Regolamentazione e vigilanza dei mercati mobiliari...
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Regolamentazione e vigilanza dei
mercati mobiliari italiani
Economia del Mercato Mobiliare
19 maggio 2009
Agenda
1) ORDINAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI ITALIANI
– Fonti normative
– Sistema attuale e tendenze evolutive
2) LA VIGILANZA SUI MERCATI MOBILIARI ITALIANI
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AGENDA
3) FINANCIAL SERVICES ACTION PLAN (FSAP) E LE DIRETTIVECOMUNITARIE IN MATERIA DI MERCATI MOBILIARI
– Market Abuse Directive (MAD) 2003/6/CE
– Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)2004/39/CE
4) I MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
– Principali mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A
Normativa di riferimento
D. Lgs. 58/1998 “Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria”(TUF)
– Sistematizzazione della normativa, esistente e di nuovaintroduzione, in materia di intermediazione finanziaria:
• Intermediazione mobiliare: prestazione servizi investimento e di gestionecollettiva del risparmio;
• Attività di organizzazione e gestione di mercati mobiliari e post-trading;
• Appello al pubblico risparmio, disciplina emittenti quotati sui mercati
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• Appello al pubblico risparmio, disciplina emittenti quotati sui mercatiregolamentati (italiani), attività di revisione.
– Definizione di norme di portata generale riguardo:• Definizioni di strumenti finanziari e servizi di investimento;
• Attribuzione di competenze alle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia eConsob) in base alle finalità e all’oggetto della vigilanza
– Modifiche nel 2007 per il recepimento delle direttive MiFID,Transparency e OPA, e nel 2008 per altri interventi di modificadisciplina emittenti.
ORDINAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI
Principi ordinatori del TUF
� Mutuo riconoscimento in ambito comunitario di intermediari e mercatiregolamentati
� Home country control: la vigilanza sulle imprese di investimento spetta alleAutorità dello Stato di origine
� Libertà di accesso ai mercati regolamentati per imprese di investimento ebanche autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento
� Liberalizzazione dell’attività di istituzione e organizzazione di mercati
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� Liberalizzazione dell’attività di istituzione e organizzazione di mercatiregolamentati (già con c.d. decreto eurosim d.lgs.415/1996)
ORDINAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI
SISTEMA
PUBBLICISTICO
SISTEMA
PRIVATISTICO
L’attività di organizzazione e gestione di mercati
di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed
è esercitata da s.p.a. anche senza scopo di
lucro che rispettano alcuni requisiti. Ratio: forma
più adatta alla competizione internazionale e
rende possibili integrazioni.
Le borse pubbliche nascono tramite
provvedimento normativo e sono gestite da
organismi pubblici e regolate da leggi,
decreti ecc. Ratio: sottrarre all’autonomia
privata la responsabilità dell’istituzione e
gestione dei mercati.
Disciplina degli Intermediari (cenni)
� Soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento
se hanno ad oggetto strumenti finanziari
1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Sottoscrizione e/o collocamento anche garantito
• Imprese di investimento
• Banche
• limitatamente ad alcuni servizi di investimento SGR, Sicav, IF ex art. 107 TUB e società di gestione dei mercati regolamentati
Vigilanza sugli intermediari (art. 5 TUF)
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ORDINAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI
anche garantito
4. Gestione di portafogli
5. Ricezione e trasmissione di ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
� Soggetti cui è riservata la gestione collettiva del risparmio (SGR e Sicav)
Finalità: salvaguardia delle fiducia nel sistemafinanziario, tutela degli investitori, competitività,stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario,osservanza delle disposizioni in materia finanziaria
Divisione di competenze tra le Autorità:
Banca d’Italia � il contenimento del rischio, la stabilitàpatrimoniale e la sana e prudente gestione degliintermediari
Consob � trasparenza e correttezza deicomportamenti
Banca d’Italia e Consob �requisiti organizzativi e dicontrollo interno
Disciplina dei mercati (TUF, parte III)
La Consob autorizza l'esercizio di un mercato regolamentato in presenza dei requisitiprevisti da art. 63:
� Rispetto dei requisiti dettati per la società di gestione del mercato
– (risorse finanziarie; onorabilità, professionalità e indipendenza soggetti chesvolgono amministrazione, direzione e controllo; onorabilità partecipanti alcapitale..)
� Regolamento del mercato conforme alla disciplina comunitaria e idoneo adassicurare le tre macrofinalità della vigilanza sui mercati (art. 74, comma 1, TUF):
– trasparenza del mercato;
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– trasparenza del mercato;
– ordinato svolgimento delle negoziazioni;
– tutela degli investitori.
� Presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e lastruttura organizzativa della società di gestione
Il Regolamento del mercato è deliberato dall’assemblea ordinaria della società digestione del mercato e disciplina l’organizzazione e la gestione del mercato, inconformità con criteri generali che la Consob è chiamata a stabilire (in materia diammissione degli strumenti alle negoziazioni, sospensione ed esclusione dei titolidalle negoziazioni, modalità di pubblicità del regolamento) (da d. dls. 164/2007)
ORDINAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI
Sistemi di negoziazione (da MiFID)
� MERCATO REGOLAMENTATO: “sistema multilaterale che consente ofacilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, diinteressi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumentifinanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle regole delmercato stesso, in modo da dare luogo a contratti e che è gestito da unasocietà di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente”
� SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE (MTF): “sistemi
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� SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE (MTF): “sistemimultilaterali che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regolenon discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativia strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti”
� INTERNALIZZATORE SISTEMATICO: “il soggetto che in modoorganizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendogli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistemamultilaterale di negoziazione” . (è un dealer ma ha obblighi di quotazionesu base sistematica)
RIDUZIONE CONFINI TRA MERCATI E INTERMEDIARI
ORDINAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI
Disciplina dei mercati regolamentati
� La società di gestione del mercato vigila sul mercato e sul rispetto del regolamentodel mercato
Mercato
regolamentato
Autoregolamentazione
(Regolamento del mercato)
Società di Gestione
del MercatoCONSOB
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del mercato
� La Consob svolge sul mercato regolamentato una vigilanza di secondo livello, cioèper il tramite della società di gestione del mercato� vigila sull’organizzazione esull’attività della società di gestione
� La Società di gestione deve comunicare alla Consob:
– modifiche statuto e al regolamento del mercato;
– decisioni di ammissione, sospensione, esclusione;
– esiti dell’attività di vigilanza, violazioni del regolamento;
– operazioni sospette ai fini della disciplina sugli abusi di mercato
� La Consob ha poteri di intervento diretto sul mercato solo in determinati casi (poteredi sostituirsi alla società di gestione nei casi di necessità e urgenza; potere di vietarele decisioni di ammissione e di esclusione assunte dalla società se ritiene talidecisioni contrarie alle finalità della vigilanza …)
VIGILANZA SUI MERCATI MOBILIARI ITALIANI
Vigilanza Consob e Società di gestione dei mercati
Società di gestione del mercato
� monitoraggio in diretta e indifferita
� ammissione, sospensione edesclusione titoli da quotazione
� rispetto del regolamento delmercato e delle istruzioni alregolamento
CONSOB
� monitoraggio in differita
� vigilanza sull’attività svolta dalla societàdi gestione del mercato
� vigilanza sulle modifiche delregolamento
� individuazione di abusi di mercato
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regolamento
� rispetto obblighi quotazione diemittenti, market maker especialist
� individuazione di abusi di mercato
es. indicatori di possibili abusi dimercato:
– anomalie di prezzo
– anomalie di volume
– monitoraggio sull’andamento dellequotazioni e sull’informativasocietaria (informativa pricesensitive, richieste di comunicazionee divulgazione)
VIGILANZA SUI MERCATI MOBILIARI ITALIANI
� Il confine tra mercati regolamentati e MTF risiede nella conformità deiprimi alla normativa per essi dettata (autorizzazione, modifichesuccessive, vigilanza e poteri dell’Autorità sulla società di gestione)
� L’istituzione e la gestione di MTF rientra tra i servizi di investimento(novità MiFID) e quindi spetta ai soggetti abilitati (SIM e banche). Peròanche le società di gestione dei MR possono istituire MTF (mantengono ilproprio status di società di gestione del mercato ma seguono regimeautorizzatorio dei servizi di investimento)
I sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
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autorizzatorio dei servizi di investimento)
� Alla Consob spetta la definizione dei requisiti minimi di funzionamentodegli MTF
� Vigilanza Consob:– Potere di richiedere l’esclusione o la sospensione degli strumenti
finanziari– Potere di richiedere informazioni– Vigilanza continuativa su conformità con disposizioni comunitari
VIGILANZA SUI MERCATI MOBILIARI ITALIANI
Gli internalizzatori sistematici
� Sono soggetti abilitati alla prestazione del servizio di investimento dinegoziazione in conto proprio (quindi imprese di investimento o banche)
� Agiscono come dealer che si rendono disponibili all’acquisto o vendita distrumenti finanziari in maniera continuativa e sistematica. Non è unsistema multilaterale (come MR e MTF) bensì bilaterale
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� Il regime applicabile è in gran parte quello della negoziazione in contoproprio (servizio di investimento) con alcune previsioni ulteriori. Infatti laConsob:
– stabilisce i criteri per l’individuazione degli internalizzatori sistematici egli obblighi in materia di trasparenza
– ha il potere di chiedere sospensione o esclusione degli scambi sustrumenti trattati dall’internalizzatore (e che sono ammessi allenegoziazioni su un MR)
VIGILANZA SUI MERCATI MOBILIARI ITALIANI
3) IL FSAP E LE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI MERCATI
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3) IL FSAP E LE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI MERCATI
FSAP e le nuove direttive comunitarie
Metodo Lamfalussy. Il processo legislativo si compone di 4livelli, collegati ad un differente stadio di implementazione
•al livello 1, il Parlamento e il Consiglio dell’UnioneEuropa adottano una legislazione contenente i principigenerali della disciplina;
•al livello 2, commissioni specifiche di settore stabilisconoattraverso direttive e regolamenti i contenuti specificidella disciplina definita nella direttiva-quadro;
Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea
LIVELLO 1
direttiva-quadro
METODO LAMFALUSSY
Obiettivo del FSAP (1999): “arrivare alla costituzione di un mercato (azionario) europeo integrato in cui (…) agli investitori sia garantito il medesimo livello di protezione a qualsiasi sistema di intermediazione europeo si rivolgano”
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della disciplina definita nella direttiva-quadro;
•al livello 3, i regolatori nazionali collaborano nelladefinizione di un quadro regolamentare implementativodella normativa comunitaria che sia omogeneo neidiversi paesi;
• il livello 4 riguarda la verifica del rispetto della normativae l’enforcement dei suoi contenuti.
Le direttive comunitarie di primo livello contengono i soliprincipi-guida, le misure di dettaglio sono adottate secondouna procedura che assicura una maggiore celerità diapprovazione e di revisione.
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
LIVELLO 2
LIVELLO 3
LIVELLO 4
Commissioni specifiche (es. ESC)
dettagli e misure tecniche
Comitati di Regulators nazionali (es. CESR)
supervision
Enforcement
Obiettivo: maggiore armonizzazione nell’attuazione e implementazione delle leggi, convergenzanei sistemi di vigilanza e miglioramento nella qualità della regolazione del sistema finanziario.
Le nuove direttive comunitarie nel campo
dell’intermediazione mobiliare
� Direttive UCITS di 3a generazione (2001/107/CE e 2001/108/CE)–obiettivo di creare un mercato unico europeo per OICR. Passaporto
europeo per i gestori e nuovi criteri di armonizzazione dei prodotti delrisparmio gestito
� Direttiva sul Market Abuse (2003/6/CE) (la prima con metodo Lamfalussy)– armonizzazione delle legislazioni europee in materia di insider trading e
manipolazione di mercato per promuovere la fiducia degli investitori� Direttiva sui Prospetti (2003/71/CE)
– istituzione di un regime di riconoscimento dei prospetti in ambito
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– istituzione di un regime di riconoscimento dei prospetti in ambitocomunitario
� Direttiva MiFID (2004/39/CE)–obiettivo di rafforzare integrità e trasparenza dei mercati e stimolare la
concorrenza tra mercati regolamentati e altri sistemi di negoziazione� Direttiva OPA (2004/25/CE)
– tentativo di uniformare la legislazione in materia di Offerte Pubbliche diAcquisto
� Direttiva Transparency (2004/109/CE)–obiettivo armonizzare la disciplina dell’informativa al mercato di emittenti
quotati
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Market Abuse Directive (2003/6/CE)
� Recepimento concluso con la l. 62/2005
� Due fattispecie di abusi di mercato:
– INSIDER TRADING o abuso di informazioni privilegiate: operatività disoggetti informati sul mercato finalizzata allo sfruttamento diinformazioni non ancora di pubblico dominio
• (proviene da soggetti che in ragione della qualità di membro di organi
di amm.ne, direzione o controllo, della partecipazione al capitale o
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di amm.ne, direzione o controllo, della partecipazione al capitale o
dell’esercizio di un’attività lavorativa o professionale o di un ufficio
sono in possesso di informazioni privilegiate)
– MANIPOLAZIONE DI MERCATO: diffusione di informazioni false ofuorvianti ovvero il compimento di operazioni anche simulate sustrumenti finanziarie idonee ad alterarne sensibilmente il prezzo
� Sanzionabilità dei due reati/illeciti in sede penale (tribunale) eamministrativa (sanzioni irrogate direttamente dalla Consob)
� Potenziamento degli strumenti normativi preventivi e repressivi
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Poteri della Consob per le indagini in materia di
abusi di mercato
� richiedere a chiunque:– notizie, dati, documenti, registrazioni telefoniche esistenti
– di presentarsi per audizioni personali
– comunicazione di dati personali (anche in deroga ai divieti ex d.lgs.196/2003)
� procedere, previa autorizzazione PM, a:– ispezioni presso soggetti non abilitati, sequestri di beni oggetto di
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– ispezioni presso soggetti non abilitati, sequestri di beni oggetto diconfisca, perquisizioni
– richieste notizie sul traffico di dati ai fornitori di servizi di comunicazione(tabulati traffico telefonico, posta elettronica, carte di credito)
� avvalersi della collaborazione di:– pubbliche amministrazioni
– Guardia di Finanza
� accedere direttamente ai dati dell’anagrafe tributaria, dell’anagrafe deiconti e dei depositi e della centrale dei rischi
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Market Abuse ed efficienza del mercato
� Entrambi gli abusi di mercato pongono preoccupazioni in ordine allaFUNZIONE ALLOCATIVA DEL MERCATO (la capacità del mercato didestinare risorse presso i richiedenti secondo una scala di priorità fondatasui rendimenti attesi delle possibili attività. Il rendimento atteso per ognipossibile investimento deve essere lo stesso e non dovrebbe esserepossibile ottenere miglioramenti mediante una riallocazione)
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� L’efficienza allocativa si fonda necessariamente sulla capacità dei prezzidi riflettere pienamente e correttamente le informazioni disponibili(efficienza informativa e valutativa).
� Gli abusi di mercato riducono (insider trading) ovvero distorcono(manipolazione di mercato) l’efficienza informativa e valutativa dei prezzi
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Insider Trading ed efficienza informativa
� Dibattito su effetti dell’insider trading sull’efficienza informativa e valutativadel mercato (capacità dei prezzi di incorporare le informazioni relativeall’emittente e di riflettere il valore reale della società):
– NEGATIVI: insider trading mina l’equal access alle informazioni daparte di tutti gli investitori.
• il timore di operare in contropartita di insider può portare gli investitori
ad uscire dal mercato (adverse selection) e/o i dealer ad aumentare il
bid-ask spread, in quanto chiedono un premio per il rischio di operare
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bid-ask spread, in quanto chiedono un premio per il rischio di operare
con un insider (danno alla liquidità di mercato)
• inoltre gli insider tendono a ritardare il più possibile la comunicazione
dell’informazione al mercato (per fare più profitti)
– POSITIVI: l’insider trading spinge prezzi nella direzione dellainformazione privilegiata, quindi aumenta efficienza informativa evalutativa. Oltretutto, essendo l’informativa societaria costosa, ilmercato tenderebbe a produrne un livello inferiore a quello desiderabile.L’IT aumenterebbe quindi l’informativa senza imporre costi (e sarebbeanche una forma di remunerazione dei manager).
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Manipolazione di mercato ed efficienza informativa
� La manipolazione di mercato può avvenire attraverso:
– transazioni su strumenti finanziari, anche simulate(manipolazione operativa)
• es. esistono prezzi che hanno una valenza informativasuperiore (apertura e chiusura). Spesso su titoli “sottili” (percreare idea di mercato attivo, per incrementarne il valore invista di fusione/scissione)
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FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
vista di fusione/scissione)
– diffusione di informazioni false o fuorvianti (manipolazioneinformativa) sulla situazione della società
• es. annuncio di progetti di ristrutturazione, studi di analisti conprevisioni false. Spesso legate ad azionisti di controllo indifficoltà
� Altera l’efficienza informativa del mercato perché veicolainformazioni non vere � allontana il prezzo di mercato dalsuo valore fondamentale (a differenza dell’IT)
Tipi di manipolazione di mercato
TRADE BASED MANIPULATION Il manipolatore pone in essere operazioni di per sé lecite(trading in the market) ma cercando di determinare una variazione nei prezzi di mercato
– Es. il manipolatore effettua una serie di acquisti sul mercato cercando di indurre gli altri investitori apensare che egli sia un insider, cosicché questi lo seguano negli acquisti (followers). Una volta che i prezzisono cresciuti il manipolatore inizia a vendere.
ACTION BASED MANIPULATION Il manipolatore pone in essere una serie di operazionisimulate cercando di determinare una variazione del prezzo. Tali operazioni portano il prezzo allivello desiderato ovvero creano un’apparenza di un mercato attivo
– Es. wash sales, acquisti e vendite da parte di uno stesso soggetto, che di fatto non comportano alcuntrasferimento di titolarità; matched orders, accordi di acquisto e rivendita tra più soggetti in accordo tra
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trasferimento di titolarità; matched orders, accordi di acquisto e rivendita tra più soggetti in accordo traloro sul fatto che l’operazione non produrrà effetti giuridici
MARKET POWER MANIPULATION Il manipolatore pone in essere operazioni effettive e/osimulate finalizzate a creare e sfruttare una posizione monopolistica su un certo titolo a dannodei contraenti che vogliono acquistare o vendere il titolo. Tipicamente il manipolatore opera sianei mercati cash e nei mercati degli strumenti derivati.
– A differenza dei precedenti, non si inviano falsi segnali al mercato; tuttavia questo tipo di manipolazionealtera il corretto funzionamento del mercato.
INFORMATION BASED MANIPULATION: Il manipolatore determina una variazione nel prezzodi uno strumento finanziario mediante la diffusione di informazioni voci o notizie false o fuorviantiche forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti sui prezzi.
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
MiFID (2004/39/CE)
� Nasce per esigenze di superare i limiti dell’ormai superata precedentedirettiva in materia di servizi di investimento (93/22/CEE):
– Insufficiente grado di armonizzazione realizzata;
– Mutato contesto (aumento numero investitori, ampliamento gamma diservizi e strumenti disponibili, rivoluzione tecnologica per mercati)
– Incapace di rispondere alle tendenze emerse di maggiore concorrenzatra borse e tra borse e altre sedi di negoziazione
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– Regolamentazioni negli stati membri non armonizzate, elevatadiversificazione nei metodi di esecuzione degli ordini e delle normesulla gestione dei mercati
� Principali novità della MiFID nell’area dei mercati mobiliari:
– Venire meno in maniera obbligatoria della regola di concentrazionedegli scambi (le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti quotatiavvengono, salvo poche eccezioni, su un mercato regolamentato)
Promozione della CONCORRENZA TRA SISTEMI DI NEGOZIAZIONEALTERNATIVI (MR, MTF e internalizzatori)
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Concorrenza tra sistemi di negoziazione
La concorrenza tra trading venues determina la frammentazione
degli scambi (non più su un unico MR)
EFFETTI POSITIVI di riduzione dei
costi dei servizi di negoziazione per
concorrenza tra trading venues
EFFETTI NEGATIVI potenzialmente
molto rilevanti sul meccanismo di
formazione dei prezzi (price discovery)
MA
CONCENTRAZIONE
SCAMBIFRAMMENTAZIONE
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FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Concorrenza tra trading venues
Considerazioni legate alla liquidità dimercato spingono a preferire la regoladi concentrazione degli scambi, inquanto massimizza la liquidità dimercato (probabilità di trovarecontroparti con esigenze compatibili).Infatti un mercato produce “esternalitàdi rete positive”: il beneficio che ognipartecipante ottiene dal parteciparviaumenta al crescere del numero deglialtri partecipanti.
Però, l’innovazione tecnologica e lariduzione dei costi di elaborazione etrasmissione delle informazioni tende aridurre i costi di struttura di un mercato equindi stimola la concorrenza tra tradingvenues (riduzione barriere all’entrata) eopera in favore della frammentazione.
SCAMBI
UN MERCATO FRAMMENTATO HA BISOGNO DIREGOLE DI TUTELA DEGLI INVESTITORIDIVERSE ���� POTENZIAMENTO TRASPARENZA
La trasparenza di mercato
� La MiFID ridisegna le regole di trasparenza sugli scambi aventi ad oggettotitoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentatoutilizzando un concetto integrato di mercato (borse, MTF e internalizzatori).
– Due aree di applicazione:
• Trasparenza pre-trade (sugli ordini)� la più importante per la price
discovery)
• Trasparenza post-trade (sulle negoziazioni eseguite)
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– Stessi requisiti di trasparenza per mercati regolamentati e MTF
– Requisiti di trasparenza pre-trade attenuati per internalizzatorisistematici (pubblicano quotazioni irrevocabili per negoziazioni inferiorialla standard market size e per azioni per cui esiste un mercato liquido)
• ratio: contenimento dei costi per il rispetto degli oneri informativi e
esposizione a rischio di mercato
– Sistemi di transaction reporting: le imprese di investimento e le societàdi gestione del mercato devono comunicare i dettagli delle operazioni sustrumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (anche sel’operazione non ha avuto luogo su un mercato regolamentato)
FSAP E DIRETTIVE COMUNITARIE
Società di gestione di mercati regolamentati
� BORSA ITALIANA s.p.a.
– mercati a pronti e mercati di strumenti derivati
� TLX s.p.a.
– Mercato retail di titoli di Stato italiani ed esteri e altre
obbligazioni
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obbligazioni
� MTS s.p.a.
– Mercato all’ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri e altre
obbligazioni (vigilanza di Banca d’Italia – ex art. 76 TUF)
MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
I mercati azionari: i mercati regolamentati
� MTA Mercato Telematico Azionario, diviso in segmenti:
– Blue Chips � società ad elevata capitalizzazione (75 società al31/10/08 che rappresentano oltre il 90% del mercato in termini dicapitalizzazione)
– Star (Segmento Titoli ad Alti Requisiti) � società a mediacapitalizzazione sottoposte a più elevati obblighi di disclosure, liquiditàe di corporate governance (77 società al 31/10/08 che rappresentanoil 25% del mercato)
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il 25% del mercato)
– Standard � segmento di borsa ordinario in cui sono negoziati i titoli disocietà di piccola e media dimensione
– MTA International � azioni di emittenti di diritto estero già negoziatein altri mercati regolamentati comunitari
– MTF � fondi mobiliari o immobiliari chiusi quotati e delle InvestmentCompanies
� Mercato Expandi (ex mercato ristretto) �per le società di piccoledimensioni che vogliono reperire nuovi capitali minimizzando il costo e itempi della quotazione
MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
I mercati azionari: i mercati non regolamentati
� AIM Italia
– istituito dalla fine del 2008 sull’esempio dell’Alternative InvestmentMarket del London Stock Exchange (mercato delle small caps)
– è un MTF quindi non sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di controllo
– figura centrale è il Nominated Adviser (Nomad), intermediarioincaricato di valutare l’appropriatezza dell’ammissione aquotazionedella società e di accompagnarla per tutto il periodo di
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quotazionedella società e di accompagnarla per tutto il periodo dipermanenza sul mercato
� MAC (Mercato Alternativo del Capitale)
– istituito nel 2006
– sistema di scambi con requisiti di ammissione meno stringenti rispettoai mercati regolamentati dedicato a società piccole
MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
Altri mercati di Borsa Italiana: mercati su derivati
� IDEM (Italian Derivatives Markets) nato nel novembre 1994
– Contratti negoziati:
•Futures (S&P/Mib Futures, Mini S&P/Mib, Stock Futures)
•Opzioni (su S&P/Mib, su azioni)
� SeDeX (Securitised Derivatives Exchange)
– Sono strumenti derivati ‘cartolarizzati’, ossia incorporati in un titolo negoziabileemesso da un intermediario finanziario. Possono avere come sottostante azioni etitoli di stato con elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.
– Due tipi di Securitised Derivatives:
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– Due tipi di Securitised Derivatives:
1. COVERED WARRANT: opzioni che conferiscono la facoltà di acquistare (cw call)o vendere (cw put) un determinato quantitativo dell’attività sottostante ad un prezzodeterminato entro o alla data di scadenza (tipo americano/europeo). Prevedonosempre il cash settlement (liquidazione della differenza in denaro tra il prezzo dimercato del sottostante e lo strike o viceversa per i cw put).
1. CERTIFICATE : titoli che replicano l’andamento del sottostante, linearmente o coneffetto leva.
Spesso sono presenti specifiche che limitano il rischio di performance negativa delcertificate es. stop-loss (limita la perdita subita dall’investitore ma lo privacontemporaneamente della possibilità di beneficiare di un’inversione di tendenza delsottostante) o forme di protezione del capitale.
MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI