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I PARERI DEGLI ORGANI CONSULTIVI E LE VALUTAZIONI TECNICHE: IL LORO RILIEVO IN SEDE ISTRUTTORIA E LE RELATIVE CONSEGUENZE SULL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE Provincia di Treviso 25 giugno 2010 AVV. DAVIDE VOLPE

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I PARERI DEGLI ORGANI CONSULTIVI E LE VALUTAZIONI TECNICHE:

IL LORO RILIEVO IN SEDE ISTRUTTORIAE LE RELATIVE CONSEGUENZE SULL’ADOZIONE

DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Provincia di Treviso25 giugno 2010

AVV. DAVIDE VOLPE

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L’attività consultiva è l’attività di valutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del procedimento amministrativo effettuata mediante atti emanati da appositi uffici o organi che si esprimono mediante PARERI.

Vi sono diversi tipi di pareri:

- PARERI OBBLIGATORI;

- PARERI FACOLTATIVI;

- PARERI CONFORMI;

- PARERI SEMIVINCOLANTI;

- PARERI VINCOLANTI.

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- PARERI OBBLIGATORI: la legge prevede la loro obbligatoria acquisizione.

Esempio:

L’art. 40, comma 1, della L. R. del Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell’attività di cava) dispone che la CTPAC (Commissione tecnica provinciale per le attività di cava), organo consultivo della Provincia in materia di cave, esprima PARERE OBBLIGATORIO: (i) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonché sulle modifiche o declaratorie di decadenza o revoca; (ii)sugli atti di formazione del PPAC (Piano provinciale delle attività di cava) e del PPE (Programma provinciale di escavazione) e sulle relative varianti.

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- PARERI FACOLTATIVI: la legge non prevede la loro obbligatoria acquisizione. L’amministrazione procedente può, secondo la propria discrezionalità, richiederli, purché ciò non comporti un ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, l. 241/1990).

Esempio:

Gli esempi sono moltissimi. Continuando con l’art. 40 della L. R. del Veneto n. 44/1982, si ricorda che, nelle ipotesi in cui il parere della CTPAC non ha carattere obbligatorio, esso è facoltativo.

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- PARERI CONFORMI: l’amministrazione procedente può, secondo la propria discrezionalità, decidere se provvedere oppure no, ma, ove decida di provvedere, non puòdisattendere il parere.

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Esempio:

Ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (c.d. Riordinamento della docenza universitaria), “in rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistentied ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma”. Ebbene, “l’attribuzione della qualifica superiore è deliberata annualmente dal rettore, su motivato CONFORME PARERE espresso dal consiglio di facoltà sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici didattici e scientifici comprendenti anche l’attività assistenziale e dell’anzianità di ruolo”.

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Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che “la delibera di Consiglio di facoltà, adottata ai sensi dell’art. 102 comma 6 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 assume la natura di parere conforme, ossia –secondo il tradizionale insegnamento – a quella particolare tipologia di pareri i quali lasciano residuare in capo all’amministrazione (la delibera rettorale) il potere discrezionale di statuire o meno in ordine al singolo caso, fermo restando che, laddove intendano emanare l’atto di amministrazione attiva, dovranno uniformarsi al parere espresso” (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3898).

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- PARERI SEMIVINCOLANTI: sono pareri che possono essere disattesi solo mediante l’adozione del provvedimento da parte di un organo diverso da quello che di norma dovrebbe emanarlo, impegnandone la relativa responsabilitàamministrativa o politica.

Esempio:

L’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella versione vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponeva: “La decisione del ricorso straordinario èadottata con decreto del Presidente della Repubblica su propostadel Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri” (la proposizione in neretto è stata abrogata dalla legge n. 69/2009).

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- PARERI VINCOLANTI: sono pareri obbligatori che l’amministrazione non può disattendere, salvo che non li ritenga fondatamente illegittimi. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i pareri vincolanti sono, a dispetto del nome, assimilabili ad una decisione amministrativa e, pertanto, devono essere immediatamente impugnati (si veda, inter alia, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III,12 dicembre 2007, n. 3964, con richiami giurisprudenziali).

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Esempio:

Ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Regione (ovvero la Provincia o il Comune, cui la Regione abbia delegato la relativa funzione) si pronuncia sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, dopo avere acquisito il PARERE VINCOLANTE del soprintendente in relazione ad interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge (zone di interesse archeologico,territori coperti da foreste e da boschi, territori contermini ai laghi etc.).

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Non sempre è facile distinguere tra parere, valutazione tecnica e nullaosta (atto di amministrazione attiva che viene emanato in vista di un interesse differente da quello curato dall’amministrazione procedente).

I pareri espressione di attività consultiva non devono essere confusi con i pareri-note, i pareri resi da consulenti o esperti privati, i pareri di regolarità tecnica e contabile (art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL).

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I caratteri fondamentali dell’attività consultiva sono disciplinati dall’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata, da ultimo, dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

In base all’art. 29, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., “le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.Per quanto qui interessa, si evidenzia che, in base all’art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., “attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di (…) concludere (…) [il procedimento] entro il termine prefissato (…), nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti”.

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“Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta”(comma 1).

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“In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltàdell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere” (comma 2).

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“In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere” (comma 2).

Il legislatore ha voluto risolvere un problema che si poneva spesso nella prassi: la mancata risposta da parte di organi che venivano facoltativamente consultati.

Il legislatore ha recepito quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in casi del genere, l’amministrazione procedente deve procedere indipendentemente dall’espressione del parere, pena la violazione del principio di non aggravamento del procedimento (in questo senso, inter alia, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 aprile 2008, n. 3045).

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“Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma” (comma 2).

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“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”(comma 3).

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“Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate” (comma 4).

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“I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici” (comma 5).

“Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti” (comma 6).

“Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.” (comma 6-bis).

L’art. 127 predetto disciplina il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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Si ricorda che, in base all’art. 139 del d.lgs. n. 267/2000, “ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale, e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge”.

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QUESITO:

E’ possibile sanare ex post (in via successiva) un provvedimento adottato senza che sia stato acquisito un parere obbligatorio?

RISPOSTA:

La risposta deve essere negativa atteso che un parere successivo non è in grado di adempiere alla funzione consultiva, la quale, per sua natura, deve svolgersi prima che sia emanata la decisione (E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, IX ed., Giuffrè, Milano, 2007, 454).

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QUESITO:

Il comma 3 dell’art. 16 dispone che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”.Che rimedi giuridici esistono per l’inerzia di queste? .

RISPOSTA:

Il privato, come anche la pubblica amministrazione procedente, può agire ex artt. 2 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e 21-bis della legge 7 dicembre 1971, n. 1034.Nel caso di cui all’art. 16, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., “l’eventuale interruzione del procedimento, determinata dall’inerzia delle ‘autoritàendoprocedimentali’, non risulta in alcun modo superabile per il cittadino. In questi casi (…) l’esclusione del rimedio previsto dal combinato disposto degli articoli 2 l. 241/90 e 21-bis l. 1034/1971, determinerebbe un irreparabile vulnus agli interessi di coloro che siano soggetti alla potestà amministrativa che provocherebbe il sospetto di incostituzionalità del precetto per violazione dell’art. 24 Cost. Pertanto, l’unica interpretazione è quella costituzionalmente orientata, nel senso di ritenere che la norma sia da interpretare estensivamente, ricomprendendo anche gli atti endoprocedimentali esclusi dalla disciplina dei primi commi degli artt. 16 e 17 l. 241/90” (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 gennaio 2010, n. 46).

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QUESITO:

Cosa succede laddove il parere sia emesso dall’organo a ciò deputato oltre il termine previsto e frattanto l’amministrazione procedente abbia già provveduto?

RISPOSTA:

Il provvedimento amministrativo adottato dall’amministrazione procedente è legittimo. Tanto si desume dall’art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. La giurisprudenza si era espressa in tal senso anche prima delle modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 69/2009. “[Il termine di cui all’art. 16] è ritenuto ordinatorio, nel senso che l’organo deputato non perde il potere di esprimerlo ancorché tardivamente; sennonché, il parere tardivamente sopravvenuto dovrà essere preso in considerazione dall’amministrazione attiva soltanto ove questa non avesse ancora adottato le determinazioni finali” (così T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 26 novembre 2004, n. 5499).

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QUESITO:

Laddove l’organo deputato ad esprimere un parere obbligatorio ometta totalmente di pronunciarsi e l’amministrazione procedente, all’oscuro di ciò, attenda l’emissione del parere (così come ha facoltà di fare ex art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.), il procedimento amministrativo non si conclude più?

RISPOSTA:

Premesso che, in casi del genere, la giurisprudenza ha riconosciuto al privato la legittimazione ad agire ex artt. 2 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e 21-bis della legge n. 1034/1971 (in questo senso, inter alia, T.A.R. Sardegna, Cagliari, 14 aprile 2003, n. 433), è bene che l’amministrazione procedente si avvalga della facoltà di prescindere dal parere, tenuto conto tra l’altro di quanto disposto dagli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. Il legislatore, peraltro, ha espressamente disposto all’ultima frase del comma 2 dell’art. 16 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. che, “salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma”.

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QUESITO:

L’art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. si applica anche ai pareri vincolanti? .

RISPOSTA:

Premesso che in ordine alla categoria pareri vincolanti vi sono in dottrina molti dubbi (in realtà l’espressione parere vincolante è un ossimoro), si può rispondere positivamente perché un parere vincolante è sempre e comunque un parere obbligatorio. In questo senso è anche una sentenza (relativamente) recente della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2005, n. 13749).

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QUESITO:

In materia di revisione delle piante organiche delle farmacie i pareri delle Aziende ULSS sono inquadrabili nella categoria “pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini”?

RISPOSTA:

Pare di no, perché in materia i compiti delle Aziende ULSS sono limitati alla vigilanza, alla predisposizione dei turni di servizio, al rimborso delle spese anticipate dai farmacisti, alle verifiche ed alle ispezioni preventive rispetto all’apertura degli esercizi, compiti che solo indirettamente concernono la salute collettiva (in questo senso, inter alia, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 settembre 2004, n. 12589).

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In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda, inter alia, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 30 maggio 2003, n. 3049), laddove la pubblica amministrazione procedente intenda discostarsi da unparere acquisito nel corso del procedimento (obbligatorio, facoltativo o semivincolante), essa deve fornire un’idonea ed adeguata motivazione, pena l’illegittimità del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento. .

La pubblica amministrazione procedente può motivare il provvedimento amministrativo richiamando un parere acquisito nelcorso del procedimento, purché (i) tale parere sia indicato e reso disponibile (motivazione per relationem: art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.), (ii) sia, esso stesso, adeguatamente e congruamente motivato (si vedano, inter alia, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 30 maggio 2003, n. 3049 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, 13 ottobre 1994, n. 983), (iii) la motivazione del parere esaurisca la motivazione del provvedimento amministrativo finale (si veda, inter alia, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 2 aprile 2009, n. 1127).

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Le VALUTAZIONI TECNICHE sono poste in essere a seguito di un’attività volta ad apprendere la sussistenza di un fatto.

Esse, diversamente dagli accertamenti (che sono dichiarazioni relative a fatti semplici meramente constatati), riguardano FATTI COMPLESSI. Di conseguenza, non si ha una valutazione incentrata sulla coppia “sussistenza-insussistenza”, ma una valutazione più complessa, che, non implicando la considerazione dell’interesse pubblico, esula dalla discrezionalità pura.

Tale valutazione è frutto di DISCREZIONALITÀ TECNICA.

Si tratta pur sempre di attività non decisionale: la valutazione tecnica, infatti, è attività da annoverarsi tra gli atti istruttori.

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L’attività di valutazione tecnica è disciplinata dall’art. 17 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.

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“Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari” (comma 1).

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“La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini” (comma 2).

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“Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16” (comma 3).

Pertanto, in tal caso, il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione tecnica deve essere resa definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

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La differenza fondamentale tra la disciplina dell’attività consultiva(art. 16) e quella delle valutazioni tecniche (art. 17) è:

- la pubblica amministrazione procedente può prescindere dal parere obbligatorio e deve prescindere dal parere facoltativo non espresso entro i termini previsti (salvo che si tratti di pareri da rilasciarsi da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini);

- la pubblica amministrazione non può prescindere dalle valutazioni tecniche neppure nel caso in cui le amministrazioni chiamate a compiere valutazioni tecniche siano diverse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico -territoriale e della salute dei cittadini. In caso di inerzia, infatti, deve chiedere le valutazioni tecniche “ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacitàtecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari”.

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Per altro verso si ricorda che, ai sensi dell’art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

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LA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È OGGI PACIFICAMENTE SOTTOPOSTA AL SINDACATO GIURISDIZIONALE: infatti, “TRANNE CHE NON SI VOGLIA ASSIMILARE UNA CERTA ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA ALL’ATTIVITÀ DIVINA, APPARE (…) DIFFICILMENTE AMMISSIBILE CHE (…) L’AMMINISTRAZIONE POSSA ESPRIMERE GIUDIZI INSINDACABILI” (così S. PIRAINO, Tecnica e discrezionalità amministrativa, in Nuova Rassegna, n. 9/1992, 1053 ss.).

A ciò si aggiunga, poi, che “la integrazione della norma giuridica per opera delle regole tecniche, comunque essa si configuri, poiché segna l’inserimento di tali regole nel tessuto normativo rappresentandole come necessarie all’esattezza dell’applicazione della norma giuridica, fa sì che tutto quanto rientri nell’accertamento della regolarità della formazione del precetto del caso concreto appartenga alla sfera del giudizio di legittimità. Sicché, la violazione delle regole tecniche integrative della norma giuridica non può che risolversi nel contrasto con la norma stessa, della quale l’utilizzazione di tali regole contribuisce a svolgere la direttiva”(PIRAINO, Tecnica e discrezionalità cit., 1053 ss.).

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A partire da una nota sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), si è affermato che “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi (…) in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autoritàamministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilitàdelle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo”. .

Si passa da un CONTROLLO ESTRINSECO (limitato alla sola verifica dell’eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere) ad un CONTROLLO INTRINSECO, decisamente più penetrante e reso possibile, tra l’altro, dall’introduzione della CONSULENZA TECNICA nel processo amministrativo (art. 44, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, come modificato dall’art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

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Il SINDACATO INTRINSECO può essere di due tipi:

- FORTE: il Giudice amministrativo sostituisce la propria valutazione tecnica a quella (opinabile) della pubblica amministrazione;

- DEBOLE: il Giudice amministrativo censura le sole valutazioni tecniche, che, poiché erronee, siano del tutto inattendibili, ma non anche quelle che non siano erronee, ma semplicemente opinabili.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche, pur INTRINSECO, deve comunque atteggiarsi nella forma del SINDACATO DEBOLE (si vedano, inter alia, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2010, n. 1274; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8399; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3552; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 401).

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Afferma il Consiglio di Stato (sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8399):

“In caso di impugnazione di un provvedimento discrezionale, il giudice amministrativo non deve limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo invece l’oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950) – se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile: ciò soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalitàtecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica”.

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Il Giudice amministrativo ha ritenuto di sindacare (mediante un SINDACATO INTRINSECO, ma comunque DEBOLE) le seguenti (tra le altre) valutazioni tecniche della pubblica amministrazione: .

- declaratoria di particolare interesse storico e artistico di un immobile (d.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.): inter alia, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4066;

- giudizio di anomalia dell’offerta espresso nel contesto di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico (d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.): inter alia, Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4847;

- valutazioni tecniche costituenti il presupposto di provvedimenti adottati da parte dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato: inter alia, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280; .

- valutazioni tecniche costituenti il presupposto di provvedimenti adottati nel contesto di concorsi a pubblici impieghi: inter alia, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960; .

- valutazioni tecniche medico-legali espresse da organi tecnico-consultivi al fine dell’accertamento della dipendenza di un’infermità del pubblico dipendente da causa di servizio: inter alia, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3544.