Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei...
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Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ante DL hanno applicato art. 29 alla PA: CA Perugia 19.8.2013, Tribunale Milano 5.12.2012; contra CA Torino 9.5.2012, Tribunale Genova 1.7.2014
Sentenza Corte di Cassazione 7.7.2014, n. 15432
La responsabilità solidale trova un triplice limite di:
1. Natura temporale: due anni dalla fine dell’appalto (decadenza);
2. Natura oggettiva: il debito deve essere riferibile esclusivamente all’esecuzione di quel determinato appalto;
3. Natura processuale: necessità del litisconsorzio;
Tribunale Venezia 11.7.2012Tribunale Venezia 11.7.2012: BE determina mutazione dell’obbligazione solidale in obbligazione sussidiaria, norma ha quindi natura sostanziale e si applica alle fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore. Pertanto il committente che eccepisce nella prima difesa il BE pur soccombente nel giudizio di cognizione, vedrà aggredito il proprio patrimonio, in sede esecutiva, solo dopo l’infruttuosa escussione dell’impresa appaltatrice
Risparmio costi di produzione nell’affidamento all’esterno di fasi che possono essere svolte da soggetti specializzati
Risparmio Gestione Magazzino
Miglioramento Livelli QualificatiFornitori/Subfornitori Altamente Qualificati
Agevole controllo Organizzazione Produttiva
-Risparmio sul costo del lavoro-Contrazione dell’Occupazione-Modi di sfuggire a controlli e ottenere “lavoro nero”
Reprime Decentramento Patologico
Interposizione nel rapporto di lavoro
Regola Decentramento Fisiologico
Garanzie a favore dei lavoratori impegnati, per conto del proprio datore appaltatore, in attività a favore del terzo committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
SOTTRARRE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI RETRIBUTIVI DEL DIPENDENTE dell'appaltatore al rischio di insolvenza di quest’ultimo, dando la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente, verosimilmente più solvibile
CASS. 24 ottobre 2007, n.22304
Azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti del committente.
Che l’appaltatore può vantare nei confronti del committente.
E’ sganciata dal prezzo dell’appalto o subappalto e consente al lavoratore di agire per la soddisfazione del suo credito, a prescindere dallo stato delle partite di debito o credito esistenti tra committente e appaltatore e tra questi e i subappaltatori
VIENE IMPEDITO CHE IL COMMITTENTE sia chiamato a sostenere un costo complessivo per l’opera o il servizio conferiti in appalto, superiore al prezzo pattuito.
L. 1369/60 APPALTI INTRAZIENDALI (Ciclo Produttivo)
L’appaltante, per le opere o servizi da eseguirsi nell’interno delle aziende,ha l’obbligo solidale con l’appaltatore per il trattamento minimo inderogabile retributivo e deve assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori suoi dipendenti
L’obbligo solidale riguarda anche tutti gli obblighi derivanti dalle leggi diprevidenza ed assistenza
I tre strumenti organizzativi hanno in comune medesima forma di tutela delle posizioni creditorie dei lavoratori
1. APPALTO2. TRASFERIMENTO RAMO AZIENDA (cui è collegato un appalto)3. SOMMINISTRAZIONE LAVORO
1.APPALTANTE (COMMITTENTE)/APPALTATORE e SUBAPPALTATORE2.CEDENTE/CESSIONARIO3.UTILIZZATORE / SOMMINISTRATORE
OPERE O SERVIZI
MANO D’OPERA (Cessione di mere prestazioni di lavoro)
Mera Organizzazione lavoro altrui?Labour intensive
L. 1369/60L. 196/97 “Lavoro temporaneo o interinaleD.Lgs 276/03 Abroga L.1369/60, Somministrazione lavoro
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio
«ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo1655c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’ assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».
Viene superato l’assetto L.1369/60 che estendeva ai dipendenti dell’appaltatore trattamento dei dipendenti appaltante
Appaltante (Committente) è garante del debito contratto dall’appaltatore
Responsabilità illimitata in ordine ai crediti retributivi e contributivi vantati dai lavoratori
Responsabilità solidale è astrattamente indeterminata, se non entro i limiti dell’ammontare del costo del lavoro complessivamente inteso
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
OPERE O SERVIZIComma 3 ter: Esclusa solidarietà se committente è persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale
Committente è obbligato anche con ciascuno di eventuali subappaltatori – Due anni -
Beneficio Escussione
Quote TFR, Contributi Previdenziali e i Premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; No sanzioni civili
Litisconsorzio- Modifica Beneficio Escussione
Committente può- Eccepire B.E. nella prima difesa- Opzione, se non eccepisce nel giudizio di cognizione può farlo in sede esecutiva (?)- Giudice accerta responsabilità solidale di entrambi obbligati, ma azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo infruttuosa escussione patrimonio appaltatore- Azione di regresso
Committente può
-Eccepire B.E. ma deve indicare i beni del patrimonio appaltatore sui quali il lavoratore può soddisfarsi (in mancanza non se ne può avvalere) -Azione di regresso
LITICONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE ex lege“ Il committente … è CONVENUTO in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori”
Il GIUDICE ACCERTA la RESPONSABILITA’ di tutti gli obbligati ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del Committente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e eventuali subappaltatori
IL COMMITTENTE PUO’ ECCEPIRE, nella prima difesa il B.E. del patrimonio dell’appaltatore e eventuali subappaltatori
Azione di regresso
LITICONSORZIO NELL’INTERESSE RESPONSABILI SOLIDALI, quindi il creditore subappaltatore può rinunciare a valersi della solidarietà nei confronti del Committente chiamando in causa solo l’appaltatore
IL COMMITTENTE PUO’ ECCEPIRE B.E. anche del patrimonio appaltatore e questi, in quanto committente, del SUBAPPALTATORE
ELIMINA DUBBIO CHE B.E. non riguardasse i contributi previdenziali ed assicurativi
Ordinanza Tribunale Genova, 29 maggio 2014Ordinanza Tribunale Genova, 29 maggio 2014
-art. 29 richiede BE nella prima difesa e introduce eccezione al principio che BE sia riservato alla fase esecutiva;
-Necessità per il debitore solidale per fare valere il BE di opporre il DI ed introdurre il giudizio di merito di opposizione al provvedimento monitorio;
Cfr. CA Genova 4.6.2014
Articolo 29 introduce un litisconsorzio necessario (processuale): litisconsorzio per ragioni di c.d. opportunità processuale
Fallimento appaltatore o sub appaltatore (interruzione)
Riassunzione escludendo fallimento (Tribunale Imperia 9.12.2013)
Riassunzione con fallimento (Cfr. art. 23 l. 990/1969)(Cass. 26.06.2012 n. 10640, Cass. 5.08.2011 n.17035
Regola: non esiste nei confronti coobligati in solido ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 1.6.2010, n. 13413)
Posizione di garanzia del lavoro con funzione latamente previdenziale
Equiparazione del Committente al Datore di lavoro effettivo al di fuori di un meccanismo interpositorio