Centro Studi Enti Locali · 2021. 1. 11. · 14 marzo 2019 SOMMARIO Revisorenews Centro Studi Enti...

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Rendiconto 2018 non solamente competenza potenziata e riaccertamento ordinario Rendiconto di gestione 2017 al via la compilazione, attraverso il Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i Revisori dei conti Compensi 2019 a Revisori di Enti Locali Nota di chiarimento della Finanza locale Revisorenews Centro Studi Enti Locali Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate ISSN 2532-2583 Supplemento ad Entilocalinews n. 10 dell’11 marzo 2019 NUMERO 03 Anno XVII 14 marzo 2019

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  • Rendiconto 2018non solamente competenza potenziata e riaccertamento ordinario

    Rendiconto di gestione 2017al via la compilazione, attraverso il Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i Revisori dei conti

    Compensi 2019 a Revisori di Enti LocaliNota di chiarimento della Finanza locale

    RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

    ISSN

    253

    2-25

    83

    Supplemento ad Entilocalinews n. 10 dell’11 marzo 2019

    NUMERO

    03Anno XVII

    14 marzo 2019

  • 14 marzo 2019

    SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali

    Revisorenews Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

    COLLABORANO ALLA RIVISTA:Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazioneDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeDott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore Commercialista, Docente e PubblicistaDott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei contiDott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeDott. Gianfranco Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore LegaleDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali

    COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini

    Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

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    Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

    Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamentoAbbonamento annuale: Euro 105,00 Iva compresa Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresaLa Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

    INDICE DEGLI ARGOMENTIWHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTIRendiconto 2018non solamente competenza potenziata e riaccertamento ordinario di Gianfranco Ponis ...................................................................... pag 04

    NOTIZIARIO DI SETTORERendiconto di gestione 2017al via la compilazione, attraverso il Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i Revisori dei conti ................................................................... pag 09

    Organo di revisione degli Enti Localidiffusi i nuovi Principi di vigilanza e controllo ................................. pag 09

    Questionari dei Revisori sul consuntivo 2017il quadro delle prime scadenze deliberate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti ............................................................................... pag 10

    Revisori Enti Localiarriva il secondo Decreto di modifica dell’Elenco 2019 .................. pag 11

    NOTIZIARIO“Decreto Semplificazione”le novità per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione n. 12/2019 ......................................................................................... pag 12

    Enti territorialiCircolare RgS su “Equilibrio di bilancio” 2019 (in sostituzione del “Pareg-gio di bilancio”) .............................................................................. pag 18

    “Fpv”con la Faq n. 32 la Commissione Arconet chiarisce che le nuove regole si applicano già dal riaccertamento ordinario 2018 ........................... pag 22

    Contabilitàaggiornamento del “Piano dei conti integrato” per l’esercizio 2019 ....................................................................................................... pag 23

    Riscossione dei tributi locali e “Tax gap”pubblicato lo studio dell’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ..................................................................................... pag 23

    NOTIZIARIO FISCALE“Telefisco 2019”i chiarimenti del Mef in materia di Tributi locali e contenzioso tributario....................................................................................................... pag 31

    “Definizione agevolata”approvato il Modello di domanda relativo alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ...................................................... pag 34

    “Pace fiscale”attivo il Servizio per la compilazione e l’invio delle Istanze di “Definizione agevolata” delle controversie tributarie ......................................... pag 36

    Scadenze fiscaliformalizzate, con la pubblicazione del Dpcm. in G.U., le annunciate pro-roghe di “Spesometro” e liquidazioni periodiche Iva ...................... pag 36

    “E-fattura”alcuni chiarimenti sugli obblighi verso committenti soggetti Iva che non residenti ma identificati in Italia ..................................................... pag 37

    Trasmissione telematica dei corrispettividefinite le istruzioni per ottenere il bonus sull’acquisto o adattamento dei “misuratori fiscali” .......................................................................... pag 38

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    Ivaribadito che le somme erogate in virtù di concessioni affidate in base al “Codice dei Contratti pubblici” rappresentano dei corrispettivi ...... pag 38

    Ivaaliquota del 10% anche su installazione di scaffalature se “accessorie” ad un intervento di restauro e risanamento conservativo .............. pag 40

    Ivaaliquota ordinaria su interventi di sistemazione e consolidamento del ter-ritorio volti a pervenire e mitigare i dissesti idrogeologici ............... pag 41

    Fornitura di banche dati elettronichel’aliquota Iva è quella ordinaria in quanto non trattasi di prodotti editoriali....................................................................................................... pag 42

    Imposta di bolloconfermato l’assoggettamento sui contratti stipulati tra P.A. e Aid .... pag 43

    Imposta di bollonon soggetti i duplicati informatici conformi al “Cad” .................... pag 44

    “Art-bonus”ribadito che il credito non è riconoscibile a Fondazioni che non possono essere qualificate “Organismi di diritto pubblico” .......................... pag 45

    GLI APPROFONDIMENTICompensi 2019 a Revisori di Enti LocaliNota di chiarimento della Finanza locale di Giuseppe Vanni e Nicola Tonveronachi ..................................... pag 47

    “Pre-dissesto”illegittimità costituzionale della disciplina in tema di ripianamento del de-bito pregresso degli Enti Localidi Giovambattista Palumbo ........................................................... pag 49

    Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 in materia di “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”conseguenze e quesitidi Giuseppe Vanni, Calogero Di Liberto, Stefano Ciulli, Giovanni Viale e Nicola Tonveronachi ..................................................................... pag 53

    “Codice dei contratti”le nuove modifiche introdotte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’in-solvenza”di Mauro Mammana ...................................................................... pag 58

    QUESITIFatture elettronichechi, all’interno di una Pubblica Amministrazione, deve firmarle e che va-lore giuridico hanno quelle firme ?di Cesare Ciabatti .......................................................................... pag 60

    Fatture elettroniche emesse da un Ente pubblico a un privatoè obbligatoria la firma elettronica?di Cesare Ciabatti .......................................................................... pag 61

    IL PARERE DELLA CORTECompenso dei Revisoriper la Corte Liguria è legittimo procedere ad una nuova valutazione di congruità ....................................................................................... pag 62

    REVISIONE LEGALE“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”prime sintetiche considerazionidi Riccardo Compagnino .............................................................. pag 64

    Il “Codice della crisi e dell’insolvenza” e le Società a partecipazione pubblicadi Riccardo Compagnino .............................................................. pag 65

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    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    Il mese di marzo è, per il Revisore, sinonimo di Rendi-conto. Si aprono quindi dibattiti e confronti sul rispetto dei principi di competenza finanziaria potenziata e sulle corrette modalità di riaccertamento ordinario dei residui. Pur avallando la centralità di queste tematiche, le verifiche concernenti il Consuntivo dell’esercizio 2018 dovrebbero svilupparsi anche su principi e precetti normativi magari di minore “portata strategica” e di minore appeal convegni-stico, ma pur sempre imprescindibili in quanto coercitivi. Non stiamo, anche in questa sede, a sottolineare l’impor-tanza, ai fini di una rendicontazione veritiera e puntuale, della corretta rappresentazione dell’esigibilità delle poste contabili e dunque dell’attività di riaccertamento ordinario, che deve estendersi anche alla verifica degli accertamenti e degli impegni di competenza. Sottolineiamo soltanto che il rilievo numerico e sostanziale delle operazioni di “reim-putazione” di impegni assunti nell’esercizio e, dunque, l’incremento del Fondo pluriennale vincolato a fine anno, siano da valutare come indicatori di scarsa programma-zione e di non puntuale osservanza delle regole contabili. Si è chiuso, quindi, l’esercizio finanziario 2018. Essenzial-mente, ciò che, in una prima fase, a nostro giudizio, il Re-visore deve valutare è come l’Ente “vive” il momento in cui nasce e diventa esigibile l’obbligazione, al fine di evitare che le risorse confluiscano impropriamente in avanzo di amministrazione. I dettami legislativi che disciplinano gli impegni di spesa sono diversi per la parte corrente e la parte capitale. L’assunzione e l’imputazione degli impegni di parte corrente, particolarmente se agiscono nell’ultima parte dell’esercizio, devono essere accuratamente ponde-rati in relazione alla scadenza dell’obbligazione. Solamen-te quelle spese la cui esigibilità matura entro il 31 dicem-bre possono essere imputate contabilmente sull’esercizio 2018, mentre le altre dovranno essere imputate sull’eser-

    cizio successivo in cui l’obbligazione viene a scadere. In sede di analisi del riaccertamento ordinario posto in esse-re dal Comune sarà possibile verificare se sussistano le condizioni, previste dal punto 5.4 del Principio contabile Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, per poter costituire il Fondo pluriennale vincolato ed assicurare quindi coper-tura alla reimputazione di tali spese. Attenzione dunque in particolare alla copertura finanziaria delle procedure di gara avviate durante l’anno nel rispetto dell’articolo 183, comma 6, del Tuel, ma non concluse entro l’esercizio: “Comma 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previ-sione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte ob-bligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che

    non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei ser-vizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

    b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di loca-zione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione”.

    Alle spese correnti finanziate da entrate di natura vinco-lata si allaccia il tema - centrale - del “Fondo pluriennale

    Rendiconto 2018non solamente competenza potenziata e riaccertamento ordinarioAttenzione ad alcune norme puntuali, solo apparentemente di secondo piano

    del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale

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    vincolato”: uno degli elementi imprescindibili nelle attività di riscontro del Revisore. E’ possibile costituire il “Fondo pluriennale vincolato” qualora un’obbligazione perfezio-nata, finanziata da entrate vincolate già accertate, diventi esigibile nell’esercizio successivo. Ad esempio, il salario accessorio del personale, in quanto spesa vincolata esi-gibile negli esercizi successivi, dovrà risultare imputato sull’esercizio in cui verrà disposta la liquidazione, finan-ziato dal “Fondo pluriennale vincolato”. Attenzione però: non è sufficiente la presenza di un vincolo di destinazione dell’entrata per costituire il fondo pluriennale. E’ sempre necessaria, nella gestione corrente, un’obbligazione giuri-dicamente perfezionata. Il precetto è derogato esclusiva-mente nel caso del finanziamento delle opere pubbliche, ma non in altre fattispecie di spesa. Raccomandiamo al-tresì di testare l’esigibilità di qualche entrata: nel caso di contributi a rendicontazione, la mera assegnazione delle risorse non è condizione sufficiente per considerare esigi-bili le somme tutte nell’esercizio. Occorre verificare bene le regole di concessione del contributo e, in particolare, il momento di maturazione del diritto all’erogazione, per porlo a raffronto con il cronoprogramma di spesa ed ac-certare se vi è sincronicità oppure sfasamento temporale: condizione, quest’ultima, indispensabile per la costituzio-ne del “Fondo pluriennale vincolato” (se l’entrata precede la spesa), altrimenti dovranno trovarsi risorse proprie del Comune (se la spesa precede l’entrata).Sarà ormai a tutti nota la nuova regolamentazione del “Fondo pluriennale vincolato” (Fpv) per i lavori pubbli-ci, prevista dalla Manovra di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che modifica l’articolo 56, comma 4, del Dlgs. n. 118/2011 e l’articolo 183, comma 3, del Tuel, rinvian-do ad un Decreto Mef-Interno, su proposta di Arconet, poi emanato il 1° marzo 2019, al fine di adeguare il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011. Per quan-to concerne il riaccertamento ordinario di preparazione al Rendiconto 2018 quindi, gli Enti locali dovranno attenersi alle “vecchie” regole contenute nel Punto 5.4 del Principio contabile n. 4/2, sempreché non ci sia un’accelerazione nell’approvazione del decreto. Quest’ultimo Punto, riguar-do all’iter di costituzione del “Fondo pluriennale vincolato” per la spesa connessa al procedimento di aggiudicazio-ne, fa ancora riferimento al vecchio Codice dei contratti, in particolare all’articolo 53, comma 2 del Dlgs. n. 163/2006 e non al “nuovo” Dlgs. n. 50/2016.Sul Punto 5.4 risultano pregnanti le affermazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deli-berazione n. 439/2018). Secondo la Magistratura contabi-le, con la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato si dà avvio alla procedura di affidamento, similmente alla

    pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a pre-sentare offerta (nelle procedure negoziate senza bando) garantendo così, anche in assenza dell’impegno di spesa e, perciò, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, l’indispensabile collegamento alla copertura delle spese per lavori pubblici mediante il “Fondo pluriennale vinco-lato”. Questa eccezione alla regola secondo cui il “Fondo pluriennale vincolato” può finanziare esclusivamente spe-se già impegnate, ammessa attraverso il richiamo al Co-dice dei contratti pubblici, è fruibile esclusivamente in due fattispecie perentorie: 1. per le spese comprese nei quadri economici relativi a

    lavori pubblici approvati (con esclusione delle spese di progettazione);

    2. per le spese per lavori pubblici già prenotate sulla base di una procedura di affidamento “avviata”.

    La pubblicazione del bando e l’invio dell’invito a presen-tare offerta, previsti anche dal Dlgs. n. 50/2016, rendendo inoppugnabile l’avvio della procedura selettiva, secondo il parere della Sezione di controllo veneta sono in grado di esplicitare quella condizione di certezza giuridica che rappresenta il presupposto necessario per correlare legit-timamente al Fpv spese soltanto “prenotate”, in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli eserci-zi successivi. Per le procedure di affidamento dei lavori pubblici la Magistratura contabile ha aperto pertanto la via ad un riferimento “dinamico” alla legislazione vigente - al momento - di applicazione del principio contabile, e non a quella operante al momento dell’entrata in vigore del Dlgs n. 118/2011 e relativi Allegati.Un altro tema sostanziale nell’economia dell’attività di ri-scontro del Revisore sul Rendiconto 2018 si rinviene nella verifica degli equilibri – finali – di bilancio, nonché nel peso che la cassa vincolata ha sui medesimi, con particolare riferimento alla corretta determinazione del risultato di am-ministrazione e della reale situazione finanziaria dell’Ente. La specifica destinazione delle risorse riproduce una spe-cie di condizione apposta al loro utilizzo, subordinata all’o-biettivo di garantire il perseguimento della finalità pubblica programmata. L’“irreversibilità” della destinazione toglie quindi risolutivamente all’Ente la disponibilità delle risor-se, anche sotto il profilo della gestione di cassa. E’ esiziale perciò che si accerti la sussistenza di una corretta eviden-ziazione contabile delle entrate con specifico vincolo di destinazione, in vista dell’esigenza primaria di avere un’a-deguata ricostruzione, da parte del Comune, della cassa vincolata. Dobbiamo dunque riuscire a distinguere tra:- entrate vincolate a destinazione specifica, individuate

    dall’articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da inde-bitamento;

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    - entrate vincolate in base all’articolo 187, comma 3-ter, lett. d), Tuel, cioè derivanti da risorse accertate straordi-narie, non aventi natura ricorrente, cui l’Amministrazio-ne ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica.

    Solo per le prime vige la regolamentazione prevista dagli articoli 195 e 222 del Tuel, concernente i vincoli di cas-sa. Queste risorse devono essere puntualmente verificate dall’Organo di Revisione, sia per il controllo del loro utiliz-zo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. Pertanto, le entrate vincolate menzionate dall’articolo 180, comma 3, lettera d), possono essere impiegate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, pre-via deliberazione della Giunta, per un importo non supe-riore all’anticipazione di tesoreria disponibile, ovvero entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio. I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro devono essere oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabi-lità finanziaria (Punto 10.2 dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011). L’enfasi data alla gestione delle entrate vincolate ci è stata suggerita anche dalle ultime vicende legislative che hanno chiuso il 2018. Con il “Decreto semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 e in vigore dal 15 dicem-bre 2018, gli Enti locali hanno potuto inserire in bilancio alcune risorse supplementari che, pur esplicitate nella dichiarazione congiunta n. 5 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono state prima estromesse da un’interpretazione restrit-tiva dei giudici contabili, per poi essere riammesse, per il tramite di una pronuncia indulgente della Sezione delle Autonomie, verso un’eventuale finalità neutra dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al “Codice della Stra-da” (Dlgs. n. 285/2002, articolo 208), ossia al di fuori dei limiti di crescita del salario accessorio, da poter destinare al fondo decentrato o a maggiore straordinario, (conside-rando che la rivalutazione degli importi dello straordinario è bloccata al 1999). L’art. 56-quater del Contratto 21 mag-gio 2018 Funzioni Locali ha inserito un vincolo di desti-nazione dei proventi, tra l’altro, all’erogazione di “incentivi monetari” al personale della Polizia locale, aprendo così la strada in direzione di una possibile destinazione anche alla remunerazione di mere ore di lavoro straordinario. Di qui la questione di massima rimessa alla Sezione delle Autonomie.Gli ultimi interventi dei Giudici contabili hanno escluso che le risorse derivanti dai rinnovi contrattuali fossero soggette ai limiti di crescita del salario accessorio, in quanto si tratta di risorse finanziarie già inserite nei quadri di finanza pub-blica (Sezione Autonomie Deliberazione n. 19/2018). In

    modo non dissimile sono stati ritenuti esclusi dalla spesa del 2018 anche i rinnovi contrattuali per assunzioni flessi-bili, il cui punto di riferimento è ancorato all’anno 2009, al fine di avere omogeneità di dati di raffronto (Corte Abruzzo, Deliberazione n. 121/2018). D’altra parte, anche la verifica sul rispetto dei limiti della spesa del personale comples-siva (articolo 1, comma 557, Legge n. 296/2006) dovrà considerare, in sede di raffronto alla triennalità 2011-2013, che la componente del rinnovo contrattuale va esclusa. Si tratta, infatti, di oneri non dipendenti dalla volontà dell’En-te interessato, conseguenza della sottoscrizione – a mag-gio 2018 – del nuovo contratto collettivo nazionale. Argomentando ancora sulla valenza sottesa al rispetto dei vincoli di destinazione segnaliamo al Revisore l’importan-za di verificare che il 10% dei proventi comunali derivanti dalle alienazioni patrimoniali non destinato all’estinzione di mutui e prestiti confluisca nella parte vincolata del risul-tato di amministrazione e non fra le quote accantonate (si veda, per un approfondimento, la deliberazione n. 32/2018 della Corte dei conti, Sezione regionale Marche). La pre-visione espressa del vincolo di destinazione è contenuta nell’art. 56-bis, comma 11, del Dl. n. 69/2013 secondo il quale gli Enti locali hanno l’obbligo di indirizzare - in via prioritaria - all’estinzione anticipata dei mutui e, perciò al contenimento dell’indebitamento, una quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione del patrimo-nio immobiliare disponibile e la restante parte a spese di investimento. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ente non ha provveduto ad estinguere anticipatamente il proprio debito, le risorse non utilizzate devono confluire, in sede di rendiconto, nella quota vincolata dell’avanzo d’ammi-nistrazione, in aggiunta alle eventuali somme provenienti dagli esercizi precedenti, con possibilità di futuro esclusi-vo impiego nella riduzione del proprio indebitamento. An-che qui rientriamo nella fattispecie delle risorse soggette a vincolo di destinazione derivante direttamente e specifica-tamente dal precetto legislativo, che denota come priorita-rio l’obiettivo dell’abbattimento del debito, sottraendo – in linea di principio – all’Ente il potere di disporne in maniera difforme a quanto prescritto, seppur alcune disposizioni speciali ammettono, esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare - in deroga - le entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili per finanziarie spese cor-renti, ad esempio al ricorrere dei presupposti di cui: - all’art. 255, comma 9, del Tuel, nel caso in cui il Comune versi in situazione di dissesto, oppure

    - all’art. 243-bis, comma 8, lett. g), del Tuel in caso di ri-corso alla procedura di riequilibrio pluriennale,

    - all’art. 193, comma 3, del Tuel per la conservazione de-gli equilibri di bilancio.

    Del resto la Magistratura contabile (di sicura rilevanza le

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    Pronunce nn. 85/2016/Par, 81/2017/Par e 293/2017/Par della Sezione regionale Lombardia) ha sempre assunto posizioni nette sulla pienezza dell’obbligo incombente su-gli Enti locali di destinare la percentuale citata alla ridu-zione del proprio indebitamento, non residuando in capo agli stessi alcun margine di discrezionalità, essendo dal Legislatore questo fine ritenuto come prevalente. Dopo aver messo in luce la particolare rilevanza di alcu-ni istituti contabili considerati primari, che vanno verificati pregiudizialmente nel contesto del rendiconto 2018, pro-poniamo ora qualche significativo “spunto” di analisi da svolgere, solo apparentemente secondario, comunque di spessore sulla falsariga del principio della prevalenza del-la sostanza sulla forma.Il Dl. 23 ottobre 2018 n. 219 (“Disposizioni urgenti in ma-teria fiscale e finanziaria”), convertito nella Legge 17 di-cembre 2018, n. 136, tra le varie novità ha disposto, con l’articolo 4, lo stralcio (annullamento) dei debiti fino a mille euro (comprensivi di interessi e sanzioni) affidati dagli Enti agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010. L’annul-lamento, effettuato al 31 dicembre 2018, richiede al Re-visore una verifica dei correlati adempimenti contabili, in particolare sul discarico e sull’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali posti in essere sulla base dell’elenco delle quote annullate trasmesso al Comune dall’Agente della riscossione. Le somme relative ai debiti inferiori ai mille euro, versate anteriormente all’entrata in vigore del decreto, sono definitivamente acquisite mentre le somme pagate in data successiva sono imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza. Un’altra criticità da affrontare è sot-tesa al comma 3 dell’art 4, disciplinante il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere per le partite annullate. Secondo il precetto legislativo l’Agenzia delle Entrate - Riscossioni inoltra istanza di rimborso al Ministero dell’Economia per i carichi erariali dei Comuni, relativi al periodo 2000 - 2013. Ciò comporta quindi che le spese per le azioni esecutive inerenti le entrate dei Comu-ni annullate ex lege e sostenute dopo il 2013 sono a totale carico degli Enti. Considerato il prevedibile effetto negati-vo che tutto ciò avrà sui bilanci degli Enti Locali il Reviso-re deve, prima di tutto, verificare se i crediti siano ancora conservati a bilancio o se invece siano già stati stralciati negli esercizi pregressi. In quest’ultima ipotesi non si han-no conseguenze sul Rendiconto 2018. Qualora invece le partite annullate dal Dl. n. 219/2018 fossero ancora anno-tate come da incassare, allora lo stralcio del credito do-vrebbe accompagnarsi parallelamente una riduzione del “Fondo crediti dubbia esigibilità” (“Fcde”). Dalla considera-zione che il Comune è abilitato ad accantonare una quota di “Fcde” inferiore al 100% delle quote reputate inesigibili (nel 2018 la quota minima accantonabile era commisurata

    al 75%) scaturisce la necessità che il Revisore verifichi che i crediti inferiori ai mille Euro, mantenuti in bilancio ed oggetto di annullamento da parte del “Decreto fiscale”, ab-biano comportato un adeguamento del “Fcde” per un im-porto pari alla quota non coperta dal Fondo accantonato. Operativamente l’Organo di Revisione ha da riscontrare i seguenti passaggi che l’Ente deve aver posto in essere: - quantificazione puntuale delle partite assegnate al con-

    cessionario ancora iscritte a bilancio;- stralcio dei crediti annullati con contestuale riduzione del

    “Fcde” per pari importo;- riscontro del soddisfacimento dei livelli minimi di legge

    richiesti al “Fcde”; - aumento del Fondo in caso di Fcde inferiore al 100% dei

    crediti considerati inesigibili. Attenzione inoltre alla garanzia prevista dall’Ente (trasferi-mento compensativo) per la copertura finanziaria: per as-sicurare gli equilibri di parte corrente, l’Ente deve produrre dei margini contenendo, a parità di entrata, altre spese iscritte al Titolo I o, in alternativa, incrementare le entrate correnti.Un riscontro specifico va condotto sicuramente sul tratta-mento contabile degli oneri sostenuti dall’Ente locale per i rinnovi contrattuali derivanti dal nuovo accordo nazionale collettivo del 21 maggio 2018. Occorre escluderli non solo in sede di verifica della spesa del personale complessiva (art. 1, commi 557 e 562, Legge n. 296/2006), ma anche nel raffronto con quella sostenuta (nel 2009) per i rappor-ti di lavoro flessibile. In questo senso, su tale modalità di approccio, è stato chiaro il segnale inviato dalla Cor-te dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo (Deliberazione n. 121/2018). Del resto, in riferimento alla verifica del limite della spesa sostenuta dall’Ente Locale, la Circolare n. 9/2006 del Mef, tra le varie esclusioni, ha previsto espressamente anche la spesa sostenuta per i rinnovi contrattuali. L’estromissione nasce dalla natura e dalla provenienza delle risorse: definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, quindi non as-soggettabili ai limiti di crescita della spesa del personale in quanto non riconducibili ad un’esplicitata volontà dell’Ente di espandere la propria spesa del personale. La Sezione abruzzese ha sottolineato come il principio di diritto secon-do il quale la carenza di discrezionalità dell’Amministrazio-ne nel riconoscere gli emolumenti che hanno origine nei cosiddetti rinnovi contrattuali, non può che determinare l’esclusione della computabilità di questi oneri, deve tro-vare applicazione anche in relazione ai limiti alla spesa dei contratti flessibili (tra i quali si annoverano anche quelli a tempo determinato) imposti dall’articolo 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, secondo cui gli Enti locali possono avva-lersi di personale a tempo determinato o con convenzioni

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    14 marzo 2019

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

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    ovvero con contratti di collaborazione coordinata e conti-nuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, importo elevabile al 100% qualora comprovata la conformità ai vincoli di riduzione della spesa del personale (ovvero il contenimento di que-sta sotto la media del triennio 2011-2013).Sempre riguardo ai controlli sulla spesa per il persona-le raccomandiamo al Revisore un ulteriore passaggio di riscontro. Quello di considerare il legame tra il Comune e l’eventuale unione alla quale l’Ente partecipa. Per le Unioni obbligatorie (nel 2018 era ancora imposta ex lege l’associazione delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, ridotti a 3mila se rientrano nelle Comunità montane), l’art 1, comma 450, della Legge n. 190/2014 ha disposto che le spese di per-sonale e le facoltà assunzionali siano considerate in ma-niera cumulata fra gli Enti coinvolti, prevedendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata. Diversa interpretazione va data al vincolo di spesa per il personale nel caso di adesione ad un’unione facoltativa, che associa funzioni in virtù di libere scelte gestionali. In tale fattispecie il riscontro sulla conformità agli obblighi di contenimento della spesa per il personale deve essere ef-fettuato tenendo conto del ribaltamento della quota riferi-bile all’Ente di cui si sta valutando il rispetto dei vincoli di legge. Operativamente, per un Comune partecipante ad un’unione facoltativa il rispetto del vincolo sotteso all’art 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (spesa media 2011-2013) va verificato sulla spesa per il personale com-prensiva della quota per il personale utilizzato dall’Unione per svolgere le funzioni trasferite. La tecnica c.d. del ri-baltamento delle spese si contraddistingua per un’unica fattispecie derogatoria: il caso in cui il Comune abbiano trasferito all’Unione tutto il proprio personale. In questo caso la verifica va fatta considerando la spesa cumulata di personale dell’unione, con possibilità di compensazione delle quote di spesa di personale tra gli Enti partecipanti. Infine, un sintetico input sulla verifica da svolgere riguardo alla riduzione strutturale obbligatoria della spesa per l’in-formatica disposta dalla “Legge di stabilità 2016” (articolo 1, commi da 512 a 515, Legge n. 208/2015). Anche per-ché, sul rispetto di questo vincolo, a partire dal bilancio di previsione 2019/2021, sussiste un obbligo di certificazio-ne per l’Organo di Revisione. Il Legislatore ha disposto un obiettivo di risparmio, nel triennio 2016/2018, pari al 50% della spesa media di beni e servizi informatici relativa al triennio 2013/2015. Sebbene il Piano triennale Agid del 15 luglio 2017 “dimensioni” (in maniera alquanto astratta) questo obiettivo al complesso delle Amministrazioni pub-

    bliche, la verifica deve essere compiuta a livello di singolo Ente, come evidenziato anche dalla Sezione Regionale Lombardia della Corte dei conti nel Parere n. 368/2017. Secondo la Circolare Agid n. 2/2016 e, successivamente, il Piano triennale citato (Allegato 2) vanno esclusi dalla base di calcolo della riduzione tutti gli acquisti condotti tra-mite accordi-quadro, mercato elettronico (Mepa e sistemi centralizzati regionali) ed altri sistemi dinamici di acquisi-zione di Consip Spa o altri soggetti aggregatori. E’ intuibile che un’elevata percentuale di utilizzo di questi strumenti renderebbe l’obiettivo di risparmio richiesto molto con-tenuto o tendente allo zero. Del resto è intenzione più o meno velata del Legislatore non imporre alcuna “sofferen-za” agli enti “virtuosi” che hanno fruito degli strumenti di acquisizione telematici previsti, chiedendo invece un sol-lecito ridimensionamento delle acquisizioni a quegli Enti che hanno invece perseverato con ormai superati (e non ammessi) percorsi di approvvigionamento incompatibili con i dettami delle linee guida nazionali. Va evidenziato, comunque, che i risparmi ottenuti dalla concretizzazione di tale precetto normativo rimangono nella disponibilità delle Amministrazioni “prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica”. In sintesi, consiglia-mo al Revisore di seguire i seguenti step al fine di verifi-care il calcolo e certificare l’entità della spesa da ridurre: 1) ricognizione di tutte le spese informatiche effettuate nel

    triennio 2013/15, al netto delle spese per investimenti (quindi solo spesa corrente);

    2) esclusione delle spese relative ai canoni per servizi di connettività;

    3) estromissione delle spese derivanti dall’acquisizione di beni e servizi di “particolare rilevanza strategica”, il cui elenco è riportato nel “Piano triennale Agid” (tra queste vanno eliminati gli oneri derivanti dall’approvvigiona-mento di servizi come: sicurezza informatica, “PagoPA”, “Spid”, “Anpr”, “Siope+”, “Carta di identità elettronica” (Cie), fatturazione elettronica e quelli connessi alla mi-grazione dei data center sul “Sistema pubblico di con-nettività” (Spc);

    4) esclusione delle spese effettuate tramite gli strumen-ti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei sog-getti aggregatori, ovvero in adesione a convenzioni e contratti-quadro, sul “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (Mepa), tramite il “Sistema dinamico di acquisizione” (Sdapa) e gli analoghi strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori riconosciuti nell’e-lenco di Anac.

    5) calcolo della media delle spese 2013/2015 che costitui-sce la base di calcolo su cui applicare il taglio strutturale del 50%, il cui rispetto va verificato nel Rendiconto.

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    14 marzo 2019

    NOTIZIARIO DI SETTORE

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    NOTIZIARIO DI SETTORE

    Gli Organi di revisione degli Enti Locali possono trasmet-tere, dal 4 febbraio 2019, il Questionario relativo al rendi-conto di gestione 2017, reperibile attraverso l’applicativo “Con.Te” della Corte dei conti. Ricordiamo che il testo del Questionario citato e le relative “Linee-guida” per la compilazione erano state diffuse dalla Corte dei conti–Sezione delle Autonomie, con la Delibe-razione n. 16/SezAut/2017/Inpr, approvata nell’Adunanza del 24 luglio 2018, rubricata “Linee guida e relativo Que-stionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione 2017”.Come precisato dalla Magistratura contabile nella Nota pubblicata il 4 febbraio 2019 sul proprio sito istituzionale, le funzioni da subito a disposizione dell’Organo di revi-sione sono le seguenti: “QUESTIONARIO->GESTIONE QUESTIONARIO->Compilazione/Invio” e “QUESTIO-

    NARIO->GESTIONE QUESTIONARIO->Interrogazione Questionari”.In questa prima fase le funzioni citate consentiranno di compilare il Questionario in tutte le sue Sezioni e Sotto-sezioni, salvare e controllare i dati immessi, validare per permettere i controlli tra Sezioni e Sottosezioni del Que-stionario, ed infine inviare (solo PCR) e protocollare auto-maticamente il Questionario.Gli utenti avranno la possibilità di visualizzare i Questiona-ri anche mentre questi risultano in stato “in compilazione” e interrogarli anche una volta inviati.A differenza degli anni passati, la data di apertura non è dunque fissata su base regionale ma è quest’anno identi-ca a tutte le latitudini della Penisola. Resta ferma la facoltà delle singole Sezioni regionali della Corte dei conti di fis-sare in autonomia la data di chiusura della finestra entro la quale si può procedere all’invio, stabilendo quindi quanto tempo concedere per portare a termine l’adempimento.

    Rendiconto di gestione 2017al via la compilazione, attraverso il Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i Revisori dei conti

    Il Consiglio nazionale dei Commercialisti e degli Esperti contabili (Cndcec) ha pubblicato nei giorni scorsi sul pro-prio sito istituzionale una nuova versione dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Lo-cali”.Si tratta di 12 documenti che fissano regole e criteri per lo

    svolgimento della funzione di revisione economico-finan-ziaria presso gli Enti Locali, alla luce delle disposizioni di cui al Dlgs. n. 118/2011 e delle recenti novità normative in materia di Enti pubblici e Società partecipateQuesti i temi trattati:

    Organo di revisione degli Enti Localidiffusi i nuovi Principi di vigilanza e controllo

    Documento n. 1 Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell’at-tività di revisione;Documento n. 2 Funzioni dell’Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza;Documento n. 3 Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione;Documento n. 4 Controlli di regolarità amministrativo -contabile sulle entrate e sulle spese;Documento n. 5 Controlli sul rendiconto;Documento n. 6 Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale;

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    Documento n. 7 Controlli sull’indebitamento;Documento n. 8 Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa;Documento n. 9 Controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale;Documento n. 10 Controlli sugli organismi partecipati;Documento n. 11 Controlli sugli adempimenti fiscali;Documento n. 12 Controlli sul bilancio consolidato.

    REGIONE SCADENZAAbruzzo 30 marzo 2019Campania 30 aprile 2019Emilia Romagna 31 marzoFriuli Venezia Giulia 31 marzo 2019Lazio 12 aprile 2019Liguria 5 marzo 2019Lombardia 15 aprile 2019Marche 20 aprile 2019Molise 11 marzo 2019Piemonte 15 marzo 2019Puglia 30 aprile 2019Sardegna 30 marzo 2019Trentino Alto Adige (Bolzano) 15 aprile 2019Umbria 28 febbraio 2019Valle d’Aosta 31 marzo 2019

    Per i Revisori dei conti degli Enti Locali si avvicina il ter-mine per l’invio telematico – attraverso il Sistema “Con.Te” della Corte dei conti – delle relazioni sul rendiconto di gestione 2017.

    Da una prima ricognizione effettuata presso le Sezioni re-gionali delle Corte dei conti è emerso che le scadenze cui attenersi sono le seguenti:

    Questionari dei Revisori sul consuntivo 2017il quadro delle prime scadenze deliberate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti

    Ad oggi non risultano essere state deliberate le scadenze che dovranno essere osservate dai Revisori delle restanti Regioni italiane.Si raccomanda di considerare il quadro qui riportato come

    prettamente indicativo e di verificare la data contattando o facendo riferimento a quanto comunicato dalla propria Sezione della Corte dei conti di riferimento.

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    14 marzo 2019

    NOTIZIARIO DI SETTORE

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    L’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, approvato con il Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2018 ed entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2019, ha subìto la seconda rettifica.La Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, con Decreto 27 febbraio 2019, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha infatti apportato le seguenti modifiche: - 3 Revisori aggiunti; - 68 Revisori cancellati; - 1 variazione dell’ambito provinciale.

    Le modifiche, con i relativi nominativi, sono contenute ne-gli Allegati “A”, “B” e “C” del Provvedimento.A colpire è soprattutto il numero delle cancellazioni, molto rilevante. Queste sono derivate da 2 ordini di fattori.

    Il primo, che è causa dei 24 nomi depennati, riportati nell’Allegato “B”, è che, “a seguito delle verifiche e relative istruttorie effettuate sul possesso del requisito del conse-guimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’an-no precedente, di almeno 10 crediti formativi sono stati ri-levati, per alcuni soggetti, elementi di non conformità circa la sussistenza del requisito richiesto che comportano la cancellazione dall’Elenco”.Il secondo, che ha comportato le 44 cancellazioni di cui all’Allegato “C”, è che per i soggetti in questione “non ri-sulta pervenuta nei termini la documentazione richiesta attestante il possesso dei requisiti risultati non conformi dai controlli effettuati”.

    Revisori Enti Localiarriva il secondo Decreto di modifica dell’Elenco 2019

    https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_27-02-2019.pdfhttps://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_27-02-2019.pdf

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    14 marzo 2019

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    NOTIZIARIO

    E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del Dl. n. 135 del 14 dicembre 2018, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione” (c.d. “Decreto Semplifi-cazione”).In sede di conversione, la norma è stata sottoposta ad una radicale revisione che ha fortemente ampliato il raggio di azione degli interventi inizialmente previsti. Numerose anche le novità introdotte per gli Enti Locali, e tra queste: le modifiche relative alle cause di esclusione dalle gare di appalto, nuove disposizioni in materia di sa-lario accessorio delle P.A., e l’incremento del “Fondo Imu-Tasi”.Vediamo qui di seguito le novità di maggiore rilievo.Art. 1 - Sostegno alle piccole e medie Imprese creditri-ci delle Pubbliche Amministrazioni L’art. 1 istituisce, nell’ambito del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui alla Legge n. 662/1996, una Sezione speciale – con una dotazione finanziaria di Euro 50 milioni - dedicata ad interventi di garanzia in favo-re delle piccole e medie Imprese titolari di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con Banche o Intermediari finanziari iscritti all’Al-bo di cui all’art. 106 del Dlgs. n. 385/1993.La garanzia della Sezione speciale copre, nella misura massima dell’80%, il minore tra l’importo del finanziamen-to non rimborsato dalla Pmi e l’ammontare dei crediti certi-ficati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’importo massimo garantito è di Euro 2,5 milioni e la ga-ranzia è subordinata alla redazione di un Piano di rientro del finanziamento della durata massima 20 anni, sotto-scritto da P.A. e Banca/Intermediario finanziario. La garanzia è concessa a fronte del versamento alla stes-sa Sezione, da parte della Banca o dell’Intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato e che può essere posto a carico della Pmi beneficiaria in misura non supe-riore ad un quarto del suo importo.La garanzia cessa con l’avvenuto pagamento da parte

    della P.A. dei crediti certificati, può essere escussa ove l’Impresa non dia attuazione agli impegni assunti in rela-zione al Pianto di rientro e, in ogni caso, comporta un rim-borso non superiore all’80% della perdita registrata dalla Banca o dall’Intermediario.Termini, condizione e modalità applicative della disposi-zione in commento saranno fissati con Decreto intermini-steriale Mise-Mef.Art. 1-bis - Semplificazione e riordino delle disposizio-ni relative a istituti agevolativi Il comma 1 consente l’accesso alla nuova “definizione agevolata” di cui al Dl. n. 119/18 anche ai soggetti che erano stati inizialmente esclusi per non aver effettuato tempestivamente l’integrale pagamento delle somme deri-vanti dalle precedenti “definizioni agevolate”. Tali soggetti possono versare le somme ad oggetto della “definizione” in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o in massimo 10 rate consecutive ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.Con riguardo alla “definizione agevolata” dei carichi di risorse proprie dell’Unione Europea, vengono aggiunge altre 2 rate al pagamento rateale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del Dl. n. 119/18, scadenti il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno successivo al 2019. Il comma 2 dispone l’inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla “definizione agevolata” di cui all’art. 1, comma 184, della Legge n. 145/18 (“Leg-ge di bilancio 2019”). Oltre alle già presenti scadenze al 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 per il pagamento del restante 70% del carico dovuto, vengono aggiunte le scadenze al 28 febbraio e al 31 mag-gio di ciascun anno.Viene inoltre postergata al 30 novembre 2019 la scaden-za del pagamento del 30% dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 3, comma 23, del Dl. n. 119/2018, con le successi-ve 8 rate aventi scadenza, rispettivamente, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli

    “Decreto Semplificazione”le novità per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione n. 12/2019

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    interessi al tasso del 2% annuo.Il comma 3 modifica la disciplina del cd. “regime forfetta-rio”, consentendone l’accesso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di da-tori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un Ordine o ad un Collegio profes-sionale.Art. 3 - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoroL’art. 3, comma 1, abroga l’obbligo della modalità telema-tica per la tenuta del Libro unico del lavoro di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 15/2015.Il comma 1-quinquies, inserito in sede di conversione, no-vellando l’art. 2330 del Codice civile, riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della Società per azioni deve depositar-lo presso l’Ufficio del Registro delle imprese; questo con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge di con-versione del Dl. n. 135/2018 e quindi a decorrere dal 13 febbraio 2019.Il comma 1-terdecies aggiunge il comma 4-bis all’art. 7 del Dlgs. n. 231/2002, e stabilisce che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una Pmi, come definita ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005, l’eventuale clausola che preveda termini di pagamento superiori a 60 giorni è da qualificarsi come “gravemente iniqua”, con conseguente nullità di detta clausola ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 231/0202. Per le Pubbliche Amministrazioni il termine massimo di 60 gior-ni risulta comunque già previsto “in ogni caso” (art. 4 del Dlgs. n. 231/2002).Art. 3-ter - Semplificazioni per le “Zone economiche speciali” (Zes”) e per le “Zone logistiche semplificate” (“Zls”)L’art. 3-ter, inserito in sede di conversione, novella la disci-plina dettata dal Dl. n. 91/17 per le imprese che operano nelle “Zone economiche speciali” ed estende le medesime agevolazioni previste per queste ultime, anche alle impre-se che rientrano nelle “Zone logistiche semplificate”.Tra le novità introdotte, si segnala il fatto che – al fine di accorciare i tempi procedimentali per l’avvio di una attività in queste particolari aree del Paese – è stata prevista la possibilità di prevedere procedure semplificate, individua-te anche attraverso Protocolli e convenzioni tra le P.A. lo-cali e centrali interessate. Le procedure dovranno rispetta-re i criteri derogatori e le modalità individuate con Dpcm., da adottare su proposta del Ministro per la Coesione terri-toriale e il Mezzogiorno.Nello specifico, si parla di una riduzione di un terzo dei tempi regolamentari necessari per ottenere autorizzazioni

    tra cui: “Valutazione d’impatto ambientale”, “Valutazione Ambientale Strategica”, “Autorizzazione Ambientale Inte-grata” e “Autorizzazione Unica Ambientale”.Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di con-versione in commento, le Regioni hanno facoltà di pre-sentare una proposta di protocollo o convenzione per l’in-dividuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedimentali speciali. Art. 3-quater – Pubblicazione degli aiuti individuali delle Cooperative socialiSi prevede che la pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella Sezione “Trasparenza”, sostituisca l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017, secondo cui le Cooperative sociali che svolgo-no attività a favore degli stranieri di cui al Dlgs. n. 286/1998 devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. Quindi, la pubblicazione degli aiuti nel Registro naziona-le sostituisce tale obbligo, purché venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro.Art. 4 - Modifiche al Codice di procedura civile in ma-teria di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica AmministrazioneL’art. 4, comma 1, novella la disciplina della conversione del pignoramento dettata dall’art. 495 del Cpc., disponen-do che la somma che il debitore che intenda avvalersene deve depositare in cancelleria sia pari ad 1/6 (anziché 1/5) dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignora-mento e dei crediti dei creditori successivamente interve-nuti.La somma determinata dal Giudice con Ordinanza per so-stituire il bene pignorato può ora essere versata in 48 rate, contro le precedenti 36. Inoltre, i debitori possono beneficiare della conversione del pignoramento anche quando ritardano il pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni (con-tro gli attuali 15), decorsi i quali le somme versate fino a quel momento saranno assoggettate a pignoramento e il debitore decadrà dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.Il comma 2 interviene sulla disciplina dell’espropriazione immobiliare disciplinata dall’art. 560 del Cpc. e stabilisce che, ove i debitori assoggettati ad espropriazione immo-biliare siano titolari di crediti nei confronti di P.A. il cui ammontare complessivo sia pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori

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    14 marzo 2019

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    intervenuti nell’espropriazione, il Giudice possa ordinare la liberazione dell’immobile solo dopo aver emesso il De-creto di trasferimento del bene espropriato all’aggiudicata-rio. Ciò a condizione che il debitore esecutato documenti i crediti vantati nei confronti della P.A. nell’udienza fissata per autorizzare la vendita dell’immobile e che tali crediti risultino dalla Piattaforma elettronica per la gestione tele-matica del rilascio delle certificazioni.In sede di conversione è stata introdotta una modifica che consente al debitore di conservare il possesso dell’immo-bile oggetto di pignoramento e delle sue pertinenze fino al Decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata immobiliare. Il debitore è però tenuto in quel fran-gente a conservare il bene tutelandone l’integrità, deve abitare l’immobile personalmente e non darlo in locazione (salvo autorizzazione del Giudice dell’esecuzione) e infi-ne, d’accordo con il custode, deve consentire ad eventuali potenziali acquirenti di visionare l’immobile.Il comma 3 novella l’art. 569 del Cpc., aggiungendo il se-guente periodo: “salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566, non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pi-gnorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal credi-tore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liqui-dazione della somma di cui al primo comma dell’art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli in-teressi al tasso legale e delle spese successive”. Le disposizioni introdotte dall’art. 4 in commento non si applicano alle esecuzioni iniziate prima della data di en-trata in vigore della Legge n. 12/2019 di conversione del presente Decreto.Art. 5 - Norme in materia di semplificazione e acce-lerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitariaViene sostituita la lett. c), del comma 5, dell’art. 80, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”).In base alla novella normativa, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appal-to un operatore economico qualora dimostri “con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.Risultano inoltre aggiunte le lett. c-bis) e c-ter) al comma 5 indicato, in base alle quali l’esclusione dalla gara deve essere disposta anche qualora l’operatore economico:

    - “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere in-formazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’e-sclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-mento della procedura di selezione”;

    - “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostan-ze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

    Le modifiche sopra indicate si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-legge (15 dicembre 2018), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-cedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.Art. 6 - Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiutiL’art. 6 sopprime, a partire dal 1° gennaio 2019, il “Siste-ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (“Sistri”) di cui all’art. 188-ter del Dlgs. n. 152/2006, il cui completo avvio è slittato ripetutamente nel tempo a colpi di proroghe o sanatorie affinché non scattassero le sanzioni. La norma in commento ha abrogato l’intero impianto del Sistema. Le modifiche introdotte in sede di conversione (commi da 3 a 3-sexies) hanno iniziato a gettare le basi per il nuovo Sistema di tracciabilità che andrà a sostituire il vecchio “Sistri”. In particolare, il nuovo comma 3 ha istitu-ito (a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 12/2019 in commento) il “Registro elet-tronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Sono tenuti ad iscriversi al citato Registro gli Enti e le Im-prese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, e gli Enti e le Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del Dlgs. n. 152/2006. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Regi-stro saranno dettate da un apposito Decreto interministe-

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    riale, cui è demandato anche il compito di stabilire l’impor-to del contributo annuale che dovrà essere versato per l’iscrizione allo stesso e le sanzioni che graveranno su chi non si adeguerà alla nuova disciplina.Art. 8 - Piattaforme digitaliL’art. 8 trasferisce dall’Agid alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti relativi alla Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento (“Pa-goPA”). Ricordiamo che la Piattaforma è dedicata all’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono es-sere obbligatoriamente accettati dalle Pubbliche Ammini-strazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle Società a controllo pubblico. A tale fine è costituita, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 135/2018 in commento, una Società per azioni ad hoc interamente partecipata dallo Stato.I commi 4 e 5 dell’art. 8 in commento modificano alcu-ne disposizioni di cui al Dlgs. n. 217/2017 e dispongono la proroga al 31 dicembre 2019 (rispetto al 1° gennaio 2019) del termine a partire dal quale scatterà l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizza-re esclusivamente la Piattaforma preposta al pagamento elettronico.Art. 8-bis - Misure di semplificazione per l’innovazione Il presente art. 8-bis, introdotto dal Senato, prevede sem-plificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizza-zioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, in attuazione della Direttiva 2014/61/Ue, mediante misure per la riduzione dei costi di installazione di reti di comuni-cazione elettronica a banda ultralarga ed al “Codice delle comunicazioni elettroniche”.Nello specifico, il comma 1 apporta modificazioni al Dlgs. n. 33/2016, inserendo i nuovi commi 2-bis e 2-ter. Il nuovo comma 2-bis prevede che, qualora siano utiliz-zate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 42/2004, l’avvio dei lavori é subordinato alla trasmissione, da parte dell’operatore di rete alla Soprin-tendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti Autorità locali che attesti la so-vrapposizione dell’intero tracciato ai sottoservizi esisten-ti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi pre-esistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno 15 giorni, l’inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi in-

    teressi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la Soprintendenza, ai fini della preventiva appro-vazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. Il comma 2-ter introduce norme di semplificazione nel caso di utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto ambien-tale con mini-trincea e le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintenden-za, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.A seguito delle suddette indagini, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di ve-rifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’arti. 25, commi 8 e seguenti, del Dlgs. n. 50/2016. In ogni caso, il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d’opera per i lavori di scavoCirca gli interventi per la banda ultra-larga, viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 8 del Dlgs. n. 33/2016, il quale pre-vede che i lavori necessari alla realizzazione di infrastrut-ture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a por-tare la rete sino alla sede dell’abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’art. 1135 del Codice civile. La lett. c) del comma 1, dispone che gli operatori che for-niscono reti di comunicazione elettronica possono esse-re soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti.

    Proroga al 31 dicembre 2019 del termine a partire dal quale scatterà l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizza re esclusivamente “Pa goPA”

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    Il comma 2 prevede una serie di modificazioni all’art. 8 del Dlgs. n. 259/2003. In particolare, viene introdotto il comma 7-bis, il quale dispone che, in riferimento ad interventi per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Dlgs. n. 42/2004, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintenden-za a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica.Il comma 4 introduce il nuovo comma 3-bis all’art. 26, del Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), il quale prevede che, nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, il nulla osta é rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.Art. 9-bis, comma 2 – Esonero dall’obbligo di fattura-zione elettronica per prestazioni sanitarieLa norma amplia il novero dei soggetti esclusi, per il perio-do d’imposta 2019, dall’obbligo di fatturazione elettronica, come già previsto dall’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, che, con la modifica apportata dalla “Legge di bilancio 2019”, ha stabilito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera Sanitaria”, per l’elaborazione della Dichiarazio-ne dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica. Ora, con la disposizione in esame, il divieto di emettere fattura elettronica si estende anche ai soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema “Tessera Sanitaria” con riferimento alle fatture inerenti prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (es. fisioterapisti, logopedisti, ecc.).La norma niente dispone per eventuali fatture elettroniche già emesse nel periodo transitorio tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del comma in oggetto (13 febbraio 2019).Art. 10-bis - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di lineaIl nuovo art. 10-bis, introdotto in sede di conversione, no-vella la disciplina relativa ai servizi di noleggio con condu-cente (Ncc). Con riferimento agli Enti Locali, si segnala che il nuovo art. 3, comma 3, della Legge n. 21/1992 – completamente riscritto dalla norma in esame - ha stabilito che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il vettore può avere anche ulteriori rimes-se in Comuni della stessa Provincia o area metropolitana del Comune di competenza. E’ necessario però che que-sto sia notificato ai Comuni in questione.

    Sono escluse dall’applicazione della norma enunciata sol-tanto le Regioni Sardegna e Sicilia per le quali, “in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali”, l’autorizzazione rilasciata da un Comune qualsiasi è vali-da sull’intero territorio regionale.Art. 11 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamen-to economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione I commi 1 e 2 della disposizione in commento riducono l’ambito di applicazione del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trat-tamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pub-bliche ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.In particolare, sono considerati esclusi dal suddetto limite: - gli incrementi previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 75/2017 e dagli analoghi provvedimenti negoziali ri-guardanti il personale contrattualizzato in regime di di-ritto pubblico;

    - gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assun-zioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del limite (22 giugno 2017), in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che con-templino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al tratta-mento accessorio medesimo) per quest’ultima deroga.

    Con riferimento al primo punto la disposizione, interve-nendo nello stesso senso di quanto già espresso in via interpretativa dai Giudici contabili (Corte dei conti, Sezio-ne Autonomie, Deliberazione n. 19/2018), fa salve, non solo le risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b), del nuovo Ccnl. “Funzioni locali”, ma anche le eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere previste con la nuova finestra contrattuale 2019-2021 inserita nella “Leg-ge di bilancio 2019” (art. 1, comma 438, della Legge n. 145/2018).Relativamente alle assunzioni effettuate in deroga, il comma 2 prevede che l’esclusione riguardi anche le cd. “stabilizzazioni” finanziate utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile (ex art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/2010) come previsto, per il triennio 2018-2020, dall’art. 20, comma 3, del citato Dlgs. n. 75/2017.Art. 11-bis - Misure di semplificazione in materia con-tabile in favore degli Enti Locali La disposizione in esame al comma 1 posticipa ancora una volta il termine, previsto originariamente dall’art. 31, comma 14-ter del Dl. n. 78/2010, a decorrere dal quale

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    diviene obbligatoria la gestione associata delle “funzioni fondamentali” dei piccoli Comuni, dal 30 giugno al 31 di-cembre 2019.Tale ulteriore proroga è posta nelle more della conclusio-ne dei lavori del Tavolo tecnico-politico, istituito presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, per la reda-zione di “Linee-guida” finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordina-mento delle Province e delle Città metropolitane, al supe-ramento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all’art. 1, comma 2-ter, del Dl. n. 91/2018 (cd. Decreto “Milleproroghe”).Il successivo comma 2, nel rispetto dei limiti alla spesa di personale previsto dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, pone un’ulteriore deroga al “tet-to” previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (già citato in commento all’art. 11 del presente Decreto), con riferimento alle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione orga-nizzativa, nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, con-seguenti al Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018. Detta deroga è consentita limitatamente agli incrementi disposti ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del richiamato Ccnl. In-fatti, la norma fa espresso riferimento al differenziale fra gli importi per trattamento accessorio erogato alla data di entrata in vigore del Ccnl. “Funzioni Locali” e gli impor-ti per l’eventuale maggior trattamento che gli Enti Locali riconosceranno a detto personale. Tale opzione inciderà direttamente sulle capacità assunzionali degli Enti poiché i maggiori costi ad essa conseguenti saranno posti a va-lere sui risparmi connessi con il minor utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indetermi-nato. Il comma 3 ha previsto l’istituzione di un Tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell’Economia incaricato di for-mulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli Enti Locali.Il comma 4 ora permette a regime (e non solo fino al 2020) agli Enti Locali che:- hanno un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e de-

    biti da finanziamento superiore a 2,- in previsione non registrino incrementi di spesa corrente

    ricorrente,- in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dub-

    bia esigibilità,di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi deri-vanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammorta-mento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di

    ammortamento. Il comma 5 sostituisce il comma 2, dell’art. 4 del Dl. n. 113/2016, relativo al “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità” (dotazione di Euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016-2019). I Comuni ora devono comunicare al Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, le ri-chieste di accesso al “Fondo” non soddisfatte negli anni precedenti. La ripartizione del “Fondo” avviene con Dpcm. da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richie-ste con soddisfazione ora ridotta ad un massimo del 90%. Con il comma 6, i Comuni, le Province e le Città metropoli-tane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a Euro 1.000 affi-dati agli Agenti della riscossione, prevista dall’art. 4 del Dl. n. 119/2018, in un numero massimo di 5 annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile non può es-sere superiore alla somma dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantona-mento a “Fcde” indicato nel rendiconto della gestione di riferimento. Il comma 7 posticipa il rimborso completo delle anticipa-zioni di liquidità previste dall’art. 1, comma 849, della Leg-ge n. 145/2018, al 30 dicembre 2019. Il comma 8 aggiunge i commi 895 bis e 895-ter all’art. 1 della Legge n. 145/2018, attribuendo ai Comuni, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell’intro-duzione della Tasi, un contributo complessivo di Euro 110 milioni per l’anno 2019, da ripartire in proporzione al peso del contributo di ciascun Ente, indicato alla Tabella B alle-gata al Dpcm. 10 marzo 2017, con Decreto del Ministero dell’Interno, da emanare entro il 30 aprile 2019. Il comma 10 modifica l’art. 1, commi 126, 824, 842 e 875, della Legge n. 145/2018, e prevede che: - la ridestinazione delle somme non utilizzate del “Fondo” finalizzato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade è stabilita con Decreto sulla base degli Accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale da raggiungere ora entro il 31 marzo 2019 (proroga di 40 giorni), e che in caso di mancato accordo detto De-creto deve essere ugualmente emanato entro il 15 aprile 2015 (proroga di 35 giorni);

    - la conclusione di appositi Accordi bilaterali al fine di as-sicurare il necessario concorso delle Regioni Friuli Ve-nezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica devono ora essere definiti entro il 15 marzo 2019 (proroga di 45 giorni).

    Il comma 17 prevede che, al fine di potenziare ulterior-mente gli interventi in materia di sicurezza urbana, con riferimento all’installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa è incre-

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    mentata di Euro 20 milioni per l’anno 2019. Il comma 19 stabilisce che vengono definite con Decre-to Ministro dell’Interno, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. Art. 11-sexies - Disposizioni urgenti in materia di “Enti del Terzo Settore”Integrando l’art. 4, comma 3, del Dlgs. n. 112/2017, di revi-sione dell’Impresa sociale, e l’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017, di riforma del “Terzo Settore”, si prevede che le Associazioni o Fondazioni di diritto privato ex Ipab:

    - possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiun-ta o indiretta, il controllo di un’Impresa sociale ai sensi dell’art. 2359 del Cc.;

    - non rientrano, a differenza delle P.A., tra i soggetti esclu-si dagli “Enti del Terzo Settore”, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli Amministra-tori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cit-tadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.

    E’ stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato in data 14 febbraio 2019 la Circolare Mef-RgS-Igepa, Ufficio II, n. 3, Prot. 230202, con oggetto “Circolare contenente chiarimenti in materia di ‘Equilibrio di bilancio’ degli Enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 819 a 830, della Legge n. 145/18 (‘Legge di bilancio 2019’)”.La Circolare n. 3 fornisce chiarimenti in merito alle inno-vazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di “Equilibrio di bilancio” degli Enti territoriali a decorrere dall’anno 2019.L’art. 1, commi 819, 820 e 824, della Legge n. 145/18, nel dare attuazione alle Sentenze della Corte costituzio-nale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che le Regioni a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti Locali, a partire dal 2019, e le Regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il Fpv di entrata e di spe-sa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal Dlgs. n. 118/11.Tali Enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in “equilibrio” in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Ue, il Mef, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi

    di finanza pubblica, assume tempestivamente le conse-guenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione.Le principali innovazioni introdotte a decorrere dal 2019 riguardano:- il riferimento all’“Equilibrio di bilancio” di cui al Dlgs. n.

    118/11: gli Enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione sarà desunta, in ciascun anno, dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del Dlgs. n. 118/11;

    - il superamento delle norme relative al “Pareggio di bi-lancio”;

    - la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certifi-cazione;

    - la cessazione della disciplina in materia di Intese regiona-li e di Patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregres-si, nonché dell’applicazione delle norme sulla chiusura delle contabilità speciali. Gli Enti territoriali, ivi incluse le Regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell’ambito delle Intese re-gionali orizzontali e del Patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Vengono meno le disposizioni e gli effetti delle norme che prevedono che le operazioni d’investimento realiz-zate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei risul-tati d’amministrazione degli esercizi precedenti siano ef-fettuate sulla base di apposite Intese concluse in ambito

    Enti territorialiCircolare RgS su “Equilibrio di bilancio 2019” (in sostituzione del “Pareggio di bilancio”)

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    regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di “Pareggio di bilancio” del complesso degli Enti territoriali della Regione interessata, compre-sa la stessa Regione.

    Con riferimento al “Pareggio di bilancio” per l’anno 2018, la Legge n. 145/18, prevede: - la conferma, per i soli Enti Locali, degli obblighi di mo-

    nitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell’anno 2018;

    - la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal manca-to o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli Enti nell’anno 2018, sul saldo non negativo di Pareg-gio riferito al medesimo esercizio (Certificazione da tra-smettere entro il 31 marzo 2019);

    - la non applicazione, per le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in caso di mancato rispetto del saldo non nega-tivo di Pareggio per l’anno 2018, delle sanzioni, fatta eccezione per l’ipotesi di ritardato/mancato invio della Certificazione;

    - la conferma, per le Regioni a statuto speciale, le Provin-ce autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, del-le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 di Pareggio accertato dalla Corte dei Conti successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

    La Circolare chiarisce che le disposizioni normative in ma-teria di spesa di personale che fanno riferimento alle rego-le del “Patto di stabilità” interno o al rispetto degli obiettivi del “Pareggio di bilancio” o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all’“Equilibrio di bilancio” (art. 1, comma 821, della Legge n. 145/18). La Circolare n. 3 è suddivisa nelle seguenti 5 Sezioni (ed è ovviamente molto semplificata rispetto a quella dell’anno passato relativa al “Pareggio di bilancio”).Sezione “A” – Enti assoggettati all’equilibrio di bilan-cioEnti territoriali e Autonomie specialiA decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il Fpv di entrata e di spesa e si conside-rano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.Per il Comune di Roma è ancora prevista una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Roma Capitale potrà concordare con il Mef, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiet-

    tivi di finanza pubblica; comunque per l’esercizio 2019, l’accordo, perfezionato con Nota a firma del Mef del 31 dicembre 2018 (Prot. 24977), stabilisce che anche Roma Capitale è tenuta a garantire l’equilibrio. Regioni a statuto ordinario Le Regioni a statuto ordinario applicheranno le richiamate disposizioni in materia di “Equilibrio di bilancio” a decorre-re dall’anno 2021. Per gli anni 2019 e 2020, le Regioni a statuto ordinario restano assoggettate a tutti gli adempi-menti su “Pareggio di bilancio” (saldo non negativo, moni-toraggio, certificazione e sanzioni).Sezione “B” - Verifica dell’“Equilibrio di bilancio” A decorrere dal 2019, le Regioni a statuto speciale, le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropoli-tane, le Province e i Comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al ren-diconto di gestione (allegato 10 del Dlgs. n. 118/11). Tale Prospetto consente di verificare gli equilibri interni al ren-diconto della gestione e di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento con eventuali ag-giornamenti adottati dalla Commissione Arconet. Gli Enti citati utilizzano, a decorrere dall’anno 2019, il risul-tato di amministrazione e il Fpv.Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, cia-scun Ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attra-verso il prospetto “Verifica degli equilibri”, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). Per quanto attiene al vigente prospetto di “Verifica degli equilibri” è stata sottoposta alla valutazione della Commis-sione Arconet l’ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell’“Equilibrio finale”, anche lo stanziamento del Fcde, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.Gli strumenti di verifica dell’Equilibrio di bilancioA decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazio-ne del “Pareggio di bilancio”. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata at-traverso il Siope, mentre il controllo successivo verrà ope-rato attraverso le informazioni trasmesse alla Bdap. E’ rammentato che a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata Bdap, sostituisce la trasmissione delle certifi-cazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell’Interno, e che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell’Inter-no, nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in Bdap, possa richiedere spe-

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    cifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti.La mancata trasmissione alla Bdap, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsio-ne del rendiconto e del bilancio consolidato, è sanzionata con la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi inclu-se quelle a valere sul Fsc; in sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.La sanzione del divieto di assunzioni di personale a qual-siasi titolo prevista a carico degli Enti territoriali nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consoli-dato, si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla Bdap, compresi i dati del Piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto. Sezione “C” –Monitoraggio e certificazione 2018A decorrere dal 2019 è prevista la cessazione, per le Re-gioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione; per le Re-gioni a statuto ordinario, invece, la cessazione dei predetti adempimenti decorre dall’anno 2021. Con riferimento al saldo non negativo di Pareggio dell’an-no 2018, invece, restano fermi: - per le Regioni a statuto ordinario, gli obblighi di cui al Dm. 17 dicembre 2018 in materia di “Monitoraggio e cer-tificazione del Pareggio di bilancio 2018 per le Regioni a statuto ordinario”;

    - per gli Enti Locali, gli adempimenti relativi al monitorag-gio e alla certificazione. La Circolare richiama ancora l’attenzione degli Enti Locali sulle modalità di compila-zione del relativo prospetto Monit/18 in materia di utiliz-zo dell’avanzo di amministrazione per investimenti.

    Ciascun Ente è tenuto a inviare, entro il termine peren-torio del 31 marzo 2019, al Mef-RgS. una Certificazione dei risultati conseguiti nell’anno 2018, firmata digitalmente dal Rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio fin