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Kit del sindacalista “2017, anno della PropagandaPag.0 Il Kit del Sindacalista ovvero informazioni di base e moduli per districarsi nell’attività sindacale PREROGATIVE E COMUNICAZIONI (Permessi, Assemblee, Accrediti, Iscrizioni e Cancellazioni, Lettere e flash)

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Il Kit del Sindacalista ovvero informazioni di base e moduli per districarsi nell’attività

sindacale

PREROGATIVE E COMUNICAZIONI

(Permessi, Assemblee, Accrediti, Iscrizioni e Cancellazioni, Lettere e flash)

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PREFAZIONE

Queste pagine contengono alcune informazioni di base che per i Sindacalisti più giovani

potrebbero essere utili, per i più esperti una ripetizione.

Considero questo “Kit” del Sindacalista solo come un primo piccolo seme che, insieme, sapremo

coltivare.

In questo primo Kit fornisco informazioni sulle “prerogative e comunicazioni”, scriveremo altre

dispense approfondendo argomenti percependo, spero al meglio, le necessità dei dirigenti

sindacali.

La nostra Federazione, il nostro gruppo, sta scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia.

Il 2016 è iniziato con un atto transattivo che ha posto nuove basi per la nostra crescita ed

affermazione, proiettandoci verso la Confederazione Confintesa.

Nel 2016, con ottime possibilità, si avvieranno anche le trattative per il nuovo Contratto

Collettivo, dobbiamo essere preparati più di altri per essere i migliori interlocutori dei lavoratori,

ascoltandone le esigenze, filtrandone le emozioni e comportandoci sempre con coerenza e

come vorremmo che gli altri si comportino verso di noi.

Noi siamo orgogliosamente “diversamente sindacalisti”, l’abbiamo dimostrato in ogni occasione

e dobbiamo continuare a farlo, sarà semplice perché noi non fingiamo di essere “diversamente

sindacalisti” semplicemente lo siamo ... i soliti sindacalisti sono andati, ancora una volta e non

per caso, lontani da noi!

Buon sindacato a tutti,

Segretario Generale

Claudia Ratti

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PERMESSI SINDACALI

Per lo svolgimento dell’attività sindacale potrebbe essere necessario richiedere i permessi sindacali. I

permessi sono in numero limitato e non è in alcun modo possibile lo sforamento del monte ore a

disposizione.

Ricordiamo, ma solo per notizia “storica”, che l'art.7 del decreto-legge 24 giugno 2014 ha stabilito la

riduzione al cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale sia dei permessi che dei distacchi.

I permessi sindacali sono strumentali allo svolgimento dell’attività sindacale.

Le tipologie di permessi sindacali sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7 agosto

1998 smi, i permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato presso l’Amministrazione.

I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali sono di due tipi:

1. Permessi retribuiti, monte ore di Amministrazione (articoli 8-9). Sono specifici

dell’Amministrazione di appartenenza e vengono comunicati ogni anno con i dati rilevati al 31

dicembre dell’anno precedente. L’attribuzione ad ogni O.S. avviene proporzionando il monte ore

totale in base alla rappresentatività accertata nell’Amministrazione, osservando il criterio della media

fra dato associativo e dato elettorale.

Può capitare che la Federazione sia rappresentativa nel comparto Ministeri ma nella specifica

Amministrazione il numero degli iscritti e dei voti RSU sia bassissimo. Il monte ore dei permessi

rispecchierà i numeri della singola Amministrazione.

2. Permessi retribuiti, monte ore di Federazione (articolo 11). Sono finalizzati alla

partecipazione alle riunioni degli organi statutari (nazionali, regionali, provinciali ecc.) di dirigenti; il

monte ore è previsto di volta in volta dagli accordi ARAN e Confederazioni.

3. Permessi NON retribuiti (articolo 12) in caso di incapienza del monte ore sarebbe possibile

usufruire di questi permessi.

A questi si aggiungano (e non sono gestiti dalla Federazione ma direttamente dal

“sindacalista”):

• Permessi per lo svolgimento del mandato della RSU, ex art.10 CCNQ 7 agosto 1998, il cui

monte ore viene comunicato dall’Amministrazione alla RSU e per i quali non occorre alcuna

comunicazione della Federazione;

Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle

organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

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rappresentative da un lato e le RSU dall’altro possono attingere esclusivamente al monte ore di

propria pertinenza.

Circa la ripartizione del monte ore aziendale di pertinenza della RSU, l' art. 9 del CCNQ del 7 agosto

1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative

e le RSU, specificando al comma 4, ultimo capoverso, che è compito dei componenti della RSU gestire

autonomamente i permessi di loro spettanza, il che vuol dire che nel proprio regolamento di

funzionamento la RSU dovrebbe stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione al suo interno, dei

permessi complessivamente spettanti.

************

Riporto le norme ...

TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI articolo 10 CCNQ 7/8/1998

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’articolo 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:

- i componenti delle RSU;

- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;

- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;

- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.

3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

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4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

articolo 11 CCNQ 7/8/1998

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell’ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall’articolo 44, comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’articolo 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, é costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto.

3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.

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4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’articolo 10, comma 6.

7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.

TITOLARITÀ IN TEMA DI ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

E LORO FLESSIBILITÀ articolo 12 CCNQ 7/8/1998

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. É possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’articolo 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

2. I dirigenti sindacali indicati nell’articolo 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.

3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

4. Ai permessi non retribuiti si applica l’articolo 10 comma 6.

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Assenze per la partecipazione alle contrattazioni sindacali

(da verificare le norme di ciascun Contratto Integrativo)

Un discorso a parte meritano, nell’ambito della questione “permessi”, le assenze per la partecipazione

alle contrattazioni sindacali che, di norma, devono svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e tanto

deve essere sempre richiesto dalla nostra Federazione.

Concedere o meno permessi sindacali per partecipare alle contrattazioni è nella discrezionalità del

Coordinatore, considerando la scarsità dei permessi a disposizione è opportuno limitarne la

concessione ai casi in cui sia strettamente necessario per l’importanza delle questioni.

Alcuni Contratti integrativi (ad esempio Ministero della Giustizia) prevedono, di fatto, che per

partecipare alle contrattazioni che si svolgono durante l’orario di servizio non occorrono permessi

sindacali. Invero si è usata una formula generica … “ovvero non si è tenuti al recupero delle ore”.

Articolo 11 CCNI 29/07/2010 Ministero della Giustizia (Diritti sindacali), già art.5 CCNI aprile 2000

Le trattative per la contrattazione integrativa decentrata si svolgono di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora ciò non sia possibile i componenti delle delegazioni di parte sindacale, precisamente i componenti delle R.S.U. e, nel limite di due componenti per ciascuna sigla, gli appartenenti alle Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL, non sono tenuti al recupero delle ore ivi impiegate.

Se nel proprio CCNI esiste una norma analoga, per assentarsi occorre fare una comunicazione al

proprio ufficio del personale allegando copia dell’atto di convocazione e, successivamente alla

riunione, copia del verbale (o attestato di partecipazione) per attestare la partecipazione.

Per dovere di completezza dell’informazione mi corre l’obbligo di specificare che un simile artifizio

aumenta, di fatto, il monte ore di permessi sindacali ma il CCNI è stato sottoscritto dopo il D. Lgs.

150/2009 (c.d. legge Brunetta) ed ha ottenuto la certificazione sia del MEF che della Funzione Pubblica,

pertanto è pienamente vigente ed applicabile.

Ciascuno avrà cura di verificare se nel proprio Contratto Integrativo sono previste disposizioni

analoghe.

Si riporta di seguito:

1) Risposta del Ministero della Giustizia a quesito Prot.n.1161/1/533/MM/PM/I del 6 aprile 2011

2) Circolare del Ministero della Giustizia del 9/6/2005, (con l’avvertenza che l’articolo 5 del CCNI

del 5/04/2000 è diventato art. 11 nel CCNI vigente)

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LA GESTIONE DEI PERMESSI NELLA NOSTRA FEDERAZIONE

I permessi devono essere richiesti alla Segreteria di Federazione, o al proprio coordinamento se

trattasi di permessi di “amministrazione” (artt.8 e 9), specificando i motivi specifici per cui si chiede il

permesso.

La nostra Federazione ha, da anni, messo a punto un sistema on line di gestione dei permessi, ogni

permesso viene spedito all’ufficio e riporta un codice a barre che lo rende unico.

Il sistema è costantemente aggiornato dei permessi rilasciati in modo da rendere impossibile qualsiasi

sforamento rispetto al monte ore a disposizione (che comporterebbe un danno economico per la

Federazione).

Se, inavvertitamente o volontariamente, qualche dirigente sindacale comunicherà in proprio al suo

ufficio (e senza seguire la procedura indicata) la fruizione di un permesso la Federazione ne

disconoscerà la validità.

I controlli tra Ufficio di appartenenza e Sindacato sono costanti e frequenti su ogni singolo permesso.

Per richiedere i permessi vanno compilati appositi moduli, riportati nelle pagine seguenti, che possono

essere spediti con:

o email a [email protected]

o fax 06 233225013

o i più tecnologici potranno richiederli con la app della nostra Federazione

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Dirigenti Sindacali della Federazione – Tutti i comparti

RICHIESTA PERMESSO PARTECIPAZIONE DEGLI

ORGANISMI STATUTARI (ART. 11 DEL CCNQ 7/8/98)

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA GENERALE ([email protected] – fax 06 233225013)

Nome : _________________________ Cognome :_________________________________________

Data di Nascita : __________________ Luogo : __________________________________________

Codice Fiscale: ______________________________________________________________________

Residente: __________________________________________________________________________

Domicilio : __________________________________________________________________________

Cellulare : ___________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________

Amministrazione di Appartenenza: ____________________________________________________

Sede di Servizio :_____________________________________________________________________

Tel. sede di lavoro: ___________________________________________________________________

Fax sede di lavoro : _________________________________________________________

Email o pec dell’ufficio del personale __________________________________________

Area e profilo professionale: __________________________________________________

Orario di servizio osservato: __________________________________________________

* Il permesso dovrà pervenire con 3 gg lavorativi di anticipo.

Permesso orario per il giorno _______________________________________________

dalle ore: ___________________________ alle ore ____________________________

Motivazione della richiesta:

Firma

_________________________________

NOTA BENE: Tutti i campi sono obbligatori

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ASSEMBLEA DI LAVORATORI

“Il diritto di assemblea costituisce per il sindacato uno strumento per verificare il consenso alla sua politica e definirne i contenuti e si inquadra tra i diritti del lavoratore inerenti alla libera manifestazione del pensiero” (Cass., sez. lav., sent. 05/07/1997, n.6080”

Le modalità di indizione dell’assemblea sono indicate nell’art. 2 CCNQ 7

agosto 1998 e nell’art.11 CCNI 29/7/2010.

Per la buona riuscita, è bene organizzare con un buon anticipo

l’assemblea anche se, in teoria, il contratto prevede che il preavviso sia

(solo) di 3 giorni.

In alcuni casi sarà opportuno fare due comunicazioni distinte (ma in ogni

Amministrazioni le prassi sono diverse, per cui è opportuno informarsi

preventivamente):

1. All’ufficio che deve mettere a disposizione l’aula per l’Assemblea per chiedere la

disponibilità dell’aula nel giorno ed orario da indicarsi. Eventuali ed eccezionali fatti ostativi che ne

impongano lo spostamento di data debbono essere comunicati e motivati per iscritto

dall’Amministrazione ai soggetti legittimati che l’hanno indetta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto

all’ora fissata.

2. Ricevuta la disponibilità dell’aula si comunica lo svolgimento dell’Assemblea a tutti gli uffici

della sede dove si svolge l’assemblea (compresi quelli che hanno dato la disponibilità dell’aula) per

consentire al personale di partecipare.

Nella seconda comunicazione va indicato:

• Giorno, orario e luogo di svolgimento dell’assemblea;

• Se all’assemblea partecipano dirigenti esterni (non occorre indicare i nomi, se non per dare

maggiore risalto all’evento);

• Le materie oggetto di discussione, che devono essere problematiche sindacali e del lavoro;

• Che, durante l’assemblea, l’Amministrazione deve garantire le sole “prestazioni indispensabili”

(come da dicitura contrattuale) che coincidono con i servizi minimi essenziali ... solo per fare un

esempio aggiungo che nel caso dell’Amministrazione Giudiziaria sono quelli relativi “all’assistenza alle

udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai

provvedimenti restrittivi della libertà personale; i provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili”

Espletate tutte le formalità per l’Assemblea occorre far venire il personale alle Assemblee, pertanto

dobbiamo darne massima diffusione.

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Non aspettiamoci che sia l’Amministrazione a dare pubblicità delle nostre assemblee, dobbiamo

provvedere noi, come?

• Inviando la comunicazione e la documentazione alla Segreteria Generale per email

[email protected] (che provvederà a pubblicarla sul sito tra gli eventi);

• Pubblicando la notizia sul sito del coordinamento;

• Mandando una comunicazione per email al personale di tutti gli uffici della sede

• Facendo, il giorno prima e/o la mattina stessa, volantinaggio ed il “porta a porta” negli uffici

In queste attività è opportuno, per la migliore riuscita, coinvolgere gli accreditati in tutti gli uffici e le

RSU elette nella nostra lista.

Vediamo le norme:

DIRITTO DI ASSEMBLEA articolo 2 CCNQ 7/8/1998

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’articolo 10.

3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea é effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.

5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea é svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

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DIRITTO DI ASSEMBLEA articolo 2 CCNL integrativo 1998/01

1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le Amministrazioni, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:

- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.

- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’articolo 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU;

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’articolo 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

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ACCREDITI

Per poter svolgere l’attività sindacale negli uffici occorre essere “accreditati” ovvero occorre una

comunicazione agli uffici indicando i nominativi dei rappresentanti della Federazione.

Riporto uno stralcio della Circolare ARAN 27 maggio 2004 - Prot. 4260.

§ 3. L'accredito dei dirigenti sindacali (art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998)

“Alla contrattazione integrativa partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando.

E' importante che le Organizzazioni sindacali provvedano all'accredito dei propri dirigenti nei tempi previsti (cfr. art 10 CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto) e nel caso in cui non lo facciano l'Amministrazione ha il diritto di richiederlo, essendo questa non solo la condizione che permette di formare la delegazione, ma anche di garantire la maggiore stabilità possibile della stessa, di favorire corrette relazioni e lo sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.

L'accredito del dirigente sindacale deve avvenire da parte di tutte le Organizzazione sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando, anche se nell'Amministrazione una di esse non ha iscritti, rilevando a tale fine la circostanza della firma del CCNL e non la presenza di iscritti in quel luogo di lavoro.

In questo caso l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede territoriale più vicina dell'Organizzazione sindacale, l'accredito del dirigente per comporre la delegazione trattante nella contrattazione integrativa.

Pertanto la trattativa si avvia con la convocazione nominativa dei singoli dirigenti appositamente accreditati.

Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla individuazione da parte del sindacato del proprio dirigente che può, quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione interessata o di altra Amministrazione o comunque un dirigente sindacale dell'organizzazione firmataria del CCNL.

Unico vincolo per l'Amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato dalla Organizzazione sindacale che ne ha la titolarità ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

I CCNL non prevedono nella delegazione trattante di parte sindacale la figura del "consulente", né la presenza di altre figure oltre ai dirigenti sindacali accreditati.

Nulla vieta alle Organizzazioni sindacali, nella loro libertà, di modificare il nominativo del dirigente accreditato, ma l'atto deve avere sempre carattere di formalità.

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Sotto questo profilo la circostanza che alcune Organizzazioni sindacali di categoria siano composte da più e diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo in quanto hanno titolo all'accredito esclusivamente le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL nella loro accezione unitaria ed esatta denominazione indicata nel frontespizio dello stesso.

Non è pertanto necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica se non quella che l'Organizzazione sindacale che accredita il dirigente abbia la titolarità per farlo” (omissis)

§ 4. Il numero dei componenti delle delegazioni trattanti

Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta.

Affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è comunque auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche relazioni sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di tali protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL.

La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.

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Tutti i Coordinatori Nazionali possono effettuare gli accrediti tramite il sito

http://www.federazioneintesa.it

Userid e Password sono state comunicate dalla segreteria ai Coordinatori Nazionali nel caso in cui le

abbiate dimenticate chiedetele (e memorizzatele)

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Per essere accreditati occorre trasmettere al Coordinatore Nazionale o alla Segreteria Generale, la

scheda di richiesta accredito (il modello lo riportiamo nelle pagine successive). Se accolta, si procederà

alle comunicazioni agli uffici ed all’inserimento nel Data Base.

Ricordo che lo Statuto della Federazione (art. 10 co.9) prevede tra i compiti del Coordinatore

Nazionale: “E’ delegato ad accreditare i rappresentanti sul posto di lavoro dell’Amministrazione o Ente, comunicandoli alla Segreteria Generale”.

Analogamente si dovrà procedere per revocare gli accrediti a coloro che non rappresentano più, per

vari motivi, la nostra Federazione.

E’ importante che la Banca Dati sia costantemente aggiornata pertanto se ci sono delle anomalie vi

invito a segnalarle a [email protected]

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CONSULTAZIONE BANCA DATI

Tutti i Coordinatori Nazionali, i Segretari di Federazione e i Coordinatori regionali e provinciali di

ciascun coordinamento possono consultare la nostra Banca Dati contenente i nominativi e recapiti di

tutti gli accreditati, suddivisi per territorio e coordinamento.

Userid e Password sono state comunicate dalla segreteria ai Coordinatori Nazionali ed ai Segretari

Regionali e Provinciali, nel caso in cui le abbiate dimenticate chiedetele (e memorizzatele)

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ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Le iscrizioni devono avvenire utilizzando l’apposito modello della Federazione INTESA (riportati di

seguito e anche pubblicati sul sito http://www.federazioneintesa.it/ )

Vanno utilizzati modelli diversi per i lavoratori del Comparto Funzioni Centrali, altri enti o pensionati .

L’iscrizione in originale deve giungere alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) o all’Ente pagatore

di riferimento:

1. via pec al MEF-RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato) o all’Ente pagatore di riferimento, in

questo caso occorre allegare anche un documento di riconoscimento dell’iscritto (preferibile per

l’assenza dei costi e la tempestività).

2. Portandola di persona o tramite il Segretario di Federazione al MEF-RTS (Ragioneria Territoriale

dello Stato) o all’Ente pagatore di riferimento. In questo caso occorre fare una copia sia della lettera di

accompagnamento che delle iscrizioni sulla quale verrà apposto dalla RTS/Ente pagatore il timbro del

depositato. La copia con il timbro del depositato deve essere trasmessa per fax o email alla Segreteria

Generale o alla Segreteria del Coordinamento.

3. Spedirla alla Segreteria Generale in Corso Vittorio Emanuele II, 326 00186 Roma che provvederà ai

successivi adempimenti. Inutile anticipare per fax o email la delega perché deve pervenire l’originale.

In caso di cancellazione da altro sindacato si possono mandare contestualmente iscrizione e revoca,

precisandolo nella lettera di accompagnamento.

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Roma,

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI / ENTE PAGATORE

Per conoscenza Segreteria Generale INTESA FP Corso Vittorio Emanuele II, 326

00186 - Roma

Oggetto: Invio deleghe ex art. 170 della L.312/80 ed art.1 del CCNQ 8.2.1996 in materia di contributi sindacali, richiesta iscrizione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni si trasmettono n.____ deleghe ad effettuare la trattenuta mensile sullo stipendio per il contributo sindacale a favore di questa Federazione cod. autom. SBK, Federazione Intesa FP, per i lavoratori di seguito indicati:

E’ noto che “La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio” (art.1 lett.b “Contratto quadro in materia di contributi sindacali” 08/02/1996), vi è pertanto l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. La violazione di tale obbligo costituisce, anche, condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale e ricade nella tutela inibitoria di cui all’art.28 L.300/70.

Si invia contestualmente revoca da altra sigla.

Cordialmente, Il Segretario Generale

Claudia Ratti

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LETTERE E FLASH

Tutti i Coordinatori e Segretari, dal nazionale al provinciale, predispongono le comunicazioni e i flash

da inviare agli iscritti del proprio coordinamento/territorio.

Il prototipo della carta intestata ufficiale della Federazione è pubblicato anche sul sito, nell’area

riservata, unitamente a tutte le comunicazioni riservate ai dirigenti sindacali. Particolare attenzione

deve essere riposta all’utilizzo della corretta carta intestata e dei flash che NON devono riportare

riferimenti alla UGL.

Nello spazio della testata in alto a destra vi sarà la denominazione dell’organismo della Federazione

che scrive (Segretario Generale, Segretario Regionale Sicilia, Segretario Provinciale di Roma,

Coordinatore Nazionale, ecc.). Si possono utilizzare solo denominazioni corrispondenti esattamente

agli organismi previsti dal Regolamento della Federazione e non altre denominazioni di fantasia, con

elisioni o aggiunte.

I recapiti sono riportati a piè di pagina e dovranno essere riportati i recapiti ufficiali dell’organismo in

intestazione e non altri. Per maggiore chiarezza si precisa che:

• per i Coordinatori Nazionali sono le sedi sindacali assegnate dalle Amministrazioni, ovvero le sedi

che sono nella disponibilità del Coordinamento stesso,

• per il Segretario Generale, i componenti della Segreteria Generale, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i

Probiviri, la sede corrisponde alla sede legale della Federazione.

I Coordinamenti Nazionali, le Segreterie Regionali e Provinciali dovranno uniformare la comunicazione

sulla base di quella della Federazione nazionale, ovvero non dovranno essere intraprese iniziative

contrastanti con le iniziative di Federazione o non devono scriversi flash o lettere il cui contenuto

contrasta con altro di Federazione o con altre proprie.

Sembra un concetto banale e scontato ma ritengo opportuno ribadirlo perché l’esperienza mi ha

insegnato che non è così evidente come appare.

Le comunicazioni, debitamente personalizzate sulla base del Flash nazionale, dovranno essere datate e

numerate con propria numerazione, diversa dai Flash nazionali, inoltre dovranno contenere argomenti

di pertinenza del Coordinamento, della Regione o della Provincia.

Una copia dei flash sarà inviata preventivamente al Segretario Generale ed al Segretario

Generale Aggiunto per il nulla osta prima della diffusione, i flash più rilevanti dovranno essere

pubblicati sul sito web del Coordinamento, della Regione o della Provincia, se disponibile.

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Si darà maggiore diffusione ai flash inviando dei comunicati stampa alle maggiori agenzie nazionali. I

Coordinatori Nazionali dovranno inviare bozza del comunicato stampa che si vuole diffondere alla

email [email protected]

La nostra segreteria nazionale avrà cura di spedire i flash “filtrando” (in base al territorio) i destinatari,

se viene richiesto.

La posizione sindacale sulle varie vicende che interessano i comparti di competenza della Federazione

è espressa sul sito ufficiale www.federazioneintesa.it e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni

o Enti, sui siti di terzo livello.

Per la trasmissione delle proprie comunicazioni la Segreteria Generale ha a disposizione una banca

dati sempre in crescita.

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Questo Kit e tutta la documentazione utile per l’attività sindacale verrà pubblicata nell’area riservata ai dirigenti sindacali sul sito www.federazioneintesa.it

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