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REACH e l’industria tessile. L’Italia è il primo produttore europeo di prodotti tessili, seguita da Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, e, a pari merito con gli Stati Uniti è il secondo fornitore mondiale di prodotti tessili dopo la Cina 1 . Tuttavia, al di là delle quote di mercato, l’industria tessile è un’attività economica che caratterizza il nostro paese da diversi secoli e continua ad avere un ruolo determinante nell’immagine mondiale del made in Italy. La filiera del tessile, nelle sue diverse componenti, è fortemente integrata con la cultura e la storia del nostro territorio, essendo al tempo stesso estremamente diversificata sia da un punto di vista dimensionale che di tipologie produttive. Non è difficile trovare negli stessi ambiti territoriali industrie a grande scala, in cui il ruolo dell’automazione di processo e della chimica è predominante, accanto a piccole realtà artigianali che fanno ancora uso di antichi metodi di lavorazione e finitura delle fibre naturali. Come in moltissimi altri settori, la necessità di garantire sicurezza ai consumatori, attraverso l’introduzione di standard e di certificazione dei processi produttivi, può comportare il rischio di una perdita di identità del prodotto. Alla domanda di tutela occorre quindi dare una risposta che sia in grado di preservare non solo l’identità dei prodotti, ma di valorizzarne qualità e sicurezza. Questa è allo stesso tempo la 1 Fonte SMI-ATI, federazione Imprese Tessili e Moda Italiana su dati ISTAT. maggiore sfida e la maggiore opportunità insita nel nuovo regolamento REACH 2 . Allo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente e tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea agisce da tempo sia sul fronte normativo 3 che su quello della promozione di marchi di qualità ambientale (ad esempio, il marchio Ecolabel). Se da un lato molte grandi industrie nel settore tessile hanno aderito all’iniziativa Ecolabel, o in alcuni casi hanno identificato dei propri marchi di qualità, dall’altro i grandi fornitori di prodotti chimici per il tessile hanno definito elenchi ristretti di sostanze chimiche rispondenti ai diversi marchi di qualità. Rispetto a questo scenario, il regolamento REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, costituisce un ulteriore progresso verso gli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente, rendendo obbligatoria la registrazione di sostanze chimiche (che prevede la redazione, da parte delle aziende, di dossier contenenti l’intero profilo chimico, tossicologico ed ambientale dei prodotti) e restringendo l’uso professionale alle sole sostanze chimiche registrate per quel particolare uso. Quest’obbligo presenta inoltre significative ripercussioni sia sull’importazione di prodotti chimici (che comunque dovranno venire registrati per entrare nel mercato europeo) che sull’importazione di articoli o semilavorati, che si troveranno ben presto a dover pagare un significativo prezzo in termini di immagine, qualora non rispondenti alle normative europee. 2 Regolamento n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n.793/93, il regolamento (CE) n.1488/94, la direttiva 76/769/CEE e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105 e 2001/21/CE 3 Si veda in proposito la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) che vieta la presenza nel prodotto finale dei coloranti azoici in grado di liberare ammine aromatiche

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REACH e l’industria tessile.

L’Italia è il primo produttore europeo diprodotti tessili, seguita da Germania, RegnoUnito, Francia e Spagna, e, a pari merito congli Stati Uniti è il secondo fornitore mondialedi prodotti tessili dopo la Cina1. Tuttavia, al dilà delle quote di mercato, l’industria tessile èun’attività economica che caratterizza il nostropaese da diversi secoli e continua ad avere unruolo determinante nell’immagine mondiale delmade in Italy.

La filiera del tessile, nelle sue diversecomponenti, è fortemente integrata con lacultura e la storia del nostro territorio, essendoal tempo stesso estremamente diversificata siada un punto di vista dimensionale che ditipologie produttive. Non è difficile trovarenegli stessi ambiti territoriali industrie a grandescala, in cui il ruolo dell’automazione diprocesso e della chimica è predominante,accanto a piccole realtà artigianali che fannoancora uso di antichi metodi di lavorazione efinitura delle fibre naturali. Come in moltissimialtri settori, la necessità di garantire sicurezzaai consumatori, attraverso l’introduzione distandard e di certificazione dei processiproduttivi, può comportare il rischio di unaperdita di identità del prodotto. Alla domandadi tutela occorre quindi dare una risposta chesia in grado di preservare non solo l’identità deiprodotti, ma di valorizzarne qualità esicurezza. Questa è allo stesso tempo la

1Fonte SMI-ATI, federazione Imprese Tessili e ModaItaliana su dati ISTAT.

maggiore sfida e la maggiore opportunità insitanel nuovo regolamento REACH2.Allo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente etutelare la salute dei consumatori, l’UnioneEuropea agisce da tempo sia sul frontenormativo3 che su quello della promozione dimarchi di qualità ambientale (ad esempio, ilmarchio Ecolabel). Se da un lato molte grandiindustrie nel settore tessile hanno aderitoall’iniziativa Ecolabel, o in alcuni casi hannoidentificato dei propri marchi di qualità,dall’altro i grandi fornitori di prodotti chimiciper il tessile hanno definito elenchi ristretti disostanze chimiche rispondenti ai diversi marchidi qualità.

Rispetto a questo scenario, il regolamentoREACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007,costituisce un ulteriore progresso verso gliobiettivi di tutela della salute e dell’ambiente,rendendo obbligatoria la registrazione disostanze chimiche (che prevede la redazione,da parte delle aziende, di dossier contenentil’intero profilo chimico, tossicologico edambientale dei prodotti) e restringendo l’usoprofessionale alle sole sostanze chimicheregistrate per quel particolare uso.Quest’obbligo presenta inoltre significativeripercussioni sia sull’importazione di prodottichimici (che comunque dovranno venireregistrati per entrare nel mercato europeo) chesull’importazione di articoli o semilavorati, chesi troveranno ben presto a dover pagare unsignificativo prezzo in termini di immagine,qualora non rispondenti alle normative europee.

2 Regolamento n.1907/2006 del Parlamento europeo edel Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente laregistrazione, la valutazione, l’autorizzazione e larestrizione delle sostanze chimiche (REACH), cheistituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche,che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga ilregolamento (CEE) n.793/93, il regolamento (CE)n.1488/94, la direttiva 76/769/CEE e le direttive91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105 e 2001/21/CE3 Si veda in proposito la direttiva 2002/61/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,recante diciannovesima modificazione della direttiva76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni inmateria di immissione sul mercato e di uso di talunesostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) chevieta la presenza nel prodotto finale dei coloranti azoiciin grado di liberare ammine aromatiche

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Con il regolamento REACH l’intero settoredella chimica (intesa sia come produzione checome utilizzo di sostanze nei processiproduttivi) viene rivoluzionato. Infatti leimprese avranno la responsabilità di fornire idati necessari a valutare gli effetti sull’uomo esull’ambiente delle sostanze che intendonoprodurre od utilizzare, attraverso un sistemaintegrato unico di pre-registrazione,registrazione ed autorizzazione. La nuovaAgenzia Europea per la Chimica (ECHA) avràil compito di valutare i dossier presentati dalleimprese, di accettare o respingere leregistrazioni, di definire restrizioni all’uso perparticolari sostanze.

Essendo REACH un regolamento europeo, èevidente che il suo campo di applicazione nonpuò che essere limitato alle sostanze prodotte,usate, o commercializzate in Europa. Unazienda che produca in un paese extra-UE e cheesporti nella UE, è evidentemente soggetta soloagli adempimenti previsti da REACHlimitatamente alla quantità di sostanze/articoliche effettivamente entreranno in Europa. Ciòvuol dire, fra l’altro, che chi produce in paeseextra-UE non è soggetto agli obblighi previstidal regolamento per gli utilizzatori a valle, equesto può costituire in alcuni casi unvantaggio per le industrie tessili dei paesi extraeuropei.D’altra parte, l’applicazione del REACH nelsettore tessile può rappresentare un’ulteriorechiave di successo per le aziende tessilieuropee. Infatti il tessile europeo, e quelloitaliano in particolare, ha costruito una proprialeadership anche grazie all’apporto qualitativoe innovativo dell’intera filiera. Il maggiorecontrollo sull’utilizzo di composti chimici intutto il processo produttivo può costituire un

vantaggio significativo non solo in termini diqualità reale del prodotto, ma anche diimmagine percepita del prodotto europeorispetto a prodotti provenienti da paesi extra-europei non in grado di garantire l’uso sicuro diprodotti chimici.

L’industria tessile può produrre articoli (es.magliette, cravatte, maglioni,ecc.), o importarli(es. filati dalla Cina), può importare preparati osostanze (es. ammoniaca, coloranti, ecc) oinfine, produrre essa stessa sostanze chimichecome, ad esempio, la lanolina. E’ quindisoggetta al regolamento REACH in qualità diproduttore, utilizzatore, importatore di sostanzechimiche. In estrema sintesi, il regolamentoREACH prevede, per l’industria tessile, iseguenti obblighi:

1) L’obbligo di utilizzare sostanze registrate aisensi del regolamento REACH (per lospecifico uso previsto) in ciascuna fase delprocesso produttivo. Ciò implica lanecessità di verificare presso i fornitori chele sostanze acquistate siano effettivamenteregistrate (o pre-registrate), e che le schededi sicurezza contengano la descrizionedell’uso previsto.

2) L’obbligo di registrare materie prime esostanze chimiche importate dall’estero (infunzione della quantità e dellecaratteristiche di pericolosità).

3) L’obbligo (art. 6) di registrare le sostanzechimiche prodotte (il caso della lanolina);

4) Obblighi come importatori (di articoli e/o disostanze chimiche, art. 7);

5) Obblighi come utilizzatori a valle(registrazione degli “usi” delle sostanze,verifica della registrazione delle sostanzeutilizzate art. 37).

6) L’obbligo di notificare la presenza, negliarticoli, di determinate sostanze pericoloseo sottoposte a restrizione se questesuperano determinate soglie di utilizzo o diconcentrazione. Relativamente aquest’ultimo punto, è opportuno verificarel’assenza negli articoli di tali sostanze inmodo tale da poterne dichiarare l’assenzapiuttosto che doverne notificare la presenza,con un ovvio ritorno positivo in termini diimmagine.

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ScadenzeL'obbligo di registrazione si applica a partiredal 1° giugno 2008, ma per le sostanzeattualmente già fabbricate o immesse sulmercato interno (sostanze phase-in) è previstoun regime transitorio, ovvero un’introduzionegraduale nel sistema di registrazione infunzione delle quantità prodotte o importatedalla singola impresa.Questo prevede la scadenza di: 2 anni per la registrazione delle sostanze

prodotte/importate in quantità ≥ 1000t/anno e quelle classificate come CMR(cancerogene o mutagene o tossiche per ilciclo riproduttivo) di categoria 1 e 2;

5 anni per le sostanze prodotte od importatein quantità ≥100 t/anno;

10 anni per le sostanze prodotte odimportate in quantità ≥1 t/anno.

Per poter usufruire del regime transitorio è peròprevista una registrazione preliminareobbligatoria: tra il 1° giugno e il 1° dicembre2008 i produttori (o importatori) dovrannoprovvedere alla pre-registrazione dellesostanze prodotte (o importate), ovverodovranno essere comunicate all’ECHA diversedecine di migliaia di sostanze e loro modalità diuso. Gli utilizzatori dovranno a loro voltaaccertarsi che i loro fornitori abbianoeffettivamente provveduto alla registrazione diciascuna sostanza, includendovi le specifichemodalità d’uso che li riguardano. Non potrannoessere vendute od utilizzate sostanze nonregistrate. Questo comporterà nuovi esignificativi impegni sull’organizzazione delleimprese in termini di risorse umane efinanziarie, influirà in modo significativo sullemodalità di importazione eapprovvigionamento delle sostanze, sullacomunicazione dei rischi legati alla presenza eall’utilizzo di particolari sostanze pericolose.

La registrazione è solo uno degli adempimentiprevisti dal REACH, la cui tempistica diapplicazione è scaglionata nel tempo.4

4 Si applicano immediatamente le disposizioniriguardanti il Titolo IV informazioni all’interno dellacatena di approvvigionamento, il Titolo IX tariffe e ilTitolo X Agenzia. Le disposizioni riguardanti il Titolo IIregistrazione, il Titolo III condivisione dei dati, il TitoloV utilizzatori a valle, il Titolo VI valutazione , il Titolo

Obblighi di Registrazione

Dal 1 giugno 2008 al 1 dicembre 2008

Registrazione delle sostanze non phase-inprodotte ad un quantitativo superiore ad 1t/anno.

Le sostanze phase-in possono essere pre-registrate ed avvalersi del regime transitorio.

Si applica per:- sostanze phase-in fabbricate oimportate in quantità ≥1 t/anno- sostanze phase-in utilizzate per laproduzione di articoli- articoli importati contenenti sostanzephase-in, che richiedono registrazione(articolo 28,6 REACH)

Dal 1 giugno 2008 al 30 Novembre 2010

Scadenza per la Registrazione delle seguentisostanze phase-in che si avvalgono del regimetransitorio:

prodotte od importate ad unquantitativo ≥1000 t/a

classificate come CMR categoria 1 o 2(ovvero cancerogene, mutagene ocaratterizzate da tossicità riproduttiva),e prodotte o importate ad unquantitativo ≥ 1t/a

classificate come R50/53 (altamentetossiche per gli organismi acquatici, chepossono provocare effetti a lungotermine negativi per l’ambienteacquatico) prodotte od importate ad unquantitativo ≥100 t/a

Dal 1 giugno 2008 al 31 Maggio 2013

Scadenza per la registrazione delle sostanzephase-in che si avvalgono del regimetransitorio, prodotte od importate ad unquantitative compreso fra 100 e1000 t/a(Articolo 23.2 REACH)

Dal 1 giugno 2008 al 31 Maggio 2018

Scadenza per la registrazione delle sostanzephase-in che si avvalgono del regimetransitorio, prodotte od importate ad unquantitative compreso fra 1 e 100 t/a(Articolo 23.3 REACH).

VII autorizzazione, il Titolo XI inventario delleclassificazioni e il Titolo XII informazioni, si applicano apartire dal 1 giugno 2008. Mentre le disposizioni relativeal Titolo VIII restrizioni relative alla fabbricazione,all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze epreparati pericolosi e allegato XVII restrizioni inmateria di fabbricazione, immissione sul mercato e usodi talune sostanze, preparati e articoli pericolosi, siapplicano a partire dal 1 giugno 2009.

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Classificazioni

Al fine di evidenziare le possibili implicazionidel REACH, si riportano di seguito alcunedefinizioni:

- sostanza: un elemento chimico e i suoicomposti, allo stato naturale o ottenuti permezzo di un procedimento di fabbricazione,compresi gli additivi necessari a mantenerne lastabilità e le impurità derivanti dalprocedimento utilizzato, ma esclusi i solventiche possono essere separati senzacompromettere la stabilità della sostanza omodificarne la composizione;

- articolo: un oggetto a cui sono dati durante laproduzione una forma, una superficie o undisegno particolari che ne determinano lafunzione in misura maggiore della suacomposizione chimica;

- sostanza presente in natura: una sostanzapresente in natura in quanto tale, non lavorata olavorata esclusivamente con mezzi manuali,meccanici o gravitazionali, per dissoluzione inacqua, per flottazione, per estrazione con acqua,per distillazione a vapore o per riscaldamentounicamente per eliminare l’acqua, o estrattadall’aria con qualsiasi mezzo;

- polimero presente in natura: un polimeropresente in natura che non è stato chimicamentemodificato e che non è classificabile comesostanza pericolosa secondo i criteri definitidalla direttiva 67/548/CEE (art. 2 e 7 e allegatoV(8)). In base a quanto sopra, i polimeripresenti in natura non sono soggetti aregistrazione e non è previsto l’obbligo diidentificare i monomeri o ogni altra sostanzacostituente le unità di base del polimero.

Inoltre il REACH prevede l’esenzionedall’obbligo di registrazione di “Sostanzepresenti in natura diverse da quelle elencate nelpunto 7 se non sono chimicamente modificate,tranne se corrispondono ai criteri diclassificazione come sostanze pericolose anorma della direttiva 67/548/CEE”.

Accanto alle attività normative europee, ci sonole attività degli Enti di Normazioneinternazionali e nazionali (es. ISO, EN, UNI,ecc.). A tale proposito è opportuno ricordare leattività dell’UNI (Ente Nazionale diUnificazione) nel settore tessile. Nella normaUNI 5955, si riporta la definizione di fibratessile come: un elemento caratterizzato daflessibilità, finezza ed elevato rapporto tralunghezza e dimensioni trasversali e da unorientamento preferenziale delle molecole indirezione longitudinale.

Accanto alle attività normative europee, si sonosviluppati in questi anni anche alcuni marchiufficiali, legati ad associazioni o centri dicertificazione che prendono in considerazionegli impatti a partire dalla coltivazione dellafibra fino ad un’analisi dell’intera filieraproduttiva (es. condizioni di lavoro, ecc.).

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Due esempi di applicazione diREACH all’industria tessile:Lana e Seta

Caratteristiche della materiaprima: la lanaLa lana è una fibra naturale costituitaprincipalmente da proteine dette cheratine,caratterizzate da un elevato contenuto di residuidi cistina (e quindi di zolfo).La lana contiene circa l’82% di proteinecheratiniche; il resto è composto da proteinenon cheratiniche, definite tali a causa del bassocontenuto di cistina, e da materiali non proteici,come lipidi cerosi e polisaccaridiOltre alle fibre, la lana grezza può contenere: Impurità naturali: grasso di lana compreso

fra il 2 e il 25% della lana grezza Prodotti di traspirazione (suint), contenenti

sali di potassio, acidi grassi, solfati, fosfatie composti azotati)compresi fra il 2 e il12% della lana grezza

Sporco 5 - 45 % della lana grezza (terra,materiale vegetale)

Residui di acaricidi, insetticidi, o inibitoridella crescita di insetti usati come presidiveterinari. In proposito va detto che moltilanifici, coscienti della pericolosità dialcuni pesticidi, hanno adottatometodologie di allevamento “eco-sostenibile” che limitano o eliminano lanecessità dell’uso di tali prodotti, aderendoal marchio “Eco-label” o dotandosi di unproprio marchio di qualità. La presenza dipesticidi in lane provenienti da alcuni paesiin via di sviluppo .

Pertanto appare evidente come la lana debbaessere considerata un polimero presente innatura, non soggetta a registrazione. E’

evidente tuttavia che qualora sottoposta aprocessi di trattamento che dovessero implicareuna sua trasformazione chimica, o unamiscelazione con polimeri artificiali, allora ilprodotto dovrà essere considerato come unpolimero o come una sostanza, che può esseresoggetto a registrazione in funzione delle suecaratteristiche.

lana pulitaSostanza(polimero)

pecoraMaterialenaturalegrezzo

lavaggiosgrassaggio

articolo

articolo

articolo

filaturacolorazione

calibratura, ecc.

tessitura

confezionamento

filati

tessuti

capi

lana pulitaSostanza(polimero)

pecoraMaterialenaturalegrezzo

lavaggiosgrassaggio

articolo

articolo

articolo

filaturacolorazione

calibratura, ecc.

tessitura

confezionamento

filati

tessuti

capi

Il processo di produzionedella lanaPreparazione. La preparazione della lanaprima dello sgrassaggio è essenzialmente unprocesso meccanico, in cui il vello viene apertoe de-polverato. Tramite questo processo siottiene anche una parziale miscelazione dellalana. La preparazione può tuttavia includereanche la rimozione di residui organici dal vello(come ad esempio semi o altro materialevegetale) tramite l’utilizzo di acidi o altrireagenti.chimici.Sgrassaggio. La maggior parte degli impiantidi sgrassaggio della lana sono basati sullavaggio con acqua. Solo un ridotto numero diimpianti nel mondo effettua lo sgrassaggio consolventi organici. Lo sgrassaggio avviene infasi successive di lavaggio e strizzatura, e puòrichiedere l’utilizzo di detergenti(principalmente tensioattivi non-ionici). Fra idetergenti utilizzati, possono essere presenti glialcol etossilati e gli alchil fenoli etossilati(APEO), sebbene l’uso questi ultimi si siaandato riducendo a causa dell’evidenza dellaloro pericolosità per l’ambiente acquatico.

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Colorazione. La colorazione della lana puòavvenire con diversi processi:- colorazione acida (esente da metalli)- colorazione con cromo- colorazione con complessi metalliciLa colorazione è non solo il processomaggiormente “chimicamente intensivo” nellaproduzione della lana, ma anche quello in cui laregolamentazione dei prodotti chimici puòavere importanti conseguenze dal punto di vistacommerciale, in particolare sulle PMI chepotrebbero avere difficoltà ad approvvigionarsidi alcuni coloranti “di nicchia” per i quali lecase produttrici potrebbero decidere di nonprocedere alla registrazione. Non va trascuratoinfine il processo di colorazione con colorantinaturali, ed il problema relativo alla loroclassificazione.Nella tabella che segue è riportato a titoloesemplificativo un elenco delle tipologie disostanze chimiche utilizzate nelle varie fasi delprocesso di produzione della lana, da sole o inpreparati.

Processo Sostanze piùcomunementeutilizzate

Carbonizzazione acido solforico, acetato disodio. Ammoniaca, acidocloridrico, clorurod'alluminio, percloroetilene(processo carbosol)

Lavaggio /sgrassaggio

alcoli etossilati,alchilphenoli etossilati(APEO), alchil solfati, alcoldi acidi grassi, detergentisolvente-assistiti,carbonato di sodio , sodiometabisolfito, lubrificanti eoli per filatura

Sbianca acqua ossigenata, acidoformico, acido acetico,insetticidi piretroidi, acidoacetico, formaldeide,coloranti acidi

Antitarme Insetticidi piretroidi, acidoacetico

Sterilizzazione FormaldeideColorazione Coloranti acidi , coloranti

basici o cationici,complessi metallici,mordenti a base di Cr III,coloranti reattivi, pigmentimetallici od organici, etc.

Caratteristiche della materiaprima: la setaLa seta è una fibra naturale animale costituitada filamenti continui, prodotti da alcuni animaliserigeni (baco o molluschi). Si distingue intussah indiana, tussah cinese e tussahgiapponese, la più pregiata, con caratteristichesimili a quella ottenuta dal bombice Sidistingue in tussah indiana, tussah cinese etussah giapponese, la più pregiata, concaratteristiche simili a quella ottenuta dalbombice.

La fibroina, principale componente della seta (èpresente nella seta grezza tra il 70-80%), adifferenza della cheratina della lana, contieneuna quantità molto modesta di zolfo, ed ècostituita principalmente dagli amminoacidiglicina e alanina. La sericina è l’altra proteinacostituente la seta (è presente nella seta grezzatra il 20-25%), possiede invece una strutturaamorfa, priva di zone cristalline, che la rendesolubile in acqua calda e saponi, permettendocosì la sua separazione dalla fibroina mediantel’operazione della sgommatura.Come riportato per la lana anche per la setavalgono le definizioni di sostanza, articolo,sostanza presente in natura e di polimeropresente in natura.Alcuni paesi dell’Estremo Oriente come Cina,Giappone, India, Corea del Sud, ecc. detengonooltre il 90% della produzione mondiale, di cui i2/3 originano dalla Cina. Questa leadership alivello produttivo, non è seguita dall’industriadi trasformazione cinese che fino a qualcheanno fa era praticamente inesistente o a livellitecnologici molto modesti, infatti la maggiorparte della materia prima era destinata al

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mercato internazionale. Nel corso degli ultimianni, il nuovo corso della politica economica haincrementato la produzione di tessuti serici,modificando la ripartizione dei prodottidestinati al mercato estero e favorendo leesportazioni di tessuti e capi confezionatirispetto alla materia prima

Descrizione del processoPreparazione. La seta prima di esseresottoposta a tintura o stampa, deve essereopportunamente lavata per eliminare tutte leimpurezze presenti (oli, polvere tessitura, ecc.)al fine di evitare successivi errori oimperfezione. Il lavaggio permettel’eliminazione completa (seta sgommata) oparziale della sericina (la percentuale rimossadefinisce il prodotto finale) che unisce i due filicostituenti la fibra (seta raddolcita o supplè) econferisce alla fibra brillantezza e lucidezza. Iltrattamento può essere effettuato utilizzandosaponi “naturali” in ambiente alcalino o acido(es. HCl elimina le impurezze di naturacalcarea), a seconda dei risultati desiderati. Alivello industriale, si preferisce utilizzare lesoluzioni alcaline. Dopo opportuno risciacquo,il tessuto viene lasciato a sgocciolare per poiessere tinto sullo stesso impianto o inviato adaltri macchinari di tintura in discontinuo.Sgommatura. Gli impianti di sgommaturadella seta sono basati sul lavaggio con sapone eacqua calda. La sgommatura avviene in fasisuccessive di lavaggio e strizzatura, e puòrichiedere l’utilizzo di detergenti(principalmente tensioattivi non-ionici). Fra i

detergenti utilizzati, possono essere presenti glialcol etossilati e gli APEO, sebbene l’usoquesti ultimi si sia ridotto. E’ necessario unpost-trattamento di lavaggio per eliminare lesostanze utilizzate: Si utilizza una soluzioneammoniacale. La temperatura del processo ècompresa tra i 95-140°C.Carica. Il trattamento avviene con clorurostannico in ambiente acido. Per ottenere unnotevole aumento di peso si possono adoperare,anche i sali di alluminio. La carica è seguita dacicli di lavaggio accurato. E’ necessario percompletare la fissazione dei sali di stagno, untrattamento con fosfato di sodio in ambientebasico, seguito da silicato di sodio.Un’alternativa al tradizionale trattamento èl’innesto di Metacrilammide (MAA) attraversol’attivazione con ammoniaca o persolfato dipotassio, o con sistemi redox, UV, raggi γ, ecc.). Il metodo permette l’aumento di peso, migliorale caratteristiche della seta.Colorazione. La colorazione della seta puòavvenire con diversi processi:- colorazione basica- colorazione acida- colorazione con cromo- colorazione con complessi metalliciI bagni si preparano diluendo il sapone disgommatura e acidificando es. acido acetico,acido formico in presenza di solfato di sodio edi altri composti organici. Per la tintura siutilizza una miscela di sale e di carbonato disodio. Dopo la tintura la seta viene risciacquatae ravvivata con acqua debolmente acida (es.acido acetico, formico, ecc.). I coloranti basiciinvece hanno una forte affinità con la seta chetingono direttamente, in assenza di sali.Come si è evidenziato per la lana anche per laseta la colorazione è attualmente non solo ilprocesso più “chimicamente intensivo” nellaproduzione, ma anche quello in cui laregolamentazione dei prodotti chimici puòavere importanti conseguenze dal punto di vistacommerciale. Infatti le PMI potrebbero averedifficoltà ad approvvigionarsi di alcunicoloranti “di nicchia” per i quali i produttoripotrebbero decidere di non procedere allaregistrazione. Infine non va trascurato ilprocesso di colorazione con coloranti naturali, ela problematica della loro classificazione.

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Nella tabella seguente si riporta un primoelenco delle sostanze utilizzate nel ciclo delleseta

Processo Sostanze piùcomunemente utilizzate

sgommatura ammoniaca, alcool etossilato,acido cloridrico, basi

carica cloruro stannico, silicato disodio, ammoniaca, persolfatodi potassio, fosfato di sodio,acidi, basi

tintura acido formico, mordente(cromato e bicromato dipotassio)solfato di sodio,solfato diammonio, zolfo, carbonato disodio, acido acetico, acidoformico

Obblighi come produttori oimportatori: verifica dellanecessità di registrazione onotifica delle sostanze presentinegli articoliAllo scopo di verificare la necessità diregistrazione di una sostanza presente in unprodotto tessile (definbile articolo ai sensidell’art 7 REACH), il produttore ol’importatore di articoli tessili dovrà in primoluogo verificare se:

a) la sostanza è contenuta in tali articoliin quantitativi complessivamentesuperiori ad 1 tonnellata all'anno perproduttore o importatore. Ogni tipo diarticolo è considerato separatamente;

b) la sostanza è destinata a essererilasciata in condizioni d'uso normali oragionevolmente prevedibili.

Nel caso dei prodotti tessili, il raggiungimentodella condizione a) può essere consideratoimprobabile, mentre la condizione b) si applicapresumibilmente solo ad articoli molto specifici(tessuti impregnati con sostanze di cui èprevisto il rilascio);Solo nel caso in cui entrambe le condizionisiano soddisfatte, gli articoli saranno soggetti aregistrazione. Le scadenze temporali per laregistrazione sono le stesse delle altre sostanze.

Relativamente alla presenza di sostanzepericolose, il REACH prevede all’art.7:Ogni produttore o importatore di articolinotifica all’Agenzia, a norma del paragrafo 4del presente articolo, se una sostanza soddisfa icriteri di cui all’articolo 57 ed è identificata anorma del’'articolo 59, paragrafo 1, se sonosoddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoliin quantitativi complessivamentesuperiori ad 1 tonnellata all'anno perproduttore o importatore;

b) la sostanza è stata identificata comesostanza candidata per la procedura diautorizzazione;

c) la sostanza è contenuta in tali articoliin concentrazione superiore allo 0,1 %in peso/peso.

Inoltre il fornitore di un articolo è tenuto adinformare (entro 45 giorni dal ricevimentodella richiesta) i destinatari dell’articolo inmerito alla presenza di una sostanza chepresenta problematiche nell’articolo.Sebbene anche in questo caso sia difficileipotizzare articoli tessili in cui la presenza disostanze pericolose nei prodotti ecceda laconcentrazioni del 0.1%, è generalmenteopportuno richiedere ai fornitori lacertificazione analitica dei prodotti. Molteaziende del settore potrebbero già essersi mossenei confronti dei loro fornitori con richieste diidentificazione delle sostanze potenzialmentepericolose (art. 57) che potrebbero essereincluse nell’elenco delle sostanze soggette adautorizzazione.

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Obblighi e verifiche comeutilizzatori a valle (art 37-39)L’industria tessile è sicuramente maggiormentesoggetta agli obblighi previsti da REACH comeutilizzatore a valle piuttosto che a comeproduttore. In considerazione dell’elevatonumero di composti utilizzati dal processo, gliadempimenti previsti come utilizzatori a vallerichiedono una organizzazzione ed unacompetenza specialistica notevole, che in molticasi solo le maggjori industrie possono avere alloro interno. Oltre agli adempimenti previstidalla normativa, per le industrie tessili si poneil problema della “ricognizione” dei proprifornitori allo scopo di assicurarsi che tutti iprodotti utilizzati siano registrati per gli usiprevisti. Questo allo scopo di assicurare lacontinuità dell’approvvigionamento.In quanto utilizzatore a valle il produttoredell’industria tessile è in effetti soggetto adobblighi che hanno prevalentemente unavalenza di tutela della catena diapprovvigionamento e della sicurezza sul luogodi lavoro. In effetti, il Titolo V del REACH, ècostituito da 3 articoli:art. 37:Valutazione della sicurezza chimicaeffettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo diindividuare, applicare e raccomandare misuredi riduzione dei rischi;art. 38: Obbligo per gli utilizzatori a valle dicomunicare informazioni;art. 39: Adempimento degli obblighi degliutilizzatori a valle.

L’utilizzatore a valle in particolare, tra le varieazioni, dovrà fornire ai produttori/importatoridelle sostanze o preparati acquistati, glielementi per predisporre uno o più scenari diesposizione da utilizzare nella predisposizionedel documento di Valutazione della SicurezzaChimica-Chemical Safety Assessment (CSA).

Inoltre l’ utilizzatore a valle di una sostanzadovrà, in alcuni casi, preparare una Relazionesulla Sicurezza Chimica-Chemical SafetyReport (CSR) per un qualsiasi uso che non siastato identificato tra quelli descritti nelloscenario di esposizione comunicato dalproduttore/importatore della sostanza attraversole schede di sicurezza.

REACH: le domande da porsi

In che misura REACH può influire sul business aziendale? Quali sono le contromisure necessarie? Qualisono le opzioni a disposizione per trasformare i rischi in opportunità?I punti fondamentali di valutazione dell’impatto di REACH sul business aziendale:

Inventario delle sostanze Valutazione dellaorganizzazione interna

Valutazione delle strategie

Elenco delle sostanzeutilizzate

Projectmanagement Aspetti legali

Elenco delle sostanze odegli articoli prodotti

Progettazione delproject team

Analisi dei costi e pianificazione

Analisi della necessità edisponibilità di dati sullesostanze chimiche

Definizione degliobiettivi e dellefunzioni

Strategie di produzione

Elenco ed analisi degli“usi” delle sostanze

Individuazione deglistakeholders

Strategie per la formazione diconsorzi di registrazione

Analisi delle informazionidisponibili lato fornitori

Analisi del sistemainformativo

Strategie di partecipazione neiSIEF

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