REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FOGNATURE · art. 37 - Utenze allacciabili alla fognatura art. 38 -...

27
COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FOGNATURE Approvato con delibera Pag. 1

Transcript of REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FOGNATURE · art. 37 - Utenze allacciabili alla fognatura art. 38 -...

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

COMUNALE DELLE

FOGNATURE

Approvato con delibera

Pag. 1

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

INDICE Parte I - Disposizioni di carattere generale art. 1 - Oggetto dei Regolamento art. 2 - Definizioni art. 3 - Competenze del Comune art. 4 - Classificazione delle utenze art. 5 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito

Parte II - Norme concernenti l'allacciamento e lo scarico in fognatura art. 6 - Autorizzazione all'allacciamento e scarico art. 7 - Domanda di allacciamento e scarico in fognatura art. 8 - Progetto delle opere di allacciamento - approvazione del progetto art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento art. 10 - Collaudo delle opere di allacciamento - attivazione dello scarico art. 11 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento Parte III - Esercizio degli allacciamenti privati art. 12 - Manutenzione delle opere di allacciamento art. 13 - Ispezioni e controlli art. 14 - Responsabilità degli utenti art. 15 - Rifusione dei danni alle infrastrutture Parte IV - Utenze industriali art. 16 - Rilevazione dei consumi idrici art. 17 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche art. 18 - Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali art. 19 - Impianti di pretrattamento e smaltimento dei relativi residui art. 20 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento industriale art. 21 - Collettori di allacciamento art. 22 - Riunione di più scarichi art. 23 - Impianto di sollevamento art. 24 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento art. 25 - Disciplina dei cicli produttivi art. 26 - Modifica della attività produttive art. 27 - Titolarità delle autorizzazioni di allacciamento e scarico art. 28 - Revoca dell'autorizzazione - recesso Parte V - Utenze domestiche art. 29 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private

Pag. 2

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

art. 30 - Criteri di allacciamento delle utenze civili art. 31 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamenti delle utenze civili art. 32 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale art. 33 - Collettori dei cortili e degli spazi interni art. 34 - Separatore di olii art. 35 - Pozzi neri e fosse settiche fuori uso Parte VI -Norme particolari relative agli scarichi diversi da quelli domestici art. 36 - Scarichi di insediamenti industriali Parte VII - Norme particolari relative agli scarichi civili art. 37 - Utenze allacciabili alla fognatura art. 38 - Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura

Parte VIII - Utenze non allacciabili alla fognatura art. 39 - Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura art. 40 - Divieto di scarico nel sottosuolo. Parte IX - Disposizioni varie art. 41 - Entrata in vigore dei Regolamento art. 42 - Norme transitorie art. 43 - Penali Allegato A: Tabella limiti accettabilità

Pag. 3

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue derivanti da insediamenti domestici e industriali ricadenti nell'area del Comune. Il regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, sia per l'Ente gestore (Comune), sia per gli utenti, anche a seguito di eventuali future estensioni delle reti. Esso ha lo scopo di stabilire: 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello

stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonchè dei recapito finale della fognatura;

2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per gli insediamenti che recapitano le acque reflue nella fognatura comunale;

3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nella fognatura comunale; 4) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità; 5) le norme tecniche per gli allacciamenti; 6) le sanzioni amministrative.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente regolamento è usata la seguente terminologia tecnica: - abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di

ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; - acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da

servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, - acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni

in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

- agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

- autorità d’ambito: la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;

- fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la saluta

Pag. 4

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

- rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

- fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

- scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;

- scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’art. 40 del Decreto Legislativo 152/99;

- acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; - trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo

ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 152/99;

- trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 50%;

- trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

- stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;

- zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

- impianto di depurazione: impianto per il trattamento dei reflui urbani provenienti dalla rete fognaria del bacino di utenza.

Pag. 5

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Art. 3 - Competenze del Comune Sono di competenza del Comune: - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale; - il controllo delle utenze domestiche ed industriali allacciate alla rete fognaria pubblica; - la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature che recapitano

nell'impianto centralizzato; - la definizione dei canoni di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge; - la gestione delle opere comunali.

Art. 4 - Classificazione delle utenze

Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/1999 e n. 258/2000, gli scarichi sono così classificati: - Scarichi di acque reflue domestiche - Scarichi di acque reflue industriali Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da: a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 al Decreto Legislativo n. 258/2000. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;

c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Pag. 6

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Art. 5 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito Le utenze civili, qualificate domestiche o assimilabili, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e/o eventuale stazione di sollevamento.. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione all'allacciamento resta subordinata alla verifica da parte dell'Ente gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili. Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni tecniche accertate con apposito verbale dall'Ufficio Tecnico comunale che comprovi che non sia possibile l'immissione dello scarico in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento e con personale espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine primaria dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, e al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente regolamento. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, l'Amministrazione comunale può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue industriali. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti dei successivi articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i vari manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico: a) Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e

comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;

Pag. 7

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

b) Qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

c) Sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

d) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

e) Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

f) Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

g) Ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;

h) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;

i) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;

PARTE Il - NORME CONCERNENTI L'ALLACCIAMENTO E LO SCARICO IN FOGNATURA

Art. 6 - Autorizzazione all'allacciamento e scarico

Qualora non diversamente provveduto, gli scarichi di acque reflue industriali, con le eccezioni di cui all'art. 5, dovranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento previa apposita autorizzazione dell'Ente gestore, presentando domanda in tal senso secondo le modalità di cui al successivo art. 7. L'Ente gestore accetta nelle fognature gli scarichi delle acque reflue industriali purchè, a suo giudizio, siano compatibili con il regolare funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di depurazione. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 5, hanno l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere rivolta all'Ente gestore, da parte dell'utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione per le opere di allacciamento, da formulare nei modi e nei tempi previsti dall’ Ufficio Tecnico, trascorsi i quali l'Ente gestore potrà intervenire d'ufficio.

Art. 7 - Domanda di allacciamento e scarico in fognatura Nel caso di scarichi di acque reflue industriali, la domanda di autorizzazione in bollo deve essere presentata all'Ente gestore corredata dai seguenti elaborati: a) Relazione tecnico descrittiva (in triplice copia) contenente: - la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta; - le generalità e l'indirizzo del titolare e del legale rappresentante della ditta; - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;

Pag. 8

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

- il numero degli addetti impiegati; - una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da

cui generano gli scarichi; - le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima,

volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, eventualmente allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico;

- i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura misurati o stimati dai responsabili della ditta;

- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; - l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento, allegando una

dettagliata descrizione. Per impianti di trattamento si fa riferimento a quanto indicato all’articolo 2 del presente Regolamento.

- Descrizione del sistema complessivo di scarico ivi compreso le operazioni ad esso funzionalmente connesse;

- Eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto; - Indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico; - Indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei

valori limite di emissione. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al Decreto Legislativo N. 152/1999, la domanda deve altresì indicare: 1) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione

ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

2) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo. B) – Planimetria (in triplice copia) relativa all’estratto catastale scala 1:2000 d'insieme della

zona in cui è ubicato l’insediamento; – Planimetria in dettaglio scala preferibilmente 1:200, su cui siano riportate le reti di

fognatura interna separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonchè l'ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti e/o previsti e del pozzetto necessario ai prelievi di controllo.

L'Ente gestore si riserva comunque di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione di cui all'art. 6. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche, di cui all'art. 4, l'Ente gestore, mano a mano che procedono i lavori di successivo ampliamento della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già esistenti invita con comunicazione scritta, tutti i potenziali utenti a richiedere domanda di

Pag. 9

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

allacciamento alla pubblica fognatura, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Ente potrà effettuare sopralluoghi anche all'interno degli stabili e delle proprietà in genere, prima di concedere l'autorizzazione all'allacciamento. Per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche la domanda di allacciamento sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Nel progetto edilizio dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura pubblica. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia costituisce anche autorizzazione all'allacciamento e allo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche.

Art. 8 - Progetto delle opere di allacciamento - approvazione del progetto Per gli scarichi di nuovi insediamenti industriali, il progetto di allacciamento alla fognatura comunale, sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia e sarà implicitamente autorizzato con il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia stessa. Successivamente dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.

Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato. Il collettore di collegamento fra il limite delle proprietà e l'immissione nella fognatura comunale invece, essendo in suolo pubblico, viene eseguito direttamente a cura del richiedente sotto stretta sorveglianza dell’Ente gestore. La sede stradale ed il manto bituminoso, manomessi per l'esercizio delle opere di cui sopra, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento.

Art. 10 - Collaudo delle opere di allacciamento: attivazione dello scarico L'Ente potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico e di un controllo chimico sulla qualità delle acque reflue industriali scaricate . In sede di collaudo i tecnici dell'Ente verificheranno la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora essi riscontrassero differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, segnaleranno tale circostanza all'Ente, che inviterà l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata. L'attivazione dello scarico è subordinata all'autorizzazione dell'Ente: Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, l'Ente gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico

Pag. 10

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati con il presente regolamento e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi dello stesso con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione. A tale scopo, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, l’Ente gestore del servizio prescrive una serie di controlli analitici la cui frequenza verrà stabilita dall’Ufficio Tecnico sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall’utenza industriale. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dall’Ufficio Tecnico che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell’”utente industriale” (il Laboratorio in questione dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità). I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo, concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all’applicazione della tariffa del canone di scarico in fognatura e depurazione. L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell'Ente gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione dei collettori interessati o all'impianto di depurazione. L'autorizzazione allo scarico resta valida quattro anni dalla data di notifica al richiedente ai sensi dell’art. 45, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/1999e successivo n. 258/2000, se non si verifichino anticipatamente le condizioni di cui ai successivi articoli 26, 27 e 28. La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno sei mesi prima della data di scadenza. Ogni allacciamento attivato senza rispettare le norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedente.

Art. 11 - Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere allacciati alla pubblica fognatura, come disposto dall’articolo 5 del presente Regolamento. Qualora il titolare dello scarico non provveda alle opere di allacciamento, l'Ente ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificati di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate dei 15% per spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'utente che nel termine di 30 giorni può far pervenire per iscritto ricorso all'Ente.

Pag. 11

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

PARTE III - ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI

Art. 12 - Manutenzione delle opere di allacciamento I tratti dei condotti di allacciamento privati alle canalizzazioni della rete in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione e pulizia, da parte dell'Ente, secondo un programma stabilito dall'Ufficio Tecnico dell'Ente stesso. I privati sono comunque tenuti a richiedere interventi straordinari non appena avvertano disturbi nei condotti di allacciamento. La manutenzione e la pulizia delle fognature interne alle proprietà private e dei manufatti connessi, sono invece affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Art. 13 - Ispezioni e controlli L'Ente gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 152/1999, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie, all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dall'Ente. L'Ente può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'azienda/utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.

Art. 14 - Responsabilità degli utenti L'autorizzazione concessa dall'Ente non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art. 5, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

Art. 15 - Rifusione di danni alle infrastrutture Qualsiasi danno alle infrastrutture causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura dell'Ente. Le spese relative, maggiorate dei 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto all'Ente.

Pag. 12

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

PARTE IV - UTENZE INDUSTRIALI

Art. 16 - Rilevazione dei consumi idrici. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione nella domanda di autorizzazione (art. 7) all'Ente. Su ciascun pozzo dovranno essere installati, a cura e spese dell'utente, idonei strumenti di misura. Tali strumenti dovranno essere sigillati e potranno essere verificati dell'Ufficio Tecnico che potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta all'Ente gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti. Tutti gli utenti (sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico), qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, potranno chiedere all'Ufficio Tecnico d'accertare e quantificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso. Le spese di tali accertamenti, dell'installazione e dell'esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti. L'Ente si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico (art. 21).

Art. 17 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interna in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, l'Ente gestore ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso.

Art. 18 - Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali E' fatto divieto all'utente industriale di effettuare comunque scarichi di acque inquinate in recapito diverso dalla rete fognaria, attraverso i collettori di allacciamento di cui al successivo art. 21. In particolare è pertanto vietato smaltire acque inquinate nel suolo e nel sottosuolo. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria; tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.

Pag. 13

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Pag. 14

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Art. 19 - Impianti di pretrattamento e smaltimento dei relativi residui Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti nel presente Regolamento, hanno l'obbligo, salvo le eccezioni di cui all'art. 5, di chiedere l'allacciamento alle reti di fognatura, impegnandosi a provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Sarà cura dell'Ente gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento. Gli utenti industriali restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento. Art. 20 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento industriale I manufatti e le canalizzazioni di allacciamento industriale, da progettarsi e costruirsi a cura e spese degli utenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 8 e 9, dovranno essere realizzate esclusivamente in ottemperanza alle modalità esposte nei successivi artt. 21 e 24.

Art. 21 - Collettori di allacciamento Tutti gli scarichi di acque di rifiuto comunque inquinate dovranno per ciascuna utenza industriale essere raccolti in un unico collettore di scarico, che viene definito collettore di allacciamento. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino in ghisa ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni che dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata ed a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale dell'Ufficio Tecnico un agevole accesso. L'Ente si riserva di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.

Art. 22 - Riunione di più scarichi E' ammessa la riunione di più scarichi di utenze industriali prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore di allacciamento, dotato dei pozzetto di misura di cui al punto precedente, in modo che venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale, comune anche ad altre utenze. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù di "fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Pag. 15

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Art. 23 - Impianto di sollevamento

Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di insediamento industriale sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento (artt. 6 e 7), e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso che la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiatura di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e dei loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con l'Ente e da installare anche a valle dell'impianto stesso.

Art. 24 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse. In particolare per i tratti di collettore in suolo pubblico, soggetti a manutenzione da parte dell'Ente, è obbligatorio prevedere l'uso di materiale identico o simile a quello impiegato per la costruzione del collettore recipiente. I collettori ovunque possibile, dovranno avere pendenza non inferiore al 5 per mille e percorsi rettilinei. In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione, nonchè di ogni immissione o qualsiasi altra discontinuità, dovranno essere previste camerette di ispezione, munite di chiusino a tenuta d'acqua se ubicate all'esterno. Dovranno comunque essere previste camerette di ispezione ai collettori a distanza non superiore a 40 metri fra loro. Il diametro del collettore di allacciamento non dovrà comunque essere mai inferiore a mm. 150.

Pag. 16

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Dovranno essere previsti uno o più punti di ispezione dei collettori per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.

Art. 25 - Disciplina dei cicli produttivi

E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati.

Art. 26 - Modifica delle attività produttive I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 10 del Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque nel senso indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione all'Ente richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico. Tale disposizione si applica quando: - la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% il valore dichiarato nella domanda di

allacciamento; - il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti

superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento; - venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni

compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità (artt. 28 e 36).

Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione allo scarico, se i responsabili dei complessi industriali non accettano le condizioni proposte dall'Ente, il recesso dell'utente verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo art. 28.

Art. 27 - Titolarità delle autorizzazioni di allacciamento e scarico La titolarità delle autorizzazioni all'allacciamento e allo scarico rilasciate secondo quanto disposto agli artt. 6, 7 e 10, si intendono attribuite all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità delle autorizzazioni a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione, all'Ente. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda. Permanendo tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto al recesso di cui al successivo art. 28, dovrà essere presentata domanda scritta all'Ente di subentro e di rinnovo delle autorizzazioni, nelle nuove condizioni.

Pag. 17

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Qualora al verificarsi dei casi di cui all'art. 26, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato dall'art. 26, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità degli artt. 6, 7 e 10, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni. Qualora non si verifichino tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni: - nuova ragione sociale dell'azienda; - generalità ed indirizzo dei titolare o del legale rappresentante; - dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnano modifiche

dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente; - dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare. Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 26.

Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione - recesso L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dall'Ente nel caso di infrazioni al presente Regolamento, in particolare quando si verifichi una delle seguenti circostanze: - mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura; - non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall'Ente gestore; - inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati

di allacciamento; - non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con

le parti interessate a norma dell'art. 25; - modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello

scarico nel senso specificato dall'art. 26, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente nei tempi e nei modi previsti.

Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dal Regolamento, l'Ente ingiunge per iscritto all'utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Ente revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico; in caso di inadempienza l'Ente gestore provvede d'ufficio all'interruzione dello scarico. Contro la decisione dell'Ente è ammesso ricorrere entro il termine di 30 giorni. La presentazione del ricorso non sospende la revoca dell'autorizzazione fino al pronunciamento da parte dell'Ente, che dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso.

Pag. 18

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

PARTE V - UTENZE DOMESTICHE

Art. 29 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della fognatura civile lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica. Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la fognatura recipiente. Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è di un anno a partire dalla notifica dell'Ente dell'obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze. Qualora i proprietari interessati non provvedano, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto all'art. 11.

Art. 30 - Criteri di allacciamento delle utenze domestiche Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema misto (unitario) gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, sono obbligati ad immettervi tanto le acque reflue domestiche quanto le acque meteoriche. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, come definito dall'art. 3, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche; pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole dell'Ente preposto.

Art. 31 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento delle utenze domestiche

E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre l'Ente potrà eventualmente vietare l'impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista. In tale caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall'immissione nella fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall'art. 35. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite appositi pezzi speciali a sghembo oppure, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, od altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dall'Ente.

Pag. 19

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto nelle reti di fognatura, nonchè i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, dovranno essere provviste di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.. Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acque e bagni potranno avere un unico sifone al piede. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali.

Art. 32 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti, causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione l'Ente potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo di prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore del recipiente.

Art. 33 - Collettori dei cortili e degli spazi interni Per l'immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile. Le dimensioni dei collettori di raccolta devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.

Art. 34 - Separatore di oli I liquami provenienti da utenze domestiche in cui si utilizzano o siano immagazzinati oli minerali o prodotti simili possono essere indotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio attraverso pozzetti per la separazione di oli. Il modello di tali manufatti deve essere approvato dall'Ente.

Art. 35 - Pozzi neri e fosse settiche fuori uso I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse settiche, da mettere eventualmente fuori uso a norma dell'art. 31, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura devono essere puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui all'articolo precedente.

Pag. 20

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

PARTE VI - NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI

Art. 36 - Scarichi di insediamenti industriali

La possibilità, in genere, di sversare un'acqua di rifiuto in una rete di fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali: 1) Sicurezza e salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della rete di

fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc..). 2) Buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di

trattamento. 3) Buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi,

fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.).

4) Mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, ecc.).

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di immissione, i liquami scaricati dovranno ottemperare alle normative di cui alla tabella riportata nell'allegato A, se recapitati nel depuratore terminale. Nella domanda di immissione l'utente dovrà dichiarare la composizione dei propri scarichi nonchè la portata media oraria allo scarico. La portata istantanea non dovrà superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere di lavorazione per più del 40%. Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato ad intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi di sversamento, alla portata e alla durata degli scarichi; l'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'istituto di Ricerca sulle Acque (CNR Roma, e successivi aggiornamenti) o in mancanza, definiti dal "Centro di Ricerca sulle Acque" dell'Università di Pavia. Ogni insediamento industriale, dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonchè fornire ragguagli circa i principali composti presenti negli scarichi. Scarichi con caratteristiche non comprese fra quelle tabellari o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella potranno essere accettati con apposito provvedimento di formale autorizzazione derivante da documentata domanda che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate. Dette caratteristiche dovranno essere tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete fognante ed all'impianto depurativo. Ogni autorizzazione sarà a termine (durata di 4 anni), rinnovabile, come previsto dall’articolo 10, finchè sussistono le condizioni di accettabilità per le quali l'autorizzazione era stata concessa; ciò in relazione alle caratteristiche sia quantitative che qualitative delle acque reflue degli insediamenti industriali esistenti e di quelli che dovessero in futuro insediarsi per orientamenti urbanistico-programmatori e con il fine di mantenere l'insieme degli scarichi in armonia con le premesse dei presente Regolamento.

Pag. 21

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede Regionale o Nazionale. Ogni inadempienza potrà comportare, ad insindacabile giudizio del responsabile della gestione dell'impianto, la revoca dell'autorizzazione: tale revoca potrà essere fatta con semplice comunicazione, trasmessa per raccomandata postale ed avrà effetto immediato.

PARTE VII - NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI DOMESTICI

Art. 37 - Utenze allacciabili alla fognatura

Alla rete di collettori fognari devono obbligatoriamente allacciarsi tutte le utenze domestiche.

Art. 38 - Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura Le utenze domestiche allacciate alla rete potranno scaricarvi le acque di rifiuto provenienti da insediamenti abitativi, da insediamenti qualificati domestici, da insediamenti assimilabili a quelli domestici, ed inoltre le acque meteoriche, con le modalità previste all'articolo 30. E' esplicitamente vietata l'immissione nei collettori di sostanze che: - per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi; - siano infiammabili, esplosive o radioattive; - sviluppino gas o vapori tossici; - costituiscono una minaccia per la salute pubblica. Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, l'Ente si riserva di stabilire, caso per caso, anche il valore della portata massima istantanea scaricabile in fognatura.

Pag. 22

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

PARTE VIII - UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

Art. 39 - Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da

fognatura Per quanto riguarda gli scarichi da utenze domestiche o assimilabili, o industriali in zona non servita da fognatura, oppure se l'allacciamento ad essa sia impossibile, essi potranno avere recapito in un corpo idrico superficiale o sul suolo, rispettando i seguenti criteri: a) insediamenti industriali con: - recapito in corpo idrico superficiale: - TABELLA "3" dell’allegato 5 al Decreto Legislativo

n. 152/1999 e n. 258/2000 - recapito sul suolo: - rispetto della tabella TABELLA "4" dell’allegato 5 al Decreto

Legislativo n. 152/1999 e n. 258/2000 e normativa tecnica generale di cui all'allegato n. 5 dei "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale Difesa Acque dalla Inquinamento del 04/02/1977.

b) Nel caso di insediamento qualificato "domestico" è ammissibile lo scarico diretto negli strati superficiali del suolo mediante impianto di sub-irrigazione, secondo i criteri e le modalità previste dalla Allegato 5 delle Delibera del Comitato Interministeriale Difesa Acque dalla Inquinamento del 04/02/1977 semprechè non in contrasto con quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 258/2000.

Art. 40 - Divieto di scarico nel sottosuolo

Sono vietati per qualsiasi insediamento sia domestico che industriale gli scarichi nel sottosuolo.

PARTE IX - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41 - Entrata in vigore dei Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione delle superiori autorità e la ripubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni, a norma di legge.

Art. 42 - Norma transitoria Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data dell'entrata in vigore dei presente Regolamento, l'Ente su specifica richiesta dell'utente interessato, può emettere speciali disposizioni transitorie, anche in parziale deroga alle norme dei presente Regolamento, in particolare, per quanto riguarda gli insediamenti domestici ubicati in zone servite da collettori non ancora allacciati all'impianto di depurazione, ovvero servite da collettori ancora non ristrutturati, ovvero non servite da collettori. Tali disposizioni transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia potranno essere rinnovate anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

Pag. 23

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

Art. 43 - Penali

Fatte salve le sanzioni previste dai Decreti legislativi n. 152/1999 e n. 258/2000, alle contravvenzioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano gli articoli 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale Testo Unico 3/3/1934 n. 383, l'articolo 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza Testo Unico approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, fatto salvo per l'Ente il diritto alla rifusione dei danni.

Pag. 24

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

ALLEGATO A N. Parametri Concentrazioni Note

1 pH 5,5-9,5 Il valore del pH del recipiente deve essere compreso fra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.

2 Temperatura °C 50 - 3 Colore - Non percepibile dopo diluizione 1:40 su uno

spessore di 10 centimetri. 4 Odore - Non deve essere causa di inconvenienti e

molestie di nessun genere. 5 Materiali grossolani assenti La voce "materiali grossolani" si riferisce ad

oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.

6 Solidi sospesi totali mg/l

≤ 200 Per materiali in sospensione totali devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.

7 BOD5 (come O2) mg/l

≤ 1000 -

8 COD (come O2) mg/l

≤ 2000 Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

9 Alluminio mg/l come Al

≤ 2,0 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso od in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

10 Arsenico mg/l come As

≤ 0,5 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

11 Bario - 12 Boro

mg/l come B ≤ 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione

come ione, sotto forma di complesso od in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

13 Cadmio mg/l come Cd

≤ 0,02 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

14 Cromo totale mg/l come Cr

≤ 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

15 Cromo VI mg/l come Cr

≤ 0,20

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

16 Ferro mg/l come Fe

≤ 4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso od in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

17 Manganese mg/l come Mn

≤ 4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso od in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

18 Mercurio mg/l come Hg

≤ 0,005

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

19 Nichel mg/l come Ni

≤ 4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e sospen.

Pag. 25

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

N. Parametri Concentrazioni Note 20 Piombo

mg/l come Pb

≤ 0,3 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

21 Rame mg/l come Cu

≤ 0,4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione.

22 Selenio mg/l come Se

≤ 0,03

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e sospen

23 Stagno -

24 Zinco mg/l come Zn

≤ 1,0

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e sospen.

25 Cianuri totali (come CN) mg/l come CN-

≤ 1,0

-

26 Cloro attivo libero mg/l come Cl2

≤ 0,3

-

27 Solfuri (come S) mg/l come H2S

≤ 2 -

28 Solfiti mg/l come SO3

= ≤ 2 -

29 Solfati mg/l come SO4

=

≤ 1000 -

30 Cloruri mg/l come Cl-

1200 - 2000

Per limiti superiori a 1200 mg/l, fino al limite massimo di 2000 mg/l verrà prescritta una limitazione della portata scaricabile, ad insindacabile giudizio dell’Ente Gestore

31 Fluoruri mg/l come F-

≤ 12

-

32 Fosforo totale mg/l come P

≤ 10

-

33 Azoto ammoniacale mg/l come NH4

+

30 - 100

Il limite di 100 mg/l di NH4+ è riferito allo

scarico di acque reflue domestiche provenienti prevalentemente da servizi, dal metabolismo umano e da attività domestiche provenienti dall’interno di insediamenti industriali, qualora al momento del prelievo di controllo non siano in atto scarichi derivanti dal ciclo produttivo.

34 Azoto nitroso mg/l come N

≤ 0,6

-

35 Azoto nitrico mg/l come N

≤ 30

-

36 Grassi e olii animali/vegetali mg/l

≤ 40

-

37 Idrocarburi totali mg/l

≤ 10

-

38 Fenoli mg/l come C6H5OH

≤ 1

-

39 Aldeidi mg/l come H-CHO

≤ 2 -

N. Concentrazioni Note

Pag. 26

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova

40 Solventi organici aromatici mg/l

≤ 0,4 -

41 Solventi organici azotati mg/l

≤ 0,2 -

42 Tensioattivi totali mg/l

≤ 15 Il valore è subordinato alla qualità dei reflui in arrivo all’impianto, per cui potrà anche essere modificato se la concentrazione in entrata all’impianto sarà superiore a 10 mg/l.

43 Pesticidi fosforati mg/l

≤ 0,10 -

44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l

≤ 0,05 -

tra cui: 45 - aldrin ≤ 0,01 46 - dieldrin ≤ 0,01 - 47 - endrin ≤ 0,002 - 48 - isodrin ≤ 0,002 -

49 Solventi clorurati mg/l

≤ 2 -

50 Escherichia coli UFC/100mL

- * Nei limiti indicati dalla Regione Lombardia come previsto dal Decreto Legislativo n.

152/99 e n. 258/2000 51 Saggio di tossicità acuta il campione non è

accettabile quando dopo 24 ore il numero degli

organismi immobili è uguale

o maggiore del 80% del totale

* (Vedi nota)

* Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall’ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell’aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Pag. 27