Regolamento UE 1169/11: cos’è cambiato nell ... · sostanze nutritive che possono essere...

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Regolamento UE 1169/11: cos’è cambiato nell’etichettatura dei prodotti alimentari per gli allergici «Il Regolamento 1169/2011» Roberto Copparoni Ministero della Salute DGISAN U. Nutrizione e informazioni ai consumatori

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Regolamento UE 1169/11: cos’è cambiato nell’etichettatura dei prodotti alimentari per gli allergici

«Il Regolamento 1169/2011»

Roberto Copparoni Ministero della Salute DGISANU. Nutrizione e informazioni ai consumatori

Regolamento (Ue) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alime nti ai consumatori

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZEALLERGIE O INTOLLERANZE

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Regolamento (Ue) n. 1169/2011 •(24) Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazionisulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza.

•(48) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati , in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l’indicazione dei potenziali allergeni èritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari ha origine negli alimenti non preimballati . Di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere fornite al consumatore.

•(58) Il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, tra l’altro, la messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall’apposizione sull’imballaggio o sull’etichetta, l’elenco degli alimenti per i quali non è richiesto un elenco di ingredienti, il riesame dell’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza o l’elenco delle sostanze nutritive che possono essere dichiarate su base volontaria.

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Regolamento (Ue) N. 1169/2011

Articolo 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie …

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento

e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

Articolo 21

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI Articolo 36

Requisiti applicabili …

3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;

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Regolamento (Ue) N. 1169/2011

ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLL ERANZE

….

ALLEGATO VII

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI Parte A — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE

DECRESCENTE DI PESO

7. Ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C, néalle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell’allegato II .

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Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

Crostacei e prodotti derivati

Pesce e prodotti derivati

Arachidi e prodotti derivati

Soia e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti derivati

Latte e prodotti derivati (incluso il lattosio)

Sedano e prodotti derivati

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale),

noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e

prodotti derivati

Uova e prodotti derivati

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a

10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2

Senape e prodotti derivati

Lupini e prodotti derivati

Molluschi e prodotti derivati

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

ESENZIONI ALL’OBBLIGOdi dichiara�ie i etichetta

CEREALI CEREALI

CONTENENTI GLUTINECONTENENTI GLUTINE

PESCEPESCE

SOIASOIA

LATTELATTE

FRUTTA A GUSCIOFRUTTA A GUSCIO

sciroppi di glucosio a base di grano incluso destrosio…

maltodestrine … ,

sciroppi di glucosio a base di orzo

cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico ….

gelatina di pesce utilizzata come supporto per vitamine o carotenoidi

gelatina o colla di pesce utilizzata … nella birra e nel vino

olio e grasso di soia raffinato… tocoferoli misti naturali (E306) …, oli

vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia estere di

stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia

siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol

etilico … lattitolo

utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico ….

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti

E’ obbligatoria l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II (o derivato da tale sostanza o prodotto) utilizzati nella fabbricazione o

nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata

anche•nei prodotti alimentari non preimballati

•prodotti venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo

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ESENZIONI

SE GIA’ PRESENTI NELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA:NON OCCORRE EVIDENZIARE ULTERIORMENTE

(non posso però ometterne l’indicazione nell’elenco ingredienti)(es. “cornetti al latte”)

IN CASO CONTRARIO:

a) inseriti nell’elenco degli ingredienti;b) se elenco non e’ obbligatorio o non si tratta di ingrediente (es. coadiuvante tecnologico):

“CONTIENE…” (es. vino: “contiene solfiti” o “contiene anidride solforosa”)

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

••riferimento chiaro riferimento chiaro nellnell’’elenco degli ingredienti elenco degli ingredienti

••la denominazione la denominazione èè evidenziataevidenziata con un tipo di carattere chiaramente distinto con un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio :dagli altri ingredienti elencati, per esempio :

DimensioniSTILE

per ciascun ingrediente allergenico per ciascun ingrediente allergenico

Sfondo

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (BOZZA 2014)

Completato l’iter di consultazione interservizi interna alla Commissione europea, con esiti positivi (solo piccoli rilievi redazionali)

Verranno pubblicate entro il 2016 sul sito della DG SANTE’e tradotte in tutte le lingue ufficiali

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o un prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'etichetta deve riportare chiaramente tale indicazione.Tuttavia, questo non significa che il riferimento al componente deve essere ripetuto tutte le volte che queste sostanze sono presenti.

Es. un alimento che comprende additivi alimentari, i vettori e coadiuvanti tecnologici derivati dal grano potrebbe essere etichettato come segue:

"...- Additivo (1)- Additivo (1)- Carrier (1)- Coadivante tecnologico (1)- ... "

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((11) dal grano) dal grano

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Per le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze devono essere utilizzate le denominazioni dell'allegato II.

In alcuni casi, i nomi specifici di alimenti potrebbero non essere tanto comprensibili potrebbero non essere tanto comprensibili per il consumatoreper il consumatore, come quelli generici forniti nell'all. II

Es. pesci o molluschi

Poiché l'obiettivo è quello di consentire al consumatore di identificare gli ingredienti alimentari che possono scatenare le reazioni allergiche, in alcuni casi, potrebbe essere consentito fornire nominativi diversi da quelli elencati nell'allegato.

""baccalà" invece di pesce "Ostrica", "cozze" invece di molluschi

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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Altri esempi possibili:

- Latte: burro, panna, formaggi, yogurt ...- Pesce: salmone, tonno ...- Crostacei: gamberi, aragoste, granchi, ...

Come il consumatore comprende il nome degli alimenti in questione può variare tra gli Stati membri, è quindi necessaria una valutazione caso per caso

Dato il rischio importante associato con le allergie alimentari, se non vi è alcun dubbio circa la comprensione del consumatore, i nomi generici (come riportato nell'allegato II) devono essere forniti e sottolineati

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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

•Nel caso di ingredienti e coadiuvanti tecnologici derivati da frutta a guscio, che termini devono essere indicati come 'chiaro riferimento': ‘frutta a guscio' o il loro nome specifico?

La frutta a guscio deve essere dichiarata nella lista degli ingredienti con il nome specifico, cioè mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia o Queensland.

•Esempio: nocciole tostate, aromi (mandorle)

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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Nel caso di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine, deve essere indicato come "chiaro riferimento": "glutine" o il nome specifico del cereale?

I cereali contenenti glutine devono essere dichiarati nella lista degli ingredienti con il nome specifico del cereale, cioè grano (come farro e grano Khorasan), segale, orzo, avena

Esempio: farina di frumento, aceto di malto d'orzo, fiocchi avena

La parola 'glutine' può essere aggiunta su base volontaria, ma è il nome specifico del cereale che deve essere sottolineato, non il glutine

Esempio: farina di frumento (contiene glutine)

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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Se il glutine viene aggiunto come tale deve essere indicato anche il nome del cereale da cui il glutine proviene. Ciò è dovuto al fatto che i consumatori possono essere allergici o intolleranti ad un cereale con una proteina diversa dal glutine

Esempio: glutine (grano) o glutine di frumento

In caso di ingredienti provenienti da cereali contenenti glutine, come "proteine vegetali idrolizzate ", dovrebbe essere fatto riferimento al cereale in questione

Esempio: idrolizzato proteico (grano) o (glutine di frumento) proteine vegetali idrolizzate (contiene grano) o (contiene glutine di frumento)

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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

I solfiti naturali sona da includere ai solfiti aggiunti quando si dichiara l'informazione allergene per i solfiti?

Nel calcolare il livello di concentrazione di solfiti utilizzati come ingredienti per la fabbricazione o preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito (max 10 mg/kg o mg/litro), anche la presenza di solfiti naturali dovrebbe essere presa in considerazione.

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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

L'indicazione di sostanze o prodotti allergizzanti non è richiesto quando il nome del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento alla sostanza o prodotto in questione

formaggio, burro, panna o yogurt si riferiscono chiaramente alformaggio, burro, panna o yogurt si riferiscono chiaramente al lattelatte

molti formaggi venduti con un nome commerciale, o una denominazione, non fanno esplicitamente riferimento al latte

In questo caso è necessaria un’integrazione

Esempio:Esempio:"Ambert" (come nome del prodotto)"Ambert" (come nome del prodotto)

"Formaggio blu fattoria" (come testo aggiuntivo)"Formaggio blu fattoria" (come testo aggiuntivo)

• Nel caso in cui il nome di un alimento come il kefir, non si riferisce chiaramente a un ingrediente di cui all'allegato II (latte), nessuna delle condizioni sopra descritte è soddisfatta, e i consumatori potrebbero essere ignari della presenza di tale ingrediente, gli operatori del settore alimentare devono garantire l’informazione, e, in tal senso, gli Stati membri possono richiedere

ulteriori informazioni in etichetta

Ciò significa che la richiesta di ulteriori informazioni Ciò significa che la richiesta di ulteriori informazioni èè pienamente giustificato e pienamente giustificato e necessario, e attuato in modo non discriminatorio e proporzionatnecessario, e attuato in modo non discriminatorio e proporzionatoo

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•Difficoltà di eliminare il rischio della presenza non intenzionale di allergeni alimentari

•Eccesso di formule cautelative quando si ritiene che alcuni allergeni potrebbero essere presenti in quantità tali da comportare un rischio «potrebbe contenere…» oppure «preparato in uno stabilimento che utilizza…»

•Etichettatura cautelativa, se applicata con prudenza, può contribuire a tutelare i consumatori vulnerabili, ma non può sostituire il sistema di gestione degli allergeni che ogni impresa alimentare ha l’obbligo di attuare nell’ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza alimentare

Criticità•Assenza di soglie di sicurezza degli allergeni (cioè della quantità minima che potrebbe causare una reazione in una percentuale rilevante di consumatori vulnerabili) e delle soglie per l’etichettatura (ossia il livello, superato il quale è necessaria una specifica dichiarazione sulla confezione del prodotto)

•Estrema difficoltà di definire soglie per popolazione

L’uso ingiustificato di etichette cautelative può avere effetti negativi: - eliminazione non necessaria di scelte sane dalla dieta di consumatori allergici

- riduzione della credibilità delle etichette e conseguente assunzione di rischi nei confronti di tali alimenti da parte di consumatori vulnerabili

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PRESENZA NON INTENZIONALE DI ALLERGENI

PRESENZA NON INTENZIONALE DI ALLERGENI

La task force a livello UE ha esaminato tre opzioni:- “may contain traces of …”: opzione scartata perché pone il problema interpretativo del concetto di “trace”;

- testo libero a scelta da parte degli operatori del settore: opzione scartata perché contraria all’obiettivo di armonizzazione;

"may contain”: sembra essere l’espressione che risulterebbe meglio compresa dai consumatori europei La task force ha dunque puntato su questa espressione.

Questioni aperte:•si vuole armonizzare l’obbligo? Dove? Vicino alla lista degli ingredienti, quando c’è?•come reagire in caso di presenza di allergeni non dichiarati? Per ora la task forcesuggerisce un richiamo all’art.14, par.2, lettera a) del Reg. (CE) 178/02;

Necessità di identificare valori-soglia. Partire dagli allergeni sui quali già esistono studi approfonditi che consentirebbero di individuare valore-soglia sotto al quale non consentire l’impiego dell’espressione “may contain”. Ciò al fine di evitare che un problema di sicurezza alimentare si trasformi in un abuso per autotutela delle aziende creando un problema nutrizionale per i soggetti allergici.

ALLERGENI ALLERGENI ““NASCOSTINASCOSTI””

categorie di ingredienti:

oli vegetalioli vegetali

salse salse

aromi naturaliaromi naturali

possibili allergeni

olio di arachidi

uova, latte o senape, crostacei,ecc

arachidi

Ingredienti designati con il nome della categoria: gli ingredienti già indicati con il nome della categoria (es. olii vegetali) devono venire designati con il nome specifico della materia prima (es. arachidi)

ALLERGENI

Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, elencate –Alimenti non preconfezionati

Può un operatore del settore alimentare fornire informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato, solo e semplicemente su richiesta da parte del consumatore?

No. La fornitura di informazioni sugli allergeni che vengono utilizzati nella produzione di un alimento non preimballato, è obbligatoria. Deve essere disponibile e facilmente accessibile. Pertanto, non è possibile fornire informazioni solo e semplicemente su richiesta dal consumatore

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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

possono essere fornite informazioni su allergeni utilizzando mezpossono essere fornite informazioni su allergeni utilizzando mezzi diversi da zi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la cun'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione omunicazione verbale?verbale?

Ammessi tutti i mezzi Ammessi tutti i mezzi –– per comunicazione verbale si intende per comunicazione verbale si intende comunicazione orale comunicazione orale verificabileverificabile

Spetta agli Stati membri adottare misure nazionali sulle modalitSpetta agli Stati membri adottare misure nazionali sulle modalitàà con cui devono con cui devono essere comunicate le informazioni sugli allergeniessere comunicate le informazioni sugli allergeni

In mancanza di misure nazionali, si applicano le disposizioni deIn mancanza di misure nazionali, si applicano le disposizioni degli alimenti gli alimenti preimballati (facilmente preimballati (facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili)visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili)

Ciò significa che le informazioni relative alle allergie devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali

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Informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze negli alimenti non preimballati offerti in vendita dalle collettività (Nota del 6 febbraio 2015)

Le informazioni fornite per i cibi pronti per il consumo all'interno di una possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.

L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento , sarà considerato assolto anche nei seguenti casi in cui ci si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, diciture del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” o

“ per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verràfornita, a richiesta, dal personale in servizio”

È comunque necessario che le informazioni, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autoritàcompetente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.La scelta circa la modalità da utilizzare per informare il consumatore è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L’operatore sarà libero di indicare la presenza degli secondo le modalità che riterrà più opportune (es. evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le categorie previste dal Regolamento, o secondoaltre modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore

INTOLLERANZE ALIMENTARI

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Regolamento (UE) 609/2013

Abrogazione del settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare

per esigenze di semplificazione normativa

L’esigenza di alimenti con una destinazione «selettiva»non scompare

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Regolamento (UE) 609/2013

L’esigenza di alimenti con una destinazione «selettiva» persiste quando

non bastano tutte le informazioni utili attraverso l’etichettatura per consentire il soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi attraverso la scelta

dei comuni alimenti secondo le specifiche esigenze individuali

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Regolamento (UE) 609/2013

Considerando 13

Un numero limitato di categorie di prodotti alimentari costituisce una fonte parziale o l’unica fonte di nutrimento per taluni gruppi della popolazione.

Tali categorie di prodotti sono fondamentali per la gestione di talune condizioni e/o sono indispensabili per soddisfare le esigenze nutrizionali di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione ben identificati

VULNERABILITA’ NUTRIZIONALEai sensi del Regolamento (UE) 609/2013

IMPOSSIBILITÀ/DIFFICOLTÀdi soddisfare il fabbisogno

nutritivo a causa del profilo/contenuto nutritivo

dei comuni alimenti

NECESSITÀ/OPPORTUNITÀdi prodotti nutrizionalmente adattati

con una destinazione selettiva

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Gruppi nutrizionalmente vulnerabili nel contesto del Regolamento (UE) 609/2013

• Lattanti e bambini nella prima infanzia

• Soggetti affetti da malattie o condizioni mediche che determinano vulnerabilità nutrizionale

• Soggetti che con un ristretto apporto energetico devono soddisfare appieno il fabbisogno di tutti i nutrienti

essenziali

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Altri gruppi vulnerabili della popolazione sul piano alimentare

celiaci, intolleranti al lattosio

al di fuori del Regolamento (UE) 609/2013

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Celiaci, intolleranti al lattosio

La vulnerabilità alimentare non determina la necessità di disporre di alimenti nutrizionalmente adattati

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Regolamento (UE) 1169/2011: Etichettatura

celiaci, intolleranti al lattosio:

indicazione in etichetta:

- assenza/contenuto molto basso di glutine

- assenza/ridotta presenza di lattosio

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PRODOTTI NATURALMENTE PRIVI DI LATTOSIO-indicazioni in etichetta riferite alla “naturale” assenza, o presenza ridotta, di lattosio per prodotti lattiero-caseari che non contengono tale zucchero, o ne contengono una quantità ridotta, in conseguenza dell’usuale processo che ne caratterizza la produzione

- In base ai dati analitici forniti sull’entità dei contenuti residuali di lattosio e dei suoi due costituenti, si è anche rilevato che il consumo di tali prodotti, con una normale porzione, non troverebbe in assoluto controindicazioni nemmeno nella dieta del soggetti affetti da galattosemia.

Nei prodotti lattiero-caseari in cui l’usuale processo di produzione porta all’eliminazione o alla riduzione del contenuto di lattosio possono essere riportate in etichetta le seguenti indicazioni (alle stesse condizioni definite per i prodotti delattosati):

1) “naturalmente privo di lattosio” (o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, è inferiore a 0,1 g/100 g;2) “naturalmente a ridotto contenuto di lattosio (o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, è “inferiore a 0,5 g/100/g”.

Per entrambe le categorie di prodotti va riportato in etichetta:- che l’assenza di lattosio o la sua ridotta presenza sono una conseguenza “naturale” del tipico processo di fabbricazione con il quale si ottiene il formaggio in questione;- una indicazione del tipo “contiene galattosio”.

Nel solo caso dei prodotti “naturalmente privi di lattosio”, se si ritiene di poter quantificare e garantire una soglia residua massima di galattosio, può essere utilizzata in alternativa alla precedente una dizione del tipo “contiene galattosio in quantità inferiori a …” nell’ottica di fornire informazioni precise anche per un eventuale uso da parte dei galattosemici

ITER NORMATIVOREGOLAMENTO 1169/2011

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sanzionatorio 1169 decreto allergeni adeguamento norme nazionali alle diposizioni del 1169/2011

+ sede stabilimento

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE LA DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UE – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Art. 5.Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di

identificare la partita alla quale appartiene na derrata alimentare

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