Centro Studi Enti Locali · ISSN 2532-3369 “Legge di bilancio 2018” le principali novità per...

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ISSN 2532-3369 Legge di bilancio 2018le principali novità per gli Enti Locali introdotte dalla Manovra finanziaria Società in controllo pubblico in G.U. il Decreto per la ricognizione del personale in esubero e agevolazione dei processi di mobilità Iva i regimi applicabili alle prestazioni sanitarie in Farmacia Entilocalinews Centro Studi Enti Locali Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali NUMERO 01 Anno XVII 2 Gennaio 2018

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“Legge di bilancio 2018”le principali novità per gli Enti Locali introdotte dalla Manovra finanziaria

Società in controllo pubblicoin G.U. il Decreto per la ricognizione del personale in esubero e agevolazione dei processi di mobilità

Ivai regimi applicabili alle prestazioni sanitarie in Farmacia

EntilocalinewsCentro Studi Enti LocaliRivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

01Anno XVII

2 Gennaio 2018

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EntilocalinewsCentro Studi Enti Locali

Entilocalinews Centro Studi Enti LocaliRivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:Dott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato BoldriniAvv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazioneDott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e PubblicistaDott. Giampaolo De Paulis, Componente della Commissione Paritetica Attuazione Federalismo Fiscale ed esperto in materia di tributi localiDott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei contiDott. ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeAvv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubbliciDott. Michele Scognamiglio, Economista, Revisore legale dei conti, esperto in contabilità e fiscalità Enti Locali e organismo partecipatiDott. Antonio Scozzese, già Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell’InternoRag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali Ragioniere commercialista

COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

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Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 e iscritto all’Unione Stampa Periodici ItalianiDistribuzione: vendita esclusivamente per abbonamentoAbbonamento annuale: Euro 215,00 più Iva Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 più IvaLa Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati tramite e-mail.

2 Gennaio 2018

SOMMARIO

INDICE DEGLI ARGOMENTIFLASHFlash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali ............ pag 04

NOTIZIARIO“Legge di bilancio 2018”le principali novità per gli Enti Locali introdotte dalla Manovra finanziaria....................................................................................................... pag 05

Elenco 2018 dei Revisori degli Enti Localioltre 16.000 iscritti ma in diminuzione rispetto al 2017 .................. pag 33

Società in controllo pubblicoin G.U. il Decreto per la ricognizione del personale in esubero e agevo-lazione dei processi di mobilità ...................................................... pag 33

GLI APPROFONDIMENTIIvai regimi applicabili alle prestazioni sanitarie in Farmaciadi Diletta Mazzoni e Alessandro Nacci .......................................... pag 34

LA GIURISPRUDENZADanno al patrimonio di una Società “in house”azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore e giurisdizione della Corte di conti di Antonio Tirelli ............................................................................. pag 41

Aslcondanna del Direttore generale e del Direttore di Reparto per la realiz-zazione di un Servizio di teleradiologia mai utilizzatodi Antonio Tirelli ............................................................................. pag 44

LO SCADENZIARIOLe prossime Scadenze in programma .......................................... pag 46

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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

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IVA&Fisco Enti LocaliCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionaleper gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che applica lo split payment fin dal 2015 valgono le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è assoggettabile all’Iva

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Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

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1Anno VIGennaio 2018

EntilocalinewsSETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)Descrizione:Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembreal via le richieste per il programma “Sport e periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

EntilocalinewsCentro Studi Enti LocaliRivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

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NUMERO

1Anno XVII

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)Descrizione:Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali e delle Società ed Aziende partecipate dagli Enti Locali.La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica

agli Elenchi di quelle soggette allo “split payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è vigente il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ?

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Servizi pubblici LocaliCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti LocaliQUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)Descrizione:Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.Contributi per le gestioni associate

Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle somme da versamenti spontanei da parte

TributinewsCentro Studi Enti LocaliRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimentoprofessionale, in materia di tributi e di entrate locali

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Supplemento ad Entilocalinews n. 2 del 14 Gennaio 2018

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1Anno VIII15 Gennaio 2018

RevisorenewsMENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)Descrizione:Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, contrattualistiche e fiscali. Dal 1° gennaio 2018 la Rivista sarà arricchita da una nuova Sezione focalizzata sulle scadenze e sugli adempimenti imminenti con cui i Revisori saranno chiamati a misurarsi nel corso del mese successivo. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Questionari dei Revisori sul consuntivo 2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli Organismi partecipati

RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

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Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

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1Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & IncarichiMENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)Descrizione:Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.Polizia locale: Le modalità di rimborso delle

spese sostenute per corresponsione equo indennizzo e spese degenza per causa di servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli ordinari limiti

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Personale&incarichiCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIII

Gennaio 2018

Federalismo & AccountabilityMENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)Descrizione:Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&AccountabilityCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismoe della responsabilizzazione delle performance nella gestionedella “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioniLe “Linee guida” redatte dalla Sezione delle Autonomie

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Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

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1Anno VIII

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Cauzione definitiva: la stazione appaltante può fissare termine perentorio per la presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione appaltante la scelta di quelli più adeguati da adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”: legittimo esperirlo per supplire a carenze della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

ContrattinewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionalein materia di contrattualistica e di appalti pubblici

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Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

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1Anno VII

Gennaio 2018

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Referente ***: E-mail ***:

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a:

Coupon di acquistoInviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237E-mail: [email protected] – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00

Revisorenews € 105,00

Servizi Pubblici Locali € 125,00

Personale & Incarichi € 125,00

Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

Federalismo & Accountability € 125,00

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________ mediante:

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews(codice MEPA - CSELEDPKA) € 335,00

Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali(codice MEPA - CSELEDPKB) € 315,00

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tutti i prezzi sono Iva compresa

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EntilocaliNEWS

2 Gennaio 2018

FLASH

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FLASH sulle principali novità normativeed interpretative della settimana

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“Legge di bilancio 2018”le principali novità per gli Enti Locali intro-

dotte dalla Manovra finanziaria

È stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62, la Legge 29 dicembre

2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di bilancio 2018”).

33

Società in controllo pubblicoin G.U. il Decreto per la ricognizione del personale in esubero e agevolazione dei

processi di mobilità

È stato pubblicato in G.U. n. 299 del 23 dicembre 2017 il Decreto 9 novembre 2017, in base al quale le Società a controllo pubblico non

potranno procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli Elenchi dei

lavoratori eccedenti.

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Elenco 2018 dei Revisori degli Enti Localioltre 16.000 iscritti ma in diminuzione ri-

spetto al 2017

Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale per la Finanza locale, in data 21 dicembre 2017 ha

pubblicato l’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali aggiornato e con efficacia dal 1° gennaio

2018.

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EntilocaliNEWS

2 Gennaio 2018

NOTIZIARIO

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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recan-te “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di bilancio 2018”), in vigore dal 1° gennaio 2018.La Manovra finanziaria, in vigore dal 1° gennaio 2018, in-troduce numerose novità d’interesse per gli Enti Locali, tra le quali segnaliamo: la soppressione dell’obbligo di iscri-zione all’Albo per l’effettuazione dell’attività di supporto alla riscossione, l’abbassamento ad Euro 5.000 della so-glia dei pagamenti delle P.A. interessati da verifica preven-tiva, la proroga della Tesoreria unica, contributi aggiuntivi per favorire la fusione fra Comuni. In materia di bilancio è confermata la proroga del blocco all’aumento delle aliquo-te dei Tributi, è variata la percentuale minima di accanto-namento per il 2018 per il “Fondo crediti di dubbia esigibi-lità” (“Fcde”), e sono forniti chiarimenti in merito all’utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali e da rinegoziazioni mutui (si ricorda che il Dl. n. 148/17 – cosiddetto “Decreto fiscale” - aveva già dato indicazioni in merito all’utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione). Per quanto riguarda la “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, ven-gono introdotte modifiche rilevanti per Regioni, Province e Comuni, interessanti la durata minima, la rimodulazio-ne, la copertura dei debiti fuori bilancio e il riaccertamento straordinario dei residui.Per i cittadini merita far presente l’introduzione/proroga di bonus fiscali (“Bonus Renzi”, “Bonus bebè”), e di detra-zioni fiscali (risparmio energetico, ristrutturazione edilizia, aree verdi, previdenza complementare dipendenti pub-blici), nonché di crediti d’imposta (spese di formazione, imprese della cultura, lettura, recupero materie plastiche). Vengono introdotte disposizioni agevolative in materia di Impianti sportivi, di modifica alla disciplina dell’atto giudi-ziario, e la proroga della scadenza delle concessioni del commercio su aree pubbliche.La Legge n. 205/17 ingloba anche numerose norme di proroga di termini che negli anni passati erano inserite in

un Provvedimento a sé stante, il c.d. “Milleproroghe”.Passiamo ora all’analisi delle disposizioni d’interesse, in maniera più o meno diretta, per gli Enti Locali, tutte ricom-prese nell’art. 1 della Legge n. 205/17. Comma 2 - Aliquote IvaCon una modifica all’art. 1, comma 718, della Legge n. 190/14, vengono definitivamente sterilizzati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2018, rinviandoli all’anno 2019 e successivi, ovvero nel dettaglio:

- l’aliquota 10% passerà all’11,5% nel 2019 ed al 13% dal 2020; - l’aliquota 22% passerà al 24,2% nel 2019, al 24,9% nel 2020 ed al 25% dal 2021.

Commi da 3 a 15 - Bonus fiscali su risparmio energe-tico, ristrutturazioni, aree verdiTale “pacchetto” di norme, di interesse per i privati, riguar-da tutti gli interventi relativi al risparmio energetico, alle ristrutturazioni edilizie, alla sistemazione e alla realizza-zione di aree verdi private.In sintesi, riguardo all’efficienza energetica, viene proro-gata al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% delle spe-se per gli interventi sul risparmio energetico, con una serie di novità specifiche per i singoli interventi. In questa sede ricordiamo che la detrazione viene estesa, non solo agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) comunque denominati, ma anche agli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di Società “in house providing” e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica rea-lizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, non-ché alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.Per quanto attiene alle ristrutturazioni edilizie, si segnala la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione del 50% delle spese per gli interventi, estesa anch’essa, oltre che agli Iacp, anche agli stessi Enti aventi le stesse finalità

NOTIZIARIO“Legge di bilancio 2018”le principali novità per gli Enti Locali introdotte dalla Manovra finanziaria

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EntilocaliNEWS

2 Gennaio 2018

NOTIZIARIO

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indicate per il Bonus sul risparmio energetico.Riguardo alle “aree verdi”, novità assoluta è la previsione di una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, per:

a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edi-fici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limi-te della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i ter-mini di presentazione della Dichiarazione dei redditi.Si applicano per la detrazione le stesse norme previste per il “Bonus ristrutturazioni”.Comma 19 - Definizione di “beni significativi” ai fini IvaE’ fornita un’interpretazione autentica alla definizione di “beni significativi”: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di con-dizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza, la cui cessione è soggetta all’aliquota Iva 10% ai sensi del Decreto Mef 29 dicembre 1999, se operata nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), della Legge n. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.L’individuazione dei suddetti beni, affinché possano esse-re considerati “significativi”, si effettua in base all’autono-mia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato Dm. Mef. In base alla norma in commento, “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipula-to dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”. La fattura emessa dal fornitore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i “beni signi-ficativi”, individuati con il predetto Decreto Mef, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso; sono fatti salvi i

comportamenti difformi tenuti fino alla data del 31 dicem-bre 2017 e non verrà fatto luogo al rimborso dell’Iva appli-cata sulle operazioni effettuate.Commi 20 e 21 - “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”Al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abita-zioni in locazione”, istituito dalla Legge n. 431/98, è asse-gnata una dotazione di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.In attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del-la citata Legge n. 431/98, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, istituito dall’art. 6, comma 5, del Dl. n. 102/13, all’incremento del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”.Comma 23 - Detrazione spese per canoni di locazione studenti fuori sedeCon una modifica all’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del Tuir (Dpr. n. 917/86), è disposto che la detrazione Irpef per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati da studenti spetta se la distanza della Scuola dalla residenza è di almeno 100 km e comunque in una Provincia diversa.Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.Commi 26 e 27 - Contributi ai Comuni per la demolizio-ne di opere abusiveViene istituito un “Fondo” finalizzato all’erogazione di con-tributi ai Comuni per l’integrazione delle risorse neces-sarie agli interventi di demolizione di opere abusive. Con apposito Dm. sono definiti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione di detto “Fondo”. I contributi sono erogati sulla base delle richieste, adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle atti-vità di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all’acquisizione dei manufatti abusivi al patrimo-nio, da parte dei Comuni e delle Regioni.A tal fine viene istituita la “Banca-dati nazionale sull’abu-sivismo edilizio”, con cui le Amministrazioni competenti sono tenute a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi, pena una sanzione pecuniaria fino a Euro 1.000 a carico del Dirigente o del Funzionario inadempiente. Un Decreto ministeriale ne definirà le modalità di funzionamento.Comma 28 - Agevolazioni fiscali sul “Tpl”

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Il comma 28 introduce la possibilità di portare in detra-zione, ai sensi dell’art. 15 del Tuir, le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di “Trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, fino alla con-correnza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad Euro 250 annui.La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di Euro 250 deve intendersi riferito cumulativa-mente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.Con una modifica all’art. 51, comma 2, del Tuir, vengono inoltre introdotte agevolazioni fiscali per l’acquisto degli abbonamenti per il “Trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il “Tra-sporto pubblico locale, regionale e interregionale” del di-pendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi av-viene per i “buoni pasto”.Comma 37 - Proroga del blocco all’aumento delle ali-quote dei TributiAi sensi del comma 37, lett. a), viene prorogato al 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei Tributi comunali e regionali, ad eccezione dei Comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armoniz-zazione delle diverse aliquote; la lett. b) dispone che, per quanto concerne la maggiorazione Tasi per gli immobili non esenti, i Comuni possono continuare a mantenere la maggiorazione deliberata negli anni 2016 e 2017 anche nell’anno 2018 previa Deliberazione del Consiglio comu-nale.Comma 38 - Proroga della deroga ai coefficienti Tari del Dpr. n. 158/99Viene estesa all’anno 2018 la possibilità, ai fini Tari, di commisurare la Tariffa alle quantità e qualità medie ordi-narie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al co-sto del Servizio “Rifiuti”, attraverso l’adozione dei coeffi-cienti Kb, Kc e Kd di cui all’Allegato 1 del Dpr n. 158/99, maggiorati fino al 50% e ridotti fino al 50%.Comma 39 - Soppressione dell’obbligo di iscrizione all’Albo per l’effettuazione di attività di supporto alla riscossioneE’ disposta l’abolizione di quanto previsto all’art. 1, comma

11, secondo periodo, del Dl n. 148/17, ovverosia l’obbligo di iscrizione all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97, per l’espletamento di funzioni e attività di supporto prope-deutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali.Commi da 46 a 56 - Credito d’imposta per spese di formazioneTali norme introducono un credito d’imposta per le impre-se che sostengono spese per attività di formazione nel pe-riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-bre 2017, nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo mas-simo annuale di Euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.Sono ammissibili al credito d’imposta soltanto determina-te spese e non si considerano attività di formazione am-missibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in ma-teria di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezio-ne dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.Commi da 57 a 60 - Credito d’imposta per le imprese della culturaPer le imprese culturali e creative viene introdotto (nel li-mite di spesa di Euro 500.000 per l’anno 2018 e di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili), un credito d’im-posta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di svilup-po, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità che saranno stabilite con un prossimo Decreto.Tra i destinatari dell’agevolazione vi sono imprese che svolgono attività relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, i servizi e le opere dell’ingegno inerenti letteratura, musi-ca, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cine-matografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patri-monio culturale e relativi processi di innovazioneComma 71 - Sperimentazione della mobilità sostenibi-le anche per imbarcazioniLa norma estende anche alle imbarcazioni la possibilità di accedere al “Fondo per il finanziamento di progetti speri-mentali coerenti con i Piani urbani di mobilità sostenibile per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternative e delle relative infrastrutture di supporto”, di cui

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all’art. 1, comma 866, della Legge n. 232/16 (fino a Euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033).E’ stato inoltre previsto che, in via sperimentale, un terzo delle risorse del “Fondo” è attribuito alle Città metropolita-ne ed ai Comuni capoluogo delle Province ad alto inqui-namento da Pm10 e biossido d’azoto, ai fini dell’adozione di azioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.Comma 88 - Edificabilità dei suoli, Imposte di registro, ipotecaria a catastale Il comma 88 inserisce un secondo comma all’art. 20 della Legge n. 10/77, in materia di edificabilità dei suoli, preve-dendo l’Imposta di registro fissa e l’esenzione da Impo-ste ipotecaria e catastale anche “a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante Accordi o Convenzioni tra privati ed Enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. La norma si applica anche a tutte le Convenzioni e atti di cui all’art. 40-bis della Legge provinciale di Bolza-no n. 1397, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa Sentenza passata in giudicato.Commi da 96 a 99 - Credito d’imposta per il recupero delle materie plastichePer determinare un incremento del riciclaggio delle pla-stiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, il comma 96 prevede la concessione di un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta diffe-renziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti

urbani residui, per gli anni da 2018 a 2020.Il predetto credito d’imposta è riconosciuto fino ad un im-porto massimo annuo di Euro 20.000 per ciascun bene-ficiario, nel limite massimo complessivo annuo di Euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.Il credito d’imposta di cui trattasi non concorre alla for-mazione del reddito, né della base imponibile Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Dpr n. 917/86. Il credito è utilizzabile dal 1° gennaio del periodo d’impo-sta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acqui-sti ed esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di Euro 250.000 di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/07. Il Modello “F24” deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’A-genzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di ver-samento.Con apposito Decreto del Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2018, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in parola.Comma 132 - “Bonus Renzi”, modifica soglie di ac-cessoCon il comma 132 sono elevate le soglie reddituali per l’accesso al c.d. “Bonus Renzi” di Euro 80, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura annua del credito, pari a Euro 960 Euro.A fronte della vigente soglia di Euro 24.000, il “Bonus” spetta per un reddito complessivo non superiore a Euro 24.600. Analogamente, si dispone che il “Bonus” decre-sca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito comples-sivo pari o superiore a Euro 26.600 (a fronte dei vigenti Euro 26.000).Comma 156 - Deducibilità delle spese per la previden-za complementare per i dipendenti pubbliciTale norma prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, si applicano le dispo-sizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al Dlgs. n. 252/05, che disciplina le forme pensionistiche complementari.Per i suddetti dipendenti che, al 1° gennaio 2018, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposi-zioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il

Elevate le soglie reddituali per l’accesso

al c.d. “Bonus Renzi”

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regime di tassazione delle prestazioni sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad ap-plicarsi le disposizioni previgenti.Commi 180 e 181 - Proroga copertura assicurativa Inail per i soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilitàLe presenti norme prorogano, per il biennio 2018-2019, il “Fondo” finalizzato a reintegrare l’Inail delle risorse de-stinate alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore:

- dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre for-me di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o Enti Locali; - in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attivi-tà volontarie e gratuite; - degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno ed impegnati in lavori di pubbli-ca utilità (o anche dopo la scadenza del permesso, nel caso in cui sulla domanda di rinnovo la P.A. preposta non si sia espressa nel termine di 60 giorni); - dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi del “Codice della Strada”, del Cp. e della normativa in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Comma 200 - “Fondo povertà”: assunzione assistenti socialiAl fine di garantire il Servizio sociale professionale come “funzione fondamentale” dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, gli Ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assi-stenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato con risorse a valere e nei limiti di un terzo della quota del “Fondo Povertà” (Dlgs. n. 147/17) attribuita agli Ambiti ter-ritoriali di ogni Regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del “Pareggio di bilancio”, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legisla-zione vigente.Comma 208 - Distribuzione prodotti a fini di solidarie-tà socialeLa disposizione modifica la Legge n. 166/16 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e far-maceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Più in particolare: - vengono ampliate le finalità (favorito il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali); - sono definiti in maniera puntuale i medicinali destinati alla donazione (compresi anche i medicinali posti rego-larmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale), i soggetti donatori del farmaco, gli articoli di medicazione e gli altri prodotti (da individuarsi con Dm. Mef, comun-que prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per difetti, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo); - è previsto che il Tavolo permanente di coordinamen-to, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di promuovere la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro; - vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solida-rietà e di sostenibilità e campagne volte a sensibilizza-re l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari da pianificare, sentite le Associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei Consumatori e Utenti; - sono specificate più puntualmente le disposizioni fisca-li per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).

Commi da 209 a 213 - Enti del “Terzo Settore”Norma di coordinamento normativo. Sono estese agli Enti del “Terzo Settore” di cui al Dlgs. n. 117/17 tutte le dispo-sizioni che interessavano gli Enti del “Terzo Settore” non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, del “Codice del Terzo Settore” di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della Leg-ge n. 106/16.Commi da 218 a 220 - Misure di tutela contro le mole-stie nei luoghi di lavoroIl comma 218 introduce modifiche all’art. 26 del Dlgs. n. 198/06 (cd. “Codice delle Pari opportunità”), in materia di tutela contro le molestie nei luoghi di lavoro. In particolare, viene esteso il concetto di discriminazione, oltreché ai casi di molestia, anche in relazione ai trattamenti meno favore-voli subìti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto

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di aver rifiutato molestie o di esservi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di tali discri-minazioni sono nulli.La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o mole-stia sessuale non può essere sanzionato, demansiona-to, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura or-ganizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto de-nunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di man-sioni ai sensi dell’art. 2103 del C.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma 2018 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con Sentenza di primo grado, la responsabilità penale del de-nunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’in-fondatezza della denuncia.Alle Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati nell’anno 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai “Servizi Sociali” del Comune di residenza o dai Centri anti-violenza o dalle Case rifugio, si applica, per un pe-riodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di Euro 1 milione l’anno a sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti. Con Dm. Ministero del Lavoro e del-le Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente (comma 220).Commi 223 e 224 - Disposizioni in materia di “lsu”E’ prevista la proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a ca-rico della finanza pubblica, delle Convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di “lavoratori socialmente utili”, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività so-cialmente utili, per le finalità previste dall’art. 20, comma 14, del Dlgs. n. 75/17, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020 al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle Con-venzioni con “lavoratori socialmente utili” e nell’ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.

E’ stata prevista altresì la proroga per l’anno 2018 dell’ap-plicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli “lsu” della Calabria, di cui all’art. 16-quater del Dl. n. 78/15, e dell’art. 1, comma 163, della Legge n. 232/16.Commi da 227 a 236 - Istat e “Piani generali di Censi-mento”Sono introdotte disposizioni inerenti i “Piani generali di Censimento”. Sono aggiornati i censimenti di compe-tenza dell’Istat, specificando che l’Istituto effettua, a de-correre dall’anno 2018, il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, e i Censimenti economici permanenti delle Imprese, delle Istituzioni no profit e del-le Istituzioni pubbliche, nell’anno 2020 il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, e dall’anno 2021 il Censimento permanente dell’Agricoltura.Con riferimento ai censimenti permanenti è specificato che essi sono basati sull’utilizzo integrato di fonti ammi-nistrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. È disposto che gli Enti, le Amministrazioni e gli Organismi titolari delle basi di dati di interesse, come elencati al com-ma 125, sono tenuti a metterle a disposizione dell’Istat, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nei “Piani generali di Censimento” di cui al comma 128 (Archivi Inps, Archivio comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, Ana-grafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle Università del Miur, Sistema informativo integrato di Acquirente unico Spa sui consu-mi di energia elettrica e gas, Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di Agea, Anagrafe tribu-taria, Archivi dei modelli fiscali, Catasto edilizio, Catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geogra-fica, Archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell’Agenzia delle Entrate).Vengono definite le competenze dell’Istituto in ordine alla definizione dei “Piani generali di Censimento”.Comma 248 - “Bonus bebè”L’assegno previsto dall’art. 1, comma 125, della Legge n. 190/14, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adotta-to dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferi-mento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.Commi 252 e 253 - Limiti di reddito per figli a caricoCon una modifica all’art. 12, comma 2, del Tuir, riferito alle detrazioni Irpef per figli a carico, viene previsto che per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito com-

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plessivo per essere considerato fiscalmente a carico pas-sa dagli attuali 2.840,51 a Euro a 4.000 Euro. La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.Commi 277 e 278 - Misure per gli Enti Locali in sciogli-mento ex art. 143 del Tuel Per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli Enti Locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’art. 143 del Tuel, è istituito un “Fondo”, con una dotazione iniziale di Euro 5 milioni an-nui a decorrere dall’anno 2018. Con Decreto del Ministro dell’Interno saranno definiti i criteri e le modalità di riparto del “Fondo”, attribuendo priorità agli Enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Il successivo comma 319 dispone che, a decorrere dall’anno 2018, i soggetti che operano nel Settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, aventi codice “Ateco” principale 47.61 o 47.79.1, è riconosciuto, nel limite di spesa di Euro 4.000.000 per l’anno 2018 e di Euro 5.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato alle somme pagate a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle even-tuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito Decreto, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il presente credito è stabilito nella misura massima di Euro 20.000 per gli esercenti che non risultano ricompresi in gruppi editoriali dagli stessi diretta-mente gestiti e di Euro 10.000 per gli altri.Il comma 320 prevede che i soggetti sopra citati posso-no accedere al credito d’imposta nel rispetto del limite di Euro 200.000 di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Ue agli aiuti “de minimis”. Il credi-to d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Dpr n. 917/86 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il Modello “F24” esclusivamente attraverso i Servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.Le disposizioni applicative dei precedenti commi 319 e 320 verranno stabilite con apposito Dm. Mibact di con-certo con il Mef da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge n. 205/17.Comma 340 - Iva su spettacoli teatraliE’ stato modificato il punto n. 119 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, sostituendo la parola “spet-tacoli teatrali” con “spettacoli di cui al n. 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”, estendendo quindi l’aliquota Iva 10% ai contratti di scrittura connessi non più soltanto con spettacoli teatrali, bensì con spetta-coli cinematografici, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, anche nel caso in cui i contratti di scrittura siano stipulati da intermediari.Commi da 352 a 379 - Disposizioni agevolative fiscali in materia di Impianti sportiviIl “pacchetto” di norme in oggetto contiene una serie di agevolazioni fiscali in materia di sport.

L’art. 143 del Tuel prevede lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ove emergano concreti e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli Amministratori, tali da determinare una minaccia per la sicurezza pubblica o un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle P.A.

Scioglimento ex art. 143 Tuel

Commi da 318 a 321 - Credito d’Imposta a favore della letturaIl comma 318 prevede l’istituzione presso il Mibact, a de-correre dal 2018, di un “Fondo per la promozione del li-bro e della lettura”, avente dotazione annua pari ad Euro 4.000.000, di cui una quota-parte pari ad Euro 1.000.000 annui è destinata alle Biblioteche scolastiche. Il predetto “Fondo”, gestito dal Centro per il libro e la lettura, sarà ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito Dm. Mibact, da emanarsi di concerto con il Mef e con il Miur entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 205/17 in commento.

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Tra queste ricordiamo in primo luogo il riconoscimento, al fine di incentivare l’ammodernamento degli Impianti spor-tivi delle Società di calcio, in regime di proprietà o di con-cessione amministrativa, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli Impianti medesimi, sino a un massimo di Euro 25.000.Viene riconosciuto a tutte le Imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ri-cavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a Euro 40.000 effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di Impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessio-nari.I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presi-denza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestual-mente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno suc-cessivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendiconta-zione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.Ricordiamo altresì che, con riferimento alle attività mu-sicali e sportive dilettantistiche, viene innalzato da Euro 7.500 a Euro 10.000 l’ammontare dei rimborsi spese dei tesserati che non concorre a formare il reddito imponibile a fini Irpef.Comma 461 - Modifiche alla disciplina dell’atto giudi-ziarioIl presente comma 461 ha introdotto, al fine di dare com-pleta attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, della Legge n. 124/17, modifiche all’art. 1, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), raggruppate nel nuovo comma 97-bis, che di seguito ana-lizziamo:

- la lett. a), ha previsto, mediante la modifica dell’art. 1, della Legge. n. 890/82, che il Servizio di notificazioni mediante atto giudiziario deve essere erogato da ope-ratori postali in possesso della licenza di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, del Dlgs. n. 261/99, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Au-torità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della Legge n. 124/17;

- la lett. b) prevede che il modello di atto giudiziario non sarà più stabilito da Poste Italiane Spa, ma dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della Giustizia; - la lett. c) apporta modifiche all’art. 3, della Legge n. 890/82, adeguando le disposizioni vigenti alle modifi-che di cui sopra, sostituendo all’Ufficio postale il punto di accettazione dell’operatore postale e, laddove vie-ne fatto riferimento al Modello approvato dall’Ammi-nistrazione postale, è sostituito il Modello approvato ai sensi della lettera precedentemente commentata. Vengono apportate ulteriori modifiche all’art. 3, preve-dendo che per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indi-cazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di Posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procura-tore o l’Ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’Ufficiale giudiziario. In ogni caso, il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di Posta elettronica certificata ai fini della tra-smissione della copia dell’avviso di ricevimento. E’ stato disposto che è facoltà dell’operatore postale richiede-re una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezio-namento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all’art. 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l’Operatore può rifiutare l’esecuzione del servizio; - la lett. d), dispone che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione, fermi restando gli ef-fetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti dispo-sizioni. Quando risulta essere incerta la decorrenza dei termini, quest’ultimi decorrono sulla base di quanto at-testato nell’avviso di ricevimento; - la lett. e), sostituendo integralmente l’art. 6, della Legge n. 890/82, prevede che l’operatore postale, qualora il mittente abbia indicato il proprio indirizzo Pec, può tra-smettere copia dell’avviso via Pec al mittente, oppure, qualora abbia generato l’avviso di ricevimento diretta-mente in formato elettronico, può trasmettere con moda-lità telematiche il predetto avviso al mittente. L’originale dell’avviso trasmesso in copia è comunque conservato presso l’Operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.

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E’ stato introdotto che per ogni piego smarrito l’Opera-tore postale corrisponde al mittente un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità e non più dal Codice delle comunicazioni postali; - la lett. f) ha variato l’art. 7, della Legge n. 890/82, eli-minando gli ultimi 2 commi, sostituendoli con il nuovo comma 4, il quale prevede che se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di fir-mare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di perso-na diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, ap-pone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da inca-pacità fisica alla sottoscrizione. Per cui, dal momento dell’entrata in vigore della disposizione in esame vie-ne meno la Comunicazione di avvenuta notifica (cd. “Can”), precedentemente prevista dall’ultimo comma dell’art. 7, non più riproposta nella disposizione innova-ta. Il precedente comma 1, dell’art. 8, è stato inserito nel nuovo testo dell’art. 7, al comma 4; - la lett. g) dispone la sostituzione dell’art. 8, della Legge n. 890/82. Le principali novità riguardano l’erogazione del servizio di ritiro, che deve essere effettuato presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Sono previste garanzie in merito ad una congrua disponibilità di punti di deposito da parte dell’erogatore del servizio, nonché alla supervisione e responsabilità dell’operatore postale. E’ stato previsto che l’Operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato assicurando l’identificazione del consegnata-rio ed il rilascio da parte di quest’ultimo di un documen-to informatico recante una firma equipollente a quella autografa; - la lett. h) ha disposto, mediante la sostituzione dell’art. 9, della Legge n. 890/82, che fermo restando quanto previsto dall’art. 201, comma 3, del “Codice della Stra-da”, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi:

destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, dece-duto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente; - la lett. i) ha abrogato l’art. 11, della Legge n. 890/82, mentre la lett. l) ha aggiornato i riferimenti alle Pubbli-che Amministrazioni di cui all’art. 12, della Legge n. 890/82, rinviando al Dlgs. n. 165/01 e non più al Dlgs. n. 29/93, ed inoltre ha abrogato i commi 2 e 3, del citato art. 12; - la lett. m), ha aggiunto, dopo l’art. 16, l’art. 16-bis, della Legge n. 890/82, la quale ha precisato che per, quanto non disciplinato dalla Legge n. 890/82, si appli-cano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati. E’ stato inoltre introdotto l’art. 1, comma 97-ter, della Legge n. 190/14, il quale ha disposto che, ai fini del-le notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all’Ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al “punto di accettazione” e all’Ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al “punto di deposito”. L’art. 1, comma 97-quater, della Legge n. 190/14, intro-dotto dal comma in commento, ha riconosciuto qualifica di Pubblici Ufficiali ai soggetti addetti alle notificazioni a mezzo posta. L’art. 1, comma 97-quinquies, prevede che le disposi-zioni sopra menzionate si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Ministero dello Sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio del-le licenze di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, del Dlgs. n. 261/99. Le disposizioni di cui alla lett. e), sopra citata entrano in vigore a decorrere dal 1° giugno 2018.

Commi da 462 a 464 - Ulteriori disposizioni in materia di Servizi postaliIl comma 462 ha disposto che il Contratto di programma tra il Mise e il fornitore del “Servizio postale universale” può comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1° gennaio 2020, nell’offerta complessiva dei Servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionaliz-zazione della fornitura dei medesimi servizi, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii po-stali fino a 5 kg.Seguendo le disposizioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del-la Legge n. 158/17, il comma 463 dispone che i piccoli Co-muni possono stipulare appositi Protocolli aggiuntivi con il fornitore del “Servizio postale universale” al fine di ridurre i tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati. Il fornitore del “Servizio postale universale” si impegna a va-

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lutare prioritariamente eventuali iniziative degli Enti Locali che possano potenziare l’offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche per valorizzare la presen-za capillare degli Uffici postali.Con 1 o più Regolamenti adottati con Decreti Mef ne do-vranno essere stabilite le modalità per l’attuazione.Commi da 499 a 501 - Interventi a supporto delle atti-vità agricole e agroalimentariAl fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività carat-terizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzio-ni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroa-limentari, sono istituiti i “Distretti del cibo” e istituiti appositi fondi finalizzati al potenziamento delle azioni di promozio-ne del Made in Italy agroalimentare all’estero.Commi 502 e 503 - Interventi a supporto delle attività enoturistiche Sono introdotte agevolazioni in favore delle attività enotu-ristiche, anche in ordine al regime fiscale e alle procedure di avvio dell’attività.Comma 515 - Equiparazione degli Iap ai coltivatori di-retti ai fini della disciplina dei contratti agrariIl comma 515 inserisce un nuovo periodo all’art. 7, della Legge n. 203/82, che disciplina la normativa sui contratti agrari, che nello specifico dispone l’equiparazione degli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (c.d. “Iap”) ai coltivatori diretti.Comma 526 - Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Dlgs. n. 50/16 All’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 (cd. “Codice dei Contratti pubblici”), in materia di incentivi per funzioni tecniche, è stato aggiunto il comma 5-bis, al fine di chiarire che detti incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previ-sto per i singoli lavori, servizi e forniture.Commi da 527 a 531 - Costituzione dell’Autorità di re-golazione energia, reti e ambienteLa denominazione “Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”, è sostituita, ovunque ricorre, dalla de-nominazione “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (Arera). All’Autorità come denominata sono stati riconosciuti una serie di poteri ulteriori rispetto alla sostituita Aeggsi, con l’intento di migliorare il Sistema di regolazione del “Ci-clo dei rifiuti”, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee

sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’a-deguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla nor-mativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure.Sono state adottate anche una serie di misure finalizzate al finanziamento del “Sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti” a livello nazionale.Comma 652 - Integrazione “Fondo per la statizzazio-ne e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti”Per consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti, di cui all’art. 22-bis del Dl. n. 50/17, il “Fondo” relativo è in-tegrato con uno stanziamento, rispettivamente, di Euro 5 milioni per l’anno 2018, di Euro 10 milioni per l’anno 2019, e di Euro 35 milioni a decorrere dall’anno 2020. Commi da 557 a 559 - Abbassamento della soglia dei pagamenti delle P.A. senza verificheSi riduce, a partire dal 1° marzo 2018, ad Euro 5.000 la soglia (attualmente di Euro 10.000) di cui all’art. 48-bis, comma 1, Dpr. n. 602/73, oltre la quale le P.A. e le Società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti, devono verificare in via telematica se il benefi-ciario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento per un am-montare complessivo pari almeno a tale importo.Comma 677 - Sicurezza e innovazione edifici scola-sticiPer innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolasti-ci e favorire la costruzione, nelle Aree interne, di Scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territo-rio, l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal “Piano di impiego” dei propri fondi disponibili, destina complessivamente Euro 50 milioni per il completamento del Programma di costruzione di Scuole innovative.Per il completamento del Programma relativo alla realiz-zazione di Scuole e Poli scolastici innovativi nelle Aree interne sono utilizzate le risorse di cui sopra, rispetto alle

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quali i canoni di locazione da corrispondere all’Inail sono posti a carico dello Stato nella misura di Euro 1,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2019. Comma 682 - Rinnovo contratti P.A.Per il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzio-ni ed Enti pubblici diversi dall’Amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.Comma 686 - Proroga contratti a termine negli Enti Lo-cali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonomeLa norma interviene sui rapporti di lavoro a termine negli Enti territoriali delle Regioni a Statuto speciale che pre-sentino un bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 del Dlgs. n. 267/00). Più specificamente, si prevede per tali Enti la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, a condizione che la proroga sia rispettosa della disposizione di cui all’art. 259, comma 10, del Dlgs. n. 267/00, il quale subordina tale possibilità al fatto che le Regioni a Statuto speciale e le Province auto-nome assumano a proprio carico gli oneri per la copertura di posti negli Enti Locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata.Commi da 697 a 700 - Efficientamento energetico Im-pianti di pubblica illuminazione Viene incentivata la realizzazione di interventi di efficien-tamento energetico da parte degli Enti Locali, con l’obiet-tivo di ridurre la spesa pubblica corrente ed adeguare gli Impianti di pubblica illuminazione alle normative vigenti. Sono definiti gli strumenti operativi e finanziari messi a di-sposizione per la realizzazione degli interventi, preveden-do che le Amministrazioni pubbliche possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a dispo-sizione dalla Società Consip Spa e al “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, nella misura massima di Euro 288 milioni, qualora tali interventi saranno realizzati da imprese. Non potranno accedere alle agevolazioni previste gli Impianti realizzati nell’ultimo quadriennio o che siano in corso di esecuzione al 1° gennaio 2018, nonché quelli Impianti per i quali sono già stati installati apparecchi a tecnologia led. Con Dpcm. da adottarsi entro il 1° marzo 2018 saranno stabilite le modalità di attuazione degli interventi.Commi da 729 a 775 - Interventi a supporto dei territori colpiti da eventi calamitosi

Sono introdotte disposizioni in favore degli Enti Locali col-piti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, è prorogata all’anno 2019 la sospensione, prevista dall’art. 14, comma 5-bis, del Dl. n. 244/16, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. da corrispondere nell’anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’art. 1, comma 426, della Legge n. 228/12, dell’art. 1, comma 356, della Legge n. 147/13, e dell’art. 1, comma 503, della Legge n. 190/14. Gli oneri conseguenti saranno pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2019, in rate di pari importo per 10 anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.E’ disposto che il pagamento delle rate in scadenza ne-gli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia, trasferiti al Mef in attua-zione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/03, non an-cora effettuato alla data di entrata in vigore della Legge n. 205/17 in commento, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedi-menti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Per i Comuni predetti è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli Istituti di credito ai pri-vati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli Uffici dell’Agenzia delle En-trate territorialmente competenti la dichiarazione di inagi-bilità dell’immobile ai sensi del Testo unico di cui al Dpr. n. 445/00. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 205/17 in commento, le Banche e gli Intermediari fi-nanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, in-dicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la Banca o l’Inter-mediario finanziario non fornisca tali informazioni nei ter-mini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario

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del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario delegato e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un Accordo per la ride-finizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finan-ziamenti sospesi ai sensi del presente comma.Sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scaden-za del periodo di ammortamento, sulla base della perio-dicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei con-tratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 relative ai mutui di cui all’art. 44, comma 1, della Legge n. 189/16, relativi ai Comuni colpiti dal sisma nel 2016.

E’ modificato l’art. 48, del Dl. n. 189/16, disponendo dif-ferimenti dei termini di pagamento e scadenza delle rate correlate all’assunzione di mutui con Cassa DD.PP. per i Comuni colpiti dal sisma del 2016, nonché tutte le misure sospensive in materia di adempimenti e versamenti tribu-tari e contributivi, per gli Enti in parola.I Comuni inclusi negli Allegati del Dl. n. 189/16, assegna-tari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all’art. 32-bis, continueranno ad usufrui-re dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell’edificio a seguito degli eventi sismici e del-la conseguente collocazione in siti diversi delle Scuole, fermo restando quanto previsto dal “Codice dei Contratti

I Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici che hanno preso il via il 26 agosto 2016 e interessati dalle misure in commento, sono riportati nell’Allegato

2 del Dl. n. 189/16.Complessivamente si parla di 69 Amministrazioni

comunali, distribuite come segue:Regione Abruzzo - 6 Comuni della Provincia di Teramo

Regione Lazio - Comuni della Provincia di Rieti.Regione Marche - 56 Comuni delle Provincie di

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.Regione Umbria - solo il Comune di Spoleto

(Perugia).

Sisma Centro Italia

pubblici” di cui al Dlgs. n. 50/16. L’edificio oggetto del fi-nanziamento può avere una diversa destinazione pubbli-ca e non potrà essere alienato prima di 20 anni a decor-rere dalla data di entrata in vigore della presente Legge n. 205/17. Viene modificata la procedura per l’erogazione dei contri-buti alla ricostruzione di cui all’art. 12, del Dl. n. 189/16, e le competenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.I commi 743 e 744 prevedono agevolazioni e contributi in conto capitale alle imprese che, a decorrere dal 2016, abbiano fatto investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2016.I commi 745 e 746 estendono le agevolazioni di cui all’art. 46 del Dl. n. 50/17 anche ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’Allegato 2 del Dl. n. 189/16, che hanno subìto nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato alme-no pari al 25 % rispetto al corrispondente periodo dell’an-no precedente. Inoltre, per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici del 2016, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicem-bre 2016, rispetto al corrispondente periodo nel 2015, le agevolazioni di cui all’art. 46, comma 2, lett. d) del Dl. n. 50/17, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato art. 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica.Il comma 750 dispone, al fine di trasferire le strutture abitative d’emergenza di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, al patrimonio indisponibile dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i terri-tori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, che i medesimi Comuni, le Regioni, l’Agenzia del Demanio e il Dipartimento della Protezione civile possono stipulare Accordi, ai sensi dell’art. 15, della Legge n. 241/90, con i quali si disciplinano le procedure per l’attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi deri-vanti dall’attuazione del presente comma 750 sono a cari-co dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell’art 1 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394/2016, finanziati a valere sulle ri-sorse previste dalla medesima Ordinanza.

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I Comuni sono responsabili del mantenimento dell’effi-cienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di Protezione civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esen-ti dall’Imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati.Il comma 754 modifica l’art. 13 del Dl. n. 189/16, in ordi-ne alle competenze del Commissario straordinario per la ricostruzione.Il comma 757, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività concernenti l’allertamento, il soccorso e l’as-sistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e nel 2017, nonché delle atti-vità delle Strutture regionali di Protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di Protezione civile, autorizza le Regioni inte-ressate a procedere negli anni 2018 e 2019 ad assun-zioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell’Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 è aumentata al 70%. Il comma 758 dispone l’incremento di Euro 17,5 milioni per gli anni 2019 e 2020 del “Fondo per la ricostruzione” di cui all’art. 2, del Dl. n. 74/12.I commi da 759 a 761 estendono al 2019 le disposizioni di cui all’art. 10, del Dl. n. 83/12, all’art. 3-bis, comma 2, del Dl. n. 113/16, e all’art. 6-sexies, comma 3, del Dl. n. 43/13.Il comma 765 istituisce, nello Stato di previsione del Mef, il “Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Ca-samicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia” col-piti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione, ri-spettivamente, di Euro 9,69 milioni per l’anno 2018, 19,38 milioni di Euro per l’anno 2019, ed Euro 19,69 milioni per l’anno 2020. Le predette dotazioni saranno distribuite con secondo criteri e modalità definite con Dpcm., di concerto con il Mef.Con il comma 767 è autorizzata la spesa di 2 milioni di Euro per l’anno 2019 in favore dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio, per la messa in sicurezza della Strada Matro-ne, compromessa dagli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l’Area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la rego-lare viabilità dell’Area, ai fini della realizzazione del “Gran-de Progetto Pompei”.Con il comma 768 è esteso, ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate

relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, il regi-me di detraibilità Irpef di cui all’art. 15 del Dpr. n. 917/86.Con il comma 771, alle imprese colpite dagli eventi al-luvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’art. 9, comma 17, della Legge n. 289/02, se-condo i requisiti previsti dalla Decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è riconosciuto un contributo, secondo le modalità definite con apposito De-creto, previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.Il comma 775 attribuisce alle Regioni a Statuto ordinario un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.200 milioni di Euro per l’anno 2018. Comma 778 - Disposizioni in materia di fiscalità locale delle Regioni a Statuto ordinarioNelle more del riordino del Sistema della fiscalità locale, il comma 778 in analisi ha apportato le seguenti modifica-zioni al Dlgs. n. 68/11:

a. rinvio al 2020 per la rideterminazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale Irpef mediante Decreto Mef;

b. rinvio al 2020 delle disposizioni in materia di Compar-tecipazione e attribuzione del gettito Iva per le Regio-ni a Statuto ordinario;

c. rinvio al 2020 della soppressione dei trasferimenti alle Regioni a Statuto ordinario, così come disposto dall’art. 7, del Dlgs. n. 68/11. Inoltre, è stato disposto il rinvio al 31 luglio 2019 per l’adozione del Dpcm. per l’individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere di cui al periodo precedente;

d. rinvio al 2020 per la nuova struttura delle fonti di finan-ziamento delle Regioni, così come definita dall’art. 15, comma 1, del Dlgs. n. 68/11, e medesimo rinvio è stato disposto anche per l’istituzione del “Fondo pere-quativo” di cui all’art. 15, comma 5, del Dlgs. n. 68/11.

Commi da 779 a 782 - Ripiano dei disavanzi 2014 e 2015 delle Regioni Il ripiano del disavanzo regionale risultante dal consuntivo al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, disciplinato dall’art. 9, comma 5, del Dl. n. 78/15, può essere rideter-minato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi, per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Le Regioni, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non in-

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feriore al valore dei medesimi pagamenti per l’anno 2017, rideterminato annualmente applicando all’anno base 2017 la percentuale del 2% per l’anno 2018, del 2,5% per l’anno 2019, del 3% per l’anno 2020 e del 4% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione dei sud-detti investimenti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita Comunicazione al Mef-RgS. Le Regioni adeguano il Piano di rientro del disavanzo 2014 approvato a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il Piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferi-mento alla quota non ancora ripianata.Comma 783 - Rendiconto 2014 e riaccertamento stra-ordinario dei residui per le RegioniAl fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° genna-io 2015 al Principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al Principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dall’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, con Delibera della Giunta, previo parere dell’Organo di revisione economico-finanziario, provvedo-no entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste e da apposito Decreto Mef da emanare entro il 28 febbraio 2018.Comma 784 - Programmi pluriennali di riequilibrio fi-nanziario per le Cciaa Le Cciaa i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano pro-grammi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del di-ritto annuale fino a un massimo del 50%. Il Ministro del-lo Sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell’Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.Commi 785 e 786 - “Pareggio di bilancio” Sono apportate modifiche alla normativa sul “Pareggio di bilancio” (art. 1, commi 468 e 470, della Legge n. 232/16), come di seguito sintetizzato:

- è chiarito, ai fini del rispetto dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”, che non risulta rilevante il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), e che quindi tale “Fondo” non deve essere indicato nel Prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio” da allega-

re al bilancio di previsione; - non è più obbligatorio allegare ad ogni variazione di bi-lancio il Prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”; - è spostato dal 30 aprile al 30 maggio di ogni anno il termine per la presentazione in ritardo della certifica-zione di rispetto del “Pareggio di bilancio”, entro il quale scattano soltanto le disposizioni sanzionatorie limitata-mente al divieto temporaneo di assunzioni di personale a tempo indeterminato ex art. 1, comma 475, lett. e), Legge n. 232/16.

Commi da 787 a 791 - Risorse per calamità naturali e “Pareggio di bilancio”Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali del Dipartimento di Protezione civile di cui all’art. 5, com-mi 4-ter e 4-quater, della Legge n. 225/92, sono vincolate alla realizzazione degli interventi di Regioni e Enti Locali previsti dalle Ordinanze adottate per interventi di Protezio-ne civile da effettuare durante lo Stato di emergenza per calamità naturali.Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, a decorrere dal 2018 gli Enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di “Pareggio di bilancio” di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.Nel limite di detto saldo positivo, negli esercizi successi-vi a quello del riversamento delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli Enti territoriali spazi finanziari nell’ambito dei “Patti nazionali” in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati an-nualmente nei “Piani” contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utiliz-zo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali Per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra, gli Enti ter-ritoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gen-naio dell’anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Mef-RgS, mediante l’applicativo web http://pa-reggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al

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saldo positivo conseguito nell’anno di riversamento delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.Commi da 793 a 800 - Trasferimento del personale dei Centri per l’impiegoLe norme si riferiscono al trasferimento alle Regioni di di-pendenti o collaboratori già in servizio presso i Centri per l’impiego, funzionale allo svolgimento delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro ai sensi del Dlgs. n. 150/15.In particolare, è previsto che il personale delle Città metro-politane e delle Province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in soprannumero, sia trasferito alle dipen-denze della relativa Regione (o dell’Agenzia o Ente regio-nale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, con corrispondente incremento della dotazione organica.Le Regioni, le Agenzie o l’Ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dai dipendenti, prorogano i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018, ov-vero in caso di avvio entro tale data delle procedure con-corsuali con riserva di posti (ex art. 20 del Dlgs. n.75/17) fino alla loro conclusione.Le Regioni devono provvedere agli adempimenti strumen-tali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018; fino a tale data, le Province e le Città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle Regioni, con modalità stabilite da apposite Convenzioni.Le norme, oltre a riguardare le modalità di trasferimento del personale, disciplinano anche il relativo trattamento giuridico ed economico.Comma 812 - Stabilizzazioni del personale di Regioni e ComuniLa norma del comma 812, per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, consente di proseguire nell’applica-zione delle disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di Regioni e Comuni, di cui all’art. 4, comma 6-quater, del Dl. n. 101/13, con la possibilità, nei limiti di spesa e dei vincoli assunzionali vigenti, di poter

assumere a tempo indeterminato, a domanda, il persona-le non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle selezioni co-munque effettuate e concluse ai sensi dell’art. 1, comma 560, della Legge n. 296/06.Comma 814 - Utilizzo accantonamento per restituzio-ne anticipazione di liquidità e risultato di amministra-zioneLa disposizione del comma 814 fornisce l’interpretazione autentica di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/15, secondo la quale la facoltà degli Enti destina-tari delle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, del Dl. n. 35/13, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle eroga-zioni, ai fini dell’accantonamento al “Fcde” nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’Allegato 5/2 annesso al Dlgs. n. 118/11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, dello stesso Dlgs. n. 118/11, nonché sul ripiano del disavanzo tecnico previsto dal comma 13 del medesimo art. 3 (diffe-renza positiva fra residui passivi reimputati ad un eserci-zio di importo rispetto alla somma del “Fondo pluriennale vincolato” stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio), ciò limitatamente ai soli Enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015 e comunque nel rispetto dell’art. 3, comma 8, del medesimo Dlgs. n. 118/11, il qua-le prevede che l’operazione di riaccertamento straordina-rio sia oggetto di un unico atto deliberativo.Commi 829 e 830 - Incremento delle spese di investi-mento della Regione SicilianaI commi 829 ed 830 in commento intervengono nel merito degli obblighi in capo alla Regione Siciliana di cui all’art. 1, comma 510, della Legge n. 232/16, secondo cui, al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, detta Regione è tenuta a provvedere, in attuazione del punto 2 dell’Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3%. In particolare, sono esclusi dal computo della riduzio-ne della spesa corrente del 3% predetto gli oneri, a cari-co del bilancio della Regione Siciliana, destinati ai Liberi Consorzi del relativo territorio, di almeno Euro 70 milioni annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016; sono altre-sì escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla

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Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Sono escluse anche le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all’anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del Dl. n. 35/13.Dal 2018 al 2022 la Regione Siciliana si impegna a riqua-lificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti, incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2% per cia-scun anno rispetto all’anno precedente. Nell’ipotesi dell’insediamento del Governo regionale suc-cessivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 pre-vista per l’approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l’approvazione dei documenti contabili e l’ap-plicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.Comma 841 - Accantonamenti Regione Valle d’Aosta per il concorso alla finanza pubblicaGli accantonamenti a carico della Regione Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti, nell’or-dine, di Euro 45 milioni per l’anno 2018, Euro 100 milioni per l’anno 2019, ed Euro 120 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, nelle more della definizione dei futuri rap-porti finanziari fra lo Stato e la Regione Valle d’Aosta. Comma 842 - Riduzione contributi a favore delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinarioLa disposizione revoca lo stanziamento per il 2018 di Euro 12 milioni, in precedenza assegnato con il comma 1-bis, dell’art. 20, del Dl. n. 50/17, alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, per l’esercizio delle “funzioni fondamentali”.Comma 843 - “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” e contributo per le Province Alle Province che già alla data del 30 novembre 2017 era-no in “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” o risultavano in dissesto è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo complessivo di Euro 30 milioni annui. Il contributo è ripartito con apposito Decreto del Ministero dell’Interno, su proposta dell’Upi e previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali da con-seguire entro il 31 gennaio 2018; nel caso in cui l’Intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il Decreto è comunque adottato, entro il 10 feb-

braio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per Viabilità e Scuole, come desunta dall’ultimo rendiconto approvato dalla Provincia interessa-ta.Commi da 844 a 847 - Sblocco assunzioni a tempo in-determinato nelle Province e Città metropolitaneLe norme riguardano il ripristino della facoltà di assumere personale nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario e nelle Città metropolitane.A tal fine, detti Enti devono definire un “piano di riasset-to organizzativo” finalizzato ad un ottimale esercizio delle “funzioni fondamentali” previste dalla Legge n. 56/14, fer-ma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dall’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/14, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le do-tazioni organiche delle restanti Province.A decorrere dall’anno 2018, le Province possono nuo-vamente effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite della dotazione organica ridefinita dai “piani di riassetto organizzativo” e di un contingente di per-sonale complessivamente corrispondente:

- ad una spesa pari al 100% di quella relativa al persona-le cessato nell’anno precedente, se l’importo delle spe-se complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle Amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti relative ai Titoli I, II e III; - ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese

Revocati i fondi 2018 per l’esercizio delle “funzioni fondamentali”delle Città metropolitane

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complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a ca-rico delle Amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di Viabilità ed Edilizia scolastica. E’ consentito altresì l’utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali sopra richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non inte-ressato da processi di mobilità verso Regioni, Comuni e altre P.A..Nell’anno 2018, le Città metropolitane hanno facoltà di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel ri-spetto dei limiti di spesa definiti in applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 421, della Legge n. 190/14.E’ prevista infine la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.A fronte delle suddette previsioni, sono abrogate le norme che fino all’anno 2018 pongono divieti e limiti alle assun-zioni da parte di Province e Città metropolitane: art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12; art. 1, comma 420, lett. da c) a g), Legge n. 190/14; art. 22, comma 5, del Dl. n. 50/17.Commi da 848 a 850 - Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per i Comuni e rimodulazio-ne del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” – Rispetto degli obiettivi intermedi I Comuni che non hanno deliberato il riaccertamento stra-ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, nonché quelli per i quali le competenti Sezioni regionali della Corte dei conti o i Ser-vizi ispettivi del Mef hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamen-te accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, conte-stualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riac-certamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con apposito Decreto Mef da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccerta-mento straordinario dovrà essere ripianato in quote co-stanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal Dm. Mef 2 aprile 2015.Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il “Piano di riequilibrio finan-ziario pluriennale” o ne hanno conseguito l’approvazione, prima del riaccertamento straordinario di cui sopra, posso-

no rimodulare o riformulare il predetto “Piano” entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto sopra. Gli Enti Locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la Deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente Sezione regionale della Corte dei conti ed al Ministero dell’Interno entro il 16 gennaio 2018. Il Consiglio comunale dell’Ente Locale, entro il termine perentorio di 45 giorni alla data di esecutività della De-liberazione, approva il “Piano” rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del “Pia-no” si applicano le disposizioni degli artt. 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis (misure necessarie a superare le con-dizioni di squilibrio, ricognizione dei debiti fuori bilancio, obblighi e possibilità, requisiti e obblighi per accesso al “Fondo di rotazione”), e 243-quater del Tuel (procedura di esame del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” e controllo sulla relativa attuazione con tutti i termini previsti, ridotti alla metà).Per gli Enti Locali per i quali la competente Sezione re-gionale della Corte dei conti al 31 dicembre 2017 ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal “Piano” originario, ferme restando le eventua-li misure prescritte ai sensi dell’art. 148-bis del Dlgs. n. 267/00, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo “Piano” rimodulato o riformulato, accertato nell’am-bito della procedura di controllo di cui all’art. 243-quater, comma 6, del Tuel, costituirà reiterazione del mancato ri-spetto degli obiettivi, ai sensi del comma 7, del citato art. 243-quater, con automatica applicazione dell’art. 6, com-ma 2, del Dlgs. n. 149/11, e quindi con l’assegnazione al Consiglio comunale dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per deliberare il “disse-sto”. Comma 851 - Contributo a Regione SardegnaPer l’anno 2019 è riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari ad Euro 15 milioni, nelle more della defini-zione dei futuri rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione SardegnaComma 852 - Laguna di VeneziaAl fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 25 milioni per l’anno 2018 e di Euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse sono destinate principalmente ai Comuni di Ve-nezia, Chioggia e Cavallino-Treporti.

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Commi da 853 a 861 - Risorse per investimenti per la messa in sicurezza di edificiCon l’obiettivo di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020 sono assegnati ai Comuni che non risultano beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, comma 974, della Legge n. 208/15 (“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Pro-vincia”), contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo, rispettivamente, di Euro 150 milioni per l’an-no 2018, Euro 300 milioni per l’anno 2019, ed Euro 400 milioni per l’anno 2020. Tali contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.I Comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019, e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al Cup e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’in-dicazione di un Cup valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inseri-te in uno strumento programmatorio e ciascun Comune non può chiedere contributi di importo superiore ad Euro 5.225.000 complessivi.L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l’anno 2019 ed il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con Decreto del Ministero dell’Interno. Qua-lora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano la minore incidenza dell’avan-zo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai Ti-toli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Le informazioni di cui sopra sono desunte dal “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassunti-vo trasmessi al “Bdap”. Sono considerate esclusivamente le richieste di contribu-to pervenute dai Comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso al “Bdap” i do-

cumenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all’art. 3 del Decreto Mef 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di Comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Dl. n. 189/16, le informa-zioni sono desunte dall’ultimo certificato di conto consun-tivo trasmesso al Ministero dell’Interno.Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vin-colati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori in-vestimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell’Inter-no ai Comuni beneficiari, rispettivamente, per il 20% entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020, per il 60% entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avve-nuto affidamento dei lavori, attraverso apposito Sistema di monitoraggio (“Monitoraggio opere pubbliche” attraverso il Sistema di cui al Dlgs. n. 229/11, classificando le ope-re sotto la voce “Contributo investimenti Legge di bilancio 2018”), e per il restante 20% previa trasmissione al Mi-nistero dell’Interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di cui sopra, il contributo è recuperato dal Ministero dell’In-terno secondo le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/12, ossia a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno stesso e, in caso di incapienza, con trattenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate a valere sul riversamento Imu.E’ previsto che il Ministero dell’Interno effettuerà controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.Comma 862 - Incremento del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni”Il “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni” di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 158/17, è incrementato di Euro 10 milioni annui a decor-rere dall’anno 2018.

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Comma 863 - Sblocco turn-over nei Comuni fino a 5.000 abitantiLa norma del comma 863, introducendo una modifica all’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15, estende l’ambito di applicazione dello sblocco totale del turn-over per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in precedenza previsto fino a 3.000 abitanti) che rilevino, nell’anno precedente, una spesa di personale in-feriore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.Commi 864 e 865 - Contributi per il “dissesto finanzia-rio” degli Enti LocaliLa disposizione proroga fino al 2020 quanto previsto all’art. 3-bis del Dl. n. 174/12 - “Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli Enti Locali in stato di ‘dissesto finanziario’” - che permette l’utilizzo di somme ulteriori per la “gestone liquidatoria” degli Enti in dissesto. Tali risorse sono destinate all’incremento della massa at-tiva della gestione liquidatoria degli Enti Locali in stato di “dissesto finanziario”, qualora deliberato dopo il 1º genna-io 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente Legge n. 205/17. Per l’anno 2018, le somme previste al suddetto scopo sono incrementate di Euro 10 milioni.Comma 866 - Utilizzo proventi da alienazioni patrimo-nialiPer gli anni dal 2018 al 2020, gli Enti Locali possono avva-lersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare la quota capitale dei mu-tui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Gli Enti Locali, per avere tale possibilità, devono dimostra-re:

- di avere, con riferimento al bilancio consolidato dell’e-sercizio precedente, un rapporto tra totale delle immo-bilizzazioni e totale dei debiti da finanziamento supe-riore a 2; - di non aver incrementato, in sede di bilancio di previsio-ne, la spesa corrente ricorrente, come definita dall’Al-legato 7 al Dlgs. n. 118/11 (spesa prevista a regime e non limitata a uno o più esercizi, tenuto conto che sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le spese ri-guardanti: le consultazioni elettorali o referendarie loca-li, i ripiani disavanzi pregressi di Aziende e Società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le Sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti);

- di essere in regola con la determinazione degli accan-tonamenti al “Fcde”.

Comma 867 - Utilizzo delle risorse da rinegoziazioni mutuiLa disposizione modifica il comma 2, dell’art. 7, del Dl. n. 78/15, che ora dispone che fino al 2020 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riac-quisto dei titoli obbligazionari emessi, possono essere uti-lizzate dagli Enti territoriali senza vincoli di destinazione.Commi 868 e 869 - Contributi per favorire la fusione di ComuniViene modificato l’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del Dl. n. 95/12, che ora prevede che dal 2018 il contri-buto straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel rispetto del limite degli stanziamenti previsti.La dotazione finanziaria dei contributi straordinari per fa-vorire la fusione dei Comuni (art. 15, comma 3, del Tuel) è incrementata a decorrere dall’anno 2018 di Euro 10 mi-lioni annui. Commi 870 e 871 - Contributo per gettito Tasi non più acquisibile e “Pareggio di bilancio”Per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acqui-sibile dai Comuni a seguito dell’introduzione della Tasi, è attribuito ai Comuni interessati un contributo complessivo di Euro 300 milioni nella misura indicata per ciascun Ente nella Tabella B, allegata al Dpcm. 10 marzo 2017.Tenuto conto di quanto sopra, per l’anno 2018 è stabilito che ciascun Comune debba conseguire un valore positivo del saldo di “Pareggio di bilancio” in misura pari al contri-buto suddetto.Comma 872 - Applicabilità delle disposizioni sul rias-sorbimento del personale eccedente in Consorzi degli Enti Locali e Aziende speciali in liquidazioneLa norma prevede che le disposizioni di cui agli art. 19, commi 8 e 25, del Dlgs. n. 175/16, riguardanti, rispettiva-mente, il riassorbimento delle unità di personale in Pubbli-che Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servi-zi esternalizzati, affidati alle Società stesse, e i lavoratori dichiarati eccedenti presso Società a controllo pubblico, si applichino anche ai dipendenti di Consorzi degli Enti Lo-cali di cui all’art. 31 del Tuel, e Aziende speciali ex art. 114 del Tuel, purché, alla data di entrata in vigore del Tusp (23 settembre 2016), risultino già posti in liquidazione.

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Comma 873 - “Trasporto pubblico locale” e Comuni con “Piano di riequilibrio finanziario” Il comma 873 dispone che, per assicurare le prestazioni del Servizio di “Trasporto pubblico locale”, gli Enti Locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abi-tanti che hanno presentato il “Piano di riequilibrio finan-ziario pluriennale” ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel o ne hanno conseguito l’approvazione, possono:

- concedere, nel rispetto del vincolo del “Pareggio di bi-lancio”, contributi per investimenti alle Società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, pre-sentino un “Piano di ristrutturazione finanziaria” appro-vato dall’Ente che detiene le quote attraverso l’assun-zione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso Ente; - procedere, nel rispetto del vincolo del “Pareggio di bi-lancio”, all’assunzione di mutui, con oneri a totale cari-co dell’Ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle Società partecipate operanti nel Settore “Tpl”.

Commi 874 e 886 - “Pareggio di bilancio” e spazi fi-nanziariIn materia di “Pareggio di bilancio” e di spazi finanziari per gli Enti Locali, vengono apportate modifiche all’art. 1 della Legge n. 232/16, come di seguito riportato:

- sostituito il comma 485: si prevede ora, nell’ambito dei “Patti nazionali”, l’assegnazione di spazi finanziari incrementati per gli anni 2018 e 2019 per favorire gli investimenti principalmente in edilizia scolastica e im-piantistica sportiva; - inserito il comma 486-bis: viene prescritto che i Comuni facenti parte di un’Unione che hanno delegato le fun-zioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche

possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle “Intese regionali” e dei “Patti nazionali”, per la quota di contributi trasferita all’Unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla citata delega di funzioni; - integrato il comma 487: è specificato che gli Enti Locali devono comunicare soltanto gli spazi finanziari destina-ti ad interventi di edilizia scolastica di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Strut-tura di missione per il coordinamento; - aggiunto il comma 487-bis: è previsto che gli Enti Locali devono comunicare gli spazi finanziari destinati ad in-terventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, en-tro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport - secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet: www.sportgoverno.it. Le richieste di spazi finanziari devono essere complete delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno pre-cedente e all’avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata del “Fcde” risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente); - modificato il comma 488: con riguardo all’attuazione de-gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e all’individuazione dell’ordine di priorità di assegnazione degli spazi finanziari, si prevede che debbano essere considerati anche gli interventi di edilizia scolastica già avviati per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell’ultimo Decreto Mef-RgS e gli interventi finan-ziati ai sensi dell’art. 10 del Dl. n. 104/13, per la quota di cofinanziamento a carico dell’Ente; - inserito il comma 488-ter: è stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport - indivi-dua per ciascun Ente Locale gli spazi finanziari, tenen-do conto del seguente ordine prioritario:a) interventi su Impianti sportivi esistenti, di messa a

norma e in sicurezza (compreso l’adeguamento an-tisismico), di abbattimento delle barriere architettoni-che, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità, per i quali gli Enti dispongono del Pro-getto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del Cup e del cronopro-gramma aggiornato della spesa e delle opere, e non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della ri-chiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a Impianti sportivi per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e va-

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Introdotte novità in materia di

“Pareggio di bilancio” e spazi finanziari per

gli Enti Locali

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lidato in conformità alla vigente normativa, completo del Cup e del cronoprogramma aggiornato della spe-sa e delle opere, e non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

c) interventi, su Impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisi-smico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della fun-zionalità, per i quali gli Enti dispongono del Progetto definitivo completo del Cup;

d) altri interventi relativi ad Impianti sportivi per i quali gli Enti dispongono del Progetto definitivo completo del Cup;

- sostituito il comma 489: è stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport - indivi-duano gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. - Qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesi-mi spazi è effettuata a favore degli Enti che presenta-no la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione; qualora le richieste com-plessive risultino inferiori, l’importo eccedente è desti-nato alle finalità degli interventi previsti al comma 492 sempre della Legge n. 232/16 (investimenti per fron-teggiare eventi sismici, investimenti finanziati con avan-zo per specifiche finalità). Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica al Mef-RgS gli spazi finanziari da attribuire a ciascun Ente Locale; - modificato il comma 491: viene sancito che le richieste di spazi finanziari, oltre agli interventi di edilizia scola-stica, possono riferirsi anche a quelli di impiantistica sportiva; - integrato il comma 492: si prevedono diverse nuove fattispecie di investimento beneficiarie di priorità per la concessione di spazi finanziari. Facciamo presente che anche il comma 886 della presente “Legge di bilancio” prevede una fattispecie aggiuntiva; - sostituito il comma 507: si dispone che l’Ente territoriale debba attestare l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle “Intese” e dei “Patti di solidarietà” con l’invio della certificazione di verifica del rispetto

dell’obiettivo di saldo di “Pareggio di bilancio”, e che l’Ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo pre-cedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%.

Comma 875 - Patto di stabilità e abrogazioni di normeIn materia di Patto di stabilità vengono abrogati i commi 10 e 11, dell’art. 77-bis, del Dl. n. 112/08.Tali norme, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, pre-vedevano per le Province ed i Comuni la possibilità di au-mentare la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percen-tuale annualmente determinata con Decreto Mef. Comma 876 - Coppa del Mondo e Campionati mondiali di Sci alpino di Cortina d’AmpezzoPer la realizzazione celere del Progetto sportivo delle finali di Coppa del Mondo e dei Campionati mondiali di Sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel mar-zo 2020 e nel febbraio 2021, viene integrato l’art. 61 del Dl. n. 50/17, con il comma 26-bis, il quale prevede, ai fini della realizzazione del Piano di interventi, la facoltà per il Commissario di ridurre vari termini indicati dal “Codice dei contratti” e fare ricorso alla garanzia dello Stato per ottenere finanziamenti.Comma 877 - “Tesoreria unica” La norma del comma 877 modifica l’art. 35, comma 8, del Dl. n. 1/12, e proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospen-sione del regime di “Tesoreria unica” previsto dall’art. 7, del Dlgs. n. 279/97; quindi, devono continuarsi ad appli-care le disposizioni in vigore nel 2017 di cui all’art. 1, della Legge n. 720/84 - “Tesoreria unica con suddivisione fra contabilità fruttifera e infruttifera” - e le relative norme am-ministrative di attuazione. Comma 878 - “Servizio di Tesoreria”La norma del comma 878, valutata la necessità di assicu-rare la copertura e la continuità del “Servizio di Tesoreria” su tutto il territorio nazionale, di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria e dell’essenzialità del medesimo Servizio per il funzionamento degli Enti Locali, modifica:

- l’art. 40, comma 1, della Legge n. 448/98, specifican-do che, nell’ambito del “Servizio di Tesoreria” svolto da Poste Italiane Spa, la Società Cassa DD.PP. Spa può concedere anticipazioni di Tesoreria agli Enti Locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di tratta-mento, predeterminazione e non discriminazione;

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- l’art. 255, comma 10, del Tuel, prescrivendo, con ri-guardo all’acquisizione di risorse finanziarie nell’ambito della “Procedura di dissesto” degli Enti Locali che non compete all’Organo straordinario di liquidazione, anche l’amministrazione delle anticipazioni di Tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel.

Comma 879 - Mobilità del personale di contrasto alla criminalità e “Piano nazionale per le Città”Viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine di cui all’art. 12, comma 7, del Dl. n. 83/12, per la ratifica degli Accordi di programma per interventi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando stret-tamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata e con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.Comma 880 - “Fondo pluriennale vincolato” di spesa 2016Le risorse accantonate nel “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) di spesa dell’esercizio 2016, in applicazione del punto n. 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 annesso al Dlgs. n. 118/11, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pub-blici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel “Fpv” di spesa dell’esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l’Ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal “Codice dei Contratti pubblici”, o disponga del Progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.Comma 881 - Stabilizzazioni nei Comuni che esercita-no funzioni in forma associataLa norma del comma 881 estende i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a) e c), del Dlgs. n. 75/17, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, tramite riserva di posti per titolari di rapporti di lavoro flessibile, ai fini del superamento del precariato, nei casi di Comuni che gestiscono servizi in forma associata. In particolare, il requisito dell’essere in servizio alla data di entrata in vi-gore della Legge n. 124/15 con contratti a tempo deter-minato presso l’Amministrazione che procede all’assun-zione viene esteso, in caso di Amministrazioni comunali

che esercitino funzioni in forma associata, anche a chi è in servizio presso le Amministrazioni con servizi associati. La medesima regola vale anche con riferimento al requi-sito della maturazione di almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.Comma 882 - Accantonamento minimo a “Fondo cre-diti di dubbia esigibilità”La disposizione del comma 882 modifica il paragrafo 3.3 dell’Allegato 4.2, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al Dlgs. n. 118/11, e rimodula l’accantonamento minimo per il “Fcde”. Pertanto, per tutti gli Enti Locali lo stanziamento di bilancio riguardante il “Fcde” nel 2018 dovrà essere pari almeno al 75%, mentre nel 2019 almeno all’85%, nel 2020 almeno al 95% e dal 2021 dovrà essere effettuato per l’intero im-porto.Comma 883 - Commissione tecnica per i fabbisogni standardCon l’inserimento del comma 29-bis, all’art. 1, della Legge n. 208/15, è stabilito che la Commissione tecnica per i fab-bisogni standard, con cadenza biennale, a partire dall’an-no 2018, presenta una relazione alla Commissione parla-mentare per l’attuazione del Federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II, III, IV e VI della Legge n. 42/09 (rapporti finanziari Sta-to-Regioni, finanza degli Enti Locali, finanziamento delle Città metropolitane e coordinamento dei diversi livelli di governo), con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei “livelli essenziali delle pre-stazioni” e al funzionamento dello schema perequativo.Commi 884 e 885 - “Fondo di solidarietà comunale” e fusioni di ComuniViene modificato l’art. 1, comma 449, lett. c), della Legge n. 232/16, che specifica l’assegnazione in riduzione della quota del “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”) destina-ta ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. Le percen-tuali di assegnazione vengono ulteriormente ridotte per il 2018 dal 55% al 45% e per il 2019 dal 70% al 60%.La modifica al comma 452, sempre della Legge n. 232/16, prevede che gli accantonamenti sul “Fsc” complessivo, per massimo Euro 15 milioni, da destinare per eventuali conguagli a singoli Comuni interessati da rettifiche dei va-lori utilizzati ai fini del riparto del “Fsc” stesso, qualora non utilizzati, devono essere destinati all’incremento dei con-tributi straordinari per favorire la fusione di Comuni (art. 15, comma 3, del Dlgs. n. 267/00).

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Comma 887 - Semplificazione Dup per i piccoli Comu-niEntro il 30 aprile 2018, con Decreto del Mef-RgS si dovrà provvedere all’aggiornamento del Principio contabile ap-plicato concernente la programmazione del bilancio, pre-visto dall’Allegato 4/1, annesso al Dlgs. n. 118/11, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (Dup) per i Comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti (art. 170, comma 6, Tuel). Commi da 888 a 890 - “Piano finanziario di riequilibrio pluriennale” per gli Enti Locali

Si modifica ulteriormente l’art. 243-bis del Tuel per stabi-lire che la durata del “Piano di riequilibrio”, precedente-mente indicata in massimo 10 anni, ora può essere ricom-presa fra 4 e 20 anni, ma è specificato che la sua durata massima deve comunque essere determinata/limitata sul-la base del rapporto tra le passività da ripianare indicate nel “Piano” e l’ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa indicati nel rendiconto dell’anno precedente a quello in cui è stato deliberato il ricorso alla “procedura di riequilibrio” o dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente Tabella:

Rapporto passività/impegnidi cui al Titolo I

Durata massima del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”

fino al 20% 4 annisuperiore al 20% e fino al 60% 10 annisuperiore al 60% e fino al 100% 15 anni

oltre il 100% 20 anni

Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il “Piano di riequilibrio finan-ziario pluriennale” o ne hanno conseguito l’approvazione prima del 31 dicembre 2017 possono rimodulare o rifor-mulare il predetto “Piano”, al fine di usufruire della possi-bilità di ampliarne la durata secondo i limiti massimi sopra individuati. Gli Enti Locali che intendono avvalersi di tale facoltà de-vono trasmettere la Deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno entro il 16 gennaio 2018. Il Consiglio dell’Ente Locale, entro il ter-mine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività del-la Deliberazione, dovrà approvare il “Piano” rimodulato o riformulato corredato del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del “Pia-no” si applicano le disposizioni degli artt. 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis (misure necessarie a superare le con-dizioni di squilibrio, ricognizione dei debiti fuori bilancio, obblighi e possibilità, requisiti e obblighi per accesso al “Fondo di rotazione”), e 243-quater del Tuel (procedura di esame del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” e controllo sulla relativa attuazione, con tutti i termini previsti ridotti alla metà).Per gli Enti Locali per i quali la competente Sezione re-gionale della Corte dei conti al 31 dicembre 2017 ha già

accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal “Piano” originario, ferme restando le eventua-li misure prescritte ai sensi dell’art. 148-bis, del Dlgs. n. 267/00, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo “Piano” rimodulato o riformulato, accertato nell’am-bito della procedura di controllo di cui all’art. 243-quater, comma 6, del Tuel, costituirà reiterazione del mancato ri-spetto degli obiettivi, ai sensi del comma 7, del citato art. 243-quater, con automatica applicazione dell’art. 6, com-ma 2, del Dlgs. n. 149/11, e quindi con l’assegnazione al Consiglio comunale dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per deliberare il Disse-sto. Inoltre, viene ulteriormente integrato l’art. 243-bis del Tuel, inserendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Le nuove disposizioni prevedono che, al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti dei debiti fuori bilancio indi-cati e coperti con il “Piano di riequilibrio”, l’Ente Locale può richiedere all’Agente della riscossione e agli Enti ge-stori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria una dilazione dei carichi affidati dalle Agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel “Piano di riequilibrio plurien-nale dell’Ente”. Le rateizzazioni possono avere una dura-ta temporale massima di 10 anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all’art. 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del Dpr. n. 602/73, e per gli interessi di dilazione l’art. 21, sempre del

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Dpr. n. 602/73.Le modalità applicative delle disposizioni concernenti le rateizzazioni saranno definite con Decreto Mef da adotta-re entro il 30 gennaio 2018.L’Ente Locale è tenuto a dare garanzia del pagamento della rateizzazione di cui sopra rilasciando apposita dele-gazione di pagamento.Comma 891 - Partecipazioni delle P.A. in banche di fi-nanza etica e sostenibileLa norma del comma 891, aggiungendo il comma 9-ter, all’art. 4, del Dlgs. n. 175/16, consente alle Amministrazio-ni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all’1% del capitale sociale in Società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. Comma 893 - “Programmi operativi nazionali” ed i “Programmi operativi complementari”I “Programmi operativi nazionali” ed i “Programmi opera-tivi complementari” possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire, nelle Regio-ni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua. Comma 909 - Fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamentiIl presente comma 909 contiene un “pacchetto” di norme finalizzate ad implementare l’introduzione della fattura-zione elettronica e la conseguente tracciabilità dei paga-menti, e in proposito apporta diverse modifiche al Dlgs. n. 127/15.Dal 1° gennaio 2019 verrà esteso l’utilizzo della fatturazio-ne elettronica anche negli scambi tra privati, utilizzando il “Sistema di interscambio” (“Sdi”). Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di inter-mediari per la trasmissione delle fatture elettroniche allo “Sdi”, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consuma-tori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fat-

tura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti pas-sivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, e quelli che applicano il “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/14.I soggetti passivi di cui sopra trasmettono telematicamen-te all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bol-letta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’ope-razione.In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o sta-biliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quel-le previste, la fattura si intende non emessa e si è soggetti a sanzione.Gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 del Decre-to Mef 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso lo “Sdi” e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. I tempi e le modalità di applicazione di tale disposizione sono stabiliti con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-te sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle suddette norme.Dal 1° luglio 2018 la memorizzazione elettronica e la tra-smissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbli-gatori con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.Sono ridotti a 2 anni i termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle Imposte dirette per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con Decreto Mef, la trac-ciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad ope-razioni di ammontare superiore ad Euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano an-che operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/72 (opera-zioni esonerate da fatturazione), a meno che non abbiano

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optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.Ai soggetti passivi Iva che esercitano arti e professioni ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del Dpr. n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate mette a di-sposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva; - una bozza di Dichiarazione annuale Iva e di Dichiara-zione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; - le bozze dei Modelli “F24” di versamento recanti gli am-montari delle Imposte da versare, compensare o richie-dere a rimborso.

Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva fatture emesse e fatture acquisti.Commi da 920 a 923 - Fatturazione acquisti di carbu-ranteCon una modifica all’art. 22, comma 3, del Dpr. n. 633/72, si stabilisce che gli acquisti di carburante per autotrazio-ne effettuati presso gli Impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva (non quindi di consumatori fi-nali, ma inclusi dunque gli Enti Locali nell’ambito della loro attività commerciale) devono essere documentati con la fattura elettronica.Per le imprese, la deducibilità ai fini Ires e la detraibili-tà ai fini Iva delle spese di carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili (tramite carte di credito, di debito o prepagate).Commi da 932 a 934 – Modifiche al calendario fiscale 2018Fino a che resterà in vigore lo “Spesometro”, quindi al-meno per l’anno 2018, la scadenza di invio dello stesso, fissata al 16 settembre (la seconda per chi lo invia trime-stralmente, la prima per chi opta per l’invio semestrale), è spostata al 30 settembre e, conseguentemente, sono spostate al 31 ottobre le scadenze di invio del Modello “Unico” e della Dichiarazione “Irap”.Sono invece spostate sempre al 31 ottobre, ma in via de-finitiva, le scadenze di presentazione del Modello “770” e della “CU”, quest’ultima per i soli redditi che non possono essere inseriti nel Modello “730 precompilato”.Infine, i Caf devono trasmettere i Modelli “730” rispettando le seguenti scadenze:

- 29 giugno per le Dichiarazioni presentate dal contri-buente entro il 22 giugno; - 7 luglio per le Dichiarazioni presentate dal contribuente

dal 23 al 30 giugno: - 23 luglio per le Dichiarazioni presentate dal contribuen-te dal 1° al 23 luglio.

Comma 935 – Sanzione al committente per aliquota Iva superiore a quella dovutaLa modifica all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/97, pre-vede che, in caso di applicazione dell’Iva in misura supe-riore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore di servizio, fermo restando il diritto dei cessio-nario/committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Dpr. n. 633/72, il cessionario/committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra Euro 250 e Euro 10.000. La restituzione dell’Iva è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.Commi da 1.011 a 1.019 – Imposta sulle transazioni digitaliE’ istituita l’Imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Le prestazioni di servizi saranno individuate con Decreto Mef entro il 30 aprile 2018. Si considerano “servizi prestati tramite mezzi elettronici” quelli forniti attraverso internet o una rete elet-tronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmen-te automatizzata, corredata di un intervento umano mini-mo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. L’Imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione.Commi da 1020 a 1024 - Compiti del Garante Privacy in applicazione del Regolamento UE n. 2016/679Le disposizioni disciplinano l’adeguamento dell’ordina-mento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, che ha dettato la disciplina comunitaria sul trattamento dei dati personali, abrogando la Direttiva n. 95/46 CE che aveva determinato l’emanazione del c.d. “Codice della Privacy” (Dlgs. n. 196/03). A tal fine, spetta al Garante della Privacy adottare, entro 2 mesi (1° marzo 2018), un provvedimento per disciplinare le modalità at-traverso le quali:

- monitorare e vigilare sull’applicazione del Regolamento UE; - verificare che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate;

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- predisporre un Modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull’interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventi-va da parte del Garante) dovranno inviargli; - definire “linee-guida” da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull’interesse legittimo del titolare.

I soggetti che intendano effettuare un trattamento dati fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuo-ve tecnologie o di strumenti automatizzati devono pre-ventivamente compilare e inviare al Garante l’informativa (redatta in base al Modello previsto dal Garante stesso). Entro 15 giorni, previa istruttoria, il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comuni-cazione, il trattamento potrà essere avviato. La moratoria del trattamento può durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informa-zioni ed integrazioni. Se all’esito dell’approfondimento il Garante ritiene che il trattamento comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà inibire l’utilizzo dei dati personali.In merito all’attività svolta in sede di applicazione del Re-golamento UE, il Garante darà conto nella relazione an-nuale al Parlamento ex art. 154, comma 1, Dlgs. n. 196/03.Commi da 1.076 a 1.078 - “Fondo per il finanziamen-to degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”Si dispone che, ai fini del monitoraggio dello stato avan-zamento degli interventi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei Settori di riferimento, così come individuati dall’art. 1, comma 140, della Legge n. 232/16, ciascun Mi-nistero a cui la compete spesa invia, entro il 15 settembre di ogni anno alle Commissioni parlamentari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione contenente l’aggiornamento delle previsioni di spesa sugli stati di avanzamento nonché l’indicazione sulle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere. Il plafond del “Fondo per il finanziamento degli investimen-ti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” è pari, rispettiva-mente, ad Euro 120 milioni per il 2018 ed Euro 300 milioni per gli anni 2019–2023, relativamente agli interventi rela-tivi ai Programmi di manutenzione straordinari della rete viaria di Provincie e Città metropolitane.

Viene previsto che i criteri e le modalità di assegnazio-ne, compresa l’eventuale revoca delle risorse assegnate, saranno individuati con Dm. Mit entro il 31 gennaio 2018 sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dis-sesto idrogeologico. Provincie e Città metropolitane hanno l’obbligo di certifi-care, entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento, l’avvenuta realizzazione delle opere. In caso di mancata realizzazione anche parziale delle opere, le corrispondenti somme assegnate dovranno essere riversate su apposito capitolo di entrate del bilancio dello Stato per la successi-va riassegnazione al “Fondo”.Commi da 1.079 a 1.084 - “Fondo per progettazione definitiva messa in sicurezza edifici pubblici”Il comma 1079 istituisce, presso il Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti, il “Fondo” destinato al cofinanzia-mento della fattibilità tecnica ed economica dei Progetti definitivi destinati alla messa in sicurezza degli edifici e strutture pubbliche. Il “Fondo”, con dotazione finanziaria di Euro 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, così come previsto nell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 140, della Legge n. 232/16, è influenzato da una riduzione di spesa di Euro 5 milioni per gli anni 2018 e 2019. I criteri per le modalità di accesso, selezione e cofinan-

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Scadenza

Entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento, Provincie e Città metropolitane devono

certifi care l’avvenuta realizzazione delle opere finanziate attraverso il “Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del

Paese” di cui ai commi da 1.076 a 1.078 della Manovra in commento.

In caso di mancata realizzazione anche parziale delle opere, le corrispondenti somme assegnate dovranno essere riversate su apposito capitolo di entrate del bilancio dello Stato per la successi va

riassegnazione al “Fondo”

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ziamento dei progetti, nonché il recupero delle risorse nel caso del mancato rispetto dei termini disposti nei succes-sivi commi 1.082 e 1.083, saranno individuati con Dm. Mit In ogni caso, i Progetti ammessi a finanziamento, che comprendono altresì i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti, dovranno essere inseriti nella programmazione delle Am-ministrazioni proponenti. E’ facoltà del Ministero dei Trasporti e delle Infrastruttu-re stipulare apposita Convenzione con la Cassa DD.PP. quale Istituto per la promozione delle attività di supporto e assistenza tecnica all’utilizzo delle risorse del “Fondo”, con oneri a carico del medesimo. Il comma 1.082 della Legge n. 205/17 in commento di-spone che i soggetti beneficiari sono tenuti all’attivazione, entro 90 giorni dalla comunicazione del Decreto di ammis-sione a finanziamento, di tutte le procedure previste per l’affidamento della progettazione. Al Ministero competente è affidata altresì l’attività di controllo a campione sulle atti-vità oggetto del contributo. E’ fatto obbligo, alle Amministrazioni beneficiarie delle ri-sorse previste per la progettazione definitiva, di pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall’approvazione del Progetto definitivo. II monitoraggio delle presenti attività e dei relativi adem-pimenti è effettuato attraverso il Sistema “Bdap”; analo-gamente, la verifica dell’affidamento della progettazione e dei lavori è verificato tramite il medesimo Sistema attra-verso le informazioni correlate al relativo Codice identifi-cativo di gara (Cig).Comma 1.090 - Appalto per la fornitura di prodotti di consumo del commercio equo e solidaleLa norma consente alle P.A. che bandiscono gare di ap-palto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è ricono-sciuto – nel limite delle risorse disponibili nel “Fondo per il commercio equo e solidale” istituito dal Mise (Euro 1 mi-lione) – un rimborso fino al 15% dei maggiori costi conse-guenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando. A tal fine, con Dm. Mise verranno individuati criteri e mo-dalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che potranno beneficiare del riconoscimento del rimborso.

Comma 1.102 - Trasparenza appaltiAl fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio na-zionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.Commi 1.127 e 1.128 - “Definizione agevolata” dei de-biti nei territori delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismiciLa disposizione, aggiungendo il comma 3-bis, all’art. 1, del Dl. n. 148/17, consente dal 2018 agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26/30 ottobre 2016, che hanno aderito alla “definizione agevolata” dei debiti, di completa-re i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta agevolazione. A tal fine, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene differito al mese di novembre 2018. Conseguentemente, è ridotto il “Fondo per interventi strut-turali di politica economica” di 2,1 milioni di Euro per l’an-no 2017.Commi 1.134 e 1.135 - Proroga “Sistri” Il comma 1.134 proroga di un anno, ossia fino al 31 di-cembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (“Sistri”) e non si applicano le san-zioni relative al Sistema medesimo, nonché il termine fi-nale di efficacia del contratto con l’attuale Concessionaria del “Sistri”. Il comma 1.135 introduce l’art. 194-bis al Dlgs. n. 152/06 (“Codice dell’Ambiente”), finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di trac-ciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in ma-teria di “Sistri”.Comma 1.147 - Abbonamento RaiTv 2018 La disposizione del comma 1.147 stabilisce che anche per il 2018 la misura del Canone di abbonamento alla televi-sione per uso privato sia di Euro 90.Comma 1.148 - Proroghe in materia di graduatorie e assunzioni In materia di graduatorie e assunzioni presso le Pubbli-che Amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

- l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31

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dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stes-se fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della gra-duatoria ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del Dlgs. n. 165/01 - nei limiti delle rispettive capacità assunzionali, è pro-rogata al 31 dicembre 2018 la possibilità per i Comuni di utilizzare i resti relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (modifica all’art. 1, commi 2 e 4, del Dl. n. 192/14); - fermo restando il divieto di assunzioni a tempo inde-terminato, previsto dall’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12 (abrogato a decorrere dal 2018, come previsto dal comma 846), le Province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determi-nato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale (modifica all’art. 4, comma 9, terzo periodo, del Dl. n. 101/2013) - il divieto per le P.A. di stipulare contratti di collabora-zione coordinata e continuativa, previsto dall’art. 22, comma 8 del Dlgs. n. 75/17, troverà applicazione a de-correre dal 1° gennaio 2019.

Comma 1.136 - Proroghe materie di interesse del Mini-stero delle Infrastrutture e TrasportiIl comma 671 dispone proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. È infatti differito al 31 ottobre 2018 in luogo del 31 dicembre 2017 il termine, peraltro già prorogato con l’art. 9, comma 2, del Dl. n. 244/16, di entrata in vigore del Dm. Ministero Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2016 in materia di sal-vamenti acquatici. E’ prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di cui all’art. 2, comma 3, del Dl. n. 40/10, entro il quale dovrà essere emanato il Decreto interministeriale recante urgenti di-sposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo di servizio taxi e di servizio di noleggio con con-ducente; con il Decreto saranno definiti altresì gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio da parte dei Comuni dei titoli autorizzativi.Comma 1.139 - Proroga del Commissario ad acta per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 1981Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di cui all’art. 49, del Dl. n. 83/12, inerente alle funzioni del Com-missario ad acta per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 1981 di cui all’art. 86, della Legge n. 289/02.

Comma 1.150 - “Processo amministrativo telematico”Si estende fino al 1° gennaio 2019 il periodo durante il quale è necessario, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati in 1° o in 2° grado con modalità telematiche, depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Dl. n. 168/16.Comma 1.154 - Libro unico del lavoroÈ rinviato al 1° gennaio 2019 il termine a partire dal quale il Libro unico del lavoro dovrà essere tenuto in modalità te-lematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Nelle more dell’attuazione delle predette disposizioni, l’a-dattamento del Sistema “Uniemens” al Settore agricolo avrà efficacia a partire dalle retribuzioni del mese di gen-naio 2019.Comma 1.155 - Regioni a Statuto speciale e Province autonomeLe disposizioni contenute nella Legge n. 205/17 in com-mento sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibil-mente con le norme contenute nei rispettivi Statuti.Commi 1.180 e 1.181 - Proroga scadenza concessioni commercio su aree pubblicheSono prorogate le concessioni di commercio su aree pub-bliche in scadenza con data successiva alla data di en-trata in vigore della presente Legge n. 205/17 sino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire un contesto normativo e regolatorio omogeneo alle procedure pubbliche per l’as-segnazione delle nuove concessioni.Le Amministrazioni interessate dalla disposizione, al fine di garantire e promuovere una politica sociale connessa all’occupazione delle aree, possono prevedere specifiche modalità di assegnazione, anche in deroga a quanto di-sposto dall’art. 16 del Dlgs. n. 59/10, a coloro che nell’ul-timo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica fonte di reddito individuale e per il proprio nu-cleo familiare. La Conferenza unificata, al fine di garantire la concor-renza nel Settore del commercio su aree pubbliche, ha provveduto all’aggiornamento dei criteri previsti dall’Inte-sa 5 luglio 2012, stabilendo altresì il numero massimo dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area che in aree diverse, indifferentemente per quelle mercantali e non mercantali.

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Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale per la Finanza locale, in data 21 dicembre 2017 ha pubblicato l’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali aggiornato e con efficacia dal 1° gennaio 2018, come previsto dall’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, e dal Regolamento appro-vato con Decreto Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23.L’Elenco è riferito agli Enti Locali appartenenti al territorio delle Regioni a Statuto ordinario ed è articolato a livello regionale e per ordine alfabetico, con gli elementi infor-mativi previsti dall’art. 2, del citato Regolamento, nonché con l’indicazione delle fasce di raggruppamento degli Enti Locali di cui all’art. 1, comma 3, dello stesso Regolamen-to: Regione di residenza, cognome e nome, Comune

di residenza, Comune e data di nascita, numero e data di iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, numero e data di iscrizione al Registro dei Revisori contabili, fasce dimensionali dei Comuni per i quali il Revisore ha richiesto di partecipare all’estrazione per ricoprire l’incarico.Il numero dei revisori iscritti nell’Elenco 2018 è di 16.041, in calo di 1.012 unità rispetto al 2017. Gli iscritti nell’Elenco sono coloro che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti; nel corso del 2018, il Ministero effettuerà controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 71 e seguenti, del Dpr n. 445/00, riguardo alla veridicità delle dichiarazioni contenu-te nelle domande di iscrizione.

Elenco 2018 dei Revisori degli Enti Localioltre 16.000 iscritti ma in diminuzione rispetto al 2017

E’ stato pubblicato in G.U. n. 299 del 23 dicembre 2017 il Decreto 9 novembre 2017, concernente “Disposizioni di attuazione dell’art. 25 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle Società a par-tecipazione pubblica”. A seguito della pubblicazione di tale Decreto e fino al 30 giugno 2018, le Società a controllo pubblico ex art. 2, comma 1, lett. m), del Dlgs. n. 175/16, non potranno pro-cedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli Elenchi dei lavoratori eccedenti, dispo-nibili presso le Regioni di competenza (fino al 30 marzo 2018) e successivamente mediante il Sistema informativo unitario gestito dall’Agenzia nazionale per le Politiche atti-

ve del lavoro (Anpal).Resta la possibilità per le suddette Società di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per esigenze con-nesse a lavoratori con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non indivi-duabili tra i lavoratori iscritti negli Elenchi.Tuttavia, regna attualmente incertezza circa l’attivazione delle procedure per la formazione e gestione degli Elenchi da parte delle Regioni, in assenza delle istruzioni e fun-zionalità tecniche che Anpal già da tempo avrebbe dovuto fornire alle Società, ai fini della trasmissione dei dati, ed alle Regioni, per la gestione degli Elenchi.

Società in controllo pubblicoin G.U. il Decreto per la ricognizione del personale in esubero e agevolazione dei processi di mobilità

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GLI APPROFONDIMENTIIvai regimi applicabili alle prestazioni sanitarie in Farmacia

Il presente approfondimento affronta il tema del trattamen-to ai fini Iva da applicare ai servizi resi al pubblico dalle Farmacie. Più precisamente, si tratta di capire se determinate pre-stazioni, che possono essere fornite ai richiedenti da parte di Farmacie (nella specie, comunali ed operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale), possa-no ritenersi imponibili a fini Iva o se invece per le stesse si renda applicabile l’esenzione specificamente disposta dall’art. 10, comma 1, n. 18), Dpr. n. 633/72.Le prestazioni oggetto della presente analisi sono quelle previste dalla normativa di Settore che, negli ultimi anni, ha ampliato il novero dei servizi che possono essere ero-gati dalle Farmacie e, nello specifico, sono individuate dal Dlgs. n. 153/09 e meglio descritte nei successivi Decreti ministeriali nn. 57/2010, 90/2010 e 8/7/2011.La c.d. “Farmacia di servizi”. Le prestazioni di cui al Dlgs. n. 153/09 e s.m.i.Il Dlgs. n. 153/09, emesso in attuazione della precedente Legge n. 69/09, prevede tutta una serie di (nuove) presta-zioni, che possono essere eseguite dalle Farmacie ope-ranti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, segnatamente, delle prestazioni individuate dall’art. 1, comma 2, secondo il quale tali servizi concer-nono: “a) la partecipazione delle Farmacie al Servizio di assi-

stenza domiciliare integrata a favore dei pazienti resi-denti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna Farmacia, a supporto delle attività del Me-dico di medicina generale o del Pediatra di libera scel-ta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il pro-prio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: - la dispensazione e la consegna domiciliare di farma-

ci e dispositivi medici necessari; - la preparazione, nonché la dispensazione al domici-lio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei me-dicinali antidolorifici (…);

- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

- la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a do-micilio, di specifiche prestazioni professionali richie-ste dal Medico di famiglia o dal Pediatra di libera scel-ta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la Farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lett. d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle Farmacie (…);

b) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finaliz-zate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali pre-scritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigi-lanza;

c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale (…);

d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai sin-goli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i per-corsi diagnostico terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina ge-nerale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalen-dosi di personale infermieristico, prevedendo anche

dell’Avv. Diletta Mazzoni - Avvocato tributarista, Esperta di imposizione diretta e indiretta nazionale e di contenzioso tributariodel Rag. Alessandro Nacci - Ragioniere Commercialista e Revisore di Enti Locali

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l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibril-latori semiautomatici;

e) l’effettuazione, presso le Farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lett. d), di presta-zioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (…), restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

f) l’effettuazione di attività attraverso le quali nelle Farma-cie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assi-stenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvede-re al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambu-latoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbli-che e private accreditate (…)”.

I Decreti ministeriali nn. 57/2010, 90/2010 e 8/7/2011 fan-no seguito alla predetta normativa, precisandone taluni aspetti di portata pratico/operativa. Nel dettaglio, tali Decreti hanno contenuto esplicativo dei servizi in questione, precisando che la Farmacia può ero-gare:

- prestazioni analitiche di prima istanza e servizi di se-condo livello effettuabili con dispositivi strumentali (Dm. n. 57/2010); - prestazioni professionali rese da figure sanitarie qualifi-cate, come ad es. infermieri, operatori sanitari o fisiote-rapisti, la cui attività deve essere coordinata, nella sua gestione, dalla farmacia che la mette a disposizione (Dm. n. 90/2010); - prenotazioni e pagamento dei referti e ritiro delle pre-stazioni specialistiche (Dm. n. 8 luglio 2011).

Pertanto, per riepilogare, può dirsi che, allo stato, le Far-macie (comunali o private) che operano in regime di Con-venzione con il Servizio sanitario nazionale, possono ren-dere i servizi (di carattere) socio-sanitari che seguono, di cui al Dlgs. n. 153/09 e successivi Decreti di attuazione:

- partecipazione all’assistenza domiciliare (c.d. “Adi” – “Assistenza domiciliare integrata tra farmacie e medici di base o pediatri di libera scelta”); - prestazioni di autoanalisi di prima istanza; - partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione;

- realizzazione di iniziative per il corretto uso del farmaco; - presa in carico di particolari pazienti cronici; - prenotazione di esami (Cup).

Ora, la varietà e molteplice natura di simili servizi creano alcune incertezze in punto di modalità del relativo tratta-mento e, in particolare, di applicabilità dell’Iva o dell’esen-zione d’imposta al momento dell’effettuazione al richie-dente, sulla base della normativa – rilevante a fini fiscali – invocabile nella specie. Vediamola nel paragrafo che segue.Le prestazioni di servizi sanitari ed il loro inquadra-mento ai sensi del Dpr. n. 633/72Le prestazioni sanitarie sono oggetto di una particolare regolamentazione in materia di Iva.Nel trattare le modalità di loro trattamento ai fini dell’Im-posta, il Legislatore tributario ha valorizzato la natura “so-ciale” di tali prestazioni ed il loro legame con l’interesse collettivo per la salute pubblica che ne costituisce ele-mento prevalente. Pertanto, il Legislatore ha stabilito che, in linea generale, le prestazioni di natura socio/sanitaria siano esenti da Iva, demandandone la regolamentazione all’art. 10, comma 1, n. 18), Dpr. n. 633/72, che così dispo-ne: “sono esenti da Imposta (…) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’eser-cizio delle professioni ed arti soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m., oppure individuate con Decreto del Ministero della Sanità, di con-certo con il Ministro delle Finanze”.Dalla lettura della norma, si evince che la stessa soggiace ad un duplice presupposto. In particolare, perché si abbia esenzione ai fini Iva, occor-re che:

- la prestazione eseguita abbia ad oggetto l’attività di dia-gnosi, cura e riabilitazione della persona; - il servizio sia reso da soggetti qualificati, muniti dell’a-bilitazione all’esercizio della professione medico/sani-taria soggetta a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Rd. n. 1265/1934 (“Testo unico delle leggi sanitarie” – “Tuls”).

Siffatti presupposti debbono ricorrere congiuntamente: pertanto, in assenza di uno di essi, la prestazione – anche se avente carattere latu sensu sanitario – non beneficia dell’esenzione da Iva. La portata applicativa della norma in esame è stata ana-lizzata a più riprese dalla dottrina di settore e dall’Ammi-nistrazione finanziaria. Con la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 184/E del 2003, ad esempio, il Fisco ha chiarito

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i contenuti del presupposto oggettivo della disposizione de qua, precisando che, “per attività di diagnosi si indica l’attività diretta ad identificare la patologia di cui i pazienti sono affetti; per prestazioni di cura, secondo la normativa in materia vigente, s’intendono le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedalie-ra e farmaceutica. Intendendo per quest’ultima non gene-ricamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quella a contenuto terapeutico: preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, mi-surazione della pressione sanguigna, ecc. Prestazioni, ef-fettuate in regime di esenzione da Iva per le quali, sostan-zialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali; per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto”.Quanto invece al requisito soggettivo, è stato evidenziato (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 128/E del 2011) che, perché ricorra l’esenzione, il soggetto che materialmen-te rende la prestazione deve essere abilitato all’esercizio della professione sanitaria e questo anche a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che ne effettui l’eroga-zione. In altre parole, chi rende il Servizio medico-socio/sanitario deve essere un soggetto abilitato ai sensi della legge, che può operare – indifferentemente – in proprio o avvalendosi di un qualsiasi tipo di struttura: anche in quest’ultimo caso, infatti, opera l’esenzione e ciò in quanto quello che rileva a tale fine è – come detto – solo la quali-fica dell’esecutore materiale del servizio1.Ai fini che qui interessano, la disciplina in tema di Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/72, deve es-sere coordinata con le disposizioni del “Tuls” che regolano l’attività di Farmacia. In primo luogo, deve farsi riferimento all’art. 99 del “Tuls” che così recita: “è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (…)”.

Pertanto, sulla base della norma appena riportata, l’atti-vità di Farmacia dovrebbe considerarsi come sottoposta a vigilanza ai fini del “Tuls” – ragione per cui potrebbero dirsi integrati, nella specie, i presupposti di applicazione dell’esenzione Iva ai sensi dell’art. 10 ora citato sempre che, ovviamente, i servizi resi in tale contesto possano reputarsi (quali servizi di) “diagnosi, cura e riabilitazione della persona”.E però, vi è subito da rilevare che il “Tuls” dedica altre disposizioni all’attività di Farmacia, che possono venire in rilievo per valutare l’eventuale applicazione dell’esenzione da Iva. Sono infatti interessanti le previsioni dell’art. 102, secondo il quale “il conseguimento di più lauree o diplo-mi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della far-macia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Inoltre, rileva nella specie il successivo art. 122, secondo il quale “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella Farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”. Dalla lettura combinata delle disposizioni appena citate derivano alcune considerazioni: in primo luogo, vi è incom-patibilità tra esercizio dell’attività di Farmacia e di quella medica, talché è precluso lo svolgimento di quest’ultima per chi esercita la prima delle 2. Inoltre, l’oggetto dell’at-tività di Farmacia è rappresentato, sostanzialmente, dalla vendita di medicinali.Pertanto, stando alle suddette considerazioni, se ne do-vrebbe dedurre che l’attività di Farmacia debba ritenersi sottoposta a vigilanza, ai fini del “Tuls”, solo con riferi-mento a quello che ne è l’oggetto fondamentale, ossia la commercializzazione di medicinali. All’opposto, tale attivi-tà non sembra scontare alcuna vigilanza per ogni diver-sa prestazione di stampo medico/sanitario: e questo per la semplice ragione che tali servizi sono preclusi per chi svolge Farmacia, essendovi incompatibilità tra tale attività e quella di prescrizione, diagnosi e cura medica (come

1 Cfr. sul punto, ex plurimis, S. Di Gregorio Natoli, Iva, prestazioni socio assistenziali e sanitarie, in Il Fisco, n. 43/2004. In tale contributo, l’autore esamina la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-141/00 proponendo la seguente interpretazione: “sotto il profilo oggettivo la Corte di Giustizia della comunità europea ha affermato (…) che l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni mediche deve essere valutate in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende (…). La Corte di Giustizia ha ritenuto che la norma comunitaria non richiede che il prestatore abbia una particolare forma giuridica, essendo sufficiente, per l’applicazione dell’esenzione fiscale ivi prevista, che ‘si tratti di prestazioni mediche e che esse siano fornite da persone in possesso delle qualifica professionali richieste’. Il suddetto beneficio spetta dunque in modo ‘oggettivo’ a prescindere dalla tipologia organizzativa del soggetto che rende le prestazioni mediche; l’esenzione può così applicarsi anche se quest’ultime sono rese da un soggetto collettivo che opera a mezzo di professionisti alle proprie dipendenze”.

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attenta dottrina non ha mancato di rilevare2).Ora, se si applicassero in senso stretto le prescrizioni nor-mative in analisi, deriverebbe che le Farmacie, per ogni attività latu sensu sanitaria che venga eseguita (e che sia diversa da quelle per le quali esse scontano vigilanza), sarebbero soggette ad Iva quanto ai relativi corrispettivi. Ciò, in ragione della carenza, nella specie, di entrambi i presupposti applicativi richiesti dall’art. 10, comma 1, n. 18), Dpr. n. 633/72.Tuttavia, non può negarsi che tali considerazioni debbono essere rapportate alla disciplina di recente introduzione, di cui al Dlgs. n. 153/09 e successivi Decreti attuativi. La peculiarità di simile disciplina è infatti evidente, così come sembrerebbe evincersi, da una lettura sistematica (ma, come vedremo, non esattamente pertinente) della stes-sa, che le Farmacie ivi regolate possano reputarsi quali Agenti come operatori sanitari ai fini dello svolgimento dei servizi che, in tale disciplina, trovano compiuta regola-mentazione. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate – La Risolu-zione n. 60/E del 2017In sostanza, il fulcro della questione che ci occupa consi-ste nello stabilire se, nel contesto dell’applicazione pratico/operativa della disciplina ex Dlgs. n. 153/09, la Farmacia possa reputarsi agire in qualità di operatore in campo sa-nitario. La soluzione di tale assunto è infatti dirimente per comprendere l’eventuale applicabilità, nella specie, dell’e-senzione da Iva ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/72. A questo riguardo, occorre rilevare che l’Amministrazione finanziaria ha recentemente fornito un chiarimento che, a parere di chi scrive, è di fondamen-tale importanza per affrontare – e risolvere – la questione in parola. Sebbene infatti, con la Risoluzione n. 60/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate non abbia espressamente individuato il significato di “operatore sanitario” ai fini che interessano, tuttavia essa fornito una serie di precisazioni che, per effetto della loro interpretazione logica, soccorro-no a determinarne siffatto concetto.Inoltre – e come meglio si vedrà di seguito – è la stessa normativa di Settore che, nel fare riferimento al concetto di “operatore sanitario”, sottintende una specifica catego-ria di soggetti (professionali) che, secondo chi scrive, non possono identificarsi con chi esegue attività di Farmacia. Ma vediamo in dettaglio i passaggi principali della citata

Risoluzione n. 60/E del 2017:“a) prestazioni rese dalle Farmacie tramite messa a dispo-sizione di operatori socio-sanitari: l’art. 1, comma 2, lett. a punto 4) del Dlgs. n. 153/09, le dettaglia come segue: ‘4) la messa a disposizione di Operatori socio-sanitari, di Infermieri e di Fisioterapisti, per la effettuazione, a domi-cilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal Medico di famiglia o dal Pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapi-che che possono essere svolte presso la Farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lett. d) e alle ulteriori presta-zioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle Farmacie, individuate con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sentita la Conferen-za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano’. Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal Medico o Pediatra e rese da Operatori socio-sanitari, da Infermieri e da Fi-sioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da Iva (in senso conforme la citata Risoluzione n. 128/E del 2011)” (sottolineatura aggiunta).

2 Cfr. sul punto, G. Cecchini, Trattamento Iva delle prestazioni sanitarie in farmacia. I servizi di analisi, in Il Fisco, n. 8/2012, pp. 1126 e seguenti.

Con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 (vedi Entilocalinews n. 20 del 15 maggio 2017), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime Iva e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi sui seguenti servizi sanitari resi dalle Farmacie: - Prestazioni rese dalle Farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari;

- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;

- Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello;

- Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.

Risoluzione n. 60/E del 2017

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Circa le “prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che esse, nel merito, sono quelle definite dal Dm. 90/10, che prevede che “l’erogazione dei servizi di cui al presente Decreto può essere effettuata esclusiva-mente dagli Infermieri e dai Fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il Far-macista titolare o Direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermie-ri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della Sa-lute. Le attività erogate presso le Farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai Professionisti sanitari di cui al presente Decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del Farmacista titolare o direttore”. Inoltre, la normativa precisa ulteriormente che “(…) sono altresì ero-gabili dagli Infermieri presso le Farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni: a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo; c) attività concernenti l’educazione sanitaria e la parteci-pazione a programmi di consulting, anche personalizzato; d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie”. Citati i passaggi principali della disciplina di Settore, l’A-genzia afferma che, “(…) laddove le prestazioni nell’am-bito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la Farmacia, senza l’ausilio di un Professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale di-pende l’esenzione Iva disposta dall’art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/72 (…)”.Le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi stru-mentali per i servizi di secondo livello, che le Farmacie possono eseguire “su prescrizione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta”, debbono essere “anche” svolte da “personale infermieristico”. All’integra-zione di tali parametri – sostengono le Entrate – “appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e sog-gettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione Iva”.Infine, l’Agenzia si è espressa sul “Servizio di prenotazio-

ne, riscossione e ritiro dei referti”, chiarendo che, a tal ri-guardo, “si conferma che tale servizio (…) è soggetto ad Imposta ad aliquota ordinaria”. Così delineando un quadro basato su di un’interpretazio-ne letterale della disciplina la cui stretta ricorrenza può le-gittimare il regime d’esenzione di cui si discorre. ConclusioniLa lettura della Risoluzione poco sopra citata consente di concludere che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per beneficiare dell’esenzione Iva occorre che tutti i requisiti, stabiliti dal Dlgs. n. 153/09, siano integrati. In altre parole, l’Amministrazione propone una lettura rigida delle prescri-zioni di Settore, della quale è richiesta la sussistenza di tutti i presupposti applicativi per fruire del regime de quo ex art. 10, comma 1, n. 18), Dpr. n. 633/72.Ad esempio, si è visto che le prestazioni rese dalle Far-macie, mediante la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, sono esenti da Iva nella misura in cui sono richieste dal Medico generico o dal Pediatra e siano ma-terialmente rese da tali operatori, ovvero da Infermieri e/o Professionisti. In questa ipotesi, entrambi gli elementi ap-pena rammentati debbono ricorrere; pena, in caso contra-rio, la sottoposizione ad Iva dei corrispettivi derivati dall’e-sercizio di tali attività.Ancora, per continuare con gli esempi, in merito alle pre-stazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’autocon-trollo, è stato previsto che le stesse siano esenti solo se rese al paziente con l’ausilio di un Professionista sanitario: talché, se i servizi medesimi vengono invece fruiti dal pa-ziente direttamente, i relativi corrispettivi scontano l’Impo-sta, difettando uno dei presupposti necessari per l’applica-zione del regime d’esenzione.Infine, quanto alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, l’A-genzia delle Entrate ha previsto che, per poter invocare il regime di esenzione, esse debbano essere rese necessa-riamente da personale infermieristico. L’Agenzia delle Entrate insomma offre un’interpretazione restrittiva della disciplina di cui si discorre. Nello specifi-co, la stessa dà diritto al beneficiario dell’esenzione solo se i servizi, ivi disciplinati, vengano resi da particolari e determinati soggetti qualificati, ossia Infermieri, Operatori socio-sanitari e Fisioterapisti.Ora, se per il personale infermieristico e fisioterapico non sorgono dubbi di sorta circa il relativo inquadramento, qualche – solo apparente – dubbio maggiore può sorgere con riferimento alla figura dell’Operatore socio-sanitario.

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Ebbene, a parere di chi scrive, laddove la normativa in esame fa riferimento a tale figura, deve intendersi quella dei c.d. “O.s.s.” – Operatore socio-sanitario, di cui all’Ac-cordo Stato/Regioni 22 febbraio 2001. Si tratta, in sostan-za, di una professione che, quanto al suo oggetto, affianca e coadiuva quella dell’infermiere e che, specificamente, trova la propria disciplina nel Provvedimento della Confe-renza Stato/Regioni, adottato alla predetta data, recante la “individuazione della figura e del relativo profilo profes-sionale dell’Operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” (G.U. 19 aprile 2001, n. 91).Il percorso di studi necessario per lo svolgimento di siffatta professione è ampliamente dettagliato nel documento di cui sopra, che prevede altresì, che la sua conclusione av-venga con il rilascio di un attestato – previo superamento di una prova abilitativa finale – che autorizza allo svolgi-mento dell’attività su tutto il territorio nazionale.La figura dell’Operatore socio/sanitario, richiamata dal Dlgs. n. 153/09 e dai successivi Decreti, non può dunque confondersi con quella del Farmacista. Chi svolge attività di Farmacia, in altre parole, non può essere identificato anche nell’Operatore socio-sanitario agli effetti dell’appli-cazione della disciplina in rassegna.Quanto sopra peraltro sembra avvalorato dalle disposizio-ni del “Tuls” sull’esercizio dell’attività di Farmacia, di cui agli artt. 102 e 122 rammentati al precedente paragrafo n. 2. In specie, stando a tali disposizioni, l’attività di Far-macia non è compatibile con quella di prescrizione, cura e diagnosi – che, invece, stando alla normativa di Setto-re, sono appannaggio dei servizi fruibili da un Operatore socio-sanitario.Inoltre, l’attività di Farmacia è sottoposta a vigilanza, ai fini dell’art. 99 del “Tuls”, solo con riferimento alla vendita di medicinali che ne costituisce l’oggetto principale, se-condo quanto stabilito dall’art. 122 del “Tuls”. Ne deriva che, ragionando in astratto ed a tutto concedere, sarebbe quest’unica attività a poter scontare l’esenzione da Iva ex art. 10, comma 1, n. 18) – sempre che, ovviamente, sia riscontrabile nella prestazione erogata il carattere di dia-gnosi, cura e riabilitazione richiesti dalla norma.In definitiva, le incompatibilità che sottendono l’attività di Farmacia, oltre che l’oggetto della stessa per come deli-

neato nel “Tuls”, che costituisce anche il limite di vigilanza cui essa (attività) è soggetta, sembrano far propendere per l’impossibilità di qualificare il Farmacista come Opera-tore sanitario, ai sensi della disciplina di Settore. In più, in chiave confermativa di quanto appena considera-to, vi è da dire che il Dm. n. 90/10 distingue nettamente tra le figure professionali in parola, precisando che, mentre i servizi ivi indicati possono essere svolti da Professionisti quali Fisioterapisti ed Infermieri, con il supporto di Ope-ratori socio-sanitari – ove presenti in Farmacia – l’attività ed il ruolo della Farmacia medesima si limita a quella di esercitare il coordinamento gestionale e la supervisione delle prestazioni de quibus, eseguite dalle predette figure professionali. Ne consegue che la disciplina di Settore ora vigente, di cui al Dlgs. n. 153/09 e successivi Decreti attuativi, applicata in ambito fiscale, sembra superare le indicazioni dell’A-genzia delle Entrate rese nel 2003, con la Risoluzione n. 184: i servizi – ivi qualificati come prestazioni di fare (ad esempio, misurazione della pressione, ecc.) – debbono essere necessariamente erogati dai Professionisti che la norma richiama con puntualità: altra cosa è se essi (ser-vizi) vengono forniti dal Farmacista. In tal caso, non rien-trando quest’ultimo tra i soggetti cui la disciplina fa espli-cito richiamo, difettano i presupposti di applicazione del regime d’esenzione, che debbono essere (tutti) ricorrenti per la non applicazione, legittima, dell’Imposta. Pertanto, l’esenzione da Iva si applica al solo ricorrere dei requisiti ivi espressamente indicati che, in buona so-stanza, consistono nel fatto che la prestazione sia resa da soggetti specifici quali, nella specie, Infermieri, Fisio-terapisti ovvero Operatori sanitari ai sensi dell’Accordo 22 febbraio 2001. Ne deriva che le prestazioni in esame, di cui al Dlgs. n. 153/09, possono reputarsi esenti al ricorrere di tutti i pre-supposti ivi recati, tra cui la necessità di loro svolgimento da parte di uno o più dei soggetti di cui sopra. Qualora invece le prestazioni medesime siano effettuate da un Farmacista, difetta il presupposto soggettivo richie-sto dalla normativa di Settore e, pertanto, a parere di chi scrive, esse dovranno essere assoggettate ad Iva secon-do quanto ordinariamente previsto dal Dpr. n. 633/72.

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Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le Società partecipate

Autori: Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

A chi si applica il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti? Come gestirlo contabilmente sia in contabilità fiscale che finanziaria? Quali sono le novità rispetto a chi era già soggetto?Sono tutte domande al quale il nuovo volume edito da Centro Studi Enti Locali risponde in maniera chia-ra e sintetica, al fine di agevolare il lavoro quotidiano degli operatori interessati. Lavoro che, da quando è stato introdotto lo split payment, certamente è divenuto maggiormente impegnativo e delicato.Il testo è incentrato sull’esame delle novità in materia di split payment introdotte dal Dl. n. 50/17 per tutte le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nel nuovo perimetro e per le Società partecipate.Partendo da un riesame dei concetti principali introdotti dalla “Legge di stabilità 2015”, vengono illustrati i contenuti del Decreto 23 gennaio 2015 e delle successive Circolari dell’Agenzia delle Entrate, attuativo delle disposizioni sullo split payment in vigore fin dal gennaio 2015, alla luce delle modifiche apportate dal Dl. n. 50/17 e dai Decreti attuativi 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, modificativi del Decreto 23 gennaio 2015, in vigore dal mese di luglio 2017.La corretta gestione dal punto di vista contabile delle operazioni in split payment ed i riflessi sull’agenda delle scadenze e sulla gestione finanziaria, per clienti e fornitori rappresentano novità che richiedono necessariamente un supporto normativo ed interpretativo esterno, anche per i riflessi che le nuove disposizioni hanno sulla compilazione della Dichiarazione Iva annuale e delle nuove Comunicazioni tri-mestrali riferite alle liquidazioni Iva periodiche e ai dati fatture, introdotte dal Dl. n. 193/16.Completano il lavoro le considerazioni sul meccanismo reverse charge alla luce - anche in tal caso - del-le novità in vigore dal 2015, anch’esse introdotta dalla “Legge di stabilità 2015” e di particolare interesse per le P.A., ed oggetto pertanto di chiarimenti di prassi ministeriale da noi esaminati e commentati.

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di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

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LA GIURISPRUDENZADanno al patrimonio di una Società “in house”azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore e giurisdizione della Corte di conti

Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 501 del 29 novembre 2017

FattoAlla fine del 2006, il Procuratore regionale conviene in giu-dizio l’ex Amministratore unico (per il triennio 2000/2004) di una Società pubblica della Regione, posta in liquidazio-ne nell’ottobre 2004 chiedendo la sua condanna, a favore dell’Erario regionale, della somma di oltre Euro 60.000, a titolo “di risarcimento del danno che il convenuto avrebbe causato alla predetta Società”. Il danno sarebbe rappre-sentato, sia dal rimborso chilometrico “pressoché quo-tidiano”, sia per la locazione di un immobile “a suo uso esclusivo”. La Procura sostiene “che la disciplina con-trattuale dei Dirigenti regionali” contempla il pagamento di indennità chilometrica nella sola ipotesi di missioni (e non per accedere all’Ufficio dall’abitazione); per quanto concerne la locazione dell’immobile ad uso proprio di fo-resteria, tale beneficio non risulta sia mai stato attribuito dagli Organi della società. La difesa eccepisce “la carenza di giurisdizione della Corte dei conti stante la natura pri-vata della Società ed ha dedotto la legittimità delle spese contestate”, regolarmente registrate ed a conoscenza del socio pubblico (Regione Autonoma).La Procura, circa la giurisdizione, deduce la natura pub-blica della Società, essendo la Regione titolare del 99% delle quote sociali e la finanziaria regionale titolare del restante 1%; ha dedotto, oltre al “carattere pubblicistico della Società”, l’esistenza di una relazione funzionale fra detto Organismo e l’Ente pubblico Regione, da cui è total-mente finanziato; per cui le risorse, di pertinenza pubblica, non potrebbero che essere destinate esclusivamente agli obiettivi generali perseguiti dalla Regione Sardegna ed

entro i limiti dalla stessa assegnati, restando indifferente il modulo privatistico in concreto adottato per la gestione (la Procura attrice ha richiamato l’oggetto sociale della Socie-tà, consistente nell’attività di assistenza tecnica e finanzia-ria alle imprese in temporanea difficoltà, nella promozione di attività di studio e di carattere operativo, nel sostegno tecnico e finanziario, sia per la ricollocazione delle mae-stranze in forza alle aziende industriali esistenti, sia per la salvaguardia o la ricostruzione dei livelli occupativi nelle aree investite da fenomeni di deindustrializzazione).L’Amministratore è stato chiamato a rispondere del danno in oggetto, a titolo di dolo, per aver trasgredito agli obblighi inerenti alla corretta gestione delle risorse pubbliche desti-nate agli scopi della Società, conseguendo indebitamente compensi e vantaggi, e ponendo in essere iniziative illeci-te con la piena consapevolezza delle conseguenze dan-nose della propria condotta.I Giudici territoriali (Corte dei conti Sardegna, Sezione giu-risdizionale, Sentenza n. 872/07) hanno dichiarato il “di-fetto di giurisdizione”. La Procura regionale ha presentato ricorso.Il Pm. in udienza ha ricordato che la Corte di Cassazione, con la più recente giurisprudenza, ha affermato la giuri-sdizione della Corte dei conti sulle cosiddette Società “in house” nella considerazione che trattasi, sostanzialmente, di Uffici della Pubblica Amministrazione; tali Società sono state identificate sulla base di 3 requisiti e l’identikit cor-risponde alla Società in quanto il capitale è interamente pubblico, è un Ente strumentale attraverso il quale la Re-gione svolge suoi propri compiti, è sottoposta al control-

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

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lo del socio che detiene tutte le azioni anche attraverso la partecipazione minoritaria di altra Società interamente pubblica. Il Pm. ha rammentato altresì che la Sezione ter-ritoriale in un altro giudizio riguardante la stessa Società e lo stesso appellato ha affermato la giurisdizione con Sen-tenza parziale che non è stata impugnata, mentre il giu-dizio di merito si è concluso con una condanna. Ha con-clusivamente chiesto che fosse affermata la giurisdizione e che gli atti fossero rimessi alla Sezione di primo grado, ove non si ritenga di poter trattenere la causa in decisione.I Giudici d’appello hanno affermato che la Società è una “in house“ perché “lo scopo sociale deve essere realizza-to nel rispetto delle prerogative che la legge stessa as-segna alla Regione (e, in primis, alla Giunta regionale), l’Amministratore unico della Società – pur avendo l’obbli-go di operare nel rispetto formale delle procedure civilisti-che – è assoggettato alle stringenti direttive regionali, che integrano un vero e proprio vincolo gerarchico tra l’Am-ministratore e l’Ente pubblico. Tale vincolo è emerso con chiarezza – oltre che dalle Deliberazioni della Giunta re-gionale che approvano gli interventi finanziari di maggiore rilievo - proprio nella procedura di scioglimento e messa in liquidazione della Società, risultando che la procedura ha preso le mosse non dall’iniziativa del socio in quanto tale, bensì da una Deliberazione della Giunta regionale che ha dato mandato all’Assessore all’Industria affinché impartisse all’Amministratore unico ‘le opportune istruzio-ni per la convocazione di un’Assemblea Straordinaria dei Soci finalizzata alla messa in liquidazione della Società’”.In sostanza, tra l’Amministratore unico della Società e la Regione Sardegna intercorre un vero e proprio rapporto di servizio, come se si trattasse di un Dirigente preposto ad un Settore operativo della Regione. Ha valore sintomatico dell’esistenza del rapporto di servizio tra l’Amministratore unico della Società e la Regione Sardegna anche il vinco-lo imposto al trattamento economico spettante allo stesso Amministratore. Il ricorso della Procura è accolto e, in ri-forma dell’impugnata Sentenza (Corte dei conti Sardegna, Sezione giurisdizionale, Sentenza n. 872/07), è dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti e sono rimessi gli atti alla Sezione territoriale per l’esame del merito. Ha quindi inizio un nuovo iter processuale. I Giudici territoriali (Cor-te dei conti Sardegna, Sezione giurisdizionale, Sentenza n. 58/15) hanno riconosciuto, nel merito, la responsabilità dell’ex Amministratore della Società pubblica, con conse-guente condanna alla restituzione dell’importo contestato (Euro 61.000).

L’interessato ha proposto appello, riproponendo l’eccezio-ne di giurisdizione; ha affermato che la Società “aveva una propria struttura amministrativo-contabile, che operava in piena autonomia, e che ha nella specie esaminato e li-quidato le spese sostenute; spese che erano poi indica-te nelle scritture contabili e nei bilanci annuali, approvate all’unanimità dai soci e vagliate senza rilievo dal collegio sindacale sino al gennaio 2004. Si trattava pertanto, di spese conformi ai fini societari”.I Giudici d’appello hanno respinto inoltre la richiesta di “definizione agevolata” (art. 1, commi 231-233, della Leg-ge n. 266/05), considerato che nel caso in specie è stato contestato il “dolo” e tale requisito preclude l’accoglimento dell’istanza di “definizione agevolata”. La conclusione è che il ricorso è respinto.Sintesi della SentenzaIn merito al “difetto di giurisdizione”, i Giudici hanno affer-mato che la questione ha formato oggetto di numerose Pronunce da parte delle Sezioni di appello che, anche di recente (Sezione I, Sentenza n. 486/2015), nel ripercorre-re l’evoluzione della giurisprudenza sul tema, hanno os-servato che il problema relativo alla possibile sussistenza di un rapporto di servizio di entità private con una Pubbli-ca Amministrazione si era posto inizialmente con riguardo agli Amministratori e dipendenti degli Enti pubblici econo-mici, per i quali il Giudice della nomofilachia aveva in un primo tempo affermato che la giurisdizione della Corte dei conti era da ritenersi sussistente solo limitatamente agli atti che esorbitano dall’esercizio imprenditoriale proprio di questi enti, e si ricolleghino dunque a poteri autoritativi di autorganizzazione, restandone invece escluse le attività d’impresa, svolte in regime di diritto privato (Cassazione civile, SS.UU., Sentenza 2 marzo 1982, n. 1282; id., Sen-tenza 21 ottobre 1983, n. 6178; id, Sentenza 11 febbra-io 2002, n. 1945/Ord.; id, Sentenza 20 febbraio 2003, n. 2605/Ord.).In seguito, la medesima Cassazione ebbe a rimeditare l’orientamento sopra ricordato. Con la nota Ordinanza 22 dicembre 2003, n. 19667, le SS.UU. affermarono infatti l’esistenza della giurisdizione della Corte dei conti in or-dine agli illeciti commessi da Amministratori e dipendenti che abbiano cagionato danni agli Enti pubblici economici da cui dipendono. Argomentava, la Suprema Corte, nel senso che l’adozione di forme privatistiche per l’organiz-zazione dell’Ente pubblico o per la sua attività, in ogni caso non potrebbe certo avere l’effetto di trasformare il denaro amministrato, che è pubblico – in ragione del suo

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LA GIURISPRUDENZA

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provenire dalla finanza pubblica - in denaro “privato”, del cui buon uso sia come tale consentito disinteressarsi.Tale nuova linea interpretativa della Corte regolatrice della giurisdizione veniva ribadita in numerose ulteriori Pronun-ce. La successiva decisione della Cassazione a Sezioni Unite intervenuta nell’argomento (Sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899), affermava l’esistenza di un rapporto di servizio – e quindi della giurisdizione contabile - tra un Co-mune e una Società per azioni, il cui capitale era detenuto in maggioranza dallo stesso Comune, che a tale Società aveva affidato in concessione alcuni servizi. In particolare, le Sezioni Unite rilevavano che il rapporto tra l’Ente Locale e la Società in tali casi è caratterizzato “…dall’inserimen-to del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico come compartecipe dell’attività a fini pubblici di quest’ultimo”: il che, appunto, costituisce il presupposto “per l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale”. Il Collegio ha concluso che, come sostenuto dal Procuratore regionale, l’interesse azionato è quello regio-nale, e la Società può definirsi il soggetto operativo di cui la Regione si è avvalsa per realizzare tali iniziative, “in un rapporto esclusivo di ausiliarietà con l’Ente proprietario, il quale ne ha finanziato totalmente gli interventi nel territo-rio”.Infine, sussiste anche il requisito del “controllo analogo” da parte dell’Ente pubblico proprietario delle azioni, già ravvi-sato dalla Sezione seconda di Appello con la Sentenza n. 496/14, in quanto il modus operandi attraverso il quale la Regione Sardegna realizza i propri obiettivi, nonostante la forma societaria della sua “longa manus”, si realizza co-munque mediante le forme stabilite dalla Legge n. 22/53: attraverso, ad esempio, la “conforme deliberazione” della Giunta regionale sulla scelta delle zone e delle aree indu-striali e commerciali da promuovere, sulla individuazione di altre iniziative meritevoli di sostegno, sulla effettuazione delle operazioni finanziarie di particolare rilievo economi-co.Quanto sopra si traduce dunque in una limitazione dell’au-tonomia della Società ai soli poteri di proposta delle inizia-tive ritenute più idonee per il raggiungimento dello scopo pubblico sociale, che vanno poi approvate, non soltanto da parte dell’Assemblea dei soci, ma anche nelle forme pubblicistiche della conforme approvazione da parte della Giunta regionale. L’Ente pubblico partecipante, in sostan-za, ha il potere di incidere sulle scelte operative e gestio-nali della Società, per cui può affermarsi che lo stesso

Amministratore viene a trovarsi in posizione di subordina-zione gerarchica rispetto all’Ente pubblico. Ulteriore elemento che dimostra come la Società sia sot-toposta alle “stringenti direttive regionali” è stato ravvisato nella procedura di scioglimento e messa in liquidazione della Società, che non si è verificata per una iniziativa autonoma della Società, bensì a seguito di Deliberazione della Giunta regionale che ha dato mandato all’Assessore all’Industria affinché impartisse all’Amministratore unico le opportune direttive.Da tale quadro il Collegio ritiene che, effettivamente, gli elementi dedotti possano integrare la natura “in house“ della Società e quindi la sussistenza di un vero e proprio rapporto di servizio fra l’Amministratore unico e la Regio-ne Sardegna, che si esplica anche attraverso l’equipara-zione retributiva, prevista dall’art. 6 della L.R. n. 20/95, per cui il compenso annuale dell’Amministratore unico è equivalente alle competenze spettanti ai Direttori generali della Regione. In conclusione, all’esito dell’esame obiettivo sulla natura pubblica della Società, alla stregua dei richiamati princi-pi della Corte di Cassazione, va sicuramente affermata la giurisdizione della Corte dei conti nella vicenda che ci occupa. Entrando poi nel merito delle spese contestate, i Giudici affermano che “le ragioni di ufficio” indicate dall’art. 18 dello Statuto, e che, a detta dell’appellante, giustifiche-rebbero i rimborsi e le indennità, devono essere intese, correttamente, nel senso che le spese rimborsabili sono soltanto quelle sostenute per lo svolgimento di attività per conto e nell’interesse dell’Ente, e non certo possono rite-nersi rimborsabili o tanto meno riconducibili a “ragioni di ufficio” le spese di natura personale sostenute dall’Am-ministratore per recarsi dalla propria residenza alla sede ordinaria di servizio (che non costituisce missione); spese personali peraltro già ampiamente remunerate dalla in-dennità annuale.Conclusivamente, i Giudici di prime cure, con argomen-tazioni che il Collegio condivide, hanno affermato che l’Amministratore abbia percepito rimborsi per spese non spettanti in quanto non finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale e per di più spesso dichiarate come soste-nute anche in giorni in cui lo stesso si trovava all’estero o comunque fuori sede.Le stesse considerazioni devono essere fatte per i costi di affitto e di manutenzione e servizi fatti gravare dall’Am-ministratore sulla Società per la locazione di un apparta-mento a Cagliari, in virtù di un contratto stipulato quale

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Amministratore unico della Società con soggetto legato a lui da rapporti di parentela; spesa che ha suscitato i rilievi del Collegio dei Revisori, i quali hanno segnalato che la stessa non era stata prevista o autorizzata dall’Assemblea dei soci e che pertanto non poteva essere ricompresa nel-la contabilità aziendale.A fronte di tali puntualizzazioni, del tutto infondate appaio-no le censure dell’appellante, prevalentemente limitatesi a precisare che l’appartamento non era in suo uso esclusivo e che era in uso anche ad altri consulenti della Società.Appare dunque correttamente motivata la Sentenza di primo grado, laddove afferma che l’Amministratore ha percepito il rimborso di spese non giustificate poiché non sostenute da ragioni di ufficio ma da esigenze strettamen-te personali, mai attribuite o autorizzate dall’Assemblea né consentite da alcuna norma regionale, di statuto o di contratto collettivo, con conseguente danno erariale alla

Società ed alla Regione SardegnaPertanto, le argomentazioni dei primi Giudici non meritano riforma, neppure con riferimento all’elemento soggettivo, che è stato correttamente ravvisato nella dolosa violazio-ne degli obblighi connessi alla figura dell’Amministratore, commessa con consapevole volontà di conseguire benefit non consentiti e non corrispondenti ai fini sociali.CommentoTutte le 4 Sentenze vertono sulla giurisdizione compe-tente a decidere: quella ordinaria o quella contabile. La Società è pubblica perché utilizza quasi esclusivamente fondi regionali per la sua attività (finanziamenti ad imprese in crisi). L’Amministratore sostiene che le spese contesta-te sono state esaminate, sia dal Collegio sindacale della Società che dall’Assessorato regionale. Sono mancate le valutazioni negative, che ora fa la Corte dei conti. I con-trolli sono stati imperfetti.

Aslcondanna del Direttore generale e del Direttore di Reparto per la realizzazione di un Servizio di teleradiologia mai utilizzato

Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 499 del 20 luglio 2017

FattoNell’ottobre 2004 il Direttore generale di questa Asl decide di “novare il contratto con la Società telefonica, già for-malizzato (alcuni mesi prima) con soluzioni migliorative” proposte dalla stessa Società.Quindi, dopo aver accettato la nuova proposta, stipulava con una Società di leasing il relativo contratto per “l’ade-guamento del Sistema di telecomunicazioni aziendale, compresa la realizzazione di un Servizio di teleradiolo-gia basato sulla trasmissione telematica dell’immagini” tra la Radiologia del suo Ospedale e la Neurochirurgia di un Ospedale più attrezzato. Le apparecchiatura furo-

no collaudate nel giugno 2005 dal Direttore del Reparto di Radiologia, che però si riservò “ulteriori verifiche nei primi 6 mesi di esercizio”, per “essere supportato sia in formazione che in operatività all’avvio del Sistema di tele-radiologia”. Nell’ottobre 2005 il Commissario straordinario dell’Asl approvò una nuova proposta contrattuale presen-tata dalla Società telefonica. Nel giugno 2006 il Diretto-re amministrativo dell’Asl comunicò al Direttore generale “che il Sistema non aveva funzionato”. Nell’aprile 2007 il nuovo Commissario straordinario revocò il contratto. La Guardia di Finanza, nel settembre 2008, rilevò “l’inattività, fin dal ‘collaudo’” del 23 giugno 2005, del Servizio di tele-

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

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LA GIURISPRUDENZA

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radiologia presso l’Asl, ed in particolare e nell’ordine, la mancanza delle chiavi di accesso al Sistema e l’incapacità dell’apparecchiatura presente nella consolle della Tac di ricevere le immagini, la mancanza del materiale di con-sumo necessario per il funzionamento delle apparecchia-ture, l’utilizzazione dell’ecografo per finalità diverse dal teleconsulto, l’assenza della connessione per mancanza del modem, il mancato funzionamento della stampante e della sviluppatrice fornite per il Sistema di telemedicina. Erano stati spesi, per il Servizio di teleradiologia, Euro 267.984,64.La Procura territoriale cita in giudizio il Direttore gene-rale (che approvò il contratto), il Direttore del Reparto di Radiologia (che aveva in dotazione le attrezzature), il Commissario straordinario (che non provvide subito a re-vocare il contratto) ed anche 4 Dirigenti interni (Servizio di “Ragioneria” e Servizi tecnici). La Sezione territoriale (Corte dei conti Calabria, Sezione Giurisdizionale, Sen-tenza n. 278/2013), assolve i 4 Dirigenti interni (Servizio di “Ragioneria” e Servizi tecnici) “inopinatamente tratti a giudizio” (con il riconoscimento del rimborso delle spese legali per la somma complessiva di Euro 1.500, oltre Iva e oneri previdenziali), riducendo così il danno a carico del Direttore generale (Euro 58.700), del Direttore della Radiologia (Euro 48.428) e del Commissario straordina-rio (Euro 39.623). Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto (per il Direttore di Radiologia), parzialmente accolto per il Direttore generale (Euro 9.570), ed accolto per il Commissario straordinario.Sintesi della SentenzaI Giudici d’appello affermano che il coinvolgimento diretto del Direttore del Reparto di Radiologia “è provato anche dalla testimonianza dei Tecnici i quali hanno confermato la circostanza di avere intrattenuto i rapporti con l’Azien-da tramite il Responsabile del Reparto di Radiologia”. Egli “avrebbe quindi dovuto segnalare tempestivamente alla Direzione, all’Ufficio ‘Tecnico’ e alle ditte fornitrici even-tuali anomalie nel sistema di funzionamento”: invece, non aveva “impartito direttive, né per l’utilizzo del Sistema, né richiesto la formazione del personale come previsto dal contratto”. “Soltanto dopo le contestazioni mosse dalla di-rigenza aziendale” il Direttore del Reparto “si è attivato

presso la stessa Azienda e la Società telefonica per ren-dere funzionale il Sistema di teleconsulto rimasto presso-ché inattivo ed inutilizzato anche da parte del personale del Reparto dopo operazione di collaudo, a causa dei di-sguidi Tecnici e anche per mancata formazione del per-sonale addetto alle attrezzature (inclusa nel contratto di fornitura)”.I Giudici citano anche la Nota del giugno 2006, nella quale “il Direttore amministrativo dell’Asl rilevava peraltro anche che tra le ‘apparecchiature fornite’ era presente un ‘eco-grafo … completo di sonde, a cui è stato attribuito un valo-re di Euro 247.800, oltre Iva. L’apparecchio non ha nulla a che vedere con la digitalizzazione delle immagini. Il valore totale delle apparecchiature è stato quantificato in Euro 493.500,00. La differenza tra Euro 650.000,00 indicata nell’offerta ed il valore indicato dal fornitore costituisce la somma necessaria per il Servizio di assistenza tecnica”.Sempre nella Nota del 27 giugno 2006, risultava che il Di-rettore del Reparto di Radiologia avesse comunicato “che i casi di pazienti da trattare con il Sistema di trasmissioni delle immagini radiografiche è di circa 100 all’anno. Se così fosse, il risparmio che ne dovrebbe derivare per l’A-zienda non sarà più di Euro 1.002.000,00, bensì di 1/7, cioè di circa Euro 143.000,00, somma che avrebbe potuto costituire base per un approccio diverso per la soluzio-ne del problema”. La conclusione è che “va confermata la responsabilità del Dott. A.V., nell’importo indicato dalla Sentenza impugnata: un importo certamente di gran lunga inferiore al danno che ad avviso di questa Sezione avreb-be dovuto essere contestato dalla Procura regionale, e poi attribuito dalla Sezione calabrese, allo stesso appellante”.Commento Il danno inizialmente rilevato dalla Procura in circa Euro 450.000 si è man mano ridotto: la conclusione è che l’A-zienda sanitaria recupera circa Euro 60.000, principal-mente dal Medico/Direttore del Reparto di Radiologia. Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni: infatti nessuno ha mai messo in dubbio i contratti di telefonia (e l’affermazione che avrebbero comportato molti risparmi). Da sottolineare il lungo periodo trascorso tra il primo atto iniziale (ottobre 2004) e la data di questa Sentenza defini-tiva (luglio 2017).

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SCADENZIARIO

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SCADENZIARIO31 Domenica 31 Dicembre *

“Versamento sesta rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla sesta rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 (vedi Entilocalinews n. 16 del 20 aprile 2015), che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15 del Dpr. n. 642/72, l’eventuale dif-ferenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato “Bollo virtuale - Rata”.

“Individuazione dell’area di consolidamento del Bilancio consolidato 2018”Scade in data odierna il termine per l’adozione dell’apposita Deliberazione di individuazione del “Gruppo Amministrazio-ne pubblica” (“Gap”) e, all’interno del Gruppo, dei soggetti facenti parte dell’Area di consolidamento ai sensi del Princi-pio contabile applicato Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/11. L’individuazione del “Gap” e dell’Area di consolidamento deve essere annualmente rivista e aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all’Ente intervenute nel corso dell’esercizio, sia in funzione delle modifiche normative introdotte.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individualiEntro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Misure minime di sicurezza IctEntro la data odierna dovrà essere presentato dal responsabile della struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie di cui all’art. 17 del “Codice dell’Amministrazione digitale” – “Cad”) il documento contenente le misure minime di sicurezza Ict - Circolare Agid n. 2/17 (vedi Entilocalinews n. 50 del 27 dicembre 2017).

15 Lunedì 15 Gennaio *

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certifi-cazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni

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SCADENZIARIO

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di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

16 Martedì 16 Gennaio *

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionaleScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 febbraio 2015) in materia di “split payment” e del Decreto attua-tivo Mef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2 febbraio 2015). Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 (vedi Entilocalinews n. 7 del 16 febbraio 2015) e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2 febbraio 2015) che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva preesistente, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telemati-camente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considera-re anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (33,23%) per i co.co.co. Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (33,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni ine-renti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano al riguardo: art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1, comma 79, Legge n. 247/07, come mo-dificato dall’art. 2, coma 57, della Legge n. 92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha introdotto una progressione di aliquote

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2 Gennaio 2018

SCADENZIARIO

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che arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, mentre del 24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che l’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha disposto che per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% per l’anno 2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, “Legge di bilancio 2017”) e che in ultimo l’art. 7 della Legge n. 81/17, introducendo l’art. 15-bis del Dlgs. n. 22/15 (richiamato poi dalla Circolare Inps n. 115/17) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,51% per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre gestioni previdenziali.

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimen-to 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i colla-boratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

31 Mercoledì 31 Gennaio *

Contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomoEntro la data odierna deve essere redatto il Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile e di lavoro autonomo utilizzate nell’anno, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori social-mente utili, da trasmettere al Nucleo di valutazione/Oiv ed al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 7, comma 6; art. 36, commi 3 e 4, Dlgs. n. 165/01).

“Piano triennale di prevenzione della corruzione” e “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”Entro la data odierna deve essere adottato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 2018-2020 e il “Program-ma triennale per la trasparenza e l’integrità” 2018-2020 (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12; Delibera Civit n. 50/13).

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individualiEntro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Pubblicazione della Relazione annuale dei “Rpc”Scade in data odierna il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i Respon-sabili della prevenzione della corruzione sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/12, a seguito di proroga disposta dal Comunicato Anac 6 dicembre 2017.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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