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REGOLAMENTO AZIENDALE Documento: RG Revisione n.: Data: Formazione e Qualità pag. 1 di 18 REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE Data Funzione Cognome/Nome Data Funzione Cognome/Nome Data Funzione Cognome/Nome Formazione e Qualità Casalena Daniela Pedicone Anna Bruna RDQ Santarelli Franco DGE Varrassi Giustino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER TIROCINI E FREQUENZE DIDATTICHE

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REGOLAMENTO AZIENDALE

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Revisione n.:

Data:

Formazione e Qualità pag. 1 di 18

REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE

Data Funzione Cognome/Nome Data Funzione Cognome/Nome Data Funzione Cognome/Nome

Formazione e Qualità

Casalena Daniela

Pedicone Anna Bruna RDQ Santarelli Franco DGE Varrassi Giustino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER

TIROCINI E FREQUENZE DIDATTICHE

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Formazione e Qualità pag. 2 di 18

INDICE

PREMESSA

1. SCOPO

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

4. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

5. MODALITÀ ATTUATIVE:

5.1) Modalità di richiesta e stipula della convenzione

5.2) Svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento: adempimenti e obblighi delle parti

5.3) Durata

6. DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE CONVENZIONI GIÀ’ IN ESSERE

7. DECORRENZA AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE

8. ALLEGATI

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Premessa

La ASL di Teramo intende promuovere ed agevolare la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e le frequenze didattiche, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali degli studenti ed a favorirne l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie.

A tal fine, la ASL ritiene opportuno disciplinare le modalità di effettuazione di detti tirocini, sia per renderne uniforme e semplificarne l’iter amministrativo, che per garantire esperienze adeguate al percorso formativo dello studente contemperandole con le esigenze connesse al normale svolgimento del servizio da parte delle strutture sanitarie di volta in volta interessate.

Il numero di tirocinanti che possono effettuare contemporaneamente frequenze di tirocinio, ai sensi della vigente normativa in materia, è pari al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato della ASL.

1. SCOPO

Il presente regolamento disciplina la stipula di convenzioni per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e le frequenze didattiche che possono attivarsi, ai sensi dell’art. 2, D.M. 142/1998, tra questa ASL e le Istituzioni formative di seguito indicate:

a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono alcun rapporto di lavoro e non danno luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. A carico di questa ASL non nasce nessun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica nei confronti delle istituzioni sopra elencate che facciano richiesta di stipula di convenzione con questa ASL, al fine dell’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e frequenze didattiche da parte di propri studenti, nei confronti dei Responsabili della macroarticolazioni e UU.OO. della ASL coinvolti e nei confronti del personale dipendente che, nelle convenzioni medesime, assuma la funzione di tutor.

La disciplina del presente regolamento non si applica ai tirocini di formazione e di orientamento promossi dalle Agenzie regionali per l’impiego, Sezioni circoscrizionali per l’impiego, per i quali esiste una specifica regolamentazione aziendale.

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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 in materia di tirocini formativi e di orientamento;

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/98, di attuazione del sopra richiamato art 18 L. 196/97.

4. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Macro-articolazione Struttura dipartimentale e di coordinamento definita nell’architettura organizzativa dell’azienda USL

Soggetto promotore Istituzione Formativa

Soggetto ospitante ASL Teramo

Tutor didattico-organizzativo Tutor designato dall’Istituzione Formativa

Tutor aziendale Tutor designato dal Direttore della macro-articolazione

5. MODALITÀ ATTUATIVE

5.1) Modalità di richiesta e stipula della convenzione

L’Istituzione formativa interessata alla stipula di convenzione per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento deve farne richiesta alla Direzione Generale della ASL di Teramo, indicando l’ambito disciplinare ovvero l’Unità Operativa, se conosciuta, presso la quale si intende attivare il tirocinio oggetto della convenzione stessa.

L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità è preposto all’istruttoria amministrativa finalizzata alla stipula della convenzione, previa acquisizione preliminare della disponibilità ad accogliere il tirocinio da parte dei Direttori delle macroarticolazioni aziendali interessate.

L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità, predispone apposita convenzione, sulla base dello schema tipo allegato, disciplinante i rapporti tra l’Istituzione Formativa richiedente e la ASL, per la successiva stipula della convenzione stessa da parte della direzione aziendale. (ALLEGATO N.1)

5.2) Svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento: adempimenti e obblighi delle parti

La persona interessata allo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento inoltra richiesta all’ Ufficio Formazione, Orientamento e Qualità, indicando l’ambito disciplinare ovvero l’Unità Operativa, se conosciuta, presso la quale intende effettuare il tirocinio (ALLEGATO N. 2).

L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità svolge funzione di orientamento del tirocinante rispetto alle diverse articolazioni aziendali presso cui il tirocinio stesso può essere effettuato e indirizza la richiesta di tirocinio al Direttore della macroarticolazione interessata .

Il Direttore della macroarticolazione, in accordo con i Responsabili delle Unità Operative di pertinenza, provvederà ad autorizzare l’espletamento del tirocinio formativo e di orientamento, tramite Disposizione di autorizzazione (ALLEGATO N.3) , tenuto conto delle strutture e del personale a disposizione, di eventuali tirocinanti già autorizzati (entro il limite massimo del 10% dei dipendenti) e della diponibilità di un tutor aziendale responsabile dell’inserimento e supervisione del tirocinante.

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Sarà cura del Direttore della macroarticolazione garantire che ciascun tutor aziendale, di norma, non segua contemporaneamente più di due tirocinanti, per contemperare gli adempimenti richiesti dal tirocinio formativo con quelli delle normali attività di servizio cui il tutor stesso deve far fronte.

Relativamente alla durata del tirocinio, il Direttore della macroarticolazione, terrà conto di quanto stabilito nel Paragrafo 5.3 del presente regolamento.

La Disposizione di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, dovrà essere corredata da:

• Progetto Formativo, predisposto di intesa tra tutor didattico (designato dall’Istituzione Formativa) e tutor aziendale (designato dal Direttore della macroarticolazione ).

• copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sottoscritte dall’Istituzione Formativa;

Il Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto dalle parti interessate ( ASL, Istituzione Formativa, tirocinante) dovrà contenere:

a) I dati relativi al tirocinante

b) Il nominativo del tutor e del responsabile aziendale

c) Il nominativo del tutor/responsabile didattico incaricato dall’Istituzione Formativa

d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza nelle strutture della ASL

e) le strutture aziendali ( sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio

f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile.

L’Istituzione formativa richiedente:

- si impegna ad adempiere agli obblighi assicurativi come previsto dall’art 3 del D.M. 142/98, in particolare contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.;

- è tenuta a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. (art.5 D.M. 142/1998).

La ASL:

- si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;

- si impegna ad adottare, durante lo svolgimento del tirocinio, tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all’INAIL e al tutor/ responsabile didattico-organizzativo nominato dal soggetto promotore

- al termine dell’attività, rilascerà ai tirocinanti un’attestazione di avvenuto tirocinio.

I tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

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- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

La realizzazione del tirocinio non comporta per la ASL di Teramo e per l’Istituzione Formativa, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella relativa convenzione.

Questa ASL potrà consentire ai tirocinanti l’utilizzo dei servizi aziendali, senza che ciò possa determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della relativa convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.

In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti ed interessi di questa ASL, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall’Istituzione Formativa ed al tirocinante stesso, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

5.3) Durata

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima :

a) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

b) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

c) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto d);

d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del Servizio Civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Le eventuali proroghe dei tirocini formativi e di orientamento sono ammesse entro i limiti massimi di durata sopra indicati.

6. DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE CONVENZIONI GIÀ IN ESSERE

Nel caso di convenzioni stipulate precedentemente all’approvazione del presente Regolamento, si darà corso all’applicazione delle stesse fino alla relativa data di scadenza.

Qualora le suddette convenzioni prevedessero aspetti e modalità di svolgimento del tirocinio difformi da quanto stabilito nel presente Regolamento e nella normativa vigente in materia, le stesse verranno aggiornate e sottoscritte nuovamente da ASL e Istituzione formativa.

Le convenzioni già in essere stipulate da questa ASL sono riportate nell’allegato al presente Regolamento, con la specificazione dell’Istituzione formativa e la data di stipula/periodo di validità ( ALLEGATO N. 4 ).

7. DECORRENZA AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente Regolamento decorre a partire dalla data di approvazione dello stesso.

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Formazione e Qualità pag. 7 di 18

L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità provvede all’aggiornamento ed alle revisioni del regolamento che si renderanno necessarie.

A cura dell’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità vengono pubblicati sul sito web aziendale e distribuiti ai Responsabili delle articolazioni aziendali:

- le Convenzioni di tirocinio ed orientamento stipulate tra la ASL e le diverse Istituzioni Formative, nella sezione “Formazione-Qualità”;

- il Regolamento, nella sezione “Codice Disciplinare Circolari Regolamenti” .

8. ALLEGATI.

• Allegato n. 1 Schema di Convenzione – Tipo

• Allegato n.2 Modello di domanda per la frequenza di tirocinio di formazione e orientamento

• Allegato n. 3 Modello di Disposizione di autorizzazione alla frequenza di tirocinio formativo e di orientamento

• Allegato n.4 Elenco delle convenzioni per l’espletamento di tirocini formativi e di orientamento stipulate dalla ASL di Teramo e Istituzioni Formative, attualmente vigenti

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ALLEGATO 1

Schema di convenzione - tipo

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il/la ........................................................................ (soggetto promotore), con sede in

............................................................., codice fiscale ................................................., d'ora in

poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a, dal sig.

……………………………......., nato a ........................................................., il

............................................................;

E

La ASL di Teramo, (soggetto ospitante), con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1,

codice fiscale 00115590671, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentata dal

Direttore Generale Prof. Giustino Varrassi, nato a……………………………………….., il

……………………………………..;

PREMESSO CHE

• al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del

lavoro e realizzare momenti d’alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi

formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196,

possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro

che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;

• in materia di tirocini formativi ed orientativi, trovano applicazione le disposizioni

contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.

196, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. del 25

marzo 1998, n. 142;

• il Regolamento per la disciplina delle convenzioni con Istituzioni Formative per tirocini e

frequenze didattiche, approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di

Teramo. n………, del ………………, ha uniformato le procedure per la stipula e

l’attivazione delle convenzioni medesime;

Logo

Istituzione

Formativa

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• i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca

collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti tra la ASL, “soggetto ospitante” e il “soggetto promotore” concernenti l’attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello, nonché altri corsi di formazione professionale, organizzati da soggetti di cui all’art. 2 del D.M. 142/1998.

Articolo 2

Il “soggetto ospitante” si impegna :

a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, fino ad un numero complessivo non superiore al 10% dei propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato, su proposta del “soggetto promotore”, previa verifica, di volta in volta, dell’effettiva disponibilità di posti;

b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;

c) a favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro;

d) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;

e) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal “soggetto promotore”) e al “soggetto promotore”.

Articolo 3

Il “soggetto promotore” si impegna :

a) ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;

c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l’attività formativa.

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Articolo 4

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituiscono rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

• il nominativo del tirocinante;

• i nominativi del tutor e del responsabile del “soggetto ospitante”;

• il nominativo del tutor del “soggetto promotore”;

• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza nel “soggetto ospitante”;

• le strutture del “soggetto ospitante” (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. La durata dei tirocini è regolamentata dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non sarà comunque superiore a 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi.

Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del “soggetto ospitante”, sono fissate di comune accordo tra i tutors designati dal “soggetto ospitante” e dal “soggetto promotore”.

Al termine del tirocinio, sarà cura del “soggetto ospitante” rilasciare al tirocinante un’attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.

I risultati dell’attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del “soggetto ospitante”.

Articolo 5 Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del “soggetto ospitante”, questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal “soggetto promotore”, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile coni fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

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Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante” e il “soggetto promotore”.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Articolo 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno.

La convenzione s’intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al “soggetto ospitante” e una al “soggetto promotore”.

Letto, approvato e sottoscritto.

............................, (data) ...........................

Per il Soggetto Promotore Per il Soggetto Ospitante

………………………………………....... .…………………………………………

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Modello di domanda per la frequenza di tirocinio di formazione e orientamento

Allegato 2

Revisione n.:

Data:

Formazione e Qualità

AL DIRIGENTE RESPONSABILE

UFFICIO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALITA’

AZIENDA USL TERAMO

Circonvallazione Ragusa n.1, - 64100 TERAMO

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E

ORIENTAMENTO

___l____ sottoscritt___ ___________________________________________________________________

nat__ a _______________________________( ) e residente in ________________________________( )

Via __________________________________ n. _____ tel/cell.____________________________________

CHIEDE

□ di poter effettuare

□ di poter prorogare

la frequenza di Tirocinio didattico e di orientamento, dal ____________________al___________________

presso la U.O. di__________________________________________________________________________

Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE

CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER TIROCINI E FREQUENZE DIDATTICHE” vigente nella ASL di

Teramo avendone preso ampia ed attenta visione.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’ART.76 del

D.P.R.445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci:

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□ di essere in possesso del Titolo di Studio ___________________________________________________

conseguito il ____________________________ presso ________________________________________

_____________________________________________________________________________________;

□ di frequentare il ______________________________________________________________________

presso _________________________________________________________________________________;

□ (in caso di richiesta di proroga), di aver svolto precedente esperienza di tirocinio didattico formativo

nella ASL di Teramo, presso l’ Unità Operativa _________________________________________________

dal _________________________ al ________________________;

□ di avere i requisiti previsti dal paragrafo 5.3, punto c), del “Regolamento per la disciplina delle

convenzioni con Istituzioni Formative per tirocini e frequenze didattiche” , vigente nella ASL di Teramo;

□ di avere i requisiti previsti dal paragrafo 5.3, punto d), del Regolamento per la disciplina delle

convenzioni con Istituzioni Formative per tirocini e frequenze didattiche” , vigente nella ASL di Teramo;

Si impegna a presentare al Direttore della macroarticolazione, prima dell’inizio della frequenza del tirocinio:

• copia del Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto

• copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile

sottoscritte dall’Istituzione formativa

Distinti saluti.

Data ____________________ ___________________________________

(firma del richiedente)

______________________________________________________________________________________

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA DICHIARATO DAL RICHIEDENTE, ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ DEL

TUTOR AZIENDALE _______________________________________________ , SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Per accettazione.

Il tutor aziendale

_____________________________

Data_________ _______ IL DIRETTORE DELLA MACROARTICOLAZIONE

(firma e timbro)

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ALLEGATO 3

DISPOSIZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA

FREQUENZA DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/COORDINAMENTO

______________________________________________________________

VISTA l’allegata istanza presentata in data ________________________________ con la

quale Il/la Sig./Sig.ra/ Dott./Dott.ssa___________________________________________

chiede l’autorizzazione alla frequenza/proroga di tirocinio formativo e di orientamento,

presso il /la ________________________________________________della ASL di Teramo,

nell’Unità Operativa _______________________________________________________

VISTO l’allegato Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto ,

PRESO ATTO che ricorrono le condizioni previste dal “ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLE CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER TIROCINI E FREQUENZE

DIDATTICHE” vigente nella ASL di Teramo, in particolare che:

- il numero di tirocinanti che possono effettuare contemporaneamente frequenze di

tirocinio, ai sensi della vigente normativa in materia, è pari al 10% del personale dipendente

a tempo indeterminato;

- ciascun tutor aziendale, responsabile dell’inserimento del tirocinante, non può

seguire, di norma, più di due tirocinanti contemporaneamente;

- i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima :

a) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli

istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti

attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al

completamento della formazione;

b) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che

frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di

perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e

specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al

termine degli studi.

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c) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone

svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con

l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto d);

d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;

ACQUISITA copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la

responsabilità civile sottoscritte dall’Istituzione Formativa per il periodo relativo alla

frequenza del tirocinio formativo e di orientamento

AUTORIZZA

Il/la Sig./Sig.ra/ Dott./Dott.ssa ______________________________________________

alla frequenza/proroga del tirocinio formativo e di orientamento presso il/la

___________________________________________________________________________

della ASL di Teramo, nel settore_______________________________________________

per il periodo dal __________________________al ____________________________

Data_________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/COORDINAMENTO

(timbro e firma)

______________________________________

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Elenco delle convenzioni per l’espletamento di tirocini formativi e di orientamento stipulate dalla ASL di Teramo e Istituzioni

Formative, attualmente vigenti

Allegato 4 Revisione n.:

Data:

Formazione e Qualità

ISTITUZIONE SCOLASTICO-FORMATIVA

FACOLTA’- CORSO DI LAUREA DATA STIPULA CONVENZIONE /

VALIDITA’

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti

Facoltà di Farmacia Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CFT) e in Farmacia

Convenzione 22 giugno 2009 Validità di un anno, rinnovabile tacitamente

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti

Facoltà di Scienze Sociali Convenzione del 18 aprile 2006 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti

Facoltà di Psicologia Convenzione settembre 2011 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi dell’Aquila Facoltà di Scienze Convenzione 19 gennaio 2006 Validità di due anni, rinnovabile tacitamente

Università degli Studi dell’Aquila Facoltà di Psicologia

Convenzione 27 giugno 2006 Validità di due anni rinnovabile tacitamente

Università degli Studi dell’Aquila Facoltà di Medicina e Chirurgia

Convenzione 03 novembre 2008 Validità di tre anni, rinnovabile tacitamente

Università degli Studi di Teramo Facoltà di Agraria Convenzione 12 agosto 2008 Validità un anno, tacitamente rinnovabile

Università degli Studi di Teramo Convenzione 14 aprile 2010 Validità di due anni

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Convenzione 08 luglio 2003 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Facoltà di Scienze della Formazione Convenzione 25 giugno 2003 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi di Macerata Convenzione del 18 giugno 2010 Validità illimitata salvo recesso

Università degli Studi di Camerino Convenzione del 07 marzo 2003 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi di Firenze Facoltà di Psicologia Convenzione del 30 luglio 2008 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum

Facoltà di Psicologia Convenzione del 24 novembre 2009 Validità di un anno rinnovabile tacitamente

Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2

Convenzione 25 luglio 2006 Validità di tre anni tacitamente rinnovabile

Società di Psicologia Psicoterapia e Formazione “Illiper” – Sede

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “ATANOR”

Delibera 6 febbraio 2009 n.135 Convenzione valida per due anni

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ISTITUZIONE SCOLASTICO-

FORMATIVA FACOLTA’- CORSO DI LAUREA

DATA STIPULA CONVENZIONE / VALIDITA’

S.Rufina di Roio (AQ), Via Casale n.2

rinnovabile tacitamente (la convenzione limita il tirocinio alle strutture del Distretto sanitario di Teramo)

Accademia di Psicoterapia della Famiglia ( A.P.F.) – Sede di Teramo presso l’Istituto di Psicoterapia familiare (I.A.P.F.)

Convenzione 05 giugno 2009 Validità quadriennale rinnovabile tacitamente

Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl – Sede Roma, via Paolo Emilio, 20

Convenzione 20 giugno 2006 Validità annuale rinnovabile tacitamente

Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.) – Sede Roma, Via Tagliamento, 25

Delibera 19 febbraio 2008 n.184 Validità triennale tacitamente rinnovabile

Istituto dell’approccio Centrato sulla Persona (IACP)- Sede Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 99

Convenzione 13 aprile 2007 Validità annuale tacitamente rinnovabile

Scuola di Formazione in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata (ASPIC) – Sede Roma, Via Vittorio Carpaccio, 32,Sc D int.1

Convenzione 30 ottobre 2003 Validità annuale tacitamente rinnovabile

Centro Studi Psicosomatica s.a.s. di Stefano Crispino & C. (C.S.P.)- Sede Roma, Via Giuseppe Libetta n.15

Corso di Formazione in Psicoterapia gestaltico-analitica

Convenzione 25 febbraio 2008 Validità biennale tacitamente rinnovabile

Scuola di Formazione Centro di Psicologia Clinica (C.P.C.) ad indirizzo Cognitivo Comportamentale – Sede Pescara, Via Paolini n. 102

Convenzione 06 dicembre 2006 Validità quadriennale rinnovabile automaticamente

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC- UPS) – Sede Roma

Convenzione 19 marzo 2004 Validità dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabile

Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Sede Milano, Via Foro Bonaparte n.57

Scuola “Studi Cognitivi” di San Benedetto del Tronto

Convenzione 5 febbraio 2007 Validità triennale tacitamente rinnovabile

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti e Famiglie (A.I.P.P.I.)- Sede Roma, Via Alessandria,130

Convenzione 12 maggio 2011 Validità annuale

Scuola di Psicoterapia Psicodinamica Breve - Sede Chieti, Via Salomone, 99

Delibera 24 marzo 2009 n. 349 Validità quadriennale rinnovabile automaticamente

Scuola di Psicoterapia dell’Adolescenza e dell’età Giovanile a indirizzo Psicodinamico (S.P.A.D.) – Sede Roma, Via di Vigna Stellati n. 14

Convenzione 15 gennaio 2010 Validità biennale tacitamente rinnovabile

Società Italiana di Analisi Reichiana – Sede Roma

Convenzione del 16 dicembre 2008 Validità biennale tacitamente rinnovabile

Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum – Sede Roma, Via del Serafico n.3

Convenzione del 24 aprile 2009 Validità annuale tacitamente rinnovabile

Scuola di Specializzazione Centro Italiano Studio Sviluppo

Delibera 24 febbraio 2009 n. 209 Validità quadriennale tacitamente

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ISTITUZIONE SCOLASTICO-

FORMATIVA FACOLTA’- CORSO DI LAUREA

DATA STIPULA CONVENZIONE / VALIDITA’

Psicoterapia A Breve Termine (C.I.S.S.P.A.T.) – Sede Padova, Piazza De Gasperi n.41

rinnovabile

Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve I.A.F. – Sede Roma

Delibera 7 marzo 2008 Validità quadriennale tacitamente rinnovabile ( la convenzione limita il tirocinio alle U.O. del Dipartimento di Salute Mentale)