RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO Torino, TORINO · Con riferimento ai provvedimenti in corso di...

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Con riferimento ai provvedimenti in corso di definizione in materia di autorizzazione per l’a.s. 2015/2016 a trasformare il rapporto di impiego del personale docente/ATA da tempo pieno a tempo parziale (vedi. circ. nr. 138 del 25/06/2015, nr. 148 del 02/07/2015, nr. 149 del 03/07/2015 e nr. 164 del 15/07/2015) si porta a conoscenza di codesti Uffici la recente Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise nr. 53/2015/succ del 13/05/2015, di cui questa Ragioneria Territoriale dello Stato ne condivide pienamente i contenuti. In estrema sintesi, la trasformazione del rapporto di impiego a tempo parziale contestuale alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato non è conforme a legge eludendo i procedimenti prescritti dalle norme che regolano la materia per il personale del Comparto Scuola UFFICIO I SERVIZIO III/B Rif. Prot. Entrata Nr. Prot. uscita: Risposta a Nota del: Torino, All’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Torino Via Coazze, 18 10136 TORINO (TO) e, p.c. Al Ufficio Scolastico Regionale Uff. I C.so Vittorio Emanuele II, 70 10121 TORINO Ai Sig. Dirigenti scolastico presso gli Istituti scolastici della Provincia di Torino Alla RTS Servizio 6 Stipendi SEDE Alla RGS IGF Uff XIII Via XX Settembre, 94 00100 ROMA OGGETTO: Trasformazione del rapporto di impiego a tempo parziale contestuale alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Illegittimità dell’azione. Rilievo nr. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO TORINO m_ef.RPS-TO-13-114.REGISTRO UFFICIALE.0069896.22-07-2015

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Con riferimento ai provvedimenti in corso di definizione in materia di autorizzazione per

l’a.s. 2015/2016 a trasformare il rapporto di impiego del personale docente/ATA da tempo pieno a

tempo parziale (vedi. circ. nr. 138 del 25/06/2015, nr. 148 del 02/07/2015, nr. 149 del 03/07/2015 e

nr. 164 del 15/07/2015) si porta a conoscenza di codesti Uffici la recente Deliberazione della

Sezione Regionale di Controllo per il Molise nr. 53/2015/succ del 13/05/2015, di cui questa

Ragioneria Territoriale dello Stato ne condivide pienamente i contenuti.

In estrema sintesi, la trasformazione del rapporto di impiego a tempo parziale contestuale

alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato non è conforme a legge eludendo i

procedimenti prescritti dalle norme che regolano la materia per il personale del Comparto Scuola

UFFICIO I – SERVIZIO III/B

Rif. Prot. Entrata Nr.

Prot. uscita:

Risposta a Nota del:

Torino,

All’Ufficio Scolastico Regionale

Ufficio V Ambito territoriale per la

provincia di Torino

Via Coazze, 18

10136 TORINO (TO)

e, p.c.

Al Ufficio Scolastico Regionale

Uff. I

C.so Vittorio Emanuele II, 70

10121 TORINO

Ai Sig. Dirigenti scolastico

presso gli Istituti scolastici della

Provincia di Torino

Alla RTS Servizio 6 Stipendi

SEDE

Alla RGS – IGF Uff XIII

Via XX Settembre, 94

00100 ROMA

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di impiego a tempo parziale contestuale alla

sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Illegittimità dell’azione.

Rilievo nr.

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

TORINO

m_ef.RPS-TO-13-114.REGISTRO UFFICIALE.0069896.22-07-2015

(cfr. art. 58, c. 6, CCNL Scuola 2006/2009, art. 39, comma 18, L 449/1997, art. 1, comma 58,

L 662/1996, come modificato dall’art. 73 d.l. 112/2008, nonché comma 58 bis del medesimo

articolo, introdotto dall’art. 6 del d.l. 79/1997), con particolare riferimento alla “violazione del procedimento per la trasformazione, regolato dall’O.M. n. 446/1997, come successivamente integrata dall’O.M. n. 55/1998 (domanda entro il 15 marzo e decorrenza degli effetti dall’inizio dell’anno scolastico successivo)”.

Altrettanto rileva come “la procedura delineata dalle ordinanze ministeriali richiamate dal CCNL 2006/2009 appare pienamente legittima, non ponendosi in contrasto con la normativa di rango primario, che, in particolare, nella disciplina della trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale, non indica alcuna scansione temporale. Né, d’altro canto, emerge dalla normativa complessiva sul contratto part-time l’esigenza di dover ad ogni modo garantire la trasformazione, a seguito di domanda del lavoratore, e tanto meno in maniera immediata. Invero, solo a fronte di particolari condizioni il legislatore riconosce un vero e proprio “diritto” alla trasformazione in capo al lavoratore istante (si veda l’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000 per il lavoratore affetto da patologie oncologiche)1, mentre a fronte di una richiesta generica si parla solo di “interesse tutelato dall'ordinamento” (peraltro, come detto, da commisurare con la funzionalità del servizio)”.

Pertanto, al fine di evitare aggravio di procedimento in fase di avvio del prossimo anno

scolastico 2015/2016, mediante restituzione con osservazioni dei “contratti part time concomitanti

con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato”, si invita a tener conto di quanto sopra

ritenendo oltremodo utile portare a conoscenza del superiore Ministero il contenuto della presente

nota, rivestendo, la questione, interesse di carattere nazionale.

p. Il DIRETTORE

(Dott. M. VITALE )

DIRIGENTE

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE

(Dott.ssa M.C. CIGNA)

firmato digitalmente

1 In materia si demanda, altresì, alle recenti innovazioni introdotte dall’art. 8 del Dlgs 81/2015 con particolare

riferimento ai commi 4, 5 e 7.

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

adunanza del 13 marzo 2015

composta dai magistrati:

dott. Tommaso Miele Presidente f.f.

dott. Luigi Di Marco I Referendario

dott. Alessandro Verrico Referendario, relatore

***********

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il

regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite n. 14

del 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9 del

27 marzo 2012, che specifica la portata applicativa dell’art. 10 del citato

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTA la nota del Presidente della Sezione Centrale di Controllo di

Legittimità sugli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n.

14924 del 2 maggio 2012, con la quale sono state diramate le “Linee-

guida per l’applicazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011”,

tenuto anche conto di quanto stabilito nella menzionata deliberazione

delle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012;

VISTO il rilievo della Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso

n. 432 del 26/11/2014, relativo al decreto di trasformazione del

rapporto di lavoro della Prof.ssa Tammaro Antonella da tempo pieno a

tempo parziale verticale adottato dal Dirigente Scolastico della Scuola

secondaria di primo grado statale “Oddo Bernacchia – M. Brigida” di

Termoli (CB), con decorrenza 01/9/2014;

VISTA la nota prot. n. 1162 del 23 gennaio 2015, acquisita al prot. 147

del 26 gennaio 2015, con cui la predetta Ragioneria Territoriale ha

trasmesso a questa Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del

d.lgs. n. 123/2011, copia del decreto oggetto di osservazioni e la

documentazione relativa al suddetto rilievo;

VISTA la richiesta, in data 24 febbraio 2015, del Consigliere delegato e

del Magistrato istruttore di rimessione del richiamato decreto all'esame

della Sezione di controllo;

VISTA l’ordinanza n. 6/PRES/2015 del 24 febbraio 2015, con la quale il

Presidente della Sezione regionale di controllo per il Molise ha convocato

per la data odierna l’adunanza della Sezione ai fini dell’esame della

legittimità del menzionato atto ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, ed ha

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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nominato relatore il Referendario dott. Alessandro Verrico;

VISTA la nota prot. 456 del 25/02/2015 di convocazione per l’odierna

adunanza del menzionato Dirigente Scolastico, della Ragioneria

Territoriale dello Stato di Campobasso e dell’Ufficio Scolastico Regionale

per il Molise – Direzione Generale;

UDITI, nell’odierna pubblica adunanza, il relatore, dott. Alessandro

Verrico, il sopra indicato Dirigente Scolastico, prof.ssa Matilde Tartaglia,

nonché il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di

Campobasso, dott.ssa Gerardina Maiorano;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con nota prot. n. 1162 del 23 gennaio 2015, acquisita al prot. 147 del

26 gennaio 2015, la Ragioneria territoriale dello Stato di Campobasso

trasmetteva alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, ai sensi

dell’art. 10, comma primo del d.lgs. n. 123/2011, il provvedimento

prot. n. 1933 del 18 settembre 2014, a firma del dirigente scolastico

della scuola secondaria di primo grado statale “Oddo Bernacchia – M.

Brigida” di Termoli, prof.ssa Matilde Tartaglia, corredato della relativa

documentazione, registrato dalla stessa R.T.S. in data 23 gennaio 2015.

Il provvedimento in questione dispone la trasformazione, da tempo

pieno a tempo parziale, con decorrenza dal 1° settembre 2014, del

rapporto di lavoro della prof.ssa Antonella TAMMARO, vincitrice di

concorso per la classe A345, il cui contratto di lavoro a tempo

indeterminato è stato stipulato dalla stessa in data 1° settembre 2014,

per n. 18 ore settimanali di lezione.

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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Nell’ambito dell’attività di controllo di regolarità amministrativa e

contabile sul predetto provvedimento, la R.T.S. ha formulato le seguenti

osservazioni: “considerato che la docente in questione ha sottoscritto,

in data primo settembre 2014, un contratto di lavoro a tempo pieno,

non è consentita, per il corrente anno scolastico, ai sensi della

normativa vigente (art. 3 C.M. n. 449 del 23/07/1997), la

trasformazione dello stesso a tempo parziale”.

Si ricorda che l’art. 10 del d.lgs. 123/2011, prevede che, “ricevute le

osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all’art. 8, il dirigente

responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o

ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute

dall’ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente

responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare

comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in

presenza di osservazioni. In tal caso l’ufficio di controllo ne prende atto

e trasmette l’atto, corredato dalle osservazioni e dalla relativa

documentazione, al competente ufficio di controllo della Corte dei

conti”.

Il dirigente scolastico prof.ssa Tartaglia (il cui provvedimento di

affidamento di incarico, si ricorda, è stato registrato dalla Corte solo in

data 19 dicembre 2014) ha risposto alle osservazioni della R.T.S.

rinnovando la richiesta di registrazione del provvedimento in esame.

Nella nota dell’8.01.2015, di risposta al rilievo formulato dalla R.T.S., la

dirigente ha richiamato la delibera n. 122 dell’8 agosto 2013, con la

quale la Corte dei conti - sezione di controllo per l’Umbria - ha

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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dichiarato non conformi a legge i contratti di trasformazione del

rapporto di lavoro in part-time di alcuni docenti, sull’assunto che

“sarebbero legittime le assunzioni a tempo indeterminato formalizzate

sin dall’inizio con contratto a tempo parziale”, e dovendo, invece, la

trasformazione dello stesso rapporto, da tempo pieno a tempo parziale,

sottostare ad una serie di requisiti temporali e sostanziali, che i

magistrati della sezione hanno poi esplicitato.

Tuttavia la dirigente ha rappresentato le ragioni dell’adozione del

provvedimento, riconducibili, peraltro, alla difficoltà/impossibilità tecnica

di inserire nel sistema informatico delle scuole direttamente il contratto

part-time, se non dopo l’inserimento di quello full-time, con successiva

trasformazione. La dirigente ha peraltro ricordato come l’art. 73 del D.L.

n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha modificato l’art. 1,

comma 58 della legge n. 662 del 23/12/1996, eliminando ogni

automatismo nella trasformazione dei rapporti di lavoro e introducendo

contestualmente la possibilità di rigettare l’istanza presentata dal

dipendente, nel caso di pregiudizio alla funzionalità

dell’amministrazione. Nel caso in esame, l’istanza è stata accolta e

risulta corredata delle autorizzazioni del dirigente dell’U.S.R. – Uff. III -

e del parere favorevole della stessa dirigente prof.ssa Tartaglia.

Peraltro, lo “spezzone orario”, resosi disponibile a seguito della

trasformazione del rapporto di lavoro della prof.ssa Tammaro, ha reso

necessaria la stipula di un contratto con altra docente, contratto che,

come sottolineato dalla dirigente, non può essere modificato e/o

annullato unilateralmente attesa, oltretutto, la inamovibilità dei docenti,

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una volta trascorsi venti giorni dall’inizio delle lezioni, per fini di

continuità didattica.

La trasformazione in oggetto è stata realizzata in ottemperanza alle

indicazioni previste per il rapporto di lavoro a tempo parziale, contenute

nella nota prot. n. 4401 del 9 settembre 2014, diramata dal dirigente

dell’ufficio scolastico per il Molise, dott.ssa Petta.

Infine la dirigente Tartaglia ha evidenziato come, nel caso di specie,

anche a voler considerare non conforme a legge il provvedimento

oggetto di rilievo, non sia ravvisabile la presenza di un danno all’erario,

dal momento che il conferimento del secondo incarico non comporta

alcun aggravio di spesa.

All’odierna adunanza pubblica, il medesimo Dirigente Scolastico ha

ribadito quanto già espresso nella nota trasmessa, aggiungendo che

solo in un momento successivo interveniva la produzione di

documentazione medica da parte della docente ad ulteriore

giustificazione della richiesta di trasformazione del rapporto lavorativo

in tempo parziale. Il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello

Stato di Campobasso ha confermato le osservazioni del proprio Ufficio.

In via preliminare, non appare superfluo chiarire che l’Amministrazione,

a prescindere dall’adozione di un atto unilaterale di accoglimento

dell’istanza della docente, avrebbe comunque dovuto disporre la

trasformazione del rapporto di lavoro con contratto sottoscritto da ambo

le parti, e non con un mero provvedimento, così come prescritto

dall’art. 39, comma sesto, del CCNL 2006/2009 del personale docente

della scuola, che dispone “Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata

della prestazione lavorativa” (nello stesso senso, cfr. art. 58, c. 6 del

medesimo CCNL). Del resto, appare evidente che per la modifica o il

mutamento delle condizioni del rapporto lavorativo è necessario

ottenere il consenso del dipendente e, in virtù del principio del

contrarius actus, ciò sarebbe appunto dovuto avvenire mediante la

stipula di un nuovo contratto.

Passando al merito della questione e tentando di ricostruire brevemente

il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, si

osserva che, come richiamato nella citata delibera della Sezione per il

controllo dell’Umbria, anche per il personale della scuola, così come per

il personale delle altre amministrazioni pubbliche, la normativa che

disciplina il tempo parziale prevede tale tipologia di lavoro sia nella fase

dell’assunzione in servizio (art. 39, comma 18, legge n. 449/1997), che

in un momento successivo, a seguito della trasformazione, previa

domanda, del rapporto di lavoro a tempo pieno già in corso (comma 25

del citato art. 39 della legge n. 449/1997, nonché art. 1, comma 58

della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 73 del d.l. n.

112/2008, nonchè comma 58-bis del medesimo articolo, introdotto

dall’art. 6 del d.l. n. 79/1997).

La pronuncia della Sezione dell’Umbria sottolinea come la diversa

tipologia di accesso al tempo parziale implichi delle conseguenze anche

sull’eventuale successiva trasformazione del rapporto lavorativo a

tempo pieno, dal momento che l’art. 6, comma 4, del D.L. n. 79/1997

prevede che “solo i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da

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tempo pieno a tempo parziale hanno diritto ad ottenere il ritorno al

tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione”.

Viceversa, per coloro che accedono al tempo parziale già all’atto

dell’assunzione in servizio, l’art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997

stabilisce che “l’eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire

purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto

a tempo parziale”.

Peraltro, entrambe le modalità di accesso al tempo parziale risultano

espressamente richiamate nel contratto collettivo del comparto scuola

(CCNL 2006/2009), ove, all’art. 39, viene previsto che

“l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo

parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di

rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati”1. Inoltre,

con particolare riferimento alla seconda ipotesi, oltre a subordinare la

costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale al rispetto dei limiti e

delle condizioni indicati nello stesso articolo, nonché di quelli indicati

nell’art. 73 del D.L. n. 112/2008, quanto alle modalità applicative viene

fatto rinvio alle prescrizioni di cui all’O.M. n. 446/97, così come

integrata dall’O.M. n. 55/98.

1 Possibilità di trasformazione del rapporto lavorativo da full-time a part-time peraltro

riconosciuta, come noto, anche dalle “Istruzioni Operative” diramate dal M.I.U.R. con le circolari n. 73 del 10/8/2011 e n. 6103 del 10/8/2012 per le assunzioni relative agli anni

scolastici 2010/2011 e 2011/2012, da un lato, e per l’anno scolastico 2012/2013, dall’altro. Invero esse precisano chiaramente che “è possibile stipulare contratti in regime part time”, ovviamente nella fase dell’assunzione in servizio (visto l’oggetto delle circolari medesime), “avendone (recte: sussistendone) i requisiti e le condizioni, secondo quando previsto dall’art. 73 del d.l. n. 112 del 25/6/2008” (v., per il personale Docente, il punto A-20 dell’allegato A alla menzionate circolari n. 73/2011 e n. 6103/2012, nonché per il personale A.T.A. e, per i soli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, le analoghe disposizioni del punto B-7 dell’allegato B alla circolare n. 73/2011 appena menzionata).

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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La Sezione di controllo dell’Umbria ha dunque sottolineato come, dal

combinato disposto delle norme richiamate, emerga una “intrinseca

incompatibilità logico-giuridica” di pervenire, già nella fase

dell’assunzione in servizio presso l’amministrazione scolastica, ad un

rapporto a tempo parziale utilizzando il meccanismo della

trasformazione, posto che tale meccanismo presuppone l’oggettiva

vigenza di un rapporto a tempo pieno da trasformare. Tale

trasformazione è poi subordinata, secondo quanto disposto dalla O.M.

n. 446/1997 (come successivamente integrata dall’O.M. n. 55/1998), a

dei precisi limiti temporali sia con riferimento ai termini per presentare

la domanda (entro il 15 marzo, con efficacia differita all’inizio dell’anno

scolastico successivo), sia in relazione a quelli previsti per la valutazione

della stessa domanda (60 giorni dalla scadenza del termine suindicato),

che, nel rispetto della funzionalità del servizio scolastico per l’intero

anno, si pone come espressione di “un potere – discrezionale di

apprezzamento dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della

funzione educativa che l’amministrazione deve assicurare alla

collettività”.

In tal modo riassunte le motivazioni della delibera richiamata, occorre

osservare che il caso in esame può essere ricondotto ad una delle tre

tipologie classificate dalla Sezione umbra, trattandosi di “accesso al

tempo parziale” in sede di assunzione in servizio, attraverso una

contestuale trasformazione del rapporto da tempo pieno in tempo

parziale.

Sotto il profilo logico-formale, il Collegio ritiene dunque di dover

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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giungere alle medesime conclusioni, considerando, in primo luogo, che

risulta impossibile trasformare un rapporto lavorativo che

oggettivamente ancora non appare essere stato avviato. Del resto, in

senso contrario, non si potrebbe argomentare sostenendo che il decreto

veniva emesso in data 18.9.2014 (benché la domanda fosse

dell’1.09.2014), pertanto quando il rapporto lavorativo risultava già in

essere dall’1.09.2014 (data della stipula del contratto individuale), in

quanto gli effetti venivano fatti retroagire proprio al momento della

domanda, facendo peraltro emergere l’ulteriore rilevante problema della

presenza di due contratti distinti con medesima decorrenza.

D’altro canto, non sorgono dubbi in merito alla violazione del

procedimento per la trasformazione, regolato dall’O.M. n. 446/1997,

come successivamente integrata dall’O.M. n. 55/1998 (domanda entro il

15 marzo e decorrenza degli effetti dall’inizio dell’anno scolastico

successivo); e ciò benché la trasformazione così come attuata abbia

soddisfatto non solo le esigenze della lavoratrice che in tal senso aveva

presentato l’istanza, ma anche quelle dell’Amministrazione, la quale,

oltre a rispettare i criteri previsti per il riconoscimento della

trasformazione, ha garantito l'efficienza del servizio concludendo altro

contratto lavorativo con altra docente (così coprendo le 18 ore

settimanali), in tal modo non pregiudicando l'esigenza primaria della

continuità didattica.

Evidentemente la richiamata disciplina, oltre a riconoscere un termine in

favore dell’amministrazione per la valutazione della domanda, posticipa

gli effetti del nuovo rapporto lavorativo con la duplice finalità di evitare

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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pregiudizi alla continuità del servizio ed all’organizzazione delle docenze

per l’anno scolastico in corso e di consentire di ponderare la

compatibilità della riduzione dell’orario di lavoro con le esigenze proprie

dell’istituto scolastico, in relazione alla funzionalità del servizio nella

prospettiva dell’anno scolastico visto nella sua integrità.

Del resto, la procedura delineata dalle ordinanze ministeriali richiamate

dal CCNL 2006/2009 appare pienamente legittima, non ponendosi in

contrasto con la normativa di rango primario, che, in particolare, nella

disciplina della trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a

tempo parziale, non indica alcuna scansione temporale. Né, d’altro

canto, emerge dalla normativa complessiva sul contratto part-time

l’esigenza di dover ad ogni modo garantire la trasformazione, a seguito

di domanda del lavoratore, e tanto meno in maniera immediata. Invero,

solo a fronte di particolari condizioni il legislatore riconosce un vero e

proprio “diritto” alla trasformazione in capo al lavoratore istante (si

veda l’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000 per il lavoratore affetto da

patologie oncologiche), mentre a fronte di una richiesta generica si

parla solo di “interesse tutelato dall'ordinamento” (peraltro, come detto,

da commisurare con la funzionalità del servizio). Così come, a fronte di

esigenze impellenti che rendono difficile o impossibile al lavoratore

garantire una presenza costante al lavoro, l'ordinamento prevede

strumenti di tutela differenti dal part-time che, a differenza di questo, al

fine del loro riconoscimento, spesso prescindono dalla ponderazione

degli interessi datoriali e, anche per questo motivo, hanno

un’attivazione più rapida.

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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Al riguardo, e per inciso, il Collegio osserva che alcuna rilevanza può

essere attribuita, ai fini del presente controllo, alla eventuale

documentazione attestante la presenza di particolari esigenze sanitarie

successivamente prodotta dalla docente all’Amministrazione, come

riferito nel corso dell’odierna adunanza, non essendo stata oggetto

dell’istruttoria attivata per la valutazione della domanda di

trasformazione.

Sotto il profilo più strettamente sostanziale, la Sezione osserva inoltre

che l’adozione delle modalità applicative eseguite nella fattispecie in

esame potrebbe di fatto determinare l’elusione della ulteriore ratio

sottesa alla normativa sul rapporto lavorativo a tempo parziale nel

settore scolastico. Invero, l’opzione per la sottoscrizione del contratto

full-time e la contestuale trasformazione di esso in part-time, a dispetto

della più ovvia assunzione diretta a tempo parziale (possibilità, come

visto, espressamente riconosciuta dalla normativa), determina

importanti conseguenze sul prosieguo del rapporto e, in particolare,

sull’eventuale successiva trasformazione a tempo pieno. Come sopra

indicato, infatti, in virtù dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 79/1997 “solo i

dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale hanno diritto ad ottenere il ritorno al tempo pieno alla

scadenza di un biennio dalla trasformazione”, mentre per coloro che

accedono al tempo parziale già all’atto dell’assunzione in servizio, l’art.

39, comma 18 della legge n. 449/1997 stabilisce che “l’eventuale

trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti

riduzione complessiva delle unità con rapporto a tempo parziale”.

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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Alla luce di ciò, il Collegio non può non evidenziare che la scelta tenuta

dall’Amministrazione scolastica potrebbe - in estrema ipotesi – tradursi

in un escamotage per garantire un trattamento privilegiato alla docente,

ottenuto tramite un’applicazione artata e distorta della normativa che,

al contrario, prevede di per sé strumenti pienamente idonei a soddisfare

l’esigenza palesata di avere un impegno solo a tempo parziale con la

pubblica amministrazione sin dall’inizio dell’anno scolastico.

Tutto ciò premesso, considerata l’assoluta irrilevanza ai fini del presente

controllo delle riferite difficoltà di inserimento delle assunzioni a “tempo

parziale” nel sistema informatico in uso al M.I.U.R. (cd. SIDI), il Collegio

condivide le osservazioni formulate dalla Ragioneria territoriale di

Campobasso con rilievo n. 432 del 26.11.2014, dichiarando pertanto

illegittimo il decreto oggetto di tale rilievo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.

n. 123/2011.

In conseguenza di detta declaratoria, il decreto stesso non può essere

ammesso al visto ed alla conseguente registrazione.

Il Collegio, alla stregua dei principi fissati dalle SS.RR. in sede di

controllo con la citata deliberazione n. 9-CONTR/2012, rimette

all’Amministrazione “le consequenziali misure di competenza”, nel

doveroso rispetto della riserva amministrativa che caratterizza la

materia.

Il Collegio, infine, reputa necessario disporre la trasmissione della

presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per il

Molise, per le valutazioni di competenza quanto all’accertamento di

eventuali responsabilità per i possibili danni erariali (anche da

DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise

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disservizio) derivanti dall’esaminata vicenda.

P. Q. M.

La Sezione dichiara non conforme a legge, nei termini di cui in

motivazione, il decreto oggetto del rilievo della Ragioneria Territoriale

dello Stato di Campobasso indicato in epigrafe e qui trasmesso ai sensi

dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e, per l’effetto, ricusa il visto e la

conseguente registrazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza e per la

trasmissione di copia della presente deliberazione alla Procura Regionale

presso la Sezione giurisdizionale del Molise.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 13 marzo 2015.

Il Magistrato relatore (Il Presidente f.f.)

F.to (Ref. Alessandro Verrico) F.to (Cons. Tommaso Miele)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 marzo 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to (dott. Davide Sabato)