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REVISIONI 2015 Anche quest’anno, nell’intento di fornire un quadro complessivo delle disposizioni che regolano la revisione dei veicoli per il 2015, si ripropone il presente approfondimento annuale con allegata la tabella per la facile determinazione delle scadenze previste per le diverse categorie dei veicoli, oltre alla tabella “storica” che nel tempo è servita a calcolare i periodi di revisione per determinare l’eventuale raddoppio delle sanzioni. L’approfondimento è completato da alcuni esempi per una più facile lettura dei documenti di circolazione e aggiornato alle più recenti indicazioni ministeriali, anche in merito alle novità che hanno riguardato i veicoli d’interesse storico collezionistico e, soprattutto, la riforma del codice della strada attuata con la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare per quello che concerne il sistema sanzionatorio delineato dall’articolo 80, comma 14, del codice della strada. La materia si è arricchita delle nuove disposizioni relative alla revisione delle macchine agricole, con la sostituzione del comma 1 dell’ articolo 111 del codice della strada, per effetto della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208), che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; ad oggi non sono state emanate le necessarie disposizioni attuative. Nel 2014 non si sono registrate novità di rilievo per la materia oggetto del presente approfondimento. Premessa Ferme restando le revisioni annuali, previste dall’articolo 80, comma 4 del codice della strada, si ricorderà come con il 2004, sono andate a regime, secondo quanto previsto dall’articolo 80 comma 3, le revisioni periodiche di quasi tutte le categorie di veicoli, ciclomotori e motoveicoli compresi. Il quadro per il 2015 resta sostanzialmente invariato rispetto al 2014. I rimorchi inferiori a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico, per il momento, non sono stati interessati dal decreto annuale e quindi rimangono fermi i termini fissati dal decreto ministeriale 17 gennaio 2003, salvo successive determinazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al momento non risultano emanati decreti per la revisione di particolari categorie di veicoli. 1. CONCETTI La revisione può essere: GENERALE quando viene disposta per una intera categoria di veicoli. Questa è la forma di revisione più utilizzata;

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REVISIONI 2015

Anche quest’anno, nell’intento di fornire un quadro complessivo delle disposizioni che regolano la revisione dei veicoli per il 2015, si ripropone il presente approfondimento annuale con allegata la tabella per la facile determinazione delle scadenze previste per le diverse categorie dei veicoli, oltre alla tabella “storica” che nel tempo è servita a calcolare i periodi di revisione per determinare l’eventuale raddoppio delle sanzioni. L’approfondimento è completato da alcuni esempi per una più facile lettura dei documenti di circolazione e aggiornato alle più recenti indicazioni ministeriali, anche in merito alle novità che hanno riguardato i veicoli d’interesse storico collezionistico e, soprattutto, la riforma del codice della strada attuata con la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare per quello che concerne il sistema sanzionatorio delineato dall’articolo 80, comma 14, del codice della strada. La materia si è arricchita delle nuove disposizioni relative alla revisione delle macchine agricole, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 111 del codice della strada, per effetto della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208), che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; ad oggi non sono state emanate le necessarie disposizioni attuative. Nel 2014 non si sono registrate novità di rilievo per la materia oggetto del presente approfondimento.

Premessa

Ferme restando le revisioni annuali, previste dall’articolo 80, comma 4 del codice della strada, si ricorderà come con il 2004, sono andate a regime, secondo quanto previsto dall’articolo 80 comma 3, le revisioni periodiche di quasi tutte le categorie di veicoli, ciclomotori e motoveicoli compresi. Il quadro per il 2015 resta sostanzialmente invariato rispetto al 2014.

I rimorchi inferiori a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico, per il momento, non sono stati interessati dal decreto annuale e quindi rimangono fermi i termini fissati dal decreto ministeriale 17 gennaio 2003, salvo successive determinazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al momento non risultano emanati decreti per la revisione di particolari categorie di veicoli.

1. CONCETTI

La revisione può essere: GENERALE

quando viene disposta per una intera categoria di veicoli. Questa è la forma di revisione più utilizzata;

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PARZIALE quando viene disposta solo per una parte di una categoria di veicoli. Questa forma di revisione è stata utilizzata fino al decreto ministeriale 13 giugno 1980; SINGOLA quando viene disposta per un singolo veicolo. Costituiscono revisioni singole quelle disposte ai sensi:

dell’articolo 75, commi 1 e 2;

dell’articolo 78, comma 4;

dell’articolo 80, comma 5 (segnalazione all’UMC a seguito di mancata persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento del veicolo ex articoli 71, 72, 79);

dell’articolo 80, comma 7 (segnalazione all’UMC a seguito di gravi danni al veicolo a seguito di incidente stradale).

In base alle cadenze di chiamata, stabilite per le diverse categorie, la revisione può essere: ANNUALE Per particolari tipi di veicoli, immatricolati o revisionati l’anno precedente; fu disposta per la prima volta dal decreto ministeriale 29 gennaio 1981; PERIODICA Attualmente viene disposta per determinati veicoli dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente alla prima, ogni due anni dall’ultima revisione. La revisione periodica, negli anni passati, era diversificata in base alle categorie di veicoli; risultava quindi importante stabilire le specifiche scadenze per le revisioni disposte negli anni precedenti, ai fini dell’applicazione della sanzione doppia prevista dal comma 14 dell’articolo 80 (revisione omessa per più di una volta); per questo si rinvia alla lettura della tabella sinottica allegata e della tabella grafica delle revisioni, per una più facile applicazione delle sanzioni, fermo restando il fatto che ormai i termini di revisione sono pressoché unificati.

2. LE REVISIONI PER L’ANNO 2015

OPERAZIONI DI REVISIONE ANNUALE Come per i precedenti anni, nel 2015 sono sottoposte a revisione annuale le seguenti

categorie di veicoli:

autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);

autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

autoambulanze;

Veicoli atipici; non è più prevista la revisione annuale dei veicoli di interesse storico collezionistico.

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Sono esclusi dalla revisione i veicoli immatricolati nell’anno 2015, ovvero sottoposti, sempre nel 2015, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I veicoli elencati devono essere sottoposti a revisione per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data

fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 80 del codice della strada. Non è possibile concedere tale agevolazione qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante, fatta salva

l’applicazione delle sanzioni relative alla circolazione del veicolo non immatricolato o con carta di circolazione sospesa o ritirata. Eventuali prenotazioni avanzate dopo la scadenza dei termini sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, sempre con le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione. Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso gli uffici della motorizzazione.

OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA Nel 2015 sono sottoposte a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:

autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg;

quadricicli a motore;

autovetture;

autoveicoli per uso promiscuo (ricordando che fino al 1999 sono stati immatricolati veicoli destinati a questo particolare uso);

autocaravan immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2011, o sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del codice della strada, entro il 31 dicembre 2013 (anche i veicoli di interesse storico collezionistico iscritti negli appositi registri). I veicoli prima elencati devono essere quindi sottoposti a revisione per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Per tali veicoli, di norma, non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso gli uffici della motorizzazione, ovvero presso le officine autorizzate (tranne i casi in cui la carta di circolazione sia stata ritirata, sospesa o revocata, salvo diversa disposizione a livello locale). Non viene pertanto disposta nel 2015 la revisione generale dei veicoli appartenenti alle suddette categorie immatricolati per la prima volta successivamente al 31

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dicembre 2011, ovvero sottoposti alla citata visita e prova successivamente al 31 dicembre 2013.

REVISIONE RIMORCHI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

Per quanto concerne i rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, si segnala che tale categoria di veicoli non viene menzionata nel decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, che risulta ad oggi il decreto di regolamentazione della materia. Per tale categoria la revisione è stata disposta tramite i decreti annuali (ultimo della serie il decreto ministeriale 21 dicembre 1998). Per l’anno 2000 la revisione di tale categoria è stata disposta con circolare prot. N. 1334/4383/CG (C1) del 2 dicembre 1999. Successivamente, sia per il 2001, sia per il 2002, non si sono avuti atti del Ministero che ne disponessero la presentazione alla visita tecnica. Tenuto conto che neppure l’articolo 80 cita tale categoria di veicoli, si ritiene ancora necessaria l’emanazione dell’apposito decreto annuale. Nel 2003 è stato infatti emanato, anche se in ritardo, il decreto

ministeriale 17 gennaio 2003 - Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t - Anno 2003, pubblicato in GU n. 23 del 29 gennaio 2003. Il decreto in oggetto è andato a regolamentare nuovamente la revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t. (di seguito definiti “rimorchi”), mutando sostanzialmente il quadro della situazione per il 2003. Infatti, sia nel 2001, sia nel 2002 e per l’inizio del 2003, prima della pubblicazione del decreto in parola i rimorchi di tale categoria erano rimasti esclusi dall’obbligo della revisione periodica, nonostante il diverso parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ACI, che hanno diramato una diversa interpretazione, poi non confermata negli anni successivi. Per l’anno 2000, la revisione di tale categoria di veicoli fu invece disposta su indicazione ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la circolare A31/99/MOT del 2 dicembre 1999. Con l’entrata in vigore del decreto del gennaio 2003, per tale anno è stata disposta la revisione dei rimorchi, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che, successivamente al 1 gennaio 1999, erano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi degli articoli 75 o 80 del codice della strada. Quanto disposto dalla norma in esame deve essere letto alla luce dei precedenti decreti e sulla base del fatto che nel 2000 (ai sensi della circolare ministeriale), nel 2001 e nel 2002 sono state effettuate le revisioni per i rimorchi, immatricolati rispettivamente nel 1996, nel 1997 e nel 1998 (e per quelli revisionati nel 96/98, nel 1999 e nel 2000) sull’erronea convinzione che tali veicoli seguissero il calendario delle revisioni periodiche degli altri veicoli a motore. In realtà nessuna norma aveva disposto in tal senso, ma si era trattato di un’interpretazione ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (circolare A31/99/MOT) e, di conseguenza, anche dell’ACI e delle società di consulenza automobilistica, le quali, anche per il 2003, prima della pubblicazione del decreto, hanno predisposto i calendari indicando erroneamente l’obbligo di revisione per i rimorchi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati nel 1999 o revisionati nel 2001, reiterando l’errore. Di fatto, in assenza di qualsiasi disposizione di legge per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004, 2005,2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, il decreto che ha disposto la revisione ha generato una situazione anomala rispetto agli altri veicoli che

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erano già andati a regime (revisione quadriennale e biennale dopo la prima), per cui, riassumendo :

i rimorchi immatricolati tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1997 dovevano essere sottoposti alla revisione nel 2003 (a meno che fosse stata effettuata dopo il primo gennaio 1999) e potevano circolare liberamente sino all’ultimo giorno del mese in cui era stata rilasciata la carta di circolazione (salva prenotazione effettuata prima di tale termine, che, come detto, consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la visita e prova). Di fatto, quindi, i rimorchi immatricolati dal 1 gennaio 1991 sino al 31 dicembre 1997, se non revisionati dal primo gennaio 1999 in poi, non possono circolare se non in violazione dell’articolo 80.

I rimorchi immatricolati precedentemente al primo gennaio 1991 e mai revisionati incorrono nella sanzione dell’articolo 80, comma 14. La sanzione sarà sempre doppia. Se dotati di prenotazione possono circolare solo il giorno in cui è fissata la visita e prova, in quanto sicuramente l’appuntamento sarà stato richiesto dopo la scadenza del termine in cui avrebbero dovuto effettuare la revisione.

I rimorchi revisionati l’ultima volta tra il primo gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 dovevano essere sottoposti alla revisione nel 2003 e potevano circolare liberamente sino all’ultimo giorno del mese in cui era stata effettuata la precedente revisione (salva prenotazione effettuata prima di tale termine, che, come detto, consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la visita e prova). I rimorchi revisionati per l’ultima volta dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 non possono circolare se non il giorno in cui la revisione è stata fissata. Di fatto, quindi, i rimorchi revisionati dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1998, se non revisionati dal primo gennaio 1999 in poi, non possono circolare se non violando l’articolo 80.

I rimorchi revisionati l’ultima volta antecedentemente al primo gennaio 1994 incorrono sempre nella sanzione di cui all’articolo 80, comma 14 (sanzione doppia). Se dotati di prenotazione possono circolare solo il giorno in cui è fissata la visita e prova, in quanto sicuramente l’appuntamento sarà stato richiesto dopo la scadenza termine in cui avrebbero dovuto effettuare la revisione.

Quindi, concludendo, i rimorchi immatricolati dal primo gennaio 1998 compreso in poi, o comunque revisionati dal 1 gennaio 1999 compreso in poi, non erano soggetti all’obbligo di revisione nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013 e nel 2014 e quindi non lo sono nemmeno per il 2015, sempre salvo successive indicazioni ministeriali di carattere ufficiale. In deroga a quanto previsto per gli altri veicoli che effettuano la revisione periodica, veniva consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80; tale ipotesi non pare oggi riscontrabile, dato che l’ultimo obbligo era fissato entro il 2003, secondo il più volte citato decreto. Comunque, anche in questo caso, tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Le prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati potranno essere annotate sulla domanda di revisione, ma non consentiranno la circolazione,

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permettendo solo che il veicolo sia condotto alla revisione nel giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione. Si ricorda che il carrello appendice, pur essendo un rimorchio, effettua la revisione unitamente al veicolo al quale è associato mediante annotazione sulla carta di circolazione di questo, poiché è considerato parte integrante del veicolo a motore.

REVISIONE DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI In base al decreto ministeriale 16 gennaio 2000 con il quale sono state dettate disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori, in considerazione della necessità di allineamento della periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli anche in relazione all’opportunità di programmare un piano di richiamo compatibile con l’operatività dei soggetti preposti alle revisioni e finalizzato all’effettuazione di un numero di operazioni tecniche tendenzialmente costante nel tempo, il decreto ministeriale 14 novembre 2001 ha disposto la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

Ciclomotori di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 Come per le altre revisioni periodiche, per i motoveicoli e per i ciclomotori non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà circolare nel solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l’operazione (circolare U.d.G. n° A32 prot. 1342/LS del 15 dicembre 2000). Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e i

motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è eventualmente riportata sulla prenotazione (vedi il

paragrafo “Prenotazione e possibilità di circolazione”). Con il decreto ministeriale 29 novembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) anche le revisioni di questi veicoli si intendono a regime, per cui non è più necessaria l’emanazione del decreto annuale; pertanto, ferme restando le scadenze previste all’articolo 80, commi 3 e 4, sono sottoposti a revisione periodica i seguenti veicoli:

1. Ciclomotori di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003;

a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità

tecnica, entro il mese di rilascio dello stesso certificato (prima revisione)

successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75.

Inoltre, sono sottoposti a revisione periodica:

Motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale)

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Motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale)

Motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale)

Motocarri

Mototrattori

Motoveicoli per trasporti specifici

Motoveicoli per uso speciale

Quadricicli diversi dai quadricicli leggeri

a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione)

successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese

corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75

Quindi, la revisione di questi veicoli è allineata con quella degli altri veicoli che effettuano la revisione periodica; pertanto si rinvia alle disposizioni che regolano la revisione periodica.

3. TABELLA SINOTTICA DELLE REVISIONI

In base ai decreti ministeriali e alle circolari relative al periodo intercorrente tra il 1987 ed il 2015, è stata realizzata la tabella sinottica delle revisioni periodiche per categorie di veicoli. In essa è ricostruita, in riferimento ai singoli anni, la situazione delle categorie di veicoli riguardo alle revisioni programmate. Per ogni veicolo la riga superiore rappresenta l’anno di prima immatricolazione, mentre la riga inferiore quello di ultima revisione effettuata. Le caselle vuote indicano che, per la categoria di veicoli presa in considerazione nello specifico anno, non è stata disposta la revisione periodica. Le altre caselle indicano per quali anni (di immatricolazione o di ultima revisione) è stata disposta invece la visita e prova. Alcune caselle indicano un gruppo di anni se così fu disposto a suo tempo. Avendo un quadro completo degli anni nei quali è stata disposta la revisione di ogni categoria di veicoli si può determinare:

Se un veicolo non deve ancora essere sottoposto a revisione;

Se deve essere sottoposto a revisione nel 2015, in base ai termini di scadenza previsti;

Se doveva essere sottoposto a visita e prova negli anni precedenti.

Se ha omesso più di una revisione.

TABELLA REVISIONI ANNO 2015

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Per semplificare la lettura relativa alle revisioni dell’anno 2015 è stata realizzata una tabella grafica nella quale vengono evidenziate, con caselle colorate, la situazione di ogni veicolo, relativa alle immatricolazioni ovvero alle precedenti revisioni:

Revisionare nel 2015 secondo la scadenza prevista; Revisione omessa una volta: articolo 80 comma 14, con sanzione singola; Revisione omessa una o più volte secondo quanto sotto specificato: sanzione singola:

Se la violazione è accertata prima che il veicolo abbia superato la data di scadenza prevista per il 2015;

sanzione doppia: Se la violazione è accertata dopo che il veicolo ha superato la data di scadenza prevista per il 2015;

Revisione omessa più volte: articolo 80, comma 14, con sanzione raddoppiata.

4. NUOVA CARTA DI CIRCOLAZIONE E RIFERIMENTI ALLE PRECEDENTI

REVISIONI DEL VEICOLO Il rilascio di una nuova carta di circolazione (conseguente ad una reimmatricolazione), o di un nuovo certificato di circolazione, comporta l’inserimento dei dati relativi alla revisione del veicolo. Possono verificarsi le seguenti casistiche (le prescrizioni riportate sulla carta di circolazione non solo uniformi e possono dipendere dal periodo in cui sono state stampati i documenti di circolazione o dall’Ufficio della Motorizzazione civile): DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE

Tale annotazione è utilizzata per un rilascio di nuova carta di circolazione di veicolo revisionato con esito visita e prova ripetere, oppure di veicolo da sottoporre a revisione dal momento che il termine per questa era già scaduto.

VEICOLO SOTTOPOSTO A REVISIONE IN DATA… ESITO REGOLARE

Tale annotazione è utilizzata per una nuova immatricolazione, senza che sia stata effettuata la revisione del veicolo dal momento che il termine per questa non era scaduto. In questo caso è annotata l’ultima revisione riportata dalla precedente carta di circolazione.

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REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE N.… DEL…

Tale annotazione è utilizzata per una nuova immatricolazione con esito visita e prova regolare.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE N.… DEL… Costituisce l’annotazione per indicare che al momento del rilascio della nuova carta di circolazione, l’ufficio provinciale della Motorizzazione civile ha eseguito una visita e prova del veicolo con esito regolare. Se vi sono riferimenti all’articolo 78 del codice della strada si è avuta una variazione tecnica la cui visita e prova non comprende la revisione. Se non vi sono riferimenti in genere è stata effettuata una visita e prova ai sensi dell’articolo 75 del codice della strada, che comprende la revisione ex articolo 80.

5. LA REVISIONE DEI VEICOLI REIMMATRICOLATI Fino al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 i veicoli sottoposti al rinnovo dell’immatricolazione, per i quali ricorreva l’obbligo della revisione nell’anno in cui era avvenuto il rinnovo stesso, dovevano essere sottoposti a visita e prova in base al calendario stabilito per la precedente targa di immatricolazione, qualora la nuova targa avesse comportato una scadenza del termine di revisione che fosse risultata antecedente alla data di reimmatricolazione. Successivamente i decreti ministeriali 5 maggio 1994 e 13 gennaio 1997 hanno stabilito che, nel suddetto caso, le operazioni di revisione dovevano essere effettuate in base alla sola precedente targa di immatricolazione. Attualmente il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 nulla dispone per il caso in questione. Tuttavia, tale decreto utilizza come scadenza del termine di revisione il criterio del mese di rilascio della carta di circolazione e non quello dell’ultima cifra della targa. È noto che sulla carta di circolazione rilasciata a seguito della reimmatricolazione viene riportato di solito l’anno di prima immatricolazione e non anche il mese. È da rilevare infatti che solitamente sulla carta di circolazione modello MC 804 e seguenti (emessi dal 1978 sino al nuovo modello conforme allo standard europeo, siglato MC 820F) è riportato,

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nell'apposito spazio della pagina 1, l'anno di immatricolazione e non anche il mese e il giorno, mentre in basso rispetto all'anno di immatricolazione viene riportata la data di emissione della carta di circolazione (che, si ricorda, può essere diversa da quella dell'effettiva immatricolazione, stante la previsione dell'articolo 95 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Nel nuovo modello di carta di circolazione, MC 820F (utilizzato a decorrere dal 23 novembre 1999) a pagina 1, con il codice armonizzato (B) viene indicata la data di immatricolazione, mentre a pagina 2, con il codice armonizzato (I) viene indicata la data di rilascio della carta di circolazione.

Per questo, in caso di reimmatricolazione del veicolo si potranno verificare le seguenti situazioni:

Se il veicolo è stato reimmatricolato negli anni precedenti, la revisione sarà disposta in base all'anno di prima immatricolazione tenendo di conto, per il termine di scadenza, del mese di rilascio della nuova carta di circolazione;

Se il veicolo è stato reimmatricolato nell’anno in cui deve essere sottoposto a revisione, questa sarà disposta in base al mese di rilascio della nuova carta di circolazione1. Se al momento della reimmatricolazione il termine di scadenza era già trascorso, sulla nuova carta di circolazione verrà apposta la dicitura: “Da sottoporre a revisione prima di essere posto in circolazione”.

Qualora sia riportato anche il mese, oltre all'anno di prima immatricolazione, stante la previsione del decreto ministeriale 408/98, giusta lettura dell'articolo 3, comma 1 lettere a) e b), si dovrà comunque far riferimento alla lettura del mese di rilascio della nuova carta di circolazione.

Se il veicolo è stato reimmatricolato nell’anno in cui deve essere sottoposto a revisione, ma negli anni precedenti ha già avuto un esito visita e prova, il problema non si pone poiché farà testo la data della precedente revisione e non quella della reimmatricolazione.

Analogamente, in caso di rilascio di un duplicato della carta di circolazione (smarrimento, deterioramento etc.), si terrà conto dell'anno d’immatricolazione e del mese di rilascio della nuova carta di circolazione anche laddove sia presente il mese di rilascio della precedente carta di circolazione;

1 In ogni caso dovrà essere sottoposto a visita e prova al massimo entro un mese; con molta probabilità la revisione in

base alla precedente data di immatricolazione sarebbe potuta essere stata disposta per una data successiva.

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Purtroppo, l'applicazione del decreto ministeriale 408/98 pone non pochi problemi, laddove prende a riferimento il mese di rilascio della carta di circolazione e non quello dell’effettiva immatricolazione del veicolo che è la vera e propria “data di nascita” del veicolo stesso. Altra dottrina, basata su considerazioni altrettanto valide e di cui è giusto tenere di conto, afferma che si dovrebbe far riferimento al mese di prima immatricolazione, laddove presente, facendo riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione solo nel caso in cui manchi il riferimento prima citato. Tale interpretazione garantirebbe, laddove sia presente il mese di immatricolazione, la determinazione dell'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione allo scadere dei quattro anni di vita dello stesso. Tuttavia i casi in cui è presente anche il mese d’immatricolazione, sulle carte di circolazione di vecchio modello, sono talmente sporadici da ritenere opportuno non derogare al principio contenuto nel decreto ministeriale 408/98.

6. REVISIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI IN STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA - REVISIONE IN STATI DELL’UNIONE EUROPEA DI VEICOLI CON TARGA NAZIONALE ITALIANA

Con la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 96/96/CE del 20 dicembre 1996, recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, si è avuto un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi. L’articolo 3 comma 2 della direttiva indica al riguardo che “ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato … è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico … come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”. Come evidenziato nella lettera circolare n. 898/C4 del 2 aprile 2001, la circolare n. 45/98 del 28 maggio 1998 ha disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico. È inoltre disposto che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. È altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia. Non risulta invece disciplinato il reciproco “riconoscimento” delle operazioni di revisione effettuate su veicoli di Paesi della Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Tanto premesso, gli UMC e gli autoriparatori autorizzati ex articolo 80 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al momento danno corso a domande di revisione esclusivamente dei veicoli con targa italiana. Parimenti gli UMC non trascrivono sulla carta di circolazione l’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai Paesi extracomunitari. In base alla circolare 108/92 del 25 giugno 1992, è fatta salva la procedura di revisione

in Italia (riservata esclusivamente agli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione Elvetica.

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7. REVISIONE DA PARTE DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Attualmente, le imprese autorizzate possono eseguire la revisione periodica dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Le officine non possono comunque effettuare la revisione singola dei veicoli per i quali è stata ritirata la carta di circolazione ex articolo 80 comma 14 (con la modifica dell’articolo 80, comma 14 questo caso non si dovrebbe verificare); in tali casi dal 1° gennaio 2002 la visita e prova viene eseguita esclusivamente a cura degli UMC, salvo diverse disposizioni a livello locale.

8. TERMINI DI SCADENZA

A decorrere dal 1999 le scadenze sono state disposte con decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408: la prima revisione si effettua entro il mese di rilascio della carta di circolazione, mentre le successive entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Tale limite, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 1 dicembre 2010, n. 24375, risentirebbe delle regole generali previste dal codice civile per il computo dei termini. Pertanto, il principio secondo il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 cpc), ma, a norma dell'art. 1187 cc, comma 3 è applicabile, salva l'esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l'adempimento delle obbligazioni. La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell'articolo 155 c.p.c., ha indotto a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative (C.f.r. Consiglio di Stato n° 993/91, N° 8/83). In verità tale interpretazione pare porsi in contrasto con un altro indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II 25 giugno 2008, n. 17359. In tale

occasione i giudici hanno ritenuto che il fatto che l’ultimo giorno utile per effettuare la revisione cada di sabato, giornata di chiusura delle officine autorizzate allo scopo, non esime dall'obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, nei termini di cui all’articolo 80 del codice della strada, costituenti limite massimo non superabile (v. Cass. n. 12332/99), entro il quale quell'obbligo va adempiuto. Vista la novità della materia e ritenuto che nel dubbio si possa aderire alla prima interpretazione, pare consigliabile applicare le regole generali per il computo dei termini proposto dalla più recente giurisprudenza, anche al fine di non alimentare un incerto contenzioso, sorretto dall’ultima pronuncia della Cassazione.

9. PRENOTAZIONE E POSSIBILITÀ DI CIRCOLAZIONE Come prescrive il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, le prenotazioni avanzate dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’effettuazione della revisione, non consentono la circolazione del veicolo a cui sono riferite. Permettono altresì che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno previsto.

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Se invece la domanda di revisione è stata effettuata entro i termini di scadenza disposti per il singolo tipo di veicolo, ma l’appuntamento per la visita e prova viene rilasciato per un giorno che ricade oltre detti termini, si evidenziano le seguenti casistiche:

per i veicoli sottoposti a revisione annuale, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova (decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 articolo 4 comma 4);

per i veicoli sottoposti a revisione periodica, non è applicata la suddetta agevolazione: il giorno di scadenza dei termini stabilito non può essere oltrepassato, anche in presenza di domanda di revisione effettuata entro i termini. Precedentemente al decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, in vigenza del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, la domanda di revisione avanzata prima della scadenza dei termini, per la quale veniva fissata una data di presentazione del veicolo posteriore a quella di scadenza stessa per opportune necessità operative degli UMC., costituiva autorizzazione alla circolazione. Il decreto ministeriale 30 dicembre 1997 in presenza d’analoga situazione, consentiva la circolazione di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ed autocaravan per un massimo di due mesi oltre il termine di scadenza ed inoltre per il giorno stabilito per la revisione. ll decreto ministeriale 22 aprile 1998 estendeva questa possibilità anche per i rimorchi aventi m.c.p.c. non superiore a 3,5 t e questo è stato confermato con il decreto ministeriale 17 gennaio 2003, tuttora vigente per tale aspetto anche se di fatto non più attuale. La circolare U.d.G. n° A32 prot. 1342/LS del 15 dicembre 2000, relativa alle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori per l’anno 2001, ha indicato che la prenotazione della revisione oltre i termini non autorizza la circolazione. Il successivo decreto ministeriale 14 novembre 2001 non ha ribadito tale disposizione; si ritiene comunque applicabile il principio utilizzato per gli altri veicoli sottoposti a revisione periodica di cui al decreto ministeriale 408/98. In deroga ai principi sopra enunciati, per un periodo transitorio indeterminato, legato alle difficoltà nel dotare tutti gli UMC del banco prova velocità, per quanto riguarda la revisione dei ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, la prenotazione effettuata nei termini presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile non provvisto di banco prova velocità consentirebbe la circolazione del veicolo sino ala data in cui è stata fissata la visita e prova. Operativamente ciò non comporta particolari difficoltà, poiché gli uffici interessati provvedono ad apporre apposita nota sul foglio di prenotazione e alla eventuale presenza di tale nota l’organo accertatore dovrà fare riferimento; ove sia assente il veicolo sarà autorizzato a circolare il solo giorno nel quale è stata fissata la revisione, per recarsi a effettuare la visita e prova.

10. ESITO DELLA REVISIONE La revisione può avere tre tipi diversi d’esito, che vengono annotati sulla carta di circolazione dei veicoli mediante timbro ad inchiostro o tagliando autoadesivo. Per i ciclomotori si usa lo stesso tagliando da applicarsi sul certificato di idoneità tecnica (negli ultimi certificati il retro è bianco, mentre negli altri casi il tagliando verrà applicato sotto la scritta “annotazioni”), ovvero sul certificato di circolazione.

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REVISIONE REGOLARE:

Il veicolo ha superato i controlli tecnici e può circolare fino alla nuova scadenza.

REVISIONE RIPETERE – DA PRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE:

Il veicolo non ha superato le prove tecniche, ma non è stato escluso dalla circolazione. Può circolare per un periodo non superiore a un mese dalla data dell’annotazione sempre che sia stata ripristinata l’efficienza del veicolo in relazione ai difetti riscontrati in sede di visita e prova. Diversamente si procederà ai sensi dell’articolo 72 o dell’articolo 79 del codice della strada2.

REVISIONE RIPETERE – VEICOLO SOSPESO DELLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA VISITA CON ESITO FAVOREVOLE. PUÒ CIRCOLARE SOLO PER ESSERE CONDOTTO IN OFFICINA: Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, il veicolo non può circolare prima di essere ritenuto idoneo alla circolazione con una nuova visita e prova. Con tale timbro, valido quale foglio di via, il veicolo sospeso potrà circolare solamente nella giornata in cui ha avuto luogo la revisione con esito negativo per essere condotto in officina, salvo l’osservanza d’eventuali prescrizioni indicate (es. non superare 25 Km/h).

2 La riparazione, se non evidente (es. sostituzione dei pneumatici) deve essere dimostrata dal conducente, anche tramite

l’esibizione di una fattura o di una attestazione del riparatore dalle quali si evinca che sono state ripristinate le

condizioni di efficienza.

TARGA

TARGA

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Per i ciclomotori si usa lo stesso tagliando da applicarsi sul CIT (in alcuni CIT il retro è bianco, mentre negli altri casi il tagliando verrà applicato sotto la scritta “annotazioni”) o sul certificato di circolazione. Se il ciclomotore è stato sottoposto nei termini a revisione e questa non risulta ancora scaduta, il dato viene registrato automaticamente nel certificato di circolazione digitando il codice antifalsificazione contenuto nel tagliando attestante l’esito della revisione stessa; cosicché, sul certificato di circolazione sarà apposta la dicitura “Revisione: esito regolare in data …….”; Se il ciclomotore non è ancora stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive una delle seguenti diciture:

a) “Da sottoporre a revisione entro il ……….”, se la data di rilascio del

certificato di idoneità tecnica non è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione;

b) “Da sottoporre a revisione prima

della immissione in circolazione”, se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione;

Se il ciclomotore è stato sottoposto a revisione ma questa risulti scaduta, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura:

c) “Revisione scaduta il ……… - Circolazione vietata sino all’adempimento dell’obbligo”.

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11. I veicoli revisionati in Sicilia

È capitato, talvolta, di dover effettuare verifiche su un veicolo per accertare la regolarità della revisione annotata sulla carta di circolazione, ipotizzando la contraffazione del tagliando, illecito di rilevanza amministrativa, ma anche penale. Verificato che non risultava alcuna annotazione sul sistema informativo della Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fronte dell’insistenza del conducente e della sua apparente buonafede, si procedeva ad un più approfondito riscontro che portava a risultati di sicuro interesse operativo, rilevando che il veicolo era stato regolarmente revisionato da una autofficina siciliana. Ebbene, il d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296, nel recare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana con modifiche ed integrazioni al d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, ha definitivamente trasferito alla Regione Sicilia le competenze in materia di Motorizzazione civile (art. 1, comma 2, del d.P.R. 1113/53). Pertanto, i pagamenti relativi alle operazioni di competenza della Motorizzazione civile confluiscono in appositi capitoli della Regione e quindi non trovano applicazione le disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale. Questa gestione regionale ha comportato che dal 17 agosto 2009, oltre alla stampa della ricevuta di avvenuto pagamento, l'istituto cassiere, che gestisce il portale regionale per la riscossione dei diritti e dei tributi in materia di motorizzazione, procede anche alla stampa del tagliando riportante l'esito della revisione. Pertanto, al fine di verificare la genuinità dell’annotazione della revisione, occorre effettuare l’accesso al servizio gratuito: https://pagonline.bancodisicilia.it/felix/main.aspx?request=RDM_VERIFICAREVISIONEV

ed entrare nella schermata che segue, inserendo la targa del veicolo, il codice antifalsificazione ed avviare la ricerca.

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Se invece la targa e il codice sono corretti, si otterrà una schermata come quella che segue, attestante la regolarità della revisione, nonché altre informazioni utili.

Quanto all’annotazione della revisione effettuata in Sicilia presso le imprese private autorizzate ai sensi dell’articolo 80, comma 8, il codice antifalsificazione si trova in corrispondenza dell’ultimo riga dell’etichetta, come negli esempi che seguono.

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La Corte Costituzionale ha però concluso che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall’art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) e pertanto ha annullato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009, la circolare dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5 e la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471. Pertanto anche la Regione Siciliana si è dovuta adeguare alle modalità di gestione informatica delle revisioni stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale. In ottemperanza alla sentenza la Regione Siciliana ha diramato due

circolari con le quali ha informato le imprese autorizzate a eseguire le revisioni sui veicoli che dal 2 gennaio 2011, data di avvio delle operazioni di revisione, dovranno effettuare la trasmissione dei dati al CED della Motorizzazione civile mediante il collegamento telematico all’applicativo denominato “nuovo servizio di revisioni”, per cui procederanno alla stampa dei tagliandi modello MC 956 e all’implementazione del sistema informativo nazionale.

12. IRREGOLARITÀ DEL VEICOLO INDIVIDUATE DA PARTE DELLE OFFICINE AUTORIZZATE

Nel caso in cui, durante la revisione effettuata da un officina autorizzata, venga riscontrata un'alterazione del numero del telaio, del tipo del motore, delle caratteristiche tecniche, del tipo di carrozzeria, o si accerti l'installazione del gancio di traino o dell'impianto a gas senza che sia stata aggiornata la carta di circolazione, ovvero, risultino scadute le eventuali certificazioni ATP o ADR, la visita e prova deve essere sospesa. In tale circostanza il documento di circolazione verrà restituito al soggetto richiedente

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provvedendo alla segnalazione del fatto all’UMC tramite l'apposito modulo allegato alla circolare ministeriale 12 dicembre 1997. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il file avviso n. 56/2009 prot. n. 50-R.E./DGMOT del 15 settembre 2009, ha impartito alcune disposizioni agli Uffici Provinciali della Motorizzazione in merito alla revisione dei veicoli per telaio difforme o mancante nel relativo archivio, in particolare in riferimento al nuovo servizio revisioni entrato in vigore il 17 agosto 2009. In base alle nuove procedure, infatti, non è possibile rivolgersi ai centri di revisione nel caso in cui il telaio riportato sulla carta di circolazione sia assente o difforme da quello presente nell’archivio nazionale veicoli, essendo possibile effettuare la revisione esclusivamente presso gli Uffici della motorizzazione. Nella nota, il dicastero affronta i casi più frequenti di anomalie relative al telaio, disponendo quanto segue: 1) Telaio mancante per vetustà del mezzo e/o carta di circolazione non meccanizzata. L’Ufficio provvede, esclusivamente mediante la verifica della carta di circolazione, all’aggiornamento dell’archivio, senza stampa della carta di circolazione secondo le modalità già in uso. Per questa operazione l’utente non sarà chiamato a corrispondere alcun importo. Dal giorno successivo all’aggiornamento dei dati in archivio, il veicolo potrà essere presentato presso qualsiasi centro revisione per essere sottoposto alla revisione. 2) Telaio corretto manualmente sulla carta di circolazione e non aggiornato in archivio. Anche in questo caso non dovrà essere corrisposto alcun importo. La revisione potrà essere effettuata presso un qualsiasi centro revisione dal lunedì successivo all’aggiornamento dei dati in archivio. Nel caso in cui la correzione sia stata effettuata da Ufficio diverso da quello presso il quale è avanzata la richiesta di aggiornamento dell’archivio, si procederà come segue. Il veicolo al quale è associata la carta di circolazione di cui trattasi dovrà essere sottoposto a revisione presso l’Ufficio al quale è presentata la richiesta (come detto diverso da quello che ha effettuato manualmente la correzione della CDC) al fine di consentire anche ogni necessaria verifica sul telaio punzonato. L’operazione di aggiornamento del telaio all’interno del sistema informativo, propedeutica all’inserimento dell’esito della revisione, dovrà essere comunque effettuata e In questo caso dovrà essere corrisposta la sola tariffa di revisione.

13. ETICHETTE MECCANIZZATE

A seguito della revisione, vengono apposti sulla carta di circolazione un timbro o una etichetta adesiva, indicanti l’esito della visita e prova. Fino al 31 dicembre 1994 gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile utilizzavano timbri in gomma. Dal 1° gennaio 1995 circa sono stati utilizzati timbri in metallo con inchiostro a olio. Sui timbri sono apposti manualmente il numero di operazione e la firma del funzionario. A seguito del decreto ministeriale 4 aprile 1995 l’esito della revisione viene stampato su un tagliando adesivo (mod MC 956) prodotto dalla Zecca dello Stato, munito di codice antifalsificazione, che contiene gli estremi del tipo di veicolo, la targa, la sigla della provincia, il numero di codice dell’impresa che effettua la revisione, la data della revisione, l’esito della stessa, gli eventuali codici dell’esito ripetere. In caso di “Esito Ripetere”, sulle

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etichette meccanizzate vengono inseriti codici composti da due caratteri numerici coincidenti con quelli previsti nell’appendice IX dell’articolo 238 del regolamento.

CODICI NUMERICI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MOTIVO DELL'OBBLIGO DI

RIPETERE LA REVISIONE

01 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio) 02 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico) 03 - VISIBILITA' (vetri, specchietti, lava vetri) 04 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori) 05 - ASSI - PNEUMATICI - SOSPENSIONI 06 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio) 07 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture) 08 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico) 09 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)

Segue esempio di etichetta con indicati i codici

La Direzione generale del DTTSIS ha specificato con propria circolare 15/97 che il tradizionale timbro metallico potrà essere ancora utilizzato in ragione di contingenti esigenze organizzative degli Uffici Provinciali. Le officine oggetto di concessione possono utilizzare unicamente le etichette autoadesive. Qualora l'officina autorizzata, per motivi tecnici, non possa stampare l'etichetta autoadesiva, può essere rilasciata una certificazione sostitutiva della carta di circolazione conforme al fac-simile di cui alla circolare prot. 62/FP DC IV B013 del 20 gennaio 1998, fatto salvo il fatto che la dicitura "CARTA INTESTATA O TIMBRO LINEARE DEL CONCESSIONARIO" è modificato come segue "CARTA INTESTATA O TIMBRO LINEARE DELL'AUTORIZZATO", mentre "... con il C.E.D. M.C.T.C., ..." è sostituito da ".... con il C.E.D. della Motorizzazione, ..." (così Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 novembre 2009)

01 -

DISPOSITIVI FRENATURA 04 - IMPIANTO

ELETTRICO

TARGA

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Legenda: MI 6H1234 = targa del veicolo MI/AA2 = sigla provincia e numero

dell'impresa di autoriparazione; REVISIONE DEL = indica la data in cui è avvenuta l'operazione di revisione; ESITO = indica l'esito della revisione che

può essere REGOLARE o RIPETERE; MOTIVI = i codici 01, 02 ... coincidono con quelli di cui all'appendice IX dell'art. 238 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, es.: 01 = Dispositivi di frenatura, 02 = Sterzo e volante, ...) MIAA20BB02S = codice antifalsificazione.

ESEMPIO DI TAGLIANDO DI REVISIONE MI 6H1234 MI/AA2 REVISIONE DEL 02/01/1997 ESITO RIPETERE MOTIVI 01/02/05/09 MIAA20BB02S

14. TARGA PROVA E REVISIONE Sul punto la dottrina si è divisa in due correnti: la prima sostiene che l’uso dell’autorizzazione e della targa per la circolazioni di prova esonera dal rispetto dell’articolo 80 del codice della strada; la seconda, invece, sostiene che il d.P.R. 474/2001 non consente tale interpretazione, in quanto non prevede alcuna deroga all’obbligo di revisionare il veicolo secondo le scadenze stabilite. È vero che la disciplina che regola l'uso della targa prova è poco chiara, poiché il dato normativo è formulato in modo da consentire ampi margini di interpretazione, sui quali la dottrina e la giurisprudenza si sono mosse fin troppo liberamente. La norma di riferimento, una volta limitata all’articolo 98 del codice della strada, è stata ampliata dal regolamento adottato con d.P.R. 474/2001 nel quale sono stati trasferiti alcuni aspetti prima trattati dal codice. Pertanto, deve essere confermato che la speciale autorizzazione per la circolazione di prova permette la circolazione di veicoli non ancora immatricolati, per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali, costruttive, ovvero per dimostrazioni o trasferimenti di qualsiasi tipo, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ulteriore deroga, almeno così pare di poter interpretare, è concessa per l’applicazione di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che richiedono l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del regolamento di esecuzione del codice della strada; quindi, tale deroga pare posta all’articolo 78. Non si vede, da parte di chi scrive, la possibilità di derogare all’articolo 80 e agli articoli 72 e 79 del codice della strada, stante la principale finalità del codice della strada, che è quella di tutelare la sicurezza delle persone, anche perché non si comprenderebbe il motivo di una deroga a tali articoli, in quanto la deroga andrebbe a detrimento della sicurezza della circolazione. In particolare non sarebbe giustificabile una deroga all’articolo 80, tenuto conto dell’ampio margine di tempo utile per sottoporre a visita e prova un veicolo, considerato anche che, ad esempio, solo per i veicoli che effettuano la revisione annuale è ammessa una deroga alla scadenza della revisione e solo se l’appuntamento è stato fissato prima della scadenza del termine per sottoporvisi.

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Quindi, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che sussiste la violazione dell'articolo 80, per aver circolato con veicolo non sottoposto alla revisione prescritta, anche se si tratta di circolazione di prova, non potendosi condividere la tesi secondo la quale l’autorizzazione di cui all’articolo 98 del codice della strada e all’articolo 1 del d.P.R. 474/01 derogherebbe all’obbligo della revisione periodica, in quanto le deroghe riguardano semmai gli articoli 93, 110 e 114, ovvero, interpretando lo stesso comma 1 dell’articolo 1, alla lette c), anche l’articolo 78. Diversamente concludendo si consentirebbe un’ulteriore eccezione, non giustificabile nè da esigenze di vendita, né da esigenze di allestimento, che già rappresentano una poco condivisibile scelta del legislatore a fronte di quello che è il principio informatore del codice della strada, anche perché si potrebbe arrivare a permettere la circolazione sine die di un veicolo mai revisionato, a mezzo dell'escamotage della targa prova (come spesso accade), che ormai viene utilizzata per qualsiasi fine elusivo delle norme che tutelano la sicurezza del codice della strada e, non ultimi, degli obblighi di assicurare un veicolo in circolazione. Oggi, a momentanea conferma di tali argomentazioni registriamo l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione civile, sezione VI, n. 26074 del 4 ottobre 2013, depositata il 20 novembre 2013, che ha esaminato il ricorso avverso la sentenza confermativa del verbale nella quale il giudice di appello ha espresso una chiara e logica motivazione nel sostenere il giudicato di primo grado. Nel 2005 veniva accertata la circolazione di un veicolo non revisionato dal 2002 e di conseguenza i Carabinieri contestavano al conducente la violazione dell’articolo 80. Nonostante il veicolo fosse munito di autorizzazione e relativa targa per la circolazione di prova, anche in appello veniva confermato il verbale e per questo la sentenza è stata impugnata in Cassazione, senza però una migliore fortuna. Infatti, dato per appurato che il veicolo non era stato sottoposto a revisione, i giudici chiamati a valutare la sentenza di merito, concludevano che “nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericolo per gli altri utenti della strada, seppure provvisto temporaneamente della targa prova. La ratio decidendi del Giudice di seconda cura appare logica e incontestabile, oltre che fondata su un adeguato ed univoco accertamento di fatto (come tale insindacabile nella presente sede di legittimità); inoltre, essa risulta rispettosa dell’articolo 80, comma 14, c.d.s., secondo cui “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione …... Non acquisisce rilevanza il fatto che l’autovettura fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della predetta violazione (e della correlata sanzione amministrativa) è sufficiente che l’autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che – come osservato dalla Corte aquilana – nessuna norma del c.d.s. 1992 autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato”. Ora, non resta che attendere la conferma da parte della sezione II della Corte di Cassazione civile, che non dovrebbe discostarsi dall’ordinanza emessa della sezione VI, che ha rinviato la decisione all’udienza pubblica, stante la novità e la difficoltà della materia, ma il giudizio di appello e la prima valutazione dei giudici di legittimità paiono già sufficienti a sostenere la tesi secondo la quale la circolazione di prova non esonera dall’obbligo di sottoporre a revisione il veicolo.

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15. REVISIONI PARTICOLARI

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Ai sensi dell’articolo 226 del regolamento, la revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni a cura del competente ufficio comunale, oppure in ogni momento su disposizione del sindaco, qualora si accerti o si presuma che il veicolo non corrisponda più alle condizioni richieste.

MACCHINE AGRICOLE

Giusta disposizione ex articolo 111 del codice vigente sino al 18 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e foreste, poteva disporre la revisione delle macchine agricole soggette all’immatricolazione. Ai sensi dell’articolo 295 del regolamento, tale revisione deve avere periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione. Ad oggi non risultano essere stati disposti decreti in tal senso. Dal 19 dicembre 2012, il comma 1 dell’articolo 111 è stato sostituito

per effetto della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208), che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese». Con lo scopo di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e durante la circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, doveva disporre la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110 del codice della strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto doveva essere disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Detti termini sono stati più volte prorogati e attualmente, ai sensi della legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante la conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, l’emissione della norma di attuazione è stata fissata entro il 31 dicembre 2014 (ma non è stata emanata) e l’avvio delle operazioni di revisione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015,

salvo ulteriori, probabili, proroghe. Resta ferma la facoltà di disporre la revisione singola anche delle macchine agricole, su disposizione dell’UMC competente, ove sorgano dubbi circa la persistenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché dello stato di efficienza, ovvero in caso di sinistro stradale dal quale siano derivati danni così gravi da far ritenere pregiudicati i suddetti requisiti. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00 (-30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale: Euro 59,50). Da tale violazione continua a discendere la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica secondo

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le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, per effetto dell’applicazione della norma speciale costituita dall’articolo 111, comma 6, del codice della strada.

MACCHINE OPERATRICI

Come previsto dall’articolo 304 del regolamento, il Ministro dei trasporti stabilisce le revisioni delle macchine operatrici con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione. Anche per questi veicoli non risultano essere stati disposti decreti in tal senso. Alle macchine operatrici si applicano le sanzioni previste per le macchine agricole, per cui, chiunque circola su strada con una macchina operatrice che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00 (-30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale: Euro 59,50). Da tale violazione continua a discendere la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, per effetto dell’applicazione della norma speciale costituita dall’articolo 114, commi 3 e 7 del codice della strada, che rinviano all’articolo 111.

VEICOLI D’EPOCA

Il decreto ministeriale 29 luglio 1994 costituisce il regolamento per l’iscrizione dei veicoli d’epoca nell’elenco nazionale; esso stabilisce che l’iscrizione avviene a seguito del superamento di una visita e prova effettuata da parte dell’UMC, per accertare che i veicoli per cui è stata presentata la richiesta siano originali in ogni loro parte. Sono consentiti interventi di ricostruzione di modesta entità, che ricalchino esattamente foggia e caratteristiche originali, a patto che siano limitati alle caratteristiche costruttive non essenziali. I veicoli d’epoca sono cancellati dal P.R.A. e non sono immatricolati, perché destinati ad essere conservati in musei o locali pubblici e privati, per la salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice. Quindi, tali veicoli sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale del dipartimento dei trasporti terrestri e possono non rispondere ai requisiti dell’attuale disciplina della circolazione. Possono circolare sulla sede stradale solamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati; in tal caso devono essere muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 60 del codice della strada, del foglio di via e della targa provvisoria ex articolo 99 del codice, con le modalità di cui all’articolo 214 del regolamento. L’autorizzazione viene rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale del dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nell’autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso;

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b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale del dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. Come indicato dal decreto ministeriale 29 luglio 1994, n. 546 gli autoveicoli ed i motoveicoli d'epoca vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente UMC. A seguito di esito favorevole della revisione, la Direzione generale DTT conferma l'iscrizione del veicolo in questione nell'elenco nazionale. Nel caso in cui i veicoli non si presentino alla prescritta revisione o si trovino in condizioni tali da non superarla, vengono cancellati d'ufficio dall'elenco di cui trattasi.

VEICOLI D’INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

I veicoli di interesse storico e collezionistico sono quelli iscritti in un apposito registro (Storico Lancia, ASI, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat, Storico FMI). Il veicolo di interesse storico e collezionistico è iscritto al P.R.A. e può liberamente circolare, purché possegga i requisiti previsti. Presupposti necessari per la qualificazione e la successiva classificazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono: a) l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie “motoveicoli e autoveicoli”, così come definite dagli articoli 53 e 54 del codice della strada, che di seguito si specificano: -motocicli con o senza sidecar; -tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale); -quadricicli, diversi da quelli leggeri; -motoarticolati; -autovetture; -autoveicoli per trasporto promiscuo; -autocarri; -autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale; -autocaravan; -autobus; -autotreni; -autoarticolati; b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del codice della strada. Tale data è attestata dai Registri.

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Tali veicoli devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo eventuali modifiche imposte per la circolazione. Sono ammesse modifiche o sostituzioni determinate da impossibilità di reperire componenti originari o non realizzabili ad un costo che sia ragionevole. Le modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del regolamento del codice della strada sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e infrastrutture alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri sopra indicati comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 103 del codice. Per quanto riguarda invece la revisione, la questione è complessa, alla luce anche dell’interpretazione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture (circolare prot. 4437/M360 del 26 novembre 2003), il quale, pur riferendosi alla Finanziaria per il 2003, ha affermato che “resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba esse in regola con la revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4 e 60, comma 1 c.d.s.”. In realtà, la dottrina aveva già espresso alcune perplessità in merito, basate sul fatto che i veicoli di interesse storico e collezionistico sono già classificati tra le categorie del titolo III del codice della strada e che l’inserimento negli elenchi speciali previsti dall’articolo 60 è solo il risultato di un procedimento amministrativo attivato su richiesta dell’interessato e mai definitivo. Quindi, lo stesso veicolo poteva essere soggetto a revisione annuale, ovvero biennale solo per l’eventuale iscrizione nei registri speciali. Inoltre, i veicoli atipici, a mente dell’articolo 59, dovrebbero essere classificati nelle rispettive categorie sulla base di appositi decreti ministeriali, mentre i veicoli di interesse storico collezionistico sono già classificati ai sensi degli articoli 48 e sgg. del Titolo III del codice della strada. Tuttavia la questione si è di recente risolta, in quanto a norma dell’articolo 9 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 3; secondo quanto specificato nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti al la idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del codice della strada. I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al decreto. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del codice della strada in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico

3 (S.O. 19/3/2010 n. 65) Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei

registri, nonche' per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica

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costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli Uffici Motorizzazione Civile. Tuttavia, tenuto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 aprile 1998. Si evidenzia, in merito, che le richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazione non costituisca impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli operatori. Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata l’adeguata sede attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro.

VEICOLI DI CORPI E ORGANIZZAZIONI

Gli accertamenti tecnici dei veicoli delle forze armate, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono eseguiti direttamente da tali enti ex articolo 138 del codice.

VEICOLI UTILIZZATI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Il Ministero dell’interno, con la circolare prot. 300/A/1/26733/105/2 del 15 dicembre 2007 ha dato notizia del parere del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri prot. 0108172 del 27 novembre 2007, in merito ai veicoli utilizzati in competizioni sportive. Non pare che possano sorgere problemi interpretativi quando le competizioni si svolgono in aree sottratte all’uso pubblico, mediante apposite ordinanze, non trovando qui applicazione le prescrizioni del codice della strada se non quali principi generali di prudenza. Quello che invece pare criticabile nell’interpretazione ministeriale è l’aspetto legato ai trasferimenti su strada, al di fuori della competizione e quindi su aree dove trova piena applicazione il codice della strada. Secondo il Ministero, in queste fasi di trasferimento su strada troverebbero applicazione tutte le disposizioni del codice della strada, eccetto quelle che riguardano l’articolo 78 e l’articolo 80. Questa in verità appare una affermazione apodittica, quanto meno perché non fa riferimento ad alcuna norma di diritto positivo; come ha di recente ribadito anche la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza 2/11/2007 n. 23031, le circolari sono atti meramente interni della pubblica amministrazione, che, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di

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soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti. Nuovi spunti critici sono nati con la riforma del codice della strada, in particolare per quel che concerne il comma 4-bis dell’articolo 9. Con la modifica in esame è stata disciplinata la circolazione dei veicoli da gara all’interno del percorso individuato, solo per gli spostamenti effettuati non durante la vera e propria competizione, quando è vigente l’ordinanza di sospensione della circolazione, senza che sia applicabile l’articolo 78 del codice della strada per quanto riguarda le modifiche non approvate in sede di visita e prova, con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione. La modifica, andando a disciplinare in parte la questione, rende evidente che le precedenti indicazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, con la circolare 15 dicembre 2007, prot. N. 300/A/1/26733/105/2, il quale aveva dato notizia del parere espresso il 27 novembre 2007 dal Ministero dei trasporti, risultano al di fuori di qualsiasi previsione normativa, tanto da essere necessario questo intervento legislativo, che non chiarisce però la situazione che concerne la revisione. Infatti, nell’interpretazione ministeriale suddetta, non è condivisibile l’aspetto legato ai trasferimenti su strada, al di fuori della competizione e quindi su aree dove trova piena applicazione il codice della strada. Secondo il Ministero, in queste fasi di trasferimento su strada troverebbero applicazione tutte le disposizioni del codice della strada, eccetto quelle che riguardano l’articolo 78 e l’articolo 80. La modifica in commento andrebbe quindi a sostituire legittimamente la soluzione prospettata arbitrariamente dal Ministero con una circolare, ma non riguarda direttamente le disposizioni dell’articolo 80, che pertanto non parrebbero derogate, ma, anzi, pienamente applicabili. Quindi, la disposizione ministeriale appare oggi ancora di più adottata a suo tempo contra legem, perché non fa riferimento ad alcuna norma di diritto positivo e la modifica all’articolo 9 riguarda solamente, dal 13 agosto 2010, le modifiche del veicolo. In verità, nemmeno nella direttiva 96/96/CE si fa riferimento a tale tipo di deroga, pur ammettendo che i Paesi Membri, previa consultazione della Commissione, possono escludere dal campo d'applicazione della direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche. Appare ovvio che, al di là dell’obbligo di comunicare alla Commissione (articolo 4 della direttiva), per le eventuali deroghe decise a livello nazionale, sia necessaria una disposizione normativa e non sia invece sufficiente una circolare ministeriale, ricordando come l’articolo 1 del codice della strada pone la sicurezza nella circolazione e quindi la tutela della vita umana come una delle primarie finalità di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. L’integrazione dell’articolo 9 del codice della strada non pare quindi risolutiva dell’annosa questione dello spostamento dei veicoli da gara sulle strade aperte alla circolazione, quando non sono in regola con la revisione, dovendosi ancora ritenere necessario il trasferimento sugli appositi rimorchi ad uso speciale, ovvero la sospensione temporanea della circolazione al passaggio dei veicoli da competizione, salvo quanto disposto dalla modifica in parola. Certo è che si è persa un’occasione per chiarire normativamente la questione, secondo anche quanto consentito dalla direttiva comunitaria citata. Parimenti applicabili, salvo che il veicolo si trovi in circolazione all’interno del circuito durante il periodo in cui la circolazione è sospesa, sono le prescrizioni dell’articolo 79 del codice della strada, riguardo l’efficienza del veicolo durante la circolazione sulle strade, come definite dall’articolo 2 del codice.

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16. REVISIONE A SEGUITO DI RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Con circolari n. 3/98 del 07.01.1998 e 20.01.1998 prot. 62/FP – DC IV n. B013, sulla base di una interpretazione estensiva, era stata prevista la possibilità di effettuare le operazioni di revisione, in caso di sanzione ai sensi dell’articolo 80 comma 14, presso le imprese di autoriparazione, mediante esibizione di copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l’UMC al quale era stata inviata dagli organi accertatori. Con circolare protocollo 2919/M 366 del 09.10.2001 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, DTT ha disposto che dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del comma 14 dell’articolo 80 siano effettuate esclusivamente dagli UMC (salvo espressa deroga).

Tale aspetto pare ormai superato dalla nuova misura della sospensione dalla circolazione in luogo del ritiro della carta di circolazione, anche se tale sanzione accessoria rimane applicabile per le macchine agricole e per le macchine operatrici.

17. PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE AD ALTRO ORGANO - REVISIONE DA EFFETTUARE

Può accadere che al momento di un controllo di polizia stradale, per qualsiasi motivo effettuato, il conducente sia momentaneamente sprovvisto della carta di circolazione e che, per tale motivo, oltre alla sanzione prevista dall’articolo 180, comma 7, per la violazione di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera a), venga disposto l’obbligo di presentare il documento presso un ufficio di polizia, giusta lettura del comma 8. Può quindi verificarsi che dalla presentazione della carta di circolazione emerga che il veicolo, al momento del controllo in cui è stata accertata la violazione dell’articolo 180, non fosse in regola con la revisione (o non avesse provveduto ad altri adempimenti). Si possono quindi realizzare diverse ipotesi alle quali è necessario fornire una soluzione operativa.

Nel caso in cui l’agente accertatore che ha redatto il verbale contenente l’invito di cui all’articolo 180, comma 8, appartenga allo stesso Comando, nulla osta alla contestazione dell’articolo 80 con annotazione della sospensione dalla circolazione, specificando nel verbale che: il giorno xx/xx/xxxx (data della presentazione del documento) è stato accertato che il giorno yy/yy/yyyy (data di accertamento della violazione dell’articolo 180 comma 1) il veicolo circolava senza essere in regola con la revisione; ciò emergeva dal riscontro d’ufficio a seguito di invito alla presentazione formulato come da verbale n°…;

Nel caso in cui il documento venga presentato al Comando a seguito di un verbale

contenente l’invito di cui all’articolo 180, comma 8 redatto da un’altro organo di polizia stradale nel territorio di competenza, nulla osta alla contestazione dell’articolo 80 con annotazione della sospensione dalla circolazione, specificando

nel verbale che: il giorno xx/xx/xxxx (data della presentazione del documento) è stato accertato che il giorno yy/yy/yyyy (data di accertamento della violazione dell’articolo 180 comma 1) il veicolo circolava senza essere in regola con la revisione; ciò emergeva dal riscontro d’ufficio a seguito di invito alla presentazione formulato come da verbale n°… del Corpo – Comando, etc… Si provvederà quindi a inviare il modello di avvenuta presentazione, specificando che la violazione di cui all’articolo 80 è stata accertata da questo Comando con verbale …… del …….. e che contestualmente è stata annotata la sospensione dalla circolazione.

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Nel caso in cui il documento venga presentato al Comando a seguito di un verbale

contenente l’invito di cui all’articolo 180, comma 8 redatto al di fuori del territorio di competenza, stante la limitazione territoriale espressamente prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera e) del codice della strada, sarà opportuno procedere alla sola segnalazione delle irregolarità rilevate in sede di presentazione al comando che ha accertato la violazione dell’articolo 180 (unitamente al modulo di avvenuta presentazione del documento), senza provvedere ad alcuna contestazione, ma, stante la cogenza della disposizione che impone di sospendere il veicolo dalla circolazione e tenuto conto che non si tratta espressamente di una sanzione accessoria, ma di un provvedimento teso a garantire la sicurezza della circolazione, si procederà ad annotare il provvedimento di sospensione sul documento senza ovviamente indicare il numero e la data del verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 80, comma 14 del codice della strada che sarà oggetto di verbalizzazione da parte dell’organo di polizia stradale competente per territorio. Tali limitazioni, ovviamente, non sussistono per gli organi di polizia stradale competenti territorialmente (ad esempio, anche quando si tratta della Polizia Provinciale se la violazione è stata accertata in un comune della provincia diverso dal capoluogo.

18. VIOLAZIONI E SANZIONI Anche l’articolo 80, in materia di revisione del veicolo e di applicazione delle sanzioni accessorie conseguenti alla violazione della prescrizione che impone periodicamente la verifica dei requisiti tecnici di gran parte del parco veicolare circolante, ha subito sostanziali modifiche ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, con effetto dal 13 agosto 2010. È stato chiarito, semmai ve ne fosse stata la necessità dopo le precisazioni del Ministero dell’interno nel 19954, che le violazioni riguardanti l’obbligo della revisione commesse in

4 Nota Prot. N. 300/A/28536/105/2 del 21 marzo 1995

OGGETTO: Codice della strada. Articoli 80, 14° comma, ed art. 176, 18° comma.

Sono sorti dubbi interpretativi sul coordinamento delle norme che, nel vigente Codice della strada, individuano le sanzioni relative alla circolazione di un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta visita di revisione. In particolare le difficoltà riguardano la lettura coordinata delle norme che disciplinano l'argomento e cioè l'art. 80 e l'art. 176. Infatti, l'art. 80, 14° comma , prevede la sanzione per la circolazione, sulla viabilità ordinaria, di un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire duecentomila a lire ottocentomila, nonché in quella accessoria del ritiro della carta di circolazione che, ai sensi dell'art. 216 verrà inviata, dall'organo accertatore, al competente Ufficio della Motorizzazione. L'art. 176 , comma 18 disciplina la stessa fattispecie, ma nei casi in cui ciò avvenga su di un'"autostrada", prevedendo, ed in ciò

discostandosi dall'art. 80 , la diversa sanzione accessoria del "fermo amministrativo" del veicolo, richiamando quindi l'appl icazione dell'art. 214. Come specificato dalla norma il fermo del veicolo è finalizzato, ed in tale momento cessa di efficacia, a "pretendere" che il veicolo sia certamente sottoposto alla prescritta revisione, imponendo che sia presentata, per la sua restituzione, la prenotazione per la visita di revisione. Appare, pertanto, evidente che la particolare ratio della norma è diretta a far si che sulle autostrade, dove le particolari condizioni di circolazione dei veicoli richiedono una maggiore attenzione a tutela della sicurezza stradale, circolino veicoli in stato di efficienza, e pertanto, impone oneri maggiori nei confronti di coloro che hanno consentito la circolazione di un veicolo non sottoposto a regolare

visita di revisione, diretta, com'è noto, alla verifica periodica dell'effettiva efficienza dei veicoli. Da quanto fin qui detto si desume che la disciplina individuata dal legislatore per le ipotesi accertate in autostrada ha un carattere speciale che ne determina un'autonoma applicazione: non appare, in sostanza, condivisibile quell'interpretazione che vede applicare, a tale ipotesi, sia la sanzione ex art. 80 sia quella ex art. 176. Da ultimo appare necessario sottolineare un'incongruenza che, con le modifiche apportate col D.L.vo 10.9.1993, n. 360 , si è verificata quando il legislatore ha disciplinato la recidiva dell'infrazione inserendo un inciso nel 14° comma dell'art. 80. A parere di quest'Ufficio il mancato inserimento nell'art. 176 non può che riferirsi ad una mera dimenticanza del legislatore , e si fa riserva di un maggiore approfondimento della questione allorché saranno terminati i lavori per l'ulteriore revisione del vigente

Codice.

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ambito autostradale sono punite in via speciale dall’articolo 176, comma 18, con una sanzione da Euro 169,00 ad Euro 679,00 (-30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale: Euro 118,30) e il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. In tali casi non trovava applicazione la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, così come oggi non si applica la sospensione del veicolo dalla circolazione. Per quanto riguarda la sanzione per omessa revisione, contestata in strade diverse da quelle di tipologia A, resta della stessa entità (da Euro 169,00 ad Euro 679,00 (-30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale: Euro 118,30) e rimane raddoppiabile solo nel caso in cui la revisione obbligatoria non sia stata effettuata più di una volta rispetto alle cadenze annuali o periodiche previste, ma non trova più applicazione il raddoppio della sanzione pecuniaria per la circolazione nel periodo di sospensione in attesa dell’esito della revisione, perché è prevista una specifica sanzione legata alla nuova procedura. Infatti, non si effettua più il ritiro della carta di circolazione, ma è l’organo accertatore ad annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino a quando verrà effettuata la revisione; a tale scopo sarà consentita la circolazione solo per recarsi nel luogo ove è fissata la visita e prova del veicolo e questa potrà essere effettuata anche presso i centri autorizzati. Al di fuori del giorno in cui il conducente sta guidando per presentare il veicolo alla revisione, la circolazione comporta il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 1.957,00 a euro 7.829,005 (-30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale: Euro 1.369,90). In caso di reiterazione delle violazioni (quindi, quinquennale, regolata dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689), si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ed allora non è ammesso il pagamento in misura ridotta, per effetto dell’articolo 210 del codice della strada. Da notare che, diversamente da quanto è stato disposto in passato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente all’obbligo di effettuare la revisione esclusivamente presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione civile6, quando si trattava di veicoli ai quali era stata ritirata la carta di circolazione, con la nuova procedura, che non prevede più il ritiro del documento, ma la sospensione dalla circolazione, la revisione potrà essere effettuata anche presso le officine autorizzate. Pertanto, dal punto di vista operativo, la maggiore novità consiste proprio nella procedura di sospensione dalla circolazione, non senza problemi di ordine pratico. L’organo di polizia stradale non ritirerà più il documento di circolazione, ma vi annoterà sopra che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino al giorno in cui verrà fissata la revisione e solo in tale giorno potrà circolare. La modifica apportata dall’emendamento supera il problema dell’applicazione della sanzione accessoria del ritiro ai documenti diversi dalla carta di circolazione; infatti, prescrivendo l’annotazione sul documento di

5 Da notare che si tratta della stessa sanzione che è prevista per la circolazione durante il periodo in cui la carta di circolazione è

ancora ritirata, ma a differenza di quanto accade nel caso della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente alla violazione dell’articolo 216, comma 6, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta per effetto di quanto previsto dall’articolo 202, comma 3-bis, per la sanzione conseguente all’inosservanza della sospensione dalla circolazione è possibile effettuare il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

6 Con circolari prot. N. 3/98 del 7 gennaio 1998 e 20 gennaio 1998 prot. N. 62/FP – DC IV n. B013, sulla base di una interpretazione

estensiva, era stata prevista la possibilità di effettuare le operazioni di revisione, in caso di sanzione ai sensi dell’articolo 80 comma 14, presso le imprese di autoriparazione, mediante esibizione di copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l’UMC al quale era stata inviata dagli organi accertatori. Con circolare protocollo 2919/M 366 del 9 ottobre 2001, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispose che dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione

per violazione del comma 14 dell’articolo 80 fossero effettuate esclusivamente dagli UMC (salvo espressa deroga).

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circolazione, estende la portata di tale disposizione anche al certificato di idoneità tecnica e al certificato di circolazione dei ciclomotori. Per le carte di circolazione e per i certificati di circolazione dei ciclomotori, si ritiene opportuno effettuare l’annotazione sul retro del documento, nello spazio dedicato alle revisioni, vergando la prescrizione in modo da non poter essere coperta dal tagliando adesivo, dato che altrimenti potrebbero essere elusi i controlli in sede di presentazione del documento di circolazione, quando, alla richiesta il conducente dichiari di non averlo con sé, al fine di nascondere che il veicolo è stato sospeso dalla circolazione, per poi esibirlo in ufficio con annotata la revisione mediante l’adesivo posto a coprire la sospensione dalla circolazione, per essere sottoposto alla sanzione più lieve dell’omessa revisione. Si può pensare all’adozione di adesivi di carta leggera, non rimovibili, sull’esempio di quello sotto proposto, ovvero riportando la medesima dicitura a mano, negli spazi a disposizione sul documento di circolazione. Infatti, va considerato che, nella migliore delle ipotesi e statisticamente più ricorrenti, si tratterà di veicoli muniti di carta di circolazione, ovvero di certificato di circolazione, dove lo spazio per l’adesivo o per la scrittura della sospensione è sufficiente, ma capiterà di dover effettuare questa operazione, almeno sino a quando saranno in circolazione, sui certificati di idoneità tecnica rilasciati per i ciclomotori prima del 14 luglio 2006, ovvero anche sui documenti di circolazione formato card, rilasciati all’estero, per i quali non pare vi siano particolari dubbi sulla possibilità di applicare la sospensione dalla circolazione, fermo restando però il fatto che i dubbi sussistono riguardo le modalità con le quali questi veicoli dovranno effettuare la revisione. Per analizzare alcuni casi che riguardano l’applicazione della nuova procedura ai casi concreti, che riguardano i ciclomotori muniti ancora del certificato di idoneità tecnica (e per i quali, se muniti anche di contrassegno di identificazione, si applica la concorrente sanzione prevista dall’articolo 14 della legge 120/2010), possiamo concludere che le

maggiori difficoltà si possono riscontrare con alcuni modelli, dato che altri sono stampati solo su un lato. Ad esempio, i modelli OA (2050 e 2051) sono stampati su un unico foglietto, utilizzando solo un lato, mentre l’altro è bianco e di norma è già utilizzato per le annotazioni manuali o per attaccare l’adesivo che riporta l’esito della revisione. Nessun problema nemmeno per il modello OM (2051) stampato su un librettino di due pagine solo su un lato delle stesse, ma i modelli più recenti sono realizzati su unica pagina fronte-retro.

D.lgs. n. 285/92 - Art. 80, comma 14 VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE

dal …… / …… / ..…….. fino all’effettuazione della revisione.

Può circolare solo per recarsi ad effettuare la revisione. Verbale n. ……………..…..….

del …… / …… / …………….

Giuseppe Carmagnini

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N.B. in virtù dell’articolo 14 della legge 120/2010 non è più ammessa la circolazione di ciclomotori che non siano muniti di targa di identificazione e relativo certificato di circolazione, ma ove si trovassero ancora in circolazione si applica la specifica sanzione prevista dal citato articolo e, se non revisionati, le disposizioni dell’articolo 80, comma 14 del codice della strada.

Esempio su CIT modello 2050-OA (da circa il 1999 in poi) Foglio stampato solo su un verso (idem per 2051-OA) esistono varie versioni e colori

Possono essere presenti gli adesivi di precedenti revisioni, o altre iscrizioni a mano. In tali casi coprire solo le informazioni meno rilevanti, come ad esempio gli adesivi che attestano le revisioni

meno recenti. Nell’esempio è visibile una scritta effettuata a mano.

Esempio su CIT modello 2051-OM (dal 1978 al 1999-2000 circa in varie versioni e colori) Foglio doppio stampato solo su un verso. Ne esistono però versioni su foglio unico stampato fronte retro

(vedi esempi successivi) Possono essere presenti gli adesivi di precedenti revisioni, o altre iscrizioni a mano. In tali casi

coprire solo le informazioni meno rilevanti, come ad esempio gli adesivi che attestano le revisioni meno recenti.

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Valutati quali possono essere alcuni dei problemi pratici che si possono incontrare nell’annotazione della sospensione dalla circolazione, prevista dalle nuove disposizioni inserite nell’articolo 80, comma 14 del codice della strada, comunque superabili in maniera empirica, occorre affrontare altre questioni, di ordine giuridico, meno semplici da affrontare e risolvere. La sospensione dalla circolazione vale fino a quando il veicolo non è stato sottoposto alla revisione, presso una delle autofficine autorizzate, ovvero presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile. Pertanto, uno dei principali nodi da sciogliere, nel silenzio della norma, è stato quello relativo al permesso di circolazione immediatamente dopo la contestazione della violazione, dato che, non essendo più disposto il ritiro del documento, non è nemmeno applicabile direttamente l’articolo 399 del regolamento di attuazione, che disciplina in via speciale i soli casi di ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Anzi, la nuova formulazione dell’articolo 80, comma 14, parrebbe escludere deroghe alla sospensione dalla circolazione, diverse da quella relativa al permesso per recarsi nel luogo in cui deve effettuarsi la revisione. Il Ministero dell’interno ha taciuto in un primo momento sul punto, che invece è da subito apparso focale per gli operatori, i quali, su strada, applicando alla lettera l’articolo 80, comma 14, avrebbero dovuto sospendere immediatamente la circolazione del veicolo, consentendola solo per recarsi ad effettuare la revisione.

Esempio su CIT modello MC-2050 Foglio unico stampato fronte retro

Su questi modelli, poco diffusi perché rilasciati come duplicato dagli UMC, non vi sono spazi liberi. Di norma gli adesivi della revisione sono riportati sul retro. In ogni caso, la sospensione della

circolazione va annotata a mano negli spazi liberi, anche sui bordi del retro, in assenza di altre soluzioni praticabili

Esempio su CIT modello MC-801-A - Libretto di 10 pagine oltre copertina Su questi modelli, poco diffusi perché rilasciati come duplicato dagli UMC fino a circa il 1978, vi

sono più pagine adatte sia per la collocazione di adesivi, sia per riportare la scrittura a mano della sospensione dalla circolazione. L’unico problema operativo sarà semmai costituito dalla necessità di

sfogliare attentamente tutto il libretto.

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La soluzione che da subito è parso necessario individuare è stata quella di applicare comunque, in bonam partem, l’articolo 399 del regolamento, consentendo nell’immediatezza la circolazione per condurre il veicolo nel luogo indicato dal conducente, sempre che non ostino a ciò motivi di sicurezza. Il permesso provvisorio di circolazione dovrà essere indicato nel verbale, nelle consuete forme utilizzate sino a oggi nei casi di ritiro dei documenti, con gli adattamenti necessari, utilizzando una formula del tipo: “Il conducente è autorizzato a guidare il veicolo, nel rispetto di tutte le disposizioni del codice delle strada ed unicamente sotto la propria responsabilità, per il tempo strettamente necessario e per il percorso più breve, per raggiungere …………… , dove il veicolo sospeso dalla circolazione dovrà essere ricoverato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Il veicolo potrà circolare solo il giorno della revisione, come da annotazione sul documento di circolazione”. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 90916 del 12 novembre 2010 ha condiviso l'interpretazione anticipata dal Ministero dell'interno con nota prot. n. 300/A/14198/10/105/2 del 29 ottobre 2010, confermando quanto già sopra sostenuto. In attesa dell’ufficializzazione dell’interpretazione che è scaturita da questo scambio di note, di fatto viene consentito al conducente che sia stato sanzionato per non aver effettuato la revisione, di raggiungere il luogo scelto per la custodia in analogia a quanto già accadeva in precedenza in caso di ritiro della carta di circolazione. Risolto almeno per il momento anche questo problema, con gli ovvi limiti che possono essere opposti semplicemente facendo riferimento all’applicazione letterale della norma, occorre affrontare il problema della circolazione successiva all’applicazione della sospensione, che può essere legittima solo nel caso in cui il conducente si stia recando ad effettuare la revisione del veicolo. Il Ministero dell’interno, con la circolare del 12 agosto, ha concluso che “… il conducente dovrà esibire all'organo di polizia su strada o la ricevuta di prenotazione della visita di revisione nella medesima giornata presso l'Ufficio territoriale del Dipartimento dei Trasporti, ovvero un'attestazione o altra documentazione dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita dì revisione”. Nulla quaestio quando si tratta di una prenotazione per effettuare la revisione presso l’Ufficio Territoriale della Motorizzazione civile, in quanto a tal fine sono utilizzati modelli ministeriali (modello TT2100), anche se la prenotazione viene effettuata tramite una agenzia di consulenza automobilistica, ma se l’interessato si rivolge direttamente presso una autofficina autorizzata, prenotando anche telefonicamente la revisione, non avrà disponibile alcuna documentazione anche se è prevista la prenotazione cartacea e l’annotazione in un apposito registro, secondo le disposizioni della circolare 2/87 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Comunque, siccome la norma non fa cenno alla necessità di documentazione attestante la legittimità della circolazione del veicolo sospeso, in assenza di prove concrete, di fronte ad una dichiarazione che la circolazione è finalizzata all’effettuazione della revisione, non si potrà prescindere da un’indagine, per quanto sommaria, prima di contestare la violazione. Pertanto, si avrà cura, quantomeno, di chiedere presso quale soggetto è stata prenotata la revisione ed effettuare un riscontro telefonico, ovvero, se possibile, inviare una pattuglia per raccogliere le dichiarazioni del titolare dell’autofficina. Il vulnus della norma, destinata a cedere di fronte all’applicazione pratica, consiste proprio nel fatto che la stessa ha previsto che “è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione”. Pertanto, non esistono norme di diritto positivo che vietino di mettersi in circolazione per recarsi in una autofficina distante centinaia di chilometri, in un

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qualsiasi giorno della settimana, a qualsiasi ora del giorno, per effettuare la revisione, anche senza la prenotazione. È evidente che la semplificazione proposta da chi sta in un’Aula del Parlamento non tiene conto dei reali problemi che si incontrano sulla strada e, forse, sarebbe meglio che le Commissioni fossero formate da una buona percentuale di agenti di polizia stradale. Sarebbe stato sufficiente utilizzare il sistema già in uso per i veicoli che effettuano la revisione annuale, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 4087, dispone chiaramente che per tali veicoli “è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata”. Invece, proprio il raffronto tra le due disposizioni rende chiaro che per quanto riguarda l’articolo 80, comma 14, non è richiesta la prenotazione perché si applichi la deroga, ma è sufficiente che il conducente si stia recando ad effettuare la revisione. Cerchiamo poi di comprendere cosa accade nel caso in cui il veicolo sospeso dalla circolazione è stato sottoposto alla revisione, ma non l’ha superata. In questi casi il veicolo può essere respinto con esito “Revisione ripetere – da ripresentare a nuova visita e prova entro un mese”, ovvero “Revisione ripetere – veicolo sospeso della circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”.

Nel primo caso, di cui vediamo sotto un esempio, il veicolo non ha superato le prove tecniche, ma non è stato escluso dalla circolazione. Può circolare per un periodo non superiore ad un mese dalla data dell’annotazione, e deve essere stata ripristinata l’efficienza del veicolo in relazione ai difetti riscontrati in sede di visita e prova.

Tuttavia, il veicolo non è sospeso dalla circolazione dopo la revisione, né vale la precedente sospensione disposta in sede di contestazione della violazione dell’articolo 80,

7 Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

TARGA

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comma 14, dato che in questi casi la sospensione vale fino all’effettuazione della revisione e, quindi, prescinde dall’esito di questa. Pertanto, se il veicolo viene sorpreso a circolare prima della scadenza del mese entro il quale la revisione deve essere effettuata, non si ravvisano violazioni, salvo riscontrare nel concreto che le inefficienze riscontrate in sede di revisione non sono state riparate e, se così fosse, si applicherà l’articolo 79 per l’inefficienza, ovvero l’articolo 72 per la mancanza dei dispositivi omologati. Se la circolazione avviene oltre il mese entro il quale deve essere effettuata la revisione, senza che questa sia stata effettuata, si contesterò di nuovo la violazione dell’articolo 80, comma 14, per l’omessa revisione, salvo riscontrare in concorso le violazioni predette, in relazione all’inefficienza o alla mancanza dei dispositivi. Nel secondo caso, allorché le anomalie e i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, il veicolo non potrà circolare prima di aver superato una nuova revisione. Con tale timbro, valido quale foglio di via, il veicolo sospeso potrà circolare solamente nella giornata in cui ha avuto luogo la revisione con esito negativo per essere condotto in officina, salvo l’osservanza d’eventuali prescrizioni indicate (es. non superare 25 Km/h). La circolazione per motivi diversi, integrerà la violazione dell’articolo 80, comma 14, per non aver rispettato il provvedimento di sospensione dalla circolazione.

Prontuario

Articolo comma

Descrizione della violazione Sanzione pecuniaria

Provvedimenti amministrativi

Punti

Articolo 80, commi 3, 4 e 14

Circolava con il veicolo suddetto senza aver effettuato la prescritta revisione

Da € 169,00 a €

679,00

PMR € 169,00

(-30% € 118,30)

Annotazione della

sospensione dalla

circolazione sul documento di circolazione

---

Note 1) La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti 2) L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

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statistici per la prescritta revisione 3) Se la violazione è accertata in autostrada, si applicano le speciali disposizioni dell’articolo 176, comma 18 del codice della strada 4) Ai veicoli che effettuano la revisione annuale, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. 5) Per le macchine agricole e per le macchine operatrici si applica l’articolo 111, comma 6, oltre alla sanzione pecuniaria prevede anche l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, che continuerà ad essere inviata entro i 5 giorni successivi al ritiro all’UMC competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa.

Articolo comma

Descrizione della violazione Sanzione pecuniaria

Sanzione accessoria

Punti

Articolo 80, comma 14

Circolava con il veicolo suddetto, al di fuori dei casi previsti, pur essendo stato sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della prescritta revisione

Da € 1.957,00 ad € 7.829,00

PMR €

1.957,00 (-30% € 1.369,90)

Fermo amministrativo per 90 giorni

---

Note 1) Per la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo si applicano le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo; se è prevista la confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 210 del codice della strada. 2) La sanzione trova applicazione sia quando il veicolo è stato sospeso dalla circolazione con annotazione effettuata dall’agente accertatore che ha contestato la violazione dell’articolo 80, secondo le disposizioni del comma 14, in vigore dal 13 agosto 2010, sia nel caso in cui la sospensione sia stata disposta in sede di revisione, con annotazione sul documento di circolazione. 3) Deve trattarsi di un veicolo che non si sta recando ad effettuare la revisione, in quanto in tale circostanza la circolazione è ammessa. 4) Il fermo amministrativo si esegue secondo le regole dell’articolo 214, con affidamento obbligatorio al conducente, ovvero, se presente, al proprietario (sussistendo le condizioni oggettive e soggettive che consentono l’affidamento), salvo si tratti di motocicli o ciclomotori, che devono essere affidati al custode-acquirente per i primi 30 giorni.

Articolo comma

Descrizione della violazione Sanzione pecuniaria

Sanzione accessoria

Punti

Articolo Quale impresa autorizzata non Da € 422,00 Revoca ---

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80, comma

15

trasmetteva (1) al competente UMC entro tre giorni:

□ la certificazione dell’effettuata revisione

□ l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente

a € 1.695,00

PMR € 422,00

(-30% € 295,40)

dell’autorizzazione alla terza

violazione nel biennio (2) (3)

Note 1) Le imprese di cui al comma 8 dell’articolo 80, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. Di fatto questa procedura non è più applicata poiché sono le stesse officine a stampare il tagliando autoadesivo che attesta l’esito della revisione.

(2) Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione. (3) Effettuare comunicazione all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria.

Articolo comma

Descrizione della violazione Sanzione pecuniaria

Sanzione accessoria

Punti

Articolo 80,

comma 16

Quale impresa autorizzata rilasciava falsa certificazione della revisione

----- Cancellazione dal registro

delle imprese esercenti attività di

autoriparazione. (2)

---

Note 1) Cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La notizia dell’accertamento deve essere data anche alla Camera di Commercio, fatta salva la notizia di reato a secondo delle singole fattispecie riscontrate.

Articolo comma

Descrizione della violazione Sanzione pecuniaria

Sanzione accessoria

Punti

Articolo 80,

comma 17

Quale impresa autorizzata rilasciava falsa certificazione della revisione

Da € 422,00 a € 1.695,00

Ritiro della carta di

circolazione (1) (2)

---

Page 41: REVISIONI 2015 - Maggiolidatastorage02.maggioli.it/data/docs/www...dicembre 2011, ovvero sottoposti alla citata visita e prova successivamente al 31 dicembre 2013. REVISIONE RIMORCHI

PMR € 422,00

(-30% € 295,40) Note 1) Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 2) Contestualmente, ricorrendo il reato di falsità in atto pubblico si dovrà procedere con la notizia di reato e il sequestro probatorio del documento di circolazione (che sarà prevalente sul ritiro del documento, per cui andrà notiziato l’UMC). Ricorrerà anche la violazione di cui all’articolo 80, comma 14, per omessa revisione, singola o doppia sanzione, essendo, ovviamente, il falso preordinato alla dissimulazione della violazione.