REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFIC IALE DELLA REGIONE …213.26.167.158/bur/PDF/2020/N67 del 24...
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ANCONA 24•07•2020 ANNO LI • N. 67
SOMMARIO
Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì.La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche
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REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE MARCHE
ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13 luglio 2020
Dal n. 890 al n. 903 . . . . . . . . pag. 15716
Dal n. 917 al n. 928 . . . . . . . . pag. 15820
Dal n. 930 al n. 931 . . . . . . . . pag. 15857
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ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________
Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 890
Aggiornamento e sostituzione protocollo -Attività somministrazione di alimenti ebevande di cui alle DGR 565/2020 e569/2020 a seguito linee guida conferenzadelle regioni e province autonome -11/06/2020 e DPCM 11/06/2020.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- Di aggiornare e sostituire il protocollo della Som-ministrazione di Alimenti e bevande approvato conDGR 565/2020 e 569/2020 così come riportato nell’Allegato 1) concernente “ Misure integrative per laprevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nelSettore Somministrazione di Alimenti e Bevande(SAB)” “che fa parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione.
Allegato 1 Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel
Settore Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB) L’obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nelle attività di Somministrazione di alimenti e bevande (SAB), l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo. L’attività di somministrazione può essere svolta:
� all'interno di pubblici esercizi dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul posto, sia all'interno dell’esercizio che all'esterno, in un’area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi si intendono i bar, le tavole fredde, i ristoranti, ecc.;
� in via temporanea cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;
� all'interno di circoli privati fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;
� nell'ambito di altre attività congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente, in esercizi situati all'interno, teatri, sale da concerti e simili; mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata al pubblico;
� al domicilio del consumatore (catering) rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale, ecc.) con fornitura di pasti a sul posto per banchetti, matrimoni, fiere, ecc. previo allestimento di cucine da campo.
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)
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Vista la peculiarità dell’attività di SAB, il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Le imprese della Somministrazione di alimenti e bevande adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti. Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano anche alle attività di bar e ristorazione effettuate dai circoli privati. 1. PREMESSE
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
� Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
� “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
� DPCM 26 aprile 2020 � “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
� Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
� Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS –CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare). È quindi necessario che l’adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
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D. Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.
2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L’impresa provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo. Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning); Tutti i dipendenti dell’azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
3. DISPOSIZIONE GENERALI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-
SANITARIO
a. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
In particolare:
� Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
� Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli …) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni…);
� Sulla la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente, anche successivamente all’ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale,
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stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
� l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);
� Essendo l’informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni…);
� Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza…) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell’accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale cartaceo;
� L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di:
� mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
� rispettare il divieto di assembramento
� osservare le regole di igiene
� utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
� A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…), privilegiando modalità di formazione a distanza (es. FAD, e-learning).
� Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
� I lavoratori dell’azienda che svolge attività di catering presso la struttura di un soggetto giuridico pubblico o privato (azienda), ricevono le informazioni sul protocollo da questi adottati e ne rispettano le disposizioni.
b. MODALITA’ DI INGRESSO AL LOCALE � L’impresa deve regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori,
in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l’ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
� Posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani ; � Consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo
indispensabile all’erogazione del servizio; � Assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano; � curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di
soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza.
� Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy.
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� Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all’ingresso in azienda dovrà procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.
� L’impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
c. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI
Per i Fornitori:
� Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
� Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
� Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri in orari di non apertura al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all’attività di ristorazione;
� Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
Per i clienti:
� Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro prodotto equivalente).
� Gestire gli accessi dei clienti con orari scaglionati su prenotazione telefonica/on-line, secondo percorsi segnalati per il rispetto della distanza di sicurezza:
� Limitare la permanenza al tempo necessario per il ritiro per evitare assembramenti; Per il servizio ristorante/bar,:
� Differenziare (se possibile) entrata e uscita e delimitare i percorsi con segnaletica che facilita il rispetto della distanza di almeno 1 metro;
� Controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distanziamento;
� I clienti vanno accompagnati al tavolo nel rispetto della distanza superiore a un metro.
d. ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SAB
L’attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L’attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.
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Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull’involucro lipidico del virus SARS-CoV-2. Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l’immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c’è alcuna possibilità di trasmissione.
Riepilogo delle principali procedure: � L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (cucina, sala
ristorante, bar, deposito materie prime, spogliatoio per gli addetti, servizi igienici per gli addetti e per il pubblico), delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
� L’azienda garantisce la pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni” (banconi, piani di lavoro, tavoli, maniglie, porte, celle frigorifere, forni ecc…), delle attrezzature/strumentazioni di lavoro (area cucina e bar) e delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento);
� Tavoli, banchi, sedie e oggetti di uso comune per il servizio (cestino pane, zuccheriera, saliera, oliera …) vanno invece puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. A tale scopo usare i detergenti comuni e ipoclorito di sodio 0.1% di cloro attivo o alcool al 70% o altri prodotti specifici secondo le procedure di igiene già previste. Privilegiare l’uso di oggetti monouso e prodotti monodose;
� La biancheria da sala, da cucina e altri materiali in tessuto, vanno lavati in acqua calda a 60-90° con comuni detersivi o secondo le modalità già in atto per le lavanderie industriali per la ristorazione;
� Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un n. adeguato di cesti per i rifiuti;
� Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
� Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
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impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
� Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e
rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
� Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
� Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti; � Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua
e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina); � Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese
tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
� Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; � Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e
umidità; � Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
e. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Si ricorda che:
� il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
� l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato; � per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o
starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
Vanno dunque seguite le seguenti procedure: I lavoratori adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (lavaggio regolare e frequente, uso di disinfettanti cutanei, taglio unghie, rimozione accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli…). Tali norme di igiene vanno ad integrare quelle già in essere per gli operatori addetti alla lavorazione /somministrazione di alimenti. A tal fine, il titolare deve controllare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano ricaricati regolarmente e mettere a disposizione salviette usa e getta per asciugare le mani, oltre a un numero sufficiente di contenitori per rifiuti in prossimità dei lavelli. Esporre locandine per le indicazioni sulla corretta igiene delle mani in prossimità dei servizi igienici
� Posizionare dispenser di gel igienizzante per le mani in ingresso e in altre postazioni facilmente visibili e raggiungibili (secondo le dimensioni del locale) ad utilizzo di chiunque fa ingresso nel locale.
� Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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Nell’attività SAB fini della sicurezza alimentare durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti è necessario rispettare scrupolosamente quanto previsto nel manuale HCCP e, se necessario, il titolare valuterà l’opportunità dell’utilizzo di mascherine e guanti qualora non sia possibile la distanza interpersonale di un metro e o la tipologia di attività durante la fase di preparazione lo richieda.
I dispositivi di protezione individuali, di norma vanno indossati nei compiti che non consentono il rispetto della distanza interpersonale superiore a un metro. Pertanto l’uso della mascherina per il personale è obbligatorio durante il contatto diretto con il cliente (ad esempio nel momento in cui si prende l’ordine o si serve il cibo); viceversa durante la permanenza in servizio il titolare potrà decidere di rendere l’utilizzo della mascherina facoltativo purché vengano rispettate le distanze interpersonali o decidere di renderlo obbligatorio all’interno del proprio locale. In aggiunta o in sostituzione della mascherina è possibile l’utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive o altro. In ogni caso il titolare dovrà fornire al dipendente la porta mascherina che permette un utilizzo veloce durante l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina. Nel corso delle pulizie e soprattutto durante operazioni di sanificazioni dei locali e delle varie superfici delle strutture del ristorante o del bar, si consiglia l’uso di mascherine “chirurgiche” Le mascherine, che saranno fornite dall’azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l’involontaria contaminazione, compromettendone l’efficacia. in sostituzione del DPI per il personale di sala, il titolare può utilizzare sistemi di innovazione digitale per prenotare e per evitare contatto tra cameriere e cliente affinché si possa prendere l'ordine senza consultazione cartacea ovvero QR Code direttamente attraverso il dispositivo telefonico del cliente cosi anche per il pagamento, pertanto l’utilizzo della mascherina obbligatoria rimane solo durante il servizio del cibo/bevande.
In sintesi l’azienda è tenuta a fornire: � detergenti e soluzioni disinfettanti per mani (liquido o in gel) o salviette monouso imbevute di
disinfettante;
� mascherine protettive del tipo “chirurgico” e porta mascherine e se necessario anche i guanti monouso;
g. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l’urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa. h. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
� Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al
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titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
� L’azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
i. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
� La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
� Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
� La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
� Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
� Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
� Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
� Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
� E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
� Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
� Le aziende del settore ristorazione che non hanno nominato il medico competete in quanto non previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 81/08 e smi, alla ripresa dell’attività applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
4. PROCEDURE SPECIFICHE
a. GESTIONE SPAZI COMUNI NEL SETTORE SAB (CUCINA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, SALA RISTORANTE/BAR)
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Il primo criterio di protezione da virus SARS-CoV-2 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori, tra lavoratori e clienti). Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi, dell’organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.
Spazi comuni frequentati da soli lavoratori (cucina, dispensa, spogliatoio, bagno addetti…)
� Organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi � Regolamentare l’accesso dei lavoratori agli spazi comuni (es. spogliatoio)
Spazi comuni frequentati da lavoratori e clienti
� Distribuire i tavoli assicurando la distanza di almeno un metro tra i commensali di tavoli vicini considerando la distanza da seduti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi ). Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet
� Favorire l’adozione di menu e carta dei vini digitali (gestiti solo dal personale e non dato nelle mani del cliente fatto salvo l’immediata igienizzazione del dispositivo post uso ) per limitare sia il contatto con i materiali sia quello tra clienti e lavoratori; In ogni caso disporre menu su lavagne/tabelle ben visibili in vari punti del locale per evitare assembramenti o disporre menu plastificati per consentirne l’igienizzazione dopo ogni uso ovvero stampati su fogli monouso.
b. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale: � Favorire l’alternanza dei lavoratori su più turni nell’arco della giornata; � Verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio; � Articolare il lavoro con orari differenziati;
c. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
1. Gestione servizio di Ristorazione
� Si adottano adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti
all’ingresso dell’esercizio e all’interno della sala ristorante; � si prevede, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita; � Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite
prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di
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14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere
� dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti ecc.… monodose);
� all’ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
� non è disponibile l’uso del guardaroba; � i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle
mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie; � l’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti pertanto è
necessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili (poster/locandine);
� gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera monodose, ecc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. È altresì possibile che l’esercente adotti soluzioni alternative quali prodotti monouso, ecc.;
� possono essere messi a disposizione degli avventori appositi cestini per poter buttare i dispositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (fazzoletti);
� i tavoli sono distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l’uno dall’altro tenendo conto della distanza da sedia a sedia e, a tal fine, ciascuna azienda può adottare le soluzioni più adeguate al proprio layout;
� si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso, alla cassa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di protezione;
� la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
� piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta all’esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell’eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;
� tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in specifici sacchi per la lavanderia e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
� I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo se non rispettano la distanza interpersonale di un metro .
2. Attività di ristorazione di tipo self service
Oltre al rispetto di quanto previsto nel presente protocollo al fine di evitare assembramenti di persone lungo la filiera, le attività di ristorazione self service si attengono a quanto di seguito:
� garantire l'incentivo e la promozione alla prenotazione sia telefonica che digitale anche mediante l’utilizzo di una call center professionale per rispondere alle prenotazioni o mediante l’organizzazione di un centralino incloud interno;
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� organizzare un sistema di accessi programmati ed a tempo per far accedere un numero limitato di persone in funzione della capienza del ristorante
� la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di qualsiasi tipo assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
� incentivare l’utilizzo di uno o più totem esterni per la prenotazione digitale � prevedere che all’esterno del locale venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un
metro anche attraverso una specifica segnaletica ed incentivando la presenza di personale della ditta, dotato di tesserino di riconoscimento o abbigliamento distintivo
� durante la linea di distribuzione interna del self service deve essere garantita tra un cliente ed un altro la distanza di almeno un metro anche mediante l’utilizzo di segnaletica;
� obbligo di Barriere in Plexiglass alle casse al bar � utilizzo di Barriere in Plexiglass lungo la linea di distribuzione del cibo; � prevedere entrate ed uscite differenti se possibile, che necessariamente devono essere
indicate mediante l’utilizzo di apposita segnaletica e possibilmente, se gli spazi del locale lo consentono, separazione per tramite barriere;
� è vietato, prima e dopo il pasto, qualsiasi assembramento di persone sia all’interno che all’esterno del locale.
3. Gestione Servizio Bar
� si adottano sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti; � si dispone, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita; � all’ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani
dei clienti; � si evita l’uso di appendiabiti comuni; � il servizio al banco assicura il distanziamento interpersonale di un metro; � davanti al banco e alla cassa è posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il
distanziamento interpersonale; � è adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti della
clientela all’interno dell’esercizio; � l’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti; � i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle
mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle autorità sanitarie; � sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso; � si favoriscono sistemi digitali di pagamento; � si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas)
nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico (es. in prossimità dei registratori di cassa);
5. 4. Gestione Spazi Aperti
� Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale.
� Le procedure adottate negli ambienti interni vengono applicate anche negli spazi esterni:
� si presterà attenzione al distanziamento tra i tavoli;
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� corretta pulizia tavoli dopo l’utilizzo da parte dei clienti; � adeguata gestione degli ingressi e delle uscite; � delimitazione degli spazi.
6. Servizi a Domicilio
o I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani;
o la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non possono entrare nel domicilio
o sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. 7. Vendita per asporto
VENDITA PER � All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale; � sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. 8. Catering e Banqueting
a. Congressuale in sedi esterne
� Rimodulazione degli spazi a cura delle sedi esterne prescelte rispetto al numero dei partecipanti, per assicurare il rispetto della distanza interpersonale; � Personale con dispositivi di protezione individuale, qualora non sia possibile la distanza interpersonale di un metro; � Prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani; � Utilizzo, ove possibile, di materiale monouso (bio e compostabile) � Sanificazione del materiale utilizzato per la produzione e il servizio attraverso lavaggio, asciugatura a vapore e in aggiunta utilizzo di prodotti sanificazione; � Mezzi di trasporto dedicati esclusivamente al trasporto alimenti e altri esclusivamente al trasporto del materiale di ritorno da sanificare. Il camion frigorifero potrà trasportare i contenitori del cibo al rientro dal servizio e verrà in tal caso igienizzato successivamente.
b. Servizio a buffet
� È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
� Inoltre si evidenzia quanto segue:
o Favorire il servizio di take-away (il cameriere compone un box, coffe box e lunch-box con la scelta del cliente) per il consumo in apposta area attrezzata;
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o buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti; o tendiflex e sistemi di segnalazione delle distanze interpersonali da predisporre a cura delle
sedi ospitanti; o Pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione degli ospiti vanno sostituiti con
frequenza e lasciati in contenitori separati, al fine di evitare il più possibile il contatto diretto tra le mani degli ospiti e il cibo;
o creazione di percorsi divisi per accesso ed uscita alle aree buffet ideati e predisposti a cura delle sedi ospitanti;
o non viene effettuato il servizio a giro braccio;
c. Servizio al tavolo
� Distanziamento di un metro tra tavoli per garantire la distanza interpersonale; � Servizio esclusivamente al piatto (no vassoi); � Servizio esclusivamente al tavolo e quindi no aperitivi.
9. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Le aziende, a seconda delle dimensioni, si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
10. CONCLUSIONI
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d’informazione tradizionale o tramite social network per informare l’eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano o direttamente o a mezzo di strutture formative autorizzare ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L’’impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
� L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
� La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
� L’impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 891
Recepimento Intesa tra il Governo, le Regionie le Provincie Autonome di Trento e Bolzanosul documento recante “Piano Nazionale diprevenzione, sorveglianza e risposta alleArbovirosi (PNA) 2020-2025” . Rep Atti n.1/CSR del 15 gennaio 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di recepire l’Intesa Rep. Atti n. 1/CSR del15/01/2020, tra Governo, Regioni e ProvinceAutonome di Trento e Bolzano, recante il docu-mento “Piano Nazionale di prevenzione, sorve-glianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”, di cui all’Allegato “A” al presente provve-dimento che ne costituisce parte integrante esostanziale;
2. di incaricare la P.F. Prevenzione e Promozionedella Salute nei luoghi di vita e di lavoro e la P.F.Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentaread adottare idonei provvedimenti necessari a dareesecuzione al “Piano Nazionale di prevenzione,sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)2020-2025” di cui sopra.
AVVISOL’allegato completo è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 892
Disposizioni attuative del DPCM del 12 gen-naio 2017 (Livelli Essenziali di Assistenza)in tema di erogazione di prestazioni di Assi-stenza Protesica. Procedura di iscrizionenell’Elenco Regionale Fornitori di protesi,ortesi ed ausili.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di dare seguito a quanto previsto dalla Scheda n.15 “Regole per la corretta prescrizione protesica”della Deliberazione n. 107 approvata dell’Assem-blea Legislativa Regionale nella seduta del 4 feb-braio 2020 n. 153 “Piano Socio Sanitario Regio-nale 2020-2022. Il cittadino, l’integrazione, l’ac-cessibilità e la sostenibilità” attraverso l’approva-zione dell’iter procedurale indicato nell’Allegato1 “Procedura di iscrizione nell’Elenco RegionaleFornitori di protesi, ortesi ed ausili” con cui vieneistituito l’Elenco regionale dei Fornitori di protesi,ortesi ed ausili, con adozione della modulistica dicui agli Allegati 2 e 3, parte integrante della pre-sente delibera;
2. di dare mandato all’ASUR per la costituzionedella Commissione deputata alla valutazione deirequisiti previsti nella “Procedura di iscrizionenell’Elenco Regionale Fornitori di protesi, ortesied ausili” (Allegato 1); la Commissione effettuala valutazione attraverso l’utilizzo della moduli-stica di cui all’Allegato 3;
3. di incaricare l’ASUR ad avviare, entro il 30 set-tembre 2020, procedure pubbliche di acquisto deidispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B del DPCM12.01.17, al fine di rendere operativo il nomencla-tore per i predetti elenchi.
AVVISO
L’allegato completo è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 893
Disposizioni attuative del DPCM del 12 gen-naio 2017 (Livelli Essenziali di Assistenza)in tema di erogazione di prestazioni di Assi-stenza Protesica. Linee di Indirizzo Regionaliper l’assistenza protesica, ortesica e forni-tura di ausili tecnologici: percorsi organizza-tivi e clinico assistenziali.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
ANNO LI • N. 67BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE24 LUGLIO 2020
DELIBERA
1. di dare esecuzione a quanto previsto dalla Schedan. 15 “Regole per la corretta prescrizione prote-sica” della Deliberazione n. 107 approvata del-l’Assemblea Legislativa Regionale nella sedutadel 4 febbraio 2020 n. 153 “Piano Socio SanitarioRegionale 2020-2022. Il cittadino, l’integrazione,l’accessibilità e la sostenibilità” attraverso l’appli-cazione delle “Linee di indirizzo regionali perl’assistenza protesica, ortesica e fornitura diausili tecnologici: percorsi organizzativi e clinicoassistenziali” (Allegato 1), che costituisce parteintegrante della presente delibera;
2. di dare mandato al Dirigente della PF Territorioed Integrazione Ospedale Territorio di definire,con successivo atto, l’elenco delle discipline spe-cialistiche abilitate alla prescrizione delle presta-zioni che comportano la fornitura di protesi, ortesied ausili e di esplicitare i criteri in base ai quali gliEnti del SSR dovranno individuare gli specialisticompetenti alla prescrizione per classe di ausilio;
3. l’elenco di cui al punto 2 sarà successivamenteinviato agli Enti del SSR.
AVVISOL’allegato completo è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 894
“Emergenza COVID - Modifica alle aree diintervento regionale del Fondo NazionalePolitiche Sociali 2019 di cui alla DGRn.1568/2019 e alla DGR n. 292/2020”.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di modificare le aree di intervento regionale delFondo Nazionale Politiche Sociali 2019 di cui allaDGR n.1568/2019 e alla DGR n. 292/2020 comedi seguito riportato:
- modifiche all’Allegato A, Intervento I.1, letteraa) (Interventi a favore delle famiglie - euro351.690,73 (da FNPS 2019) ed euro 50.000,00(da economie derivanti dalla DGR n. 586 del21/05/2019) della DGR n.1568/2019 avente adoggetto “Fondo Nazionale per le Politicheannualità 2019 di cui all’Intesa della ConferenzaUnificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individua-zione delle aree di intervento regionale e dei cri-teri di riparto”, così come indicato nell’AllegatoA, parte integrante della presente deliberazione;
- modifiche all’Allegato A, Intervento I.2 (Pro-gramma di intervento per la prevenzione del-l’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - Interventi afavore di bambini e famiglie in condizione divulnerabilità P.I.P.P.I. 9 - Annualità 2020/2022- euro 125.000,00) della medesima DGRn.1568/2019 avente ad oggetto “Fondo Nazio-nale per le Politiche annualità 2019 di cui all’In-tesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del01/08/2019 - Individuazione delle aree di inter-vento regionale e dei criteri di riparto”, cosìcome indicato nell’Allegato B, parte integrantedella presente deliberazione;
- modifiche all’Allegato A, Intervento III.1 (Inter-venti in favore dei detenuti, ex-detenuti e mino-renni sottoposti a provvedimenti dell’ autoritàgiudiziaria) della DGR n.1568/2019 avente adoggetto “Fondo Nazionale per le Politicheannualità 2019 di cui all’Intesa della ConferenzaUnificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individua-zione delle aree di intervento regionale e dei cri-teri di riparto”, così come indicato nell’AllegatoC, parte integrante della presente deliberazione;
- modifiche all’Allegato 1.A della DGR n.292/2020 avente ad oggetto “Modifica alla DGRn. 1568/2019 - Fondo Nazionale per le PoliticheSociali annualità 2019 di cui all’Intesa dellaConferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019- Individuazione delle aree di intervento regio-nale e dei criteri di riparto” così come indicatonell’Allegato D, parte integrante della presentedeliberazione .
2. di stabilire che, in considerazione dell’emergenzasanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 e delle ripercussioni economiche e sociali chele misure di contenimento del contagio hannodeterminato, le modifiche sopra indicate si ren-dono necessarie al fine di garantire interventi stra-ordinari ed urgenti per il trasferimento immediatodi risorse a favore della Comunità regionale;
3. di stabilire che le risorse destinate all’attuazionedel presente provvedimento, ammontano comples-sivamente ad € 814.190,73 e fanno carico albilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020sui seguenti capitoli:
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ANNO LI • N. 67BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE24 LUGLIO 2020
- € 62.500,00 capitolo 2120110052
- € 51.690,73 capitolo 2120510024
- € 200.000, 00 capitolo 2120510025
- € 480.000,00 capitolo 2120410047
- € 20.000,00 capitolo 2120410048
La somma è correlata in entrata al cap 1201010072accertamento n. 3917 interamente riscossa in data12/05/2020.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.
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Allegato A INTERVENTO I.1 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE - € 351.690.73 (da FNPS 2019) ed € 50.000,00 (da economie derivanti dalla DGR n. 586/2019) L’Azione a) “Contributi a favore delle famiglie con numero di figli minorenni pari o superiori a 3 - euro 200.000,00 ” nell’ambito del punto I.1 Interventi a favore delle famiglie dell’Allegato A “Fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2019. Criteri di ripartizione delle risorse per ciascuna area di intervento regionale” alla DGR 1568/2019 viene modificata come di seguito indicato.
AZIONE A) CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORI A TRE. € 200.000,00
Risorse finanziarie assegnate Annualità 2020 - € 200.000,00 Tipologia dell’intervento Il presente intervento è finalizzato al trasferimento di contributi una tantum in favore delle famiglie, residenti nella Regione Marche, con numero di figli pari o superiore a tre, al fine di garantire loro sostegno economico, anche alla luce dell’eventualità che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto relativa al COVID 19, i nuclei si siano trovati in una situazione di precarietà lavorativa e quindi di difficoltà economica Soggetti Beneficiari e assegnazione del contributo Potranno accedere al presente contributo le famiglie con un numero di figli, minorenni e a carico, pari o superiori a 3. Il Fondo complessivo di euro 200.000,00 verrà ripartito, fino ad esaurimento dello stesso, tra le famiglie collocate in posizione utile nella graduatoria regionale con le seguenti modalità: - Contributo di euro 400,00 a figlio minorenne a carico, fino ad un massimo di euro
2.000,00 per ciascuna famiglia ammessa al beneficio, per l’anno 2020.
Modalità di presentazione delle domande di contributo Ciascuna famiglia presenterà la propria domanda di contributo attraverso la piattaforma informativa SIFORM 2.
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Con successivo atto del Dirigente del suddetto Servizio verrà approvato apposito bando nel quale verranno specificate modalità e tempistica di presentazione della domanda di contributo da parte delle famiglie. Criteri di assegnazione e di erogazione del contributo Le famiglie richiedenti verranno ammesse a contributo sulla base di una graduatoria che verrà individuata in relazione al valore crescente ISEE in corso di validità. Qualora le famiglie non siano in possesso dell’attestazione ISEE entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo potranno presentare l’attestazione ISEE 2019. Nel caso in cui si verifichi una situazione di ex equo relativa al valore ISEE, l’ordine di priorità verrà determinato, in ordine decrescente, dal numero di figli, che dovrà essere, si ribadisce, necessariamente pari o superiore a 3. La struttura amministrativa regionale non procederà all’istruttoria delle domande, avvalendosi esclusivamente degli esiti dell’elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla piattaforma informatica regionale denominata SIFORM 2. Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport in base a tale elaborazione predisporrà il relativo decreto di concessione e liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari dei contributi.
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Allegato B INTERVENTO I.2 - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) - INTERVENTI A FAVORE DI BAMBINI E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ P.I.P.P.I. 9 - ANNUALITÀ 2020/2022 - € 125.000,00” Il punto I.2 Programma Di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - Interventi a favore di bambini e famiglie in condizione di vulnerabilità P.I.P.P.I. 9 - Annualità 2020/2022 - € 125.000,00 della DGR 1568/2019 viene modificato come di seguito indicato.
INTERVENTO I.2
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) - INTERVENTI A FAVORE DI BAMBINI E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ P.I.P.P.I. 9 - ANNUALITÀ
2020/2022 - € 125.000,00
Risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2020 - 62.500,00 1. Riferimenti programmatici
Il Programma Nazionale P.I.P.P.I. sostenuto e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'Università di Padova e partito in forma sperimentale nell’anno 2012 ha visto negli anni una progressiva diffusione sull’intero territorio nazionale. A seguito di ciò, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è giunto, in accordo con le Regioni, alla predisposizione delle Linee di Indirizzo Nazionali sull’Intervento con Bambini e Famiglie in situazione di vulnerabilità, che recepiscono le modalità operative del suddetto Programma. Per tale motivo, per la prima volta, con il Decreto Interministeriale 26 novembre 2018, di adozione del Piano Sociale Nazionale per il triennio 2018-2020, si è stabilito, all'articolo 4, di finanziare le azioni vòlte all'implementazione delle richiamate Linee di indirizzo attraverso la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) attribuita alle Regioni. Questa decisione introduce un cambiamento sostanziale nel panorama della programmazione delle risorse assegnate per garantire su tutto il territorio nazionale livelli omogenei di prestazioni. Anche per l’annualità 2019 quota parte del FNPS, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2019 di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, viene utilizzata dalle Regioni per l’applicazione della metodologia delle succitate Linee guida. 2. Riferimenti operativi
Così come indicato all’Allegato E del succitato Decreto ministeriale del 4 settembre 2019, per la realizzazione della nona edizione del Programma P.I.P.P.I., la Regione Marche è destinataria di euro 125.000,00 da trasferire a n. 2 Ambiti Territoriali Sociali.
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I due Ambiti, individuati in sede di Conferenza permanente dei coordinatori di Ambito Territoriale Sociale tenutasi in data 11/11/2019, sono stati designati nei seguenti Enti: 1. Ambito Territoriale Sociale n. 6 di Fano 2. Ambito Territoriale Sociale n. 19 di Fermo Con l'adesione a P.I.P.P.I. 9 gli Ambiti Territoriali in questione, insieme alla Regione, sono tenuti al rispetto del Programma di implementazione allegato al documento ministeriale sopra richiamato. Il Ministero, come previsto dall'articolo 3 del citato Decreto Ministeriale, garantisce idonea assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nel Programma nonché l'organizzazione e la realizzazione della struttura di formazione. In virtù della programmazione di P.I.P.P.I. 2020-2022 nell'ambito del FNPS, è rimandata alle Regioni la definizione dell'utilizzo delle risorse e i connessi aspetti amministrativi a supporto della corretta attuazione del Programma. 2.1 Modalità di assegnazione L'assegnazione della quota ministeriale per l'attuazione del Programma, pari ad euro 125.000,00, avviene secondo le seguenti modalità:
• 50% della quota pari ad euro 62.500,00 nell’annualità 2020; • 50% della quota pari ad euro 62.500,00 nell’annualità 2021;
La prima quota verrà erogata ai due Ambiti Territoriali Sociali con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport a seguito di approvazione del presente atto. Tale somma dovrà essere rendicontata dagli ATS, successivamente alla valutazione del T2. - La seconda quota verrà trasferita successivamente alla presentazione della relazione
intermedia da presentarsi in fase di primo e secondo assessment, indicativamente tra la valutazione T.1 e la valutazione T.2.
2.2 Dispositivi ed interventi attivabili Le risorse rese disponibili per l'attuazione del Programma P.I.P.P.I. 2020-2022 sono utilizzate per le attività rivolte alle famiglie target. I dispositivi attivabili riguardano: - area sostegno educativo:
• interventi di educativa domiciliare • interventi di educativa territoriale;
- area solidarietà tra famiglie: • attivazione di gruppi genitori/bambini o di gruppi tra famiglie; • affidamenti part time, forme "leggere" di affido, famiglie di appoggio;
- area collaborazione e co-progettazione scuola/servizi: • equipe integrate con il sistema scolastico; • sostegno socio educativo scolastico.
I riferimenti concettuali ed operativi per il lavoro in équipe sono contenuti nelle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. 3. Indicazioni per la ripartizione dei dispositivi di intervento nel quadro delle risorse: budget di dispositivo.
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Si forniscono le seguenti indicazioni per la correlazione tra le azioni e le risorse da assicurare in ogni ambito territoriale in termini di budget di dispositivo:
Dispositivo di intervento Budget di dispositivo
area sostegno educativo € 52.500,00 area solidarietà tra famiglie € 5.000,00 area collaborazione e co-progettazione scuola/servizi
€ 5.000,00
Totale € 62.500,00 4. Spese sostenibili
Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sulle quali è possibile imputare i costi a carico del Programma. area sostegno educativo: - Conduzione gruppi genitori / bambini; - Sostegno psicologico/psicoterapeutico alle famiglie target; - Acquisto materiale formativo per attività connesse al dispositivo di intervento. area solidarietà tra famiglie: - partecipazione alle riunioni di équipe multidisciplinari; - sostegno alle attività di supervisione e di coordinamento; - acquisto di materiali didattici per attività connesse al dispositivo di intervento; - spese per eventuale copertura assicurativa per le famiglie di appoggio; - attività formative e di coordinamento delle famiglie di appoggio; area collaborazione e co-progettazione scuola/servizi: - progettazione/realizzazione di interventi sul gruppo classe del bambino/a target per la
costruzione di una comunità scolastica positiva; - sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi; - acquisto materiale didattico per attività connesse al dispositivo di intervento; - Sostegno al funzionamento della rete di scuole I costi indiretti di gestione non superano il 7%, pari ad euro 4.375 per ambito territoriale e coprono spese per: - i trasferimenti degli operatori ai fini della formazione o dei tutoraggi obbligatori, ad
eccezione dei costi coperti dal Ministero; - acquisto di materiali necessari all'attuazione dei dispositivi; - altri acquisti strettamente connessi all'attuazione dei dispositivi. Le spese sostenibili sopra citate sono quelle strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal Programma e coinvolgono le risorse professionali che gli ambiti territoriali individuano come necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. 5. Coordinamento e monitoraggio
La Regione Marche, assicura le azioni di coordinamento e monitoraggio previste dal Programma e supporta gli ambiti territoriali nelle attività di implementazione.
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I referenti regionali si adoperano per strutturare le opportunità e i risultati del Programma all'interno della programmazione delle politiche di settore e individuare e valorizzare tutte le connessioni possibili in termini di integrazione di obiettivi e pianificazione di risorse e strumenti. Gli ambiti territoriali curano la costituzione e il funzionamento delle strutture interne di governance previste dal Programma di implementazione con particolare riferimento alle équipe multidisciplinari. Comunicano inoltre alla Regione il numero e la composizione delle équipe, dei coach, nonché i dispositivi attivati e le collaborazioni istituzionali in essere. I referenti degli ambiti territoriali si adoperano per trasferire le competenze e le esperienze apprese all'interno della programmazione integrata di zona e per qualificare e sviluppare il sistema locale dei servizi. Nel periodo di implementazione del Programma sono programmati almeno due tavoli regionali di coordinamento e monitoraggio partecipati da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività. 6. Rendicontazione e documentazione finale
Fermo restando le modalità di rendicontazione richieste a valere sulla programmazione del FNPS, lo sviluppo del Programma P.I.P.P.I. 2020-2022 è monitorato attraverso: - una relazione intermedia da presentarsi in fase di primo e secondo assessment,
indicativamente tra la valutazione T.1 e la valutazione T.2; - una relazione finale da presentarsi in fase di post assessment e comunque a
conclusione delle attività e in concomitanza del questionario finale previsto dal Programma di implementazione.
La rendicontazione delle spese sostenute avviene attraverso la presentazione di idonea documentazione giustificativa e da uno schema riepilogativo delle spese rendicontate. Eventuali documenti integrativi ritenuti utili a fini della rendicontazione possono essere forniti dagli ambiti territoriali o richiesti dalla Regione Marche.
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ALLEGATO C INTERVENTO III.1 "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE ADULTE E MINORENNI SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA" (€ 500.000,00)” Il punto III.1 - "Interventi in favore di persone adulte e minorenni sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria - € 500.000,00” di cui alla DGR 1568/2019 viene modificato come segue
INTERVENTO III.1
"INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE ADULTE E MINORENNI SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA"
(€ 500.000,00) 1. Obiettivi generali della programmazione e finalità degli interventi. Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti: • potenziare l'offerta di trattamenti rieducativi e riabilitativi delle persone sottoposte provvedimenti dell'autorità giudiziaria, all’interno ed all’esterno degli istituti penitenziari, in funzione dell’emergenza sociosanitaria determinata dal Covid-19; • stabilizzare il sistema integrato previsto dalla L.R. 28/2008; • sviluppare l'integrazione territoriale di tutti i soggetti pubblici e privati portatori d'interesse, al fine di ridurre l’impatto dell’emergenza Covid sulle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; AI fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dovranno destinare le risorse per progetti di trattamento e di prevenzione della recidiva di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento: a. al supporto economico e/o logistico e/o educativo degli interventi di deflazionamento degli istituti penitenziari previsti nella DGR 484/2020 e s.m.i.; b. ad interventi di lieve entità economica sia all’interno che all’esterno del carcere,
finalizzati al miglioramento della qualità di vita, con particolare riferimento alle difficoltà determinate dall’emergenza Covid19;
c. ad interventi, anche formativi, per l'apprendimento di abilità e competenze che possano favorire la risocializzazione del detenuto e dei soggetti maggiorenni in affidamento o in messa alla prova; d. ad interventi di istruzione destinati a soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna e sospesi per messa alla prova; e. ad interventi formativi, di riabilitazione e di prevenzione della recidiva a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale. 2. Tipologia dei soggetti beneficiari e criteri per la ripartizione delle risorse
Le risorse finanziarie disponibili, pari ad € 500.000,00, sono ripartite come segue:
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a. € 200.000,00 tra gli Ambiti territoriali sociali (ATS) ove insistono Case Circondariali o Case di Reclusione, attraverso i relativi Comuni capofila, per interventi trattamentali a favore di soggetti adulti detenuti, di cui € 40.000,00 al supporto economico e/o logistico e/o educativo degli interventi di deflazionamento degli istituti penitenziari previsti nella DGR 484/2020 e s.m.i., proporzionalmente alla popolazione detenuta (dato disponibile più recente); b. € 110.000,00 tra i 5 ATS capofila provinciali, sedi dei relativi capoluoghi, per interventi a favore di soggetti minorenni, con particolare riferimento ai disagi determinati dall’emergenza Covid-19, proporzionalmente alla popolazione residente in età compresa tra 14 e18 anni nel territorio provinciale (dato disponibile più recente), ; c. € 95.000,00 per attività trattamentali socioculturali a sostegno dell’emergenza Covid-19, a cura degli Ambiti territoriali sociali, come segue:
� € 20.000,00 con specifico riferimento all'implementazione per l'anno 2018 del progetto regionale denominato "Sistema Bibliotecario Regionale Carcerario" approvato con Decreto 12 POL del 13 marzo 2012 ai sensi della DGR 1485/2011, concernente le biblioteche carcerarie;
� € 25.000,00 con specifico riferimento all'implementazione per l'anno 2018 del progetto regionale de nominato "Teatro in carcere" approvato con Decreto 12 POL del 13 marzo 20 12 ai sensi della DG I 1485/20, concernente le attività teatrali in carcere;
� € 12.500,00 con specifico riferimento all'implementazione per l'anno 2018 del progetto regionale denominato “La parola ai detenuti” – progetto di sostegno e coordinamento dei giornalini degli istituti penitenziari marchigiani, approvato con Decreto 46/SPO/2017;
� € 12.500,00 con specifico riferimento all'implementazione per l'anno 2018 del progetto regionale denominato “Scolpire il movimento” finalizzato alla realizzazione di uno o più cortometraggi che coinvolgano comunque tutti gli istituti penitenziari delle Marche, approvato con Decreto 46/SPO/2017;
� € 25.000,00 per un progetto regionale di pet therapy e di educazione cinofila presso il maggior numero possibile di istituti penitenziari delle Marche, considerati i positivi esiti del progetto sperimentale di pet therapy realizzato presso la casa circondariale di Ancona Montacuto.
d. fino ad € 50.000,00 a destinazione vincolata per l'inclusione socio-abitativa, con
riferimento ai disagi determinati dall’emergenza Covid-19, quale contributo al sostegno delle strutture di accoglienza residenziale rieducativa di detenuti ammessi a misure alternative ed ex-detenuti, attive alla data del presente atto e con comprovata esperienza nel settore. Il contributo regionale non potrà comunque superare l'80% del costo annuo complessivo della struttura e sarà assegnato all’Ambito Territoriale competente, previa verifica del rendiconto relativo all’annualità 2019;
e. € 25.000,00 quale contributo all’ATS capofila del progetto dell'Amministrazione
Penitenziaria denominato "Trattamento intensivo degli autori di comportamento violento di genere". Si tratta di un progetto di trattamento intensivo specifico per i detenuti autori di reati a sfondo sessuale.
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f. € 20.000,00 quale contributo all’ATS capofila provinciale di Ancona di un progetto
dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) finalizzato all’inclusione sociale ed alla riduzione della recidiva per imputati e/o condannati in esecuzione penale esterna segnalati dall’UEPE stesso.
3. Requisiti delle attività finanziabili agli Ambiti territoriali sociali Coerentemente con la L.R. 28/08 al fine di stabilizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, i processi di concertazione degli obiettivi e di co-progettazione degli interventi devono prevedere la collaborazione e l'integrazione degli Enti Locali, dell' Amministrazione della Giustizia e delle organizzazioni del Terzo Settore. In particolare, gli interventi a favore dei minorenni devono essere obbligatoriamente concordati con l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (USSM). Nei casi in cui l'USSM segnali al Comitato di programmazione locale di ATS capofila provinciale la necessità di realizzare un intervento in un territorio diverso dall'ATS beneficiario del contributo regionale, poiché l'USSM ha competenza su tutto il territorio regionale e non ha sedi territoriali coincidenti con gli ATS, i 5 ATS beneficiari fungono da capofila provinciali, provvedendo all'eventuale trasferimento delle risorse al o agli ATS dove vengono effettivamente realizzati gli interventi. 4. Modalità operative 4.1 Le risorse sono state ripartite tra gli ATS ed impegnate con decreto 56/SPO/2020.
Le risorse eventualmente oggetto di rinuncia all’utilizzo da parte dei beneficiari, vengono destinate alle attività di cui al punto 2.a. 4.2 Il Comitato dei Sindaci ed il Coordinatore d'ATS governano, nell'ambito delle rispettive competenze, i processi di concertazione e di co-progettazione del relativo ATS. In tali processi devono essere coinvolti, oltre ai Comuni dell'Ambito, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, le Direzioni degli Istituti Penitenziari, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, gli Uffici di Servizio Sociale Minorenni, e le organizzazioni del Terzo Settore. Con riferimento specifico alla progettazione degli interventi di cui al punto 2.a (€ 40.000,00 destinati al supporto economico e/o logistico e/o educativo degli interventi di deflazionamento degli istituti penitenziari previsti nella DGR 484/2020 e s.m.i., per emergenza Covid-19), ciascun ATS riserva una quota proporzionale a quella assegnata fino a concorrere alla disponibilità di € 40.000,00 che andranno ad integrare le risorse di cui alla DGR 484/2020, secondo modalità definite con atto dirigenziale successivo.
4.3 Il programma annuale complessivo 2020 di ciascun Ambito Territoriale Sociale rientrante nei criteri sopra indicati, redatto obbligatoriamente secondo lo schema approvato con atto dirigenziale, sottoscritto dal Coordinatore d'ATS ed approvato dal Comitato dei Sindaci, deve pervenire alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport indirizzo pec: [email protected] entro 30 giorni dalla data del presente atto. Qualora si rilevassero incongruenze del programma rispetto alle finalità indicate, la Regione potrà richiedere chiarimenti o integrazioni al soggetto proponente. I programmi di ciascun ATS si concludono il 31/03/2021. La relazione delle attività svolte ed il relativo rendiconto devono pervenire alla Regione entro il 30/04/2021.
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ALLEGATO D CONTRIBUTI PER I CENTRI PER LA FAMIGLIA - € 51.690,73
L’Allegato 1.A “Contributi per i Centri per la Famiglia - euro 51.690,73” di cui alla DGR 292/2020 viene modificata come di seguito indicato.
CONTRIBUTI PER I CENTRI PER LA FAMIGLIA € 51.690,73
Risorse finanziarie assegnate Annualità 2020 - € 51.690,73 Finalità La Regione Marche, nell’ambito delle attività dedicate al supporto delle famiglie, oramai da anni sostiene i “Centri per la famiglia” ossia un luogo a disposizione prioritariamente delle famiglie e come punto di incontro per tutti, ove avviene un’offerta di informazioni ed orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazione significative di apprendimento personale e sociale con e per la famiglia. In questo particolate momento di emergenza, la Giunta Regionale ritiene quanto mai importante garantire risorse finanziarie immediate per ripristinare l’operatività di tali servizi. Soggetti beneficiari ed interventi finanziabili Sono destinatari del presente contributo gli Ambiti Territoriali Sociali per sostenere economicamente i Centri per la famiglia che attuino, una od entrambe le seguenti attività:
1. interventi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate, secondo l’Asse 3 – Azione 9.1.2 - Linea di intervento 1 “Sviluppo e consolidamento dei centri per la famiglia” del PON Inclusione 2014/2020, attraverso l’organizzazione di azioni, incontri ed iniziative con valenza di sostegno a favore di famiglie multiproblematiche o in condizioni di particolare svantaggio, già in carico ai Servizi sociali competenti, quali integrazioni al progetto quadro predisposto a favore delle medesime famiglie.
2. corsi rivolti alle coppie ed ai soggetti interessati, finalizzati alla promozione della
regolazione naturale della fertilità nella duplice finalità sia di facilitare il concepimento sia di procrastinarlo o evitarlo e sulla promozione del dialogo genitori-figli nella delicata fase dello sviluppo puberale. I corsi dovranno essere tenuti da “operatori di biofertilità”, attraverso incontri che non si limitino ad insegnare una mera tecnica, ma pongano le basi dell’azione nella promozione dell’autocoscienza, della conoscenza e della visione armonica di sé. I corsi dovranno pertanto proporre alle coppie e ai soggetti interessati l’apprendimento e l’utilizzo della regolazione naturale della fertilità in maniera tale che
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ciascuno potrà apprenderla dagli operatori, così che possa diventare autonomo nell’utilizzo e perseguire in piena libertà e responsabilità le sue scelte di vita. Gli “operatori di biofertilità”, formati ed aggiornati, dovranno risultare iscritti agli appositi “elenchi insegnanti”, consultabili nel sito www.confederazionemetodinaturali.it della Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità che ha curato la formazione degli educatori dell'affettività e della sessualità identificati come “operatori di biofertilità”. Gli elenchi degli operatori di biofertilità formati per la promozione del dialogo genitori-figli potranno invece essere consultati ai seguenti link: https://www.metodobillings.it/animatrici-mammafiglia e https://www.metodobillings.it/animatori-papafiglio/.
Modalità di riparto ed utilizzo del Fondo Il fondo pari ad € 51.690,73 verrà ripartito in maniera uguale tra tutti i progetti, risultati ammissibili, presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali a corredo di apposita domanda di contributo. Sono ammessi a finanziamento massimo due progetti per Ambito, uno per ciascuna delle due azioni indicate al precedente paragrafo “Soggetti beneficiari ed interventi finanziabili” Il contributo erogato dovrà essere opportunamente rendicontato entro il 31/12/2020 da parte de gli Ambiti Territoriali Sociali i quali dovranno pervenire contestualmente anche una relazione dettagliata sugli interventi svolti. La spesa rendicontate dovranno essere giustificate da documentazione fiscalmente valida da conservare, in originale, da parte dell’ATS in previsione di successivi controlli. Con apposito Decreto del Servizio Politiche Sociali e Sport verrà approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione della relazione finale corredata da consuntivo.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 895
Emergenza Covid-19 - Criteri per l’attuazionedegli interventi relativi all’assistenza perl’autonomia e la comunicazione personaledegli alunni con disabilità fisiche o sensoriali- a.s. 2020/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare i criteri per l’attuazione degli inter-venti relativi all’assistenza per l’autonomia e lacomunicazione personale degli alunni con disa-bilità fisiche o sensoriali per l’a.s. 2020/2021riportati nell’Allegato “A”, che forma parte inte-grante e sostanziale della presente deliberazione,rimodulati rispetto agli anni precedenti in funzionedei nuovi bisogni conseguenti all’emergenza epi-demiologica Covid-19;
2. di stabilire che i suddetti interventi sono attuatidagli Ambiti Territoriali Sociali ai quali viene tra-sferito in un’unica soluzione il Fondo statale2019 di cui al DPCM 1° agosto 2019 secondoi criteri di riparto indicati nella DGR n.1626/2019;
3. di stabilire che gli Ambiti Territoriali Sociali,dopo aver assicurato gli interventi di cui alla pre-sente delibera, possono utilizzare le eventuali eco-nomie:
a) per integrare le risorse che verranno trasferiteper la L.R. 18/96 - budget anno 2021 nello spe-cifico per l’intervento di “Assistenza educativadomiciliare” rivolto agli alunni disabili e perl’intervento di sostegno all’“Integrazione sco-lastica”;
b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Indivi-duale) atti a proteggere gli alunni con disabilitàe gli operatori dal rischio di diffusione delcontagio da Covid-19 nell’espletamento siadell’intervento previsto al punto 2 dell’allegato“A” della presente deliberazione sia degliinterventi di cui alla L.R. 18/96 indicati al pre-cedente punto a);
c) per un rimborso chilometrico in favore diquelle famiglie che provvedono autonoma-mente ad accompagnare i propri figli a scuolasenza gravare sui servizi erogati da Comuni oda Onlus e/o cooperative;
4. di stabilire che l’onere derivante dal presente prov-vedimento pari complessivamente ad €3.603.108,51 fa carico al bilancio di previsione2020/2022 annualità 2020 nell’ambito della dispo-nibilità già attestata con DGR n.756 del22.06.2020 come segue:
• capitolo 2120210138 € 2.783.219,20
• capitolo 2120210139 € 233.792,15
• capitolo 2120210140 € 586.097,16
con riferimento all’importo di € 3.558.359,00 icapitoli di spesa sono correlati in entrata al capi-tolo 1201010244 - accertamento n. 3709/2019,somme interamente riscosse; mentre per l’importodi € 44.749,51 trattasi di economie di anni prece-denti, interamente riscosse e reiscritte con DGR n.574/2020, n. 575/2020 e n. 576/2020.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.
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ALLEGATO A)
EMERGENZA COVID-19 - CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICHE O SENSORIALI - A.S. 2020/2021. 1.INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI Gli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali sono finalizzati a favorire il pieno sviluppo delle loro potenzialità, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l’impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari. 1.1 Destinatari I destinatari sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare: a) alunni frequentanti il nido d’infanzia (0-3 anni), la scuola dell’infanzia (3-6 anni),
scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall’art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto: � l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le
frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell’orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l’interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d’età;
� che l’ipoacusia abbia reso difficoltoso l’apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
b) alunni frequentanti il nido d’infanzia (0-3 anni), la scuola dell’infanzia (3-6 anni),
scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001e ss.mm.ii. come di seguito precisato:
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Ciechi Totali: - coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; - coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in
entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. Ciechi Parziali: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o
nell'occhio miglio-re, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. Ipovedenti gravi: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio miglio-re, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. Ipovedenti medio-gravi: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio miglio-re, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento. Destinatari degli interventi socio-educativi-assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge. 1.2 Tipologia degli interventi L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, assicura gli interventi a carattere socio-educativo-assistenziale di seguito elencati: A) Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare B) Sussidi e supporti all’autonomia C) Adattamento dei testi scolastici D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati. A) Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare L’Assistenza all’autonomia e alla comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, della L.104/92 è un'assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all’insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all’assistente scolastico. L’Assistenza all’autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all’art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l’indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all’alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI, la famiglia dovrà corredare la domanda di accesso al contributo, con il “Piano Didattico Personalizzato” redatto dal Consiglio di Classe da cui emerga il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.
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L’intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l’Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell’UMEE/UMEA - operanti nell’ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit. L’operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: - educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici; - coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di
assistenza all’autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell’Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS; - coloro che stanno completando l’iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a
che lo Stato definisca la figura professionale dell’Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.
Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l’operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo. A sostegno di tale intervento, l’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, previa presentazione della domanda, un contributo per l’anno scolastico 2020/2021 ovvero per il periodo che va dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021; per gli alunni che devono sostenere l’esame di maturità l’intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame. Inoltre, l’intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2021. Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches: - I^ tranche entro il mese di settembre 2020 pari a 6 mensilità; - II^ tranche entro il mese di febbraio 2021 pari alle successive 6 mensilità di cui 4
mensilità per la conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 e 2 mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2021, previa rendicontazione di almeno l’80% dell’importo liquidato come I^ tranche.
Nel mese di settembre 2021 la famiglia dovrà produrre la rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata.
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Nel caso in cui la famiglia non avesse interamente utilizzato il contributo liquidato per l’a.s. 2020/2021 si procederà ad un conguaglio con il contributo spettante per il successivo anno scolastico, fatta eccezione per gli studenti che termineranno il ciclo di studi in qual caso la somma non utilizzata andrà recuperata. Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi: - € 570,00 lorde al mese; - € 19,00 quota oraria lorda dell’operatore ammessa a contributo, comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell’espletamento dell’intervento. Nel caso di situazioni complesse, qualora l’intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI. In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l’assistente o di sostituzione dell’assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale. B) Sussidi e supporti per l’autonomia L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo straordinario per l’acquisto, previa autorizzazione dell’Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all’autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all’attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale. In particolare concede: a) sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari; b) supporti per l’autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 2.000,00 per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI. Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l’obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l’avvenuto pagamento. Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l’intervento di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.
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C) Adattamento testi scolastici a.s. 2021/2022 L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 1.1 lett. b) l’intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l’apprendimento e l’acquisizione di concetti. L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato: -Scuola Primaria: € 4.000,00; -Scuola secondaria di primo grado: € 4.000,00; -Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00. Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l’intervento di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione. I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall’alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione: a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall’insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi per l’a.s. 2021/2022 che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto; b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l’adattamento dei testi; c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti. Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d’autore. L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all’utente l’autorizzazione richiesta per l’adattamento dei testi per l’a.s. 2021/2022. L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sora indicati secondo le seguenti modalità:
- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l’obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l’avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.
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Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l’obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l’avvenuto pagamento. D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati L’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell’udito sia in regime di convitto che di semiconvitto. Si provvederà a predisporre nell’ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l’opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l’indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell’intervento economico previsto. Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l’importo di € 11.500,00 annue. Per ottenere il contributo la famiglia deve concordare preventivamente con l’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale l’inserimento in Istituto. Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione. 2.INTERVENTO A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO. A sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado gestito dall’Ente locale in forma singola o associata oppure direttamente dall’ATS è previsto il rimborso di una quota parte del costo sostenuto da tali enti nella misura massima pari ad € 0,90 al Km. Sono esclusi rimborsi spese per attività prestata da volontari o da genitori. 3. UTILIZZO DELLE RISORSE Le risorse pari ad € 3.603.108,51 verranno trasferite agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali sulla base dei criteri di riparto di cui alla DGR n.1626/2019 in un’unica soluzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
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Nell’utilizzo del suddetto finanziamento gli ATS hanno l’autonomia di definire, in sede di tavoli di concertazione locale, l’individuazione di priorità tra gli interventi di cui alla presente deliberazione in base alle esigenze emergenti. Gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie: a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 2021
nello specifico per l’intervento di “Assistenza educativa domiciliare” rivolto agli alunni disabili e per l’intervento di sostegno all’“Integrazione scolastica”;
b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell’espletamento sia dell’intervento previsto al punto 2 del presente allegato “A” sia degli interventi di cui alla L.R. 18/96 indicati al precedente punto a).
c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative.
Entro il 31 ottobre 2021 gli ATS rendono conto al Servizio Politiche Sociali e Sport, attraverso apposita modulistica, dell’effettivo utilizzo delle risorse trasferite. I dati verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità per effettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio. 4.TEMPI E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI I tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui alla presente delibera verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 896
“L.R. 24/1985 Interventi per favorire il fun-zionamento degli organi e delle strutturedelle associazioni che perseguono la tutela ela promozione sociale dei cittadini invalidi,mutilati e disabili - Criteri e modalità di con-cessione dei contributi anno 2020”.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare i criteri e le modalità di concessionedi contributi alle associazioni di cui agli artt. 1 e 2della L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e lapromozione sociale dei cittadini invalidi, mutilatie disabili per l’anno 2020, riportati nell’allegato“A”, che forma parte integrante e sostanziale delpresente atto, a fronte di uno stanziamento pari ad€ 200.000,00 comprensivo della quota di €462,98 per recupero di richieste pervenute nel-l’anno 2019 rimaste inevase;
2. di stabilire che l’onere di spesa complessivo paria € 200.000,00 fa carico al capitolo 2121010043del bilancio di previsione 2020/2022 annualità2020.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.
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ALLEGATO A)
Criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili per l’anno 2020. Premessa La Regione Marche attraverso la L.R. 30 aprile 1985, n. 24 concernente “Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili” riconosce e sostiene le funzioni e le attività delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge. A tal fine vengono concessi alle suddette associazioni contributi per il regolare funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti. Con la presente deliberazione vengono, quindi, individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali per l’anno 2020. Beneficiari Possono accedere al contributo regionale per l’anno 2020 le associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985. Per quanto concerne le associazioni di cui all’art. 2 possono accedere al contributo quelle che saranno censite sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 790 del 29.06.2020. Criteri e modalità di concessione dei contributi Sulla base dell’art. 3, comma 3 della L.R. 24/1985 e s.m.i. le risorse stanziate con la presente deliberazione pari ad € 199.537,02 vengono così ripartite: - 75% in favore delle associazioni di cui all’art. 1. - 25% in favore delle associazioni di cui all’art. 2. Definito l’importo da destinare a ciascun raggruppamento di associazioni, si procede sulla base dell’art. 3, comma 1 della L.R. 24/1985 e s.m.i. ad assegnare alle associazioni il contributo annuale secondo i seguenti criteri: - per il 30% in misura proporzionale al numero degli associati; - per il 70% in relazione al volume di attività. Per volume di attività si intendono le spese sostenute dalle associazioni, debitamente documentate, per il funzionamento delle sedi associative e per le attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.
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Il contributo regionale viene impegnato e liquidato in un’unica soluzione con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport a favore della sede regionale di ciascuna associazione, laddove presente, altrimenti alla singola associazione dislocata sul territorio regionale. Spese ammissibili Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle associazioni per il regolare funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti. Nello specifico: - spese per il personale dedicato esclusivamente alle attività di segretariato sociale; - spese per l’affitto della sede; - spese per le utenze (luce, acqua, riscaldamento, condominio, pulizia locali); - spese postali e telefoniche (le ricariche telefoniche devono essere giustificate con
ricevuta intestata all’associazione); - spese per la cancelleria ed il materiale di consumo. Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 01.01.2019/31.12.2019 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate all’associazione. Spese non ammissibili Non sono ammesse a contributo: - ogni tipo di spesa non indicata espressamente alla voce “Spese ammissibili”; - spese i cui documenti giustificativi non siano intestati all’associazione richiedente. Modalità e tempi per la presentazione delle domande Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per l’anno 2020 verranno indicati con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 897
L.R. n. 31/08 - Approvazione dello schemadi Protocollo d’intesa con la Regione Ecclesia-stica per le Marche per la valorizzazionedella funzione socio-educativa degli Oratori.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di Protocollo d’Intesa, dasottoscrivere con la Regione Ecclesiastica Marche,come riportato in allegato (ALLEGATO 1) al pre-sente atto, del quale costituisce parte integrante,previsto dalla L.R. n.31/2008, articolo 3, al fine diattuare interventi di valorizzazione della funzionesocio- educativa degli Oratori;
2. Di dare mandato al Presidente della Giunta Regio-nale o suo Delegato alla sottoscrizione dell’Attodi cui al precedente punto 1. autorizzandolo adapportare eventuali modifiche non sostanziali chesi rendessero necessarie al fine della sottoscrizionedello stesso.
AVVISOL’allegato completo è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 898
Approvazione “Misure di sicurezza anti-con-tagio Covid-19 nei cantieri pubblici - lineeguida ed elenco voci”.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare le “Misure di sicurezza anti-contagioCovid-19 nei cantieri pubblici - linee guida ed
elenco voci”, di cui all’Allegato A, parte inte-grante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsiai fini dell’aggiornamento dei documenti di garae/o progettuali in conseguenza dell’emergenzasanitaria in corso, finalizzato alla riapertura deicantieri pubblici e alla consegna dei nuovi cantieri,fino al termine della crisi emergenziale.
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24 LUGLIO 2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO LI • N. 67
Allegato A
Misure di sicurezza
anti-contagio Covid 19
nei cantieri pubblici
linee guida ed elenco voci
Indice
Linee guida misure anticovid-19 per i cantieri dei lavori pubblici ................................................3
Introduzione .....................................................................................................................................3
Iter procedimentale ....................................................................................................................... 3
-19 ...................................................................... 5
-19 .................................................................. 5
Principali riferimenti normativi a livello nazionale ........................................................................ 10
Elenco misure anti covid-19 per i cantieri dei lavori pubblici ................................................................. 12
ANNO LI • N. 67BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE24 LUGLIO 2020
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Linee guida misure anticovid-19 per i cantieri dei lavori pubblici
Introduzione
La situazione pandemica attuale dovuta al Covid-19 ha prodotto per imprese e committenti di
lavori, sia pubblici che privati, un aggravio di attività e di costi non riconducibili ai rischi propri
delle lavorazioni ovvero dello specifico cantiere,
consueto ordinario rischio imprenditoriale.
In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei
provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo
tenere conto delle maggiori spese a carico delle imprese dovute all'apprestamento delle
generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un
protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di
gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
Si puntualizza preliminarmente che i conseguenti eventuali maggiori oneri dovuti alla minore
produttività saranno oggetto di valutazione in sede di cantiere caso per caso e non sono
considerati nel presente documento.
Per
11 giugno 2020 e alla definizione del
sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del punto 11 giugno 2020, la
costituzione dei comitati territoriali, laddove per la particolare tipologia di impresa e per il
sistema delle relazioni sindacali (ovvero in assenza dei rappresentanti sindacali aziendali),
non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali.
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Il CSE provvede ad integrare il PSC con le misure anti-contagio coerentemente con quanto
mpresa affidataria per il conseguente
adeguamento del proprio POS e di quelli dei subappaltatori.
affidataria e delle imprese subaffidatarie provvederà ad avviar
2020 (laddove previsto, coinvolgendo anche gli enti bilaterali).
1 giugno 2020, il medico competente (MC)
di ogni impresa esecutrice (appaltatrice e subaffidataria) collabora con il datore di lavoro e i
tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.
In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare
maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo, potrà suggerire l'adozione di ulteriori
provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute
dei lavoratori (al riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n.14915/2020).
In tutti i casi dovranno essere coinvolti, oltre agli RLS/RLST, anche i Servizi di Prevenzione e
Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli aspetti formativi, prevedere
il coinvolgimento delle Parti sociali, attraverso gli Organismi paritetici di Settore.
Resta inteso il pieno rispetto dei CCNL (edile principalmente) e il coinvolgimento delle
Organizzazioni Sindacali di settore e delle RSU, nel rispetto dei protocolli e degli accordi vigenti.
In appendice si riporta un elenco dei principali riferimenti normativi a livello nazionale, ai quali si
aggiungono le varie disposizioni a carattere regionale e, in taluni casi, anche comunale.
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-19
In -contagio e
anti-diffusione del contagio, che potranno ricondursi, richiamando per analogia quanto definito
dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:
a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le
specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di
Coordinamento (PSC).
b) oneri aziendali per la sicurezza
gestione anti-COVID-19 connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure
organizzative e gestionali del cantiere.
Si segnala inoltre che, anche laddove non sia presente il PSC, ove ricorrano i presupposti, la
D.lgs 81/2008 a cura del responsabile dei lavori.
Guida -19
- si rifà a quanto già previsto nel D.Lgs
81/2008 e nella normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del
coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di
lavoro/impresa, oltre che del medico competente.
-contagio, è quella di fornire
una fonte vincolante per quantificare i costi anti-contagio e distinguere questi dagli oneri anti-
contagio aziendali.
COVID-19, delle fonti pattizie e delle procedure elaborate dal CNCPT, in linea con le indicazioni
applicativi delle stesse, individuando:
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a. -
- si evidenzia che
progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;
b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);
c. il possibile costo della misura stessa, solo per la quota di costo della sicurezza (vedi ultimo
capoverso).
Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso
to Protocollo).
I paragrafi del Protocollo sono 10 come di seguito elencati.
1. Informazione
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spezi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle
lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10.Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione
voci, descritte e raggruppate sulla base dei paragrafi del Protocollo, si sviluppa su 9
colonne:
colonna A: numero progressivo della voce/articolo
colonna B: descrizione del capitolo
colonna C: descrizione della voce
colonna D:
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colonna E: unità di misura
colonna F: importo senza SG (spese generali)
colonna G: importo con SG (spese generali)
colonna H: indicazione costi della sicurezza
colonna I: indicazione oneri aziendali della sicurezza
Per le misure rientranti nei costi anti-
essere oneri anti-contagio aziendali non è stato valorizzato nessun importo dal momento che
detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali, quotate in Regione Marche al
15%.
-19 dovrà essere verificata la
presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso potrà essere utile
prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione, attraverso specifica dichiarazione,
A. Cantieri in corso
Si possono verificare due fattispecie:
1. Cantieri sospesi, per i quali si procederà a riapertura;
2. Cantieri che non sono stati sospesi o comunque sono già ripresi.
In entrambe le . , o in
, o art.
132 comma 1 lettera b del D.lgs 163/2006 nel caso di applicazione del codice dei contratti
previgente.
.B . Cantieri futuri
Cantieri futuri per i quali le procedure di gara sono in corso o da avviare che potranno comportare
; si
distinguono le seguenti ipotesi:
1. o
da stipulare;
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2.
valutazione;
3. Procedure di gara per le quali è stata avviata la procedura, ovvero avviata la manifestazione
di interesse a seguito dell'adozione di uno specifico atto di indizione, e non è scaduto il termine
di presentazione delle offerte;
4. Procedure di gara da avviare sulla base di un progetto verificato;
5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.
Punti 1 e 2
,
indicati dal medesimo articolo. Per le stesse si procede con la modifica immediatamente dopo
la stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori.
Punti 3 e 4: Per le pr .
da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla situazione
Covid-
integrazioni dei documenti di gara e senza necessità di rivedere gli elaborati progettuali. Ai
e potrà essere fatto fronte con le
somme previste nel quadro economico per gli imprevisti e con le economie derivanti dal ribasso
operatori economici e
Punto 5: Per le procedure di cui al numero 5 la progettazione deve essere aggiornata alla
-19. I
documenti di progetto dovranno essere strutturati in modo da rendere evidenti le misure
operative anticovid-19, chiaramente individuate e stimate, da mettere in atto per eseguire le
lavorazioni in sicurezza laddove al momento della consegna del cantiere sia sempre necessaria
la loro attivazione.
comma1 Lgs. 50/16 con due modalità, al fine di dare continuità agli
investimenti pubblici e non bloccare le procedure di gara attuali e future.
1. Con la prima modalità,
maggiori somme necessarie pe -19,
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elle misure, al fine
previste non dovranno più essere messe in atto. La stazione appaltante a tal fine dovrà
tenendo conto sia dei costi aggiuntivi da PSC, sia di quelli derivanti dai maggiori oneri per la
sicurezza
nel PSC sarà sottratto per intero, in quanto afferente a misure non più
necessarie. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza eventualmente
stazione
2. Con la seconda modalità,
maggiori -19. Tale
previste dovranno essere messe in atto. La stazione appaltante, a tal fine, dovrà esplicitare gli
tenendo conto, nè dei costi aggiuntivi da PSC, né degli eventuali maggiori oneri per la sicurezza.
nel PSC sarà aggiunto. Per quanto concerne gli eventuali maggiori oneri della sicurezza,
a
contrattuale.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso, relativamente alle
ipotesi sopra individuate, è opportuno che le stazioni appaltanti si riservino sempre, sia al
momento della consegna dei lavori che in fase di esecuzione, la possibilità di procedere
Sicurezza e Coordinamento e agli eventuali maggiori oneri per la sicurezza.
aumento/diminuzione dei costi anti contagio stimati d
degli oneri per la sicurezza competono
alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento, sia assorbendo il relativo
, sia con
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15765
incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con lo stralcio di opere purché sia comunque
Principali riferimenti normativi a livello nazionale
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6dell'emergenza epidemiologica da COVID-marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione
-
- DPCM 11 Marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 - fra il Governo e le parti sociali;
- Protocollo MIT 19 marzo 2020;
- DPCM 22 marzo 2020;
- Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile 24 marzo 2020;
- DPCM 10 aprile 2020;
- Circolare CNCPT 16 aprile 2020;
- Protocollo del 24 aprile 2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL;
- DPCM 26 aprile 2020;
-misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
-contenimento della diffusione del COVID-19 ne ;
- Circolare Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
- DPCM 17 maggio 2020;
-misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
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ambienti di lavoro fra il Gove2020);
-contenimento della diffusione del COVID-aprile 2020).
- DPCM 11 giugno 2020;
-misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
- Allegato 13 contenimento della diffusione del COVID-
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ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 899
L.R. 41/2019: Approvazione dello schema diConvenzione tra la Regione Marche ed ilComune di Ancona per l’intervento denomi-nato “Realizzazione di un passaggio pedo-nale presso l’ospedale Regionale Torrette diAncona”.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Convenzione tra laRegione Marche e il Comune di Ancona per l’at-tuazione dell’intervento denominato “Realizza-zione di un passaggio pedonale presso l’OspedaleRegionale Torrette di Ancona”, di cui all’allegato1) parte integrante del presente atto;
2. Di incaricare il dirigente del Servizio Tutela,Gestione e assetto del territorio, o suo delegato asottoscrivere la Convenzione di cui all’allegato 1),autorizzandolo ad apportare modifiche non sostan-ziali che si rendessero necessarie ai fini della sot-toscrizione;
3. Di stabilire che la copertura dell’onere finanziarioderivante dall’applicazione del presente atto èassicurata, in termini di esigibilità della spesa,dalla disponibilità del capitolo n. 2100520114,Bilancio 2020-2022, annualità 2021, complessi-vamente pari ad € 500.000,00.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013
15779
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA
Schema di convenzione per l’intervento denominato la “Realizzazione di un passaggio pedonale presso l’Ospedale Regionale Torrette di Ancona”
TRA
La Regione Marche, rappresentata da dall’Arch. Nardo Goffi, nato a ______________, in qualità di dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente via Gentile da Fabriano 9, Ancona, Codice Fiscale 8008630420, di seguito denominata Regione
E
Il Comune di Ancona, con sede in___________nella persona del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Sport___________________, di seguito denominato “Comune”;
PREMESSO
-che l'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, dal punto di vista infrastrutturale, rappresenta un grande attrattore di traffico veicolare e pedonale.
-che il parcheggio dell'area ospedaliera è in collegamento pedonale con il parcheggio scambiatore di Via Metauro mediante un attraversamento pedonale semaforizzato su Via Conca (arteria strategica trafficata ed interessata dal traffico pesante per l’accesso al porto Dorico), che in più occasioni è stato teatro di incidenti persino mortali.
-che al fine di garantire maggiore sicurezza all’anzidetto collegamento si rende necessario realizzare un sovrappasso pedonale da realizzare su via Conca tra il parcheggio di via Metauro e l'ospedale Regionale Torrette di Ancona;
-che con Deliberazione n° 283 del 25/05/2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo dell’opera “Sovrappasso pedonale torrette – via conca – parcheggio ospedale”;
-che con L.R. n. 41 del 30/12/2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020), è stato assegnato un contributo straordinario per investimenti di € 500.000,00 al Comune di Ancona per la realizzazione di un passaggio pedonale presso l’ospedale regionale in località Torrette di Ancona per l’annualità 2021 da rendicontare entro il 21/12/2021;
-che l'opera è già prevista dal PRG del Comune di Ancona, ed il suo posizionamento è stato scelto in relazione ai dislivelli tra il parcheggio di via Metauro, quello dell'ospedale Regionale e la strada da sovrappassare;
-che una parte dell’area su cui ricade l’opera è di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona e quindi, con nota prot. 0637906|23/06/2020|R_MARCHE|GRM|ITE|A, il Comune di Ancona ha comunicato che l’Azienda Ospedaliera ha dato il nulla osta all’amministrazione comunale per la concessione dell’area necessaria alla realizzazione dell’intervento, con riserva di valutare - all’esito del collaudo dei lavori - la cessione definitiva dell’area o la costituzione del diritto di superficie sull’opera da realizzare;
-che il manufatto da realizzare sarà composto da due torri di sostegno della travata di scavalco, da una rampa - scala di accesso dal parcheggio lato ospedale, da una rampa pedonale di accesso dal parcheggio di via Metauro e da un ascensore di servizio posto adiacente la torre lato ospedale. Il
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sovrappasso ha una larghezza libera pedonale di 2,4m così come le rampe della scala e la rampa pedonale lato parcheggio di via Metauro. L'ascensore sarà ad uso pubblico ed avrà un capienza di 13 persone. Oltre all'opera di scavalco, per raggiungere l’ingresso dell'ospedale, è prevista la realizzazione di una rampa/marciapiede di larghezza 1,80m, che si sviluppa longitudinalmente al parcheggio per una lunghezza di circa 57m;
-che la funzionalità dell’opera è indispensabile per garantire il collegamento pedonale in sicurezza tra il parcheggio di via Metauro e l’ospedale regionale permettendo una razionalizzazione dei servizi e una adeguata connessione con il Polo Ospedaliero;
-che allo stato attuale il costo dell’intervento risultante dal Progetto Definitivo (approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 283 del 25/05/2018) è stimato in 645.000,00 € così ripartiti:
a) 510.457,68 € per i Lavori;
b) 134.542,32 € somme a disposizione;
-che con DGR n. ____ del __________ la Regione Marche ha approvato lo schema della presente convenzione;
-che il Comune di Ancona, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 02/07/2020, ha approvato lo schema della presente convenzione;
-che l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
-che l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
A tal fine, tutto ciò premesso, la Regione Marche e il Comune di Ancona
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. La Regione Marche ed il Comune di Ancona, convengono di collaborare attraverso reciproci impegni, al fine di realizzare l’opera di sovrappasso pedonale tra il parcheggio di via Metauro e l’ingresso dell’ospedale Regionale in località torrette di Ancona.
ART. 3 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA REGIONE MARCHE
1. La Regione Marche condivide la necessità di realizzazione dell’opera, per le motivazioni in premessa, pertanto si impegna a concedere al Comune di Ancona un contributo straordinario di 500.000,00 € per la realizzazione di un passaggio pedonale presso l’ospedale regionale in località torrette di Ancona;
2. la Regione Marche, oltre alle somme citate al comma 1 del presente articolo ,
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assegnate con L.R. n. 41 del 30/12/2019, non parteciperà con altri finanziamenti ad una eventuale rideterminazione del costo dell’Opera;
ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE DI ANCONA
1. Il Comune di Ancona si impegna a cofinanziare con fondi propri l’opera per quota parte ed a reperire ulteriori possibili finanziamenti per le restanti risorse necessarie fino alla concorrenza dell’importo che risulterà dal progetto definitivo-esecutivo.
2. Il Comune di Ancona, inoltre, si impegna a curare tutte le procedure tecnico/amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento nonché a redigere i progetti secondo il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e a curare la realizzazione dell’intervento, a seguito del suo inserimento nei piani programmatici di competenza, curando le procedure per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di Legge di natura archeologica, ambientale ed urbanistiche.
3. Restano, altresì, a totale carico del Comune di Ancona gli oneri, anche economici, connessi al collaudo, all’attivazione, al perfezionamento e all’indennizzo di eventuali espropri, servitù di passaggio, nonché delle occupazioni temporanee necessarie per eseguire le lavorazioni nelle varie fasi e tempistiche individuate dal progetto. Tutti gli oneri sopra specificati saranno finanziati con le somme previste dal quadro economico progettuale.
4. Il Comune di Ancona si impegna ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante.
5. Saranno inoltre ad esclusivo carico del Comune di Ancona gli oneri connessi alla manutenzione e gestione dell’opera oggetto della presente convenzione alle relative pertinenze, alla segnaletica e quanto altro occorra per consegnare l’opera finita conforme alla normativa vigente.
6. Il Comune di Ancona si impegna a rendicontare l’opera entro il 21/12/2021;
ART. 5 –MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Essendo il contributo assegnato dalla Regione Marche al Comune di Ancona con L.R. 41 del 30/12/2019 di competenza dell’annualità 2021, lo stesso potrà essere erogato a seguito di richiesta del Comune di Ancona, in data successiva al 01/01/2021, con le seguenti modalità:
a) 20% in anticipazione a seguito delle richieste del Comune di Ancona;
b) 50% al raggiungimento di un importo lavori pari al 70% dell’importo del contributo regionale come risultante da documentazione tecnico, amministrativa e contabile;
c) saldo all’approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, come risultante da documentazione tecnico, amministrativa e contabile”;
2 Eventuali economie potranno essere riutilizzate dal Comune di Ancona per migliorie all’opera stessa o per far fronte a spese impreviste, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3 La Regione Marche, oltre alle somme citate al comma 1) dell’art 2 della presente convenzione non partecipa con altri finanziamenti ad una eventuale rideterminazione del costo dell’Opera;
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ART.6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
1. I reciproci accordi ed impegni che formano oggetto della presente Convenzione non potranno, per qualsiasi titolo o causa, essere modificati in tutto o in parte, senza il formale assenso dei firmatari.
ART. 7 CONTROVERSIE
1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Ancona.
ART. 7 – REGISTRAZIONE ATTO
1. Il presente atto verrà registrato ai sensi della vigente Legge del Registro in caso d’uso e le relative spese verranno assorbite nel quadro economico progettuale.
ART. 8 –DURATA DELLA CONVENZIONE E PROROGA
1 La presente convenzione produce effetti dalla data della stipula fino al 31/12/2021.
2 Il termine di cui al comma 1) può essere prorogato su concorde richiesta delle parti.
PER IL COMUNE DI ANCONA
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PER LA REGIONE MARCHE
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 900
DGR N. 207 del 25/02/2019, integrata conDGR 426 del 15/04/2019 - POR Marche FSE2014/2020. Priorità di investimento 8.ii -Gio-vani e Priorità e 8.i - Occupazione: Borse diricerca giovani laureati under 30 e Borselavoro adulti over 30. Integrazione risorse.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Di integrare le risorse dei due interventi di soste-gno alle politiche attive del lavoro programmaticon DGR 207 del 29 febbraio 2019 e DGR 426del 15 aprile 2019, le quali per le restanti parti sirichiamano integralmente, destinando complessi-vamente ulteriori risorse finanziarie pari ad euro
562.464,00 a valere sulle Priorità 8.i e 8.ii del PORMarche FSE 2014/2020;
2. Di finalizzare l’integrazione indicata al punto 1,come di seguito riportato:- Per euro 343.728,00 a valere sul POR Marche
FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.ii -Giovani, allo scorrimento della graduatoriaaperta sull’ avviso approvato con DDPF206/2019 e all’eventuale assegnazione di ulte-riori Borse di ricerca UNDER 30, della duratadi nove mesi ciascuna, a favore di giovani disoc-cupati marchigiani;
- Per euro 218.736,00 a valere sul POR MarcheFSE 2014/2020 Priorità 8.i - Occupazione, alloscorrimento delle graduatorie aperte sull’ avvisoDDPF 205/2019 e all’eventuale assegnazione diulteriori Borse lavoro OVER 30 a favore diadulti, disoccupati, marchigiani;
3. Di stabilire che la copertura finanziaria dell’onerederivante dalla applicazione del presente attointesa come disponibilità, per un importo comples-sivo pari ad euro 562.464,00 è garantita dallerisorse del POR FSE 2014/2020, sui capitoli delBilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020,come di seguito indicato:
4. Di autorizzare la Dirigente della PF Promozionee Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, Cor-rispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi adapportare eventuali modifiche all’esigibilità dellerisorse, di cui al precedente punto, al fine di pro-cedere alla corretta imputazione della spesa.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma 1, del DLgs n. 33/2013.
________________________________________________________
Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 901
Approvazione standard formativi relativi aipercorsi di formazione per la diffusione dellacultura della sicurezza.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di approvare gli standard formativi relativi ai per-corsi di formazione per la diffusione della cultura
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della sicurezza come indicato nell’allegato A, parteintegrante e sostanziale della presente delibera-zione;
- di inserire gli estremi della presente deliberazionenell’allegato “B” della D.G.R. n. 1412 del 22dicembre 2014 “Elenco delle Deliberazioni diGiunta relative a profili professionali e standard for-mativi attinenti attività/professioni il cui esercizioè disciplinato da norme di settore, che restano invigore sino alla loro armonizzazione rispetto aglistandard contenuti nel Repertorio Regionale deiProfili Professionali”.
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Allegato “A”
STANDARD FORMATIVI RELATIVI AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA
SICUREZZA
In coerenza con l’obiettivo condiviso da Regione Marche e ANMIL di
- promuovere e divulgare iniziative di educazione e formazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro,
- fornire competenze professionali a soggetti infortunati sul lavoro per sviluppare didatticamente la loro esperienza di infortunio,
nell’ambito delle politiche e delle azioni regionali per la promozione dell’apprendimento permanente, la Regione promuove un’offerta formativa specificatamente finalizzata al conseguimento di tali obiettivi di competenza, definendone gli standard minimi di progettazione ed erogazione. Nello specifico, viene definita l’articolazione, le condizioni di erogazione e le attestazioni conseguibili dei seguenti tre percorsi formativi
Percorso formativo Durata
A) LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA: NORMATIVA E FORMAZIONE (percorso ai sensi del DM 6 marzo 2013 – criterio 3°)
64 ore
B) DIDATTICA PER FORMATORI SULLA SICUREZZA (percorso ai sensi del DM 6 marzo 2013 – criterio 3°)
24 ore
C) DIDATTICA DELLA TESTIMONIANZA 120 ore
Requisiti di accesso Tutti i percorsi sono rivolti a soggetti infortunati sul lavoro e tecnopatici.
Se i tre percorsi non sono integrati in un unico corso, vanno rispettate le seguenti propedeuticità:
Possono accedere al percorso A) persone
- di età non inferiore a 18 anni; - in possesso di un diploma di scuola media superiore.
Possono accedere al percorso B) le persone che
- hanno conseguito l’attestato in esito al percorso A) - Hanno maturato almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area
tematica oggetto della docenza
Possono accedere al percorso C) le persone che hanno conseguito l’attestato in esito al percorso B)
Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrare l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno
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Articolazione dei percorsi
A) LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA: NORMATIVA E FORMAZIONE
modulo contenuti durata in ore 1A: Introduzione alla normativa
- I concetti di rischio e pericolo - La cultura del risk management - L’evoluzione storica della cultura della sicurezza - Il D. Lgs 81/08: gli obblighi formativi - Accordo Stato – Regioni (21/12/2011)
8
2A: La formazione obbligatoria
- Modulo normativo (1) - Formazione generale (1) con mappa concettuale ed esempi didattici - Modulo gestionale (2) con mappa concettuale ed esempi didattici - Modulo tecnico (3) con mappa concettuale ed esempi didattici - Modulo formazione specifica (esempio 4) con mappa concettuale ed
esempi didattici
16
3A: L’organizzazione della sicurezza
- Analisi dei rischi - Le varie tipologie di rischio - Il DVR e il DUVRI: come progettarli - Qualità totale ISO 9001, efficacia ed efficienza produttiva e
connessione con la cultura della Salute e Sicurezza
24
4A: Stress Lavoro correlato 4
5A: La prevenzione delle malattie professionali 4
6A: Il primo soccorso in azienda 8
B) DIDATTICA PER FORMATORI SULLA SICUREZZA
modulo contenuti durata in ore 1B: La didattica - Didattica, e apprendimento e didattica per competenze negli adulti e
negli studenti e i programmi didattici - La didattica maieutica applicata alla salute e sicurezza sul lavoro
8
2B: Gli strumenti
- Le mappe concettuali applicate alla sicurezza sul lavoro - E-learning e videoconferenze - Esempi di successo nella diffusione della Cultura della Sicurezza
8
3B: Programmi e integrazione della Cultura della Sicurezza
- L’uso dell’e-learning nella formazione 8
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C) DIDATTICA DELLA TESTIMONIANZA
modulo contenuti durata in ore
1C: Psicologia della testimonianza
- La memoria - Memoria ed emozioni - Il concetto di trauma - Memoria e trauma - L’infortunio come trauma - Infortunio e disagio psicologico - Psicologia della testimonianza
20
2C: Intelligenza emotiva
- Le emozioni - Riconoscere ed esprimere le emozioni - La gestione delle emozioni - L’intelligenza emotiva - Emozioni e testimonianza
18
3C: Comunicazione competente ed efficace
- La comunicazione: modelli e funzionamento - Comunicazione verbale e non verbale - Assiomi della comunicazione - Contesti e funzioni della comunicazione
o Trasmettere informazioni o Creare e mantenere relazioni o Persuadere e convincere o Comprendere e sostenere gli altri
- Comunicare sul web
24
4C: Storytelling* - Pensiero narrativo e narrazione - Psicologia della narrazione - Storytelling autobiografico - Schemi e strumenti narrativi - Parole e stili - La propria storia come testimonianza � 4 delle 18 ore del Modulo sono gestite e realizzate in modalità “one to one” per
consentire al docente di affiancare il testimonial nella costruzione della sua storia.
18
5C: Apprendimento, didattica e testimonianza
- Teorie dell’apprendimento - Scuola e didattica - I programmi didattici: obiettivi e metodologie - La didattica per competenze - U.D.A. Unità didattiche di apprendimento: cosa sono e come utilizzarle - La lezione centrata sul formatore - La lezione centrata sui partecipanti - La lezione partecipata o lezione socratica
20
6C: Public Speaking
- Il discorso: contesto, contenuti e struttura - La preparazione - L’uso delle parole - Il linguaggio del corpo - La voce - La paura di parlare in pubblico
8
7C: Organizzazione e gestione di
- La progettazione degli interventi - Il pubblico aziendale - Il pubblico scolastico
o Scuola primaria
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eventi sulla sicurezza
o Scuola secondaria di I grado o Scuola secondaria di II grado o Università
- L’organizzazione e la comunicazione di eventi - La giornata della sicurezza - Donne e sicurezza
Soggetto formatore
I percorsi sono progettati dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), per le finalità indicate nel protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza “Marche sicure” tra regione Marche e A.N.M.I.L, e realizzati da organismi formativi accreditati dalla regione Marche ai sensi delle D.G.R. n. 62/2001, D.G.R. n. 2164/2001 e s.m.i. e in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato regioni e Provincie Autonome del 20/03/2008 per la macrotipologia “Formazione continua”.
Gli interventi formativi autorizzati dovranno essere realizzati nelle sedi accreditate dell’organismo di formazione o in altri spazi che, in conformità delle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza, D. Lgs 81/2008, siano idonei ai fini didattici.
I percorsi potranno essere realizzati in modalità di e-learning (con presenza sincrona di docente e allievi) e dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa, garantendo la certificazione delle presenze.
Il soggetto proponente sarà tenuto a realizzare le attività secondo gli standard di percorso previsti dalla presente deliberazione.
Il soggetto attuatore dovrà presentare i progetti conformi ai singoli standard di percorso di cui al presente allegato, con un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 8 ed un massimo di 15 allievi, salvo deroghe preventivamente autorizzate da questa Amministrazione Regionale solo per motivate situazioni eccezionali o per esigenze territoriali.
Per la gestione dei corsi valgono le disposizioni di cui al vademecum per la gestione ed il controllo delle attività di formazione professionale, DGR n. 802/2012, DGR n. 19/2020 e s.m.i.
Valutazione didattica degli apprendimenti
L’ Organismo attuatore ha l’obbligo di rendere tracciabile la valutazione didattica degli apprendimenti per singolo modulo. Il materiale relativo alle verifiche eseguite in itinere deve essere tenuto dall’ Organismo attuatore ed esibito in eventuali controlli. Requisiti professionali e strumentali
L’Organismo attuatore, per erogare la formazione dei singoli moduli, si dovrà avvalere di Docenti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza sulla materia di insegnamento.
Frequenza
Per ciascun percorso per accedere alla prova di verifica finale prevista, è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore totali in cui si articola il percorso.
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Verifiche finali e attestazioni
I percorsi a) e b) si concludono con un test di verifica dell’apprendimento; il superamento della verifica comporta il rilascio di un Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai sensi del DM 3 marzo 2013.
La commissione d'esame, su richiesta dell’Ente di formazione, è nominata dalla Regione Marche. Il Presidente è un funzionario della Regione ed è composta da:
- due esperti in discipline psicologia, salute e sicurezza sul lavoro
Al superamento dell’esame finale, il soggetto formatore rilascia al partecipante un’Attestazione degli apprendimenti, i cui contenuti minimi sono quelli previsti dal presente documento.
Il percorso c) si conclude con un esame finale davanti ad una commissione costituita da due esperti degli ambiti di contenuto affrontati dal percorso e da un rappresentante della Regione in qualità di presidente; il superamento della prova d’esame comporta il rilascio di un’Attestazione degli apprendimenti per Formatore - Testimonial della sicurezza.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 902
Approvazione partecipazione della regioneMarche al Progetto SMAU per l’annualità2020: “L’innovazione a supporto dellaripresa post Covid-19” ed ai relativi eventiprogrammati.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di approvare il “PROGETTO SMAU per l’an-nualità 2020: L’INNOVAZIONE A SUP-PORTO DELLA RIPRESA POST COVID -19”, di cui all’allegato 1 del presente atto, che necostituisce parte integrante e sostanziale, presentatoda SMAU Servizi s.r.l., per la realizzazione di unaserie di attività che coinvolgano: le imprese mar-chigiane (startup e imprese esistenti), gli abilitatoridi innovazione (laboratori di ricerca, incubatori eacceleratori, Università, Cluster Tecnologici regio-nali) ed i rappresentanti di imprese e abilitatori dialtri territori nazionali o internazionali;
- di approvare, pertanto, la partecipazione dellaregione Marche ai seguenti eventi programmati perl’annualità 2020:
• SMAU MILANO, 20-21 ottobre 2020 (57ª edi-zione);
• SMAU MARCHE, 12 novembre 2020 (2ª edi-zione).
- che l’onere finanziario per la partecipazione alPROGETTO SMAU per l’annualità 2020 è pari a€ 90.950,00 IVA inclusa e trova adeguata coper-tura nel capitolo n. 2140310043, del bilancio di pre-visione 2020-2022, annualità 2020;
- di stabilire che il presente atto è soggetto a pubbli-cazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Dlgs.33/2013 e s.m.i..
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ALLEGATO 1
PROGETTO SMAU per l’annualità 2020: “L’INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA
RIPRESA POST COVID-19”.
ATTIVITA’ E OBIETTIVI SMAU è oggi la più articolata piattaforma italiana di incontro e matching dedicata all’innovazione per le imprese e gli enti locali; si articola in un Roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale multiregionale a Milano, una tappa a Londra e a Berlino e il nuovo appuntamento SMAU Parigi, che si svolge per il 1^ anno sulla base dei positivi riscontri di eventi analoghi. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori merceologici coinvolte ogni anno nei suoi appuntamenti, SMAU è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi dell’innovazione. Da oltre sette anni le principali Regioni italiane partecipano a SMAU con l’obiettivo di creare nuove reti, di facilitare la specializzazione in termini di ricerca e innovazione, di facilitare l’attrazione degli investimenti, di generare sviluppo economico attraverso la ricerca e l’innovazione. La partecipazione delle Regioni a SMAU avviene attraverso una modalità standard che prevede il coinvolgimento di specifiche categorie di operatori: impese innovative del territorio, poli per l’innovazione, acceleratori e incubatori, startup innovative, agenzie regionali e referenti istituzionali. Gli eventi programmati nel Progetto SMAU per l’annualità 2020: “L’INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA RIPRESA POST COVID-19” sono:
- SMAU MILANO, 20-21ottobre 2020 (57^ edizione);
- SMAU MARCHE, 12 novembre 2020 (2^ edizione).
Gli obiettivi del progetto per l’annualità 2020 possono riassumersi in:
a. promozione e commercializzazione del settore dell’innovazione di Regione Marche presso gli altri sistemi produttivi nazionali e internazionali;
b. valorizzazione e promozione dei casi di successo e delle buone pratiche già presenti sul territorio regionale;
c. promozione relazioni e incoming di investitori nazionali e internazionali in una logica di attrazione degli investimenti;
d. attivazione dell’incontro diretto - matching - tra operatori ambito regionale e gli operatori nazionali e internazionali, anche sulla base di una mappatura delle complementarietà;
e. realizzazione di una efficace azione di valorizzazione e promozione sui media economici nazionali e locali del sistema dell’innovazione di Regione Marche con specifico riferimento alla fase della ripartenza a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
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MODALITA’ REALIZZATIVE
Di seguito dettagliamo le attività previste per dare corso al progetto, con riferimento particolare alla selezione e partecipazione delle startup innovative e dei player regionali dell’innovazione di Regione Marche ai Tavoli di Lavoro e agli appuntamenti identificati del calendario SMAU 2020.
A) SMAU MILANO, 20-21 ottobre 2020
L’appuntamento SMAU Milano, giunto alla sua 57^ edizione e con qualifica di manifestazione internazionale, è un evento multiregionale, al quale prendono parte ogni anno le principali Regioni italiane con il proprio ecosistema dell’innovazione (startup, incubatori, acceleratori, poli di innovazione, distretti, imprese di successo del territorio, ecc.). Si caratterizza per un programma articolato di incontri e matching, momenti di presentazione e speed pitching per stimolare l’incontro, in ottica Open Innovation, dei player dell’innovazione, delle startup e del relativo ecosistema con le imprese e pubbliche amministrazioni di tutto il territorio nazionale, ma anche investitori e operatori internazionali, interessati ad investire negli ecosistemi dell’innovazione italiani, oltre ad una parte espositiva dove approfondire il primo contatto che tipicamente avviene nei momenti di incontro sopra descritti.
Di seguito le attività e i servizi che si prevedono per la tappa SMAU Milano: A1) Coinvolgimento di una selezione di 20 startup innovative, da identificarsi attraverso apposita call pubblica realizzata da Smau, analogamente a quanto già sperimentato con altre Regioni, e veicolata attraverso i canali propri e degli attori del territorio marchigiano (Camera di Commercio, agenzie regionali, cluster, incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, Università, ecc.).
Le startup saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
- prodotto o servizio b2b;
- prodotto o servizio pronto per il mercato, con interesse a sviluppo del proprio mercato e a sviluppi internazionali;
- contenuto innovativo del prodotto o servizio;
- prodotto o servizio coerente con i settori della Smart Specialisation Strategy della Regione Marche;
- interesse a trovare investitori finanziari o industriali.
Le startup selezionate avranno a disposizione i seguenti servizi e saranno coinvolte nelle seguenti attività e momenti di networking che si svolgeranno durante l’evento SMAU Milano, per stimolare il loro incontro con potenziali clienti e partner, ma anche con gli investitori internazionali partecipanti all’iniziativa ItaliaRestartsUp organizzata dentro SMAU Milano in collaborazione con ICE:
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- Disponibilità per ciascuna startup di un proprio spazio espositivo di 4 mq in cui approfondire le relazioni di business e i contatti avviati nelle diverse occasioni di incontro organizzate nel corso dell’evento. Lo spazio sarà allestito con desk e sgabello, grafica personalizzata per il singolo soggetto, loghi di Regione Marche e dei partner regionali.
- Coinvolgimento in una sessione speed pitching in cui presentare la propria attività ad un pubblico di imprenditori e decisori aziendali in funzione del target di imprese a cui ci si rivolge.
- Possibilità di partecipare agli incontri one-to-one organizzati con gli investitori internazionali nell’ambito di ItaliaRestartsUp, l’iniziativa che si svolge dentro SMAU Milano organizzata in collaborazione con ICE.
- Visibilità nel sito smau.it con una pagina dedicata, riconducibile alla pagina di Regione Marche, contenente la presentazione della propria attività, la descrizione dei propri servizi o prodotti e il tipo di partner e clienti che si stanno ricercando.
- Visibilità nel sito presso tutti i preregistrati appartenenti al proprio settore di riferimento, mediante suggerimento alla visita e alla prenotazione di un incontro in Fiera presso lo stand attraverso la funzione “Segna in Agenda”.
- Disponibilità di illimitati inviti elettronici per proprie attività di invito a clienti o prospect, che possono beneficiare dell’ingresso gratuito alla Fiera utilizzando un codice invito offerto dalla singola startup. L’azienda, accedendo alla propria Area Riservata, potrà scaricare l’aggiornamento del database di tutti coloro che si sono registrati alla fiera utilizzando il proprio invito elettronico.
- Presentazione della propria offerta di servizi attraverso l’inserimento negli Startup Safari, tour guidati della Fiera per settore di attività, nei quali i visitatori vengono accompagnati da apposito personale preparato da SMAU, per scoprire e incontrare l’offerta di innovazione dedicata al proprio settore di appartenenza. Al termine della manifestazione ogni startup riceve le anagrafiche profilate delle imprese che hanno visitato il proprio stand grazie agli Startup Safari, per essere certi di non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di incontro con i propri potenziali clienti.
- Trasferimento a fine manifestazione ad ogni startup del database profilato dei visitatori che hanno dichiarato di essere interessati alla loro offerta e quello dei visitatori che hanno utilizzato l’invito elettronico offerto dall’espositore.
A2) Coinvolgimento di cluster, incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, Università con sede nella Regione mediante le seguenti attività:
- Veicolazione della call per la selezione delle startup da coinvolgersi nell’appuntamento SMAU Milano (vedi punto A1).
- Visibilità nel sito smau.it con una pagina dedicata, riconducibile alla pagina di Regione Marche, contenente la presentazione della propria attività, la descrizione dei propri servizi o prodotti e il tipo di partnership che si stanno ricercando.
- Organizzazione di incontri dedicati con investitori nazionali ed internazionali, operatori dell’ecosistema dell’innovazione e player della filiera agroalimentare partecipanti all’appuntamento.
- Partecipazione ai diversi momenti di networking e incontro con l’ecosistema nazionale e internazionale, al fine di favorire la nascita di nuove relazioni e partnership.
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A3) Coinvolgimento di 5 imprese marchigiane mediante le seguenti attività:
- Candidatura dei progetti di innovazione delle imprese marchigiane al Premio Innovazione SMAU con il coinvolgimento di associazioni di categoria per la diffusione della Call.
- Realizzazione di una intervista a cura dei giornalisti dell’Osservatorio SMAU, alle imprese marchigiane innovative selezionate per il Premio Innovazione SMAU.
- Pubblicazione del caso di successo realizzato dai giornalisti dell’Osservatorio SMAU in una pagina dedicata sul sito smau.it.
- Coinvolgimento delle imprese innovative selezionate per il Premio Innovazione SMAU negli SMAU Live Show, eventi della durata di 50 minuti dedicati ad uno specifico settore (ad esempio: Industria 4.0, Scienze della Vita, Smart Communities, Commercio e Turismo, ecc.), per presentare la propria realtà e le collegate esigenze di innovazione.
- Premiazione delle imprese selezionate per il Premio Innovazione SMAU mediante cerimonia di consegna in Fiera.
- Attività di PR e media relation per i casi di successo selezionati come vincitori del Premio Innovazione SMAU.
- Organizzazione di incontri networking e matching con operatori dell’ecosistema dell’innovazione e player della filiera, al fine di creare opportunità di crescita e sviluppo del business per le imprese marchigiane.
- Partecipazione ad un’offerta formativa sui temi dell’innovazione composta da oltre 300 workshop da 50 minuti ciascuno che si svolgono nell’arco dei tre giorni di manifestazione durante SMAU, per un aggiornamento professionale e un’occasione di incontro e networking con i migliori docenti, professionisti ed esperti del nostro Paese. A4) Organizzazione di una giornata di formazione per le startup selezionate per la partecipazione a SMAU Milano. I lavori si svolgeranno nel mese di settembre, con il coinvolgimento dei partner di SMAU esperti sui temi di Open Innovation, per garantire alle startup di ottenere tutte le informazioni utili per la loro preparazione all’evento e tutto il supporto necessario per la preparazione del pitch e la cura di tutti gli aspetti organizzativi collegati all’evento. A5) Coinvolgimento di rappresentanti istituzionali regionali nell’appuntamento, mediante:
- Organizzazione di incontri dedicati con investitori finanziari e industriali partecipanti all’appuntamento, ma anche con rappresentanti istituzionali di altre Regioni italiane partecipanti.
- Coinvolgimento in uno SMAU Live Show, per condividere e presentare la strategia regionale inerente i temi trattati, a beneficio di aziende ed enti partecipanti.
- Organizzazione di una visita dedicata per i singoli rappresentanti istituzionali coinvolti, con incontro delle startup, degli incubatori, delle presenti all’appuntamento.
- Organizzazione di incontri con i top player per condividere strategie sull’innovazione e recepire indicazioni puntuali, modelli di successo ed esperienze di mercato.
- Organizzazione di interviste e attività di PR e media relation con redazioni economiche locali e nazionali, a cura dell’ufficio stampa SMAU che conta un database profilato di
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oltre 1.800 giornalisti e operatori media nazionali, al fine di presentare la strategia regionale e le iniziative in corso dedicate all’innovazione.
- Disponibilità di uno stand dedicato di circa 9mq personalizzato con grafica di Regione Marche e dei partner coinvolti per i tre giorni di evento.
Le attività di Smau Milano 2020 saranno organizzate in modalità mista – fisica e digitale – in modo tale che, nel caso in cui si ripresentasse una situazione di emergenza a causa del Covid-19, sarà possibile trasferire in modalità digitale la quasi totalità delle iniziative previste per i due giorni di evento, mantenendo fermi i risultati obiettivo del progetto. L’appuntamento Smau Milano 2020, infatti, in quanto evento internazionale, è inserito nel Patto per l’EXPORT che ICE-Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale stanno promuovendo sui principali mercati esteri per rafforzare l’attenzione di tutti gli operatori interessati a quanto l’Italia sta facendo per mantenere il sistema fieristico competitivo sia dal punto di vista della sicurezza nella fruibilità degli eventi in presenza che nella creazione di modalità aggiuntive per la partecipazione agli eventi sui canali digitali.
B) SMAU MARCHE, 12 novembre 2020 Al fine di massimizzare i risultati delle attività di internazionalizzazione dell’ecosistema dell’innovazione di Regione Marche, da un lato, e l’inclusione del maggior numero di imprese, operatori e stakeholder di Regione Marche, dall’altro, si propone la realizzazione della seconda edizione di SMAU Marche, da realizzarsi sul territorio regionale in stretta connessione con le attività realizzate in precedenza. Obiettivo di tale attività, pertanto, è anche quello di realizzare una sintesi e condivisione delle attività realizzate, un raccordo con i diversi operatori del comparto attivi in Regione, una promozione delle opportunità emerse nell’ambito del progetto e raccordo con le attività in programma per l’anno 2020. L’appuntamento deve servire in particolare a consolidare ed estendere le relazioni accese con operatori extraregionali nel corso delle altre iniziative del progetto SMAU. Il format prevede lo sviluppo delle attività nell’arco di una giornata e l’organizzazione di due tavoli di lavoro a porte chiuse su altrettanti temi identificati nell’ambito della S3 regionale e di due momenti aperti di restituzione dei lavori emersi nell’ambito dei tavoli di lavoro, oltre ad un momento plenario di introduzione alle attività della giornata. Il programma di attività si concluderà con un momento relazionale e di networking e nel suo complesso prevede il coinvolgimento delle seguenti categorie di soggetti del territorio: - parte istituzionale: presentazione della strategia regionale sull’innovazione,
programmazione e bandi in uscita; - imprese innovative: coinvolgimento come casi di successo di una selezione di
imprese beneficiarie di precedenti misure di finanziamento regionale, in modo da favorire la presentazione delle loro esperienze e dei benefici ottenuti grazie all’avvio dei processi di innovazione, affinché siano di stimolo per altre imprese del territorio (selezione e preparazione a cura di SMAU) ;
- startup e spin-off: coinvolgimento mediante la modalità dello speed pitching, ovvero rapide presentazioni di 90 secondi, di una selezione di startup e spin-off marchigiani,
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la cui offerta possa essere di interesse per l’ecosistema delle aziende, per facilitare il loro incontro con le imprese del territorio e gli operatori extra regionale invitati in logica di Open Innovation.
Si prevede di estendere l’invito alla partecipazione alle imprese del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di cluster, associazioni di categoria, incubatori e acceleratori, poli di innovazione, Università, media economici. Per dare risalto nazionale all’appuntamento, si prevede il coinvolgimento di una selezione di giornalisti economici nazionali delle principali testate (Il Sole 24 Ore | Radio24, Corriere della Sera, Repubblica, Avvenire, ecc.). Inoltre, si prevede la realizzazione di un servizio di streaming e registrazione per consentire la fruizione dei lavori live al maggior numero di imprese ed operatori di Regione Marche, da una lato, e a tutto l’ecosistema di operatori e media che partecipano ai diversi progetti SMAU (oltre 50.000 iscritti ogni anno), dall’altro. I contenuti video resteranno fruibili attraverso i canali Smau anche ad evento concluso. Di seguito le attività e i servizi che si prevedono per la tappa SMAU Marche:
B1) Organizzazione di due tavoli di lavoro a porte chiuse su altrettanti temi identificati nell’ambito della S3 regionale, moderati da un giornalista economico nazionale e ai quali saranno coinvolte imprese del territorio, startup innovative, incubatori e acceleratori, soggetti extra-regionali, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e la conoscenza reciproca tra i partecipanti.
B2) Organizzazione di due momenti aperti di restituzione dei lavori (SMAU Live Show) in cui condividere quanto emerso nell’ambito dei tavoli di lavoro, oltre a far presentare alcuni casi di successo di imprese del territorio e alcune startup la cui offerta di innovazione è dedicata al settore oggetto dell’incontro. Ciascuno dei due SMAU Live Show avrà la durata di un’ora e sarà trasmesso in streaming live, affinché ne possano fruire anche altri soggetti dell’ecosistema SMAU interessati ad entrare in contatto con l’ecosistema dell’innovazione di Regione Marche.
B3) Organizzazione di un momento plenario di introduzione alle attività della giornata, con il coinvolgimento dell’Assessore alle Attività Produttive di Regione Marche.
B4) Attività di comunicazione e media relation sui media nazionali e locali, che si svilupperà nel corso di tutto l’anno in accompagnamento al progetto, avrà nell’appuntamento in Marche il suo momento conclusivo, con il coinvolgimento della stampa nazionale.
Le attività di Smau Marche 2020 saranno organizzate in modalità fisica, pertanto nel caso in cui si ripresentasse una situazione di emergenza a causa del Covid-19, l’organizzazione dell’evento verrebbe riprogrammata ad altra data, secondo una decisione da prendere di comune accordo tra l’organizzazione Smau e la Regione Marche. Le attività sopra descritte – Smau Milano e Smau Marche – saranno precedute da un percorso digitale di attività – supportato dal contributo della Camera di Commercio delle
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Marche e incentrato sulla creazione di opportunità di business per le imprese marchigiane a seguito dell’epidemia Covid-19.
C) L’INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA RIPARTENZA: TAVOLI DI LAVORO,
PERCORSO FORMATIVO SMAU ACADEMY e OPEN INNOVATION CALL
In questo difficile momento legato alla ripresa post Covid-19, le imprese del territorio hanno più che mai bisogno di essere supportate dall’istituzione regionale nell’avvio di nuove opportunità di business e collaborazione commerciale. Di seguito le attività che proponiamo di realizzare congiuntamente:
C1) Organizzazione di Tavoli di Lavoro in modalità digitale finalizzati alla condivisione di best practice ed esperienze in corso da parte dei diversi attori di un determinato settore. Ciascun tavolo di lavoro è realizzato su un tema definito (ad esempio: Manifattura 4.0, Economia Circolare, Salute e Benessere, ecc.), ha durata di circa un’ora e mezza, viene guidato da Smau e prevede la partecipazione di massimo 15-20 partecipanti tra imprese/enti che operano in quel settore, startup/PMI innovative che hanno offerta di innovazione dedicata al settore stesso, abilitatori nazionali e internazionali, oltre ai rappresentanti della Regione o partner regionale promotore dell’incontro. I partecipanti sono proposti da Smau e vengono validati dal partner regionale. Gli inviti e i recall per la conferma di partecipazione sono a cura di Smau.
Ogni partecipante si presenta in un paio di minuti, sottolineando le opportunità di collaborazione per cui si rende disponibile ad un approfondimento con gli altri partecipanti.
Obiettivo dei lavori è facilitare la conoscenza tra player di uno stesso ecosistema attivi sul territorio in logica interregionale e favorire la nascita di nuove collaborazioni o progetti che possano vedere coinvolti più soggetti assieme. Il tavolo di lavoro si svolge in modalità digitale (attraverso piattaforme come Zoom, Google Meet, Cisco Webex o altre) fornite da Smau.
A valle dei lavori, Smau manderà una mail di ringraziamento a tutti i partecipanti, rendendosi a disposizione per creare collegamenti con altri partecipanti al tavolo. Al partner regionale viene prodotto da parte di Smau un report dei lavori con il follow-up delle attività.
C2) Organizzazione di un percorso di formazione Smau Academy dedicato alle imprese marchigiane, selezionando i contenuti più adatti tra quelli dell’offerta Smau, che conta oltre 200 video dedicati a imprenditori, manager e professionisti che vogliono accrescere le proprie competenze su tematiche di grande attualità come il marketing digitale, gli analytics, i social media per il business, l'internazionalizzazione delle imprese, la fabbrica 4.0, il cloud computing, la sicurezza informatica, tutte le questioni legate alla privacy e all'utilizzo di dati sensibili e molto altro.
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Smau si occupa della selezione dei contenuti più adatti per le imprese marchigiane di un determinato settore e, una volta validati, li confeziona in una serie di newsletter settimanali che potranno poi essere veicolate da Regione Marche o Camera di Commercio delle Marche al proprio ecosistema di imprese, creando così un percorso di formazione e aggiornamento professionale sui temi più attuali di loro interesse.
C3) Organizzazione di una Open Innovation Call sulla base dei fabbisogni di innovazione emersi da uno scouting sulle imprese marchigiane che, a seguito dell’emergenza Covid-19, hanno dovuto adeguare la loro produzione, riorganizzare le loro attività, rispondere a nuove esigenze per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori, collaboratori, clienti, fornitori e partner. Saranno coinvolte da 2 a 4 imprese marchigiane che potranno definire degli specifici fabbisogni di innovazione, che diventeranno l’oggetto della Open Innovation Call, la quale verrà veicolata da Smau e dai partner regionali su tutto l’ecosistema dell’innovazione regionale e nazionale. La Call resterà aperta per almeno tre settimane, nelle quali le startup potranno presentare la loro candidatura ad uno o più specifici business need segnalati dalle imprese.
Smau si farà carico di raccogliere le candidature e condividerle, una volta chiusa la Call, con le aziende che avevano manifestato i fabbisogni di innovazione, organizzando delle videocall tra le startup giudicate più interessanti dalle imprese e le imprese stesse, affiancandole nel processo di approfondimento della pertinenza della soluzione proposta con le loro esigenze e la disponibilità della startup a modificare o integrare la propria proposta o soluzione con le necessità dell’impresa. Al termine dell’attività di preselezione verrà organizzato un evento in modalità digitale, trasmesso attraverso una piattaforma tipo Zoom, Meet o altro, al quale potranno prendere parte tutte le imprese marchigiane che lo desiderano, per poter beneficiare della conoscenza delle soluzioni proposte, che potrebbero essere d’interesse anche della loro organizzazione, per risolvere i nuovi fabbisogni emersi a seguito dell’emergenza Covid-19 e contribuire alla ripartenza con maggiore sicurezza e fruendo di misure già adottate o reputate interessanti da altre aziende. Nel corso dell’evento le startup ritenute migliori dalle imprese saranno invitate a presentare attraverso uno speed pitching la propria soluzione e il modo in cui propongono di risolvere il fabbisogno espresso nella Call. Al termine dell’evento sarà decretata una startup vincitrice per ciascun fabbisogno di innovazione contenuto nella Call. Le imprese che avranno preso parte a tutto il percorso della Call metteranno a disposizione un premio per la startup che reputeranno vincitrice della Call per aver risposto nel modo migliore al proprio fabbisogno di innovazione.
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C4) Attività di comunicazione e animazione dell’ecosistema dell’innovazione regionale, in sinergia con le altre azioni già previste a cura di Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, con l’obiettivo di condividere contenuti e spunti di discussione utili e coinvolgere altri soggetti potenzialmente interessati. Si può prevedere la definizione di un piano editoriale di contenuti a cura di Smau, che saranno condivisi attraverso i canali di comunicazione regionali, piuttosto che attraverso newsletter dedicata sul database Smau, che conta oltre 150.000 contatti profilati.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 903
Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art.6 - Programma regionale per il diritto allo stu-dio anno accademico 2020/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 6 della LeggeRegionale 20 febbraio 2017, n. 4, il “Programmaregionale per il diritto allo studio per l’anno acca-demico 2020/2021” di cui all’Allegato 1, checostituisce parte integrante della presente delibe-razione.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
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Programma regionale per il diritto allo studio Anno accademico 2020/2021 (Art. 6, L.R. 20 febbraio 2017, n. 4)
ARTICOLO 1 Indirizzi operativi per l’anno accademico 2020/2021
Il presente documento viene redatto in attuazione del Piano regionale per il diritto allo studio per il
triennio 2020 - 2023, di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020, ed ha efficacia per l’anno accademico
2020/2021.
L’indirizzo operativo prioritario del Programma è rappresentato dall’assegnazione della borsa di
studio al 100% degli studenti idonei indicati dalle graduatorie definitive approvate dall’ERDIS.
ARTICOLO 2 Controllo di gestione per l’attribuzione dei costi degli interventi
Nelle more dell’adeguamento da parte di ERDIS del proprio regolamento di contabilità ai principi
di contabilità armonizzata adottati dalla Regione Marche, dettato dalle esigenze di riconciliazione
fra crediti e debiti del bilancio regionale con i bilanci dei propri Enti strumentali, il sistema di
controllo di gestione che consente l’attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento
rimane quello dettato dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1194 del 23/10/2006 e dal Manuale
Operativo di cui alla DGR n. 1463 del 18/12/2006, che fanno riferimento ai principi di contabilità
economica/patrimoniale, con la trasposizione di tutti i dettami indicati nei confronti dei quattro
ERSU delle Marche soppressi all’ERDIS stesso.
ARTICOLO 3
Gli indicatori di valutazione per gli obiettivi del Piano regionale
Allo scopo di verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi generali indicati dal Piano
regionale, nel mantenimento degli indirizzi generali per la gestione del diritto allo studio, l’ERDIS
dovrà, attraverso rilevazioni di carattere semestrale da comunicare alla struttura competente della
Regione Marche, quantificare il valore dei seguenti indicatori fisici da utilizzare come strumenti di
valutazione ex ante, in itinere ed ex post della programmazione del triennio di riferimento:
a) numero di borse erogate /numero di idonei, per misurare capacità di copertura;
b) numero borse intere/numero di borse totali, numero borse ridotte/numero di borse
totali, numero pasti erogati a borsisti/totale pasti erogati, numero pasti erogati a
pagamento/totale pasti erogati, numero pasti erogati/numero pasti potenzialmente
erogabili, numero alloggi assegnati a borsisti/numero posti letto totali, numero
alloggi assegnati a pagamento/ numero posti letto totali, numero alloggi assegnati a
borsisti/numero complessivo domande alloggi, numero alloggi assegnati a
pagamento/ numero complessivo domande alloggi;
c) numero e tipologia di iniziative di collaborazione per l’erogazione dei benefici
implementate dall’ERDIS, dalle Università e dalle Istituzioni per l’Alta
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Formazione Artistica e Musicale, con analisi dell’andamento degli scostamenti
prodotti in costi e ricavi dell’Ente conseguenti a tali iniziative;
d) tabelle su costi dei servizi su basi temporali almeno triennali per monitorare
andamento della spesa e per sottolineare performance di efficacia ed efficienza,
e) numero e tipologia delle iniziative volte alla promozione
dell’internazionalizzazione (Ex.: creazione di siti internet e implementazione di
piattaforme social o link specialistici, apertura di sportelli web di supporto ai
partecipanti a programmi internazionali), numero di studenti che prendono parte a
progetti di mobilità internazionale che hanno dimorato nelle Marche, numero di
progetti o protocolli di intesa con Università/Istituti/Enti europei e internazionali,
numero iniziative collaterali legate a progetti di internazionalizzazione;
f) numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio trasporto, numero e
tipologia delle iniziative realizzate per servizio sanitario e di sostegno psicologico,
numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio orientamento e
accompagnamento al lavoro, numero e tipologia delle iniziative realizzate per
servizio di sostegno agli studenti disabili, numero e tipologia delle iniziative
realizzate con aziende del settore per la semplificazione di programmi informatici
per adempimento dei procedimenti in capo agli studenti;
g) numero di tavoli di governance condivisa, numero progetti di cooperazione
implementati tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici e privati;
h) numero e tipologia delle iniziative rivolte al monitoraggio della qualità dei servizi
erogati e del grado di soddisfazione degli utenti di tali servizi (Es. distribuzione ed
elaborazione di questionari di gradimento, indagini a campione, tassi di utilizzo
strutture rispetto al totale strutture a disposizione).
ARTICOLO 4 Risorse regionali e risorse aggiuntive statali destinate alle borse di studio
Fondi regionali per borse di studio
1. Le risorse regionali per borse di studio sono costituite:
dall’introito annuo della tassa regionale per il diritto allo studio,
dall’introito annuo della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale,
dalle risorse regionali sul capitolo specifico per borse di studio per studenti
universitari.
2. All’ERDIS vengono assegnate le risorse regionali di cui sopra, ferma la loro destinazione
vincolata all’erogazione di borse di studio.
Fondo Integrativo Statale anno 2020
Le risorse aggiuntive del Fondo Integrativo Statale 2020, destinate all’erogazione di borse di
studio per l’anno accademico 2020/2021 verranno direttamente attribuite dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR) al bilancio di ERDIS.
Il riparto del Fondo Integrativo Statale 2020 fra le Regioni italiane dovrebbe essere notificato alle
Strutture regionali responsabili per il Diritto allo Studio da parte del Ministero dell’Università e
Ricerca, entro il 30 settembre 2020, nelle more dell’approvazione del Decreto interministeriale
MUR – MEF sui fabbisogni finanziari regionali e sui nuovi criteri di riparto del Fondo Integrativo
Statale per il triennio 2020 – 2022, ma con ogni probabilità non sarà reso noto entro i termini
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previsti, a causa degli effetti ed dei disagi provocati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,
che hanno provocato ritardi ed aggiustamenti nell’attività amministrativa dello Stato.
ARTICOLO 5 Prescrizioni ai fini dell’utilizzo delle risorse per borse di studio a.a. 2020/2021
1. I fondi assegnati all’ERDIS, siano essi di provenienza regionale che statale, finalizzati a borse
di studio e servizi agli studenti in conto borse, sono da intendersi a destinazione vincolata e
come tali non utilizzabili per altre forme di intervento.
2. L’ERDIS, avuto riguardo all’ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1,
provvede ad individuare nel/i relativo/i bando/i, in base alla lettura del fabbisogno locale, le
quote percentuali del fondo da destinare a:
- riserva per l’integrazione delle borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale ed
agli studenti portatori di handicap;
- riserva per le borse di studio destinate agli iscritti ai corsi universitari di terzo livello,
non beneficiari di altra borsa di studio;
- riserva per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi universitari e
superiori di primo e secondo livello;
- riserva per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di
borsa iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, e da assicurare agli studenti in
sede risultati beneficiari di borsa di studio;
- riserva per l’integrazione delle borse di cui al punto 7 del paragrafo 9 del Piano regionale
per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023;
- riserva a favore di iscritti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi
hanno perso il lavoro nel periodo da luglio 2019 a giugno 2020 e persistono nello stato di
disoccupazione ai sensi di legge, a seguito di licenziamento da azienda in situazione di
crisi economica situata nel territorio italiano (documentazione da allegare: lettera di
licenziamento);
- quota residuale da destinare alle borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al
primo, tenuto conto di quanto indicato dal punto 4, lett. b) del paragrafo 10.2 del Piano
regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023 e cioè attraverso
l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del
numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla
concorrenza delle risorse disponibili all’uopo destinate, ferma l’equilibrata distribuzione
dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo/i bando/i di
concorso emanato dall’ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il
rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le
borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal
rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con
rilevazione alla data del 10 agosto dell’anno di riferimento.
3. L’ERDIS, una volta definite le graduatorie degli aventi diritto, provvederà a ridistribuire
eventuali risorse non appieno utilizzate, tra le altre Classi di laurea risultati carenti di risorse
finanziarie diverse da quella risultata inizialmente assegnataria.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad attribuire la borsa di studio a tutti gli idonei,
l’ERDIS non può aumentare indirettamente l’ammontare delle borse di studio fissato dal
piano regionale in assenza di autorizzazione della Regione Marche, con ulteriori servizi
assegnati gratuitamente o in forma semigratuita che ecceda tali importi.
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5. L’ERDIS è tenuto a trasmettere alla Regione Marche - Servizio competente per la materia del
Diritto allo Studio – entro e non oltre la data del 31.12.2020, gli atti attestanti l’approvazione
delle graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021. Detti atti sono supportati dalla quantificazione dell’onere finanziario stanziato per
l’erogazione delle borse ai beneficiari, con la ripartizione in quota servizio alloggio, servizio
mensa e denaro, evidenziando il numero dei beneficiari fuori sede, il numero dei beneficiari
pendolari, il numero dei beneficiari in sede ed il numero di eventuali aventi diritto non
risultati beneficiari per carenza di fondi.
6. Per il riparto del Fondo integrativo statale, l’ERDIS è tenuto a compilare le schede che il MUR
invierà per la rilevazione dei dati, osservandone le prescrizioni ed i tempi fissati.
7. L’ERDIS, dopo aver garantito la borsa di studio a tutti gli aventi diritto esaurendo le proprie
graduatorie, se dovesse registrare un’economia derivata dallo stanziamento con destinazione
vincolata a borse di studio (tasse regionali per il Diritto allo Studio Universitario e per
l’iscrizione all’albo professionale, fondi regionali all’uopo destinati, fondo statale integrativo),
è tenuto a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Regione, entro 15
giorni dall’accertamento delle economie, in concomitanza all’erogazione dei finanziamenti
regionali e statali, e comunque entro il 30 giugno 2021, quanto allo scopo non impegnato.
Dette economie sono utilizzate, fermo il vincolo di destinazione, nell’a.a. 2021/2022.
ARTICOLO 6 I criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l’accesso ai servizi
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..
Vanno inoltre presi in considerazione l’Indicatore della situazione economica all’estero,
laddove presenti redditi e patrimoni all’estero, di cui al successivo comma 3, e l’Indicatore
della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 4.
2. Ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., lo studente che non abita
più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i
seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a
ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non
presso parenti di ogni ordine e grado;
b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da
almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento ad un nucleo
familiare di una persona.
L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente. Se
tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve
essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente.
3. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei
redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non
siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente,
valutati con le stesse modalità di attuazione, ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate n. 151663 del 18/12/2013, delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute
nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge
6 agosto 2013, n. 97, sulla base del tasso di cambio medio dell’euro definito con
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 87743 del 11/04/2019, che stabilisce il cambio
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medio delle valute estere del mese di dicembre 2018, emanato agli effetti delle norme
contenute nei titoli I e II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) per la valutazione
del reddito prodotto nell’anno 2018, come confermato dalla circolare esplicativa dell’Agenzia
delle entrate. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è
necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove
i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall’Autorità diplomatica
italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari
difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana. Per gli studenti provenienti dagli Stati
Membri dell’Unione Europea per i quali è necessario esibire la relativa documentazione
rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua
italiana, non è richiesta la legalizzazione.
4. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., tenendo anche conto dei patrimoni posseduti
all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto. I patrimoni
posseduti all’estero al 31/12/2018 sono valutati con le stesse modalità di attuazione, ai sensi
del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 151663 del 18/12/2013, delle disposizioni
relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato
dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sulla base del tasso di
cambio medio dell’euro definito con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 87743 del
11/04/2019, che stabilisce il cambio medio delle valute estere del mese di dicembre 2018,
emanato agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR), come confermato dalla circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate.
5. Per l’accesso ai benefici rivolti alla non generalità degli studenti, l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), attestato da certificazione in corso di validità, di cui al
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., del nucleo familiare del richiedente, maturato sia in
Italia che all’estero per redditi posseduti nell’anno 2018, non potrà superare il limite massimo
di 21.000,00 euro.
6. Sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli studenti per i quali l’Indicatore della
condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare del richiedente, superi il limite
massimo di 38.000,00 euro. Qualora dal calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale
equivalente, applicate le detrazioni e franchigie previste da legge, si conseguisse un risultato
negativo, va considerato zero. La situazione patrimoniale concorre nella misura del 20 per
cento alla formazione dell’Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare del
richiedente.
7. Agli studenti stranieri, per l’accesso agli interventi e benefici, è richiesta la certificazione ISEE
sulla base della normativa vigente ma, tenendo conto che tale calcolo per determinate
situazioni non è contemplato dalle procedure INPS, l’ERDIS, ancorché non iscritto, può fare
riferimento a quanto contemplato da protocolli di intesa in materia fra le Rappresentanze
nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e dei Centri di assistenza
fiscale (protocollo di intesa fra ANDISU e Consulta Nazionale dei CAF del 03/06/2015 della
durata di un anno e rinnovabile automaticamente).
8. Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e
di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto
al beneficio, è tenuto a presentare, anche in corso d’anno, una nuova Dichiarazione Sostitutiva
Unica.
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ARTICOLO 7 I criteri per la determinazione del merito per l’accesso ai servizi
Corsi attivati in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
- studenti iscritti al primo anno
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea a ciclo unico
magistrale, i requisiti di merito per i benefici degli interventi non destinati alla generalità degli
studenti, sono valutati ex-post, vale a dire all’atto dell’erogazione della seconda rata della
borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l’aver acquisito, entro la data
del 10 agosto 2021, almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici
(quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale, i requisiti di
merito per i benefici di tipo individuale sono ulteriormente valutati ex-post, vale a dire all’atto
dell’erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in
questa fase è l’aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2021, almeno 20 crediti per i corsi
organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per
gli altri;
3. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca, i requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono quelli stabiliti dai rispettivi
ordinamenti didattici.
4. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS oggetto di convenzione con la
Regione Marche per il Diritto allo Studio, i requisiti di merito per i benefici degli interventi
non destinati alla generalità degli studenti, sono valutati ex-post, vale a dire all’atto
dell’erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in
questa fase è l’aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2021, almeno 18 crediti per i corsi
organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.
L’anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.
- studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo
per i corsi di laurea attivati dalle università, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2020, nonché il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2020;
c) per l’ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2020. 6. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea a ciclo unico magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2020, nonché il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2020;
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2020;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2020;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto 2020;
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f) per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo
anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
7. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6 precedenti, lo studente su
espressa richiesta può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”
maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli
anni accademici successivi.
8. La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata
in quelli successivi.
L’ERDIS è tenuto a:
a) predisporre apposita modulistica per facilitare la formalizzazione del ricorso al
bonus;
b) tenere adeguata registrazione dell’utilizzo del bonus per ciascuno studente idoneo ai
benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
c) concertare con la rispettiva Università la certificazione da rilasciare insieme al nulla
osta nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria, in ordine alla situazione
sull’utilizzo del bonus.
9. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo
degli altri corsi di laurea magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto 2020;
b) per l’ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno 2020.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può
utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica
agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti dall’Università per il corso
di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno
precedente.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo,
ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere
i requisiti necessari per l'ammissione previsti dagli ordinamenti delle rispettive università.
12. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di passaggi da corsi di studio
preesistenti all’entrata in vigore del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm., dovranno aver
superato entro il 10 agosto 2020 il numero minimo di annualità riportato nelle tabelle da
allegare al/i bando/i di concorso dell’ERDIS, di cui al comma 15, da valere come requisiti
minimi di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall’anno di prima
iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell’a.a.
2020/2021, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell’attuazione del D.M. 22 ottobre
2004, n. 270, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento
didattico.
13. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio
preesistenti a corsi di studio nuovi, non riconducibili alla Classe di appartenenza, l’ERDIS si
attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità
universitarie per l’iscrizione al nuovo corso.
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14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito
previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell’anno di
corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle rispettive università.
Corsi attivati prima dell’attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm.
15. Gli studenti iscritti ad anni successivi la prima immatricolazione, o con iscrizioni successive
alla prima, dovranno aver sostenuto entro il 10 agosto 2020, con riferimento all’anno di prima
iscrizione in assoluto, il numero minimo di esami in termini di annualità risultante da apposita
tabella, correlato al corso di studi di ammissione e per cui si chiede il beneficio nell’a.a.
2020/2021.
L’ERDIS, allo scopo, predispone, di concerto con le Università, le tabelle da allegare al/i
bando/i di concorso per borse di studio, contenenti il numero medio di annualità conseguito
dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli
studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con
zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l’iscrizione,
arrotondato per eccesso. Nell’impossibilità di applicare quanto sopra per la determinazione
dei criteri di merito, ovvero qualora il numero medio di annualità calcolato nel modo
precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui all’art. 4
comma 2 del DPCM 30 aprile 1997, si applicherà come limite quello indicato da quest’ultimo.
Tale numero medio di annualità è da valere come requisito minimo di accesso, con
riferimento al corso di studi di ammissione e per cui si richiede il beneficio nell’a.a.
2020/2021, a partire dall’anno di prima iscrizione in assoluto. Da tale novero di annualità
sono esclusi colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi.
Agli effetti dell’accesso e della valutazione del merito per gli studenti che effettuano
trasferimenti, passaggi di corso o riconoscimento di diploma universitario valgono le
annualità convalidate nel nuovo corso di studi per l’a.a. 2020/2021.
Gli studenti richiedenti la borsa di studio, dovranno essere regolarmente iscritti per l’anno
accademico 2020/2021.
16. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano
immediatamente applicabili i criteri di cui sopra, l’ERDIS e le Università definiscono, di
comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.
Corsi attivati dalle Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, dagli Istituti Superiori di grado universitario e dagli ITS
17. Al fine di determinare il diritto ai benefici di cui all’art. 2, comma 1, per gli iscritti ai corsi dei
nuovi ordinamenti didattici delle Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui
alla legge n. 508/1999 Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, e per gli
iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici di Ancona (riconosciuta con decreto 24 settembre 2003 dal MIUR in base al
Decreto 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al “Regolamento recante riordino della disciplina
delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell’art. 17,
comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127”) e di Roma per la sede periferica di
Fermo (riconosciuta con decreto n. 1055 del 30 aprile 2018 dal MIUR in base al Decreto 10
gennaio 2002, n. 38, relativo al “Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di
cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell’art. 17, comma 96, lettera a)
della legge 15 maggio 1997, n. 127”) si applicano gli stessi requisiti di merito degli studenti
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universitari iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, come specificato per i corsi
attivati in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni.
18. Per l’a.a. 2020/2021 per i Conservatori e Istituti di Musica viene predisposta una graduatoria
unica per gli anni successivi al primo.
19. Per gli iscritti al secondo anno dei corsi ITS oggetto di convenzione con la Regione Marche
per il Diritto allo Studio, per godere dei benefici di cui all’art. 2, comma 1, il requisito di
merito richiesto ex post è l’aver superato l’esame finale entro il 31/12/2021. Al fine di
determinare il diritto al mantenimento dei benefici per il secondo anno, lo studente deve
possedere almeno 40 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno 20 crediti
per gli altri entro la data del 10 agosto 2020. Non sono previsti i 5 crediti di “bonus” di cui al
punto 7 del presente articolo.
Acquisizione dei 24 crediti formativi universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per l’insegnamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi del D.M. del MIUR n. 616 del 10 agosto 2017, per gli studenti iscritti ai corsi di
studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli
insegnamenti dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti per l’acquisizione
delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso ai concorsi per l’insegnamento, la
durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo
alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto
allo studio.
ARTICOLO 8 Revoca della borsa di studio per mancata maturazione del requisito di merito ex-post
1. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale
a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali entro il 30 novembre 2021 non abbiano conseguito
almeno venti crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno dieci crediti per
gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di
conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso
da quello precedente. L’ERDIS, in casi eccezionali, comprovati e documentati, può differire
di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito
richiesti per evitare la revoca.
2. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dell’Accademia di Belle Arti,
dell’ISIA, dei Conservatori e Istituti di Musica, delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici che, entro il 30 novembre 2021, non abbiano maturato i requisiti di merito richiesti
agli studenti universitari.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi ITS oggetto di convenzione
con la Regione Marche per il Diritto allo Studio che, entro il 30 novembre 2021, non abbiano
maturato i requisiti di merito di cui al punto 4 dell’art. 7 del presente Programma.
4. In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi
effettivamente goduti in conto borsa di studio, devono essere restituiti. A tale scopo, l’ERDIS
e le Università ed Istituti Superiori di grado universitario stabiliscono accordi intesi a definire
le procedure di recupero anche su base rateale.
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Altre cause di decadenza o di revoca
5. Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:
a. siano incorsi nell’arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari
superiori alle ammonizioni;
b. dalle indagini effettuate, risultino aver reso dichiarazioni mendaci e tali da far venire
meno il diritto alla concessione della borsa di studio;
c. risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria e aver rinunciato agli studi nel corso
dell’a.a. 2020/2021;
d. siano vincitori di altre borse e assegni di studio o delle altre provvidenze o beneficiari di
servizi gratuiti non compatibili con la borsa di studio. La revoca non si applica agli
studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad
integrare con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
6. In caso di decadenza o di revoca lo studente dovrà rimborsare quanto riscosso in contanti a
titolo di borsa di studio, nonché il valore monetario dei servizi goduti in conto borsa o in
relazione all’idoneità. Nei casi in cui si riscontrino false dichiarazioni, raggiri, artifici o dolo si
applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.
ARTICOLO 9 Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea
1. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono, a parità di trattamento
con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La
determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente e dell’Indicatore della
condizione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle
modalità definite dal predetto articolo 46.
2. L’ERDIS, in base alla disponibilità di posti letto commisurata al fabbisogno locale, può
riservare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo
46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al
presente Programma, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non
appartenenti all’Unione Europea. L’ERDIS tenuto conto della capacità finanziaria disponibile,
può consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in
condizione di particolare disagio economico, purché opportunamente documentata.
3. Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla
sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello
studente risieda nel territorio italiano.
4. L’ERDIS può accettare domande di benefici da parte degli studenti stranieri non appartenenti
all’Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi
il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, perfezionabili entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza
di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell’Human Development Report delle Nazioni Unite, il cui elenco è definito da ultimo con Decreto del MIUR 06 maggio 2020, n. 62, emanato d’intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione
economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese
di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una
università nei due anni accademici precedenti nel paese di provenienza, collegata con accordi
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o convenzioni con l’università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere
rilasciata dalla predetta università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la
certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed
elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’ente che rilascia
la certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa, per conto dello studente nel
caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio
eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
6. L’ERDIS può richiedere agli studenti stranieri del primo anno, dichiarati vincitori di borsa di
studio, prima dell’erogazione dei benefici, di presentare garanzia di copertura economica per
il caso in cui lo studente incorra nel ritiro della borsa.
7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati
politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in
Italia.
ARTICOLO 10 Gli interventi a favore degli studenti diversamente abili
1. L’ERDIS fornisce agli studenti diversamente abili ampio accesso alle informazioni intese ad
orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse,
nonché quelle concernenti i servizi e le risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche
tipologie di disabilità.
2. Al fine di tenere conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in ogni specifica
disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni
ausiliarie adatte a ridurre l’handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che
delle istituzioni che erogano i servizi, l’ERDIS è tenuto a prendere in considerazione le
possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l’attribuzione dei servizi e
degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, deliberando, per gli studenti
portatori di handicap riconosciuti tali dalla competente Commissione ai sensi della L.
104/1992, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti, sino
ad un massimo del 40%.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti diversamente abili, frequentanti i corsi
attivati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è di nove semestri per i corsi di laurea, di
sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico.
4. Per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima
dell’applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la durata di concessione dei benefici è pari
al numero di anni di durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di
immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli
studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2020, l’80% delle annualità previste dal
piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondate per difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti diversamente abili, come individuati al
comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
non potranno essere inferiori, per l’a.a. 2020/2021, ai seguenti:
a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 2020, una
annualità fra quelle previste dal piano di studio;
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b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l’ultimo: avere
superato entro il 10 agosto 2020, un numero di annualità pari alla metà meno 2,
arrotondata per difetto, di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto
salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà
meno tre, arrotondata per difetto;
c) per chi si iscrive all’ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 2020, un numero di
annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive
previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di
annualità richieste è pari al 40%, arrotondato per difetto;
d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2020, un
numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità
complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale
il numero di annualità richieste è il 45%, arrotondato per difetto;
e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2020,
un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità
complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale
il numero di annualità richieste è il 60%, arrotondato per difetto.
6. Agli studenti diversamente abili non si applicano i criteri di merito previsti per l’erogazione
della seconda rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio (per
carenza di merito).
7. L’importo della borsa di studio, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di
handicap al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che
agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio.
8. Gli interventi dell’ERDIS sono realizzati in modo da garantire che la singola persona in
situazione di handicap possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti esterni. Gli interventi di tutorato possono essere anche
affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto
problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
ARTICOLO 11 Importo delle borse di studio, valorizzazione dei servizi e tariffa minima per l’alloggio
L'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento
sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate
semestrali, come indicato dal Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023 di
cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020.
Gli importi delle borse di studio, per l’anno accademico 2020/2021, sono i seguenti:
a) studenti fuori sede: 5.257,74 euro,
b) studenti pendolari: 2.898,51 euro,
c) studenti in sede: 1.981,75 euro + un pasto giornaliero gratuito.
d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.981,75 euro.
Fatto salvo quanto esplicitato al punto 5) del paragrafo 5.1 del Piano regionale per il diritto allo
studio per il triennio 2020 - 2023 di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020, l'importo delle borse per
gli studenti fuori sede, è ridotto di 2028,99 euro, su base annua, in riferimento al servizio abitativo
erogato ed è ridotto di 1622,52 euro, su base annua, per due pasti giornalieri di spettanza, mentre
per gli studenti pendolari, è ridotto di 811,26 euro, per un pasto giornaliero di spettanza su base
annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione.
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Con riferimento a quanto disposto dal punto 6) del paragrafo 5.1 del Piano regionale per il diritto
allo studio per il triennio 2020 - 2023 di cui alla D.A. n. 113 del 30/06/2020, si stabilisce che,
dopo la graduale riduzione della borsa applicata sulla base dei criteri riportati, la quota parte in
denaro non sia inferiore a 676,05 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente
il servizio abitativo e due pasti giornalieri e inferiore a 676,05 euro per lo studente pendolare cui
sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.
La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti
agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a 21.000,00 euro ed iscritti
fino al primo anno fuori corso, è determinata da ERDIS, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017,
sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda
individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, commisurata alle diverse tipologie
di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a 169,08 euro per un posto
letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del
servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche
applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo
del posto letto da introitare, da parte di ERDIS, nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero
della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente
usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di
sopra del limite ISEE di 21.000,00 euro e per i fuori corso dal secondo anno in poi è determinata
in 185,00 euro con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del
servizio di alloggio.
ARTICOLO 12 Norma di rinvio e disposizioni straordinarie a seguito dell’emergenza da covid-19
Per quanto non espressamente previsto nel presente Programma per l’anno accademico 2020/2021,
si applicano le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001, emanato in materia di “Uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari”, oltreché impartite dalla Legge Regionale Marche
n. 4/2017 e dalle eventuali modifiche normative apportate al medesimo DPCM successive
all’approvazione del presente documento.
Per quanto riguarda i bandi che saranno emanati da ERDIS, funzionali alla concessione delle
provvidenze relative al diritto allo studio per l’anno accademico 2020/2021 a cui tale Programma
si riferisce, si dovranno applicare tutte le disposizioni straordinarie e le conseguenti modifiche alla
normativa nazionale e regionale di settore che saranno disposte anche successivamente
all’approvazione del presente documento, stabilite allo scopo di contrastare ed attenuare gli effetti
derivanti dall’emergenza epidemiologica da covid-19.
Inoltre, per contrastare gli effetti negativi provocati dal blocco delle attività imposto nel periodo di
emergenza sanitaria, si dispone che ERDIS, solo attraverso l’utilizzo di risorse regionali, fermo
restando il rispetto dei requisiti di merito previsti dal presente documento, assegni benefici, per
l’anno accademico 2020/2021, anche a chi attesta un importo ISEE superiore a 21.000,00 euro e
comunque fino al limite di 23.000,00 euro se nel periodo marzo/maggio 2020 sussiste una
diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con riguardo al requisito della diminuzione del reddito familiare si precisa che:
a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente deve essere almeno pari al
20% e viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità
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2020. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o
produttività;
b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo deve essere almeno pari al
30% e viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti
mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il
confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio, anni 2019 e 2020;
c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito della riduzione di reddito non inferiore
al 20%, viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell’anno 2019 con le
retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
d) nel caso più redditi omogenei (es. 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro
autonomo) all’interno dello stesso nucleo familiare / formazioni sociali di cui alla legge n. 76 del
20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione
rispettivamente del 20% e del 30%;
e) nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) all’interno dello stesso
nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 gli stessi vanno
sommati tra loro e il requisito si considera soddisfatto quando la riduzione è pari ad almeno il
25%.
ARTICOLO 13 Misura straordinaria a favore degli studenti che non raggiungono il merito nell’a.a.2019/20
Linee guida per l’utilizzo delle risorse ex art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34.
L’articolo 236, comma 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34 dispone un’allocazione straordinaria di
fondi in favore degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per consentirne
l’eventuale estensione anche agli studenti che, in conseguenza delle difficoltà poste negli studi
universitari dall’emergenza Covid, non abbiano raggiunto il merito nell’anno accademico 2019-
2020.
Art. 236, comma 4 Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
In sintesi l’incremento di FIS è:
• previsto per il solo 2020 nella misura di 40 Mln;
• il fondo confluisce nel FIS e quindi è distribuito fra le regioni secondo le stesse modalità
previste per il riparto del fondo;
• segue il medesimo circuito finanziario del FIS (erogazione diretta agli enti DSU e/o università);
• destinato prioritariamente agli studenti idonei ai benefici per il DSU (coloro che hanno
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conseguito tutti i crediti previsti al 10/08)
• soddisfatti gli studenti idonei, è destinato in favore degli studenti che, pur presentando i
requisiti reddituali, non hanno conseguito tutti i crediti previsti al 10/08.
• Il MUR lascia alle Regioni l’individuazione delle modalità di assegnazione.
Al fine di evitare che le Regioni adottino approcci eterogenei col rischio, in un quadro di per sé già
molto complesso, di confondere ulteriormente gli studenti, si propongono a livello nazionale due
modalità procedurali per la gestione della misura straordinaria che possono essere adottate dagli
Enti regionali per il diritto allo studio:
A. BANDO UNICO con due linee;
B. DUE BANDI: un bando DSU standard e un bando suppletivo Covid adottato in sequenza al
primo.
Modalità 1. - BANDO UNICO
� Gli enti adottano un Bando Unico con scadenza “tradizionale” per le domande (es. 15/09)
prevedendo due linee di intervento.
� Possono fare domanda sulla:
- Linea A coloro che hanno conseguito il n. di crediti previsti al 10/08
- Linea B coloro che hanno conseguito il n. di crediti previsti al 10/08 ridotto di un bonus Covid
� Il bonus Covid (cumulabile al bonus standard) è fissato da tutte le regioni nella misura
standard di 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università e di 10 CFU
per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.
� A seguito del bando vengono stilate due graduatorie separate la linea A e la linea B.
� Si finanziano tutti gli idonei della Linea A quindi, nei limiti delle risorse rimanenti, coloro
che hanno conseguito il numero di crediti ridotto (gli studenti della linea B);
In altri termini gli studenti che al 10 Agosto hanno conseguito CFU:
� in misura pari o superiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio
faranno domanda sulla linea A (se CFU>= soglia prevista al 10/08 → graduatoria Linea A);
� in misura pari o superiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio ridotta,
del bonus Covid faranno domanda sulla linea B (se CFU>= soglia-bonus Covid → graduatoria Linea B);
� in misura inferiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio, ridotta del
bonus Covid resteranno non idonei (se CFU<soglia-bonus Covid → non idoneo).
Agli studenti in sede, pendolari e fuori sede utilmente collocati nella graduatoria della linea B,
finanziabili sulla base delle risorse disponibili, viene assegnata una borsa di studio (borsa Covid)
con un valore pari ad almeno l’80% della borsa individuata per gli studenti in sede, pendolari e
fuori sede sulla linea A.
Gli studenti che, usufruendo del bonus Covid, risultano utilmente collocati nella graduatoria della
linea B sono da considerare studenti idonei a tutti gli effetti e sono quindi esonerati dal pagamento
della Tassa DSU.
Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole a.a.2019-2020) e che
non raggiungono i crediti previsti al 30/11, come previsto dall’art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile
2001 sono tenuti a restituire la prima rata della borsa (borsa a.a.2019-2020).
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Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, che “Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.”
Considerata l’eccezionalità della situazione dell’a.a.2019-2020, si conviene di rinviare la verifica
del conseguimento dei crediti al 28 Febbraio 2021 e solo allora, in caso di mancato conseguimento
dei crediti, operare la revoca della prima rata della borsa di studio (borsa a.a.2019-2020) erogata
alle matricole.
Gli studenti idonei utilmente collocati nella graduatoria della linea B laddove presenti nella
Residenza Universitaria, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, possono
richiedere la conferma dell’alloggio, ma sono collocati nella graduatoria alloggi in posizione
successiva ai borsisti assegnatari di alloggio della graduatoria della linea A.
Gli Enti DSU possono consentire a tali studenti di rimanere alloggiati fin tanto che, procedendo
con le chiamate per l’assegnazione dell’alloggio, il posto letto loro assegnato non debba esser reso
disponibile per i vincitori della graduatoria della linea A.
Se con i fondi disponibili è possibile finanziare tutti gli studenti utilmente collocati nella graduatoria
B, le risorse che residuano possono essere accantonate per finanziare i benefici ai borsisti negli
anni accademici successivi.
Modalità 2. - DUE BANDI: Bando DSU + Bando suppletivo Covid Gli Enti per i quali bandi siano già stati adottati o che comunque pubblichino i propri bandi DSU
con largo anticipo potranno trovare più agevole questa seconda soluzione.
A. adottare nei tempi canonici il Bando DSU senza specifiche modifiche;
B. adottare, anche in un secondo momento, con una scadenza successiva al bando DSU, il bando
suppletivo Covid.
Gli studenti vincitori del primo bando vengono soddisfatti in via prioritaria e le eventuali risorse
residue sono destinate al finanziamento del bando suppletivo Covid.
Il finanziamento delle borse di studio nel bando suppletivo Covid avviene secondo le stesse
modalità illustrate per la linea B della precedente modalità.
Il vantaggio della seconda ipotesi di lavoro sta nel fatto che i bandi possono procedere
parallelamente e il bando DSU può essere adottato nei tempi anche più stretti.
Lo svantaggio risiede nel rischio che gli studenti partecipino ad entrambi i bandi (rischiando
l’esclusione ove questi prevedano l’impossibilità di partecipare a entrambi oppure creando lavoro
aggiuntivo per gli Enti).
Per il bando suppletivo Covid valgono le stesse indicazioni operative previste per la linea B nel caso
di Bando Unico.
ARTICOLO 14 Riserve di posti letto
L’ERDIS stabilirà, con modalità, priorità e criteri da indicare nel/i relativo/i bando/i, una riserva
dei posti letto per studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore individuati dalla
L.R. n. 4/2017:
figli di marchigiani all’estero di cittadinanza italiana (i cui genitori sono nati in un Comune
delle Marche e attualmente sono residenti all’estero);
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provenienti dai Comuni delle Marche compresi nel cratere sismico;
diversamente abili;
ove tali posti non venissero occupati per carenza di domande, gli stessi verranno assegnati agli
altri studenti aventi titolo.
ARTICOLO 15 Fondi regionali non destinati a borse di studio
1. Oltre ai fondi a destinazione vincolata per le borse di studio, la Regione Marche,
compatibilmente con le proprie disponibilità, potrebbe stanziare, a carico del proprio bilancio
risorse destinate a concorrere alle spese di gestione, alle spese di investimento ed altri
contributi a beneficio di ERDIS.
2. L’ERDIS per le spese del personale è tenuto al rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta
Regionale, anche in attuazione delle disposizioni statali concernenti il coordinamento della
finanza pubblica ed il contenimento della spesa. La Regione, in base alle disposizioni della
normativa regionale vigente in materia, determina l’importo relativo alla spesa del personale.
ARTICOLO 16 Criteri per l’esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio
Nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 dell’art. 3 della L. R. 20 febbraio 2017, n. 4, sono
esonerati dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per l'a.a. 2020/2021 pari a
euro 140,00, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei, nelle
graduatorie approvate da ERDIS, per l’ottenimento di tali benefici.
Sono esonerati, altresì, dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per l'a.a. 2020/2021 pari a euro 140,00, gli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai
sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
Coloro che per lo stesso anno accademico risultano iscritti ad un corso di studi presso le Università
e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, ai sensi del decreto MIUR 28 settembre
2011, dovranno pagare la tassa regionale per il diritto allo studio una sola volta dimostrando
l’attestazione dell’avvenuto pagamento al momento della seconda iscrizione.
Per coloro che si iscriveranno per l’anno accademico 2020/2021 presso una qualsiasi Università o
AFAM o altro Istituto superiore del territorio marchigiano e che successivamente effettueranno
rinuncia agli studi e si trasferiranno presso un’altra Università o AFAM o altro Istituto superiore
della Regione Marche, non sarà necessario pagare nuovamente la tassa regionale per il medesimo
anno accademico, ma solamente presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’atto della
precedente iscrizione.
Pertanto, l’Università o AFAM o altro Istituto superiore che richiederà erroneamente il pagamento
della tassa regionale per una seconda volta a valere sul medesimo anno accademico sarà obbligata a
rimborsare lo studente iscritto.
Oltre ai casi sopra specificati, non sono ammessi ulteriori esoneri dal pagamento della tassa
regionale del diritto allo studio.
Come già previsto per i tre anni accademici precedenti all’anno accademico 2020/2021, a cui questo
Programma si riferisce, i soggetti riscossori di tale tassa devono fornire una scheda esplicativa per
evidenziare il numero di iscritti, il numero di soggetti esonerati dal pagamento della tassa e la
motivazione a supporto dell’esonero, coloro che sono soggetti alla doppia iscrizione di cui sopra e
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dove hanno pagato la tassa, l’ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione di tale tassa
riversata all’ERDIS che dovrà corrispondere esattamente al prodotto fra l’ammontare unitario della
tassa (140,00 €) e il numero di iscritti che è tenuto a pagarla, senza possibilità di scostamenti.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 917
Approvazione schema di convenzione tra laRegione Marche e il Centro Servizi di Volon-tariato delle Marche per promuovere, soste-nere e qualificare l’attività di volontariato sulterritorio regionale mediante l’erogazione diservizi in favore degli Enti del Terzo Settore,ai sensi della legge regionale del 30 maggio2012, n. 15 “Norme per la promozione e ladisciplina del volontariato” e per l’attuazionedi iniziative di interesse regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare, in attuazione dell’articolo 9 comma2 della L.R. n. 15/2012, lo schema di convenzione,di cui all’allegato A) parte integrante e sostanzialedella presente deliberazione, con il Centro Servizidi Volontariato Marche - CSV;
2. di stabilire che per lo svolgimento delle funzionipreviste dalla convenzione di cui al precedentepunto è previsto un contributo pari a € 195.000,00il cui onere complessivo fa carico in termini di esi-gibilità della spesa al capitolo 2120810085 delbilancio di previsione 2020/2022 (autorizzazioneall’utilizzo del capitolo del Dirigente del ServizioPolitiche Sociali e Sport ID n. 19634717 del7/05/2020), annualità 2020 per € 65.000,00;annualità 2021 per € 65.000,00 e annualità 2022per € 65.000,00;
3. di dare mandato al Dirigente della Posizione diFunzione Contrasto alla Violenza di genere eTerzo settore alla sottoscrizione della convenzionesulla base dello schema approvato con presenteatto, apportando alla stessa, all’atto della firma,modifiche non sostanziali eventualmente necessa-rie;
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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AALLEGATO A)
CONVENZIONE
TRA LA REGIONE MARCHE
di seguito denominata Regione, codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423, rappresentata dal Dirigente della Posizione di Funzione Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo, in Via Tiziano n. 44 – ANCONA, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta regionale n. … del …
E
Il CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLE MARCHE
di seguito denominato CSV Marche, con sede legale in Via della Montagnola n. 69/a - 60127 Ancona, partita IVA n. 02596800421, codice fiscale 93067520424, qui rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Simone Giovanni Bucchi
Premessa
- il D.Lgs. n. 117/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, d’ora innanzi CTS, ha introdotto importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle altre organizzazioni private onlus (ONLUS), tutte d’ora innanzi raggruppate nella sigla ETS;
- la Riforma ha richiesto alle istituzioni regionali l’avvio delle azioni di recepimento della nuova normativa, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente, una nuova definizione degli ETS e delle loro norme organizzative, intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del Registro Unico Nazionale (RUNTS);
- l’art.72 del CTS ha istituito un nuovo strumento finanziario individuando un “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore”, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice stesso, oggetto di iniziative e progetti promossi da ODV e APS, iscritte nel RUNTS;
- il D.L. n.18 del 17/03/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha rideterminato al 31/10/2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti e l’approvazione dei bilanci 2019 per le ONLUS, ODV E APS;
- la legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”, all’articolo 9 comma 2, riconosce il CSV Marche come importante organismo in materia, prevedendo la possibilità che lo stesso possa svolgere attività di supporto alla Regione “previa stipulazione di apposite convenzioni”;
- la Regione Marche ritiene opportuno ampliare e formalizzare la collaborazione con il CSV Marche, già sperimentata in altri contesti di supporto, avvalendosi del suo operato anche per le attività di cui ai precedenti punti, al fine di potenziare le attività di informazione e affiancamento agli ETS, al fine del recepimento degli adempimenti e degli indirizzi di cui al CTS e ai relativi decreti attuativi, oltre che alla gestione del regime transitorio; tali funzioni sono ulteriori rispetto a quelli individuati nell’art. 63 del codice del terzo settore;
- la Regione Marche, con la legge regionale 30 dicembre 2019 n.41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche – Legge di stabilità 2020”, ha stanziato per il triennio 2020-2022 (v. allegato C – Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – programma 8 – CNI/14) la complessiva somma pari ad euro 195.000,00 da trasferire al CSV Marche per la predetta attività di supporto agli ETS;
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Tutto ciò premesso, con la stipula del presente Protocollo di intesa, da valere ad ogni effetto di legge, convengono quanto segue, ciascuno per le proprie competenze:
ART. 1 Disposizioni generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15
“Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”, le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono qualificare e sviluppare il volontariato;
ART. 2
Oggetto
In virtù dalla presente convenzione il CSV Marche svolgerà per la Regione attività di supporto, nell’ambito dell’associazionismo e della solidarietà, con riferimento alle seguenti aree di intervento:
a) consulenza ed assistenza alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed ETS in genere per gli adempimenti relativi all’applicazione delle nuove disposizioni del CTS, dei regolamenti regionali in materia di iscrizione ai registri regionali e/o nazionali e di accesso ai contributi regionali, nonché negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi e dell’accesso al credito, così come modificati dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed i successivi decreti attuativi;
b) accompagnamento territoriale diffuso, alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed ETS in genere, condiviso con l’Amministrazione regionale e le realtà associative, eventualmente anche in collaborazione con altre istituzioni regionali di settore, per comprendere le novità normative e i cambiamenti legati alla Riforma del Terzo Settore, organizzando giornate di studio, seminari di approfondimento e laboratori collaborativi di prossimità;
c) progettazione, organizzazione ed erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica a supporto all’attuazione degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Marche, in attuazione agli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, e dei successivi avvisi pubblici destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale - nel rispetto degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento definite dal Piano operativo - promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nel Registri regionali o nel RUNTS;
d) analisi di funzionamento degli avvisi pubblici, emanati dalla Regione Marche ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
e) supporto alla Regione Marche durante la fase transitoria determinata dal CTS, al fine di consentire un ordinato processo relativo alle modifiche statutarie di Organizzazioni di Volontariato e di Promozione sociale e la successiva trasmigrazione degli stessi soggetti dagli attuali registri al RUNTS;
ART. 3 Impegni delle Parti
Per assicurare l’operatività della presente convenzione le Parti garantiscono le azioni di cui ai commi seguenti: 1.La Regione Marche si impegna a:
a) Programmare congiuntamente con il CSV le fasi transitorie determinate dal CTS al fine di agevolare gli ETS operanti sul territorio della regione Marche;
b) Progettare gli strumenti operativi congiuntamente con il CSV al fine di agevolare gli ETS operanti sul territorio della regione Marche;
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c) Analizzare congiuntamente con il CSV le novazioni
normative determinate dal CTS e dalla relativa normativa attuativa, al fine di determinare una interpretazione uniforme sul territorio regionale;
d) Condividere con il CSV le basi informative e progettare e realizzare congiuntamente campagne informative al fine di agevolare gli ETS operanti sul territorio della Regione Marche;
e) Contribuire finanziariamente alle maggiori spese determinate in capo al CSV Marche per la realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione per un importo annuo di € 65.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022.
2.Il CSV MARCHE si impegna a svolgere le seguenti attività in favore delle ODV delle APS ed in generale a tutti gli ETS:
a) Programmare congiuntamente con la Regione Marche le fasi transitorie determinate dal CTS al fine di agevolare gli ETS operanti sul territorio della Regione Marche;
b) Progettare gli strumenti operativi congiuntamente con la Regione Marche al fine di agevolare gli ETS operanti sul territorio della Regione Marche;
c) Analizzare congiuntamente con la Regione Marche le novazioni normative determinate dal CTS e dalla relativa normativa attuativa, al fine di determinare una interpretazione uniforme sul territorio regionale;
d) Fornire informazione, consulenza, aggiornamento ed assistenza agli ETS in merito all’adeguamento alla nuova disciplina normativa;
e) Fornire supporto agli ETS per gli adempimenti relativi all’applicazione dei regolamenti regionali e delle prescrizioni della normativa nazionale in materia di iscrizione ai registri regionali e/o nazionali e di accesso ai contributi regionali;
f) Promuovere e presentare sul territorio regionale i contenuti dei bandi e avvisi pubblici della Regione Marche;
g) Supportare gli ETS nella fase di presentazione delle proposte progettuali, di realizzazione e di rendicontazione delle stesse;
h) Analizzare il funzionamento dei bandi e avvisi pubblici della Regione Marche; i) Progettare, in collaborazione con la Regione, un sistema di valutazione della soddisfazione dell’utenza
rispetto ai servizi erogati dal CSV. Sviluppare, implementare e gestire lo stesso, entro la seconda annualità della presente convenzione, in qualità di responsabile esterno per il trattamento dati la cui titolarità è della Regione.
j) Concordare con la Regione la data di un incontro da tenersi entro il 15 di novembre di ciascuna annualità per verificare lo stato di avanzamento delle attività, discutere sulla bozza della relazione annuale e della documentazione di rendicontazione;
k) Trasmettere, entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione, la programmazione delle attività per il triennio, ed entro il 30/1 di ogni anno successivo l’aggiornamento di tale programmazione, propedeutica alla liquidazione delle competenze previste al successivo art. 7
l) Trasmettere entro il 15/12 di ogni anno una relazione dettagliata circa le attività realizzate così come previsto dal successivo art. 7
ART. 4 Decorrenza e durata della Convenzione
1 La presente convenzione è vincolante ed esecutiva tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di 3 annualità (2020-2022), così come previsto dalla L.R. Marche 30 dicembre 2019 n.41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche – Legge di stabilità 2020”;
2 L’avvio delle attività dovrà avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
3 La presente convenzione potrà essere prorogata, su accordo delle Parti.
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ART. 5
Piano per la realizzazione delle attività previste in Convenzione
Il CSV Marche, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a presentare, entro 30 giorni una programmazione delle attività per il triennio con riferimento alle macro-aree individuate nell’articolo 2. Tale programmazione, condivisa ed approvata dalla Regione Marche, è aggiornata annualmente al fine di adeguarla a novità normative, a nuove esigenze o a mutate priorità.
ART. 6 Trattamento dati personali
1. Le attività oggetto della presente convenzione comportano il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali .
2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche. 3. Il CSV Marche, con la sottoscrizione della presente convenzione, viene designato quale responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 Reg.UE 2016/679, per la durata della convenzione e per le attività in essa disciplinate.
4. Il responsabile effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto di seguito specificato: • la materia disciplinata dalla presente convenzione attiene il coinvolgimento degli ETS nelle attività di cui
all’art.2; • la durata del trattamento per le attività in essa disciplinate coincide con il termine di scadenza della
convenzione; • la finalità del trattamento consiste nel consentire agli ETS di avere supporto ed assistenza in tutti gli
adempimenti e le prescrizioni previste dalla Riforma, per potersi adeguare a quanto prescritto dal CTS, e nelle attività di progettazione, per l’accesso agli strumenti di cui agli artt 72 e 73 del CTS e attività di monitoraggio di cui all’art.3 comma2 punto i;
• le categorie di interessate sono le persone fisiche rappresentanti degli ETS utenti dei servizi di cui all’art. 2 della presente convenzione;
• la tipologia di dati personali trattati: dati identificativi. 5. Per la durata della convenzione e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto di quanto esposto nei precedenti commi, si impegna nei confronti del titolare a:
• trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, del Codice della Privacy (D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), degli indirizzi e dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
• attenersi alle istruzioni documentate fornite dal titolare stesso, • non ricorrere ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento; • garantire che i propri dipendenti o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
• adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento nonché garantire il rispetto degli
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obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento stesso;
• notificare al titolare eventuali violazioni dei dati personali senza ingiustificato ritardo e in modo da consentirgli di notificare la violazione all’Autorità Garante entro il prescritto termine di 72 ore;
• nel caso di svolgimento da parte del responsabile anche dei servizi di amministrazione di sistema, ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento del Garante della Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008);
• restituire tutti i dati personali, dopo la scadenza della presente convenzione, e cancellare ogni copia esistente; • assistere il titolare nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati,
dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento stesso;
• mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un soggetto da questi incaricato;
• tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del titolare e su richiesta mettere tale registro a disposizione del titolare, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento.
ART. 7 Oneri finanziari e rendicontazione
1. L’onere finanziario a carico della Regione Marche per le attività previste dalla presente convenzione ammonta ad euro 65.000,00 per ognuna delle tre annualità concordate.
2. L’importo di cui al comma 1 verrà erogato secondo le seguenti modalità: • anticipo di 32.500,00 euro, entro 30gg dalla stipula della presente convenzione, comunque in seguito ad
approvazione della Regione del documento di programmazione delle attività con riferimento alle macro-aree individuate nell’articolo 2,
• saldo della prima annualità entro il 31.12.2020 previa approvazione dello stato di avanzamento delle attività realizzate di cui alla relazione dettagliata e documentazione giustificativa della spesa sostenuta (trasmessi entro il 15 dicembre 2020);
• anticipo pari al 50% del budget previsto per le restanti annualità, entro trenta giorni dall’invio dell’aggiornamento del documento di programmazione delle attività di cui all’art.3 punto k, approvato dalla Regione Marche;
• saldo di annualità, entro il 31.12 di ogni anno, previa approvazione della relazione finale annuale sullo stato di avanzamento delle attività realizzate e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta (trasmessi entro il 15 dicembre di ogni anno);
3. Il CSV Marche richiede la liquidazione delle tranche allegando la documentazione giustificatrice dell’attività svolta, che dovrà essere redatta seguendo le indicazioni fornite dalla Regione anche attraverso l’utilizzo di specifici format, comprendenti ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l’effettività della spesa.
4. La Regione Marche procederà all’erogazione dei pagamenti con accredito sul conto corrente intestato a CSV Marche.
Art. 8 Controllo, verifiche, revoca e riduzioni del contributo
1. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sulla corretta realizzazione delle attività previste e sulla tempistica di realizzazione delle stesse e di revocare il finanziamento qualora l’andamento della Convenzione non offra sufficienti garanzie di realizzazione delle attività previste.
2. In caso di risoluzione anticipata, la Regione corrisponderà al CSV Marche la parte del finanziamento per
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le attività effettivamente svolte e aventi una utilità per la Regione. 3. In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di quanto previsto nell’art. 3 della presente convenzione da parte del CSV, la Regione sospende l’erogazione dell’acconto/saldo fino a regolare esecuzione delle attività previste. 4. In caso le spese rendicontate dal CSV in sede di relazione annuale conclusiva risultino inferiori rispetto al contributo annuale, lo stesso sarà corrispondentemente ridotto in sede di liquidazione del saldo
Luogo e data, _____________________________
Per la Regione Marche
La Dirigente
Maria Elena Tartari
______________________
Per il CSV Marche
Il legale rappresentante
Simone Giovanni Bucchi
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 918
Modifica della DGR 465/2020 - Allegato 2,paragrafo 12 - Modalità di liquidazione delprogetto ‘Terzo settore in rete per l’emer-genza COVID19’.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di modificare le modalità di liquidazione del pro-getto di cui al paragrafo 12, dell’allegato 2 allaDGR n. 465/2020, come di seguito:
“Il finanziamento sarà erogata con le seguentimodalità:
a) anticipo dell’80%, entro 30 giorni dalla richie-sta sottoscritta dal rappresentante legale delcapofila, alla quale deve essere allegata polizzafideiussoria per l’importo complessivo del pro-getto, avente scadenza successiva al termine delprogetto;
b) saldo dietro presentazione, entro i 60 giorni suc-cessivi alla fine delle attività del progetto, dellarendicontazione delle spese complessivamentesostenute e della relazione sullo svolgimento delprogetto, in rapporto alla disponibilità sul perti-nente capitolo del bilancio regionale.”
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 919
Art. 36, comma 1 lett. c) L.R. 20/2001.Nomina commissione d’esame per la proce-dura concorsuale pubblica per titoli edesami, per la copertura di n. 16 posti di cate-goria B3 indetta con decreto n. 855 del 24dicembre 2019.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di procedere alla nomina della commissione esami-natrice per il concorso pubblico per titoli ed esamiper l’assunzione a tempo indeterminato di n. 16unità di personale categoria B3, profilo professio-nale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”indetta con decreto del Dirigente del ServizioRisorse umane, organizzative e strumentali n. 855del 24 dicembre 2019, come di seguito indicato:
Presidente Santucci Marina - dirigente regio-nale
Componenti esperti Scacciapiche Arianna - dipendente
regionale di categoria D
Soricetti Alvaro - dipendente regio-nale di categoria D
Segretario Pongetti Serena - dipendente regio-nale di categoria D
________________________________________________________
Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 920
Piano Operativo “Cultura e Turismo” - Fondoper lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) Del.CIPE 10/2018 - Approvazione dello schemadi “Accordo regolante i rapporti tra l’Autoritàdi Gestione del Piano Operativo “Cultura eTurismo” e la Regione Marche per l’attua-zione dell’intervento denominato “Recuperoe riqualificazione del complesso della Citta-della di Ancona - 1° Lotto funzionale”.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare, lo schema di Accordo regolante irapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Ope-rativo “Cultura e Turismo” e la Regione Marcheper l’attuazione dell’intervento denominato“Recupero e riqualificazione del complesso della
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Cittadella di Ancona - 1° Lotto funzionale” di cuiall’allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di individuare, la P.F. “Tutela del territorio diAncona e gestione del patrimonio” quale strutturaresponsabile dell’attuazione dell’intervento di cuiallo schema di accordo di cui la Regione Marcheè soggetto attuatore e di demandare al Dirigentedella P.F. “Tutela del territorio di Ancona egestione del patrimonio” alla sottoscrizione delsuddetto Accordo, apportando allo stesso le even-tuali modifiche non sostanziali che si dovesserorendere necessarie all’atto della firma.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensidell’art. 26, comma l del D.Lgs. 33/2013
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Allegato A
Piano Operativo “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020
Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
schema di Accordo regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e Turismo” e la Regione
Marche per l’attuazione dell’intervento denominato “Recupero e riqualificazione del complesso della Cittadella di Ancona” – 1° Lotto funzionale. CUP B35C16000030001
l’Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e Turismo” e la Regione Marche – PF TUTELA TERRITORIO DI ANCONA
PREMESSE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”
e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui sono trasferite al Ministero per i beni e le
attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero” con cui è istituito presso il Segretariato
generale il Servizio II “Programmazione strategica nazionale e comunitaria” tra le cui competenze rientra la
responsabilità della programmazione e dell’attuazione del Piano stralcio “Cultura e Turismo”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto legge n, 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188, e recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
VISTO il decreto legge 21/9/2019 n. 104 “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri, e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 21/9/2019 che ha tra le altre, disposto la riassegnazione delle competenze in materia di turismo al MiBACT;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l’articolo 7,
commi 26 e 27, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in
particolare l’articolo 4 il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiunti a finanziamento nazionale rivolti al
riequilibro economico sociale tra le diverse aree del Paese;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 6 dell’articolo 1, che
individua risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’articolo 1, il
quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO inoltre che lo stesso comma 703 dell’articolo 1, prevede, che ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013 , sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;
VISTA la circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell’economia e della finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state diramate le specifiche tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul FSC nonché sugli interventi complementari finanziati dal fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016;
VISTA la delibera CIPE n. 3/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13.08.2016, con cui è stato approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, di competenza del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, ed è stato assegnato al Ministero medesimo l’importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per
il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 703 lettera d), della legge n. 190/2014;
VISTA la Delibera CIPE n.25 del 10.08.2016 che (a) individua le aree tematiche e la dotazione finanziaria del FSC 2014-2020 e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo, individuando, fra l’altro, gli organi di
attuazione e sorveglianza dei relativi Piani Operativi, tra cui: l’Amministrazione di riferimento di ciascun Piano; un
Comitato con funzioni di sorveglianza e un Organismo di certificazione;
VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”, con cui è istituito presso il Segretariato
generale il Servizio II “Programmazione strategica nazionale e comunitaria”, tra le cui competenze rientra la
responsabilità della programmazione e dell’attuazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”;
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VISTA la nota del 22 novembre 2016, prot. 0017374 con cui il Segretario Generale del MiBACT, preso atto della specifica competenza del Servizio II alla gestione della Programmazione Strategica Nazionale e Comunitaria, ha delegato l’arch. Dora Di Francesco all’attuazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 5 ottobre 2017 n. 434 con il quale sono stati designati i responsabili degli organismi di gestione e controllo del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020: per l’Autorità di Gestione il dirigente pro-tempore del Servizio II del Segretariato Generale arch. Dora di Francesco; per l’Autorità di Certificazione il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Bilancio dott. Paolo D’Angeli;
VISTA la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 5 maggio 2017, n. 1, recante “adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, disposizioni finanziarie”;
VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del 20 novembre 2017, rep. n. 346, di istituzione del Comitato di sorveglianza del Piano stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020;
VISTA la delibera CIPE n. 100 del 22 dicembre 2017 recante “Integrazione piano Stralcio Cultura e Turismo”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018 n. 91 serie generale;
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171 serie generale;
VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 di approvazione del Piano operativo «Cultura e turismo», di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, cui sono state assegnate risorse per 740 milioni di euro, con una differenza in riduzione di 10 milioni di euro rispetto al valore inizialmente proposto di 750 milioni di euro, attraverso la rimodulazione dell’assegnazione relativa all’obiettivo strategico 2 «Valorizzare i sistemi economici
collegati alle attività culturali», fissata in 135 milioni di euro rispetto ai 145 milioni di euro inizialmente proposti; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2018 n. 216 serie generale;
VISTA la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 “Presa d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi approvati con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del Fondo tra aree tematiche di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2018 n. 219 serie generale;
VISTO il profilo di spesa del Piano Operativo di cui al punto 1.4 della delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l’anno 2019, 50 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni
di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023, 10 milioni di euro per
l’anno 2024, 420 milioni di euro per l’anno 2025, per un importo totale di 740 milioni di euro;
DATO ATTO CHE la delibera CIPE n.10/2018 prevede un’articolazione finanziaria a partire dal 2018;
RILEVATO CHE le tempistiche di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE n.10/2018 non hanno consentito l’avvio degli interventi in tempi coerenti per l’attuazione della spesa entro il 2018;
CONSIDERATO CHE il Piano Operativo “Cultura e Turismo” integra e rafforza il Piano stralcio “Cultura e Turismo” e
relativo addendum;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 703 lettera i), della legge n. 190/2014, le assegnazioni del CIPE al Piano Stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l’avvio delle attività necessarie
all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;
VISTA la scheda intervento trasmessa al CIPE ed allegata al presente accordo (Allegato A.1);
PRESO ATTO CHE il soggetto beneficiario Regione Marche, alla luce del perfezionamento della pianificazione operativa, nonché al fine di correggere errori materiali e refusi, propone una integrazione della sopra citata scheda intervento nelle sezioni relative agli obiettivi generali e finalità dell’intervento, allo stato avanzamento progettuale, alla descrizione dei risultati attesi e una conseguente nuova rimodulazione del piano finanziario;
CONSIDERATO CHE sussiste la necessità di integrare la schede intervento con le informazioni mancanti riguardanti la sezione relativa agli indicatori;
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VISTA la proposta di scheda intervento aggiornata trasmessa con nota n. prot. n. 0307276 del 11/03/2020 Dalla Regione Marche (Allegato A1);
PREMESSO CHE la proposta di scheda intervento aggiornata rispetto alla prima formulazione, prima di considerarsi formalmente adottata, deve essere sottoposta alla approvazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTO il quadro economico iniziale dell’intervento trasmesso con nota n. 0307276 del 11/03/2020 dal soggetto beneficiario Regione Marche e allegato al presente accordo (Allegato B);
VISTA l’Accordo tra MiBAC – AdG Piano Operativo “Cultura e Turismo” e Regione Marche – P.F. Beni e attività culturali per l’attuazione degli interventi ricadenti nel territorio della Regione Marche stipulato in data 05 agosto 2019;
RITENUTO CHE sussistono le condizioni per dare avvio all’intervento;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente atto regola i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e Turismo” e il la
Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio, soggetto beneficiario dell’intervento e disciplina le modalità e le procedure di
attuazione dell’intervento denominato “Recupero e riqualificazione del complesso della Cittadella di Ancona”.
Articolo 2 (Risorse stanziate)
1. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 3.000.000 € a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) stanziate dalla Delibera CIPE n 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo “Cultura
e Turismo”.
2. Il profilo annuale di spesa aggiornato proposto dal soggetto beneficiario Regione Marche e che, ai fini della sua validità sarà sottoposto alla approvazione del Comitato di Sorveglianza è il seguente:
2020 2021 2022 2023 € 150.000,00 € 350.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00
Articolo 3 (Ruolo e funzioni delle Parti)
1. L’Autorità di Gestione è responsabile della programmazione e attuazione del Piano Operativo “Cultura e Turismo”
(di seguito anche Piano), segue l’attuazione, il monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi inseriti nel
Piano, autorizza, in coerenza con le disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al beneficiario a titolo di anticipo e rimborso delle spese sostenute sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori a fronte di documenti contabili di rendicontazione.
2. La Regione Marche, P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio, in qualità di beneficiario, svolge il ruolo di Stazione appaltante, è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei lavori, implementa il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici al fine del corretto monitoraggio degli interventi, così come previsto dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, e dalla Circolare n.1 del 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e secondo le indicazioni impartite dalla Autorità di Gestione, di cui all’art. 10.
Articolo 4 (Primi adempimenti)
a. Il beneficiario, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del accordo, rinvia all’Autorità di Gestione
il presente accordo sottoscritto per accettazione.
b. Il beneficiario, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi, si obbliga ad
inviare all’Autorità di Gestione la seguente documentazione:
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1. la documentazione tecnica esistente dell’intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
2. il cronoprogramma dell’intervento, comprensivo dei tempi relativi all’iter autorizzativo se non concluso,
coerente con il profilo di spesa di cui all’art. 2;
c. L’iter progettuale dovrà essere conforme al D.lgs. n. 50/2016 e tenere conto delle disposizioni dei decreti legislativi nn. 228 e 229 del 29 dicembre 2011, e successive modificazioni.
Articolo 5 (Obblighi dei beneficiari)
a. Il beneficiario provvede a dare attuazione agli interventi di rispettiva competenza e si impegna:
1. entro il termine fissato dall’art. 8 del presente accordo a comunicare all’Autorità di Gestione la data e gli estremi
di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori o eventualmente per l’affidamento dei servizi di progettazione, qualora sia necessario procedere ad un perfezionamento dei livelli di progettazione;
2. ad attuare ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi in conformità alle disposizioni del decreto legislativo D.lgs. n. 50/2016, nonché alle ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamentari vigenti;
3. a trasmettere all’Autorità di Gestione il quadro economico rideterminato post-gara nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d’asta; tale trasmissione è propedeutica
all’emissione del decreto definitivo di finanziamento di cui all’art. 6 del presente accordo;
4. a trasmettere gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) maturati durante l’esecuzione delle opere appaltate al fine
della successiva erogazione degli importi dei singoli stati di avanzamento dei lavori secondo le modalità dell’art. 7;
5. a trasmettere alla Autorità di Gestione la richiesta per l’importo della rata di saldo - previa emissione della polizza fideiussoria da parte dell’esecutore dei lavori - a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
6. a provvedere alla gestione delle informazioni relative all’attuazione dell’intervento alimentando il Sistema unitario
di monitoraggio effettuando il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al successivo art. 10, secondo le modalità indicate dall’Autorità di Gestione;
7. a trasmettere tutta la documentazione tecnica, amministrativa, contabile relativa all’operazione entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla produzione dei singoli atti attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma di
trasferimento le cui credenziali di accesso dovranno essere richieste alla Autorità di Gestione.
Articolo 6 (Assegnazione del finanziamento)
1. A seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto delle opere e dei servizi, il beneficiario dovrà trasmettere
all’Autorità di Gestione gli atti riferiti alle procedure di gara, unitamente ai quadri economici rideterminati ed
approvati con indicazione delle specifiche voci di spesa.
2. L’Autorità di Gestione provvederà all’emissione dell’atto definitivo di concessione del contributo finanziario
nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle somme rinvenienti dalle economie da ribasso d’asta.
3. Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta rientrano nelle disponibilità della Autorità di Gestione e saranno
oggetto di riprogrammazione in coerenza con le disposizioni del punto 2.2 della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
Articolo7 (Modalità di erogazione del finanziamento)
a. L’erogazione delle risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
1. a seguito della firma del presente accordo, erogazione dell’anticipazione pari al 5 % calcolato sull’importo
complessivo dell’intervento di cui all’art. 2 comma 1 e pari a € 150.000,00 per permettere l’avvio
dell’intervento;
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2. a seguito della presentazione degli atti riferiti al contratto concluso dal beneficiario per l’esecuzione dei servizi di
progettazione esecutiva, erogazione degli importi relativi con recupero progressivo dell’anticipazione di cui al punto a;
3. contestualmente all’emissione del decreto di concessione del finanziamento di cui al precedente art. 6, erogazione
dell’anticipazione del 20 % dell’importo totale del contributo concesso, con recupero progressivo
dell’anticipazione, tenuto conto, ai fini della quantificazione delle risorse, di quanto già trasferito ai sensi del precedente comma a al netto di quanto trasferito ai sensi del punto b;
4. erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento dei lavori o dei servizi come risultanti dalla documentazione trasmessa dalla Stazione appaltante all’Autorità di Gestione;
5. erogazione della rata di saldo come risultante dalla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante all’Autorità di Gestione dopo l’emissione del certificato provvisorio di collaudo;
6. di norma le erogazioni, in coerenza con il profilo di spesa di cui alla scheda-intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente accordo vengono disposte nel corso dei lavori entro giorni 30 dalla richiesta e restano comunque subordinate all’effettiva disponibilità di cassa presso l’Autorità di Gestione.
b. I fondi verranno trasferiti secondo le modalità sopraesposte dal Segretario Generale alla contabilità del beneficiario, tenendo conto della necessità di garantire una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento o una contabilità separata.
Articolo 8 (Tempistiche di attuazione degli interventi)
1. Le procedure di gara per l’attuazione degli interventi dovranno essere avviate entro 30/06/2021 2. Il termine di ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture è stabilito entro il 31 dicembre dell’annualità
successiva all’ultima annualità prevista dal profilo di spesa dell’intervento di cui all’art.2 c.3.
Articolo 9 (Spese ammissibili)
a. L’importo del contributo finanziario concesso, come specificato all’art. 6 del presente accordo,
costituisce l’importo massimo a disposizione del beneficiario.
b. Le spese ammissibili a finanziamento sono:
1. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell’intervento; 2. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di
fruibilità da parte dei soggetti disabili; 3. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni
finalizzate all'esecuzione delle opere); 4. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni; 5. IVA ed oneri contributivi obbligatori; 6. imprevisti (se inclusi nel quadro economico); 7. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 8. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016; 9. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza; 10. spese per commissioni giudicatrici; 11. spese per consulenze specialistiche; 12. spese per comunicazione.
c. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali, varianti ed espropri.
Articolo 10 (Monitoraggio)
1. L’intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del beneficiario.
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2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell’intervento, il beneficiario dovrà alimentare, a pena la revoca
del finanziamento, tramite l’utilizzo dell’applicativo indicato dall’Autorità di Gestione, il Sistema Nazionale di
Monitoraggio L’Autorità di Gestione provvederà a supportare i RUP nelle procedure di gestione del sistema.
3. Il beneficiario dovrà inoltre, trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento,
corredata da tabelle di avanzamento predisposte secondo appositi format e da un report fotografico. In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest’ultimo, il
beneficiario dovrà illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause.
4. Le relazioni dovranno essere inviate entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno a cominciare dalla prima scadenza successiva alla firma del presente accordo.
Articolo 11 (Rendicontazione delle spese)
1. La stazione appaltante è tenuta a quietanzare e rendicontare tempestivamente le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema procedurale informativo-contabile sopra indicato e su supporto cartaceo.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona delegata, un’attestazione ove risulti che:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
b. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
3. L’intera documentazione di spesa deve riportare nell’oggetto la dicitura “Documento contabile finanziario a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Operativo Cultura e Turismo – ammesso per l’intero
importo o per l’importo di euro ____”
4. A conclusione dell’intervento il soggetto attuatore trasmette all’Autorità di Gestione un rendiconto finale di
tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell’opera.
Articolo 12 (Controlli e verifiche)
1. L’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione
degli interventi con le modalità che riterrà opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la stazione appaltante dalla piena ed esclusiva responsabilità del rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche con riferimento alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché dell’espletamento dei
necessari iter autorizzativi per l’ottenimento degli eventuali pareri richiesti.
Articolo 13 (Revoca del contributo)
1. Il contributo verrà revocato nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente accordo, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili.
2. L’Autorità di Gestione potrà procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi:
a. qualora il Beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5;
b. in caso di mancato avvio dell’intervento, entro il termine stabilito all’art. 8 del presente accordo;
c. qualora, a seguito di controlli operati di cui all’art.12 ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari
civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
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d. qualora per dodici mesi consecutivi il beneficiario non presenti alcuna domanda di pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
3. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate restando a totale carico del medesimo beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. E' facoltà, inoltre, dell’Autorità di Gestione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso.
Articolo 14 (Utilizzo delle informazioni)
1. Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal piano restano di proprietà esclusiva dell’Autorità di Gestione - Segretariato generale – Servizio II.
2. L’eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dall’Autorità di Gestione - Segretariato generale – Servizio II dovrà essere espressamente autorizzato dallo stesso.
Articolo 15 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia di valenza nazionale, regionale e territoriale.
(luogo), ……………..,(data) …………..
Per il Segretariato Generale MiBACT L’Autorità di Gestione
(Arch. Dora Di Francesco)
Per il Beneficiario Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione
del patrimonio (Ing. Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ALLEGATO A1: Scheda Intervento ALLEGATO B: Quadro economico
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Allegato A.1 > Obiettivo strategico 1-Rafforzare l’offerta culturale e potenziare i sistemi di fruizione turistica > Linea di azione 1.c - Progetti per il recupero e la riqualificazione di grandi attrattori e luoghi della cultura
Scheda n.25 TITOLO INTERVENTO Recupero e riqualificazione del complesso della Cittadella di Ancona LOCALIZZAZIONE Regione: Marche Comune: Ancona – Via Cittadella Provincia: AN DESCRIZIONE SINTETICA La “Fortezza” della Cittadella di Ancona, posta sul colle “Astagno” dominante l’ingresso a nord della città,
rappresenta un capolavoro di architettura di fortificazione ancora integro nella sua conformazione e non compromesso dall’espansione edilizia della città. Ad oggi la cinta muraria e diversi edifici interni versano in gravissimo stato di conservazione necessitando di un intervento il più possibile tempestivo per non pregiudicarne il suo recupero e la sua rifunzionalizzazione. In data 12 luglio 2002 la Regione Marche ha stipulato un accordo di programma volto al recupero e alla valorizzazione dell’importante complesso attuando uno stralcio del progetto preliminare complessivo
con il recupero di un primo edificio attualmente sede del I.A.I. Iniziativa Adriatico Ionica. Il progetto preliminare individua un uso polifunzionale espositivo e di servizio.
Fig. 26 - Ancona, Cittadella, particolare. BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE Denominazione: Regione Marche
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COSTO DELL’INTERVENTO € 3.000.000,00 OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO Recupero e riqualificazione del complesso architettonico della “Cittadella” di Ancona che ad oggi risulta pressoché
dimenticata dagli stessi cittadini a causa dello stato di degrado e di debito manutentivo in cui versa, e dell’occlusione
alla vista dovuta alla fitta vegetazione che la circonda. Il valore intrinseco dell’opera ed il suo magnifico contesto paesaggistico costituiscono potenziali assoluti di
implementazione dell’offerta culturale della città e del sistema culturale marchigiano nel suo complesso. Dunque il tema del recupero della cinta muraria bastionata e dei manufatti edilizi in essa contenuti (compreso il complesso e affascinante reticolo di cunicoli sotterranei) sono senza dubbio gli obiettivi generali che la Regione Marche (proprietaria del complesso) intende perseguire. Pertanto nella cornice del progetto preliminare stimato 26,1 milioni di euro, si intende realizzare un 1° lotto funzionale, di cui al presente finanziamento FSC 2014-2020 (€ 3.000.000,00), finalizzato al ripristino, recupero e restauro delle cortine e bastioni della cinta muraria maggiormente esposti al degrado con particolare riferimento al “Bastione della Campana” al “Bastione Gregoriano” e al sistema del
“Marciaronda e Torraccia”. Potranno prevedersi altre opere quali consolidamenti, finiture e sistemi impiantistici ad
esso connessi. STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE Livello progettazione Disponibilità
(SI/NO) Disponibilità della progettazione (data/previsione data)
Approvazione della progettazione (data/previsione data)
Progetto preliminare Si
Progetto definitivo No 30/09/2020 31/07/2020 Progetto esecutivo No 31/10/2020 30/11/2020 BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI L’intervento converge con l’obiettivo strategico della Regione Marche di recuperare e qualificare il patrimonio
culturale, al fine di promuovere la valorizzazione del territorio rafforzando l’identità delle Marche attraverso uno
sviluppo equilibrato e sostenibile. Nello specifico del presente intervento, relativo al 1° lotto funzionale descritto, fra i risultati attesi, oltre al recupero e restauro delle citate cortine murarie, si rappresenta che è in corso di definizione un correlato intervento di “pulizia della vegetazione” da parte del Comune di Ancona, proprietario dei suoli limitrofi ai
bastioni e alle strutture della cinta muraria del complesso, così da poter liberare alla vista questi elementi architettonici. INDICATORI Indicatori di realizzazione Previsto Superficie oggetto di intervento (mq) Mq 11.000 Servizi progettati e realizzati (n.) I valori previsti e gli altri indicatori di realizzazione saranno puntualmente individuati in sede di definizione del piano degli interventi
Stima 2020 2021 2022 2023 Spesa (cassa) € 150.000,00 € 350.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 Attività 2020 2021 2022 2023 Progetto definitivo 30/09/2020 Acquisizione titoli edilizi ed autorizzazioni
28/02/2021
Approvazione della progettazione utile per individuare l’esecutore dei lavori
30/04/2021
Affidamento dei lavori 31/08/2021
Inizio dei lavori 01/11/2021 Conclusione dei lavori 1° Lotto funzionale
31/12/2023
STRUMENTO ATTUATIVO
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15838
Sottoscrizione di accordo d’obblighi tra AdG e Regione Marche.
Allegato B
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020-Piano Operativo "Cultura e Turismo"- Delibera CIPE 10/2016
Regione di appartenenza: Regione Marche Ente Beneficiario del contributo: Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio Intervento: Recupero e restauro della cinta muraria del complesso architettonico della “Cittadella” di Ancona e pulizia dei cortile e delle aree interne alle mura Importo intervento da decreto di assegnazione € 3.000.000
CUP B35C16000030001 CIG ……………………… QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE
Riferito alla fase di studio di fattibilità A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attività Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA 1) Importo dei lavori € 1.362.000,00 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016 € 1.000.000,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 40.000,00 4) servizi e forniture
Totale parziale quadro A € 2.402.000,00 € 2.402.000,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE B.1 Spese tecniche
Indagini a) indagini geologiche € 5.000,00 b) analisi di laboratorio € 2.000,00 c) analisi specialistiche € 2.000,00
Totale spese indagini e analisi € 9.000,00 € 9.000,00
Progettazione, D.L., collaudo d) rilievi € 5.000,00 e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva f) direzione lavori + contabilità g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione i) frazionamenti l) responsabile lavori in fase di progetto m) responsabile lavori in fase esecutiva n) progettazione geologica o) consulenze progettazione p) collaudo statico € 6.000,00 q) collaudo amministrativo € 6.900,00
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Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo € 17.900,00 € 17.900,00 B.2 Allacciamenti r) alla rete di energia elettrica s) alla rete telefonica t) altro …………. B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali Imprevisti (max. 10%) - IVA inclusa € 240.200,00 Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne, escluso il 20% per beni strumentali, comma 4) € 37.000,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) € 40.000,00 Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) € 1.024,48
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa € 1.000,00 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 600,00 Spese legali (IVA inclusa) Consulenze specialistiche (ricerche bibliografiche, storiografiche ecc.) € 5.000,00 Attività di supporto al Rup
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 324.824,48 € 324.824,48 B.4 IVA/oneri IVA su lavori € 136.200,00 IVA su manodopera € 100.000,00 IVA su oneri sicurezza € 4.000,00 IVA su spese tecniche (pari al 22% della somma tra l’importo delle competenze
professionali/spese tecniche e la cassa di previdenza) € 4.095,52
IVA su forniture e servizi IVA su indagini € 1.980,00
Totale IVA/oneri € 246.275,52 € 246.275,52 TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) € 3.000.000,00
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 921
Approvazione dello schema di accordo traRegione Marche e Trenitalia S.p.A., per il rila-scio del titolo di viaggio agevolato denomi-nato “Carta Tutto Treno Marche” nell’anno2020, e modifica della D.G.R. n. 674 del07/08/2015, ad integrazione delle risorsefinanziarie per l’emissione della “Carta TuttoTreno Marche” nell’anno 2015.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Di disporre, per l’anno 2020, la riattivazione deltitolo di viaggio agevolato denominato “CartaTutto Treno Marche”, volto a favorire la mobilitàferroviaria sistematica dell’utenza residente neicomuni marchigiani, che consente l’accesso aitreni della lunga percorrenza da parte dei titolaridi abbonamento annuale al servizio ferroviarioregionale, e di approvare, pertanto, lo schema di“Accordo tra Regione Marche e Trenitalia S.p.A.per il mantenimento della Carta Tutto Treno Mar-che dal 01/01/2020 Al 31/12/2020”, come allegatoalla presente deliberazione sotto la lettera A) perfarne parte integrale e sostanziale;
2. Di demandare al Dirigente della P.F. TrasportoPubblico Locale, Logistica e Viabilità la sottoscri-zione dell’accordo di cui al punto 1., con facoltàdi apportarvi le eventuali modifiche non sostan-ziali che si rendano necessarie ai fini della stipula;
3. Di modificare la D.G.R. n. 674 del 07/08/2015, adoggetto: “Carta Tutto Treno Marche: modificheed integrazioni alla D.G.R. 721 del 21/05/2012”,al fine di integrare le risorse finanziarie destinateall’emissione della “Carta Tutto Treno Marche”nell’anno 2015 per l’importo di € 90.241,35, dacorrispondere a Trenitalia S.p.A. a copertura dellaquota di spesa a carico della Regione riferita aititoli di viaggio emessi e rendicontati nel 4° trime-stre;
4. Di stabilire che le risorse finanziarie necessarie inrelazione alle finalità di cui al presente provvedi-mento ammontano a complessivi € 240.000,00,di cui € 149.758,65 per la sottoscrizione dell’ac-cordo di cui al punto 1. ed € 90.241,35 per l’inte-grazione delle risorse finanziarie specificate al
punto 3., e trovano copertura al capitolo2100110031 del bilancio 2020/2022, annualità2020, correlato al capitolo d’entrata 1302030002.
15841
ACCORDO TRA REGIONE DELLA CARTA TUTT
Regione Marche, in qualità interesse regionale e locale, cFiscale 80008630420, rappredi Dirigente della P.F. Traspbrevità, denominata “Regione”
Trenitalia S.p.A. - società consocietà Ferrovie dello Stato IPiazza della Croce Rossa nsociale € 1.607.137.500,00 intal n. 05403151003, iscritta al seguito, per brevità, denomina
di seguito, per brevità, indicate
• che con l’Accordo per Carta Tutto Treno Marche, DD.G.R. n. 1216 del 19/10/201per il periodo 01/08/2017 – 31
• che la Regione conviedifferente classificazione al finopportunità di viaggio; che economicamente al fine di maabbonati, l’applicazione di prefacilitare gli spostamenti dei pe
• che, con la citata D.G.1.250.000,00 il finanziamentoMarche per gli anni 2017, 201
• che, con D.G.R. n. ……presente accordo per il mantTreno Marche, anno 2020, coregionale, salva la facoltà di ev
SI
MARCHE E TRENITALIA S.p.A. PER IL O TRENO MARCHE DAL 01/01/2020 AL
TRA
di titolare del servizio di trasporto pucon sede ad Ancona in via Gentile da Fasentata da ……………… che interviene
porto pubblico locale, Logistica e Viabi”);
E
n socio unico soggetta alla direzione e ctaliane S.p.A. - con sede legale e amm
n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 054teramente versato, iscritta al Registro deR.E.A. al n. 883047, per la quale interv
ata “Trenitalia”);
e anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte
PREMESSO
la riattivazione del titolo di viaggio agD.G.R. n. 899 del 31/07/2017, parzialm7, le Parti hanno regolato l’emissione di /12/2019;
ene sull’importanza dell’integrazione trane di incentivare l’uso del mezzo ferroviar
la Regione ritiene in particolare dantenere condizioni di convenienza che cezzi competitivi per accedere a tutti i tipendolari e degli studenti;
R. n. 899 del 31/07/2017, la Regione Mo dell’agevolazione tariffaria cosiddetta8 e 2019;
……… del …………., la Regione ha apprtenimento dell’agevolazione tariffaria coson contributo massimo di € 149.758,65 aventuale successiva implementazione;
CONCORDA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Allegato A)
MANTENIMENTO L 31/12/2020
bblico ferroviario di abriano n. 9, Codice ed agisce in qualità lità (di seguito, per
coordinamento della ministrativa in Roma, 403151003, capitale elle Imprese di Roma viene ……………. (di
e”, singolarmente;
gevolato denominato mente modificata da
tale titolo di viaggio
servizi ferroviari di io, incrementando le i dover concorrere
consentano, ai propri pi di treni e al fine di
Marche stabiliva in € Carta Tutto Treno
ovato lo schema del siddetta Carta Tutto a carico del bilancio
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Il presente accordo disciplina Tutto Treno Marche e la relaconsente l’accesso ai treni Int– 31/08/2020 l’accesso è essulla direttrice adriatica (Milan
Caratteristiche d
La Carta Tutto Treno Marcheesclusivamente ai residenti ne
• 40/11/Marche;
• 40/AS con Applicazionenelle regioni confinanti Abruzz
• 41/11/D.
La Carta consente di effettuarl’abbonamento, un numero patreni del servizio nazionale (effettuano servizio sulla diretspecificato nel presente accor
La Carta può essere acquabbonamenti alle tariffe soabbonamenti Trenomarchebumomento che la tariffa Trenoinoltre ammessi gli abbonamorigine Pesaro e 40/19/Umbria
La Carta è individuale, nominai viaggi dei ragazzi di cui al pdelle Condizioni Generali dei P
La Carta può essere acquistadell’accertamento, all’atto dresidenza nelle Marche, tramitdella Patenta di Guida in coannuale alle tariffe sopraindica
� Prezzi
La Carta riporta la relazione s(FB), e su alcuni FrecciaArgevenduta al prezzo di € 130,0superiori; consente inoltre l’acAN-PE-BA-LE.
� Utilizzazione della Carta
per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 ativa contribuzione economica da parte tercity e FrecciaBianca. Limitatamente alteso anche ai treni FrecciaArgento cheo-Lecce).
Articolo 2
del titolo di viaggio “Carta Tutto Treno Ma
e (di seguito, per brevità, anche solo “Caelle Marche e in appoggio ad abbonamen
e Sovraregionale con “origine” nelle Marczo, Umbria, Emilia Romagna;
re, nell’ambito della validità e sulla relaziari ad un viaggio di andata e un viaggio d(treni IC e FB, e fino al 31/08/2020 atrice adriatica Milano-Lecce) in 2^ class
rdo.
istata dai residenti nella regione Maopracitate, validi sulle stesse relazions annuali danno anch’essi titolo all’acqu
omarchebus comprende integralmente lamenti annuali a tariffa regionale 40/6/Ea con origine da Fabriano.
ativa ed incedibile; ad essa non è applicapunto 8.1 del Capitolo 2 della Parte II - TPasseggeri di Trenitalia.
ata solo presso le biglietterie Trenitalia (dell’emissione, del possesso dei requte esibizione da parte del viaggiatore delrso di validità, e il possesso di un abbate.
su cui si può viaggiare sui treni Intercity ento (FA), in 2^ classe, e ha validità a00 per distanze fino a 60 km e di € 1ccesso ai treni FA circolanti sulla direttri
a
il rilascio della Carta della Regione, che
periodo 01/01/2020 e effettuano servizio
arche”
arta”) sarà rilasciata nti annuali alle tariffe:
che e “destinazione”
ione per cui è valido i ritorno al giorno sui
a bordo dei FA che se, secondo quanto
arche possessori di ni della Carta. Gli uisto della Carta, dal a tariffa 40/11. Sono Emilia-Romagna con
abile la riduzione per Trasporto Nazionale
di stazione) a fronte uisiti richiesti, cioè la Carta di Identità o onamento regionale
(IC), FrecciaBianca annuale. La Carta è 150,00 per distanze ice Adriatica MI-BO-
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La Carta consente ai possopraindicate di utilizzare i trperiodo 01/01/2020-31/08/20l’abbonamento, previa prenotandata e un viaggio di ritorprenotazione del posto.
A bordo treno la Carta deved’identificazione.
� Rimborso
Qualora, nel corso di validità dfruibilità dei servizi ferroviari automaticamente e, consegutitolari della Carta la quota par
Non è previsto il rimborso per
� Furto, smarrimento e de
In caso di smarrimento, detsostitutiva avente la medesimauna sola volta e a condizioninferiore ad un mese. La richiestazione che ha rilasciato la Co furto o dall’originale della Cafurto è possibile presentare quanto previsto in materia daessere corrisposto l’importo pprezzi della Parte II– TraspoTrenitalia. In caso di rinveniTrenitalia.
� Irregolarità
Non è consentita l’emissione dad abbonamenti, in classi e su
Per tutte le irregolarità di viagdella Parte II - Trasporto Nazio
Dietro presentazione di rendicogni Carta emessa, la differecasi) maggiorato del 5% e viaggiatore per l’acquisto dellaun anno, quota che può assum
ssessori di abbonamento regionale areni IC, FB o FA (solo per questi ultimi 020) circolanti sugli stessi percorsi tazione gratuita del posto (limitatamentrno al giorno). Non è possibile acced
e essere esibita insieme all’abbonament
del presente accordo dovesse venir menFB/IC offerti, ivi contemplati, il presen
entemente, Trenitalia provvederà a inderte del costo sostenuto per il servizio non
rinuncia all’utilizzo da parte del viaggiato
eterioramento della Carta
terioramento o furto è ammesso il rilaa validità di quella originaria. La sostituzioe che la Carta originaria conservi una esta deve essere presentata per iscritto
Carta e deve essere corredata dalla denuarta deteriorata (in alternativa alla denuncuna dichiarazione sostitutiva di atto dialla legislazione vigente). Per il rilasciorevisto alla lettera g) del punto 1 del Ca
orto Nazionale delle Condizioni Generaimento la Carta deve essere restituita
della Carta a bordo treno. La Carta non u treni differenti da quelli previsti dal prese
ggio si applica la disciplina di cui al punonale delle Condizioni Generali dei Passe
Articolo 3
Aspetti economici e finanziari
conto trimestrale, la Regione corrispondenza tra gli importi dell'abbonamento FBmoltiplicato per 11 e la somma del ca Carta, più una quota riferita al costo dmere 2 valori diversi:
annuale alle tariffe esclusivamente nel per cui è valido
te ad un viaggio di dere al treno senza
to ed al documento
no definitivamente la nte accordo decade ennizzare agli utenti più fruibile.
ore.
ascio di una Carta one è consentita per validità residua non alla biglietteria della
uncia di smarrimento cia di smarrimento o notorietà, secondo
o del duplicato deve pitolo 4 – Listino dei li dei Passeggeri di immediatamente a
è valida in appoggio ente accordo.
to 14 del Capitolo 2 eggeri di Trenitalia.
erà a Trenitalia, per B/IC (a seconda dei costo sostenuto dal degli abbonamenti di
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15844
• importo pari al costo precedente, nel caso di un via
• importo pari alla quota che presenta un abbonamento
Inoltre, al fine di garantire l’accCarta valida nelle tratte incluscorrispondere altresì a Trenita1/3 della differenza del prezzregionale e il corrispondente p
A seguito di validazione del reintestata a “Regione Marche Tiziano n. 44 - 60125 Ancona entro i successivi 30 giorni. Idecorreranno, di pieno diritto previsti dal D.Lgs. n. 231/2002
Le risorse della Regione derispetto ai trasferimenti stataammontano ad un importo pasalva in ogni caso l’eventuale
Il presente accordo ha validitàautomatico. Trenitalia si impeCarta, al momento del raggiuart. 3.
Trenitalia potrà inoltre recedesenza alcun onere, in caso dferroviari con impatto sulle effettuazione di servizi analog
La Regione potrà disporre l’aanche per sopravvenuta incapreavviso minimo a Trenitalia
Trenitalia e Regione tratterannaccordo per le finalità amminprevisto nello stesso.
I. Titolari del trattamento
Trenitalia, Titolare del trattatempore, è contattabile all’ind
di un abbonamento annuale regionalaggiatore che presenti un abbonamento a
di ripartizione spettante a Trenitalia, neo “Trenomarchebus12mesi”.
cesso ai treni FrecciArgento, la Regione se sulla direttrice Adriatica Milano-Riminialia, per ogni mese di validità del titolo dzo di listino tra l’abbonamento FB menprezzo dell’abbonamento AV.
endiconto da parte della Regione, Trenita– P.F. Trasporto pubblico locale, Logis– P.IVA 00481070423”, che la Regione sn caso di ritardo nei pagamenti rispettoe senza bisogno di alcuna costituzione i
2.
estinate alla presente compensazione tali attuali e futuri destinati al servizio feari ad € 149.758,65 per il periodo 01/01/successiva implementazione delle risors
Articolo 4
Durata e recesso
à dal 01/01/2020 al 31/12/2020, senza pegna inoltre ad interrompere anticipatameungimento del limite di budget, come sta
ere dal presente accordo, con un preadi modifiche sostanziali della struttura d
relazioni considerate, come, ad esehi da parte di altre imprese ferroviarie.
nticipata sospensione/cessazione della vapienza degli stanziamenti annui previstidi due mesi.
Articolo 5
Tutela dei dati personali
no i dati personali acquisiti nella fase di gistrative e/o contabili e per la corretta es
e DPO.
amento, rappresentata dall’Amministradirizzo mail: titolaretrattamento@trenitalia
le di cui all’articolo annuale regionale;
l caso di viaggiatore
si impegna, per ogni i-Ancona-Pescara, a i viaggio, la quota di
nsile con estensione
alia emetterà fattura, stica e Viabilità - via si impegna a pagare
o al termine indicato in mora, gli interessi
tariffaria, aggiuntive erroviario regionale, /2020 – 31/12/2020, e stesse.
possibilità di rinnovo ente la vendita della abilito al precedente
avviso di mesi due, di offerta dei servizi empio, nel caso di
validità dell’accordo, i in bilancio, con un
estione del presente secuzione di quanto
tore Delegato pro-a.it, con sede legale
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in Piazza della Croce Rossa all’indirizzo mail: protezioneda
la Regione, Titolare del trattaTrasporto pubblico locale, Lall’indirizzo mail: funzione.trascontattabile all’indirizzo mail: r
II. Tipologie di dati person
I dati personali oggetto di tratt
Dati personali acquisiti direttam
Comuni: dati anagrafici, dati d
I predetti dati saranno trattatidonee misure di sicurezza e r
III. Finalità del Trattamento
In particolare, i dati degli intere
a) amministrative o conta(contrattuale)
b) esecuzione di quanto (Obbligatoria); Base giuridica
Il conferimento dei dati nec“obbligatoria” e un eventualel’impossibilità per Trenitalia e/o
IV. Soggetti destinatari dei
Soggetti riconducibili a Trenita
• Consulenti e profession
• Società di servizi (anch
• Altra società del Gruppo
Soggetti riconducibili alla Regi
• Consulenti e profession
• Società di servizi (anch
Soggetti non direttamente rico
• Autorità giudiziarie
• Autorità di pubblica sicu
• Altri soggetti pubblici in
I dati verranno trattati soltantoRegione o da aziende che agdi Trenitalia e della Regione, puntualmente i trattamenti loroverranno mai diffusi.
1 – 00161 Roma. Il Data Protection [email protected].
amento, rappresentata dal dirigente proLogistica e Viabilità in qualità di [email protected]. Il Data [email protected].
nali.
amento rientrano nelle seguenti categorie
mente dall’interessato:
i contatto.
ti con supporti informatici e cartacei in riservatezza.
o.
essati verranno trattati per le seguenti fin
abili: Natura del conferimento (Obbligato
previsto nel presente accordo: Natur(contrattuale).
essari al perseguimento delle suddettee rifiuto dell’interessato al trattamento po per la Regione di dare esecuzione al pr
dati.
alia:
nisti esterni
e informatici) e di recupero crediti
o FS
ione:
nisti esterni
e informatici) e di recupero crediti
onducibili a Trenitalia e/o alla Regione:
urezza
adempimento di obblighi normativi.
o da soggetti espressamente autorizzati giscono in qualità di Responsabili del Trae che hanno sottoscritto un apposito cono affidati e gli obblighi in materia di prote
Officer è contattabile
o tempore della P.F. gato, è contattabile Protection Officer è
e:
modo da garantire
alità:
oria); Base giuridica
ra del conferimento
e finalità ha natura potrebbe comportare resente accordo.
da Trenitalia e dalla attamento, per conto ntratto che disciplina zione dei dati, e non
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L'elenco aggiornato dei sogge
• per Trenitalia il Data Movvero rivolgendosi al Data Pr
• per la Regione Mfunzione.trasportolocale@regiall’indirizzo mail: rpd@regione
V. Diffusione dei dati.
I dati personali degli interedisposizione/consultazione di
VI. Conservazione dei dati.
I dati personali degli interessnatura obbligatoria di cui al pdell’accordo.
VII. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679specifici diritti. In particolareinteressati hanno diritto di chcancellazione, la limitazione, nei confronti dell’Autorità di CPersonali.
In qualsiasi momento, gli inter
• Trenitalia contattabiledatamanager_marche@trenitacontattabile all’indirizzo mail: p
• la Regione, contattfunzione.trasportolocale@regicontattabile all’indirizzo mail: r
ciascuno per la parte di propri
Le Parti si impegnano ad inprocedere alla comunicazione
VIII. Trattamento dei dati pe
Tenuto conto che non vi è database condivisi, il Titolare d
La Regione si impegna a risFerrovie dello Stato Italiane”, p
etti destinatari dei dati è disponibile contat
Manager alla casella mail: datamanager_mrotection Officer all’indirizzo mail: protezio
Marche, il Referente designato aione.marche.it, ovvero rivolgendosi al Da
e.marche.it.
essati non saranno mai pubblicati, esoggetti indeterminati.
.
sati saranno conservati per: Finalità il cpar. III, lettera a) e b): 10 anni dalla ces
9 (artt. da 15 a 23) conferisce agli intee, in relazione al trattamento dei lorohiedere a Trenitalia e alla Regione, l’acc
l’opposizione e la portabilità; inoltre puControllo, che in Italia è il Garante per la
ressati potranno chiedere di esercitare i p
e alla casella mail del Data alia.it,. ovvero rivolgendosi al Data [email protected];
tabile alla casella mail del Refione.marche.it, ovvero rivolgendosi al [email protected];
a competenza.
nformare di ciò i soggetti cui si riferisce dei dati personali stessi all’altra Parte.
rsonali dei clienti che acquistano la Carta
trasferimento di dati personali alla Rdel trattamento dei dati personali dei clien
Articolo 6
Codice Etico
spettare le norme contenute nel “Codicpubblicato sul sito internet: www.fsitaliane
ttando:
[email protected], [email protected].
alla casella mail: ata Protection Officer
esposti o messi a
cui conferimento ha ssazione degli effetti
ressati l’esercizio di o dati personali, gli cesso, la rettifica, la ò proporre reclamo,
a Protezione dei Dati
propri diritti a:
Manager Marche: Protection Officer
ferente designato: ata Protection Officer
cono i dati prima di
a Tutto Treno.
egione né esistono nti è Trenitalia.
ce Etico del Gruppo e.it.
ANNO LI • N. 67BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE24 LUGLIO 2020
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Detto codice, seppure non allsostanziale, e dello stesso la completa conoscenza.
In caso di violazione di una Trenitalia avrà diritto di risolvec.c., fatto salvo in ogni caso odegli eventuali danni subiti.
La Regione si impegna a nonnon siano strettamente attinrelative a fatti, atti e programmvenga a conoscenza in occasi
È fatto divieto alla Regionerisultati delle attività/servizi ricevia esclusiva a Trenitalia.
Gli obblighi di riservatezza dtempo, anche in caso di risolu
Sicurezza d
La Regione è tenuta al rispamministrazioni in materia di particolare della Circolare Ageventuali s.m.i. contenente amministrazioni” (G.U. Serie Galla implementazione delle mis
In ottemperanza alle disposisicurezza delle informazioni esicurezza del sistema informapresente accordo, ivi comprese condivisione telematica di stessa.
A tal fine, con la sottoscrizione
a) segnalare, con la mainformatico, contattando il [email protected];
b) consentire l’accesso dmisure minime adottate, nel personali.
egato al presente accordo, ne costituiscRegione Marche dichiara di averne preso
qualsiasi delle norme contenute nel prere il presente contratto, ai sensi e per glogni altro rimedio di legge, ivi incluso il d
Articolo 7
Clausola di riservatezza
rivelare a terzi e a non usare in alcun mnenti all’esecuzione del presente accormi di Trenitalia che vengono messi a sua ione dell’accordo stesso.
di fare, o autorizzare terzi a realizzarevuti in virtù del presente accordo, i cui d
i cui al presente articolo restano vincozione del presente accordo.
Articolo 8
delle informazioni e dei sistemi informatic
petto della normativa di settore riguarsicurezza delle informazioni e dei siste
genzia per l’Italia Digitale del 17 marzole “Misure minime di sicurezza ICT
Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà attosure ivi previste.
izioni del Gruppo Ferrovie dello Stato e dei sistemi informatici, la Regione è tatico utilizzato per l’esecuzione delle prese le relative attività di trasmissione, ricez
tutta la documentazione riconducibile
e del presente accordo, la Regione si obb
assima tempestività, di aver subito unnumero 06.44104893 o scrivendo
del personale incaricato da Trenitalia prispetto della normativa in materia di
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Articolo 9
Clausola fiscale
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tipulazione del presente Accordo, salvo dnitalia.
Articolo 10
Foro competente
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arantire la sicurezza
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 922
Agenzia regionale per la protezione ambien-tale delle Marche (ARPAM) - CCNL del perso-nale del comparto Sanità del 21 maggio2018, articolo 81, comma 4- Approvazionedei criteri di utilizzo delle Risorse aggiuntiveregionali.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di determinare i criteri per l’utilizzo delle risorseaggiuntive regionali destinate al personale non diri-genziale dell’ARPAM, così come indicati nell’al-legato A, parte integrante della presente delibera;
- di comunicare il presente atto al Direttore generaledell’ARPAM per gli adempimenti di competenza.
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ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE .
CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER ARPAM
1. Si consente il parziale utilizzo delle risorse accantonate negli anni compresi tra il 2008 e il 2018. L’art. 81, comma 4, del CCNL 21.5.2018, destina al fondo premialità e fasce le risorse pari all’1% del monte salari di competenza dell’anno 2001, al netto degli oneri riflessi, con finalità di valenza strategica con particolare riguardo al completamento di progetti già avviati, anche a seguito di obiettivi e indirizzi dettati dalla Giunta regionale, o alla realizzazione di progetti nuovi, definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata. Tale quota corrisponde a € 372.440
2. Tale parziale utilizzo è quantificato nella misura del 90%, per le motivazioni riportate nel verbale sottoscritto in data 21 maggio 2020 tra il Dirigente del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio e il Direttore generale dell’ARPAM e pertanto corrisponde a € 335.196, da suddividere in due quote negli anni 2020e 2021, in funzione del personale impegnato.
3. Le risorse aggiuntive regionali sono destinate al personale del comparto. La quota restante dal loro parziale utilizzo, unitamente all’eventuale quota non distribuita al comparto, dovrà
essere portata in economia per essere destinata a spese di investimento. 4. Le risorse sono riconosciute a fronte della realizzazione di progetti, con sviluppo biennale o
triennale, avviati a partire dall’anno 2019 o successivo, volti al miglioramento organizzativo secondo obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento descritti nella deliberazione di giunta regionale del 9 settembre 2019, n. 1047.
5. I progetti devono riguardare le seguenti macro aree, elencate secondo un ordine di priorità decrescente, quale indicazione fornita all’interno dell’attività di indirizzo che fa capo alla
Regione Marche: A. Omogeneizzazione dei processi, definendo comportamenti uniformi di tutte le
articolazioni dell’ARPAM operanti sul territorio regionale B. Riorganizzazione del laboratorio
Miglioramento dell’immagine e della comunicazione
E. Politiche e iniziative pilota di sostenibilità aziendale F. Analisi delle procedure tecnico-professionali finalizzata alla certificazione dei processi
per l’attività impiantistica 6. Alla definizione di dettaglio dei progetti individuati per ciascuna delle macro aree elencate,
concorrono le indicazioni di massima contenute nel verbale sottoscritto in data 21 maggio 2020 tra il Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e il Direttore Generale dell’ARPAM, e gli accordi successivi da prendere in sede di contrattazione
decentrata integrativa.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 923
Approvazione schema di Accordo di collabo-razione tra la Regione Marche e l’UniversitàPolitecnica delle Marche per la realizzazionedi una ricerca finalizzata alla produzione dimodelli e tecniche di impianti forestali comemisure di compensazione e mitigazione nel-l’ambito dei procedimenti di VIA.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare lo schema di: “Accordo di collabo-razione tra la Regione Marche e l’Università Poli-tecnica delle Marche per la realizzazione di unaricerca finalizzata alla produzione di un manualeconcernente le tecniche di realizzazione diimpianti forestali come misure di compensazionenell’ambito dei procedimenti di VIA”, di cuiall’Allegato “A” parte integrante della presentedeliberazione;
2. di autorizzare il dirigente della Posizione di Fun-zione Valutazioni e autorizzazioni ambientali,qualità dell’aria e protezione naturalistica a sotto-scrivere l’Accordo di collaborazione e ad adottarei provvedimenti di attuazione della presente deli-berazione;
3. di provvedere alla copertura del presente atto conla disponibilità di € 50.000,00 a carico del Bilan-cio 2020/2022, annualità 2020 Capitolo2090210050.
AVVISOL’allegato completo è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 924
Tribunale civile di Ancona sez. Lavoro.Ricorso ex art. 414 c.p.c. acquisito al n.0175583 del Registro unico della Giuntaregionale in data 11/02/2020. Costituzionein giudizio. Affidamento incarico Avv. LucillaDi Ianni.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 925
TAR per le Marche. Ricorso RG n. 269/2020acquisito al prot. 659122 in data26/06/2020 del Registro unico della GiuntaRegionale. Costituzione in giudizio. Affida-mento incarico Avv.ti Paolo Costanzi e CeciliaMaria Satta
AVVISOI testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 926
R.R. n. 4/2015, art. 7 - Permuta immobiliaretra Regione Marche e Comune di Ancona.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, del regola-mento regionale n. 4/2015, è autorizzata la per-muta del complesso immobiliare regionale, adi-bito ad impianti sportivi, sito in via Fratelli Zuc-cari n. 4, località Pietralacroce di Ancona, identi-ficato catastalmente al C.U. foglio 61, p.299, e alC.T. Foglio 61, p.299, con l’immobile di proprietàdel Comune di Ancona, denominato “ex CasermaFazio”, identificato catastalmente al C.U. foglio 4,particella n. 84, sub 8, 9, 14, 15;
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2. La permuta di cui al punto 1. è effettuata su benidi valore convenzionale equivalente e, pertanto,non è correlata a conguagli in denaro;
3. L’immobile da acquisire da parte regionale saràdestinato a funzioni istituzionali dell’Ente regio-nale per il diritto allo studio (ERDIS); in ragionedell’esigenza di ristrutturazione completa dell’im-mobile, il medesimo, in sede di trasferimento, saràconferito direttamente all’Ente regionale per l’abi-tazione pubblica (ERAP Marche) salvo utilizzo inconvenzione da parte di ERDIS;
4. Agli atti esecutivi della presente deliberazioneprovvederanno le strutture regionali competenti inmateria di gestione immobiliare.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 927
Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001.Conferimento incarico dirigenziale ad interimdella Posizione di Funzione “Enti locali, inte-grazione e semplificazione dei servizi territo-riali”, nell’ambito del Servizio Affari istituzio-nali e integrità della Giunta regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di conferire l’incarico, ad interim, di direzione dellaPosizione di Funzione “Enti locali, integrazione esemplificazione dei servizi territoriali” nell’ambitodel Servizio Affari istituzionali e integrità dellaGiunta regionale, al dott. Mauro Terzoni già diri-gente della Posizione di Funzione “Provveditorato,economato e sicurezza sui luoghi di lavoro”, resasivacante a seguito della rinuncia anticipata al proprioincarico a far data dal 01/07/2020 da parte del dott.Francesco Michelangeli;
- di fissare la decorrenza dell’incarico dalla data diadozione del presente atto, fino all’effettiva attribu-zione dell’incarico di direzione della struttura adaltro dirigente;
- di stabilire che l’incarico non comporta remunera-zione aggiuntiva rispetto alla titolarità dell’incaricoprincipale di dirigente della Posizione di Funzione“Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghidi lavoro”, fatta salva una quota di retribuzione di
risultato in relazione al raggiungimento degli obiet-tivi assegnati nel periodo di espletamento dell’in-carico ad interim;
- di subordinare il conferimento dell’incarico alladichiarazione di insussistenza delle specifiche causedi inconferibilità e incompatibilità previste daldecreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussi-stenza delle cause previste all’articolo 13, comma3, del codice di comportamento di cui alla delibe-razione della Giunta regionale n. 64/2014.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 928
Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001.Assunzione e conferimento incarico dirigen-ziale della Posizione di funzione “Autorizza-zioni” nell’ambito del Servizio Sanità e Posi-zione di funzione “Turismo” nell’ambito delServizio Sviluppo e valorizzazione delle Mar-che della Giunta Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- di assumere e inquadrare nel ruolo dei dirigenti atempo indeterminato della Giunta regionale,mediante sottoscrizione di apposito contratto indi-viduale di lavoro subordinato a tempo indetermi-nato, dott.ssa Paola Marchegiani e il dott. MarcoNocchi, primi candidati idonei disponibili della gra-duatoria approvata con decreto del Segretario gene-rale n. 16 del 28 giugno 2016, relativa alla posizionedirigenziale Settore n. 4 -“Programmazione sociale”del concorso per dirigenti indetto dall’amministra-zione regionale con decreto del Segretario generalen. 23 del 25 novembre 2013;
- di conferire alla dott.ssa Paola Marchegiani l’inca-rico di direzione della Posizione di funzione “Turi-smo”, nell’ambito del Servizio Sviluppo e Valoriz-zazione dele Marche e di attribuire alla stessa laretribuzione di posizione di fascia S3, pari a €38.000,00 come stabilito nella deliberazione diGiunta n. 644 del 27/05/2019;
- di conferire al dott. Marco Nocchi l’incarico di dire-zione della Posizione di funzione “Autorizzazioni”,nell’ambito del Servizio Sanità e di attribuire allostesso la retribuzione di posizione di fascia S4, pari
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a € 31.000,00 come stabilito nella deliberazione diGiunta n. 889 del 06/07/2020;
- di fissare la decorrenza degli incarichi dirigenzialidal 01 agosto 2020 fino al 28 febbraio 2021, in coe-renza con le scadenze degli incarichi conferiti alrestante personale dirigenziale con DGR n.152/2017, fatto salvo il conseguimento del limite dietà per il collocamento a riposo;
- di subordinare il conferimento dell’incarico alladichiarazione di insussistenza delle specifiche causedi inconferibilità e incompatibilità previste daldecreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussi-stenza delle cause previste all’articolo 13, comma3, del codice di comportamento di cui alla delibe-razione della Giunta regionale n. 64/2014;
- di stabilire inoltre che la spesa annua complessivaderivante dal presente atto, comprensiva degli oneria carico dell’Amministrazione, è stimata in €101.288,78 e che la quota parte ricadente nel cor-rente anno è di presunti € 42.203,67 a carico deiseguenti capitoli del bilancio regionale 2020/2022,annualità 2020:
cap. 2130110352 per € 12.916,67cap. 2130110353 per € 3.446,17
cap. 2130110354 per € 1.097,92
cap. 2011010005 per € 18.303,68
cap. 2011010016 per € 4.883,42
cap. 2011010027 per € 1.555,81
Trattasi di spesa di personale, da ricondurre allacasistica dell’allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legisla-tivo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all’imputazione del-l’impegno di spesa.
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbli-gatoria, le risorse verranno rese disponibili dallerispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego neitermini del decreto legislativo n. 118/2011.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 930
Modifica dell’allegato “B” alla D.G.R. n. 1520dell’11 novembre 2003 contenente “Primoelenco delle categorie di edifici e di opereinfrastrutturali che possono assumere rile-vanza in relazione alle conseguenze di uneventuale collasso”.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- Di modificare l’allegato “B” della DGR 1520 del11.11.2003 e ss.mm.ii, sostituendo, al paragrafoEdifici, il punto “Asili nido e scuole di ogni ordinee grado” con il seguente testo:
- “Asili nido e scuole di ogni ordine e grado, ivicompresi i collegi inerenti la funzione scolastica”.
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Deliberazione della Giunta regionaledel 13 luglio 2020, n. 931
Fondo nazionale destinato agli inquilinimorosi incolpevoli (art. 6, co. 5, decreto leggen. 102/2013). Linee guida per annualità2020: Modifiche e integrazioni della DGR30.1.2017, n. 82.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1) Di modificare la DGR 30 gennaio 2017, n. 82recante le linee guida per l’utilizzo del Fondodestinato agli inquilini morosi incolpevoli di cuiall’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 ago-sto 2013, n. 102 (conv. Legge n. 124/2013) con leseguenti integrazioni:
- Al paragrafo 1 dell’Allegato A, “FINALITA’”,dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguentetesto: “Per l’anno 2020, al fine di rendere piùagevole l’utilizzo delle risorse disponibili, laplatea dei beneficiari del Fondo è estesa ancheai soggetti che, pur non essendo destinatari diprovvedimenti esecutivi di sfratto, presentinouna autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarinodi aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai finiIRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periododell’anno precedente e di non disporre di suffi-ciente liquidità per far fronte al pagamento delcanone di locazione e/o agli oneri accessori”.
- Al paragrafo 2 dell’Allegato A, “RISORSE:RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE AICOMUNI”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto ilseguente testo: “Per l’anno 2020, per far frontealle emergenze sociali ed economiche determi-nate dall’emergenza sanitaria da COVID-19,tutti i comuni della Regione Marche sono
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ammessi a partecipare al Fondo statale desti-nato agli inquilini morosi incolpevoli. LaRegione assegna le risorse ai Comuni sulla basedel fabbisogno effettivo risultante dalle domandepresentate e istruite con esito positivo”.
- Al paragrafo 3 dell’Allegato A, “MODALITA’DI UTILIZZO”, dopo l’ultimo periodo èaggiunto il seguente testo: “Per l’anno 2020 iComuni che non vi abbiano già provvedutoavviano le procedure mediante pubblicazione diappositi bandi aperti. I bandi eventualmentepubblicati prima dell’adozione del presenteprovvedimento vengono integrati con le dispo-sizioni del presente provvedimento.
I Comuni richiedono alla Regione l’erogazionedei fondi necessari a soddisfare le richieste per-venute e istruite con esito positivo in corrispon-denza delle “finestre” del 10 agosto e del 31ottobre. Nel caso in cui le risorse non siano suf-ficienti a coprire per intero il fabbisognoespresso dai Comuni:
- la Regione ripartisce i fondi in misura propor-zionale al fabbisogno comunicato da ciascunComune;
- i Comuni rideterminano l’ammontare del con-tributo mediante riduzione percentuale dell’im-porto spettante in base a quanto previsto dalsuccessivo paragrafo “6. Finalizzazione deicontributi ed entità”. Tale riduzione tiene contodella presenza, nel nucleo familiare del richie-dente, di: ultrasettantenni; minori; componenticon invalidità accertata per almeno il 74%;componenti in carico ai servizi sociali o alleaziende sanitarie locali per l’attuazione di unprogetto assistenziale individuale”.
- Al paragrafo 4 dell’Allegato A, “LIQUIDA-ZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI”,dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguentetesto: “Per l’anno 2020 la Regione procede allaliquidazione delle risorse disponibili, a benefi-cio dei Comuni, entro 30 giorni dalla presenta-zione della richiesta”.
- Al paragrafo 5 dell’Allegato A, “REQUISITI DIACCESSO AI CONTRIBUTI (REQUISITISOGGETTIVI)”, dopo l’ultimo periodo èaggiunto il seguente testo: “Per l’anno 2020 sonoaltresì ammessi a beneficiare del contributo isoggetti che, pur non essendo destinatari di prov-vedimenti esecutivi di sfratto, presentino unaautocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicem-bre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aversubito, in ragione dell’emergenza Covid-19, unaperdita del proprio reddito ai fini IRPEF supe-riore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020rispetto al medesimo periodo dell’anno prece-
dente e di non disporre di sufficiente liquidità perfar fronte al pagamento del canone di locazionee/o agli oneri accessori. Il richiedente deve esseretitolare di un contratto di locazione di unitàimmobiliare registrato, anche se tardivamente, edeve risiedere nell’alloggio da almeno un anno.Sono esclusi gli immobili appartenenti alle cate-gorie catastali A1, A8 e A9.
Con riguardo al requisito della perdita del red-dito familiare si precisa che:
a) lavoro dipendente: la diminuzione del red-dito da lavoro dipendente, nella misuraminima del 30%, viene dimostrata medianteconfronto tra il reddito lordo percepito inbusta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio2019 e il reddito lordo percepito nelle corri-spondenti mensilità 2020. L’eventuale redditoda cassa integrazione 2020 viene dichiaratoe considerato ai fini del raffronto; se almomento della presentazione della domandanon è stato ancora percepito, viene conside-rato nella misura del 50%. Ai fini del con-fronto non vengono considerati i redditi deri-vanti da premi di produzione e/o produttività;
b) lavoro autonomo: la diminuzione del red-dito da lavoro autonomo, nella misuraminima del 30%, viene dimostrata medianteconfronto tra il volume di affari ai fini IVAregistrato nei mesi di marzo, aprile e maggio2019 e il volume di affari ai fini IVA regi-strato nelle corrispondenti mensilità 2020.Per i lavoratori autonomi in regime di con-tabilità forfettaria o semplificata il confrontoavviene sul fatturato registrato nel trimestremarzo-maggio, anni 2019 e 2020;
c) lavoro intermittente con contratto a chia-mata: il requisito viene dimostrato confron-tando la media delle retribuzioni mensili del-l’anno 2019 con le retribuzioni percepite neisingoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipen-dente e lavoro autonomo) o di più redditiomogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipen-dente o 2 redditi da lavoro autonomo) all’in-terno dello stesso nucleo familiare / forma-zione sociale di cui alla legge n. 76 del 20maggio 2016, gli stessi vanno sommati traloro ai fini della verifica della riduzione del30%”.
- Al paragrafo 6 dell’Allegato A “FINALIZZA-ZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA’”,dopo la tabella relativa alla “finalità” degli inter-venti e all’entità del “contributo”, è aggiunto ilseguente testo: “Per l’anno 2020 la tabella èintegrata con la seguente lett. e):
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ANNO LI • N. 67BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE24 LUGLIO 2020
- Al paragrafo 10 dell’allegato A, “MONITO-RAGGIO”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto ilseguente testo: “Per l’anno 2020 i Comuniinviano alla Regione, debitamente compilate, leschede di monitoraggio predisposte dal MITalle scadenze del 31 luglio e 31 ottobre, fermorestando l’obbligo di inviare le schede relativealle scadenze del 1 marzo e 1 giugno, vigentiprima dell’adozione del presente provvedi-mento”;
- Dopo il paragrafo 10 dell’Allegato A, “MONI-TORAGGIO”, è aggiunto il seguente para-grafo:
“11. ESCLUSIONI Sono escluse le domandeprovenienti da soggetti che hanno presentato,nell’anno 2020, domanda di contributo per l’ac-cesso alla Misura: “Emergenza epidemiologicaCovid-19. Intervento straordinario di sostegnopagamento canoni di locazione” approvata dallaRegione Marche con DGR n. 746 del 15/6/2020e successivi provvedimenti attuativi”;
2) L’onere finanziario derivante dalla presente deli-berazione, pari a € 1.180.814,41, trova coperturasul capitolo di spesa n. 2120610004 del bilancio2020/2022, annualità 2020 nell’ambito delladisponibilità già attestata con DGR 788 del 29 giu-gno 2020;
3) Le ulteriori risorse statali che si renderanno dispo-nibili per l’anno 2020 verranno ripartite e utiliz-zate secondo le Linee guida approvate con il pre-sente atto;
4) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensidell’art. 26 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33.
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Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data dipubblicazione.
Dovranno essere inviati:
- per posta ordinaria al seguente indirizzoDirezione del Bollettino - Regione Marche - Giunta RegionaleVia Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona
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