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Comune di San Mauro Forte ****************** REGOLAMENTO DI CONTABILITÁ (ADOTTATO AI SENSI DELL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.Lgs N.77/95) _______________________ Approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 30.04.1997 CO.RE.CO. Prot.n.2172 -Reg.n.921 del 26.11.1998

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Comune di San Mauro Forte ******************

REGOLAMENTO DI CONTABILITÁ

(ADOTTATO AI SENSI DELL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.Lgs N.77/95)

_______________________

Approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 30.04.1997

CO.RE.CO. Prot.n.2172 -Reg.n.921 del 26.11.1998

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Regolamento di CONTABILITÁ. San Mauro Forte

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CAPO I

NORME GENERALI

ART.- 1- Oggetto e scopo del regolamento

1- Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art.59, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n.142 e del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77, recante: "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali". 2- Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione. 3- Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART.- 2- Competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione

In ossequio alla norma contenuta nell'art.2, comma 3, del D.Lgs. 77/1995 e in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, i soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione sono rispettivamente il Consiglio, la Giunta, il Segretario, i responsabili di servizi e la stuttura dell'ente: - il Consiglio, per le competenze esclusive delineate dall'art.32 della Legge 142, nel testo modificato ed integrato dai successivi interventi legislativi; - il Segretario e i responsabili dei servizi, per le competenze indicate negli articoli 52 e 53 della Legge 142 e nel regolamento locale di attribuzione degli atti di gestionedi cui all'art.51 di detta legge nonché dell'art.3 del D.Lgs n.29/93, approvato con deliberazione C.C. n.51 del 30.12.1996, esecutiva; - i componenti della struttura, per le competenze loro attribuite dal predetto regolamento e comunque derivanti dal profilo professionale e dalla qualifica rivestita, nell'ambito del rapporto di lavoro provato disciplinato principalmente dal contratto nazionale valevole per il comparto Autonomie Locali- Regioni; - La Giunta Comunale per le competenze residuali attribuite dall'art.35 della Legge142/90, dall'art.19 del D.Lgs. 77/95 dalle competenze rinvenienti dal presente regolamento ed attribuzioni specifiche previste da norme di legge.

CAPO II°

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART.- 3- Funzioni di servizio finanziario

Il servizio finanziario è organizzato ai sensi dellart.3 del D.Lgs. 77/95 in modo da garantire l'esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria: - programmazione e bilanci; - investimenti e relative fonti di finanziamento; - gestione del bilancio riferita alle entrate; - gestione del bilancio riferita alle spese; - rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti; - rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; - tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; - controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; - rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente.

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ART.- 4- Funzione programmazione e bilanci

Le attività relative all'esercizio della funzione programmazione e bilanci sono definite come segue: - verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; - cura dei rapporti con i responsabili dei servizi dell'ente di cui all'art.7, commi 8 e 9 dell'ordinamento, ai fini del coordinamento dell'attività di competenza degli stessi rivolta alla definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi di cui allo schema di bilancio annuale e pluriennale; - cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con l'organo per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica; - predisposizione dello schema di bilancio pluriennale e di bilancio annuale di previsione; - predisposizione degli altri allegati al bilancio di previsione di cui all'art.14 dell'ordinamento; - coordinamento dell'attività di definizione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie relative, da parte dell'organo esecutivo, elaborate sulla base delle proposte avanzate dei responsabili dei servizi; - istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di riserva, elaborate d'ufficio o su richiesta dei responsabili dei servizi; - elaborazione della proposta della variazione di assestamento generale di cui all'art.17, comma 8, dell'ordinamento; - attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sugli atti fondamentali di competenza consiliare; - altre attività riguardanti gli strumenti della programmazione e i bilanci.

ART.- 5- Funzione rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

Le attività relative alla funzione rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione sono definite come segue: - predisposizione del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio; - predisposizione degli allegati di natura contabile al rendiconto della gestione; - coordinamento della attività di predisposizione della relazione al rendiconto della gestione di cui all'art.73 dell'Ordinamento, da parte dell'Organo esecutivo, sulla base delle valutazioni e indicazioni pervenute dai responsabili dei servizi; - coordinamento dell'attività di predisposizione delle analisi, degli indici e dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità riferiti ai risultati dell'esercizio.

ART.- 6- Funzione investimenti e relative fonti di finanziamento

Le attività relative alla funzione investimenti e relative fonti di finanziamento sono definite come segue: - coordinamento dell'attività di predisposizione dei programmi delle opere pubbliche e cura degli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali; - cura delle procedure per l'utilizzo delle fonti di finanziamento degli investimenti di cui all'art.42 dell'ordinamento; - adempimenti di cui al primo comma dell'art.43 dell'ordinamento in ordine alle maggiori spese derivanti dal progetto o dal piano esecutivo dell'investimento con acquisizione delle valutazioni e dei dati necessari dai servizi competenti; - attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento di cui alla Sezione II del Capo IV dell'ordinamento anche in relazione al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.37 dell'ordinamento e per altre destinazioni di legge; - adempimenti presupposto di cui all'art.45- II comma dell'ordinamento ai fini dell'adozione delle variazioni al bilancio annuale o pluriennale e delle modifiche alla relazione previsionale e programmatica; - adempimenti relativi al rilascio delle garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui agli art.48 e 49 dell'ordinamento; - ogni altra attività e contenuto finanziario riferita alle politiche d'investimento dell'ente.

ART.- 7- Funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate

Le attività relative all'esercizio della funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate sono definite come segue: - cura dei rapporti con i responsabili dei servizi operativi e con i relativi responsabili del procedimento di accertamento, ai fini dell'acquisizione da parte degli stessi delle risorse specifiche riferibili ai servizi e della gestione complessiva delle entrate previste in bilancio;

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- cura dei rapporti con i responsabili dei servizi di supporto e con i relativi responsabili del procedimento di accertamento, ai fini dell'acquisizione delle risorse assegnate alla responsabilità gestionale dei medesimi servizi; - esercizio delle competenze gestionali in via residuale con riferimento alle entrate indistinte non attribuibili ai servizi operativi o di altri servizi di supporto; - esame della idonea documentazione di cui all'art.22 dell'ordinamento con la quale si effettua l'accertamento delle entrata, ai fini della rilevazione contabile; - rilevazione contabile degli accertamenti di entrata di cui all'art.21 dell'ordinamento; - verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese correlate ad entrate vincolate e ad ogni altro fine di coordinamento dell'attività finanziaria di entrata dell'ente; - rilevazioni contabili dei residui attivi di esercizio ed altre attività di supporto ai responsabili dei servizi e del procedimento che curano la realizzazione dei crediti; - analisi e rilevazioni contabili di natura economico- patrimoniale riferita alla gestione delle entrate.

ART.- 8- Funzione di gestione del bilancio riferita alle spese

Le attività relative all'esercizio della funzione di gestione del bilancio riferita alle spese sono definite come segue: - rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni dell'organo esecutivo che determinano gli obiettivi di gestione e affidano le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi; - rilascio del parere di regolarità contabile richiesto dai responsabili dei servizi e dai dipendenti abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno; - rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art.53, comma 1, e dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.55, comma 5, della Legge 8.6.1990, n.142, sulle determinazioni di impegno; - rilascio del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sugli impegni richiesti per le spese in conto capitale e correnti di cui all'art.27, comma 5, dell'ordinamento e per quelli riferiti ad esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale; - rilevazione delle spese di cui all'art.27, comma 7, dell'ordinamento ai fini della formazione dei bilanci; - rilevazione delle spese di cui all'art.43 dell'ordinamento ai fini della copertura nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, e dell'inserimento nei bilanci pluriennali successivi; - verifica periodica dello stato degli impegni di spesa ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'attività di coordinamento della gestione finanziaria di spesa dell'ente; - analisi e rilevazioni contabili di natura economico- patrimoniale riferite alla gestione delle spese.

ART.- 9- Funzioni di rilevazione contabile delle riscossioni delle liquidazioni e dei pagamenti

Le attività relative all'esercizio della funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti sono definite come segue: - predisposizione del budget di cassa contenente i flussi complessivi di entrata e di uscita previsti per l'esercizio; - cura degli adempimenti relativi all'emissione, controllo e rilevazione degli ordinativi di incasso di cui all'art.24 dell'ordinamento; - cura degli adempimenti relativi al controllo e alla rilevazione dei versamenti operati ai sensi dell'art.25 dell'ordinamento; - cura degli adempimenti relativi ai controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione delle spese; - cura degli adempimenti relativi ai controlli ed alla contabilizzazione dei mandati di pagamento di cui all'art.29, commi 3 e 4, dell'ordinamento; - verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti per il controllo ed il coordinamento dei flussi complessivi di cassa del bilancio; - verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui anche ai fini del coordinamento dell'attività di gestione finanziaria operata dai servizi dell'ente; - verifica e controllo dello stato di realizzazione dell'avanzo di amministrazione,accertato ai sensi dell'art.30 dell'ordinamento, in tutte le sue articolazioni; - attività di supporto informativo alle funzioni di gestione dell'entrata e della spesa per le rilevazioni economico- patrimoniale.

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ART.- 10- Funzione relativa ai rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili

Le attività relative all'esercizio della funzione riguardante i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri contabili interni sono definite come segue: - rapporti con il tesoriere per le operazioni di riscossione ai sensi dell'art.56 dell'Ordinamento; - rapporti con il concessionario della riscossione ai sensi dell'art.57 dell'ordinamento; - adempimenti di cui all'art.58 dell'ordinamento per la verifica delle condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere sia in conto competenza, sia in conto residui; - adempimenti e rapporti con il tesoriere per l'estinzione dei mandati di pagamento, l'annotazione della quietanza, gli obblighi connessi con le delegazioni di pagamento di cui all'art.48 dell'ordinamento; - adempimenti in ordine alla gestione dei titoli e valori da parte del tesoriere; - analisi, conservazioni ed eventuali adempimenti connessi con le verifiche dell'organo di revisione economico- finanziaria di cui all'art.64, comma 1, dell'ordinamento; - istruttoria delle verifiche ordinarie di cassa di cui all'art.64, II comma e delle verifiche straordinarie di cui all'art.65 dell'ordinamento; - verifica periodica sull'andamento del servizio in ordine all'osservanza degli obblighi di legge e di regolamento; - verifiche, controlli e riscontri in ordine al conto del tesoriere e degli altri adempimenti di cui all'art.67 dell'ordinamento; - adempimento relativi all'attivazione ed alla gestione delle anticipazioni di tesoreria; - coordinamento e controllo dell'attività degli agenti contabili, riscontro e altri adempimenti sui conti presentati ai sensi dell’art.75 dell'ordinamento.

ART.- 11- Funzione relativa alla tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari

Le attività relative alla funzione riguardante la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari sono definite come segue: - aggiornamento annuale degli inventari; - tenuta ed aggiornamento dello stato patrimoniale, sia per cause dipendenti dalla gestione del bilancio annuale, sia per cause estranee alla stessa, e relativo raccordo con la funzione di gestione dell'entrata e della spesa; - tenuta del conto consolidato patrimoniale per le attività e passività interne dell'ente ed esterne comunque riconducibili allo stesso; - tenuta del conto patrimoniale di inizio del mandato amministrativo e dello stesso conto riferito alla fine del mandato.

ART.- 12- Funzione relativa al controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, rapporti

con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente Le attività relative alla funzione sono definite come segue: - coordinamento, supporto strumentale e redazione degli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti previa acquisizione dei dati e degli elementi dai responsabili dei servizi dell'ente; - istruttoria dei provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.37 dell'ordinamento e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto; - controllo costante e concomitante degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza, sia al conto dei residui; - istruttoria dei provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio di bilancio inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione; - istruttoria della documentazione e degli atti presupposto per le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario di cui all'art.3, comma 6, dell'ordinamento; - assolvimento degli obblighi fiscali di propria competenza e attività di supporto per gli altri servizi dell'ente in materia fiscale; - cura dei rapporti con gli altri servizi presenti nell'ente e realizzazione del controllo interno al servizio finanziario sulle procedure, sui tempi e sui risultati.

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ART.- 13- Organizzazione del servizio Finanziario

L'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria di cui al precedente art.3 compete alla struttura comunale che si articola nell'Area Finanziaria di cui alla vigente pianta organica e che nel presente regolamento viene individuata come Servizio Finanziario. La direzione dei suddetti servizi è affidata al responsabile del servizio finanziario di cui all'art.55 comma 5, della Legge 8.6.1990, n.142(Ragioniere Comunale- Coordinatore Amministrativo VII Q.F.) al quale competono, inoltre, tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano al servizio stesso. Al servizio finanziario, inoltre, è assegnata una unità organizzativa aggiunta (Ragioniere Aggiunto- Istruttore- VI^ Q.F.) ed eventualmente altre unità, anche di qualifica inferiore, nel caso l'esercizio di tutte le funzioni richieste lo rendesse necessario. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Responsabile del servizio finanziario le funzioni verranno svolte da altro addetto al servizio, designato dal responsabile del servizio finanziario, con qualifica non inferiore alla VI^ QF. Qualora non vi sia altro personale professionalmente qualificato, la sostituzione compete al Segretario Comunale. Al fine di rendere effettiva ed efficace la funzione di coordinamento della gestione al responsabile del servizio finanziario è attribuita la facoltà di rivolgere ai responsabili dei servizi quesiti e raccomandazioni nonché la facoltà di indizione di conferenze di servizio tra gli stessi finalizzate al miglioramento della gestione.

CAPO III°

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI

ART.14 Proposte di stanziamento

1- Tutti i responsabili apicali dei servizi entro il 10 settembre di ciascun anno e comunque entro 50 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio, sulla scorta dell'andamento delle risorse gestite, degli impegni dei fondi in gestione, delle presumibili risultanze finali, e avuto riguardo alle esigenze che si prospettano, predispongono motivate proposte di previsione sull'entità delle risorse/partite e/o delle spese richieste dai servizi amministrativi escluse quelle per il personale, per ciascuno dei tre esercizi successivi e le inoltrano al servizio finanziario. 2- Le proposte di stanziamento devono essere differenziate tra quelle derivanti da obbligazioni contrattuali, convenzioni o legge da quelle non certe e obbligatorie al fine di agevolare le procedure di cui al successivo art.17, II° comma.

ART.- 15- Spese per il personale

1- Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo, il servizio addetto al personale, d'intesa con quello finanziario, predispone l'allegato al bilancio contenente, per ciascun servizio, l'indicazione del personale dipendente e la relativa spesa, sulla scorta del numero delle unità in servizio a qualsiasi titolo, dei posti vacanti per i quali sono state già attuate le procedure selettive, dei collocamenti a riposo e considerato i miglioramenti economici maturati e nonché quelli che matureranno nel triennio anche per i nuovi contratti di lavoro.

ART. - 16- Programmazione dei lavori pubblici

1- La Giunta Comunale predispone ed approva lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio seguente con i contenuti indicati nell'art.14, I° comma, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e S.M.I. entro il 10 luglio. 2- Lo schema di programma approvato dalla Giunta è reso pubblico mediante affissioni nella sede comunale per sessanta giorni consecutivi con invito a chiunque a formulare, durante tale periodo, osservazioni e proposte.

ART.- 17- Prima bozza del bilancio annuale

1- Entro il 20 settembre di ciascun anno e comunque entro 40 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio,

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il servizio finanziario predispone, in osservanza dei principi contenuti nell'art.4, primi cinque commi del D.Lgsl. 77/1995, la bozza integrale del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti ricadenti nell'esercizio successivo nonché le operazioni di finanza straordinaria necessarie per dare attuazione ai programmi in corso. 2- Qualora il complesso delle spese proposte ecceda il totale delle risorse previste, il servizio finanziario accompagna la bozza di bilancio con una proposta di riduzione necessaria a ricondurre il totale delle spese proposte nell'ambito del complesso delle risorse acquisibili.

ART.18- Prima bozza del bilancio pluriennale

1- Contestualmente alla bozza di bilancio annuale di previsione, il servizio finanziario, sulla base delle indicazioni ricevute compreso quelle contenute nello schema di programma dei lavori pubblici, predispone anche la bozza di bilancio pluriennale di competenza relativo ai due esercizi successivi a valori aggiornati indicativamente con il tasso di inflazione programmata. 2- La bozza di bilancio pluriennale è accompagnata dalla proposta di relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale. 3- Nella formazione del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, si osservano le disposizioni contenute negli artt.12- 13 e 15 del D. Lgs.77/1995, utilizzando, rispettivamente, il modello e lo schema approvati con il regolamento di cui all'art.114 del D.Lgs.77/1995, una volta pubblicato ed approvato ai sensi di legge.

ART.- 19- Approvazione dei documenti previsionali da parte della Giunta Comunale

1- Entro il 30 settembre e comunque entro 30 giorni prima del termine per le approvazione del bilancio, la Giunta Comunale delibera la proposta definitiva del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio Comunale e la trasmette al revisore dei Conti che deve comunque esprimere il proprio parere entro 5 giorni dalla trasmissione degli atti.

ART.- 20- Deposito delle proposte previsionali

1- Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale, con gli allegati di cui all'art.14 del D.Lgs.77/1995, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, il parere del revisore, sono depositati entro il 6 ottobre e comunque 25 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio nella segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri Comunali cui viene contestualmente data comunicazione dell'avvenuto deposito tramite notifica da parte del messo comunale.

ART.- 21- Emendamenti da parte dei consiglieri

1- Ciascun Consigliere, nel termine tassativo di 7 giorni da quello della notifica dell'avvenuto deposito di cui all'articolo precedente, può presentare emendamenti agli schemi di bilancio ed alla relazione previsionale e programmatica depositati, consegnandoli al Segretario Comunale. 2- Ogni emendamento deve tener conto dei principi posti a base dei bilanci annuale e pluriennale dall'art.4, commi 1- 5 e 6 del D.Lgs.77/1995 e, in particolar modo, di quello relativo al pareggio finanziario. 3- Gli emendamenti devono essere immediatamente trasmessi al Sindaco. Sugli stessi il Segretario Comunale, il revisore dei conti e il responsabile del servizio finanziario devono esprimere il proprio parere. Gli emendamenti con i relativi pareri vengono trasmessi al Sindaco. 4- Gli emendamenti presentati sono sottoposti al voto del Consiglio Comunale unitamente agli schemi di bilancio ed alla relazione previsionale e programmatica. 5- Qualora il Consiglio Comunale approvi gli emendamenti prima dell'invio degli atti al Comitato regionale di Controllo, il servizio finanziario provvederà all'adeguamento degli schemi di bilancio.

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ART.- 22- Sessione di bilancio

1- La sessione di bilancio che deve essere convocata non oltre il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro l'eventuale termine di differimento stabilito dalla legge è finalizzata, nell'ordine: a)- all'adozione della deliberazione con la quale si sono verificate le quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; b)- all'approvazione del programma dei lavori pubblici, previo esame e pronuncia sulle osservazioni e proposte pervenute dalla popolazione; c)- all'adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e dei corrispondenti tassi percentuali di copertura del costo di gestione dei servizi stessi; d)- all'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; e)- all'adozione eventuale di deliberazioni a contenuto programmatico previste dalla normativa specifica regionale.

ART.- 23- Invio al controllo preventivo

1- La deliberazione di approvazione del bilancio preventivo con gli allegati di cui agli artt.12- 13 e 14 del D.Lgs.77/1995, a cura del segretario, è rimessa al comitato regionale di controllo entro lo specifico termine previsto dalla legge regionale.

ART.- 24- Diffusione conoscitiva dei bilanci

1- Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei bilanci è assicurata mediante la messa a disposizione di tali documenti presso gli uffici del servizio finanziario per la libera visione da parte di chiunque per giorni30 successivi all'esecutività del bilancio in orario d'ufficio; previa pubblicazione nell'albo pretorio del relativo avviso di deposito.

ART. - 25- Esercizio provvisorio

1- Qualora all’inizio dell’esercizio non sia ancora esaurita la fase di controllo da parte dell’organo regionale, il Consiglio dovrà deliberare l’esercizio provvisorio giusto quanto previsto e con gli effetti di cui all’art.5, 1°comma, del D.Lgs n.77/95 2- Qualora si verifichi la protrazione del termine di approvazione del bilancio nel corso dell’esercizio successivo, la delibera dell’esercizio provvisorio sarà adottata contestualmente all’approvazione del bilancio. 3- Ove si giunca all’inizio dell’esercizio senza che sia stato deliberato il bilancio di previsione, si provvede soltanto al pagamento di quanto previsto nell’art.5, secondo comma, del D.Lgs n.77/95.

ART.- 26- Fondo di riserva

1- Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le spese correnti, un fondo di riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che, in corso d'anno, dovessero rilevarsi insufficienti. 2- I prelevamenti del fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta Comunale non soggetta al controllo preventivo di legittimità. Le deliberazioni posso no essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in volta, essere comunicate all'organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro adozione.

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CAPO IV° GESTIONE DEL BILANCIO

ART. - 27- Principi contabili ed equilibrio di gestione

1- L'effettuazione delle spese è consentita solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e risulti attestata la relativa copertura finanziaria. La sussistenza dell'impegno contabile deve essere comunicata al terzo interessato, contestualmente alla ordinazione della fornitura o della prestazione. 2- Per le spese economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 3- Ove per eventi eccezionali ed imprevedibili sia necessario provvedere all'esecuzione dei lavori urgenti, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata ai fini della registrazione del relativo impegno di spesa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo all'ordinazione stessa. In ogni caso l'ordinazione deve essere regolarizzata entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia decorso il predetto termine di trenta giorni. 4- L'acquisizione dei beni e servizi in violazione degli obblighi suddetti non comporta oneri a carico del bilancio comunale; in tal caso, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, il rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Tale effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole forniture o prestazioni, nel caso di esecuzioni reiterate o continuative. 5- Per assicurare nel corso della gestione il mantenimento del pareggio di bilancio, il Consiglio Comunale ove ricorra il caso, adotta i provvedimenti necessari per: a)- il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili. b)- il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con deliberazione di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso. c)- il ripiano dell'emergente disavanzo dell'esercizio in corso, prevedibile per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui. 6)- L'organo consiliare deve comunque effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi non oltre il termine del 30 settembre di ciascun anno con atto deliberativo ed allegare al rendiconto dell'esercizio relativo. La mancata adozione della deliberazione suddetta è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione cui consegue, ai sensi dell'art.39, comma II°, della Legge 8.6.1990, n.142, l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. 7)- In caso d'accertamento negativo, ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari impegnando i relativi fondi, in quote uguali, nel bilancio dell'esercizio in corso o in quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le entrate, compresi eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. É fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelli aventi specifiche destinazione per legge. 8)- Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai commi precedenti, è consentito assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente espressamente previsti per legge, nonché pagare spese a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi ovvero derivanti da obblighi di legge o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato.

ART.- 28- Procedure modificative delle previsioni di bilancio

1- Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere impegnata prima che siano apportate le necessarie variazioni al bilancio medesimo, per assicurarne la copertura finanziaria. A tal fine possono essere utilizzate nuove o maggiori entrate accertate, nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 2)- Le variazioni agli stanziamenti delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio Comunale, non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. 3)- Sono vietate le modificazioni agli stanziamenti di bilancio riguardanti: a)- gli interventi di spesa finanziati con entrate comprese nei titoli IV e V per aumentare gli stanziamenti relativi ad interventi finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio; b)- le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio; c)- il trasferimento di somme dalla competenza ai residui e viceversa. 4)- In caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale di cui al II° comma, possono essere

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adottate dalla Giunta Comunale. Le relative deliberazioni devono essere ratificate dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni. Il provvedimento di ratifica consiliare deve, comunque, essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il predetto termine di sessanta giorni. 5)- Qualora dai rapporti finanziari eventualmente sorti sulla base della deliberazione di Giunta Comunale decaduta per mancanza o parziale ratifica, possono derivare danni patrimoniali certi e gravi a carico dell'ente, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare con motivata deliberazione i provvedimenti ritenuti necessari per regolarizzare i rapporti obbligatori nei confronti di terzi interessati. Il provvedimento dell'Organo consiliare deve essere adottato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la ratifica, ovvero entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui il termine di decadenza a tale data non sia ancora scaduto o nel caso venga a scadenza dopo il primo giorno dello stesso mese di dicembre. 6)- Per assicurare il mantenimento del pareggio finanziario della gestione di competenza, al cui insorgente squilibrio non possa provvedersi con mezzi ordinari del bilancio è consentita, con motivata deliberazione, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, entro il limite disponibile e libero dalle quote dei fondi vincolati per accantonamenti o per specifiche destinazioni. 7)- Il Responsabile del servizio finanziario entro il 15 novembre predispone la proposta di assestamento generale del bilancio di cui all'art.17 comma 8 del D.Lgs. 77/95 da sottoporre all'organo consiliare dell'Ente entro il 30 novembre.

ART.- 29- Obiettivi di gestione

L'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio , prima dell'inizio dell'esercizio e affida gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente, nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile. Il particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente ai fini di cui alle norme del presente regolamento. Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire in base alla legislazione vigente, l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e di impegno delle spese da parte dei responsabili di area. Qualora le risorse attribuite ai servizi operativi siano utilizzate, tramite l'espletamento di procedure e la predisposizione degli atti amministrativi da parte di uno o più servizi di supporto, l'organo esecutivo indica separatamente gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio operativo nonché gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio di supporto.

ART.- 30- Contenuto delle direttive dell'organo esecutivo

Le direttive approvate dall'organo esecutivo per l'affidamento ai responsabili dei servizi degli obiettivi di gestione e delle correlate dotazioni finanziarie, realizzano i seguenti principali collegamenti: - collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile in riferimento alle risorse e agli interventi da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni. Le risorse di entrata sono individuate in modo da risultare attribuibili ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora a questi specificatamente riferite. - collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente. Sono individuati in particolare i servizi di supporto, i servizi operativi e gli eventuali servizi di coordinamento ai fini di cui alle norme del presente regolamento; - collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive determinate ed approvate dall'organo esecutivo e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale.

ART.- 31- Competenze dei responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi dell'ente realizzano entro il 10 settembre di ciascun anno la verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall'Organo esecutivo. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica nonché del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dall'organo esecutivo. I risultati della verifica di cui ai precedenti commi sono comunicati all'organo esecutivo tramite il servizio finanziario

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che svolge la funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime. Il servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento.

ART.- 32- Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai servizi

Qualora il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo

esecutivo, avanza, la stessa con motivata proposta indirizzata al responsabile dell'area che provvede a richiedere il preventivo parere di regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario e quindi all'organo esecutivo per gli adempimenti di competenza.

Qualora la proposta di modifica del responsabile del servizio riguardi mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai fabbisogni o alle possibilità di impiego, il servizio finanziario propone la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono libere.

La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere rimodulazione della dotazione finanziaria.

L'organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.

L'organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del servizio o al servizio finanziario.

ART.- 33- Definizione delle dotazioni e degli obiettivi assegnati ai servizi

Qualora l'organo esecutivo non abbia definito o abbia individuato solo in parte gli obiettivi e le correlate

dotazioni finanziarie da affidare al responsabile del servizio, quest'ultimo, con la relazione di cui al precedente articolo, ne richiede la determinazione ai fini dell'adozione ed esecuzione dei provvedimenti di gestione.

La relazione contiene anche la valutazione delle conseguenze che derivano dalla mancata definizione degli obiettivi e delle dotazioni finanziarie.

L'organo esecutivo, in ordine alla relazione del responsabile del servizio, adotta motivata deliberazione.

ART. - 34- Competenza, contenuto, termini e modalità per l'espressione del parere di regolarità contabile

L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni di

competenza consiliare, di competenza dell'organo esecutivo e/o di determinazione dei responsabile di area è svolta dal responsabile del servizio finanziario al quale compete anche esprimere il relativo parere.

Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: - l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti

locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio proponente, e alle competenze degli organi di direzione politica e dei responsabili della gestione e dei risultati nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse finanziarie ed economico- patrimoniale;

- la regolarità della documentazione; - la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto nel relativo intervento o capitolo; - l'osservanza delle norme fiscali; - ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico- finanziari e patrimoniali del procedimento formativo

dell'atto. In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio finanziario si fa riferimento a quanto stabilito

nel precedente art.13. Il parere è rilasciato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di valutazione o di determinazione

da parte del responsabile del servizio, salvo casi di urgenza. La proposta di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere

ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e/o modifiche sono rinviate, con motivata relazione dal responsabile del servizio finanziario al responsabile del servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.

I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e/o di determinazione dei responsabili dei servizi sono espressi in forma scritta, muniti di date e sottoscritti e potranno essere anche apposti in calce ai provvedimenti stessi.

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ART. - 35- Attestazione di copertura finanziaria

L'attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all'art.55, 5° comma, della legge

8.6.1990, n.142 è resa dal Responsabile del servizio finanziario. Il Responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa della finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è

resa allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'art.21 dell'ordinamento. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il Responsabile del servizio finanziario ai fini del

rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il

Responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.

L’attestazione di copertura finanziaria e’ rilasciata entro gli stessi tempi di cui al precedente articolo.

ART.- 36-

Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del servizio finanziario

1- Il Responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 2- E' obbligato, altresì, a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 3- La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa di investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se compensate a variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 4)- Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate sono inviate al legale rappresentante dell'Ente, al Segretario comunale e all'Organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento. 5)- Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'art.55- 5° comma, della legge 142/1990. 6)- La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima. 7)- Per effetto dell'art.36 del D.Lgs.n.77/1995, ogni anno, è comunque effettuata la verifica generale degli equilibri di bilancio nel mese di settembre.

ART.- 37- Gestione delle entrate

1- L'acquisizione al bilancio dell'ente delle somme relative alle entrate previste nel bilancio annuale di competenza presuppone l'obbligo di realizzare l'effettiva disponibilità delle somme medesime attraverso un preordinato procedimento amministrativo, funzionale alla successiva rilevazione delle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.

ART.- 38- Accertamento delle entrate

1- L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione dimostrativa della ragione di credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare la persona debitrice(fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito(diritto giuridico alla riscossione). 2- In relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate, l'accertamento può avvenire: a)per le entrate di carattere tributario, in relazione alla emissione dei ruoli o in corrispondenza alle aliquote tariffarie vigenti ed alle dichiarazioni- denunce dei contribuenti;

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b)per le entrate provenienti dai trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti pubblici, in relazione alle prenotazioni fondate sulle specifiche comunicazioni di assegnazione dei contributi; c)per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo ovvero connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di emissione di liste di carico o di ruoli o a seguito di acquisizione diretta; d)per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, concessioni di aree e trasferimenti di capitali, in corrispondenza dei relativi contratti o atti amministrativi specifici; e)per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie, a seguito della concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di Previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di Credito; f)- per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa. 3)- L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A tal fine il responsabile del procedimento(centro di responsabilità e/o di ricavo)deve trasmettere la relativa documentazione al responsabile del servizio finanziario e di ragioneria entro il terzo giorno successivo alla esecutività delle deliberazioni o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno. 4)- Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART.- 39- Riscossione delle entrate

1- La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo o reversale d'incasso costituisce la fase successiva all'accertamento e consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione(agenti contabili o riscuotitori speciali idoneamente autorizzati). 2- Il tesoriere senza pregiudizio per il diritto dell'ente, non può ricusare la riscossione di somme versate in favore dell'ente senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, salvo a darne immediata comunicazione dall'ente ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. 3)- L'emissione delle reversali d'incasso dà luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata o capitolo dei servizi per conto di terzi del bilancio annuale, distintamente per le entrate in conto della competenza dell'esercizio in corso e per quello in conto dei residui. 4)- Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal ragioniere aggiunto o dal Segretario comunale secondo le modalità previste al precedente articolo 13. A cura dello stesso firmatario le reversali medesime devono essere trasmesse al tesoriere dell'ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta; contestualmente deve esserne dato avviso al debitore con l'indicazione della data di scadenza. 5)- Le reversali d'incasso devono contenere le indicazioni di cui all'art.24- III° comma del D.Lgs.77/1995. 6)- Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituite dal tesoriere all'ente per l'annullamento e le relative somme iscritte nel conto dei residui attivi. 7)- In alternativa al Tesoriere, il Comune può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti secondo le disposizioni di cui all'art.69 del DPR 28.1.1988, n.43 e succ.modifi- che ed integrazioni.

ART.- 40- Versamento delle entrate

1- Il versamento è la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'ente. 2- Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge(bonifico bancario) che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo per consentire la regolarizzazione mediante emissioni dei relativi ordini di incasso. 3)- Le somme pervenute direttamente all'ente devono essere versate al tesoriere, a cura degli incaricati idoneamente autorizzati con formale deliberazione della Giunta Comunale entro il V° giorno del mese successivo, previa emissione di regolari ordinativi di incasso. 4)-Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la ricossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata diligenza

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nell'esercizio delle funzioni loro affidate. 5)- E' vietato disporre dei fondi pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.

ART.- 41- Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione

1)- Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali devono essere reinvestite in beni di analoga natura mediante la destinazione dei relativi proventi al miglioramento del patrimonio comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o spese d'investimento, fatta salva l'utilizzazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconoscibili, nel caso non sia possibile provvedervi con altre risorse. 2)- In tal caso è consentito, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti alla deliberazione di alienazione del patrimonio disponibile, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, con esclusione delle entrate provenienti dai trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e dalla assunzione di mutui o prestiti. E' fatto obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni. 3)- Con riferimento ai commi 1 e 2 sono escluse le alienazioni di beni patrimoniali di modica entità i cui proventi verranno, pertanto, incamerati nella parte corrente di entrata del bilancio. 4)- I proventi derivanti dalle contribuzioni per concessioni edilizie devono essere utilizzati per le finalità previste dalle specifiche leggi statali e regionali. E' fatta salva, nel rispetto delle deroghe legislative, la facoltà di utilizzare i proventi medesimi per il finanziamento di spese relative a lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. 5)- E' consentito, inoltre, utilizzare in termini di cassa le entrate eventi specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dalla assunzione di mutui contratti con Istituti diversi dalla cassa depositi e Prestiti, per il pagamento delle spese correnti nei limiti dell'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo disponibilie, con l'obbligo di ricostruire appena possibile, la consistenza delle somme vincolate. 6)- A tal fine, la Giunta Comunale delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per destinazione unitamente all'assunzione dell'anticipazione di tesoreria.

ART.- 42- Residui attivi

1)- Le entrate accertate ai sensi del precedente art.36 e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi i quali sono compresi in apposita voce dell'attivo(crediti)del conto patrimoniale. 2)- Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui costituiscono residui attivi solo se entro il termine dell'esercizio sia intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e Prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. 3)- Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui fino alla riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione. 4)- L'eliminazione, totale o parziale dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o prescritti, è disposta con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo da: - erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via preventiva; - avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza; - inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato(impegni di spese correlati ad entrata vincolate per destinazione da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica); - accertata irreperibilità o insolvenza del debitore; - rinuncia a crediti di modesta entità, purché non si riferiscano a tributi, sanzioni amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.

ART.- 43- Gestione delle spese

1)- Le spese previste nel bilancio annuale di competenza costituiscono il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilità finanziarie poste a garanzia del mantenimento del pareggio di bilancio. 2)- A tal fine, la gestione delle spese deve essere preordinata secondo regole procedimentali che consentano di rilevare

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le seguenti fasi dell'attività gestionale: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

ART.- 44- Impegno di spesa

1)- L'impegno è la prima e la più importante fase del procedimento di effettuazione delle spese, poiché, configurandosi come un vincolo quantitativo delle autorizzazioni previste in bilancio, rappresenta lo strumento indispensabile per una ordinata e regolare gestione degli obblighi finanziari. Consiste nell'accantonare sui fondi di competenza disponibili nel bilancio dell'esercizio in corso, una determinata somma per far fronte all'obbligazione giuridica del pagamento della spesa relativa, sottraendola in tal modo alle disponibilità per altri scopi. 2)- L'impegno è regolarmente assunto, quando a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionata, è possibile determinare l'ammontare del debito, indicare la ragione della somma da pagare, individuare il creditore, fissare la scadenza e indicare la voce economica nel bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del debito(obbligo giuridico al pagamento), nei limiti della effettiva disponibilità accertata mediante l'attestazione di copertura finanziaria della spesa relativa. 3)- Le spese sono impegnate dal Consiglio , dalla Giunta, dal Segretario comunale e/o dai responsabili delle aree, secondo le rispettive competenze stabilite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, previa adozione di formale atto deliberativo o di determinazione di impegno. Gli atti di impegno(determinazioni)devono essere classificati con idonei sistemi di raccolta in ordine cronologico ed in relazione agli uffici di provenienza. 4)- Non soggiacciono ai suddetti vincoli procedurali e costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti formali, sugli stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale, le spese dovute per: a- trattamento economico tabellare già attribuito a personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi; b- rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di preammortamento e i relativi oneri accessori; c- altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge. 5)- Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a- con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b- con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c- con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; d- con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. 6)- Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese correnti non possono superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate in virtù di leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni, nonché quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento dei servizi indispensabili o per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali. 7)- E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione" di impegni relativi a spese in corso di formazione o di ammontare non esattamente definito. Tali impegni(provvisori o di massima), ove alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza dell'obbligazione giuridica al pagamento della relativa spesa, devono essere annullati per riconosciuta decadenza e rilevati dalle scritture contabili quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti, alla pari delle minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti e verificate con la conclusione della successiva fase della liquidazione. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità agli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. 8)- L'impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile seguendo la procedura di cui al precedente art.44. 9)- Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART.- 45- Liquidazione delle spese

1- La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato. 2)- La liquidazione è effettuata, a cura del responsabile di area che ha provveduto all'ordinazione della esecuzione dei

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lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, previo riscontro della regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto e altro), nonché della corrispondenza alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed ai termini, convenuti e verificati sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna. 3)- Nel caso in cui siano rilevate irregolarità o difformità rispetto all'impegno di spesa, dovranno essere attivate le azioni ritenute necessarie per rimuovere le irregolarità riscontrate, prima di procedere alla liquidazione della relativa spesa. 4)- Il responsabile dell'area è tenuto a trasmettere l'atto di liquidazione debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario per il parere di cui all'art.53 e per l'attestazione di cui all'art.55 della legge 8.6.1990, n.142.

ART.- 46- Ordinazione dei pagamenti

1)- L'ordinazione è il momento effettuale della spesa che consiste nella emissione dell'ordinativo o mandato di pagamento, mediante il quale si "ordina"(si dà mandato") al tesoriere comunale che provvede al pagamento delle spese. 2)- I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal ragioniere aggiunto o dal segretario comunale secondo le modalità previste al precedente art.13. A cura dello stesso firmatario i mandati medesimi devono essere trasmessi al tesoriere dell'ente con l'elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta; contestualmente deve esserne dato avviso al creditore. 3)- L'emissione dei mandati di pagamento dà luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento all'intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale, distintamente per le spese in conto della competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto dei residui. 4)- I mandati di pagamento devono contenere indicazioni di cui all'art.29 del D.Lgs n.77/1995. 5)- Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi di legge, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve darne immediata comunicazione all'ente per consentire la regolarizzazione, entro il termine del mese in corso e comunque entro il termine dell'esercizio.

ART.- 47- Pagamento delle spese

1)- Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza nel momento in cui il tesoriere provvede, per conto dell'ente, ad estinguere l'obbligazione verso il creditore. 2)- Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione prevista al precedente articolo 46 comma 5 fatti salvi i casi di pagamento di spese tramite l'economo comunale. 3)- Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del rispetto intervento o capitolo del bilancio di previsione. 4)- L'estinzione dei mandati di pagamento può avvenire in modo diretto previo rilascio di quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore e erede. 5)- I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità: a)- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento; b)- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento; c)- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dell'Ufficio postale; 6)- I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti, si considerano titolo pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere. 7)- I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalità indicate alla lettera c) del precedente comma 5.

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ART.- 48- Riconoscibilità di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento

1- Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio, il Consiglio Comunale è tenuto, entro il 30 settembre, a riconoscere la legittimità dei debiti medesimi adottando specifica e motivata deliberazione, tenuto presente che gli oneri relativi possono essere posti a carico del bilancio solo se trattasi di debiti derivanti da: a)- sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b)- disavanzi di gestione di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni alla cui copertura il Comune deve provvedere per obblighi derivanti dal statuto, convenzione o atto costitutivo: c)- perdite di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, alle cui ricapitalizzazioni il Comune deve provvedere nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali; d)- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e)- fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente. 2)- Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa e l'impegno in bilancio dei fondi necessari, avente valore di vincolo prioritario rispetto a impegni sopravvenienti. A tal fine, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due immediatamente successivi, tutte le entrate compreso l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate aventi specifica destinazione per legge. 3)- Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti debiti, l'ente predispone un piano triennale, concordato con i creditori interessati. 4)- Nel caso di motivata e documentata indisponibilità di risorse finanziarie utilizzabili, l'ente può fare ricorso all'assunzione di apposito mutuo da destinare al finanziamento dei debiti fuori bilancio riconoscibili. 5)- Qualora i debiti fuori bilancio non possono costituire onere addebitabile all'ente, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle tipologie riconoscibili, il Consiglio Comunale è tenuto ad individuare i responsabili delle ordinazioni fatte a terzi e ad esperire le procedure per porre a loro carico ogni onere conseguente. 6)- Si applicano le disposizioni previste ai commi 6 e 8 dell'art.27.

ART.- 49- Residui passivi

1- Le spese impegnate ai sensi del precedente art.44 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi in apposita voce del passivo(debiti)del conto patrimoniale. 2- Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione. 3- L'eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti, è disposta con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei debiti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo da: - erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via preventiva; - indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; - avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o capitolo diverso ovvero in conto della competenza; - inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per destinazione, da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica); - accertata irreperibilità del creditore; - abbuono volontario o transattivo di debito contestato; - scadenza del termine di prescrizione.

ART.- 50- Priorità di pagamento in carenza di fondi

1- Nel caso di carenza momentanea di fondi in cassa, la priorità nell'emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere, è la seguente: a- stipendi del personale e oneri riflessi; b- imposte e tasse;

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c- rate di ammortamento dei mutui; d- obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità; e- altre spese correnti secondo l'intensità dell'interesse pubblico al momento della fornitura o comunque all'acquisizione del bene. 2)- All'interno dell'ultima classe del comma precedente, la priorità effettiva di pagamento delle spese correnti è determinata con atto scritto congiuntamente firmato dal Sindaco, dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.

CAPO V°

GESTIONE DEI BENI COMUNALI

ART.- 51- Gestione dei beni

Il Comune ha proprio patrimonio e demanio, che devono essere gestiti in conformità della legge e con criteri di imprenditorialità. L'attività di conservazione del patrimonio e demanio deve essere improntata a criteri di dinamicità e flessibilità in relazione al mutare delle esigenze nella gestione del Comune nel suo complesso. Il demanio e il patrimonio sono registrati in apposite scritture inventariali finalizzate a individuare i beni, i diritti e quant'altro rappresenti un valore patrimoniale correlando a ciascun elemento attributi descrittivi e di valore tali da individuarli, seguirli nel tempo determinandone l'uso, la redditività ed in generale tutte le caratteristiche utili ad una sua ottimale gestione.

ART.- 52- Ordinaria manutenzione dei beni mobili ed immobili

Provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito dell'Ufficio Tecnico Comunale nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio.

ART.- 53- Pianificazione della manutenzione ordinaria

Al fine di fronteggiare compiutamente l'esigenza della manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili ed immobili, si provvede alla sua pianificazione, con esclusione della piccola manutenzione, cosicchè nell'arco di ogni triennio si provveda a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dal patrimonio e dal demanio trumentale.

ART.- 54- Utilizzo dei beni

I beni comunali non utilizzati direttamente per esigenze dell'ente e dei suoi servizi sono dati in locazione alle condizioni di mercato o di legge.

ART.- 55- Divieto di locazione e comodato assistenziale

In ossequio al principio dell'integrità del bilancio è fatto divieto di dar luogo a locazione o comodato di beni immobili a titolo gratuito o a canone ridotto, anche quando si tratta di sostenere attività che l'Ente ritenga meritevoli di sostegno pubblico. In questi casi l'Ente provvede annualmente all'erogazione di specifici contributi nell'ambito del regolamento comunale approvato ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.1990, n.241.

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ART.- 56- Fondo ammortamento dei beni

1- Nel bilancio di previsione è iscritto, per ciascun servizio per le spese correnti, l'apposito intervento "ammortamenti di esercizio"dei beni di riferimento, per un importo non inferiore al 30 per cento del valore dei beni ammortizzabili, calcolato con i seguenti criteri: a- i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti per la loro acqui sizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. I beni già esistenti alla suddetta data del 17 maggio 1995 non sono valutati, nel caso in cui il mutuo a suo tempo eventualmente contratto per la relativa acquisizione risulti estinto alla medesima data; b- i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, ovvero con le modalità dei beni demaniali già acquisiti, nel caso in cui non sia possibile attribuire la rendita catastale; i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo; c- i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali;i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; d- i beni mobili sono valutati al costo. Non sono inventariabili i beni, materiali ed oggetto di facile consumo o di valore inferiore a £.1.000.000, quali il vestiario per il personale, materiale di cancelleria, gli stampati e la modulistica per gli uffici comunali, i combustibili, carburanti e lubrificanti, le attrezzature e i materiali per la pulizia dei locali e degli uffici. I beni mobili non registrati acquisiti anteriormente al I° gennaio 1993 non sono valutati. 2)- Gli ammortamenti economici sono determinati con i seguenti coefficienti e non possono superare a partire dall'anno successivo a quello di acquisto la durata indicata: a- edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria ----------------------------------- 3% (34 anni) b- strade, ponti e altri beni demaniali, compresa la manutenzione straordinaria ----------------------- 2% (50 anni) c- macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili ----------------------------------- 15% (7 anni ) d- attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi -------------------------------- 20% (5 anni) e- automezzi, autoveicoli e motoveicoli ---------------------------------------------------------------------- 20% (5 anni) f)- altri beni -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20% (5 anni) 3)- Gli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo di "ammortamenti di esercizio"non sono disponibili per la registrazione di impegni di spesa, nè per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa. Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono economie di spese e , a tale titolo, concorrono a determinare una aumento di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazione. Le somme così accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per reinvestimenti patrimoniali(autofinanziamento)mediante l'applicazione dell'avanzo stesso. 4)- Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali di ammortamento, di cui al comma 1 , è applicato calcolando l'importo accantonato dell'ammortamento in forma graduale secondo le seguenti aliquote: a- per l'anno 1998, nella misura del---------------------------------------------------------------------------- 6% del valore; b- per l'anno 1999, nella misura del --------------------------------------------------------------------------- 12% del valore; c- per l'anno 2000, nella misura del---------------------------------------------------------------------------- 18% del valore; d- nell'anno 2001, nella misura del ---------------------------------------------------------------------------- 24% del valore; e- a partire dall'anno 2002, nella misura del------------------------------------------------------------------ 30% del valore.

ART.-57- L'inventario dei beni comunali

1- La contabilità patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario, il "Conto del patrimonio" mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell'ente e della variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa. 2- Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l'inventario dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale. 3- A tal fine, la classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali: a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni dei diritti e degli obblighi patrimoniali dell'ente, esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario; b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale; c) profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra i valori delle attività e quelli delle passività patrimoniali. 4- Ai fini della formazione del'inventario, i beni comunali sono raggruppati, in relazione ai differenziati regimi guridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti quattro categorie:

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a) beni immobii demaniali; b) beni immobili patrimoniali indisponibili; c) beni mobili. 5- La classificazione dei beni deve tener conto che: a) appartengono al demanio comunale, i beni destinati all'uso pubblico, quali strade e relative pertinenze ( aree di servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie, scarpate, ecc.), piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri, mercati, macelli, archivi storici, pinacoteche, biblioteche, ecc. b)appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo omunale, boschi, cave, ecc.; c) appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune, quali terreni , fabbricati, ecc.;

ART.- 58- Valutazione dei beni e sistema dei valori

1.La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi.All'aggiornamento degli inventari deve provvedersi in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto patrimonio. 2.La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che, durante l'esercizio, determinano variazioni nell'ammontare e nella tipologia dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa. 3.La rilevazione dei valori è effettuata in parte utilizzando le strutture della contabilità finanziaria per la determinazione della consistenza del "patrimonio finanziario" ed in parte mediante rlevazioni extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione della consistenza del "patrimonio permanente", per giungere attraverso il relativo risultato finale differenziale alla definizione della consistenza netta del patrimonio complessivo. 4.Per la valutazione dei beni si applicano i criteri stabiliti al precedente articolo 54.Per i diversi elementi patrimoniali, attivi e passivi, la valutazione è effettuata come segue: a) i crediti sono valutati al loro valore nominale; b) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; c) le rimanenze, i ratei e i riscontri sono valutati secondo le norme del codice civile; d) i debiti sono valutati al loro valore nominale ovvero secondo il valore residuo per i mutui passivi ed i prestiti.

ART.- 59- Consegnatari dei beni

1.I beni immobili sono dati in consegna a ciascun responsabile del servizio, il quale è personalmente responsabile di beni ricevuti in consegna e di qualsiasi danno che possa derivare all'ente per effetto delle sue azioni o omissioni. 2.La designazione del responsabile è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.Alla deliberazione è allegata copia degli inventari dati in consegna e dei quali il consegnatario è responsabile fino a quando non ne ottenga formale discarico. 3.Il consegnatario provvede alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni che si verificano a seuito di trasformazioni, aumenti o diminuizioni nella consistenza e nel valore dei beni di cui è responsabile, sulla scorta di specifici buoni carico o di discarico emessi dai responsabili dei servizi di competenza e controfirmati dallo stesso consegnatario. 4.Le stesse modalità si applicano per la consegna e l'aggiornamento dei beni mobili dati incarico all'economo o ad altro agente responsabile. 5.Il discarico è disposto con deliebrazione della Giunta Comunale da comunicare all'interessato.Non è ammesso il discarico degli inventari nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni.Intal caso il risarcimento del danno è posto a carico dell'agente responsable. 6.Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio i consegnatari dei beni devono trasmettere al responsabile del servizio finanziario copia degli inventari con tutti gli atti e i documenti giustificativi delle variazioni registrati al 31 dicembre dell'anno precedente, per il conseguente aggiornamento del "conto del patrimonio" da allegare al rendiconto della gestione.

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ART. - 60- Beni di consumo

1.La consistenza e la motivazione dei beni mobili di consumo, di cui all'elenco indicativo del precedente art.54 , comma 1, lettera d), è dimostrata dalle specifiche registrazioni di carico e scarico, a cura dell'economo o di altro agente responsabile designato. 2.Costituiscono documenti di carico i buoni d'ordine e relativi buoni di consegna o bolle di acccompagnamento. 3.Costituiscono titoli o documenti di scarico le richieste pervenute dai vari uffici e servizi comunali, debitamente compilate e sottoscritte dai richiedenti e vistate dai responsbaili dei servizi interessati.

ART.- 61- Conto del patrimonio e suoi elementi

1.L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone una distinta classificazione dei componenti attivi e passivi delpatrimoniostesso, funzionalizzata a dare dimostrazione della consistenza sia del patrimonio permanente ( o economico), sia del patrimonio finanziario (o amministrativo). 2.Il complesso, a valore, degli elementi patrimoniali forma le attività e le passività delle condizioni patrimoniali al termine dell'esercizio , evidenziando in sintesi le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale. 3.La conoscenza delle attività e passività patrimoniali è funzionale ad una efficace gestione, con riferimento a tutte le articolate decisioni che riguardano le condizioni patrimoniali.Essa, offrendo la dimostrazione in sintesi di consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti, costituisce il punto di arrivo del rendiconto relativo all'esercizio decorso ed il punto di partenza della gestione dell'esercizio successivo. 4.La distinzione del patrimonio permanente da quello finanziario, a sua volta, è funzionale a far conocere la consistenza patrimoniale avente carattere di permanenza e di stabilità e quella, invece, essenzialmente variabile per gli effetti scaturenti dalla gestione finanziaria del bilancio annuale e, attraverso la rispettiva rappresentazione contabile, il relativo risultato finale differenziale, dimostrativo della consistenza netta, della dotazione patrimoniale complessiva. 5.Il conto del patrimonio permanente è redatto in conformità al modello ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art. 114 del D.Lgs 25 febbario 1995 n. 77.

CAPO VI°

IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 62 Caratteristiche del controllo di gestione

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza e della efficacia dell'azione e della economicità della spesa pubblica locale. E' controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato a orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati: - la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata; - il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza tenendo conto delle risorse disponibili; - l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 63 Le finalità del controllo di gestione

Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così determinate: - rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati; - conseguire l'economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati; - conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisonali ed operativi autonomi;

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- esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardo rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti.

ART. 64 Oggetto del controllo della gestione

Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa: - la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'ente; - la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; - l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili; - l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili; - l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

ART. 65 Fasi del controllo di gestione

Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: - predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi; - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti; - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa; - elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo; - elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite all'attività complessiva dell'ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.

ART. 66 La struttura operativa del controllo di gestione

1.La funzione del controllo di gestione è assegnata ad apposito nucleo di valutazione che assume la denominazione di "servizio di controllo interno", composto dal segretario comunale e dall'organo di revisione.E' fatta salva la facoltà, per motivate esigenze, di avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, da nominare con deliberazione della Giunta Comunale.E' consentita la stipula di convenzioni con altri enti per l'esercizio consorziato delle funzioni di controllo di gestione. 2.Ai fini dello svolgimento della propria attività, il servizio di controllo interno predispone, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa, sulla base dei parametri gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero del'Interno e della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso. 3.Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il controllo interno presenta un "rapporto di gestione" sull'attività svolta nell'anno precedente, con le proprie valutazioni conclusive, affinchè sia verificata l'osservanza degli indirizzi impartiti e delle priorità indicate, la conformità dei provvedimenti adottati e delle procedure azionate, nonché l'opportunità di introdurre le modifiche necessarie per un più razionale impiego elle risorse e per il miglioramento dei risultati di gestione, sulla scorta delle informazioni contenute nella relazione annuale.Le informazioni di cui al predetto rapporto sono trasmesse agi amministratori e ai responsabili dei servizi.

CAPO VII°

CONTABILITÁ DI GESTIONE

ART. - 67- Sistema di contabilità

L'ente adotta il sistema di contabilità finanziaria che consenta secondo i principi e le tecniche di cui all'art.71 dell'ordinamento di raggiungere il risultato economico partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio.

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CAPO VIII°

SERVIZIO DI TESORERIA

ART.- 68- Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria

1- Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali. 2- Le operazioni di tesoreria sono eseguite nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di tesoreria unica, di cui alla legge istitutiva del 29 ottobre 1984, n.720 ove ne ricorra l'obbligo di applicazione. 3- Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal tesoriere. 4- Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito autorizzato, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia. 5- L'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata(trattativa privata)con preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art.7, comma 1, lett.c9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, sulla base di apposito capitolato d'oneri speciali approvato dal Consiglio Comunale. 6- Il capitolato d'oneri, oltre i criteri per l'affidamento del servizio, deve contenere le seguenti indicazioni: a- durata del contratto, non inferiore a due anni, nè superiore a nove anni; b- misura dei tassi creditori e debitori; c- valuta delle riscossioni e dei pagamenti; d- ammontare della cauzione; e- eventuale compenso annuo; f- valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata ed importo della cauzione, da assumere a base per la terminazione dei diritti di segreteria nel caso di servizio reso gratuitamente; g- eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità. 7- Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 8- E' fatta salva la facoltà dell'ente di richiedere al concessionario del servizio di riscossione dei tributi l'assunzione del servizio di tesoreria compresa la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza dell'ente, ai sensi dell'art.32, comma 5, e dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni.

ART.- 69- Disciplina del servizio di tesoreria

1- Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Comunale. 2- La convenzione, in particolare, deve prevedere: a- la possibilità che il servizio sia gestito con metodologia e criteri informatici per consentire il collegamento diretto tra l'ente per il tramite del responsabile del servizio finanziario e di ragioneria, e il tesoriere, al fine di agevolare l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio; b- la responsabilità del tesoriere in ordine ai depositi, comunque costituiti, interessati all'ente, nonché agli eventuali danni causati all'ente o a terzi, rispondendone con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio; c- l'obbligo, per il tesoriere, di rendere il conto della propria gestione di cassa entro il termine di due mesi dalla chiusra dell'esercizio finanziario, corredato della seguente documentazione: - allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi; - ordinativi di riscossione e di pagamento, debitamente muniti delle relative quietanze di discariche ovvero, in sostituzione, dei documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime; - aventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti; d- la concessione, a richiesta dell'ente, delle anticipazioni di tesoreria nei limiti consentiti, con diritto ai relativi interessi da calcolarsi al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettiva esposizione debitoria; e- le condizioni per il rimborso delle spese sostenute per la gestione del servizio, anche con riguardo ai registri e modelli contabili da utilizzare, nel caso di diretta provvista da parte del tesoriere.

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ART.- 70- Obblighi del Comune

1- Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni affidate al tesoriere, l'ente deve trasmettergli per il tramite del Responsabile del servizio finanziariola seguente documentazione: a- copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo; b- copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle do- tazioni di competenza del bilancio annuale; c- elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritti dal responsabile finanziario ; d- copia della deliberazione di nomina dell'organo di revisione; e- firme autografe del Segretario Comunale, del Responsabile del servizio finanziario e degli altri dipendenti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento; f- delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, per i quali il tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell'indennità di mora in caso ri ritradato pagamento; g- copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.

ART.- 71- Obblighi del Tesoriere

1- Il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione di cui al precedente articolo 67. 2- A tal fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamenti delle spese di competenza dell'ente, nonché la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'ente stesso. 3- Nel caso di gestione del servizio di tesoreria per conto di più enti locali, il tesoriere deve tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi. 4- Il tesoriere ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie scritture contabili, con particolare riferimento ai seguenti registri e documenti: a- giornale di cassa; b- bollettari di riscossione; c- raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa; d- verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie; e- comunicazioni dei dati periodici di cassa alla ragioneria provinciale dello Stato e della ragioneria della Regione di appartenenza, secondo le prescrizioni degli artt.29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni. 5- Il tesoriere, inoltre, deve: a)rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario; b- annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica; c- fare immediata segnalazione all'ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dei corrispondenti ordinativi; d- comunicare all'ente, sistematicamente, le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti; e- provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in relazione alla notifica delle delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, il versamento alle scadenze prescritte delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento; f- versare, alle rispettive scadenze, nel conto di tesoreria l'importo delle cedole maturate sui titoli di proprietà dell'ente;

ART.- 72- Verifiche di cassa

1- Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei fondi economali e degli altri agenti contabili, l'Organo di revisione effetta con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa. 2- Al ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa, con l'intervento anche del Sindaco cessante e di quello subentrante.

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ART.- 73- Altre verifiche di cassa

1- Il responsabile del Servizio finanziario, su disposizione scritta del Sindaco, provvede a verifiche autonome saltuarie, senza preavviso, della cassa del servizio di tesoreria, del servizio economato e delle giacenze degli altri agenti contabili interni, in denaro o in materia, tenuti alla resa del conto giudiziale per effetto dell'art.58, comma 2, della legge 142. 2- Copia dei verbali e rimessa all'organo di revisione economico- finanziaria. 3- Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'ente, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme.

ART.- 74-

Anticipazione di tesoreria 1- In caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria, è ammesso il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili. 2- A tal fine, la Giunta Comunale delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere al tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente. 3- Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'ente, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme.

CAPO IX°

RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE

ART.- 75- Elenco dei residui passivi

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 1998, il Responsabile del servizio finaniario compila e consegna al tesoriere l'elenco firmato dei residui passivi esistenti al 31 dicembre precedente, ai fini di quanto previsto dall'art.58, III° comma, del D.Lgs. 77/1995.

ART.- 76- Rendiconto per i contributi straordinari

1- Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche al Comune è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario. 2- Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. 3- Il termine di cui al comma 1 è perentorio.La inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. 4- Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

ART.- 77- Resa del conto del tesoriere

1- Il tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'art.58, comma 2, della legge 8.6.1990, n.142, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. 2- Il conto del tesoriere è reso all'amministrazione comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, in conformità al modello ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art.114 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n.77. 3- Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentaione:

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a- allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto terzi; b- ordinativi di riscossione e di pagamento; c- quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

ART.- 78- Atti preliminari al rendiconto

Il responsabile del servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione: - completa entro il 31 gennaio, l'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente: - verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati ai sensi dell'art.67, comma 2 del D.Lgs. 77/1995, presentati, entro i primi due mesi dell'anno, dal tesoriere sulla propria gestione di cassa; - verifica la responsabilità dei conti che l'economo e gli altri agenti contabili interni, in denaro o in natura, debbono far pervenire entro il mese di febbraio; - a partire dall'esercizio 1999, i rendiconti di cui ai due commi precedenti sono redatti sui modelli approvati col regolamento di cui all'art.114 del D.Lgs.77/1995.

ART.- 79- Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto

1- La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2- Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale, contenente le valutazioni in ordine dell'efficacia dell'adozione condotta, sulla base dei risultati conseguiti posti a raffronto con i programmi realizzati e con i costi sostenuti. 3- Lo schema del rendiconto, corredato dalla predetta relazione illustrativa con formale deliberazione della Giunta Comunale è sottoposta antro il 20 maggio di ciascun anno all'esame dell'organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art.5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n.142. L'organo di revisione presenta la relazione di propria competenza entro e non oltre il 10 giugno successivo. 4- La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta Comunale, alla relazione dell'organo di revisione ed all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza ai sensi dell'art.42, comma 4, e art.49, comma 3, del presente regolamento, è messa a disposizione dei consiglieri comunali con apposita comunicazione del Sindaco da notificare entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno e comunque almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale di approvazione del conto. 5- Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, previo espresso pronunciamento in ordine agli eventuali rilievi, osservazioni o proposte formulate dall'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo Pretorio ed inviata all'Organo regionale di controllo, a cura del Segretario Comunale, con allegata la seguente documentazione: a- rendiconto della gestione; b- relazione illustrativa della Giunta Comunale; c- relazione dell'organo di revisione; d- copia della deliberazione, adottata ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. 77/1995; e- copia delle deliberazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 6- Ai fini del controllo preventivo di legittimità, si applicano le disposizioni di cui agli art.45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n.142, con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale. 7- Entro il trentesimo giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del rendiconto, il conto del tesoriere, con tutta la documentazione che vi si riferisce, deve essere depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, a cura del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142. 8- In pari tempo, ove il rendiconto si chiuda in disavanzo ovvero rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto medesimo deve essere trasmesso alla Corte dei Conti sezione enti locali- Roma, con tutta la documentazione richiesta dalla sezione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.L. 22.12.1981, n.786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n.51, e successive modificazioni.

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ART.- 80- Avanzo o disavanzo di amministrazione

1- Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa più residui attivi, meno residui passivi) e che costituisce l'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbito i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi. 2- L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art.32 e 36 del D.Lgs. 77/1995 restando l'obbligo di destinazione delle quote di ammortamento accantonate. A tal fine, il disavanzo è applicato per l'importo pari alla somma del saldo contabile di amministrazione, aumentato dell'importo corrispondente alle suddette quote di ammortamento. 3- L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento da utilizzarsi secondo le prescrizioni dell'art.31 del D.Lgs.77/1995.

ART.- 81- Conto economico

1- Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo i criteri di competenza economica.Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio. 2- Il conto economico è redotto secondo i criteri di cui all'art. 71 del D.Lgs. 77/1995. 3- Le disposizioni del presente articolo saranno applicate a partire dall'esercizio finanziario 2000 in conformità ai tempi di graduazione stabiliti dall'art.115 del D.Lgs. 77/1995 e successive modifiche.

ART.- 82- Conto del patrimonio

1- Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 2- Il patrimonio comunale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza dell'ente, suscettibile di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ai fini delle rilevazioni inventariali, si applicano le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs.77/1995 e del presente regolamento.

CAPO X° L’ORGANO DI REVISIONE

ART.- 83- Composizione

1- L'organo di revisione previsto dall'art.57 della legge 142 è composto di n.1 componente avente la qualifica di cui al comma 2 dell'art.100 del D.Lgs.77/1995. 2- La nomina è fatta dal Consiglio Comunale. 3- Nella stessa delibera di nomina viene stabilito il compenso spettante al revisore entro i limiti massimi fissati per l'ente dal decreto interministeriale previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs.77/1995. A cura della segreteria comunale il nominativo del revisore è comunicato al Ministero dell'Interno entro 20 giorni dalla esecutività della delibera di nomina, con le modalità che saranno stabilite con decreto dello stesso Ministero.

ART.- 84-

Incompatibilità e ineleggibilità 1- Il professionista nominato nel collegio di revisione deve produrre all'atto dell'accettazione, una dichiarazione, resa

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nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti: a- il rispetto dei limiti di assunzione di tali incarichi, fissati dal primo comma dell'art. 104 del D.Lgs. 77/1995; b- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per il membro del Consiglio comunale della legge 23 aprile 1981, n.154 e dall'art.16 della legge 18 gennaio 1992, n.16 nè di quelle indicate nell'art.102, comma 2, del D.Lgs.77/ 1995; c- di non essere nella condizione di cui all'art.2382 del codice civile, vale a dire interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi ai sensi degli artt.28 e 32 bis del codice penale; d- di non essere nelle altre condizioni previste dall'art.2399 del co.civ.e cioè coniuge parente o affine entro il quarto grado del Sindaco e degli assessori in carica presso questo Comune nè di essere delegato, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, al Comune, alle sue aziende speciali, ai consorzi nei quali il Comune stesso abbia una quota di partecipazione superiore al totale di quelle di tutti gli altri consorziati, a società di capitali con capitale maggioritario dell'Ente. 2- L'esistenza o il sopravvenire di una delle condizioni ostative indicate nei commi precedenti, comporta la non costituzione del rapporto o la decadenza dall'incarico che viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione al professionista. 3- La cancellazione o la sospensione dal registro di revisori contabili è causa di decadenza dalla carica di revisore del conto.

ART.- 85- Divieto di particolari prestazioni professionali

Il revisore non può assumere incarichi anche temporanei o consulenze presso questo Ente, presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza di questo Comune.

ART.- 86- Attività di collaborazione con il Consiglio

1- L'attività di collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo si applica mediante: a- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b- pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; c- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, alla amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; d- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; e- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f- verifiche di cassa di cui all'art.64 del D.Lgs.77/1995; g- facoltà di partecipazione del revisore alle sessioni consiliari per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, con facoltà di richiedere la parola per intervenire sugli aspetti economico- finanziari dei predetti documenti contabili; h- la facoltà di partecipazione del revisore alle altre sedute del Consiglio, senza capacità di intervento se non su richiesta del Presidente del Consiglio stesso.

ART.- 87- Vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

1- La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione comporta attività di riscontro sistematica sulla regolare tenuta della contabilità comunale secondo le norme di legge, dello statuto e di questo regolamento. 2- La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la costante piena cognizione della situazione finanziaria dell'ente, il riscontro del regolare ed efficace perseguimento delle entrate, la verifica della buona gestione del patrimonio anche per quanto riguarda l'aspetto manutentivo.

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ART.- 88- Referto al Consiglio

1- Il revisore riferisce immediatamente al Consiglio nel caso riscontri gravi irregolarità di gestione. 2- Costituisce irregolarità di gestione anche l'inosservanza sistematica, da parte degli organi di governo o di gestione dell'ente, degli indirizzi consiliari. 3- Il referto al Consiglio del revisore nell'esercizio della sua funzione collaborativa nonché nel caso di gravi irregolarità riscontrate, si attiva mediante l'invio al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, di copia integrale dell'atto di accertamento.

ART.- 89- Funzioni in materia di controllo di gestione

Al Revisore dei conti è affidato unitamente al Segretario Comunale il controllo di gestione come disciplinato dagli artt.39- 40- 41 del D.Lgs. 77/1995 nonché dal capo VI° del presente regolamento.

ART.- 90- Revoca del revisore

1- Il revisore è revocabile soltanto per inadempienza ai propri doveri. 2- Costituisce altresì inadempienza la mancata presentazione della relazione sul rendiconto al termine di 20 giorni da quello di consegna dei documenti contabili e di tutti gli allegati nonché l'avere omesso di riferire al Consiglio entro sette giorni da quando il revisore è venuto a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione dell'ente, nonché la sistematica inadempienza agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento.

ART.- 91- Collaboratori nella funzione

1- Nel caso in cui l'organo di revisione voglia avvalersi della collaborazione di uno o più soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 4 del D.Lgs. 77/1995, ne deve fare preventiva comunicazione al Sindaco precisando, per ciascuno dei colllaboratori, il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art.100, comma 2, del D.Lgs. 77/1995 e allegando, sempre per ciascuno dei chiamati, una dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n.15, dalla quale risulti l'assenza degli impedimenti previsti nel precedente art.82, comma 1.con eccezione di quello indicato al n.1. 2- Nella nota di comunicazione è descritto l'ambito della collaborazione da affidare ed è esplicitamente dichiarato che il soggetto incaricato opera sotto la responsabilità del revisore e che i relativi compensi sono a carico del revisore. 3- I collaboratori del revisore non possono eseguire ispezioni e controlli individuali, nè partecipare alle sedute del consiglio se non in posizione collaborativa con il revisore del conto. 4- I collaboratori sono soggetti al divieto di prestazioni professionali di cui al precedente art.83 e devono conservare riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza a seguito della loro attività di collaborazione.

CAPO XI°

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DELLE RISCOSSIONI DIRETTE

ART.- 92- Servizio di economato

1- E' istituito il Servizio Economato per il pagamento: - delle minute spese d'ufficio e di quelle correlate a prestazioni, forniture e provviste occorrenti al funzionamento dei servizi comunali di carattere urgente e per le quali il fornitore richiede il pagamento a pronta cassa, sino all'importo messimo di lire 1.000.000 per ciascuna prestazione; - delle spese a costo fisso o comunque predeterminato e precisamente: spese postali, spese per inserzione sul FAL, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino delle Regioni e simili e abbonamento alla Gazzetta Ufficiale. - delle spese d'urgenza in caso di calamità naturali;

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- delle spese contrattuali.

ART.- 93- Economo

1- Il servizio di economato è affidato all'Economo Comunale che la Giunta Comunale individua con proprio provvedimento, nell'ambito del personale dipendente.

ART.- 94- Anticipazione di fondi

1- All'inizio di ogni anno viene effettuata, ai sensi del presente regolamento un'anticipazione da effettuare alla cassa economale per le sue esigenze di £.2.000.000. L'erogazione dell'anticipazione è registrata al Tit.IV° della spesa "Servizi per conto terzi".

ART.- 95- Vigilanza

Il servizio economato è sottoposto alla vigilanza dell'Organo di revisione economica finanziaria che provvede alle ordinarie verifiche trimestrali di cui all'art.64, I° comma del D.Lgs. 77/1995, nonché del Responsabile del servizio finanziario.

ART.- 96- Ordinazione di spese

Per l'esecuzione delle spese, l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento a questo regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio interessati ed alla prenotazione di impegno.

ART.- 97- Pagamenti

1- L’erogazione di fondi da parte della cassa economale avviene esclusivamente in base a buoni economali predisposti dal Responsabile del servizio che richiede l'erogazione, con riferimento puntuale all'intervento o capitolo al quale la spesa è riferita, controfirmati dal Responsabile del servizio finanziario per il riscontro della regolarità contabile. 2- Il buono, inoltre, dovrà essere firmato per quietanza dal diretto beneficiario oppure dall'economo quando il pagamento viene effettuato in forma diversa da quello diretto(versamento in c/c postale, bancario e ecc.), in tal caso dovrà allegare la ricevuta di avvenuto versamento.

ART.- 98- Riscossioni

E' fatto divieto alla cassa economale di accogliere versamenti di somme dovute per qualsiasi motivo all'ente.

ART.- 99- Reintegro somme

1- Periodicamente, comunque massimo trimestralmente, l'Economo presenta al Responsabile del servizio finanaziario richiesta di discarica e reintegro delle somme pagate a mezzo di apposito prospetto riepilogativo con allegati i documenti giustificativi della spesa. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede con determina alla discarica e al reintegro delle somme con imputazione agli interventi o capitoli rendicontati. 2- Al termine dell'esercizio l'Economo, ricevuto il rimborso, restituisce (dietro emissione di apposita reversale in conto "Partite di Giro) l'anticipazione di cui al precedente art. 92.

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ART.- 100- Disciplina delle riscossioni dirette

La Giunta Municipale con propria deliberazione provvede alla designazione dei dipendenti comunali, in servizio di ruolo, autorizzati a riscuotere direttamente alcune particolari entrate e specificamente: - diritti di segreteria, stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti d'ufficio; - sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco; - proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale;

ART.- 101- Disciplina delle riscossioni dirette

I dipendenti incaricati assumono la figura di agenti contabili e quindi soggetti alla vigilanza dei responsabili dei servizi di competenza e alla giurisdizione della Corte dei Conti alla quale devono rendere il loro conto giudiziale a corredo di quello del Tesoriere Comunale. Le riscossioni delle somme dovute al Comune avviene mediante: - l'uso di appositi bollettari vidimati dal responsabile di area; - marche segnatasse; I dipendenti incaricati versano in tesoreria le somme incamerate entro il quinto giorno del mese successivo alla data di riscossione. A tal fine il I° giorno del mese successivo alla data di riscossione, gli incaricati, con nota indirizzata al Servizio Finanziario, contenente gli importi incassati per ciascun tipo di entrata, richiedono la emissione di apposita reversale di incasso.

ART.- 102- Rendiconto annuale

L'Economo e gli incaricati delle riscossioni diretto sono tenuti a rendere il conto entro due mesi dal termine dell'esercizio o dalla cessazione dell'incarico, utilizzando, il modello approvato con il regolamento previsto dall'art.75, II° comma, del D.Lgs. 77/1995.

ART.- 103-

Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia 1- Allo scopo di garantire la scelta più idonea e conveniente per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di forniture in economia, è istituito l'elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia dell'Amministrazione. 2- L'elenco è approvato dalla Giunta e può essere aggiornato in qualsiasi momento. 3- I requisiti per l'iscrizione nell'elenco devono riguardare l'idoneità e la capacità tecnica, la consistenza economico- finanziaria e la serietà imprenditoriale dei soggetti richiedenti. 4- L'individuazione delle ditte da iscrivere nell'albo è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia.

CAPO XII° NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.- 104- Norma di sorveglianza

1- Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili: a- i regolamenti comunali; b- le leggi e i regolamenti regionali; c- le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

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ART.- 105- Pubblicità del regolamento

1- Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.- 106- Entrata in vigore

1- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 2- Con la stessa decorrenza vengono abrogati il regolamento di Contabilità ed il regolamento per il servizio di economato preesistenti.

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