Rapporto Tutela Consumatori Formez Anpci Federconsumatori

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I IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER LA TUTELA DEI CITTADINI-CONSUMATORI

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I

IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER LA TUTELA DEI

CITTADINI-CONSUMATORI

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Il ruolo delle autonomie locali per la tutela dei cittadini-consumatori

II

Prefazione................................................................................................... 2 La tutela del consumatore in Italia e il ruolo delle autonomie locali ............ 4

Cap. I: Il codice del consumo.................................................................. 4

1. Il codice come portato dell’ordinamento comunitario ...................... 4

1.1 La struttura del Codice .............................................................. 5 1.2 Le scelte di fondo...................................................................... 8

2. Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali ....................................... 10

Cap. II: La disciplina di settore ............................................................. 14

1. Le disposizioni introduttive........................................................... 14 1.1 La nozione di consumatore (art. 3, lett. a) ................................ 14

1.2 Educazione, informazione, pubblicità ...................................... 16

2. Il rapporto di consumo .................................................................. 17

2.1 Le clausole vessatorie (artt. 33-38) .......................................... 17 2.2 Il credito al consumo (artt. 40-43)............................................ 19

2.3 Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza (artt. 44-68) ..................................................................... 19

2.4 La multiproprietà (artt. 69-81) ................................................. 20 2.5 I servizi turistici (artt. 82-100) ................................................. 20

3. Sicurezza dei prodotti (artt. 102-113) ............................................ 22

3.1 La responsabilità per prodotti difettosi (artt. 114-127) ............. 22

3.2 La compravendita (artt. 128-135) ............................................ 23 4. CNCU, associazioni dei consumatori, accesso alla giustizia, ADR (artt. 136-141). .................................................................................. 24

4.1 Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 136 Codice del consumo)..................................................................... 24

4.2 Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ed azione inibitoria (artt. 137-140). .................................................... 25

4.3 Composizione extragiudiziale delle controversie (art. 141) ...... 27 5. Carattere imperativo delle disposizioni.......................................... 28

Indice

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III

Cap. III: Altre fonti ............................................................................... 29

La tutela del consumatore da parte degli Enti Locali ................................. 31

Cap. I: Primi risultati emersi ................................................................. 31

1. L’indagine telefonica .................................................................... 31 2. Le Province................................................................................... 33

2.1 Analisi della Scheda di Rilevazione......................................... 36

L’istituzione dei Presidi............................................................. 36

Le competenze specifiche.......................................................... 37 Le Modalità di erogazione del servizio ..................................... 38

Le risorse umane e finanziarie ................................................... 39

La pubblicizzazione del servizio................................................ 40

Le iniziative per il miglioramento.............................................. 41 Alcune considerazioni ............................................................... 42

3. I Comuni Capoluogo di Provincia ................................................. 44

3.1 Analisi della Scheda di Rilevazione......................................... 47

L’istituzione dei Presidi............................................................. 47 Le competenze specifiche.......................................................... 47

Le modalità di erogazione del servizio....................................... 49

Le risorse umane e finanziarie ................................................... 49

La pubblicizzazione del servizio................................................ 51 Le iniziative per il miglioramento.............................................. 52

Alcune considerazioni ............................................................... 52

Esperienze ................................................................................................ 54

COMUNE DI ROMA............................................................................... 54 Presidio a tutela del consumatore.............................................................. 54

1. Premessa ....................................................................................... 54

2. L’Ufficio a tutela del consumatore ................................................ 55 3. Sede dell’Ufficio ed orari di funzionamento .................................. 55

4. Le risorse umane........................................................................... 56

5. Iniziative realizzate ....................................................................... 56

6. Considerazioni finali ..................................................................... 56

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IV

PROVINCIA DI MACERATA ................................................................ 58

Presidio a tutela del consumatore.............................................................. 58

1. Il ruolo della Regione Marche nella tutela della Regione Marche .. 58

2. L’Ufficio a tutela del consumatore presso la Provincia di Macerata......................................................................................................... 60

3. Funzionamento dell’ufficio e servizi offerti................................... 60

4. Iniziative programmate ................................................................. 61

Sitografia .............................................................................................. 62

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Prefazione Il presente lavoro si inserisce nell'ambito dell'indagine condotta, per

conto del Ministero per lo Sviluppo Economico, da FormAutonomie e Formez, finalizzata a verificare quali strumenti di tutela dei consumatori e degli utenti siano stati, ad oggi, predisposti da parte degli Enti Locali, in particolare le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia.

Con l’entrata in vigore del Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la materia della tutela del consumatore è stata infatti ampiamente razionalizzata e gli strumenti predisposti in larga parte affidati ad un’autorità amministrativa – L’autorità garante per la concorrenza ed il mercato - e all’autorità giudiziaria, in qualità di arbitro delle controversie con i consumatori. Non sono state invece contemplate le Autonomie Locali, anche in virtù del mutato quadro costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni, il quale ha attribuito a queste ultime una competenza limitata agli strumenti di informazione ed educazione del consumatore, lasciando ad autorità centrali competenze ben più ampie sulla stessa materia. Per contro, le Amministrazioni “fisicamente” più vicine al cittadino sono sicuramente i Comuni e le Province, Enti il cui contributo potrebbe essere essenziale ad assicurare una protezione capillare dei consumatori e degli utenti sia dai disservizi delle stesse amministrazioni che dalle pratiche commerciali delle imprese. In base a tale assunto, è stato, pertanto, ritenuto opportuno verificare quali strumenti siano stati già attivati presso le stesse amministrazioni, di che tipologia, con quali e quante risorse e con quali funzioni, in modo da poter trarre un bilancio del lavoro svolto e ponderare eventuali, possibili correttivi e sviluppi.

L’indagine si è svolta attraverso una capillare azione di ricerca documentale nonché attraverso la somministrazione telefonica di una scheda di rilevazione sottoposta a tutte le Province e Comuni Capoluogo di Provincia. Si è scelto di interloquire con queste amministrazioni chiedendo loro, in modo il più ampio e comprensivo possibile, se esistessero “Presidi” a tutela di consumatori e utenti, attivati con funzioni diverse tra cui l’erogazione di informazioni, la raccolta di reclami, il monitoraggio del mercato, la risoluzione stragiudiziale di controversie, et al. Si è anche chiesto da quando e per quale durata siano stati costituiti tali “Presidi” e con quali e quante risorse umane, materiali, finanziarie. Si è quindi cercato di indagare sull’an, quantum, quomodo e quando, del fenomeno sopra descritto, utilizzando un linguaggio volutamente ampio ed omnicomprensivo tale da poter abbracciare anche nozioni e termini che le amministrazioni interessate potessero percepire come non rientranti nell’alveo della ricerca in parola.

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In particolare, è stato necessario formulare le domande in modo tale da suscitare risposte che tenessero conto di una nozione volutamente ampia di consumatore, non limitata al dato normativo ma comprendente anche la categoria del cittadino qualsiasi, vittima dei disservizi della PA. Parimenti, si è reso necessario verificare se “Presidi” di tutela fossero stati istituiti non direttamente dalle amministrazioni interessate ma con risorse finanziarie delle stesse, da altri enti e/o di concerto con altri enti, come le CCIAA o le Associazioni dei consumatori. Una volta raccolti i dati, essi sono quindi stati analizzati tenendo ferma la griglia discretiva predetta, fondata, di nuovo, sull’an, quantum, quomodo e quando del fenomeno indagato. Abbiamo pertanto seguito un processo logico-deduttivo finalizzato a cogliere linee di tendenza incentrate sulla paternità degli strumenti individuati, finalità degli stessi -considerando anche la tipologia e qualità della domanda di tutela riscontrata dalle stesse amministrazioni - quantità e qualità delle risorse utilizzate, esiti e risultati raggiunti anche in termini numerici, di consumatori assistiti, livello di soddisfazione delle amministrazioni e degli utenti.

E’ stata anche tenuta in considerazione anche l’ubicazione dei Comuni e delle Province contattate e, dividendo idealmente il Paese in tre aree (Nord, Centro, Sud e Isole) si è potuta evidenziare la tendenziale, maggiore concentrazione degli strumenti di tutela al nord, rispetto al centro e al sud Italia, il maggior ammontare di risorse impiegate, il maggior numero di utenti assistiti.

Il presente lavoro è stato realizzato sotto la supervisione scientifica del prof. Aldo Berlinguer, Ordinario di Diritto privato comparato nelle Università di Cagliari e Siena, con il coordinamento del dott. Walter Tortorella, Responsabile Osservatorio e attuazione programmi di FormAutonomie. Al team di ricerca hanno partecipato: la prof.ssa Anna Maria Mancaleoni, Associato di Diritto privato comparato nell’Università di Cagliari, la dott.sa Daniela Pappadà e l’avv. Donato Nitti, dottorandi di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione Europea nell’Università di Macerata, la dott.sa Manuela Curtu, dottoranda in Fondamenti del diritto europeo e metodologia comparatistica nell’Università di Palermo, la dott.sa Daniela Cresti, dottoranda di ricerca in Diritto comparato nell’Università di Palermo, la dott.sa Laura Chiodini del Formez e la dott.sa Michela Villani di FormAutonomie.

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Prima parte: La tutela del consumatore in Italia e il

ruolo delle autonomie locali

Cap. I: Il codice del consumo

1. Il codice come portato dell’ordinamento comunitario

In Italia, il diritto dei consumatori si è sviluppato quale diritto di fonte comunitaria e quasi tutti i provvedimenti di tutela del consumatore sono attuativi di direttive comunitarie.

Sino a questo momento tali direttive sono state trasposte in leggi speciali, extra Codicem, fatta eccezione per la direttiva 93/13 sulle clausole abusive e la direttiva 99/44 sulla compravendita, che sono state attuate nel Codice civile, in considerazione della centralità delle materie disciplinate.

Il diritto comunitario ha dunque dato impulso al generale processo di “decodificazione”, di cui i codici di settore, incluso quello qui in esame, costituiscono sviluppo ulteriore.

L’Italia ha optato per una codificazione consumeristica separata da quella “generale” analogamente alla Francia ed a differenza di Germania e Olanda le quali, nel procedere alla riforma del diritto privato, hanno optato per l’inserimento della normativa consumeristica all’interno del Codice civile.

Si tratta di una scelta di fondo del resto già operata dal legislatore italiano in via generale (v. art. 20 della legge 59/97), atteso che il Codice del consumo va ad affiancarsi agli altri codici di settore introdotti nell’ordinamento nell’ultimo periodo, quali il Codice in materia di protezione dei dati personali, o Codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 ottobre 2003, n. 259), il Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)1. 1 “Le codificazioni incentrate sull’unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi ordinamentali, non fondati sull’idea dell’immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica”: Parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.lgs. recante il Codice del consumo cit., punto 7. Cfr. S.

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1.1 La struttura del Codice Il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 2062) costituisce oggi

la principale fonte in materia di tutela del consumatore nell’ordinamento italiano. Esso è stato varato in attuazione della delega di cui all’art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori) della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - Legge di semplificazione 20013). Il Codice

Patti, I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca, in Europa e diritto privato, 2003, p. 510 ss., che sottolinea il diverso il significato dei processi nazionali di ri-codificazione cui si assiste nell’ultimo periodo negli ordinamenti europei: per esempio in Germania la recente riforma del BGB (su cui v. fra i tanti C.-W. Canaris, La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, a cura di G. De Cristofaro, Padova, 2003; G. De Cristofaro, L’inserimento nel BGB della disciplina delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 667 ss.) – indotta proprio dall’esigenza di adeguare il sistema alle modifiche apportate in particolare dal diritto consumeristico di fonte comunitaria – ha determinato un riassetto sostanziale del sistema, laddove in Italia l’inserimento nel Codice della disciplina consumeristica delle clausole vessatorie e della compravendita ha assunto un significato formale, non essendosi accompagnato ad una revisione sostanziale del Codice civile. 2 GU n. 235 dell’8 ottobre 2005, Suppl. Ord. N. 265: in mancanza di specifiche disposizioni sul punto, il Codice è entrato in vigore dopo la vacatio legis ordinaria. 3 Questi i criteri direttivi fissati dalla legge delega al fine di realizzare il “riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori”, ex art. 20 legge 59/1997:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell’intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

I principi e i criteri direttivi della semplificazione sono quelli enunciati in via generale nell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della legge 229/2003. Sulla vicenda che ha portato alla promulgazione del Codice, v. L. Delogu, Anche in Italia un Codice del consumo, in Contr. impr. Europa, 2003, p. 1349 ss.; A. Palmieri, nota al Parere del Consiglio di Stato 20 dicembre 2004, n. 11602/2004, in Foro it., 2005, III, c. 348 ss.

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consta di 146 articoli; si suddivide in sei parti, articolate in titoli, capi e sezioni; accoglie la normativa consumeristica attualmente vigente nell’ordinamento. La figura nella pagina seguente può essere utile a visualizzare il testo di legge.

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IL CODICE DEL CONSUMO

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Disposizioni generali e finalità

Titolo I Educazione del consumatore

Capo I: Disposizioni generali

Capo II: Indicazioni di prodotti Titolo II Informazioni

ai consumatori Capo III: Particolari modalità di

informazione Sezione I: Indicazione dei prezzi per unità di misura

Capo I: Disposizioni generali

Capo II: caratteri della pubblicità Sezione I: Pubblicità ingannevole e comparativa

PARTE II EDUCAZIONE,

INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ

Titolo III Pubblicità e altre comunicazioni commerciali Capo III: Particolari modalità della

comunicazione pubblicitaria

Sezione I: Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

Titolo I Dei contratti del consumatore in generale Capo I: Disposizioni generali Titolo II Esercizio

dell’attività commerciale

Capo II: Promozione alle vendite Sezione I: Credito al consumo Sezione I: Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Sezione II: Contratti a distanza Sezione III: Disposizioni comuni

Capo I: Particolari modalità di conclusione del contratto

Sezione IV: Diritto di recesso

Titolo III Modalità contrattuali

Capo II: Commercio elettronico Capo I: Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili Titolo IV Disposizioni relative ai

singoli contratti Capo II: Servizi turistici

PARTE III IL RAPPORTO DI

CONSUMO

Titolo V Erogazione di servizi pubblici Capo I: Servizi pubblici

Titolo I Sicurezza dei prodotti

Titolo II Responsabilità per danno da prodotti difettosi

PARTE IV SICUREZZA E QUALITÀ

Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I: Della vendita dei beni di consumo

Titolo I Le associazioni rappresentative a livello nazionale PARTE V ASSOCIAZIONI DEI

CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA Titolo II Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

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A partire dalla sua entrata in vigore, risulteranno abrogate in toto le normative consumeristiche (v. art. 142 e 146 Codice del consumo)4 indicate nel riquadro.

tab. 1 - Norme abrogate d.lgs. 50/1992 (contratti negoziati fuori dai locali commerciali, attuazione della direttiva CEE 85/577) d.lgs. 185/1999 (contratti a distanza, attuazione della direttiva CE 97/7) d.lgs. 427/1998 (contratti di multiproprietà, attuazione della direttiva CE 94/314)

d.lgs. 111/1995 (viaggi, vacanze e circuiti “tutto compresso”, attuazione della direttiva CEE 90/314) art. 1469 bis ss. c.c. (clausole abusive, attuazione della direttiva CE 93/13) art. 1519 bis. ss. c.c. (garanzie nella compravendita, attuazione della direttiva CE 99/44) legge 218/1998 (disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, attuazione, in parte, della direttiva CE 98/27) d.P.R. 224/1988 (responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, attuazione della direttiva CEE 85/374) legge 126/1991 (informazione del consumatore) d.lgs. 74/1992 e d.lgs. 67/2000 (pubblicità ingannevole e compartiva, attuazione delle direttive 84/450 e 97/55)

Il Codice non costituisce una mera raccolta di norme vigenti ma è

dichiaratamente finalizzato a correggere le disarmonie derivanti dal sovrapporsi nel tempo di discipline di settore. Pertanto, pur non presentando innovazioni se non complessivamente marginali, ed evidenziando anzi incompletezze e disarmonie, “per il solo fatto” di “cambiare la geometria” del diritto consumeristico esso assume carattere innovativo5.

1.2 Le scelte di fondo Il legislatore ha adottato scelte importanti in ordine: alla struttura del

Codice, all’inserimento in esso di alcuni momenti salienti della tutela del

4 Il Codice dovrebbe, verosimilmente, incorporare anche le norme di tutela del consumatore che dovessero in futuro essere introdotte nell’ordinamento. Tra le novità legislative in materia di tutela del consumatore si segnala il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, in GU 221 del 22 settembre 2005, attuazione della direttiva CE 2002/65 sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; entro il 12 giugno 2007 dovrà essere attuata la direttiva CE 2005/29 dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno che modifica la direttiva 84/450 e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65 (<<direttiva sulle pratiche commerciali sleali>>). Per contiguità di materia, può qui menzionarsi anche la legge 17 agosto 2005, n. 173, Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (GU 204 del 2 settembre 2005): il provvedimento è volto a tutelare l’incaricato della vendita, in quanto contraente debole rispetto all’impresa di vendita affidante. 5 Cfr. A. Gentili, Codice del consumo ed esprit de géométrie, in Contratti, 2006, p. 159.

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contraente debole in generale, come la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1469 bis ss. c.c.) e della compravendita (artt. 1519 bis ss. c.c.), ai meccanismi di enforcement della tutela consumeristica.

Riguardo alla struttura del Codice, ha prevalso l’idea di raggruppare le norme seguendo le scansioni logico-temporali del rapporto consumatore/controparte professionale piuttosto che seguire il criterio dei diritti fondamentali, eventualmente ampliando questi ultimi rispetto all’elencazione di cui alla legge 281/1998, Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti6. Il Codice è stato quindi ripartito in sei parti, intitolate, nell’ordine, Disposizioni generali, Educazione, informazione, pubblicità, Il rapporto di consumo, Sicurezza e qualità, Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia, Disposizioni finali.

La disciplina consumeristica delle clausole vessatorie (art. 1469 bis ss. c.c.) e della compravendita (artt. 1519 bis ss. c.c.) è stata incorporata nel nuovo Codice e sottratta al Codice generale (così modificandosi l’impostazione che caratterizzava lo schema approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri).

In sede di disciplina delle clausole vessatorie, l’esigenza di non isolare e ridurre la tutela dei consumatori a quella offerta dal Codice del consumo è stata comunque salvaguardata laddove (art. 38 Codice del consumo) si fa rinvio al Codice civile per quanto non previsto dallo stesso Codice del consumo. Il Capo XIV bis del Codice civile (Dei contratti del consumatore) del Titolo II del Libro IV del Codice civile risulta ora costituito da un unico articolo, l’art. 1469 bis (Contratti del consumatore), secondo cui “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore” (art. 142 Codice del consumo, Modifiche al Codice civile).

Infine, il legislatore italiano ha scelto un meccanismo di enforcement della tutela consumeristica in parte affidato ad un’autorità amministrativa di carattere nazionale –prevalentemente l’autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), ma per alcuni aspetti anche l’Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni, in parte all’autorità giudiziaria ordinaria. In ciò, privilegiando un meccanismo di tutela unitaria a forme di protezione, magari maggiormente affidate ad enti locali, più vicine ed accessibili ai soggetti tutelati.

6 V. L. Rossi Carleo, La codificazione di settore: il Codice del consumo, in Giust. amm., 2005, n. 5, http://www.giustamm.it, p. 2; nonché il punto 5 della relazione introduttiva al Codice.

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2. Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali

Nel Codice appaiono alcuni riferimenti alla potestà normativa delle Regioni (alla luce della riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)7.

Sul tema, si sofferma ampiamente la Relazione introduttiva al Codice (punto 3), che si preoccupa di evidenziare come le norme consumeristiche siano da ascrivere alla materia dell’“ordinamento civile” (comprendente, per interpretazione concorde, tutti i settori del diritto civile e commerciale) ed attengono altresì alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Si tratta quindi di materie di competenza statale esclusiva (art. 117, co. 2 Cost., rispettivamente lett. l-m), in quanto necessitano di disciplina uniforme in tutto lo Stato, anche per essere in gran parte oggetto di legislazione comunitaria.

Non a caso, l’art.1 del Codice àncora il riordino delle normative concernenti i processi di acquisto e consumo al rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria con particolare riguardo all’art.153 del Trattato CE. Pertanto, le competenze regionali in materia di consumatori possono tuttalpiù riguardare le iniziative a favore delle associazioni, programmi di intervento per l’informazione e l’educazione, incluse eventualmente procedure di tipo ADR (Relazione, cit.).

7 Il tema della potestà regionale in materia di diritto privato in genere è ampiamente dibattuto nell’ultimo periodo: V., tra gli altri, Roppo, Diritto privato regionale?, in Riv. dir. priv., 2003, p. 11 ss.; G. Alpa, Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale, in Contr. impr., 2002, p. 297 ss.; P. Vitucci, Proprietà e obbligazioni: il catalogo delle fonti dall’Europa al diritto privato regionale, in Europa e diritto privato, 2002, p. 753 ss.

Art. 101 Norma di rinvio

Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle legge.

La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi

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Fra le poche norme che espressamente chiamano in causa Regioni ed altri Enti autonomi si menzionano, in chiusura del Codice, l’art. 145 (Competenze delle regioni e delle province autonome), che fa salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore; e l’art. 101 (Norma di rinvio), disposizione di natura programmatica, più che precettiva, che esaurisce il

Titolo V (Erogazione di servizi pubblici), Capo I (Servizi pubblici) della Parte III.

Dal tenore di tali norme, parrebbero discendere talune conseguenze forse non del tutto pacifiche.

Da una parte, la potestà normativa regionale e delle province autonome, circoscritta alla sola materia

dell’educazione e informazione del consumatore, o poco più, diverrebbe configgente con quella dello Stato se si avventurasse a disciplinare altri e diversi aspetti della tutela consumeristica.

tab. 2 – Legislazione vigente Regioni a Province autonome Regione Abruzzo l.r. 30/2001 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Basilicata l.r. 40/2000 (Norme per la tutela del consumatore e dell’utente)

Regione Campania l.r. 19/2002 (Tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Emilia Romagna l.r. 45/1992 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Lazio l.r. 44/1992 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore)

Regione Liguria l.r. 26/2002 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Lombardia l.r. 6/2003 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

Regione Marche l.r. 15/1998 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Piemonte l.r. 21/1985 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore)

Regione Sicilia l.r. 7/1994 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Toscana l.r. 1/2000 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti)

Regione Umbria l.r. 34/1987 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l’utenza ed il consumo)

Regione Valle d’Aosta l.r. 6/2004 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Regione Veneto l.r. 15 gennaio 1985 n. 3 (Iniziative in materia di tutela dei consumatori)

Provincia Bolzano l.p. 15/1992 (Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti)

Provincia Trento l.p. 8/1997 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Art. 145 Competenze delle regioni e delle province autonome

Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

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Ora, da un esame, anche solo sommario, delle normative regionali che seguono, si constata invece che praticamente tutte si rivolgano, in termini ben più ampi e generali, alla “tutela del consumatore”. All’interno delle fonti citate, solo alcune si preoccupano di predisporre programmi per l’informazione e l’educazione ai consumi.

tab. 3 - Legislazione in punto di informazione ed educazione ai consumi Regione Emilia Romagna l.r. 45/1992 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) [artt. 6-8]

Regione Lazio l.r. 26/2002 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) [art.5]

Regione Marche l.r. 15/1998 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) [art.6]

Regione Toscana l.r. 1/2000 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti) [art.5] Regione Umbria l.r. 34/1987 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l’utenza ed il consumo) [art.5] Provincia Bolzano l.p. 15/1992 (Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti) [art. 6] Provincia Trento l.p. 8/1997 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti) [art. 6]

Altra parte della legislazione istituisce e disciplina appositi organi

consultivi, variamente denominati, prevede il riconoscimento e l’iscrizione delle associazioni in appositi albi, elenchi o registri, provvede ad allocare appositi stanziamenti in favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti, provvede alla creazione di appositi sportelli per i consumatori e gli utenti o osservatori regionali dei prezzi e dei consumi. tab. 4 - Disciplina organi consultivi Art. 2 legge Abruzzo (Consulta degli utenti e dei consumatori)

Art. 2 legge Marche (Consulta regionale degli utenti e dei consumatori)

Art. 2 legge Piemonte (Consulta regionale per la difesa e la tutela del consumatore)

Art. 2 legge Umbria (Consulta regionale per l’utenza e il consumo)

Art. 2 legge Veneto (Consulta regionale prezzi e consumi)

Art. 2 legge Basilicata (Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

Art. 2 legge Lazio (Comitato regionale degli utenti e dei consumatori)

Art. 2 legge Toscana (Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

Art. 3 l.p. Trento (Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza)

Art. 3 legge Sicilia (Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti)

Art. 2 l.p. Bolzano (Centro tutela consumatori e utenti)

Art. 5 legge Sicilia (Riconoscimento associazioni dei consumatori) Art. 4 legge Abruzzo (Registro regionale delle associazioni dei consumatori e requisiti per la rappresentatività); art. 4 legge Marche (Registro delle associazioni dei consumatori) Art. 5 legge Basilicata (Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale); art. 3 legge Toscana (Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti) Art. 9 bis legge Piemonte (Albo regionale delle Associazioni dei consumatori); art. 7 legge Umbria (Albo Regionale delle Associazioni dei consumatori e utenti)

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Si tenga anche presente che la materia riservata (“fatte salve”) agli enti territoriali non viene tralasciata dal Codice; tutt’altro, essa viene disciplinata nel dettaglio, in tal guisa da assegnare de facto alle autonomie locali una potestà concorrente, sostituirsi ampiamente ad esse nell’adozione delle regole specifiche, dacché è lecito attendersi, su tutti gli aspetti appena segnalati, più di un intervento della Corte costituzionale.

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Cap. II: La disciplina di settore

1. Le disposizioni introduttive

La Parte I del Codice del consumo (Disposizioni generali) traspone in parte le disposizioni di cui alla legge 281/1998 e riporta in apertura le disposizioni generali sulle finalità (art.1), l’enunciazione dei diritti dei consumatori (art.2), le definizioni (art.3). Il più significativo elemento di novità si coglie qui nel richiamo all’art. 153 del Trattato CE, che indica le linee portanti della politica comunitaria in materia consumeristica.

1.1 La nozione di consumatore (art. 3, lett. a)

L’art. 3, lett. a) recita: “consumatore o utente” è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Restano pertanto esclusi il professionista8, le collettività, le persone giuridiche o forme di organizzazione comunque dotate di soggettività giuridica9.

Ciò non toglie che, per esigenze specificamente legate a ciascun settore di intervento, anche la definizione generale di consumatore possa trovare qualche correttivo. Così, ad esempio, per il requisito di trasparenza di cui alla disciplina sulle clausole abusive, che può dirsi diversamente soddisfatto a seconda che si prendano in considerazione le capacità di giudizio di un consumatore «avvertito», «medio» o «debole»; oppure nell’ambito delle normative sui contratti a distanza e sul commercio elettronico, ove è stato affermato che un messaggio pubblicitario è da considerarsi ingannevole se un significativo numero di consumatori possono esserne tratti in inganno (caso Nissan)10, in ciò adottando un criterio quantitativo che sacrifica le esigenze di protezione del minor numero di consumatori eventualmente più «deboli»; oppure in quei casi in cui si è fatto riferimento «..all’aspettativa

8 Così ha statuito la Corte di Giustizia Ce, salvo che il singolo stato membro non ritenga di estendere ad esso la tutela accordata al consumatore. Cfr. CGCE, 14-3-1991, C-361/89, Procedimento penale v. Patrice Di Pinto, in Raccolta, 1991, I, p. 1189; CGCE, 17-3-1998, C-45/96, Bayerische Hypotechen und Wechselbank Ag v. Edgard Dietzinger, in Raccolta, 1998, I, p. 1199. 9 V. CGCE, 22-11-2001, C-541/99, Cape Snc v. Idealservice srl e C-542/99, Idealservice MN RE Sas v. Omai Srl, in Raccolta, 2001, I, p. 9049. 10 CGCE, 16-1-1992, C-373/90, in Raccolta, 1992, I, p. 131.

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presunta …. di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (Springenheide11 e Estée Lauder12).

Alcuni stati membri, come la Francia, hanno preferito estendere la tutela anche a coloro che agiscono per finalità inerenti alla propria attività professionale ogniqualvolta l’operazione conclusa non abbia un rapporto diretto con la professione esercitata: in tali casi infatti contraente si troverebbe dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur. Ed anche in Italia i giudici di merito hanno in più occasioni sposato la distinzione fra contratti che rientrano nell’oggetto dell’attività professionale e contratti che non vi rientrano13; mentre la Corte di cassazione ha optato per la nozione restrittiva14.

Inoltre, in più di un’occasione la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della esclusione delle persone giuridiche dalla nozione di consumatore15.

11 CGCE, 16-7-1998, C-210/96, in Raccolta, 1998, I, p. 4657. 12 CGCE, 13-1-2000, C-2220/98, in Raccolta, 2000, I, p. 117. 13 Così Trib. Roma, 20-10-1999, in Foro it., 2000, I, c. 645 ss.; Pret. Foggia-Orta Nova, 17-12-1998, in Giur. it., 2000, p. 312; Trib. Terni, 5-7-1999, in Danno e resp., 2000, p. 863. Per quanto riguarda i contratti a scopo «misto» v. Trib. Bari, 31-8-2001, in Giur. it., 2002, I, p. 1192 ss.. Favorevole all’estensione della tutela F. D. Busnelli, Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive, in AA.VV., Commentario al capo XIV-bis del codice civile: dei contratti stipulati con i consumatori, a cura di C. M. Bianca - F. D. Busnelli, Padova, 1997, p. 758 ss. Cfr. anche P. Sanna, La controversa nozione di consumatore ex art. 1469-bis c.c. tra esegesi ed ermeneutica, in Resp. civ e prev., 2002, p. 56 ss., spec. 59-72. 14 Cass., sez. I, 25-7-2001, n. 10127, in Contratti, 2002, p. 338 ss., per quanto riguarda l’estensione della tutela ai professionisti; Cass., sez. III, ord. 11-10-2002, n. 14561, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 174 ss., in riferimento alle persone giuridiche. La Corte di cassazione ha inoltre escluso che possa qualificarsi consumatore, ai fini della disciplina sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, colui che abbia agito in vista del futuro esercizio di un’attività imprenditoriale: Cass., sez. III, 14-4-2000, n. 4843, in Foro it., 2000, I, c. 3196; in senso conforme: Pret. Milano, 30-1-1997, in Foro pad., 1997, I, p. 168; Trib. Palermo, 6-12-1996, in Giur. mer., 1998, p.263 ss.; contra Trib. Ivrea, 5-10-1999, in Danno e resp., 2000, p. 861 ss. 15 Corte cost., ord. 30-6-1999, n. 282, in Foro it., 1999, I, c. 3118, ha respinto la questione per manifesta inammissibilità, essendo la disciplina invocata entrata in vigore successivamente al verificarsi dei fatti di causa; Corte cost., 22-11-2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, c. 332 e in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 174 ss., ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’art. 1469 bis, comma 2 c.c., in riferimento agli artt. 3, 25, comma 1 e 41 Cost., nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane. La Corte costituzionale è stata inoltre chiamata a pronunciarsi sulla questione sollevata da Trib. Napoli, ord. 22-7-2002, in Foro it., 2003, I, c. 336, che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469 bis c.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non include nella nozione di

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1.2 Educazione, informazione, pubblicità

La Parte II (Educazione, informazione, pubblicità) si apre con una disposizione non precettiva (art. 4), con cui si dà specifico rilievo all’informazione del consumatore e specialmente delle categorie particolarmente vulnerabili. Gli artt. 5-17 concernono le informazioni, sancendo degli obblighi di carattere generale (art. 5) e quindi disciplinando le indicazioni dei prodotti (in particolare contenuto minimo delle informazioni sui prodotti e sulle confezioni, modalità di indicazione) (artt. 6-12) e l’indicazione dei prezzi per unità di misura (artt. 13-17). Per la violazione delle relative norme sono previste sanzioni amministrative. Per quanto riguarda la pubblicità, deve rilevarsi che in tale contesto la definizione di consumatore non coincide con quella generale: si intende infatti consumatore o utente “anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o chi ne subisce le conseguenze” (art. 18, co. 2)16. La disciplina sostanziale copre sia la pubblicità ingannevole sia la pubblicità comparativa, dettando, in riferimento a quest’ultima, le condizioni che rendono lecito il raffronto.

La tutela amministrativa e giurisdizionale (art. 26) si esplica mediante esercizio dell’azione inibitoria su iniziativa dei concorrenti, dei consumatori, delle loro associazioni, del Ministro dello sviluppo economico e di ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico; amministrazione che potrebbe pertanto coincidere anche con i Comuni e le Province, qualora essi dedicassero Presidi utili alla raccolta e segnalazione delle doglianze dei consumatori.

La tutela amministrativa resta di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può anche comminare sanzioni nel caso di inottemperanza ai propri provvedimenti. Qualora la pubblicità sia stata autorizzata, lato sensu, con provvedimento amministrativo, il ricorso è esperibile in via giurisdizionale di fronte al giudice amministrativo, fatta salva la competenza del giudice ordinario in caso di atti di concorrenza sleale, di violazioni inerenti il diritto d’autore, le denominazioni di origine riconosciute e altri segni distintivi delle imprese, beni e servizi concorrenti.

Norme nuove sono dettate in materia di televendite (art. 28-31), anche con riguardo specifico alla tutela dei minori.

consumatore anche il beneficiario della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. 16 Cfr. Gentili, op.cit., p. 165.

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2. Il rapporto di consumo

Nella parte III (Il rapporto di consumo) del Codice si individuano due gruppi di disposizioni: quelle che riguardano tutti i contratti del consumatore (clausole vessatorie, credito al consumo, contratti a distanza, contratti negoziati fuori dai locali commerciali) e quelle relative a singoli contratti (Titolo III: multiproprietà e servizi turistici). La disciplina della vendita dei beni di consumo (artt. 1519 bis ss. c.c., ora abrogati) è invece riportata nella Parte IV (Sicurezza e qualità), di seguito alla disciplina sulla sicurezza dei prodotti17.

2.1 Le clausole vessatorie (artt. 33-38)

Gli art. 33 ss. del Codice del consumo riproducono gli artt. 1469 bis ss. del cod. civ. (attuazione della direttiva 93/13 sulle clausole abusive). Com’è noto, tale disciplina ha innovato il preesistente quadro codicistico per aver introdotto un sistema di tutela più incisivo rispetto a quello di cui agli artt. 1341-1342 cod.civ. (sulle condizioni generali di contratto e sui contratti conclusi mediante moduli o formulari): sono ora infatti censurate, ed eventualmente inibite in via cautelare, quelle clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, co. 1).

Questi i tratti essenziali della disciplina: essa si applica a tutte le clausole contrattuali che non siano state oggetto di negoziato individuale; elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie se il professionista non dà prova contraria ed una serie di clausole che sono nulle senza possibilità di prova contraria; esclude che possano considerarsi vessatorie le clausole che attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano indicati in modo chiaro e comprensibile; enuncia il principio di trasparenza e la regola dell’interpretazione contra stipulatorem (di cui anche all’art. 1370 cod.civ.) nel caso di dubbio sul significato di una clausola.

L’incorporazione della disciplina delle clausole vessatorie nel Codice del consumo, ha comportato anche ulteriori novità.

17 Fra le disposizioni di parte generale, si segnala l’art. 39, Regole nelle attività commerciali: “le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori”.

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Anzitutto, nella nuova formulazione di cui all’art. 36 del Codice, la vessatorietà della clausola dà luogo a nullità, laddove l’art. 1469 quinquies c.c. si esprimeva in termini di inefficacia (in entrambi i casi operante ad esclusivo vantaggio del consumatore e rilevabile d’ufficio).

Soppresse la disciplina codicistica delle azioni inibitorie avverso le clausole vessatorie (art. 1469 sexies c.c.) e la legge 281/1998, la materia è ora interamente disciplinata nel Codice, nella parte V del Codice (Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia, artt. 136-141), che prevede che soltanto le associazioni iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico sono legittimate ad agire in via inibitoria (art. 139 Codice del consumo, Legittimazione ad agire). L’iscrizione è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) e l’art. 140 (Procedura), co. 10, estende espressamente al settore delle clausole vessatorie la disciplina dell’azione inibitoria anche per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni consumeristiche.

Altra novità di rilievo si rinviene in materia di ADR (cfr. art. 7 della legge delega, lett. d) cit.) nell’art. 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie) Codice del consumo. Il co. 4 esclude infatti che possano considerarsi vessatorie le clausole che prevedono il ricorso agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie rispondenti ai requisiti fissati nello stesso art. 141, co. 2-3 (cioè conformi ai requisiti dettati dalle raccomandazioni comunitarie, eventualmente facenti parte delle rete di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, nonché quelli istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 580/1993). La nuova norma pone infatti fine al dibattito che si era sviluppato attorno all’art. 1469 bis, co. 3, n. 18, che considerava presuntivamente vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore “deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Da tale disposizione era scaturito il dubbio che le clausole arbitrali, in quanto riconducibili a tale formula, fossero presuntivamente vessatorie18. L’art. 141, co. 4 sopra citato fa evidentemente salve le clausole arbitrali se l’arbitrato è gestito da organi riconosciuti idonei a soddisfare esigenze di imparzialità e correttezza del procedimento in senso ampio, secondo le indicazioni comunitarie19. 18 Per i termini del dibattito v. per tutti G. Alpa, Il diritto dei consumatori, Bari, 1999, p. 422-424; A. Berlinguer, La compromettibilità per arbitri, Torino, II, 1999, p. 293-298 19 Vedi la racc. 98/257 CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e racc. 2001/310 CE concernente i principi applicabili agli organi che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

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2.2 Il credito al consumo (artt. 40-43)

Il Codice lascia sostanzialmente invariata la disciplina esistente rinviando al TU in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) e agli interventi del CICR per quanto riguarda TAEG e pubblicità. Vengono abrogati – con trasposizione del contenuto nell’art. 42 (Inadempimento del fornitore) – solo i commi 4 e 5 dell’art. 125 (Disposizioni varie a tutela del consumatore) del citato TU. Nella trasposizione la disciplina dell’inadempimento del fornitore non subisce alcuna modifica20.

2.3 Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza (artt. 44-68)

Gli artt. 44-68 del Codice del Consumo disciplinano le ipotesi di

conclusione del contratto con particolari modalità: fuori dai locali commerciali o a distanza21.

In entrambi i casi il consumatore è tutelato attraverso la previsione in suo favore del diritto di recesso e del correlativo obbligo di informazione, nonché della competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Nel caso dei contratti a distanza, ai predetti mezzi di tutela se ne affiancano altri, quali l’obbligo di conferma scritta delle informazioni, l’obbligo per il venditore di dare esecuzione al contratto entro trenta giorni dall’ordinazione, il divieto di forniture non richieste per le quali il consumatore sia chiamato a pagare un corrispettivo, l’obbligo di ottenere il consenso del consumatore per l’impiego da parte del professionista di sistemi automatizzati di chiamata senza consenso preventivo del consumatore.

Per quanto non previsto dal Codice del consumo si fa rinvio (art. 44) al d.lgs. 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

20 In materia di credito al consumo, è in corso di formazione una nuova direttiva, che abrogherà la precedente disciplina comunitaria (direttiva 87/102) e modificherà la direttiva 93/13 sulle clausole abusive; v. la proposta COM (2002) 443 dell’11 settembre 2002 e la proposta modificata del 28 ottobre 2004, COM (2004) 747. 21 Il Codice del consumo, là dove definisce il campo di applicazione della disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, fa espresso rinvio – anche per quelli conclusi per corrispondenza o comunque sulla base di catalogo che il consumatore ha consultato senza la presenza dell’operatore commerciale - alle disposizioni sui contratti a distanza, se più favorevoli (art. 45, Campo di applicazione, co. 3).

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(artt. 18-20), sia in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (art. 49), sia in materia di contratti a distanza (art. 61).

Infine, il Codice rinvia al d.lgs. 70/2003 (art. 68) per quanto riguarda le offerte di servizi della società dell’informazione indirizzate a consumatori per via elettronica22. Tale disciplina prevede un regime parzialmente differenziato a seconda della qualità delle parti, offrendo maggior tutela al consumatore (in particolare in termini di inderogabilità) in punto di formazione del contratto (obblighi di informazione e modalità di conclusione del contratto).

2.4 La multiproprietà (artt. 69-81)

Il Codice del consumo conferma sostanzialmente la disciplina sui contratti di multiproprietà di cui al d.lgs. 427/199823.

In tali casi il consumatore è tutelato principalmente attraverso la previsione di una serie di obblighi di informazione e del diritto di recesso. Il termine per l’esercizio di quest’ultimo è stato portato a dieci giorni lavorativi anziché giorni tout court, in linea con quanto previsto dall’art. 64 per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza24.

Sono a favore del consumatore anche le disposizioni concernenti l’obbligo di forma scritta per la stipulazione del contratto, l’obbligo per il venditore di prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto, la risoluzione di diritto del contratto di credito qualora l’acquirente eserciti il diritto di recesso, la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente. Il venditore che violi le disposizioni specificamente elencate è soggetto a sanzioni amministrative.

2.5 I servizi turistici (artt. 82-100)

22 Il d. lgs. 9 aprile 2003 n.70 è attuazione della direttiva 2000/31 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei contratti dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. 23 Il Codice si è limitato a modificare la definizione di acquirente, per ricondurla a quella generale di “consumatore”. La lett. b) dell’art. 69 qualifica, infatti, l’acquirente come il consumatore in favore del quale si trasferisce o si promette di costituire il diritto oggetto del contratto. 24 L’art. 75 rinvia espressamente alla sezione dedicata al diritto di recesso (artt. 64-67) nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e nei contratti a distanza.

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Gli artt. 82-100 del Codice del consumo contengono la disciplina prevista dall’abrogato d.lgs. 111/199525. Nella nuova formulazione la disciplina non sembra, ad una prima lettura, discostarsi significativamente da quella originaria26.

Il consumatore in questo caso è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico ossia di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”27. Il pacchetto deve risultare, infatti, dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del pacchetto.

Il venditore o l’organizzatore di viaggio sono coloro che vendono o procurano a terzi i suddetti pacchetti turistici. Non viene fatta menzione alcuna delle associazioni senza scopo di lucro28. Esse sottostanno, in ogni caso, all’applicazione della normativa di cui agli artt. 82-100 Codice del consumo, nei limiti in cui la normativa regionale ne consenta l’accesso alle attività in questione poiché il turismo è materia di competenza esclusiva delle Regioni29.

Il consumatore viene tutelato sin dalla trattativa e dalla formazione del contratto. Il consumatore deve essere debitamente informato (art. 87) e l’opuscolo informativo deve contenere determinate indicazioni elencate all’art. 88. Il contratto deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e al consumatore deve essere rilasciata copia del contratto stipulato sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore (art. 85).

25 V. tabella pag. 6. 26 Salvo rilevarsi un errore materiale là dove il Codice del consumo (art. 84, co. 1, lett. c, cfr. art. 2, co. 1, lett. c d.lgs. 111/1995), nel definire i servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che possono andare a costituire il pacchetto tutto compreso unitamente al trasporto e/o all’alloggio, fa riferimento all’art. 86, co. 1, lett. o (termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto), e non alla lett. m (accordi sulle modalità del viaggio espressamente concordati fra le parti). 27 La lett. c) dell’art 83 ritiene consumatore anche qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte la condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 28 Gli artt. 3-4, lett. b del d.lgs. 111/1995 ricomprendevano nella nozione di organizzatore di viaggio e di venditore specificamente “l’associazione senza scopo di lucro di cui all’articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 127, nei limiti ivi stabiliti” 29 V. F. Morandi, I contratti di viaggio, in F. Morandi – M.M. Comenale Pinto – M. La Torre, I contratti turistici, Milano, 2004, p. 22-23; A.M. Mancaleoni, Settimana bianca per minori e responsabilità dell’organizzatore, nota a Cass., 27 ottobre 2003, n. 16090, in Dir. tur., 2004, p. 226.

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Sono altresì disciplinate la cessione del contratto, lo ius variandi, i diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio, la responsabilità del venditore e dell’organizzatore, il risarcimento del danno30.

Viene inoltre istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo nazionale di garanzia per consentire il rimborso del prezzo in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore e l’eventuale rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero nonché nel caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze (art. 100).

3. Sicurezza dei prodotti (artt. 102-113)

La disciplina sancisce l’obbligo per il produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri, intendendosi per tali quelli che “in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presentino alcun rischio oppure presentino unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi ….”), predisponendo le misure a tal fine necessarie. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione dello Stato membro in cui è commercializzato.

Qualora ad esito del controllo il prodotto non sia considerato sicuro, l’amministrazione ne dispone il ritiro o il richiamo. Sono previste sanzioni pecuniarie.

3.1 La responsabilità per prodotti difettosi (artt. 114-127)

Tale disciplina sancisce un regime di responsabilità tendenzialmente oggettiva a carico del produttore, o del fornitore che abbia immesso il prodotto sul mercato, per i danni causati dallo stesso prodotto alle persona del consumatore o ad altri beni (non allo stesso prodotto difettoso). Qualora il produttore non sia individuato in quanto il distributore abbia omesso di comunicare identità e domicilio del produttore o di altro fornitore entro tre mesi dalla richiesta, la responsabilità è dello stesso distributore del prodotto.

30 L’organizzatore e il venditore hanno l’obbligo di assicurazione per il risarcimento del danno (art. 99).

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Si tratta di responsabilità extracontrattuale, non essendovi alcun contratto tra il produttore, o l’intermediario nel ciclo di produzione-vendita al dettaglio del bene, e il consumatore. Si tratta inoltre di responsabilità soltanto tendenzialmente oggettiva e non assoluta. Infatti, da una parte il consumatore che abbia subito un danno non è tenuto a dimostrare la colpa del produttore (come sarebbe secondo i principi generali in materia di responsabilità civile), ma solo l’esistenza del difetto, il danno e il nesso causale; dall’altra il produttore può andare esente da responsabilità se ricorre una delle seguenti circostanze: se non ha messo il prodotto in circolazione, se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione, se il prodotto non è stato fabbricato per la vendita o per qualsiasi forma di distribuzione a titolo oneroso, né se il prodotto è stato fabbricato o distribuito al di fuori dell’ambito dell’attività professionale; se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; se lo stato delle conoscenze scientifiche o tecniche (stato dell’arte) al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; se si tratta di produttore o fornitore di una parte componente o materia prima, se il difetto è dovuto alla successiva lavorazione o assemblaggio del prodotto. Le clausole di esclusione di responsabilità sono nulle; il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni.

Deve ricordarsi che la giurisprudenza tutela il consumatore anche avvalendosi degli artt. 2950-2051 cod.civ. (responsabilità per attività pericolosa o per danno da cose in custodia), in quanto anche tali disposizioni istituiscono un regime di responsabilità tendenzialmente oggettiva ( con inversione dell’onere della prova).

3.2 La compravendita (artt. 128-135)

La vendita è disciplinata con disposizioni che ricalcano quelle di cui agli abrogati artt. 1519 bis. ss. cod.civ. (attuazione della direttiva CE 99/44).

Rispetto alla previgente normativa codicistica sulla garanzia per i vizi (art. 1492 ss. cod.civ., tuttora in vigore nelle vendite professionali-commerciali), le differenze sono notevoli.

Il bene è considerato conforme al contratto (art. 129) qualora sia idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore, presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto delle dichiarazioni pubblicitarie provenienti dal

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venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura, è altresì idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del venditore e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

In caso di “non conformità” del bene al contratto, i rimedi previsti (art. 130) in via principale sono quelli della sostituzione e della riparazione (sempre che il rimedio richiesto sia possibile e non eccessivamente oneroso rispetto all’altro); solo qualora la riparazione e la sostituzione non siano possibili, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo e – ma soltanto per i difetti di conformità “non lievi” – alla risoluzione del contratto.

Il consumatore ha l’onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi (la disciplina codicistica fissa il termine di otto giorni) dalla data in cui ha scoperto il difetto; si presume la sussistenza del difetto di conformità al momento della consegna per quei difetti che si manifestano entro sei mesi da tale momento; il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna (la disciplina codicistica prevede un termine prescrizionale annuale) (art. 132 ).

È disciplinata anche la garanzia c.d. commerciale (art. 133, Garanzia convenzionale): in particolare il documento di garanzia deve specificare almeno che il consumatore è titolare dei diritti previsti nello stesso documento, l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere.

4. CNCU, associazioni dei consumatori, accesso alla giustizia, ADR (artt. 136-141).

4.1 Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 136 Codice del consumo)

Con la legge 281/1998 è stato istituito il Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti (art. 136 Codice del consumo). Il CNCU è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del cui personale e della cui struttura si avvale nell’esercizio della propria attività; è costituito dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti legittimate (ex art. 137: v. infra) e da un rappresentante della Conferenza di cui all’art. 8 d.lgs. 281/199731; è presieduto dal Ministro dello sviluppo

31 La norma citata è relativa alla Conferenza Unificata (Conferenza Stato-città ed autonomie locali insieme con la Conferenza Stato-Regioni, mentre nel sito del CNCU si legge che il

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economico o da un suo delegato; dura in carica tre anni; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Il Consiglio nazionale dei consumatori invita alle riunioni i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori; possono essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

Il Consiglio svolge funzioni consultive (esprimendo pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino consumatori ed utenti), elabora proposte, promuove studi, ricerche e conferenze, elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti, favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie.

Il Consiglio favorisce inoltre ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di consumatori ed utenti, anche assumendo iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e dalle province autonome. Il Consiglio stabilisce rapporti con analoghi organismi di altri paesi dell’Unione europea.

Infine, Il Consiglio segnala alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, eventuali problemi relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle PA.

4.2 Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ed azione inibitoria (artt. 137-140).

L’art. 137 stabilisce i requisiti in base ai quali le associazioni dei

consumatori possono dirsi rappresentative a livello nazionale ed iscriversi nell’apposito elenco istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico.

rappresentante delle Regioni e delle Province Autonome è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

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Si tratta di requisiti sia quantitativi (numero di iscritti) sia qualitativi (per es.: ordinamento a base democratica, avere quale scopo esclusivo la tutela dei consumatori, non svolgere attività di promozione o pubblicità di beni prodotti da terzi e non aver alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione). L’iscrizione nel suddetto elenco è condizione necessaria per la legittimazione ad esperire l’azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (art. 139). Oltre che in tutti i casi di violazione delle norme presenti nel Codice, l’azione inibitoria può essere esercitata per violazione della L. 223/1990 e della L. 122/1998, in materia di esercizio delle attività televisive, e del d.lgs. 541/1992 e della L. 362/1999 in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con le stesse modalità, possono agire dinanzi alla giurisdizione italiana in via inibitoria, a tutela degli interessi dei consumatori del proprio Stato, le associazioni dei consumatori di altri Stati membri che siano legittimate mediante iscrizione nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (c.d. azione inibitoria transfrontaliera, introdotta dalla direttiva 98/27 CE).

Con l’azione inibitoria le associazioni dei consumatori chiedono al tribunale: a)di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b)adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni; c)ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. Condizione di procedibilità è la previa richiesta, al soggetto ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Le parti possono inoltre attivare facoltativamente una procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ex art. 2, co. 4, lett.a L. 580/1993), nonché dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie legittimati ex art. 141. La procedura deve essere definita entro sessanta giorni; il tribunale accerta la regolarità formale del processo verbale e lo dichiara esecutivo con decreto; il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

Con il provvedimento che definisce il giudizio il tribunale, anche su richiesta di parte, può disporre il pagamento di una somma di denaro, entro i limiti stabiliti (art. 140, co. 7), per ogni inadempimento o per ogni giorni di ritardo; analogamente, su richiesta di parte, in caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione. Le somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fonda da istituire al fine di finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

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Qualora ricorrano “giusti motivi d’urgenza”, l’azione inibitoria può essere proposta in via cautelare (vedi sul punto quanto detto sopra, in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie).

Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di servizi pubblici (art. 33 d.lgs. 80/1988); restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1, co. 11 L. 249/1997).

L’azione inibitoria è un’azione generale, astratta e preventiva: non tutela gli interessi di singoli consumatori eventualmente lesi, ma gli interessi collettivi della classe; non vale dunque a far ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da un singolo consumatore, il quale dovrà pertanto attivarsi individualmente. In ciò le azioni inibitorie si differenziano nettamente dalle class actions, in cui il consumatore appartenente alla “class”, secondo i requisiti stabiliti dalla legislazione federale statunitense, ottiene il risarcimento del danno, in quanto la sentenza resa in relazione al singolo consumatore “rappresentante” della “class” estende gli effetti anche agli altri consumatori.

4.3 Composizione extragiudiziale delle controversie (art. 141)

Tali procedure possono essere avviate anche in via telematica. Il Ministero per lo sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della

giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE. La prima indica i principi (indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza), cui devono attenersi gli organi responsabili della risoluzione delle controversie accreditati negli Stati membri; tali organi possono decidere secondo disposizioni di legge ed anche secondo equità e sulla base dei codici di condotta, purché ciò non comporti una diminuzione del livello di tutela garantito dall’applicazione del diritto (considerando 19 racc. 98/257). La seconda raccomandazione concerne gli organi che si limitano a far sì che le parti si incontrino per cercare una soluzione extragiudiziale della lite; a tali organi e relative procedure devono applicarsi i principi di imparzialità, trasparenza effettività ed equità.

In quanto rispondenti ai requisiti di cui sopra, sono organi di composizione extragiudiziale delle controversie le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’art. 2, co. 4 legge 580/1993.

Le clausole di conciliazione che si conformano alle disposizioni citate non possono essere considerate vessatorie. E l’esperimento della procedura

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di conciliazione, quale che sia l’esito, non preclude al consumatore di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Il Ministero per lo sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, deve inoltre curare gli adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio 2000/C 155/01 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Tale Rete fa perno sui c.d. Centri di compensazione, uno per ogni Stato membro, ciascuno dei quali costituisce il punto di riferimento per i consumatori che vogliano ottenere informazione circa i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e, nel caso di controversie transfrontaliere, consentire anche un accesso rapido e semplice ad un canale giuridico per la risoluzione extragiudiziale della controversia nel paese del fornitore32. Il Centro accreditato per l’Italia è il Centro europeo dei consumatori, con sede in Roma33.

Infine, il regolamento 2006/2004 CE prevede un meccanismo di cooperazione, operante in condizioni di reciprocità, fra autorità degli Stati membri preposte alla tutela del consumatore: tale cooperazione si concretizza anche nella possibilità che, su richiesta dell’autorità di altro Stato membro, le autorità nazionali agiscano contro professionisti ubicati nel proprio territorio che pongano in essere condotte lesive dirette verso consumatori dello Stato membro richiedente. Si potenzia in tal modo l’effettività della tutela transfrontaliera.

5. Carattere imperativo delle disposizioni

I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice (art. 143).

32 La rete si affianca e si integra con la preesistente Rete europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi finanziari (FIN-NET). 33 V. sito http://www.ecc-netitalia.it

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Il ruolo delle autonomie locali per la tutela dei cittadini-consumatori

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Cap. III: Altre fonti

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal Codice (art. 143, co. 2). Fra le fonti internazional-privatistiche, si ricordino il regolamento 44/2001, sulla competenza giurisdizionale, e la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (attualmente in fase di revisione e destinata ad essere trasformata, con modifiche, in regolamento).

Si ricordino inoltre il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Altra fonte rilevante in materia di tutela del consumatore è il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” (cui lo stesso Codice fa riferimento nel contesto della disciplina sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza). Esso prevede “principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale” (art. 1, co.1)34.

La normativa sul commercio detta disposizioni di carattere amministrativo, Presidiate da sanzioni amministrative, molte delle quali da attuarsi tramite adempimenti di competenza delle Regioni. Le disposizioni riguardano, in particolare, i requisiti per l’esercizio dell’attività

34 “2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari…”

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commerciale, l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, gli orari di vendita, la pubblicità dei prezzi, le vendite straordinarie, la vendita con apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione, a domicilio, il commercio elettronico, ecc. Si ricordi infine che dovrà essere attuata, entro il 12 giugno 2007, con entrata in vigore delle relative disposizioni entro il successivo 12 dicembre, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La direttiva vieta le pratiche commerciali che sono contrarie alle norme di diligenza professionale e falsano il comportamento economico del consumatore; in particolare sono sleali le pratiche ingannevoli e quelle aggressive. La tutela prevista è di tipo inibitorio salvo consentire i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale.

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Seconda parte La tutela del consumatore da parte degli

Enti Locali

Cap. I: Primi risultati emersi

1. L’indagine telefonica

La mappatura dei Presidi stabili per la tutela dei cittadini-consumatori presso i Comuni capoluogo di Provincia e le Province è stata condotta sulla base di un questionario somministrato telefonicamente nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2006 ai responsabili dei Presidi per la tutela dei consumatori, se presenti, o, in via alternativa, a coloro che si occupano, in via più o meno esclusiva, delle tematiche inerenti i consumatori. Il questionario, con domande a risposta multipla e, in molti casi, con domande aperte, prevedeva quesiti volti ad analizzare la diffusione dei Presidi sul territorio, le motivazioni alla base dell’apertura degli stessi, le competenze svolte, le modalità di erogazione dei servizi, le risorse economiche e umane destinate a tali uffici, nonché i rapporti con altre associazioni dei consumatori presenti sul territorio. L’ultima domanda riguardava le prospettive future di tali Presidi. Laddove i Presidi per i consumatori non risultavano presenti, è stato chiesto quale fosse lo stato dell’arte in materia, ossia se vi fossero al riguardo dei progetti o se, al contrario, non vi fosse alcun interesse; per questa visione prospettica, si rimanda al paragrafo conclusivo.

Solo 14 Regioni ospitano sul proprio territorio presidi a tutela del consumatore. Ne sono prive Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta; queste ultime tre regioni hanno tuttavia adottato una legislazione particolare a tutela dell’utente e del consumatore. Infine, solo in 5 Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Veneto) i presidi sono presenti sia a livello provinciale che regionale, mentre solo in 3 città (Bologna, Latina e Roma) esiste un presidio provinciale e comunale.

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tab. 5 – Regioni interessate

Basilicata 1 presidio provinciale

Potenza Marche

2 presidi provinciali

Ascoli Piceno / Macerata

Calabria 1 presidio provinciale

Vibo Valentia Piemonte

2 presidi provinciali

Cuneo / Novara

Campania 1 presidio provinciale

Benevento Puglia

1 presidio provinciale

Lecce

Emilia Romagna

2 presidi provinciali

Bologna / Modena

2 presidi comunali

Bologna / Forlì

Sicilia 1 presidio comunale

Catania

Lazio

2 presidi provinciali

Latina / Roma

3 presidi comunali

Frosinone / Latina / Roma

Trentino Alto Adige

1 presidio comunale

Bolzano

Liguria 1 presidio provinciale

Genova Umbria

1 presidio provinciale

Perugia

1 presidio comunale

Terni

Lombardia

2 presidio provinciali

Mantova / Milano

1 presidio comunale

Bergamo

Veneto

1 presidio provinciale

Padova

2 presidi comunali

Belluno / Rovigo

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Il ruolo delle autonomie locali per la tutela dei cittadini-consumatori

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2. Le Province

Delle 107 Province contattate telefonicamente, soltanto 17 (pari al 16%

del totale) affermano di aver attivato un Presidio per la tutela dei consumatori (Graf. 1), la metà delle quali (8) sono localizzate nel nord Italia (Tab. 1).

Nessuna Provincia delle 2 isole maggiori ha attivato un Presidio: infatti,

la Provincia di Siracusa che aveva attivato tale servizio attraverso un numero verde gestito dall’URP, a causa dello scarso utilizzo dello stesso da parte dei consumatori, ha successivamente deciso di disattivarlo.

tab. 6 - Legislazione in punto di informazione ed educazione ai consumi Nord Centro Sud Bologna Ascoli Piceno Benevento Cuneo Latina Lecce Genova Macerata Potenza Mantova Perugia Vibo Valentia Milano Roma Modena Novara Padova

In più, a seguito di tale negativa esperienza, la Provincia di Siracusa non

ritiene necessario istituire un Presidio sul proprio territorio provinciale, anche perché le attività sono svolte adeguatamente dalle associazioni dei consumatori.

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Più in generale, laddove presente, talvolta è stato fatto notare che non si tratta di un Presidio stabile e che tale ufficio è dedicato anche ad altri servizi. Ovvero le tematiche e le problematiche sono affrontate da progetti specifici attivati dall’Amministrazione.

Ad Ascoli Piceno, la tutela dei consumatori è realizzata dal progetto “Filiera corta”, attuato dall’Assessorato per le Attività produttive e finalizzato ad accorciare l’iter della filiera: obiettivo è mettere in contatto diretto il produttore e il consumatore, oltrepassando in tal modo le figure del distributore e del venditore. Similmente, a Bologna, dove è stato istituito un Comitato per l’orientamento ai consumi dei prodotti ortofrutticoli, denominato “Bussola Verde”. Si tratta di un servizio di informazione, che sulla base di analisi effettuate dai propri esperti, definisce settimanalmente un paniere di prodotti (frutta e ortaggi) con il migliore rapporto qualità-prezzo.

Anche a Benevento non esiste un Presidio stabile, trattandosi di una Consulta per i consumatori, un organismo nato per analizzare i problemi dei consumatori e fornire indicazioni alla Provincia.

A Lecce il Presidio, istituito da un anno, è nato inizialmente come “Sportello per gli immigrati”, e successivamente ha ampliato le sue competenze ed attività, così da comprendere una molteplicità di interventi a favore dei consumatori. Oggi tale sportello si occupa, quindi, di: diritti del malato, antiusura e antiracket, difesa diritti vittime della strada, difesa dei più deboli (donne, anziani, disabili), mobbing, tutela del cittadino e s.o.s. burocrazia, linea telefonica antiplagio (es. truffe maghi, televendite).

Nel caso della Provincia di Milano, è stato istituito un tavolo interistituzionale tra Provincia, Camera di Commercio e Associazioni di tutela dei consumatori presenti sul territorio provinciale, presieduto dall’assessore provinciale, nell’ambito del quale sono stati definiti progetti sul consumo consapevole e il credito responsabile.

La Provincia di Roma da un lato ha proceduto, in collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni dei consumatori, all’individuazione e al sostegno di nuovi sportelli dei consumatori e dall’altro all’attivazione di progetti in collaborazione con soggetti pubblici e associazioni, finalizzati alla tutela ed orientamento degli stessi. Oltre al Presidio è stata istituita la Consulta Provinciale degli Utenti e dei Consumatori, composta da rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte del CRUC (Centro Regionale Utenti Consumatori). Tale Consulta è chiamata a svolgere i seguenti compiti: • propone alla Giunta Provinciale l’effettuazione di indagini, studi e

ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle associazioni per la tutela del consumatore e dell’utente;

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• esprime un parere sui programmi di informazione ed educazione del consumatore e dell’utente predisposti dalla Provincia;

• concorre, attraverso forme di consultazione, alla definizione delle linee di programmazione provinciale nelle materie oggetto del presente provvedimento;

• elabora programmi e progetti per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti della Provincia.

La Provincia di Latina, più che un Presidio, ha avviato un progetto con la

Regione Lazio finalizzato alla creazione di 10 Sportelli per la tutela dei consumatori dislocati su tutto il territorio provinciale presso 10 comuni con più di 10.000 abitanti. La Regione erogherà i fondi necessari alla creazione ed alla gestione degli Sportelli, mentre la Provincia avrà un ruolo di mediazione tra la Regione e i Comuni interessati ad avere nel proprio territorio uno Sportello.

Delle Province che hanno attivato il Presidio per i consumatori, solo il 29,5% dichiara di averlo fatto perché previsto dall’Amministrazione regionale, mentre per tutte le altre l’iniziativa è sorta a seguito di specifiche esigenze dell’Amministrazione provinciale.

Delle Province che non hanno attivato il Presidio, poi, la maggior parte dichiara che non ci sono indirizzi in merito alla sua attivazione. In altri casi, la mancanza di tale Presidio è spiegata dal fatto che le associazioni dei consumatori presenti sul territorio si occupano di tali tematiche e problematiche. E’ il caso delle Province di Bolzano e Brescia.

A Bolzano, infatti, la tutela dei consumatori è affidata ad un ente esterno alla Provincia, il Centro Tutela Consumatori35, attivo dal 1992, e presso il quale operano 30 persone, di cui 13 a tempo pieno e 17 a tempo parziale, e a cui l’amministrazione provinciale eroga annualmente un contributo economico. Si tratta di un Centro molto attivo, che ha rapporti frequenti con tutte le principali associazioni dei consumatori e che, allo scopo di migliorare il servizio reso, ha molti progetti in corso o in via di progettazione36.

35 Tale centro fornisce informazione, consulenza (apertura di un fascicolo, apertura di un caso,...) e formazione dei consumatori (attraverso la partecipazioni a corsi, convegni ed attività varie) e pubblicizza le proprie attività attraverso il sito Internet www.centroconsumatori.it, la redazione di un giornalino e di pubblicazioni varie, ed è inoltre presente in alcune trasmissioni Rai. Inoltre ha uno “sportello mobile” che si muove per tutto l’Alto Adige. 36 Tra questi, si segnalano: il progetto Infoconsum, che si rivolge alle scuole e che prevede la produzione di materiali e servizi per le scuole; il progetto Consulenza e risparmio, che

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A Brescia, invece, pur non essendo ancora operativo, è in fase di attuazione e di realizzazione il progetto “Difesa del potere d’acquisto dei cittadini bresciani”. Il progetto, a regime, prevedrà i) la banca dati sulla rete distributiva e ricerche sulla distribuzione commerciale, ii) l’analisi della principale legislazione a difesa del consumatore, iii) azioni per il contenimento dei prezzi al consumo, iv) la sperimentazione della ricerca sui prezzi nella distribuzione alimentare, v) proposte per raccomandazioni ed azioni positive a difesa dei consumatori, vi) incontri formativi per associazioni dei consumatori e degli imprenditori, vii) ricerca sulle tariffe energetiche, viii) studio dei cicli di produzione – distribuzione.

In altri casi le tematiche relative ai consumatori sono invece demandate al difensore civico. Infine, alcune Province, pur dichiarandosi disponibili per l’avvio di un simile Presidio, dichiarano di non aver ancora adempiuto a causa della mancanza di risorse umane e finanziarie.

I Presidi sono stati istituiti principalmente presso le amministrazioni provinciali. Solo in tre casi ciò non è avvenuto. La Provincia di Cuneo, per esempio, ha esternalizzato il servizio a 4 Associazioni dei consumatori - Comitato difesa consumatori, Movimento consumatori, Adiconsum e Federconsumatori – nei cui uffici provinciali sono stati ubicati i Presidi per la tutela dei consumatori. Nel caso della provincia di Bologna, il Presidio è stato istituito presso tutti gli enti (partecipati e non) che partecipano al Comitato37.

2.1 Analisi della Scheda di Rilevazione L’ISTITUZIONE DEI PRESIDI

Il 64,3% degli sportelli ha avviato le proprie attività da più di un anno; in alcuni casi tali Presidi sono stati istituiti nel corso degli anni ’90, come nel caso della Provincia di Novara. Per la Regione Umbria, si tratta di un sistema in progress, avviato negli anni ‘90, e che viene continuamente implementato mentre per la Provincia di Perugia, il Presidio è stato avviato nel 2001. Solo il 28,6% dei Presidi è stato istituito nel corso del 2006, i restanti sono in fase di avvio. fornisce consigli ai consumatori su come risparmiare. Inoltre, il Centro eroga formazione continua al personale interno e ai collaboratori esterni. 37 Oltre naturalmente alla Provincia di Bologna, partecipano al Comitato i seguenti Enti: Comune di Bologna, Camera di Commercio, Azienda USL di Bologna, Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, Ascom, CAAB Mercati, Acmo, Ager Borsa merci, Col diretti, Cia, Unione Agricoltori, Confesercenti, Federconsumatori, Adiconsum, Conad, Coop.

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Il ruolo delle autonomie locali per la tutela dei cittadini-consumatori

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LE COMPETENZE SPECIFICHE Le competenze, anche multiple, che tali Presidi sono chiamati a svolgere

variano nelle diverse Province (graf. 2), anche in considerazione dell’ubicazione di tale Presidio presso la struttura provinciale.

I Presidi svolgono principalmente attività di orientamento, fornendo informazioni ai consumatori (35%) e di osservatorio, intesa come attività di monitoraggio e di raccolta dati (24%). Svolgono inoltre la funzione di uffici reclami (17%): a loro vengono segnalati disservizi e danni causati ai consumatori da imprese e/o professionisti nel territorio di competenza, mentre il 12% opera in qualità di “mediatore europeo” (Ombudsman), con il compito di esaminare le denunce presentate dai cittadini contro i casi di cattiva amministrazione o di disservizio da parte delle amministrazioni e degli enti partecipati dalla stessa, mentre nel 10% dei casi opera per la conciliazione amichevole delle controversie.

Ci sono poi specifiche attività che vengono realizzate dalle singole

amministrazioni (e che nel graf. 2 sono classificate sotto la voce “altro”). Si tratta di attività finalizzate: • all’organizzazione di una Consulta stabile, quale struttura di riferimento

per la tutela dei consumatori (Benevento e Vibo Valentia) e quale struttura di coordinamento delle associazioni dei consumatori (Vibo Valentia);

• alla creazione ed alla gestione di un rapporto diretto tra produttori e consumatori (Ascoli Piceno);

• alla creazione di nuovi canali di vendita (Modena);

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• alla realizzazione di forme di collaborazione con le locali Camere di Commercio (Milano e Mantova).

Nel caso della Provincia di Milano, inoltre, il Presidio svolge attività di orientamento e supporto all’attività dei comuni e delle associazioni a tutela dei consumatori.

Nel caso della Provincia di Roma, le competenze svolte dall’ufficio sono finalizzate a fare del Presidio un punto di riferimento dei consumatori e degli utenti del territorio di competenza, attraverso un’azione di informazione e di orientamento volta all’ampliamento delle conoscenze e alla diffusione di informazioni in materia di tutela dei consumatori, mediante l’apertura ed il consolidamento di nuovi sportelli per i consumatori. Inoltre, incentiva forme di collaborazione sinergica con le associazioni dei consumatori, le istituzioni locali, le realtà produttive e del volontariato, per l’attivazione di progetti volti a diffondere tra i cittadini la cultura della circolarità delle informazioni. L’amministrazione provinciale, infine, attiva azioni di solidarietà e campagne di sensibilizzazione in collaborazione con le associazioni consumeristiche e i comuni, per favorire interventi a tutela delle fasce più deboli. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nel 71% dei casi, il Presidio è aperto al pubblico, anche se nel 18% dei casi solo in alcuni giorni ed a orari stabiliti. Nella restante parte dei casi il Presidio, pur non essendo aperto al pubblico, è da questi raggiungibile attraverso il telefono (Provincia di Genova) e Internet (come nel caso della Provincia di Bologna e Milano, dove esiste un Presidio virtuale – il portale “consumatori e utenti”, al quale possono accedere i consumatori). Nel caso della Provincia di Benevento, trattandosi di un organo meramente consultivo sulle problematiche e le esigenze dei consumatori, non è aperto al pubblico.

Relativamente alla Provincia di Roma, l’Ufficio non è aperto al pubblico, ma è raggiungibile per posta, telefono ed Internet. L’Ufficio tuttavia, si è fatto promotore, mediante la concessione di contributi, dell’apertura di sportelli dei consumatori nel territorio provinciale. Sono infatti ad oggi (novembre 2006) operativi i seguenti sportelli: • Sportello presso il Factory Outlet Centre di Castel Romano (Roma); • sei Sportelli presso i comuni di: Ladispoli, Palestrina, Montelanico,

Valmontone, Anguillara e Subiaco (CM “Valle dell’Aniene”), gestiti direttamente dagli EE.LL. stessi in collaborazione con associazioni di consumatori;

• ono di prossima apertura gli Sportelli presso i comuni di Monterotondo, Guidonia e Civitavecchia.

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LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Per quanto riguarda le risorse umane impiegate nei Presidi per la tutela dei consumatori, oltre la metà (59%) è gestita da 1-3 persone, mentre poco più di un terzo (35%) da oltre 5 persone. In quest’ultimo caso, si tratta per lo più di persone impiegate o di volontari delle Associazioni dei consumatori con cui il Presidio collabora. Solo il 6% dei Presidi ha 3-5 collaboratori.

Relativamente alle risorse finanziarie, le interviste hanno evidenziato

come sia stato molto difficile quantificare tale importo: i costi sono principalmente quelli legati ai compensi dei collaboratori, che però spesso svolgono anche altre mansioni oltre a quelle dedicate al Presidio, e che spesso operano come volontari nelle associazioni dei consumatori. Laddove è stato possibile stimare tale dato, il 46% dei Presidi ha dichiarato di avere un budget annuale fino a 40.000 euro.

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LA PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di valutare il grado di penetrazione dei servizi offerti dai Presidi, nonché il grado di diffusione, è stato chiesto con quali mezzi siano stati pubblicizzati i servizi e le attività promosse. Nella totalità dei casi, le Province hanno utilizzato più di un mezzo informativo.

I canali informativi maggiormente utilizzati sono stati la stampa (in 11 casi) ed Internet (in 10 casi), sia attraverso il sito della Provincia che quello del Presidio/sportello stesso (anche se più raramente). Solo 4 Province hanno utilizzato anche la tv quale mezzo di pubblicizzazione. Infine, in rari casi, alcune Province hanno promosso l’esistenza e le attività del Presidio attraverso conferenze stampa di presentazione del progetto, manifestazioni e convegni. Da segnalare l’iniziativa della Provincia di Cuneo che ha pubblicizzato il servizio attraverso l’invio di circa 2.000 ciclostilati ai comuni affinché potessero informare i cittadini.

Il dato relativo al numero dei cittadini che usufruiscono del servizio offerto dai Presidi è di difficile determinazione per diverse ragioni: in primo luogo il Presidio, come già ampiamente argomentato, spesso svolge anche attività ulteriori rispetto a quelle propriamente a favore dei consumatori: è il caso della Provincia di Novara (che afferma di avere mediamente 2000 utenti a semestre, ma che al contempo dichiara la difficoltà nel circoscrivere i contatti per la tutela consumatori dai contatti relativi al servizio di orientamento) e della Provincia di Modena (in cui, dei 250 utenti che si rivolgono mensilmente all’URP non è possibile rilevare con esattezza il numero di soggetti che si rivolge allo sportello per casi di tutela del consumatore). Nella Provincia di Roma, l’Ufficio oltre all’attività di sensibilizzazione ed orientamento rivolte ai cittadini per la tutela dei loro

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diritti in qualità di consumatori-utenti, ha promosso (e continua a promuovere) l’istituzione di nuovi sportelli dei consumatori.

Inoltre, diverse sono anche le modalità con cui poter interagire con il personale del Presidio: sito Internet, sportello, “esternalizzazione” del servizio alle associazioni dei consumatori. Per tale ragione i valori possono essere molto diversi tra loro: nella Provincia di Cuneo, ognuna delle 4 associazioni che gestisce il servizio (cfr. supra) elabora e successivamente invia un rapporto quindicinale contenente tali informazioni, secondo cui il servizio, in tale arco temporale, è utilizzato mediamente da un numero di persone comprese tra 10 e 100 unità, mentre il portale della Provincia di Milano è stato visitato da oltre 39.000 utenti dalla fine di marzo 2006.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti con le associazioni dei consumatori presenti, è stato rilevato, che nella maggioranza di casi (76%) questi sono frequenti e improntati all’insegna della collaborazione. Una conferma a ciò deriva dal fatto che spesso le attività presso i Presidi provinciali sono svolte (talvolta persino gestite) da collaboratori delle associazioni dei consumatori. Solo in 4 casi, il rapporto risulta essere sporadico e di scarsa collaborazione con le Associazioni.

Le associazioni con cui collaborano i Presidi variano a seconda della

Provincia. Le principali sono: • Federconsumatori • Confconcsumatori • Movimento per la difesa del cittadino • Adoc • Adiconsum • Cittadinanza Attiva • Codacons

LE INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO

Tutte le Province che hanno attivato un Presidio ritengono possano essere avviate iniziative volte al miglioramento del servizio. Le iniziative in tale direzione sono molteplici: il 60% dovrebbero essere indirizzate a migliorare il servizio reso, sia attraverso l’incentivazione di rapporti con le associazioni dei consumatori e l’elaborazione di progetti in collaborazione con le stesse, che attraverso le segnalazioni, i consigli e le indicazioni degli utenti, delle scuole e dei centri per l’impiego.

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Il 26% degli intervistati ritiene, invece, che occorra costruire un Presidio dedicato con specifiche funzioni, quali la costituzione di Presidi territoriali, call center, progetti specifici e sportelli dedicati.

La quota restante ritiene che il servizio debba essere svolto da soggetti diversi dalla Provincia oppure non sa come migliorarlo.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Dato fortemente significativo è il numero decisamente alto di Province attualmente non sensibili alla questione della tutela dei consumatori per non averla mai affrontata o addirittura per non esserne a conoscenza.

Confortante il dato, sia pur ridotto, che rileva la presenza di Province interessate (alcune di esse hanno già realizzato progetti simili al Presidio); una discreta fetta di queste si dice, però, interessata solo in presenza di contributi Ministeriali e/o Regionali.

Tra quelle non interessate, è ancora elevato il numero di Province che non ha assolutamente alcun indirizzo in proposito a breve termine. Una piccola parte, infine, non intende creare un Presidio a tutela del consumatore in quanto ritiene sufficiente il ruolo svolto dalle Associazioni dei consumatori presenti sul territorio.

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3. I Comuni Capoluogo di Provincia Dei 111 Comuni capoluogo di Provincia (d’ora in poi Comuni)

intervistati, soltanto 11, pari al 10% del totale, affermano di aver attivato un Presidio per la tutela dei consumatori (Tab. 7 e graf. 9). Ancora una volta, più della metà dei Presidi sono localizzati al nord, anche se è il Lazio la Regione con il maggior numero di Comuni con un Presidio attivo (a Roma, Latina e Frosinone).

A differenza della rilevazione condotta presso le Province, l’unico

Presidio attivo nel sud Italia si trova in Sicilia, a Catania. Inoltre, da un confronto con la rilevazione condotta presso le Province, emerge che solo in 3 casi è attivo un Presidio sia presso la Provincia che preso il Comune capoluogo: Bologna, Latina e Roma.

Nel 64% dei casi, i Comuni che hanno dichiarato di avere un Presidio attivo, si riferiscono ad un Presidio non stabile o comunque dedicato anche alle realizzazione di altri servizi (graf. 10).

tab. 7 - Comuni Capoluogo di Provincia che hanno attivato un Presidio Nord Centro Sud Belluno Frosinone Catania Bergamo Latina Bologna Terni Bolzano Roma Forlì Rovigo

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Tra i comuni in cui tale Presidio non ha carattere di stabilità si segnalano

le esperienze descritte di seguito. A Bologna, è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune e le

associazioni produttive, di categoria e i sindacati per la realizzazione del progetto “Oibò Bologna costa meno!", per attuare una politica di contenimento dei prezzi, salvaguardando così il potere d'acquisto delle famiglie.

A Rovigo, il protocollo di intesa è stato siglato tra il Comune e diverse Associazioni per la tutela dei consumatori.

Anche nel caso di Bergamo non si tratta di un Presidio stabile, quanto piuttosto di un osservatorio comunale sui prezzi. E’, in particolare, un progetto finalizzato alla creazione di un paniere di beni di consumo quotidiano (alimentari, frutta e verdura, abbigliamento e calzature, prodotti tecnologici), al monitoraggio ed alla successiva pubblicizzazione dei prezzi di tali beni. Tale progetto, “Consumatore informato”, è realizzato dall’Assessorato al Commercio e alle Attività economiche in collaborazione con le Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Federconsumatori, Adoc, Unione bergamasca consumatori) nell’ambito dell’Osservatorio comunale dei prezzi. Tale paniere permetterà di monitorare le differenze di prezzi nelle varie tipologie di punti vendita e le variazioni nel medio periodo degli stessi prezzi. I prezzi dei prodotti inclusi nel paniere saranno monitorati una volta a settimana, mentre verranno pubblicizzati mensilmente sul sito del Comune.

A Forlì, l'Amministrazione comunale, d'intesa con l'Associazione Confesercenti e con il patrocinio della Camera di Commercio, ha promosso un osservatorio locale sui prezzi e le tariffe, comprendente un numero limitato di 260 prodotti, scelti dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, oggetto di rilevazione per conto dell'Istat.

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A Latina è stato istituito lo Sportello del Cittadino quale sede privilegiata

di dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione locale che informa sulle attività del Comune, rende più facile il rapporto con l'Amministrazione e con i suoi servizi, fornisce le informazioni sia sull'attività direttamente svolta dal Comune, sia su ambiti di intervento di altre Amministrazioni e riceve segnalazioni, proposte e reclami.

Come detto, a volte accade che il Presidio svolga anche altri servizi: è il caso dei Comuni di Terni e Belluno, in cui i servizi sono offerti dallo Sportello del cittadino. A Terni, tale sportello, oltre ad un’ampia gamma di servizi forniti (dalle informazioni sull’organizzazione e le attività degli uffici comunali, alla raccolta di segnalazioni e reclami, dalle informazioni su lavoro, ai finanziamenti legati allo sviluppo dell’imprenditoria, ecc.) opera anche in qualità di sportello del consumatore.

Per quanto concerne la stabilità dell’ufficio, si tratta di un Presidio stabile nei comuni di Frosinone, Roma, Catania e Bolzano.

A Catania, unica realtà insulare, l’Assessorato al Commercio in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori ha istituito l'Ufficio per la Tutela del Consumatore, con l’obiettivo di fornire informazioni e attivare provvedimenti a tutela del cittadino-consumatore. In particolare, l’Ufficio mira alla protezione dei consumatori, attraverso la diffusione di una adeguata informazione e di una corretta pubblicità, nonché attraverso l'educazione al consumo con riguardo anche ai servizi pubblici erogati.

Nel caso del Comune di Bolzano, lo Sportello del Consumatore, attuato attraverso le associazioni di tutela dei consumatori e utenti, rappresenta un'iniziativa che persegue l'obiettivo di facilitare i cittadini nella tutela dei propri diritti e di rafforzarne la tendenza ad un consumo consapevole. Si tratta, in particolare, di un punto di assistenza presso il quale il cittadino può ottenere risposte, soluzioni e consigli riguardanti i propri problemi sia con gli operatori economici, sia con gli enti e le aziende pubbliche.

Quello che è interessante notare è che quasi tutte le esperienze di cui sopra sono realizzate in collaborazione con le associazioni dei consumatori.

Con l’unica eccezione del comune di Terni, dove il Presidio è stato istituito sulla base dei dettami della Regione Umbria, tutti i Presidi sono stati attivati sulla base di una specifica volontà dell’amministrazione comunale.

In tutti i casi i Presidi sono stati istituiti solo presso l’amministrazione comunale.

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I comuni che non hanno attivato un Presidio per la tutela dei consumatori affermano che attualmente non prevedono di istituirlo dal momento che tali problematiche e tematiche sono affrontate e risolte dalle associazioni dei consumatori e, meno frequentemente, dal difensore civico e dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). In qualche caso, come già riscontrato per le Province, i Presidi non vengono avviati per mancanza di disponibilità economiche. Una menzione merita il Comune di Napoli, presso il quale il Presidio era stato istituito nel 2003 e che successivamente è stato soppresso, proprio per mancanza di fondi.

Il Comune di La Spezia, infine, ha stampato e distribuito una brochure ai cittadini contenente tutti i recapiti delle più importanti Associazioni dei consumatori operanti sul territorio e a cui i cittadini possono rivolgersi direttamente.

Nel caso del Comune di Perugia, i cittadini si rivolgono direttamente allo Sportello del Consumatore istituito dall’amministrazione provinciale e che risponde alle esigenze ed alle problematiche dei consumatori (cfr. supra).

3.1 Analisi della Scheda di Rilevazione L’ISTITUZIONE DEI PRESIDI

Nel 66,6% dei casi il Presidio è stato avviato da oltre un anno, in più della metà di questi casi, da oltre 10 anni. I primi ad essere stati istituiti sono quelli del Comune di Roma (settembre 1991) e del Comune di Belluno (nel 1993). Da oltre 10 anni sono attivi i Presidi di Latina e Terni. Il più recente è quello di Bergamo, operativo soltanto dallo scorso mese di settembre.

LE COMPETENZE SPECIFICHE

Anche in questo caso, le attività svolte dai Presidi operanti presso i Capoluoghi di Provincia sono molteplici. Nella maggior parte dei casi, il Presidio svolge attività di informazione ed orientamento (27%) e di osservatorio (23%). È anche la sede deputata all’accoglimento di segnalazioni di disservizi e danni causati ai consumatori da imprese e professionisti nel territorio comunale di riferimento (19%). Meno rilevante l’attività di conciliazione e di ombudsman (ossia, di risoluzione dei disservizi della PA e degli enti partecipati), entrambi pari all’8%.

In particolare, il Presidio svolge attività di osservatorio in 6 Comuni, tra cui si segnalano le seguenti esperienze: • Belluno, dove effettua ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei

bisogni, delle percezioni e delle aspettative dei cittadini per un costante miglioramento dei rapporti tra Ente e cittadinanza.

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• Catania, dove oltre a supportare l'Amministrazione Comunale fornendo proposte utili all'attività di controllo sui prezzi, svolge attività di controllo sulla qualità di prodotti e servizi; garantisce una corretta pubblicità sui diritti di cui il cittadino è titolare e sulle leggi adottate in sua tutela.

• Forlì, dove mensilmente vengono calcolate le medie delle quotazioni di prezzo dei prodotti selezionati, le quotazioni di prezzo del/i mese/i precedente/i ricalcolate sul mese in corso e le relative variazioni percentuali, nonché le variazioni percentuali con tutti mesi dell'anno precedente (ricostruendone il prezzo attraverso l'indice ricalcolato per rendere comparabili i prezzi).

Il Presidio svolge attività di orientamento e informazioni in 7 casi, tra cui si segnalano le esperienze dei Comuni di: • Belluno, dove eroga servizi all'utenza finalizzati ad incrementare la

partecipazione del cittadino al procedimento e alla vita dell'Ente, nonché ogni informazione relativa agli atti amministrativi,

• Rovigo, dove lo Sportello diffonde informazioni sulle sedi e recapiti delle associazioni operanti sul territorio comunale, anche attraverso la pubblicazione di una specifica pagina sul sito Internet istituzionale,

• Bolzano, dove il Presidio offre informazioni e consulenza su: truffe e raggiri, vendite televisive, pubblicità ingannevole, assistenza nell'indirizzo di procedure di conciliazione, raccolta segnalazioni, suggerimenti e proteste per indirizzarle ai competenti interlocutori.

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Da segnalare il caso del Comune di Roma, il cui ufficio offre tutti i servizi di cui sopra. Oltre ad una consulenza in materia di tutela e salvaguardia dei diritti dei consumatori, tra i quali: • il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; • il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; • il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti concernenti

beni e servizi; • il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità

ed efficienza. A tale compito si affianca quello di sostenere e tutelare anche gli utenti

dei servizi pubblici. Il 15% della voce residuale “altro” comprende iniziative volte al

coinvolgimento dei cittadini alla vita dell’Ente con iniziative promozionali ed informative, alla consultazione di bandi di concorso e servizi anagrafici e di Stato Civile. A Rovigo, inoltre, sono previsti incontri periodici tra il Sindaco, o suo delegato, e i rappresentanti delle Associazioni su specifiche tematiche connesse ai problemi dei consumatori.

LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L’82% dei Presidi è aperto al pubblico: di questi, il 55% è aperto tutti i giorni, mentre il restante 45% è costituito da Presidi aperti al pubblico solo in giorni e orari determinati.

Il restante 18% dei Presidi non è aperto al pubblico ma è raggiungibile con vari mezzi. Così, nel comune di Bergamo, trattandosi di un osservatorio comunale sui prezzi di beni di consumo, non esiste un vero e proprio Presidio aperto al pubblico. I cittadini – consumatori, sulla base di questionari distribuiti in diversi punti della città (biblioteche, centri anziani, asili nido, sindacati, scuole) o scaricabili dal sito http://www.comune.bergamo.it, sezione Attività economiche, possono indicare quali ritengono siano i prodotti che incidono maggiormente sul bilancio familiare. A Rovigo, invece, i consumatori si rivolgono telefonicamente alle Associazioni dei consumatori e sono queste ultime che, sulla base delle istanze presentate, contattano il Comune.

LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Bergamo e Rovigo, Presidi che non sono aperti al pubblico, dichiarano di non avere risorse umane dedicate alla gestione dei Presidi attivi.

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I restanti comuni hanno risorse dedicate al funzionamento di tali Presidi: si tratta per lo più di impiegati comunali o di collaboratori che svolgono anche altre attività all’interno dei Comuni stessi.

Proprio a seguito delle considerazioni di cui sopra, in molti casi non è possibile stimare le risorse finanziarie utilizzate (voci “non so” pari al 37% e “nessuna” pari 27%).

Nei restanti casi, sono generalmente importi bassi quelli che vengono impiegati per la gestione dei Presidi: il 27% impiega risorse inferiori a 20.000 euro l’anno, mentre solo il 9% dichiara che tale importo varia tra i 20.000 euro e i 40.000 euro l’anno.

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LA PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO Relativamente alle modalità di pubblicizzazione del Presidio e delle

attività svolte, si nota come i Capoluoghi di Provincia abbiano spesso utilizzato più di un canale: nell’82% dei casi si è fatto ricorso alla stampa e nel 36% a conferenze stampa specifiche di presentazione del progetto realizzate presso i Comuni stessi. Più limitato è il ricorso al sito Internet (36%).

Il totale è superiore a 100% poiché erano possibili più risposte. Tutti i

Capoluoghi di Provincia dichiarano di avere frequenti rapporti di collaborazione con le maggiori Associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale, con le quali il servizio viene condiviso e concertato. Le Associazioni con cui interagiscono nella gestione del Presidio variano tra i Comuni, tra le principali si segnalano: • Federconsumatori • Confconcsumatori • Movimento per la difesa del cittadino • Adoc • Adiconsum • Cittadinanza Attiva • Acu • Codacons • Adusbef

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LE INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO Relativamente alle iniziative che si ritiene auspicabile porre in essere, il

65% dei Capoluoghi ritiene necessario un miglioramento del servizio reso, sulla base delle esigenze specifiche e dei consigli formulati dai consumatori stessi. La restante percentuale non ritiene che il servizio debba essere migliorato o non sa come poterlo migliorare. ALCUNE CONSIDERAZIONI

Ancora minore rispetto a quella evidenziata per le Province è la tendenza a realizzare Presidi a tutela del consumatore presso i Comuni capoluogo di Provincia.

Questi ultimi, in molti casi, scelgono di collaborare con (in alcuni casi delegare) le Associazioni dei consumatori accantonando l’idea di istituire tali Presidi.

Tra i pochi interessati, alcuni si dicono impediti dall’assenza di risorse.

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Esperienze

COMUNE DI ROMA

Presidio a tutela del consumatore

1. Premessa Il Comune di Roma è stato il primo in Italia (nel Settembre 1991) ad

avere istituito, presso l’VIII Dipartimento “Politiche del Commercio e Artigianato”, un Ufficio preposto alla Tutela del consumatore38.

Inizialmente detto Ufficio svolgeva funzioni di mera informazione del consumatore, senza compiti e finalità specifiche e con risorse, umane e materiali, abbastanza limitate. Successivamente, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di affidare a detto Ufficio compiti più rilevanti.

Così, la Giunta Comunale, con delibera n. 449 del 30.07.2002, ha deciso di incaricare un esperto, con competenze specifiche nel settore, perché coadiuvasse il Sindaco nell’individuazione delle linee d’azione più idonee a garantire al consumatore un’adeguata informazione ed un’educazione al consumo.

Si tratta infatti, come si legge nella citata delibera, dei diritti sanciti dalla normativa nazionale di cui alla L. 281/1998 e il Comune di Roma, da sempre sensibile alle esigenze dei cittadini, intende realizzare “[…] iniziative idonee a migliorare l’informazione dei consumatori, anche quella fornita attraverso i mezzi pubblicitari, a coadiuvarli ai fini della migliore conoscenza dei rispettivi bisogni e della tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, nonché idonei a diffondere ogni utile informazione a riguardo […]”.

Sono così state avviate iniziative volte alla diffusione e al riconoscimento dei diritti del consumatore.

38 Il link dell’Ufficio per la tutela dei consumatori attivo presso il comune di Roma si trova all’indirizzo http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_VIII/Tutela_del_Consumatore/&flagSub=

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2. L’Ufficio a tutela del consumatore L'ufficio offre informazioni in materia di tutela e salvaguardia dei diritti

dei consumatori. A titolo di esempio, si possono indicare i seguenti diritti: alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e corretta pubblicità attorno alle caratteristiche dei prodotti e servizi stessi; alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti concernenti beni e servizi. L’ufficio si rivolge inoltre a tutti gli utenti dei servizi pubblici favorendo l'erogazione di detti servizi secondo standards di qualità ed efficienza.

Le segnalazioni e/o richieste di informazioni che possono pervenire all'ufficio riguardano: forme di pubblicità ingannevole, esistenza ed azionabilità del diritto di recesso, vendite straordinarie, modalità di presentazione e commercializzazione dei prodotti, modalità di indicazione dei prezzi, carenza di igiene nei locali commerciali.

L’Ufficio, quando possibile, risponde immediatamente (ad esempio dando informazioni sulle diverse normative vigenti in materia), altrimenti, laddove necessario, richiede accertamenti e verifiche e successivamente risponde al richiedente. Tali accertamenti possono essere svolti da società commerciali, artigianali e di ristorazione, da organi di vigilanza (Ispettori Annonari, Vigili Urbani, A.S.L., Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza) o da altri Enti, Istituzioni, Aziende, come ad esempio Ministeri, Uffici Comunali, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ACEA, TELECOM, ENEL, Azienda di Promozione Turistica di Roma.

Se, invece, non resta che adire le vie legali, ai consumatori vengono indicati i numeri telefonici delle Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale e ricordate le competenze del Giudice di Pace.

3. Sede dell’Ufficio ed orari di funzionamento L'Ufficio ha sede in Lungotevere Cenci 7, riceve le segnalazioni sia

telefoniche che in forma scritta, anche via fax ed e-mail (Tel. 06/67106293, 0667106304, indirizzo e-mail: [email protected]).

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00.

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4. Le risorse umane Per le finalità sopra descritte, è impiegato uno staff composto da tre

dipendenti comunali e due volontari esterni. Poiché questi dipendenti svolgono anche altre mansioni oltre a quelle proprie dell’Ufficio a tutela del consumatore, non è possibile quantificare i fondi destinati alle risorse umane di questo Ufficio.

L’incarico assegnato dal 2002 ad un esperto è, invece, coperto da apposita voce del bilancio comunale che ammonta annualmente ad Euro 24.789,93 oltre ad Iva.

5. Iniziative realizzate Il Comune ha svolto un ruolo di moderazione dei prezzi attraverso le

campagne "RomaSpendeBene", "Kit per la scuola" e "La sporta della Spesa". Con queste iniziative sono stati raggiunti degli accordi con produttori, grossisti, commercianti, mercati e grande distribuzione al fine di fornire una serie di prodotti a prezzi concorrenziali. Queste proposte hanno coinvolto diversi soggetti e settori: artigiani (installatori, parrucchieri, autoriparatori), prodotti della scuola (Kit scuola e buoni libro), ristoranti, libri, vini, latte, farmacie e, da ultimo, gli stabilimenti balneari.

A partire dall’agosto del 2002, questi interventi si sono intensificati nell’ambito della campagna denominata “RomaSpendeBene” che ha riguardato un paniere di beni e servizi di largo consumo, rappresentativo della spesa quotidiana delle famiglie. Per tre mesi i commercianti si sono impegnati a vendere i prodotti inseriti nel paniere a prezzi contenuti e stabili. Altre iniziative simili hanno riguardato anche i pubblici esercizi.

Infine, i cittadini possono ricevere informazione e orientamento legale gratuito in punto di diritti del consumatore dal 2003. In quest’anno è nata La Bottega del Diritto, come sportello itinerante di prima informazione legale, che, dopo aver risposto a quesiti posti da 3 mila cittadini delle periferie romane, grazie alla collaborazione volontaria di alcuni avvocati del Foro di Roma, è diventata nel 2004 il progetto "Porta del Diritto", realizzato dall’Assessorato alla Semplificazione con l'Ordine degli Avvocati di Roma e con la Camera di Conciliazione.

6. Considerazioni finali Raffrontando l’operato dell’ufficio per la tutela del consumatore del

Comune di Roma con gli altri (pochi) esistenti in Italia e con quelli presenti nei capoluoghi di Provincia, balza agli occhi la completa assenza di collaborazione con le Associazioni dei consumatori. Ciò è in controtendenza

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con gli altri contesti nei quali le stesse associazioni sono parte attiva se non indispensabile (ad es. perché forniscono il personale dipendente). Come detto sopra, nel presidio del Comune di Roma i recapiti telefonici delle Associazioni dei consumatori sono indicati al cittadino solo quando questi prospetti una questione che necessita il ricorso al contenzioso.

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PROVINCIA DI MACERATA

Presidio a tutela del consumatore

1. Il ruolo della Regione Marche nella tutela della Regione Marche La Provincia di Macerata ha istituito il presidio a tutela del consumatore

grazie alla cooperazione con la Regione Marche. Quest’ultima ha mostrato particolare interesse per i diritti del consumatore e si è dotata di una legislazione ad hoc, sin dagli anni ’90.

Precisamente nel 1998, mentre a livello statale si dettava la “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” con la L. 281/1998, la Regione Marche indicava le “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti” nella L.R. n. 15/1998 39. L’art. 7, in particolare, ha previsto l’istituzione dello Sportello del Consumatore “allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela del consumatore” e ha individuato nelle Associazioni dei consumatori i soggetti responsabili della erogazione dei predetti servizi.

Già nell’anno successivo, la Giunta Regionale ha dato attuazione all’art. 7 sopra citato istituendo lo Sportello con la delibera n. 3166 del 6.12.1999. Il documento istruttorio che precede questa delibera individua le strategie per il funzionamento del presidio. La Regione attribuisce un ruolo determinante alle Associazioni dei consumatori (Adiconsum – Adoc – Acu/agrisalus – Federconsumatori Marche – Quadrifoglio), tenute a comunicare annualmente un programma di gestione dello Sportello e sovvenzionate con un capitolo di spesa iniziale di Euro 51.645,99 da dividere in parti uguali40. Le Associazioni si impegnano, principalmente, a fornire informazioni (dalla cd. prima informazione tramite servizio telefonico “SOS consumatori” alla consulenza e all’assistenza legale), documentazioni su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela del consumatore-utente, ma svolgono anche l’attività di osservatorio regionale su prezzi e tariffe.

39 link http://www.regione.marche.it/bur/98/49.2506/leggi/1.html 40 La Regione, oltre a questo contributo alle spese di funzionamento del servizio, non sostiene spese ulteriori in quanto il locale presso il quale ha sede lo Sportello Regionale è concesso dal Comune di Ancona.

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Nel 2003, la necessità di reperire fondi, per favorire sempre più la tutela del consumatore, si è sposata con il disposto di cui all’art. 148 della L. 388/2000 (cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori). Come si legge, infatti, nel documento istruttorio della delibera G.R. n. 1161 del 05.08.03 “poiché il cofinanziamento è previsto solo per il completamento di iniziative già avviate dalle Regioni a favore dei consumatori, si propone un ampliamento dell’attività dello Sportello regionale dei consumatori, istituendo delle sedi a livello provinciale e/o locale denominate “Sportelli di informazione e di assistenza al consumatore””.

La Regione ha così presentato, all’allora Ministero delle Attività Produttive, il progetto “Sportelli di informazione e di assistenza al consumatore” che ha ottenuto l’erogazione, con d.m. del 3 luglio 2003, di Euro 290.792,58 pari al 70% delle spese ammissibili. L’integrazione dei fondi è avvenuta attraverso l’impiego di idonei capitoli di spesa regionali, come si evince dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 878 del 27/07/200441. Nella stessa occasione, la Regione ha dato mandato al Dirigente del servizio “Tutela del consumatore” per predisporre accordi con le Associazioni dei consumatori, con le Università Marchigiane e con gli Enti locali42.

Oggi gli Sportelli Regionali della Tutela del Consumatore sono esistenti in ognuna delle 4 Province della Regione (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino). Tra queste, però, solo la Provincia di Macerata ha siglato un accordo che vede anche l’ente Provinciale coinvolto nella gestione dello Sportello.

41 link: http://www.regione.marche.it/bur/04/91.2308/deliberazioni_della_giunta/22.html 42 Il 14 dicembre 2000 è stata sottoscritta una convenzione tra la Camera di Commercio e lo Sportello Regionale del Consumatore. Nella premessa si legge “[…] è apparso pertanto opportuno un collegamento tra lo Sportello del consumatore della Regione Marche ed il servizio di conciliazione – regolamentazione del Mercato della Camera di Commercio di Ancona, per mettere a disposizione dei consumatori uno strumento rapido, efficace e da i costi contenuti, che permetta di deflazionare la giustizia ordinaria e consentire la risoluzione delle controversie che possano insorgere tra consumatori e imprese […]”. In particolare, la Regione Marche tramite lo Sportello del consumatore si impegna a: “fornire informazioni sul servizio di conciliazione, favorire la diffusione e l’utilizzo della conciliazione nelle controversie che dovessero insorgere in materia di consumo; segnalare alla Commissione Contratti istituita presso la Camera di Commercio le clausole utilizzate da professionisti ed imprese nei contratti con i consumatori che possano presentare caratteri di vessatorietà o iniquità ai sensi degli artt. 1469 bis e ss. c.c.”.

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2. L’Ufficio a tutela del consumatore presso la Provincia di Macerata La Provincia di Macerata è compartecipe nello svolgimento dell’attività

dello Sportello Regionale della Tutela del consumatore grazie all’intensa attività svolta dal proprio Assessorato alle Politiche sociali e alla Tutela dei consumatori. Quest’ultimo ha mostrato un profondo interesse per la materia tanto che, nel 2005, ad un solo anno dalla costituzione, ha fatto sì che venisse firmato l’accordo con la Regione Marche “per l’attività dello Sportello dei Consumatori”.

Con delibera del 25.01.05, la Giunta Provinciale ha autorizzato l’Assessore competente a stipulare la convenzione con la Regione Marche. L’art. 2 di questo accordo, datato 7 Marzo 2005, prevede che “La Regione, per la realizzazione del progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive, si avvalga per l’attività dello Sportello della Tutela del Consumatore di Macerata, della compartecipazione della Provincia di Macerata”.

I due Enti, provinciale e regionale, provvedono rispettivamente a: - mettere a disposizione gratuita i locali in cui ha sede lo Sportello, curare

la manutenzione dei locali e sostenere le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua;

- fornire il personale, i mobili e l’attrezzatura informatica nonché le spese accessorie quali telefono e collegamento internet e quant’altro non di competenza della Provincia. Più precisamente il personale è quello indicato, in apposito elenco e con relativi curricula, dalle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all’art. 4 della L. 15/1998.

3. Funzionamento dell’ufficio e servizi offerti Attraverso questo accordo, da ormai 2 anni, opera a Macerata in corso

Matteotti n. 34 (tel. 0733/265450 fax 0733/260954 e-mail: [email protected]) uno Sportello Regionale, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-12.30. Qui operano, a turnazione, 3 dipendenti delle Associazioni (Adiconsum-Marche, Adoc, Acu-Marche, Federconsumatori, Quadrifoglio, Cittadinanza Attiva) che offrono ai consumatori diversi servizi tra i quali: • informazione e documentazione ai consumatori e utenti sui problemi di

pronta soluzione; • raccolta di segnalazioni sui disservizi dei servizi pubblici, privati e delle

attività artigianali e commerciali;

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• gestione dell’Osservatorio Regionale Prezzi per fornire al consumatore informazioni sul livello e sulla dinamica degli effettivi costi dei principali servizi pubblici;

• creazione di banche dati in materia consumieristica. L’azione di divulgazione di questi servizi è realizzata mediante una

brochure informativa-pubblicitaria che contiene i recapiti delle Associazioni dei consumatori operanti nello Sportello. Il consumatore può però trovare utili indicazioni anche sul sito web regionale http://www.svegliaconsumatori.it. Questo sito è infatti realizzato e gestito dalla Regione Marche ma ospita, al suo interno, pagine rivolte a progetti specifici di aree ben precise quali le singole Province.

4. Iniziative programmate Ad oggi, l’attività dello Sportello non grava sulle casse dell’Ente

Provinciale (fatta salva la concessione in uso gratuito dei locali), ma l’Assessore Provinciale alle Politiche sociali e alla Tutela dei consumatori ha evidenziato la volontà di destinare, a partire dal prossimo anno, fondi per 10.000/20.000 Euro allo Sportello. Le nuove risorse potranno permettere la realizzazione, sinora bloccata per insufficienza di risorse, di altre iniziative a favore dei consumatori. È, ad esempio, attualmente in fase di predisposizione un progetto di filiera corta denominato “borsa della spesa”, destinato in particolare a giovani ed anziani, attraverso il quale realizzare accordi con i rivenditori cd. “al dettaglio” al fine di fornire una serie di prodotti a prezzi concorrenziali.

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Sitografia Regione Abruzzo l.r. 30/2001 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2001/l030.html Regione Basilicata l.r. 40/2000 (Norme per la tutela del consumatore e dell’utente) : http://www.consiglio.basilicata.it/lavori/leggi_promulgate/leggi2000/L2000-040.asp Regione Campania l.r. 19/2002 (Tutela dei consumatori e degli utenti) : http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2002/lr19_02.pdf Regione Emilia Romagna l.r. 45/1992 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&dl=leggiV/1992/lr-er-1992-45&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=leggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 Regione Lazio l.r. 44/1992 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore): http://213.175.14.104/Produzione%5CNormativa%5Cleggi.nsf/Risultati?SearchView&Query=((%5Bform%5D=legge)+AND+(%5BAnno%5D=1992)+AND+(%5BNumLegge%5D=44)) Regione Liguria l.r. 26/2002 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://www.regione.liguria.it/leggi/docs/20020026.htm Regione Lombardia l.r. 6/2003 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti): http://213.92.10.165/nirwebportal/ViewResultNIR.aspx?bIsRank=False&bIsSettore=True&bIsMateria=True&bIsVoce=True Regione Marche l.r. 15/1998 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://www.regione.marche.it/bur/98/49.2506/leggi/1.html Regione Piemonte l.r. 21/1985 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore): http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/arric/servlet/ServTESTI?TIPOVISUAL=XML&LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=21&LEGGEANNO=1985 Regione Sicilia l.r. 7/1994 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://www.assoutenti.it/leggi%20reg.%20consumatori%20-%20SICILIA.doc

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Regione Toscana l.r. 1/2000 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti): http://www.regione.toscana.it/ius/ns-leggi/?MIval=pagina_2&ANNO=2000&TESTO=NIENTE&TITOLO=NIENTE&MATERIA=0&ANNO1=2000&NUMERO=1&YEAR=2000 Regione Umbria l.r. 34/1987 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l’utenza ed il consumo): http://camera.mac.ancitel.it/lrec/ Regione Valle d’Aosta l.r. 6/2004 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=2741 Regione Veneto l.r. 15 gennaio 1985 n. 3 (Iniziative in materia di tutela dei consumatori): http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1985/85lr0003.html?numLegge=3&annoLegge=1985&tipoLegge=Alr Provincia Bolzano l.p. 15/1992 (Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti): http://lexbrowser.provinz.bz.it/lexbrowser/lgbzp/lpext.dll?f=templates&fn=main-j-tds.htm Provincia Trento l.p. 8/1997 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti): http://www.consiglio.provincia.trento.it/documenti_pdf/idap_6990.pdf

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Progetto: “Il ruolo delle autonomie locali per la tutela dei cittadini, consumatori”

Responsabile di Progetto: Claudia Genola [email protected]

Referente Tecnico di progetto: Michela Villani [email protected]

FormAutonomie S.p.A – Via dell’Arco di Travertino 11, 00178 Roma,

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