REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo...

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COMUNE DI FERNO Provincia di Varese REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Approvato con del. C.C. n. 56 del 18.11.1997

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COMUNE DI FERNO Provincia di Varese

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

Approvato con del. C.C. n. 56 del 18.11.1997

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CAPO I

Principi

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi

di competenza del Comune.

ART. 2

DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

1. Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e di operazioni tra

loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’Amministrazione

Comunale, di un atto amministrativo.

2. I procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione comunale disciplinati dal

presente regolamento sono individuati nella tabella allegata.

ART. 3

PRINCIPI

1. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di

pubblicità.

2. L’amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

3. L’amministrazione comunale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati

processi valutativi e di semplificazione, al fine di :

a) snellire l’attività procedimentale;

b) ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti

strumentali;

c) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione

per procedimenti tra loro analoghi;

d) regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgano presso diversi

servizi.

CAPO II

Il procedimento amministrativo

Titolo I

L’avvio del procedimento

ART. 4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

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1. I procedimenti sono attivati su istanza di parte o d’ufficio.

2. Il provvedimento è attivato su istanza qualora leggi o regolamenti prevedano la presenza di

un’istanza, comunque denominata, all’amministrazione comunale ed il relativo obbligo di

provvedere.

3. Il procedimento è attivato d’ufficio in presenza di un’istanza per cui non vi è obbligo di

provvedere, di segnalazioni che sollecitino l’intervento dell’amministrazione comunale, nonché

qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente e qualora l’amministrazione comunale sia tenuta

ad avviare l’attività procedimentale al verificarsi di determinate circostanze o in date

prestabilite.

ART. 5

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L’ avvio del procedimento è comunicato ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della L.7/8/1990,

n. 241. La comunicazione dell’avvio di procedimento deve contenere gli elementi previsti

dall’art. 8 della medesima legge.

2 La comunicazione dell’avvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi un numero

limitato di destinatari. Essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso all’interessato per posta

o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito, in forma certa e celere.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante numero

di soggetti ed, in tal caso, viene effettuata in forma pubblica, con avviso specifico, anche nelle

forme consentite dalle moderne tecnologie.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE RICHIESTA IN SEDE DI AVVIO DEL

PROCEDIMENTO

1. In sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all’attività

procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all’interessato in merito alla

documentazione essenziale da presentare contestualmente all’istanza o all’attivazione d’ufficio

del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i costi dell’attività

amministrativa.

2. La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli

interessati in sede di avvio del procedimento.

Titolo II

Adempimenti relativi all’istruttoria procedimentale

ART. 7

ACCERTAMENTO DI FATTI, STATI E QUALITA’ PERSONALI.

VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE

1. Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o

qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione

certificativi d’ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati,

adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.

2. Per la validità delle certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto

previsto dall’art. 2 della L. 15.5.97, n. 127.

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ART. 8

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste

dalla legge 4.1.68, n. 15 e sue successive modificazioni, nonché dall’art. 3 della Legge 15.5.97,

n. 127.

2. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi

dell’amministrazione comunale competenti per il procedimento trattato non è soggetta ad

autenticazione.

3. L’amministrazione comunale adotta ogni misura utile a favorire l’utilizzo delle dichiarazioni

sostitutive ed a semplificare le procedure di autenticazione, qualora previste dalla normativa

vigente.

ART. 9

ACQUISIZIONE DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE

1. Per l’acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.

16 e 17 della L. 7.8.90, n. 241 e sue successive modificazioni.

2. I soggetti ai quali devono essere richiesti pareri e valutazioni tecniche sono individuati, nel

rispetto alla normativa vigente per ogni procedimento di competenza dell’amministrazione

comunale.

Titolo III

L’atto finale del procedimento

ART. 10

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE ADOZIONE DI UN

PROVVEDIMENTO ESPRESSO

1. Ogni procedimento attivato dall’amministrazione comunale su istanza di parte o

d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso, congruamente motivato.

2. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle

risultanze dell’istruttoria.

Titolo IV

Durata e termini del procedimento

ART. 11

DURATA DEL PROCEDIMENTO E DELLE SUE FASI INTERMEDIE

1. Per ogni procedimento sono individuate dal presente regolamento, nella scheda allegata, in

termini precettivi, la durata complessiva ed in termini indicativi la durata delle singole fasi

intermedie.

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2. La determinazione della durata di ogni singolo procedimento e delle sue fasi intermedie deve

tenere conto della durata e dei tempi richiesti allo svolgimento degli adempimenti istruttori

correlati ai passaggi esterni dell’amministrazione comunale.

3. La durata dei procedimenti e delle fasi intermedie è soggetta a revisione periodica, sulla base

delle effettive esigenze rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonché in

ragione di eventuali modifiche nel quadro normativo di riferimento, con aggiornamento delle

tabelle di riferimento allegate al presente regolamento.

ART. 12

TERMINI INIZIALI DEL PROCEDIMENTO E LORO DECORRENZA

1. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio del

comune competente ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l’obbligo di

provvedere.

2. Per i procedimenti attivati su richiesta, istanza o sollecitazione di un’altra pubblica

amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento della richiesta da parte del

servizio competente.

3. Per i procedimenti iniziati su istanza di parte, il termine iniziale decorre dal ricevimento

della domanda da parte dell’amministrazione comunale, attraverso il protocollo generale.

ART. 13

TERMINI FINALI DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILITA’ PER

L’INOSSERVANZA

1. I termini finali di ogni procedimento di competenza dell’amministrazione comunale, entro i

quali deve aversi la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso, sono

individuati nella tabella allegata. Essi costituiscono il termine massimo della durata

dell’attività procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi istruttori interni

al comune e di quelli esterni.

2. I procedimenti della allegata tabella per i quali non è indicato il termine finale, ovvero per

quelli eventualmente nella stessa tabella non indicati, devono concludersi nel limite massimo

di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della L. 7.8.90, N. 241.

3. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza

dell’amministrazione comunale, l’interessato può produrre istanza al responsabile del

servizio interessato, il quale ha l’obbligo di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni,

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 ter della L. 11.7.1995, n. 273.

4. L’inosservanza dei termini procedimentali comporta accertamenti ai fini dell’applica-zione

delle sanzioni previste a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli artt. 20, commi 9 e

10, e 59 del D.Lgs. 3.2.93, n.29 e successive modificazioni.

ART. 14

SOSPENSIONE DEL TERMINE

1. Qualora per straordinarie esigenze istruttorie relative al procedimento non sia possibile

rispettarne il termine finale, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal

momento in cui viene richiesta all’interessato la necessaria integrazione documentale.

2. Qualora il servizio competente debba acquisire, in relazione al procedimento, pareri o

nullaosta da organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni, per la sospensione dei

termini si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 16, comma 4, della L. 7.8.1990,

n. 241.

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Titolo V

Responsabile del procedimento e regolazione dell’istruttoria procedimentale

ART. 15

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO DELL’U.O. COMPETENTE

1. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti sono i servizi. Il servizio è l’unità

operativa competente per materia compresa nel settore/area. Il servizio può comprendere

diverse unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento

dell’Ente nell’ambito della materia.

2. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti servizi/unità operative, la sua

responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l’istruttoria per l’emanazione

dell’atto finale e la conseguente assegnazione viene determinata dal Segretario Comunale,

sentiti i responsabili dei servizi.

ART. 16

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del servizio, nonché degli uffici di cui si compone, può essere solo il

dipendente che, al suo interno, è inquadrato, in base alla normativa contrattuale vigente, in

una qualifica e un livello retributivo che comportino funzioni di direzione relative al

funzionamento complessivo della struttura in cui opera, quindi di responsabilità non solo del

risultato del proprio lavoro ma anche di quello dei collaboratori. Viene comunque fatta salva

la possibilità di nominare responsabile di servizio personale assunto con contratto di lavoro a

tempo determinato, ovvero mediante convenzionamento, ex art. 24 della L. 142/90.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal sindaco, previa deliberazione della

giunta comunale, secondo i criteri di competenza e professionalità e in relazione agli

obiettivi indicati nel programma amministrativo.

3. I responsabili dei servizi e degli uffici adottano in via generale gli atti conclusivi del

procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, assumendo nel qual caso

le responsabilità previste dalla L. 241/90, in particolare:

a) valuta, ai fini istruttori, gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;

b) accerta d’ufficio fatti e stati inerenti allo svolgimento dell’istruttoria, nonché compie

in relazione ad essa ogni altro atto utile a completarla ed a sollecitarne lo sviluppo;

c) propone l’indizione delle conferenze di servizi;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o

regolamento in relazione al procedimento ed al provvedimento finale;

e) esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare

sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di

semplificazione amministrativa;

f) adotta, ove ne abbia competenza in base a disposizioni di legge, regolamenti o dello

statuto, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente per

l’adozione.

4. Il responsabile del servizio si avvale della piena e responsabile collaborazione dei

dipendenti della struttura in cui opera secondo le scelte organizzative dallo stesso assunte in

piena autonomia e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.

5. Il responsabile del procedimento cessa dalla sua posizione in caso di assenza o temporaneo

impedimento.

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6. In caso di vacanza del posto, la responsabilità del procedimento è del Segretario Comunale.

ART. 17

RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORIA E DI ALTRI ADEMPIMENTI

1. Il responsabile del servizio/dell’unità operativa può assegnare ad altro dipendente del

servizio/dell’U.o. stessa la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento

inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento

finale, purché l’inquadramento professionale consenta l’adozione di atti aventi rilevanza

esterna.

2. L’individuazione del dipendente quale responsabile del procedimento deve avvenire sulla

base della titolarità dell’attività procedurale prevalente.

ART. 18

RESPONSABILITA’

1. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile

del procedimento risponde limitatamente ai compiti di cui al precedente art. 16.

2. Qualora, in relazione a procedimenti coinvolgenti più servizi o con passaggi istruttori esterni

presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento rilevi difficoltà tali

da poter condurre al mancato rispetto dei termini, ha l’obbligo di attivare forme di

sollecitazione rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì le misure opportune per

garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.

Titolo VI

Partecipazione al procedimento, misure di semplificazione e conferenza di

servizi

ART. 19

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ossia coloro nei

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o coloro che

per legge devono intervenirvi, nonché i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal

provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili, possono intervenire

nel procedimento.

2. Può intervenire nel procedimento anche qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o

privati, oppure portatore di interessi diffusi se costituito in associazione o comitato, cui possa

derivare un pregiudizio dal provvedimento adottato a conclusione del procedimento.

ART. 20

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. I soggetti di cui al precedente art. 19 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di

legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;

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b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione comunale ha

l’obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento con il

procedimento;

c) di presentare note, osservazioni ed indicazioni con dati ed informazioni relativi alla

migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento;

2. In accoglimento dei proposte e osservazioni presentare dai soggetti intervenuti nel

procedimento, l’amministrazione comunale può concludere con gli interessati accordi al fine

di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di

questo, secondo quanto previsto dall’art. 11 della L. 7.8.90, n. 241.

ART. 21

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei

soggetti interessati nonché di migliorare il rapporto tra cittadini ed amministrazione

comunale, nell’ambito dell’attività procedimentale sono adottate, dai responsabili e dagli

operatori, tutte le misure necessarie a semplificare gli sviluppi dei procedimenti.

2. Le misure di semplificazione utilizzabili nelle diverse fasi del procedimento, devono

comunque essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 22

CONFERENZA DI SERVIZI

1. Ogniqualvolta il perseguimento deli obiettivi dell’amministrazione comunale comporti la

valutazione d’interessi pubblici differenziati correlati ad un procedimento amministrativo, il

direttore generale, su proposta ed iniziativa del responsabile del procedimento indice e

presiede una conferenza di servizi:

a) tra i responsabili degli uffici del comune interessati, quando l’acquisizione di pareri,

nullaosta, visti e autorizzazioni coinvolge solo articolazioni dell’amministrazione

comunale;

b) tra i soggetti abilitati delle varie pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di

autorizzazioni, visti, pareri nullaosta quando l’attività procedimentale comporta

passaggi istruttori esterni.

2. Resta fermo, in ordine all’obbligatorietà dell’indizione della conferenza di servizi in

determinati casi, quanto previsto dagli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della L. 7.8.90, n.

241.

ART. 23

ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

CONTENUTI NEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. L’Amministrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali

contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell’ambito dell’attività procedimentale.

2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili del procedimento debbono

tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di

quanto previsto dalla legge 31.12.96, n. 675 e sue successive modificazioni.

ART. 24

ACCESSO TELEMATICO E PROTOCOLLO INFORMATIZZATO

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1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento l’amministrazione comunale

appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante l’orario di lavoro, l’esercizio del

diritto di accesso in via telematica. Nello svolgimento di tale servizio l’utente che con dolo o

colpa provochi danni al sistema di trasmissione telematica dei dati ne risponderà civilmente

e penalmente.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, altresì sarà cura

dell’Amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale informatizzato.

ART. 25

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. La formazione continua e l’aggiornamento, in relazione alle specifiche competenze, nonché

a funzioni e compiti di organizzazione e gestione delle risorse, sono strumenti essenziali

per la crescita professionale ed il miglioramento complessivo dell’attività amministrativa;

pertanto corsi di formazione ed aggiornamento devono essere praticati sistematicamente da

tutto il personale dipendente ed in particolare dai responsabili degli uffici e dei servizi, in

considerazione delle funzioni e di compiti a essi attribuiti.

ART. 26

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella

legge n. 541/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alle altre normative speciali

disciplinanti i procedimenti amministrativi di competenza degli Enti Locali, nonché al

regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 27

COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Per quanto attiene al ruolo ed alle competenze del Segretario Comunale non specificamente

indicate nel presente regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dal regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi nonché al regolamento dei diritti di accesso dei

cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni

consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2 dello

Statuto Comunale.

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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TERMINE FINALE

Procedimenti di carattere generale

Esecuzione deliberazioni 20 gg.

Esecuzione determine 20 gg.

Adozione delibere su istanza 30 gg.

Adozione determine su istanza 20 gg.

Pareri interprocedimenti 10 gg.

Servizi affari generali e personale

Stipula contratti – concessioni 30 gg.

Stipula contratti di acquisto ed alienazione 90 gg.

Notifiche 5 gg. dalla consegna all’ufficio messi

Pubblicazione atti 1 gg. dal deposito

Spedizione corrispondenza tramite servizio postale 2 gg. dalla consegna all’ufficio messi

Consegna corrispondenza a mano 3 gg. dalla consegna all’ufficio messi

Trascrizione deliberazioni consiliari 10 gg. ove non previsto un termine

diverso da disposizioni di legge

Predisposizione deliberazioni di Giunta

Comunale per la pubblicazione 2 gg. dalla data di adozione

Pareri di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio 5 gg. dal deposito in segreteria

Pareri di legittimità sulle deliberazioni di Giunta 3 gg. dal deposito in segreteria

Pareri di legittimità sulle determine 2 gg. dal deposito in segreteria

Richieste di risarcimento danni ai cittadini 20 gg. dalla richiesta

Servizio attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia pubblica e privata

Urbanistica

Autorizzazione gratuita per : 60 gg.

pertinenze non autonomamente utilizzabili,

impianti tecnologici, occupazione di suolo per

deposito materiale o esposizione merci;

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opere di demolizioni

Autorizzazione gratuita di interventi per : 90 gg.

manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo

Comunicazione onerosa per mutamento di 60 gg

Destinazione d’uso senza/con opere a ciò

preordinate (fonte normativa: legge regionale)

Concessione gratuita e concessione onerosa 85 gg.

- entro 60 gg. dall’istanza compimento

istruttoria, relazione tecnica, richiesta del

parere alla commissione edilizia in

ordine ai progetti presentati; (tale

termine può essere interrotto una sola

volta entro 15 gg. dall’istanza per

richiedere integrazioni alla

documentazione)

- entro 10 gg. (successivi allo scadere dei

60 gg.) proposta di provvedimento

conclusivo: entro 15 gg. successivi

rilascio o diniego (in caso di inerzia il

comune può essere intimato ad adottare

il provvedimento entro 15 gg. successivi)

Comunicazione opere interne 30 gg.

Certificato agibilità-abitabilità entro 45 gg. dalla presentazione della

istanza, se il comune rimane inerte si forma

il silenzio assenso modificabile dal comune

stesso entro i successivi 180 gg.

Lavori di costruzione manutenzione straordinaria

di linee e cabine stazioni elettriche che attraversano

beni demaniali, zone vincolate che interferiscono

con opere pubbliche: 60 gg.

comunicazione proprie osservazioni ed opposizioni

all’ufficio Regionale del Genio Civile

Concessione edilizia per opere edilizie adibite a

stazioni e cabine stazioni elettriche che attraversano

beni demaniali, zone vincolate che interferiscono

con opere pubbliche : 60 gg.

comunicazioni proprie osservazioni ed opposizioni

all’ufficio Regionale del Genio Civile

Certificato di destinazione urbanistica 30 gg.

Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata 150 gg.:

istruttoria entro 90 gg. dalla presenta-zione

della richiesta. Entro i primi 30 gg.

tale termine può essere interrotto una sola

volta per richiesta integrazioni.

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Adozione da parte del C.C. nel successivo

termine di 60 gg. dall’istruttoria.

Assegnazione lotti PIP e PEEP 90 gg.

Denuncia di inizio di attività:

opere di manutenzione straordinaria, restauro,

risanamento conservativo;

opere di eliminazione delle barriere architet- per tali interventi il comune, entro 20 gg.

toniche in edifici esistenti, rampe, ascensori che decorrono dalla presentazione della

esterni; denuncia da parte del privato, deve adot-

recinzioni, muri di cinta e cancellate; tare, se riscontra irregolarità o difetti di

aree destinate ad attività sportive senza crea- condizioni, provvedimento motivato di

zione di volumetria; inibizione dei lavori denunciati.

opere interne che non comportano modifiche

di sagome esterne e non pregiudicano la statica;

impianti tecnologici;

varianti di concessione edilizia;

parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto

su cui insiste il fabbricato;

Istruttoria e rilascio autorizzazioni ambientali di

cui all’art. 7 della L. 1497/39 60 gg.

Autorizzazione attività artigianali ex art. 319 20 gg. richiesta pareri ed integrazioni;

del Regolamento locale d’igiene – 15 gg. per il rilascio dell’autorizzazione

Inizio attività successiva all’acquisizione delle

Integrazioni;

Distributori carburanti 60 gg. per la richiesta pareri ed integrazioni;

20 gg. per l’autorizzazione successiva

all’acquisizione delle integrazioni;

Auto demolizioni 60 gg. per la richiesta di pareri ed

integrazioni;

20 gg. per l’autorizzazione successiva

all’acquisizione delle integrazioni;

Servizio LL. PP., ecologia e protezione civile

Autorizzazione impianti emissione in

atmosfera parere del Comune alla Regione 45 gg.

Autorizzazione allo scarico di reflui recapitanti 60 gg.

sul suolo, in corpi idrici superficiali in pubbliche

fognature

Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose 60 gg.

Autorizzazione allo scarico di sostanze 30 gg.

pericolose (per diffida)

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Classificazione delle industrie insalubri operanti sul senza prefissione di termine territorio

Comunale

Ascensori : autorizzazione costruzione 15 gg.

Ascensori : autorizzazione uso impianto 15 gg.

Depositi olii minerali 60 gg. per la richiesta pareri ed

integrazioni;

20 gg. per l’autorizzazione successiva

all’acquisizione delle integrazioni

Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e leva

Denominazione vie, piazze, monumenti e lapidi 70 gg.

Rilascio libretto di lavoro 3 gg.

Rilascio stato famiglia storico 3 gg.

Rilascio carte d’identità 3 gg.

Certificazioni anagrafiche immediate

Certificazioni stato civile 1 g.

Servizio socio-assistenziale, Servizio socio culturale, scolastici, educativi e della

formazione, tempo libero e sport

Contributi economici ai bisognosi 35 gg.

Ricoveri in case di riposo di inabili ed indigenti 35 gg.

Autorizzazioni concessioni sepoltura 1 g.

Utilizzo impianti e strutture di proprietà 20 gg.

Erogazione sussidi e contributi ad associazioni,

enti, ecc. 40 gg.

Assegnazione alloggi ERP 40 gg.

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ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO

1) Rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ampliamento

oltre il 20% della superficie di vendita originaria, ampliamento

merceologico con aggiunta di nuove tabelle e trasferimento in

altra zona commerciale dell'esercizio commerciale di vendita al

dettaglio

Legge n° 426/71 e

D.M. n° 375/88

SILENZIO ASSENSO

Art. 20 L. n° 241/9060 giorni non alimentari

90 giorni per alimentari

2) Trasferimento in stessa zona commerciale - ampliamento ai

minimi o che non supera il 20% della superficie di vendita

originaria

Legge n° 426/71 e

D.M. n° 375/88 e

Legge Finanziaria n°

662/96, art. 2, comma

90

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg

3) Concentrazione esercizi commerciali Legge n° 121/87

Legge Finanziaria n°

662/96, art. 2

comma 89

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

4) Trasferimento in altra zona e/o ampliamento fino a 200 mq

dell'esercizio commerciale

Legge n° 121/87 DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

5) Subingresso in esercizio commerciale Legge n° 426/71 e

D.M. n° 375/88

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

6) Modifica ragione sociale o dati titolare di esercizio

commerciale

Legge n° 426/71 e

D.M. n° 375/88

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

COMMERCIO SU AREE PRIVATE (EX FISSO)

Page 15: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

7) Servizio Farmaceutico Legge n° 475/68 e

L.R. n° 46/83

PARERE SU REVISIONE

PIANTA ORGANICA60 gg.

8) Produttori agricoli Legge n° 59/63 DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

15 gg.

9) Revoca autorizzazione amministrativa per il commercio Legge n° 426/71 e

D.M. n° 375/88

Legge n° 80/80

REVOCA La revoca dell'autorizzazione viene

disposta dopo un anno e sei mesi di

inattività dell'esercizio commerciale; e

immediatamente al termine

dell'effettuazione delle vendite di

liquidazione.

10) Comunicazione avvio procedimenti amministrativi relativi a

dinieghi o a revoche di autorizzazioni amministrative

Legge n° 241/90 Presentazione da parte

dell' interessato di

osservazioni, memorie o

scritti difensivi entro 20

giorni dalla data di notifica

della comunicazione di

avvio procedimento.

11) Spacci interni, distributori automatici e vendita per

corrispondenza

Legge n° 426/71 DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

12) Esercizi con più di 400 mq. per vendita di generi di largo e

generale consumo in Comune di Ferno

Legge n° 426/71

D.M. n° 375/88

SILENZIO - ASSENSO 90 gg.

13) Esercizi con più di 1500 mq. per vendita di generi di largo e

generale consumo in Comune di Lonate Pozzolo

Legge n° 426/71

D.M. n° 375/88

SILENZIO - ASSENSO 90 gg.

14) Ampliamento grandi strutture di vendita con oltre 400 mq. e

fino a 1500 mq. di superficie (per Comune di Ferno)

Legge n° 426/71

D.M. n° 375/88

SILENZIO - ASSENSO 60 gg.

Page 16: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

15) Grandi strutture di vendita al dettaglio e centri commerciali

con oltre 1500 mq di superficie

Legge n° 426/71

D.M. n° 375/88

SILENZIO - ASSENSO 90 gg.

16) Rivendite giornali e riviste Legge n° 416/81

Legge n° 268/82

Legge Regionale

SILENZIO - ASSENSO 30 gg.

ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO

1) Rilascio autorizzazione amministrativa per la sommini-

strazione al pubblico di alimenti e bevande per l'apertura e il

trasferimento (se territorio risulta diviso in zone commerciali) di

un Pubblico Esercizio sottoposto a parametro numerico. Ciò

vale anche per l'installazione di un distributore alimenti e

bevande in apposito locale aperto al pubblico.

Legge n° 287/91

Legge n° 25/96

Come da sentenza T.A.R.

Lazio n° 1955/96, il

silenzio/assenso non è

applicabile, pertanto

l'autorizzazione verrà

rilasciata previa verifiche

d'ufficio e sentito il parere

della Commissione

Comunale Pubblici Esercizi

2) Subingresso in Pubblico Esercizio Legge n° 287/91 DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

3) Ampliamento Legge n° 287/91 DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

4) Modifica ragione sociale o dati anagrafici titolare Legge n° 287/91 DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

30 gg.

Pubblici Esercizi per la Somministrazione alimenti e bevande

Page 17: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

5) Installazione di :

- giochi leciti -

juke-box

- sala biliardo

- apparecchio di puro trattenimento

Legge n° 425/95

Art. 86 T.U.L.P.S.

Art. 68 T.U.L.P.S.

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

30 gg.

6) Installazione Televisore / radio in P.E. o in

Alberghi/Locande/Pensioni

Annotazione

sull'autorizzazione

7) Installazione in apposito locale di Televisori o Radio

8) Pubblici Esercizi non sottoposti a parametri numerici Legge n° 287/91 Art.

3, comma 6

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

9) Revoca autorizzazione amministrativa per la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Legge n° 287/91 REVOCA La revoca dell'autorizzazione viene

disposta dopo un anno e sei mesi di

inattività del Pubblico Esercizio; la

revoca può essere disposta anche

per motivate ragioni di Pubblica

Sicurezza

10) Comunicazione avvio procedimenti amministrativi relativi a

dinieghi o a revoche di autorizzazioni per la somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande

Legge n° 241/90 Presentazione da parte

dell'interessato di

osservazioni, memorie o

scritti difensivi entro 20 gg.

dalla data di notifica della

comunicazione di avvio

procedimento.

Vedi prospetto "Provvedimenti di Polizia

Amministrativa" pagina 1, punto 3

Commercio su aree pubbliche (ex ambulante)

Page 18: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO

1) Rilascio autorizzazione per commercio su aree pubbliche

tipologia "A"

Legge n° 112/91, art. 2

D.M. n° 248/93

SILENZIO - ASSENSO 60 gg. non alimentari

90 gg per alimentari

2) Subingresso in autorizzazione per commercio su aree

pubbliche di tipologia "A"

Legge n° 112/91,

D.M. n° 248/93

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

60 gg.

3) Modifica ragione sociale / dati titolare Legge n° 112/91,

D.M. n° 248/93

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

30 gg.

4) Concessione Posteggio tipologia "A" e tipologia "B" Legge n° 112/91,

D.M. n° 248/93

SILENZIO - ASSENSO 30 gg.

5) Revoca autorizzazione per commercio su aree pubbliche

tipologia "A" e concessione di posteggio

Legge n° 112/91,

D.M. n° 248/93

REVOCA Vedi art. 5 della Legge n° 112/91

ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO

1) Rilascio certificazione per ottenere iscrizione all'Albo Imprese

Artigiane

D.P.R. n° 616/77

L.R. n° 73/89

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

30 giorni

2) Rilascio autorizzazioni per apertura e trasferimento esercizio

di barbiere, parrucchiere, estetista

Regolamento

Comunale per la

disciplina delle attività a

lato indicate

SILENZIO - ASSENSO 30 giorni

Attività artigianali

Page 19: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

3) Modifica ragione sociale / dati titolare Regolamento

Comunale per la

disciplina delle attività a

lato indicate

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/90

30 gg.

4) Subingresso in attività di parrucchiere/estetista Regolamento

Comunale per la

disciplina delle attività a

lato indicate

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

Art. 19 L. n° 241/91

30 gg.

ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO

1) Determinazione orari per commercio fisso e pubblici

esercizi

Legge n° 558/71

L.R. n° 32/88

DETERMINAZIONE

2) Produzione e/o vendita generi della panificazione: richiesta

di autorizzazione chiusura o sospensione attività oltre i tre

giorni

Legge n° 41/74 SILENZIO - ASSENSO Il sindaco deve comunicare la propria

decisione contraria almeno dieci

giorni prima dell'inizio della chiusura

ATTIVITA' FONTI NORMATIVE TIPO PROCEDIMENTO TERMINE CONTROLLO

Disciplina orari

Provvedimenti di Polizia Amministrativa

Page 20: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

1) Licenza per esercizio mestiere guida, interprete e corriere Art. 123 T.U.L.P.S.

Artt. 234-241 Regol.

Esecuz. T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

30 giorni

2) Ricezione avviso preventivo per riprese cinematografiche in

luogo pubblico o aperto al pubblico

Art. 76 T.U.L.P.S.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 54)

10 giorni

3) Licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche,

accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli

o trattenimenti (es. feste popolari), per circoli, scuole da ballo e

sale pubbliche di audizione

Art. 68 T.U.L.P.S.

Artt. 116-129 Regol.

Esecuz. T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 60 gg.)

60 giorni

4) Licenza temporanea di Esercizi Pubblici in occasione di fiere,

mercati o altre riunioni straordinarie

Art. 103 T.U.L.P.S. Art.

190 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 60 gg.)

60 giorni

5) Licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità,

persone ed animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o

per dare audizioni all'aperto

Art. 69 T.U.L.P.S. Art.

124 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/78

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 60 gg.)

60 giorni

6) Licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande,

pensioni e relativa classificazione

Art. 86 T.U.L.P.S.

Artt. 152-159 e 180-

188 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 65)

60 giorni

Page 21: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

7) Licenza per esercizio autorimessa e simili Art. 86 T.U.L.P.S.

Artt. 152 e segg. e art.

196 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 70)

60 giorni

8) Trasferimento sede di autorimessa Art. 86 T.U.L.P.S.

Artt. 152 e segg. e art.

196 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 71)

30 giorni

9) Ampliam. autorimesse e parcheggi Art. 86 T.U.L.P.S.

Artt. 152 e segg. e art.

196 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 72)

30 giorni

10) Autorizzazione per esercizio attività autonoleggio da

rimessa con conducente

Legge 15.01.1992,

n° 21 Legge Regionale

15.04.1995, n° 20

Art. 85 D.Lgs.

n° 285/92

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 73)

60 giorni

Page 22: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

11) Autorizzazione per esercizio attività di autonoleggio da

rimessa senza conducente

Art. 86 T.U.L.P.S.

Artt. 152 e segg. e art.

196 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

Art. 84 D. Lgs n°

285/92

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n°74)

60 giorni

12) Trasferimento sede esercizio attività autonoleggio da

rimessa senza conducente

Art. 86 T.U.L.P.S.

Artt. 152 e segg. e art.

196 Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77 Art. 84

D.Lgs. N° 285/92

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 75)

120 giorni

13) Trasferimento sede esercizio attività autonoleggio da

rimessa con conducente

Legge 15.01.1992,

n° 21 Legge Regionale

15.04.1995, n° 20

Art. 85 D.Lgs.

n° 285/92

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 76)

120 giorni

14) Licenza agibilità per teatri o altri luoghi di Pubblico

Spettacolo

Art. 80 T.U.L.P.S.

Artt. 141-145 Regol.

Esecuz. T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

Come da sentenza TAR

Lazio n° 1955/95, il

silenzio/assenso non è

applicabile, pertanto

l'autorizzazione verrà

rilasciata previa verifiche

d'ufficio e sentito il parere

della Commissione Tecnica

sui Locali di Pubblico

Spettacolo

15) Licenza per esercizio arte tipografica, litografica e

qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica

in molteplici esemplari

Art. 111 T.U.L.P.S.

Artt. 197-198 e 199

Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 59)

60 giorni

Page 23: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

16) Trasferimento attività arte tipografica, litografica e

qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica

in molteplici esemplari

Art. 111 T.U.L.P.S.

Artt. 197-198 e 199

Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 60)

60 giorni

17) Subingresso in attività arte tipografica, litografica e

qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica

in molteplici esemplari

Art. 111 T.U.L.P.S.

Artt. 197-198 e 199

Regol. Esecuz.

T.u.l.p.s. Art. 19 del

D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 61)

60 giorni

18) Licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti Art. 124 T.U.L.P.S.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 40 gg.)

40 giorni

19) Certificato per iscrizione nel Registro dei mestieri

ambulanti o girovaghi e di alcune classi di rivenditori

Art. 121 T.U.L.P.S.

Artt. 224-231 Regol.

Esecuz. T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 40 gg.)

40 giorni

20) Certificato per ottenere iscrizione nel Registro per esercizio

mestiere facchino

D.P.R. n° 342 del

18.04.1994

DENUNCIA INIZIO

ATTIVITA'

60 giorni

21) Certificato di iscrizione nel Registro Portieri e Custodi Art. 62 T.U.L.P.S.

Artt. 111-114 Regol.

Esecuz. T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

DENUNCIA

INIZIO ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 40 gg.)

40 giorni

22) Dichiarazione di commercio di cose antiche od usate Art. 126 T.U.L.P.S.

Art. 242 Regol.

Esecuz. T.u.l.p.s.

Art. 19 del D.P.R.

616/77

DENUNCIA INIZIO

ATTIVITA'

40 giorni

Page 24: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

23) Licenza per esercizio servizio Taxi Legge 15.01.1992,

n° 21 Legge Regionale

15.04.1995, n° 20

Art. 86 D.Lgs.

n° 285/92

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 69)

30 giorni

24) Installazione ed esercizio impianti distributori carburanti D.P.C.M. 11.09.1989

Legge Regionale

28/84, modificata da

LL.RR. 68/85 e 29/90

Art. 54 D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 51)

150 giorni

25) Sospensione esercizio attività impianti distributori

carburanti

D.P.C.M. 11.09.1989

Legge Regionale

28/84, modificata da

LL.RR. 68/85 e 29/90

Art. 54 D.P.R. 616/77

SILENZIO - ASSENSO

(D.P.R. 407/94 -

Punto n° 68)

30 giorni

26) Denunce di infortunio sul lavoro Artt. 53-54-56 del

D.P.R. 1124/65

27) Pareri per rilascio autorizzazioni, da parte della Provincia,

relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni

di eccezionalità

Legge Regionale

29.04.1995, n° 34

PARERE Entro 5 giorni dalla richiesta da parte

della Provincia

28) Denunce Cessioni Fabbricato Decreto Legge

21.03.78, n° 59

Invio mensile alla Questura

29) Comunicazione assunzione stranieri Art. 147 del T.U.L.P.S. Invio alla Questura

Page 25: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

30) Esercizio attività di Affittacamere Art. 108-109 del

T.U.L.P.S.

Legge Regionale n°

45/89

DENUNCIA INIZIO

ATTIVITA'

(l'attività potrà essere

intrapresa decorso il

termine di 90 giorni)

90 giorni

31) Agriturismo Legge 05.12.85

n° 730 Art. 108 -109

T.U.L.P.S.

SILENZIO - ASSENSO 120 giorni (90 giorni per la decisione

del Sindaco se accogliere o meno la

domanda e successivi 30 giorni per il

rilascio dell'autorizzazione)

32) Licenza per apertura sale gioco Art. 86 T.U.L.P.S.

Art. 110 Regolam.

Esecuz. T.U.L.P.S.

SILENZIO - ASSENSO 60 giorni

Page 26: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

Procedimento Riferimenti normativi Termine domandaTermine adozione

provvedimento

Tipo atto

Ordinanze ordinarie L. 142/90 art. 36 10 gg Ordinanza

Ordinanze contingibili ed urgenti L. 142/90 art. 38 1 gg. Ordinanza

Autorizzazioni competizioni sportive su territorio

comunale

D.Lgs. 285/92 art. 9 15 gg. 10 gg Autorizzazione

Nulla Osta per competizioni sportive su più territori

comunali

D.Lgs. 285/92 art. 9 30 gg. 10 gg. Autorizzazione

Comunicazione occupazione suolo pubblico Regolamento Comunale

occupazione Spazi e Aree

Pubbliche artt. 2 e 25

5 gg. 3 gg. Autorizzazione

Occupazione suolo pubblico per lavori eseguiti su

strade comunali

Reg.Com. Occupazione

Spazi e Aree Pubb. Art.4

D.Lgs.285/92 art. 21

20 gg. 15 gg Concessione

Comunicazione luminarie natalizie Reg.Com.Occupazione

Spazi e Aree Pubb. Art.2

30 gg. 5 gg. Autorizzazione

Rilascio Pass Parco del Ticino Aree A/B L.R. 33/80 art. 5 30 gg. Concessione

Permessi sosta a personale esercente la

professione sanitaria

D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 4 20 gg Autorizzazione

Riscossione sanzioni amministrative e relativo

versamento in conto tesoreria

Regolamento di Contabilità 15 gg. Determinazione

REGOLAMENTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- POLIZIA MUNICIPALE -

Page 27: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

Rilascio copie rapporti incidenti stradali e

relative informazioni

D.Lgs. 285/92 art. 11, c.4

D.P.R. 495/92 art. 21

5 gg. Determinazione

Mezzi pubblicitari e cartelli D.Lgs. 285/92 art. 23,

D.P.R. 495/92 art. 53

60 gg. Autorizzazione

Mezzi pubblicitari e cartelli a carattere temporaneo D.Lgs. 285/92 art. 23, c.4-5

e 6 D.P.R. 495/92 art. 53

30 gg. Autorizzazione

Variazione messaggio pubblicitario D.Lgs. 285/92 art. 23,

D.P.R. 495/92 art. 53, c.8

15 gg. Autorizzazione

Regolamentazione circolazione nei centri abitati D.Lgs. 285/92 art. 7 15 gg. Ordinanza

Delimitazione centro abitato D.Lgs. 285/92 art. 4, 30 gg. Delibera

Regolamentazione circolazione fuori dai centri

abitati

D.Lgs. 285/92 art. 6, c. 4-5-

6-8-10 e 11

15 gg. Ordinanza

Aree pedonali urbane, zone a traffico limitato e zone

di rilevanza urbanistica; delimitazione e

regolamentazione accesso

D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 9-10

e 11

30 gg. Delibera

Riserva di superfici o spazi di sosta di veicoli privati

dei soli resiudenti nella zona, a titolo gratuito od

oneroso

D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 11 30 gg. Ordinanza

Autorizzazione e concessione suolo con chioschi,

edicole ed altre installazioni; occupazione parziale

D.Lgs. 285/92 art. 20, c. 3 60 gg. Delibera

Page 28: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

Determinazione aree per parcheggi veicoli a

pagamento; condizioni e tariffe

D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 1

lett. f)-5-6-7 e 8

60 gg. Delibera

Aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento;

concessione in gestione

D.Lgs. 285/92 art. 7, c. 8 60 gg. Delibera

Passi carrabili su strade comunali; individuazione

con apposito segnale

D.Lgs. 285/92 art. 22, c. 3 30 gg. Concessione

Rimozione veicolo - servizio - istituzione;

concessione in gestione

D.Lgs. 285/92 art. 159, c. 2 60 gg. Delibera

Notificazioni verbali di accertamento infrazioni al

C.d.S.

D.Lgs. 285/92 art. 201 150 gg.

Notificazioni verbali di accertamento a Regolamenti

Comunali e Ordinanze

L. 689/81 art. 14, c. 2 90 gg.

Ricorso verbali C.d.S. - controdeduzioni e

trasmissione documentazione al Prefetto

D.Lgs. 285/92 art. 203, c.2 30 gg.

Ordinanza Prefettizia di archiviazione;

comunicazione ricorrente

D.Lgs. 285/92 art. 204 30 gg.

Notificazione Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto

per violazioni C.d.S.

D.Lgs. 285/92 art. 204 30 gg.

Ritiro documenti di circolazione e relativa

trasmissione Autorità competenti

D.Lgs. 285/92 art. 216, 217

e 218

5 gg.

Lesioni personali a seguito sinistro; predisposizione

rapporto e trasmissione alla Procura della

Repubblica

C.P.P. art. 347 - Norme di

attuazione c.p.p. art. 112

1 gg.

Danni veicoli a seguito sinistro; comunicazione

M.C.T.C.

D.Lgs. 285/92 art. 80, c. 7 15 gg.

Page 29: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere certificati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati,

Provvedimento di Fermo e/o Sequestro veicolo D.Lgs. 285/92 art. 213 e

214

1 gg. Determinazione

Rapporto Autorità competente; mancato pagamento

in misura ridotta

L. 689/81 art. 17 30 gg.dal decorso dei

termini

Ricorso in opposizione Autorità Giudiziaria per

violazioni C.d.S.; trasmissione relazione

L. 689/81 art. 23, c. 2 10 gg. prima

dell'udienza

Accertamenti solvibilità 20 gg.

Sopralluogo c/o dichiarata abitazione per

accertamento anagrafico

L. 1228/54 art. 18, c. 1

D.P.R. 223/89

20 gg.