RASSEGNA STAMPA - Studio Corno · • Operazioni con gli esportatori abituali nel mirino del Fisco....

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Studio Corno commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it CIS Italia centro studi impresa via Mameli,11 Lissone (MB) tel. 0039/2456792 e-mail: [email protected] sito web: www.ciscorno.it RASSEGNA STAMPA Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio 1 : Indice Valore Variazione FTSE Mib – Italia 19.719,04 -1.71 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.145,74 -1.27 % Xetra Dax – Germania 11.712,50 -2.21 % DJ EuroStoxx 360,63 -2.00 % Cac 40 – Francia 5.206,22 -2.11 % Ibex 35 – Spagna 9.162,90 -1.05 % Swiss Mkt – Svizzera 8.892,88 -0.79 % S&P 500 – USA 2.807,26 0.04 % Nikkei 225 – Giappone 23.506,04 0.16 % Hang Seng – Hong Kong 26.193,07 -0.08 % Tasso di cambio € / $ 1,1500 0.57 % Brendt dtd – petrolio 84,31 -1.40 % Oro Fixing – oro 1.188,60 0.26 % Spread Btp – Bund 304 punti 1 = fonte: Il Sole 24 Ore Diritto e fisco: Operazioni esportatori abituali; Trasformazione società; Bonus pubblicità; Investimenti; Market abuse; Scontrino telematico Lavoro: Modello 770 Area: DIRITTO E FISCO Argomento: operazioni esportatori abituali Il fornitore paga il conto Iva per il falso esportato Operazioni con gli esportatori abituali nel mirino del Fisco. Sempre più di frequente, infatti, le verifi- RASSEGNA STAMPA A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 11 ottobre 2018

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RASSEGNA STAMPA

Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio1: Indice Valore Variazione

FTSE Mib – Italia 19.719,04 -1.71 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.145,74 -1.27 % Xetra Dax – Germania 11.712,50 -2.21 % DJ EuroStoxx 360,63 -2.00 % Cac 40 – Francia 5.206,22 -2.11 % Ibex 35 – Spagna 9.162,90 -1.05 % Swiss Mkt – Svizzera 8.892,88 -0.79 % S&P 500 – USA 2.807,26 0.04 % Nikkei 225 – Giappone 23.506,04 0.16 % Hang Seng – Hong Kong 26.193,07 -0.08 % Tasso di cambio € / $ 1,1500 0.57 % Brendt dtd – petrolio 84,31 -1.40 % Oro Fixing – oro 1.188,60 0.26 % Spread Btp – Bund 304 punti

1 = fonte: Il Sole 24 Ore

Diritto e fisco: Operazioni esportatori abituali; Trasformazione società; Bonus pubblicità; Investimenti; Market abuse; Scontrino telematico Lavoro: Modello 770

Area: DIRITTO E FISCO Argomento: operazioni esportatori abituali

Il fornitore paga il conto Iva per il falso esportato

• Operazioni con gli esportatori abituali nel mirino del Fisco. Sempre più di frequente, infatti, le verifi-

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A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati.

11 ottobre 2018

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che da parte della Guardia di finanza e dell’agenzia delle Entrate si concentrano sulle cessioni effet-tuate nei confronti degli operatori commerciali che invocano il diritto all’acquisto senza addebito dell’Iva attraverso lettere di intento.

• L’articolo 8 del Dpr 633/72 consente agli operatori commerciali che nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato cessioni all’esportazione superiori al 10% del volume d’affari dello stes-so periodo («plafond»), di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva per evitare che i contribuenti, in qualità di esportatori abituali, si trovino sempre a credito di imposta.

• A tal fine, se fino al 31 dicembre 2014 era sufficiente che l’esportatore abituale presentasse al forni-tore una mera lettera di intento, dal 2015, invece, è stato previsto in capo allo stesso l’obbligo di presentare al fornitore, unitamente alla dichiarazione di intento, anche la relativa ricevuta di tra-smissione alle Entrate (articolo 20 Dlgs 175/2014).

• Tuttavia, nonostante la stretta sugli obblighi in capo agli esportatori abituali, sono ancora molte le frodi ideate proprio da alcuni operatori che presentano a fornitori “false lettere di intento” senza avere i requisiti per essere considerati esportatori abituali o “lettere di intento ideologicamente fal-se” laddove, pur avendo effettuato nell’anno precedente operazioni utili alla costituzione del plafond, acquistano la merce in esenzione Iva non per esportarla, ma per venderla nel mercato interno a prezzi inferiori rispetto a quelli generalmente praticati.

Argomento: trasformazione società Trasformazione da Srl o Spa con doppia dichiarazione

• Le società che nell'anno 2017, sfruttando il regime agevolato previsto dalla legge 208/2015, si sono trasformate in società semplice devono ora compilare il modello di dichiarazione dei redditi per indi-care i dati dell'operazione. A seconda del tipo societario di partenza (società di persone/società di capitali), si dovrà compilare solo il modello Redditi società di persone oppure, in aggiunta a questo, anche il modello Redditi società di capitali.

• Le regole di base L'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fisca-le agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di società commerciali di taluni beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri nonché la trasformazione in società semplice delle società che avevano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Successivamente, la legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) ha esteso la disciplina anche alle opera-zioni effettuate fino al 30 settembre 2017.

• Tale regime agevolato consisteva nel pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% (innalzata al 10,5% per le società di comodo) calcolata sulla differenza tra il valore normale (anche automatico catastale) dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

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L'agevolazione, inoltre, si perfeziona indicando nella dichiarazione dei redditi gli imponibili assogget-tati all'imposta sostitutiva e dell'imposta stessa.

Argomento: bonus pubblicità

Nel bonus pubblicità anche le spese per i concessionari

• Correzione di rotta del dipartimento per l’Informazione e per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ipotesi (assai frequente) in cui l’acquisizione della pubblicità non sia gestita dai me-dia direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie).

• Nell’ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti ricorrenti (Faq) proposti dagli interessati, è stata modificata la risposta relativa all’ammontare delle spese rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta. In precedenza (risposte rese a fine settembre), a fronte degli specifici quesiti ri-guardanti l’importo eleggibile in caso di contratti pubblicitari non stipulati direttamente ma tramite concessionario, il Dipartimento aveva affermato che le fatture avrebbero dovuto espressamente ri-portare l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, oltre a dover essere indicata la testata giornalistica o l’emittente ra-dio-televisiva sulla quale veniva effettuata la campagna pubblicitaria.

• Questo in quanto, ai sensi della norma istitutiva, le spese che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale vanno assunte al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad es-so funzionale o connesso.

Argomento: investimenti Cumulo tra l’iperammortamento e gli incentivi per le rinnovabili

• Piena cumulabilità tra iperammortamento, superammortamento e incentivi Mise alle rinnovabili, come eolico, solare e idroelettrico. Facendo, così, eccezione alla regola generale che impedisce la somma dei bonus. È il senso di un’innovativa risposta appena pubblicata tra le Faq del Gestore dei servizi energetici (Gse), per fare chiarezza su alcuni problemi frequenti sollevati dalle imprese.

• La richiesta arrivata sul tavolo del Gse riguardava, secondo quanto si legge nel documento, «la possi-bilità di usufruire, contemporaneamente, degli incentivi del Dm 6 luglio 2012, del superammorta-mento al 140% sui beni strumentali e dell’iperammortamento al 250% sugli investimenti innovativi». Si parla, in sostanza, del sistema di incentivi del ministero dello Sviluppo economico per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: eolico, idroelettrico, biogas, geo-termia, solare termodinamico.

• Il Gse ricorda, anzitutto, che «ai sensi dell’articolo 29 del Dm 6 luglio 2012 e dell’articolo 28 del Dm 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con al-tri incentivi pubblici comunque denominati». Fanno, però, eccezione «le disposizioni di cui all’articolo

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26 del Dlgs n. 28/2011».

• Si tratta del decreto di attuazione delle norme europee sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, citato nelle premesse del decreto ministeriale al centro del quesito. All’articolo 26, comma 3 lettera d, è previsto allora che «gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detas-sazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature». Agganciandosi a questo riferimento, secondo quanto spiega il Gse, è possibile giustificare il cumulo con superammortamento e iperammortamento.

Argomento: market abuse Market abuse, anche dopo la Corte Ue salvo il doppio bi

• È tutta una questione di proporzionalità. La Corte di cassazione, con un’importante sentenza deposi-tata ieri, la 45829/2018 della Quinta sezione penale, ha ritenuto che non è violato il principio del ne bis in idem nell’azione di repressione delle condotte di market abuse quando le sanzioni penali e amministrative complessivamente inflitte rispettano il principio di proporzionalità.

• E questo anche alla luce delle recentissime sentenze (del marzo scorso) della Corte di giustizia euro-pea. A valutare la proporzionalità del cumulo, quando non sono necessari particolari accertamenti di fatto, può essere anche la Cassazione stessa.

Argomento: scontrino telematico Scontrino telematico in «dialogo» con la e-fattura

• La fattura elettronica guarda già avanti. Più precisamente all’obbligo di invio dei corrispettivi, ossia gli scontrini, che le prime bozze del Dl fiscale immaginano con decorrenza in due tempi: dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari oltre 400mila euro (circa 260mila) e poi da gennaio 2020 per tutti gli altri esercizi commerciali e negozi.

• Sogei, da sempre partner tecnologico all’avanguardia del Fisco, è già al lavoro per far dialogare i regi-stratori telematici che dovranno emettere e poi trasmettere i nuovi corrispettivi telematici con il Si-stema di interscambio (Sdi) per l’invio e la gestione della e-fattura.

• Tra le attività in cantiere, infatti, c’è la definizione delle specifiche tecniche per consentire il dialogo tra i registratori telematici e il processo di fattura elettronica. Attività che si affianca a quelle in corso per rendere disponibili a stretto giro i nuovi servizi telematici di invio delle deleghe da parte degli in-termediari abilitati per l’invio e la consultazione delle e-fatture per conto dei clienti.

Area: LAVORO

Argomento: modello 770 Il bonus Renzi blocca il 770 se compensato internamente

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• Anche quest’anno alcuni sostituti sono in difficoltà nell’esposizione del bonus Renzi nel quadro SX del modello 770/2018. La problematica, come avvenuto lo scorso anno, riguarda i sostituti che nel corso del 2017 hanno ge-stito il credito recuperato, cioè quello inizialmente attribuito e poi risultante come non spettante, scomputandolo direttamente dal corrispondente credito riconosciuto da utilizzare, anziché riversando-lo in F24 con l’apposito codice tributo 1655 (a debito).

• Infatti già in occasione della presentazione del 770/2017, reddito 2016, le aziende scoprirono empiri-camente che l’agenzia delle Entrate non gradiva la compensazione interna (credito e debito) al codice 1655. Di conseguenza alcune procedure informatiche si sono adeguate solo da luglio dello scorso an-no, mentre nel primo semestre del 2017 hanno gestito il credito recuperato in modo non conforme ai desiderata dell’Agenzia (peraltro non formalizzati in alcun documento).

• Per questo anche in occasione della predisposizione della dichiarazione del sostituto d’imposta dell’anno 2017, le aziende si stanno imbattendo in un errore bloccante della procedura di controllo, riguardante proprio la quadratura del credito Renzi, in base all’articolo 13, comma 1 bis, del Tuir, da esporre nel rigo SX47.