REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO ADACTA...

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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015) DCA n. 57 dellO Giugno 2015 OGGETTO: Adesione al "Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali" - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _ 1

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REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo iProgrammi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191,nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

DCA n. 57 dellO Giugno 2015

OGGETTO: Adesione al "Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitariregionali" - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa.

Pubblicato sul Bollettino Ufficialedella Regione Calabria n. del _

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REGIONE CALABRIAIL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmioperativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato conDeliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge lO Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazionidalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, ilMinistro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;

RICIllAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti conle regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissarioad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione esono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurarela puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestionecommissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza inmateria di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizionedei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regionigià sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta leggerestano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro,secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dalCommissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del lO luglio 2014 (Rep. n.82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo 1, commi da 569 a 572) che recepiscequanto disposto dal Patto per la salute 2014-2015 di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del lO luglio 2014(Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario ad acta per cui è deliberazione è incompatibilecon qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delleFinanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 conla quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigentePiano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2,comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è statonominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSRdella regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti

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da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l'attuazionedel Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventinecessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali diassistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavolitecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguentiazioni ed interventi prioritari:

1) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento suglistandard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti,nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica;

2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativavigente e dalla programmazione sanitaria regionale;

3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quantospecificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;

5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;

7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti dispesa previsti dalla normativa nazionale;

8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, conl'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies> comma 2-quìnquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie,nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

9) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;

lO) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, medianteadeguamento della vigente normativa regionale;

Il) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

12)adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e disicurezza degli alimenti;

13)rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti,anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla pienaattuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente econ i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;

14)tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;

15)conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;

16)puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012;

CONSIDERATO che:

• con DDG del 18 novembre 2014, n. 407, per come modificato con DDG del 2 marzo 2015, n.1378, si è proweduto alla "Rimodulazione struttura organizzati va dipartimentale" in attuazionedella D.G.R. n. 40712014, e tra i compiti assegnati al Settore n. 3 "Attività territoriale - LEA",sono previste, tra l'altro le seguenti attività:

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a. predisposizione della relazione sanitaria annuale per la valutazione ed interpretazionedello stato di salute della popolazione e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettividefiniti dalla pianificazione e dalla programmazione sanitaria della Regione;

b. indirizzo, verifica e valutazione delle attività di sorveglianza epidemiologica svolta daiDipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie territoriali;

c. cura dei rapporti con le Università, Istituti ed altri Enti di ricerca in campo sanitario;cooperazione nazionale ed internazionale;

• per le attività di cui sopra sono già attive presso il Settore i seguenti sistemi di sorveglianza:a. Passib. Passi d'argentoc. Okkio alla salute

d Hbsc/Gyts

• per le attività di cui sopra sono inoltre disponibili presso i competenti Settori del Dipartimentotutela della salute i flussi di attività relativi alla erogazione dei servizi di cui ai vigenti LivelliEssenziali di Assistenza (quali SDO, SIAD, EMUR, FAD, Farmaceutica, Specialistica, ecc), oltreai dati di tipo finanziario;

• per potere compiutamente relazionare al sistema istituzionale regionale, in adempimento aldisposto normativo di cui al citato decreto, è necessario disporre di valutazioni comparative inordine alle seguenti dimensioni della performance del sistema sanitario regionale:

a. stato di salute della popolazione,

b. capacità di perseguire le strategie regionali,c. valutazione sanitaria,

d valutazione dell'esperienza degli utenti e dei dipendentie. valutazione della dinamica economico-finanziaria e dell'efficienza operativa;

• è necessario pertanto introdurre un sistema di valutazione delle performance scientifico ecollaudato;

• è fondamentale che la Regione Calabria si confronti con le migliori regioni italiane in ambitosanitario (benchmarking) anche per eliminare l'autoreferenzialità del proprio sistema;

• è attivo un "Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali" presso laScuola Superiore Sant' Anna di Pisa che coinvolge le seguenti regioni: Toscana, Liguria,Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Marche, Basilicata, Veneto, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sardegna;

• in detto Sistema di valutazione si svolge un processo di condivisione interregionale che ha portatoalla selezione di 200 indicatori, di cui lOOdi valutazione e lOOdi osservazione, volti a descriveree confrontare, tramite un processo di benchmarking, le diverse dimensioni della performance delsistema sanitario;

• il Sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali risponde all'obiettivo difornire a ciascuna regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione dellaperformance della propria offerta sanitaria.

DATO ATTO che:• il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali attivo presso la ScuolaSuperiore Sant'Anna di Pisa, oltre a fornire gli elementi necessari per adempiere ai compiti diistituto sopra definiti in un quadro di benchmark inter-regionale, risulta essere altresì utile per ilmonitoraggio delle attività previste nel Programma Operativo 2013 - 2015, redatto ai sensi dell'art.

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15, comma 20, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135,approvato con DCA n. 14 del 2 aprile 2015;

• la partecipazione al network delle regioni coinvolte nel sistema di valutazione di cui sopra consente,attraverso l'utilizzo degli strumenti di gestione, condivisione e visualizzazione dei dati, il confrontointer-regionale per disporre di elementi di valutazione rilevanti a supporto dei viversi livellidecisionali (Giunta Regionale, Consiglio Regionale, Dipartimento tutela della salute, AziendeSanitarie);

• la Scuola Superiore Sant'Anna s'impegna, quale contributo di inizio collaborazione, a realizzaregratuitamente un'indagine di clima interno alla nostra organizzazione sanitaria;

VISTI:• il Programma Operativo 2013 - 2015, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 20, D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135, approvato con DCA n. 14 del 2aprile 2015;

• lo schema di convenzione allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, nellaquale vengono definiti l'oggetto del contratto di collaborazione, i reciproci obblighi tra Istituto eDipartimento tutela della salute, le altre condizioni di attuazione del contratto e viene specificatol'onere per la Regione Calabria, fissato in complessivi € 40.000,00 (quarantamila,OO) oltre IVA;

RITENUTO pertanto:

• il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali attivo presso la ScuolaSuperiore Sant'Anna di Pisa uno strumento idoneo per sviluppare negli operatori del SSR un unacapacità di approccio al benchmarking in una logica di trasparenza oltre alla capacità di ciascuno dicondividere lo strumento di valutazione quale mezzo per uscire dall' auto-referenzialità, al fine diintraprendere un percorso di miglioramento della performance guidato dal costante confronto conaltre realtà più o meno simili;

• che per far fronte all'onere per la realizzazione delle attività di cui al presente atto, fissato incomplessivi € 40.000,00 (quarantamila,OO) oltre IVA, si utilizzeranno le risorse previste perl'attuazione del PRP 2014-2018 per come stabilito con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 156/CSRdel 13 novembre 2014 per la Regione Calabria;

• di approvare lo schema tipo di convenzione allegato al presente decreto, quale parte integrante esostanziale, nella quale vengono definiti l'oggetto del contratto di collaborazione, i reciprociobblighi tra Istituto e Dipartimento tutela della salute, le altre condizioni di attuazione del contrattoe viene specificato l'onere per la Regione Calabria fissato in complessivi € 40.000,00(quarantamila,OO) oltre IVA;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Dirigente di Servizio/Settore quale Responsabile del Procedimento aisensi della L.R. 9/200 l;DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto materialmente dal Dirigente di Settore Dott.Giacomino Brancati;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI PRENDERE ATTO del "Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali"presso la Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa;

DI ADERIRE al Network delle Regioni previsto dal "Sistema di valutazione della performance deisistemi sanitari regionali";

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DI APPROVARE lo schema tipo di convenzione allegato al presente decreto, quale parte integrante esostanziale, nella quale vengono definiti l'oggetto del contratto di collaborazione, i reciproci obblighi traIstituto e Dipartimento tutela della salute, le altre condizioni di attuazione del contratto e viene specificatol'onere per la Regione Calabria fissato in complessivi € 40.000,00 (quarantamila,OO) oltre IVA;

DI PRENDERE ATTO dell'impegno della Scuola Superiore Sant' Anna a realizzare gratuitamenteun'indagine di clima interno alla nostra organizzazione sanitaria;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute per la sottoscrizionedella convenzione con il Rappresentante Legale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;

DI DARE MANDATO alle competenti strutture del Dipartimento tutela della salute per l'alimentazionedel "Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali", nelle materie afferenti aciascun Settore;

DI DARE ATTO che per la realizzazione delle attività di cui al presente atto si utilizzeranno le risorsepreviste per l'attuazione del PRP 2014-2018 per come stabilito con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.156/CSR del 13 novembre 2014, quantificate in complessivi € 40.000,00 (quarantamila,OO) oltre IVA;

DI DARE ATTO che all'impegno delle somme di cui sopra si provvederà con successivo atto;

DI FARE OBBLIGO ai Direttori Generali delle Aziende del SSR di garantire tutte le azioni necessarieper il perseguimento degli obiettivi di cui al presente atto, quale parte integrante dei Livelli Essenziali diAssistenza,

DI DARE ATTO che il raggiungimento degli obiettivi aziendali di cui al presente atto costituisconocondizione necessaria per la valutazione dei risultati raggiunti da parte della Direzione Aziendale e deiDipartimenti interessati;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute per l'attuazione delpresente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell' art. 3 comma l dell'Accordo del Piano di rientro,ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigentegenerale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;

DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito webdel Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

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CONTRArro DI RICERCA PER CONTO TERZI

tra la Regione Calabria - Dipartimento tutela della salute (di seguito indicata anche come "Committente"),

con sede in Catanzaro, codice fiscale n. 02205340793, rappresentata per la firma del presente atto dal Dott.

__________ , nato a (_) il , che interviene ed agisce nella

sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute ai sensi del _

e

Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant' Anna con

sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, e

sede amministrativa in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 24 rappresentata per la firma del presente atto dal

Direttore, Prof. Marco Frey autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dell'art. 50, 4 comma del

vigente "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e del D.R. n. 369 del 20.11.2013(di seguito,

per brevità, indicata anche come "Istituto" o "Scuola"),di seguito congiuntamente indicate "Parti" o

singolarmente "Parte",

premesso che:

a) il Committente è interessato ad acquisire maggiori conoscenze in merito alla valutazione della

performance dei sistemi sanitari regionali e provinciali;

b) la Scuola Superiore Sant'Anna, ente di istruzione universitaria ad ordinamento speciale è organizzata, ai

sensi dell'art. 26 del proprio Statuto, in sei Istituti di ricerca tra cui l'Istituto di Management e che in tale

ambito opera il Laboratorio Management e Sanità coordinato dalla Prof.ssa Sabina Nuti che da anni

svolge attività di ricerca sul tema del sistema di valutazione della performance in Italia.

c) che il Laboratorio Management e Sanità ha attivato dal 2008 un network di regioni a confronto per

un'analisi sistematica delle rispettive performance, sia a livello regionale che aziendale, con l'obiettivo di

fornire un sistema di valutazione della performance in benchmarking sugli indicatori condivisi, volti a

descrivere e confrontare varie dimensioni della performance del sistema sanitario;

d) considerato che la Scuola Superiore Sant'Anna con la Regione Toscana ha ottenuto in data 10 aprile

2009 il brevetto italiano - domanda numero PI2005A000055 - per l'architettura di un "Sistema di

valutazione della performance di Aziende sanitarie", nonché un brevetto conseguito in data 14 giugno

2011 - numero brevetto 0001358839 - per l'applicazione del "Metodo per la gestione di indicatori

multidimensionali di performance di Aziende di servizi";

e) la controparte SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO

SANT'ANNA non è assimilabile ad Imprese pubbliche o private e che pertanto non sussistono nei suoi

confronti gli obblighi rispettivamente della documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n.

252, articolo 1, comma 1, nonché di acquisizione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e del Documento Unico di Regolarità

Contributiva INPS-INAIL (DURC);

f) l'Istituto è dotato di risorse e strutture necessarie e idonee a svolgere le attività richieste dal

Committente, indicate precisamente nel seguito, ed è disponibile ad eseguire attività di ricerca per conto

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di terzi secondo quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80 e ss.mm.ii., nel rispetto dei regolamenti

interni alla Scuola e senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali;

preso atto:

g) del prowedimento del Direttore di Istituto con il quale sono state approvate le attività commissionate;

visto:

h) il "Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di

formazione" della Scuola Superiore Sant'Anna;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Committente affida all'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, che accetta, lo

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico (di seguito Progetto) nel settore "Sanità" da effettuarsi

secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico, da considerarsi quale parte integrante del presente atto.

Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento del Progetto, i risultati fossero tali da richiedere la modifica del

Programma, tale modifica dovrà essere approvata congiuntamente dal Committente e dall'Istituto.

Ai fini dello svolgimento del Progetto, l'Istituto si awarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo,

docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca e borsisti allo stesso afferenti (di seguito personale) o di

eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti. AI Progetto potranno

collaborare anche allievi universitari e Ph.D. della Scuola.

Le attività relative all'oggetto del presente contratto saranno svolte principalmente presso la sede dell'Istituto

e presso le sedi del Committente.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Istituto qualora lo ritenesse necessario, potrà utilizzare il

finanziamento previsto dalla presente convenzione per la copertura di posizioni di ricercatore, assegnista e

borsista.

Art. 2- Obblighi dell'Istituto

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l'Istituto si impegna:

a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del contratto, descritte nell' Allegato con la

massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità. L'Istituto di Management si

impegna ad effettuare l'elaborazione e la redazione degli output di Progetto secondo la seguente

scadenza temporale:

a) R1 - "II sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali: - REPORT 2014"

(scadenza: mese dicembre 2015);

fermo restando che i rapporti dovranno essere compilati secondo le modalità precisate dal

Comm ittente;

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a realizzare le attività dettagliate nell'allegato tecnico nei tempi scadenzati previsti nello stesso

allegato tecnico, e comunque a concludere le medesime entro il 31 dicembre 2015 (trentuno

dicembre duemilaquindici). Per motivi non dipendenti dall'Istituto di Management, o per esigenze

della Regione, la medesima Regione, con nota del Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la

non autosufficienza, può concedere proroghe o sospensioni dei termini sopra detti.

ad eseguire le proprie obbligazioni con propri mezzi e con gestione autonoma ivi incluso per quanto

attiene il personale dipendente e collaboratore;

a garantire il costante rispetto delle vigenti norme relative al trattamento economico e normativo dei

propri dipendenti, in particolare a garantire la presenza di idonee coperture assicurative del proprio

personale contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;

a fornire al Committente, nei termini eventualmente assegnati, qualunque informazione o

documentazione questi dovesse richiedere relativamente alle attività di esecuzione del contratto,

nonché tutta la documentazione comprovante la corretta realizzazione delle iniziative e delle attività

oggetto del medesimo.

Art. 3 - Obblighi del Committente

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, il Committente si impegna:

a fornire all'Istituto la massima collaborazione nell'espletamento delle attività oggetto del presente

atto, attraverso, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il

conferimento, con oneri a proprio carico, di incarichi a favore di soggetti qualificati che collaborino

alle attività di ricerca;

a mettere a disposizione i dati necessari all'elaborazione degli indicatori previsti dal sistema di

valutazione multidimensionale sviluppato dall'Istituto di Management - Laboratorio MeS e

concordato all'interno del network regionale;

a partecipare agli incontri bimestrali formativi e di programmazione, organizzati dall'Istituto di

Management - Laboratorio MeS tra i responsabili regionali del sistema di valutazione.

a onorare il pagamento del corrispettivo pari ad € 40.000,00 (quarantamila/OO) + IVA secondo i

termini e le modalità di cui all'art. 10.

Art. 4 - Riservatezza

L'esecuzione del presente contratto può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie

proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e

a processi produttivi (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

I dati e le informazioni raccolte sono di proprietà della Regione. L'Istituto di Management - Laboratorio MeS

si impegna a non divulgare nessuna informazione senza previa autorizzazione da parte della Regione.

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto

le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite

nell'esecuzione del rapporto.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

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non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,

qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso

scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione

Confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto,

senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei

soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative

all'esecuzione del presente contratto. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del

carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno

meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi riservatezza previsti nel presente contratto.

astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le

Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività

oggetto del presente contratto.

Su richiesta di una Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni

Confidenziali owero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce

e che nessuna disposizione del presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso

potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

Gli obblighi di cui al presente articolo soprawivranno alla cessazione del presente contratto per qualsiasi

motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.

Art. 5 - Proprietà Intellettuale

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima

(Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato

dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha

generati (Sideground).

Nel corso dello svolgimento delle attività i Responsabili di cui all'art. 10 dovranno comunicarsi i trovati

suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, così come specificate

nell'Allegato Tecnico.

Art. 6 - Pubblicazioni

Il Committente riconosce che i docenti e/o ricercatori della Scuola potrebbero voler pubblicare una parte o la

totalità dei risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate del presente contratto. Le modalità di

diffusione dei dati di confronto con il network delle Regioni saranno definite congiuntamente.

In ogni caso i dati a confronto non saranno oggetto di pubblicazione, senza previa autorizzazione della

Regione, per la parte di propria competenza. Il Committente si impegna pertanto, dopo aver avuto la

possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di

riservatezza definiti nel presente contratto, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti

risultati secondo la comune prassi accademica; viene comunque fatta salva la possibilità da parte del

Committente di imporre un ritardo alla pubblicazione, qualora la stessa rischi di compromettere l'ottenimento

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o la validità di diritti di proprietà intellettuale in qualunque Paese nel mondo, o di altri particolari vantaggi

economici.

La durata del ritardo imposto alla pubblicazione potrà dipendere dalle particolari circostanze del caso, ma

non potrà in ogni modo eccedere i dodici mesi. La decisione di ritardare una pubblicazione ai sensi del

presente articolo dovrà essere comunicata e motivata per iscritto dal Committente allai Responsabileli della

prestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa bozza. Il Committente si impegna inoltre a

mettere in atto tutte le azioni che permettano di ridurre al minimo la durata del ritardo.

Contestualmente alla pubblicazione dei risultati della ricerca, il Committente dovrà essere sempre

menzionato come promotore e finanziatore dell'opera.

Art. 7 - Sicurezza

I Datori di lavoro della Scuola e del Committente considerano la tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e

prioritarie per la stipula del presente atto. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le

attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Ai fini del

presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte, è indicato come "lavoratore" o

"lavoratori" .

Le attività di cui al presente contratto contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore

ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sedeli dell'altra, anche per il compimento di parte della

prestazione.

Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come

prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte

ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di

evacuazione, ecc).

Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la

propria salute elo sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di

cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini

del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori

della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

Art. 8 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ovvero di scioglierlo

consensualmente qualora, per esempio, ritenessero più opportune altre forme di collaborazione. Il

Committente potrà altresì recedere qualora riterrà che i risultati raggiunti secondo le specifiche di cui

all'Allegato Tecnico non soddisfino pienamente le proprie esigenze. In ogni caso, il Committente

corrisponderà alla Scuola il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la parte di

attività svolta sino al ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con lettera raccomandata

A.R. o mediante posta elettronica certificata all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 10. Il recesso

unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

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Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora l'Istituto si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, lo

stesso dovrà restituire le parti del corrispettivo in corrispondenza delle quali non si è esplicata la sua attività,

fermo restando l'obbligo del Committente di rimborsare alla Scuola le spese sino a quel momento

effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto.

Art. 9 •Compensi e pagamenti

Per lo svolgimento della ricerca in oggetto, il Committente verserà alla Scuola la somma di € 40.000,00

(quarantamila/OO) + IVA ai sensi di legge.

La somma di cui al comma precedente verrà corrisposta tramite modalità girofondo Banca d'Italia a favore

del conto n. 0136604 (conto di contabilità speciale Banca d'Italia intestato alla Scuola),con le seguenti

modalità:

- euro 20.000,00 (ventimila/OO) più IVA su presentazione di una dichiarazione, rilasciata dall'Istituto di

Management - Laboratorio MeS, dell'avvenuto caricamento dei dati sulla piattaforma informatizzata

predisposta dal Laboratorio MeS e condivisa dal network delle regioni;

- euro 20.000,00 (ventimila/OO) più IVA, a conclusione di tutta l'attività affidata e a presentazione, entro il

mese di dicembre 2015, della reportistica realizzata dall'Istituto di Management - Laboratorio MeS per conto

della Regione/Provincia.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di fattura (scissione dei pagamenti ai sensi

dell'art. 17 -ter del DPR 633/72).

Eventuali costi aggiuntivi saranno corrisposti, con le medesime modalità, separatamente dal Committente,

previa verifica della documentazione prodotta dall'Istituto, e regolarmente quietanzati dalla Scuola secondo

quanto sopra precisato.

Art. 10 •Responsabili del contratto e comunicazioni

L'Istituto indica quale Responsabile scientifico del Progetto la Prof.ssa Sabina Nuti.

Il Committente indica quale proprio Responsabile i! Dott. _

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente contratto

sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di

seguito indicati:

all'Istituto all'attenzione del Responsabile scientifico:lstituto di Management, Piazza Martiri della

Libertà 24-Pisa, posta elettronica [email protected];

al Committente all'attenzione di -------------: Ufficio -------------, Via ------------- Città e-mai!: ---------------;

posta elettronica certificata: ---------------------------.

Art. 11 •Durata del contratto, proroga

La presente convenzione ha durata dalla data di stipula ed ha validità un anno.

AI fine di dare continuità all'attività prevista, il Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non

autosufficienza della Regione, in costanza di esecuzione del contratto, compatibilmente con le risorse

finanziarie a carico del bilancio regionale, può con proprio successivo e motivato provvedimento definire, in

accordo con la controparte, le ulteriori attività e fasi di attuazione del progetto.

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Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora il presente contratto sia sottoscritto in data successiva

rispetto a quella d'inizio effettivo della attività di ricerca, le prestazioni eseguite medio tempore dovranno

anch'esse considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente atto.

Qualora le attività di ricerca previste dall'Allegato Tecnico debbano protrarsi per un periodo maggiore di

quello previsto, il termine di scadenza per la conclusione delle attività progettuali di ricerca potrà essere

prorogato, previa autorizzazione del Committente, sino ad un massimo di 6 mesi.

Art. 12- Controversie e foro competente

Il Committente e l'Istituto concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere tra

le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, eventualmente

ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle

controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro tre mesi dall'inizio del tentativo di

risoluzione stragiudiziale come specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la

controversia sarà in via esclusiva quello di Catanzaro.

Art. 13 - Trattamento del dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto

cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente contratto ed agli

Allegati, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e sS.mm.ii.

Art. 14- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente contratto e sugli allegati di

riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella - Tariffa Parte I "Atti,

documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine" del D.P.R. n. 642/1972" sono assolti dalla SCUOLA

SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA - LABORATORIO

MANAGEMENT E SANITA.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa

Parte Il) del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la

richiede.

Art. 15- Disposizioni finali

Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù

di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente

documento.

Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto ed in contrasto con lo stesso, si

intende superata.

Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal

presente contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale Parte in base ad esso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e nei relativi allegati, si applicano le

norme del Codice Civile.

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Art.16 - Registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la

previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre

2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, _ Iì, _

f.to dgt.

Per l'Istituto

Il Direttore dell'Istituto di Management

f.to dgt.

Per la Regione Calabria

Prot. Marco Frey(riproduzione di documento sottoscritto

digitalmente ai sensi degli arti. 20 e 22 D.Lgs. 8212005)

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