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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania -Edizione 2014- Editing a cura del Servizio Comunicazione

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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

in Campania

-Edizione 2014-

Editing a cura del Servizio Comunicazione

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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014

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Autore e ringraziamenti

Il presente documento è stato predisposto dall’ing. Marino Carelli dell’U.O. Coordinamento Controlli afferente alla Direzione Tecnica di ARPAC, con il fondamentale contributo, per le elaborazioni grafiche e cartografiche, del dott. Geol. Gianluca Ragone dell’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche, struttura anch’essa afferente alla Direzione Tecnica di ARPAC.

Un sentito e particolare ringraziamento, per lo sprone dato all’iniziativa, è riservato al management dell’ARPAC ed in particolare a:

- dott. Pietro Vasaturo – Commissario ex D.G.R.C. n. 521/2013- dott.ssa Marinella Vito - Direttore Tecnico- ing. Antonio Ambretti - Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Monitoraggio e

Controlli - dott. Salvatore Di Rosa - Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Siti Contaminati

e Bonifiche- dott.ssa Annalisa Mollo - Dirigente Responsabile dell’U.O. Coordinamento

Controlli- ing. Rita Iorio - Dirigente Responsabile dell’U.O. Censimenti, Anagrafe e

Analisi di Rischio

Si ringrazia infine il geom. Domenico Conte, già funzionario della Direzione Tecnica di ARPAC, per le conoscenze e la passione trasmesse all’autore del presente documento sulla tematica in essa trattata, nei mesi precedenti la sua messa in quiescenza.

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Indice

Introduzione pag. 4

1. Definizioni ………………………………………….………....……… pag. 5

2. Principali riferimenti normativi ……………………………………… pag. 5

3. Adempimenti dei gestori di Aziende RIR ……………………………. pag. 7

4. Il sistema di controllo e vigilanza sulle Aziende RIR ………………… pag. 10

4.1 Le istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS) …..…….... pag. 11

4.2 Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) pag. 13

5. I Piani di Emergenza Esterna (PEE) ………………………………..…. pag. 16

6. La Mappatura delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania ……………………………………………………………… pag. 17

6.1 Premessa …………………………..…………………………….… pag. 17

6.2 Numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti eloro concentrazione a livello provinciale e comunale ……………. pag. 18

6.3 Tipologie di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti pag. 19

6.4 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti …………………………………….... pag. 22

Allegato: Tabelle, Grafici e Figure …………………………………..…… pag. 25

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INTRODUZIONE

La presente pubblicazione costituisce l’aggiornamento e la naturale evoluzione dei precedenti Rapporti ARPAC (febbraio 2001, gennaio 2004, febbraio 2008 e giugno 2011) in tema di Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) presenti in Regione Campania.Come elementi di novità rispetto ai precedenti Rapporti, il presente lavoro contiene una puntuale georeferenziazione degli stabilimenti presenti in Campania suscettibili di causare incidenti rilevanti, a ciascuno dei quali sono stati anche associati i valori di pericolosità sismica di sito, espressi in termini di accelerazione massima del suolo rigido (Vs30 > 800 m/s), corrispondenti ai diversi periodi di ritorno usualmente considerati (30, 50, 72, 100, 140, 200, 975 e 2475 anni).L’impostazione del documento e la trattazione di alcuni dei suoi paragrafi sono stati ripresi da un similare Rapporto redatto nel 2013, a livello nazionale, dal Servizio Rischio Industriale del Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico ed Industriale dell’ISPRA. I principali destinatari del documento sono pertanto i decisori a livello centrale e locale nella pianificazione territoriale di specifica competenza, gli Enti e le Istituzioni preposte a fronteggiare situazioni di emergenza, gli addetti ai lavori e chiunque interessato ad acquisire una visione d’insieme sulle caratteristiche e la distribuzione nella nostra regione degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti.

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1. DEFINIZIONI

Si definiscono Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, in quantità tali da superare determinate soglie.Per "presenza di sostanze pericolose" si intende la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a determinate soglie.Si definiscono “sostanze pericolose" le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2 del d.lgs. n.334/1999 e ss.mm.ii., che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersigenerati in caso di incidente. Esse possono essere suddivise in:

- Sostanze tossiche (composti chimici che provocano effetti avversi sull’organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea);

- Sostanze infiammabili (che possono liberare grandi quantità di energia termica);

- Sostanze esplosive (che possono liberare grandi quantità di energia dinamica);- Sostanze comburenti (che hanno reazione fortemente esotermica a contatto con

altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili);- Sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze che presentano caratteristiche di

pericolo per l’ambiente e comportano o possono comportare nel tempo gravi danni).

Si definisce "incidente rilevante" un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175: “Attuazione della Direttiva 82/501/CEE,relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183” (Direttiva c.d. SEVESO I). Il Decreto, ad eccezione dell’art. 20, è stato abrogato dall’art. 30 del D.Lgs. 334/99;

- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” - art. 72: “Attività a rischio di incidente rilevante”;

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- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334: “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Direttiva c.d. SEVESO II);

- D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238: “Attuazione della Direttiva 2013/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Direttiva c.d. SEVESO II bis);

- D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 48: “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell’art. 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Quest’ultimo provvedimento legislativo modifica la sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 dell’allegato I della direttiva 96/82/CE (cosiddetta Direttiva SEVESO II), aggiungendo gli oli combustibili densi all’elenco delle sostanze pericolose ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi.

ELENCO DECRETI ATTUATIVI DEL D.Lgs. 334/99

- D.M. 9 agosto 2000: “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza” (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000);

- D.M. 9 agosto 2000: “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2000);

- D.M. 19 marzo 2001: “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti” (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

- D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti arischio di incidente rilevante (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 151)”;

- D.M. 16 maggio 2001, n. 293: “Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);

- D.P.C.M. 25 febbraio 2005: “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (G.U. n. 62 del 16/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40);

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- D.P.C.M. febbraio 2007: “Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale” (GU n. 53 del 5-3-2007 - Suppl. Ordinario n.58);

- D.M. 26 maggio 2009, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (GU n. 226 del 29-9-2009);

- D.M. 26 maggio 2009, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (GUn. 226 del 29-9-2009).

3. ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI AZIENDE RIR

Il decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, come il precedente decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, coerentemente con le direttive europee (c.d. Direttive Seveso), identifica, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose detenute, più categorie di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante, associando a ciascuna di esse determinati obblighi. In particolare, gli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/99 individuano tre differenti categorie di stabilimenti e quindi di adempimenti; la categoria viene normalmente identificata con il corrispondente articolo del citato d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii., come da tabella che segue:

Categorie di stabilimenti individuati dal d.lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii.

Artt. 6/7/8

Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1 e 2

Artt. 6/7Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell’Allegato I, parti 1 e 2

Art. 5, comma

2

Stabilimenti con attività di cui all’Allegato A del d.lgs. 334/99 in cui però sono presenti quantitativi di sostanze pericolose inferiori a quelle indicate nell’Allegato I

I gestori degli stabilimenti che rispondono alle caratteristiche descritte nella tabella di cui sopra debbono adempiere a specifici obblighi, in relazione alla categoria di appartenenza oltre che all’obbligo generale di prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente (articolo 5 comma 1 del d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.).In particolare, i gestori degli Stabilimenti Art. 5, comma 2, ai sensi del predetto articolo del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono:

� Integrare il documento di valutazione dei rischi previsto dal d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii. (ora d. lgs. 81/08) con la valutazione dei rischi di incidente rilevante;

� Adottare le appropriate misure di sicurezza;� Informare, formare, addestrare ed equipaggiare coloro che lavorano in situ in

adempimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998.

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I gestori degli Stabilimenti Artt. 6/7, ai sensi dei predetti articoli del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono:

� Trasmettere la “Notifica” al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio entro i termini prescritti ed aggiornarla in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio. La notifica, sottoscritta nella forma di autocertificazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello

stabilimento;b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se

diversa da quella di cui alla lettera a);d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la

categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica; e) l’attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;f) l’ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli

elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze;

� Prediporre la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, di cui all’allegato V al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. e trasmetterla, contestualmente alla notifica;

� Redigere il “Documento”, che deve essere conservato in stabilimento a disposizione delle autorità competenti per le misure di controllo, che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) e contiene l’articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ed il programma per l'attuazione dello stesso, conformemente all’allegato III al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed ai disposti dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000. Il documento dovrà essere riesaminato almeno ogni due anni;

� Attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii. (ora d. lgs. 81/08), secondo quanto previsto dall’allegato III al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed ai disposti dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000. In particolare, prima dell’attivazione del SGS, il gestore dovrà effettuare un’analisi dei potenziali rischi del proprio stabilimento, anche in funzione della predisposizione del Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La Notifica e la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” (allegato V al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.) devono essere aggiornate tempestivamente ed inviate alle competenti autorità, in caso di:- Chiusura definitiva dello stabilimento;- Aumento significativo delle quantità e di modifica significativa della natura e

dello stato fisico delle sostanze pericolose;

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- Modifiche dei processi o impiantistiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;

- Variazione delle informazioni presenti nella precedente notifica.

I gestori degli Stabilimenti Artt. 6/7/8, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono:

� Adempiere a tutti gli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/99 edal successivo d.lgs. 238/05, già descritti per gli Stabilimenti Artt. 6/7;

� Predisporre il Rapporto di Sicurezza (RdS) e trasmetterlo all’Autorità competente preposta alla sua valutazione, per la formulazione delle relative conclusioni (Istruttoria Tecnica). Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina per il trasferimento delle competenze amministrative, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 112 del 31/3/1998 l’Autorità competente per l’istruttoria è il Comitato Tecnico Regionale VV.F., integrato da esperti delle Autorità ed organi tecnici locali tra i quali l’ARPA (art. 19 d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.). Il Rapporto di sicurezza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio, e comunque ogni cinque anni. Il RdS deve fornire i dati e le informazioni minime indicate nell’allegato II del d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed essere redatto secondo quanto richiesto da uno specifico decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare di concerto con altri Ministeri; in attesa di quest’ultimo il RdS dovrà essere redatto secondo le indicazioni del D.P.C.M. del 31 marzo 1989;

� Predisporre, ai fini dell’accessibilità delle informazioni al pubblico, un’edizione del RdS priva di informazioni di carattere riservato, qualora intenda avvalersi della facoltà di mantenere la riservatezza su informazioni di carattere industriale, commerciale, personale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. Tale versione del RdS dovrà essere trasmessa, insieme a quella integrale e con essa aggiornata, alla Regione territorialmente competente;

� Predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI), previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, con le modalità ed i contenuti minimi di cui all’art. 11 ed all’allegato IV, parte 1 al d.lgs. 334/99. Il PEI deve essere adottato nello stabilimento (prima di dare inizio all’attività) e riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni;

� Trasmettere, alla Prefettura ed alla Provincia territorialmente competenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il Prefetto, quindi, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di Emergenza Esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione;

� Il RdS deve contenere le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

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RIEPILOGO ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI AZIENDE RIR

CATEG. STAB. ADEMPIMENTI RIF. D.Lgs. 334/99

Art. 5Stabilimenti con tipologie di attività elencate in All. A e Q < soglie di All. I (col. 2)

Attuazione delle misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a

limitarne le conseguenze, integrando il documento del D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/08) con l’analisi dei rischi di incidente

rilevante

Art. 5, comma 2

Art. 6Q ������ie di

All. I (colonna 2)

• Notifica• Scheda di Informazione (All. V)• Documento Politica di Prevenzione IR• Sistema Gestione della Sicurezza• Piano di Emergenza Esterna

• Art. 6• Art. 6, comma 5• Art. 7, comma 1• Art. 7, comma 2• Art. 20, c. 6 bis

Art. 8Q ����������

All. I (colonna 3)

•Notifica• Scheda di Informazione (All. V)• Documento Politica di Prevenzione IR• Sistema Gestione della Sicurezza• Rapporto di Sicurezza• Piano di Emergenza Interna• Piano di Emergenza Esterna

• Art. 6• Art. 6, comma 5• Art. 7, comma 1• Art. 7, comma 2• Art. 8• Art. 11, comma 1• Art. 20, c. 6 bis

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE AZIENDE RIR

Il sistema di controllo e vigilanza sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante, attualmente vigente in Italia, è regolato dal D. Lgs. del 17 agosto 1999 n. 334, parzialmente modificato con il D. Lgs. del 21 settembre 2005, n. 238. Esso si basa sulla valutazione, mediante un’istruttoria tecnica, dei Rapporti di Sicurezza (RdS) sia degli stabilimenti esistenti (redatti dai gestori ai sensi dell’art. 8 del decreto) che dei progetti relativi a nuovi stabilimenti o a modifiche che comportano aggravio del preesistente livello di rischio (artt. 9 e 10 del decreto). Il sistema prevede inoltre l’esecuzione di verifiche ispettive presso gli stabilimenti (art. 25 del decreto), finalizzate ad accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in essere dai gestori (in adempimento all’art. 7 comma 1 del decreto) e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) previsti dall’art. 7 comma 2 del decreto.L’art. 18 del D. Lgs. 334/99 (confermato dal D. Lgs. 238/05) prevede, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (la cosiddetta “Bassanini”) che la competenza in materia di incidenti rilevanti sia della Regione territorialmente competente, la quale dovrà provvedere:

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- all’individuazione delle autorità titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica ed a stabilire le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di VIA;

- alla definizione delle modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR) di cui al DPR 577/82 e degli altri organi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonché delle modalità per l’esercizio del controllo e della vigilanza (art. 25 del D. Lgs. 334/99);

- alla definizione delle procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti mediante:- emanazione di specifica normativa regionale;- attivazione dell’ARPA;- stipula di accordo di programma tra Stato e Regioni per la verifica dei

presupposti per lo svolgimento delle funzioni.

Il D. Lgs. 334/99 sancisce che nelle more che siano attuate le condizioni imposte dall’art. 72 del D. Lgs. 112/98 per l’attuazione dell’art. 18 dello stesso D. Lgs. 334/99, i compiti amministrativi inerenti l’istruttoria tecnica dei Rapporti di Sicurezza siano svolti dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, integrato, ai sensi dell’art. 19, da rappresentanti di: ARPA, Dipartimento Periferico dell’ISPESL (ora INAIL), Regione, Provincia e Comune, e che le verifiche ispettive sul documento di Politica di Prevenzione e sui Sistemi di Gestione della Sicurezza siano svolte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), relativamente agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, e dalle Regioni per gli stabilimenti soggetti ai soli articoli 6 e 7.Ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D. Lgs. 334/99, il MATTM può comunque disporre visite ispettive anche per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7. In forza del predetto articolo, a partire dal 2011 il MATTM, nelle regioni, tra cui la Campania, che non hanno ancora organizzato un sistema per il controllo degli stabilimenti come previsto dalle succitate normative, ha predisposto l’effettuazione di verifiche ispettive, con le stesse modalità stabilite per gli stabilimenti in art. 8, anche per le aziende in art. 6.

4.1 Le istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS)

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. (di seguito denominato Decreto), iGestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del decreto sono tenuti a redigere un Rapporto di Sicurezza (RdS). Il Rapporto di Sicurezza è un elaborato tecnico dal cui esame deve emergere che il Gestore ha individuato i pericoli di incidente rilevante e che siano state adottate le misure necessarie per prevenirli e limitarne, in caso di accadimento, le conseguenze per le persone e l’ambiente.

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In attesa dell’attuazione del trasferimento delle competenze in materia alla Regione, l’esame del RdS è curato da un Gruppo di Lavoro (GdL) nominato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR). Possono far parte del GdL:

� i componenti titolari e supplenti del CTR;� i funzionari degli enti e delle istituzioni pubbliche rappresentati nel Comitato

(fra cui l’ARPA) e/o funzionari di altri enti (A.S.L., Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, etc …) in relazione alle loro specifiche competenze.

Il GdL provvede, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche alla effettuazione di sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenute nel RdS descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento (Art. 21 comma 5bis del Decreto).

La procedura per la valutazione (Art. 21 del Decreto) del RdS riguarda:1) Stabilimenti esistenti (Art. 8 del Decreto);2) Stabilimenti nuovi (Art. 9 del Decreto);3) Stabilimenti esistenti che prevedono modifiche che potrebbero costituire

aggravio del preesistente livello di rischio, soggetti alla presentazione di NOF (Art. 10 del Decreto) - (ndr.: Per l’individuazione di tali modifiche, vedi Decreto Ministero dell’Ambiente 9 Agosto 2000 - G.U. 23 Agosto 2000 n. 196).

Relativamente agli stabilimenti esistenti, l’istruttoria relativa al Rapporto di Sicurezza, a cura del GdL di cui sopra, si conclude con un atto rilasciato dal CTR che indica le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, la limitazione o il divieto di esercizio.

Relativamente ai nuovi stabilimenti, il gestore deve presentare all’autorità competente un Rapporto di Sicurezza Preliminare ai fini dell’ottenimento del “Nulla Osta di Fattibilità” (NOF) necessario per il rilascio della concessione edilizia. Prima di dare inizio all’attività occorre però ottenere il “Parere Tecnico Conclusivo” (PTC) che può aversi solo dopo la presentazione del “Rapporto di Sicurezza Definitivo”.Anche in questo caso, in attesa dell’attuazione del trasferimento delle competenze in materia alle Regioni, l’autorità competente al rilascio sia del Nulla Osta di Fattibilità che del Parere Tecnico Conclusivo è il CTR, previa valutazione positiva dei rispettivi Rapporti di Sicurezza (Preliminare e Definitivo) da parte del GdL.

Nel caso di “modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio in uno stabilimento esistente”, il D.M. 9 agosto 2000 stabilisce che il gestore, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) ed il Parere Tecnico Conclusivo (PTC) secondo le procedure stabilite per un nuovo stabilimento (articoli 10 e 21 del d. Lgs. 334/99).Se invece le modifiche non comportano aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore che intende introdurre modifiche deve presentare al CTR e al Comandoprovinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e ss.mm.ii., attestante che la

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modifica è progettata ed eseguita a regola d’arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio;Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99 deve comunque tenere conto delle modifiche introdotte in occasione dell’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza.

4.2 Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)

Le verifiche ispettive previste dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 334/99 sono finalizzate ad accertare l’adeguatezza, tenendo conto delle attività esercitate, dei sistemi tecnici, organizzativi, e di gestione applicati nello stabilimento per prevenire qualsiasi incidente rilevante o per limitarne le conseguenze all’interno ed all’esterno del sito.Tali verifiche ispettive sono altresì tese ad accertare l’adeguatezza e la corretta applicazione della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal Gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).Per gli stabilimenti soggetti all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, attualmente l’Autorità responsabile per la predisposizione dell’ispezione è il MATTM, mentre per quelli soggetti ai soli artt. 6 e 7 sono le Regioni; il MATTM può comunque predisporre visite ispettive anche per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6/7 (art. 25 comma 6).In Campania, non avendo la Regione ancora organizzato un sistema per il controllo degli stabilimenti come previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii., anche le verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti ai soli artt. 6 e 7 sono attualmente disposte dal MATTM.Le verifiche ispettive negli stabilimenti soggetti all’art. 8 sono svolte, in attesa dell’emanazione dello specifico decreto previsto dall’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 334/99, in base al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare del 5 novembre 1997 e secondo gli specifici criteri e procedure forniti dallo stesso Ministero mediante linee guida emanate dalla competente Direzione Generale del MATTM.Le Commissioni Ispettive per ciascuno stabilimento da sottoporre a verifica, nominate con Decreto del MATTM, sono composte da almeno tre esperti appartenenti a:

- Sistema delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA);- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dal

2010 confluito nell’INAIL.Possono partecipare alle verifiche ispettive, in qualità di Uditori, tecnici (già specificamente formati in materia) appartenenti agli stessi ENTI, purché comunque nominati dal MATTM.

Le Commissioni debbono assolvere ai compiti di seguito sintetizzati, come espressamente richiesto dalle linee guida emanate, nell’ultimo aggiornamento, con il decreto direttoriale del MATTM n. DSA/DEC/2009/0000232 del 25 marzo 2009:

- accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, di cui al D. Lgs. 334/99, al D. Lgs. 238/05 ed al Decreto Ministero

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dell’Interno 9 agosto 2000 (“Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”);

- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento per garantire che il gestore possa comprovare di:o aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate

nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;o disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti

rilevanti all’interno ed all’esterno del sito.

La visita ispettiva è inoltre finalizzata ad acquisire un quadro aggiornato dello stato autorizzativo dello stabilimento in materia di incidenti rilevanti mediante l’acquisizione di informazioni in merito a:

- eventuali modifiche ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000 “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”, intervenute nello stabilimento successivamente alla presentazione dell’ultimo Rapporto di Sicurezza, con i riferimenti ad eventuali comunicazioni o richieste autorizzative effettuate dal gestore ai sensi delle norme vigenti e informazioni sul relativo stato di attuazione;

- stato di avanzamento dell’iter istruttorio previsto dall’art. 21, commi 2 e 3 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, nonché informazioni relative ad eventuali iter istruttori relativi a Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e Parere Tecnico Consultivo (PTC), di cui all’articolo 21, comma 3, per modifiche presentate dopo la redazione del Rapporto di Sicurezza vigente. In caso di istruttoria tecnica conclusa deve essere riportato lo stato di adeguamento alle eventuali prescrizioni impartite;

- attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti in precedenti verifiche ispettive svolte ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 334/99;

- stato di validità del Certificato di Prevenzione Incendi ovvero stato di avanzamento dell’iter di rilascio dello stesso;

- stato di aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno;- azioni correttive adottate dalla società a seguito di sanzioni/prescrizioni

irrogate a seguito di attività ispettive o di sopralluogo svolte da altri enti (ASL, ISPESL, VV.F., Direzione Provinciale del Lavoro, ARPA, ecc.);

- azioni intraprese dal Comune in merito alla pianificazione urbanistica e territoriale nell’area circostante lo stabilimento ed all’informazione alla popolazione, nonché azioni in materia intraprese autonomamente dal gestore o su richieste formulate da parte dell’Autorità competente;

- stato di predisposizione del Rapporto di Sicurezza Portuale (RISP), nonché l’adeguamento dello stabilimento alle eventuali prescrizioni dell’Autorità Portuale o Marittima (qualora lo stabilimento risulti collocato nell’ambito di un porto industriale e petrolifero, ovvero in area demaniale marittima a terra o in altre infrastrutture portuali);

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- attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti nella relazione finale di sopralluogo post incidentale, effettuato ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. (se applicabile).

È necessario evidenziare come, ai sensi del mandato ricevuto, le attività delle Commissioni Ispettive non devono essere sovrapposte, né interferire, con quelle di cui alle Istruttorie Tecniche sui Rapporti di Sicurezza, né comprendere l’attività di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo da effettuare, con relativi sopralluoghi ed ispezioni, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 334/99, ma devono collegarsi a queste tenendo nel debito conto le relative risultanze.Le Commissioni Ispettive, per svolgere i propri compiti, debbono far riferimento agli strumenti normativi già citati ed in particolare, per gli aspetti di carattere tecnico/metodologico, agli allegati alle citate Linee Guida del MATTM. Tali strumenti sono di supporto agli Ispettori nell’individuare gli elementi minimi che la Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti ed i relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza debbono garantire. In particolare, detti strumenti contengono:

� uno schema di raccolta ed analisi, da effettuare congiuntamente ai gestori, delle esperienze storiche maturate all’interno degli stabilimenti a seguito degli eventi incidentali occorsi o comunque noti alle funzioni sicurezza dell’azienda, in particolare per ciò che riguarda eventuali cause gestionali;

� una lista di controllo/promemoria degli elementi minimi che, nel rispetto del D.M. 9 agosto 2000 (G.U. n. 195 del 22/8/2000), un Sistema di Gestione della Sicurezza deve aver considerato ed affrontato;

� la tabella di riepilogo “Eventi incidentali – misure adottate”, strumento base per la verifica dei sistemi tecnici.

Le verifiche ispettive sono previste “almeno annualmente” per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (RdS), di cui all’Art. 8 del D. Lgs. 334/99 (Art. 25, comma 4, lett. a del Decreto).A conclusione della Verifica Ispettiva, la Commissione redige il Rapporto Conclusivo che, a cura del rappresentante del Sistema delle Agenzie (ARPAC o ISPRA), viene inviato, con allegati e su supporto informatico, al Ministero dall’Ambiente; questi, una volta verificata la completezza e la rispondenza a quanto previsto nelle Linee Guida Prot. DSA-DEC-2009-0000232 del 25/03/2009, ne invia copia, in formato elettronico, al Gestore, al CTR ed agli altri Enti interessati.Ai sensi dell’Art. 27 comma 4 del D. Lgs. 334/99, il CTR, quale Autorità attualmente preposta all’adozione delle misure prescrittive, coercitive e sanzionatorie di Legge(cfr. parere del Consiglio di Stato – Seconda Sezione - Adunanza del 26 Novembre 2003, N. Sezione 3510/2003), effettuate le valutazioni del Rapporto Conclusivo invia comunicazione al Gestore ed agli Enti interessati, in merito alla fissazione dei tempi e dei modi per l’attuazione dei provvedimenti ritenuti necessari. Al Gestore sarà richiesto di fornire, alla scadenza dei termini, la comunicazione di avvenuto adempimento (punto 2.6 del Regolamento del CTR).

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5. I PIANI DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)

La procedura per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) alle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante è regolata dall’art. 20 del D. Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii..Sono interessati ai PEE gli stabilimenti ricadenti negli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii.; la predisposizione del PEE è stata prevista anche per gli stabilimenti in art. 6 solo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 238/05 (art. 20 c. 6 bis del testo coordinato dei decreti).Il Prefetto, competente in ambito provinciale, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il Piano di Emergenza Esterna (PEE) allo stabilimento e ne coordina l’attuazione (art. 20 c. 1 del Decreto).Generalmente, per la redazione del PEE il Prefetto si avvale di un Gruppo di Lavoro a ciò designato, ivi compresi la Regione e gli Enti e Amministrazioni locali interessati. Con D.P.C.M. del 25/02/2005 (S.O. n. 40 alla G.U. n. 62 del 16/03/2005), il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato apposite Linee Guida per l’elaborazione dei suddetti PEE.Tali Linee Guida individuano, tra l’altro, le funzioni minime dei soggetti coinvolti in emergenza; in particolare, l’ARPA è preposta “all’acquisizione, elaborazione, diffusione di dati e informazioni e di previsioni sullo stato delle componenti ambientali acqua (superficiali e di falda), aria, e suoli soggetti ad agenti contaminati causati da un evento incidentale … In caso di evento incidentale, l’ARPA:

� fornisce supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivante dalle attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei controlli;

� effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;

� fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;� trasmette direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle rilevazioni

richieste;� fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e

dei luoghi dove si è verificato l’evento”.

Il PEE è costruito con una serie di dati reperiti presso le Regioni ed i vari Enti locali, nonché con le informazioni fornite dal Gestore dello stabilimento riportate nel Rapporto di Sicurezza (nel caso di stabilimenti soggetti all’art. 8 del Decreto) e nella Scheda Informativa alla popolazione di cui all’allegato V del Decreto.Il PEE può essere definitivo o provvisorio a seconda che il Rapporto di Sicurezza abbia superato o meno l’istruttoria e la valutazione tecnica finale del Comitato Tecnico Regionale (CTR), o dell’organismo equipollente costituito ai sensi della normativa, che lo esamina e lo valida. Il PEE provvisorio comporta l’individuazione di scenari incidentali i cui dati possono essere dedotti dalle indicazioni fornite direttamente dal Gestore (Art. 11 del Decreto) e dalla Scheda informativa alla popolazione (Art. 22 del Decreto), oppure utilizzando il sistema di calcolo proposto con il Metodo Speditivo di cui all’allegato 1 alle richiamate Linee Guida del D.P.C.M. 2005, nel solo caso di assenza totale dei dati minimi necessari per elaborare uno scenario incidentale.

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Il PEE, così come redatto, viene approvato dal Prefetto e ne viene data comunicazione agli organi individuati all’Art. 20 c.1 del Decreto.Il PEE deve essere aggiornato, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque non superiori a tre anni (Art. 20 c. 3 del Decreto); sono anche previste esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative coinvolte.É altresì prevista anche la revisione del PEE in caso di variazioni verificatesi a seguito della sua elaborazione od aggiornamento.Un aspetto significativo per l’efficacia del PEE riguarda l’Informazione alla Popolazione circa le caratteristiche dei rischi ed i comportamenti da tenere, nel caso si verifichi un incidente rilevante. Ai sensi dell’art. 2 “forme di consultazione della popolazione” del Decreto 24 luglio 2009 n.139, si riportano di seguito, per esteso, i soli contenuti dei commi 1 e 2 in quanto più significativi:

1) Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici;

2) Con le medesime modalità di cui al comma 1 il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno.

I restanti commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 del Decreto 24 luglio 2009 n. 139 riportano infine le modalità da seguire per una corretta consultazione della popolazione.

6. LA MAPPATURA DELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI IN CAMPANIA

6.1 Premessa

Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del d. lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii., “il Ministero dell’Ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (oggi ISPRA), l’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione di rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza”.Per soddisfare quanto disposto dal suddetto art. 15 del d. lgs. n. 334/99, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’ISPRA si sono dotati di uno strumento informatico basato sui dati tratti dalle notifiche e dalle schede d’informazione alla popolazione (allegato V del d. lgs. 334/99) pervenute e conservate presso il Ministero, comprendente:

a) Informazioni generali relative all’anagrafico dello stabilimento, alla posizione in relazione alle direttive Seveso, nonché alle principali attività svolte nello stabilimento;

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b) Informazioni territoriali relative alla georeferenziazione dello stabilimento ed alle principali attività sensibili presenti nelle vicinanze dello stesso;

c) Informazioni in merito alla posizione amministrativa in relazione allo stato di avanzamento delle procedure di Istruttoria Tecnica, Nulla Osta di Fattibilità e Parere Conclusivo;

d) Informazioni sulle sostanze relativamente a identificazione, tipologia di pericolosità e quantità;

e) Informazioni in merito alla posizione amministrativa in relazione alle Verifiche Ispettive, relativamente a periodicità, Ispettori e risultanze.

Tale strumento, originariamente consistente in una banca dati alfa-numerica in MS ACCESS, si è successivamente evoluto, attraverso la collaborazione MATTM-ISPRA, in un applicativo web “INVENTARIO NAZIONALE SEVESO” che permette la gestione e la visualizzazione di tutte le informazioni sopra citate.

Partendo dai dati di detto Inventario Nazionale Seveso, aggiornati a giugno 2014, in questo rapporto sono riportati ed analizzati 4 indicatori rappresentativi della distribuzione, della tipologia e delle caratteristiche degli stabilimenti RIR presenti in Campania.Sono stati analizzati e predisposti i seguenti indicatori di pressione:- Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nelle varie

province e loro concentrazione a livello provinciale e comunale;- Tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;- Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti a rischio di incidente

rilevante.

6.2 Numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e loro concentrazione a livello provinciale e comunale

Questo indicatore fornisce il numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, indicati dai gestori in adempimento alla normativa “Seveso”, divisi per categoria individuata, per convenzione, dal riferimento al relativo articolo di legge (art. 6, 7 e 8 del d. lgs. 334/99, come modificati dal successivo d. lgs. 238/05).

Nella Tabella A e nelle Tavole 1, 2 e 3 riportate in Allegato, è evidenziata l’ubicazione e la distribuzione sul territorio regionale, provinciale e comunale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, soggetti al d. lgs. 238/05.Complessivamente, le aziende RIR presenti in Campania ed elencate nell’Inventario Nazionale Seveso del MATTM aggiornato al giugno 2014, sono in numero di 69 (circa il 6% del totale delle aziende RIR censite a livello nazionale), di cui n. 51 sono le aziende classificate in art. 6/7 e n. 18 le aziende classificate in art. 8. Da una prima analisi, relativa alla distribuzione provinciale degli stabilimenti, si rileva che:- Circa il 46% degli stabilimenti RIR complessivamente presenti in Campania,

classificati sia in art. 6/7 che in art. 8, è concentrato nella provincia di Napoli;

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- Circa l’89% degli stabilimenti RIR classificati in art. 8 presenti in Campania è concentrato nelle province di Napoli e Salerno, mentre il restante 11% è concentrato nella provincia di Caserta;

- Nelle province di Avellino e Benevento non sono presenti stabilimenti RIR classificati in art. 8.

Dalla distribuzione a livello comunale degli stabilimenti RIR, si rileva che:- In circa il 10% dei Comuni della Campania è ubicato almeno uno stabilimento

a rischio di incidente rilevante;- Circa il 12% degli stabilimenti RIR complessivamente presenti in Campania è

concentrato nel comune di Napoli;- Oltre a Napoli, nel cui territorio sono ubicati ben 8 stabilimenti RIR, i comuni

nei quali è ubicato più di uno stabilimento RIR sono: Nola (3), Giugliano in Campania (2), Marcianise (2), Padula (2), Poggiomarino (2) e Qualiano (2).

6.3 Tipologie di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti

Il DPR 175/88 (Seveso I) considerava elemento significativo per classificare uno stabilimento come a rischio di incidente rilevante, oltre la detenzione di determinate sostanze, anche lo svolgimento nello stabilimento di determinate attività industriali. Tale requisito è stato eliminato con il d. lgs. 334/99 (Seveso II), ma l’attività di uno stabilimento resta comunque un elemento particolarmente significativo per avere utili informazioni sulla mappa dei pericoli associati agli stabilimenti RIR. Questo indicatore analizza quindi le tipologie di attività industriali maggiormente diffuse tra gli stabilimenti RIR e la loro distribuzione sul territorio regionale. Le attività industriali che detengono o utilizzano sostanze pericolose sono state catalogate, a livello nazionale, per gruppi il più possibile omogenei, individuando le seguenti 14 macro categorie di attività:

1. Stabilimenti chimici o petrolchimici. Questa categoria comprende stabilimenti di vario tipo dove si effettua sia la produzione di prodotti chimici, intermedi o finali (prodotti per la farmaceutica, prodotti per detersivi, ecc.), partendo da sostanze chimiche o petrolchimiche, sia la produzione di manufatti (lastre di poliuretano, PET, ecc.). Normalmente in tali stabilimenti sono presenti, tra gli altri, serbatoi di stoccaggio e reattori chimici;

2. Depositi di gas liquefatti. Si tratta di stabilimenti (generalmente di media dimensione) dove si effettua lo stoccaggio e la movimentazione di GPL (gas petrolio liquefatto), una sostanza estremamente infiammabile ma non tossica. Tali depositi sono costituiti da serbatoi per lo stoccaggio sia fuori terra (sigari o sfere) che interrati e le operazioni che si effettuano sono, oltre al deposito, lo scarico da autobotti ed il carico in botticelle (piccoli automezzi per il rifornimento di GPL agli utilizzatori domestici); frequentemente si effettua anche il riempimento di bombole di varie grandezze;

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3. Raffinazione petrolio. Grandi stabilimenti dove si effettua la separazione (per distillazione) dal petrolio grezzo di tutte le frazioni che lo compongono (benzina, gasolio, oli, GPL, ecc.);

4. Depositi di oli minerali. In tale categoria sono ricomprese le attività di deposito e di movimentazione di oli minerali (gasolio, benzina, ecc.), prodotti infiammabili pericolosi per l’uomo in caso di innesco, oltre che per l’ambiente in caso di dispersione. Normalmente i depositi sono costituiti da grandi serbatoi cilindrici e da una estesa rete di tubazioni;

5. Depositi di fitofarmaci. Stabilimenti dove si effettua la movimentazione (ricevimento e distribuzione) e lo stoccaggio di prodotti per l’agricoltura (fitofarmaci e agrofarmaci), senza manipolazioni di alcun genere degli stessi prodotti. I prodotti sono in confezioni chiuse (sacche, scatole, barattoli, fustini, ecc.). Generalmente lo stabilimento è costituito da grandi magazzini o capannoni, con scaffali, dove vengono allocate le confezioni sistemate su bancali;

6. Depositi di tossici. Sono stabilimenti costituiti da serbatoi e magazzini per lo stoccaggio e la movimentazione (carico e scarico) di prodotti chimici (chimici di base, solventi, ecc.). In alcuni stabilimenti si effettuano anche semplici operazioni di miscelazione di prodotti sfusi;

7. Distillazione. Stabilimenti per la produzione di alcol etilico da materie prime naturali (uva, ecc.);

8. Produzione e/o deposito di esplosivi. Detengono esplosivi per uso industriale o fuochi pirotecnici. Nel caso di solo deposito si tratta di semplice stoccaggio in magazzini e delle connesse attività di ricevimento e distribuzione; in alcuni casi si effettua anche la produzione. Per i fuochi pirotecnici si possono avere sia laboratori per la produzione con annesso deposito, sia depositi con sola movimentazione di prodotti;

9. Centrali termoelettriche nelle quali si effettua la produzione di energia elettrica utilizzando olio combustibile;

10. Galvanotecnica. Normalmente sono piccole o medie industrie nelle quali si effettuano lavorazioni galvaniche per il trattamento superficiale dei metalli, utilizzando bagni galvanici costituiti da soluzioni di sostanze pericolose;

11. Produzione e/o deposito di gas tecnici, ovvero di ossigeno, azoto, idrogeno, ecc.;

12. Acciaierie e impianti metallurgici. Stabilimenti per la produzione di acciai o leghe speciali. Per alcune lavorazioni sono richieste (o prodotte) sostanze pericolose;

13. Impianti di trattamento e recupero. Rientrano in tale categoria alcune attività di trattamento e recupero che comportano la presenza, in una o più fasi della lavorazione, di sostanze pericolose (per esempio rientra in questa categoria il trattamento e recupero di batterie esauste mentre sono escluse le discariche di rifiuti);

14. Stoccaggi sotterranei di gas naturale. Si tratta degli stoccaggi di gas naturale a servizio della rete nazionale dei metanodotti realizzati in giacimenti esauriti.

Dall’appartenenza di uno stabilimento ad una delle sopraelencate categorie è quindi possibile conoscere preliminarmente i pericoli a questo associabili. I depositi di gas

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liquefatti ed i depositi di esplosivi, i depositi sotterranei di gas naturale, come pure le distillerie e gli impianti di produzione e/o deposito di gas tecnici sono caratterizzati, per esempio, da un prevalente pericolo di incendio e/o esplosione con effetti riconducibili, in caso di incidente, principalmente ad irraggiamenti e sovrappressioni, più o meno elevati, che possono quindi provocare danni strutturali ad impianti ed edifici e danni fisici per l’uomo. Gli stabilimenti chimici e petrolchimici, le raffinerie, i depositi di tossici, i depositi di fitofarmaci e le centrali termoelettriche associano al rischio di incendio e/o esplosione, come i precedenti, il pericolo derivante dalla diffusione di sostanze tossiche e/o ecotossiche, anche a distanza, e quindi la possibilità di pericoli, immediati e/o differiti nel tempo, per l’uomo e per l’ambiente. Le acciaierie, gli impianti galvanotecnici e gli impianti di trattamento e recupero sono invece caratterizzati da un prevalente pericolo di conseguenze per l’ambiente e, quindi, indirettamente alla salute umana; non di meno, alcune delle sostanze presenti in questi stabilimenti possono determinare, direttamente o a causa delle sostanze sviluppate in caso di incidente (ad es. incendio), pericoli per l’uomo.Gli scenari incidentali associabili ad uno stabilimento consentono, se messi in relazione con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante, di ottenere utili elementi per la mappatura dei pericoli per il territorio circostante (persone e beni). La valutazione del rischio associato ad uno stabilimento RIR viene effettuata dal suo gestore (negli stabilimenti ex art. 8 è riportata in uno specifico e dettagliato Rapporto di Sicurezza) e viene verificata dagli Enti di controllo (attualmente CTR dei Vigili del Fuoco), con la considerazione delle misure impiantistiche e gestionali messe in atto dai gestori per la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze, nonché del ruolo giocato, in caso di incidente, dalle misure di gestione del rischio residuo proposte dalle autorità competenti (pianificazione di emergenza esterna, informazione alla popolazione, pianificazione urbanistica).

Nelle Tavole dalla n. 4 alla n. 11 riportate in Allegato è illustrata l’ubicazione sul territorio regionale, per ciascuna tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania.

Nella Tabella B e nei relativi grafici B1 e B2 riportati in Allegato è evidenziata la distribuzione, per tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania, suddivise tra quelle classificate in art. 6/7 e quelle classificate in art. 8.L’analisi di detta distribuzione a livello regionale mostra una netta prevalenza di depositi di gas liquefatti (circa il 60% del totale delle aziende RIR presenti in Campania) ed una significativa presenza di stabilimenti per la produzione e/o il deposito di esplosivi (circa il 12%), di depositi di oli minerali (circa il 10%) e di stabilimenti chimici o petrolchimici (circa il 9%). Altre tipologie di attività RIR presenti in Campania sono gli stabilimenti per la produzione e/o il deposito di gas tecnici (circa il 4%), gli impianti di trattamento/recupero (circa il 3%), un deposito di fitofarmaci ed una centrale termoelettrica.

Le successive Tabelle C, D, E, F e G, con i relativi grafici riportati in Allegato,mostrano invece la distribuzione a livello provinciale, per tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania.L’analisi di tali distribuzioni mostra come la prevalenza di depositi di gas liquefatti già evidenziata a livello regionale risulti ancor più significativa nelle province di

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Avellino e Salerno, dove si registrano percentuali superiori al 70% in termini di rapporto tra il numero di detti depositi ed il numero totale di aziende presenti sul territorio provinciale.

6.4 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti

La normativa “Seveso” e quella per la progettazione antisimica degli impianti trovano elementi di connessione nell’applicazione di quanto disposto dal d. lgs. 334/99 che, all’art. 8, prevede che per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie, il gestore è tenuto a redigere un Rapporto di Sicurezza.I gestori di detti stabilimenti hanno pertanto la responsabilità di valutare tutti i rischi (incluso quello sismico) connessi con la perdita di contenimento delle sostanze pericolose e di porre in atto le conseguenti azioni di mitigazione attraverso l’analisi di sicurezza e la redazione della relativa documentazione da sottoporre al controllo delle Autorità competenti (CTR dei Vigili del Fuoco), prima dell’inizio delle attività, in caso di modifiche che comportano aggravio di rischio, nonché in occasione dell’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza previsto dalla norma.La considerazione degli eventi naturali tra le possibili cause iniziatrici di incidenti rilevanti è stata prevista dalla normativa Seveso già a partire dal DPR 175/88 (recepimento della Direttiva europea Seveso I) e confermata nel DPCM 31 marzo 1989 (decreto applicativo che stabilisce requisiti e contenuti delle valutazioni della sicurezza degli stabilimenti), nel quale si chiede ai gestori di tenere conto, per quanto attiene la progettazione degli impianti e la predisposizione delle misure di prevenzione, della categoria sismica del comune ove ricade lo stabilimento. I successivi decreti del Ministero dell’Ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998, utilizzati come riferimento normativo per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza, rispettivamente in impianti di stoccaggio di GPL e di idrocarburi liquidi infiammabili, applicano analoghi criteri.Il DPCM 31 marzo 1989, pur non approfondendo nello specifico, l’aspetto dei terremoti, fa tuttavia diretto riferimento alla classificazione ed alla normativa antisimica in vigore ed ai successivi aggiornamenti.Le norme antisimiche di riferimento attualmente in vigore sono le Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008) – di seguito indicate come NTC 2008 – che, anche se riferite in maniera specifica all’edilizia civile, forniscono riferimenti utili, pur non esaustivi, per la progettazione degli impianti nuovi e la verifica di quelli esistenti, in termini di individuazione dei livelli di prestazioni richieste alle strutture in relazione alle azioni sismiche, volti sostanzialmente a garantire il mantenimento di funzionalità e stabilità delle utilities e l’assenza di perdite di sostanze pericolose.Per struttura non si intende solamente il singolo serbatoio o apparecchiatura presente in un impianto di uno stabilimento ma tutto l’insieme: impianto vero e proprio, dispositivi di alimentazione dell’impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura principale. Da ciò deriva che i fattori che contribuiscono alla buona risposta sismica dell’impianto nel suo complesso, oltre alla certificazione di conformità del produttore dell’impianto, sono la progettazione antisimica degli elementi di alimentazione e

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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014

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collegamento e la progettazione antisismica degli elementi a cui si ancorano gli impianti stessi. A tale riguardo può costituire un utile riferimento la posizione assunta nell’ambito del sistema dei controlli sugli stabilimenti RIR dal Ministero dell’Interno – CNVVF – con nota prot. n. DCPREV 16960 del 29/11/2010:

“ … si ritiene che il CTR quale autorità di controllo per le attività a rischio di incidente rilevante debba chiedere al gestore di analizzare gli scenari incidentali aggiuntivi generati dal sisma. In tale ambito il CTR può chiedere, a titolo esemplificativo, di:- effettuare verifiche sismiche sugli elementi degli impianti pericolosi per

tipologia e quantitativo di sostanza pericolosa contenuta, o per caratteristiche geometriche (elementi snelli quali camini, torri, antenne, tubazioni);

- effettuare un’analisi dinamica per determinare le deformazioni oltre alle tensioni;

- analizzare il comportamento di tubazioni e linee elettriche colleganti strutture a diversa resistenza e deformabilità;”

Ciò comporta, in sostanza, una riconsiderazione degli scenari incidentali tale da ricomprendere, ad esempio:- frequenze di rottura coerenti con i tempi di ritorno delle sollecitazioni sismiche

previste per il sito (frequenze annuali di superamento);ù- una valutazione delle conseguenze coerente con una possibile perdita di

contenimento simultanea di sostanze pericolose da più apparecchiature ed il conseguente contemporaneo verificarsi di più eventi incidentali;- ipotesi di rottura più cautelative in caso di esito negativo delle verifiche

sismiche e mancato adeguamento;- la considerazione della possibile inoperatività dei sistemi di protezione e

mitigazione esistenti nello stabilimento.

Dal 1 Luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC 2008, per ogni costruzione è necessario riferirsi ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto ed in funzione della vita nominale dell’opera, modificando, in modo sostanziale, il ruolo che precedentemente aveva la classificazione sismica ai fini progettuali, in cui per ciascuna zona-territorio comunale veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastica, da utilizzare per il calcolo delle azioni simiche.Con la nuova normativa, le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato intervallo di tempo (“periodo di riferimento” VR espresso in anni), in tale sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” (PVR).Una delle novità introdotte dalle NTC 2008 è appunto la stima della pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo ag (frazione dell’accelerazione di gravità) riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento in 50 anni pari a: 81%, 63%, 50%, 39%, 30%, 22%, 5% e 2% rispettivamente corrispondenti a periodi di ritorno (TR) di 30, 50, 72, 100, 140, 200, 975 e 2475 anni.

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Nella Tabella H e nelle Tavole dalla n. 12 alla n. 20 riportate in Allegato, sono evidenziati i valori di pericolosità sismica ag associati agli stabilimenti presenti in Campania suscettibili di causare incidenti rilevanti.

I valori di ag sono stati calcolati1, secondo quanto previsto dalle NTC 2008, in base alla media pesata sulla distanza dei valori di ag nei 4 nodi più vicini al centroide di riferimento di ogni stabilimento RIR, di cui alla griglia con passo 0,05 gradi usata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la redazione delle carte di pericolosità sismica del territorio nazionale.

Nella Tavola n. 21 riportata in Allegato, sono stati infine suddivisi gli stabilimenti RIR presenti in Campania sulla base del valore di soglia di ag con probabilità di superamento PVR del 10% in 50 anni (TR = 475 anni), coerente con la classificazione di cui all’OPCM 3907/2010, presa a riferimento per la classificazione della pericolosità di un sito nella Guida Tecnica “Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio” (Ministero dell’Interno –Dipartimento dei Vigili del Fuoco/Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica).

________________________

1 Progetto INGV-DPC S1 (2006). Proseguimento della assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi. http://esse1.m1.ingv.it

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ALLEGATO

Tabelle, Grafici e Figure

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Tabella A - Elenco degli stabilimenti RIR presenti in Campania soggetti al D. Lgs. 238/05

Tavola 1 - Ubicazione sul territorio regionale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 238/05

Tavola 2 - Distribuzione provinciale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 238/05

Tavola 3 - Distribuzione comunale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 238/05

Tavola 4 - Ubicazione stabilimenti RIR – Chimici e Petrolchimici

Tavola 5 - Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi Gas Liquefatti

Tavola 6 - Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi oli minerali

Tavola 7 - Ubicazione stabilimenti RIR – Fitofarmaci

Tavola 8 - Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o Deposito esplosivi

Tavola 9 - Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o Deposito gas tecnici

Tavola 10 - Ubicazione stabilimenti RIR – Impianti di Trattamento/Recupero

Tavola 11 - Ubicazione stabilimenti RIR – Centrali termoelettriche

Tabella B - Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di attività

Grafico B1 - Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di attività

Grafico B2 - Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di attività

Tabella C e relativi grafici - Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Avellino per

tipologia di attività

Tabella D e relativi grafici - Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Benevento per

tipologia di attività

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Tabella E e relativi grafici

- Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Caserta per tipologia di attività

Tabella F e relativi grafici - Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Napoli per

tipologia di attività

Tabella G e relativi grafici - Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Salerno per

tipologia di attività

Tabella H - Valori di pericolosità sismica di sito ag associati agli stabilimenti RIR presenti in Campania

Tavola 12 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 81% in 50 anni (TR=30 anni)

Tavola 13 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 63% in 50 anni (TR=50 anni)

Tavola 14 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 50% in 50 anni (TR=72 anni)

Tavola 15 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 39% in 50 anni (TR=101 anni)

Tavola 16 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 30% in 50 anni (TR=140 anni)

Tavola 17 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 22% in 50 anni (TR=201 anni)

Tavola 18 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 10% in 50 anni (TR=475 anni)

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Tavola 19 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 5% in 50 anni (TR=975 anni)

Tavola 20 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 2% in 50 anni (TR=2475 anni)

Tavola 21 -

Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 10% in 50 anni (TR=475 anni) coerente con la classificazione di cui all’OPCM n. 3907/2010

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Est�(X) Nord�(Y)

1 1 ALTAVILLA�IRPINA S.S.�88�Km�46+900 ALCAGAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 481434 4537455

2 2 AVELLINO Zona�Industriale�ASI ME.RE.S.�s.r.l. Art.�6/7 Stabilimento�chimico�o�petrolchimico 485334 4532206

3 3 MONTEFORTE�IRPINO Via�Nazionale,�155 CAPONE�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 477162 4526767

4 4 TORELLA�DEI�LOMBARDI S.S.�Appia�Km�353 CAMPANIA�TEPOR�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 510272 4531008

5 1 BENEVENTO S.S.�212�Km�3,3���C.da�S.�Chirico�35 GARGANO�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 481516 4556674

6 2 PANNARANO Loc.�Bosco�Caccella PIROMAGIA�s.r.l. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 475781 4539891

7 3 PONTELANDOLFO Area�P.I.P.���Loc.�Pianelle SIA�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 476140 4570939

8 1 CAMIGLIANO S.P.�Pastorano�Vitulazio���Loc.�Monticello ZIPPO�GAS�s.n.c. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 432716 4558319

9 2 CASAL�DI�PRINCIPE Corso�Umberto�I,�659 AVERSANA�PETROLI�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�oli�minerali 424831 4540017

10 3 CESA Via�Trivio SUDGAS�S.p.A. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 434886 4534781

11 4 CURTI SS.�Appia�Km�208+500 GAFFOIL�s.n.c. Art.�6/7 Deposito�di�oli�minerali 439418 4547811

12 5 GRAZZANISE Via�Prov.le�S.�Andrea�del�Pizzone DOMIDIANA�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 424026 4551882

13 6 MARCIANISE Area�ASI SOL�S.p.A. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�gas�tecnici 441580 4539884

14 7 MONDRAGONE Strada�consortile�Casella�Chianese NUOVA�DIANA�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 409857 4549677

15 8 PIGNATARO�MAGGIORE S.S.�Appia�Km�192+500 IGAT�S.p.A. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�gas�tecnici 429051 4558000

16 9 PRESENZANO S.S.�Casilina�Km�165,200 VULCANO�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 420669 4578681

17 10 TEANO Fraz.�Pugliano���Loc.�Crocelle PIROTECNICA�TEANESE�s.r.l. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 420488 4565988

18 11 VILLA�LITERNO Via�Madonna�del�Pantano,�20 PERFETTO�s.r.l. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 419645 4536630

19 12 CARINARO Zona�Industriale�ASI AVERSANA�PETROLI�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 435593 4540727

20 13 MARCIANISE Zona�Industriale�ASI ECO�BAT�S.p.A. Art.�8 Impianto�di�Trattamento/Recupero 440414 4540258

21 1 AFRAGOLA Contrada�Lellero�Marchese ISO�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 445716 4531097

22 2 AGEROLA Via�Fiubano,�30 MEDAGLIA�MATTEO Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 462299 4500198

23 3 BACOLI Viale�Olimpico,�146 VINGAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 420841 4517232

24 4 BOSCOTRECASE Via�Panoramica,�1 LUMAGAS� Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 455010 4514737

25 5 CAIVANO Area�ASI���Loc.�Pascarola PPG�INDUSTRIES�ITALIA�S.p.A. Art.�6/7 Stabilimento�chimico�o�petrolchimico 441561 4537678

26 6 CASALNUOVO Via�Filichito,�16���Loc.�Tavernanova RA.M.OIL.�S.p.A. Art.�6/7 Impianto�di�Trattamento/Recupero 445365 4527666

27 7 FRATTAMAGGIORE Via�Cupa�di�Pomigliano VESUVIO�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 438368 4533868

28 8 GIUGLIANO Loc.�Ponte�Riccio ENEL�PRODUZIONE�S.p.A. Art.�6/7 Centrale�termoelettrica 424342 4530716

29 9 NAPOLI Via�delle�Industrie,�41 GOIL�PETROLI�S.p.A. Art.�6/7 Deposito�di�oli�minerali 441431 4522423

30 10 NAPOLI Via�Galileo�Ferraris,�172 KUWAIT�PETROLEUM�S.p.A. Art.�6/7 Deposito�di�oli�minerali 440809 4521868

31 11 NOLA Via�Boscofangone S.C.E.�Società�Cantone�Energia Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 458027 4532062

32 12 PALMA�CAMPANIA Via�Tavernanova,�9 LINCAR�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 461871 4520772

33 13 POGGIOMARINO Via�Palma NAPOLETANA�CALOR�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 462564 4518105

34 14 POGGIOMARINO Loc.�Percoche BIFULCO�LORENZO�SALVATORE Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 461175 4517089

35 15 POMPEI Via�Spinelli,�24 MERIDIONAL�GPL�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 464402 4527536

36 16 QUALIANO Via�Circumvallazione�esterna BA.CO.GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 425219 4531432

37 17 QUALIANO Loc.�Ponte�Riccio IMPE�S.p.A. Art.�6/7 Stabilimento�chimico�o�petrolchimico 424999 4531742

TABELLA�A:�Elenco�degli�stabilimenti�RIR�presenti�in�Campania�soggeti�al�D.�Lgs.�238/05

NAPOLI

COORD.�PIANE�UTM�

PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO RAGIONE�SOCIALE�N°�

PROGR.N°�

PARZ.

AVELLINO

ATTIVITA'RIFERIMENTO�NORMATIVO

BENEVENTO

CASERTA

Pagina�1�di�2

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Est�(X) Nord�(Y)

TABELLA�A:�Elenco�degli�stabilimenti�RIR�presenti�in�Campania�soggeti�al�D.�Lgs.�238/05

COORD.�PIANE�UTM�

PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO RAGIONE�SOCIALE�N°�

PROGR.N°�

PARZ. ATTIVITA'RIFERIMENTO�NORMATIVO

38 18 SANT'ANTIMO Via�D.�Prisco,�3 PERFETTO�s.r.l. Art.�6/7 Stabilimento�chimico�o�petrolchimico 436636 4532770

39 19 SAVIANO Via�S.�Francesco�d'Assisi,�9 SO.VE.GAS�S.p.A. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 459653 4526911

40 20 TERZIGNO Via�G.�Marconi,�2 GIM�GAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 457745 4515113

41 21 TORRE�ANNUNZIATA Molo�di�Levante�del�Porto I.SE.CO.L.D.�S.p.A. Art.�6/7 Deposito�di�oli�minerali 453700 4511231

42 22 TORRE�DEL�GRECO Via�Campanariello,�18 GEAGAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 451850 4513567

43 23 CAIVANO Via�Strada�Prov.�per�Acerra�Km�2 ULTRAGAS�CM�S.p.A. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 443589 4533855

44 24 CASTELLO�DI�CISTERNA Via�Selva,�120 SAMAGAS�S.p.A. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 450182 4528812

45 25 GIUGLIANO Loc.�Scafarea FIREWORKS�SUD�s.n.c. Art.�8 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 424630 4534210

46 26 NAPOLI Via�De�Roberto,�41 ITALCOST�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 440986 4524099

47 27 NAPOLI Via�Nuova�delle�Brecce,�282 ENI�S.p.A. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 440995 4522342

48 28 NAPOLI Via�Argine,�259 ENERGAS�S.p.A. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 441392 4522092

49 29 NAPOLI Via�Argine,�245 PETROLCHIMICA�PARTENOPEA�SpA Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 441000 4522958

50 30 NAPOLI Via�Nuova�delle�Brecce,�205 KUWAIT�PETROLEUM�S.p.A. Art.�8 Deposito�di�oli�minerali 442071 4523155

51 31 NAPOLI Via�Nuova�delle�Brecce,�127 ESSO�ITALIANA�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�oli�minerali 441169 4522945

52 32 NOLA Area�ASI���Loc.�Polvica ALENIA�AERMACCHI�S.p.A. Art.�8 Stabilimento�chimico�o�petrolchimico 454763 4536065

53 1 ALBANELLA Via�Bisceglie�17���Loc.�Borgo�S.�Cesario DIPOGAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 504357 4483880

54 2 ANGRI Via�S.�Sebastiano,�16 POMPEANGAS�s.a.s. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 462921 4510050

55 3 CAVA�DE'�TIRRENI Via�Starza,�25 G.�&�O.�DE�PISAPIA�ROBURGAS�SpA Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 474881 4507890

56 4 GIFFONI�SEI�CASALI Via�Toppola,�28 EUROGAS�ENERGIA�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 491716 4505367

57 5 MERCATO�S.�SEVERINO Via�E.�Coppola���Loc.�Cerrelle VIVIANO�PIROTECNICA�s.r.l. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 478768 4516651

58 6 PADULA Contrada�Fabbriche,�13 DEPORGAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 554712 4459595

59 7 ROCCADASPIDE Via�Nazionale,�125���Loc.�Fonte FONTEGAS�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 509174 4478576

60 8 SALERNO Via�Firmio�Leonzio,�2���Loc.�Fuorni� SOL�S.p.A. Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�gas�tecnici 488146 4498736

61 9 SAN�CIPRIANO�PICENTINO Loc.�Campigliana���Zona�Industriale PETROLCHIMICA�SUD�s.r.l. Art.�6/7 Deposito�di�gas�liquefatti 489539 4503256

62 10 SAN�GIOVANNI�A�PIRO Loc.�Tempa�del�Forno,�24 TEX�di�BALBO�MARIO Art.�6/7 Produzione�e/o�deposito�di�esplosivi 541510 4436961

63 11 BATTIPAGLIA Via�delle�Industrie,�16���Area�ASI LOGISTICA�PELLEGRINO�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�fitofarmaci 499219 4494097

64 12 BUCCINO Area�ASI CHEMIPLASTICA�SPECIALTIES�SpA Art.�8 Stabilimento�chimico�o�petrolchimico 531308 4493804

65 13 EBOLI Via�Boscofili���Loc.�Pezzagrande ELLEPIGAS�SUD�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 502796 4494572

66 14 PADULA Loc.�Volta�del�Camino ULTRAGAS�CM�S.p.A. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 554889 4460914

67 15 PAGANI Via�Filettine,�127 DINAGAS�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 466711 4512150

68 16 SALA�CONSILINA Contrada�Ischia DIANGAS�s.r.l. Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 550408 4469497

69 17 SIANO Via�Kennedy,�26���Area�Industriale FA.CO.M.�s.r.l Art.�8 Deposito�di�gas�liquefatti 475025 4516093

SALERNO

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 1Ubicazione sul territorio regionale degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 238/05

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 51)

#* Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 18)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola2Distribuzione provinciale degli stabilimentisoggetti al D.Lgs. n. 238/05

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Limiti Provinciali

11/23/0

22/10

4/0

11/6

Numero stabilimenti RIR (Art. 6-7/8)

da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 20

> di 20

Totale: n. 69 (51/18)

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 3Distribuzione comunale degli stabilimentisoggetti al D.Lgs. n. 238/05

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

Numero stabilimenti RIR

1

2

> 2Elenco Comuni con stabilimenti RIR (n. siti)Afragola, 1Agerola, 1Albanella, 1Altavilla Irpina, 1Angri, 1Avellino, 1Bacoli, 1Battipaglia, 1Benevento, 1Boscotrecase, 1Buccino, 1Caivano, 2Camigliano, 1Carinaro, 1Casal di Principe, 1Casalnuovo di Napoli, 1Castello di Cisterna, 1Cava dei Tirreni, 1Cesa, 1

Curti, 1Eboli, 1Frattamaggiore, 1Giffoni Sei Casali, 1Giugliano in Campania, 2Grazzanise, 1Marcianise, 2Marzano di Nola, 1Mercato Sanseverino, 1Mondragone, 1Monteforte Irpino, 1Napoli, 8Nola, 2Padula, 2Pagani, 1Palma Campania, 1Pannarano, 1Pignataro Maggiore, 1Poggiomarino, 2

Pontelandolfo, 1Presenzano, 1Qualiano, 2Roccadaspide, 1Sala Consilina, 1Salerno, 1San Cipriano Picentino, 1San Giovanni a Piro, 1Sant'Antimo, 1Saviano, 1Siano, 1Teano, 1Terzigno, 1Torella dei Lombardi, 1Torre Annunziata, 1Trecase, 1Villa Literno, 1

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 4Ubicazione stabilimenti RIR - Chimici e Petrolchimici

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 4)

#* Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 2)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 5Ubicazione stabilimenti RIR - Depositi Gas liquefatti

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 29)

Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 12)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 6Ubicazione stabilimenti RIR - Depositi Oli minerali

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n.5)

Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 2)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 7Ubicazione stabilimenti RIR - Depositi Fitofarmaci

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 1)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 8Ubicazione stabilimenti RIR - Produzione e/o Deposito esplosivi

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n.7)

Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 1)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 9Ubicazione stabilimenti RIR - Produzione e/o Deposito Gas tecnici

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n.3)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 10Ubicazione stabilimenti RIR - Impianti di trattamento/Recupero

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 1)

Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 1)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 11Ubicazione stabilimenti RIR - Centrali termoelettriche

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 1)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 12Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 81% in 50 anni (Tr=30 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,034 ≤ ag ≤ 0,044

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,045 ≤ ag ≤ 0,051

0,052 ≤ ag ≤ 0,062

Tr = 30 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 13Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 63% in 50 anni (Tr=50 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,042 ≤ ag ≤ 0,050

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,051 ≤ ag ≤ 0,070

0,071 ≤ ag ≤ 0,083

Tr = 50 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 14Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 50% in 50 anni (Tr=72 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,050 ≤ ag ≤ 0,070

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,071 ≤ ag ≤ 0,081

0,082 ≤ ag ≤ 0,101

Tr = 72 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 15Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 39% in 50 anni (Tr=101 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,056 ≤ ag ≤ 0,070

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,071 ≤ ag ≤ 0,090

0,091 ≤ ag ≤ 0,121

Tr = 101 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 16Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 30% in 50 anni (Tr=140 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,062 ≤ ag ≤ 0,089

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,090 ≤ ag ≤ 0,114

0,115 ≤ ag ≤ 0,143

Tr = 140 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 17Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 22% in 50 anni (Tr=201 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,070 ≤ ag ≤ 0,100

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,101 ≤ ag ≤ 0,130

0,131 ≤ ag ≤ 0,173

Tr = 201 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 18Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 10% in 50 anni (Tr=475 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,089 ≤ ag ≤ 0,150

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,151 ≤ ag ≤ 0,250

0,251 ≤ ag ≤ 0,264

Tr = 475 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 19Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 5% in 50 anni (Tr=975 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,108 ≤ ag ≤ 0,150

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,151 ≤ ag ≤ 0,250

0,251 ≤ ag ≤ 0,264

Tr = 975 anni

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 20Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 2% in 50 anni (Tr=2475 anni).

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

0,134 ≤ ag ≤ 0,150

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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0,151 ≤ ag ≤ 0,250

0,251 ≤ ag ≤ 0,309

Tr = 2475 anni

!( 0,310 ≤ ag ≤ 0,502

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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Tavola 21Pericolosità sismica di sito associata aglistabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamentoPVr del 10% in 50 anni (Tr=475 anni),coerente con la classificazione di cuiall'OPCM n. 3907/2010

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

0 10.000 20.000 30.000 40.0005.000metri

Legenda

ag < 0,125 (n. 19 stabilimenti)

Limiti Provinciali

Limiti Comunali

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!( ag ≥ 0,125 (n. 50 stabilimenti)

Tr = 475 anni