Regolamento 1169/2011 Principi introdotti e novità per gli OSA

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1 11 Aprile 2014 Regolamento 1169/2011 Regolamento 1169/2011 Principi introdotti e Principi introdotti e novità per gli OSA novità per gli OSA

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Regolamento 1169/2011 Principi introdotti e novità per gli OSA. 1. SVILUPPI NORMATIVI ETICHETTATURA ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONALE Dir. 2000/13/CE Dir. 90/496/CEE - PowerPoint PPT Presentation

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111 Aprile 2014

Regolamento 1169/2011Regolamento 1169/2011

Principi introdotti e Principi introdotti e

novità per gli OSAnovità per gli OSA

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SVILUPPI NORMATIVI

ETICHETTATURA ETICHETTATURA

DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONALE Dir. 2000/13/CE Dir. 90/496/CEE

Regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni

alimentari ai consumatori

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Adeguamenti necessari su base nazionale Adeguamenti necessari su base nazionale (D.lgs 109/92 e s.m.i.)(D.lgs 109/92 e s.m.i.)

Riordino e riassetto della normativa nazionaleRiordino e riassetto della normativa nazionale attraverso attraverso l’aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazionel’aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazione della della

stessa, a maggiore tutela del consumatore e per assicurare stessa, a maggiore tutela del consumatore e per assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in

Italia.Italia. 33

REG. (UE) N. 1169/2011REG. (UE) N. 1169/2011

abroga abroga le direttivele direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, 87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, 2000/13/CE2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004

modifica modifica i Regg.: 1924/2006 e 1925/2006i Regg.: 1924/2006 e 1925/2006 in vigore dal in vigore dal 12 dicembre 201112 dicembre 2011

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Cambiamento radicale per quel che riguarda l’atteggiamento con cui si pone il legislatore rispetto alle norme a cui l’operatore alimentare deve sempre attenersi nel fornire informazioni sull'identità, la composizione, e le proprietà dell’alimento stesso.

+ responsabilizzazione e - divieti

requisiti puntuali: - ampio spazio alla responsabilità sulle informazioni sugli

alimenti - maggiori informazioni obbligatorie e facoltative

Ma soprattutto …….. maggiore

livello di protezione dei consumatori4

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“evoluzione culturale”e non una semplice modifica

Industria: maggiore coinvolgimento e migliori opportunità

Consumatori: operare scelte informate

Obiettivo comune: > sicurezza(consapevolezza) nutrizionale

e non solo sicurezza alimentare

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Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze

individuali

Consumatori e Industria attori della strategia sugli aspetti sanitari legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non

trasmissibili

Riformulazione degli alimenti

Maggiore competitività

MIGLIORAMENTO DELLA MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ NUTRIZIONALE QUALITA’ NUTRIZIONALE

DEGLI ALIMENTI DEGLI ALIMENTI

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responsabilità degli operatori del settore dichiarazioni obbligatorie

leggibilità delle informazioni fornite forme aggiuntive di espressione e

presentazione luogo di origine dei prodotti

informazioni relative agli alimenti non preimballati

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denominazione ingredienti

allergeniquantità netta

quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale)

termine minimo di conservazione o data di scadenzacondizioni particolari di conservazione e/o impiego

nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore (indicazione puntuale)

paese di origine o luogo di provenienza istruzioni per l’uso (se necessarie)

titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume dichiarazione nutrizionale

Informazioni obbligatorie sui Informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.9)prodotti alimentari (art.9)

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Sede dello stabilimento non prevista

Nome del produttore (private label) NO!

Prodotto da XXX per supermercato yyy (?)

10

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«contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)»«contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura con il solo numero Ese l’aspartame figura con il solo numero E «contiene una fonte di fenilalanina»«contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specificaquando figura nella sua denominazione specifica

«elevato tenore di caffeina. «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»

(superiore a 150 mg/l)(superiore a 150 mg/l)riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 mlriferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml

Integratori alimentari:Integratori alimentari: il tenore di caffeina è espresso per porzione il tenore di caffeina è espresso per porzione

data di congelamento o la data del primo congelamentodata di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e iper i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e i

non trasformati a base di pesce congelati non trasformati a base di pesce congelati o che sono stati congelati più di una voltao che sono stati congelati più di una volta

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Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E

955, gomma base, acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422, aromi, guaranà, addensante: gomma

arabica, caffeina, agente di rivestimento: E 903, colorante: E 120, caffeina, emulsionante: lecitine (di soia), antiossidante: E

320 Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina). Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina 800 mg/100

g). Conservare in luogo fresco e asciutto.

Prodotto da XXXX srl – Via XX Settembre, 52 Roma 28 g contiene 20 confetti

Da consumarsi preferibilmente entro il 12 12 2012

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Prodotti e preparazioni a base di carne

va indicata la presenza va indicata la presenza e la natura di e la natura di

proteine aggiunte proteine aggiunte di diversa origine animaledi diversa origine animale

Prodotti e preparazioni a base di carne o della pescaProdotti e preparazioni a base di carne o della pesca

«carne ricomposta» e «carne ricomposta» e «pesce ricomposto»«pesce ricomposto»

quando può sembrare un quando può sembrare un unico pezzo di carne o pesceunico pezzo di carne o pesce

ma in realtà vengono utilizzate varie parti ma in realtà vengono utilizzate varie parti usando altri ingredienti usando altri ingredienti

(additivi ed enzimi)(additivi ed enzimi)

concon più del 5 % del peso del prodotto più del 5 % del peso del prodotto finito di acqua aggiuntafinito di acqua aggiunta, ,

la denominazione dell’alimento comprende la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiuntal’indicazione della presenza di acqua aggiunta

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Esenzioni:- scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro)scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro)

- prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico- prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologiconecessario (es. conservazione di alimenti alle basse temperature) necessario (es. conservazione di alimenti alle basse temperature)

- prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla - prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e sulla qualità sicurezza e sulla qualità

(es. lieviti congelati somministrato dopo cottura, (es. lieviti congelati somministrato dopo cottura, senza manipolazionesenza manipolazione))

Alimenti Alimenti congelati prima della venditacongelati prima della vendita e venduti e venduti decongelatidecongelati, ,

la denominazione è accompagnata la denominazione è accompagnata dalla designazione dalla designazione «decongelato»«decongelato»

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Presentazione delle informazioni Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari obbligatorie sui prodotti alimentari

(art.13)(art.13)

facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebilivisibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili

LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI MA NON PREVEDEVAMA NON PREVEDEVA UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ

Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri: Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri: PARI O SUPERIORE A 1,2 mm1,2 mm (ALTEZZA DELLA X)

altri criteri di leggibilitàaltri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla verranno stabiliti in seguito dalla Commissione Commissione

(tipo di testo, formato, layout, ecc)(tipo di testo, formato, layout, ecc)

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SUPERFICIE MAGGIORE < 80 cm 2 , l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm

SUPERFICIE MAGGIORE < 25 cm 2 - no etichettatura nutrizionale

SUPERFICIE MAGGIORE < 10 cm 2 - obbligatori sull’imballaggio solo:

•denominazione •allergeni •quantità •TMC

La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messa a disposizione su richiesta del consumatore

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Indicativamente, secondo la raccomandazione

dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale, l'area del pannello di visualizzazione principale nel caso della confezione cilindrica o quasi cilindrica è

determinata come il 40% del prodotto di altezza x della circonferenza escludendo:

- le cime, fondi, flange al coperchio e al fondo per le lattine,

- le spalle e il collo per bottiglie e vasetti

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lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale non obbligatorie per

bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume ma…

entro il 13 dicembre 2014 relazione della Commissione:

- opportunità di inserire regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale

- necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore

energetico

- definizione di «alcopops»

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presentano una parziale novità, rispetto all’art. 2 del decreto legislativo 109/92

divieto di suggerire:

“nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente

naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso

ingrediente”

Se un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto viene

sostituito con un altro ingrediente (es. proteine di diversa natura e acqua), in prossimità della denominazione dell’alimento deve essere indicato l’ingrediente utilizzato, con caratteri di altezza

non inferiore al 75% della denominazione.

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….

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti.

La dicitura «nano», segue la denominazione di tali ingredienti.

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Oli e grassi vegetali: specie vegetale da cui derivano «totalmente o parzialmente

idrogenato»

Oli e grassi animali indicazione della specie rimane

facoltativa

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riferimento chiaro nell’elenco degli ingredienti

la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente allergenico)

in mancanza di un elenco degli ingredienti l’indicazione include il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza/ prodotto allergenico

le indicazioni sull’allergene non richieste se la

denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto

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Cereali Ingredienti: riso integrale 64%, zucchero, farina di soia,

lattosio, sale, calcio carbonato, emulsionanti E472, E479 (contiene soia), tiamina (B1), riboflavina (B2), acido pantotenico (B5), vitamina B6, folacina (B9), vitamina B12, niacina (PP); ferro.

Prodotto da XXXX srl – Via XX Settembre, 52 Roma 350 g

Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2016

Barretta Ingredienti: Zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere,

grasso vegetale di palma idrogenato, pasta di cacao, lattosio, burro, estratto di malto d’orzo, sale, emulsionante (lecitine), albume d’uovo, proteine del latte, aromi, farina di frumento, vitamina B6, folacina (B9), vitamina B12, niacina (PP);

Prodotto da XXXX srl Via XX Settembre, 52 Roma 350 g Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2016

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viene inserito il concetto di vendita con mezzi di comunicazione a distanza

tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del TMC e la data di scadenza)

devono essere fornite prima che l'acquisto sia concluso senza oneri per il

consumatore

* vanno distinti i prodotti alimentari non preconfezionati a proposito dei quali (ad eccezione

degli allergeni), le indicazioni devono essere espressamente previste da parte degli Stati membri

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l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti deve garantire la presenza e l'esattezza delle informazioni fornite

se gli alimenti sono offerti attraverso un mezzo di vendita a distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari prima della conclusione del contratto spetta al proprietario del sito web

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non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa:

a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

si applica agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare

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dichiarazione obbligatoria per alcuni

nutrienti

elementi dichiarati anche in rapporto ai consumi di riferimento

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALEDICHIARAZIONE NUTRIZIONALEnewsnews

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2929

DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE NUTRIZIONALENUTRIZIONALE

OBBLIGATORIEOBBLIGATORIEVALORE VALORE ENERGETICOENERGETICOGRASSI TOTALIGRASSI TOTALIGRASSI SATURI GRASSI SATURI CARBOIDRATICARBOIDRATIZUCCHERIZUCCHERI PROTEINE PROTEINE SALE SALE (una dicitura indicante che il (una dicitura indicante che il

contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare immediatamente naturalmente presente può figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale)accanto alla dichiarazione nutrizionale)

FACOLTATIVEFACOLTATIVE

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Si può riportare quanto non esplicitamente riportato nelle liste?

es. tenore di omega3, trans, colesterolo,

licopene, polifenoli

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Il contenuto della sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fatto un claim nutrizionale o sulla salute, può far parte della dichiarazione nutrizionale?

può essere riportato in prossimità della dichiarazione nutrizionale, ma non può far parte della dichiarazione nutrizionale, che ha un contenuto definito e limitato.

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Il valore energetico può essere riportato solo in kcal?

No, neanche quando ripetuto nel front of pack

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L'indicazione che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza di sodio naturale può essere riportato in prossimità dell’etichettatura nutrizionale per alimenti ai quali non è stato aggiunto il sale, come il latte, verdure, carne e pesce. Non sarebbe il caso di prosciutto, formaggi, prodotti cui il sale è stato aggiunto durante il processo, o per qualsiasi alimento contenente ingredienti cui è stato aggiunto il sale.

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Nel caso di etichette multilingue destinati per l'Unione europea, è permesso di mettere in etichetta - anche dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e Canada ?No, la dichiarazione di nutrienti nel formato richiesto dagli Stati Uniti e il Canada non sono in linea con i requisiti dell'UE e potrebbero indurre in errore i consumatori a causa di diversi fattori di conversione utilizzati per il calcolo del valore energetico e le quantità di sostanze nutritive.

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pur non essendo necessario indicare il valore di pur non essendo necessario indicare il valore di fibra e di poliolifibra e di polioli, è necessario conoscere il loro , è necessario conoscere il loro contenuto per calcolarne il contributo al valore contenuto per calcolarne il contributo al valore energetico energetico

discorso simile vale per gli discorso simile vale per gli acidi organiciacidi organici che che non vanno indicati in etichetta, ma contribuiscono non vanno indicati in etichetta, ma contribuiscono al valore energeticoal valore energetico

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALEDICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

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Vitamine e minerali Vitamine e minerali

quantità minime :quantità minime :- 15% dei valori nutritivi di riferimento (NRV)- 15% dei valori nutritivi di riferimento (NRV) specificati per 100 g o 100 ml specificati per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande,nel caso di prodotti diversi dalle bevande,- 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per - 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 ml nel caso di bevande, o,100 ml nel caso di bevande, o,- 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per - 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per porzione se la confezione contiene una sola porzioneporzione se la confezione contiene una sola porzioneIl contenuto di vitamine e minerali deve essere dichiarato in percentuale dei Il contenuto di vitamine e minerali deve essere dichiarato in percentuale dei valori di riferimento per 100 go 100 ml. Queste informazioni possono essere valori di riferimento per 100 go 100 ml. Queste informazioni possono essere integrate da una dichiarazione per porzione / unità di consumo.integrate da una dichiarazione per porzione / unità di consumo.Allegato XIIIAllegato XIII

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALEDICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

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Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della dichiarazione

nutrizionale possono essere immessi sul

mercato prima del 13 dicembre 2014?

SI, come stabilito dall’articolo 54, SI, come stabilito dall’articolo 54, comma 3comma 3

11 Aprile 2014

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STESSO CAMPO VISIVO in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in

formato lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito

Bevande alcoliche possono riportare (volontariamente) anche il solo il valore energetico

Quando le indicazioni sono ripetute, sono presentate nel CAMPO VISIVO

PRINCIPALE, utilizzando una dimensione di carattere conforme e possono riportare anche il solo il valore energetico

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3911 Aprile 2014

VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI

VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 mlPOSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE

INDICANDONE IL NUMERO IN ETICHETTA

POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER PORZIONE NEL CASO DI:

- RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - PRODOTTO NON PREIMBALLATO

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404011 Aprile 2014

Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ)

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così com’è venduto.

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o

effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente

stabiliti e accettati

La Commissione può adottare atti di esecuzione che

definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione

di controlli ufficiali (tolleranze analitiche)

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TOLLERANZE analiticheTOLLERANZE analitiche (documento di lavoro)(documento di lavoro)

tolerances for foods including measurement uncertainty (only option A or B will remain in final

document)Tolerances for foodsincluding measurement uncertainty

Vitamins (for vitamins added to foods according to 1925/2006/EC see section 5)

+80 -35%+50 -35%

Minerals(for minerals added to foods according to 1925/2006/EC see section 5)

+45 -35%

OPTION A:ProteinCarbohydrateFatSugarsFibreOPTION B:ProteinCarbohydrateFatSugarsFibre

≤10 g per 100 g: ±1.5g10–40 g per 100 g: ±15%>40 g per 100 g: ±6g

<10 g per 100 g: ±2 g10-40 g per 100 g: ±20%>40 g per 100 g: ±8 g

SaturatesMono-unsaturatesPolyunsaturates

<0.1-4 g per 100 g ±0.6 g>4g per 100 g ±15%

Sodium

Salt

< 0.5 g per 100 g ±0.15 g>0.5 g per 100 g ±20%<1.25 g per 100 g ±0.375 g>1.25 g per 100 g ±20%11 Aprile 2014

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TOLLERANZE analiticheTOLLERANZE analitiche (documento di lavoro)(documento di lavoro)

tolleranze per alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità dei livelli di sostanze tolleranze per alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità dei livelli di sostanze nutritive e di altre sostanze con i livelli di cui al regolamento nutritive e di altre sostanze con i livelli di cui al regolamento 1924/2006/EC1924/2006/EC e per il controllo dei e per il controllo dei

livelli di vitamine e minerali qualora aggiunti agli alimenti ai sensi del regolamento livelli di vitamine e minerali qualora aggiunti agli alimenti ai sensi del regolamento 1925/2006 / CE1925/2006 / CE inclusa l’incertezza di misurainclusa l’incertezza di misura

Tolerances for foods and food supplementsincluding measurement uncertainty

Vitamin CVitamins, minerals

+80% – measurement uncertainty+50% – measurement uncertainty

ProteinCarbohydrateFibreFatSugars

<10 g per 100 g: +3 g (option B: +4g) – measurement uncertainty10-40 g per 100 g: +30% (option B: +40%) – measurement uncertainty>40 g per 100 g: +12 g (option B: +16g) – measurement uncertainty<10 g per 100 g: -3 g (option B: -4g) + measurement uncertainty10-40 g per 100 g: -30% (option B: -40%) + measurement uncertainty>40 g per 100 g: -12 g (option B: -16g) + measurement uncertainty

Saturates*Mono-unsaturates*Polyunsaturates*

<4 g per 100 g: -0.6 g + measurement uncertainty≥4g per 100 g: -15% + measurement uncertainty<4 g per 100 g: +0.6 g - measurement uncertainty≥4g per 100 g: +15% - measurement uncertainty

SodiumSalt

< 0.5 g per 100 g: -0.3 g + measurement uncertainty≥0.5 g per 100 g: -40% + measurement uncertainty<1.25 g per 100 g: -0.75 g + measurement uncertainty≥1.25 g per 100 g: -40% + measurement uncertainty

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TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARIALIMENTARI

(documento di lavoro)(documento di lavoro)

Tolerances for supplementsincluding measurement uncertainty

Vitamin COther Vitamins, minerals

+80 -20%+50 -20%

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444411 Aprile 2014

ENERGIA 8400 kJ (2000 kcal)

GRASSI TOTALI 70 g

GRASSI SATURI 20 g

CARBOIDRATI 260 g

ZUCCHERI 90 g

PROTEINE 50 g SALE 6 g

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obbligatoria:

- nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali

- per le carni suine, ovi-caprine e di pollame (precedentemente era prevista soltanto per le carni bovine)

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

- è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario, oppure viene indicato che il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è diverso da quello del prodotto

Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative all'applicazione di quanto sopra riportato

Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'indicazione

obbligatoria per i prodotti sopra descritti

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Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per:

tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; i prodotti alimentari non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente;

Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali

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Paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario): Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più

paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente

giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un

prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

«ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di

un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID);

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??? …tutto quello non rientra nel Paese di origine (UE, Stato membro)

Possibile conflitto con i DOPes. prosciutto di Parma – prosciutto fatto a

Parma

Possibile frammentazione del mercato

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l’ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50 % di tale alimento o che è

caratterizzante

? ingrediente A : + 50%

ingrediente B: usualmente associato al prodotto

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. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria

non devono essere ambigue e/o confuse per il consumatore e basate sui dati scientifici pertinenti

La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (es. può contenere tracce di…);

b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani;

c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento stabiliti (es. bambini, anziani, donne in gravidanza)

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5111 Aprile 2014

Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti

Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei

prodotti alimentari non preimballati venduti al dettaglio e nei punti di ristoro

collettivo

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5211 Aprile 2014

Gli alimenti non-preimballati sono di regola esentati dal requisito di fornire tutte le

indicazioni.

Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le rispettive indicazioni sono messe a disposizione

Prevedere l’obbligo per - leggibilità

- data di congelamento- condizioni conservazione

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IL REGOLAMENTO CHIARISCE E SEMPLIFICA IL QUADRO NORMATIVO MA LASCIA APERTI DIBATTITI

SULL’INTERPRETAZIONE DI ALCUNI ARGOMENTI CHE MERITANO UNTERIORI APPROFONDIMENTI E SU

CUI SI STA ANCORA LAVORANDO A LIVELLO EUROPEO

E’ IMPORTANTE FORNIRE AL CONSUMATORE UNO STRUMENTO UTILE E COMPRENSIBILE

E RENDERLO CONSAPEVOLE E IN GRADO DI SFRUTTARE INTERAMENTE LE POTENZIALITA’

OFFERTE

SI RESTA IN ATTESA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI CIRCA L’ATTUAZIONE DI NORME PIU’ RESTRITTIVE PER ESEMPIO SUI PRODOTTI NON PREIMBALLATI

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