RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO Torino, TORINO · Con riferimento ai provvedimenti in corso di...
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Con riferimento ai provvedimenti in corso di definizione in materia di autorizzazione per
l’a.s. 2015/2016 a trasformare il rapporto di impiego del personale docente/ATA da tempo pieno a
tempo parziale (vedi. circ. nr. 138 del 25/06/2015, nr. 148 del 02/07/2015, nr. 149 del 03/07/2015 e
nr. 164 del 15/07/2015) si porta a conoscenza di codesti Uffici la recente Deliberazione della
Sezione Regionale di Controllo per il Molise nr. 53/2015/succ del 13/05/2015, di cui questa
Ragioneria Territoriale dello Stato ne condivide pienamente i contenuti.
In estrema sintesi, la trasformazione del rapporto di impiego a tempo parziale contestuale
alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato non è conforme a legge eludendo i
procedimenti prescritti dalle norme che regolano la materia per il personale del Comparto Scuola
UFFICIO I – SERVIZIO III/B
Rif. Prot. Entrata Nr.
Prot. uscita:
Risposta a Nota del:
Torino,
All’Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio V Ambito territoriale per la
provincia di Torino
Via Coazze, 18
10136 TORINO (TO)
e, p.c.
Al Ufficio Scolastico Regionale
Uff. I
C.so Vittorio Emanuele II, 70
10121 TORINO
Ai Sig. Dirigenti scolastico
presso gli Istituti scolastici della
Provincia di Torino
Alla RTS Servizio 6 Stipendi
SEDE
Alla RGS – IGF Uff XIII
Via XX Settembre, 94
00100 ROMA
OGGETTO: Trasformazione del rapporto di impiego a tempo parziale contestuale alla
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Illegittimità dell’azione.
Rilievo nr.
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
TORINO
m_ef.RPS-TO-13-114.REGISTRO UFFICIALE.0069896.22-07-2015
(cfr. art. 58, c. 6, CCNL Scuola 2006/2009, art. 39, comma 18, L 449/1997, art. 1, comma 58,
L 662/1996, come modificato dall’art. 73 d.l. 112/2008, nonché comma 58 bis del medesimo
articolo, introdotto dall’art. 6 del d.l. 79/1997), con particolare riferimento alla “violazione del procedimento per la trasformazione, regolato dall’O.M. n. 446/1997, come successivamente integrata dall’O.M. n. 55/1998 (domanda entro il 15 marzo e decorrenza degli effetti dall’inizio dell’anno scolastico successivo)”.
Altrettanto rileva come “la procedura delineata dalle ordinanze ministeriali richiamate dal CCNL 2006/2009 appare pienamente legittima, non ponendosi in contrasto con la normativa di rango primario, che, in particolare, nella disciplina della trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale, non indica alcuna scansione temporale. Né, d’altro canto, emerge dalla normativa complessiva sul contratto part-time l’esigenza di dover ad ogni modo garantire la trasformazione, a seguito di domanda del lavoratore, e tanto meno in maniera immediata. Invero, solo a fronte di particolari condizioni il legislatore riconosce un vero e proprio “diritto” alla trasformazione in capo al lavoratore istante (si veda l’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000 per il lavoratore affetto da patologie oncologiche)1, mentre a fronte di una richiesta generica si parla solo di “interesse tutelato dall'ordinamento” (peraltro, come detto, da commisurare con la funzionalità del servizio)”.
Pertanto, al fine di evitare aggravio di procedimento in fase di avvio del prossimo anno
scolastico 2015/2016, mediante restituzione con osservazioni dei “contratti part time concomitanti
con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato”, si invita a tener conto di quanto sopra
ritenendo oltremodo utile portare a conoscenza del superiore Ministero il contenuto della presente
nota, rivestendo, la questione, interesse di carattere nazionale.
p. Il DIRETTORE
(Dott. M. VITALE )
DIRIGENTE
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
(Dott.ssa M.C. CIGNA)
firmato digitalmente
1 In materia si demanda, altresì, alle recenti innovazioni introdotte dall’art. 8 del Dlgs 81/2015 con particolare
riferimento ai commi 4, 5 e 7.
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC
Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Molise
adunanza del 13 marzo 2015
composta dai magistrati:
dott. Tommaso Miele Presidente f.f.
dott. Luigi Di Marco I Referendario
dott. Alessandro Verrico Referendario, relatore
***********
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite n. 14
del 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9 del
27 marzo 2012, che specifica la portata applicativa dell’art. 10 del citato
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
VISTA la nota del Presidente della Sezione Centrale di Controllo di
Legittimità sugli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n.
14924 del 2 maggio 2012, con la quale sono state diramate le “Linee-
guida per l’applicazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011”,
tenuto anche conto di quanto stabilito nella menzionata deliberazione
delle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012;
VISTO il rilievo della Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso
n. 432 del 26/11/2014, relativo al decreto di trasformazione del
rapporto di lavoro della Prof.ssa Tammaro Antonella da tempo pieno a
tempo parziale verticale adottato dal Dirigente Scolastico della Scuola
secondaria di primo grado statale “Oddo Bernacchia – M. Brigida” di
Termoli (CB), con decorrenza 01/9/2014;
VISTA la nota prot. n. 1162 del 23 gennaio 2015, acquisita al prot. 147
del 26 gennaio 2015, con cui la predetta Ragioneria Territoriale ha
trasmesso a questa Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del
d.lgs. n. 123/2011, copia del decreto oggetto di osservazioni e la
documentazione relativa al suddetto rilievo;
VISTA la richiesta, in data 24 febbraio 2015, del Consigliere delegato e
del Magistrato istruttore di rimessione del richiamato decreto all'esame
della Sezione di controllo;
VISTA l’ordinanza n. 6/PRES/2015 del 24 febbraio 2015, con la quale il
Presidente della Sezione regionale di controllo per il Molise ha convocato
per la data odierna l’adunanza della Sezione ai fini dell’esame della
legittimità del menzionato atto ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, ed ha
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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nominato relatore il Referendario dott. Alessandro Verrico;
VISTA la nota prot. 456 del 25/02/2015 di convocazione per l’odierna
adunanza del menzionato Dirigente Scolastico, della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Campobasso e dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Molise – Direzione Generale;
UDITI, nell’odierna pubblica adunanza, il relatore, dott. Alessandro
Verrico, il sopra indicato Dirigente Scolastico, prof.ssa Matilde Tartaglia,
nonché il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Campobasso, dott.ssa Gerardina Maiorano;
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
Con nota prot. n. 1162 del 23 gennaio 2015, acquisita al prot. 147 del
26 gennaio 2015, la Ragioneria territoriale dello Stato di Campobasso
trasmetteva alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, ai sensi
dell’art. 10, comma primo del d.lgs. n. 123/2011, il provvedimento
prot. n. 1933 del 18 settembre 2014, a firma del dirigente scolastico
della scuola secondaria di primo grado statale “Oddo Bernacchia – M.
Brigida” di Termoli, prof.ssa Matilde Tartaglia, corredato della relativa
documentazione, registrato dalla stessa R.T.S. in data 23 gennaio 2015.
Il provvedimento in questione dispone la trasformazione, da tempo
pieno a tempo parziale, con decorrenza dal 1° settembre 2014, del
rapporto di lavoro della prof.ssa Antonella TAMMARO, vincitrice di
concorso per la classe A345, il cui contratto di lavoro a tempo
indeterminato è stato stipulato dalla stessa in data 1° settembre 2014,
per n. 18 ore settimanali di lezione.
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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Nell’ambito dell’attività di controllo di regolarità amministrativa e
contabile sul predetto provvedimento, la R.T.S. ha formulato le seguenti
osservazioni: “considerato che la docente in questione ha sottoscritto,
in data primo settembre 2014, un contratto di lavoro a tempo pieno,
non è consentita, per il corrente anno scolastico, ai sensi della
normativa vigente (art. 3 C.M. n. 449 del 23/07/1997), la
trasformazione dello stesso a tempo parziale”.
Si ricorda che l’art. 10 del d.lgs. 123/2011, prevede che, “ricevute le
osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all’art. 8, il dirigente
responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o
ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute
dall’ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente
responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare
comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in
presenza di osservazioni. In tal caso l’ufficio di controllo ne prende atto
e trasmette l’atto, corredato dalle osservazioni e dalla relativa
documentazione, al competente ufficio di controllo della Corte dei
conti”.
Il dirigente scolastico prof.ssa Tartaglia (il cui provvedimento di
affidamento di incarico, si ricorda, è stato registrato dalla Corte solo in
data 19 dicembre 2014) ha risposto alle osservazioni della R.T.S.
rinnovando la richiesta di registrazione del provvedimento in esame.
Nella nota dell’8.01.2015, di risposta al rilievo formulato dalla R.T.S., la
dirigente ha richiamato la delibera n. 122 dell’8 agosto 2013, con la
quale la Corte dei conti - sezione di controllo per l’Umbria - ha
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dichiarato non conformi a legge i contratti di trasformazione del
rapporto di lavoro in part-time di alcuni docenti, sull’assunto che
“sarebbero legittime le assunzioni a tempo indeterminato formalizzate
sin dall’inizio con contratto a tempo parziale”, e dovendo, invece, la
trasformazione dello stesso rapporto, da tempo pieno a tempo parziale,
sottostare ad una serie di requisiti temporali e sostanziali, che i
magistrati della sezione hanno poi esplicitato.
Tuttavia la dirigente ha rappresentato le ragioni dell’adozione del
provvedimento, riconducibili, peraltro, alla difficoltà/impossibilità tecnica
di inserire nel sistema informatico delle scuole direttamente il contratto
part-time, se non dopo l’inserimento di quello full-time, con successiva
trasformazione. La dirigente ha peraltro ricordato come l’art. 73 del D.L.
n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha modificato l’art. 1,
comma 58 della legge n. 662 del 23/12/1996, eliminando ogni
automatismo nella trasformazione dei rapporti di lavoro e introducendo
contestualmente la possibilità di rigettare l’istanza presentata dal
dipendente, nel caso di pregiudizio alla funzionalità
dell’amministrazione. Nel caso in esame, l’istanza è stata accolta e
risulta corredata delle autorizzazioni del dirigente dell’U.S.R. – Uff. III -
e del parere favorevole della stessa dirigente prof.ssa Tartaglia.
Peraltro, lo “spezzone orario”, resosi disponibile a seguito della
trasformazione del rapporto di lavoro della prof.ssa Tammaro, ha reso
necessaria la stipula di un contratto con altra docente, contratto che,
come sottolineato dalla dirigente, non può essere modificato e/o
annullato unilateralmente attesa, oltretutto, la inamovibilità dei docenti,
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una volta trascorsi venti giorni dall’inizio delle lezioni, per fini di
continuità didattica.
La trasformazione in oggetto è stata realizzata in ottemperanza alle
indicazioni previste per il rapporto di lavoro a tempo parziale, contenute
nella nota prot. n. 4401 del 9 settembre 2014, diramata dal dirigente
dell’ufficio scolastico per il Molise, dott.ssa Petta.
Infine la dirigente Tartaglia ha evidenziato come, nel caso di specie,
anche a voler considerare non conforme a legge il provvedimento
oggetto di rilievo, non sia ravvisabile la presenza di un danno all’erario,
dal momento che il conferimento del secondo incarico non comporta
alcun aggravio di spesa.
All’odierna adunanza pubblica, il medesimo Dirigente Scolastico ha
ribadito quanto già espresso nella nota trasmessa, aggiungendo che
solo in un momento successivo interveniva la produzione di
documentazione medica da parte della docente ad ulteriore
giustificazione della richiesta di trasformazione del rapporto lavorativo
in tempo parziale. Il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Campobasso ha confermato le osservazioni del proprio Ufficio.
In via preliminare, non appare superfluo chiarire che l’Amministrazione,
a prescindere dall’adozione di un atto unilaterale di accoglimento
dell’istanza della docente, avrebbe comunque dovuto disporre la
trasformazione del rapporto di lavoro con contratto sottoscritto da ambo
le parti, e non con un mero provvedimento, così come prescritto
dall’art. 39, comma sesto, del CCNL 2006/2009 del personale docente
della scuola, che dispone “Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
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risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata
della prestazione lavorativa” (nello stesso senso, cfr. art. 58, c. 6 del
medesimo CCNL). Del resto, appare evidente che per la modifica o il
mutamento delle condizioni del rapporto lavorativo è necessario
ottenere il consenso del dipendente e, in virtù del principio del
contrarius actus, ciò sarebbe appunto dovuto avvenire mediante la
stipula di un nuovo contratto.
Passando al merito della questione e tentando di ricostruire brevemente
il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, si
osserva che, come richiamato nella citata delibera della Sezione per il
controllo dell’Umbria, anche per il personale della scuola, così come per
il personale delle altre amministrazioni pubbliche, la normativa che
disciplina il tempo parziale prevede tale tipologia di lavoro sia nella fase
dell’assunzione in servizio (art. 39, comma 18, legge n. 449/1997), che
in un momento successivo, a seguito della trasformazione, previa
domanda, del rapporto di lavoro a tempo pieno già in corso (comma 25
del citato art. 39 della legge n. 449/1997, nonché art. 1, comma 58
della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 73 del d.l. n.
112/2008, nonchè comma 58-bis del medesimo articolo, introdotto
dall’art. 6 del d.l. n. 79/1997).
La pronuncia della Sezione dell’Umbria sottolinea come la diversa
tipologia di accesso al tempo parziale implichi delle conseguenze anche
sull’eventuale successiva trasformazione del rapporto lavorativo a
tempo pieno, dal momento che l’art. 6, comma 4, del D.L. n. 79/1997
prevede che “solo i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da
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tempo pieno a tempo parziale hanno diritto ad ottenere il ritorno al
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione”.
Viceversa, per coloro che accedono al tempo parziale già all’atto
dell’assunzione in servizio, l’art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997
stabilisce che “l’eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire
purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto
a tempo parziale”.
Peraltro, entrambe le modalità di accesso al tempo parziale risultano
espressamente richiamate nel contratto collettivo del comparto scuola
(CCNL 2006/2009), ove, all’art. 39, viene previsto che
“l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo
parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di
rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati”1. Inoltre,
con particolare riferimento alla seconda ipotesi, oltre a subordinare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale al rispetto dei limiti e
delle condizioni indicati nello stesso articolo, nonché di quelli indicati
nell’art. 73 del D.L. n. 112/2008, quanto alle modalità applicative viene
fatto rinvio alle prescrizioni di cui all’O.M. n. 446/97, così come
integrata dall’O.M. n. 55/98.
1 Possibilità di trasformazione del rapporto lavorativo da full-time a part-time peraltro
riconosciuta, come noto, anche dalle “Istruzioni Operative” diramate dal M.I.U.R. con le circolari n. 73 del 10/8/2011 e n. 6103 del 10/8/2012 per le assunzioni relative agli anni
scolastici 2010/2011 e 2011/2012, da un lato, e per l’anno scolastico 2012/2013, dall’altro. Invero esse precisano chiaramente che “è possibile stipulare contratti in regime part time”, ovviamente nella fase dell’assunzione in servizio (visto l’oggetto delle circolari medesime), “avendone (recte: sussistendone) i requisiti e le condizioni, secondo quando previsto dall’art. 73 del d.l. n. 112 del 25/6/2008” (v., per il personale Docente, il punto A-20 dell’allegato A alla menzionate circolari n. 73/2011 e n. 6103/2012, nonché per il personale A.T.A. e, per i soli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, le analoghe disposizioni del punto B-7 dell’allegato B alla circolare n. 73/2011 appena menzionata).
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La Sezione di controllo dell’Umbria ha dunque sottolineato come, dal
combinato disposto delle norme richiamate, emerga una “intrinseca
incompatibilità logico-giuridica” di pervenire, già nella fase
dell’assunzione in servizio presso l’amministrazione scolastica, ad un
rapporto a tempo parziale utilizzando il meccanismo della
trasformazione, posto che tale meccanismo presuppone l’oggettiva
vigenza di un rapporto a tempo pieno da trasformare. Tale
trasformazione è poi subordinata, secondo quanto disposto dalla O.M.
n. 446/1997 (come successivamente integrata dall’O.M. n. 55/1998), a
dei precisi limiti temporali sia con riferimento ai termini per presentare
la domanda (entro il 15 marzo, con efficacia differita all’inizio dell’anno
scolastico successivo), sia in relazione a quelli previsti per la valutazione
della stessa domanda (60 giorni dalla scadenza del termine suindicato),
che, nel rispetto della funzionalità del servizio scolastico per l’intero
anno, si pone come espressione di “un potere – discrezionale di
apprezzamento dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della
funzione educativa che l’amministrazione deve assicurare alla
collettività”.
In tal modo riassunte le motivazioni della delibera richiamata, occorre
osservare che il caso in esame può essere ricondotto ad una delle tre
tipologie classificate dalla Sezione umbra, trattandosi di “accesso al
tempo parziale” in sede di assunzione in servizio, attraverso una
contestuale trasformazione del rapporto da tempo pieno in tempo
parziale.
Sotto il profilo logico-formale, il Collegio ritiene dunque di dover
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giungere alle medesime conclusioni, considerando, in primo luogo, che
risulta impossibile trasformare un rapporto lavorativo che
oggettivamente ancora non appare essere stato avviato. Del resto, in
senso contrario, non si potrebbe argomentare sostenendo che il decreto
veniva emesso in data 18.9.2014 (benché la domanda fosse
dell’1.09.2014), pertanto quando il rapporto lavorativo risultava già in
essere dall’1.09.2014 (data della stipula del contratto individuale), in
quanto gli effetti venivano fatti retroagire proprio al momento della
domanda, facendo peraltro emergere l’ulteriore rilevante problema della
presenza di due contratti distinti con medesima decorrenza.
D’altro canto, non sorgono dubbi in merito alla violazione del
procedimento per la trasformazione, regolato dall’O.M. n. 446/1997,
come successivamente integrata dall’O.M. n. 55/1998 (domanda entro il
15 marzo e decorrenza degli effetti dall’inizio dell’anno scolastico
successivo); e ciò benché la trasformazione così come attuata abbia
soddisfatto non solo le esigenze della lavoratrice che in tal senso aveva
presentato l’istanza, ma anche quelle dell’Amministrazione, la quale,
oltre a rispettare i criteri previsti per il riconoscimento della
trasformazione, ha garantito l'efficienza del servizio concludendo altro
contratto lavorativo con altra docente (così coprendo le 18 ore
settimanali), in tal modo non pregiudicando l'esigenza primaria della
continuità didattica.
Evidentemente la richiamata disciplina, oltre a riconoscere un termine in
favore dell’amministrazione per la valutazione della domanda, posticipa
gli effetti del nuovo rapporto lavorativo con la duplice finalità di evitare
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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pregiudizi alla continuità del servizio ed all’organizzazione delle docenze
per l’anno scolastico in corso e di consentire di ponderare la
compatibilità della riduzione dell’orario di lavoro con le esigenze proprie
dell’istituto scolastico, in relazione alla funzionalità del servizio nella
prospettiva dell’anno scolastico visto nella sua integrità.
Del resto, la procedura delineata dalle ordinanze ministeriali richiamate
dal CCNL 2006/2009 appare pienamente legittima, non ponendosi in
contrasto con la normativa di rango primario, che, in particolare, nella
disciplina della trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a
tempo parziale, non indica alcuna scansione temporale. Né, d’altro
canto, emerge dalla normativa complessiva sul contratto part-time
l’esigenza di dover ad ogni modo garantire la trasformazione, a seguito
di domanda del lavoratore, e tanto meno in maniera immediata. Invero,
solo a fronte di particolari condizioni il legislatore riconosce un vero e
proprio “diritto” alla trasformazione in capo al lavoratore istante (si
veda l’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000 per il lavoratore affetto da
patologie oncologiche), mentre a fronte di una richiesta generica si
parla solo di “interesse tutelato dall'ordinamento” (peraltro, come detto,
da commisurare con la funzionalità del servizio). Così come, a fronte di
esigenze impellenti che rendono difficile o impossibile al lavoratore
garantire una presenza costante al lavoro, l'ordinamento prevede
strumenti di tutela differenti dal part-time che, a differenza di questo, al
fine del loro riconoscimento, spesso prescindono dalla ponderazione
degli interessi datoriali e, anche per questo motivo, hanno
un’attivazione più rapida.
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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Al riguardo, e per inciso, il Collegio osserva che alcuna rilevanza può
essere attribuita, ai fini del presente controllo, alla eventuale
documentazione attestante la presenza di particolari esigenze sanitarie
successivamente prodotta dalla docente all’Amministrazione, come
riferito nel corso dell’odierna adunanza, non essendo stata oggetto
dell’istruttoria attivata per la valutazione della domanda di
trasformazione.
Sotto il profilo più strettamente sostanziale, la Sezione osserva inoltre
che l’adozione delle modalità applicative eseguite nella fattispecie in
esame potrebbe di fatto determinare l’elusione della ulteriore ratio
sottesa alla normativa sul rapporto lavorativo a tempo parziale nel
settore scolastico. Invero, l’opzione per la sottoscrizione del contratto
full-time e la contestuale trasformazione di esso in part-time, a dispetto
della più ovvia assunzione diretta a tempo parziale (possibilità, come
visto, espressamente riconosciuta dalla normativa), determina
importanti conseguenze sul prosieguo del rapporto e, in particolare,
sull’eventuale successiva trasformazione a tempo pieno. Come sopra
indicato, infatti, in virtù dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 79/1997 “solo i
dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale hanno diritto ad ottenere il ritorno al tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione”, mentre per coloro che
accedono al tempo parziale già all’atto dell’assunzione in servizio, l’art.
39, comma 18 della legge n. 449/1997 stabilisce che “l’eventuale
trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti
riduzione complessiva delle unità con rapporto a tempo parziale”.
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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Alla luce di ciò, il Collegio non può non evidenziare che la scelta tenuta
dall’Amministrazione scolastica potrebbe - in estrema ipotesi – tradursi
in un escamotage per garantire un trattamento privilegiato alla docente,
ottenuto tramite un’applicazione artata e distorta della normativa che,
al contrario, prevede di per sé strumenti pienamente idonei a soddisfare
l’esigenza palesata di avere un impegno solo a tempo parziale con la
pubblica amministrazione sin dall’inizio dell’anno scolastico.
Tutto ciò premesso, considerata l’assoluta irrilevanza ai fini del presente
controllo delle riferite difficoltà di inserimento delle assunzioni a “tempo
parziale” nel sistema informatico in uso al M.I.U.R. (cd. SIDI), il Collegio
condivide le osservazioni formulate dalla Ragioneria territoriale di
Campobasso con rilievo n. 432 del 26.11.2014, dichiarando pertanto
illegittimo il decreto oggetto di tale rilievo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
n. 123/2011.
In conseguenza di detta declaratoria, il decreto stesso non può essere
ammesso al visto ed alla conseguente registrazione.
Il Collegio, alla stregua dei principi fissati dalle SS.RR. in sede di
controllo con la citata deliberazione n. 9-CONTR/2012, rimette
all’Amministrazione “le consequenziali misure di competenza”, nel
doveroso rispetto della riserva amministrativa che caratterizza la
materia.
Il Collegio, infine, reputa necessario disporre la trasmissione della
presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per il
Molise, per le valutazioni di competenza quanto all’accertamento di
eventuali responsabilità per i possibili danni erariali (anche da
DELIBERAZIONE n.53/2015/SUCC Sezione Controllo Molise
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disservizio) derivanti dall’esaminata vicenda.
P. Q. M.
La Sezione dichiara non conforme a legge, nei termini di cui in
motivazione, il decreto oggetto del rilievo della Ragioneria Territoriale
dello Stato di Campobasso indicato in epigrafe e qui trasmesso ai sensi
dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e, per l’effetto, ricusa il visto e la
conseguente registrazione.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza e per la
trasmissione di copia della presente deliberazione alla Procura Regionale
presso la Sezione giurisdizionale del Molise.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 13 marzo 2015.
Il Magistrato relatore (Il Presidente f.f.)
F.to (Ref. Alessandro Verrico) F.to (Cons. Tommaso Miele)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 marzo 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (dott. Davide Sabato)