REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo...
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COMUNE DI FERNO Provincia di Varese
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Approvato con del. C.C. n. 56 del 18.11.1997
CAPO I
Principi
ART. 1
OGGETTO
1. Il presente Regolamento detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi
di competenza del Comune.
ART. 2
DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
1. Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e di operazioni tra
loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’Amministrazione
Comunale, di un atto amministrativo.
2. I procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione comunale disciplinati dal
presente regolamento sono individuati nella tabella allegata.
ART. 3
PRINCIPI
1. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità.
2. L’amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3. L’amministrazione comunale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati
processi valutativi e di semplificazione, al fine di :
a) snellire l’attività procedimentale;
b) ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti
strumentali;
c) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione
per procedimenti tra loro analoghi;
d) regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgano presso diversi
servizi.
CAPO II
Il procedimento amministrativo
Titolo I
L’avvio del procedimento
ART. 4
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. I procedimenti sono attivati su istanza di parte o d’ufficio.
2. Il provvedimento è attivato su istanza qualora leggi o regolamenti prevedano la presenza di
un’istanza, comunque denominata, all’amministrazione comunale ed il relativo obbligo di
provvedere.
3. Il procedimento è attivato d’ufficio in presenza di un’istanza per cui non vi è obbligo di
provvedere, di segnalazioni che sollecitino l’intervento dell’amministrazione comunale, nonché
qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente e qualora l’amministrazione comunale sia tenuta
ad avviare l’attività procedimentale al verificarsi di determinate circostanze o in date
prestabilite.
ART. 5
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. L’ avvio del procedimento è comunicato ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della L.7/8/1990,
n. 241. La comunicazione dell’avvio di procedimento deve contenere gli elementi previsti
dall’art. 8 della medesima legge.
2 La comunicazione dell’avvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi un numero
limitato di destinatari. Essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso all’interessato per posta
o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito, in forma certa e celere.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante numero
di soggetti ed, in tal caso, viene effettuata in forma pubblica, con avviso specifico, anche nelle
forme consentite dalle moderne tecnologie.
ART. 6
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE RICHIESTA IN SEDE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
1. In sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all’attività
procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all’interessato in merito alla
documentazione essenziale da presentare contestualmente all’istanza o all’attivazione d’ufficio
del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i costi dell’attività
amministrativa.
2. La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli
interessati in sede di avvio del procedimento.
Titolo II
Adempimenti relativi all’istruttoria procedimentale
ART. 7
ACCERTAMENTO DI FATTI, STATI E QUALITA’ PERSONALI.
VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE
1. Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o
qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione
certificativi d’ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati,
adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.
2. Per la validità delle certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 2 della L. 15.5.97, n. 127.
ART. 8
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
1. Le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste
dalla legge 4.1.68, n. 15 e sue successive modificazioni, nonché dall’art. 3 della Legge 15.5.97,
n. 127.
2. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
dell’amministrazione comunale competenti per il procedimento trattato non è soggetta ad
autenticazione.
3. L’amministrazione comunale adotta ogni misura utile a favorire l’utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive ed a semplificare le procedure di autenticazione, qualora previste dalla normativa
vigente.
ART. 9
ACQUISIZIONE DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE
1. Per l’acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
16 e 17 della L. 7.8.90, n. 241 e sue successive modificazioni.
2. I soggetti ai quali devono essere richiesti pareri e valutazioni tecniche sono individuati, nel
rispetto alla normativa vigente per ogni procedimento di competenza dell’amministrazione
comunale.
Titolo III
L’atto finale del procedimento
ART. 10
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE ADOZIONE DI UN
PROVVEDIMENTO ESPRESSO
1. Ogni procedimento attivato dall’amministrazione comunale su istanza di parte o
d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso, congruamente motivato.
2. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle
risultanze dell’istruttoria.
Titolo IV
Durata e termini del procedimento
ART. 11
DURATA DEL PROCEDIMENTO E DELLE SUE FASI INTERMEDIE
1. Per ogni procedimento sono individuate dal presente regolamento, nella scheda allegata, in
termini precettivi, la durata complessiva ed in termini indicativi la durata delle singole fasi
intermedie.
2. La determinazione della durata di ogni singolo procedimento e delle sue fasi intermedie deve
tenere conto della durata e dei tempi richiesti allo svolgimento degli adempimenti istruttori
correlati ai passaggi esterni dell’amministrazione comunale.
3. La durata dei procedimenti e delle fasi intermedie è soggetta a revisione periodica, sulla base
delle effettive esigenze rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonché in
ragione di eventuali modifiche nel quadro normativo di riferimento, con aggiornamento delle
tabelle di riferimento allegate al presente regolamento.
ART. 12
TERMINI INIZIALI DEL PROCEDIMENTO E LORO DECORRENZA
1. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio del
comune competente ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.
2. Per i procedimenti attivati su richiesta, istanza o sollecitazione di un’altra pubblica
amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento della richiesta da parte del
servizio competente.
3. Per i procedimenti iniziati su istanza di parte, il termine iniziale decorre dal ricevimento
della domanda da parte dell’amministrazione comunale, attraverso il protocollo generale.
ART. 13
TERMINI FINALI DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILITA’ PER
L’INOSSERVANZA
1. I termini finali di ogni procedimento di competenza dell’amministrazione comunale, entro i
quali deve aversi la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso, sono
individuati nella tabella allegata. Essi costituiscono il termine massimo della durata
dell’attività procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi istruttori interni
al comune e di quelli esterni.
2. I procedimenti della allegata tabella per i quali non è indicato il termine finale, ovvero per
quelli eventualmente nella stessa tabella non indicati, devono concludersi nel limite massimo
di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della L. 7.8.90, N. 241.
3. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza
dell’amministrazione comunale, l’interessato può produrre istanza al responsabile del
servizio interessato, il quale ha l’obbligo di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 ter della L. 11.7.1995, n. 273.
4. L’inosservanza dei termini procedimentali comporta accertamenti ai fini dell’applica-zione
delle sanzioni previste a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli artt. 20, commi 9 e
10, e 59 del D.Lgs. 3.2.93, n.29 e successive modificazioni.
ART. 14
SOSPENSIONE DEL TERMINE
1. Qualora per straordinarie esigenze istruttorie relative al procedimento non sia possibile
rispettarne il termine finale, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal
momento in cui viene richiesta all’interessato la necessaria integrazione documentale.
2. Qualora il servizio competente debba acquisire, in relazione al procedimento, pareri o
nullaosta da organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni, per la sospensione dei
termini si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 16, comma 4, della L. 7.8.1990,
n. 241.
Titolo V
Responsabile del procedimento e regolazione dell’istruttoria procedimentale
ART. 15
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO DELL’U.O. COMPETENTE
1. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti sono i servizi. Il servizio è l’unità
operativa competente per materia compresa nel settore/area. Il servizio può comprendere
diverse unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento
dell’Ente nell’ambito della materia.
2. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti servizi/unità operative, la sua
responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l’istruttoria per l’emanazione
dell’atto finale e la conseguente assegnazione viene determinata dal Segretario Comunale,
sentiti i responsabili dei servizi.
ART. 16
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del servizio, nonché degli uffici di cui si compone, può essere solo il
dipendente che, al suo interno, è inquadrato, in base alla normativa contrattuale vigente, in
una qualifica e un livello retributivo che comportino funzioni di direzione relative al
funzionamento complessivo della struttura in cui opera, quindi di responsabilità non solo del
risultato del proprio lavoro ma anche di quello dei collaboratori. Viene comunque fatta salva
la possibilità di nominare responsabile di servizio personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato, ovvero mediante convenzionamento, ex art. 24 della L. 142/90.
2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal sindaco, previa deliberazione della
giunta comunale, secondo i criteri di competenza e professionalità e in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo.
3. I responsabili dei servizi e degli uffici adottano in via generale gli atti conclusivi del
procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, assumendo nel qual caso
le responsabilità previste dalla L. 241/90, in particolare:
a) valuta, ai fini istruttori, gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio fatti e stati inerenti allo svolgimento dell’istruttoria, nonché compie
in relazione ad essa ogni altro atto utile a completarla ed a sollecitarne lo sviluppo;
c) propone l’indizione delle conferenze di servizi;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o
regolamento in relazione al procedimento ed al provvedimento finale;
e) esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare
sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di
semplificazione amministrativa;
f) adotta, ove ne abbia competenza in base a disposizioni di legge, regolamenti o dello
statuto, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente per
l’adozione.
4. Il responsabile del servizio si avvale della piena e responsabile collaborazione dei
dipendenti della struttura in cui opera secondo le scelte organizzative dallo stesso assunte in
piena autonomia e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
5. Il responsabile del procedimento cessa dalla sua posizione in caso di assenza o temporaneo
impedimento.
6. In caso di vacanza del posto, la responsabilità del procedimento è del Segretario Comunale.
ART. 17
RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORIA E DI ALTRI ADEMPIMENTI
1. Il responsabile del servizio/dell’unità operativa può assegnare ad altro dipendente del
servizio/dell’U.o. stessa la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento
finale, purché l’inquadramento professionale consenta l’adozione di atti aventi rilevanza
esterna.
2. L’individuazione del dipendente quale responsabile del procedimento deve avvenire sulla
base della titolarità dell’attività procedurale prevalente.
ART. 18
RESPONSABILITA’
1. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile
del procedimento risponde limitatamente ai compiti di cui al precedente art. 16.
2. Qualora, in relazione a procedimenti coinvolgenti più servizi o con passaggi istruttori esterni
presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento rilevi difficoltà tali
da poter condurre al mancato rispetto dei termini, ha l’obbligo di attivare forme di
sollecitazione rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì le misure opportune per
garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.
Titolo VI
Partecipazione al procedimento, misure di semplificazione e conferenza di
servizi
ART. 19
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ossia coloro nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o coloro che
per legge devono intervenirvi, nonché i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili, possono intervenire
nel procedimento.
2. Può intervenire nel procedimento anche qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, oppure portatore di interessi diffusi se costituito in associazione o comitato, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento adottato a conclusione del procedimento.
ART. 20
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. I soggetti di cui al precedente art. 19 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di
legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione comunale ha
l’obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento con il
procedimento;
c) di presentare note, osservazioni ed indicazioni con dati ed informazioni relativi alla
migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento;
2. In accoglimento dei proposte e osservazioni presentare dai soggetti intervenuti nel
procedimento, l’amministrazione comunale può concludere con gli interessati accordi al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo, secondo quanto previsto dall’art. 11 della L. 7.8.90, n. 241.
ART. 21
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei
soggetti interessati nonché di migliorare il rapporto tra cittadini ed amministrazione
comunale, nell’ambito dell’attività procedimentale sono adottate, dai responsabili e dagli
operatori, tutte le misure necessarie a semplificare gli sviluppi dei procedimenti.
2. Le misure di semplificazione utilizzabili nelle diverse fasi del procedimento, devono
comunque essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ART. 22
CONFERENZA DI SERVIZI
1. Ogniqualvolta il perseguimento deli obiettivi dell’amministrazione comunale comporti la
valutazione d’interessi pubblici differenziati correlati ad un procedimento amministrativo, il
direttore generale, su proposta ed iniziativa del responsabile del procedimento indice e
presiede una conferenza di servizi:
a) tra i responsabili degli uffici del comune interessati, quando l’acquisizione di pareri,
nullaosta, visti e autorizzazioni coinvolge solo articolazioni dell’amministrazione
comunale;
b) tra i soggetti abilitati delle varie pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di
autorizzazioni, visti, pareri nullaosta quando l’attività procedimentale comporta
passaggi istruttori esterni.
2. Resta fermo, in ordine all’obbligatorietà dell’indizione della conferenza di servizi in
determinati casi, quanto previsto dagli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della L. 7.8.90, n.
241.
ART. 23
ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
CONTENUTI NEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. L’Amministrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali
contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell’ambito dell’attività procedimentale.
2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili del procedimento debbono
tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 31.12.96, n. 675 e sue successive modificazioni.
ART. 24
ACCESSO TELEMATICO E PROTOCOLLO INFORMATIZZATO
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento l’amministrazione comunale
appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante l’orario di lavoro, l’esercizio del
diritto di accesso in via telematica. Nello svolgimento di tale servizio l’utente che con dolo o
colpa provochi danni al sistema di trasmissione telematica dei dati ne risponderà civilmente
e penalmente.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, altresì sarà cura
dell’Amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale informatizzato.
ART. 25
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. La formazione continua e l’aggiornamento, in relazione alle specifiche competenze, nonché
a funzioni e compiti di organizzazione e gestione delle risorse, sono strumenti essenziali
per la crescita professionale ed il miglioramento complessivo dell’attività amministrativa;
pertanto corsi di formazione ed aggiornamento devono essere praticati sistematicamente da
tutto il personale dipendente ed in particolare dai responsabili degli uffici e dei servizi, in
considerazione delle funzioni e di compiti a essi attribuiti.
ART. 26
RINVIO AD ALTRE NORME
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella
legge n. 541/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alle altre normative speciali
disciplinanti i procedimenti amministrativi di competenza degli Enti Locali, nonché al
regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
ART. 27
COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Per quanto attiene al ruolo ed alle competenze del Segretario Comunale non specificamente
indicate nel presente regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi nonché al regolamento dei diritti di accesso dei
cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.
ART. 28
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2 dello
Statuto Comunale.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TERMINE FINALE
Procedimenti di carattere generale
Esecuzione deliberazioni 20 gg.
Esecuzione determine 20 gg.
Adozione delibere su istanza 30 gg.
Adozione determine su istanza 20 gg.
Pareri interprocedimenti 10 gg.
Servizi affari generali e personale
Stipula contratti – concessioni 30 gg.
Stipula contratti di acquisto ed alienazione 90 gg.
Notifiche 5 gg. dalla consegna all’ufficio messi
Pubblicazione atti 1 gg. dal deposito
Spedizione corrispondenza tramite servizio postale 2 gg. dalla consegna all’ufficio messi
Consegna corrispondenza a mano 3 gg. dalla consegna all’ufficio messi
Trascrizione deliberazioni consiliari 10 gg. ove non previsto un termine
diverso da disposizioni di legge
Predisposizione deliberazioni di Giunta
Comunale per la pubblicazione 2 gg. dalla data di adozione
Pareri di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio 5 gg. dal deposito in segreteria
Pareri di legittimità sulle deliberazioni di Giunta 3 gg. dal deposito in segreteria
Pareri di legittimità sulle determine 2 gg. dal deposito in segreteria
Richieste di risarcimento danni ai cittadini 20 gg. dalla richiesta
Servizio attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia pubblica e privata
Urbanistica
Autorizzazione gratuita per : 60 gg.
pertinenze non autonomamente utilizzabili,
impianti tecnologici, occupazione di suolo per
deposito materiale o esposizione merci;
opere di demolizioni
Autorizzazione gratuita di interventi per : 90 gg.
manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo
Comunicazione onerosa per mutamento di 60 gg
Destinazione d’uso senza/con opere a ciò
preordinate (fonte normativa: legge regionale)
Concessione gratuita e concessione onerosa 85 gg.
- entro 60 gg. dall’istanza compimento
istruttoria, relazione tecnica, richiesta del
parere alla commissione edilizia in
ordine ai progetti presentati; (tale
termine può essere interrotto una sola
volta entro 15 gg. dall’istanza per
richiedere integrazioni alla
documentazione)
- entro 10 gg. (successivi allo scadere dei
60 gg.) proposta di provvedimento
conclusivo: entro 15 gg. successivi
rilascio o diniego (in caso di inerzia il
comune può essere intimato ad adottare
il provvedimento entro 15 gg. successivi)
Comunicazione opere interne 30 gg.
Certificato agibilità-abitabilità entro 45 gg. dalla presentazione della
istanza, se il comune rimane inerte si forma
il silenzio assenso modificabile dal comune
stesso entro i successivi 180 gg.
Lavori di costruzione manutenzione straordinaria
di linee e cabine stazioni elettriche che attraversano
beni demaniali, zone vincolate che interferiscono
con opere pubbliche: 60 gg.
comunicazione proprie osservazioni ed opposizioni
all’ufficio Regionale del Genio Civile
Concessione edilizia per opere edilizie adibite a
stazioni e cabine stazioni elettriche che attraversano
beni demaniali, zone vincolate che interferiscono
con opere pubbliche : 60 gg.
comunicazioni proprie osservazioni ed opposizioni
all’ufficio Regionale del Genio Civile
Certificato di destinazione urbanistica 30 gg.
Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata 150 gg.:
istruttoria entro 90 gg. dalla presenta-zione
della richiesta. Entro i primi 30 gg.
tale termine può essere interrotto una sola
volta per richiesta integrazioni.
Adozione da parte del C.C. nel successivo
termine di 60 gg. dall’istruttoria.
Assegnazione lotti PIP e PEEP 90 gg.
Denuncia di inizio di attività:
opere di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo;
opere di eliminazione delle barriere architet- per tali interventi il comune, entro 20 gg.
toniche in edifici esistenti, rampe, ascensori che decorrono dalla presentazione della
esterni; denuncia da parte del privato, deve adot-
recinzioni, muri di cinta e cancellate; tare, se riscontra irregolarità o difetti di
aree destinate ad attività sportive senza crea- condizioni, provvedimento motivato di
zione di volumetria; inibizione dei lavori denunciati.
opere interne che non comportano modifiche
di sagome esterne e non pregiudicano la statica;
impianti tecnologici;
varianti di concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto
su cui insiste il fabbricato;
Istruttoria e rilascio autorizzazioni ambientali di
cui all’art. 7 della L. 1497/39 60 gg.
Autorizzazione attività artigianali ex art. 319 20 gg. richiesta pareri ed integrazioni;
del Regolamento locale d’igiene – 15 gg. per il rilascio dell’autorizzazione
Inizio attività successiva all’acquisizione delle
Integrazioni;
Distributori carburanti 60 gg. per la richiesta pareri ed integrazioni;
20 gg. per l’autorizzazione successiva
all’acquisizione delle integrazioni;
Auto demolizioni 60 gg. per la richiesta di pareri ed
integrazioni;
20 gg. per l’autorizzazione successiva
all’acquisizione delle integrazioni;
Servizio LL. PP., ecologia e protezione civile
Autorizzazione impianti emissione in
atmosfera parere del Comune alla Regione 45 gg.
Autorizzazione allo scarico di reflui recapitanti 60 gg.
sul suolo, in corpi idrici superficiali in pubbliche
fognature
Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose 60 gg.
Autorizzazione allo scarico di sostanze 30 gg.
pericolose (per diffida)
Classificazione delle industrie insalubri operanti sul senza prefissione di termine territorio
Comunale
Ascensori : autorizzazione costruzione 15 gg.
Ascensori : autorizzazione uso impianto 15 gg.
Depositi olii minerali 60 gg. per la richiesta pareri ed
integrazioni;
20 gg. per l’autorizzazione successiva
all’acquisizione delle integrazioni
Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e leva
Denominazione vie, piazze, monumenti e lapidi 70 gg.
Rilascio libretto di lavoro 3 gg.
Rilascio stato famiglia storico 3 gg.
Rilascio carte d’identità 3 gg.
Certificazioni anagrafiche immediate
Certificazioni stato civile 1 g.
Servizio socio-assistenziale, Servizio socio culturale, scolastici, educativi e della
formazione, tempo libero e sport
Contributi economici ai bisognosi 35 gg.
Ricoveri in case di riposo di inabili ed indigenti 35 gg.
Autorizzazioni concessioni sepoltura 1 g.
Utilizzo impianti e strutture di proprietà 20 gg.
Erogazione sussidi e contributi ad associazioni,
enti, ecc. 40 gg.
Assegnazione alloggi ERP 40 gg.
ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO
1) Rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ampliamento
oltre il 20% della superficie di vendita originaria, ampliamento
merceologico con aggiunta di nuove tabelle e trasferimento in
altra zona commerciale dell'esercizio commerciale di vendita al
dettaglio
Legge n° 426/71 e
D.M. n° 375/88
SILENZIO ASSENSO
Art. 20 L. n° 241/9060 giorni non alimentari
90 giorni per alimentari
2) Trasferimento in stessa zona commerciale - ampliamento ai
minimi o che non supera il 20% della superficie di vendita
originaria
Legge n° 426/71 e
D.M. n° 375/88 e
Legge Finanziaria n°
662/96, art. 2, comma
90
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg
3) Concentrazione esercizi commerciali Legge n° 121/87
Legge Finanziaria n°
662/96, art. 2
comma 89
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
4) Trasferimento in altra zona e/o ampliamento fino a 200 mq
dell'esercizio commerciale
Legge n° 121/87 DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
5) Subingresso in esercizio commerciale Legge n° 426/71 e
D.M. n° 375/88
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
6) Modifica ragione sociale o dati titolare di esercizio
commerciale
Legge n° 426/71 e
D.M. n° 375/88
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
COMMERCIO SU AREE PRIVATE (EX FISSO)
7) Servizio Farmaceutico Legge n° 475/68 e
L.R. n° 46/83
PARERE SU REVISIONE
PIANTA ORGANICA60 gg.
8) Produttori agricoli Legge n° 59/63 DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
15 gg.
9) Revoca autorizzazione amministrativa per il commercio Legge n° 426/71 e
D.M. n° 375/88
Legge n° 80/80
REVOCA La revoca dell'autorizzazione viene
disposta dopo un anno e sei mesi di
inattività dell'esercizio commerciale; e
immediatamente al termine
dell'effettuazione delle vendite di
liquidazione.
10) Comunicazione avvio procedimenti amministrativi relativi a
dinieghi o a revoche di autorizzazioni amministrative
Legge n° 241/90 Presentazione da parte
dell' interessato di
osservazioni, memorie o
scritti difensivi entro 20
giorni dalla data di notifica
della comunicazione di
avvio procedimento.
11) Spacci interni, distributori automatici e vendita per
corrispondenza
Legge n° 426/71 DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
12) Esercizi con più di 400 mq. per vendita di generi di largo e
generale consumo in Comune di Ferno
Legge n° 426/71
D.M. n° 375/88
SILENZIO - ASSENSO 90 gg.
13) Esercizi con più di 1500 mq. per vendita di generi di largo e
generale consumo in Comune di Lonate Pozzolo
Legge n° 426/71
D.M. n° 375/88
SILENZIO - ASSENSO 90 gg.
14) Ampliamento grandi strutture di vendita con oltre 400 mq. e
fino a 1500 mq. di superficie (per Comune di Ferno)
Legge n° 426/71
D.M. n° 375/88
SILENZIO - ASSENSO 60 gg.
15) Grandi strutture di vendita al dettaglio e centri commerciali
con oltre 1500 mq di superficie
Legge n° 426/71
D.M. n° 375/88
SILENZIO - ASSENSO 90 gg.
16) Rivendite giornali e riviste Legge n° 416/81
Legge n° 268/82
Legge Regionale
SILENZIO - ASSENSO 30 gg.
ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO
1) Rilascio autorizzazione amministrativa per la sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande per l'apertura e il
trasferimento (se territorio risulta diviso in zone commerciali) di
un Pubblico Esercizio sottoposto a parametro numerico. Ciò
vale anche per l'installazione di un distributore alimenti e
bevande in apposito locale aperto al pubblico.
Legge n° 287/91
Legge n° 25/96
Come da sentenza T.A.R.
Lazio n° 1955/96, il
silenzio/assenso non è
applicabile, pertanto
l'autorizzazione verrà
rilasciata previa verifiche
d'ufficio e sentito il parere
della Commissione
Comunale Pubblici Esercizi
2) Subingresso in Pubblico Esercizio Legge n° 287/91 DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
3) Ampliamento Legge n° 287/91 DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
4) Modifica ragione sociale o dati anagrafici titolare Legge n° 287/91 DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
30 gg.
Pubblici Esercizi per la Somministrazione alimenti e bevande
5) Installazione di :
- giochi leciti -
juke-box
- sala biliardo
- apparecchio di puro trattenimento
Legge n° 425/95
Art. 86 T.U.L.P.S.
Art. 68 T.U.L.P.S.
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
30 gg.
6) Installazione Televisore / radio in P.E. o in
Alberghi/Locande/Pensioni
Annotazione
sull'autorizzazione
7) Installazione in apposito locale di Televisori o Radio
8) Pubblici Esercizi non sottoposti a parametri numerici Legge n° 287/91 Art.
3, comma 6
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
9) Revoca autorizzazione amministrativa per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Legge n° 287/91 REVOCA La revoca dell'autorizzazione viene
disposta dopo un anno e sei mesi di
inattività del Pubblico Esercizio; la
revoca può essere disposta anche
per motivate ragioni di Pubblica
Sicurezza
10) Comunicazione avvio procedimenti amministrativi relativi a
dinieghi o a revoche di autorizzazioni per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande
Legge n° 241/90 Presentazione da parte
dell'interessato di
osservazioni, memorie o
scritti difensivi entro 20 gg.
dalla data di notifica della
comunicazione di avvio
procedimento.
Vedi prospetto "Provvedimenti di Polizia
Amministrativa" pagina 1, punto 3
Commercio su aree pubbliche (ex ambulante)
ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO
1) Rilascio autorizzazione per commercio su aree pubbliche
tipologia "A"
Legge n° 112/91, art. 2
D.M. n° 248/93
SILENZIO - ASSENSO 60 gg. non alimentari
90 gg per alimentari
2) Subingresso in autorizzazione per commercio su aree
pubbliche di tipologia "A"
Legge n° 112/91,
D.M. n° 248/93
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
60 gg.
3) Modifica ragione sociale / dati titolare Legge n° 112/91,
D.M. n° 248/93
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
30 gg.
4) Concessione Posteggio tipologia "A" e tipologia "B" Legge n° 112/91,
D.M. n° 248/93
SILENZIO - ASSENSO 30 gg.
5) Revoca autorizzazione per commercio su aree pubbliche
tipologia "A" e concessione di posteggio
Legge n° 112/91,
D.M. n° 248/93
REVOCA Vedi art. 5 della Legge n° 112/91
ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO
1) Rilascio certificazione per ottenere iscrizione all'Albo Imprese
Artigiane
D.P.R. n° 616/77
L.R. n° 73/89
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
30 giorni
2) Rilascio autorizzazioni per apertura e trasferimento esercizio
di barbiere, parrucchiere, estetista
Regolamento
Comunale per la
disciplina delle attività a
lato indicate
SILENZIO - ASSENSO 30 giorni
Attività artigianali
3) Modifica ragione sociale / dati titolare Regolamento
Comunale per la
disciplina delle attività a
lato indicate
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/90
30 gg.
4) Subingresso in attività di parrucchiere/estetista Regolamento
Comunale per la
disciplina delle attività a
lato indicate
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Art. 19 L. n° 241/91
30 gg.
ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO
1) Determinazione orari per commercio fisso e pubblici
esercizi
Legge n° 558/71
L.R. n° 32/88
DETERMINAZIONE
2) Produzione e/o vendita generi della panificazione: richiesta
di autorizzazione chiusura o sospensione attività oltre i tre
giorni
Legge n° 41/74 SILENZIO - ASSENSO Il sindaco deve comunicare la propria
decisione contraria almeno dieci
giorni prima dell'inizio della chiusura
ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO
Disciplina orari
Provvedimenti di Polizia Amministrativa
1) Licenza per esercizio mestiere guida, interprete e corriere Art. 123 T.U.L.P.S.
Artt. 234-241 Regol.
Esecuz. T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
30 giorni
2) Ricezione avviso preventivo per riprese cinematografiche in
luogo pubblico o aperto al pubblico
Art. 76 T.U.L.P.S.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 54)
10 giorni
3) Licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli
o trattenimenti (es. feste popolari), per circoli, scuole da ballo e
sale pubbliche di audizione
Art. 68 T.U.L.P.S.
Artt. 116-129 Regol.
Esecuz. T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 60 gg.)
60 giorni
4) Licenza temporanea di Esercizi Pubblici in occasione di fiere,
mercati o altre riunioni straordinarie
Art. 103 T.U.L.P.S. Art.
190 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 60 gg.)
60 giorni
5) Licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità,
persone ed animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o
per dare audizioni all'aperto
Art. 69 T.U.L.P.S. Art.
124 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/78
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 60 gg.)
60 giorni
6) Licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni e relativa classificazione
Art. 86 T.U.L.P.S.
Artt. 152-159 e 180-
188 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 65)
60 giorni
7) Licenza per esercizio autorimessa e simili Art. 86 T.U.L.P.S.
Artt. 152 e segg. e art.
196 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 70)
60 giorni
8) Trasferimento sede di autorimessa Art. 86 T.U.L.P.S.
Artt. 152 e segg. e art.
196 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 71)
30 giorni
9) Ampliam. autorimesse e parcheggi Art. 86 T.U.L.P.S.
Artt. 152 e segg. e art.
196 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 72)
30 giorni
10) Autorizzazione per esercizio attività autonoleggio da
rimessa con conducente
Legge 15.01.1992,
n° 21 Legge Regionale
15.04.1995, n° 20
Art. 85 D.Lgs.
n° 285/92
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 73)
60 giorni
11) Autorizzazione per esercizio attività di autonoleggio da
rimessa senza conducente
Art. 86 T.U.L.P.S.
Artt. 152 e segg. e art.
196 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
Art. 84 D. Lgs n°
285/92
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n°74)
60 giorni
12) Trasferimento sede esercizio attività autonoleggio da
rimessa senza conducente
Art. 86 T.U.L.P.S.
Artt. 152 e segg. e art.
196 Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77 Art. 84
D.Lgs. N° 285/92
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 75)
120 giorni
13) Trasferimento sede esercizio attività autonoleggio da
rimessa con conducente
Legge 15.01.1992,
n° 21 Legge Regionale
15.04.1995, n° 20
Art. 85 D.Lgs.
n° 285/92
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 76)
120 giorni
14) Licenza agibilità per teatri o altri luoghi di Pubblico
Spettacolo
Art. 80 T.U.L.P.S.
Artt. 141-145 Regol.
Esecuz. T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
Come da sentenza TAR
Lazio n° 1955/95, il
silenzio/assenso non è
applicabile, pertanto
l'autorizzazione verrà
rilasciata previa verifiche
d'ufficio e sentito il parere
della Commissione Tecnica
sui Locali di Pubblico
Spettacolo
15) Licenza per esercizio arte tipografica, litografica e
qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica
in molteplici esemplari
Art. 111 T.U.L.P.S.
Artt. 197-198 e 199
Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 59)
60 giorni
16) Trasferimento attività arte tipografica, litografica e
qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica
in molteplici esemplari
Art. 111 T.U.L.P.S.
Artt. 197-198 e 199
Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 60)
60 giorni
17) Subingresso in attività arte tipografica, litografica e
qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica
in molteplici esemplari
Art. 111 T.U.L.P.S.
Artt. 197-198 e 199
Regol. Esecuz.
T.u.l.p.s. Art. 19 del
D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 61)
60 giorni
18) Licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti Art. 124 T.U.L.P.S.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 40 gg.)
40 giorni
19) Certificato per iscrizione nel Registro dei mestieri
ambulanti o girovaghi e di alcune classi di rivenditori
Art. 121 T.U.L.P.S.
Artt. 224-231 Regol.
Esecuz. T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 40 gg.)
40 giorni
20) Certificato per ottenere iscrizione nel Registro per esercizio
mestiere facchino
D.P.R. n° 342 del
18.04.1994
DENUNCIA INIZIO
ATTIVITA'
60 giorni
21) Certificato di iscrizione nel Registro Portieri e Custodi Art. 62 T.U.L.P.S.
Artt. 111-114 Regol.
Esecuz. T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 40 gg.)
40 giorni
22) Dichiarazione di commercio di cose antiche od usate Art. 126 T.U.L.P.S.
Art. 242 Regol.
Esecuz. T.u.l.p.s.
Art. 19 del D.P.R.
616/77
DENUNCIA INIZIO
ATTIVITA'
40 giorni
23) Licenza per esercizio servizio Taxi Legge 15.01.1992,
n° 21 Legge Regionale
15.04.1995, n° 20
Art. 86 D.Lgs.
n° 285/92
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 69)
30 giorni
24) Installazione ed esercizio impianti distributori carburanti D.P.C.M. 11.09.1989
Legge Regionale
28/84, modificata da
LL.RR. 68/85 e 29/90
Art. 54 D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 51)
150 giorni
25) Sospensione esercizio attività impianti distributori
carburanti
D.P.C.M. 11.09.1989
Legge Regionale
28/84, modificata da
LL.RR. 68/85 e 29/90
Art. 54 D.P.R. 616/77
SILENZIO - ASSENSO
(D.P.R. 407/94 -
Punto n° 68)
30 giorni
26) Denunce di infortunio sul lavoro Artt. 53-54-56 del
D.P.R. 1124/65
27) Pareri per rilascio autorizzazioni, da parte della Provincia,
relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni
di eccezionalità
Legge Regionale
29.04.1995, n° 34
PARERE Entro 5 giorni dalla richiesta da parte
della Provincia
28) Denunce Cessioni Fabbricato Decreto Legge
21.03.78, n° 59
Invio mensile alla Questura
29) Comunicazione assunzione stranieri Art. 147 del T.U.L.P.S. Invio alla Questura
30) Esercizio attività di Affittacamere Art. 108-109 del
T.U.L.P.S.
Legge Regionale n°
45/89
DENUNCIA INIZIO
ATTIVITA'
(l'attività potrà essere
intrapresa decorso il
termine di 90 giorni)
90 giorni
31) Agriturismo Legge 05.12.85
n° 730 Art. 108 -109
T.U.L.P.S.
SILENZIO - ASSENSO 120 giorni (90 giorni per la decisione
del Sindaco se accogliere o meno la
domanda e successivi 30 giorni per il
rilascio dell'autorizzazione)
32) Licenza per apertura sale gioco Art. 86 T.U.L.P.S.
Art. 110 Regolam.
Esecuz. T.U.L.P.S.
SILENZIO - ASSENSO 60 giorni
Procedimento Riferimenti normativi Termine domandaTermine adozione
provvedimento
Tipo atto
Ordinanze ordinarie L. 142/90 art. 36 10 gg Ordinanza
Ordinanze contingibili ed urgenti L. 142/90 art. 38 1 gg. Ordinanza
Autorizzazioni competizioni sportive su territorio
comunale
D.Lgs. 285/92 art. 9 15 gg. 10 gg Autorizzazione
Nulla Osta per competizioni sportive su più territori
comunali
D.Lgs. 285/92 art. 9 30 gg. 10 gg. Autorizzazione
Comunicazione occupazione suolo pubblico Regolamento Comunale
occupazione Spazi e Aree
Pubbliche artt. 2 e 25
5 gg. 3 gg. Autorizzazione
Occupazione suolo pubblico per lavori eseguiti su
strade comunali
Reg.Com. Occupazione
Spazi e Aree Pubb. Art.4
D.Lgs.285/92 art. 21
20 gg. 15 gg Concessione
Comunicazione luminarie natalizie Reg.Com.Occupazione
Spazi e Aree Pubb. Art.2
30 gg. 5 gg. Autorizzazione
Rilascio Pass Parco del Ticino Aree A/B L.R. 33/80 art. 5 30 gg. Concessione
Permessi sosta a personale esercente la
professione sanitaria
D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 4 20 gg Autorizzazione
Riscossione sanzioni amministrative e relativo
versamento in conto tesoreria
Regolamento di Contabilità 15 gg. Determinazione
REGOLAMENTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- POLIZIA MUNICIPALE -
Rilascio copie rapporti incidenti stradali e
relative informazioni
D.Lgs. 285/92 art. 11, c.4
D.P.R. 495/92 art. 21
5 gg. Determinazione
Mezzi pubblicitari e cartelli D.Lgs. 285/92 art. 23,
D.P.R. 495/92 art. 53
60 gg. Autorizzazione
Mezzi pubblicitari e cartelli a carattere temporaneo D.Lgs. 285/92 art. 23, c.4-5
e 6 D.P.R. 495/92 art. 53
30 gg. Autorizzazione
Variazione messaggio pubblicitario D.Lgs. 285/92 art. 23,
D.P.R. 495/92 art. 53, c.8
15 gg. Autorizzazione
Regolamentazione circolazione nei centri abitati D.Lgs. 285/92 art. 7 15 gg. Ordinanza
Delimitazione centro abitato D.Lgs. 285/92 art. 4, 30 gg. Delibera
Regolamentazione circolazione fuori dai centri
abitati
D.Lgs. 285/92 art. 6, c. 4-5-
6-8-10 e 11
15 gg. Ordinanza
Aree pedonali urbane, zone a traffico limitato e zone
di rilevanza urbanistica; delimitazione e
regolamentazione accesso
D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 9-10
e 11
30 gg. Delibera
Riserva di superfici o spazi di sosta di veicoli privati
dei soli resiudenti nella zona, a titolo gratuito od
oneroso
D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 11 30 gg. Ordinanza
Autorizzazione e concessione suolo con chioschi,
edicole ed altre installazioni; occupazione parziale
D.Lgs. 285/92 art. 20, c. 3 60 gg. Delibera
Determinazione aree per parcheggi veicoli a
pagamento; condizioni e tariffe
D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 1
lett. f)-5-6-7 e 8
60 gg. Delibera
Aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento;
concessione in gestione
D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 8 60 gg. Delibera
Passi carrabili su strade comunali; individuazione
con apposito segnale
D.Lgs. 285/92 art. 22, c. 3 30 gg. Concessione
Rimozione veicolo - servizio - istituzione;
concessione in gestione
D.Lgs. 285/92 art. 159, c. 2 60 gg. Delibera
Notificazioni verbali di accertamento infrazioni al
C.d.S.
D.Lgs. 285/92 art. 201 150 gg.
Notificazioni verbali di accertamento a Regolamenti
Comunali e Ordinanze
L. 689/81 art. 14, c. 2 90 gg.
Ricorso verbali C.d.S. - controdeduzioni e
trasmissione documentazione al Prefetto
D.Lgs. 285/92 art. 203, c.2 30 gg.
Ordinanza Prefettizia di archiviazione;
comunicazione ricorrente
D.Lgs. 285/92 art. 204 30 gg.
Notificazione Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto
per violazioni C.d.S.
D.Lgs. 285/92 art. 204 30 gg.
Ritiro documenti di circolazione e relativa
trasmissione Autorità competenti
D.Lgs. 285/92 art. 216, 217
e 218
5 gg.
Lesioni personali a seguito sinistro; predisposizione
rapporto e trasmissione alla Procura della
Repubblica
C.P.P. art. 347 - Norme di
attuazione c.p.p. art. 112
1 gg.
Danni veicoli a seguito sinistro; comunicazione
M.C.T.C.
D.Lgs. 285/92 art. 80, c. 7 15 gg.
Provvedimento di Fermo e/o Sequestro veicolo D.Lgs. 285/92 art. 213 e
214
1 gg. Determinazione
Rapporto Autorità competente; mancato pagamento
in misura ridotta
L. 689/81 art. 17 30 gg.dal decorso dei
termini
Ricorso in opposizione Autorità Giudiziaria per
violazioni C.d.S.; trasmissione relazione
L. 689/81 art. 23, c. 2 10 gg. prima
dell'udienza
Accertamenti solvibilità 20 gg.
Sopralluogo c/o dichiarata abitazione per
accertamento anagrafico
L. 1228/54 art. 18, c. 1
D.P.R. 223/89
20 gg.