730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non...

9
VINCENZA BELLETTINI Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna R itorna anche quest’anno il consueto appuntamento con la dichiarazione dei redditi che impegna i contribuenti italiani, dipendenti e pensionati, nella com- pilazione del modello 730. Tanti sono i cittadini che decidono di rivolgersi a consulenti (Caf o dottori commer- cialisti) per fare la dichiarazione dei redditi ma non mancano quelli che scelgono di compilarla da soli. Per loro e – in genere - per quan- ti abbiano desiderio di saperne un po’ di più sulla dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730, anche quest’anno, la Fondazione dei Dot- tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, in collaborazio- ne con SpeeD Spa, ha realizzato una breve guida che si svilupperà in due pubblicazioni in programma l’1 e il 3 aprile. Attraverso questo piccolo “va- demecum”, che non può certo con- siderarsi esaustivo per ovvie ragioni di sintesi redazionale, saranno mes- se in luce le ultime novità legislative che entreranno in vigore da quest’an- no, oltre che gli aspetti più importan- ti legati alla presentazione del 730. Primo fra tutti il nuovo modello pre- compilato, ma anche, cosa impor- tantissima, le scadenze, i contenuti principali o, ancora, le varie modali- tà che il cittadino ha a disposizione per interagire con l’amministrazione finanziaria modificando preventiva- mente, ad esempio, o correggendo successivamente gli eventuali errori nella compilazione che possono es- sere commessi da ambo le parti. QUESTA EDIZIONE della guida al 730 - la terza curata dalla Fondazio- ne dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - è an- che utile per fare un bilancio, ad un anno dalla sua entrata in vigore, del funzionamento del nuovo strumento del 730 pre-compilato che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti attraverso la pro- pria piattaforma informatica. A BEN GUARDARE, il pregevole obiettivo semplificativo, che ha in- dotto la creazione di questo nuo- vo strumento digitale, non sem- bra aver portato ancora, nei fatti, all’alleggerimento burocratico au- spicato. Tutt’altro: nella maggior parte dei casi si è tradotto in un incremento di adempimenti ulte- riori per i contribuenti interessati e il 2016, che doveva essere l’an- no della svolta digitale per l’Am- ministrazione Finanziaria, ha già rivelato, per contro, alcune si- gnificative criticità. A comincia- re dalle modalità di accesso con la richiesta online del Pin o alle successive interazioni (sempre via Web) che rappresentano spesso degli ostacoli insormon- tabili per il target a cui è rivolto il 730 pre-compilato e che è composto nella maggior parte dei casi da cittadini (i pensionati, ad esempio) che solo eccezionalmente hanno dimestichezza con il web. Dando un’occhiata alle statistiche relative al primo anno di utilizzo (la dichiarazione dei redditi dell’anno scorso) si può avere una misura di quanto prospettato. Sono circa 20 milioni i contribuenti che avrebbero potuto avvalersi di questi strumen- to ma che non l’hanno fatto conti- nuando a rivolgersi ai Caf o ai pro- fessionisti. Inoltre, di tutti i modelli pre-compilati che sono stati caricati sul portale dell’Agenzia delle Entra- te, l’85% non era corretto sicché è stato necessario che i dati esposti venissero integrati dai contribuenti. La necessità di correzioni si è tra- dotta in adempimenti ulteriori per noi professionisti che abbiamo do- vuto provvedere in tempi strettissimi (poco più di un mese) alle inte- grazioni necessarie. In tutto questo bailamme, il ruolo dei dottori commerciali- sti, si dimostra ancora una vol- ta, determinante nella gestione dei rapporti tra contribuente ed Agenzia delle Entrate; un ruolo chiave che è garantito, a mon- te, anche dalla seria e costante attività di aggiornamento conti- nuo a cui siamo sottoposti per legge. IN QUESTO ambito (ma non solo) si colloca la funzione della Fondazione dei Dottori Commer- cialisti e degli Esperti Contabili di Bologna che l’anno scorso ha fe- steggiato il venti anni di attività. Sin dalla sua costituzione, infatti, si è spesa (e continua a spender- si oggi, pur tra mille difficoltà) per offrire ai Dottori Commercialisti della nostra città, una formazione tecnica di buon livello che vede il coinvolgimento dei più autorevoli studiosi della materia fiscale, prin- cipali esperti del settore. UN SENTITO ringraziamento, infine, va ai giovani dottori commercialisti che hanno contribuito alla realizza- zione della guida alla compilazione del 730 (in ordine alfabetico): Debo- rah Di Bella, Gabriele Marani, Vin- cenzo Mazzaferro, Giuseppe Oliveri, Ruggero Ruggieri, Lorena Tolomelli. 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla?

Transcript of 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non...

Page 1: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

VinCenZA belleTTiniPresidente della Fondazionedei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Bologna

Ritorna anche quest’anno il consueto appuntamento con la dichiarazione dei redditi

che impegna i contribuenti italiani, dipendenti e pensionati, nella com-pilazione del modello 730. Tanti sono i cittadini che decidono di rivolgersi a consulenti (Caf o dottori commer-cialisti) per fare la dichiarazione dei redditi ma non mancano quelli che scelgono di compilarla da soli.

Per loro e – in genere - per quan-ti abbiano desiderio di saperne un po’ di più sulla dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730, anche quest’anno, la Fondazione dei Dot-tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, in collaborazio-ne con SpeeD Spa, ha realizzato una breve guida che si svilupperà in due pubblicazioni in programma l’1 e il 3 aprile. Attraverso questo piccolo “va-demecum”, che non può certo con-siderarsi esaustivo per ovvie ragioni di sintesi redazionale, saranno mes-se in luce le ultime novità legislative che entreranno in vigore da quest’an-no, oltre che gli aspetti più importan-ti legati alla presentazione del 730. Primo fra tutti il nuovo modello pre-compilato, ma anche, cosa impor-tantissima, le scadenze, i contenuti principali o, ancora, le varie modali-tà che il cittadino ha a disposizione per interagire con l’amministrazione fi nanziaria modifi cando preventiva-mente, ad esempio, o correggendo successivamente gli eventuali errori nella compilazione che possono es-sere commessi da ambo le parti.

QUESTA EDIZIONE della guida al 730 - la terza curata dalla Fondazio-ne dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - è an-che utile per fare un bilancio, ad un anno dalla sua entrata in vigore, del funzionamento del nuovo strumento del 730 pre-compilato che l’Agenzia

delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti attraverso la pro-pria piattaforma informatica.

A BEN GUARDARE, il pregevole obiettivo semplifi cativo, che ha in-dotto la creazione di questo nuo-vo strumento digitale, non sem-bra aver portato ancora, nei fatti, all’alleggerimento burocratico au-spicato. Tutt’altro: nella maggior parte dei casi si è tradotto in un incremento di adempimenti ulte-riori per i contribuenti interessati e il 2016, che doveva essere l’an-no della svolta digitale per l’Am-ministrazione Finanziaria, ha già rivelato, per contro, alcune si-gnifi cative criticità. A comincia-re dalle modalità di accesso con la richiesta online del Pin o alle successive interazioni (sempre via Web) che rappresentano spesso degli ostacoli insormon-tabili per il target a cui è rivolto il 730 pre-compilato e che è composto nella maggior parte dei casi da cittadini (i pensionati, ad esempio) che solo eccezionalmente hanno dimestichezza con il web. Dando un’occhiata alle statistiche relative al primo anno di utilizzo (la dichiarazione dei redditi dell’anno scorso) si può avere una misura di quanto prospettato. Sono circa 20 milioni i contribuenti che avrebbero potuto avvalersi di questi strumen-to ma che non l’hanno fatto conti-

nuando a rivolgersi ai Caf o ai pro-fessionisti. Inoltre, di tutti i modelli pre-compilati che sono stati caricati sul portale dell’Agenzia delle Entra-te, l’85% non era corretto sicché è stato necessario che i dati esposti venissero integrati dai contribuenti.La necessità di correzioni si è tra-dotta in adempimenti ulteriori per noi professionisti che abbiamo do-vuto provvedere in tempi strettissimi

(poco più di un mese) alle inte-grazioni necessarie. In tutto questo bailamme, il ruolo dei dottori commerciali-sti, si dimostra ancora una vol-ta, determinante nella gestione dei rapporti tra contribuente ed Agenzia delle Entrate; un ruolo chiave che è garantito, a mon-te, anche dalla seria e costante attività di aggiornamento conti-nuo a cui siamo sottoposti per legge.

IN QUESTO ambito (ma non solo) si colloca la funzione della Fondazione dei Dottori Commer-cialisti e degli Esperti Contabili di Bologna che l’anno scorso ha fe-steggiato il venti anni di attività. Sin dalla sua costituzione, infatti, si è spesa (e continua a spender-si oggi, pur tra mille diffi coltà) per offrire ai Dottori Commercialisti della nostra città, una formazione tecnica di buon livello che vede il coinvolgimento dei più autorevoli

studiosi della materia fi scale, prin-cipali esperti del settore.

UN SENTITO ringraziamento, infi ne, va ai giovani dottori commercialisti che hanno contribuito alla realizza-zione della guida alla compilazione del 730 (in ordine alfabetico): Debo-rah Di Bella, Gabriele Marani, Vin-cenzo Mazzaferro, Giuseppe Oliveri, Ruggero Ruggieri, Lorena Tolomelli.

730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla?delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti attraverso la pro-

il pregevole obiettivo semplifi cativo, che ha in-dotto la creazione di questo nuo-vo strumento digitale, non sem-bra aver portato ancora, nei fatti, all’alleggerimento burocratico au-spicato. Tutt’altro: nella maggior parte dei casi si è tradotto in un nuo a cui siamo sottoposti per

legge.

IN QUESTOsolo) si colloca la funzione della Fondazione dei Dottori Commer-cialisti e degli Esperti Contabili di Bologna che l’anno scorso ha fe-steggiato il venti anni di attività. Sin dalla sua costituzione, infatti, si è spesa (e continua a spender-si oggi, pur tra mille diffi coltà) per offrire ai Dottori Commercialisti della nostra città, una formazione tecnica di buon livello che vede il coinvolgimento dei più autorevoli

Page 2: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare
Page 3: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

A cura della dott.ssaDeborAh Di bellA

Prima di passare in rassegna le prin-cipali novità del modello 730/2016 è opportuno ricordare che come lo

scorso anno:• Dal 15 aprile 2016 l'Agenzia delle En-trate metterà a disposizione dei contri-buenti il modello 730 precompilato;• il contribuente potrà accettare la di-chiarazione così comè stata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, oppure potrà modificarla o integrarla. In ogni caso il modello 730 dovrà essere presentato, di-rettamente dal contribuente oppure tra-mite un Caf/ Professionista abilitato, en-tro il 7 luglio 2016;• il contribuente può comunque scegliere di non avvalersi del modello 730 precom-pilato e presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

COME CAMBIAIL FRONTESPIZIOÈ introdotta una nuova casella, il Quadro K che dovrà essere barrata dall'Ammini-stratore di Condominio per comunicare:- l'importo dei beni e servizi acquistati dal condominio;- i dati catastali del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

QUADRO A - NOVITÀSUI TERRENI AGRICOLIA partire dall’anno d’imposta 2015 sono state aumentate le percentuali di rivalu-tazione per i redditi dei terreni:- reddito domenicale e agrario: do-vranno essere ulteriormente rivalutati del 30% per la generalità dei soggetti; la per-centuale di rivalutazione cala al 10% se posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola;- acconti Irpef. Anche ai fini della deter-minazione degli acconti Irpef 2016 sarà applicata la rivalutazione del 30% mentre non sarà presa in considerazione quella del 10% che riguarda i terreni dei colti-vatori diretti.

QUADRO BIn linea generale le istruzioni ricordano che per i fabbricati non affittati vige sem-pre il principio dell'alternatività Imu/Irpef e tale alternatività opera anche con riferi-mento all'Imis e all'Imi istituite presso le provincie autonome di Trento e Bolzano.D'altro canto i fabbricati concessi in lo-cazione sono imponibili sia ai fini Irpef

che Imu.Cedolare secca: Per i redditi da locazio-ne assoggettati al regime della cosiddet-ta cedolare secca è confermata l’appli-cazione dell’aliquota del 21%, nel caso di contratto a canone libero e dell'aliquota agevolata del 10% in caso di contratto stipulato a canone concordato.

Novità il codiceidentificativo del contrattoNella sezione II è stata introdotta la co-lonna 7 per il “Codice identificativo del contratto” in cui si deve riportare il codice di 17 caratteri indicato nella ricevuta te-lematica di registrazione del contratto di locazione ovvero sul modello di registra-zione del contratto restituito dall'Agenzia.

TUTTE LE VARIAZIONI DEL QUADRO CIl quadro relativo ai redditi di lavoro di-pendente ha subito diverse variazioni ri-spetto al modello dello scorso anno:- è stato eliminato il rigo C4: per l'an-no d'imposta 2015 non è più prevista la tassazione agevolata per le somme per-cepite per incremento della produttività;- tetti di reddito: è stato aumentato a 7.500 euro il limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori fronta-lieri concorre a formare il reddito comples-sivo. Il tetto precedente era di 6.700 euro; - Campione d’Italia: i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti di Campione d'Italia sono considerati esenti per un importo massi-mo di 6.700 euro;- nuovo bonus Irpef: è stato portato a 960 euro (l’anno scorso era di 640 euro) e può essere riconosciuto ai lavoratori di-pendenti con un reddito complessivo non superiore a 24mila euro. Come l’anno scorso, il bonus stesso si riduce proporzionalmente per i soggetti che hanno un reddito superiore a 24mila euro fino ad azzerarsi quando il reddito diventa pari a 26mila euro.

NOVITÀ SU ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO E)Altre importanti novità riguardano il qua-dro degli oneri deducibili e detraibili.Nuovo Rigo E33: si intitola “Restituzione somme al soggetto erogatore” e si riferi-sce alle somme che sono state restituite in un anno diverso rispetto a quello in cui erano assoggettate a tassazione. In tal caso il contribuente indicandole nel nuovo rigo E33 potrà rimediare deducendole dal reddito complessivo nell'anno d'imposta in cui provvede alla loro restituzione.

Nuove spese detraibili:- scuola: da quest’anno, compilando il codice “12” denominato “Spese di istru-zione diverse da quelle universitarie”, si possono detrarre le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo d'istruzione e della scuola se-condaria di secondo grado fino a 400 eu-ro per alunno;- Università: il codice “13” indica le “spese per l’istruzione universitaria”. Per le Università statali è detraibile l’in-tera spesa sostenuta, mentre in caso di frequenza di corsi presso Università non, italiane o straniere, la relativa spesa, rico-nosciuta fiscalmente detraibile, non po-trà essere superiore a quelle stabilite an-nualmente con apposito DM per ciascu-na Facoltà universitaria;- Onlus: viene elevato a 30mila euro l’im-porto massimo su cui beneficiare della detrazione del 26% per le erogazioni libe-rali pro Onlus. Nel 2014 era di 2.065 euro; - spese funebri: nel limite massimo di spesa pari a 1.550 euro per decesso, da quest’anno è riconosciuta la detrazione anche se la spesa è sostenuta da perso-ne non legate da un vincolo di parentela con il defunto;

RISTRUTTURAZIONIConfermate anche per l’anno d’imposta 2015 le detrazioni:- del 50% per le spese relative agli inter-venti di recupero del patrimonio edilizio;- del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettro-domestici di classe non inferiore ad A, per un importo massimo di spesa pari a 10mila euro per arredare l’immobile og-getto di un intervento di ristrutturazione;- del 65% per le spese relative agli inter-venti finalizzati al risparmio energetico;

Segue à

Novità fiscalimodelli dichiarativi 2016

Page 4: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

condominio” che di fatto rappresenta la riproposizione del quadro AC del model-lo Unico. Deve essere compilato dall’Am-ministratore in carica al 31/12/2015, an-che se la carica di amministratore è sta-ta conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini e serve a comunicare:- i dati del condominio oggetto di inter-venti di recupero sulle parti comuni;- l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati dei for-nitori.

Non occorre indicare i dati relativi:- alle forniture di acqua, energia e gas;- agli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 258,23 euro;- a forniture di servizi che hanno compor-tato da parte del condominio il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte.

le regole generali

IL MODELLO 730PRE-COMPILATO

Sarà disponibile sul portale dell’A-genzia delle Entrate dal 15 aprile mentre la presentazione potrà es-

sere effettuata entro il 7 luglio 2016.---------------Come si fa. Tramite il sito dell’Agen-zia delle Entrate e deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. Oltre all’eventuale com-pilazione della scheda dedicata all’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef, è necessario controllare che i dati pre-inseriti siano corretti e completi. ---------------Accettazione. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare senza modifiche.

Segue à

Continua

- del 65% delle spese relative agli inter-venti per l’adozione di misure antisismiche. Nuove detrazioniA partire dall’anno 2015 sono detraibili anche le spese per l’acquisto e la posa in opera, su edifici esistenti, di: - schermature Solari che permettono diridurre l’irraggiamento solare sulle super-fici vetrate in estate senza penalizzarlo, ad esempio, tende da sole a bracci pie-ghevoli o rullo, persiane alla veneziana o a soffietto, tapparelle.In questo caso la detrazione è ricono-sciuta nei limiti di 60mila euro pari ad una spesa massima agevolabile pari a 92.307,69 euro;- Caldaie a biomassa: per il loro acqui-sto la spesa massima agevolabile è pari a 46.153,85 euro, pertanto, la detrazione riconosciuta non potrà superare il limite dei 30mila euro.

ULTIMI CHIARIMENTIDEL FISCO(circ. n. 3/e del 2 marzo 2016)- Interventi su Parti comuni: per poter beneficiare della detrazione del 50% non è necessario richiedere il codice fiscale del condominio, nel caso in cui i condomi-ni non abbiano provveduto a nominare un Amministratore non avendone l’obbligo.- Spese sanitarie: le prestazioni di me-soterapia e ozonoterapia sono detraibili se supportate da una prescrizione medica; mentre non è stata riconosciuta la detrai-bilità ai trattamenti haloterapia (Grotte di sale) e alle prestazioni del pedagogista.

Un quadro nuovoper gli amministratoridi condominioè stato inserito il nuovo Quadro K per la “Comunicazione dell’amministratore di

A cura del dott. ruggero ruggieri

SCAdENzE Il CONtRIbUENtE SOStItUtO d'IMPOStA

Entro il 29 febbraio

2016

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi per-cepiti e delle ritenute subite

Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

Entro il 7 marzo 2016 - Invia all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche rilasciate

Entro il 7 luglio 2016

Riceve dal sostituto d’ imposta copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazio-ne e della busta da parte del contribuente. Trasmette telemat-icamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.Effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione

A partire dal mese di luglio 2016*

Riceve la retribuzione con i rimborsi (in caso di credito irpef) o con le trattenute delle somme dovute (a titolo di acconto della prima rata Irpef, in caso di debito) * agosto o settembre per i pensionati

Effettua i rimborsi in caso di credito o trattiene le somme dovute per le imposte in caso di debito

Entro il 30 settembre

2016

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’ irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730

Aggiunge alle ritenute le eventuali somme dovute a titolo di acconto per l’irpef.

A novembre 2016

Riceve la retribuzione con le eventuali trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’ irpef -

SCADENZE DELLA PRESENTAZIONE TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA

Page 5: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

Continua

Modifiche. Se alcuni dati risultano noncorretti o incompleti, il contribuente puòfare modifiche e/o integrazioni aggiun-gendo, ad esempio, gli oneri detraibili e deducibili non presenti nel modello pre-compilato come talune spese mediche (fisioterapisti, psicologi, ecc.) ovvero co-me per le spese relative alle ristruttu-razioni edilizie. In questi casi, l’Agenzia delle entrate invierà un nuovo 730. ---------------Presentazione. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompila-

to può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia del-le entrate che provvederà ad emettere l’apposita ricevuta tramite il sito.---------------Controlli. Il vantaggio fondamentale del modello pre-compilato è legato ai controlli. Infatti, se il 730 pre-compilato viene presentato senza modifiche, non saranno effettuati i controlli documen-tali sulle spese comunicate alle Entrate dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

SCAdENzE Il CONtRIbUENtE CAf O PROfESSIONIStA AbIlItAtO

Entro il 29 febbraio

2016

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite _

Entro il 7 luglio 2016

Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il mod.730-1 per la scelta della destina-zione dell’ otto e del cinque per mille dell’irpef. Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3

Rilascia la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazi-one e della busta da parte del contribuente. Verifica la conformità dei dati esposti ed effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte

A partire dal mese di luglio 2016

Riceve la retribuzione con i rimborsi (in caso di credito irpef) o con le trattenute delle somme dovute (a titolo di acconto della prima rata irpef, in caso di debito)

_

Entro il 30 settembre

2016

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’ irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730

_

Entro il 25 ottobre 2016

Può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa _

Entro il 10 novembre

2016

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazi-one modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia

della dichiarazione mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all’ Agenzia delle

Entrate le dichiarazioni integrative

A novembre 2016

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’ irpef _

SCADENZE DELLA PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

IL MODELLO 730ORDINARIOVa presentato, entro il 7 luglio, da lavo-ratori dipendenti e pensionati:> Al SOStItUtO dI IMPOStA, ovvero al proprio datore di lavoro o ente pensio-nistico (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) e deve consegnare: - delega per l’accesso al portale dell’A-genzia delle Entrate in caso di presen-tazione del Modello 730 pre-compilato ovvero il Modello 730 già compilato in caso di presentazione del modello Or-dinario. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tri-butaria relativa alla dichiarazione;- il Mod. 730-1, in busta chiusa. Il mo-dello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una norma-le busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef”, il co-gnome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve con-segnare la scheda anche se non espri-me nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta (solo nel caso di 730 Ordinario), il con-tribuente deve inserire le schede per destinare l’8 per mille e il 5 per mille in un’unica busta sulla quale vanno ripor-tati i dati del dichiarante.

> Al CAf O AltRI PROfESSIONIStI AbIlItAtI come ad esempio i dottori commercialisti, i ragionieri commer-cialisti e i consulenti del lavoro. Si può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza paga-re alcun compenso oppure può chiede-re assistenza per la compilazione.

Segue à

Page 6: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

Continua

- delega. In caso di presentazione del Modello 730 Precompilato dovrà essere fornita la delega per l’accesso all’appo-sito portale dell’Agenzia delle Entrate.

Documenti da portare dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante;• le certificazioni che documentano le ritenute, quale la Certificazione Unica 2016;• scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il con-tribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già consi-derato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;• gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;• la dichiarazione Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

CHI PUÒ PRESENTAREIL MODELLO 730I contribuenti che nel 2016 sono:• pensionati o lavoratori dipendenti;• soggetti che percepiscono indennità so-stitutive di reddito di lavoro dipendente (quali ad esempio indennità di disoccupa-zione, di maternità, mobilità, integrazioni salariali, ecc, ...);• soci di cooperative e di produzione e la-voro, di servizi, agricole e di prima trasfor-mazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;• sacerdoti della Chiesa Cattolica;• giudici costituzionali, parlamentari na-

zionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc...);• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;• lavoratori con contratti di lavoro a tem-po determinato per un periodo inferiore all’anno i quali potranno rivolgersi:a) al sostituto di imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;b) ad un centro assistenza fiscale per la-voratori dipendenti (Caf - dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto di imposta che dovrà effettua-re il conguaglio;• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, il quale si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giu-gno dell’anno 2016;• lavoratori che posseggono soltanto red-diti di collaborazione coordinata e conti-nuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che nel 2015 hanno percepito:• redditi di lavoro dipendente e/o pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-dente (es. contratti di collaborazione coor-dinata e continuativa e contratti di lavoro a progetto);• redditi di terreni e di fabbricati,• redditi di capitale;• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (esempi: presta-zioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

• redditi diversi;• alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

ESONERI1. Il contribuente, non obbligato alla tenu-ta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro.2. Il contribuente che possiede esclusiva-mente i redditi di seguito indicati e in caso di verifica delle condizioni sotto descritte:a) abitazione principale, relative pertinen-ze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se l’immobile è situato nello stesso comune dell’abitazione principale);b) lavoro dipendente o pensione;c) lavoro dipendente o pensione e abita-zione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si ap-plica se l’immobile è situato nello stesso comune dell’abitazione principale);d) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;e) redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità per-

manente o per morte, alcune borse di stu-dio, pensioni di guerra, pensioni privilegia-te ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento ed assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali;f) redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico;g) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a ti-tolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.Relativamente ai punti b - c - d devono essere verificate le seguenti condizioni:1. redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenu-te di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effet-tuato il conguaglio;2. le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

ESONERO PER LIMITIDI REDDITOÈ esonerato dalla presentazione della di-chiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi sotto indicati ri-

spettando i limiti di reddito previsti per ogni tipologia reddituale:1. terreni e/o fabbricati (compresa l’abita-zione principale e le sue pertinenze) per un importo complessivo, uguale o inferiore ad Euro 500;2. lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito per un importo com-plessivo uguale od inferiore ad Euro 8.000, con un periodo di lavoro o pensione non inferiore a 365 giorni;3. pensione e altre tipologie di reddito per un importo complessivo uguale o inferiore ad Euro 7.500;4. pensione e terreni per un importo ugua-le od inferiore ad Euro 7.500 per la pensio-ne ed Euro 185,92 per i terreni;5. pensione e altre tipologie di reddito per un importo complessivo uguale o inferiore ad Euro 7.750;6. assegno periodico corrisposto dal co-niuge (escluso l’assegno periodico desti-nato al mantenimento dei figli) e altre tipo-logie di reddito per un importo complessi-vo uguale od inferiore ad Euro 7.500;7. redditi assimilati a quelli di lavoro di-pendente e altri redditi per i quali la de-trazione prevista non è rapportata al pe-riodo di lavoro (ad esempio le prestazioni di lavoro autonomo occasionale) per un importo complessivo, uguale o inferiore ad Euro 4.800;8. compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessi-vo uguale o inferiore ad Euro 28.158,28. IMPORtANtE • Si ricorda che, anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a presentare la dichiarazione, può presen-tarla ugualmente per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di ecce-denze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o deri-vanti da acconti versati.

Segue à

Page 7: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

Continua

DICHIARAZIONE CONGIUNTALa presentazione del modello 730 in for-ma congiunta è un diritto di tutte le coppie coniugate al momento della presentazione del modello stesso.NOVItà • L’Agenzia delle Entrate, con co-municato stampa n. 54 del 29 marzo 2016,ha precisato che a partire dalle dichiara-zioni 730/2016 è consentita la presenta-zione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via tele-matica all’Agenzia delle Entrate.

IL VANTAGGIOI redditi rimangono comunque distinti, ma il vantaggio è che il datore di lavoro del pri-mo coniuge funge da sostituto di imposta anche per il secondo. In questo modo il se-condo coniuge, quello con redditi propri, è esonerato dalla compilazione della dichia-razione e gli eventuali rimborsi a cui ha diritto possono essere riscossi dal coniuge lavoratore dipendente direttamente in bu-sta paga. Se entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presen-tato in forma congiunta direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il datore di lavoro o ente pensioni-stico di uno dei due coniugi oppure un Caf o a un professionista abilitato.

QUANDO NON SI PUÒ FARE- Se i coniugi sono legalmente separati;- non può essere presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiara-zione dei redditi.

Come si effettua la sceltadella dichiarazione congiuntaLa scelta di presentare una dichiarazione

congiunta si può esprimere sul frontespi-zio del modello 730. Il coniuge lavoratore dipendente che si avvale del sostituto di imposta e che quindi riceverà eventuali conguagli sulla propria busta paga, deve barrare due caselle:- Dichiarante;- dichiarazione congiunta.L'altro coniuge deve barrare solo la casella "Dichiarazione congiunta".

CHI NON PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730Non tutti i lavoratori dipendenti e pensio-nati possono utilizzare il modello 730. Infatti, non possono avvalersi della pre-sentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che sono titolari altre a redditi da la-voro dipendente/pensione, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il mo-dello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di di-chiarazione hanno posseduto:• redditi d’impresa, anche in forma di par-tecipazione;• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e pro-fessioni in forma abituale);• alcuni redditi “diversi” (ad esempio, pro-venti derivanti dalla cessione totale o par-ziale di aziende, proventi derivanti dall’af-fitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il model-lo 730 i contribuenti che:• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, modelli

770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’ob-bligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);• non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello;• devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.

sanzioniamministrativeA cura della dott.ssalorenA Tolomelli

Con decorrenza primo gennaio 2016, gli art. 15 e 16 del D.Lgs 158/2015 hanno profondamente modificato le

sanzioni tributarie amministrative legate alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Omessa presentazione della dichiara-zione dei redditi o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni> In presenza di debito d’imposta:- sanzione dal 60% al 120% dell'ammon-tare delle imposte dovute (minimo 250 euro) se presentata entro i termini per la dichiarazione dell’anno successivo;- sanzione dal 120% al 240% nel caso in cui non provveda nel suddetto termine. > In assenza di debito d’imposta- sanzione da euro 150 a 500 euro se pre-sentata entro i termini per la dichiarazione dell’anno successivo;- sanzione da 250 a mille euro nel caso in cui non provveda nel suddetto termine.

Presentazione della dichiarazionecon ritardo non superiore a 90 giorni- Riduzione delle sanzioni a 1/10.

dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicato un reddito imponibile inferio-re a quello accertato, o, comunque, un'im-posta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, ovvero sono esposte indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile (anche se attribuite in sede di ritenute alla fonte).

Le nuove sanzioni sono modulate nel se-guente modo:- colpa: violazioni caratterizzate da col-pevolezza, ma senza condotte particolar-mente insidiose per l’amministrazione: dal 90% al 180%;- dolo: per le condotte fraudolente la san-zione può essere aumentata dal 135% al 270%;- infedeltà minori: se l’infedeltà è di scar-so profilo, sanzioni dal 30% al 60%;- se non c’è un danno erariale: con erro-ri, ad esempio, di competenza economica nella determinazione del reddito che non

hanno prodotto alcun vantaggio fiscale, la sanzione è fissa di 250 euro.

dichiarazione redatta su modello non conforme. Omissione o inesatta indica-zione di dati rilevanti per l’individuazio-ne del contribuente o di ogni altro ele-mento utile ai controlliSanzioni da euro 258 a euro 2.065.

Violazione degli obblighi relativi al nu-mero di codice fiscaleSanzione da euro 103 a euro 2.065.

Violazioni dell'obbligo di versamentoOmesso, tardivo o insufficiente versamen-to dell'imposta in acconto, a saldo o della maggiore imposta risultante dai controlli automatici e formali;• ravvedimento sprint: sanzione ridotta pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento dell'imposta do-vuta sia eseguito entro 14 giorni dall'o-missione;• ravvedimento breve: sanzione ridotta 1,5% pari ad 1/10 del minimo, se il ver-samento avviene entro 30 giorni dall'o-missione;• ravvedimento intermedio: sanzione 1,67% pari ad 1/9 del minimo, se il paga-mento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;• ravvedimento lungo: sanzione pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a patto che il ver-samento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione rela-tiva all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista di-chiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

Segue à

Page 8: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

Continua

• ravvedimento lunghissimo: sanzione pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condi-zione che il versamento sia eseguito en-tro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la vio-lazione, ovvero, se non è prevista dichia-razione, entro due anni dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni saranno pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;• ravvedimento su p.v.c. sanzione pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versa-mento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione di violazione e prima che sia stato notifi cato il susseguen-te atto dall'Uffi cio.

Utilizzo in compensazione di crediti ine-sistenti per il pagamento delle somme dovute- Sanzione dal 100% al 200% della misu-ra dei crediti;- sanzione del 200% dell’importo dei cre-diti compensati in misura superiore a eu-ro 50mila per ciascun anno solare.

SANZIONI PENALIdichiarazione omessa quando la singo-la imposta evasa è superiore a 50mila euro (Agli effetti penali, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto)- Reclusione da 1 e sei mesi a 4 anni.

LA LIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTACompilato il Modello 730 si rende neces-sario determinare l'ammontare dell'impo-

sta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF) e delle relative addizionali dovute all’Era-rio. Ad assolvere tale compito interviene il prospetto 730-3 volto alla determinazione e alla liquidazione dell'imposta.La compilazione di detto prospetto viene realizzata riportando tutte le informazioni espresse nei quadri compilati del Model-lo 730 determinando così l'ammontare dell'imposta netta dovuta dal contribuente.L'imposta può essere assolta in prima persona dal contribuente, il quale adem-pie al proprio obbligo tributario diretta-mente provvedendo all'autoliquidazione dell'imposta (avvalendosi eventualmente dell'assistenza di professionisti o soggetti qualifi cati), oppure può essere assolta dal sostituto d'imposta il quale determina e li-quida l'imposta per conto del contribuente.

L'autoliquidazionedell'impostaAttraverso l'autoliquidazione il contribuen-te quantifi ca autonomamente l'importo dell'imposta dovuta e provvede a versarla

senza l'intervento dell'Amministrazione fi -nanziaria, in capo a quest'ultima risiede naturalmente il consueto potere di con-trollare e verifi care che il contribuente ab-bia assolto correttamente al suo obbligo tributario.

Liquidazione tramitesostituto d'impostaIl sostituto d'imposta trattiene dal reddi-to del contribuente le imposte da questo dovute e provvede a versarle allo Stato; le ritenute sono effettuate dal sostituto d'im-posta ogni volta che viene elargito il com-penso al contribuente e vengono versate direttamente all'erario, solitamente entro il mese successivo.Terminato l'anno il sostituto d'imposta ef-fettua un ricalcolo sulle ritenute effettuate ed eventualmente versa un conguaglio qualora vi sia una differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Inoltre l'ammon-tare di tutte le ritenute effettuate deve essere comunicato, da parte del sostituto, al contribuente e all'Amministrazione fi -

nanziaria, entro il 7 marzo dell'anno suc-cessivo, attraverso la predisposizione della Certifi cazione Unica.

Le ritenute subite dal contribuente posso-no essere di due tipi:

a) a titolo di acconto, consiste in un'antici-pazione del tributo che non estingue l'ob-bligazione tributaria del contribuente che sarà poi oggetto di conguaglio;b) a titolo d'imposta, nel caso in cui sia a titolo d'imposta la ritenuta non è un'anti-cipazione ma rappresenta l'intera imposta ed estingue l'obbligazione tributaria in re-lazione al reddito a cui si riferisce (si pensi ad esempio alla ritenuta del 26% sugli in-teressi bancari).

Compensazione del creditoSe dalla dichiarazione emerge un credi-to, oltre alle possibilità di rimborso sopra descritte, il contribuente può scegliere di utilizzare detto credito in compensazione in futuri F24 per pagare altre imposte, per fare ciò sarà necessario compilare il Qua-dro I del Modello 730. Per poter utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 Euro sarà necessario richiedere l'apposizione del visto di confor-mità ad un soggetto abilitato, questa è una condizione necessaria per poter effettuare la compensazione. Pare opportuno ricor-dare che relativamente ai rimborsi IRPEF

superiori a 4.000 Euro gli stessi dovranno essere effettuati non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini pre-visti per la trasmissione della dichiarazio-ne ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Consideran-do quindi che il 7 luglio 2016 risulta essere il termine ultimo per la trasmissione del Modello 730, precompilato o ordinario, il rimborso superiore ai 4000 euro, dopo es-sere stato giudicato regolare in seguito ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entra-te, viene erogato al contribuente entro i 7 mesi successivi quindi entro il 28 febbraio 2017. In caso di trasmissione tardiva inve-ce il rimborso deve avvenire entro i 7 mesi successivi dalla data di presentazione e in questo caso quindi non c’è una data li-mite prefi ssata. Si ricorda infi ne che detti rimborsi sono subordinati al superamento di controlli da parte dell'Agenzia delle en-trate, volti a verifi care la documentazione presentata e soprattutto se le detrazioni per i carichi di famiglia spettino veramente al contribuente e se ci siano davvero delle eccedenze di imposta derivanti dalle di-chiarazioni degli anni precedenti. I controlli dell’Agenzia delle Entrate vengo-no espletati entro i successivi 6 mesi dalla data di scadenza della presentazione del Modello 730 o comunque entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione se dichiarazione tardiva.

DOMENICA 3 APRILE NON PERDETEIN EDICOLA LA 2a PUNTATA

dello Speciale 730 - Guida alla compilazione

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Page 9: 730 pre-compilato un anno dopo, tanto lavoro per nulla? puntata16.pdf · Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o inte-grazione, il contribuente lo può accet-tare

accertamentiA cura della dott.ssalORENA tOlOMEllI

La legge di stabilità 2016 ha modificato i termini a disposizione dell’Amministra-zione finanziaria per effettuare accerta-menti sui contribuenti in relazione alle dichiarazioni dei redditi, già in preceden-za modificate dal D.Lgs. 128/2015 dispo-nendo nello specifico:• l’abrogazione del raddoppio dei ter-mini di accertamento in presenza di reato tributario;• l’allungamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni.

In particolare, per le annualità d’imposta per le quali:• il contribuente ha presentato la di-chiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno (in luogo del quarto anno prima previ-sto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione per rettificare i modelli fiscali presentati;

• il contribuente ha omesso la dichia-razione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del settimo anno (in luogo del quinto anno prima previsto) successi-vo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere presentata per esercitare l’azione accertativa.Rispetto al passato, l’Amministrazione fi-nanziaria dispone:• di un’annualità aggiuntiva in caso di di-chiarazione presentata;• di due annualità in caso di dichiarazio-ne omessa.La novità più importante è rappresentata dalla circostanza che i nuovi termini tem-porali di cui dispone l’Amministrazione finanziaria per poter notificare i propri accertamenti riguardano le dichiarazioni fiscali a prescindere dalla commissione di violazioni di rilevanza penal tributaria nei singoli anni di imposta interessati.

La decorrenza della nuova disciplina opererà a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Le novità introdotte sono sintetizzate nella seguen-te tabella.

RettificheA cura della dott.ssalorenA Tolomelli

Se si sbaglia nella compilazione del modello 730 presentato è possibile porvi rimedio.

Se ci si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari alla compilazione nella dichiarazione, le modalità di inte-grazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

1) Integrazione della dichiarazione “a favore” del contribuenteIn questo caso si può:• presentare, entro il 25 ottobre 2016, un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella re-lativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;-----------------• presentare, entro il 30 settembre 2016, un modello UNICO PF/2016, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richie-dendone il rimborso.

2) Integrazione della dichiarazione “a favore “dell’erarioSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione e l’inte-grazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizza-re il modello UNICO Persone fisiche 2016 che può essere presentato:-----------------• entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’inte-

grazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al conte-stuale pagamento del tributo dovuto, de-gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione;-----------------• entro il 30 settembre 2016, laddove dalle modifiche apportate risulti un minor credito o in un maggior debito d’imposta, UNICO PERSONE FISICHE 2016 INTE-GRATIVO, pagando con il ravvedimento operoso le maggiori imposte inizialmente non versate o ri-versando il credito non spettante;-----------------• Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della di-

chiarazione iniziale, pagando le even-tuali imposte dovute e le sanzioni che il fisco si riserva di applicare.

3) Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’impostaSe il contribuente si accorge di non aver correttamente fornito tutti i dati per con-sentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

4) Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’im-posta sia ad altri dati della dichiara-zione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito op-pure un’imposta invariataSe il contribuente si accorge sia di non aver fornito correttamente tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la ret-tifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’impo-sta pari a quella determinata con il mo-dello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella re-lativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

La presentazione del modello di dichiara-zione (730/UNICO) volto a correggere gli errori iniziali, può avvenire rivolgendosi ad un professionista abilitato, come un dottore commercialista o un esperto con-tabile o ad un CAF.

termini decadenzaUNICO 2016ANNO 2015

termini decadenzaUNICO 2017ANNO 2016

dichiarazione presentata 31 dicembre 2020 31 dicembre 2022

dichiarazione omessa 31 dicembre 2021 31 dicembre 2024

Raddoppio terminiin presenza di reati tributari

dichiarazione presentata31 dicembre 2024 Abrogato

Raddoppio terminiin presenza di reati tributari

dichiarazione omessa31 dicembre 2026 Abrogato