IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CENACOLO · Il procedimento amministrativo rappresenta l’iter...

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Cendon / Book Collana diretta da Dario Primo Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI AMMINISTRATIVO 29 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Dario Primo Triolo

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Cendon / Book Collana diretta da Dario Primo Triolo

CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI – AMMINISTRATIVO 29

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Dario Primo Triolo

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Edizione APRILE 2015

Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-1891

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Collana diretta da Dario Triolo

CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI 29

IL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

Dario Primo Triolo

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L'autore Dario Primo Triolo è avvocato ed esercita presso il foro di Catania, Dottore di Ricerca in diritto amministrativo ha approfondito i suoi studi presso la scuola Galli di Roma. Insegna presso la scuola di preparazione all’esame di avvocato Il cenacolo di studi giuridici etneo.

L’Opera Il volume esamina la giurisprudenza più recente in materia di procedimento amministrativo, evidenziando i contrasti giurisprudenziali e le posizioni della dottrina. Si ripercorrono le tappe legislative e giurisprudenziali più rilevanti, con una particolare attenzione alle pronunce dell’Adunanza Plenaria. Uno strumento indispensabile ed aggiornato per la preparazione all’esame di avvocato e ai concorsi superiori.

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Capitolo Primo

IL PROCEDIMENTO

1.Le caratteristiche del procedimento

Capitolo secondo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2. Definizione – 2.1. I compiti del responsabile

Capitolo Terzo

LE GARANZIE PARTECIPATIVE

3. La partecipazione del privato – 3.1. La comunicazione di avvio del procedimento - 3.2. Le deroghe legislative – 3.3. Le deroghe giurisprudenziali – 3.4. L’art. 10 bis l. 241/90

Capitolo Quarto

IL SILENZIO

4. Definizione – 4.1. Il silenzio inadempimento – 4.2. L’obbligo di provvedere – 4.3. L’azione avverso il silenzio – 4.4. I poteri del giudice – 4.5. Il provvedimento tardivo – 4.6. Il silenzio procedimentale – 4.7. Il risarcimento del danno – 4.8. Il silenzio rigetto – 4.9. Il silenzio assenso

Capitolo Quinto

DALLA DIA ALLA SCIA 5. Definizione – 5.1. La scia edilizia - 5.2. La natura della scia

Capitolo Sesto

IL DIRITTO DI ACCESSO

6. Definizione – 6.1. Natura del diritto – 6.2. Titolarità del diritto– 6.3. Oggetto del diritto – 6.4. Deroghe – 6.5. La tutela giurisdizionale e giustiziale

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Capitolo Settimo

LA CONFERENZA DI SERVIZI

7. Definizione – 7.1. La conferenza istruttoria e decisoria – 7.2. La natura giuridica – 7.3. Disciplina

Capitolo ottavo

GLI ACCORDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8. Definizione – 8.1. Gli accordi ex art. 11 l. 241/90– 8.2. La natura giuridica – 8.3 Il recesso – 8.4. L’indennizzo e la giurisdizione – 8.5. Gli accordi di programma

Capitolo nono

L’AUTOTUTELA

8. Definizione – 8.1. La revoca – 8.2. L’annullamento d’ufficio – 8.3. La convalida

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Capitolo Primo

IL PROCEDIMENTO

SOMMARIO 1. Le caratteristiche del procedimento

1. Le caratteristiche del procedimento

Il procedimento amministrativo rappresenta l’iter attraverso cui

l’amministrazione, per curare e perseguire l’interesse pubblico,

giunge all’emanazione di un provvedimento amministrativo1.

Tale iter rappresenta un modo non solo per l’amministrazione di

valutare i diversi interessi in gioco e perseguire così al meglio

l’interesse pubblico, ma rappresenta, altresì, il mezzo per il cittadino

di far valere le proprie ragioni che devono essere esaminate

all’interno del procedimento.

Si è infatti sempre più accentuata nel tempo la visione di un

procedimento amministrativo partecipato, dove il privato non assume

soltanto la veste di destinatario del provvedimento finale, ma

partecipa all’iter, come contradditore necessario.

La legge 241/90 e le sue successive riforme hanno posto le basi

proprio per tale visione del procedimento amministrativo, essendo

previste, in tale legge, diverse garanzie che permettono al privato di

conoscere le modalità di formazione della volontà della pubblica

amministrazione e di partecipare al procedimento che riguarda i suoi

interessi e incide sui suoi diritti.

Prima di tale legge, infatti, il privato era considerato un mero

spettatore, destinatario del provvedimento finale, senza avere la

possibilità di partecipare al procedimento o di conoscere gli atti della

pubblica amministrazione2.

1 Viene definito in R. Galli – D. Galli, Corso di diritto amministrativo, Cedam 2004, pag. 609 e ss., come “sequenza coordinata di atti preordinata all’adozione di un provvedimento finale”. 2 Si legge in F. Benvenuti, Disegno dell’Amministrazione Italiana, linee positive e prospettive, Cedam, 1996, pag. 223 che “in quella situazione, allora, l’Amministrazione procedeva in vista della adozione dell’atto finale sulla base di apporti esclusivamente interni. In parole più tecniche l’esercizio della funzione intesa, come si è visto, quale attuazione del potere, spettava alla sola amministrazione. Essa decideva se esercitare o meno un potere; essa considerava la sussistenza della situazione su cui il potere andava ad incidere, modificandola giuridicamente, e attuava tutti i passaggi necessari quali l’effettuazione di indagini o l’ottenimento di pareri sia di carattere tecnico che di carattere

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Mancava, infatti, nel nostro ordinamento una legge che disciplinasse

il procedimento amministrativo, con pesanti conseguenze sul piano

della democraticità e della stessa efficacia ed efficienza dell’azione

amministrativa. Ed infatti, il procedimento amministrativo era

considerato qualcosa di segreto e di oscuro per il privato, dominato

da regole spesso a lui sconosciute.

Era evidente la posizione di soccombenza che doveva subire il

privato dinnanzi all’attività amministrativa, con impossibilità da parte

dello stesso di controllare tale attività e di prendervi parte.

La legge 241/90, ispirata ai principi dell’efficienza, dell’efficacia, della

trasparenza e della pubblicità, colma il vuoto che si era creato, ed

apre al privato le porte del procedimento amministrativo3, rendendolo

un contraddittore necessario e fondamentale4.

La trasparenza che oggi governa il procedimento amministrativo

permette al privato di prendere cognizione degli atti amministrativi, di

rapportarsi alla pubblica amministrazione, di avere un soggetto

responsabile con cui confrontarsi; sono tutte garanzie che assicurano

un’effettiva democraticità, in quanto solo un soggetto informato, un

cittadino con poteri attivi ed effettivi può controllare che i diritti

vengano garantiti, che non vi siano diseguaglianze, che

l’amministrazione, in breve, si comporti effettivamente in maniera

efficiente e imparziale. Si legga, quanto sostenuto da R. Chieppa5

secondo cui “un ordinamento basato sulla democrazia si reggerà

solo fino a quando vi sarà il cittadino che può conoscere e

partecipare ed è messo in condizione di potere ricorrere

consapevolmente; il cittadino che protesta, il cittadino che può

rivolgersi in ogni ipotesi, senza limitazioni per categorie di atti, ad un

politico – amministrativo. Si comprende, perciò, come la funzione, intesa come lo spazio della trasformazione del potere in un atto, ignorasse completamente i destinatari”. 3 Come si legge in R. Galli – D. Galli, “il vuoto legislativo venne, comunque, colmato dall’opera della dottrina e della giurisprudenza, che elaborarono una serie di regole generali che sono poi refluite o date per presupposte dalla legge 241/90 (quali: la scomposizione del procedimento nelle quattro fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria, della decisione, dell’integrazione dell’efficacia; la motivazione obbligatoria dei provvedimenti con effetti sfavorevoli per il destinatario; la necessità del contraddittorio per i procedimenti contenzioni). Lo stesso è da dirsi per i principi della massima acquisizione degli interessi, della convocazione delle parti necessarie e dell’intervento dei portatori di interessi e dell’obbligo di procedere e provvedere.” 4 Si legge, infatti, in R. Chieppa, I principi generali dell’azione amministrativa nella legge n. 241 del 1990 modificata dalle leggi n. 15 e n. 80 del 1995 (la trasparenza come regola della pubblica amministrazione), in Diritto e Formazione, vol. 12, 2005, pag. 1557, che “proprio attraverso la trasparenza e la realizzazione degli aspetti del contraddittorio, sia in sede di scelte, sia di decisioni, si realizza un rapporto nuovo tra pubblica amministrazione e cittadino, per renderlo partecipe. 5 In op. cit., pag. 1566