Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 gli ultimi segreti per la GDO

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ETICHE2015 ETICHETTATURA, ALLERGENI, STABILIMENTO DI PRODUZIONE Camera di Commercio di Alessandria 26 novembre 2015 Il regolamento (UE) n.1169/2011 gli ultimi segreti per la GDO Studio Legale Avv. Valeria Pullini . .

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ETICHE2015

ETICHETTATURA, ALLERGENI,

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Camera di Commercio di Alessandria

26 novembre 2015

Il regolamento (UE) n.1169/2011

gli ultimi segreti per la GDO

Studio LegaleAvv. Valeria Pullini

..

Il regolamento (UE) n. 1169/2011:

“… stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti …. garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

… definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti…

…. si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

…si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE:

ARTICOLO 1

LA DEFINIZIONE DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI:

ARTICOLO 2

le informazioni concernenti un alimento e messe

a disposizione del consumatore finale mediante

un’etichetta, altri materiali di

accompagnamento o qualunque altro mezzo,

compresi gli strumenti della tecnologia moderna

o la comunicazione verbale

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

IL PRINCIPIO DELLA TUTELA O PROTEZIONE

DEL CONSUMATORE

ARTICOLO 3: OBIETTIVI GENERALI

“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE: ARTICOLO 7

“1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono PRECISE, CHIARE E FACILMENTE COMPRENSIBILI PER ILCONSUMATORE.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà”.

le suddette regole “si applicano anche:

a) alla pubblicità;

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti”.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ALIMENTO PREIMBALLATO E

ALIMENTO NON PREIMBALLATO

ARTICOLO 2, par. 2, lett. e)

«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere

presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita

da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di

essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale

imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa

essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio;

«alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei

luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la

vendita diretta.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

DISPOSIZIONI NAZIONALI PER GLI ALIMENTI NON PREIMBALLATI

Articolo 44

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria (allergeni);

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Gli allergeni devono sempre essere dichiarati, sia per gli alimenti preimballatiche per quelli non preimballati, anche nel caso in cui la loro presenza nell’alimento sia veicolata da altri costituenti dell’alimento stesso, per i quali non sia richiesta la menzione nell’elenco degli ingredienti, nonché nel caso in cui non vi sia un elenco degli ingredienti.

Nell'elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare devono mettere in evidenza il nome della sostanza o del prodotto elencato nell'allegato II del regolamento.

Di conseguenza, deve essere evidenziata solo la parte del nome dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o prodotti (ad es. latte in polvere).

Tuttavia, per motivi pratici, anche la messa in evidenza dell'intera denominazione (ad esempio "latte in polvere") è considerata conforme alle prescrizioni legali.

Regola generale: l'indicazione della presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze non è richiesta quando la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento al nome della sostanza o del prodotto in questione. Analogamente, non è necessario in tal caso evidenziare sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI PER GLI

ALIMENTI NON PREIMBALLATI(ARTICOLO 44)

Informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze solo su richiesta del consumatore:

(Q&A della Commissione del 31.1.2013): non consentito.

Le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando vengono utilizzate, nella fabbricazione di un alimento, sostanze elencate nell'allegato II.

Tali indicazioni devono essere comunicate e rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze.

Di conseguenza, non è consentito fornire tali informazioni solo su richiesta del consumatore.

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

UN CENNO ALLA CIRC. MIN. SAL. N. 3674 DEL 6.2.2015

(INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI FORNITI DALLECOLLETTIVITÀ)

Informazioni sugli allergeni

In relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste.

Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: CIRC. MIN. SAL. N. 3674 DEL 6.2.2015

• L’obbligo di informare sulla presenza di allergeni sarà

considerato assolto anche nei seguenti casi:

1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per

iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura

del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di

prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;

2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù,

sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : “per

qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile

consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: CIRC. MIN. SAL. N. 3674 DEL 6.2.2015

È sempre necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.

La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale.

L’operatore è libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune.

Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ALLERGENI E «MAY CONTAIN»

Le diciture relative al cosiddetto “may contain”, quali “può contenere tracce di…” oppure “prodotto in uno stabilimento che utilizza…”, non sono attualmente ancora oggetto di disciplina normativa europea e, comunque sia, non si tratta attualmente di indicazioni obbligatorie.

La normativa europea in tema di allergeni contempla regole specifiche d’informazione al consumatore con riferimento all’uso intenzionale (non a quello eventuale o accidentale) di sostanze allergeniche nell’alimento.

Sul punto, la Commissione europea adotterà in futuro atti esecutivi ove saranno previste regole di utilizzo delle informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (così, l’art. 36, par. 3, del Reg. UE n. 1169/2011).

Sino ad allora, le diciture sopra considerate si annoverano attualmente nell’alveo delle informazioni volontarie sugli alimenti.

Se l’operatore responsabile del prodotto alimentare e/o delle relative informazioni in etichettatura (presentazione e pubblicità) decide di utilizzare volontariamente una di tali diciture, lo fa verosimilmente in funzione cautelativa e preventiva di eventuali eventi avversi, qualora non sia in grado di garantire la completa assenza di allergeni (pertanto, ancorché non obbligatorie, tali indicazioni sono opportune). In ogni caso, il rischio di contaminazione accidentale da allergeni deve venire gestito, nell’ambito delle procedure basate sul sistema HACCP, come ogni altro rischio di carattere igienico-sanitario.

In questo caso, egli dovrà comunque soddisfare, già da ora, tra gli altri, i seguenti requisiti (previsti dall’art. 36, par. 2, del Reg. UE n. 1169/2011):

tali indicazioni non inducono in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento (natura, identità, proprietà, composizione, ecc.), dovendo essere precise, chiare e facilmente comprensibili;

tali indicazioni non sono ambigue né confuse per il consumatore.

Attenzione: anche nel «may contain» l’indicazione degli allergeni va evidenziata.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

N. 139304 DEL 31.7.2014

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

(PROGETTO)Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992

“Disposizioni nazionali in materia di etichettatura degli alimenti ai sensi

del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169/2011”

Art. 16 – Prodotti alimentari non preconfezionati

1. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 44 del

regolamento (UE) n.1169/2011, il presente articolo si applica ai prodotti

alimentari:

a) non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o

alle collettività senza confezione;

b) confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o

generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente

preconfezionati;

c) preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio,

definiti “preincartati” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) – (prodotto

alimentare preincartato: l’unità di vendita costituita da un prodotto

alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di

vendita).

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: PROGETTO NAZIONALE I prodotti non preconfezionati devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema

equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell’acquirente, sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti. A tale obbligo si applicano le medesime deroghe previste per i prodotti preconfezionati agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n.1169/2011. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;

c) le condizioni particolari di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti ittici congelati glassati;

g) le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.1379/2013, per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura cui esso si applica (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);

h) per gli alimenti diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto precedente, la designazione «decongelato», nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, salvo nei casi di deroga previsti dall’Allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) n.1169/2011 e salvo ulteriori disposizioni in materia previste dalla normativa dell’Unione Europea;

i) eventuali altre indicazioni obbligatorie prescritte, per singole categorie di prodotti, dal regolamento (UE) n.1308/2013 (OCM prodotti agricoli) e da ulteriore specifica normativa dell’Unione europea e nazionale.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: PROGETTO NAZIONALE

Per i prodotti preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a

libero servizio, definiti “preincartati”, dovranno essere riportati in

etichetta o sul preincarto le seguenti informazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) la quantità netta;

c) la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;

d) per i prodotti che utilizzano tecnologie conservative finalizzate a

prolungarne la durata commerciale, quali il sottovuoto o l’atmosfera

protettiva, purché realizzati nel punto vendita, anche le indicazioni del

termine minimo di conservazione o della data di scadenza secondo le

modalità di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n.1169/2011;

e) l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o

intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le modalità prescritte dall’articolo 21 del

regolamento (UE) n.1169/2011.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: PROGETTO NAZIONALE

In deroga al comma 3, lettera b) (elenco ingredienti), per i prodotti della

gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi

comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, nel rispetto

delle condizioni di cui al DM 20 dicembre 1994. Nell’elenco ingredienti

devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano

allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del

regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21

del regolamento (UE) n.1169/2011. In caso di ricorso alla presente deroga

il cartello di cui al comma 3 dovrà riportare, se del caso, l’avviso che il

prodotto contiene allergeni da consultare nell’apposito libro o registro.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 3

può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti al

consumatore a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo

subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 3

solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere

facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: PROGETTO NAZIONALE

Sui prodotti alimentari non preconfezionati, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco ingredienti comprensivo delle indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;

c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) n. 178/2002 («operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo) e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n.1169/2011;

d) l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, di cui all’articolo 13.

Tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

L’ATTUALE COMPAGINE NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLO 16 DEL D.LGS. 109/1992 - Vendita dei prodotti sfusi

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SEGUE: L’ATTUALE COMPAGINE NORMATIVA NAZIONALE

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ARTICOLO 8, PAR. 6, REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011

Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese

che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non

preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività

siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve

tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

Pertanto, quali sono le informazioni da trasferire nei rapporti B2B

con riguardo agli alimenti non preimballati (destinati al

consumatore)?

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

SANZIONI

Circolare Mise n. 31077 del 6.3.2015

Applicazione dell’art. 18, in materia di sanzioni del d.lgs.

109/92 alle violazioni delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011

30/11/2015Avv. Valeria Pullini

Art. 18, paragrafo 3, d.lgs. 109/92:

La violazione delle disposizioni degli articoli (…) 16 e (…) è punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro

3.500.

ARTICOLO 8, PAR. 7, REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011

Il paragrafo 7 dell’art. 8 è l’unico, all’interno di tale norma, che prevede obblighi dettagliati di carattere tecnico-operativo.

Nei casi considerati dalle lettere a) e b) del paragrafo 7, comma 1 (ossia, rispettivamente, quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività, e quando l’alimento preimballato è destinato ad essere fornito alle collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato), tutte le indicazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 9 e 10 devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta oppure, in alternativa, sui documenti commerciali di accompagnamento.

Ciò si verifica quando l’alimento è contenuto in un imballaggio, ossia, per capirci, quando si tratta di prodotti preconfezionati.

Però, se tali alimenti preconfezionati sono a loro volta contenuti in un ulteriore imballaggio esterno (ad esempio, un cartone contenente una pluralità, anche eterogenea, di prodotti preconfezionati, da destinare al punto vendita o alle collettività) oltre al rispetto dell’obbligo suddetto, il cartone deve anche riportare, impresse sul cartone stesso, le indicazioni di cui all’art. 9, lettere a), f), g) e h), cioè:

a) la denominazione dell’alimento (ossia la precisa e specifica denominazione di vendita dei vari prodotti contenuti in ciascun cartone, non sostituibile con un nome di fantasia o un marchio);

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1 (ossia il nome/ragione sociale e l’indirizzo fisico completo dell’operatore che assume la responsabilità delle informazioni sugli alimenti).

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ALCUNI CASI PRATICI

Art. 8, paragrafo 3, Reg. (UE) n. 1169/2011

Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Art. 8, paragrafo 5, Reg. (UE) n. 1169/2011

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Caso del retailer che pone in vendita alimenti destinati al consumatore finale, fornitigli dal produttore, muniti di etichettatura o accompagnati da informazioni errate.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ALCUNI CASI PRATICI

Assenza dell’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento: in caso di allerte alimentari, tale mancata indicazione può ritardare il flusso di comunicazioni indispensabili alle autorità di controllo per agire tempestivamente?

L’indicazione della sede dello stabilimento è una dicitura prevista parecchi anni fa per semplificare l’attività di controllo e vigilanza. Questa materia ora è trasferita nel pacchetto igiene ed è in quella sede che il problema va posto e discusso.

Bollo sanitario/marchio di identificazione – sede dello stabilimento di produzione/confezionamento: il primo risponde ad un preciso obbligo previsto e disciplinato dal Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale: obbligo diverso da quello (precedente e solo italiano) di indicare la sede dello stabilimento. Che tale ultima indicazione ritorni obbligatoria o meno (e lo sarebbe sempre e solo in ambito nazionale, per gli alimenti prodotti in Italia destinati al mercato italiano) non influenza in alcun modo l’obbligo di indicare il bollo CE/marchio di identificazione, il quale sussiste per determinati alimenti alla luce del diverso regolamento europeo sopra citato, ancorché sia valevole ad identificare lo stabilimento produttivo.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

ALCUNI CASI PRATICI

E’ possibile in un prodotto composto (pluringrediente) evidenziare due ingredienti caratterizzanti, enunciandoli con un’unica e cumulativa quantità percentuale (QUID) –Es: carne di pollo, tacchino 80%?

Attenzione:

Circ. Min. 165/2000:

(…) 3. L'indicazione del QUID è obbligatoria nei seguenti casi:

(…)

B) qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: Bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce).

Per "categoria di ingredienti" si intende la designazione generica, il cui uso è consentito ai sensi dell'allegato 1 del decreto n. 109/1992 (ora All. VII, parte B, Reg.UE 1169/2011), nonché ogni analogo termine generico che, anche se non figura in tale allegato, ègeneralmente utilizzato per designare un prodotto alimentare (es.: proteine vegetali, verdure, legumi, frutta, cereali, pesce, molluschi, crostacei, frutti di bosco).

Quando nella denominazione di vendita figura un ingrediente composto (es.: la crema nel biscotto alla crema) deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente (crema x%).

Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell'ingrediente composto, di esso va indicata altresì la percentuale (es.: wafer con crema alle nocciole: crema alle nocciole x% - nocciole xx%).

Es. del "surimi", che è un prodotto della pesca ottenuto generalmente da merluzzo di Alaska ma anche da altre specie di pesce. Questo prodotto viene generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni alimentari.

L'impiego del surimi nella produzione di preparazioni alimentari a base di surimi comporta l'obbligo dell'indicazione percentuale del surimi e, se viene evidenziata la specie ittica, va indicata la percentuale anche di questa.

26.11.2015Avv. Valeria Pullini

Grazie per l’attenzione