informazione
concernente la proprietà dell’immobile, le banche
potranno impostare a spazio il campo 22 “proprietà
dell’immobile” del record di dettaglio di tipo 2 ed in tal
caso sarà fornito un apposito avviso nell’applicativo web
al contribuente;
95
Interessi passivi
- sono state definite le modalità per la comunicazione
dei mutui oggetto di accollo;
- è stata introdotta la percentuale di cointestazione
così come questa è indicata nel contratto di mutuo;
- l’ammontare delle rate versate nell’anno è stato
ulteriormente dettagliato per consentire di indicare
anche le eventuali penali e gli oneri non detraibili.
96
Interessi passivi
A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, è
previsto il flag “estinzione” (campo 17 15) che consente
di rilevare se il mutuo ha subito variazioni nel corso
dell’anno come, ad esempio, nel caso di estinzione
anticipata (codice 1), di surroga (codice 2) e, dal 2017,
di rinegoziazione (codice 3) e, dal 2018, di accollo
(codice 4).
In caso di surroga, di accollo e di rinegoziazione del
contratto di mutuo, la complessità dei calcoli necessari
a determinare l’ammontare dell’onere detraibile, gli
importi comunicati vengono cautelativamente esposti
soltanto nel foglio informativo. In particolare:
Interessi passivi
in caso di surroga, in presenza di più comunicazioni
per la stessa tipologia di mutuo, in almeno una delle
quali è indicato il codice 2 “Surroga” nel campo 17 “Flag
Estinzione”, considerata anche la difficoltà per
l’individuazione del mutuo della banca surrogante, i
relativi importi vengono cautelativamente esposti
soltanto nel foglio informativo, con specifica
segnalazione;
98
Interessi passivi
in caso di rinegoziazione, gli importi relativi alle
comunicazioni riferite al medesimo mutuo (stesso
codice identificativo) in cui è indicato il codice 3
“Rinegoziazione” nel campo 17 “Flag Estinzione”
vengono cautelativamente esposti soltanto nel foglio
informativo, con specifica segnalazione
99
Interessi passivi
in caso di accollo, gli importi relativi alle comunicazioni
riguardanti sia l’accollante che accollato e riferite al
medesimo mutuo (stesso codice identificativo) in cui è
indicato il codice 4 “Accollo” nel campo 17 “Flag
Estinzione” vengono cautelativamente esposti soltanto
nel foglio informativo, con specifica segnalazione.
100
101
Gli interessi passivi comunicati dalla banca
non sono inseriti in dichiarazione se l’onere è
stato disconosciuto a seguito di controlli
formali o al momento della elaborazione della
dichiarazione precompilata il contribuente è
stato inserito nelle liste di controllo ha
ricevuto la richiesta di esibizione della
documentazione e l’attività di controllo non
risulta ancora completata
Interessi passivi
102
Controllo preventivo sul rimborso: gli interessi
passivi comunicati dalla banca, in relazione a
contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre
2017, non sono inseriti nella dichiarazione
precompilata se il contribuente ha subito, con
riferimento all’anno d’imposta 2017 e per il
medesimo onere, un controllo preventivo sul
rimborso emergente dal 730/2018 che abbia
determinato il totale o parziale disconoscimento
dell’onere indicato dal contribuente nella
dichiarazione
Interessi passivi
103
Gli interessi passivi comunicati dalla banca, in
relazione ai contratti stipulati ante 2018, non
sono inseriti nella dichiarazione precompilata se
nella dichiarazione relativa all’anno precedente
il relativo onere non è stato indicato, dovendosi
ipotizzare che la mancata indicazione di tale
spesa da parte del contribuente derivi
dall’assenza di requisiti soggettivi previsti dalla
norma, ovvero in assenza della dichiarazione
dell’anno precedente
Interessi passivi
104
Per contratti di mutuo stipulati fino al
31.12.2017, gli interessi passivi non vengono
inseriti in dichiarazione se nella dichiarazione
relativa all’anno precedente il relativo onere è
stato indicato per un ammontare inferiore
rispetto a quanto comunicato dalla banca,
considerato che le quote relative agli interessi
sono tendenzialmente decrescenti
Interessi passivi
105
Contratti stipulati prima del 2017 (ma a partire dal
1993): il dato non è inserito se non è riscontrata la
presenza di un immobile adibito ad abitazione
principale (codice di utilizzo 1 nella colonna 2), per
l’intero anno, nel quadro B della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2017.
Tale criterio può comportare il mancato inserimento
degli interessi passivi nella dichiarazione precompilata
per i soggetti per i quali il requisito della residenza non
rileva (gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia e
coloro che hanno trasferito la residenza per motivi di
lavoro).
Interessi passivi
106
Premi assicurativi
Art. 78 Legge n. 413/1991
Provvedimento 28173 del 06/02/2019 “Modifiche al
provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014”
Premi assicurativi
la legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire
dall’anno d’imposta 2018, una nuova agevolazione
relativa ai premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate
relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo
(articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del Tuir), per i
quali la norma non prevede un limite di spesa
detraibile.
Premi assicurativi
I codici da inserire nella dichiarazione precompilataper rappresentare le quattro tipologie di contrattosono:- “36”: per il rischio di morte o di invaliditàpermanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasicausa derivante;- “38” per la tutela delle persone con disabilitàgrave;- “39” per il rischio di non autosufficienza nelcompimento degli atti della vita quotidiana.- “43” per il rischio di eventi calamitosirelativamente a unità immobiliari ad uso abitativo
109
La detrazione spetta anche per i premi versati per le
assicurazioni contro gli infortuni relative al
conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta
all’ordinaria polizza R.C. auto.
Nelle polizze assicurative in cui non è individuato il
soggetto assicurato, che può essere un qualsiasi
conducente del veicolo, il relativo premio non risulta
detraibile.
Premi assicurativi
110
Se contraente e assicurato non coincidono, l’onere
viene attribuito al contraente e viene evidenziato nel
foglio informativo del contraente stesso solo se
l’assicurato (o gli assicurati) risulta (o risultano)
fiscalmente a carico del contraentePremi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi l’onere saràattribuito al contraente esclusivamente nel caso di contraente che abbia stipulato la polizzaper se stesso (ossia coincidenza tra contraente e assicurato) e non sia fiscalmente a caricodi altri soggetti
Premi assicurativi
111
Situazione Attribuzione onere
Assicurato
A CARICO
del contraente
Contraente
Contraente
A CARICO
di altri contribuenti
Assicurato
NON PRESENTE nel prospetto dei
FAMILIARI A CARICO
Nella comunicazione non è
indicato il codice fiscale
dell’assicurato
Contraente
A CARICO di altri contribuenti
Onere nel foglio informativo:
- del contribuente
- del/i contribuente/i di cui
risulta a carico
Contraente
NON A CARICO
di altri contribuenti
Onere attribuito al contraente
IN DICHIARAZIONE
Contraente
= Assicurato
Contraente
≠ Assicurato Onere non attribuito ad alcun
contribuente
PREMI ASSICURATIVI
Criteri di precompilazione
112
PREMI ASSICURATIVI
L’onere è attribuito anche con riferimento ai premi
relativi ad una polizza vita collettiva, stipulata da
società o da organizzazioni sindacali di imprenditori
o lavoratori dipendenti in nome e per conto del
lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato),
relativamente alla quota di premio riferita alla
singola posizione individuale.
Criteri di precompilazione
113
Se dai dati ricevuti risulta che il contraente ha ceduto
la polizza nel corso dell'anno di riferimento o che il
contraente indicato è il cessionario della polizza (se è
compilato il campo 12 con il codice 1 “il contraente
indicato ha ceduto la polizza nel corso dell'anno di
riferimento” o con il codice 2 “il contraente indicato è il
cessionario della polizza”), il premio è riportato
esclusivamente nel foglio informativo, fornendo un
avviso al contribuente circa la presenza della cessione
del contratto e la necessità di tener conto dell’intero
ammontare del premio per applicare i limiti di
detraibilità previsti dalla legge.
PREMI ASSICURATIVI
Criteri di precompilazione
114
I premi assicurativi non sono inseriti se l’onere
è stato disconosciuto a seguito di controlli
formali o al momento della elaborazione della
dichiarazione precompilata il contribuente è
stato inserito nelle liste di controllo, ha
ricevuto la richiesta di esibizione della
documentazione e l’attività di controllo non
risulta ancora completata
Premi assicurativi
115
I premi assicurativi non sono inseriti se
risultano di un ammontare superiore di oltre il
50% rispetto all’onere indicato nella
dichiarazione relativa all’anno 2017.
Contratti stipulati ante 2018 il dato non viene
esposto anche qualora l’onere non sia stato
indicato nella dichiarazione dell’anno
precedente ovvero non sia stata presentata
dichiarazione per l’anno precedente
Premi assicurativi
• in presenza di più comunicazioni riferite allostesso soggetto, con il medesimo identificativodel contratto di assicurazione, gli importi non
sono utilizzati (dati presenti sul foglio informativocon annotazione “non utilizzato”).
116
PREMI ASSICURATIVI
Criteri di precompilazione
PREMI ASSICURATIVI
• anche se l’onere è riportato nella CertificazioneUnica, viene inserito nella dichiarazioneprecompilata esclusivamente l’importocomunicato dall’ente esterno.
• se l’ente non comunica alcun dato, l’oneredetraibile, ancorché presente nella CU, non vieneriportato nella dichiarazione precompilata
117
118
Art. 3 commi 2 e 3 D. Lgs. n.175/2014
Spese sanitarie
Decreti Ministero Economia e finanze
Provvedimenti Agenzia Entrate
119
SOGGETTI
OBBLIGATI
ALL’INVIO ENTRO IL
31 GENNAIO
AGENZIA ENTRATE
(dati aggregati)
Dal 9 marzo
SISTEMA TESSERA
SANITARIADal 9 febbraio all’8 marzo
elabora e cancella dati
con opposizione
120
Aziende sanitarie locali
Aziende ospedaliere
Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico
Policlinici universitari
Farmacie
Presidi di specialistica ambulatoriale
Spese sanitarie - Soggetti obbligati
121
Strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e
di assistenza integrativa
Altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari
Iscritti all'Albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri
Spese sanitarie - Soggetti obbligati
122
Strutture autorizzate per l’erogazione dei
servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai
sensi dell’ articolo 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Esercizi commerciali che svolgono l’attività di
distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è
stato assegnato dal Ministero della salute il
codice identificativo univoco
Spese sanitarie - Soggetti obbligati
123
Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico
che hanno effettuato la comunicazione al
Ministero della salute
Iscritti agli albi professionali degli:
•psicologi
•infermieri
•ostetriche ed ostetrici
•tecnici sanitari di radiologia medica
Spese sanitarie - Soggetti obbligati
124
Provvedimento 6/2/2018 (modifica)
Rimborsi spese sanitarie (e contributi fondi con finalità assistenziali)
Art. 78 Legge n. 413/1991
125
Le casse e i fondi sanitari comunicano all’Agenzia,
oltre ai rimborsi delle spese sanitarie, anche i
contributi versati dall’iscritto. Inoltre, le stesse
comunicano la propria tipologia atteso che possono
operare ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a)
del Tuir, nel qual caso i contributi versati
dall’iscritto per i familiari (a carico o non a carico)
sono deducibili, ovvero ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, lettera e-ter) del Tuir, nel qual caso i
contributi versati dall’iscritto nell’interesse dei
familiari non a carico non sono deducibili
Contributi casse assistenziali
126
I contributi versati alle casse assistenziali sono
deducibili entro il limite di 3.615 euro ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.
Pertanto, non sono detraibili le spese sanitarie
rimborsate a fronte di contributi versati entro il
limite di deducibilità di 3.615 euro e se i contributi
versati eccedono tale limite le spese sanitarie
rimborsate sono detraibili proporzionalmente alla
parte eccedente.
Contributi casse assistenziali
127
Sono comunicati anche i contributi associativi
versati alle società di mutuo soccorso, che sono
detraibili (anziché deducibili) ai sensi dell’articolo
15, comma 1, lett. i-bis), del TUIR. Pertanto,
analogamente a quanto previsto per i contributi
deducibili, non sono detraibili le spese sanitarie
rimborsate a fronte di contributi versati a società di
mutuo soccorso entro il limite di detraibilità di
1.291,14 euro e se i contributi versati eccedono tale
limite le spese sanitarie rimborsate sono detraibili
proporzionalmente alla parte eccedente.
Contributi società mutuo soccorso
128
Soggetti obbligati all’invio al Sistema Tessera
Sanitaria:
Strutture autorizzate per la vendita al
dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi
dell’articolo 70, comma 2, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193
Iscritti agli albi professionali dei medici
veterinari
SPESE VETERINARIE
129
Dal 9 marzo 2019 il Sistema Tessera Sanitaria
mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i
dati delle ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi a:
• spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta
precedente dal contribuente e dal familiare a
carico
• rimborsi effettuati nell’anno precedente per
prestazioni non erogate o parzialmente erogate,
specificando la data nella quale sono stati versati i
corrispettivi delle prestazioni non fruite
Spese sanitarie
130
• ticket per acquisto di farmaci e per
prestazioni fruite nell’ambito del SSN
• dispositivi medici con marcatura CE: spese
per acquisto o affitto dispositivi medici
(venduti p.e. da farmacie, parafarmacie e
ottici)
• servizi sanitari erogati dalle farmacie
• Farmaco anche omeopatico (venduti p.e da
farmacie e parafarmacie)
Tipologie spese sanitarie-veterinarie
Tipologie spese sanitarie-veterinarie
• farmaci per uso veterinario (venduti p.e. da
farmacie e parafarmacie)
• Spese veterinarie sostenute da persone
fisiche riguardanti particolari tipologie di
animali (decreto Ministero delle Finanze n.
289 del 2001)
• prestazioni sanitarie (p.e. rese da psicologi,
da ostetriche, da infermieri…)
• Spese prestazioni assistenza specialistica
ambulatoriale, visita medica generica e
specialistica, ricoveri ospedalieri, ecc…
Spese agevolabili solo a particolari condizioni:
• protesi e assistenza integrativa (prestazioni
rese da strutture accreditate dal SSN, da
strutture autorizzate, ecc..)
• Cure termali (prestazioni rese da strutture
accreditate dal SSN ed autorizzate, ecc..
• prestazioni di chirurgia estetica e di
medicina estetica , ambulatoriale o
ospedaliera
Tipologie spese sanitarie-veterinarie
133
L’Agenzia delle entrate trasmette al Sistema TS i
CF dei contribuenti che rientrano nella platea
della dichiarazione precompilata e dei familiari a
carico indicati nelle CU trasmesse nei termini
all’Agenzia delle entrate
Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun
soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi
aggregati in base alle tipologie di spesa
Spese sanitarie
134
Il contribuente visualizza i seguenti dati, riferiti
anche ai familiari a carico:
•totale delle spese sanitarie automaticamente
agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in
base alle tipologie di spesa
•totale delle spese sanitarie agevolabili solo in
presenza di particolari condizioni e dei relativi
rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa
Accesso ai dati aggregati delle spese sanitarie
135
Le spese sono indicate al netto dei relativi rimborsi.
I rimborsi erogati in un’annualità diversa da quella in
cui è stato effettuato il pagamento sono inseriti nel
quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione
separata.
Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata
portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il
contribuente può modificare la dichiarazione
precompilata eliminando dai redditi assoggettati a
tassazione separata l’importo del relativo rimborso.
Spese sanitarie al netto dei rimborsi
136
Dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può
verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area
autenticata, tramite il servizio di interrogazione
puntuale in cooperazione applicativa esposto dal
Sistema TS le informazioni di dettaglio delle spese e
dei rimborsi
Consultazione spese sanitarie
137
Ciascun assistito può esercitare la propria
opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle
entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi
alle spese sanitarie e ai rimborsi.
Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi
alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato
l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di
cui risulta a carico.
Opposizione spese sanitarie
138
Le spese sanitarie sono collocate esclusivamente nel
campo della dichiarazione dei redditi relativo alle spese
sanitarie “ordinarie”: rigo E1 colonna 2
Il flusso informativo non contiene le informazioni che
consentono di distinguere se il contribuente può fruire di
maggiori agevolazioni in relazione alla
detraibilità/deducibilità di alcune spese sanitarie - ad
esempio, spese per patologie esenti e spese per persone
con disabilità
La dichiarazione potrà essere modificata qualora il
contribuente sia in possesso dei requisiti soggettivi e
documentali che consentano la detraibilità e deducibilità
delle spese secondo regole particolari.
Spese sanitarie
139
• Le spese automaticamente agevolabili sono
riportate nella dichiarazione e nel foglio
informativo
• Le spese agevolabili a determinate condizioni
sono riportate solo nel foglio informativo
Spese sanitarie
140
• I rimborsi relativi a spese automaticamente
agevolabili sostenute nel 2018 sono riportati
nella dichiarazione direttamente in diminuzione
delle spese e nel foglio informativo
• I rimborsi relativi a spese agevolabili a
determinate condizioni sostenute nel 2018 sono
riportati solo nel foglio informativo
• Se i rimborsi riguardano spese sostenute in
anni precedenti al 2018, gli stessi sono riportati
nel rigo D7 della dichiarazione precompilata, tra
i redditi da assoggettare a tassazione separata.
Rimborsi spese sanitarie
141
Spese universitarie
Limiti di detraibilità spese Università private
Articolo 15, comma 1, lettera e) TUIR – decreto
MIUR 29 aprile 2016, n. 288 (confermati per il 2018)
Decreto MEF 13/01/2016
Provv.nti 19/02/2016 e 27/01/2017 (modifica)
Art. 3, comma 4, D. Lgs. n.175/2014
142
Provvedimento 27/01/2017
Rimborsi spese universitarie
Tutti i soggetti che erogano rimborsi (es. enti per il
diritto allo studio) ad esclusione dei datori di lavoro
e delle Università per i quali sono previsti apposite
comunicazioni
Decreto MEF 01/12/2016
143
Per le università private i limiti di detraibilità sono
individuati da uno specifico decreto MIUR (i limiti per il
2017 non risultano modificati rispetto all’anno
precedente)
Agli importi individuati dal decreto del MIUR va sommato
l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo
studio.
Spese universitarie
144
Se i rimborsi riguardano spese sostenute in anni
precedenti al 2018, gli stessi sono riportati nel rigo D7
(codice 4)della dichiarazione precompilata, tra i redditi da
assoggettare a tassazione separata. Se i rimborsi si
riferiscono a spese sostenute in anni diversi, sono
compilati più righi D7
Se le spese sono sostenute sia in università statali sia in
università non statali, le spese sostenute presso le
università statali saranno comunque integralmente
detraibili mentre quelle sostenute presso università non
statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto
MIUR
Spese universitarie
145
Opposizione spese universitarie
Ciascun contribuente può esercitare la propria
opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle
entrate, i dati relativi alle spese universitarie e ai
rimborsi delle stesse
Se il contribuente è un familiare a carico i dati
relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha
esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai
soggetti di cui risulta a carico.
146
Spese funebri
codice fiscale del de cuius obbligatorio
Art. 3 comma 4 D. Lgs. n.175/2014
Decreto MEF 13/01/2016
Per ciascun evento funebre i valori comunicati sonoricondotti nel limite di 1.550 euro previsto dalla leggee inseriti in un unico rigo della dichiarazione deiredditi.
Nel foglio informativo è indicato il dettaglio dei diversiimporti comunicati.
In presenza di più comunicazioni provenienti dalmedesimo soggetto contenenti il medesimo setinformativo ai fini della elaborazione delladichiarazione precompilata, si tiene conto di una soladelle comunicazioni pervenute.
147
Spese funebri
A titolo cautelativo, qualora le spese relative alsingolo evento funebre superino 30.000 euro,l’importo sarà riportato esclusivamente nel foglioinformativo.
Nel caso in cui dovesse essere comunicato un eventodel 2018 con il medesimo CF del defunto comunicatocon riferimento ad un evento verificatosi negli anniprecedenti (2016 e 2017), l’importo della spesa 2018sarà riportato esclusivamente nel foglio informativo.
148
Spese funebri
149
Art. 78 Legge n. 413/1991
Contributi previdenziali e
assistenziali
Contributi lavoratori domestici
(colf e badanti – Libretto di famiglia)
La dichiarazione precompilata riporta i dati relativi aicontributi previdenziali e assistenziali, chevengono comunicati all’Agenzia delle entrate dagli entiprevidenziali entro il 28 febbraio di ogni anno.
I contributi per gli addetti ai servizi domesticiforniti dall’INPS sono inclusi nella precompilata.
150
CONTRIBUTI PREVIDENZALI E ASSISTENZIALI
CONTRIBUTI PREVIDENZALI E ASSISTENZIALI
Autonomamente, per quest’anno, il contribuentepotrà inserire in questa sezione anche leinformazioni relative ai contributi previdenzialiINPS e premi INAIL riscossi dall’Istituto tramite lostrumento del Libretto di famiglia, poichéentrambi oneri deducibili ai sensi dell’art. 10,comma 2, del TUIR.
non vengono inseriti nel 730 precompilato i contributicomunicati dagli enti previdenziali qualora risultiriportato lo stesso codice identificativo deicontributi previdenziali nella Certificazione Unicarelativo agli oneri deducibili riconosciuti dalsostituto; dall’anno d’imposta 2018 è previsto unapposito codice per i contributi versati per ilavoratori domestici (codice 3 nel punto 432, 434 o436)
se nella CU è riportato il codice identificativo dioneri deducibili diversi dai contributi previdenzialiquesti invece saranno utilizzati.
152
CONTRIBUTI PREVIDENZALI E ASSISTENZIALI
153
Provvedimenti 19/02/2016 e
27/01/2017 (modifica)
Previdenza complementare
Art. 78 Legge n. 413/1991
Oltre al limite ordinario di deducibilità di 5.165euro, sono previsti diversi limiti in relazionealla condizione del fondo e alle caratteristichedel contribuente.
Nel flusso informativo non vanno indicati i datirelativi ai contributi versati tramite il sostitutod’imposta, che sono già acquisiti mediante laCertificazione Unica.
154
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
CR ITER I D I UTILIZZO DEI DATI PREV ID ENZA
COMPLEMENTARE
se non è evidenziata la presenza di una dellecondizioni di deducibilità più favorevolipreviste per legge, i contributi versati sarannoconsiderati a deducibilità ordinaria ed inseritinell’apposito rigo della dichiarazione (rigo E27colonna 2);
155
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
156
ALTRI DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA
Dichiarazione anno precedente
(eccedenze e oneri pluriennali)
Pagamenti con F24 (es. acconti)
157
ONERI COMUNICATI
DA SOGGETTI TERZI
entro il 28 febbraio(9 marzo: proroghe e spese
sanitarie tramite sistema TS)
DATI ANAGRAFE
TRIBUTARIA
CU 2018
entro il 7 marzo
DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA
16 aprile
Elaborazione
informazioni
158
NOVITÀ
Principali novità modello 730
2019
159
Il comma 5 dell’articolo 188-bis del TUIR ha innovato le
agevolazioni già previste per Campione d’Italia. A
decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi
prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri
anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a
formare il reddito complessivo al netto di una riduzione
pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di
euro 26.000.
Quadro L - Campione d’Italia
160
Ai fini dell’applicazione di tale nuova normativa:
è stata prevista la possibilità di ottenere l’agevolazione
direttamente in dichiarazione compilando il nuovo quadro
L del modello 730;
nell’applicazione web della dichiarazione precompilata
saranno forniti appositi avvisi ai residenti nel Comune di
Campione d’Italia e a coloro per i quali è pervenuta
almeno una CU con i punti da 457 a 460 compilati
(dedicati alle agevolazioni fiscali per Campione d’Italia)
Quadro L - Campione d’Italia
161
La legge di bilancio 2018 ha reintrodotto la detrazione
Irpef del 19% per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Importo max di 250 euro - Anche per familiari a carico
- codice 40 rigo E8
Detrazioni trasporto pubblico
162
Nuova detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute
in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi
tecnici e informatici, anche per familiari a carico.
Attestazione diagnosi DSA e collegamento funzionale
tra strumento e tipo di disturbo - Codice 44
Sussidi tecnici e informatici per DSA
163
Nuova detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute
per assicurazione finalizzata alla tutela dell’immobile
abitativo dal rischio di eventi calamitosi
Codice 43
Polizza eventi calamitosi
164
Lavori finalizzati alla riqualificazione energetica degli
edifici
• Confermata detrazione base del 65%
• Acquisto e posa in opera di microgeneratori in
sostituzione di impianti esistenti (cod. 14 max
100.000 euro).
• Ecobonus ridotto al 50% per gli interventi meno
incisivi (es: finestre comprensive di infissi,
schermature solari, impianti di climatizzazione a
biomasse, ecc..)
Eco-bonus
165
• Lavori (combinati) finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici e riduzione rischio sismico su
parti comuni di edifici condominiali:
✓ detrazione dell’80% per gli interventi volti alla
riqualificazione energetica e riduzione di una classe
del rischio sismico – (codice 10)
✓ detrazione dell’85% per gli interventi volti alla
riqualificazione energetica e riduzione di due classi
del rischio sismico (codice 11)
Zone sismiche 1,2 e 3 - spesa max 136.000 euro per
il numero di unità che compongono edificio
Eco-bonus
166
L’ importo, relativo al credito d’imposta che l’Inps ha
riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi
dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE),
indicato nel punto 379 della CU 2019, viene riportato
nel rigo G14 del quadro G della dichiarazione
precompilata.
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)
167
Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della
rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in
dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di
quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
In tal caso riportare nel Quadro C:
✓ Codice 9 in «casi particolari»
✓ E i valori indicati nelle Annotazioni alla CU 2019 con
il codice AX
R.I.T.A.
168
R.I.T.A.
169
Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private
scoperte spetta una detrazione dall’imposta lorda per un
importo pari al 36% delle spese di ammontare complessivo
non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso
abitativo. (Codice 12 e 13)
Sistemazione a verde ex novo o radicale rinnovamento
dell’area interessata.
Bonus Verde
170
Riferimenti normativi
• Legge 28 dicembre 2015, n. 208
• Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Articoli
1-9 e 35
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia - Accesso alla
dichiarazione 730 precompilata 2018 da parte del
contribuente e degli altri soggetti autorizzati
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31
gennaio 2018 - Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini
della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei
dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal
Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del
29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro
successive modifiche
171
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27
febbraio 2018 - Proroga dei termini per le
comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la
frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le
spese sanitarie rimborsate.
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 9 febbraio
2018 - Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati
relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio
2018.
Riferimenti normativi
172
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 9 febbraio
2018 - Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati
riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza
degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio
2018
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 febbraio
2018 - Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati
relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Modifiche al Provvedimento n. 19992 del
27 gennaio 2017.
Riferimenti normativi
173
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 febbraio
2018 - Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati
relativi agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al
Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 febbraio
2018 - Modalità e termini di comunicazione
all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese
sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n.
20018 del 27 gennaio 2017.
Riferimenti normativi
174
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 28213 del 06/02/2019 –
“Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al
provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017”;
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 28173 del 06/02/2019
– “Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti
assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al provvedimento n.
160381 del 16 dicembre 2014”;
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 28219 del 06/02/2019 –
“Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi
passivi per contratti di mutuo. Modifiche al provvedimento n.
160358 del 16 dicembre 2014”.
Riferimenti normativi