Relazioni industriali Il contratto collettivo aziendale (contratti collettivi di secondo livello)

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Relazioni Relazioni industriali industriali Il contratto collettivo Il contratto collettivo aziendale aziendale (contratti collettivi di (contratti collettivi di secondo livello) secondo livello)

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Relazioni industrialiRelazioni industriali

Il contratto collettivo aziendaleIl contratto collettivo aziendale

(contratti collettivi di secondo (contratti collettivi di secondo livello)livello)

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Cos’è un contratto collettivo di lavoroCos’è un contratto collettivo di lavoro

La finalità del Contr.coll.La finalità del Contr.coll. Tutela del lavoratoreTutela del lavoratore Rapporto tra CCNL e Contratto Rapporto tra CCNL e Contratto

individualeindividuale L’efficacia del CCNL e l’art.39 Cost.L’efficacia del CCNL e l’art.39 Cost.

L’efficacia «di fatto»L’efficacia «di fatto» L’autonomia (parziale) dell’ordinamento L’autonomia (parziale) dell’ordinamento

giuridico sindacale rispetto giuridico sindacale rispetto all’ordinamento generaleall’ordinamento generale

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Dalla contrattazione separata degli Dalla contrattazione separata degli anni ’50 agli accordi del 1993, anni ’50 agli accordi del 1993,

2009, 2011, 20122009, 2011, 2012 Gli accordi degli anni ’50: le c.i. e la Gli accordi degli anni ’50: le c.i. e la

natura giuridica del CC aziendalenatura giuridica del CC aziendale La contrattazione collettiva articolata La contrattazione collettiva articolata

(1962-63): il riconoscimento della (1962-63): il riconoscimento della natura collettivanatura collettiva

La contrattazione coll. degli anni La contrattazione coll. degli anni ’70-’80’70-’80

L’accordo interconfederale del 1993L’accordo interconfederale del 1993

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Rapporto tra CCNL e Rapporto tra CCNL e Contr. II livelloContr. II livello

I contratti di secondo livelloI contratti di secondo livello TerritorialeTerritoriale AziendaleAziendale

La regolamentazione secondo gli La regolamentazione secondo gli Accordi Interconfederali (atti di Accordi Interconfederali (atti di autonomia negoziale)autonomia negoziale) Clausole di rinvio dal CCNL a Contr.II liv.Clausole di rinvio dal CCNL a Contr.II liv.

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Soggetti stipulanti ed efficaciaSoggetti stipulanti ed efficacia

Le commissioni interneLe commissioni interne Le RSA /Consigli di Fabbrica (CdF)Le RSA /Consigli di Fabbrica (CdF) Le istanze provinciali dei sindacatiLe istanze provinciali dei sindacati Le RSULe RSU

Quale efficacia soggettiva (dal punto di Quale efficacia soggettiva (dal punto di vista del lavoratore) ?vista del lavoratore) ?

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Quando si presenta il problema?Quando si presenta il problema?

Accordo integrativo migliorativoAccordo integrativo migliorativo Accordo autonomo migliorativoAccordo autonomo migliorativo Accordo ablatorioAccordo ablatorio Accordo gestionaleAccordo gestionale

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Il lavoratore è rappresentato?Il lavoratore è rappresentato?

Chi ha Chi ha rappresentato rappresentato il lavoratore:il lavoratore:

RSARSA

Sindacato Sindacato localelocale

RSURSU

Non è rappresentante di tutti

Non è rappresentante di tutti

E’ rappresentante di tutti, ma….

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Le RSU rappresentano tutti i lavoratori perché tutti possono votare.

…il tavolo delle trattative può essere composto da soggetti diversi dalle RSU

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RSURSA

RSU + RSA

RSU + sindacato esterno

Sindacato esterno

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In generaleIn generale

Il contratto aziendale si applica a Il contratto aziendale si applica a tutti in quanto l’interesse collettivo è tutti in quanto l’interesse collettivo è indivisibile: la funzione organizzatoria indivisibile: la funzione organizzatoria del CC richiede un’unica del CC richiede un’unica regolamentazione contrattuale.regolamentazione contrattuale.

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La disposizione generale non si applica quando il contratto è puramente peggiorativo

Il contratto non è puramente peggiorativo Quando vi sono compensazioni corrispondenti Ad interessi collettivi: il contratto di solidarietà difensivo

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Il contratto aziendale può derogare Il contratto aziendale può derogare in pejus il contratto collettivo in pejus il contratto collettivo

nazionale?nazionale?

Inapplicabilità del 2077Inapplicabilità del 2077 Criterio cronologico? No, fonti Criterio cronologico? No, fonti

diverse, anche se dotate di pari forzadiverse, anche se dotate di pari forza Criterio di specialità (di competenza). Criterio di specialità (di competenza).

Se la contrattazione aziendale è Se la contrattazione aziendale è competente a disporre.competente a disporre.

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Un caso regolato dalla leggeUn caso regolato dalla legge

Il contratto gestionale come Il contratto gestionale come determinato dalla l.223/1991: l’art.5 e determinato dalla l.223/1991: l’art.5 e i criteri di scelta dei lavoratori in i criteri di scelta dei lavoratori in eccedenzaeccedenza

Applicabilità a tutti i lavoratori in forza Applicabilità a tutti i lavoratori in forza della leggedella legge

Viola l’art.39 Cost.?Viola l’art.39 Cost.?

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Corte Cost. 268/1994Corte Cost. 268/1994

Il contratto collettivo gestionale non è un Il contratto collettivo gestionale non è un accordo economico normativoaccordo economico normativo

Non regola i rapporti individuali di lavoroNon regola i rapporti individuali di lavoro Non è riconducibile all’art.39 Cost. Non è riconducibile all’art.39 Cost. E’ un accordo che procedimentalizza e E’ un accordo che procedimentalizza e

limita il potere organizzativo del datore di limita il potere organizzativo del datore di lavoro e si applica solo nei suoi confrontilavoro e si applica solo nei suoi confronti

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Efficacia temporaleEfficacia temporale

La stessa del CCNL (3 anni)La stessa del CCNL (3 anni) Possibilità di disdetta unilateralePossibilità di disdetta unilaterale Sfasatura temporale tra CCSfasatura temporale tra CC

Le clausole di inscindibilitàLe clausole di inscindibilità Il CCNL per poter modificare il CC Il CCNL per poter modificare il CC

aziendale deve formarsi nel contesto di aziendale deve formarsi nel contesto di un sistema contrattuale vincolante un sistema contrattuale vincolante (accordo interconfederale)(accordo interconfederale)

Non può modificare le clausole Non può modificare le clausole individuali più favorevoliindividuali più favorevoli

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CC Aziendale e clausole individualiCC Aziendale e clausole individuali

Quando il cc aziendale preveda una Quando il cc aziendale preveda una clausola più favorevole essa clausola più favorevole essa potrebbe essere qualificata comepotrebbe essere qualificata come

Reiterato comportamento unilaterale Reiterato comportamento unilaterale del datore di lavoro e quindidel datore di lavoro e quindi

Uso aziendale negoziale (1340: le Uso aziendale negoziale (1340: le clausole d’uso si intendono inserite clausole d’uso si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti)sono state volute dalle parti)

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La nascita di La nascita di Fabbrica Italia Pomigliano SpAFabbrica Italia Pomigliano SpA

15 giugno 2010: firmato accordo 15 giugno 2010: firmato accordo aziendale Fiat – Pomigliano, senza FIOM, aziendale Fiat – Pomigliano, senza FIOM, dopo referendum ex art.21 st.lav. dopo referendum ex art.21 st.lav.

19 luglio 2010: nasce la NewCo. Non 19 luglio 2010: nasce la NewCo. Non iscritta a Federmeccanicaiscritta a Federmeccanica

28 dicembre 2010 Firmato il contratto 28 dicembre 2010 Firmato il contratto «di I livello» di Fabbrica Italia. Si prevede «di I livello» di Fabbrica Italia. Si prevede la costituzione della rappresentanze la costituzione della rappresentanze sindacali previste dalla legge.sindacali previste dalla legge.

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L’accordo inteconfederale L’accordo inteconfederale 28 giugno 201128 giugno 2011

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Una mano tesa?Una mano tesa?

Punto 4: efficacia Punto 4: efficacia vincolante del vincolante del contratto aziendale contratto aziendale per tutte le per tutte le associazioni associazioni stipulanti l’accordo stipulanti l’accordo interconfederale interconfederale

Possibilità di Possibilità di modificare quanto modificare quanto stabilito nel CCNL stabilito nel CCNL in tema di in tema di prestazioni prestazioni lavorative, orari, lavorative, orari, organizzazione del organizzazione del lavorolavoro

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D.L. 13-8-2011 n. 138D.L. 13-8-2011 n. 138

Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimitàprossimità

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati ./.confronti di tutti i lavoratori interessati ./.

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a condizione di essere sottoscritte sulla a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivitàdi nuove attività

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2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e

della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

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e) alle modalità di assunzione e disciplina del e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamentoed il licenziamento in caso di adozione o affidamento

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2-bis. Fermo restando il rispetto della 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavorocontratti collettivi nazionali di lavoro. .

[…] […] (norma impugnata dalla Regione Toscana perché la (norma impugnata dalla Regione Toscana perché la disposizione potrebbe intaccare le prerogative legislative disposizione potrebbe intaccare le prerogative legislative regionali in tema di politiche attive del lavoro. Ricorso regionali in tema di politiche attive del lavoro. Ricorso respinto da C.Cost. 4/10/2012/ n.221 che si è riservata la respinto da C.Cost. 4/10/2012/ n.221 che si è riservata la pronuncia su alcune questioni e dichiarato non fondate quelle pronuncia su alcune questioni e dichiarato non fondate quelle relative ai commi 1, 2, 2bis)relative ai commi 1, 2, 2bis)