REG. PROTEZIONE CIVILE - Pescara · 2006. 6. 7. · sono riportate le funzioni esercitate dal...

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PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 10/04/1996 esaminata

senza rilievi dal CO.RE.CO. il 23/05/1996 prot. n. 1982, l’Amministrazione

comunale ha approvato ai sensi della legge n. 225 del 24/02/1992 il Piano

Comunale di Protezione Civile. Tale piano risulta essere un elenco di schede

guida delle strutture cittadine, della viabilità, delle strutture sanitarie, dei mezzi

di ditte private e del personale dipendente comunale o di privati idoneo a

fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Detto elaborato è stato

concepito per essere consultato in caso di necessità. Nulla però è stato

evidenziato circa le metodologie di gestione delle attività del Servizio di Pronto

intervento.

Recentemente il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 pubblicato sul supplemento

ordinario n. 77/l alla G. U. n. 92 del 21/04/1998, conferisce funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.

Al capo 8° , art. 108 si rilevano le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti

Locali in materia di protezione civile.

Al punto c) dell'art. 108 sono elencate le funzioni amministrative dei comuni.

La Regione Abruzzo, in attuazione del citato D. Lgs. n. 112/92 ha promulgato la

Legge Regionale n. 11 del 03/03/1999. Al comma 2 dell’art. 69 di tale legge

sono riportate le funzioni esercitate dal comune in materia di protezione civile.

Per l’attuazione delle funzioni come sopra attribuite, si ritiene che fermo

restando quelle che sono ed erano le prerogative ed indirizzi del Piano di

Protezione Civile Comunale già approvato dal C. C. con delibera n. 68/96, di

dover approvare uno specifico “Piano par la gestione delle attività di pronto

intervento comunale e di protezione civile”.

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PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO COMUNALE E DI

PROTEZIONE CIVILE.

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità – Principi e scopo.

Articolo 1 Finalità

Il presente Piano disciplina l’attività dell’apposito Servizio di Pronto Intervento Comunale e di Protezione

Civile ed è volto a stabilire le procedure al verificarsi di emergenza per la più rapida mobilitazione e per

l’impiego coordinato di tutte le forze in ambito comunale. Esso persegue altresì lo scopo di dare

immediatamente attuazione e disporre per:

• L’immediata messa in funzione di sistemi di allarme ( sirene, altoparlanti, campane, ecc.);

• Attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani

regionali;

• L’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza,

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

• L’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare

l’emergenza;

• La vigilanza sull’attuazione delle strutture locali di Protezione Civile dei servizi urgenti;

• L’utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli

indirizzi nazionali e regionali e di quanto stabilito nell’apposito ed allegato regolamento;

• L’eliminazione di ogni rischio grave, pericoloso disagi dei cittadini in

occasione del verificarsi di eccezionali fenomeni meteorologici e non;

• Per la soluzione immediata di particolari problemi quotidiani evidenziati da

segnalazioni urgenti dei cittadini, che il normale iter d’intervento del servizio

preposto non ne consente il soddisfacimento entro i tempi di cui alle

aspettative del cittadino;

• Per l’approntamento diretto e/o l’ausilio ad organismi esterni patrocinati

dall’Amministrazione, incaricati dell’organizzazione di grandi o piccoli eventi

culturali, musicali, sportivi, ricreativi, politici, ecc..

Articolo 2 Principi

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L’attività del servizio di Pronto Intervento Comunale (S.P.I.C.) è finalizzata a garantire

l’immediata mobilitazione per l’impiego coordinato di tutte le forze necessarie a fronteggiare

l’evento segnalato o palesemente manifestatosi. Tale attività dovrà attenersi ai principi

fondamentali di massima efficacia, efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza nelle

procedure.

Articolo 3 Scopo del Servizio Pronto Intervento Comunale

Il servizio sarà chiamato, da solo o di ausilio e supporto ad altri Organi Istituzionali all’uopo

preposti, ad agire con interventi operativi per fronteggiare fenomeni conseguenti e susseguenti

a:

• Straripamento o alluvione del fiume Pescara, torrente Vallelunga e Fosso

Mazzocco e/o fenomeni di ruscellazione in genere con conseguente

allagamento delle zone circostanti ovvero inquinamento delle acque;

• Nevicate di notevole entità, nubifragi e vento che possono creare disagio ai

cittadini;

• Danneggiamenti alle alberature, condotte elettriche aeree, pali di pubblica

illuminazione e lanterne semaforiche provocati da venti di forte intensità,

sovraccarico da neve, incidenti stradali, ecc.;

• Invasione della carreggiata stradale rivierasca da sabbia di mare sollevata

da forti venti e/o da mareggiate, ovvero dalla perdita del carico di camion

transitanti sulle strade cittadine;

• Varie:

¾�carenze di erogazione di acqua potabile conseguenti ad eventi

meteorologici negativi (condutture e contatori ghiacciati ecc.), ed

assicurare la distribuzione anche con autobotti;

¾�piccole frane o smottamenti di terreno che potrebbero ostacolare la

viabilità;

¾�approntamento di postazioni di ricoveri provvisori o attività di trasporto in

strutture ricettive di profughi, persone indigenti e senza tetto, scolaresche

in visita o ospitate nella città in occasione di eventi sportivi e non, ovvero

di ospiti partecipanti a raduni militari, musicali, religiosi, sindacali o

politici;

¾�colmature di buche su carreggiate stradali o marciapiedi con materiali

idonei;

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¾�svellimento e risistemazione di cordoli aiuole o marciapiedi che

costituiscono causa di evidente pericolo per la pubblica incolumità;

¾�interventi con attrezzature e mezzi particolari, quali autospurgo, rotofalci,

autoscale, ecc., per sopperire a rotture ed intasamenti di fogne, caditoie,

zanelle ed impianti di sollevamento;

¾�trasporto, scarico, montaggio di palchi, tribunette, pedane, unità

igieniche, tende da campo ed approntamento di lavatoi collettivi, nonché

allestimento di stands, cucine da campo e refettori su aree pubbliche o

piazze. Transennature di spazi, realizzazioni di linee elettriche idriche e

telefoniche “volanti” in occasione di grandi e piccoli eventi culturali

sportivi, ricreativi, politici, religiosi, militari e di protezione civile.

Articolo 4 Servizio di Pronto Intervento Comunale (S.P.I.C.)

COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE MEZZI DELLA

STRUTTURA DEL CENTRO OPERATIVO DELLO S.P.I.C..

Per assicurare il più efficace esercizio della funzione di coordinamento delle

attività dello S.P.I.C. viene istituito il CENTRO OPERATIVO DI PRONTO

INTERVENTO.

La sede. E’ istituita presso gli uffici del Settore Edilizia Integrata in Piazza Italia n. 1 la sala operativa del

CENTRO OPERATIVO DEL PRONTO INTERVENTO quale sede tecnica di raccolta notizie, comando,

coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell’attività operativa del SERVIZIO DI PRONTO

INTERVENTO.

La struttura del Centro Operativo. Il Centro Operativo di Pronto Intervento, farà capo al Sig. Sindaco o

Assessore delegato, ed è come di seguito istituito:

− Coordinatore: Dirigente del Settore Edilizia Integrata o suo Delegato,

− Ufficiale del Corpo della Polizia Municipale (nominato dal Comandante),

− Funzionario Tecnico del Servizio Strade (nominato Dirigente del Settore),

− Funzionario Tecnico del Servizio Fognature (nominato Dirigente del Settore),

− Funzionario Tecnico del Servizio Verde Pubblico (nominato Dirigente del Settore),

− Funzionario Tecnico dei Servizi Idrici (nominato Dirigente del Settore),

− Funzionario Tecnico del Servizio Gestione Impianti Sportivi (nominato Dirigente del Settore),

− Funzionario Tecnico del Servizio Edilizia Pubblica (nominato dal Dirigente del Settore),

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− Funzionario Tecnico della Nettezza Urbana (nominato dal Direttore della S.p.A.),

− Funzionario Amministrativo del Servizio Economato (nominato dal Dirigente del Settore),

− Segreteria: n. 1 Amministrativo (nominato dal Dirigente del Settore Edilizia Integrata),

− Segreteria: n. 1 Tecnico (nominato dal Dirigente del Settore Edilizia Integrata).

Il Coordinatore del Settore Protezione Civile, provvederà a rendere operativa la struttura con proprie

disposizioni e determinazioni. Si doterà di un recapito telefax per la ricezione di segnalazioni ed

interventi o comunicazioni degli o agli altri organi istituzionali (Prefettura, VV. FF. Comando

Carabinieri, Capitaneria di Porto, ecc.), che provvederà a rendere pubblico all’atto dell’attivazione nelle

forme e nei modi ritenuti più idonei.

I dispositivi, comunque diramati dal Coordinatore o suo delegato, sono perentori e vanno ottemperati

senza indugi in via prioritaria, cioè al di sopra di ogni altro

Articolo 5 Dotazione del personale e mezzi a disposizione

Al Servizio di Pronto intervento Comunale, gerarchicamente dipendente dal Centro Operativo, viene

assegnato e posto a disposizione il seguente personale e mezzi:

a) PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: sulla base di ordini impartiti dal Comando in relazione alle

diverse necessità, e ove lo ritenesse di concerto con il Dirigente Coordinatore o suo delegato.

b) PERSONALE TECNICO: che verrà messo a disposizione dai Dirigenti dei Settori Tecnici con i

mezzi e le attrezzature necessarie.

Articolo 6 Utilizzo del volontariato di Protezione Civile

Relativamente all’impiego di gruppi associati di volontariato di Protezione Civile e soccorso, esso avverrà

nell’ambito di speciali squadre operative e di pronto intervento dotate di adeguato equipaggiamento e da

utilizzare nei settori del soccorso e dell’assistenza a seconda dell’attività svolta dalle medesime.

I compiti e le modalità di intervento saranno disciplinati da appositi dispositivi del Dirigente

Coordinatore, di concerto con le associazioni stesse secondo quanto stabilito dall’allegato Regolamento.

Tali associazioni dovranno operare in attività di supporto e sotto la direzione della competente Autorità

comunale.

La legittimità a poter operare dovrà essere provata con idonei atti e documentazioni al Dirigente

Coordinatore.

Articolo 7 Risorse Economiche

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Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi e delle iniziative dello S.P.I.C. si provvederà ,

annualmente, con appositi stanziamenti comunali sulla base delle specifiche e motivate richieste del

Dirigente Coordinatore del Settore Edilizia Integrata o suo Delegato .

Articolo 8 Gestione Ordinaria

Il Dirigente coordinatore adotta in via ordinaria gli atti di gestione del fondo, definendo di volta in volta i

tempi e modalità di attuazione.

Articolo 9 Gestione straordinaria

Un caso di incombenti situazioni di pericolo, ovvero ricorrono le circostanze di somma urgenza, nelle

quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta

l’immediata esecuzione di prestazione anche da parte di terzi, senza la possibilità di adozione di altre

misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Dirigente Coordinatore,

sentito anche per le vie brevi il Sindaco, è autorizzato ad ordinare tali prestazioni nei limiti di quanto

necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Le procedure da adottare sono quelle di cui all’art. 34 del vigente Regolamento per la disciplina dei

contratti, approvato con deliberazioni n. 51 del 16/06/1994 e n. 115 del 30/08/1994, esaminate dal

CO.RE.CO. senza rilievi il 05/1/!994 prot. n. 4795.

Articolo 10 – Regolamento per la costituzione e l’organizzazione del

Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e Pronto

Intervento

Vedi Allegato A.

Articolo 11 – Albo Comunale per il volontariato e delle Associazioni di

volontariato per la Protezione Civile

Vedi Allegato B.

Articolo 12 Entrata in Vigore

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Il presente Piano entrerà in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione della delibera che lo rende

esecutivo.

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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO

Art.1

Finalità ed ambito d'applicazione del Regolamento

II presente regolamento istituisce, ai sensi della legge n. 225 del 24/02/92 e del D.P.R.

21.9.94, n. 613, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e ne disciplina

I'organizzazione, l'impiego operativo e le forme di collaborazione nello svolgimento

delle attività di volontariato, in relazione anche all’art. 108 punto C - comma 6 del D.

Lgs. 112 del 31/03/98 e L.R. n. 11 del 03/03/99 art. 69 - 2° comma.

Ai fini regolamentari si intendono:

a) per attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite I'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

b) per Gruppo comunale di protezione civile ed attività di pronto intervento quell'organismo di volontariato costituito dal Comune, che si avvale delle prestazioni personali e gratuite degli aderenti, per l’espletamento delle attività previste negli articoli successivi.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Protezione Civile e di pronto intervento.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nella prospettiva primaria dell'autotutela della comunità locale, riconosce I'esigenza di disciplinare il volontariato di protezione civile, quale espressione di solidarietà umana e sociale, tendente alla consapevole e sempre maggiore partecipazione dei cittadini all'azione pubblica. A tal fine, si prevede la costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile e

attività di pronto intervento, che ha lo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro

oppure vantaggi personali nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione,

prevenzione e soccorso, secondo quanto previsto dalla legge 24/02/92, n. 225 ed altre norme

che regolano la materia (D. Lgs. 112 del 31/03/98 art. 108 punto C - comma 6, e art. 69 - 2°

comma L.R. n. 11 del 03/03/99).

In particolare, il Gruppo di cui al comma precedente si propone di svolgere la propria attività in

modo personale spontaneo e gratuito, nell’ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991,

n. 266 — Legge quadro sul volontariato.

II Gruppo di volontariato è organizzato all'interno della struttura comunale.

Art. 3

Criteri e modalità di adesione.

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L'iscrizione al gruppo è liberamente aperta a tutti i cittadini in forma individuale o associata, di ambo i sessi, maggiorenni, residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune o nelle zone limitrofe, disposti a prestare la loro opera in attività di protezione civile, a sostegno dell'azione del Comune. Gli aderenti agiscono, senza remunerazione alcuna, in compiti di prevenzione degli eventi calamitosi o di soccorso al verificarsi di questi, per fini di solidarietà sociale. Coloro che intendono aderire al Gruppo devono presentare apposita domanda di ammissione al Sindaco o suo Delegato. Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, ai fini di un ottimale ed idoneo impiego delle risorse umane, devono essere indicati: a) Recapiti telefonici per la reperibilità b) Ambito territoriale di operatività; c) Professione; d) Notizie utili in ordine ad esperienze analoghe o a particolari conoscenze; e) La capacità e i tempi di mobilitazione; f) Eventuale possesso di patente di guida, specificandone il tipo; g) Eventuale possesso di specializzazioni e/o appartenenza ad associazioni

specifiche alla specializzazione; h) Il proprio gruppo sanguigno; i) Se già iscritto ad altre organizzazioni di volontariato. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune che ne certifichi le generalità e l’appartenenza al gruppo. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini all’iniziativa, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 4

Organizzazione interna Il Sindaco o il suo Delegato è responsabile unico del Gruppo e adotta ogni provvedimento per l’organizzazione, il funzionamento e l’impiego del gruppo stesso. Per un’ottimale gestione operativa del Gruppo, il Sindaco o il suo Delegato nomina un Ispettore Generale che ha il compito di vigilare sull’intera struttura e un coordinatore, cui è assegnato il compito di programmare e predisporre l’impiego dei volontari. Possono essere nominati dei responsabili dei servizi e dei collaboratori, scelti tra gli iscritti al Gruppo. l Vice vengono nominati dalla persona che devono sostituire e comunicati al Coordinatore. I volontari con qualifica diversa da Operatore sono muniti di gradi gerarchici. La Gerarchia determina la posizione degli appartenenti al Gruppo per subordinazione, funzioni, compiti e responsabilità. Nelle relazioni con i superiori i volontari devono seguire la via gerarchica.

Art. 5 Squadre specializzate

Il Sindaco o il suo Delegato, in base alle specialità individuali degli aderenti, può autorizzare la formazione squadre specializzate per l’esecuzione di attività straordinarie, permanenti o temporanee, anche in collaborazione parallela ad altre organizzazioni di volontariato di protezione civile, regolarmente costituite.

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Art. 6 Attività ed impiego operativo del gruppo comunale di protezione civile

Per le finalità di cui alla legge 24/02/92, n. 225, il Gruppo comunale di cui al precedente articolo 2 fornisce al Sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione, nell’ambito del territorio comunale. l compiti del gruppo, in situazioni di emergenza, sono individuati nel piano comunale di protezione civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività che possono essere sostenute dai volontari. Nell'ambito di quanto previsto dal comma precedente, il gruppo di protezione civile partecipa alla predisposizione ed all’attuazione del piano comunale di protezione civile, presentando, eventualmente, proposte di intervento corredate di ogni utile elemento di valutazione tecnica. II Gruppo comunale di volontariato di protezione civile presta la propria opera in base a esplicita richiesta dell'autorità comunale competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio. Nei caso in cui, gli aderenti al gruppo comunale si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare I'emergenza fermo restando I'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi ci soccorso.

Art. 7 Partecipazione alle attività di soccorso,

simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. Agli aderenti al gruppo comunale di protezione civile, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 21/09/94, n. 613, impiegati in attività di soccorso e di assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistente, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del

datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge

11 agosto 1991 n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico - pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nell’anno. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dagli organismi di volontariato interessate a svolgere detta attività. Per il rimborso agli appartenenti al gruppo comunale delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico – pratica si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 613/94.

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Art. 8

Attività di supporto ai servizi di Emergenza della Polizia Municipale.

I componenti del gruppo, su richiesta del Sindaco o del suo Delegato, possono all’occorrenza collaborare in supporto agli organi preposti, in determinati e specifici servizi, quali operazioni di viabilità in occasione di manifestazioni, gravi incidenti stradali, calamità ed eventi per i quali si renda necessario assicurare nell’emergenza oltre ai servizi di prevenzione e soccorso, anche servizi di viabilità. Nell’espletamento di tali attività di supporto, i componenti del gruppo che vengono impiegati, sono tenuti ad attenersi strettamente alle direttive impartite dal Sindaco o suo Delegato per il tramite del Comando della Polizia Municipale, che dispone in ordine alle modalità di impiego dei volontari. Il gruppo di volontari, sempre su richiesta del Sindaco o suo Delegato, può inoltre operare in attività di prevenzione e lotta in materia di incendi boschivi e comunque su aree scoperte, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il gruppo potrà altresì operare, in appoggio agli organi istituzionali specializzate nel ramo, in attività di prevenzione e lotta all’inquinamento ambientale ed inquinamento chimico delle acque.

Art. 9 Dotazione di materiali e mezzi

Al Gruppo comunale di Protezione Civile è consentito l’utilizzo dei mezzi e del materiale del Comune, ove ciò fosse necessario per l’espletamento delle proprie attività. Fanno parte della dotazione del Gruppo, le attrezzature e i materiali acquistati appositamente dal Comune e quelli ricevuti da soggetti pubblici e privati. Tutti i beni del gruppo possono essere destinati esclusivamente all’uso e alle finalità previste dal presente regolamento.

Art. 10 Vestiario

I Volontari sono muniti di divisa, realizzata tenendo presente sia i colori che i modelli nazionali e comunque rispettando un protocollo da stabilire a livello comunale, e gli stessi devono averne la massima cura e portarla con dignità e decoro, indossandola solo in servizio e comunque nei luoghi e nelle occasioni in cui è richiesto. Nello svolgimento delle mansioni di supporto di cui al precedente art. 8, i volontari verranno dotati, per quanto possibile di capi di vestiario, idonei ad evidenziare l’appartenenza al servizio che gli stessi svolgono per il tempo strettamente necessario all’emergenza, nonché di segnale distintivo per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 24 del Regolamento del Codice della Strada, che sarà fornito all’occorrenza dal Comando di P. M. ai soli operatori ritenuti idonei o che abbiano già svolto servizi analoghi.

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Art. 11

Rimborso spese II Comune può stabilire un rimborso spese, anche forfettario, ove se ne presenti la necessità. Eventuali contributi di vigilanza faranno riferimento al tempo impiegato, al chilometraggio percorso ed altre risultanze rilevanti.

Art. 12 Norma di comportamento

Nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, i componenti del gruppo di protezione civile prestano il loro impegno, con senso di responsabilità, lealtà e spirito di collaborazione, astenendosi da ogni forma di esibizionismo. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità previste ed indicate all’art. 1.

Art. 13 Norme finali

L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l’appartenenza al gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea dalle attività e nei casi più gravi l’espulsione. Ai volontari si applicano le disposizioni in materia di flessibilità nell’orario di lavoro previste dall’art. 17 della legge 11/08/91 n. 266. Tutti gli aderenti debbono essere assicurati ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 206 del 1991.

Art. 14

Pubblicità del Regolamento Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 2 agosto 1990, n. 241 e del vigente regolamento comunale recante disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione od acquisizione in copia nei modi rituali.

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NORME GENERALI

Articolo 1 DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL VOLONTARIATO

DI PROTEZIONE CIVILE Si intende per volontariato di protezione civile l’attività prestata, senza remunerazione alcuna, dai

cittadini aderenti liberamente ad apposite Associazioni, dotate di personalità giuridica, che agiscano senza

scopi di lucro, e siano capaci di assolvere a compiti e/o prevenzione degli eventi calamitosi, o di soccorso

al verificarsi di questi, e che tali finalità prevedano esplicitamente nei propri statuti.

Articolo 2 AUTOSUFFICIENZA NELL’IMPIEGO

Ciascuna Associazione di volontariato deve essere compiutamente organizzata ed

autonomamente dotata delle attrezzature necessarie per operare. A tale scopo l’Associazione

deve assicurare la completa autonomia operativa, attraverso propri mezzi di trasporto e di

sussistenza, in grado di garantire anche il ricovero e gli approvvigionamenti per il personale

impiegato.

Articolo 3 MEZZI ED ATTREZZATURE

Il Comune, al fine di rendere più efficace l’operatività delle Associazioni iscritte al presente albo,

può mettere a disposizione di queste, materiali ed attrezzature integrative o speciali. I beni, di

cui sopra, potranno essere conferiti alle Associazioni in comodato o in uso.

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NORME RELATIVE ALL’ALBO COMUNALE DELLE

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA

PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 ALBO COMUNALE

Il Comune di Pescara, al fine di individuare le Associazioni che costituiranno il

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, da impiegare in appoggio al

Servizio di Pronto Intervento Comunale, per fronteggiare emergenze e soccorso

alla popolazione comunale in caso di eventi calamitosi, istituisce il presente

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA

PROTEZIONE CIVILE.

Possono essere iscritte al succitato albo le Associazioni di Volontariato che ne

facciano espressa domanda e che, legittimamente costituite ed aventi almeno 7

iscritti, abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento senza scopo di

lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile.

Articolo 5 DOMANDA D’ISCRIZIONE -

DOCUMENTAZIONE

La domanda d’iscrizione all’Albo, indirizzata al sindaco, deve essere corredata da copia conforme dello

statuto dell’Associazione e contenere gli estremi di riconoscimento dell’Associazione, il recapito della

sede, della sezione o del circolo di questa, la specializzazione o le specializzazioni per le quali è data la

disponibilità, l’organigramma della struttura. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati gli

elenchi dei soci completi della professionalità individuale nell’impiego, nonché la distinta dei beni e delle

attrezzature posseduti dall’Associazione e da questa impegnabili nella conduzione dell’intervento.

Articolo 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -

TERMINI

La domanda per l’aggiornamento dell’elenco di cui al precedente articolo 5 è presentata entro il 30 aprile

di ogni anno.

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Articolo 7 ISCRIZIONE E DECORRENZA

L’iscrizione all’Albo Comunale di Protezione Civile, previa istruzione della pratica a cura del Servizio di

Protezione Civile con particolare riguardo alla organizzazione ed affidabilità dell’Associazione, è

disposta dal Sindaco.

L’iscrizione ha decorrenza immediata a far data dal dispositivo sindacale. Da tale data l’Associazione sarà

iscritta nell’allegato modulo di registrazione (allegato A).

Articolo 8 SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE

Il Sindaco su relazione motivata del Servizio per la Protezione Civile, decide, fissandone la decorrenza e

la durata, la temporanea sospensione dall’iscrizione all’Albo Comunale.

Con le stesse modalità può essere disposta la cancellazione dall’Albo nei confronti delle Associazioni che

abbiano dato prova di inidoneità adeguatamente documentata e motivata.

Articolo 9 ASSICURAZIONI

Le Associazioni di Volontariato che faranno parte del Gruppo Comunale Di Protezione Civile ed iscritte

all’Albo Comunale, devono provvedere ad assicurare i propri associati a fronte di ogni rischio almeno

ogni qualvolta questi sono impiegati in attività per la protezione civile e pronto intervento.

Articolo 10 PRIMA APPLICAZIONE

Per l’anno di prima applicazione le domande di iscrizione all’Albo Comunale di Protezione Civile

debbono essere prodotte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della delibera di approvazione

del presente atto.

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ALLEGATO A

ALBO PROTEZIONE CIVILE - PRONTO INTERVENTO

Denominazione Associazione Sede TelefonoPrestazioni e

struttureAnno di

costituzioneAmbito

operativo