MODELLO 730/2015 E VISTO DI CONFORMITÀ · Tfr e arretrati Inviati il 9/3/2015 Il 15.4.2015 rende...

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MODELLO 730/2015

E

VISTO DI CONFORMITÀ

a cura di Giancarlo Modolo

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Modello 730/2015 e visto di conformità

SOGGETTI INTERESSATI

Il 730 precompilato sarà proposto a chi: per il 2013 hanno presentato il mod. 730 (o il

mod. Unico con caratteristiche da 730); il sostituto d’imposta ha trasmesso la loro

Certificazione Unica 2015 relativa ai redditi 2014 (ex CUD);

non sono stati titolari di partita Iva nel 2014; non ha presentato per il 2013 dichiarazioni

correttive nei termini o integrative.

viene predisposto anche per i destinatari della CU 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il mod. Unico-PF 2014 pur avendo i requisiti per presentare il mod. 730, oppure hanno presentato, oltre al mod. 730, anche i quadri AC, RM, RT e RW.

Dal 2015 l’Agenzia delle entrate rende disponibile entro il 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione precompilata, che poi deve essere presentata entro il 7 luglio successivo, in forma diretta tramite il sito dell’Agenzia, o tramite sia il sostituto d’imposta che presta assistenza diretta, sia un Caf o un professionista abilitato, con o senza utilizzo del precompilato.

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OPERATIVITÀ DELL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 730/2015

BANCA DATI FISCALE Dichiarazioni redditi-anno 2013 Dati catasto / imposta di registro Detrazioni pluriennali Crediti e versamenti

BANCHE-ASSICURAZIONI-ENTI PREVIDENZA Interessi passivi e oneri mutui Premi assicurazioni vita-infortuni Contributi previdenziali Previdenza complementare

Inviati il 2/3/2015

SOSTITUTI D’IMPOSTA Dettaglio redditi e detrazioni Familiari a carico Altri redditi Tfr e arretrati

Inviati il 9/3/2015

Il 15.4.2015 rende disponibile il mod. 730 precompilato

a lavoratori dipendenti a pensionati

che – entro il 7.7.2015 - può essere accettato o modificato

oppure sostituito con altro 730 o con mod. Unico 2015

Dati disponibili

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CONTENUTO DEL MOD. 730 PRECOMPILATO - REDDITI ANNO 2014

i dati inerenti agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese di assicurazione e enti previdenziali

i dati presenti nella Certificazione Unica trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta -> redditi di lavoro dipendente e assimilati, ritenute Irpef, trattenute addizionali regionale e comunale e compensi di lavoro autonomo occasionale, nonché informazioni dei familiari a carico

altri dati conosciuto dall’Anagrafe tributaria -> versamenti effettuati con mod. F24 e contributi corrisposti per lavoratori domestici.

alcune specifiche informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 -> spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, crediti d’imposta e le eccedenze, ecc.

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COME ACCEDERE AL MOD. 730 PRECOMPILATO

il modello 730 precompilato può essere anche ottenuto direttamente tramite un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, per accedere alla quale è indispensabile aver ottenuto il codice Pin, che può essere richiesto:

• online -> accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

e digitando alcuni dati di tipo personale;

• per telefono -> chiamando il servizio di risposta automatica al n. 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);

• in un ufficio dell’Agenzia delle entrate -> presentando il documento di identità.

I soggetti interessati possono accedere alla dichiarazione precompilata anche tramite: il proprio sostituto che presta assistenza fiscale; un Caf o un professionista abilitato; con un’apposita delega per effettuare l’accesso (attenzione ai termini).

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MOD. 730 PRECOMPILATO VISUALIZZABILE / PRELEVABILE

modello 730 precompilato; prospetto redditi e spese presenti nel 730 precompilato e fonti utilizzate per

l’elaborazione -> ad es.: dati rilevati dalla Certificazione Unica o da terzi [interessi passivi sul mutuo, contributi pagati per la colf, premi di assicurazione deducibili];

prospetto delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate che risultano incomplete o incongruenti -> non inserite nel modello per permettere la verifica e l’eventuale inserimento nel 730 precompilato.

Ad es.: - atto di acquisto di un fabbricato, di cui non si conosce la destinazione (sfitto,

dato in comodato, ecc.); - gli interessi passivi segnalati dall’istituto di credito se di entità superiore a

quelli indicati nella dichiarazione per l’anno 2013 (gli interessi passivi corrisposti per i mutui ipotecari, di regola, diminuiscono nel corso del tempo);

esito della liquidazione -> rimborso o somme da trattenere in busta paga; modello 730-3 -> dettaglio dei risultati della liquidazione.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MOD. 730 PRECOMPILATO – COME SI PRESENTA – 1 di 3

Presentazione diretta -> direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia: • specificando i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; • compilando la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per

mille dell’Irpef, anche se non viene espressa alcuna scelta. Dichiarazione accettata -> in assenza di correzione o integrazioni o con variazioni che non incidono sul calcolo del reddito complessivo e/o dell’imposta.

• non sono previsti i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili; • non viene eseguito il controllo preventivo per i rimborsi d’imposta superiori a € 4.000,00.

Se qualche dati risulta non corretto o incompleto -> il contribuente deve modificare o integrare il modello 730; e, quindi: • viene elaborato un nuovo modello 730 ed inerente 730-3 con i risultati della liquidazione

eseguita conseguente alle modifiche operate; • sono possibili controlli sulle informazioni e sui dati inseriti.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MOD. 730 PRECOMPILATO – COME SI PRESENTA – 2 di 3

Presentazione tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ->delega per l’accesso al 730 precompilato, se intende utilizzarlo o consegna mod. 730 già compilato e firmato, senza documentazione tributaria, con la busta chiusa contenente il mod. 730-1 inerente alla scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (se dichiarazione congiunta -> schede inserite in un’unica busta con dati del dichiarante).

Se il 730 precompilato viene accettato e presentato tramite il sostituto d’imposta: • non sono previsti i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili; • non viene eseguito il controllo preventivo per i rimborsi d’imposta superiori a € 4.000,00.

Prima dell’invio e, comunque, entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta deve consegnare al soggetto interessato sia la copia della dichiarazione elaborata, sia il prospetto di liquidazione, mod, 730-3, con la specificazione dell’entità del rimborso che verrà erogato o l’importo delle somme che verranno trattenute.

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MOD. 730 PRECOMPILATO – COSTI PROPOSTI RILEVATI IN INTERNET

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ

L’apposizione del visto di conformità comporta la verifica di corrispondenza formale: delle ritenute, dei versamenti, delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione, dei crediti d’imposta, delle eccedenze d’imposta.

Ciò significa, per il contribuente, che l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione genera, a parere dell’Agenzia delle entrate, un affidamento circa la definitività del rapporto tributario. In tal senso, la definitività per il contribuente viene “barattata” con la responsabilità del soggetto vistante, tenuto a rispondere al pagamento di un «somma» corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione reclamati dall’Agenzia.

La responsabilità viene esclusa solamente nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ

A chiarimento, si precisa che i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel mod. 730 siano conformi (e, quindi, devono essere corretti e coerenti):

ai documenti esibiti dal contribuente (inerenti a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi)

al fine di rilasciare, per ogni dichiarazione, un visto di conformità (certificazione di correttezza dei dati).

Visto di conformità Controlli art. 36-ter del

D.P.R. 600/1973

possono determinare a carico del Caf o del professionista abilitato

l’onere di dover corrispondere una somma pari a

IMPOSTA+INTERESSI+SANZIONI

Nessuna responsabilità in capo al soggetto che appone il visto (quindi, obbligato

solo contribuente) per i dati che non sono oggetto di controlli formali, quali, ad

esempio: l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di

produzione.

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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Provvedimento Agenzia Entrate prot. 25992 del 23 febbraio 2015

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 artt. 32 – 40

D.M. 31 maggio 1999, n. 164

Circolare 19 febbraio 2015, n. 6

Circolare 26 febbraio 2015, n. 7

Visto di conformità Tutela della

privacy

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Modello 730/2015 e visto di conformità

SOGGETTI ABILITATI ALL’INVIO

Sono soggetti abilitati (art. 35, comma 3, D.Lgs. 241/97):

1. iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili

2. iscritti albo consulenti del lavoro

3. iscritti nei ruoli di periti ed esperti presso C.C.I.A.A. per la sub-categoria

tributi alla data del 30/09/1993 in possesso di laurea in giurisprudenza,

economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria

Circolare n. 7/2015

esclusione soggetti punto 3 da assistenza e visto sul modello 730;

reperibilità sul sito dell’Agenzia delle entrate dei dati dei professionisti

abilitati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione

all’apposizione del visto di conformità sul modello 730, del luogo di

svolgimento dell’attività, dello svolgimento dell’attività in forma associata o

tramite utilizzo di società di servizi.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

REGOLE

Art. 34, comma 3, del D.Lgs. 241/1997

Gli intermediari «verificano la conformità dei dati esposti nella

dichiarazione».

INNOVAZIONE:

Art. 4, comma 3, del D.Lgs. 175/2014:

«L’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della

dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione

precompilata e comporta assunzione di responsabilità».

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Modello 730/2015 e visto di conformità

SANZIONE SPECIFICA

Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 175/2014:

«Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa

(entro il 10 novembre), i soggetti sono tenuti nei confronti dello

Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma

pari all’importo:

dell’imposta;

della sanzione;

degli interessi;

che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-

ter D.P.R. 600/73, sempre che il visto infedele non sia stato

indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del

contribuente».

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Modello 730/2015 e visto di conformità

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3 (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)

FAMILIARI A CARICO -> che i familiari indicati a mio carico nel modello 730, hanno posseduto, lo scorso anno, un reddito complessivo inferiore a € 2.840,51.

Consapevole delle

conseguenze civili e penali derivanti da

una falsa dichiarazione,

sotto la mia responsabilità

DICHIARO

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO AL 100%-> di essere il genitore con il reddito complessivo più elevato e che l’altro genitore indicherà “0” (“zero”) come percentuale di detrazione.

SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (E2) -> che le spese sanitarie indicate al rigo E2 sono relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenuta per conto di familiari non fiscalmente a carico che non trova capienza nell’imposta da questi dovuta.

DISABILI (E3-E4-E5-E25) -> di essere, sulla base del riconoscimento da parte della Commissione medica pubblica, un soggetto portatore di handicap, ex art.3 della L. 5/2/1992 n.104.

segue

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Modello 730/2015 e visto di conformità

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 2 di 3 (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)

DISABILI (E4) -> di essere, sulla base del riconoscimento da parte di una Commissione medica pubblica, un soggetto con ridotte o impedite capacità motorie e che (nei casi necessari) sulla carta di circolazione del veicolo sono indicati gli adattamenti sottoposti a collaudo dagli uffici competenti.

Consapevole delle

conseguenze civili e penali derivanti da

una falsa dichiarazione,

sotto la mia responsabilità

DICHIARO

SPESE FUNEBRI (E8 – cod. 14) -> che le spese funebri sono state sostenute dal sottoscritto per il decesso del familiare ________con grado di parentela_______________

TRASFERIMENTO RESIDENZA PER LAVORO (E72) -> di essere lavoratore dipendente e di avere trasferito la residenza nel comune di lavoro nei tre anni antecedenti la richiesta della detrazione.

segue

IMMOBILI LOCATI DA GIOVANI TRA 20 E 30 ANNI D’ETÀ (E71 - cod. 3) -> che l’unità immobiliare locata non è destinata ad abitazione principale dei genitori o di affidatari.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 3 di 3 (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)

RISTRUTTURAZIONI e SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (E41 – E44 e E61 – E63) -> che gli immobili per cui richiedo le detrazioni del 36%, 41%, 50% o 65% per le spese di ristrutturazione edilizia e/o del 55% o 65% per le spese di riqualificazione energetica sono tuttora di mia proprietà, oppure in caso di vendita, di aver formalizzato nell’atto il NON trasferimento della detrazione all’acquirente.

Consapevole delle

conseguenze civili e penali derivanti da

una falsa dichiarazione,

sotto la mia responsabilità

DICHIARO

SPESE PER ARREDO (E57) -> che i beni portati in detrazione sono destinati ad essere utilizzati nell’immobile che è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria (art.16-bis del Tuir) per i quali si è richiesta la detrazione Irpef del 50%

Dichiaro, inoltre, che i documenti (come da 730-2) esibiti

o consegnati, in copia, per la verifica della conformità

dei dati esposti nella dichiarazione sono conformi agli

originali in mio possesso.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO

L’intermediario è sempre tenuto ad apporre il visto di conformità, che si

tratti di 730 precompilato o compilato ex novo e anche nel caso di

modello precompilato accettato dal contribuente senza modifiche.

In caso di errori riconducibili al visto di conformità infedele, l’intero debito

ricade esclusivamente sull’intermediario, fatta salva l’azione dolosa del

contribuente (che deve comunque essere dimostrata). Nel caso del

modello 730, non si applica però la sanzione amministrativa da 258 a

2582 euro prevista per i visti infedeli (circolare 7/2015 punto 5.2)

Restano salve le sanzioni ordinariamente previste dal D.Lgs. 241/1997 in

caso di ripetute e/o evidenti violazioni (sospensione dell’autorizzazione al

rilascio del visto di conformità, dell’esercizio dell’attività di assistenza

fiscale, cancellazione dall’albo, revoca abilitazione telematica)

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TUTELA DELL’INTERMEDIARIO

Artt. 6 e 22 DM 164/99

come modificati dal D.Lgs. 175/2014 L’intermediario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di

responsabilità civile per i danni conseguenti all’assistenza

fiscale fornita, il cui massimale deve essere adeguato al numero

dei contribuenti assistiti, comunque non inferiore a 3 milioni di

euro (nuovo limite minimo) e con esplicita estensione della garanzia

a favore dell’Erario per il pagamento delle imposte dovute (non

necessaria se non si deve apporre il visto sul 730: circolare n.

7/2015).

La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali

danni subiti dal contribuente senza franchigie o scoperti,

garantita nel tempo, a pena di esclusione dall’iscrizione nel

registro dei soggetti autorizzati.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

DIFESA DELL’INTERMEDIARIO

Dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre 2015 oppure, se il

contribuente non è d’accordo, comunicazione dei dati da rettificare

(contenuto da definire da parte di Agenzia delle entrate) la

sanzione viene ridotta al 3,75% (1/8 del 30%) mentre imposta e

interessi ritornano in capo al contribuente.

Modello UNICO rettificativo entro il 30 settembre anno successivo da

parte del contribuente: se, a seguito del controllo, non risultano

somme dovute non si applicano sanzioni all’intermediario (circolare

19 febbraio 2008, n. 11, punto 14.1)

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Modello 730/2015 e visto di conformità

DIFESA DELL’INTERMEDIARIO

Resta fermo in capo al contribuente il controllo della sussistenza

delle condizioni soggettive per la fruizione di detrazioni e deduzioni:

in caso di operato recupero per la mancanza di detti requisiti l’intero

addebito verrà effettuato nei suoi confronti anche se la dichiarazione

è stata presentata tramite intermediario (circolare n. 6/2015 p. 3.2;

acquisizione autocertificazione, circolare n. 7/2015 p. 4.1.1)

Continua a ritenersi esclusa ogni responsabilità derivante da recuperi

conseguenti ad una vera e propria attività di accertamento, in quanto

la corretta indicazione dei redditi prescinde dai controlli formali del

visto di conformità

Il rilascio del visto continua a non comportare valutazioni di merito,

ma solo il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti con

la relativa documentazione ai sensi dell’art. 2 DM 164/1999 (circolare

n. 7/2015)

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Modello 730/2015 e visto di conformità

PROBLEMATICHE OPERATIVE

Nessun chiarimento in merito al diritto di rivalsa dell’intermediario nei

confronti del contribuente (Relazione di accompagnamento al D.Lgs.

175/2014 sembra inibire tale azione in nome della definitività del

rapporto tributario che occorrerebbe garantire al contribuente che si

avvale dell’intermediario)

Nessuna indicazione in merito alla definizione di condotta dolosa o

colposa del contribuente.

Problemi con le compagnie assicurative per ottenere l’estensione

della garanzia per il 730.

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TUTELA DELLA PRIVACY

Acquisizione delega per accesso alla precompilata (dati anagrafici

completi, anno di riferimento, data di conferimento, estensione

anche ai dati non affidabili, copi documento di identità)

Numerazione e annotazione giornaliera in un registro cronologico

(numero progressivo e data delega, codice fiscale e dati

anagrafici e documento del delegante)

Invio tramite specifico software dell’elenco dei soggetti per i quali viene

richiesto l’accesso (nominativo, codice fiscale, dati reddito complessivo e

imposta anno precedente, protocollo e data delega, estremi documento

identità) [risposte: 5 giorni dal 15 aprile per tutte le richieste anteriori, 5

giorni dalla data della richiesta per quelle successive al 15 nell’area

autenticata del sito dei servizi telematici].

In alternativa, download via web in tempo reale per singoli contribuenti.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

CONTROLLI

A campione da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti

dell’intermediario, al quale verranno richiesti copia della delega e del

documento d’identità da trasmettere via pec entro 48 ore dalla

richiesta

In caso di irregolarità nella gestione: revoca dell’abilitazione al

servizio telematico, responsabilità civile ed eventuali sanzioni penali.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

PROCEDURE

Revoca della delega -> deve essere acquisita con le stesse

modalità della delega, medesimi contenuti e procedura.

Accesso alla precompilata non obbligatorio -> in questo caso

deve essere, comunque, acquisita la mancata autorizzazione.

Individuazione di uno o più responsabili per la gestione e la

conservazione delle deleghe (in caso di acquisizione in formato

elettronico, vanno seguite le regole tecniche di cui all’art. 71 D.Lgs.

82/2005 – C.A.D.).

Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti autorizzati

all’accesso alla precompilata nell’area autenticata Fisconline e nel

cassetto fiscale.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

PROCEDURE

Impegno dell’intermediario con apposita dichiarazione di

assunzione di responsabilità per ogni singola delega (quale

titolare del trattamento dei dati della precompilata) alla non

divulgazione, riproduzione, comunicazione, cessione dei dati (avviso

di sicurezza anche nella procedura di richiesta)

Sede secondaria CAF -> visualizza solo le dichiarazioni chieste

tramite elenco, stessi dati acquisibili anche dalla sede principale

che deve archiviare i documenti richiesti con tale procedura nei

propri sistemi

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ

PROMEMORIA

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia ha la possibilità di richiedere sia documenti, sia chiarimenti.

Nel termine di 60 giorni, il CAF e/o il Professionista deve inviare documenti e/o fornire i chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle entrate.

Nell’ipotesi di rettifica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate, il Caf o il professionista abilitato: segnala gli errori; corrisponde imposta, interessi e sanzione (ridotta a 2/3)

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Modello 730/2015 e visto di conformità

CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o il modello ordinario, i contribuenti che nel 2015 sono:

pensionati o lavoratori dipendenti; lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base

della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale; persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es.:

integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione

dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive

(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione 770, IRAP e IVA;

segue

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Modello 730/2015 e visto di conformità

CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730

(segue) Possono utilizzare il modello 730 precompilato o il modello ordinario, i contribuenti che nel 2015 sono:

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, che possono rivolgersi sia al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015, sia a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;

lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730

In altri termini, il modello 730, anche senza sostituto, può essere utilizzato per: redditi da lavoro dipendente redditi di pensione redditi assimilati:

compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;

borse di studio, sussidi di studio o di addestramento professionale; compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e

altri enti con o senza personalità giuridica; compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli

corrisposti a titolo di diritto d’autore); compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni

occasionali; remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; membri del Parlamento nazionale (Parlamento europeo esclusi); assegni periodici alla cui produzione non concorrono ne capitale, ne lavoro; compensi per lavori socialmente utili.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

Regola -> in generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad € 10,33.

Sono esonerati i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

• imposta lorda calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze

meno • detrazioni per carichi di famiglia meno • detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi meno • ritenute uguale: • importo non superiore a € 10,33.

CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

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Modello 730/2015 e visto di conformità

Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti tipi di reddito, se si sono verificate le condizioni indicate.

tipo di reddito condizioni

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Lavoro dipendente o pensione 1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a

carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva o alla ritenuta a titolo di imposta

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

CASI DI ESONERO

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Modello 730/2015 e visto di conformità

Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nei limiti di reddito previsti, in presenza di specifiche condizioni.

tipo di reddito limite di reddito

(uguale o inferiore a) condizioni

Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))

500

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)

8.000 Periodo di lavoro o di pensione non inferiore a 365 giorni Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Pensione + altre tipologie di reddito (**) 7.500

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)

7.500 (pensione) 185,92 (terreni)

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu. (**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO – 1 di 3

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Modello 730/2015 e visto di conformità

Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nei limiti di reddito previsti, in presenza di specifiche condizioni.

tipo di reddito limite di reddito

(uguale o inferiore a) condizioni

Pensione + altre tipologie di reddito (**)

7.750

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) [escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli]

7.500

(**) Reddito complessivo calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO – 2 di 3

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Modello 730/2015 e visto di conformità

Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nei limiti di reddito previsti, in presenza di specifiche condizioni.

tipo di reddito limite di reddito

(uguale o inferiore a) condizioni

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale

4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche

28.158,28

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO – 3 di 3

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Modello 730/2015 e visto di conformità

REDDITI CHE CONSNTONO L’UTILIZZO DEL MODELLO 730

Il modello 730 precompilato o ordinario può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2014 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni; redditi dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es.: prestazioni di

lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (es.: redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sezione II del quadro D). N.B.: coloro che presentano la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i

minori, hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni al riguardo previste.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

SOGGETTI SENZA SOSTITUTO (D.L. 69/2013)

Il modello 730 deve essere presentato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure ad un CAF o professionista abilitato lettera “A” nella casella «730 senza sostituto»:

casella «mod. 730 dipendenti senza sostituto»:

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Modello 730/2015 e visto di conformità

SOGGETTI SENZA SOSTITUTO (D.L. 69/2013)

Ammontare delle imposte da corrispondere con il modello F24 da parte dei contribuenti senza sostituto d’imposta:

N.B.: i termini per eseguire i versamento coincidono con quelli operativi

per il modello Unico PF.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14

è stata riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 300.000,00 da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32).

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ

Prorogata la detrazione del 50% per: le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non

inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000;

le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Prorogata la detrazione del 65% per: le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; gli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone

sismiche ad alta pericolosità.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ

ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di € 1.200 annui.

agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a € 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, e a 450€, se il reddito complessivo non supera € 30.987,41.

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Modello 730/2015 e visto di conformità

riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. “Art-Bonus” (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.

MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ

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Modello 730/2015 e visto di conformità

Ringrazio

per l’attenzione

prestata